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Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote).

Avamprogetto

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007

Avamprogetto e rapporto esplicativo

Ufficio federale di giustizia Berna, agosto 2011

Compendio Il 1° luglio 2010 è entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. È il primo e finora unico accordo internazionale che disciplina in modo esaustivo la repressione delle varie forme di sfruttamento e abuso sessuali nei confronti di minori. La Svizzera adempie già in ampia misura i requisiti posti dalla Convenzione. Sono tuttavia necessari alcuni adeguamenti del Codice penale. La Convenzione si propone di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno dei minori e di proteggerli meglio da questo tipo di abusi. Incen- trata sui diritti e la protezione delle vittime minorenni, la Convenzione prevede disposizioni penali in materia di abusi sessuali su bambini, di prostituzione minori- le, di pedopornografia e di coinvolgimento di bambini in spettacoli pornografici. Nel contempo tiene anche debitamente conto delle nuove tecnologie e fattispecie commissive dei reati sessuali, punendo ad esempio il cosiddetto «grooming», ossia l’adescamento di minori in Internet al fine di commettere reati sessuali. Inoltre, per combattere al meglio il turismo sessuale con minori, s’intende perseguire determi- nati reati anche se commessi in uno Stato estero nel quale non sono punibili. D’altro canto, la Convenzione impone anche misure preventive: gli Stati contraenti sono in particolare tenuti a predisporre attività di prevenzione e programmi d’intervento destinati ai criminali sessuali, ad attuare misure applicabili alla sele- zione e alla formazione di persone operanti a stretto contatto con i bambini, ad allestire programmi di sostegno alle vittime e a istituire servizi di aiuto telefonico e online per i minori. Inoltre la Convenzione contempla norme procedurali penali, ambito nel quale va segnatamente garantita la tutela delle vittime minorenni in sede processuale, ad esempio in merito alla loro identità e sfera privata. Infine la Con- venzione disciplina la cooperazione internazionale in materia penale tra gli Stati contraenti, la quale deve essere rapida ed efficiente. Il diritto svizzero adempie a grandi linee i requisiti della Convenzione, eccettuati alcuni ambiti. Il ricorso a prestazioni sessuali di minorenni tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro sarà punibile anche in adempimento della mozione Kiener-Nellen

(09.3449, Prostitute minorenni. Clienti passibili di pena) trasmessa dal Parlamento (art. 196 CP nuovo, cfr. n. 2.6.2.3). Sarà inoltre passibile di pena il favoreggiamen- to della prostituzione minorile (art. 195 cpv. 1 CP, seconda parte del periodo, cfr. n. 2.6.2.2). In materia di pedopornografia va punito chiunque coinvolge in rappresen- tazioni pornografiche giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni (art. 197 n. 3, 3bis, 4 CP, cfr. n. 2.6.3.2) e chi incita o induce un minore a partecipare a rappre- sentazioni pornografiche (art. 197 n. 2bis CP, cfr. n. 2.6.4.1). Viste le nuove fattispe- cie citate, vanno modificati gli articoli 5 capoversi 1 e 3 CP (reati commessi all’estero su minorenni) e 97 capoverso 2 CP (prescrizione dell’azione penale). L’obiettivo della Convenzione, ossia armonizzare le legislazioni nazionali e interna- zionali su questa importante materia giuridica, perseguire questo genere di crimina- lità adottando standard comuni in tutti gli Stati europei e intensificare e semplifica- re la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati aderenti, si sposa anche con gli interessi della Svizzera.

1 Punti essenziali della Convenzione 6

1.1 Situazione iniziale e genesi 6

1.2 Il contenuto della Convenzione in sintesi 6

1.3 Valutazione della Convenzione 7

1.4 Rapporto con l’Unione europea 8

2 Le disposizioni della Convenzione e il loro rapporto con il

diritto svizzero 8

2.1 Capitolo I Obiettivi, principio di non discriminazione e

definizioni 8

2.1.1 Art. 1 Obiettivi 8

2.1.2 Art. 2 Principio di non discriminazione 8

2.1.3 Art. 3 Definizioni 9

2.2 Capitolo II Misure preventive 10

2.2.1 In generale 10

2.2.2 Art. 4 Principi 10

2.2.3 Art. 5 Reclutamento, formazione e sensibilizzazione di

persone operanti a contatto con bambini 10

2.2.4 Art. 6 Educazione dei minori 16

2.2.5 Art. 7 Misure o programmi d’intervento preventivi 19

2.2.6 Art. 8 Misure rivolte a un ampio pubblico 19

2.2.7 Art. 9 Coinvolgimento dei bambini, del settore privato,

dei media e della società civile 21

2.3 Capitolo III Autorità specializzate e organismi di

coordinamento 23

2.3.1 Art. 10 Misure nazionali di coordinamento e

cooperazione 23

2.4 Capitolo IV Misure di protezione e aiuto alle vittime 26

2.4.1 Articolo 11 Principi 26

2.4.2 Articolo 12 Denuncia di un sospetto di sfruttamento o

abuso sessuali 27

2.4.3 Art. 13 Servizi di consulenza 27

2.4.4 Art. 14 Assistenza alle vittime 28

2.5 Capitolo V Programmi e misure d’intervento 29

2.5.1 Art. 15 Principi 29

2.5.2 Art. 16 Destinatari dei programmi e delle misure di

intervento 31

2.5.3 Art. 17 Informazione e consenso 31

2.6 Capitolo VI Diritto penale materiale 32

2.6.1 Art. 18 Abuso sessuale 32

2.6.2 Art. 19 Prostituzione minorile 34

2.6.3 Art. 20 Pedopornografia 39

2.6.4 Art. 21 Partecipazione di un minore a spettacoli

pornografiche 42

2.6.5 Art. 22 Corruzione di minori 44

2.6.6 Art. 23 Adescamento di minori in Internet a fini

sessuali («grooming») 45

2.6.7 Art. 24 Favoreggiamento, istigazione e tentativo 47

2.6.8 Art. 25 Giurisdizione 48

2.6.9 Art. 26 Responsabilità delle persone giuridiche 49

2.6.10 Art. 27 Sanzioni e misure 51

2.6.11 Art. 28 Circostanze aggravanti 52

2.6.12 Art. 29 Precedenti giudiziari 52

2.7 Capitolo VII Indagini, azione penale e diritto procedurale 53

2.7.1 Art. 30 Principi 53

2.7.2 Art. 31 Misure generali di protezione 54

2.7.3 Art. 32 Avvio del procedimento 57

2.7.4 Art. 33 Termini di prescrizione 57

2.7.5 Art. 34 Indagini 59

2.7.6 Art. 35 Audizione del minore 60

2.7.7 Art. 36 Procedimenti giudiziari 61

2.8 Capitolo VIIIRegistrazione e conservazione dei dati 61

2.8.1 Art. 37 61

2.9 Capitolo IX Cooperazione internazionale 63

2.9.1 Art. 38 Principi generali e misure di cooperazione

internazionale 63

2.10 Capitolo X Meccanismo di monitoraggio (art. 39 - 41) 63

2.11 Capitolo XI Rapporto con altre Convenzioni

internazionali (art. 42 - 43) 64

2.12 Capitolo XII Emendamenti alla Convenzione (art. 44) 65

2.13 Capitolo XIII Clausole finali (art. 45 - 50) 65

2.14 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) 65

3 Ripercussioni 65

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per

la Confederazione 65

3.2 Ripercussioni per i Cantoni 66

4 Programma di legislatura 66

5 Aspetti giuridici 66

5.1 Costituzionalità 66

1 Punti essenziali della Convenzione

1.1 Situazione iniziale e genesi

Lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno di minori sono tra le peggiori forme di violenza esistenti. Non vi sono statistiche precise sull’entità del fenomeno in Europa, ma si sa che esiste una notevole discrepanza tra la realtà e il numero di casi segnalati alla polizia e ai servizi sociali. I dati disponibili nei Paesi membri del Consiglio d’Europa evidenziano come la maggior parte degli abusi su minori vengono com- messi da famigliari o da conoscenti facenti parte della cerchia sociale più ristretta. Per tale motivo, i minori sovente trovano difficoltà a confidarsi con qualcuno. In tutta l’Europa s’intende dunque proteggere meglio i minori dagli abusi sessuali. Da oltre 15 anni il Consiglio d’Europa è impegnato a contrastare in modo mirato lo sfruttamento e l’abuso sessuali dei minori. Ha in particolare partecipato attivamente ai Congressi mondiali contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali di Stoccolma nel 1996, di Yokohama nel 2001 e di Rio de Janeiro nel 2008. Il 27 settembre 2002 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato la risoluzione 1307 (2002) sullo sfruttamento sessuale dei bambini. Tale dichiara- zione politica degli Stati membri del Consiglio d’Europa è stata ribadita in occasione del secondo e del terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo, tenutisi rispettiva- mente a Strasburgo nel novembre 1997 e a Varsavia nel maggio 2005. In tale occa- sione è stata dichiarata assolutamente prioritaria la tutela dei bambini da ogni forma di violenza ed è stato stilato un programma di azione in merito. In seguito il Consi- glio d’Europa ha dato avvio al progetto «Building a Europe for and with children» (Costruire un’Europa per e con i bambini), teso ad allestire e attuare strategie nazio- nali per tutelare i diritti dell’infanzia e prevenire la violenza sui minori. Tra settembre 2006 e marzo 2007, un gruppo peritale istituito dal Comitato dei Ministri ha stilato una nuova Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). Aperta alle firme il 25 ottobre 2007 in occasione della Conferenza dei Ministri di Giustizia a Lanzarote, la Convenzione è stata sottoscritta dalla Svizzera il 16 giu- gno 2010 dopo essere entrata in vigore il 1° luglio 2010 e ratificata da 13 Paesi1.

1.2 Il contenuto della Convenzione in sintesi

La Convenzione è il primo e finora unico strumento internazionale che disciplina in modo esaustivo la repressione delle varie forme di sfruttamento e abuso sessuali commessi sui minori. Si ispira in ampia misura alla decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile2 (decisione quadro UE). La Conven- zione si propone di tutelare, a titolo completo e preventivo, lo sviluppo sessuale indisturbato dei bambini e degli adolescenti su scala europea. La lotta allo sfrutta-

1 La Convenzione e il rapporto esplicativo del Consiglio d’Europa sono reperibili all’indirizzo http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

2 In vigore dal 20 gennaio 2004;

mento e agli abusi sessuali a danno dei minori va intensificato per difenderli in via generale da questo tipo di sfruttamento. Imperniata sui diritti e la protezione delle vittime minorenni, la Convenzione era destinata sin dall’inizio a completare gli strumenti internazionali esistenti per combattere la prostituzione minorile e la pedo- pornografia3. La Convenzione impone agli Stati aderenti di punire condotte tradizionalmente illecite, quali in particolare l’abuso sessuale di minori (art. 18), la prostituzione minorile (art. 19), la pedopornografia (art. 20) nonché il reclutamento e la coazione di un minore per coinvolgerlo in spettacoli pornografici (art. 21). Nel contempo tiene anche conto delle nuove tecnologie e fattispecie commissive di reati sessuali, in particolare in Internet. Di conseguenza va punito anche il cosiddetto «grooming»4 (art. 23). Gli Stati aderenti dovranno inoltre adottare le misure necessarie per assicu- rare che la giurisdizione su un proprio cittadino non dipenda dalla punibilità degli atti in questione nel luogo in cui sono stati commessi (art. 25 par. 4). Scopo di tale disposizione è la lotta efficace contro il turismo sessuale a danno dei minori. Un altro punto focale della Convenzione è costituito dalle misure a prevenzione dei reati sessuali su fanciulli (art. 4 9, 15 17). Gli Stati aderenti dovranno dunque predi- sporre programmi di prevenzione e d’intervento destinati agli autori di reati sessuali e adottare misure speciali per il reclutamento e la formazione di persone operanti a stretto contatto con i bambini. La Convenzione contempla altresì disposizioni a tutela delle vittime (art. 11 14), che obbligano gli Stati aderenti a prevedere pro- grammi di assistenza alle vittime, a incoraggiare la segnalazione di presunti episodi di sfruttamento o di abusi sessuali e ad allestire di servizi di aiuto telefonico e online per minori. Le norme procedurali penali (art. 30 36) consentono inoltre di proteg- gere le vittime minorenni in sede processuale, ad esempio non svelandone l’identità e preservandone la sfera privata. Infine la Convenzione disciplina la cooperazione internazionale (art. 38) e contempla un meccanismo di monitoraggio (art. 39 41).

1.3 Valutazione della Convenzione

La Convenzione si contraddistingue per il suo approccio unitario e globale nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno di bambini e adolescenti. Lo scopo primario è di proteggere questa cerchia dallo sfruttamento e dagli abusi ses- suali e dalla caduta nella prostituzione e di perfezionare il perseguimento della pedopornografia e della pornografia giovanile. L’obiettivo della Convenzione, ossia armonizzare le legislazioni nazionali e internazionali su questa importante materia giuridica, perseguire questo genere di criminalità adottando standard comuni in tutti gli Stati europei e intensificare e semplificare la cooperazione e lo scambio di infor- mazioni tra gli Stati aderenti, è anche nell’interesse della Svizzera.

3 Ad es. Convenzione ONU del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107; Protocollo facoltativo del 25.5.2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, RS 0.107.2; Convenzione euro- pea del 23.11.2001 sulla cibercriminalità (STE 185). 4 Il termine «grooming» indica l’adescamento online; si ha ad es. quando un adulto «chatta» con un minore per proporgli atti sessuali punibili.

1.4 Rapporto con l’Unione europea

Riguardo alla compatibilità del diritto svizzero con quello comunitario, l’attuazione della Convenzione di Lanzarote non pone alcun problema. La decisione quadro dell’Unione europea5 verte sui medesimi temi la contemplati dalla Convenzione. Tra gli Stati aderenti vi sono già diversi Paesi membri dell’UE, mentre in altri l’attuazione è in corso.

2 Le disposizioni della Convenzione e il loro rapporto con il

diritto svizzero

2.1 Capitolo I Obiettivi, principio di non discriminazione e

definizioni

2.1.1 Art. 1 Obiettivi

L’articolo 1 illustra gli scopi di questo nuovo strumento, ossia prevenire e combatte- re lo sfruttamento e gli abusi sessuali dei minori (par. 1 lett. a), tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abusi sessuali (par. 1 lett. b) e promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta conto tali condotte (par. 1 lett. c). Per garantire l’effettiva implementazione delle disposizioni da parte degli Stati aderenti è istituito uno specifico meccanismo di monitoraggio (par. 2).

2.1.2 Art. 2 Principio di non discriminazione

L’articolo 2 introduce il principio di non discriminazione, che obbliga gli Stati aderenti a garantire l’attuazione della Convenzione senza che le vittime dello sfrut- tamento e degli abusi sessuali siano discriminate per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origini nazionali o sociali, appartenenza a una minoranza nazionale, situazione economica, nascita, orientamen- to sessuale, stato di salute, disabilità o altra condizione. La definizione di discrimi- nazione equivale a quella prevista all’articolo 14 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) . Anche il diritto svizzero sancisce il principio di non discriminazione. Secondo l’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 , nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. La Svizzera adempie quindi le condizioni dell’articolo 2.

5 Cfr. nota 2.

6 RS 0.101. Cfr. Rapporto esplicativo alla Convenzione, n. 41 segg. Il principio di non discriminazione figura anche in altri trattati internazionali, in particolare nella Carta dell’ONU (art. 1 par. 3) e nei Patti dell’ONU del 1966 sui diritti dell’uomo (art. 2 par. 2 e art. 3 Patto ONU I e art. 2 par. 1 Patto ONU II), e inoltre in altre Convenzioni di carattere universale, vertenti specificamente su determinati problemi di discriminazione.

7 Cost.; RS 101.

2.1.3 Art. 3 Definizioni

Definizione di «bambino» Per «bambino» ai sensi della presente Convenzione s’intende ogni persona minore di 18 anni (lett. a)8. Tale limite di età coincide con la maggiore età civile in Svizzera9. Il diritto penale in materia sessuale, invece, prevede una disciplina più differenziata. L’articolo 187 numero 1 del Codice penale (CP) fissa a 16 anni la maggiore età sessuale. Gli atti sessuali con fanciulli minori di 16 anni sono sempre punibili, a meno che la differenza di età tra le persone coinvolte sia inferiore ai tre anni (art. 187 n. 1 e 2 CP). Ai bambini va garantito uno sviluppo indisturbato fino al momento in cui raggiungono la maturità necessaria per accedere in modo responsa- bile e consapevole alla sfera sessuale10. Varie fattispecie del diritto penale in materia sessuale si scostano tuttavia da tale maggiore età sessuale tutelando tutti i minorenni, vale a dire in particolare anche quelli di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Sono dunque puniti indipendentemente dalla maturità sessuale della vittima il promovi- mento della prostituzione (art. 195 CP) e gli atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP) se la vittima non ha ancora compiuto i 18 anni. Va da sé che atti quali la coazione sessuale e la violenza carnale incorrono in sanzioni penali indipenden- temente dall’età della vittima. Tuttavia, nella legislazione svizzera, un minore che ha raggiunto la maggiore età sessuale può prostituirsi e partecipare alla produzione di materiale pornografico a patto che vi acconsenta per libera scelta e con cognizione di causa. In tal caso si tratta di atti sessuali compiuti tra persone consenzienti sessual- mente maggiorenni. Riassumendo, per distinguere gli atti sessuali leciti da quelli illeciti non è soltanto rilevante la maggiore età sessuale (età protetta), ma anche il tipo di atto, la differen- za di età tra le persone coinvolte nonché la volontarietà e la validità giuridica del consenso. A proposito va rilevato che un minore può essere sottoposto a pressioni, allettato o influenzato in altro modo per carpirne il consenso a una relazione sessua- le. L’approccio elvetico adempie dunque in ampia misura i requisiti della Convenzione, eccettuati taluni ambiti. È segnatamente il caso del ricorso a prestazioni sessuali di minorenni tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro, da rendere punibile (cfr. in merito

n. 2.6.2.3).Va inoltre modificato il campo di applicazione personale dell’articolo 197 CP (pornografia) portandolo dagli attuali 16 a 18 anni (cfr. in merito n. 2.6.3). Definizione di «sfruttamento e abusi sessuali di minore»

8 Cfr. anche la Convenzione dell’ONU del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107; il protocollo facoltativo del 25.5.2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, RS 0.107.2; la Con- venzione del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani, STE 197, sottoscrit- ta dalla Svizzera l’8.9.2008.

9 Art. 14 del Codice civile svizzero del 10.12.1907, CC; RS 210.

10 Messaggio del 26.6.1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro la vita e l’integrità della persona, il buon costume e la fami- glia), FF 1985 II 956 (901).

Per «sfruttamento e abusi sessuali di minore» s’intendono le fattispecie previste agli articoli 18-23 della Convenzione (lett. b). Definizione di «vittima» Per «vittima» s’intende ogni bambino sottoposto a sfruttamento o abusi sessuali (lett. c). Secondo l’articolo 1 della legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati11 e l’articolo 116 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200712, è vittima ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato. L’aiuto alle vittime e diritti particolari nel procedimento penale sono concessi soltanto se il reato ha pregiudicato l’integrità della vittima. Dal momento che la Convenzione resta silente sul tipo di lesione subita dalla vittima e sulle condizioni per accordare l’aiuto, si può supporre che gli Stati aderenti hanno la facoltà di legiferare liberamente in materia. Pertanto entrambi i testi normativi svizzeri sono compatibili con la Convenzione.

