Revisione parziale dell’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31)
Testo vigente Proposta di modifica
Parte terza: Assicurazione di responsabilità civile dei velocipedi e dei Abrogato veicoli ad essi equiparati
Capo primo: Velocipedi Capo quarto: Veicoli a motore con potenza o velocità minime
Art. 34 Contrassegno per velocipedi Abrogato. 1 Per la durata di validità, il contrassegno apposto sul velocipede comprova l’esistenza della prescritta assicurazione di responsabilità civile (art. 70 L). 2 Quali contrassegni per i velocipedi sono rilasciati autocollanti (allegato 3, Abrogato. lett. A). Vi sono stampati, in cifre, i seguenti dati: a. l’indicazione dell’assicurazione di responsabilità civile competente (numero d’assicurazione); b. la designazione del Cantone; c. un numero di serie progressivo; d. l’anno di validità. 3 I contrassegni per i velocipedi sono validi dal 1° gennaio dell’anno Abrogato. stampato al 31 maggio dell’anno successivo. I contrassegni il cui millesimo o numero d’assicurazione è illeggibile non sono validi. 4 Il contrassegno è trasferibile su un altro velocipede. Abrogato. 5 Anche i velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L) sono muniti di Abrogato. contrassegni. 6 I velocipedi della Confederazione sono muniti di contrassegni speciali, di Abrogato. validità illimitata (allegato 3 lett. B).
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Spiegazioni: Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione sono divenute obsolete a seguito della modifica del 1° ottobre 2010 della legge sulla circolazione stradale (qui di seguito: modifica della LCStr). La titolazione dei capi va adeguata al nuovo contenuto dell’ordinanza.
Art. 35 Assicurazione Abrogato. 1 L’assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all’importo di 2 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone. 1bis I Cantoni stipulano un’assicurazione collettiva di responsabilità civile per Abrogato. ciclisti. Le associazioni ciclistiche possono stipulare un’assicurazione di questo genere per i loro membri. Il ciclista è libero di concludere un’assicurazione individuale. 2 L’assicurazione di responsabilità civile per i ciclisti deve essere stipulata Abrogato. presso compagnie d’assicurazione autorizzate ad esercitare in Svizzera l’assicurazione di responsabilità civile secondo la legislazione federale concernente la sorveglianza delle imprese private in materia d’assicurazione. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari comunica alle autorità cantonali l’elenco di queste compagnie e rende loro note le modificazioni intervenute. Spiegazioni: Disposizioni obsolete a seguito della modifica della LCStr. Art. 36 Acquisto e rilascio di contrassegni per velocipedi Abrogato. 1 L’acquisto dei contrassegni incombe ai Cantoni. Le compagnie di assicurazione che concludono contratti individuali d’assicurazione o contratti d’assicurazione con associazioni ricevono, al prezzo di costo, i pertinenti contrassegni dai Cantoni. 2 I Cantoni vigilano affinché i contrassegni concernenti i contratti collettivi Abrogato. cantonali d’assicurazione di responsabilità civile possano essere ottenuti presso gli uffici di distribuzione da essi designati. Le compagnie d’assicurazione che concludono contratti individuali d’assicurazione o contratti d’assicurazione con associazioni vigilano affinché ai detentori di velocipedi siano consegnati i contrassegni adatti.
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3 Chi acquista un contrassegno per velocipedi riceve, insieme al Abrogato. contrassegno, una cedola con nome e indirizzo della compagnia d’assicurazione competente. La cedola può recare altre indicazioni. 4 I Cantoni vigilano affinché presso la polizia sia accessibile a tutti un Abrogato. elenco dei codici che consentono di identificare le compagnie d’assicurazione di responsabilità civile. Spiegazioni Capoversi 1 - 3: Obsoleti a seguito della modifica della LCStr. Capoverso 4: Figura ora nella disposizione transitoria (cfr. la spiegazione del capoverso 2 della disposizione transitoria).
Capo secondo: Veicoli equiparati ai velocipedi Abrogato.
Art. 37 Carri a mano, monoassi e ciclomotori leggeri Art. 37 Carri a mano, monoassi e ciclomotori leggeri 1 I veicoli a motore seguenti sono equiparati ai velocipedi per quanto Le disposizioni in materia di responsabilità civile e assicurazione valide per riguarda la responsabilità civile e l’assicurazione: i conducenti di velocipedi fanno stato anche per i conducenti dei veicoli a motore elencati qui di seguito: a. i carri a mano provvisti di motore; a. Invariato. b. i monoassi guidati da una persona a piedi e non destinati a trainare b. Invariato. rimorchi; c. i ciclomotori leggeri; c. Invariato. d. le carrozzelle per invalidi con un dispositivo di propulsione elettrica e d. Invariato. una velocità massima di 10 km/h. 2 Questi veicoli devono essere muniti di un contrassegno per velocipedi Abrogato. (allegato 3, lett. A), i veicoli della Confederazione del contrassegno speciale (allegato 3, lett. B). 3 Il contrassegno può essere trasferito liberamente tra detti veicoli e i Abrogato. velocipedi.
