Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale di statistica UST Divisione Infrastruttura statistica
Rapporto esplicativo e commento all’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI)
Progetto del 23 giugno 2010
Sommario
1 Situazione iniziale 3
2 Commento ai singoli articoli 4
2.1 Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI ..............................................................4 2.2 Sezione 2: IDI e complemento IDI ............................................................................................6 2.3 Sezione 3: Registro IDI .............................................................................................................8 2.4 Sezione 4: Numero amministrativo .........................................................................................10 2.5 Sezione 5: Comunicazione dei dati.........................................................................................11 2.6 Sezione 6: Protezione dei dati ................................................................................................12 2.7 Sezione 7: Disposizioni finali ..................................................................................................13 Allegato (art. 21) .....................................................................................................................................15
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1 Situazione iniziale
La legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI) costituisce la base legale formale per introdurre un numero d’identificazione delle imprese (IDI) univoco e unitario a livello nazionale. Accanto all’introduzione dell’IDI, la LIDI disciplina anche la creazione di un registro IDI indipendente, in parte accessibile al pubblico, fondamentale per l’attribuzione, la gestione, l’utilizzo e la consultazio- ne degli IDI.
L’IDI rappresenta un elemento infrastrutturale centrale per tutte le attività dell’amministrazione e dell’economia per cui è necessario identificare e referenziare le imprese. L’IDI contribuisce a ridurre sensibilmente e durevolmente l’onere amministrativo delle imprese nonché a facilitare e rendere più sicuro lo scambio di dati tra le imprese e la pubblica amministrazione come pure tra i vari servizi am- ministrativi a livello federale, cantonale e comunale. L’IDI offre quindi i più svariati vantaggi per l’economia e l’amministrazione.
L’IDI assume un ruolo centrale anche nel contesto del Governo elettronico. Negli scambi elettronici è indispensabile poter identificare in modo univoco tutte le imprese. L’IDI costituisce pertanto una pre- messa indispensabile per trasferire i dati tra più organizzazioni senza interruzioni di supporto: solo grazie a esso è possibile uno scambio efficiente e affidabile di dati tra l’economia e l’amministrazione.
L’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI) disciplina i dettagli relativi all’introduzione e alla gestione dell’IDI. Nell’OIDI sono precisati le unità IDI e i servizi IDI, disciplinato lo scambio di dati tra i servizi IDI e l’Ufficio federale di statistica (UST) e definite le modalità di trattamen- to delle notifiche nel registro IDI. Sono inoltre stabiliti in dettaglio la struttura dell’IDI, il complemento IDI nonché l’attribuzione dell’IDI. Una sezione dell’OIDI si occupa del registro IDI: in essa sono tra l’altro definite in modo esaustivo le caratteristiche addizionali e del sistema del registro IDI, menziona- te sommariamente nella legge e disciplinate la gestione e l’assunzione dei costi del registro IDI. Nell’ordinanza sono anche specificati il numero amministrativo, la sua attribuzione nonché i dati corri- spondenti. Un’altra sezione illustra i diritti di informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità am- ministrative e regola la comunicazione degli IDI mediante interrogazioni collettive. Nell’OIDI sono poi precisate la protezione dei dati e le disposizioni finali: sono tra l’altro designati i servizi IDI per i quali il termine d’introduzione è limitato a tre anni invece di cinque e precisati i compiti dei servizi cantonali di coordinamento. L’OIDI disciplina inoltre i dettagli legati alla modifica del numero del registro di com- mercio e gli adeguamenti di varie ordinanze, necessari per consentire lo scambio di dati tra i servizi IDI e il UST.
L’entrata in vigore della LIDI e dell’OIDI è prevista per il 1° aprile 2011.
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2 Commento ai singoli articoli
2.1 Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI
Art. 1 Unità IDI Per unità IDI s’intendono tutte le imprese nonché le unità organizzative e le istituzioni che devono essere registrate dall’amministrazione per motivi giuridici, amministrativi o statistici. La definizione di unità IDI è stata volutamente formulata in termini generali, in modo da comprendere la totalità degli attori economici che formano il tessuto economico svizzero. All’articolo 1, questa definizione generale è precisata e circoscritta per garantire un utilizzo ragionevole dell’IDI e rispondere alle esigenze dell’economia e dell’amministrazione di disporre di una soluzione praticabile. La precisazione al capoverso 1 riguarda l’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 3 LIDI, che definisce unità IDI le persone fisiche che esercitano un’attività di natura commerciale o una libera professione. A queste unità è attribuito un IDI solo se sono registrate presso le autorità, e cioè presso uno o più servizi IDI (contribuzioni, AVS, registro di commercio, ecc.), per via della loro attività economica. Le persone fisiche non ricevono l’IDI in quanto tali, bensì per la propria attività economica o per la propria impresa. I contatti con le autorità intrattenuti dalle persone fisiche in quanto persone o economie do- mestiche private, ad esempio in quanto detentori di un veicolo a motore oppure nell’ambito del con- teggio dell’AVS per impiegati domestici o dei contatti con la scuola, non sono presi in considerazione. Il capoverso 2 si riferisce all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 5 LIDI e chiarisce che i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite1 non rientrano nella defi- nizione di unità IDI e non ricevono quindi un IDI. Ciò riguarda in particolare le organizzazioni intergo- vernative, le istituzioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il capoverso 3 ri- guarda l’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI ed esclude i detentori di animali domestici pri- vati dalle categorie cui è attribuito un IDI anche se tale detenzione è soggetta ad esempio a un’autorizzazione o a un obbligo di controllo. Sono eccettuati dall’IDI in particolare i detentori privati di cani e gatti. Ai sensi della legislazione sulle epizoozie2 sono tuttavia considerate unità IDI tutte le a- ziende detentrici di animali ad unghia fessa nonché di equidi (solipedi), volatili da cortile, pesci (esclusi i pesci ornamentali) e api, indipendentemente dal fatto che la detenzione persegua scopi commerciali o meno. L’identificazione univoca e unitaria di queste unità corrisponde alle basi legali nell’ambito della legislazione sull’agricoltura, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari, benché non sia possibile fare una distinzione rigorosa tra attività economica e azione privata.
Art. 2 Registrazione dei servizi IDI La definizione di servizio IDI all’articolo 3 capoverso 1 lettera d LIDI è già sufficiente e permette di stabilire se un servizio amministrativo costituisca o meno un servizio IDI. Va tuttavia precisato che a seconda della sua struttura, il servizio amministrativo può comprendere uno o più servizi IDI. Se di- spone di servizi subordinati che gestiscono registri con dati su imprese, questi ultimi sono anch’essi considerati servizi IDI. Ad esempio: in seno all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) vi sono vari servizi amministrativi che gestiscono registri in cui figurano dati su imprese. Questi servizi sono tutti servizi IDI con obblighi in parte differenti. Ciononostante, ogni servizio IDI beneficia degli stessi diritti d’accesso alle caratteristiche di base e alle caratteristiche addizionali delle unità IDI qualunque siano i suoi obblighi. Al contempo, ogni servizio IDI è anche un’unità IDI. Ciò scaturisce dal collega- mento tra l’articolo 3 capoverso 1 lettera c numeri 7 e 8 LIDI e l’articolo 3 capoverso 1 lettera d LIDI.
