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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

Cpv. 1 Le basi di diritto materiale inerente lo scambio di informazioni tra la Svizzera e il suo Stato contraente allo scopo di fornire assistenza amministrativa sono attualmente disciplinate dalle CDI. La LAAF disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministra- tiva dal profilo organizzativo anche secondo le CDI (lett. a). Essa può comprendere l’assistenza amministrativa allo scopo sia di attuare le convenzioni (n. 1), sia di ap- plicare e far osservare il diritto fiscale interno dello Stato richiedente (n. 2). Se lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni secondo lo standard dell’OCSE comprende entrambi gli ambiti, la maggior parte delle convenzioni non ancora rive- dute dopo la decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 (cfr. com- mento al n. 1.1) verte soltanto sullo scambio di informazioni allo scopo di attuare le convenzioni. A seconda della CDI l’assistenza amministrativa secondo la LAAF ri- guarda unicamente lo scambio di informazioni ai fini della corretta attuazione della convenzione, ma anche allo scopo di applicare e far osservare il diritto interno. Considerata la possibilità che, oltre alle CDI, in futuro la Svizzera concluda anche accordi bilaterali che vertano esclusivamente sullo scambio di informazioni in mate- ria fiscale, le norme di esecuzione della LAAF comprendono anche tali altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale (lett. b). Siffatti accordi vengono conclusi con Stati che non conoscono una piena imposizio- ne dei redditi delle persone che vi sono residenti, ragione per la quale non è necessa- rio concludere una CDI. La LAAF si applica in particolare all’assistenza amministrativa secondo l’accordo sulla fiscalità del risparmio, che reca altresì una prescrizione sullo scambio di infor- mazioni. Non rientra invece nel campo d’applicazione della LAAF l’accordo anti- frode. Ciò si spiega con il fatto che oltre al diritto fiscale l’AFF disciplina anche tas- se e sussidi (cfr. n. 1.2). Non è parimenti oggetto della LAAF l’esecuzione dell’assistenza amministrativa di crediti fiscali (l’esecuzione interviene dal momento della fissazione dell’importo di imposta) secondo l’articolo 27 Modello OCSE. Essa non rientra nello standard dell’articolo 26 Modello OCSE ripreso dalla Svizzera, che ha finora non convenuto in nessun accordo un’ampia regolamentazione ai fini dell’assistenza amministrativa in ambito di esecuzione dei crediti fiscali. Diversamente dall’OACDI, la LAAF si applica a tutte le CDI, non solo a quelle en- trate in vigore o rivedute dopo il 1° ottobre 2010 (data dell’entrata in vigore dell’OACDI).

Cpv. 2 Se la convenzione applicabile nel singolo caso reca disposizioni in deroga alla LAAF, queste hanno prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internaziona- li.

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Se la clausola di assistenza amministrativa di una CDI rende possibile unicamente lo scambio di informazioni ai fini della corretta applicazione della convenzione, la LAAF non istituisce alcun obbligo per uno scambio di informazioni più ampio. Lo stesso vale per le convenzioni più vecchie, secondo le quali l’assistenza amministra- tiva allo scopo di applicare il diretto interno è ammessa soltanto se lo Stato richie- dente rende verosimile una truffa fiscale o un reato avente un analogo contenuto de- littuoso.

Art. 2 Competenza La competenza di eseguire l’assistenza amministrativa secondo le CDI come pure secondo gli altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale spetta uniformemente all’AFC. Essa riceve le domande in prove- nienza dall’estero e presenta le domande svizzere all’estero. Il concetto di assistenza amministrativa comprende nel singolo caso anche l’assi- stenza nella notifica di atti ufficiali e di documenti concernenti la riscossione di im- poste che rientrano nell’ambito di una determinata convenzione, per quanto sia pre- visto dalla stessa (in questo senso l’art. 28bis dell’accordo tra la Svizzera e la Francia, entrato in vigore il 4 novembre 2010, RS 0.672.934.91). Inoltre, a titolo eccezionale nel singolo caso è dovuta l’assistenza amministrativa in ambito di esecuzione di cre- diti fiscali (in questo senso l’art. 26a dell’accordo tra la Svizzera e l’Austria, RS 0.672.916.31).

Art. 3 Definizioni L’articolo 3 definisce due concetti chiave della legge.

Lett. a La persona interessata è la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa. L’impiego delle informazioni trasmesse (cfr. art. 20 cpv. 2) è di norma limitato alla persona interessata.

Lett. b Il detentore delle informazioni è la persona che dispone in Svizzera delle informa- zioni richieste nel quadro della domanda di assistenza amministrativa. La persona interessata secondo la lettera a e le autorità di cui agli articoli 11 e 12 non rientrano in questa definizione e sottostanno a norme diverse per quanto riguarda l’ottenimen- to delle informazioni.

Art. 4 Principi

Cpv. 1 L’assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso. Sono pertanto esclusi lo scambio automatico di informazioni e l’assistenza ammini- strativa spontanea.

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In fatto di assistenza amministrativa spontanea, la situazione si presenta diversamen- te, per quanto sia previsto esplicitamente da un accordo specifico.

Cpv. 2 Tutti i partecipanti all’assistenza amministrativa sono tenuti ad agire speditamente. In questo senso l’AFC deve, da un canto, eseguire speditamente la propria procedu- ra. D’altro canto, richiamandosi a questo atto di disposizione, l’AFC può ottenere le informazioni richieste entro tempi brevi e rifiutare una proroga dei termini se tale proroga non è giustificata da circostanze particolari. L’ordine di agire sollecitamente figura anche nella disposizione relativa all’assistenza amministrativa dell’articolo 38 capoverso 4 della legge sulle borse del 24 marzo 1995 (LBVM; RS 954.1).

Cpv. 3 Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che palesemente non so- no interessate dalla questione oggetto di inchiesta. In merito si pensa in particolare alle persone che emergono casualmente nei documenti relativi alla persona interes- sata e non hanno alcun rapporto con l’obiettivo fiscale in vista del quale lo Stato ri- chiedente auspica l’informazione.

Art. 5 Diritto procedurale applicabile

Cpv. 1 Sempreché le disposizioni qui appresso non dispongano altrimenti, è applicabile la legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Cpv. 2 Poiché la procedura di assistenza amministrativa deve essere eseguita speditamente (cfr. art. 4 cpv. 2), l’articolo 22a PA concernente la sospensione dei termini stabiliti dalla legge o dall’autorità non si applica nel campo di applicazione della LAAF. Questa regolamentazione è paragonabile alla procedura in ambito di imposta federa- le diretta, alla quale, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, non si applicano le norme del diritto cantonale sulla sospensione dei termini e per la qua- le si considera esauriente il termine di 30 giorni per interporre opposizione o ricorso ai sensi degli articoli 132 segg., rispettivamente 140 LIFD (cfr. ad es. in merito DTF 2A.70/2006 consid. 3, 2A.474/2003 consid. 2.2).

