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Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Previdenza professionale – Settore diritto

Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d’investimento da parte dell’assicurato e misure di garanzia dell’avere di previdenza in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento

Rapporto esplicativo sull’avamprogetto

24 ottobre 2012

Compendio Il presente progetto è costituito da due parti indipendenti l’una dall’altra, ma presentate simultaneamente per ragioni procedurali1.

La prima parte (parte I) prevede una modifica delle disposizioni della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (di seguito, legge sul libero passaggio o LFLP) in caso di scelta di determinate strategie d’investimento da parte dell’assicurato. Dall’introduzione dell’articolo 1e dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2), avvenuta nel quadro della 1a revisione della legge sulla previdenza professionale (LPP), gli istituti di previdenza non registrati possono proporre ai loro assicurati di scegliere tra diverse strategie d’investimento nell’ambito dello stesso piano di previdenza. Tuttavia, in base alla legge sul libero passaggio, attualmente questi istituti devono comunque offrire agli assicurati uscenti una prestazione d’uscita calcolata conformemente alle prescrizioni vincolanti della LFLP. Di conseguenza, il collettivo di assicurati rimasto deve farsi carico delle eventuali perdite di un assicurato uscente il cui avere si è svalutato a causa della strategia d’investimento da lui scelta, mentre quest’ultimo può beneficiare individualmente degli utili conseguiti grazie alla stessa strategia.

Nella sua mozione 08.3702, depositata il 3 ottobre 2008 e nel frattempo accolta da entrambe le Camere federali, Jürg Stahl ha messo in risalto questa contraddizione. Il Consiglio federale propone quindi al Parlamento una modifica della legge sul libero passaggio volta ad introdurre una regolamentazione speciale da applicare agli istituti di previdenza per gli assicurati che possono scegliere tra diverse strategie d’investimento.

La seconda parte (parte II) illustra le misure di garanzia degli averi della previdenza professionale per i casi particolari in cui una persona non adempia l’obbligo di mantenimento cui è soggetta e richieda la liquidazione del proprio avere di previdenza. In caso di versamento dei fondi previdenziali sotto forma di capitale, spesso le autorità d’incasso non riescono a bloccare questa somma (che dopo il pagamento fa parte del patrimonio del debitore degli alimenti) per garantire il pagamento dei contributi di mantenimento, poiché il debitore fa sparire il patrimonio o altri creditori, informati più rapidamente, se ne impossessano. È pertanto necessario far sì che le autorità d’incasso segnalino agli istituti di previdenza e di libero passaggio le persone che non adempiono il proprio obbligo di mantenimento. Gli istituti interessati saranno così tenuti a informare l’autorità d’incasso nel momento in cui sia presentata una richiesta di pagamento sotto forma di capitale. Grazie a questa comunicazione, l’autorità d’incasso avrà la possibilità di prendere tempestivamente i provvedimenti necessari al fine di garantire l’incasso dei crediti di mantenimento.

Nella sua decisione del 4 maggio 2011 (cfr. il comunicato stampa del 04.05.2011 e il rapporto allegato, all’indirizzo http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=38967), il Consiglio federale ha incaricato il (Dipartimento federale di giustizia e polizia e il) Dipartimento federale dell’interno di integrare nel prossimo progetto di modifiche di legge sulla previdenza professionale anche misure volte a garantire l’avere della previdenza professionale a favore dei creditori di alimenti.

I. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d’investimento da parte dell’assicurato

1 Situazione iniziale

1.1 Disciplinamento vigente

a In virtù del terzo pacchetto della 1 revisione della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), entrato in vigore il 1° gennaio 2006, determinati istituti di previdenza hanno la possibilità di proporre diverse strategie d’investimento nell’ambito dello stesso piano di previdenza (cfr. art. 1e OPP 2). Questa possibilità è riservata agli istituti che esercitano la previdenza al di fuori dell’ambito di prestazioni coperto dal fondo di garanzia e che non presentano alcuna commistione tra prestazioni garantite e non garantite da questo fondo. In altre parole, possono proporre diverse strategie d’investimento quegli istituti di previdenza che assicurano soltanto la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 1 LPP (questo limite corrisponde a quello dell’ambito coperto dal fondo di garanzia di cui all’art. 56 cpv. 2 LPP).

La scelta tra diverse strategie d’investimento non esenta dall’obbligo di rispettare i principi generali della previdenza professionale nel momento in cui queste sono definite.

Per osservare il principio di collettività, ad esempio, non è possibile proporre un numero di strategie talmente elevato da determinare praticamente un’individualizzazione degli averi di previdenza dei singoli assicurati. Si può ritenere che per essere compatibile con l’articolo 1e OPP 2 la gamma proposta debba comprendere al massimo tra cinque e dieci strategie. Per offrire una scelta tra diverse strategie d’investimento, gli istituti di previdenza possono dunque proporre fino a cinque strategie in presenza di un numero (molto) esiguo di assicurati, ma al massimo dieci se il numero di assicurati è elevato. Nelle fondazioni collettive questa regola vige per ogni singola cassa di previdenza affiliata.

Inoltre, se un istituto di previdenza prevede diverse strategie d’investimento nell’ambito dello stesso piano di previdenza, si applica per analogia l’ultimo periodo del secondo capoverso dell’articolo 1d OPP 2 («[l]’aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza»). La possibilità di scelta contemplata dall’articolo 1e OPP 2 concerne infatti la strategia d’investimento, ma non il finanziamento da parte del datore di lavoro e del salariato.

L’applicazione dell’articolo 1e OPP 2 non deve pregiudicare nemmeno il principio di adeguatezza. Quest’ultimo deve essere garantito per ciascuna strategia; si tratta come sempre di una verifica a priori del modello e non di un controllo a posteriori di ogni singola situazione. Per ciascuna strategia d’investimento prevista, il modello deve tener conto di un rendimento realistico in considerazione della composizione del portafoglio. Se in qualche caso specifico le prestazioni effettive superassero le aspettative, ciò non implicherebbe alcuna correzione.

Inoltre, gli istituti di previdenza che propongono diverse strategie d’investimento devono, come tutti gli altri istituti, osservare le disposizioni delle leggi e delle ordinanze vigenti nella previdenza professionale. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli investimenti (art. 71 LPP) e il calcolo della prestazione d’uscita (art. 15 e art. 17 LFLP). In caso di uscita da un istituto di previdenza con il sistema del primato dei contributi, ad esempio, gli assicurati hanno diritto alla «somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell’assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti» (art. 15 cpv. 2 LFLP). L’assicurato non può rinunciare validamente in anticipo a questo importo minimo.