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Spiegazioni Si tratta qui dell’aspetto materiale più importante della modifica proposta: l’obbligo assicurativo e quello di procurarsi il contrassegno per velocipedi devono essere abrogati anche per i veicoli a motore equiparati ai velocipedi. Le ragioni che giustificano questa modifica sono riportate qui di seguito. Lettera a (carri a mano provvisti di motore): Senza il timone, questi veicoli non possono certamente superare 3 metri di lunghezza e 1,80 metri di larghezza; il peso totale non deve essere superiore a 3 tonnellate (art. 173 cpv. 1 dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV; RS 741.41). Vista la modesta velocità massima (8 km/h), questi veicoli sono però un fattore di rischio relativamente trascurabile nella circolazione stradale e, rispetto al passato, sono molto meno utilizzati (in passato, venivano impiegati ad es. dall’addetto alla consegna del latte, dal postino, ecc.; oggi ne sono un esempio le idropulitrici Clean Fix). A ciò si aggiunge il fatto che, di norma, il detentore è titolare di un’assicurazione di responsabilità civile aziendale. Lettera b (monoassi guidati da una persona a piedi e non destinati a trainare rimorchi): La velocità massima per costruzione dei monoassi è di 25 km/h. Qui, tuttavia, si fa riferimento esclusivamente ai monoassi guidati da persone a piedi. 1 Poiché, in questa situazione, la velocità raggiunta è minima , appare logico equipararli ai velocipedi per quanto riguarda l’assicurazione e la responsabilità civile. Va detto, inoltre, che non sono note situazioni in cui questa tipologia di veicoli abbia causato danni tali da giustificarne l’equiparazione ai ciclomotori. Lettera c (ciclomotori leggeri): Per «ciclomotori leggeri» si intendono «i veicoli ad un posto, con due ruote collocate una dietro l’altra, i veicoli specialmente approntati per trasportare una persona disabile e le combinazioni speciali velocipede/carrozzella per disabili aventi un ausilio elettrico del pedale fino a una velocità massima di 25 km/h e una potenza nominale massima di 0,25 kW» (art. 18 lett. a OETV). Dal 1° aprile 2003, data dell’entrata in vigore della revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51), i detentori di ciclomotori leggeri (ovvero di biciclette elettriche, note anche come «e- bike») devono munirsi semplicemente del contrassegno per velocipedi. Poiché, a differenza dei veicoli a motore alimentati a benzina, i veicoli a propulsione elettrica non producono emissioni di CO 2 e, sotto questo punto di vista, sono assimilabili ai velocipedi, è importante preservare le agevolazioni amministrative introdotte nel 2003 per incentivarne l’impiego. L’abolizione del contrassegno per velocipedi non ha lo scopo di reintrodurre l’equiparazione dei ciclomotori leggeri ai comuni ciclomotori e dunque l’obbligo della licenza di circolazione e delle targhe per il loro impiego, bensì mira 2 soprattutto a sgravare i conducenti e le autorità comunali e cantonali dagli oneri amministrativi connessi. Per questo, la modifica proposta deve andare a beneficio anche dei conducenti di biciclette elettriche di cui all’articolo 18 lettera a OETV. Va detto che anche nei Paesi limitrofi della Svizzera – con la sola eccezione della Francia – non è previsto l’obbligo assicurativo per i veicoli equiparabili ai nostri ciclomotori leggeri. Lettera d (carrozzelle per invalidi): Tenuto conto della limitata velocità massima che possono raggiungere e delle dimensioni contenute, è logico equiparare le carrozzelle per invalidi ai velocipedi per quanto riguarda l’assicurazione e la responsabilità civile. Considerato poi che è solo grazie ad esse che le persone costrette ad utilizzarle godono di una certa mobilità, non ha senso complicarne inutilmente la procedura di immatricolazione.
1 In funzione dell’andatura, un pedone può raggiungere una velocità che varia da 4 a 7 km all’ora. 2 Cfr. il parere del 4 giugno 2010 del Consiglio federale sul rapporto del 4 maggio 2010 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati in merito all’iniziativa parlamentare Stähelin 08.520 Abolizione dei contrassegni per velocipedi.
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Per i danni causati dai veicoli a motore elencati (lettere a-d) resta valida la disposizione sulla responsabilità civile di cui all’articolo 70 LCStr (nella versione del 1° ottobre 2010). Art. 38 Ciclomotori Art. 38 Ciclomotori 1 1 Fatte salve le disposizioni seguenti, i ciclomotori sono equiparati ai Le disposizioni in materia di responsabilità civile valide per i conducenti di velocipedi per quanto concerne la responsabilità civile e l’assicurazione. velocipedi fanno stato anche per i conducenti di ciclomotori (art. 70 LCStr). 2 2 I ciclomotori devono essere muniti di una targa (art. 175 cpv. 5 OETV). Nel terzo superiore della targa e nell’apposito spazio sulla licenza di Questa è rilasciata quando il detentore presenta l’attestato d’assicurazione circolazione il detentore appone un contrassegno d’assicurazione (art. 94 OAC). Inoltre deve consegnare all’autorità cantonale uno dei conforme alla raffigurazione di cui all’Allegato 2 lettera B della presente seguenti documenti, riempiti in buona e debita forma, la cui presentazione è ordinanza sul quale figurano le ultime due cifre dell’anno in cui è stato stabilita dall’Ufficio federale delle strade: rilasciato nonché un numero individuale. a. la domanda d’adesione al contratto collettivo d’assicurazione di responsabilità civile concluso dal Cantone; b. l’attestato d’assicurazione allestito in funzione di un contratto individuale d’assicurazione; c. l’attestato d’assicurazione allestito in funzione di un contratto d’assicurazione concluso da un’associazione. 3 3 L’autorità iscrive nei documenti di cui al capoverso 2 il numero della targa Per la durata di validità, il contrassegno d’assicurazione apposto sulla consegnata al detentore e la data di consegna; essa conserva questi targa comprova l’esistenza della prescritta assicurazione di responsabilità documenti ancora per cinque anni almeno dopo che la targa è scaduta. civile (art. 63 LCStr). 4 4 Alla persona che aderisce al contratto collettivo d’assicurazione concluso I contrassegni d’assicurazione sono validi dal 1° gennaio dell’anno in cui dal Cantone è rilasciato, insieme con la targa, il testo delle disposizioni più sono stati rilasciati al 31° maggio dell’anno successivo. I contrassegni in importanti del contratto. cui l’anno di rilascio o il numero individuale è illeggibile non sono validi. 5 I contrassegni d’assicurazione smarriti possono essere sostituiti con contrassegni aventi la stessa durata di validità. L’autorità verifica l’esistenza di un’assicurazione valida. 6 Il rilascio dei contrassegni d’assicurazione spetta ai Cantoni. Questi possono delegare tale compito a terzi.
