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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica Unità di direzione protezione dei consumatori

Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.1)

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Introduzione L’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in ma- 1 teria di valutazione della conformità (ARR) presuppone che le disposizioni dei due Stati Parte siano equivalenti dal profilo materiale. Ciò vale anche per l’Allegato 1 capitolo 3 «Giocattoli». La Svizzera 2 prevede di adeguare il proprio diritto in materia di giocattoli alla direttiva 2009/48/EG (direttiva sui giocattoli). La trasposizione della direttiva sui giocattoli nel diritto svizzero concerne soprattutto l’ordinanza sui giocattoli (OSG; RS 817.044.1). Vanno modificate anche l‘ordinanza sulle derrate alimentari e gli og- getti d’uso (ODerr; RS 817.02) e la presente ordinanza a cui viene aggiunta una sezione 3 (controlli supplementari sui giocattoli).

Sulle modifiche

Articolo 61a

Il capoverso 1 abilita le autorità cantonali d’esecuzione a chiedere all’organismo di valutazione della conformità di fornire determinate informazioni; si tratta per esempio di informazioni riguardanti un certi- ficato di esame del tipo rilasciato o ritirato da tale organismo. Le autorità d‘esecuzione possono anche esigere dall’organismo di valutazione della conformità informazioni sul rifiuto di un certificato di esame del tipo; inoltre possono chiedere i rapporti di esame e la documentazione tecnica relativi a un deter- minato certificato di esame del tipo.

Il capoverso 2 obbliga l’autorità d’esecuzione a intervenire se constata che un determinato giocattolo non è conforme ai requisiti sostanziali di sicurezza. Se tale giocattolo è corredato da un certificato di esame del tipo, l’autorità d’esecuzione invita l’organismo di valutazione della conformità a ritirarlo.

Il capoverso 3 permette all’autorità di esecuzione di invitare l’organismo di valutazione della conformi- tà a controllare il certificato di esame del tipo. Ciò avviene per esempio quando sono stati modificati i procedimenti di fabbricazione, le materie prime impiegate o le componenti del giocattolo.

1 RS 0.946.526.81 2 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli; GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1. Ufficio federale della sanità pubblica Segreteria Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Indirizzo postale: CH-3003 Berna tel. +41 31 322 05 05, fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch

Articolo 61b Se il giocattolo non soddisfa i requisiti dell’ordinanza sui giocattoli, l’autorità d’esecuzione invita gli o- peratori economici a ripristinare la conformità, oppure a ritirare o richiamare il giocattolo dal mercato. L’articolo 61b impone all’autorità d’esecuzione di informare l’organismo di valutazione della conformità in merito alle misure adottate.

Articolo 61c Capoverso 1: in caso di contestazione le autorità cantonali d’esecuzione devono fornire all’UFSP de- terminate informazioni: a. i dati di identificazione del giocattolo secondo l’articolo 6 P-OSG; b. l’origine del giocattolo (indicazione del fabbricante e dell‘importatore); c. il genere di non conformità e il pericolo che ne risulta (p.es. il pericolo di ingerire o il pericolo di asfissia); d. il genere e la durata delle misure prese; e. gli argomenti degli operatori economici (i pareri degli operatori sulla contestazione); f. devono inoltre comunicare all’UFSP se ritengono lacunose le norme tecniche sul cui rispetto pog- gia la presunzione di conformità secondo l’articolo 8 OSG.

Capoverso 2: l’autorità d’esecuzione informa l’UFSP se, tenuto conto dell’etichetta, ritiene che il gio- cattolo non è presente soltanto sul mercato svizzero e che la non conformità riguarda anche altri Pae- si.

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