Dipartimento federale dell’economia (DFE) Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
Modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale
Rapporto esplicativo
Berna, settembre 2010
Compendio
La tutela del diritto ai contributi per i fondi dichiarati di obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 60 della legge sulla formazione professionale1 è stato fatto valere, finora, dinanzi a un tribunale civile. Con sentenza del 4 febbraio 2010 (2C_58/2009) il Tribunale federale si è espresso in merito alla natura giuridica dell’obbligo di contribuzione per i fondi dichiarati di obbligatorietà generale dal Consiglio federale ed è giunto alla conclusione che la pretesa di contribuzione rientra nella sfera del diritto pubblico2. La decisione del Tribunale federale ha conseguenze dirette sulla procedura per la riscossione dei contributi per i fondi dichiarati di obbligatorietà generale. In futuro la valutazione del diritto alla prestazione e dell’ammontare del sostegno, così come il riconoscimento del diritto ai contributi, competerà ad una giurisdizione di diritto pubblico.
In virtù della decisione del Tribunale federale, in qualità di organizzazioni private con competenze di diritto pubblico i responsabili del fondo hanno la facoltà di emanare decisioni. Ai fini di garantire la sicurezza giuridica nella procedura di riscossione dei contributi, l’UFFT ha stabilito che la facoltà delle organizzazioni responsabili dei fondi per la formazione professionale di emanare decisioni debba essere sancita nell’ordinanza sulla formazione professionale 3. Nel presente avamprogetto viene illustrata la disposizione d’esecuzione del Consiglio federale.
1. Situazione iniziale
L’articolo 60 della legge sulla formazione professionale 4 entrata in vigore nel 2004 prevede per le associazioni professionali la possibilità di istituire fondi per la formazione professionale e di farne dichiarare dal Consiglio federale, su richiesta, l’obbligatorietà generale per il ramo corrispondente. I fondi a favore della formazione professionale ai sensi della LFPr sono istituiti per rami professionali. I contributi vengono percepiti all’interno di un ramo e impiegati per la promozione della formazione professionale dello stesso ramo.
Ad ora, il Consiglio federale ha dichiarato l’obbligatorietà generale per 22 fondi. I fondi sono alimentati da 100 000 aziende che vi versano i propri contributi.
La dichiarazione di obbligatorietà generale di un fondo permette di estendere la responsabilità del finanziamento anche a quelle aziende che hanno tratto profitto dalle prestazioni dell'associazione senza tuttavia mai partecipare ai costi generali di formazione professionale del ramo. In tal modo le aziende che non sono membri vengono chiamate a versare un contributo di solidarietà che permette di far fronte ai costi generali che insorgono, ad esempio, per lo sviluppo di offerte di formazione o per le misure pubblicitarie connesse.
Il rapporto giuridico fra i responsabili del fondo e i non membri era stato considerato finora dall’UFFT un rapporto regolato dal diritto privato: anche nel manuale per il conferimento del carattere obbligatorio generale ai fondi per la formazione professionale ai sensi dell’articolo 60 LFPr 5 l’Ufficio aveva precisato che i contributi sono da prelevare anche dai non-membri facendo valere il diritto
1 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10) 2 Cfr. DTF 2C_58/2009 E. 1.3. 3 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) 4 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr: RS 412.10). 5 Cfr. pag. 19 Manuale per il conferimento del carattere obbligatorio generale ai fondi per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 LFPr. Manuale consultabile all’indirizzo www.bbt.admin.ch -Temi →Formazione professionale →Disposizioni legali, documenti.
2/3
dinanzi a una giurisdizione civile. Di conseguenza, in caso di problemi, per far valere la propria richiesta di contributi i responsabili del fondo si appellavano in sede civile.
Una sentenza del Tribunale federale ha tuttavia sancito che l’obbligo di contribuzione ad un fondo dichiarato di obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 60 LFPr è regolato dal diritto pubblico. La nuova situazione porta a cambiamenti nella procedura di rilevamento dei contributi e rende necessaria una modifica dell'ordinanza.
2. Spiegazioni
Art. 68a Riscossione dei contributi
Il legislatore prevede l’istituzione e il mantenimento dei fondi per la formazione professionale da parte delle associazioni professionali (art. 60 cpv. 1 LFPr) e, a determinate condizioni, la dichiarazione di obbligatorietà generale dei fondi da parte del Consiglio federale (art. 60 cpv. 3 LFPr). La dichiarazione di obbligatorietà generale conferisce al responsabile del fondo il diritto di riscuotere un contributo dalle aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo e, se necessario, di rendere esecutivo il pagamento del contributo.
L’articolo 68a cpv.1, 3 e 4 OFPr stabilisce il diritto delle organizzazioni di disporre il versamento dei contribuiti mediante decisione nel caso in cui le aziende siano inadempienti oppure richiedano loro stesse l’emanazione di una decisione. Al contempo viene stabilito che le decisioni sui contributi passate in giudicato siano parificate alle decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)6. La nuova disposizione produce sicurezza giuridica in merito alla natura giuridica della richiesta, della procedura e dell’esecuzione della richiesta ai sensi della LEF.
L’incasso dei contributi per il fondo avviene tramite richiesta di pagamento alle aziende. In caso di mancato versamento i responsabili del fondo dispongono il pagamento mediante decisione. La decisione prevede un termine di ricorso di 30 giorni. L’UFFT è l’istanza di ricorso per decidere dell’assoggettamento di un’azienda e/o dell'ammontare dei contributi 7. La decisione dell'UFFT può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale e, in un’ultima istanza, presso il Tribunale federale8.
I responsabili del fondo sono sempre tenuti ad intraprendere una procedura esecutiva in caso di mancato pagamento dei contributi da parte di un'azienda. Se contro una procedura esecutiva viene fatta opposizione, il responsabile del fondo deve essere in possesso di un titolo di rigetto per poter richiedere il rigetto definitivo dell’opposizione. La decisione del responsabile del fondo passata in giudicato è considerata un titolo di rigetto che permette allo stesso l’esecuzione per crediti dei contributi dovuti (cfr. DTF 128 III 39 i.r. BILLAG, “Die Praxis”, vol. 91 [2002], n. 111).
Insieme all’articolo 68a OFPr vengono introdotte anche modifiche redazionali all’articolo 68 al fine di conferire maggiore chiarezza al disciplinamento. L’articolo 68 OFPr ora in vigore viene sostituito dagli articoli 68, 68a e 68b OFPr. È tuttavia nuovo solo l’articolo 68a capoversi 1, 3 e 4 OFPr, mentre il contenuto dei restanti articoli non ha subito modifiche.
6 LEF; RS 281.1. 7 Art. 61 cpv. 1 lett. b LFPr, art. 61 cpv. 2 LFPr in combinato disposto art. 50 PA (Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021).
8 Cfr. art. 33 lett. d LTAF (Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005; RS 173.32).
3/3