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L’articolo 2 descrive come deve procedere un servizio IDI per essere riconosciuto e iscritto in quanto tale dall’UST. A tal fine il servizio IDI si annuncia all’UST per l’iscrizione nel registro IDI e l’ottenimento dei diritti di accesso corrispondenti. In tale occasione può essere regolato anche lo scambio di dati attraverso le interfacce. Con la registrazione, i servizi IDI ottengono il diritto di consultare le caratteri- stiche di base e le caratteristiche addizionali delle unità IDI.
Art. 3 Gerarchia delle notifiche Per disciplinare eventuali divergenze tra le varie raccolte di dati e garantire che solo i servizi IDI auto- rizzati possano notificare determinate unità IDI, è stata stilata una gerarchia dei servizi IDI determinan- ti ai fini della notifica dei dati. In altre parole, è stabilito il servizio IDI cui è data la priorità nell’ambito delle notifiche di nuove iscrizioni o mutazioni. Questa regola è applicata esclusivamente al trattamento delle informazioni nel registro IDI. Al capoverso 1 sono definiti i livelli gerarchici dei servizi IDI determinanti per la notifica dei dati. Questa gerarchia comprende tutti i servizi IDI tenuti ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI, e cioè riconoscere l’IDI quale identificatore, gestire l’IDI nelle loro raccolte di dati e utilizzare l’IDI negli scambi con i servizi IDI e le unità IDI. Questi servizi IDI sono inoltre tenuti a noti- ficare al registro IDI le nuove unità IDI ed eventuali modifiche nonché la cessazione dell’attività eco- nomica di un’unità IDI. Come già previsto all’articolo 9 capoverso 3 LIDI, i dati dei registri di commer- cio sono ripresi tal quali. Questi ultimi sono quindi ai vertici della gerarchia (lett. a). Le notifiche riguar- danti le unità giuridiche iscritte nei registri cantonali di commercio non possono essere inviate da alcun altro servizio IDI. Allo stesso livello gerarchico si trova anche l’Ufficio federale del registro di commer- cio. Esso verifica le notifiche cantonali e le pubblica nell’indice centrale delle ditte. Al livello successivo (lett. b) figura la categoria dei «registri settoriali». L’iscrizione in questi registri è associata a un effetto giuridico in relazione al riconoscimento o all’abilitazione all’esercizio della pro- fessione. Un avvocato, ad esempio, può svolgere un’attività forense solo se dispone di un’abilitazione cantonale e di conseguenza è iscritto in un registro degli avvocati. Tra queste raccolte di dati figurano i registri cantonali dell’agricoltura, i registri degli uffici cantonali di veterinaria e dei chimici cantona- li/laboratori cantonali, il registro dell’Ufficio federale dell’agricoltura, il registro delle professioni medi- che, i registri cantonali degli avvocati nonché gli albi cantonali dei notai. Per quanto concerne gli albi dei notai vanno distinte le tre forme seguenti: nei Cantoni con notai liberi professionisti, il servizio pre- posto alla loro registrazione è un servizio IDI e a ogni notaio iscritto è attribuito un IDI. Nei Cantoni con notariato pubblico non occorrono servizi IDI con funzione di registro settoriale. Un notariato pubblico può tuttavia costituire un servizio IDI qualora gestisca un registro con unità IDI (p. es. registro fondia- rio). Nei Cantoni con forme miste (notariato privato e pubblico), il servizio di registrazione competente è un servizio IDI e a ciascun notaio libero professionista registrato è attribuito un IDI. Il livello successivo è costituito dai registri delle casse di compensazione AVS, dai registri fiscali can- tonali nonché dal registro IVA (lett. c). Anche queste raccolte di dati svolgono un ruolo importante per l’iscrizione delle unità IDI che non sono già contenute nei registri di cui alle lettere a o b. Nell’ultimo livello (lett. d) rientrano tutte le altre raccolte di dati tenute ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI. Si tratta del registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST e delle raccolte di dati dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) concernenti imprese iscritte nell’import/export. Il capoverso 2 menziona gli altri servizi IDI che non rientrano tra i servizi IDI di cui al capoverso 1. Ai sensi degli articoli 5 capoverso 2 e 9 capoverso 2 LIDI, essi devono unicamente riconoscere l’IDI qua- le identificatore. In altre parole, nei contatti con questi servizi, le imprese possono identificarsi con l’IDI. A differenza dei servizi IDI di cui al capoverso 1, essi sono esonerati dalla gestione e dall’utilizzo dell’IDI nonché dalla notifica delle nuove unità IDI e di eventuali modifiche. Hanno tuttavia la facoltà di svolgere i compiti di un servizio IDI di cui al capoverso 1 su base volontaria e possono, pertanto notifi-
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care unità IDI. La loro notifica è tuttavia presa in considerazione unicamente se non si dispone già di una notifica effettuata da un servizio IDI prioritario ai sensi del capoverso 1. Essi non assumono tutta- via in nessun caso la posizione di un servizio IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI. I dati notificati da un servizio IDI subordinato nella gerarchia ai sensi del capoverso 1 non sono regi- strati dal registro IDI se l’unità IDI in questione è iscritta in una banca di dati di un servizio IDI priorita- rio ai sensi del capoverso 1. In questo caso è trasmessa la notifica del servizio IDI prioritario e il servi- zio IDI notificante è informato in merito alla trasmissione dei dati (cpv. 3). Si ha così la garanzia che il servizio IDI determinante sia sempre informato di tutte le potenziali modifiche di dati concernenti le proprie unità IDI. Questo meccanismo permette di mantenere alta la qualità e l’attualità dei dati iscritti nel registro IDI e nelle raccolte di dati dei servizi IDI.