2.2 Capitolo II Misure preventive

2.2.1 In generale

Il capitolo sulle misure preventive a tutela dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali è uno dei cardini della Convenzione. Durante la sua elaborazione è stato convenuto che, per contrastare efficacemente lo sfruttamento e gli abusi ses- suali a danno dei minori, è indispensabile approntare programmi e strutture in grado di produrre effetto prima della commissione del reato. Segue dunque una sintesi delle misure che la Svizzera ha adottato in materia.

2.2.2 Art. 4 Principi

Secondo l‘articolo 4 ogni Stato aderente adotta misure legislative o di altro genere per prevenire tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuali dei minori e per proteg- gerli. La disposizione ha carattere programmatico e va inserita nel contesto delle disposizione specifiche illustrate qui di seguito.

2.2.3 Art. 5 Reclutamento, formazione e sensibilizzazione

di persone operanti a contatto con bambini Il paragrafo 1 obbliga ogni Stato aderente ad adottare le misure necessarie per accrescere la consapevolezza sulla protezione e sui diritti dei minori fra le persone a contatto regolare con bambini e adolescenti nei settori dell’educazione, della salute, della protezione dell’infanzia e della gioventù, della giustizia e del perseguimento penale nonché in ambito sportivo, culturale e ricreativo. Secondo il paragrafo 2 ogni Stato aderente deve adottare le misure necessarie per assicurare che tali persone abbiano un’adeguata conoscenza in merito allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei minori, ai metodi per riconoscerli e alle possibilità di segnalare i casi sospetti13. La disposizione non chiede alcuna formazione specifica. L’idea è di fornire le informa-

11 Legge federale concernente l'aiuto alla vittime di reati, LAV; RS 312.5.

12 Codice di procedura penale, CPP; RS 312.

13 Art. 12 par. 2 della Convenzione.

zioni necessarie alle persone coinvolte; la decisione sulle modalità compete ai singo- li Stati14. Premessa in merito alla competenza cantonale Gli articoli 5 e 6 della Convenzione lasciano a ogni Stato aderente la facoltà di adottare misure legislative oppure misure di altro genere per garantire la protezione preventiva dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Per la Svizzera tale alternativa è importante alla luce della competenza cantonale in materia a ragione della struttura federalista del nostro Paese. I pertinenti progetti sono in parte finan- ziati dalla Confederazione, ragion per cui in tale ambito esistono normative diverse. I Cantoni sono stati sentiti in vista della firma della Convenzione. Sono in particola- re stati invitati a esprimersi sull’opportunità di firmare la Convenzione nonché sulle (eventuali) modifiche da apportare alle basi legali cantonali. I Cantoni hanno unani- memente approvato la firma della Convenzione dicendosi certi che, così facendo, la Svizzera lancia un segnale importante per una migliore protezione dei bambini e degli adolescenti contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Minima o nulla è stata invece ritenuta la necessità di modificare le legislazioni cantonali in materia qualora la Svizzera aderisse alla Convenzione. 11 Cantoni non ritengono necessari interventi legislativi cantonali. Gli altri giudicano minima la necessità di intervenire. Pochi punti sono stati ritenuti problematici dai Cantoni15. Formazione Vari Cantoni sono impegnati a ottimizzare la formazione continua degli operatori sul tema dei maltrattamenti e degli abusi sessuali. Nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti, ad esempio, le Alte scuole pedagogiche offrono corsi sulla protezione di bambini e adolescenti contro la violenza. Per sensibilizzare il corpo medico in merito ai maltrattamenti infantili e alla protezione dell’infanzia, nel marzo 2011 la Fondazione Svizzera per la Protezione dell’infanzia ha pubblicato un vademecum per il rilevamento precoce dei casi di maltrattamento, già distribuito a 20 000 medici. È in corso la preparazione di un altro vademecum, destinato agli specialisti della prima infanzia. Il sito dell’Associazione Svizzera per la Protezione dell’infanzia elenca i principali corsi, momenti formativi e manifestazioni in materia

di protezione dell’infanzia in Svizzera16. Anche l’Osservatorio sui maltrattamenti all’infanzia dell’Università di Losanna annovera tra i propri obiettivi l’organizzazione di momenti formativi e informativi destinati agli ambienti universi- tari ed extra universitari nonché lo sviluppo di attività scientifiche e pedagogiche sul tema17. L’Istituto universitario Kurt Bösch (IUKB) in Vallese18 propone un ampio spettro di corsi (collaborazione tra l’Istituto internazionale dei diritti del bambino [IDE] dell’IUKB e l’Università di Friburgo) che consentono di perseguire vari

14 Cfr. n. 56 del rapporto esplicativo alla Convenzione.

15 Cfr. in merito il rapporto sull’indagine conoscitiva disponibile in tedesco all’indirizzo www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/kriminalitaet/gesetzgebung/sexuelleausbeutu ng.html. Alcuni interpellati hanno ravvisato la necessità d’intervenire in merito all’art. 5 par. 3. Cfr. in merito infra le spiegazioni all’art. 5 par. 3 della Convenzione. 16 http://kinderschutz.ch/veranstaltungen_f/index.php (disponibile soltanto in tedesco e francese).

17 www.unil.ch/ome/page25551.html.

master e diplomi in materia di diritti e di protezione dei minori. Il servizio di prote- zione dell’infanzia del Cantone di Lucerna (Fachstelle Kinderschutz) incentiva e sostiene la formazione e l’aggiornamento in materia. Il servizio omologo del Canto- ne di San Gallo (Kinderschutzzentrum) organizza vari momenti formativi in materia di protezione dell’infanzia e di prevenzione della violenza19. Altri Cantoni infine offrono corsi di aggiornamento in materia. Alcune ONG20 offrono pure corsi sulla prevenzione degli abusi sessuali e i maltrat- tamenti dei bambini. Quanto all’aiuto alle vittime, la Confederazione versa contributi finanziari alla formazione del personale, anche quello addetto all’audizione di bambini. Corsi di formazione continua sono pure proposti alle puericultrici, le quali, nei confronti dei genitori, rivestono grande importanza per la prevenzione degli abusi sessuali. Accoglienza extrafamiliare In materia di accoglienza extrafamiliare di minori, è fondamentale che le persone e le istituzioni che accolgono bambini siano idonei a svolgere le pertinenti funzioni. La maggioranza dei Cantoni prevede requisiti molto elevati per le autorità rilascianti autorizzazioni e incaricate della vigilanza nonché per i prestatori di servizi soggetti ad autorizzazione (privati, istituzioni, servizi di collocamento), al fine di garantire le conoscenze professionali e pratiche nonché l’esperienza necessaria per esercitare tale attività. Per i prestatori di servizi è obbligatoria una formazione continua all’anno; vi è inoltre la possibilità di far frequentare corsi ai genitori diurni e affida- tari, durante i quali sono trattati il bene del bambino e la sua protezione. L’ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione21 costituì una pietra miliare nella protezione dei minori. Visto però che da allora le forme di accoglienza si sono moltiplicate, il Consiglio federale ha propo- sto una nuova ordinanza per garantire il bene dei minori accolti in istituto o in una famiglia che non sia la propria. I lavori sono stati sospesi dopo che il Parlamento ha avviato una revisione dell‘articolo 316 CC, fondandosi sull’iniziativa parlamentare

10.508 «Limitare l'obbligo di autorizzazione per l'accudimento di minori».

La sensibilizzazione e la formazione delle persone a regolare contatto con i bambini riveste grande importanza per ottimizzare il riconoscimento precoce di episodi di violenza o di abusi sessuali commessi su bambini. A tal proposito va segnalata la guida pubblicata dalla commissione della protezione dell’infanzia del Canton Zuri- go, volta a standardizzare la procedura in caso di maltrattamenti22. Tale guida pone in particolare l’accento sulla procedura da seguire nelle indagini su casi che richie- dono la protezione del minore e rientrano nella sfera di competenza dell’autorità tutoria, dei servizi sociali e di altre autorità. Un altro esempio è la guida alla proce- dura per il bene del bambino in pericolo, pubblicata di recente e destinata ai profes-

20 Come Castagna o Limita (www.castagna-zh.ch; www.limita-zh.ch) .

21 OAMin, RS 211.222.338.

22 Servizio di protezione dell’infanzia del Cantone di Zurigo (Kommission für Kinderschutz Kanton Zürich): Leitfaden zur Standardisierung des Verfahrens in Fällen von Kindsmis- shandlung, 5a ed., Ufficio zurighese dei giovani e dell‘orientamento professionale, Giova- ni e sostegno alle famiglie (Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich, Jugend und Familienhilfe), Zurigo 2006.

sionisti che lavorano a contatto con bambini e adolescenti e che si occupano di casi di protezione minorile23. Dispongono di documenti analoghi anche gli altri Cantoni. Sensibilizzazione di genitori e di altri addetti In materia di sensibilizzazione dei genitori e delle altre persone che seguono i minori nelle attività sportive, culturali e del tempo libero, va evidenziato il ruolo delle ONG, alcune delle quali sussidiate dalla Confederazione. A titolo di esempio citia- mo le seguenti. Nell’ambito della famiglia e dell’infanzia, l’UFAS sostiene con aiuti finanziari l’organizzazione pro familia, che a sua volta versa parte dei sussidi a varie istituzio- ni24, nonché l’Associazione Svizzera Strutture d’Accoglienza per l’Infanzia (ASSAI), le Famiglie diurne Svizzera e il Servizio Sociale Internazionale. Nell’ambito dell’infanzia e della protezione dei minori, l’UFAS versa sussidi a Pro Juventute, a Consulenza & Aiuto 147, a Fondazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia nonché a Rete svizzera diritti del bambino. Il credito «Diritti dei bambini» dell’UFAS serve a sostenere progetti volti a far conoscere ai bambini, ai genitori e agli altri addetti la Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo. Nell’ambito della gioventù, ricevono un forfait annuale le grandi organizzazioni, quali Jungwacht-Blauring, gli esploratori, le sezioni giovanili dei partiti, le associazioni studentesche o Infoclic, che offre iniziative aperte25. Molteplici progetti nazionali e regionali ricevono sussidi specifici26. Firmando convenzioni sulle prestazioni con l’UFAS, ottengono un sostegno finanziario le associazioni mantello attive su scala nazionale27. I responsabili delle attività giovani- li sono formati in seno alle associazioni giovanili in vista delle loro funzioni. Tale formazione è finanziata dall’UFAS sul modello dei corsi Gioventù+Sport (G+S)

23 Leitfaden für das Vorgehen bei Gefährdung des Kindeswohls, edito da: Gruppo di lavoro Protezione dell’infanzia, Ufficio della socialità, Coordinamento Protezione dell’infanzia (Arbeitsgruppe Kindesschutz, Amt für Soziales, Koordination Kindesschutz), Cantone di San Gallo, gennaio 2011. 24 Associazione mantello delle famiglie monoparentali svizzere (FSFM), Federazione Sviz- zera Formazione Genitori (FSFG), Associazione svizzero-tedesca di sostegno ai genitori (Schweizerischer Fachverband Mütter- und Väterberatung; SF MBV), Associazione sviz- zera delle organizzazioni parentali (Schweizerische Vereinigung der Elternorganisationen; SVEO), Alleanza Scuola e genitori Svizzera (Schule und Elternhaus Schweiz, S&E).

25 Elenco dei beneficiari:

26 Ad es. la conferenza sul mobbing e la violenza tra i giovani («Häsch Problem, Mann?» ovvero «Qualcosa da ridire?») delle Unioni Cristiane Giovanili Svizzera, «l’Azione 72 o- re» della Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG), workshop radiofoni- ci per adolescenti organizzati da Klipp & Klang oppure il progetto contro le pene corporali («Keine Daheimnisse» ovvero «Senza segreti domestici») del National Coalition Building Institute Schweiz (NCBI). Una sintesi dell’insieme dei progetti si trova all’indirizzo 27 Tra i quali l’Associazione mantello animazione giovanile in campo aperto (DOJ/AFAI) e la FSAG. Una piattaforma Internet (ditelo) fornisce informazioni sul tema degli abusi ses- suali e offre strumenti utili ai genitori e agli adulti che si occupano di bambini. La Fonda- zione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia, sostenuta finanziariamente dalla Confedera- zione, gestisce una piattaforma Internet con manifestazioni, seminari, conferenze e offerte formative di vario tipo in materia di protezione dell’infanzia in Svizzera.

dell’Ufficio federale dello sport28. Le associazioni propongono, ad esempio, pro- grammi di prevenzione, moduli formativi e consulenza destinati ai responsabili delle associazioni ricreative, ai club, agli allenatori e ai monitori sportivi, alle scuole di musica e ai volontari. Sport Le associazioni sportive lottano contro gli abusi sessuali nello sport. Swiss Olympic e l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) forniscono informazioni e sostegno pratico ai giovani, agli allenatori, ai monitori, ai responsabili di federazione come pure ai genitori. La piattaforma Internet29 propone informazioni e consulenza in materia di prevenzione nonché un elenco dei consultori. La Confederazione sostiene l’associazione mantello Swiss Olympic e le federazioni sportive nazionali, versando contributi annui fondati su mandati di prestazione. Il programma G+S consente di sostenere direttamente i corsi e i campi per bambini e giovani offerte dalle federazioni e le società sportive nel rispetto delle direttive federali. L’UFSPO e Swiss Olympic hanno approvato un codice etico che enuncia sette principi fondamentali per uno sport sano, rispettoso e leale, tra i quali anche l’obbligo di opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali. La Confederazione impone a Swiss Olympic e alle sue federazioni di impiegare almeno il 15 per cento dei sussidi federali ottenuti per attuare tale codice etico. Nel 2004 è stato dato il via alla campagna nazionale contro gli abusi sessuali nello sport, grazie alla quale è disponibile una vasta documentazione completa di suggerimenti d’intervento per le società sportive. Il materiale informativo è destinato a tutti gli attori del sistema sportivo30. È compito delle singole società sportive concretizzare le offerte di G+S. L’UFSPO adotta misure di carattere preventivo e repressivo al fine di accrescere la protezione contro gli abusi sessuali dei bambini e degli adolescenti che partecipano alle attività di G+S. Nella formazione dei quadri, G+S propone moduli sul tema «No agli abusi sessuali». Sono stati preparati moduli di sensibilizzazione per rendere attenti i parte- cipanti sono resi attenti a determinate tematiche e fornir loro importanti informazioni e indirizzi di contatto. Tale pluralità di misure evidenzia l’importanza che la protezione dei minori contro

lo sfruttamento e gli abusi sessuali riveste sia per le autorità sia per la società. Le condizioni dell’articolo 5 paragrafi 1 e 2 della Convenzione sono dunque adempite. Conformemente al paragrafo 3, ogni Stato aderente adotta le misure necessarie affinché le persone che esercitano o intendono esercitare una professione implicante un regolare contatto con i minori non siano state condannate per sfruttamento o abusi sessuali su minori. La disposizione non è vincolante per le attività extraprofes- sionali o a titolo onorifico31. Di seguito saranno illustrate le misure adottate dalla Confederazione in sede di legislazione penale. La ripartizione costituzionale delle competenze tra la Confede-

29 www.spiritofsport.ch.

30 Adolescenti, genitori, allenatori, responsabili di società sportive, responsabili di federazio- ni e il personale di istallazioni sportive.

31 Cfr. n. 57 del rapporto esplicativo alla Convenzione.

razione e i Cantoni restringe le possibilità della Confederazione d’intervenire con strumenti di diritto penale nell’ambito dell’esercizio di una professione. Fondandosi sugli articoli 67 CP e 50 CPM, il giudice può interdire l’esercizio di un’attività professionale. Il giudice e l’autorità esecutiva, impartendo norme di condotta, hanno la possibilità di influire sulle attività professionali ed extraprofessionali del condan- nato e di infliggere interdizioni d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geo- grafica. Le norme di condotta possono tuttavia essere impartite soltanto per la durata di un periodo di prova (correlato a una pena con la condizionale totale o parziale e a una scarcerazione condizionale, art. 44 cpv. 2, 62 cpv. 3, 64a cpv. 1, 87 cpv. 2 CP) o di un trattamento ambulatoriale (art. 63 cpv. 2 CP). Spetta inoltre unicamente alle autorità competenti valutare la necessità di eventuali norme di condotta (cfr. art. 94 e 95 CP). Infine anche il diritto penale minorile prevede la possibilità di impartire norme di condotta, comprendenti un divieto di attività, di contatto o di accesso a un’area geografica, per la durata del periodo di prova legato a un ammonimento (art. 22 cpv. 2 DPMin), per la durata del periodo di prova dopo la scarcerazione condizionale (art. 29 cpv. 2 DPMin) o in relazione a una sospensione completa o parziale della pena (art. 35 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 29 DPMin). Il 23 febbraio 2011 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto per estendere l’attuale interdizione di esercitare una professione32. I Cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate sono stati invitati a esprimersi sulle varie modifiche entro il 31 maggio 2011. È stato in particolare proposto di introdurre una nuova interdizione penale di esercitare un’attività, un’interdizione d’intrattenere contatti e un’interdizione di accedere a un’area geografica, nonché l’obbligo di presentare un estratto del casellario giudiziale per svolgere determinate attività professionali ed extraprofessionali. S’intende così proteggere meglio i minori e altre persone partico- larmente vulnerabili da autori con precedenti penali specifici. In avvenire, l’interdizione di esercitare un’attività professionale potrà riguardare anche le attività extraprofessionali svolte in seno a un’associazione o ad altre orga-

nizzazioni. L’inasprimento riguarda in particolare due punti: da un canto, se la vittima è un minore o un’altra persona particolarmente vulnerabile, il giudice può pronunciare l’interdizione anche se l’autore ha commesso un reato senza alcun nesso con l’attività in questione; dall’altro, taluni reati sessuali commessi su minori com- portano obbligatoriamente l’interdizione di esercitare un’attività. La durata massima delle interdizioni passa da cinque a dieci anni; in alcuni casi l’avamprogetto prevede pure la possibilità di pronunciare interdizioni a vita. S’intende inoltre istituire due nuove interdizioni, ossia quella d’intrattenere contatti e quella di accedere a un’area geografica, ispirate all’articolo 28b del Codice civile (CC). Oltre che nel Codice penale, le nuove interdizioni andranno integrate anche nel Codice penale militare (CPM) e, in forma modificata, nel diritto penale minorile, che per ora non contempla alcuna interdizione di esercitare una professione. Le interdizioni di esercitare un’attività andranno attuate creando un estratto specifico del casellario giudiziale per privati, da richiedere ogni qualvolta una persona si candida o aspira a svolgere un’attività professionale o extraprofessionale a contatto

32 www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2011/2010-02-23/vn-ber-i.pdf: oppure http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#EJPD.

con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili. I cittadini stranieri do- vranno esibire un atto equipollente rilasciato dal Paese di origine. Affinché la Confederazione possa disciplinare in via esaustiva la materia, occorre una nuova norma costituzionale che le consenta di emanare disposizioni tese a prevenire reati contro i minori e altre persone particolarmente vulnerabili. L’associazione «Marche blanche» ha lanciato una nuova iniziativa popolare «Affin- ché i pedofili non lavorino più con fanciulli», che propone un nuovo articolo costitu- zionale33, in base al quale chi é condannato per aver leso l’integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di eserci- tare un’attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipen- denti. L’iniziativa popolare, depositata il 20 aprile 2011, è formalmente riuscita. Nel quadro dell’attuale revisione totale della legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport34, s’intende conferire tra l’altro nuove competenze all’UFSPO per consentirgli di verificare i precedenti penali di chi aspira a svolgere un’attività di quadri G+S, proprio nel contesto dei reati contro l’integrità sessuale. La nuova legge permette inoltre di ottimizzare le basi legali per individuare gli autori di reati sessuali e poterli escludere dalle attività di quadri G+S. Il 17 giugno 2011, nel corso delle votazioni finali, le Camere federali hanno approvato la legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica. Le innovazioni proposte consentono di adempire gli obblighi dell’articolo 5 paragra- fo 3 della Convenzione.