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2.2 Domande di assistenza amministrativa estere

Art. 6 Domande

Cpv. 1 Lo Stato richiedente deve presentare la propria domanda per scritto, in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. Le indicazioni indispensabili alla domanda si fondano sulla convenzione applicabile. Conformemente all’articolo 26 Modello OCSE, alla clausola di assistenza ammini- strativa riveduta dalla Svizzera secondo lo standard dell’OCSE, nonché ai relativi protocolli, la domanda deve contenere in linea di massima le seguenti indicazioni: 1. indicazioni in merito alla base legale applicabile; 2. l’identificazione indubbia della persona interessata; 3. l’identificazione indubbia del detentore delle informazioni; 4. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente auspica ricevere queste informazioni; 5. l’obiettivo fiscale e i motivi per i quali le informazioni richieste sono presumi- bilmente rilevanti ai fini dell’obiettivo fiscale indicato; 6. i motivi che fondano l’ipotesi che le informazioni richieste si trovano in pos- sesso del detentore delle informazioni; 7. il periodo fiscale (data dell’inizio e della fine) e, sempreché non coincida, l’arco di tempo (data dell’inizio e della fine) per il quale le informazioni sono richieste; 8. la dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente ha esaurito tutte le misu- re previste dalla sua procedura fiscale nazionale per ottenere informazioni. Grazie a queste condizioni poste alla domanda, dovrebbero essere escluse le cosid- dette «fishing expeditions», ossia le raccolte di prove per rintracciare casi sconosciu- ti senza la presenza di indizi concreti. In questo contesto si può anche rinviare all’introduzione all’articolo 26 Modello OCSE, secondo la quale detto articolo non costituisce alcuna base legale in relazione a «fishing expeditions» o richieste di in- formazioni irrilevanti ai fini della tassazione di un determinato contribuente. Secon- do le spiegazioni ivi contenute, lo Stato richiedente dovrebbe inoltre esporre in quale misura le informazioni richieste sono presumibilmente rilevanti. D’altra parte, prima di richiedere l’aiuto del partner contrattuale, lo Stato richiedente dovrebbe aver esau- rito tutti i mezzi interni a sua disposizione per ottenere le informazioni senza un di- spendio sproporzionato6. Le informazioni necessarie per ogni Stato contraente sono stabilite dagli accordi in- ternazionali, in particolare dalle CDI. Una ripresa di questa esigenza nel diritto na- zionale non avrebbe quindi effetto costitutivo. Vi si rinuncia pertanto per evitare di suscitare false aspettative.

6 http://www.oecd.org/document/29/0,3343,de_34968570_34968855_42362141_1_1_1_1,00&&en- USS_01DBC.html (in tedesco)

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Cpv. 2 Se la domanda non soddisfa le condizioni del capoverso 1, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richiedente, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 7 Non entrata nel merito L’articolo 7 menziona diversi motivi in presenza dei quali l’AFC non entra nel meri- to della domanda. Va osservato che la non entrata nel merito non esige una decisione da parte dell’AFC che, al contrario, è libera di scegliere la forma di comunicazione della non entrata nel merito allo Stato richiedente.

Lett. a La domanda non può essere presentata allo scopo di raccogliere prove. In virtù di questo principio non si può entrare nel merito di siffatte domande. Esso corrisponde peraltro alla normativa dell’articolo 26 Modello OCSE, secondo il quale non sono autorizzate le «fishing expeditions» (cfr. anche commento all’art. 6 cpv. 1).

Lett. b Lo Stato contraente può chiedere all’AFC soltanto le informazioni contemplate dalle disposizioni sull’assistenza amministrativa della convenzione applicabile. In manie- ra corrispondente all’oggetto e al campo d’applicazione della legge (art. 1) si tratta delle informazioni necessarie all’esecuzione della convenzione, rispettivamente all’applicazione e all’esecuzione del diritto fiscale nazionale. L’AFC non entra nel merito della domanda se lo Stato contraente chiede la trasmis- sione di altre informazioni. Se la domanda concerne sia informazioni non conformi alla convenzione, sia informazioni che le sono conformi, si entra nel merito della domanda unicamente in riferimento alle informazioni contemplate dalla convenzio- ne.

Lett. c Non si entra infine nel merito della domanda se essa viola il principio della buona fede. È data violazione del principio della buona fede segnatamente se la domanda si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. Al riguardo si pensi in particolare al caso della persona che entra illegalmente in possesso di dati bancari e li trasmette o vende a uno Stato. Nel diritto internazionale il principio della buona fede è sancito dall’articolo 31 dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111). Se- condo questa disposizione un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. La normativa della lettera d esplicita che una domanda fondata su dati bancari ottenuti illegalmente contraddice allo scopo e al significato della CDI e va quindi qualificata come contraria al principio della buona fede.

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2.3 Ottenimento di informazioni

Art. 8 Principi

Cpv. 1 Per ottenere le informazioni richieste nella domanda di assistenza amministrativa possono essere adottate unicamente le misure che potrebbero essere prese in virtù del diritto svizzero ai fini della tassazione e dell’esecuzione di imposte oggetto della domanda. Questo principio corrisponde all’articolo 26 capoverso 3 lettera a Modello OCSE. Le misure differiscono a seconda del tipo di imposta. La maggior parte delle CDI negoziate dalla Svizzera si limita allo scambio di informazioni sulle imposte oggetto della pertinente convenzione. Nella maggior parte dei casi si tratta delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Per questo motivo possono essere eseguite in linea di mas- sima soltanto le misure previste dal diritto svizzero ai fini della tassazione e dell’ese- cuzione delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Solo poche CDI non recano una simile limitazione, ragione per la quale possono essere applicate anche misure che secondo il diritto svizzero sono ammesse ai fini della tassazione e dell’esecuzione di altre imposte, in particolare delle imposte indirette. In maniera analoga al diritto svizzero le misure applicabili differiscono inoltre a se- conda che le informazioni richieste siano in possesso della persona interessata (art. 9) o del detentore dell’informazione (art. 10).

Cpv. 2 Per quanto riguarda i contribuenti in Svizzera, nel quadro di una procedura di tassa- zione o di sottrazione in ambito di imposte dirette, le autorità fiscali non sono auto- rizzate a procurarsi informazioni bancarie o informazioni in possesso di banche e al- tri intermediari finanziari riguardanti partecipazioni a una persona giuridica; (cfr. art. 127 cpv. 2 LIFD e art. 43 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14], che fanno salvo il segreto professionale tutelato dalla legge); ciò è pos- sibile soltanto in caso di frode fiscale o di grave sottrazione fiscale continuata (cfr. art. 190 legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Conformemente all’articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE lo Stato contraente non è tuttavia autorizzato a rifiutarsi di produrre le informazioni per il solo motivo che esse sono in possesso di una banca, di un’altra istituzione finanziaria, di un mandata- rio, di un procuratore o di un fiduciario o perché si riferiscono alle partecipazioni a una persona giuridica. Per ottemperare a questo obbligo, oltre al testo dell’articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE, nelle CDI della Svizzera è stato ripreso un complemento secondo il quale, a prescindere dall’articolo 26 capoverso 3 Model- lo OCSE (cfr. in merito cpv. 1) o da disposizioni contrarie del diritto nazionale, le autorità fiscali dello Stato richiedente devono statuire in merito alla competenza di effettuare la pubblicazione di informazioni bancarie o sui diritti di proprietà. Il capoverso 2 riprende la normativa dell’articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE e il complemento recato dalle CDI svizzere, nella misura in cui stabilisce che le infor- mazioni in possesso di una banca, di un’altra istituzione finanziaria, di un mandata-

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rio, di un procuratore o di un fiduciario o inerenti alle partecipazioni a una persona giuridica possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la tra- smissione.

Cpv. 3 Se non è in possesso delle informazioni, l’AFC si rivolge alle persone o alle autorità di cui agli articoli 9–12 delle quali può presumere che dispongano delle informazio- ni. Essa può esigere le informazioni da più persone e autorità senza doversi attenere a un determinato ordine.

Cpv. 4 L’autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli o di presenziare agli atti pro- cedurali effettuati in Svizzera. L’AFC può ammettere eccezioni se ciò può agevolare la risposta alla domanda e se la persona interessata vi acconsente.