Art. 4 Correttezza dei dati IDI La LIDI prevede che i dati dei registri di commercio siano ripresi tal quali. Secondo il capoverso 1, lo stesso vale per i registri settoriali menzionati, dato che anche l’iscrizione in questi registri ha effetti giuridici. Se un’unità IDI è iscritta sia nel registro di commercio sia in un registro settoriale, il registro di commercio ha la preminenza secondo la gerarchia stabilita all’articolo 3 capoverso 1. A completamento dell’articolo 3, l’articolo 4 definisce inoltre come procedere in presenza di divergen- ze all’interno di un livello gerarchico di cui all’articolo 3 capoverso 1. All’interno di un livello gerarchico vige la parità. Ciò significa che ad esempio alla notifica di un registro fiscale cantonale non è riservata una priorità superiore rispetto alla notifica del registro IVA. Per eliminare le divergenze in caso di noti- fiche di due registri equiparati, l’UST chiarisce con i servizi IDI notificanti (art. 3 cpv. 1 lett. b,c,e d) i dati rilevanti ai fini del registro IDI (cpv. 2). Tale disposizione non si applica ai servizi IDI di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a, dal momento che i dati dei registri cantonali di commercio sono identici a quelli dell’Ufficio federale del registro di commercio. Allo scopo di verificare la correttezza dei dati iscritti nel registro IDI, l’UST è tenuto, per ciascuna notifica, a effettuare sempre i chiarimenti del caso . L’UST verifica inoltre se i dati IDI obbligatori per l’iscrizione nel registro IDI sono completi e se l’unità notificata non esiste già. Nell’ambito dell’agricoltura coinvolge i servizi IDI in ordine inverso al flusso di dati. Una volta verificati la completezza dei dati e i doppioni è effettuata l’iscrizione nel regi- stro IDI (cpv. 3).
2.2 Sezione 2: IDI e complemento IDI
Art. 5 Struttura dell’IDI In questo articolo è precisata la struttura dell’IDI. La struttura dell’IDI con il prefisso del Paese e una sequenza numerica di nove cifre con una cifra di controllo corrisponde a quella del numero di partita IVA o di altri numeri d’identificazione europei o ancora degli identificatori doganali internazionali. Con- cretamente, l’IDI si presenta nel modo seguente: CHE-999.999.996. Il prefisso del Paese «CHE», che precede la parte numerica, permette di riconoscere e classificare inequivocabilmente l’IDI quale identificatore svizzero (lett. a). Si è optato per la variante alfa 3 secondo la norma ISO 3166-1 (CHE) per evitare confusioni con altri numeri d’identificazione svizzeri. La parte numerica è composta da un numero a otto cifre attribuito casualmente (lett. b) e una cifra di controllo secondo lo standard Modulo 11 (lett. c). Modulo 11 è una procedura specifica per generare cifre di controllo.
Art. 6 Attribuzione dell’IDI L’articolo 6 disciplina l’attribuzione dell’IDI. A ogni unità IDI l’UST attribuisce senza indugio un IDI (cpv. 1). L’attribuzione avviene in seguito alla notifica dell’unità IDI e dei dati IDI da parte di un servizio IDI. I
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servizi IDI eseguono queste notifiche nell’ambito dei contatti correnti delle autorità con le unità IDI. Prima di attribuire l’IDI, l’UST verifica se l’unità notificata costituisce un’unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c LIDI e se dispone già di un IDI, dal momento che l’attribuzione di due IDI alla stessa unità IDI è contraria al principio di base dell’identificazione univoca delle imprese. Dopo l’attribuzione dell’IDI, l’unità IDI è informata per iscritto in merito all’IDI attribuitole. L’UST assicura inoltre che l’unità IDI sia informata anche dei propri diritti ai sensi degli articoli 17 e 18 e della rilevanza dell’IDI. Tale segnalazione è effettuata direttamente dall’UST o, d’intesa con l’UST, da un servizio IDI, come ad esempio il registro IVA o gli uffici cantonali dell’agricoltura (cpv. 2). Le unità IDI non possono annunciarsi autonomamente all’UST, ma devono sempre agire tramite un servizio IDI (cpv. 3). In questo modo è assicurato tra l’altro che i dati iscritti siano stati sottoposti a una procedura di plausibilizzazione e di controllo della qualità, e che alle imprese non siano imposti obbli- ghi supplementari.
Art. 7 Conservazione dell’IDI Se un’unità IDI contrassegnata come cancellata riprende l’attività economica precedente, viene riatti- vato l’IDI attribuitole precedentemente (cpv. 1). In caso di cessione dell’attività di una ditta individuale non è tuttavia possibile conservare l’IDI a causa delle nuove responsabilità. In questo caso è notificata una nuova unità e attribuito un nuovo IDI (cpv. 2). Se ad esempio la proprietaria di un salone di par- rucchiere riprende la propria attività economica dopo alcuni anni d’interruzione, è riattivato l’IDI prece- dente. Se poco dopo cambiano i rapporti di proprietà in seguito a una cessione dell’attività, al salone è attribuito un nuovo IDI. Questa regolamentazione corrisponde anche alla prassi del registro di com- mercio per le ditte individuali iscritte. Alla conservazione dell’IDI in caso di trasformazione, fusione o scissione di persone giuridiche sono applicate le regole del registro del commercio. L’articolo 116 dell’ordinanza sul registro di commercio3 disciplina le costellazioni in cui è attribuito un nuovo numero d’identificazione e cancellato, o tutt’al più mantenuto quale numero supplementare, quello precedente.
Art. 8 Complemento IDI Il complemento IDI indica se un’unità IDI è iscritta nel registro di commercio o è soggetta all’IVA. Si tratta delle abbreviazioni stabilite ai capoversi 1 e 2 nelle varie lingue ufficiali, che possono essere posposte all’IDI (cpv. 3) e iscritte nel registro IDI. Il complemento non fa parte dell’IDI, dal momento che la situazione in relazione al registro di commercio o all’assoggettamento all’IVA può cambiare. La gestione di varie lingue ai sensi dei capoversi 1 e 2 risponde al bisogno di una migliore utilizzabilità. Pertanto, il complemento IDI è visualizzato in funzione della lingua di consultazione scelta. Quest’ultima non è legata in alcun modo alla lingua della sede dell’impresa. Se un’unità IDI è iscritta sia nel registro di commercio sia nel registro IVA, i due complementi posposti all’IDI sono separati da una barra. Se viene meno una condizione per il complemento IDI, questo non è più utilizzato. Se ad esempio una ditta individuale è iscritta nel registro di commercio, al suo IDI è aggiunto, a seconda della lingua, il complemento IDI «HR» (tedesco) o «RC» (francese e italiano) (p. es. CHE-999.999.996 HR). Se è anche soggetta all’IVA, al suo IDI è aggiunto il complemento IDI «MWST» (tedesco), «TVA» (francese) o «IVA» (italiano) (p. es. CHE-999.999.996 RC/IVA). Se è can- cellata dal registro di commercio, il complemento IDI «RC» è rimosso (p. es. CHE-999.999.996 IVA). Il numero resta sempre lo stesso, può cambiare solo il complemento. Se sono iscritti entrambi i com- plementi IDI, quello del registro di commercio è menzionato per primo. Inoltre possono essere pospo- sti all’IDI solo complementi IDI nella stessa lingua. Il registro IDI mette a disposizione questa informazione supplementare. L’iscrizione del complemento IDI da parte dei servizi IDI è tuttavia facoltativa (cpv. 4). Di massima, il complemento IDI non è utilizza-
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to nello scambio di dati tra i servizi IDI. I servizi IDI possono decidere autonomamente se comunicarlo o no. L’utilizzo del complemento IDI è facoltativo anche per le unità IDI, nella misura in cui la sua ge- stione non sia prevista da prescrizioni contenute in leggi speciali (cpv. 5). Ai sensi dell’articolo 26 ca- poverso 2 lettera a della legge sull’IVA4, le unità soggette all’IVA sono ad esempio tenute a menziona- re sulle proprie fatture l’assoggettamento all’IVA. Con la sostituzione del numero del registro IVA con l’IDI, sarà possibile farlo con il complemento IDI «MWST», «TVA» o «IVA».