L’istituto di previdenza è l’unico responsabile dell’attività d’investimento e deve rispettare le prescrizioni in materia degli articoli 49 e seguenti OPP 2. L’assicurato può scegliere tra le diverse

strategie proposte, ma non influenzarle, ovvero non può concretamente definire da sé i propri investimenti. Inoltre, non è evidentemente possibile nemmeno frazionare l’avere di previdenza e ripartirlo in diverse strategie, poiché ciò equivarrebbe a un’individualizzazione totale della strategia d’investimento.

1.2 Mozione Stahl 08.3702

La mozione Adeguamento della legislazione sul libero passaggio e sul fondo di garanzia, depositata il 3 ottobre 2008 da Jürg Stahl, ha il testo seguente:

«Dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2006, del terzo pacchetto della revisione della LPP, gli istituti di previdenza non registrati possono proporre diverse strategie d’investimento. Per permettere la scelta di strategie più flessibili (art. 1 cpv. 3 LPP in combinato disposto con l’art. 1e OPP 2) bisogna adeguare le disposizioni determinanti della legge sul libero passaggio (art. 15 cpv. 2 e 17 LFLP)».

Stahl motiva la sua iniziativa come segue:

«Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore fissato all’articolo 8 LPP possono proporre strategie d’investimento più o meno rischiose. L’assicurato sceglie una delle strategie proposte. Tuttavia, visto che le disposizioni della LFLP (in particolare l’obbligo per l’istituto di previdenza di versare la prestazione minima prevista all’art. 17 LFLP) devono comunque essere rispettate, il margine di manovra si riduce. Per agevolare la scelta di strategie più flessibili è quindi necessario apportarvi una correzione.

Secondo il sistema attuale, il rischio più elevato dovuto alla scelta di una determinata strategia d’investimento è assunto dall’istituto di previdenza, che è tenuto a rispettare le disposizioni sull’ammontare della prestazione d’uscita, in particolare quelle concernenti l’importo minimo giusta l’articolo 17 LFLP e il tasso d’interesse previsto all’articolo 6 capoverso 2 OLP, a prescindere dal valore dell’investimento al momento dell’uscita dell’assicurato. Nel diritto sul libero passaggio, contrariamente a quanto avviene nel diritto in materia di previdenza professionale, non viene fatta nessuna differenza tra prestazioni d’uscita obbligatorie e sovraobbligatorie, anche se il tasso d’interesse minimo LPP giusta l’articolo 15 LPP in combinato disposto con gli articoli 49 capoverso 2 LPP e 89bis capoverso 6 CC è limitato alla parte obbligatoria della previdenza professionale».

Il 12 dicembre 2008, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, rispondendo come segue:

«Il Consiglio federale è d’accordo con l’autore della mozione. In realtà vi è una discrepanza tra la possibilità di adottare una strategia d’investimento più rischiosa giusta l’articolo 1e OPP 2 e la garanzia che gli istituti di previdenza devono offrire giusta l’articolo 17 LFLP. Il Consiglio federale ritiene inique le conseguenze che ne derivano: non è accettabile che, al momento dell’uscita dall'istituto, gli assicurati che hanno scelto una strategia d’investimento più rischiosa beneficino, nel migliore dei casi, di un rendimento superiore alla media, ma in caso di rendimento negativo non partecipino interamente alle perdite, in quanto hanno diritto alle prestazioni d’entrata che hanno portato con sé, compresi gli interessi. In tali casi le perdite devono essere assunte dall’istituto di previdenza e in definitiva dagli assicurati rimasti. Il Consiglio federale è quindi disposto ad apportare le necessarie modifiche alla legge sul libero passaggio».

Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 19 dicembre 2008, il Consiglio degli Stati il 3 marzo 2010.

1.3 Principi del nuovo disciplinamento proposto

Il Consiglio federale constata un’evidente contraddizione tra la possibilità di scegliere le strategie d’investimento proposte (art. 1e OPP 2) e la garanzia che gli istituti di previdenza sono tenuti a fornire secondo la LFLP. In effetti, se un assicurato esce da un istituto di previdenza in un momento in cui il valore del suo avere di vecchiaia è inferiore all’importo minimo dovuto ai sensi della LFLP a causa della strategia d’investimento da lui scelta e di un andamento sfavorevole dei mercati finanziari, l’istituto di previdenza è comunque tenuto a versare l’importo minimo, registrando quindi una perdita. Considerando che in questo tipo di istituti di previdenza gli averi di libero passaggio possono essere talvolta molto elevati, un pagamento senza decurtazione può determinare rapidamente lacune finanziarie ingenti. Da ciò può derivare una copertura insufficiente, che renderebbe necessarie misure di risanamento. Inoltre, gli istituti di previdenza rischiano di diventare insolvibili, il che porterebbe alla loro liquidazione e quindi a perdite per gli assicurati rimasti. In tal caso si verificherebbe una disparità di trattamento degli assicurati: quelli che escono prima dall’istituto di previdenza percepiscono il loro avere di libero passaggio integralmente, mentre quelli che lo fanno successivamente o restano nell’istituto corrono il rischio di doversi fare carico delle perdite. L’addebito proporzionale del disavanzo tecnico non è possibile, poiché la fattispecie della liquidazione parziale è difficile da realizzare, in quanto implica che una parte rilevante dell’effettivo del personale esca dall’istituto per motivi economici (ossia non intenzionalmente). Tuttavia, il regolamento di liquidazione parziale va adeguato, se un istituto di previdenza propone un piano di previdenza con diverse strategie d’investimento.

In considerazione dei numerosi problemi pratici derivanti dall’applicazione dell’articolo 1e OPP 2, è stata ventilata la possibilità di abrogare completamente questa disposizione. Il Consiglio federale, però, condividendo l’opinione della maggior parte dei membri della Commissione federale della previdenza professionale, ha respinto questa soluzione radicale, decidendo di apportare i correttivi necessari per contrastare le ripercussioni negative dell’articolo 1e OPP 2 mediante una modifica della legge sul libero passaggio.

L’introduzione del nuovo articolo 19a nella LFLP si prefigge di rendere meno rigido l’obbligo di pagare l’importo minimo ai sensi degli articoli 15 e 17 LFLP quale prestazione d’uscita. In tal modo, gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 2 LPP e propongono diverse strategie d’investimento ai sensi dell’articolo 1e OPP 2 potranno versare all’assicurato il valore effettivo del suo avere di previdenza al momento dell’uscita. Questo avere sarà costituito dai contributi del datore di lavoro e dell’assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, dagli altri versamenti e dai redditi patrimoniali previa detrazione delle eventuali perdite subite. In questo modo, il rischio di perdite sarà assunto solo dall’assicurato uscente e non dall’istituto di previdenza e quindi dagli assicurati rimasti.