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Spiegazioni: Capoverso 1: Dai pareri espressi nel quadro della consultazione sull’avamprogetto di modifica della LCStr è emerso l’auspicio che, diversamente dai velocipedi, i ciclomotori restino assoggettati all’obbligo assicurativo. In futuro, dunque, i ciclomotori non saranno più «equiparati ai velocipedi per quanto riguarda l’assicurazione». Capoversi 2 - 4: L’obbligo di presentare un attestato di assicurazione a parte decade, ragione per cui i capoversi 2, 3 e 4 possono essere stralciati. La prova dell’avvenuta conclusione di un contratto d’assicurazione è fornita apponendo sulla targa il contrassegno d’assicurazione [cpv. 2 e 3 dell’art. 38 dell’avamprogetto di OAV (qui di seguito: AP-OAV), che ha validità annua (cpv. 4 AP-OAV)]. Le prescrizioni riguardanti l’impiego del contrassegno per velocipedi sono riprese dalle istruzioni del 14 marzo 1977 disciplinanti l’applicazione dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, emanate dall’allora competente Dipartimento federale di giustizia e polizia (cfr. il paragrafo riguardante l’art. 94 cpv. 6 n. 1). Le attuali «targhe annuali» per motocicli vanno abolite e sostituite dai contrassegni adesivi da applicare sulle targhe. Trascorso un anno, sarà sufficiente sostituire il contrassegno. Capoverso 5: Cfr. le istruzioni sopracitate del 14 marzo 1977; paragrafo riguardante l’art. 94 cpv. 6 n. 3). Il passaggio nel quale si precisa che non è necessario presentare un nuovo attestato d’assicurazione non è stato ripreso poiché l’obbligo di presentare un attestato a parte è abolito (abrogazione dell’art. 38 cpv. 2–3 OAV). L’autorità verifica che nella licenza di circolazione sia stato applicato un contrassegno d’assicurazione valido. Capoverso 6: Riflette la prassi attuale. È infatti l’Associazione dei servizi della circolazione (asa) che, su delega dei Cantoni, ordina i contrassegni presso una tipografia e provvede al loro rilascio. I servizi cantonali della circolazione collaborano con diversi uffici di distribuzione quali, in particolare, i negozi di biciclette e ciclomotori, diverse amministrazioni comunali, alcuni uffici postali e posti di polizia.
Parte quarta: Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di Parte terza: Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia garanzia
I. Velocipedi esteri I. Veicoli esteri
Art. 50 Art. 50 cpv. 1, 2 e 3 1 1 I velocipedi esteri abbisognano di un autocollante per velocipedi (art. 34 Per quanto riguarda l’assicurazione, ai ciclomotori esteri si applicano per cpv. 2) se sono regolarmente utilizzati per recarsi in Svizzera. Per quanto analogia le prescrizioni sui veicoli a motore esteri (art. 39 segg.). riguarda l’assicurazione, ai ciclomotori esteri si applicano per analogia le prescrizioni sui veicoli a motore esteri (art. 39 segg.).
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2 Se l’utilizzatore di un velocipede straniero sprovvisto dell’autocollante Abrogato. causa un danno in Svizzera, si applicano le regole seguenti: a. la parte lesa può far valere il diritto al risarcimento che gli sarebbe spettato se il velocipede che ha causato il danno fosse stato munito di un autocollante valevole; b. spetta al Fondo nazionale di garanzia risarcire i danni. 3 Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli autoveicoli esteri, Abrogato. equiparati ai velocipedi giusta l’articolo 37. 4 Alle manifestazioni sportive estere con velocipedi che attraversano il Invariato. territorio svizzero si applica per analogia l’articolo 47. Spiegazioni: Capoverso 1: L’attestato d’assicurazione non è più richiesto neppure a coloro che entrano in Svizzera alla guida di un velocipede. Se il ciclista domiciliato all’estero non è assicurato e causa danni materiali o alle persone, spetta al Fondo nazionale di garanzia (FNG) risarcire la parte lesa (cfr. art. 53a cpv. 2 AP-OAV). Capoverso 2, frase introduttiva e lettera a: Queste disposizioni, modificate per tenere conto dell’abolizione del contrassegno per velocipedi, sono state trasferite nell’articolo 53a capoverso 2 AP- OAV. Capoverso 2 lettera b: Trasferita, senza modifiche materiali, nell’articolo 53a capoverso 1 AP-OAV. Capoverso 3: Trasferito, senza modifiche materiali, nell’articolo 53a capoverso 3 AP-OAV. Capoverso 4: L’obbligo assicurativo è sì abolito per i conducenti di velocipedi, ma è mantenuto nel caso di manifestazioni ciclistiche (cfr. art. 72 cpv. 4 primo periodo della modifica del 1° ottobre 2010 LCStr, che non è stato abrogato).