2.3 Sezione 3: Registro IDI
Art. 9 Caratteristiche addizionali e caratteristiche del sistema del registro IDI L’articolo 9 elenca le caratteristiche addizionali (cpv. 1) e le caratteristiche del sistema (cpv. 2) gestite nel registro IDI. Le caratteristiche di base iscritte nel registro IDI sino già definite nella LIDI. Tra le caratteristiche di base figurano l’IDI, l’eventuale complemento IDI, il nome, la ditta o la designa- zione nonché l’indirizzo dell’unità IDI. Per indirizzo s’intende l’indirizzo ufficiale della sede dell’unità IDI. In sua assenza, sarà utilizzato l’indirizzo dell’unità IDI comunicato dai servizi IDI per la pubblica- zione. Tra le caratteristiche di base figurano anche il numero del registro di commercio e il numero del registro IVA, fintanto che non saranno sostituiti dall’IDI. In relazione all’IVA sono indicati anche l’inizio e la fine dell’assoggettamento all’IVA. Le caratteristiche di base comprendono inoltre tre caratteristi- che di status, che indicano se un’unità IDI è iscritta quale impresa attiva nel registro IDI o nel registro di commercio o se è stata «cancellata», ossia se è ancora soggetta all’IVA o meno. Le caratteristiche addizionali (cpv. 1) sono dati non accessibili al pubblico, ma necessari per i servizi IDI per poter identificare o esaminare più in dettaglio le unità IDI. Per questo motivo possono essere consultate solo dai servizi IDI. Possono essere iscritte le seguenti caratteristiche addizionali: - Data di nascita (di persone fisiche) se necessaria per un’identificazione univoca (lett. a): questo è il caso in particolare nell’ambito dell’agricoltura quando occorre, ad esempio, fare la distinzione tra un padre e un figlio che hanno lo stesso nome e lo stesso indirizzo, ma due aziende agricole distinte. La data di nascita è rilevata solo se figura nelle banche dati dei servizi notificanti. - Attività economica secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA, lett. b): per identificare meglio un’impresa, è iscritta anche l’attività economica dell’unità IDI secondo la NOGA. Il codice NOGA non è attribuito dal registro IDI, bensì dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell’UST. La codifica è effettuata mediante la descrizione dell’attività economica dell’unità IDI notificata dal servizio IDI. A differenza del codice NOGA, la descrizione notificata non è iscritta nel registro IDI. - Categoria di unità IDI (lett. c): la categoria di unità IDI fornisce informazioni sullo «status giuridico» dell’unità IDI. La categoria di unità IDI comprende le seguenti modalità: ditta individuale, società sem- plice, persona giuridica, associazione (gestito separatamente), fondazione, succursale estera (non iscritta nel registro di commercio), avvocato, notaio, professione medica, unità agricola o di detenzione di animali, impresa di diritto pubblico, unità amministrativa. Questa caratteristica addizionale serve a garantire l’utilizzo e la funzionalità della gerarchia delle notifiche dei servizi IDI: permette di stabilire il servizio IDI competente per l’unità IDI. Una persona giuridica può ad esempio essere notificata solo dal registro di commercio competente e un avvocato solo dal registro degli avvocati competente. - Altri numeri d’identificazione (lett. d): vi rientrano gli identificatori nazionali e internazionali necessari per confrontare in modo semplice e sicuro registri differenti. Un esempio è il numero GLN, molto diffu- so in particolare nel settore sanitario. L’IDI sostituirà unicamente i numeri d’identificazione nazionali.
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- Indirizzi supplementari (lett. e): se il registro IDI è al corrente, attraverso il RIS, di un indirizzo o di un recapito più preciso, che non coincide con l’indirizzo ufficiale della sede delle caratteristiche di base, questo è visualizzato nelle caratteristiche addizionali. Questo garantisce che i servizi IDI dispongano sempre di un indirizzo o di un recapito dell’unità IDI corretto e utilizzabile. Tra gli indirizzi supplementa- ri possono essere riportati anche indirizzi di posta elettronica o indirizzi web che facilitano lo scambio di informazioni tra i servizi IDI o tra i servizi IDI e le unità IDI interessate. - Status IDI dettagliato (lett. f): accanto allo status IDI iscritto tra le caratteristiche di base, tra le carat- teristiche addizionali è iscritto uno status IDI dettagliato, che fornisce ai servizi IDI ulteriori informazioni sullo stato dell’unità IDI nel registro IDI. Indica ad esempio se l’iscrizione di un’unità IDI è in mutazio- ne. - Motivo della cancellazione dal registro IDI (lett. g): il motivo della cancellazione fornisce ai servizi IDI informazioni sul motivo per cui un’unità IDI è stata cancellata dal registro IDI. Si distinguono ad esem- pio i seguenti motivi: fusione mediante incorporazione, fusione mediante combinazione, abbandono dell’attività, cessione dell’attività, doppioni e decesso del titolare. Se un’unità IDI è cancellata per via di una doppia registrazione, spetta al servizio IDI identificare il doppione nelle proprie raccolte di dati e apportare le correzioni del caso . - Accessibilità pubblica dei dati relativi alle caratteristiche di base (lett. j): questa caratteristica addizio- nale indica se le caratteristiche di base di un’unità IDI sono accessibili al pubblico o bloccate. Sono accessibili al pubblico se l’unità IDI ha approvato espressamente la pubblicazione dei propri dati o se l’unità IDI è già iscritta in una raccolta di dati accessibile al pubblico. - Servizi IDI che hanno notificato dati sull’unità IDI (lett. k): questa informazione indica quali fonti han- no inviato una notifica sull’unità IDI in questione, indipendentemente dal livello gerarchico o dalle competenze. Ciò permette di vedere la totalità dei servizi IDI che hanno inviato notifiche su un’unità IDI. Oltre alle caratteristiche addizionali menzionate sono iscritte anche la data dell’iscrizione nel registro di commercio e la data della cancellazione dal registro di commercio (lett. h e i). Le caratteristiche del sistema (cpv. 2) sono caratteristiche di natura esclusivamente tecnico- organizzativa, necessarie per la gestione del registro IDI. Sono iscritte la data dell’iscrizione (lett. a), dell’ultima modifica (lett. d) e della cancellazione (lett. f) nel registro IDI, come pure il servizio IDI che ha notificato per primo l’unità IDI (lett. b), richiesto l’ultima modifica dei dati IDI (lett. e) e comunicato la cessazione dell’attività economica dell’unità IDI (lett. g). È iscritto inoltre il servizio IDI competente per ciascuna unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 (lett. c). È importante sottolineare che i servizi IDI devono notificare all’UST unicamente le caratteristiche di base e le caratteristiche addizionali che figurano nelle loro banche di dati. Se, ad esempio, un servizio IDI non dispone del numero del registro del commercio, esso non è tenuto a fornirlo all’UST. Le carat- teristiche di sistema non devono essere comunicate dai servizi IDI poiché sono generate e gestite automaticamente dal registro IDI.