2.2.4 Art. 6 Educazione dei minori

Secondo tale disposizione, ogni Stato aderente adotta le misure necessarie affinché i minori, durante l’educazione primaria e secondaria, ricevano informazioni adattate alla loro capacità evolutiva sui rischi dello sfruttamento e dell’abuso sessuali, così come sui modi per proteggersi. In tale contesto andrebbe rivolta particolare attenzio- ne alle nuove tecnologie di comunicazione e di informazione. Competenze Il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 Cost.). La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale (art. 63 Cost.). A livello federale esistono inoltre molteplici iniziative in tale ambito. In sede di consultazione dei Cantoni, l’articolo 6 della Convenzione non è stato ritenuto problematico (cfr. in merito anche la premessa sulla competenza cantonale al n. 2.2.3). Informazione e prevenzione in ambito scolastico I programmi scolastici prevedono l'informazione sugli abusi e lo sfruttamento ses- suali dei minori, come pure sui loro diritti. Quest’ultima è parte integrante dei pro- grammi scolastici della Svizzera romanda35. Con il Programma d’insegnamento 21 i direttori della pubblica educazione della Svizzera tedesca stanno elaborando un

34 RS 415.0, nuova legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica. 35 In base al programma quadro romando, la scuola pubblica svolge la propria missione formativa improntando il lavoro degli insegnanti e degli istituti scolastici sui diritti dell’infanzia.

programma scolastico comune che includerà i diritti dei bambini a partire dal 2014. Inoltre alcune associazioni private e gruppi di auto aiuto collaborano con le scuole, tematizzando gli abusi sessuali e la consapevolezza del proprio corpo. Dal 2007 l’UFAS sostiene finanziariamente l’allestimento di materiale scolastico sul tema dei diritti dell’infanzia stanziando il credito «Diritti dei bambini». Le tematiche sono altresì trattate in occasione dell’educazione sessuale impartita a scuola. Le scuole offrono consulenza in caso di maltrattamenti o un servizio medico o psicologico generico, in grado di fornire un aiuto primario ai bambini. Vari Cantoni adottano misure preventive (opuscoli, momenti informativi, circolari, formazione degli inse- gnanti, dei monitori e degli educatori, rappresentazioni teatrali, documentari, mostre itineranti, ecc.)36. Nelle scuole riscontra un notevole successo il progetto «Sono unico e prezioso!» sotto forma di percorso interattivo destinato ai bambini e dedicato alla prevenzione degli abusi sessuali. Tale progetto della Fondazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia è indirizzato agli allievi dalla seconda alla quarta classe elementare. La mostra consente ai bambini di avvicinarsi al tema della violenza con connotazioni sessuali e degli abusi sessuali svolgendo attività ludiche e interattive. L’obiettivo della mostra è di rinforzare le competenze e i diritti dei bambini mostrando loro come reagire. Il progetto comprende un modulo di formazione continuo destinato agli insegnanti e un incontro informativo e tematico con i genitori. Agli insegnanti è distribuito materiale didattico per trattare il tema nel corso delle lezioni37. Aumenta il numero delle scuole urbane e suburbane che impiegano operatori socio- scolastici, il che permette di potenziare le competenze e le capacità d’intervento in ambito sociale e nel caso di problemi evolutivi individuali nonché di prevenire la violenza in ambito scolastico ed extrascolastico. I Cantoni, oltre alle offerte scolasti- che destinate ai bambini, propongono varie iniziative indirizzate ai bambini in età prescolastica e ai genitori (informazione, formazione, consulenza, terapie). Programmi federali di prevenzione e di protezione dell’infanzia e della gioventù Nel 2008 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Strategia per una politica

svizzera dell’infanzia e della gioventù», che definisce i tre pilastri sui quali poggia la sua strategia: protezione, promozione e partecipazione38. Nel 2009 il Consiglio federale ha inoltre approvato il rapporto «I giovani e la vio- lenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media»39. Il Consiglio federale ha dato il via a due programmi nazionali appro- vando un credito di 8,5 milioni per la loro attuazione sull’arco di cinque anni (avvio in gennaio 2011). Entrambi i programmi sono messi in atto dall’UFAS. Il primo, intitolato «I giovani e la violenza» e incentrato sulla prevenzione della violenza giovanile, intende istituire le basi per prevenire in maniera efficace la violenza in ambito familiare, scolastico e sociale, in collaborazione con i Cantoni, le Città e i Comuni.

36 Cfr. anche quanto illustrato in merito all’art. 8 della Convenzione.

37 www.kinderschutz.ch; cfr. anche quanto illustrato in merito all’art. 6 della Convenzione. ml.

Il secondo programma nazionale, intitolato «Protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze mediali», mira invece all’uso sicuro dei media audiovisivi, elettronici e interattivi da parte dei bambini e degli adolescenti; intende inoltre sostenere i genitori, gli insegnanti e gli adulti di riferimento nello svolgere i loro compiti assistivi ed educativi. La Confederazione coopera con il settore e l’industria mediatici, le ONG e i servizi locali e cantonali competenti per creare una piattafor- ma che agevoli i contatti, la cooperazione e lo scambio di conoscenze tra i vari attori. Un accento particolare è posto sull’elaborazione di una strategia rivolta ai giovani considerati a rischio per il loro un consumo mediatico40. In adempimento del postulato Fehr (07.3725), il Consiglio federale presenterà, presumibilmente all’inizio del 2012, un rapporto sulle misure per proteggere i bam- bini e gli adolescenti dalla violenza in famiglia. Il 1° agosto 2010 è entrata in vigore la nuova ordinanza dell’11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo41. Tali misure devono contribuire a proteggere i minori da ogni forma di violenza e di maltrattamento e dunque anche da ogni forma di abuso ses- suale e dai rischi inerenti all’utilizzazione dei nuovi media. In materia di promozione e di partecipazione della gioventù, il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha approvato un disegno di revisione totale della legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche42. È in particolare previsto estendere la legge all’animazione in campo aperto e di potenziare la forza preventiva e integrativa delle attività extrascolastiche. Formazione professionale di base e tutela del lavoratore La formazione professionale di base si fonda in particolare sulla legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale43 e sull’ordinanza del 19 dicem- bre 2003 sulla formazione professionale44. Parte integrante di ogni formazione professionale di base è l’insegnamento della cultura generale in una scuola profes- sionale. Il programma quadro del 27 aprile 2006 per l’insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base prevede che gli adolescenti appro- fondiscano la conoscenza di sé stessi, accrescano la propria autostima e sviluppino

un’identità personale in seno alla società. La sessualità è discussa in relazione allo sviluppo della personalità. L’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione è invece tematizzato durante le lezioni dedicate alla società, e in particolare alla tecnologia, in tale occasione si procede altresì a sensibilizzare gli allievi in merito a situazioni a rischio.

40 Offerte e materiale informativo e didattico sono a disposizione dei servizi cantonali, delle ONG, dei genitori e degli agenti di polizia interessati. Alcune associazioni attive nel setto- re hanno già adottato misure di prevenzione, e aziende come Swisscom e Microsoft non- ché determinate organizzazioni mantello del settore mediatico sono già coinvolte in questa iniziativa. Inoltre vengono organizzate campagne informative – sempre riferite alle tecno- logie dell’informazione e della comunicazione (TIC) – in collaborazione con determinati partner, quali ad esempio la Fondazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia, la Pre- venzione Svizzera della Criminalità (PSC) oppure Action Innocence. 41 RS 311.039.1 42 RS 446.1

43 Legge sulla formazione professionale, LFPr; RS 412.10.

44 Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr; RS 412.101.

Le disposizioni di protezione speciale della legge sul lavoro e le pertinenti norme di attuazione45 intendono proteggere i giovani sul posto di lavoro. Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e provvedere alla salva- guardia della loro moralità. Inoltre, se il giovane è minacciato nella moralità, al datore di lavoro incombono doveri speciali. È inoltre vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi46. Riassumendo, la Svizzera prevede molteplici programmi, attività e disposizioni che adempiono i requisiti della Convenzione in materia.

2.2.5 Art. 7 Misure o programmi d’intervento preventivi

Ogni Stato aderente assicura, per quanto appropriato, l’accesso a programmi d’intervento o misure efficaci alle persone che temono di poter commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione. Lo scopo è di ridurre il rischio che vengano commessi atti di abuso da parte di soggetti non ancora incorsi in un’azione penale né sanzionati47. Nel giugno 2010 è stato costituito il Fachverband der Gewalttäterberatungsstellen Schweiz, che riunisce i consultori svizzeri per criminali violenti. L’associazione «Vivere senza violenza» propone – in collaborazione con vari servizi organi specia- lizzati nella violenza coniugale – una consulenza specialistica in rete, indirizzata ad adulti, bambini e adolescenti. La Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) dispone di un elenco di indirizzi che offrono aiuto agli autori di reati pedopornogra- fici48. Inoltre ognuno ha la possibilità di rivolgersi a psichiatri, psicologi e terapeuti. I requisiti di cui all’articolo 7 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.2.6 Art. 8 Misure rivolte a un ampio pubblico

Ogni Stato aderente promuove o conduce campagne di sensibilizzazione per infor- mare il grande pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali dei minori e sulle possibili misure di prevenzione (par. 1). Sono in corso molteplici attività di sensibilizzazione del pubblico, illustrate qui di seguito. Nel 2010 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il servizio specializzato ECPAT Switzerland della Fondazione svizzera per la protezione dell‘infanzia hanno lanciato, insieme alla Germania e all’Austria, la campagna trilaterale «Per la prote- zione di bambini e adolescenti dallo sfruttamento sessuale nel turismo». Tale cam-

45 Legge federale del 13.3.1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, (Legge sul lavoro, LL; RS 822.11); ordinanza 5 del 28.9.2007 concernente la legge sul la- voro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115) e ordinanze del DFE. 46 Art. 4 cpv. 1 OLL 5. Nell’ordinanza del 4.12.2007 sui lavori pericolosi per i giovani, RS 822.115.2, si precisa che sono considerati pericolosi per i giovani i lavori che li espon- gono «a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici» e che è dunque vietato impiegarli a tal fine.

47 Cfr. n. 64 del rapporto esplicativo alla Convenzione.

48 http://www.stopp-kinderpornografie.ch/10/it/1internet/3kinderpornographie/100index.php.

pagna è finalizzata a proteggere i minori dallo sfruttamento sessuale e dalla violenza nelle destinazioni turistiche. La campagna è imperniata su uno spot trasmesso su vasta scala e nuove possibilità di segnalare casi sospetti compilando un modulo online unico al mondo nel suo genere, implementato in Svizzera dall’Ufficio federa- le di polizia (fedpol) in collaborazione con ECPAT Switzerland49. Tale modulo consente di segnalare alle autorità competenti gli episodi di violazione dell’integrità sessuale di minori ad opera di turisti. Sul piano federale l’UFAS dispone di un credito «Protezione dell’infanzia» di circa 890 000 franchi l’anno, che gli consente di sostenere finanziariamente, previo con- tratto di prestazione, le organizzazioni che attuano campagne nazionali di sensibiliz- zazione sullo sfruttamento sessuale commerciale di minori, e in particolare sul turismo sessuale a danno di minori. Il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), inquadrato in fedpol e gestito da Confederazione e Cantoni, si prefigge di combattere la cibercriminalità, di individuare abusi in Internet, di coordinare le procedure d’indagine e di analizzare il fenomeno della cibercriminalità50. Ogni anno organizza svariate manifestazioni informative sulle sue attività, destinate a speciali- sti del settore della giustizia (giudici, procuratori pubblici, agenti di polizia, collabo- ratori, ecc.), alla scuola (genitori, insegnanti, allievi) nonché, all’occorrenza, anche a un pubblico più vasto. Nel 2010 la Fondazione Svizzera per la protezione dell’infanzia e Action Innocence hanno lanciato una campagna nazionale ad ampio raggio per prevenire i rischi inerenti alle nuove tecnologie di informazione e comunicazione51. La campagna è imperniata su un gioco online dedicato alla prevenzione e destinato a bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni, nonché su un autobus concepito apposta, nel quale è possibile cimentarsi nel gioco guidati da esperti e imparare le regole di base per un approccio responsabile a Internet. Nel novembre 2010 l’UFKOM ha pubblicato l’opuscolo «Storie di Internet…che nessuno vorrebbe vivere»52. Redatto in stretta collaborazione con il SCOCI, l’Ufficio federale del consumo (UFDC), l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), la Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza

dell’informazione (MELANI) e la Prevenzione svizzera della criminalità (PSC), l’opuscolo costituisce una delle misure previste dal progetto «Sicurezza e fiducia nell’utilizzo delle TIC» allestito sotto l’egida del Servizio di coordinamento Società dell'informazione dell’UFCOM e portato alla conoscenza del Consiglio federale l’11 giugno 201053. Nella primavera del 2010 la Prevenzione svizzera della criminalità (PSC), centro intercantonale istituito dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimen- ti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), ha pubblicato un opuscolo destinato a genitori ed educatori sul tema «Giovani e violenza», che fornisce informazioni e

49 http://stopchildsextourism.ch/web/it/.

50 http://www.cybercrime.ch/.

51 http://www.netcity.org/.

suggerimenti su come reagire nel caso in cui un minore subisca violenza o eserciti violenza sugli altri. Anche altre iniziative e programmi54 citati in precedenza contribuiscono a tenere informato un ampio pubblico. Secondo il paragrafo 2 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per prevenire o vietare la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati oggetto della Convenzione. All’occorrenza è possibile punire tali azioni tipiche quali istigazione al reato. Inoltre entra in linea di conto l’applicazione dell’articolo 259 CP, secondo il quale è punito chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine (cpv. 1) o un delitto impli- cante atti di violenza contro persone o cose (cpv. 2). Sono pertanto adempiti i requisiti di cui all’articolo 8 della Convenzione. Tuttavia le campagne di sensibilizzazione per essere ancor più efficaci andrebbero effettuate con regolarità e ad ampio raggio. Ciò richiede pertinenti mezzi finanziari che andranno pianificati e preventivati.

2.2.7 Art. 9 Coinvolgimento dei bambini, del settore

privato, dei media e della società civile Conformemente al paragrafo 1 ogni Stato aderente incoraggia i minori a prendere parte, in maniera adeguata alle loro capacità evolutive, allo sviluppo e all’implementazione di politiche, programmi o altre iniziative contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. In generale, nel nostro Paese i bambini e gli adolescenti dispongono di svariate possibilità di partecipare e di esprimere le loro opinioni. Esiste ad esempio una Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani55, che funge da anello di congiunzione tra oltre 40 parlamenti giovanili comunali, regionali e cantonali delle varie regioni linguistiche e rappresenta gli interessi dei giovani su scala nazionale. Esistono poi commissioni o consigli dei giovani a livello comunale o regionale, nonché parlamenti dei bambini o dei giovani che possono presentare mozioni alle assemblee comunali o approvare i preventivi di determinati progetti (ad es. fino a un massimo di 20 000 franchi all’anno). Tuttavia, la codecisione o la codeterminazione non costituiscono la regola e la partecipazione si esaurisce sovente nel chiedere il parere dei bambini e degli adolescenti. La legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche56 concretizza la partecipazione dei giovani concedendo alle organizzazioni giovanili il diritto di essere consultate prima che vengano emanate le disposizioni esecutive di tale legge. Attualmente la legge sulle attività giovanili del 1989 è sottoposta a revisione totale. Il messaggio concernente la legge federale sulla promozione delle attività extrasco- lastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extra-

54 Cfr. in merito le spiegazioni in merito all’art. 4 segg. della Convenzione.

55 www.dsj.ch.

56 Legge sulle attività giovanili, LAG; RS 446.1.

scolastiche, LPAG) sottolinea «la volontà di principio delle istituzioni politiche federali di tenere in debita considerazione gli interventi, le proposte e le richieste dei giovani. Al contempo bisognerà badare a meglio coordinare i rapporti tra le strutture partecipative a livello federale e quelle locali e cantonali (ad es. i parlamenti dei giovani)». Nella sessione estiva 2011, il Consiglio nazionale, decidendo in qualità di seconda Camera, è entrato in materia e deliberato sul progetto. Le divergenze che permangono saranno presumibilmente appianate nel corso della sessione autunnale

2011. L’entrata in vigore della nuova LPAG è prevista al più presto nel 2013.

La Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG)57 è l’organizzazione mantello di circa 80 associazioni giovanili svizzere e rappresenta gli interessi dei giovani sul piano nazionale e internazionale. La FSAG è stata, ad esempio, coinvolta nel gruppo consultivo per la revisione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche. Su scala nazionale gli interessi dei giovani sono altresì rappresentati da sei associazioni mantello per il lavoro d’animazione giovanile, che beneficiano di un sostegno finanziario della Confederazione e vengono consultate in merito a progetti legislativi, come accaduto ad esempio per il rapporto del Consiglio federale per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù (2008). Membri della FSAG siedono inoltre nel gruppo parlamentare «Infanzia e gioventù». Dal 1991 Palazzo federale ospita la Sessione federale dei Giovani, organizzata dalla FSAG, patrocinata dalla Commissione federale per l’infanzia e la gioventù e soste- nuta finanziariamente dalla Confederazione,. Oltre alla Sessione federale dei Giova- ni in inverno, due altre sessioni giovanili, più contenute, si svolgono in estate e in autunno a margine delle sessioni ordinarie del Parlamento. Tali sessioni consentono di dibattere in tempo quasi reale gli oggetti all’ordine del giorno delle Camere fede- rali. La Sessione federale dei Giovani può dunque fungere da riferimento ai parla- mentari. Lo scopo principale è di mettere la politica reale all’ascolto delle rivendica- zioni giovanili, di praticare lobbismo e di incontrare e dibattere con i parlamentari. Secondo il paragrafo 2, l’economia privata, e in particolare i settori della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, del turismo, bancario e finanziario, così come la società civile, vanno coinvolti nell’elaborazione e l’implementazione di politiche a prevenzione dello sfruttamento e dell’abuso sessuali dei minori. Grazie a un contributo finanziario della Confederazione, ECPAT Switzerland ha introdotto in Svizzera un codice di condotta dell’industria turistica (Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism), stilato nel 1998 in cooperazione con l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO). Kuoni Travel Holding Ltd. e Hotelplan SA, due dei maggiori operatori

turistici svizzeri, hanno già adottato questo Codice di condotta impegnandosi a proteggere i minori e a lottare contro il turismo sessuale pedofilo. ECPAT Switzer- land e la Fondazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia organizzano regolar- mente corsi allo scopo di sensibilizzare e informare gli operatori turistici sulla prote- zione dell’infanzia e il turismo sessuale58.

57 http://www.sajv.ch/it.

58 Quali la campagna del SECO e di ECPAT Switzerland «Per la protezione di bambini e adolescenti dallo sfruttamento sessuale nel turismo» e la possibilità di segnalare i casi so- spetti compilando un modulo online (cfr. in merito quanto illustrato al n. 2.2.6).