Cpv. 5 Le spese cagionate dall’ottenimento delle informazioni non sono rimborsate. Questo vale a prescindere da chi e da dove esse insorgono.

Art. 9 Ottenimento di informazioni dalla persona interessata

Cpv. 1 Se la persona interessata (contribuente all’estero) è assoggettata limitatamente o il- limitatamente all’imposta in Svizzera, l’AFC esige la consegna delle informazioni in suo possesso che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione ap- plicabile lo preveda. Analogamente a quanto accade nei confronti delle persone con- tribuenti in Svizzera, l’AFC può esigere qualsiasi genere di informazioni, anche bancarie e sui diritti di proprietà. L’AFC impartisce alla persona interessata un ter- mine adeguato al singolo caso per la consegna delle informazioni.

Cpv. 2 Affinché la persona interessata possa dare seguito all’intimazione di consegna delle informazioni, l’AFC la informa in merito al contenuto della domanda di assistenza amministrativa necessario.

Cpv. 3 La persona interessata è obbligata a produrre tutte le informazioni rilevanti in suo possesso. Sia in virtù del diritto svizzero vigente, sia conformemente alle CDI, è da- to l’obbligo della persona contribuente, rispettivamente della persona interessata, di produrre tutte le informazioni rilevanti in suo possesso, comprese le informazioni bancarie e sui diritti di proprietà. Per quanto riguarda l’imposta federale diretta gli obblighi della persona contribuente sono retti dagli articoli 124–126 LIFD.

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Sebbene sussista in linea di massima l’obbligo di collaborazione, nell’ambito di que- sta procedura amministrativa la persona interessata può rifiutarsi di produrre le in- formazioni se può rendere verosimile che tali informazioni possano essere utilizzate contro di essa in una procedura penale amministrativa o in un procedimento penale generale pendente o futuro in Svizzera o all’estero. Ciò in conformità del principio del diritto penale secondo il quale l’imputato non è tenuto a deporre a proprio cari- co7. Può far valere il diritto di rifiutarsi di produrre le informazioni solo la persona interessata e non il detentore delle informazioni.

Cpv. 4 Per quanto sia necessario all’esecuzione della domanda di assistenza amministrativa, oltre all’intimazione a consegnare le informazioni menzionata al capoverso 1, l’AFC esegue ulteriori misure amministrative previste dal diritto fiscale svizzero per il per- tinente tipo di imposta (p. es. dalla LIF, dalla LAID o dalle leggi tributarie cantona- li); si può trattare di verifiche dei libri contabili o di sopralluoghi. L’AFC informa in merito a queste ulteriori misure l’amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata per darle l’occasione di partecipare alla loro esecuzione.

Art. 10 Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni

Cpv. 1 L’AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni in suo possesso che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assi- stenza amministrativa, per quanto essa possa esigere queste informazioni da un terzo in conformità dell’articolo 8 capoversi 1 e 2. Nel caso di CDI che limitano lo scambio di informazioni alle imposte sul reddito e sulla sostanza (cfr. commento all’art. 8 cpv. 1) sono determinanti in merito gli arti- coli 127–129 LIFD, rispettivamente gli articoli 43–45 LAID. Conformemente all’ar- ticolo 8 capoverso 2, dal detentore delle informazioni si possono d’altro canto esige- re a prescindere dal diritto fiscale svizzero informazioni bancarie e sui diritti di pro- prietà. Nel caso delle CDI la cui clausola di assistenza amministrativa comprende al- tre imposte (cfr. commento all’art. 8 cpv. 1) sono applicabili a titolo complementare le altre leggi tributarie. L’articolo 127 LIFD statuisce un obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni al contri- buente. In questo senso sono tenuti a rilasciare attestazioni scritte: a) il datore di la- voro sulle proprie prestazioni al lavoratore; b) il creditore e il debitore sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie dei crediti; c) l’assicuratore sul valore di ri- scatto delle assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assi- curativi; d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i man- datari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito; e) le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e presta- zioni (art. 127 cpv. 1 LIFD). Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È fatto salvo il segreto pro-

7 Cfr. ad esempio Robert Hauser, Erhard Schweri, Karl Hartmann, Schweizerisches Straf- prozessrecht, 6a ed., Zurigo 2005, § 61 n. marg. 5.

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fessionale tutelato dalla legge – nel quale rientra anche il segreto bancario (art. 127 cpv. 2 LIFD). Applicando conformemente al suo senso l’articolo 127 LIFD queste informazioni possono essere richieste direttamente dal loro detentore nel quadro dell’assistenza amministrativa internazionale se dalla domanda risulta che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi di ottenimento delle informazioni previsti dalla sua procedura fiscale nazionale (ne è generalmente il caso quando si entra nel merito della doman- da; cfr. in proposito il commento all’art. 6 cpv. 1). Se nel caso delle informazioni ri- chieste si tratta di informazioni bancarie o sui diritti di proprietà, in virtù dell’arti- colo 8 capoverso 2 il segreto bancario ai sensi dell’articolo 127 capoverso 2 LIFD non esplica alcun effetto e le informazioni possono essere richieste dal loro detento- re. Anche in questo caso lo Stato richiedente deve in linea di massima avere esaurito tutti i mezzi nazionali perché nella fattispecie si tratta simultaneamente di una con- dizione generale di concessione dell’assistenza amministrativa. Gli articoli 128 e 129 LIFD statuiscono inoltre gli obblighi dei terzi di informare in merito alle informazioni ivi menzionate. Nel quadro della procedura di assistenza amministrativa queste informazioni possono essere richieste direttamente da deten- tori delle informazioni che sono terzi ai sensi di queste disposizioni. Conformemente a queste disposizioni devono essere prodotte per l’essenziale informazioni sulle quo- te, sui diritti e sui redditi della persona interessata in quanto socio, comproprietario o proprietario in comune (art. 128 LIFD), sulle prestazioni versate alla persona inte- ressata in quanto organo di una persona giuridica (art. 129 cpv. 1 LIFD), sulle pre- stazioni di una fondazione o di un’istituzione della previdenza professionale e della previdenza vincolata alla persona interessata in quanto beneficiario, rispettivamente di intestatario della previdenza (art. 129 cpv. 1 lett. b LIFD), nonché sulle quote del- la persona interessata al reddito e al patrimonio di società semplici e di società di persone (art. 129 cpv. 1 lett. c LIFD). L’AFC stabilisce un termine adeguato al singolo caso per la consegna delle informa- zioni.

Cpv. 2 Affinché il detentore delle informazioni possa dare seguito all’intimazione di conse- gna delle informazioni, l’AFC lo informa in merito al contenuto della domanda di assistenza amministrativa necessario.

Cpv. 3 Il detentore delle informazioni è obbligato a consegnare tutte le informazioni rile- vanti in suo possesso, per quanto vi sia tenuto dal diritto fiscale svizzero o dalle di- sposizioni della convenzione. L’obbligo di consegna si estende alle informazioni che l’AFC può esigere ai sensi del capoverso 1.

Cpv. 4 Il detentore delle informazioni è punito con la multa sino a 10 000 franchi se non ot- tempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l’AFC gli ha notificato con la comminatoria della sanzione prevista dalla presen- te disposizione o a una decisione corrispondente delle giurisdizioni di ricorso. Que- sta disposizione prevale sulla normativa generale dell’articolo 29 del Codice penale

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(CP; RS 311.0). L’entità della multa corrisponde a quella prevista nell’articolo 174 capoverso 2 LIFD.