Art. 10 Gestione e spese Il capoverso 1 obbliga l’UST ad assicurare la gestione del sistema IDI. Ciò presuppone anche che il registro IDI e le interfacce standard di cui all’articolo 20 capoverso 2 siano disponibili in qualsiasi mo- mento. Il sistema IDI deve sempre essere in grado di registrare nuovi dati, attribuire immediatamente l’IDI e gestire in modo sicuro i dati contenuti nel registro IDI. L’UST si assume inoltre le spese di ge- stione e di ulteriore sviluppo tecnico del registro IDI (cpv. 2). Le spese di adattamento dei propri sof- tware e di allacciamento alle interfacce standard sono a carico dei servizi IDI (cpv. 3).
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2.4 Sezione 4: Numero amministrativo
Art. 11 Struttura del numero amministrativo Per svolgere alcuni compiti amministrativi, taluni servizi IDI (cfr. art. 12) devono identificare univoca- mente anche unità che non costituiscono unità IDI. A queste unità non è attribuito un IDI, bensì un numero amministrativo (art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI). Il numero amministrativo ha la stessa struttura dell’IDI, ma si distingue dall’IDI per il prefisso, che non è «CHE», bensì «ADM» (cpv. 1 lett. a). Trat- tandosi di un numero amministrativo interno non è necessario che il prefisso sia conforme agli stan- dard internazionali. Alle lettere b e c è disciplinata la parte numerica del numero amministrativo. Il numero amministrativo è composto da un numero a otto cifre attribuito casualmente e una cifra di controllo secondo lo standard Modulo 11. Esso proviene dallo stesso set di numeri dell’IDI e ogni par- te numerica è attribuita una sola volta. In altre parole, l’IDI e il numero amministrativo sono generati partendo dallo stesso universo numerico e non possono esistere un numero amministrativo e un IDI con la stessa parte numerica (cpv. 2).
Art. 12 Attribuzione del numero amministrativo L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per la gestione del registro IVA e le casse di compensazione AVS possono notificare all’UST unità amministrative per la loro iscrizione nel registro IDI (cpv. 1). A questi servizi IDI è così data la possibilità di attribuire un identificatore con la stessa struttura a tutte le loro unità e adottare un sistema di numerazione unitario. Ciò permette di semplifica- re notevolmente le procedure amministrative. Se anche altri servizi IDI possono dimostrare di aver bisogno di un numero amministrativo per gestire nei propri registri unità che non costituiscono unità IDI, l’UST può rilasciare anche a questi servizi IDI l’autorizzazione a iscrivere unità amministrative (cpv. 2). Tali autorizzazioni sono però gestite in modo restrittivo, per evitare una complessità eccessiva. Se- condo il capoverso 3, per poter attribuire un numero amministrativo devono essere indicati almeno il nome e l’indirizzo dell’unità amministrativa. L’UST tiene un elenco dei servizi IDI autorizzati a iscrivere unità amministrative. L’elenco serve per scopi amministrativi interni (in primo luogo per la gestione dei diritti di accesso) ed è accessibile solo all’UST.
Art. 13 Conversione di un’unità amministrativa in un’unità IDI L’articolo 13 disciplina una speciale modalità di attribuzione dell’IDI: quando un’unità amministrativa diventa un’unità IDI, la parte numerica resta invariata e il prefisso «ADM» è sostituito dal prefisso «CHE». È quindi possibile che un’impresa straniera che non ha sede in Svizzera sia assoggettata all’IVA svizzera e per tale motivo disponga di un numero amministrativo con cui è identificata. Se ora una tale impresa apre una sede in Svizzera, ad essa è attribuito un IDI. Per il conteggio dell’IVA, il numero amministrativo esistente è, in questo caso, convertito in un IDI. Non è invece possibile conver- tire un IDI in un numero amministrativo. Se l’IDI è contrassegnato come cancellato, ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 LIDI resta accessibile per l’unità IDI pubblicata, e non può essere quindi riutilizzato con un altro prefisso.
Art. 14 Caratteristiche delle unità amministrative nel registro IDI Ad eccezione del numero amministrativo, per le unità amministrative non possono essere iscritte ca- ratteristiche nel registro IDI non ammesse anche per le unità IDI. A prescindere dalle caratteristiche necessarie per l’iscrizione (art. 12 cpv. 3), i servizi IDI sono liberi di decidere quali delle altre caratteri- stiche ammesse vogliono iscrivere. L’UST non effettua alcuna verifica dei dati delle unità amministrati- ve notificati dai servizi IDI. Il registro IDI non riconosce quindi eventuali doppioni o dati scorretti. I ser- vizi IDI sono essi stessi responsabili della notifica e delle mutazioni delle unità amministrative.
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Art. 15 Trattamento dei dati delle unità amministrative nel registro IDI I dati figuranti nel registro IDI possono essere iscritti, modificati e cancellati unicamente dall’UST. Questo avviene su richiesta del servizio IDI che gestisce l’unità amministrativa nel proprio registro. Ciò significa che nessun altro servizio IDI può richiedere la modifica dei dati di questa unità amministrati- va. Se ad esempio un’unità amministrativa è notificata dalla cassa di compensazione AVS del Canto- ne di Berna, la cassa di compensazione AVS del Cantone di Friburgo non può richiedere all’UST di modificare tale iscrizione, anche se è autorizzata a consultarne i dati. Spetta quindi al servizio IDI a- doperarsi affinché l’UST possa aggiornare i dati delle unità amministrative.