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II. Veicoli non identificati o non assicurati II. Veicoli o mezzi simili a veicoli non identificati o non assicurati
Art. 52 Incombenze della parte lesa; franchigia Art. 52 Incombenze della parte lesa; franchigia 3 3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o In caso di danni materiali causati da conducenti non identificati di veicoli velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a a motore, rimorchi, velocipedi o mezzi simili a veicoli, la franchigia 1000 franchi. La franchigia decade se nel medesimo evento sono stati ammonta a 1000 franchi. La franchigia decade se nel medesimo evento cagionati anche considerevoli danni alle persone. sono stati cagionati anche considerevoli danni alle persone. 4 4 Se è contestata l’assenza di un assicuratore di responsabilità civile tenuto Se è contestata l’assenza di un assicuratore di responsabilità civile a versare le prestazioni, il Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare tenuto a versare le prestazioni o se colui che cagiona il danno non ha anticipatamente la parte lesa. un’assicurazione di responsabilità civile tenuta a versare anticipazioni, il Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare anticipatamente la parte lesa. Spiegazioni: Titolo cifra II: Il FNG deve coprire anche i danni causati da conducenti non identificati di mezzi simili a veicoli (cfr. art. 76 cpv. 2 lett. a n. 2 LCStr, nella versione del 1°ottobre 2010). Capoverso 3: E necessario completare la disposizione menzionando i «mezzi simili a veicoli». Capoverso 4: Conformemente all’articolo 76 capoverso 5 lettera a LCStr (nella versione del 1° ottobre 2010) il Consiglio federale può obbligare il FNG a versare anticipazioni quando l’autore del danno non è coperto da un’assicurazione di responsabilità civile.
Art. 53a Ammontare delle prestazioni 1 Il Fondo nazionale di garanzia copre la responsabilità per i danni causati da veicoli a motore non identificati o non assicurati , secondo quanto previsto dall’assicurazione minima obbligatoria. 2 Se il conducente non identificato, non assicurato o non sufficientemente assicurato di un velocipede o di un mezzo simile a un veicolo cagiona un danno, la parte lesa può far valere il diritto al risarcimento che gli spetta fino all’importo di due milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone. 3 Il capoverso 1 è applicabile per analogia ai veicoli di cui all’articolo 37.
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Spiegazioni: Capoverso 1: Il FNG deve pagare le indennità tenendo conto dei minimi di assicurazione (diversi a seconda del genere di veicolo) sanciti nell’OAV. Poiché nel diritto vigente ciò non è previsto esplicitamente. Nella presente revisione occorre disciplinare l’importo massimo delle indennità nel caso in cui i conducenti di velocipedi o di mezzi simili a veicoli non identificati, non assicurati o non sufficientemente assicurati provochino un danno (cfr. cpv. 2). Affinché la disposizione sia esaustiva, occorre altresì precisare che, se il danno è causato da un veicolo a motore non identificato o da un rimorchio, il FNG paga le indennità per un importo pari a quanto stabilito nel capoverso 3 OAV (art. 76 cpv. 2 lett. a n. 1 LCStr, versione del 1° ottobre 2010). Capoverso 2: Fissa l’importo delle indennità dovute dal FNG nei casi di cui all’articolo 76 capoverso 2 lettera a numero 2 LCStr (versione del 1° ottobre 2010). Dal 2002 il limite minimo delle indennità dovute in seguito a incidenti causati da conducenti di velocipedi è pari a due milioni di franchi (cfr. art. 35 cpv. 1 OAV). Secondo quanto noto all’Associazione Svizzera d’Assicurazioni nel 2002, nessun incidente in cui erano stati coinvolti ciclisti aveva provocato danni per un importo superiore al milione di franchi. A ciò si aggiunge il fatto che, in futuro, i danni causati dai conducenti di velocipedi o di mezzi simili a veicoli saranno coperti dall’assicurazione di responsabilità civile privata. Il fattore determinante nella maggior parte dei sinistri sarà dunque l’ammontare delle prestazioni stabilito nella polizza d’assicurazione (in Svizzera la maggior parte delle persone ha un contratto d’assicurazione di responsabilità civile), che di norma è pari a cinque milioni di franchi. Poiché il potenziale di rischio è equiparabile, non è necessario prevedere massimali diversi per i conducenti di velocipedi e per quelli di mezzi simili a veicoli. La stipula di un contratto d’assicurazione di responsabilità civile non è obbligatoria. Pertanto, per evitare l’assenza di una copertura assicurativa nel caso di danni causati da conducenti di velocipedi e di mezzi simili a veicoli non identificati o non assicurati, l’obbligo di provvedere al risarcimento incombe al FNG, se nessun altro è tenuto a coprire il danno. Poiché l’obbligo alla copertura assicurativa esiste indipendentemente dal fatto che la persona che l’autore del danno sia domiciliato in Svizzera o all’estero, non è necessaria una disposizione speciale che disciplini il caso di un ciclista non assicurato, domiciliato all’estero, che causa un danno in Svizzera (cfr. art. 50 cpv. 2 OAV in vigore). Per contro, è necessaria una disposizione generale circa le regole da applicare nel caso in cui il danno sia causato da conducenti di velocipedi o di mezzi simili a veicoli non assicurati. Le regole in questione figurano nell’articolo 53a capoverso 2 AP-OAV. Capoverso 3: per ragioni di sistematica legislativa, in questo capoverso è trasferito il contenuto del capoverso 3 dell’articolo 50 OAV. L’aggettivo «esteri», tuttavia, deve essere stralciato poiché, dopo l’abolizione del contrassegno d’assicurazione per i velocipedi, in Svizzera l’obbligo assicurativo non sussiste più neppure per i veicoli (equiparati ai velocipedi) esteri. Il FNG deve garantire la copertura assicurativa a prescindere dal fatto che l’autore del danno sia domiciliato in Svizzera o all’estero.