Art. 11 Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni

Cpv. 1 L’AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la tra- smissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere al- la domanda di assistenza amministrativa, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. Le amministrazioni cantonali delle contribuzio- ni devono mettere a disposizione dell’AFC tutte le informazioni rilevanti in loro possesso. Se non sono in possesso delle informazioni richieste, esse lo comunicano all’AFC. Quest’ultima può esigere la trasmissione del dossier fiscale completo. L’assistenza reciproca delle autorità fiscali nell’adempimento dei loro compiti è pa- rimenti prevista dall’articolo 111 LIFD.

Cpv. 2 L’AFC trasmette alle autorità cantonali il contenuto integrale della domanda di assi- stenza amministrativa e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni richieste.

Art. 12 Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere

Cpv. 1 L’AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni – si può trattare di autorità amministrative o giudiziarie – la trasmissione delle informazioni in loro possesso che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. L’ammissibilità della trasmissione è retta dall’articolo 8 ca- poversi 1 e 2. Ciò significa che nel quadro della procedura di assistenza amministra- tiva le autorità trasmettono le informazioni che esse sono autorizzate a trasmettere alle autorità fiscali anche secondo il diritto svizzero. Conformemente al diritto inter- no le autorità sono di norma anche tenute a trasmettere all’AFC le informazioni ban- carie e sui diritti di proprietà in loro possesso. Eventuali disposizioni contrarie alla trasmissione sono ad esempio recate dall’articolo 40 della legge del 22 giugno 20078 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e dall’articolo 112 capoverso 3 LIFD.

Cpv. 2 L’AFC informa le autorità in merito al contenuto essenziale della domanda e stabili- sce il termine per la trasmissione delle informazioni.

8 RS 956.1

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Art. 13 Misure coercitive

Cpv. 1 Possono essere ordinate misure coercitive se il diritto svizzero ne prevede l’esecuzione (lett. a). In ambito di imposte dirette (imposte sul reddito) l’ap- plicazione di misure coercitive è possibile a condizione che la domanda di assistenza amministrativa renda verosimile il sospetto di frode fiscale o di gravi infrazioni fi- scali ai sensi dell’articolo 190 LIFD. L’AFC non può invece eseguire misure coerci- tive se lo Stato richiedente descrive una fattispecie che va qualificata come sottra- zione ordinaria di imposta ai sensi del diritto svizzero. In questo senso nemmeno la società madre svizzera può essere costretta a fornire indicazioni sui prezzi di trasfe- rimento in vista della tassazione di una società filiale residente nello Stato richieden- te. Nel quadro delle imposte indirette riscosse dalla Confederazione (p. es. imposta sul valore aggiunto) l’applicazione di misure coercitive è possibile a condizione che la domanda di assistenza amministrativa renda verosimile il sospetto di truffa in mate- ria di tasse o di sottrazione di imposta. Nei settori testé menzionati sono possibili misure coercitive nei confronti della persona interessata e del detentore delle infor- mazioni. Si possono d’altro canto ordinare misure coercitive anche per esigere informazioni bancarie e sui diritti di proprietà secondo l’articolo 8 capoverso 2 (lett. b). In questo settore la coercizione può essere esercitata sia nei confronti della persona interessata, sia nei confronti del detentore delle informazioni e ciò a prescindere dalla presenza di una truffa o di una grave infrazione fiscale.

Cpv. 2 Poiché può senz’altro capitare che debbano essere applicate misure coercitive anche in assenza di un reato (cfr. cpv. 1 lett. b), è giustificato limitare i tipi di possibili mi- sure coercitive rispetto al diritto penale amministrativo generale. Per ottenere le in- formazioni l’AFC dispone pertanto di tre soli tipi di misure coercitive: la perquisi- zione di locali oppure di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati (lett. a); il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati (lett. b); l’accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati (lett. c.). Il catalogo di misure è esaustivo. Nel quadro dell’assistenza amministrativa in materia fiscale non devono invece essere applicate tutte le misure di arresto. Il catalogo delle misure corrisponde per l’essenziale anche alle misure che il diritto interno mette a disposizione dell’AFC per le inchieste ai sensi dell’articolo 190 LIFD. Le misure coercitive devono essere applicate in tutti i casi in cui è possibile la coer- cizione (cfr. in merito commento al cpv. 1), ossia anche per ottenere informazioni bancarie e sui diritti di proprietà e, in questo caso, a prescindere dalla presenza di una frode fiscale o di una grave infrazione fiscale.

Cpv. 3 Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo sostitu- to.

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Cpv. 4 La persona incaricata dell’esecuzione dell’ottenimento delle informazioni può ordi- nare di sua iniziativa una misura coercitiva se vi è pericolo nel ritardo o se la misura coercitiva non può essere ordinata tempestivamente conformemente al capoverso 3. La misura coercitiva è nondimeno valida soltanto se è approvata tre giorni feriali dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.

Cpv. 5 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l’AFC nell’esecuzione delle misure coercitive.

Cpv. 6 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all’esecuzione delle misure coercitive.

Cpv. 7 In complemento alle disposizioni dei capoversi 1–6 sono applicabili gli articoli 42, nonché 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto pe- nale amministrativo DPA; RS 313.0), che disciplinano in maniera dettagliata l’ese- cuzione delle misure coercitive di cui al capoverso 2. Non si applica pertanto la pro- cedura di suggellamento di cui all’articolo 50 capoverso 3 DPA.

Art. 14 Informazione delle persone legittimate a ricorrere

Cpv. 1 La persona interessata è informata dall’AFC in merito alla domanda di assistenza amministrativa pendente. In assenza di obiezioni motivate dell’autorità estera richie- dente, l’informazione della persona interessata deve essere effettuata senza indugio dopo che l’AFC ha ricevuto la domanda di assistenza amministrativa. Se i motivi di tutela del segreto dell’autorità estera sono resi verosimili, può essere opportuno a- spettare prima di informare la persona interessata. Ciò corrisponde alla possibilità prevista dall’articolo 27 PA di negare l’esame degli atti nei casi ivi menzionati (cfr. commento all’art. 15). Nel caso in cui l’AFC dovesse in ogni caso informare imme- diatamente la persona interessata sussisterebbe il pericolo di distruzione dei mezzi di prova e la conseguente impossibilità dell’assistenza amministrativa.

Cpv. 2 Oltre alla persona interessata l’AFC informa in merito alla procedura di assistenza amministrativa le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ri- correre secondo l’articolo 19 capoverso 2. Si può trattare ad esempio del contitolare di un conto bancario se le informazioni concernenti questa persona non possono es- sere annerite o sono presumibilmente rilevanti per l’autorità estera ai fini della tassa- zione della persona interessata.

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Cpv. 3 Se una persona legittimata a ricorrere secondo il capoverso 1 o 2 è residente in Sviz- zera, la sua informazione da parte dell’AFC non presenta alcun problema e l’AFC la contatta direttamente. Se invece una persona legittimata a ricorrere è residente all’estero, l’AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a de- signare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. L’AFC sta- bilisce il termine per la designazione del mandatario autorizzato. In numerosi casi la via del detentore delle informazioni dovrebbe essere la più semplice e la più rapida, soprattutto se si tratta di informazioni bancarie, visto che la banca ha normalmente la possibilità di contattare i propri clienti. Nel caso dell’informazione della persona in- teressata da parte del detentore delle informazioni l’AFC non è svincolata dall’obbligo di fornire la prova del recapito dell’informazione al domicilio di notifi- cazione.

Cpv. 4 L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero, sempreché l’autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso. Il recapito della lettera di informazione è un atto uffi- ciale che non può essere eseguito sul territorio sovrano dello Stato contraente senza il consenso dell’autorità richiedente.