Art. 16 Consultazione dei dati delle unità amministrative nel registro IDI I servizi IDI che gestiscono unità amministrative nei propri registri, possono richiedere all’UST di rila- sciare ad altri servizi IDI il diritto di consultazione dei dati delle proprie unità amministrative nella misu- ra in cui prescrizioni contenute in leggi speciali lo consentano (cpv. 1). A tal fine comunicano all’UST i servizi IDI corrispondenti affinché quest’ultimo possa rilasciare i diritti d’accesso corrispondenti. Que- sta disposizione consente ad esempio alle casse di compensazione AVS di richiedere all’UST di rila- sciare il diritto di consultazione dei propri dati agli uffici fiscali cantonali dal momento che questi ultimi lavorano attualmente con il numero di conteggio AVS per svolgere i propri compiti, e in futuro dovran- no farlo con il numero amministrativo. L’UST verifica la legalità della richiesta e crea le premesse tec- niche per assicurare il rilascio del diritto di consultazione (cpv. 2). L’UST tiene un elenco dei servizi IDI a cui è concesso il diritto di consultare unità amministrative. L’elenco serve per scopi amministrativi interni ed è accessibile solo all’UST. Secondo il capoverso 3, i dati delle unità amministrative contras- segnate come cancellate possono essere consultati al massimo per altri dieci anni dalla cancellazio- ne.
2.5 Sezione 5: Comunicazione dei dati
Art. 17 Diritto d’informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità amministrative Questa disposizione precisa i diritti delle unità IDI e delle unità amministrative derivanti dalla legisla- zione in materia di protezione dei dati. Il capoverso 1 stabilisce che le unità IDI possono richiedere all’UST informazioni in merito ai propri dati. Ciò significa, ad esempio, che le unità IDI possono richie- dere un estratto dei dati inventariati che le riguardano e questo non solo per le caratteristiche di base, bensì anche per le caratteristiche addizionali e del sistema. Secondo il capoverso 1 le unità IDI hanno inoltre la facoltà di richiedere all’UST la rettifica dei loro dati. Oltre all’UST, le unità IDI possono ricorre- re anche ai servizi IDI determinanti ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 per la rettifica dei propri dati (cpv. 2). Il servizio IDI contattato non sarà tuttavia sempre in grado di notificare direttamente la rettifica richiesta. La domanda dovrà eventualmente essere inoltrata al servizio IDI competente ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1. Le rettifiche di dati di unità IDI iscritte in un registro cantonale di commer- cio devono essere elaborate obbligatoriamente per il tramite del registro di commercio (cpv. 3). La rettifica di questi dati IDI può essere effettuata solo ai vertici della gerarchia delle notifiche. L’UST non può modificare i dati di unità IDI iscritte in un registro di commercio né su richiesta di un altro servizio IDI né su richiesta dell’unità IDI stessa. Le unità amministrative possono chiedere informazioni sui dati iscritti nel registro IDI che le riguardano e, all’occorrenza, chiederne la rettifica. Determinante in questo caso è il servizio IDI che gestisce nei propri registri i dati dell’unità amministrativa corrispondente. (cpv. 4).
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Art. 18 Consultazione dei dati da parte delle unità IDI Le unità IDI possono consultare i dati registrati che le riguardano (caratteristiche di base, addizionali e del sistema) per mezzo del nome utente e della password e per il tramite di un accesso Internet secu- rizzato, il quale consente loro inoltre di comunicare eventuali indirizzi di posta elettronica o indirizzi web della propria impresa. .L’UST controlla le informazioni ricevute e le iscrive nel registro IDI tra le caratteristiche addizionali. Sempre attraverso questo accesso securizzato, l’unità IDI può comunicare all’UST il loro consenso alla pubblicazione delle proprie caratteristiche di base.
Art. 19 Comunicazione dell’IDI in caso di interrogazioni collettive L’articolo 11 capoverso 2 LIDI consente, a certe condizioni, la comunicazione dell’IDI mediante inter- rogazioni collettive. Questo articolo disciplina le modalità corrispondenti. Secondo il capoverso 1, per un’interrogazione collettiva dell’IDI deve essere presentata una domanda scritta al UST. Le domande di interrogazioni collettive possono essere presentate dai servizi IDI, dalle unità IDI, dalla pubblica amministrazione e da privati. Oltre alla domanda deve essere inviato all’UST almeno un elenco di nomi e indirizzi in forma elettronica, che possa essere confrontato con il registro e completato con l’IDI. Per facilitare il confronto dei dati possono essere fornite anche altre caratteristiche riconosciute dal registro IDI, ad esempio identificatori. Ad eccezione dell’IDI, al richiedente non è trasmessa alcuna altra caratteristica del registro IDI. Ai sensi del capoverso 2 l’UST pubblica i requisiti tecnici che disci- plinano le modalità dell’interrogazione collettiva in Internet (p. es. formato e struttura dei dati da invia- re). Per prevenire eventuali abusi, la comunicazione dell’IDI in caso di interrogazioni collettive da parte di privati e limitata. In primis, un’interrogazione collettiva da parte di privati è consentita unicamente se questi ultimi gestiscono già nelle loro raccolte di dati le unità IDI interessate (cpv. 3). In secundis, sono comunicati unicamente gli IDI contenuti in un registro pubblico o di cui è stata autorizzata la pubblica- zione (cpv. 4). Questa limitazione non si applica ai servizi IDI. Dati i loro estesi diritti di consultazione del registro IDI, ricevono gli IDI di tutte le unità IDI iscritte. Le interrogazioni collettive da parte di privati che non costituiscono servizi IDI sono soggette a emolu- menti Gli emolumenti sono stabiliti conformemente all’ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione5 (cpv. 5). In linea di massima, l’emolumento è stabilito secondo le unità di tempo impiegate.
2.6 Sezione 6: Protezione dei dati
Art. 20 Protezione dei dati Riguardo il capoverso 1, i dati IDI possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto dalla legge, e cioè per identificare le unità IDI. Questa disposizione mira in particolare a escludere un impiego abusi- vo dell’IDI. I servizi IDI non possono ad esempio rendere pubbliche le caratteristiche addizionali delle unità IDI o trasmetterle a terzi per scopi pubblicitari. Secondo il capoverso 2 stabilisce che lo scambio di dati tra l’UST e i servizi IDI avviene elettronicamente. A tal fine, l’UST mette a disposizione delle interfacce standard per lo scambio di dati (notifica e interrogazioni di dati IDI o dati amministrativi). Sono disponibili tre interfacce distinte, che rispondono ai bisogni dei vari servizi IDI: Web-GUI, Web Service e FlatFile. L’UST stabilisce le direttive concernenti la trasmissione dei dati in collaborazione con i servizi IDI. Il capoverso 3 obbliga l’UST a disciplinare i diritti di notifica e di consultazione al regi- stro IDI. Il registro IDI contiene l’insieme delle unità IDI unitamente alle caratteristiche utilizzate per la loro identificazione. Per ciascuna unità IDI sono iscritte unicamente le caratteristiche necessarie alla
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gestione del registro nonché all’attribuzione e all’utilizzo dell’IDI. Per ragioni legate alle modalità d’uso e alla protezione dei dati, nonché per definire diritti d’accesso specifici a ciascuna categoria, le carat- teristiche sono state ripartite in tre gruppi: le caratteristiche di base, le caratteristiche addizionali e le caratteristiche del sistema. In quanto responsabile per la gestione del registro IDI, l’UST ha un acces- so illimitato a tutte le caratteristiche delle unità IDI e delle unità amministrative. L’elaborazione diretta dei dati iscritti nel registro IDI è pertanto demandata all’UST (lett. a). I servizi IDI hanno accesso alle caratteristiche di base e addizionali di tutte le unità IDI. Possono consultare le iscrizioni e notificare al registro IDI nuove unità IDI o mutazioni (lett. b). Il pubblico può accedere unicamente alle caratteristi- che di base delle unità IDI ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 LIDI e può effettuare unicamente con- sultazioni (lett. d). Oltre ai diritti del pubblico, le unità IDI hanno inoltre la possibilità di effettuare inter- rogazioni sui dati registrati che le riguardano (lett. c).