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Art. 60 Disposizioni penali Abrogato. n. 3: Chi guida uno dei veicoli equiparati ai velocipedi, secondo l’articolo 37 lettere a e b, non munito di un contrassegno valido, chi circola regolarmente in Svizzera con un velocipede estero non munito di un contrassegno valido, è punito con la multa. Spiegazioni: Disposizione obsoleta a seguito della revisione della LCStr. Disposizione transitoria della modifica del xx.yy.2011 1 Nonostante decada l’obbligo assicurativo, l’assicuratore è ancora vincolato all’obbligo di risarcimento derivante dai contratti di assicurazione stipulati per il 2011 per l’importo stabilito in tali contratti. L’obbligo di risarcimento termina il 31 maggio 2012. 2 I Cantoni vigilano affinché, almeno fino al 31 dicembre 2012, presso la polizia sia accessibile a tutti un elenco dei codici che consentono di identificare le compagnie d’assicurazione di responsabilità civile. Spiegazioni: Capoverso 1: Anche se, con l’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, sarà abolito l’obbligo assicurativo, i contratti di assicurazione in corso continueranno a essere validi fino alla loro scadenza. L’obbligo di risarcimento termina comunque alla scadenza del contrassegno per velocipedi rilasciato per il 2011 (ossia il 31 maggio 2012). Capoverso 2: L’elenco dei codici che consentono di identificare le compagnie d’assicurazione di responsabilità civile è mantenuto; tuttavia, trascorso il periodo transitorio, non dovrà più essere accessibile a tutti presso la polizia. Questa soluzione era necessaria unicamente finché il contrassegno per velocipedi era obbligatorio. Sul contrassegno, infatti, è riportato soltanto un codice; per identificare la compagnia d’assicurazione corrispondente è necessario rivolgersi alla polizia. Una volta abolito il contrassegno, però, questi codici saranno utili soltanto agli assicuratori di responsabilità civile (di privati e degli autoveicoli) e ai servizi della circolazione stradale e non sarà dunque più necessario renderli disponibili in modo generalizzato. Il periodo transitorio si conclude il 31 dicembre 2012; entro questa data dovrebbero infatti essere noti gli incidenti occorsi fino alla scadenza del contrassegno per velocipedi rilasciato per il 2011 (ossia il 31 maggio 2012).
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Allegato 3 Allegato 3 Abrogato A. Autocollanti per velocipedi Abrogato. B. Contrassegni per i velocipedi della Confederazione Abrogato.
I contrassegni sono di metallo, alti cm 8 e larghi cm 5. Nella parte superiore, alta cm 6 e ricoperta di materia riflettente rossa, figurano, in rilievo, una croce svizzera bianca, le cui aste sono lunghe cm 2,3 e larghe cm 0,7 e, sotto di questa, le lettere previste nell’elenco riportato più sotto. Le lettere sono alte cm 1,8 e larghe cm 0,2. Nella parte inferiore del contrassegno, larga cm 2 e sprovvista di rivestimento colorato o ricoperta di colore chiaro, non riflettente, è iscritto in rilievo un numero di controllo di color nero o è impresso un piccolo numero non colorato (figura 2). Le targhe vengono rilasciate dai seguenti servizi: Abrogato. a. dalla Posta svizzera: per i velocipedi della Posta svizzera (targhe con la lettera P); per velocipedi delle imprese in regìa e degli uffici federali che non hanno contrassegni propri (targhe con le lettere PR). b. dalla Base logistica dell’esercito: per i velocipedi dell’equipaggiamento di base e per quelli dell’amministrazione militare (lettera M). c. dalla Direzione generale delle dogane: per i velocipedi dell’Amministrazione delle Dogane (targhe con le lettere ZD).
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Spiegazioni: Lettera A: Disposizione obsoleta a seguito della revisione della LCStr. Lettera B: Disposizione obsoleta a seguito dell’abrogazione dell’articolo 34 capoverso 6 OAV. Nell’articolo 96 capoverso 1 OAC sono riportate le norme speciali applicabili all’immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione. Le targhe sono rilasciate dagli stessi servizi competenti per il rilascio dei contrassegni per i velocipedi della Confederazione e portano lettere conformi a quelle dei contrassegni (all. 3 OAV). Questa prassi non subirà modifiche. Poiché, tuttavia, l’allegato 3 della OAV sarà abrogato, queste norme saranno trasferite nel bis capoverso 1 dell’articolo 96 AP-OAC.
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Modifiche del diritto vigente risultanti dalla revisione parziale della OAV
Modifiche della OAC
Testo vigente Proposta di modifica
Art. 72 Eccezioni Art. 72 Eccezioni 2 Per i veicoli a motore menzionati nel capoverso 1 lettere a, b, k e l è Abrogato. richiesto un contrassegno d’assicurazione secondo l’articolo 37 OAV. Spiegazioni: Capoverso 2: Disposizione obsoleta a seguito della revisione della LCStr.
Art. 90 Statuto giuridico; ammissione Art. 90 Ammissione 1 3 Sotto riserva delle disposizioni seguenti , i ciclomotori sono sottoposti alle Abrogato. prescrizioni concernenti i velocipedi. 2 2 I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori e di una targa valevole indicata nella licenza di circolazione. ciclomotori e di una targa indicata nella licenza di circolazione. 2bis La licenza di circolazione e la targa sono rilasciate se il ciclomotore è conforme alle prescrizioni.
3 Licenza di circolazione, esami per gruppi, esame singolo, targa, controlli, ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni, rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi.
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Spiegazioni: Capoverso 1: 4 I registri delle biciclette sono stati aboliti con l’introduzione del contrassegno per velocipedi (revisione OAV del 24 maggio 1989 , entrata in vigore il 1° gennaio 1990). Va pertanto abrogato anche questo rimando alle prescrizioni d’ammissione concernenti i velocipedi. Capoverso 2: L’aggettivo «valevole» è stato cancellato dato che sono state abolite le targhe annuali. bis Capoverso 2 : Secondo l’articolo 11 capoverso 1 LCStr la licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. L’ammissione di ciclomotori presenta tuttavia due particolarità (cfr. spiegazioni relative all’art. 95 cpv. 1 AP-OAC): la prima è che la licenza di circolazione non è sempre rilasciata dalle autorità cantonali e la seconda che il detentore non è tenuto a presentare il contrassegno d’assicurazione per poter ottenere la licenza di circolazione; una volta che la licenza e la targa sono state rilasciate, il detentore deve tuttavia assicurarsi di apporre il contrassegno d’assicurazione secondo quanto prescritto (art. 38 bis cpv. 2 AP-OAV). Nel capoverso 2 si esplicita il fatto che la licenza di circolazione e la targa sono rilasciate soltanto se il ciclomotore è conforme alle prescrizioni.