Cpv. 5 Se la persona legittimata a ricorrere non può essere raggiunta, l’AFC la informa in merito alla domanda per il tramite dell’autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni e stabilisce il termine per la sua designazione.

Art. 15 Diritto di partecipazione

Cpv. 1 Le persone legittimate a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2 possono parte- cipare alla procedura e consultare gli atti. Secondo l’articolo 27 PA – applicabile anche in questa sede (cfr. art. 5 cpv. 1) – l’AFC può rifiutare la consultazione degli atti se interessi pubblici importanti della Confederazione o dei Cantoni, un interesse privato importante oppure l’interesse di un’inchiesta non ancora conclusa esigono l’osservanza del segreto. L’articolo 27 PA è compatibile con l’articolo 26 capoverso 3 lettera c Modello OCSE, secondo cui uno Stato contraente non è tenuto a fornire informazioni che rivelerebbero un segre- to commerciale, industriale, artigianale o professionale o un procedimento commer- ciale o la cui fornitura sarebbe contraria all’ordine pubblico. La persona interessata può far valere questi motivi di esclusione per il tramite del suo diritto di consulta- zione degli atti e di partecipazione alla procedura.

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2.4 Trasmissione delle informazioni

Art. 16 Procedura semplificata

Cpv. 1 Le persone legittimate a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2 possono accon- sentire alla trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente dandone comuni- cazione scritta all’AFC. Il consenso è irrevocabile.

Cpv. 2 Se la persona legittimata a ricorrere vi acconsente ai sensi del capoverso 1, l’AFC conclude la procedura trasmettendo le informazioni all’autorità richiedente e con l’indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.

Cpv. 3 È ipotizzabile che in presenza di più persone legittimate a ricorrere non tutte accon- sentano a produrre le informazioni o rifiutino di fornire una parte delle informazioni richieste. In questo caso vengono trasmesse soltanto le informazioni di cui al capo- verso 2 nei confronti delle quali è dato consenso illimitato. Alle altre informazioni si applica la procedura ordinaria secondo l’articolo 17.

Art. 17 Procedura ordinaria

Cpv. 1 Se le informazioni richieste nella domanda di assistenza amministrativa non possono essere trasmesse nel quadro della procedura semplificata conformemente all’articolo 16, l’AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2 la decisione finale. La decisione finale motiva l’assistenza amministrativa e stabilisce l’entità delle informazioni da trasmettere. Nella prassi l’AFC emana diverse decisioni finali a seconda delle persone legittimate a ricorrere. Se la decisione finale concernente la persona interessata è di natura dettagliata, per motivi di tutela del segreto quelle destinate ad altre persone legittimate a ricorrere si limitano alle informazioni concernenti tali persone.

Cpv. 2 L’AFC può rinunciare a trasmettere le informazioni presumibilmente irrilevanti. Questa disposizione è conforme all’articolo 26 capoverso 1 Modello OCSE secondo il quale le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni presumibilmente rilevanti. L’AFC scarta o rende irriconoscibili le informazioni pre- sumibilmente irrilevanti.

Cpv. 3 L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio

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federale. Questa disposizione precisa l’articolo 36 PA, che in alcuni casi non preve- de la pubblicazione delle decisioni in un foglio ufficiale.

Cpv. 4 In merito alla decisione finale l’AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate.

Art. 18 Spese

Cpv. 1 Per l’esecuzione delle domande di assistenza amministrativa non sono addossate spese, né alla persona interessata, né al detentore delle informazioni.

Cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le spese possono essere messe integralmente o parzialmente a carico della persona interessata o del detentore delle informazioni. A questo proposito si pensi in particolare alle situazioni nelle quali la persona interessata ha ostacolato indebitamente la procedura con il suo comporta- mento. La competenza del Consiglio federale ricopre però anche i casi nei quali il detentore delle informazioni trae un vantaggio particolare dallo svolgimento della procedura oppure le spese raggiungono un volume straordinario. Un caso del genere si è presentato con UBS SA, alla quale sono state addossate le spese cagionate alla Confederazione dal disbrigo di due domande di assistenza amministrativa dell’Inter- nal Revenue Service degli Stati Uniti d’America. In assenza di una base legale è sta- to varato in merito un decreto federale9. Il capoverso 2 istituisce la necessaria base legale per i casi futuri. Il Consiglio federale emanerà un’ordinanza in esecuzione di questa competenza.

Art. 19 Procedura di ricorso

Cpv. 1 Può essere impugnata unicamente la decisione finale; ogni decisone anteriore, com- presa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

Cpv. 2 Hanno diritto a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone, alle condizioni di cui all’articolo 48 PA.

Cpv. 3 Il ricorso ha effetto sospensivo. L’effetto sospensivo non può nemmeno essere tolto, come sarebbe invece possibile secondo l’articolo 55 capoverso 2 PA.

9 FF 2010 2811

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Cpv. 4 Come disposto dall’articolo 4 capoverso 2, la procedura di assistenza amministrativa deve essere eseguita speditamente. Per accelerare la procedura il termine di ricorso è ridotto da 30 a dieci giorni in deroga all’articolo 50 capoverso 1 PA.

Cpv. 5 Sempre nell’intento di accelerare la procedura, si effettua in linea di principio un so- lo scambio di scritti. La giurisdizione di ricorso deve avere la possibilità di effettuare un secondo scambio di scritti se la fattispecie necessita ad esempio di un’ulteriore chiarificazione.

Cpv. 6 Per il rimanente si applicano le disposizioni sull’amministrazione della giustizia fe- derale.

Art. 20 Conclusione della procedura

Cpv. 1 Al giudicato della decisione finale o della decisione su ricorso l’AFC trasmette le in- formazioni destinate allo scambio all’autorità richiedente.

Cpv. 2 Conformemente all’articolo 26 capoverso 2 Modello OCSE, lo Stato contraente deve tenere segrete le informazioni trasmesse e può renderle accessibili soltanto alle per- sone che devono utilizzarle a scopi prestabiliti. In sintonia con questa disposizione, tutte le CDI prevedono che l’autorità richiedente debba trattare in maniera confiden- ziale le informazioni ricevute e utilizzarle unicamente agli scopi previsti dalla con- venzione. Le informazioni possono essere rese accessibili soltanto alle persone e alle autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che sono incaricate della tassazione o della riscossione, dell’esecuzione, del perseguimento penale o della de- cisione sui rimedi giuridici. Alcune CDI prevedono inoltre che le informazioni pos- sano essere rese accessibili anche alle autorità di vigilanza. Queste persone e autorità possono utilizzare le informazioni soltanto per questi scopi. Secondo il capoverso 2 l’AFC segnala all’autorità richiedente le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e gli obblighi di segreto secondo le dispo- sizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

Cpv. 3 Le CDI rivedute secondo l’articolo 26 Modello OCSE recano in genere una clausola secondo la quale uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ottenute anche a fini diversi da quelli fiscali, a condizione che il diritto di entrambi gli Stati lo con- senta e se l’autorità competente dello Stato richiedente vi acconsente. La competen- za di accordare un siffatto consenso spetta all’AFC. Se le informazioni ricevute de- vono essere trasmesse alle autorità penali ai fini del perseguimento di altri reati non

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fiscali, l’AFC dà tale consenso d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. Questa di- sposizione è paragonabile all’articolo 38 capoverso 6 LBVM.