Nel 2008 l’Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni (asut) si è dotata di una «iniziativa di settore per una migliore protezione dei minori dai nuovi media e per la promozione delle competenze in materia di media nella società», firmata dalle quattro principali aziende di telecomunicazione59. Ogni Stato aderente incoraggia i media a fornire appropriate informazioni su tutti gli aspetti dello sfruttamento e degli abusi sessuali, nel rispetto dell’indipendenza dei media e della libertà di stampa (par. 3). L’articolo 17 Cost. garantisce la libertà della stampa, della radio e della televisione . Nell’attuare il loro mandato di prestazione, le emittenti di programmi radiofonici e televisivi devono rispettare i diritti fondamentali e la dignità umana, evitare di ledere la morale pubblica e informare correttamente (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione, LRTV60). Inoltre le emittenti non devono trasmettere programmi nocivi per la gioventù (art. 5 LRTV). Nel caso di informa- zioni inappropriate sul tema dell’abuso sessuale di minori nel corso di una trasmis- sione svizzera è possibile adire l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiote- levisiva (AIRR). L’Amministrazione federale e le autorità cantonali competenti pubblicano regolarmente comunicati stampa sulle proprie attività, nelle quali rientra pure parte la lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. La Svizzera adempie pertanto i requisiti di cui all’articolo 9 della Convenzione61.

2.3 Capitolo III Autorità specializzate e organismi di

coordinamento

2.3.1 Art. 10 Misure nazionali di coordinamento e coope-

razione Ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento tra le varie autorità competenti (educazione, sanità, servizi sociali, giustizia e polizia; par. 1). Deve inoltre costituire istituzioni nazionali o locali indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti dei minori, dotandole di specifiche risorse e responsabilità, e predisporre meccanismi per la raccolta di dati o punti di contatto per analizzare il fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuali dei minori (par. 2). Ogni Stato aderente promuove poi la cooperazione tra le istituzioni compe- tenti, la società civile e il settore privato per prevenire e contrastare più efficacemen- te lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui minori (par. 3). Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) L’UFAS provvede, su scala federale, al coordinamento e all'informazione in materia di protezione e di diritti dell'infanzia, coordinando in particolare vari programmi62, sostenendo con mandato di prestazione la «Rete svizzera diritti del bambino», rag-

59 http://asut.ch/files/pdf707.pdf?4371.

60 RS 784.40 61 Visti i molteplici progetti e misure citati, la Svizzera adempie il requisito di cui all’art. 9 par. 4 della Convenzione, secondo il quale ogni Stato aderente incoraggia il finanziamento, anche istituendo fondi, di progetti e programmi realizzati dalla società civile allo scopo di prevenire e proteggere i minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuali.

62 Cfr. supra art. 6 (n. 2.2.4).

gruppante 52 ONG per i diritti del bambino, e sovvenzionando molteplici progetti e attività di prevenzione in collaborazione con le ONG. La nuova ordinanza dell’11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo63, citata in precedenza, attribuisce al DFI/UFAS la competenza di stabilire le priorità tematiche e gli obiettivi per la concessione di aiuti finanziari a programmi e progetti64. Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) Il gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dall’UFU per approfondire il tema della violenza domestica studia anche il coinvolgimento di bambini e giovani nei casi di violenza nella coppia. Gli Uffici federali competenti seguono in modo coor- dinato l’attuazione delle misure proposte nel rapporto del Consiglio federale del 13 maggio 2009 sulla violenza nei rapporti di coppia. Commissioni federali La Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) riveste grande impor- tanza nel sensibilizzare e individuare l’insieme dei problemi che riguardano l’infanzia e la gioventù. L’accento è posto ad esempio sulla salute, la criminalità giovanile, la formazione e la partecipazione dei bambini e dei giovani. La Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF), incaricata dell’informazione e della ricerca sulle condizioni di vita delle famiglie e dei bambini in Svizzera, incoraggia l’attuazione di misure a favore delle famiglie e dei bambini. Il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) crea le strutture e i collegamenti necessari per combattere e prevenire efficacemente la tratta di esseri umani e il traffico di migranti in Svizzera. Centro d'informazione, di coordinazione e di analisi della Confederazione e dei Cantoni nella lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il servizio funge altresì da punto di contatto e di coordinamento per la cooperazione internazionale e si prefigge di ottimizzare le misure in materia di prevenzione, di perseguimento penale e di protezione delle vittime. Il servizio si occupa anche del problema speci- fico della tratta di bambini ai fini dello sfruttamento sessuale, segnatamente del attraverso la Fondazione svizzera per la protezione dell’infanzia (FSPI), rappresenta-

ta sia nell’organo direttivo sia nel gruppo di specialisti SCOTT. Cooperazione e coordinamento intercantonale e internazionale Sul piano federale la cooperazione di polizia intercantonale e internazionale è coor- dinata dalla Polizia giudiziaria federale. I commissariati «Pedofilia e Pornografia» e «Tratta di esseri umani e traffico di migranti» coordinano e sostengono, a titolo di centro di contatto, le procedure e le operazioni di polizia nazionali e internazionali vertenti su pornografia illegale e atti sessuali con minori nonché su prostituzione illegale e tratta di esseri umani. I compiti principali consistono nell’eseguire accer- tamenti preliminari e preparare fascicoli e set di dati (analisi di immagini e filmati,

63 RS 311.039.1 64 La competenza in materia di protezione dell’infanzia spetta anzitutto ai Cantoni, i cui servizi ricoprono in pratica tutti gli aspetti dello sviluppo dei bambini (medico, psicologi- co, sociale, finanziario, giuridico, culturale e ricreativo); cfr. pure quanto illustrato per gli art. 13 e 14 nonché nelle note seguenti.

determinazione della rilevanza penale e delle competenze), di organizzare e dirigere riunioni coordinative, di raccogliere informazioni e di garantire lo scambio d’informazioni di polizia giudiziaria tra le autorità inquirenti svizzere ed estere65. Il gruppo di lavoro interdisciplinare sull’abuso di bambini, istituito dal commissaria- to «Pedofilia e Pornografia», si riunisce due volte l’anno. Ne fanno parte autorità cantonali inquirenti di tutte le regioni, come pure organizzazioni non governative con sede in Svizzera. Lo scopo degli incontri sono lo scambio di esperienze e la cooperazione, disciplinati sulla base di una dichiarazione d’intenti (letter of intent) firmata dai membri. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)66 e la conferenza specializzata dei delegati alla protezione dell’infanzia e della gioventù e quella dei delegati cantonali alla gioventù (CDCG) si interessano di tutte le que- stioni inerenti alla politica dell’infanzia, della gioventù e della famiglia. Per quanto riguarda in particolare la protezione dell’infanzia e della gioventù, le tre conferenze s’impegnano a favore di un sistema affidatario al passo con i tempi e di un sostegno precoce all’infanzia. La CDOS coordina e promuove inoltre un’applicazione uni- forme della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) nonché la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni in materia. A tal fine gestisce la Conferenza svizzera degli uffici di collocamento della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV)67. La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)68, tra l’altro promotrice della Prevenzione svizzera della criminali- tà (PSC)69, piattaforma nazionale per la prevenzione criminale in Svizzera, sviluppa campagne nazionali per prevenire la criminalità negli ambiti più disparati (rischi in Internet, pedocriminalità, violenza domestica, ecc.) e svolge opera di collegamento, di consulenza, di documentazione e di aggiornamento. La Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA)70, in qualità di servizio di collegamento tra gli uffici cantonali di vigilanza sulle tutele, tratta e coordina questioni tutorie e affini, promuove la cooperazione tra i Cantoni e

con la Confederazione nel settore tutorio, informa e documenta i membri e provvede alla formazione, all’aggiornamento, alla formazione continua degli operatori del settore. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)71 coordina i compiti dei direttori cantonali della pubblica educazione nei settori dell’educazione, della cultura e dello sport.

65 Cfr. pure quanto illustrato in merito all’art. 8 della Convenzione sul SCOCI, integrato nella Polizia giudiziaria federale, che garantisce lo scambio di informazioni con i servizi esteri (n. 2.2.6).

66 www.sodk-cdas-cdos.ch.

67 www.sodk.ch/it/ueber-die-sodk/svk-ohg.html (sito in tedesco e francese). Tale Conferenza garantisce lo scambio d’informazioni e di esperienze tra gli uffici cantonali d’indennità, i consultori per le vittime, l’Ufficio federale di giustizia e la CDDGP, e fornisce raccoman- dazioni per l’applicazione della LAV.

68 www.kkjpd.ch.

69 www.skppsc.ch/1/it.

70 www.kokes.ch.

71 http://www.edk.ch/dyn/11924.php.

Contro la violenza domestica esiste una Conferenza dei servizi cantonali d’intervento (Konferenz der kantonalen Interventionsstellen; KIFS) per la Svizzera tedesca nonché una Conferenza latina contro la violenza domestica72. Ne fanno parte i servizi cantonali d’intervento, i progetti e i servizi contro la violenza domestica in Svizzera. I servizi d’intervento si contraddistinguono per i gruppi di lavoro pluridi- sciplinari e pluristituzionali o le cosiddette «tavole rotonde», in occasione delle quali i rappresentanti della polizia, della giustizia, dell’aiuto alle vittime e di altri servizi specifici sviluppano e attuano nuovi approcci in materia di violenza domestica. L’articolo 317 CC impone ai Cantoni di assicurare con appropriate prescrizioni la cooperazione fra autorità e uffici nel campo della protezione dell’infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti e in genere dell’aiuto alla gioventù. A tal fine alcuni Cantoni73 hanno istituito o designato appositi uffici di coordinamento o commissioni, in seno alle quali cooperano i rappresentanti del settore tutorio, della psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale, degli ospe- dali pediatrici, del sostegno psicologico scolastico, di uffici specializzati in materia di protezione dei bambini, della giustizia e di differenti dipartimenti cantonali. Raccolta di dati e analisi La statistica criminale di polizia dell’Ufficio federale della statistica (UFS) contiene pertinenti informazioni statistiche sugli atti sessuali con fanciulli, le vittime mino- renni e gli autori di reati violenti. La Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) effettua analisi ed elabora progetti in materia. La Svizzera adempie pertanto i requisiti di cui all’articolo 10 della Convenzione.

2.4 Capitolo IV Misure di protezione e aiuto alle vittime

2.4.1 Articolo 11 Principi

Ogni Stato aderente appronta programmi sociali efficaci e strutture multidisciplinari per fornire il necessario supporto alle vittime (par. 1). Nel diritto svizzero la vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio, dove riceveranno l’assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica di cui necessitano74. Inoltre ogni Stato aderente garantisce che alla vittima, che si ha ragione di presume- re minorenne, siano accordate le misure di protezione e l’assistenza previste per i bambini in attesa di verificare e accertare la sua età (par. 2). Nel caso in cui l’età della vittima sia incerta e vi è motivo di ritenere che sia minorenne, è prassi usuale in Svizzera considerarla tale fino a prova del contrario. Del resto si rinvia a quanto illustrato in merito all’articolo 34 della Convenzione (n. 2.7.5). I requisiti di cui all’articolo 11 della Convenzione sono pertanto adempiti.

73 Ad es. ZH, BE, BL GR, AG e VS, stato: luglio 2010. Informazioni specifiche in merito a tali servizi sono disponibili in rete sui siti delle pertinenti autorità cantonali.

74 Cfr. pure n. 2.4.3 e 2.4.4.

2.4.2 Articolo 12 Denuncia di un sospetto di sfruttamento o

abuso sessuali Il paragrafo 1 impone a ogni Stato aderente di impegnarsi per garantire che le norme nazionali sulla confidenzialità non impediscano ai professionisti operanti a contatto con i minori di sporgere denuncia se hanno ragionevoli motivi per ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o di abusi sessuali. Inoltre il paragrafo 2 prevede di incoraggiare chiunque sappia o sospetti in buona fede che sia accaduto un episodio di sfruttamento o abuso sessuali a riferire tali fatti alle autorità competenti. Secondo l’articolo 364 CP, se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e 321 CP) hanno il diritto di avvisarne le autorità tutorie. L’articolo 75 capoverso 3 CPP prevede inoltre che, se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni, le autorità competenti accertano che sono necessari ulteriori provvedi- menti, esse ne informano senza indugio le autorità tutorie. Chi lavora per un consultorio ai sensi della LAV è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto. Tuttavia, se l’integrità fisica, psichica o sessuale di una minore è seria- mente minacciata, il consultorio può informare l’autorità tutoria o denunciare il reato all’autorità di perseguimento penale (art. 11 LAV). Quanto chiesto dal paragrafo 2 può essere attuato lanciando campagne di sensibiliz- zazione. I requisiti di cui all’articolo 12 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.4.3 Art. 13 Servizi di consulenza

Conformemente all’articolo 13 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per incoraggiare e sostenere la creazione di servizi d’informazione telefonici oppure online. I Cantoni provvedono affinché i consultori (art. 9 segg. LAV) siano a disposizione delle vittime ai sensi della LAV e dei loro congiunti (art. 1 LAV). I consultori consi- gliano la vittima e i suoi familiari aiutandoli a far valere i loro diritti. I Cantoni devono tenere conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime. Sono stati creati taluni consultori specializzati75. Alcuni Cantoni hanno affidato compiti di aiuto alle vittime al Telefono amico, raggiungibile 24 ore su 24. Gli interessati possono rivolgersi al consultorio di loro scelta (art. 15 LAV). L’aiuto fornito dai consultori è gratuito per la vittima e i suoi congiunti (art. 5 LAV). La vittima sentita dalla polizia o dal pubblico ministero viene resa attenta all’esistenza dei consultori per le vittime di reati (art. 8 LAV e 305 CPP). È possibile adire un consultorio indipendentemente dal momento in cui è stato commesso il reato (art. 15 LAV). La Confederazione e alcuni Cantoni versano contributi al numero d’emergenza ufficiale gratuito per bambini e giovani76, che offre una consulenza professionale in tutta la Svizzera, sette giorni su sette, 24 ore su 24, per telefono, SMS e Internet. Pro

75 L’elenco dei consultori figura all’indirizzo www.sodk.ch.

76 Il numero 147 della Fondazione Pro Juventute.

Juventute gestisce inoltre un repertorio informatizzato dei servizi e dei consultori per la protezione dell’infanzia in Svizzera. I bambini e i giovani che vivono problemi di violenza o di abuso sessuale possono trovare sostegno e informazioni valide agli indirizzi www.ciao.ch e www.tschau.ch e al numero 147 citato in precedenza. La Svizzera adempie pertanto i requisiti di cui all’articolo 13 della Convenzione.

2.4.4 Art. 14 Assistenza alle vittime

Gli Stati aderenti adottano le misure necessarie per assistere le vittime nel processo di guarigione fisico e psico-sociale (par. 1) e per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni o parti della società civile (par. 2). All’occorrenza i consultori per le vittime di reati forniscono aiuto (art. 9 segg. LAV), anche per il tramite di terzi. L’aiuto di carattere medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico può essere immediato o a lungo termine ed è fornito a titolo sussidiario (art. 4 LAV). Prevalgono pertanto le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o le misure in materia di protezione dei minori. Inoltre la legge prevede l’indennizzo statale e la riparazione morale. Nel presente contesto vanno pure men- zionati i servizi cantonali competenti perla protezione dei minori, quali gli uffici della gioventù, i servizi preposti alla salute e alla protezione della gioventù, gli uffici di tutela, i servizi medico-pedagogici e di psichiatria infantile nonché gli ospedali pediatrici. Le organizzazioni non governative (ONG), essenziali in materia di diritti e di prote- zione dell’infanzia, costituiscono dei partner indispensabili per i vari servizi istitu- zionali. L’UFAS svolge le proprie attività collaborando con le principali ONG attive nella politica dell’infanzia, dei giovani e della famiglia. Quando persone responsabili dei minori sono coinvolte nell’abuso o lo sfruttamento sessuali di tali minori, le procedure d’intervento devono includere la possibilità di allontanare il presunto reo o di rimuovere la vittima dal suo contesto famigliare (par. 3). L’articolo 28b CC contempla varie misure di protezione in caso di lesioni della personalità dovute a violenza, minacce o insidie. Il giudice può ad esempio vietare all’autore di avvicinarsi alla vittima o di accedere a un perimetro determinato attorno all’abitazione della vittima (divieto di avvicinarsi). Il divieto può anche includere il trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri (divieto di frequentare determinati luoghi). La norma prevede inoltre il divieto di mettersi in contatto con la vittima, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica. Tali provvedimenti si possono applicare nell’ambito della procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. b CPC77), e all’occorrenza il giudice può anche ordinarli a titolo

cautelare (art. 261 segg. CPC).

77 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19.12.2008, Codice di procedura civile, CPC; RS 272.

Alcune legislazioni cantonali in materia di polizia78 prevedono basi legali che, in caso di violenza domestica, consentono di allontanare temporaneamente la persona violenta dall’abitazione. Inoltre il Codice civile contempla molteplici misure di protezione dei minori (art. 307 segg. CC). In particolare, l’autorità tutoria può togliere il figlio alla custo- dia dei genitori o dei terzi presso i quali si trova e collocarlo convenientemente (art. 310 CC). Attualmente la procedura è ancora retta dal diritto cantonale. Una volta entrato in vigore il nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, il 1° gennaio 2013, le misure cautelari in materia di protezione dei minori saranno disciplinate sul piano federale (art. 314 in combinato disposto con l’art. 445 CC). Secondo il paragrafo 4 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per assicura- re che le persone vicine alle vittime possano beneficiare, per quanto opportuno, di assistenza terapeutica, in particolare psicologica. Le prestazioni previste dalla LAV possono essere fornite anche ai congiunti della vittima (art. 1 LAV). I requisiti della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.5 Capitolo V Programmi e misure d’intervento

2.5.1 Art. 15 Principi

Ogni Stato aderente promuove misure o programmi di intervento efficaci per le persone imputate o condannate per i reati previsti nella Convenzione, con l’obiettivo di prevenire e minimizzare il rischio di recidive dei crimini sessuali a danno di minori (par. 1). Compete alla Confederazione legiferare in materia di diritto penale e di procedura penale. L’organizzazione dei tribunali, l’amministrazione della giustizia in materia penale e l’esecuzione delle pene e delle misure competono invece ai Cantoni, a meno che la legge non disponga altrimenti. La Confederazione può emanare dispo- sizioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure e sostenere i Cantoni con sussidi di costruzione e contributi per migliorare l’esecuzione delle pene e delle misure nonché gli istituti educativi per bambini, adolescenti e giovani adulti79. L’esecuzione della pena forgia la condotta sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere senza delinquere; il piano di esecuzione indica in particolare gli aiuti offerti (art. 75 cpv. 1 e 3 CP). I servizi cantonali (cliniche psichiatriche, ambu- latori, istituzioni che si occupano dell’esecuzione delle pene e delle misure) offrono un’ampia gamma di programmi d’intervento. Vi si aggiungono i programmi di privati (psicologi, psichiatri, istituti), in linea di principio accessibili anche agli autori in detenzione preventiva. Ogni Stato aderente prevede e promuove lo sviluppo di partenariati o di altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare tra i servizi di assistenza sanitaria, i servizi sociali, le autorità giuridiche e altri organismi responsabili di seguire le persone incriminate o condannate per i reati previsti dalla Convenzione (par. 2). L’articolo 93 CP disciplina i compiti dell’assistenza riabilitativa, intesa a

78 Ad es. nei Cantoni SG, AG, BL, SO, ZH, BE.

79 Art. 123 Cost.

preservare l’assistito dalla recidiva e a facilitarne l’integrazione sociale. Gli addetti all’assistenza riabilitativa provvedono alla necessaria coordinazione dei servizi specializzati coinvolti, quali i servizi sociali, psichiatrici, ambulatori e di altro tipo. Ogni Stato aderente valuta la pericolosità e il possibile rischio di recidiva delle persone incriminate o condannate per uno dei reati previsti dalla Convenzione, allo scopo di identificare appropriati programmi o misure (par. 3). L’autorità competente esamina d’ufficio se un detenuto possa essere liberato condizionalmente (art. 86 cpv. 2 CP) o se il suo stato consenta di sopprimere la misura (art. 62 segg. CP). La procedura decisionale deve fondarsi sui rapporti peritali necessari allo scopo. In casi particolari, come l’internamento a vita, l’autorità competente fonda la propria deci- sione su un rapporto della direzione dell‘istituto e una perizia indipendente, dopo aver sentito una commissione speciale e il diretto interessato (art. 64b cpv. 2 CP). Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto anche della sua pericolosità (art. 47 CP). Ogni Stato aderente provvede a valutare l’efficacia dei programmi e delle misure implementate. Di regola i programmi e le misure d’intervento sono sottoposti a una valutazione approfondita prima di essere adottati (par. 4). Nell’ambito dei progetti sperimentali sussidiati dalla Confederazione80, negli ultimi anni sono state effettuate e pubblicate le valutazioni delle sperimentazioni seguenti81:

  • Programmi di apprendimento, Ufficio di Patronato e servizi di esecuzione del Cantone di Zurigo (2004);

  • Programma di presa a carico di adolescenti autori di reati sessuali in un gruppo di discussione a orientamento terapeutico, Association CTAS, Centro di consultazio- ne per le vittime di abusi sessuali, Ginevra (2009);

  • Prognosi sullo svolgimento della terapia e sulla recidiva per gli autori di atti di violenza e reati sessuali, Servizio psichiatrico e psicologico del Cantone di Zurigo (2005);

  • Interiorizzazione del reato e riparazione dei torti («TaWi») – modello bernese Ufficio della privazione della libertà e dell'assistenza del Cantone di Berna (2003); Inoltre sono in corso vari progetti sperimentali82, taluni cofinanziati dalla Confede- razione, altri avviati e portati avanti dai Cantoni83.