Sebbene gli istituti di previdenza che propongono diverse strategie d’investimento operino esclusivamente nell’ambito sovraobbligatorio della previdenza professionale, il diritto a una prestazione d’uscita calcolata secondo la LFLP non può essere completamente soppresso. Se un datore di lavoro propone un simile piano di previdenza, tutti i dipendenti che soddisfano i criteri oggettivi di ammissione sono obbligati ad aderirvi (in base al principio della collettività). Di conseguenza, il salariato non può decidere se essere assicurato o meno presso l’istituto di previdenza in questione. Ciò giustifica l’obbligo di una determinata garanzia minima che incombe a tutti gli istituti di previdenza che propongono diverse strategie d’investimento: essi devono proporre almeno una strategia d’investimento che consenta di continuare ad applicare integralmente la legge così come per tutti gli altri piani di previdenza negli ambiti obbligatorio e sovraobbligatorio della previdenza professionale, ovvero calcolando la prestazione d’uscita conformemente agli articoli 15 e 17 LFLP.

I singoli istituti di previdenza possono scegliere liberamente come definire la strategia d’investimento che garantisce le prestazioni minime secondo gli articoli 15 e 17 LFLP. A essa si applicano le

disposizioni legali e regolamentari vigenti per l’intero settore della previdenza. Se con la strategia d’investimento adottata si viene a creare una situazione di copertura insufficiente (eventualità esclusa con le altre strategie), si dovranno prendere misure di risanamento, come in un qualsiasi altro caso di copertura insufficiente. Queste misure interesseranno però solo gli assicurati che avranno scelto la strategia d’investimento con diritto all’importo minimo. Non si può infatti esigere la solidarietà degli assicurati che hanno scelto un’altra strategia, perché questo li costringerebbe a partecipare a un risanamento da cui non potrebbero trarre alcun beneficio.

Rendendo meno rigide le garanzie previste dagli articoli 15 e 17 LFLP si agevolerebbero inoltre le imprese quotate in borsa in Svizzera che devono redigere i loro bilanci conformemente allo standard di presentazione dei conti IFRS. Dal gennaio 2013, infatti, entreranno in vigore le modifiche dell’IAS 19, in base alle quali i datori di lavoro dovranno includere i propri obblighi previdenziali nei loro conti generali, sebbene in Svizzera questi obblighi incombano a una persona giuridica indipendente dal datore di lavoro (l’istituto di previdenza). Gli utili e le perdite degli istituti di previdenza aziendali dovranno quindi essere subito contabilizzati anche dal datore di lavoro, nel momento in cui si verificano. Ciò significa che gli utili e le perdite del reddito patrimoniale saranno a carico del capitale proprio del datore di lavoro. Il nuovo articolo 19a LFLP e il trasferimento parziale dei rischi d’investimento su una parte degli assicurati permetteranno alle imprese di ridurre i loro impegni vincolanti, il che potrebbe attenuare le ripercussioni della modifica dell’IAS 19.

2 Commento

2.1 Modifica della LFLP

Articolo 19a (nuovo) Diritti in caso di scelta della strategia di investimento da parte dell’assicurato

Il capoverso 1 stabilisce che gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 1 LPP e che propongono diverse strategie d’investimento possono derogare, per singole strategie, alla garanzia del versamento dell’importo minimo contemplata dagli articoli 15 e 17 LFLP e prevedere di corrispondere il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita.

Se un datore di lavoro propone un piano di previdenza con diverse strategie d’investimento, tutti i dipendenti che soddisfano i criteri oggettivi di ammissione sono obbligati ad aderirvi. Per evitare che qualcuno sia costretto a rinunciare ai diritti garantiti dalla legge, deve essere proposta almeno una strategia d’investimento che garantisca all’assicurato l’importo minimo. Se un dipendente non sceglie espressamente una strategia diversa, è assicurato automaticamente in quella “con garanzia”.

L’istituto di previdenza deve informare l’assicurato del fatto che scegliendo un’altra strategia d’investimento perde la garanzia dell’importo minimo e assume quindi un certo rischio finanziario. L’istituto di previdenza ha al riguardo un obbligo d’informare analogo a quello di una banca, che comprende aspetti diversi, quali il dovere di spiegare, avvertire, comunicare, fornire consulenza o anche raccomandare. Per analogia con la giurisprudenza sulla diligenza e la fedeltà nell’esecuzione dei mandati , l’istituto di previdenza è tenuto ad informarsi sulle conoscenze e sulla propensione al rischio del cliente non appena l’assicurato manifesti interesse per le possibilità d’investimento in questione. L’istituto deve allora illustrare i rischi all’assicurato, fornirgli consulenza sulle diverse possibilità d’investimento e metterlo in guardia dal prendere una decisione affrettata. Le informazioni devono essere adeguate in funzione delle conoscenze oggettive del cliente, cui devono inoltre essere espressamente indicati i costi supplementari derivanti dalla sua scelta della strategia. Il capoverso 2 prevede pertanto che l’assicurato confermi per iscritto di aver ricevuto le informazioni necessarie nel

Sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2008, 4C.68/2007, consid. 7.1.

caso in cui opti per una strategia d’investimento senza garanzia dell’importo minimo. L’eventuale versamento del solo valore effettivo dell’avere di previdenza potrebbe comportare una riduzione di quest’ultimo. Dato che tale decisione si ripercuote anche sul coniuge o sul partner registrato dell’assicurato, si giustifica una regolamentazione analoga a quella prevista per le liquidazioni in capitale nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni (art. 30c LPP), le prestazioni di vecchiaia (art. 37 LPP) e il pagamento in contanti (art. 5 LFLP), per cui è necessario il consenso del coniuge o del partner registrato.

Il capoverso 3 disciplina il passaggio da una strategia ad un’altra. In questo caso, per la nuova strategia all’assicurato è accreditato il valore effettivo del suo avere di previdenza. Questo vale anche se passa dalla strategia che garantisce i diritti di cui agli articoli 15 e 17 LFLP (in caso di uscita) ad un’altra strategia. In tal modo si evita che chi ha scelto la strategia con garanzia dell’importo minimo possa sottrarsi a eventuali misure di risanamento adottate per far fronte a una copertura insufficiente. Inoltre, il cambiamento di strategia non determinerà mai un peggioramento della situazione finanziaria dell’istituto di previdenza, dato che viene sempre corrisposto il valore effettivo dell’avere di previdenza.