Art. 93 Esame singolo Art. 93 Esame singolo 5 5 L’autorità può permettere di presentare all’esame un ciclomotore L’autorità può permettere di presentare all’esame un ciclomotore sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la prova sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la che il ciclomotore è assicurato. Alle stesse condizioni, il Cantone può prova che è stato ottenuto un contrassegno d’assicurazione valido per il autorizzare un fornitore, dispensato dall’obbligo di presentare i veicoli, a ciclomotore. Alle stesse condizioni, il Cantone può autorizzare un fornitore, effettuare corse di prova con ciclomotori non provvisti della licenza di dispensato dall’obbligo di presentare i veicoli, a effettuare corse di prova circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da eventuali compratori. con ciclomotori non provvisti della licenza di circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da eventuali compratori.
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Spiegazioni: Capoverso 5: I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori e di una targa indicata nella licenza di circolazione sulla quale è applicato un contrassegno d’assicurazione valido (art. 90 cpv. 2 OAC). Il certificato d’assicurazione può fungere da prova dell’esistenza di un’assicurazione di responsabilità civile soltanto se è valido e se è apposto sulla targa (art. 38 cpv. 3 AP-OAV), il che non è possibile nei casi di ciclomotori presentati all’esame senza la licenza di circolazione e la targa. La prova può tuttavia essere fornita dal fatto che il detentore ha ottenuto un contrassegno d’assicurazione valido, cosa che l’autorità può verificare in due modi: o perché ha inviato essa stessa il contrassegno d’assicurazione (p. es. insieme alla fattura delle imposte sugli autoveicoli) o perché uno dei suoi uffici di distribuzione le ha notificato l’ammissione di un veicolo nuovo di fabbrica oppure una modifica relativa a un veicolo già ammesso alla circolazione (cambio di veicolo). In questi casi il detentore ha ottenuto il contrassegno d’assicurazione presso un ufficio di distribuzione.
Art. 94 Targa Art. 94 Targa 3 Le targhe per ciclomotori sono rilasciate a partire dal 1° gennaio dell’anno Abrogato. indicato sulla targa; esse rimangono valevoli fino al 31 maggio dell’anno successivo. 5 5 Non è necessario di presentare un nuovo attestato di assicurazione, Non è necessario presentare un nuovo contrassegno di assicurazione, a. per trasferire la targa di un ciclomotore inutilizzabile (art. 9 cpv. 2 a. per trasferire la targa di un ciclomotore inutilizzabile a un ciclomotore OAV) a un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento, di riserva in perfetto stato di funzionamento, senza il permesso senza il permesso dell’autorità e durante al massimo 30 giorni; dell’autorità (art. 9 cpv. 2 OAV) e durante al massimo 30 giorni; 6 6 Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore, metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo figurano in nero e in rilievo, a sinistra le due lettere attribuite al Cantone e, a superiore figurano, a sinistra, le lettere attribuite al Cantone; nella parte destra, le due ultime cifre del millesimo; figura pure sulla parte inferiore un inferiore figurano le cifre in nero e in rilievo. numero di tre, cinque o sei cifre. Spiegazioni: Capoverso 3: Le targhe annuali vengono abolite. Per controllare se un veicolo è stato ammesso alla circolazione si fa ora riferimento al contrassegno, da rinnovare ogni anno, applicato sulla targa (art. 38 cpv. 4 AP-OAV). Capoverso 5 frase introduttiva: Il capoverso 1 rinvia all’attestato di assicurazione richiesto dall’articolo 38 capoverso 2 OAV. Quest’ultimo prevede che il detentore comprovi l’avvenuta conclusione dell’assicurazione di responsabilità civile presentando un documento a parte, cosa che in futuro si intende evitare. Per questa ragione, secondo l’articolo 38 capoverso 2 AP-OAV, tale prova è fornita apponendo sulla targa il contrassegno d’assicurazione.
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Capoverso 5 lettera a: Modifica di natura formale. Le targhe di controllo di un veicolo a motore possono essere trasferite su un veicolo di riserva solo dopo che l’autorità competente ha dato, in ogni singolo caso, un permesso scritto (art. 9 cpv. 1 OAV). Le condizioni a cui è concesso tale permesso sono disciplinate nell’articolo 9 capoverso 2 OAV. Nei casi di cui al capoverso 5 lettera a AP-OAC la targa di un ciclomotore può (eccezionalmente) essere trasferita su un veicolo di riserva senza il permesso dell’autorità. Il riferimento tra parentesi va pertanto collocato dopo «autorità». Capoverso 6: Le targhe annuali vengono abolite.