80 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure; RS 341.

81 Indirizzo al quale reperire una breve informativa sui progetti sperimentali:

info-mv-i.pdf.

82 Nel presente contesto rivestono particolare rilevanza i progetti seguenti:

  • Nuovi programmi psicoterapeutici d’intervento e strategie di valutazione nell’esecuzione delle pene in Svizzera, Servizio di psichiatria forense dell’Università di Berna;

  • Progetto sperimentale per l’accertamento e il raggiungimento degli obiettivi delle misure in istituto, Clinica di psichiatria infantile e giovanile, Basilea;

  • Strategia dell’esecuzione delle sanzioni orientata ai rischi, Ufficio di Patronato e servizi d’esecuzione del Cantone di Zurigo;

  • Efficacia del programma standardizzato di terapia per giovani che hanno commesso reati sessuali, Centro di psichiatria infantile e giovanile dell’Università di Zurigo. 83 Come ad es. il Programma di accompagnamento intensivo ambulatoriale (Ambulantes Intensiv Programm; AIP) del Servizio psichiatrico e psicologico del Cantone di Zurigo, indirizzato ai criminali sessuali e violenti. Tale programma di terapia intensiva di gruppo, unico nel suo genere in Svizzera, è proposto presso il penitenziario Pöschwies di Regen-

I requisiti di cui all’articolo 15 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.5.2 Art. 16 Destinatari dei programmi e delle misure di

intervento L’articolo 16 prevede tre categorie di persone alle quali destinare i programmi e le misure di intervento: le persone perseguite per i reati stabiliti dalla Convenzione, quelle condannate per aver commesso tali reati nonché i minori autori di reati ses- suali. In merito alle prime due categorie si veda quanto illustrato in merito all’articolo 15 paragrafo 1 della Convenzione (n. 2.5.1), in merito ai principi del diritto processuale penale invece gli articoli 3 segg. CPP. Secondo il paragrafo 3 i programmi e le misure d’intervento destinati ai minori autori di reati sessuali devono essere conformi ai bisogni evolutivi dei minori, allo scopo di curarne i problemi comportamentali nella sfera sessuale. Qualora il minore abbia commesso un atto punibile e dall’inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico, l’autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze (art. 10 cpv. 1 DPMin). Gli articoli 12 segg. DPMin disciplinano le misure protettive, tra le quali segnatamente il trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin) oppure il collocamento in istituti educa- tivi o di cura in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica (art. 15 cpv. 1 DPMin). Anche durante l’istruzione l’autorità competente può ordina- re le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12–15 DPMin (art. 5 DPMin e 26 PPMin). Ai minori autori di reati sessuali sono inoltre destinati vari programmi d’intervento specifici sia in ambito ambulatoriale sia in quello stazionario. I requisiti di cui all’articolo 16 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.5.3 Art. 17 Informazione e consenso

I destinatari dei programmi di cui all’articolo 17 della Convenzione vanno informati dei motivi per i quali tali programmi vengono proposti e devono acconsentire al programma o alla misura (par. 1). Devono anche poterli rifiutare e, se si tratta di condannati, essere informati sulle possibili conseguenze che un loro rifiuto potrebbe comportare (par. 2). I programmi e le misure terapeutiche sono incentrati sull’informazione regolare dei partecipanti in merito alla situazione iniziale e allo svolgimento del trattamento. Nel caso di minori autori di reati sessuali, vengono informate anche le persone responsa- bili dell’educazione. Dal momento che le terapie coatte effettuate contro la volontà dell’autore non sono né ragionevoli né efficaci, il consenso dell’autore è di primaria importanza. L’ulteriore andamento dell’esecuzione (ad es. congedo, scarcerazione condizionale) può dipendere dall’atteggiamento cooperativo del condannato, dimo- strabile ad esempio partecipando a programmi specifici. I requisiti di cui all’articolo 17 della Convenzione sono pertanto adempiti.

sdorf ed è destinato ai rei condannati a lunghe pene detentive o all’internamento che pre- sentano tendenze al rischio croniche.

2.6 Capitolo VI Diritto penale materiale

2.6.1 Art. 18 Abuso sessuale

Ogni Stato aderente adotta le misure necessarie perché siano perseguite le seguenti condotte:

  • atti sessuali con un minore che, secondo la legge nazionale, non abbia ancora raggiunto la maggiore età sessuale (par. 1 lett. a);

  • atti sessuali con un minore facendo uso di coazione, violenza o minaccia, abu- sando di una riconosciuta posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore (anche all’interno della famiglia) o abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, soprattutto per una sua disabilità fisica o mentale o si- tuazione di dipendenza (par. 1 lett. b). Ciascun Stato aderente stabilisce la maggiore età sessuale al di sotto della quale è vietata l’attività sessuale con un minore (par. 2). Quanto previsto dal paragrafo 1 lettera a non tange i contatti sessuali consensuali tra minori (par. 3). Atti sessuali con un minore ai sensi del paragrafo 1 lettera a nonché paragrafi 2 e 3 Secondo il diritto penale svizzero è punito chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, la induce a un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale (art. 187 n. 1 CP). È irrilevante il fatto che l’autore abbia fatto uso di forza. La maggiore età sessuale è di 16 anni. L’atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni (art. 187 n. 2 CP). Lo scopo protettivo di tale disposizione consiste nell’impedire di compromettere lo sviluppo sessuale dei minori finché non hanno raggiunto la necessaria maturità per acconsentire responsa- bilmente all’atto sessuale84. Atti sessuali con un minore ai sensi del paragrafo 1 lettera b Le varie azioni tipiche al paragrafo 1 lettera b sono coperte dagli articoli 188 (atti sessuali con persone dipendenti), 189 (coazione sessuale), 190 (violenza carnale), 191 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), 192 (atti sessuali con persone detenute od imputate) e 193 (sfruttamento dello stato di biso- gno). Ad eccezione dell’articolo 188, applicabile soltanto a persone tra i 16 e i 18 anni, le fattispecie degli altri articoli non specificano l’età della vittima («Chiunque costringe una persona....») e si applicano quindi ovviamente (anche) ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Di conseguenza tali fattispecie sono compatibili con il campo di applicazione della Convenzione (cfr. art. 3 lett. a, definizione di «bambino»). In

particolare va precisato quanto segue: Coazione sessuale, uso di violenza o di minacce Compie una coazione sessuale chiunque costringa una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere (art. 189 CP). L’articolo 189 CP tutela la libertà di autodeterminazione in materia sessuale. Anche i minori di età inferiore ai 16 anni possono essere vittime di una coazione sessuale. Tuttavia, non tutte le costrizioni costituiscono coazione

84 Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 1 ad art. 187.

sessuale. Le disposizioni penali tutelano la libertà sessuale soltanto nella misura in cui l’autore riesce a sopraffare o annullare le ragionevoli resistenze della vittima. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, nelle fattispecie di coazione sessuale, sostanzialmente impostate su vittime adulte, i requisiti posti all’intensità della coazione sono esigui se a subirla sono dei minori85. L’articolo 189 prevale sugli articoli 188, 192 e 193, mentre con l’articolo 187 vi è concorso ideale. Compie violenza carnale chiunque costringa una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere (art. 190 CP). Alla stregua dell’articolo 189 CP, questa disposizione tutela la libertà di autodetermina- zione in materia sessuale. I beni giuridici di ambedue le fattispecie penali sono da considerarsi equivalenti86. Analogamente all’articolo 189 CP, le vittime possono anche essere minori di età inferiore ai 16 anni. Anche i mezzi di coazione impiegati sono i medesimi. L’articolo 190 va inteso come lex specialis all’articolo 189. Abuso di una riconosciuta posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore Lo sfruttamento di tali legami è disciplinato negli articoli 188 (atti sessuali con persone dipendenti), 192 (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 193 CP (sfruttamento dello stato di bisogno). Normalmente in questi casi non vi è una situazione di coazione in senso stretto. Secondo l’articolo 188 CP è punito chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compia un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni e la induca a un atto sessuale profittando della dipendenza in cui essa si trova. L’articolo 188 protegge, come l’articolo 187, lo sviluppo sessuale armonioso degli adolescenti tra i 16 e i 18 anni, come pure il loro diritto all’autodeterminazione sessuale. I minori di età inferiore ai 16 anni sono tutelati dall’articolo 187 CP (cfr. n. 2.1). L’articolo 188 invece intende proteggere gli adolescenti da contatti sessuali imposti sfruttando rapporti di potere strutturali. Come autori entrano in linea di conto insegnanti, genitori, personale di istituti, maestri di tirocinio, responsabili di colonie, di campi sportivi e di scuole montane,

ecc. Vi è dipendenza se la vittima, a ragione di un elemento strutturale indicato nella legge o per altri motivi, è legata all’autore e quindi non può considerarsi «libera». Si ha invece sfruttamento se tra lo stato di dipendenza della vittima e l’atto sessuale vi è un nesso motivazionale che le impedisce di opporvisi a ragione della sua inferiori- tà87. È coperto dall’articolo 188 CP anche l’ulteriore richiesta formulata nella Con- venzione di perseguire l’abuso di un minore in situazione di dipendenza in seno alla famiglia. In quanto fattispecie speciale l’articolo 188 CP ha la preminenza sugli articoli 192 e 193, poiché tutela il medesimo comportamento riguardo ai minorenni. Per tale motivo si rinuncia a illustrare i due articoli. Prevalgono invece sull’articolo 188 CP gli articoli 189, 190 e 191 CP. Abuso di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, soprattutto a causa di disabilità fisica o mentale o situazione di dipendenza

85 Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 11 ad art. 189. 86 Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 1 ad art. 190. 87 Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 8 e 10 ad art. 188.

Secondo l’articolo 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) è punito chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si con- giunga carnalmente o compia un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Tale articolo tutela la libertà sessuale. Si tratta di proteggere le persone che non sono in grado di dare il loro consenso o opporsi a un atto sessuale. La vittima, al momento della commissione del reato, deve essere completamente indifesa e tale stato non deve essere stato provocato dall’autore. Gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere si differenziano dalle fattispecie di sfruttamento degli articoli 188, 192 e 193 CP, nella misura in cui la vittima, per motivi di caratte- re psichico o fisico, durante l’atto sessuale non è in grado di scegliere liberamente se acconsentirvi od opporvisi. Va da sé che numerose persone incapaci di discernimen- to, ad esempio i disabili mentali o i bambini molto piccoli, non possono in nessun caso dare un consenso valido, idoneo a escludere la tipicità dei fatti88. Conforme- mente alla giurisprudenza del Tribunale federale, tra l’articolo 187 e 191 CP esiste un concorso ideale. L’articolo 191 CP prevale sulle fattispecie di sfruttamento previste agli articoli 188, 192 e 193 CP, che costituiscono violazioni meno incisive della libertà sessuale. Il diritto penale svizzero vigente adempie pertanto tutti i requisiti dell’articolo 18 della Convenzione.

2.6.2 Art. 19 Prostituzione minorile

Ogni Stato aderente punisce chi recluta un minore o lo coinvolge nella prostituzione (par. 1 lett. a), lo obbliga alla prostituzione o ne trae profitto o sfrutta altrimenti un minore per tali propositi (par. 1 lett. b) oppure ricorre alla prostituzione minorile (par. 1 lett. c). Il termine «prostituzione minorile» significa usare un minore per attività sessuali per le quali sono offerti o promessi soldi o altre forme di rimunera- zione o corrispettivo, a prescindere dal fatto che tale pagamento sia promesso o corrisposto al minore stesso o a un terzo (par. 2).

2.6.2.1 Diritto vigente

Reclutare un minore o coinvolgere il minore nella prostituzione (art. 19 par. 1 lett. a della Convenzione) Conformemente all‘articolo 195 capoverso 1 CP è punito chiunque sospinga alla prostituzione un minorenne. Il bene giuridico tutelato è il diritto alla libertà di auto- determinazione sessuale della persona che si prostituisce e la protezione del libero sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Nessuno deve essere costretto a prostituirsi contro la propria libera volontà. Tale articolo non contempla dunque il sostegno finanziario, commerciale o intellettuale alla prostituzione89, intesa come l’offrire e il mettere a disposizione il proprio corpo, occasionalmente o per mestiere, per il piace-

88 Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 10 ad art. 191. 89 Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 2 ad art. 195 CP.

re sessuale altrui in cambio di denaro o di altri vantaggi economici90. Irrilevante dunque il tipo di prestazione fornita concretamente. Come autori entrano segnata- mente in linea di conto i protettori, i gestori di postriboli, i locatori e i gestori di servizi erotici, nightclub, cabaret, dancing, bar, agenzie di escort, ecc. Sospinge alla prostituzione chi inizia una persona a questo mestiere e la convince a esercitarlo. Nei casi di avviamento di un minore alla prostituzione, va tenuto debito conto della minore età della vittima. Ecco perché, a causa della limitata capacità di autodetermi- narsi di un minore, i requisiti posti all’intensità dell’influenza esercitata sono meno rigorosi rispetto a quanto previsto per gli adulti. Il semplice atto di allettare o di convincere il minore (ad es. fornendo consigli mirati) adempie infatti la fattispecie dell’avviamento alla prostituzione91. La capacità concreta del minore di autodeter- minarsi e la relazione tra l’autore del reato e la vittima vanno valutate nel caso specifico. Visto quanto esposto in precedenza, anche la fattispecie del «reclutamen- to» ai sensi della Convenzione può essere sussunto sotto l’articolo 195 CP. Vi è concorso ideale con l’articolo 187 CP, mentre gli articoli 188, 192 e 193 CP sono assorbiti dall’articolo 195. L’articolo 195 capoverso 1 CP copre pertanto l’articolo 19 paragrafo 1 lettera a della Convenzione. Obbligare un minore alla prostituzione o trarne profitto o altrimenti sfruttare un minore per tali propositi (art. 19 par. 1 lett. b della Convenzione) Obbligare un minore alla prostituzione Come si evince da quanto illustrato in precedenza, affinché si configuri la fattispecie penale dell’articolo 195 CP non occorre una coercizione in senso stretto. Se vi è coercizione, si applicano gli articoli 189 CP (coazione sessuale) o 190 CP (violenza carnale), in concorso ideale con l’articolo 195 CP. Vi è concorso ideale perfetto anche rispetto all’articolo 187 CP. Trarre profitto dalla prostituzione o altrimenti sfruttare un minore per tali propositi Se si puniscono i clienti che si avvalgono dei servizi sessuali di minorenni (cfr. qui di seguito n. 2.6.2.3), occorre logicamente anche punire coloro che favoriscono la prostituzione di minorenni per ricavarne profitti. Il Codice penale svizzero non punisce siffatte condotte soltanto se riguardano lo sfruttamento di minori di età

superiore ai 16 anni. La Convenzione fissa invece a 18 anni la soglia di età delle vittime. Il Codice penale va adeguato di conseguenza (art. 195 lett. a CP nuovo; cfr. n. 2.6.2.2). Ricorrere alla prostituzione minorile (art. 19 par. 1 lett. c della Convenzione) I clienti sono punibili secondo l’articolo 187 numero 1 CP (atti sessuali con fanciul- li) se la persona che si prostituisce è minore di 16 anni e se la differenza di età tra le persone coinvolte è superiore a tre anni. In presenza di coercizione o di violenza si applicano inoltre – a prescindere dall’età della vittima – le fattispecie della coazione

90 Messaggio del 26.6.1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l’integrità della persona, il buon costume e la fami- glia), FF 1985 II 901 segg.