In questa sede si rinuncia a disciplinare nei dettagli la questione del passaggio da una strategia ad un’altra. D’accordo con la Commissione federale della previdenza professionale, ad esempio, si rinuncia a prevedere una regolamentazione che obbligherebbe l’assicurato a finanziare una parte delle riserve di fluttuazione collettive in caso di passaggio da una strategia d’investimento “rischiosa” a quella soggetta agli articoli 15 e 17 LFLP. Si rinuncia anche a porre un limite di tempo alla possibilità di cambiare strategia. Si ritiene opportuno che questi punti rientrino nella sfera di competenza degli istituti di previdenza.

Di conseguenza, gli istituti dovranno definire nel proprio regolamento le modalità di attuazione di questa nuova disposizione, nel rispetto delle prescrizioni legali e in particolare dei principi generali della previdenza professionale.

2.2 Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge.

Dal momento che le parti I e II del presente progetto non sono reciprocamente dipendenti dal punto di vista del contenuto, ma sono presentate nello stesso documento per ragioni procedurali, il Consiglio federale deve poter determinare l’entrata in vigore dell’una a prescindere dall’altra.

3 Ripercussioni finanziarie e sul personale

La disposizione di legge proposta non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione e dei Cantoni. Agli istituti di previdenza, invece, la modifica causerà costi amministrativi supplementari, se proporranno e gestiranno più strategie d’investimento diverse, tanto più che non tutte le singole strategie sono disciplinate dalle stesse disposizioni legali e regolamentari. Oltre all’onere maggiore in termini di lavoro e di costi amministrativi, ci si dovrà attendere che il sistema diventi sensibilmente più complesso. Tuttavia, questo è il prezzo da pagare per giungere ad una certa individualizzazione della previdenza, espressamente auspicata dal Parlamento nell’ambito a della 1 revisione della LPP. Gli assicurati che sceglieranno una strategia d’investimento individuale dovranno farsi carico dei relativi costi supplementari.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

Per disciplinare la presente specifica questione del libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la Confederazione si fonda sull’ articolo 113 della Costituzione federale, cui l’avamprogetto è conforme.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con la direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea.

4.3 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto non contiene alcuna delega di competenze legislative e non si prevede alcun problema particolare di attuazione.

II. Misure di garanzia dell’avere di previdenza in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento

5 Situazione iniziale

5.1 Rapporto del Consiglio federale Armonizzazione dell’anticipo e

dell’incasso degli alimenti Nel suo rapporto del 4 maggio 2011, Armonizzazione dell’anticipo e dell’incasso degli alimenti , il Consiglio federale ha rilevato l’opportunità di rafforzare la posizione degli uffici d’incasso in caso di versamento di prestazioni del secondo pilastro sotto forma di capitale a persone che persistono nel non adempiere i loro obblighi alimentari e ha proposto una soluzione. Il nuovo disciplinamento si applica a tutte le forme di versamenti di capitali del secondo pilastro, siano essi versamenti anticipati (cfr. art. 30b e 30c LPP e art. 5 LFLP) o liquidazioni in capitale al verificarsi di un caso di previdenza (cfr. art. 37 LPP). Le nuove disposizioni non riguardano quindi le prestazioni previdenziali in forma di rendita.

Lo scopo dell’assistenza in materia di alimenti è garantire che i figli e l’(ex) coniuge ricevano i contributi di mantenimento anche quando la persona tenuta a versarli non adempie i suoi obblighi. Gli strumenti a disposizione sono l’anticipo degli alimenti e l’aiuto all’incasso (incasso degli alimenti).

Prima di diventare esigibile, di norma un diritto alle prestazioni nella previdenza professionale non è pignorabile (cfr. art. 39 cpv. 1 LPP e art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF). Di conseguenza, le autorità d’incasso non possono pignorare i diritti pensionistici della persona soggetta all’obbligo di mantenimento prima che sia inoltrata una richiesta di pagamento del capitale di previdenza e che siano soddisfatte le condizioni necessarie.

Dopo il pagamento della prestazione d’uscita o del capitale di previdenza, in linea di massima esiste la possibilità di adire le autorità giudiziarie affinché dispongano che siano prestate adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri (art. 132 cpv. 2 e art. 292 CC) o, se si ha già diritto a contributi di mantenimento arretrati, di presentare una richiesta di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Sebbene queste misure siano già previste dal diritto vigente, la difficoltà pratica consiste nel fatto che non è possibile pignorare il patrimonio fintantoché non sia stata inoltrata una richiesta di pagamento all’istituto di previdenza e di libero passaggio. In caso di pagamento della previdenza professionale sotto forma di capitale, invece, spesso l’autorità d’incasso non è al corrente dell’avvenuta presentazione di una tale richiesta, il che consente alla persona soggetta all’obbligo di mantenimento di far sparire l’importo versato e quindi di sottrarsi a qualsiasi acquisizione volta a garantire l’adempimento del suo obbligo. Ciò è tanto più grave per gli aventi diritto agli alimenti per il fatto che il pagamento sotto forma di capitale comporta anche l’estinzione del diritto ad eventuali prestazioni future per i superstiti della previdenza professionale, che avrebbero dovuto garantire il mantenimento dei creditori di alimenti in caso di decesso dell’assicurato.

Il pagamento in contanti dell’avere di previdenza a causa della partenza definitiva dalla Svizzera rappresenta il rischio maggiore per la garanzia dei contributi di mantenimento. Tuttavia, anche il pagamento in contanti dovuto all’inizio di un’attività lucrativa indipendente può comportare la sottrazione dei fondi previdenziali ai creditori di alimenti e all’autorità d’incasso. Non esiste alcuna garanzia che l’assicurato investa effettivamente le risorse trasferite dalla previdenza nel suo patrimonio per avviare un’attività lucrativa indipendente e non è previsto alcun obbligo legale in tal senso.

Questo rapporto è stato redatto dal Consiglio federale in adempimento del postulato 06.3003 Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione, della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) (per i riferimenti, cfr. nota n. 1).

Lo stesso problema si pone in linea di massima anche in altri casi di pagamento sotto forma di capitale. Ad esempio, se un assicurato ha già raggiunto l’età minima di pensionamento stabilita da un istituto di previdenza e il regolamento consente di versare l’integralità dell’avere sotto forma di capitale, la persona in questione può, a determinate condizioni, disdire il rapporto di lavoro con un breve preavviso e quindi richiedere la liquidazione della prestazione di vecchiaia. Ciò è possibile se l’assicurato ha già optato per questa forma di versamento o se il regolamento gli permette di farlo in tempi brevi. Se la persona che persiste nel non pagare gli alimenti dispone di un avere della previdenza professionale presso un istituto di libero passaggio, il pagamento sotto forma di capitale costituisce addirittura la regola. Dopo il compimento del 60° anno di età (59° per le donne), l’assicurato può chiedere la liquidazione in qualsiasi momento, anche se mantiene la sua attività lucrativa (art. 16 OLP).