UST Servizi IDI Unità IDI**) Pubblico
consultare ed consultare e Caratteristiche di base consultare*) consultare*) elaborare notificare Caratteristiche addi- consultare ed consultare e nessun acces- nessun accesso zionali elaborare notificare so***) Caratteristiche del consultare ed nessun accesso nessun accesso nessun accesso sistema elaborare *) se ne è autorizzata la pubblicazione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 LIDI. **) i dati riguardanti la propria unità IDI possono essere consultati per il tramite di un accesso Internet securizzato. ***) le unità possono comunicare all’UST gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi web nonché il loro consenso alla pubblicazione delle proprie caratteristiche di base.
Il capoverso 4 stabilisce che l’UST è tenuta a vegliare affinché siano rispettate le disposizioni in mate- ria di protezione di dati. Le prescrizioni relative alla trasmissione dei dati devono tener conto delle disposizioni tecniche e organizzative della Confederazione (cpv. 5). Vanno rispettate in particolare le istruzioni del CIC sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.
2.7 Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 21 Modifica del diritto vigente Una modifica del diritto vigente è necessaria in particolare quando occorre adeguare le definizioni utilizzate nella legislazione vigente e per garantire che i dati necessari per l’attribuzione dell’IDI pos- sano essere rilevati e resi accessibili al registro IDI. Sono modificate in base a questi criteri le seguenti ordinanze: - l’ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordi- nanza SIMIC); - l’ordinanza sui revisori del 22 agosto 2007; - l’ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio; - l’ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti; - l’ordinanza del 27 novembre 2009 sull’IVA; - l’ordinanza del 15 ottobre 2008 sul registro LPMed; - l’ordinanza del 1° novembre 2006 sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (ordinanza COLSTA); - l’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
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Per stabilire gli emolumenti per le interrogazioni collettive nel registro IDI è stato ampliato il campo di applicazione dell’ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
Gli adeguamenti sono disciplinati nell’allegato della presente ordinanza.
Art. 22 Termini transitori per l’introduzione dell’IDI L’articolo 17 capoverso 1 LIDI concede ai servizi IDI un termine massimo di cinque anni dall’entrata in vigore della legge per introdurre l’IDI. Per poter beneficiare al più presto dell’IDI e agevolare ai servizi IDI l’introduzione dell’identificatore, è tuttavia necessario accorciare a tre anni il termine d’introduzione per taluni registri. Si tratta di registri che contengono una parte consistente della futura raccolta di dati del registro IDI o indispensabili per la correttezza dei dati nel registro IDI. All’articolo 17 capoverso 2 LIDI, la competenza di designare questi registri è attribuita al Consiglio federale. Al capoverso 1 sono menzionati i servizi IDI tenuti a introdurre l’IDI entro il termine di tre anni ai fini della completezza e della gestione del registro IDI. Sono questi: i registri cantonali di commercio (lett. a), l’Ufficio federale del registro di commercio (lett. b), i registri cantonali dell’agricoltura (lett. c), il regi- stro dell’Ufficio federale dell’agricoltura (lett. d), il registro delle professioni mediche (lett. e), i registri cantonali degli avvocati (lett. f), il registro IVA (lett. g), il Registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST (lett. h). Questi servizi IDI devono concludere l’introduzione dell’IDI entro il 31 dicembre 2013. Per gli altri servizi IDI, il termine per l’introduzione dell’IDI è fissato al 31 dicembre 2015 (cpv. 2). Di norma, le modifiche del diritto vigente disciplinate nell’allegato entrano in vigore unitamente alla pre- sente ordinanza. Per via dell’introduzione a tappe dell’IDI, i servizi IDI possono utilizzare le definizioni veicolate finora nelle loro ordinanze fino a completa introduzione dell’IDI, conformemente a quanto stabilito al capoverso 3. Il registro cantonale di commercio che non ha ancora concluso di introdurre IDI, non deve ancora utilizzare il concetto di «numero d’identificazione delle imprese».
Art. 23 Disposizione transitoria relativa al servizio di coordinamento Ai sensi dell’articolo 18 LIDI, ogni Cantone è tenuto a designare un servizio che funge da servizio di coordinamento nei confronti dell’UST fino all’introduzione completa dell’IDI. Tale servizio informa l’UST in merito allo stato d’avanzamento dell’introduzione e consente così di procedere in maniera coordinata nell’introduzione tempestiva dell’IDI. In tale contesto, il servizio di coordinamento ha per- tanto il triplice ruolo di servizio d’informazione per le questioni riguardanti l’IDI all’interno del Cantone, di servizio di pianificazione per sostenere l’introduzione tempestiva dell’IDI e di servizio di collegamen- to tra Cantone e UST. Il servizio di coordinamento funge da organo transversale, come ad esempio l'ufficio amministrativo per quel che riguarda i progetti di e-government.
Art. 24 Disposizioni transitorie relative alla modifica del numero del registro di commercio Questo articolo stabilisce regole procedurali fondamentali per sostituire i numeri attuali del registro di commercio con l’IDI. Tutti i soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio sono inseriti nel Registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST. In base a questi dati, l’UST attribuisce un IDI a ogni unità giuridica (cpv. 1). Il capoverso 2 obbliga l’UST a comunicare i numeri d’identificazione attribuiti agli uffici cantonali del registro di commercio, all’Ufficio federale del registro di commercio nonché al Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Poiché sostituisce il numero del registro di commercio, l’IDI è pubblicato nel FUSC mediante una pubblicazione collettiva che avviene solo quando gli uffici cantonali del registro di commercio segnaleranno di aver creato i presupposti tecnici per iscrivere l’IDI nelle proprie raccolte di dati e sostituire il numero del registro di commercio (cpv. 3).