Art. 21 Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero

Cpv. 1 Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le in- formazioni trasmesse all’autorità richiedente. Si può trattare anche di informazioni relative a rapporti di partecipazione oppure di informazioni che si trovavano in pos- sesso di un fiduciario. Ciò corrisponde agli articoli 111 e 112 LIFD, secondo i quali le autorità fiscali cantonali e federali possono consultare e utilizzare tutti i documen- ti che altre autorità si sono procurate legalmente, anche quando si tratta di informa- zioni che esse non avrebbero potuto ottenere nel quadro della procedura ordinaria di tassazione. La procedura di assistenza amministrativa offre quindi alle autorità fisca- li cantonali e federali una possibilità supplementare di consultare e di utilizzare do- cumenti che altre autorità si sono procurate legalmente Non è ammesso l’impiego di ulteriori informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministra- tiva ma che non sono state non trasmesse.

Alternativa a:

Cpv. 2 Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che per i contribuenti svizzeri l’adozione degli standard OCSE non deve comportare alcun cambiamento in materia di informazioni bancarie. Il capoverso 2 concretizza tale decisione, statuendo che le informazioni bancarie possono essere utilizzate per altri scopi soltanto se fosse stato possibile ottenerle secondo il diritto svizzero. Le autorità fiscali cantonali possono procurarsi informazioni bancarie per le imposte dirette soltanto in presenza delle fat- tispecie della frode fiscale e della sottrazione d’imposta grave. Ad eccezione di que- sti casi, le informazioni bancarie ottenute nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa non possono quindi essere impiegate per fare osservare il diritto fi- scale svizzero. Il capoverso 2 della legge corrisponde all’articolo 15 capoverso 3 OACDI. Con l’introduzione di tale disposizione nella LAAF, la Svizzera si impone anche in futu- ro un’autolimitazione, accettando così che le autorità fiscali svizzere possano trovar- si in una situazione sfavorevole rispetto a quelle estere.

Alternativa b: Il capoverso 2 è abrogato. Lo scopo di questo cambiamento di direzione è un’equiparazione delle autorità fiscali svizzere a quelle estere per quanto riguarda l’utilizzazione delle informazioni bancarie ottenute. Questa modifica introduce tut- tavia una certa disparità di trattamento degli assoggettati all’autorità fiscale svizzera. Infatti, nel caso in cui una persona contribuente debba versare imposte anche all’estero, le autorità fiscali svizzere dispongono di un’ulteriore possibilità per acce- dere a informazioni bancarie, mentre una siffatta modalità non sussiste affatto nel caso di persone assoggettate esclusivamente in Svizzera.

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La questione riguardante le informazioni che le autorità fiscali svizzere possono pro- curarsi conformemente al diritto interno a scopo di tassazione non è toccata da que- sto cambiamento di direzione. Non è pertanto neppure pregiudicata la discussione di principio che si va delineando in merito alla possibilità di ampliare anche in Svizzera l’accesso alle informazioni bancarie in considerazione degli sviluppi a livello di as- sistenza amministrativa internazionale. Il Consiglio federale da la preferenza all’alternativa a e invita i partecipanti alla pro- cedura di consultazione ad esprimersi segnatamente su queste alternative.

2.5 Domande di assistenza amministrativa svizzere

Art. 22

Cpv. 1 Le autorità fiscali interessate presentano le loro domande di assistenza amministrati- va internazionale all’AFC, competente per le domande svizzere all’estero (cfr. art. 2). Per quanto riguarda il contenuto del concetto di assistenza amministrativa si veda il commento all’articolo 2.

Cpv. 2 L’AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le di- sposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se le condizioni non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richie- dente. Quest’ultima può completare per scritto la sua domanda.

Cpv. 3 L’AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la procedu- ra di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

Cpv. 4 Diversamente dalle domande estere, non è ammesso il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale. La protezione giuridica della persona interessata è garantita dalla procedura fiscale ordinaria svizzera. La persona interessata può pertanto opporsi all’ottenimento di informazioni all’estero impu- gnando la pertinente decisione di tassazione. Se del caso la persona interessata può interporre ricorso nello Stato richiesto.

Cpv. 5 L’AFC inoltra le informazioni ricevute dall’estero alle autorità fiscali interessate e le informa nel contempo circa le restrizioni relative al loro impiego e l’obbligo del se- greto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della conven- zione applicabile.

22

Cpv. 6 Diversamente dal diritto svizzero, ma conformemente all’articolo 26 capoverso 5 Modello OCSE e al suo complemento nelle CDI della Svizzera, l’articolo 8 capover- so 2 dispone che le informazioni possono essere chieste anche alle banche e ad altre persone se la convenzione applicabile prevede la trasmissione di informazioni in possesso di una banca, di un’altra istituzione finanziaria, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario o che si riferiscono alle partecipazioni a una persona giuridica (cfr. commento all’art. 8 cpv. 2). Lo Stato contraente è in controparte tenu- to a ottenere per conto della Svizzera tutte le informazioni che anche la Svizzera de- ve procurarsi per conto di detto Stato conformemente alla convenzione applicabile. Ciò si applica anche alle informazioni bancarie in ambito di imposte dirette che la Svizzera non può affatto ottenere in patria nel quadro di una procedura di tassazione o di sottrazione di imposta (cfr. commento all’art. 21 cpv. 1). Costituisce una que- stione politica se la Svizzera intenda richiedere tutte le informazioni che deve fornire lo Stato contraente ed esigere in tal modo la piena reciprocità. Con il capoverso 6 si rinuncia a questa possibilità. Nel quadro della domanda di as- sistenza amministrativa le informazioni bancarie possono essere richieste soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero (ossia in caso di fattispecie di truffa o di grave sottrazione fiscale). Una normativa analoga è recata anche dall’articolo 16 capoverso 5 OACDI; essa corrisponde a una decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, secondo la quale la ripresa dello standard dell’OCSE non deve comportare cambiamenti per i contribuenti nazionali per quan- to riguarda la disponibilità delle informazioni bancarie (cfr. commento all’art. 21 cpv. 2). Questa disposizione determina un vantaggio in termini di concorrenza a favore delle piazze bancarie estere poiché la Svizzera non può richiedere la fornitura di informa- zioni bancarie, ma deve invece fornirne essa stessa. Questa autolimitazione è giusti- ficata dal fatto che in questo ambito si tocca la questione di quali informazioni le au- torità fiscali svizzere possano procurarsi a scopo di tassazione secondo il diritto in- terno. In merito occorre attendere la discussione di principio che si va delineando per determinare se l’accesso alle informazioni bancarie debba o no essere ampliato anche in Svizzera in considerazione degli sviluppi a livello di assistenza amministra- tiva internazionale.

2.6 Disposizioni finali

Art. 23 Modifica del diritto vigente Cfr. il numero 2.7 qui appresso.

Art. 24 Disposizione transitoria Le disposizioni di esecuzione delle CDI finora vigenti si fondano sull’articolo 2 ca- poverso 1 lettera d del decreto federale del 22 giugno 195110concernente l’esecu- zione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione, secondo il quale rientra nelle competenze del Consiglio

10 RS 672.2

23

federale disciplinare la procedura da osservare per gli scambi di informazioni previ- sti da una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Con l’emanazione della LAAF questa disposizione viene abrogata (cfr. n. 2.7.4). Con l’abrogazione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d del decreto federale le dispo- sizioni di esecuzione delle CDI vigenti perdono la loro base legale. Per questo moti- vo l’articolo 24 stabilisce in via transitoria che tali disposizioni di esecuzione si ap- plicano ulteriormente alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell’entrata in vigore della LAAF.