In definitiva, lo stesso problema sorge anche in caso di prelievo anticipato di fondi previdenziali nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni (PPA): sebbene l’avere di previdenza non sia trasferito direttamente nel patrimonio dell’assicurato, ma venga versato ai venditori o ai creditori ipotecari, mediante sotterfugi implicanti terzi (p. es. accensione di un’ulteriore ipoteca dopo il prelievo PPA e successiva realizzazione forzata per mancato pagamento degli interessi ipotecari) è possibile ritirare dal secondo pilastro l’avere di previdenza e riuscire comunque ad evitare che i creditori di alimenti e le autorità d’incasso possano impossessarsene. Anche lo strumento della costituzione in pegno di fondi previdenziali nell’ambito della PPA si presta ad abusi che possono portare a un risultato analogo, ad esempio se si accendono ipoteche e le si garantiscono costituendo in pegno i fondi previdenziali per poi realizzare la costituzione in pegno. In caso di realizzazione del pegno gravante su fondi previdenziali, questi sono investiti nella proprietà di un’abitazione ad uso proprio e non sono più tutelati dall’acquisizione da parte dei creditori. Se però l’ufficio d’incasso non riceve alcuna comunicazione, non può agire impiegando gli strumenti legali esistenti.

5.2 Principi del nuovo disciplinamento proposto

Le proposte illustrate di seguito riprendono la soluzione delineata nel rapporto Armonizzazione dell’anticipo e dell’incasso degli alimenti (cfr. nota n. 1). Dal 1° gennaio 2013 le autorità che fungono da ufficio d’incasso saranno menzionate nelle leggi quali «autorità di protezione dei minori o l’altro servizio designato dal diritto cantonale» . Di seguito sarà quindi utilizzata questa denominazione o la forma breve «autorità o servizio competente».

Se una persona non adempie i suoi obblighi di mantenimento e l’autorità o il servizio incaricata/o dell’esazione delle prestazioni alimentari sa in quale istituto di previdenza o di libero passaggio il debitore ha depositato il suo avere di previdenza , l’autorità o il servizio segnala all’istituto in questione l’obbligo di informarla/o di una futura liquidazione in capitale prima che sia effettuato il versamento. L’articolo 40 AP-LPP stabilisce che tale segnalazione all’istituto di previdenza o di libero passaggio va

Cfr. RU 2011 725. Attualmente ci si impegna anche a professionalizzare il lavoro delle autorità d’incasso, al fine di poter garantire una maggiore efficienza delle loro attività e una prassi meno eterogenea tra i vari Cantoni. Questi lavori sono stati proposti anche nel rapporto sopra citato (cfr. nota n. 1). In proposito, si veda anche la procedura di consultazione relativa alla modifica del Codice civile [Mantenimento dei figli] all’indirizzo http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/unterhalt.html. Nel progetto sulla compensazione della previdenza in caso di divorzio, in consultazione nel 2009/2010, era stata proposta tra l’altro l’estensione dell’obbligo d’annuncio all’Ufficio centrale del 2° pilastro per gli istituti di previdenza e di libero passaggio (in merito a questo dossier, cfr http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/vorsorgeausgleich.html). Questa estensione è stata accolta solo parzialmente nella versione proposta. L’eventuale introduzione di questa novità potrebbe in parte agevolare anche il lavoro delle autorità d’incasso.

effettuata non appena l’assicurato sia in mora nel pagamento di contributi di mantenimento corrispondenti a quattro importi mensili. La definizione di una soglia così precisa nella legge esenta l’autorità o il servizio competente dall’obbligo di procedere da sé a una verifica materiale nei singoli casi, facilitando quindi in modo determinante l’attuazione pratica della disposizione in questione .

Una soluzione di questo tipo, basata sull’importo del contributo di mantenimento dovuto nel singolo caso, tiene conto dell’entità variabile delle prestazioni da fornire. Dal momento che non è previsto come determinante alcun importo fisso, bensì il contributo di mantenimento dovuto mensilmente nel singolo caso, non occorre nemmeno adeguare l’importo che determina l’obbligo d’annuncio a un’eventuale svalutazione. Anche questo fattore è volto a garantire un’applicazione uniforme del nuovo disciplinamento da parte delle autorità o dei servizi competenti.

È importante che la segnalazione all’istituto di previdenza o di libero passaggio sia effettuata solo se sono soddisfatte le condizioni legali, poiché il suo trattamento e l’osservanza delle prescrizioni in caso di pagamento dei fondi previdenziali in forma di capitale comportano un onere supplementare per gli istituti.

Se un istituto di previdenza o di libero passaggio riceve una richiesta di pagamento, deve informarne subito l’autorità o il servizio competente. Successivamente, l’istituto deve attendere un termine di 30 giorni prima di effettuare il versamento. Questa comunicazione immediata consente alle autorità o ai servizi competenti di adottare le misure necessarie per garantire che i figli e l’ex coniuge ricevano i contributi di mantenimento cui hanno diritto. A tal fine, possono ricorrere alla garanzia e al sequestro, possibilità attualmente già previste dalla legge. Se entro il termine di 30 giorni non è disposto alcun provvedimento giudiziario, l’istituto di previdenza o di libero passaggio può versare i fondi previdenziali o trasferirli nel quadro di un prelievo anticipato PPA, purché siano soddisfatte le altre condizioni necessarie.

In caso di costituzione in pegno dell’avere di previdenza, l’istituto di previdenza o di libero passaggio è tenuto a comunicare all’autorità o al servizio competente la costituzione in pegno e successivamente anche la realizzazione del pegno, i cui effetti sono equivalenti a quelli di un prelievo anticipato. In caso di costituzione in pegno, non è previsto alcun differimento di 30 giorni né per l’efficacia del diritto di pegno né per la realizzazione del pegno.

La presente modifica di legge non creerà alcun nuovo istituto giuridico vero e proprio, bensì garantirà che gli strumenti giuridici già esistenti possano essere impiegati tempestivamente e quindi in modo più efficiente. Quale effetto collaterale, potrà tuttavia accadere che altri creditori vengano a conoscenza delle procedure giuridiche avviate dall’autorità o dall’altro servizio competente e facciano altrettanto per le proprie pretese (p. es. presentando una richiesta di pignoramento). Ciò potrà far sì che le risorse inizialmente provenienti dalla previdenza e poi trasferite nel patrimonio del debitore degli alimenti – divenuto pignorabile con la sua richiesta di pagamento – siano impiegate in ultima istanza anche per coprire altri debiti. Sebbene non sia sicuramente questo lo scopo delle nuove diposizioni, ciò è inevitabile e comunque – come già menzionato in precedenza – un creditore può ricorrere a questi strumenti già oggi. Non verranno introdotti nemmeno nuovi privilegi per i creditori, poiché la legge ne prevede già uno per i creditori di alimenti (cfr. art. 219 LEF). Anche in questo caso, le nuove disposizioni dovranno solo consentire che il privilegio già previsto dalla legge possa essere fatto valere più efficacemente.