91 Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 15 ad

art. 195 CP.

sessuale (art. 189 CP) o della violenza carnale (art. 190 CP). A seconda del caso è pure ipotizzabile un combinato disposto con l’articolo 193 CP (sfruttamento dello stato di bisogno). Per contro, il diritto penale svizzero vigente non punisce i contatti sessuali consensuali in cambio di denaro tra adulti e minori che hanno compiuto i 16 anni e dunque hanno raggiunto la maggiore età sessuale, a condizione che quest’ultimi abbiano consentito all’atto per libera scelta e consapevoli di tutte le circostanze e che non vi sia un rapporto di dipendenza nei confronti dell’autore ai sensi dell’articolo 188 CP. L’adesione della Svizzera alla Convenzione richiede quindi una pertinente integra- zione del Codice penale (art. 196 CP nuovo; cfr. n. 2.6.2.2). Diritto civile Nell’ottica del diritto civile va evidenziato quanto segue: il cliente e la prostituta (minorenne) stabiliscono un rapporto contrattuale. Oggetto del contratto è una pre- stazione sessuale offerta in cambio di soldi. Conformemente all’articolo 17 CC, i minorenni non hanno l’esercizio dei diritti civili e non possono dunque sottoscrivere validamente contratti senza il consenso dei loro genitori. Senza questo consenso possono esercitare soltanto diritti inerenti alla loro personalità (art. 19 cpv. 2 CC). Tuttavia, la prostituzione non rientra in tale deroga, visto che può pregiudicare lo sviluppo sessuale degli interessati, traumatizzarli e destabilizzarli dal punto di vista psichico e sociale. Di sopraggiunta, il consenso alla prostituzione sarebbe inconci- liabile con il dovere di educazione dei genitori, tenuti a favorire e proteggere lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio (art. 302 CC). Inoltre, se il bene del figlio è minacciato, l’autorità tutoria ordina misure opportune per proteggerlo (art. 307 CC). In tale ambito un minore non può dunque concludere contratti validi. Diritto cantonale Avendo la Confederazione esaurito la propria competenza di legiferare nel campo del diritto penale e della procedura penale (art. 123 cpv. 1 Cost.), in linea di princi- pio i Cantoni non hanno la possibilità di emanare norme materiali in tale ambito. Tuttavia, chiunque contravvenga alle disposizioni cantonali sui luoghi, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione e contro molesti fenomeni concomitanti è punito ai sensi dell’articolo 199 CP. Tali disposizioni cantonali (segnatamente nelle

leggi cantonali in materia di prostituzione) costituiscono misure classiche in materia di polizia del commercio, volte a proteggere il pubblico. Sebbene determinati Can- toni abbiano già provveduto a introdurre disposizioni di vario genere in materia di prostituzione minorile92, a questo titolo è possibile contemplare soltanto misure di protezione sussidiarie per minori dai 16 ai 18 anni, quali ad esempio sanzioni ammi- nistrative oppure la chiusura degli esercizi che impiegano prostitute minorenni. Interventi parlamentari Nel corso degli ultimi anni sono stati depositati parecchi interventi parlamentari che chiedono di rendere punibile il ricorso alle prestazioni sessuali di minorenni di età compresa tra i 16 e i 18 anni dietro compenso in denaro, in particolare le mozioni

92 Ad es. GE, NE e JU.

Kiener-Nellen (Prostitute minorenni. Clienti passibili di pena. 09.3449)93 e Amherd (Porre un freno alla prostituzione minorile. 10.3143)94, due iniziative parlamentari95 e due iniziative cantonali96. Diritto comparato Anche nei Paesi limitrofi la condotta in questione è punibile. In Germania, l’articolo 180 capoverso 2 del Codice penale tedesco (favoreggiamen- to di atti sessuali compiuti da minori) punisce con la detenzione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque istighi una persona minore di 18 anni a compiere o far compiere o a subire in cambio di denaro atti sessuali oppure favorisca tali atti. In Austria, l’articolo 207b capoverso 3 del Codice penale austriaco punisce con tre anni di detenzione chiunque induca una persona minore di 18 anni a compiere o far compiere un atto di natura sessuale su di sé o su un terzo, in cambio di denaro. In Francia, l’articolo 225-12-1 del Codice penale francese punisce con la detenzione fino a cinque anni e una multa di 45 000 euro chiunque solleciti, accetti o ottenga attività sessuali da un minore che si prostituisce anche soltanto occasionalmente, in cambio di denaro o di promesse di pagamento. In Italia, l’articolo 600-bis del Codice penale italiano punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con una multa da 1 500 a 6 000 euro chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o altra utilità economica.. Inoltre, una decisione quadro del Consiglio dell’UE impone ai Paesi dell’Unione europea di rendere punibile la partecipazione ad atti sessuali con minori (fino a 18 anni) laddove venga dato in pagamento denaro o si ricorra ad altre forme di rimune- razione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali.

93 La mozione chiede al Consiglio federale di modificare l’articolo 195 CP in modo che i clienti che ricorrono alle prestazioni sessuali di persone minorenni siano puniti. Ambedue i Consigli hanno accolto la mozione (risp. il 3.6.2009 e il 29.11.2010). 94 L’autrice della mozione chiede in particolare di adottare le misure legislative necessarie per rendere punibile il ricorso alla prostituzione minorile. Il 18.6.2010 il Consiglio nazio- nale ha accolto la mozione. 95 - Iniziativa parlamentare Barthassat Luc (10.439. Vietare la prostituzione minorile): chiede di vietare la prostituzione minorile e di prevedere sanzioni nei confronti dei clien- ti di prostitute minorenni. L’iniziativa non è ancora stata trattata in seduta plenaria. - Iniziativa parlamentare Galldadé Chantal (10.435. Vietare la prostituzione minorile): chiede in particolare di vietare la prostituzione minorile e di prevedere sanzioni nei con- fronti dei clienti di prostitute minorenni. L’iniziativa non è ancora stata trattata in seduta plenaria. 96 Iv. ct. GE Revisione del Codice penale. L’iniziativa non è ancora stata trattata in seduta plenaria. Iv. ct. VS Vietare ai minori l’esercizio della prostituzione. L’iniziativa non è ancora stata trattata in seduta plenaria.

2.6.2.2 Revisione del Codice penale

Proposta per l’articolo 195 lettera a CP (nuovo) a. Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne o ne incoraggia la prostitu- zione per trarne vantaggi patrimoniali, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni97. A differenza della versione attuale, il nuovo tenore dell’articolo 195 CP non si limita a punire l’avviamento di un minore alla prostituzione influenzandone la libertà decisionale, ma contempla anche il fatto di facilitare o favorire in qualsiasi modo la prostituzione minorile traendone vantaggi patrimoniali. Come nel caso dell’attuale articolo 195 CP, i possibili autori sono in particolare i protettori, i gestori di postri- boli, i locatori, i gestori di servizi erotici, nightclub, cabaret, agenzie di escort, ecc. Tali soggetti favoreggiano la prostituzione di minori incitandoli a esercitare tale attività per trarne vantaggi economici. Si pensi ad esempio alla locazione di saloni oppure all’assunzione di minori in locali a luci rosse. L’espressione «altrimenti sfruttare un minore per tali propositi» ai sensi della Convenzione non ha un signifi- cato immediato a sé stante e dovrebbe rientrare completamente nelle fattispecie dell’articolo 19 numero 1 lettere a–c. L’ampia comminatoria dell’articolo 195 con- sente di tenere adeguatamente conto dei molteplici fatti possibili. Proposta per l’articolo 196 CP (nuovo): Atti sessuali con minori in cambio di denaro (titolo marginale) Chiunque, in cambio di denaro, compie atti di carattere sessuale con un minore o lo induce a compiere tali atti è punito con una pena detentiva sino a tre anni. In tal caso è considerato autore chiunque, in cambio di denaro, compia un atto di carattere sessuale con un minore o faccia compiere a un minore un atto sessuale su di sé o su un terzo. Elemento essenziale è il pagamento o la promessa di un corri- spettivo per le prestazioni fornite. Tale corrispettivo può essere in denaro o di altro tipo, ovvero ogni altra utilità economica come ad esempio stupefacenti, alloggio, cibo, articoli griffati, abiti, vacanze, ecc. È irrilevante che il corrispettivo sia effetti- vamente dato, di per sé basta che venga promesso. Non è neppure indispensabile che il minore si prostituisca con regolarità. È sufficiente che la vittima offra il proprio corpo in cambio di denaro, occasionalmente o per la prima volta. È inoltre ininfluen-

te il tipo di prestazioni sessuali fornite in concreto. Non è peraltro necessario che si giunga all’atto sessuale completo. Non importa neppure se l’atto è stato compiuto attivamente o subito passivamente98. Decisivo è invece il nesso causale tra la presta- zione sessuale e il corrispettivo; è difatti indispensabile la presunzione oggettiva che il corrispettivo (promesso) sia all’origine dell’atto sessuale o del consenso della vittima e che non si tratti di una relazione amorosa. Sono considerati minori le persone di sesso femminile o maschile di età inferiore ai 18 anni. Essi non sono punibili. Il fatto che la vittima acconsenta a compiere l’atto sessuale non incide sulla punibilità dell’autore.

97 Comminatoria conforme all’avamprogetto di legge federale sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio; www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2010. 98 Per quanto concerne la definizione di prostituzione cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kom- mentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 8 seg. ad art. 195.

Lo scopo della norma consiste nel proteggere i bambini e gli adolescenti dalla prosti- tuzione e non nel criminalizzare i contatti sessuali inseriti in una relazione amorosa con minori che hanno compiuto 16 anni. I regali offerti nel contesto di tali relazioni non hanno le caratteristiche di un compenso. Lo scambio di inviti o regali tra adole- scenti non deve essere punibile, anche se fatti nella speranza di ottenere favori sessuali. L’autore è punibile unicamente se la vittima tollera i contatti sessuali al solo scopo di ottenere una controprestazione di natura patrimoniale. Tuttavia, risulta piuttosto difficoltoso tracciare i limiti nei casi in cui ad esempio una diciassettenne accetta una relazione con un partner decisamente più anziano che le offre regali molto costosi. Va verificato per ogni singolo caso se non vi siano gli estremi del reato. È comminata una pena detentiva sino a tre anni, in analogia agli articoli 188, 192 e

193 CP. Inoltre vi è concorso ideale con l’articolo 187 CP.

La revisione proposta del Codice penale proposta la Svizzera è atta ad adempire i pertinenti requisiti della Convenzione.

2.6.3 Art. 20 Pedopornografia

Secondo l’articolo 20 paragrafo 1 ogni Stato aderente punisce il fatto di produrre, offrire, rendere disponibile, distribuire o trasmettere materiale pedopornografico. L’articolo impone agli Stati aderenti di perseguire il possesso e il procacciamento di materiale pedopornografico99 nonché l’accesso a materiale pedopornografico attra- verso tecnologie di informazione e di comunicazione.

2.6.3.1 Diritto vigente

Nel diritto svizzero la pedopornografia è disciplinata all’articolo 197 CP, norma che s’intende rivedere con la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio (Armonizzazione delle pene nel Codice penale). L’avamprogetto100 è stato in consultazione fino al 10 dicembre 2010. Il Consiglio federale non ha ancora deciso le ulteriori tappe di questo voluminoso progetto. Le osservazioni seguenti si riferiscono comunque al tenore dell’articolo 197 CP proposto dall’armonizzazione delle pene nel Codice penale. Le modifiche legislative richieste dalla Convenzione si fondano su tale testo e non sulle disposizioni attualmente in vigore. In questa sede non vanno di nuovo approfondite le modifiche apportate all’articolo 197 CP dall’armonizzazione delle pene nel Codice penale, in quanto non hanno per oggetto l’attuazione della Conven- zione e, per certi aspetti, si spingono oltre. L’analisi dei due avamprogetti confluirà successivamente in un disegno consolidato per l’articolo 197 CP. L’articolo 197 numeri 3 e 3bis AP-CP punisce le azioni tipiche contemplate dalla Convenzione: il numero 3 copre l’intero spettro di atti ipotizzabili, eccetto il consu- mo, disciplinato al numero 3bis, il quale statuisce inoltre che tutti i reati di cui al numero 3 commessi per consumo personale di pornografia riceveranno il medesimo trattamento e una punizione uniforme. Tutti i reati previsti dalla Convenzione sono

99 Per se stessi o per un’altra persona.

100 http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1935/Vorlage.pdf;

pertanto contemplati. Secondo la legislazione svizzera, gli atti riguardanti rappresen- tazioni pedopornografiche reali sono punite alla stregua di quelli correlati a rappre- sentazioni virtuali101. Tuttavia la pena sarà meno severa a condizione che non siano rappresentati atti reali commessi su bambini. L’articolo 20 paragrafo 1 lettera f della Convenzione chiede di perseguire le perso- ne che si servono di tecnologie dell’informazione e della comunicazione per procu- rarsi consapevolmente l’accesso a materiale pedopornografico. In tal modo è possi- bile punire anche chi fruisce di pedopornografia in rete senza scaricare contenuti102. L’articolo 197 numero 3bis AP-CP nel tenore previsto dall’armonizzazione delle pene nel Codice penale, contrariamente alla versione vigente, contempla e rende punibile anche il mero consumo senza possesso di pornografia dura. Tale modifica è stata proposta per attuare la mozione Schweiger (06.3170)103. L’attuazione della modifica proposta consentirebbe alla legislazione svizzera di adempire i pertinenti requisiti della Convenzione, meno severi delle soluzioni proposte dall’armonizzazione delle pene nel Codice penale. Pertanto non è necessario avva- lersi della possibilità offerta al paragrafo 4 della Convenzione di formulare una riserva ad lettera f. Conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 della Convenzione, il termine «porno- grafia minorile» comprende ogni tipo di materiale che visibilmente raffigura un bambino coinvolto in una condotta sessualmente esplicita reale o simulata o qualun- que raffigurazione di organi sessuali di un minore per scopi principalmente sessuali. Tale definizione, tranne che per il campo di applicazione personale104, coincide con quella della pornografia nel diritto svizzero, che tuttavia considera pornografia non soltanto le raffigurazioni, bensì anche le rappresentazioni: infatti nel messaggio105 il concetto di pornografia indica pubblicazioni o rappresentazioni con contenuto ses- suale «in cui l’attività sessuale è tolta dal contesto delle relazioni umane che nor- malmente l’accompagnano, rendendola così volgare e inopportuna». Al centro dell’attenzione le raffigurazioni che si concentrano sulle zone genitali106. Come illustrato in precedenza, il diritto svizzero punisce gli atti pedopornografici reali e fittizi107, ragion per cui è superfluo esprimere una riserva ai sensi del para-

grafo 3 primo comma riguardo al materiale pornografico virtuale (par. 1 lett. a ed e).

2.6.3.2 Revisione del Codice penale

101 Cfr. messaggio del 10.5.2000 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 2000 2609; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n. 28 ad art. 197.

102 Cfr. n. 140 del rapporto esplicativo alla Convenzione.

103 Mozione 06.3170 Schweiger. Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli.

104 Cfr. n. 2.6.3.2.

105 Cfr. messaggio del 26.6.1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare, FF 1985 II 956.

106 Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 197.

107 Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n. 28 ad art. 197; messaggio del 10.5.2000 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale milita- re, FF 2000 2609.

Quanto alla pedopornografia, le numerose Convenzioni internazionali in materia di protezione dei fanciulli108 propongono un limite di età di 18 anni, talvolta abbinato alla possibilità di formulare una dichiarazione o una riserva. Anche il campo di applicazione personale della Convenzione include i minori di 18 anni (art. 3 della Convenzione; non è prevista la possibilità di esprimere una riserva in merito109). Stando tuttavia alla dottrina dominante, per «fanciulli» ai sensi dell’articolo 197 CP s’intendono persone di età inferiore ai 16 anni110, il che corrisponde all’età protetta secondo l’articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli). La maggiore età civile invece è fissata a 18 anni (art. 14 CC). Al fine di adempire i requisiti della Convenzione vanno modificati i numeri 3, 3bis e

4 dell’articolo 197 AP-CP nella versione prevista dalla legge federale

sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, in modo da offrire ai minori una tutela di diritto penale contro la partecipazione a rappresentazioni di carattere ses- suale fino al compimento dei 18 anni. Il termine «fanciulli» nei numeri 3, 3bis e 4 va dunque sostituito con «minori». Tale modifica consente da un canto di tenere mag- giormente conto della protezione dei giovani e dall’altro di porre fine all’incertezza insita nel testo normativo riguardo al limite di età. Va per contro lasciato invariato a 16 anni il limite di età previsto all’articolo 197 numero 1 CP, che continuerà a corrispondere all'età protetta dell'articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli), oggetto di forti controversie al momento della sua intro- duzione nell’articolo 187 CP. La commissione peritale aveva proposto di fissare il limite dell’età protetta a 14 anni, sul modello di Germania e Austria. Parte della dottrina critica l’attuale limite di 16 anni ritenendolo troppo poco liberale. Un’età protetta troppo elevata finisce per criminalizzare comportamenti che non rischiano di compromettere lo sviluppo sessuale normale111. A tale proposito è poco chiaro se e in quale misura l’entrare in contatto con la pornografia leggera possa pregiudicare lo sviluppo sessuale degli adolescenti112. Viste le premesse, appare inopportuno innalzare l’età protetta a 18 anni nell’articolo 197. La Convenzione consente di esprimere una riserva nei casi in cui le immagini por- nografiche raffiguranti minori che hanno raggiunto la maggiore età sessuale (16–17 anni) siano prodotte e possedute da loro con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso personale (par. 3 secondo comma)113. Estendendo il campo di applicazione dell’articolo 197 numeri 3, 3bis e 4 AP-CP anche ai «minori», in adempimento della Convenzione, rischia di criminalizzare atti compiuti da minori consenzienti, per i

108 In particolare la Convenzione delle Nazioni Unite del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107, il Protocollo facoltativo del 25.5.2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, RS 0.107.2, la Convenzione europea del 23.11.2001 sulla cibercriminalità (STE 185). 109 Cfr. pure l’art. 48 della Convenzione, secondo il quale sono ammesse unicamente le riserve espressamente previste.

110 Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 segg. ad art. 197

111 Cfr. Maier, Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 187; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a edizione, Berna 2010, § 7 n. 6. 112 Cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., §10 n. 10; Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommen- tar zum schweizerischen Strafrecht, BT, vol. 4, Berna 1997, n. 12 ad art. 197. 113 La possibilità di formulare una riserva serve in particolare per definire la situazione delle coppie tra i 16 e i 18 anni. Il coinvolgimento di almeno due persone si evince dal tenore della Convenzione, che chiede il consenso degli interessati.

quali non si ravvisa alcuna necessità di prevedere una sanzione penale. Per contra- stare tale rischio, sarà introdotto il nuovo numero 4ter dell’articolo 197 AP-CP, il quale esenta dalla pena i minori di età superiore ai 16 anni che producono, possiedo- no o consumano consensualmente oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1. Significa che, ad esempio, non è punibile il diciassettenne che scatta un’immagine a carattere pornografico della sua ragazza sedicenne con il di lei consenso e successi- vamente visiona tale immagine. Occorre quindi usufruire della possibilità di esprimere una riserva, prevista al para- grafo 3 secondo comma.

2.6.4 Art. 21 Partecipazione di un minore a spettacoli por-

nografiche Ogni Stato aderente rende punibili le condotte seguenti: reclutare o indurre un mino- re a partecipare a spettacoli pornografici (par. 1 lett. a), costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici o trarre profitto o altrimenti sfruttare un minore per tali scopi (par. 1 lett. b) nonché assistere consapevolmente a spettacoli pornogra- fici che coinvolgono un minore (par. 1 lett. c). Ogni Stato aderente è libero di defini- re il concetto di «spettacoli pornografici» (ad es. se devono essere pubblici o privati, commerciali o a titolo gratuito114). La disposizione mira in sostanza alle esibizioni di minori dal vivo con contenuti a sfondo chiaramente sessuale.

