Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Dipartimento federale dell’economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV
Note esplicative relative alla modifica dell’ordinanza dell’UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1)
I. Situazione iniziale e obiettivi
In seguito alla revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), è necessario adeguare anche le disposizioni dell’ordinanza dell’UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1). Le presenti modifiche sono dunque strettamente legate alla revisione dell’OPAn e aiutano a migliorarne l’esecuzione.
II. Spiegazioni relative alle singole disposizioni
Titolo dell’ordinanza L’attuale titolo d’ordinanza ingloba gli animali da reddito e gli animali domestici. Questi due termini vengono definiti nell’OPAn. La definizione di animale domestico descrive lo stato di addomesticamento, la definizione di animale da reddito o da compagnia il tipo di utilizzazione. Gli animali da reddito e gli animali da compagnia sono dunque di regola animali domestici. Il titolo dell’ordinanza deve dunque essere modificato in funzione di questa classificazione. L’ordinanza cita determinati animali domestici che sono essenzialmente tenuti in qualità di animali da reddito (cfr. art. 1). Tuttavia, i cavalli, i conigli, i lama e gli alpaca non vengono tenuti soltanto come animali da reddito, bensì spesso anche come animali da compagnia. L’ordinanza deve essere applicabile anche in quest’ultimo caso. Il titolo dell’ordinanza tiene ora conto di questa precisazione. Il termine di animali domestici è troppo ampio e comprenderebbe quindi anche cani, gatti ecc.
Titolo prima dell’articolo 7a Sezione 3: Uscita
È stata creata una nuova sezione volta a definire le misure da rispettare per le uscite degli animali.
Articolo 7a Aree d’uscita dotate di recinti elettrici La presente modifica è una conseguenza dell’adeguamento dell’articolo 35 OPAn. L’articolo 35 capoverso 5 OPAn (nuovo) fissa le condizioni da rispettare per poter
utilizzare i recinti elettrici nelle aree d’uscita. L’articolo 7a contiene un rimando al nuovo allegato 2bis che fissa le superfici minime delle aree d’uscita dotate di recinti elettrici e destinate ai bovini, ai suini, agli ovini e ai caprini. Lo scopo di tali prescrizioni è di garantire che in queste aree d’uscita gli animali possano mantenere una distanza sufficiente dal recinto.
Articolo 7b Periodo di foraggiamento invernale Il periodo di foraggiamento invernale viene esplicitamente definito con una data iniziale e una finale. Il periodo descritto corrisponde a quello stabilito nell’ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici; RS 910.132.4). Il coordinamento della presente ordinanza con l’ordinanza sui programmi etologici uniformerà l’esecuzione.
Titolo prima dell’articolo 8 L’articolo 8 (Registro delle uscite) è strettamente legato alla nuova sezione «Uscita» e non necessita dunque di un titolo proprio.
Articolo 8 Registro delle uscite Alla disposizione è stato dato un titolo in funzione della nuova struttura.
Articolo 19 Abbeveratoi a tettarella Riguarda soltanto il testo francese e italiano e rettifica un errore di traduzione.
Titolo prima dell’art. 34a Disposizioni finali Il capitolo 9 ingloba due nuove regolamentazioni: le disposizioni transitorie e l’entrata in vigore.
Articolo 34a Disposizioni transitorie Ai detentori di animali è concesso un termine di un anno per adeguare le loro aree d’uscita ai nuovi requisiti.
Titolo prima dell’articolo 35 Questo titolo è abrogato poiché l’articolo 35 è ormai integrato, insieme all’articolo 34a, nelle disposizioni finali.
Articolo 35 Entrata in vigore Alla disposizione è stato dato un titolo in funzione della nuova struttura.
Allegato 2bis L’allegato 2bis definisce, sulla base del nuovo articolo 7a, le superfici minime che le aree d’uscita dotate di recinti elettrici e destinate ai bovini, suini, agli ovini e ai caprini devono soddisfare. Tali prescrizioni mirano a garantire che in queste aree d’uscita gli animali possano mantenere una distanza sufficiente dal recinto.