La soluzione delineata nel rapporto Armonizzazione dell’anticipo e dell’incasso degli alimenti (cfr. nota n. 1) intendeva invece basarsi ancora sul concetto del diritto civile di «persistente negligenza» dell’obbligo di mantenimento (cfr. art. 132 cpv. 2 e art. 292 CC). L’autorità o il servizio competente avrebbe dovuto però allora valutare caso per caso l’eventuale sussistenza della persistente negligenza, il che, vista l’imprecisione di questo concetto giuridico, avrebbe comportato notevoli difficoltà pratiche e il rischio di un’applicazione non uniforme del diritto. Per questo motivo, nel presente avamprogetto si propone di far dipendere la segnalazione da una soglia definita autonomamente nella LPP, senza lasciare alcun margine di manovra all’autorità o al servizio competente.

Se un assicurato che cambia istituto di previdenza o di libero passaggio è oggetto di una segnalazione, l’istituto attuale deve inoltrare quest’ultima al nuovo istituto.

Se un debitore di alimenti ha effettuato tutti i pagamenti dovuti e adempie regolarmente i suoi obblighi di mantenimento, l’autorità o il servizio competente deve revocare la segnalazione all’istituto di previdenza o di libero passaggio, al fine di evitare che permangano dati non più validi sull’assicurato in questione (questo obbligo dovrà essere precisato nel diritto civile; cfr. in merito la nota n. 4). La revoca della segnalazione deve avvenire non già al momento della ripresa dei versamenti, bensì in linea di massima solo quando si accerta un miglioramento definitivo della situazione. In caso contrario, si correrebbe il rischio che l’autorità d’incasso debba procedere a una nuova segnalazione a distanza di poco tempo, con conseguenti oneri inutili per l’istituto di previdenza o di libero passaggio. È pertanto necessario evitare il più possibile la successione di una serie di segnalazioni e revoche concernenti un assicurato, anche perché ciò contribuirebbe ad aumentare la frequenza degli errori.

Il nuovo disciplinamento prevede che il versamento dell’avere agli assicurati avvenga non prima di 30 giorni dall’invio della comunicazione all’autorità o al servizio competente. Questo differimento è necessario, dato che una richiesta di garanzia o di sequestro può essere presentata solo quando è già stata inoltrata una richiesta di pagamento. L’autorità o il servizio competente deve quindi disporre di un lasso di tempo sufficiente per poter formulare la richiesta e presentarla al tribunale. A ciò va aggiunto l’intervallo necessario affinché l’autorità giudiziaria giunga ad una decisione ed eventualmente la notifichi.

Per quanto concerne la protezione dei dati, la soluzione adottata non crea alcun problema. Il disciplinamento proposto prevede un’esplicita base legale per la trasmissione dei dati necessaria per il raggiungimento dello scopo prefisso. Inoltre, gli istituti di previdenza non sono tenuti a informare la persona interessata, visto che la comunicazione dei dati è prevista espressamente nella legge

La soluzione proposta si concentra sul 2° pilastro e non prevede per il momento alcun disciplinamento per il pilastro 3a. Ciò costituisce un problema soprattutto per i lavoratori indipendenti, la cui intera previdenza professionale assume spesso questa forma, che quindi può essere molto rilevante. Tuttavia, nel caso del pilastro 3a, potrebbe essere ancora più difficile che per il 2° pilastro sapere se questa forma previdenziale esista e dove si trovi, poiché ogni assicurato può scegliere liberamente la fondazione bancaria o l’istituto di assicurazione e cambiarla/o in qualsiasi momento.

Anche nel 2° pilastro vi è il rischio che l’autorità o il servizio competente non riesca a scoprire presso quale istituto si trovano gli averi di previdenza , ma almeno l’istituto non può essere liberamente scelto e cambiato dall’assicurato. Se è noto il datore di lavoro di una persona, si può risalire anche all’istituto di previdenza presso cui sono assicurati i suoi dipendenti. Si possono tuttavia prevedere difficoltà nel caso delle persone il cui datore di lavoro non è noto all’autorità o al servizio competente o il cui avere di previdenza è gestito da un istituto di libero passaggio, che può essere scelto e cambiato liberamente (art. 12 cpv. 2 OLP). Nonostante queste lacune, l’introduzione del nuovo disciplinamento proposto è opportuna, poiché è sicuramente più deprecabile una situazione in cui i fondi previdenziali possono essere fatti sparire, facendo perdere ai familiari l’eventuale diritto a future prestazioni per i superstiti, benché il rapporto previdenziale sia noto. Un disciplinamento veramente privo di lacune sarebbe possibile praticamente solo con l’introduzione di una nuova banca dati in cui fossero registrati tutti coloro che non adempiono i loro obblighi di mantenimento e nella quale ogni istituto di previdenza o di libero passaggio dovrebbe verificare la presenza del nome di un assicurato prima di qualsiasi versamento in forma di capitale a suo favore. L’istituzione di una tale banca dati – cui dovrebbero avere accesso non solo gli istituti di previdenza e di libero passaggio ma anche le autorità o i servizi

Il rischio è tanto più elevato se l’obbligo d’annuncio degli istituti di previdenza e di libero passaggio all’Ufficio centrale del 2° pilastro resta limitata agli averi dimenticati e non si estende a tutti (cfr. nota n. 5).

competenti – sarebbe tecnicamente complessa e dispendiosa. Andrebbe innanzi tutto appurato chi si farebbe carico dei costi e poi si dovrebbero prevedere regolamentazioni dettagliate in materia di protezione dei dati. Inoltre, visto il numero ridotto di casi interessati dal disciplinamento del presente progetto, i costi per l’istituzione di tale banca dati sarebbero sproporzionati. Per questi motivi, si propone una procedura di segnalazione più semplice, che prescinda da una banca dati centralizzata.