2.6.4.1 Diritto vigente

Reclutare o indurre un minore a partecipare a spettacoli pornografici (par. 1 lett. a della Convenzione) In questo caso occorre anzitutto distinguere se l’azione del reclutare o dell’indurre un minore a partecipare a uno spettacolo pornografico è compiuta dalla medesima persona che organizza lo spettacolo. In caso affermativo si applicano gli articoli 187 numero 1 capoverso 2 CP (se la vittima non ha ancora compiuto 16 anni) e 197 numero 3 AP-CP per pornografia dura (segnatamente mostrare uno spettacolo). Se l’esibizione non ha luogo, il reclu- tamento o l’induzione possono, all’occorrenza, essere considerati un tentativo di compiere gli atti contemplati agli articoli 187 numero 1 capoverso 2 CP o 197 nume- ro 3 AP-CP. Tuttavia, le azioni tipiche previste dalla Convenzione si situano in una fase precoce ed è dubbio se tale condotta possa sempre considerarsi un tentativo di compiere l’atto principale. All’autore che non è responsabile dello spettacolo si può semmai imputare il tentati- vo di coinvolgere un minore ai sensi dell’articolo 187 numero 1 capoverso 2 CP. Tuttavia, l’articolo 187 numero 1 CP si applica soltanto a minori di età inferiore ai

16 anni, mentre la Convenzione chiede di proteggere dal reclutamento o

dall’induzione a spettacoli pornografici i bambini e gli adolescenti fino al compi- mento dei 18 anni. La tentata complicità non essendo punita dal diritto svizzero115,

114 Cfr. n. 147 del rapporto esplicativo alla Convenzione.

115 Cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, art. 25 n. 8.

non è possibile punire il semplice reclutamento di un minore di età superiore ai 16 anni se questi poi non partecipa a uno spettacolo pornografico. Al fine di adempire i requisiti della Convenzione è pertanto necessario integrare il Codice penale (art. 197 n. 2bis CP [nuovo]; cfr. n. 2.6.4.2). Costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici (par. 1 lett. b della Convenzione) Le azioni tipiche previste al paragrafo 1 lettera b sono contemplate dall’articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli) in combinato disposto con gli artico- li 189 e/o 190 CP nella misura in cui l’età del minore sia inferiore ai 16 anni e la differenza di età con l’autore ecceda i tre anni; in tutti gli altri casi si applicano gli articoli 189 (coazione sessuale) e/o 190 CP (violenza carnale). È ben vero che la condotta richiesta dalla vittima nell’articolo 189 CP comporta il «subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale», ma non la coazione a compiere un atto sessuale. Tale formulazione essendo riconducibile a una svista manifesta, la fattispecie è adempita anche dall’atto di costringere una persona a compiere atti sessuali con l’autore, su se stessa o con un terzo116. Le altre azioni tipiche previste al paragrafo 1 lettera b – trarre profitto dalla parteci- pazione di un minore a spettacoli pornografici o altrimenti sfruttare un minore per tali scopi – sono puniti a titolo di correità o eventualmente di complicità. La dottrina considera indizio di correità l’interesse tratto dall’atto, in particolare la partecipazio- ne proporzionale ai profitti del reato117. Assistere consapevolmente a spettacoli pornografici che includano la partecipazio- ne di un minore (art. 21 par. 1 lett. c della Convenzione) Ogni Stato aderente rende punibile assistere consapevolmente a spettacoli pornogra- fici ai quali partecipano minori. Il diritto penale svizzero vigente non disciplina esplicitamente tali atti. È ipotizzabile la complicità psichica in una fattispecie corri- spondente, segnatamente in atti sessuali su fanciulli (art. 187 n. 1 CP). Non è tuttavia contemplato l’insieme dei casi ipotizzabili, in particolare per quanto riguarda l’età della vittima118: il diritto vigente adempie pertanto soltanto in parte i requisiti dell’articolo 21 numero 1 lettera c della Convenzione. Secondo la legislazione vigente, il consumo di pornografia dura è punibile soltanto

se l’autore ha anche il possesso di tale materiale (art. 197 n. 3bis CP). Chi invece si fa mostrare rappresentazioni di pedopornografia è esente da pena poiché il mero con- sumo non comporta alcun potere di fatto sull’oggetto materiale del reato. Non vi è dunque possesso ai sensi del Codice penale119. Come illustrato in precedenza120, s’intende punire anche il consumo di pornografia dura senza possesso, al fine di attuare la mozione 06.3170 Schweiger. Sostituendo il termine «fanciullo» con «minore» nel numero 3bis dell’articolo 197 AP-CP (come

116 Cfr. DTF 127 IV 198; Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, op. cit, n. 37 ad art. 189.

117 Cfr. Trechsel, op. cit., prima dell’art. 24 n. 15.

118 Art. 187 CP concerne persone minori di 16 anni.

119 Cfr. Bundi, Der Straftatbestand der Pornografie in der Schweiz, Berna 2008, n. 2.3.6.4.2. n. 303.

120 Cfr. numero 2.6.3.1.

illustrato in precedenza al n. 2.6.3.2), si adempiono pertanto anche i requisiti dell’articolo 21 paragrafo 1 lettera c della Convenzione.

2.6.4.2 Revisione del Codice penale

Proposta per l’articolo 197 numero 2bis CP (nuovo) 2bis Chiunque recluta un minore per farlo partecipare a una rappresentazione por- nografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con la detenzione sino a tre anni o con la multa. Dal punto di vista linguistico è preferibile il termine «rappresentazione», già utiliz- zato dall’articolo 197 CP, piuttosto che il termine «spettacolo» della Convenzione. Proposta per l’articolo 197 numero 3bis CP (nuovo, AP-CP nella versione dell’armonizzazione delle pene nel Codice penale) 3bis Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti con adulti o atti sessuali o violenti fittizi con minori, oppure commette un reato a tenore del numero 3 comma 1 per assicurare il proprio consumo,è punito: a. con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria; b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali o violenti reali con minori, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. In futuro sarà quindi possibile punire anche gli spettatori di uno spettacolo cinema- tografico di pornografia dura o di spettacoli pornografici che coinvolgono minori. Grazie a tali modifiche la Svizzera adempie i requisiti della Convenzione. La Svizzera non intende fare uso della possibilità di esprimere la riserva prevista all’articolo 21 paragrafo 2 per limitare l’applicazione del paragrafo 1 lettera c ai casi in cui i minori sono reclutati o costretti ai sensi del paragrafo 1 lettera a o b, offrendo quindi ai minori una protezione completa contro lo sfruttamento e l’abuso.

2.6.5 Art. 22 Corruzione di minori

Secondo l’articolo 22 ogni Stato aderente rende punibile chi induce, con scopi sessuali, un minore ad assistere a un abuso sessuale o a un’attività a sfondo sessuale. Non è necessario che il minore vi partecipi. Determinante per la punibilità è il limite di età secondo l’articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione. Nel diritto svizzero tale limite è di 16 anni. Reati di questo tipo possono mettere a rischio la salute psichica dei bambini com- promettendo fortemente la loro personalità e in particolare trasmettendo loro una visione distorta della sessualità e delle relazioni personali. Gli Stati aderenti sono liberi di interpretare il concetto di «indurre ad assistere». Entrano in linea di conto ad esempio la violenza, la coazione, la corruzione, le promesse121. Secondo l’articolo 187 numero 1 CP, è tra l’altro punibile chiunque coinvolge in un atto sessuale una persona minore di sedici anni. Si ha coinvolgimento quando

121 Cfr. n. 154 del rapporto esplicativo alla Convenzione.

l’autore compie atti sessuali in presenza del minore anche senza che vi sia un contat- to fisico tra i due. Il minore viene coinvolto, in maniera mirata, come spettatore in un atto sessuale122. In presenza di coazione e di violenza, va esaminato anche l’eventuale concorso con le relative fattispecie, in particolare con l’articolo 189 CP. I requisiti dell’articolo 22 della Convenzione sono pertanto interamente adempiti.

2.6.6 Art. 23 Adescamento di minori in Internet a fini

sessuali («grooming»)

2.6.6.1 Requisiti della Convenzione

Secondo l’articolo 23 ogni Stato aderente rende punibile il proposito intenzionale di un adulto di incontrare un minore allo scopo di commettere un reato ai sensi degli articoli 18 paragrafo 1 lettera a (atti sessuali con un minore) oppure 20 paragrafo 1 lettera a (produrre materiale pedopornografico), quando tale proposito è seguito da atti concreti tesi a ottenere tale incontro. Anche in questo caso, l’autore è punibile a condizione che la vittima non abbia ancora raggiunto l’età di cui all’articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione, ossia 16 anni secondo il diritto svizzero. L’incontro dev’essere proposto avvalendosi di tecnologie dell’informazione e della comunica- zione. La presente Convenzione è il primo strumento internazionale che impone la punibilità di una siffatta condotta. Per essere penalmente rilevante la proposta deve essere seguita da fatti tesi a concre- tizzare l’incontro, come ad esempio il recarsi nel luogo convenuto. La semplice comunicazione, ossia chattare non basta. Gli Stati aderenti hanno inserito consape- volmente tale elemento, consci del fatto che la soglia della punibilità è situata molto prima della commissione del reato vero e proprio. Il campo di applicazione riguarda soltanto l’impiego di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, quindi segnatamente Internet e telefonia mobile, ma non i contatti fisici o una comunica- zione non elettronica123.

2.6.6.2 Quadro legale in Svizzera

Le chat room sono assiduamente utilizzate dagli adulti per entrare in contatto con bambini o adolescenti per scopi sessuali, ad esempio per esternare propositi o propo- ste osceni. Il Tribunale federale (DTF 131 IV 105, consid. 8.1) ha definito il discri- mine fra atto preparatorio non punibile e tentativo nelle chat room ove gli adulti scambiano propositi a sfondo sessuale con dei bambini. Secondo tale definizione, non vi è tentativo fintanto che i partecipanti si limitano a un semplice dialogo online, neppure se i propositi scambiati nella chat room riguardano attività sessuali esplicite e l’autore è manifestamente intenzionato a passare all’atto. La distanza che separa nel tempo e nello spazio tali atti dalla loro concretizzazione vera e propria è tale che si può escludere qualsiasi rischio reale. Inoltre, a questo stadio è ancora troppo presto per disporre degli elementi probatori che consentano di dimostrare l’irrevocabilità dell’intento di delinquere. La presenza delle potenziali vittime nelle chat room è anonima e meramente virtuale, per cui non possono essere colpite

122 Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 13 ad art. 187 CP.

123 Cfr. n. 159 del rapporto esplicativo alla Convenzione.

fisicamente. In altre parole, chattare con dei minori a fini esplicitamente sessuali ed evocare un incontro al fine di compiere atti sessuali, dal punto di vista penale rimane assimilabile agli atti preparatori non punibili purché tutto resti confinato nella chat room. La condotta assume un carattere punibile soltanto compiendo l’ultimo passo decisivo, dopo il quale non è generalmente più possibile tornare indietro. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il presunto autore che si reca nel luogo di ritrovo fissato per l’incontro compie un tentativo punibile di commettere atti sessuali con fanciulli ai sensi dell’articolo 187 numero 1 capoverso 1 CP124. Tale giurispru- denza è tuttavia controversa125.

2.6.6.3 Adozione di una nuova fattispecie di reato?

Tenuto conto della legislazione in vigore, occorre esaminare la necessità e l’opportunità per la Svizzera di adottare una fattispecie specifica per il «groo- ming»126 al fine di attuare la Convenzione. In linea di principio è ipotizzabile una norma che anticipi la punibilità effetto ren- dendo punibile già l’atto di chattare con un minore per fini a sfondo sessuale. Non è tuttavia quanto manifestamente chiede l’articolo 23 della Convenzione, che presup- pone anche atti concreti. Vi si aggiunge inoltre che non tutte le possibilità offerte dalla legislazione vigente sono state (per ora) sfruttate. Se il dialogo in Internet non è sufficiente ai fini di una condanna per tentativo punibile di compiere atti sessuali con fanciulli secondo l’articolo 187 numero 1 primo comma CP o per fabbricazione di oggetti o rappresentazioni pedopornografiche secondo l’articolo 197 numero 3 CP, rimane la possibilità di far capo agli articoli 197 capoverso 1 CP (sempreché si tratti di propositi pornografici), 187 numero 1 secondo comma CP (chat per indurre il minore a compiere atti sessuali su di sé) e 187 numero 1 terzo comma CP (chat per coinvolgere un minore in atti sessuali compiuti dall’autore su di sé). Inoltre, i Canto- ni si stanno dotando di una base legale per le indagini preventive in incognito (nor- mativa modello dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, CDDGP), che consentirà un intervento precoce. La creazione di una nuova fattispe-

124 Cfr. a tal proposito anche:

Sentenza del 13.5.2005 della Corte di cassazione di Basilea Città: confermato il tentativo di reato. Il ricorrente si è recato all’incontro nel luogo concordato deciso a compiere il rea- to. Non sono stati compiuti atti sessuali poiché la presunta vittima era un agente infiltrato. Sentenza della Corte di appello del Cantone di Berna del 23 marzo 2005: assoluzione. Nessun incontro è stato concordato. La soglia del tentativo punibile non è stata varcata. Non è data la necessaria contiguità delittuosa. 125 Bollmann Eva, Straffreiheit für sexuelle Chatdialoge mit Minderjährigen? (trad.: Impuni- bilità per le chat a sfondo sessuale con minorenni?) in: Jusletter del 6 giugno 2005. Pure critico lo SCOCI in: Rechtliche Problematik rund um den Chat zwischen Erwachsenen und Kindern, Kritische Darstellung der Rechtsprechung und Empfehlungen für die Praxis (trad.: Problemi giuridici legati alle chat tra adulti e bambini. Commento critico alla giuri- sprudenza e raccomandazioni pratiche), aprile 2007. 126 Cfr. pure la mozione Amherd Viola (07.3449). Abuso virtuale di minori: un nuovo reato. L’autrice della mozione ha in particolare invitato il Consiglio federale a rendere punibile il «grooming». Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, riservandosi tut- tavia la possibilità di sottoporre a un esame più approfondito la necessità di emanare nor- me in materia e di proporre eventualmente al Parlamento di rinunciare a integrare il Codice penale. La mozione è stata accolta il 19.12. 2007 dal Consiglio nazionale e il 23.9.2009 dal Consiglio degli Stati.

cie di reato ai sensi dell’articolo 23 della Convenzione non sembra per contro oppor- tuna poiché la soglia del tentativo ai sensi della giurisprudenza citata in precedenza è varcata non appena vengono compiuti atti concreti volti a organizzare un incontro. Una nuova fattispecie legale rivestirebbe un mero valore simbolico. Visto quanto precede, si rinuncia a integrare la legislazione penale con il «grooming»127.

2.6.7 Art. 24 Favoreggiamento, istigazione e tentativo

Il tentativo, l’istigazione e la complicità, da rendere punibili secondo il paragrafo 1 e 2, sono disciplinati dagli articoli 22, 24 e 25 CP. Tutte e tre le fattispecie sono punibili quando si tratta di un crimine o di un delitto. Dal momento che i reati defini- ti nella Convenzione sono considerati crimini e delitti anche dal diritto penale sviz- zera, la Svizzera adempie i requisiti. Resta soltanto da esaminare la punibilità della partecipazione a un tentativo di com- missione di un atto sessuale su fanciulli (art. 187 n. 1 primo comma CP) e la fabbri- cazione di materiale pedopornografico (art. 197 n. 3 CP). Come illustrato poc’anzi, l’obbligo di punire il cosiddetto «grooming» (art. 23 della Convenzione) è attuato nel diritto svizzero fondandosi sul tentativo di compiere un atto sessuale con un fanciullo o di fabbricare materiale pedopornografico. L’istigazione consiste nell’indurre una persona a decidere di commettere un deter- minato atto illecito. La complicità consiste nell’aiuto secondario fornito intenzio- nalmente nel commettere un atto principale intenzionale. Secondo il principio della cosiddetta accessorietà, sia l’istigazione sia la complicità sono portate a compimento anche se l’atto principale è stato soltanto tentato128. Sia l’istigatore sia il complice di un atto principale tentato sono punibili: anche i requisiti riguardanti l’articolo 23 della Convenzione sono pertanto adempiti129. Secondo il paragrafo 3 ogni Stato aderente può riservarsi il diritto di dichiarare non punibile il tentativo di «grooming» o di non applicare il relativo paragrafo 2 dell’articolo 24 della Convenzione. La Svizzera deve avvalersi di tale possibilità poiché un tentativo tentato non è punibile. Pertanto la Svizzera adempie i requisiti dell’articolo 24 della Convenzione.

127 Contrariamente ad Australia, Canada, Regno Unito e USA, neppure i Paesi limitrofi hanno previsto il «grooming» come fattispecie penale. La Svezia, la Finlandia e l’Austria, ad e- sempio, prevedono già pertinenti fattispecie nelle loro legislazioni penali. 128 Cfr. ad es. Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 2004, pag. 222. 129 Occorre distinguere tra l’istigazione a commettere un tentativo e il tentativo d’istigazione, in cui l’istigazione rimane in una fase embrionale poiché l’istigatore interrompe prematu- ramente i suoi sforzi, vuoi perché non riesce a suscitare nell’istigato la decisione di com- mettere l’atto, vuoi perché l’atto non è stato tentato sebbene la decisione di compierlo era stata presa. Tale condotta (tentativo di istigazione) è punibile unicamente quando l’atto principale è un crimine, cfr. in merito Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxi- skommentar, 2008, n. 12 ad art. 24 CP. Occorre distinguere tra complicità in un reato tentato e il tentativo di complicità. Vi è tentativo di complicità in assenza del nesso di causalità o se l’autore principale non ha neppure compiuto un semplice tentativo. Il tentativo di complicità non è punibile, cfr. in merito Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 25 CP.

2.6.8 Art. 25 Giurisdizione

Il paragrafo 1 impone agli Stati aderenti di dichiararsi competenti per i reati com- messi sul suo territorio (lett. a; principio della territorialità), a bordo di una nave battente bandiera nazionale (lett. b, principio di bandiera), a bordo di aerei registrati sotto le sue leggi (lett. c). La competenza dei tribunali svizzeri si fonda sugli artico- li 3 CP, 4 capoverso 2 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandie- ra svizzera130 e 97 capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea131. Secondo il paragrafo 1 lettera d ogni Stato aderente si dichiara competente per i reati commessi da uno dei suoi cittadini. In questo caso la competenza giurisdiziona- le dei tribunali svizzeri è contemplata all’articolo 7 capoverso 1 lettera a CP (princi- pio della personalità attiva). Il paragrafo 1 lettera e impone agli Stati aderenti di dichiararsi competenti per i reati commessi da persone con residenza abituale sul proprio territorio. Conformemente al paragrafo 3, tuttavia, ogni Stato aderente può riservarsi il diritto di non applicare tale disposizione o di applicarla soltanto a casi specifici o a determinate condizioni. Visto che il diritto svizzero non contempla la variante prevista al paragrafo 1 lettera e, la Svizzera esprimerà una riserva in merito. Secondo il paragrafo 2 gli Stati aderenti devono sforzarsi a dichiararsi competenti per i reato commessi nei confronti di uno dei suoi cittadini o di una persona con residenza abituale sul suo territorio. La competenza giurisdizionale dei tribunali svizzeri per i reati commessi contro un cittadino svizzero figura nell’articolo 7 capoverso 1 CP in combinato disposto con il capoverso 2 CP (principio della perso- nalità passiva). Se invece la vittima ha unicamente la sua residenza abituale in Svizzera, il nostro diritto nazionale non prevede alcuna competenza giurisdizionale svizzera. La disposizione non avendo tuttavia carattere vincolante, il nostro Paese non è tenuto ad attuarlo. Il paragrafo 4 riveste particolare importanza. Per i reati di cui all’articolo 18 (abuso sessuale), 19 (prostituzione minorile), 20 paragrafo 1 lettera a (produzione di mate- riale pedopornografico) e 21 paragrafo 1 lettere a e b (reclutare e indurre un minore a partecipare a spettacoli pornografici nonché coazione di un minore affinché parte-

cipi a spettacoli pornografici o sfruttare altrimenti un minore a tali scopi), ogni Stato aderente adotta le misure necessarie a garantire che la sua giurisdizione su un pro- prio cittadino (lett. d) non sia subordinata alla punibilità nel luogo in cui sono stati commessi gli atti. L’articolo 5 CP (reati commessi all’estero su minorenni), salvo rare eccezioni, adempie in linea di principio tali requisiti (cfr. in merito le integra- zioni necessarie illustrate qui di seguito). Tale disposizione consente alle autorità svizzere di perseguire chiunque abbia commesso all’estero reati sessuali gravi su minori senza tenere conto del diritto estero. In tal modo si rinuncia sia al requisito della doppia punibilità sia a tenere conto dell’eventuale diritto più mite nel Paese di commissione. Ai fini del perseguimento penale la cittadinanza degli imputati è ininfluente. L’unica condizione è che siano domiciliati o residenti in Svizzera. Tuttavia, nel caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), l’articolo 5 capoverso 1 lettera b CP consente di rinunciare alla doppia punibilità soltanto se la vittima è

130 Legge federale del 23.9.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; RS 747.30.

131 Legge federale del 21.12.1948 sulla navigazione aerea; RS 748.0.

minore di 14 anni. Scopo principale di tale articolo era di proteggere i minori dal turismo sessuale. Considerati i differenti limiti di età applicati nei Paesi limitrofi, la Svizzera ha fissato l’età protetta a 14 anni132. Dato che la Convenzione consente a ogni Stato aderente di stabilire da sé la maggiore età sessuale (art. 18 par. 2 della Convenzione), anche in questo caso il diritto svizzero adempie i requisiti. Per attuare la Convenzione è necessario rivedere il Codice penale, in particolare inserendovi nuove fattispecie. L’elenco dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a CP va integrato con il nuovo artico- lo 196 (atti sessuali con minori in cambio di denaro; cfr. n. 2.6.2.3) e con l’articolo 188 CP, necessario per attuare la Convenzione (cfr. 2.6.1.2). Il nuovo articolo 197 numero 2bis (reclutamento e induzione di minori a partecipare a una rappresentazione pornografica) é aggiunto alla lettera c del capoverso 1 (cfr. n. 2.6.4.1). In tale lettera il termine «fanciullo» va altresì sostituito con «minore», in analogia alla revisione proposta dell’articolo 197 CP (cfr. n. 2.6.3.2). Il paragrafo 5 consente a ogni Stato aderente di riservarsi il diritto di limitare l’applicazione del paragrafo 4 ai reati di cui all’articolo 18 paragrafo 1 lettera b secondo e terzo comma ai casi in cui i propri cittadini abbiano la loro residenza abituale sul territorio dello Stato. La Svizzera non intende avvalersi di tale riserva. Conformemente al paragrafo 6 ogni Stato aderente deve perseguire d’ufficio le fattispecie di cui agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1 lettera a e 21 se l’autore è un suo cittadino o ha la sua residenza abituale sul suo territorio. Il diritto svizzero vigente adempie tale requisito della Convenzione. Secondo il paragrafo 7 ogni Stato aderente è tenuto a dichiararsi competente anche quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non può essere estradato soltan- to perché suo cittadino. La Svizzera adempie tale obbligo di perseguire l’autore che non viene estradato (aut dedere aut iudicare) con gli articoli 6 e 7 CP. In base all’articolo 7 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale133 nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato senza il suo consenso a uno Stato estero a scopo di perseguimento penale o esecuzione penali. L’articolo 6 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 di estradizione134 disciplina

l’estradizione dei propri cittadini e sancisce un obbligo identico a quello previsto dalla Convenzione di Lanzarote. L’articolo 85 segg. AIMP disciplina il persegui- mento penale in via sostitutiva da parte della Svizzera.