Art. 95 Controlli Art. 95 Controlli 1 Il Cantone del luogo di stanza, per controllare se il veicolo è ammesso alla Abrogato. circolazione, si fonda sull’attestato d’assicurazione. 2 2 Durante tutta la durata dell’immatricolazione, è considerato come luogo di Durante tutta la durata dell’immatricolazione, è considerato come luogo di stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se luogo di stanza di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve il luogo di stanza di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza qualora la vecchia chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza non appena scade immatricolazione sia scaduta. il contrassegno d’assicurazione. 3 3 Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all’autorità entro 14 giorni. L’autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza all’autorità entro 14 giorni. L’autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione e fa il necessario perché la modificazione sia apportata di circolazione esistente. nell’attestato di assicurazione. 4 4 Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di (art. 94 cpv. 5 lett. b), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni targa (art. 94 cpv. 5 lett. b), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all’autorità. L’autorità iscrive il numero della targa nella licenza di all’autorità. L’autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione e fa il necessario perché la modificazione sia apportata circolazione. nell’attestato d’assicurazione. 5 5 Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e la Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero se stessa durata di validità, senza che un nuovo attestato di assicurazione il detentore presenta un nuovo contrassegno d’assicurazione. L’autorità debba essere presentato. L’autorità iscrive il nuovo numero della targa nella iscrive il nuovo numero di targa nella licenza di circolazione. Il detentore licenza di circolazione e nell’attestato di assicurazione. appone il nuovo contrassegno d’assicurazione sulla targa (art. 38 cpv. 2 OAV).
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Spiegazioni: Capoverso 1: Per poter mettere in circolazione un ciclomotore nuovo di fabbrica, il detentore deve procurarsi la licenza di circolazione, la targa del veicolo e il contrassegno d’assicurazione. La licenza di circolazione è fornita dal commerciante o dall’importatore e non contiene il nome del primo detentore del veicolo. Il nome del detentore viene iscritto nella licenza soltanto se vi è un cambio di proprietà; l’iscrizione del nome del nuovo detentore spetta all’autorità cantonale. La targa e il contrassegno d’assicurazione sono invece forniti da appositi uffici di distribuzione (p. es. negozi di biciclette e ciclomotori, diverse amministrazioni comunali, alcuni uffici postali o posti di polizia). Finché il veicolo non viene cambiato, non è necessario informare l’autorità cantonale, la quale, non essendo coinvolta nella procedura d’immatricolazione, non esegue alcun controllo. Anche per poter mettere in circolazione un ciclomotore usato, il detentore deve procurarsi la licenza di circolazione, la targa e il contrassegno d’assicurazione. Diversamente da quanto avviene per un ciclomotore nuovo, tuttavia, la licenza di circolazione deve essere trasmessa all’autorità cantonale (cambio di detentore). In caso di cambio di veicolo, occorre presentare all’autorità cantonale la vecchia e la nuova licenza di circolazione. In tutti gli scenari della messa in circolazione di un ciclomotore, quindi, la prova dell’avvenuta stipula di un contratto d’assicurazione di responsabilità civile (contrassegno d’assicurazione) non è il criterio determinante su cui si fonda l’autorità cantonale per controllare l’ammissione del veicolo alla circolazione. Capoverso 2: Sulla targa sono riportate le lettere attribuite al Cantone. Se il luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone, occorre quindi ottenere una nuova targa. Il criterio determinante per l’ammissione alla circolazione è tuttavia che il ciclomotore sia assicurato (e non il Cantone in cui è assicurato). Per questa ragione, anche dopo il trasferimento, si può continuare a circolare con la targa del Cantone precedente fino alla scadenza del contrassegno d’assicurazione. Il nuovo contrassegno dovrà però essere apposto sulla targa del nuovo Cantone di stanza. Capoversi 3 e 4: Il diritto vigente prevede attestati di assicurazione (cartacei) a parte (art. 38 cpv. 2 OAV), cosa che viene abolita nel nuovo avamprogetto. Capoverso 5: Dato che le targhe annuali vengono abolite, una targa smarrita può essere sostituita soltanto con una nuova avente un altro numero e, poiché il contrassegno d’assicurazione era stato apposto sulla targa smarrita (art. 38 cpv. 2 AP-OAV), dev’essere anch’esso sostituito con uno nuovo.
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Art. 96 Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni Art. 96 Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni 1 1 Per l’immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono All’immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione sono applicabili applicabili le norme speciali seguenti: le norme speciali seguenti: a. le targhe sono rilasciate dai servizi competenti per il rilascio dei a. le targhe hanno validità illimitata e devono riportare nel terzo contrassegni per velocipedi e portano lettere conformi a quelle di detti superiore, da sinistra a destra, una croce federale e le lettere di cui al bis contrassegni (all. 3 OAV). La loro durata di validità è illimitata; devono capoverso 1 . figurare da sinistra a destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere attribuite al veicolo; 1bis L’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito rilascia: a. targhe con le lettere PR per i ciclomotori delle (ex) regie e degli uffici federali che non hanno contrassegni propri; b. targhe con la lettera M per i motocicli dell’equipaggiamento di base e per quelli dell’amministrazione militare. 2 2 I ciclomotori dei Cantoni per i quali non è stata stipulata l’assicurazione Invariato. sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr) vengono muniti di targhe cantonali ordinarie portanti il numero di una serie speciale fissata dal Cantone. Spiegazioni Capoverso 1 frase introduttiva: La Posta Svizzera ha sostituito i suoi velocipedi con motoleggere più performanti, che l’autorità cantonale immatricola, così come tutti gli altri ciclomotori della Posta, con targhe cantonali ordinarie. L’Amministrazione federale delle dogane non ha più immatricolato ciclomotori con le lettere ZD da almeno un decennio. Se del caso, in futuro l’Ufficio bis della circolazione e della navigazione dell’esercito potrebbe rilasciare una targa con le lettere PR (cfr. cpv. 1 lett. a: «ciclomotori degli Uffici federali che non hanno contrassegni propri»). In linea di massima, quindi, le regole speciali di cui a questo capoverso riguardano ormai soltanto i ciclomotori dell’esercito. Capoverso 1 lettera a: I velocipedi della Confederazione non avranno più contrassegni particolari (cfr. art. 34 cpv. 6 in combinato disposto con l’allegato 3 lett. B OAV, che viene abrogato). Va pertanto stralciato il riferimento ai servizi competenti per il rilascio dei contrassegni per velocipedi e quello alle lettere conformi all’allegato OAV. L’ufficio federale competente per il rilascio delle targhe e le lettere che devono figurare in tali targhe sono ora menzionati esplicitamente nel bis capoverso 1 .