Costi per gli istituti di previdenza e di libero passaggio Gli istituti di previdenza e di libero passaggio dovranno sostenere inizialmente, un’unica volta, i costi necessari per l’introduzione del sistema di comunicazione proposto, in particolare per l’adeguamento dei sistemi informatici. Concretamente, si tratterà di poter registrare nel sistema di gestione degli assicurati un’eventuale riserva in caso di versamenti sotto forma di capitale nonché l’autorità o il servizio competente. L’onere generato da questo adeguamento dipenderà fondamentalmente dalla flessibilità del sistema informatico adottato per la gestione degli assicurati e varierà quindi notevolmente da un istituto all’altro. Pertanto, in questa sede non è possibile effettuare alcuna stima concreta dei costi per tutti gli istituti di previdenza e di libero passaggio. Successivamente, la gestione del sistema di comunicazione comporterà costi regolari. Tuttavia, il trattamento delle segnalazioni delle autorità d’incasso e l’inoltro delle informazioni in caso di trasferimento dell’avere a un altro istituto dovrebbero generare un onere supplementare ridotto.

In mancanza di dati statistici sull’incasso degli alimenti, la stima del numero di possibili casi presentata di seguito si basa sui dati relativi all’anticipo degli alimenti. Di conseguenza, questa stima presenta un elevato grado d’incertezza. Con un tasso di anticipo degli alimenti dello 0,67 per cento e 2,2 persone in media per caso di anticipo, si registrano attualmente oltre 24 000 casi di anticipo degli alimenti su tutto il territorio nazionale. Partendo dal presupposto che un anticipo degli alimenti corrente è sempre legato a versamenti arretrati per un importo pari ad almeno quattro mesi, al momento dell’introduzione del nuovo sistema ci si dovrebbero attendere oltre 24 000 comunicazioni agli istituti di previdenza o di libero passaggio. Il numero effettivo dovrebbe però essere ancora più elevato, perché anche gli aventi diritto agli alimenti che non percepiscono alcun anticipo, ma sono comunque interessati da versamenti arretrati, possono richiedere l’assistenza all’incasso da parte dell’autorità o del servizio competente. Considerando la frequenza media dei versamenti degli averi di previdenza sotto forma di capitale (pagamenti in contanti della prestazione di libero passaggio, prelievi anticipati PPA o prestazioni in capitale al pensionamento) e il numero stimato di segnalazioni, si ottengono tra le 600 e le 800 situazioni di pagamento all’anno di cui gli istituti di previdenza o di libero passaggio dovranno informare l’autorità o il servizio competente.

UST, Statistica dell’aiuto sociale 2010 (in tedesco).

6 Commento ai singoli articoli

6.1 Modifica della LPP

Articolo 40 Misure in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento

Il capoverso 1 introduce nella legislazione previdenziale la possibilità che l’autorità di protezione dei minori o l’altro servizio designato dal diritto cantonale segnali a un istituto di previdenza che un assicurato non adempie i propri obblighi di mantenimento. Spetta al diritto civile stabilire se l’autorità o il servizio competente abbia solo la possibilità di effettuare questa segnalazione oppure se vi sia tenuta/o. L’obbligo di revocare una segnalazione non più valida deriva dalla legislazione sulla protezione dei dati. Affinché quest’obbligo risulti in maniera esplicita, è opportuno che il diritto civile lo menzioni chiaramente .

Gli istituti di previdenza sono tenuti a prendere in considerazione la segnalazione dell’autorità o del servizio competente.

Per evitare che l’istituto di previdenza sia avvertito anche in caso di difficoltà di pagamento temporanee, è necessario specificare le condizioni da soddisfare perché sia effettuata una segnalazione. Questa deve avvenire se un assicurato tenuto a versare contributi di mantenimento è in mora nel pagamento di almeno quattro importi mensili.

Nel momento in cui il debitore del mantenimento accumula un tale ritardo, l’autorità o il servizio competente non dovrà più emanare alcuna diffida nei suoi confronti. Essa/o è responsabile di inviare le segnalazioni solo nei casi in cui siano soddisfatte le condizioni previste. L’istituto non è tenuto a verificare la sussistenza di queste condizioni.

Il progetto non prevede disposizioni transitorie particolari, per cui la modifica di legge si applicherà a tutti i versamenti sotto forma di capitale per i quali sarà presentata una richiesta dopo la sua entrata in vigore. Le autorità d’incasso potranno quindi segnalare anche le inadempienze degli obblighi di mantenimento verificatesi parzialmente o interamente prima dell’entrata in vigore.

Attualmente, i Cantoni disciplinano in modo eterogeno la competenza per l’attività delle autorità d’incasso, ovvero quelle autorità che svolgono il compito di aiuto all’incasso previsto dall’articolo 131 capoverso 1 e dall’articolo 290 CC . In futuro, i Cantoni continueranno ad avere la possibilità di determinare il proprio servizio competente in materia. Poiché gli istituti di previdenza non sono al corrente di tutte le regolamentazioni cantonali, l’autorità o il servizio competente dovrebbe dimostrare di essere l’autorità competente al momento della segnalazione all’istituto, ad esempio inoltrando una copia del disciplinamento cantonale pertinente.

Il capoverso 2 precisa i casi in cui la presentazione di una richiesta di pagamento comporta l’obbligo di comunicazione all’autorità o al servizio competente da parte dell’istituto. Questa disposizione si applica a tutti i versamenti di una prestazione di previdenza in forma di capitale, a prescindere dal fatto che siano effettuati secondo l’articolo 37 LPP o solo in base a disposizioni regolamentari (lett. a).

Si vedano al riguardo i commenti all’articolo 131 capoverso 2 e all’articolo 290 capoverso 2 delle modifiche del Codice civile proposte, secondo cui il Consiglio federale deve compilare un catalogo di prestazioni che le autorità d’incasso saranno tenute a fornire (http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/unterhalt/vn-ber-i.pdf, pag. 32 segg.); cfr. in merito anche la nota n. 4. Cfr. l’articolo 131 capoverso 1 e l’articolo 290 CC: «[s]e l’obbligo di mantenimento non è adempiuto, l’autorità tutoria o un altro servizio designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata […] l’avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione del contribuito di mantenimento» (art. 131 cpv. 1 CC).

Per la liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia è spesso previsto un termine minimo più lungo (uno o due anni) che l’assicurato deve lasciar trascorrere tra la scelta di questa opzione e il versamento della prestazione. In questo caso, è determinante il momento del versamento e non quello della scelta da parte dell’assicurato.

Un pagamento in contanti ai sensi dell’articolo 5 LFLP (lett. b) viene effettuato solo su richiesta dell’assicurato e l’istituto di previdenza deve verificare se sussistono le condizioni necessarie. In caso affermativo, invia una comunicazione all’autorità o al servizio competente. Altrettanto vale per il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni (lett. c).