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Art. 25 Entrata in vigore L’ordinanza entrerà in vigore il 1° aprile 2011.
Allegato (art. 21)
Ordinanza SIMIC (RS 142.513) Il completamento di questa ordinanza con l’articolo 13 capoverso 4 consente all’Ufficio federale della migrazione di rendere accessibili al registro IDI i dati rilevati presso i datori di lavoro. Sono scambiati unicamente dati di imprese che rientrano nel campo di applicazione della LIDI. Le modifiche dei diritti di accesso corrispondenti sono disciplinate, anch’esse, nell’ordinanza SIMIC.
Ordinanza sui revisori (RS 221.302.3) Agli articoli 19 lettera g, 20 lettera a nonché 21 capoverso 3 lettera b, l’espressione «numero del regi- stro di commercio» è sostituita da «numero d’identificazione delle imprese».
Ordinanza sul registro di commercio (RS 221.411) L’espressione «numero di identificazione» è sostituita da «numero di identificazione delle imprese» nell’intero testo dell’ordinanza. Ai sensi dell’art. 9 ORC, le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero sono riportate nel registro princi- pale il giorno della loro pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). L’art. 34 ORC stabilisce oltre a ciò che le iscrizioni effettuate nel registro giornaliero acquisiscono validità giuridica retroattivamente alla data dell’iscrizione in detto registro con l’approvazione da parte dell’Ufficio fede- rale del registro di commercio (UFRC), circa 3 giorni prima della pubblicazione. L’art. 10 ORC, inoltre, prevede che le iscrizioni nel registro giornaliero sono pubbliche non appena sono state approvate dall’UFRC. Ai sensi dell’art. 11 ORC, gli estratti vengono rilasciati anticipatamente su domanda (prima della pubblicazione) ai richiedenti. Queste differenze non sono soddisfacenti e conducono a informa- zioni diverse secondo il canale scelto. Occorre permettere alle autorità cantonali di riportare le iscri- zioni nel registro principale dal momento in cui acquisiscono validità giuridica, ovvero a partire dall’approvazione da parte dell’UFRC e non solo dalla pubblicazione nel FUSC. Questo comporterà un miglioramento dell’aggiornamento delle iscrizioni, vantaggioso per chi consulta il registro di com- mercio, e che permetterà di pubblicare più rapidamente le informazioni per identificare le imprese (compreso l’UID). Per quanto riguarda l’opponibilità delle iscrizioni nel registro del commercio a terzi, è applicabile l’articolo 932 del Codice delle obbligazioni e resta determinante la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Con la modifica dell’articolo 16 capoverso 1 gli enti giuridici da iscrivere nel registro di commercio a cui è già stato attribuito un IDI nell’ambito di altri contatti con le autorità sono tenuti a notificarlo. L’articolo 116 capoverso 1 stabilisce che a ogni ente giuridico iscritto nel registro di commercio è attribuito un IDI qualora esso non ne sia già in possesso. Gli articoli 149 e 150 definiscono l’iscrizione della procura non commerciale e del capo dell’indivisione. Benché non costituiscano imprese nel senso ordinario del termine, essi sono iscritti nel registro di commercio e perciò ricevono un IDI. Agli articoli 149 capo- verso 2 lettera d e 150 capoverso 2 lettera e è pertanto aggiunto che l’iscrizione nel registro di com- mercio contiene anche il «numero d’identificazione delle imprese».
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità am- ministrative della Confederazione (RS 431.09) Il completamento del campo di applicazione di cui all’articolo 1 con la lettera h, secondo cui sono sog- gette alla presente ordinanza anche le interrogazioni collettive nel registro IDI, permette di inserire nel
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campo di applicazione dell’ordinanza anche i servizi forniti nell’ambito dell’IDI. Le tariffe si basano sulle disposizioni vigenti e sono fissate sostanzialmente secondo l’onere che cagionano .
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (431.903) Con il completamento dell’articolo 3 capoverso 2 lettera q, il numero d’identificazione delle imprese è inserito nell’elenco esaustivo dei dati iscritti. L’articolo 4 contiene invece un elenco di fonti da cui è alimentato il Registro delle imprese e degli stabilimenti. Siccome nella LIDI è previsto anche uno scambio di dati tra il registro IDI e il Registro delle imprese e degli stabilimenti, all’articolo 4 lettera o è aggiunto il registro IDI quale nuova fonte di dati. L’articolo 11 capoverso 2 contiene un elenco di servi- zi autorizzati ad accedere al Registro delle imprese e degli stabilimenti per scopi non statistici. Per consentire al registro IDI l’accesso al Registro delle imprese e degli stabilimenti, il registro IDI è ag- giunto all’elenco degli aventi diritto alla lettera abis. La corrispondente modifica dei diritti d’accesso è introdotta anche nell’allegato all’ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti .
Ordinanza sull’IVA (SR 641.201): In vista dell’introduzione dell’IDI, all’articolo 78 capoverso 1 l’espressione «numero IVA» è sostituita da «numero del registro». .
Osservazione: per ragioni di coerenza dovrebbero essere modificati anche tre allegati dell’ordinanza sulle dogane. Nella propria presa di posizione l’Amministrazione delle dogane ha tuttavia sostenuto che non occorreva procedere a una tale modifica dal momento che il concetto di «numero IVA» sa- rebbe sopravvissuto.
Ordinanza sul registro LPMed (811.117.3) La nuova lettera d all’articolo 5 obbliga l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a iscrivere il numero d’identificazione delle imprese anche nel registro delle professioni mediche. La modifica dell’articolo 19 capoverso 1 consente all’UFSP di notificare all’UST anche la data di nascita delle per- sone appartenenti alle professioni mediche iscritte come unità IDI, oltre ai dati accessibili pubblica- mente. La data di nascita è inserita tra le caratteristiche addizionali del registro IDI e, pertanto, non è accessibile al pubblico. La corrispondente modifica dei diritti di accesso è introdotta anche nell’allegato 1 all’ordinanza sul registro LPMed.
Ordinanza COLSTA (RS 823.114) Il nuovo articolo 6a consente lo scambio di dati delle imprese tra il registro COLSTA e il registro IDI. Sono scambiati unicamente dati di imprese che rientrano nel campo di applicazione della LIDI. I diritti di accesso sono adeguati anche nell’allegato all’ordinanza COLSTA.
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101) La formulazione vigente prevedeva che la cassa di compensazione assegnasse un numero di conteg- gio a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa. In base al nuovo testo, assegna loro un numero d’identificazione delle imprese o un numero amministrativo. Si tiene così conto del bisogno delle casse di compensazione di disporre di un numero amministrativo per i conteg- gi con unità non considerate unità IDI.
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