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bis Capoverso 1 : Ormai sono pochi i ciclomotori in circolazione aventi targhe sulle quali figurano le lettere PR o M. Si tratta più che altro dei ciclomotori dell’Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino di Avenches, di quelli degli istituti federali di ricerca e di quelli impiegati dalle truppe militari (p. es. per la posta da campo o l’acquisto di generi alimentari). Queste targhe non saranno quindi abolite: dato che sono registrate in una banca dati gestita dall’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito, abolirle significherebbe infatti dover adeguare questa banca dati e far dunque fronte a costi sproporzionati.
Art. 97 Rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi Art. 97 Rimorchi trainati da ciclomotori Per i rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi non occorre né una licenza di circolazione Per i rimorchi trainati da ciclomotori non occorre né una né una targa o un contrassegno d’assicurazione. licenza di circolazione né una targa o un contrassegno d’assicurazione. Spiegazioni Disposizione obsoleta a seguito della revisione della LCStr.
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Modifiche della OETV
Testo vigente Proposta di modifica
Art. 167 Targa, contrassegno Art. 167 Targa La targa o il contrassegno per velocipedi devono essere apposti in modo Se è prescritto l’uso della targa, questa deve essere apposta in modo ben ben visibile. visibile. Spiegazioni: Essendo stato abolito, il contrassegno per velocipedi dev’essere stralciato da questa disposizione. Un veicolo monoasse dev’essere munito di una targa se non è guidato da una persona a piedi o se è utilizzato per trainare rimorchi (argomento a contrario dedotto dall’art. 72 cpv. 1 lett. a OAC).
Art. 173 Dimensioni, peso, contrassegno per velocipedi Art. 173 Dimensioni, peso 2 I carri a mano provvisti di motore devono essere muniti di un Abrogato. contrassegno per velocipedi ben visibile (art. 37 OAV). Spiegazioni: Disposizione obsoleta a seguito della revisione della LCStr.
Art. 213 In generale, dimensioni e contrassegno Art. 213 In generale, dimensioni e contrassegno 3 I velocipedi, esclusi quelli della Confederazione (art. 34 cpv. 6 OAV), Abrogato. devono portare un contrassegno ben visibile (art. 34 OAV). Spiegazioni: Disposizione obsoleta a seguito della revisione della LCStr.
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Modifiche dell’allegato alla OMD (RS 741.031)
Testo vigente Proposta di modifica
700.1 Uso di velocipede non provvisto del contrassegno ufficiale 40 Abrogato.
(art. 18 cpv. 1 LCStr) 700.2 Uso di un ciclomotore senza targa o senza contrassegno benché sia stata 60 700.2 Uso di un ciclomotore senza targa o 60 stipulata l’assicurazione (art. 90 cpv. 2 e 94 cpv. 6 OAC; art. 175 cpv. 5 OETV e contrassegno d’assicurazione valido Istruzioni DFGP del 14 marzo 1977) benché sia stata stipulata l’assicurazione (art. 90 cpv. 2 e 94 cpv. 6 OAC; art. 175 cpv. 5 OETV) 700.4 Uso di un ciclomotore senza targa valida o contrassegno valido (art. 90 cpv. 2 e 120 700.4 Uso di un ciclomotore senza targa o 120
94 cpv. 6 OAC; art. 175 cpv. 5 OETV e contrassegno d’assicurazione valido e
Istruzioni DFGP del 14 marzo 1977) non assicurato (art. 90 cpv. 2 e 94 cpv.
6 OAC; art. 175 cpv. 5 OETV)
701.1 Lasciar usare ad altri – segnatamente a un fanciullo – un velocipede sprovvisto 40 Abrogato. di contrassegno valido (art. 18 cpv. 1 e 99 n. 4 LCStr) Spiegazioni: Le modifiche apportate sono una conseguenza dell’abolizione del contrassegno per velocipedi e delle targhe annuali per motocicli.
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Modifiche a parte della OAC (indipendenti dall’abolizione del contrassegno per velocipedi)
Testo vigente Proposta di modifica
Art. 4 Autorizzazioni Art. 4 Autorizzazioni 5 5 Inoltre, nel traffico interno: Inoltre, nel traffico interno: b. la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli b. la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli con più di otto posti a sedere adibiti al trasporto di agenti di polizia, con più di otto posti a sedere adibiti al trasporto di agenti di polizia e veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti; autoveicoli del servizio antincendio, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti; Spiegazioni: Per condurre un autoveicolo del servizio antincendio senza limitazioni in termini di numeri di posti a sedere è necessaria, a seconda del peso totale del veicolo, la licenza di condurre della sottocategoria C1 (3,5 t - 7,5 t) o della categoria C (oltre 7,5 t). Se il peso totale del veicolo supera le 7,5 t, può bastare la licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione di aver superato l’esame di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso totale è superiore a 7500 kg o con un autocarro per la scuola guida della categoria C. In questi casi, accanto alla sottocategoria C1 è apposto il codice 118. È quanto risulta dall’articolo 24c lettera d OAC. La OAC in vigore non prevede tuttavia l’autorizzazione a condurre, con la licenza della categoria C, autoveicoli del servizio antincendio aventi più di otto posti. Secondo l’articolo 3 capoverso 1 OAC, alla categoria C appartengono gli autoveicoli con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; sono esclusi i motoveicoli della categoria D, ossia quelli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente.
Tutte le modifiche delle ordinanze dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2012.
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