2.7 Modifica del diritto vigente

2.7.1 Legge del 18 marzo 200511 sulle dogane

Introduzione Nel corso dell’elaborazione della LAAF si è posta la questione a sapere se le dispo- sizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo antifrode – come d’altronde quelle dell’accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. in merito n. 2.7.3) – dovessero essere integrate nella LAAF nell’intento di riunire settori normativi para- gonabili. Diversamente dalle convenzioni sullo scambio di informazioni in materia fiscale – disciplinate dalla LAAF – l’AAF non concerne unicamente il diritto fiscale, ma anche tasse e sussidi. Per corrispondenza l’assistenza amministrativa nel quadro dell’accordo si riferisce a tutti questi settori. Nel caso dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’AAF non si tratta quindi soltanto di diritto (penale) fiscale, bensì in ge- nerale di diritto penale (amministrativo). In complemento allo scambio di informa- zioni l’AAF prevede inoltre determinate misure di garanzia. Queste differenze spie- gano e giustificano a livello di LAAF una normativa in deroga a quella dell’assi- stenza amministrativa dell’AAF. Nell’AAF sussistono nondimeno determinate lacune di regolamentazione, segnata- mente per quanto riguarda i rimedi giuridici. Il presente progetto offre la possibilità di colmare queste lacune per il tramite di adeguamenti puntuali della legge sulle do- gane e della legge sull’IVA (n. 2.7.2). Va osservato che le disposizioni proposte si limitano alle domande di assistenza amministrativa concernenti il traffico merci e non sono applicabili a quelle concer- nenti le procedure di appalto, che rientrano parimenti nel campo d’applicazione dell’AAF. Per quanto è dato a conoscere un siffatto caso non si è mai presentato. Spetterebbe semmai alle autorità competenti provvedere all’eliminazione delle lacu- ne di regolamentazione.

11 RS 631.0

24

Capitolo 2: Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Art. 114 Il contenuto di questa disposizione rimane immutato. È tuttavia abrogata la rubrica della disposizione.

Capitolo 3: Assistenza amministrativa internazionale

Art. 115 Oggetto e campo d’applicazione

Cpv. 1 Nell’ambito delle proprie competenze, l’Amministrazione delle dogane (AFD) può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l’assistenza amministrativa necessaria all’esecuzione dei loro compiti. Vi rientrano segnatamente la garanzia dell’applica- zione conforme del diritto doganale, come pure la prevenzione, la scoperta e il per- seguimento di infrazioni alla legge sulle dogane. Ne è condizione il fatto che ciò sia previsto da un trattato internazionale. In merito si pensa in particolare all’accordo antifrode.

Cpv. 2 Ove un trattato internazionale lo preveda, l’assistenza amministrativa può anche es- sere concessa d’ufficio, ossia a titolo spontaneo.

Art. 115a Competenza

Cpv. 1 La competenza d’esecuzione dell’assistenza amministrativa in base alla domande e- stere e della presentazione della domande svizzere spetta all’AFD. La Direzione ge- nerale delle dogane è il servizio centrale in materia di imposte indirette. Il competen- te servizio di ricerche doganali esegue l’assistenza amministrativa nell’ipotesi che l’amministrazione doganale sia competente in Svizzera in questo ambito.

Cpv. 2 La competenza dell’AFD discende dai compiti che il diritto interno le affida nel set- tore doganale. Se la domanda estera riguarda un settore disciplinato da un atto legi- slativo non doganale, l’AFD trasmette la domanda all’autorità competente.

Cpv. 3 In caso di incompetenza ai sensi del capoverso 2, l’AFD esegue l’assistenza ammi- nistrativa con l’ausilio dell’autorità competente, per quanto tale autorità non sia in grado di eseguire le misure richieste. Si pensa ad esempio ai casi nei quali un’auto- rità non può eseguire alcuna inchiesta penale.

25

Art. 115b Domanda Questa disposizione è formulata in maniera identica all’articolo 6 capoversi 1 e 2 (nuovo) LAAF, ragione per la quale si può rinviare al relativo commento.

Art. 115c Misure ammesse Analogamente a quanto previsto dall’articolo 8 capoverso 1 LAAF, ai fini della con- segna di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali si possono eseguire soltanto le misure previste dal diritto svizzero e che possono essere applicate nel quadro del diritto doganale o degli atti legislativi non doganali della Confederazione

Art. 115d Obbligo di collaborazione

Cpv. 1 Nel quadro della possibilità offerta dall’articolo 115c l’AFD può obbligare la perso- na interessata dalla domanda a collaborare e in particolare a consegnare la totalità delle informazioni, dei dati e dei documenti rilevanti in suo possesso.

Cpv. 2 La persona interessata tenuta a collaborare può nondimeno rifiutare di collaborare o di deporre se è sottoposta al segreto professionale tutelato dalla legge o se le compe- te il diritto di rifiutare di deporre. Ne è in particolare il caso quando le informazioni, gli atti o gli oggetti da trasmettere potrebbero essere utilizzati contro di essa nel qua- dro di un procedimento penale pendente o futuro in Svizzera o all’estero12.

Cpv. 3 Se la persona interessata si rifiuta di collaborare o di deporre, l’AFD emana una de- cisione sull’obbligo di collaborare e di produrre informazioni, dati e documenti.

Art. 115e Misure coercitive

Cpv. 1 Se ai fini dell’inchiesta sono necessarie misure coercitive tali misure possono essere ordinate per quanto il diritto svizzero ne preveda l’esecuzione.

Cpv. 2 Per quanto riguarda i tipi di misure coercitive e la loro esecuzione occorre fondarsi sugli articoli 45–60 del diritto penale amministrativo 13. Poiché nel caso delle inchie- ste dell’AFD si tratta generalmente di infrazioni al diritto penale amministrativo non vi è alcun motivo di limitare i tipi di misure coercitive possibili (cfr. all’opposto il commento all’art. 13 cpv. 2 LAAF).

12 Cfr. nota 7 13 RS 313.0

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Art. 115f Diritto di partecipazione

Cpv. 1 e 2 Queste disposizioni sono formulate in maniera identica all’articolo 15, ragione per la quale si può rinviare in linea di massima al relativo commento. La sola differenza consiste nella designazione della persona alla quale compete il di- ritto di partecipare alla procedura. Se nel quadro della LAAF tale diritto non compe- te soltanto alla persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa ma anche ad altre persone legittimate a ricorrere, purché ne siano date le condizioni ne- cessarie, e alle quali compete quindi il diritto di partecipare alla procedura, nell’am- bito della legge sulle dogane soltanto la persona interessata dalla domanda di assi- stenza amministrativa è parte alla procedura e dispone pertanto di un corrispondente diritto di partecipazione.

Art. 115g Procedura semplificata

Cpv. 1–3 Queste disposizioni sono formulate in maniera identica all’articolo 16 capoversi 1, 2 e 3 LAAF, ragione per la quale si può rinviare in linea di massima al relativo com- mento. Anche in questo caso la sola differenza consiste nella designazione delle per- sone alle quali compete il diritto di partecipare alla procedura (cfr. commento all’art. 115f). Un’ulteriore differenza risiede nel fatto che – diversamente dalla LAAF – possono essere oggetto dell’assistenza amministrativa ai sensi della legge sulle dogane non soltanto le informazioni, ma anche documenti, oggetti e valori pa- trimoniali.