Il capoverso 3 prevede invece che, in caso di costituzione in pegno dell’avere di previdenza, questa comporti direttamente una comunicazione all’autorità d’incasso, poiché non è possibile né evitare né differire la realizzazione del pegno se questa è richiesta dal creditore del pegno. In caso di successiva realizzazione del pegno, si dovrà procedere a un’ulteriore comunicazione.

La comunicazione di cui ai capoversi 2 e 3 deve avvenire per lettera raccomandata. Ciò consente all’istituto di previdenza di avere una prova della data d’invio della comunicazione, che costituisce al contempo l’inizio della decorrenza del termine di 30 giorni.

Con la presente modifica di legge resta valido il principio secondo cui il diritto alle prestazioni non è pignorabile prima di diventare esigibile, eccetto nell’ambito della promozione dell’acquisto di un’abitazione ad uso proprio (cfr. art. 39 cpv. 1 LPP). La protezione dei fondi previdenziali è mantenuta. Solo nel momento in cui l’assicurato stesso vi metta fine anticipatamente chiedendo un pagamento in contanti o lasciando la previdenza con un’altra forma di pagamento in capitale, i creditori di alimenti – come pure altri creditori – possono acquisire questi fondi, divenuti liberi. Come finora, l’autorità o il servizio competente non potrà chiedere direttamente che l’istituto di previdenza versi i fondi a terzi, in particolare ai creditori di alimenti o in suo favore. Solo nel caso in cui un tribunale emetta un ordine in tal senso, il pagamento all’assicurato verrà bloccato oltre il termine di 30 giorni o, dopo la scadenza di quest’ultimo, trasferito a terzi (p. es. i creditori di alimenti). Nei casi in cui non intervenga un giudice o un ufficio d’esecuzione, l’istituto di previdenza può versare all’assicurato il suo avere di previdenza conformemente alla procedura abituale oppure trasferire il prelievo anticipato per l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio.

Il capoverso 4 introduce un termine di congelamento per la liquidazione della prestazione d’uscita o in capitale. Dopo aver ricevuto la comunicazione, l’autorità o il servizio competente ha bisogno di un certo lasso di tempo per poter avviare le procedure necessarie. Pertanto, l’istituto di previdenza non può pagare l’importo richiesto dall’assicurato prima che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione all’autorità o al servizio competente. Sebbene la prestazione sia già esigibile, il termine di congelamento ne impedisce il pagamento. Questa situazione è paragonabile a quella di un conto bloccato.

Fintantoché l’istituto non può versare la prestazione d’uscita o in capitale a causa del nuovo periodo di congelamento previsto dalla legge, non è in mora e quindi non è tenuto a pagare gli interessi di mora per il periodo in questione. Prima della mora, l’avere di previdenza frutta però un interesse, come in altre situazioni (cfr. art. 2 cpv. 3 e 4 LFLP).

Si tratta della comunicazione della costituzione in pegno all’istituto di previdenza o di libero passaggio, senza la quale una costituzione in pegno degli averi di previdenza per la promozione della proprietà di abitazioni non può essere valida (cfr. Per esempio mediante misure cautelari disposte da un giudice.

Articolo 49 capoverso 2 numero 5a (nuovo)

Per gli istituti di previdenza a prestazioni integrate il nuovo disciplinamento si applicherà anche alla previdenza professionale sovraobbligatoria.

bis Articolo 86 capoverso 1 lettera a (nuovo)

L’autorità di protezione dei minori o l’altro servizio designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 e 290 CC non è di per sé un’autorità dell’aiuto sociale in senso propriamente giuridico. Il compito può essere affidato alle autorità dell’aiuto sociale, ma non è obbligatorio farlo . Affinché l’autorità o il servizio competente possa ricevere informazioni su richiesta scritta e motivata, in particolare dall’Ufficio centrale del 2° pilastro, occorre che l’articolo 86a contempli una base giuridica esplicita.

6.2 Modifica del CC

Articolo 89bis capoverso 6 numero 4a

Il nuovo disciplinamento si applicherà anche agli istituti che gestiscono esclusivamente la previdenza professionale sovraobbligatoria.

6.3 Modifica della LFLP

bis Art. 24f (nuovo)

I capoversi da 1 a 4 sono formulati per gli istituti di libero passaggio in analogia con il disciplinamento dell’articolo 40 LLP.

Il capoverso 5 è volto a garantire che, nel caso in cui un assicurato passi da un istituto di previdenza o di libero passaggio ad un altro, l’attuale istituto trasmetta la segnalazione dell’autorità o del servizio competente a quello nuovo. L’inoltro è previsto anche nel caso in cui la segnalazione avvenga quando l’assicurato ha già cambiato istituto. In tal caso, l’istituto di previdenza o di libero passaggio inoltra la segnalazione all’istituto a cui ha trasferito l’avere di previdenza dell’assicurato.

6.4 Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge.

Dal momento che le parti I e II del presente progetto non sono reciprocamente dipendenti dal punto di vista del contenuto, ma sono presentate nello stesso documento per ragioni procedurali, il Consiglio federale deve poter determinare l’entrata in vigore dell’una a prescindere dall’altra. In particolare, l’entrata in vigore della seconda parte può essere coordinata anche con l’adozione di altre misure volte a rendere più efficiente l’attività delle autorità d’incasso.

Cfr. l’elenco all’indirizzo

7 Ripercussioni finanziarie e sul personale

L’introduzione di questo nuovo disciplinamento non genera costi supplementari a carico della Confederazione.

Per i Cantoni e i Comuni potrano invece esserci ripercussioni, poiché le autorità o i servizi avranno una possibilità in più per garantire il versamento degli alimenti. Per loro, le nuove procedure che potranno avviare comporteranno un onere di lavoro maggiore. D’altro canto, però, avranno la possibilità di prendere tempestivamente i provvedimenti necessari al fine di garantire i contributi di mantenimento futuri. Maggiore è la frequenza con cui l’autorità o il servizio competente riesce a riscuotere i contributi di mantenimento dovuti, inducendo la persona debitrice ad adempiere nuovamente appieno il suo obbligo di mantenimento, tanto minori sono le risorse finanziarie che lo Stato deve impiegare per finanziare l’anticipo degli alimenti. Il nuovo disciplinamento dovrebbe pertanto determinare un certo sgravio per i Comuni, ma le stime sull’entità degli eventuali risparmi sono ancora troppo incerte per poterli quantificare.

8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità

Le presenti modifiche di legge si fondano sull’articolo 113 capoverso 1 della Costituzione federale, che conferisce al legislatore la competenza di emanare prescrizioni sulla previdenza professionale.

8.2 Rapporto con il diritto europeo

Le presenti modifiche non interessano il rapporto con il diritto europeo.

Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh | Lexipedia | Lexipedia