Art. 115h Procedura ordinaria

Cpv. 1 e 2 Anche queste disposizioni hanno il loro pendant nella LAAF; si può pertanto rinvia- re al commento dell’articolo 17 capoversi 1 e 2 LAAF. La differenza consiste ancora una volta nella designazione delle persone alle quali va notificata la decisione finale. Poiché secondo la legge sulle dogane soltanto la persona interessata ha qualità di parte alla procedura, anche essa sola è il destinatario della decisione finale (cfr. pe- raltro commento all’art. 115f). Un’ulteriore differenza è costituita anche in questo caso dall’oggetto possibile dell’assistenza amministrativa (cfr. commento all’art. 115g).

Art. 115i Rimedi giuridici

Cpv. 1 Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative alle misure coercitive, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate autonomamente. Questa regolamentazione contribuisce all’accelerazione della procedura. È fatto sal- vo il capoverso 2.

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Cpv. 2 La sola eccezione è costituita dalle decisioni incidentali che provocano un pregiudi- zio immediato o non più riparabile per il fatto del sequestro o del bloccaggio di valo- ri patrimoniali o di oggetti di valore. Queste decisioni possono essere impugnate immediatamente. In questi casi il ricorso ai sensi del capoverso 3 ha generalmente effetto sospensivo.

Cpv. 3 Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale dell’AFD può essere interposto il ricorso al Tribunale amministrativo federale; questo decide in via definitiva. La legittimazione al ricorso è retta dall’articolo 48 PA

2.7.2 Legge federale del 12 giugno 200914 concernente l’imposta sul valore aggiunto

Art. 75a Assistenza amministrativa internazionale

Cpv. 1 Nell’ambito delle proprie competenze, l’AFC può concedere, a loro richiesta, alle autorità estere l’assistenza amministrativa necessaria all’esecuzione dei loro compiti. Vi rientrano segnatamente per garantire l’applicazione conforme del diritto in mate- ria di imposta sul valore aggiunto, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infra- zioni contro tale diritto, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internaziona- le.

Cpv. 2 L’AFC esegue l’assistenza amministrativa che rientra nel suo ambito di competenze ai sensi del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto applicando per analogia gli articoli 115a–115i della legge sulle dogane. Questo rinvio è giustificato dal fatto che l’imposta sul valore aggiunto è un’imposta indiretta. Le disposizioni della legge sulle dogane – che disciplinano in particolare l’assistenza amministrativa nel quadro dell’attuazione dell’accordo antifrode – sono per questo motivo più ovvie di quelle della LAAF, che sono principalmente improntate all’assistenza amministrativa in materia di imposte dirette.

2.7.3 Legge federale del 17 dicembre 200415 relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio

Art. 16 Le disposizioni dell’accordo sulla fiscalità del risparmio 16 relative allo scambio di informazioni (art. 10) erano finora recate dagli articoli 16–24 della legge sulla fisca-

14 RS 641.20 15 RS 641.91

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lità del risparmio. In seguito all’introduzione della LAAF l’assistenza amministra- tiva ai sensi dell’accordo sulla fiscalità del risparmio può essere sottoposta alle di- sposizioni della LAAF.

Art. 17–24 In seguito all’assoggettamento alla LAAF dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’accordo sulla fiscalità del risparmio queste disposizioni di esecuzione dello scambio di informazioni vanno abrogate.

2.7.4 Decreto federale del 22 giugno 195117 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Titolo Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internaziona- li conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposi- zione Il decreto federale del 22 giugno 195118 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposi- zione è di obbligatorietà generale. La nuova Costituzione federale19 ha abrogato questa forma di atto legislativo. Per questo motivo si propone alle Camere federali la conversione del decreto federale in una legge federale concernente l’esecuzione del- le convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

Art. 2 cpv. 1 lett. d Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a del decreto federale il discipli- namento della procedura da osservare in caso di scambio di comunicazioni per evi- tare le doppie imposizioni rientra nelle competenze del Consiglio federale. In se- guito all’emanazione della LAAF – il cui oggetto ai sensi del suo articolo 1 è l’ese- cuzione dell’assistenza amministrativa dal profilo organizzativo – questa disposizio- ne diviene inoperante e va abrogata.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione Rispetto all’OACDI entrata in vigore il 1°ottobre 2010, l’avamprogetto non presenta modifiche di rilievo per quanto riguarda l’organizzazione dell’assistenza ammini- strativa. Per corrispondenza non ci si aspettano ripercussioni finanziarie e di perso- nale supplementari sul bilancio della Confederazione. A prescindere dal presente progetto va comunque osservato che in caso di forte aumento delle domande di assi-

16 RS 0.641.926.81 17 RS 672.2 18 RS 672.2 19 RS 101

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stenza amministrativa presentate dagli Stati esteri o dalla Svizzera le risorse disponi- bili presso l’AFC potrebbero rivelarsi insufficienti.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni Sono attese unicamente minime ripercussioni finanziarie e di personale per i Canto- ni.

3.3 Ripercussioni sull’economia La LAAF istituisce relativamente al campo d’applicazione della legge una normati- va chiara e trasparente dell’esecuzione dell’assistenza amministrativa. L’avampro- getto è quindi apportatore di certezza del diritto, circostanza che dovrebbe essere giudicata positivamente dall’estero e dalle persone e istituzioni toccate dall’assi- stenza amministrativa. L’incremento della certezza del diritto potrebbe portare a un afflusso di patrimoni esteri. Condizioni quadro stabili sono un fattore determinante di ogni processo decisionale dell’economia e sono quindi di importanza centrale per la competitività della Svizzera. La messa in vigore della LAAF segnala inoltre all’estero che la traspone concreta- mente lo standard dell’articolo 26 Modello OCSE in ambito di assistenza ammini- strativa in materia fiscale. D’altra parte la messa in vigore della LAAF costituisce un’importante misura di attuazione del quarto indirizzo strategico del Consiglio fe- derale per la politica dei mercati finanziari (garantire l’integrità della piazza finan- ziaria), poiché la certezza del diritto a livello di esecuzione dell’assistenza ammini- strativa contribuisce all’integrità della piazza finanziaria. Ciò rafforza a sua volta la fiducia – in particolare quella dei clienti bancari – nei confronti della piazza finan- ziaria Svizzera, ma anzitutto l’accettazione della piazza finanziaria nel contesto in- ternazionale. Oltre alle ripercussioni connesse all’emanazione della LAAF, occorre porre mente alle ripercussioni che sono scaturite dalla revisione delle CDI esistenti e a quelle che scaturiranno ancora dalla conclusione di nuove CDI in seguito alla ripresa dello standard dell’articolo 26 Modello OCSE. Queste ripercussioni sono di maggiore ri- lievo e portata di quelle testé descritte. Esse si sono però verificate in una fase ante- riore all’elaborazione della LAAF e non sono in relazione diretta con il presente a- vamprogetto, ragione per la quale non vi si addentra ulteriormente.

4 Programma di legislatura La presente legge non è annunciata né nel messaggio del 23 gennaio 200820 sul pro- gramma di legislatura 2007–2011, né nel decreto federale del 18 settembre 200821 sul programma di legislatura 2007–2011. Questa circostanza è motivata dal fatto che la presente legge si è resa necessaria in seguito alla decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 di riprendere lo standard dell’articolo 26 Modello OCSE e

20 FF 2008 597 21 FF 2008 8543

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di adeguare in conseguenza le CDI esistenti, rispettivamente di concludere nuove CDI.

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità La LAAF poggia sull’articolo 54 capoverso 1 Cost.

5.2 Delega di competenze legislative Conformemente all’articolo 18 capoverso 2 LAAF, il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i costi possono essere posti integralmente o parzialmente a ca- rico della persona interessata o del detentore dell’informazione. Questa delega di competenze corrisponde al modo generale di procedere nelle questioni di emolu- menti.

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