2.6.9 Art. 26 Responsabilità delle persone giuridiche

L’articolo 26 della Convenzione impone che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati commessi a loro vantaggio da una persona fisica in posizione apicale nell’impresa (par. 1). Le persone giuridiche devono poter essere ritenute responsabili anche quando la dimostrabile mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona in posizione apicale ha consentito a una persona in posizione subordinata di commettere un reato previsto dalla Convenzione a benefi-

132 Cfr. Popp/Levante, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 10 ad art. 5 CP. 133 Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, AIMP; RS 351.1. 134 RS 0.353.1

cio dell’impresa (par. 2). La responsabilità può essere, a scelta, di natura civile, amministrativa o penale (par. 3) e non deve pregiudicare l’eventuale punibilità della persona fisica che ha commesso il reato (par. 4). Negli ultimi anni numerose convenzioni internazionali hanno peraltro previsto disciplinamenti, a volte identici, in materia di responsabilità societaria135. Sebbene su scala internazionale sia in atto una tendenza contraria, tali convenzioni non im- pongono una responsabilità penale delle persone giuridiche (cfr. art. 26 par. 3 della Convenzione). Gli Stati aderenti devono tuttavia garantire che anche le persone giuridiche ritenute responsabili siano soggette a sanzioni o misure adeguate. Il diritto penale svizzero prevede, per determinate categorie di reati gravi, una re- sponsabilità penale primaria dell’impresa se le si può rimproverare di non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per impedire un simile reato (art. 102 cpv. 2 CP). Tuttavia, gli atti previsti dalla presente Convenzione non fanno parte di tali categorie di reati. Per i reati commessi in conformità con lo scopo imprenditoriale e non ascrivibili, per carente organizzazione interna, a una determinata persona fisica, l’articolo 102 capoverso 1 CP prevede una responsabilità penale generale, ma sussidiaria, delle persone giuridiche, che possono essere punite con una multa fino a cinque milioni di franchi. La responsabilità penale comprende tutti i crimini e delitti secondo l’ordinamento giuridico svizzero136 e quindi tutti i reati previsti dalla Convenzione. Ha una portata più ampia rispetto alla responsabilità sancita dalla Convenzione: quest’ultima si limita ai reati commessi a vantaggio della persona giuridica o da una persona in posizione apicale, mentre quella prevista dal Codice penale insorge come conseguenza di ogni crimine o delitto commesso da una persona fisica a fini azien- dali nell'esercizio di attività societarie. Tuttavia, del secondo l’articolo 102 capover- so 1 CP, è possibile sanzionare una persona giuridica soltanto se la condotta non è ascrivibile a una persona fisica. In proposito il paragrafo 4 della Convenzione stabilisce che la responsabilità della persona giuridica non deve pregiudicare la responsabilità della persona fisica che ha commesso i reati. Sorge quindi la domanda se gli Stati aderenti siano tenuti a intro-

durre una responsabilità penale parallela. Il rapporto esplicativo alla Convenzione non fornisce ulteriori chiarimenti in merito. La responsabilità sussidiaria della per- sona giuridica prevista dal diritto svizzero non si contrappone alla punibilità della persona fisica e quindi non ne pregiudica la responsabilità. Si applica quando, per carente organizzazione interna dell'impresa, non è possibile punire l'autore del reato. L'articolo 102 capoverso 1 CP non contraddice quindi l'articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione, perché la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso

135 Cfr. Convenzione delle nazioni Unite del 15.11.2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, RS 0.311.54; Convenzione internazionale del 9.12.1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, RS 0.353.22; Convenzione del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, RS 0.311.21; Convenzione penale del 27.1.1999 sulla corruzione, ETS 173, RS 0.311.55; Convenzione del Consiglio d’Europa del 23.11.2001 sulla criminalità informatica, ETS 185, firmata dalla Svizzera il 23.11.2001, approvata dal Parlamento il 18.3.2011; Convenzione del Consiglio d’Europa del 16.5.2005 contro la tratta di esseri umani, ETS 197, firmata dalla Svizzera l’8.9.2008. 136 Reati per i quali è comminata una pena detentiva o pecuniaria; cfr. art. 10 CP.

il reato non viene esclusa dalla responsabilità sussidiaria dell'impresa. Questa dupli- ce responsabilità è esemplificata dalla seguente situazione: se, una volta condannata l'impresa, viene individuata la persona fisica colpevole della condotta illecita e se l'iniziale impossibilità di imputare il reato a una persona precisa era dovuta alla carente organizzazione dell'impresa, nulla vieta di punire entrambe le parti, la perso- na fisica e la persona giuridica137. Oltre alla responsabilità penale, è a disposizione lo strumento della responsabilità amministrativa, completa di sanzioni per la prevenzione diretta di danni futuri, quali la revoca di un'autorizzazione o il rifiuto di ammettere un'impresa in un segmento del mercato o in un settore di attività. L'ordinamento giuridico svizzero conosce vari meccanismi del genere, che però non possono essere applicati in modo capillare a tutte le imprese e sono rilevanti soltanto in determinati settori del mercato e dell'e- conomia. A titolo di esempio si può citare il diritto in materia di radiotelevisione. Conformemente all’articolo 90 capoverso 1 lettera h LRTV, una sanzione ammini- strativa può essere inflitta alle emittenti in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di rispettare i diritti fondamentali o la dignità dell’uomo e la moralità (art. 4 cpv. 2 LRTV) nonché del divieto di trasmettere programmi nocivi per la gioventù (art. 5 LRTV). In casi particolarmente gravi, il DATEC, su proposta dell’AIRR può persino vietare un programma (art. 89 cpv. 2 LRTV). Inoltre, le unioni di persone e gli istituti con uno scopo illecito o immorale non possono ottenere la personalità giuridica e devono di conseguenza essere sciolti con attribuzione del patrimonio agli enti pubblici138. In caso di lacune organizzative che non vengono colmate entro il termine assegnato, il giudice può pronunciare lo scioglimento della società139. Infi- ne, sono a disposizione misure e strumenti di diritto civile per chiamare a rispondere dei danni cagionati le imprese a vantaggio delle quali un dipendente con funzioni dirigenziali ha commesso un reato o sia venuto meno ai suoi obblighi di sorveglian- za permettendo a un altro dipendente di compiere il reato in questione. I reati a sfondo sessuale sono in genere commessi da un individuo isolato o, semmai, da un gruppo ristretto di persone. In questo contesto la punibilità dell’impresa non

riveste grande rilevanza; potrebbe però assumere maggiore importanza della riguar- do alla produzione di pornografia e agli spettacoli pornografici. Nel complesso si può quindi affermare che il diritto svizzero adempie le condizioni dell'articolo 26 della Convenzione. Le normative vigenti in materia di responsa- bilità penale sussidiaria superano in parte quanto chiesto dalla Convenzione e garan- tiscono che crimini e delitti compiuti nel quadro dello scopo aziendale siano puniti anche quando l'atto, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto ad alcuna persona fisica.

2.6.10 Art. 27 Sanzioni e misure

Il paragrafo 1 impone agli Stati aderenti di comminare, per i reati descritti dalla Convenzione, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, le quali devono tener

137 Cfr. Niggli/Gfeller, Basler Kommentar, Basilea 2007, n. 113 ad art. 102.

138 Art. 52 e 57 CC.

139 Art. 731b del Codice delle obbligazioni svizzero; RS 220. Entrata in vigore il 1.1.2008, la disposizione, stando alle statistiche, ha comportato un notevole aumento dei fallimenti.

conto della gravità dei reati e includere pene privative della libertà che possono dar luogo all’estradizione. Il diritto svizzero vigente adempie tale requisito in quanto, per tutti questi reati, è prevista una pena privativa della libertà di almeno un anno140. In base al paragrafo 2, anche le persone giuridiche di cui all'articolo 26 devono essere soggette a sanzioni o misure efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, che comprendano in ogni caso sanzioni pecuniarie. Il diritto svizzero adempie anche questi requisiti, prevedendo, oltre alla responsabilità penale sussidiaria delle imprese con multe fino a cinque milioni di franchi141, anche senten- ze o decisioni di diritto civile o amministrativo contro le imprese colpevoli. Il paragrafo 3a impone di sequestrare o confiscare gli strumenti e i proventi dei reati di cui alla Convenzione oppure proprietà per un valore corrispondente a tali proven- ti. Il diritto svizzero adempie anche questa condizione con l’articolo 69 segg. CP. Il paragrafo 3b impone di prevedere la possibilità di chiudere, in via permanente o temporanea, qualunque stabilimento usato per perpetrare i reati previsti nella Con- venzione o, in alternativa, di vietare al reo, temporaneamente o permanentemente, l’esercizio di una professione o l’attività onorifica che comporti un contatto con bambini e nel corso delle quali sia stato commesso il reato. La chiusura dei pertinen- ti stabilimenti quali postriboli, ecc. è di competenza dei Cantoni. Il requisito alterna- tivo di un divieto professionale è in parte adempito con l’interdizione dell’esercizio di una professione prevista all’articolo 67 CP. Del resto si rinvia al progetto teso ad ampliare l’interdizione di esercitare un’attività professionale prevista dal diritto penale (cfr. le spiegazioni ad art. 5 par. 3 della Convenzione).

2.6.11 Art. 28 Circostanze aggravanti

In Svizzera i giudici possono in linea di principio tenere conto, nel commisurare la pena, di tutte le circostanze aggravanti che secondo l’articolo 28 ogni Stato aderente deve prevedere (art. 47 CP). Alcune fattispecie prevedono inoltre sanzioni qualifica- te per condotte particolarmente reprensibili, segnatamente gli articoli 189 capover- so 3 CP (coazione sessuale) e 190 capoverso 3 (violenza carnale). In ambedue i casi i trattamenti crudeli o l’uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso aumentano la gravità del reato. Infine il diritto penale svizzero punisce chiunque partecipi o sostenga un’organizzazione criminale (art. 260ter CP; come previsto dalla lettera f dell’articolo 28 della Convenzione). La Svizzera adempie pertanto i requisiti della Convenzione.

2.6.12 Art. 29 Precedenti giudiziari

Secondo l’articolo 29, nel stabilire la pena va tenuto conto delle sentenze passate in giudicato di altri Stati aderenti. Tale obbligo è coperto dall’articolo 47 CP.

140 Cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP.

141 Cfr. art. 102 cpv. 1 CP

2.7 Capitolo VII Indagini, azione penale e diritto procedurale

2.7.1 Art. 30 Principi

Secondo i capoversi 1 e 2 ogni Stato aderente deve assicurare che le indagini e i procedimenti giudiziari siano portati avanti nel migliore interesse del minore e nel rispetto dei suoi diritti, non aggravino il trauma subito dal minore e che le misure penali siano, se necessario, accompagnate da un’assistenza adeguata. L’articolo 3 CPP prevede che in tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettino la dignità delle persone coinvolte. Le autorità devono tra l’altro attenersi all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti. Gli articoli 152–154 CPP prevedono varie misure a protezione delle vittime; in particolare l’articolo 154 CPP sancisce misure speciali per proteggere le vittime minorenni. Regole speciali sono applicabili qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica. Un confronto con l’imputato, ad esempio, può essere ordinato soltanto rispettando condizioni molto precise e di norma il minore non può essere interrogato più di due volte nel corso dell’intero procedimento. Infine, l’articolo 319 capoverso 2 lettera a CPP consente al pubblico ministero di abbandonare il procedimento se l’interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse preva- le manifestamente sull’interesse dello Stato al perseguimento penale e se vi accon- sente la vittima o il rappresentante legale della vittima che sia incapace di discerni- mento. La vittima ai sensi del Codice di procedura penale è la persona direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica in seguito al reato (art. 116 CPP). Secondo il paragrafo 3 ogni Stato aderente deve assicurare che alle indagini e ai procedimenti giudiziari sia accordata la priorità e che siano portati avanti senza ingiustificato ritardo. Il diritto svizzero attua tale obbligo con l’imperativo della celerità sancito all’articolo 5 CPP, secondo il quale le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. Inoltre l’articolo 154 capoverso 2 CPP impone che il primo interrogatorio del mino- renne si svolga al più presto possibile. Il paragrafo 4 impone agli Stati aderenti di assicurare che le misure applicabili in

base al presente capitolo non pregiudichino il diritto alla difesa dell’imputato e la necessità di un processo giusto e imparziale ai sensi dell’articolo 6 CEDU142. Gli articoli 3 segg. CPP attuano tale requisito sancendo i principi del diritto processuale penale. Le autorità penali sono ad esempio tenute a esaminare con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (art. 6 cpv. 2 CPP) e ognuno è presunto innocen- te finché non sia condannato con decisione passata in giudicato (art. 10 cpv. 1 CPP). In presenza di dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). L’articolo 149 capoverso 5 CPP precisa inoltre che, per tutte le misure protettive adottate (ad es. l’anonimato di un testimone), chi dirige il procedimento provvede a garantire alle parti il diritto di essere sentite e in particolare a garantire i diritti di difesa dell’imputato.

142 RS 0.101

Il paragrafo 5 primo comma impone agli Stati aderenti di adottare le misure neces- sarie per assicurare indagini efficaci e perseguire i reati previsti dalla Convenzione consentendo, dove appropriato, la possibilità di utilizzare indagini sotto copertura. Secondo l’articolo 286 CPP il pubblico ministero può disporre un’inchiesta masche- rata a determinate condizioni e segnatamente per perseguire, tra gli altri, i reati di cui agli articoli 187 CP (atti sessuali con fanciulli), 188 numero 1 CP (atti sessuali con persone dipendenti), 189 capoversi 1 e 3 CP (coazione sessuale), 190 capoversi 1 e 3 CP (violenza carnale), 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), 192 capoverso 1 CP (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) nonché 195 CP (promovimento della prostituzione). Il paragrafo 5 secondo comma impone agli Stati aderenti di consentire alle unità o ai servizi investigativi di identificare le vittime di reati di pedopornografia, in partico- lare attraverso l’analisi di materiale pedopornografico come foto e registrazioni audiovisive trasmesse o rese disponibili con tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per identificare le vittime e gli autori, la Polizia giudiziaria federale, Commissariato pedofilia e pornografia, lavora a stretto contatto con esperti interna- zionali. Dal febbraio 2010 la Svizzera (fedpol) dispone di un accesso online diretto alla nuova banca dati denominata «International Child Sexual Exploitation Database» del Segretariato generale dell’Interpol di Lione. Il confronto del materiale visivo mira a identificare le vittime minorenni di atti sessuali con l’aiuto di immagini e filmati, a tutelarle da ulteriori abusi sessuali e a individuare gli autori dei reati. L’identificazione vera e propria è compito delle autorità competenti dei Cantoni, che dispongono di molteplici strumenti allo scopo. Su decisione degli organi politici competenti, è ad esempio possibile effettuare accertamenti presso le autorità scola- stiche. La Svizzera adempie pertanto i requisiti della Convenzione.

2.7.2 Art. 31 Misure generali di protezione

Secondo il paragrafo 1 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per protegge- re i diritti e gli interessi delle vittime, inclusi i loro particolari bisogni in qualità di testimoni, in ogni fase delle indagini e dei procedimenti giudiziari. La Convenzione cita sette misure da mettere in atto. (a) Informare le vittime sui loro diritti e i servizi a loro disposizione, ecc. La vittima ai sensi del Codice di procedura penale ha il diritto di essere informata sulle princi- pali fasi procedurali (art. 117 cpv. 1 lett. e CPP). (b) Assicurare, almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie potrebbero essere in pericolo, che siano informati quando una persona perseguita o condannata viene rilasciata temporaneamente o definitivamente. La vittima è informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, a meno che vi abbia espressamente rinuncia- to. Si può rinunciare a comunicare la revoca della carcerazione qualora tale informa- zione esponesse l’imputato a un serio pericolo (art. 214 cpv. 4 CPP). Attualmente taluni codici cantonali prevedono di segnalare la scarcerazione del condannato. L’iniziativa parlamentare 09.430, depositata il 30 aprile 2009 dalla consigliera

nazionale Leutenegger Oberholzer, chiede di disciplinare la questione sul piano federale. Il Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa. (c) Offrire alle vittime la possibilità di essere ascoltate, di fornire le prove e scegliere i modi in cui (far) presentare ed esaminare i loro pareri, bisogni e problemi. In base al diritto processuale penale svizzero, la vittima deve costituirsi accusatore privato per acquisire diritti di parte (art. 118 segg. CPP). In qualità di parte, la vittima può presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento (art. 109 cpv. 1 CPP); in generale il diritto di essere sentiti è preservato consentendo alla parte segnatamente di esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali, di far capo a un patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 CPP). (d) Provvedere alle vittime offrendo un opportuno servizio di supporto in modo che i loro diritti e interessi siano debitamente presentati e considerati. Come illustrato in precedenza, il diritto processuale penale svizzero consente alla vittima costituitasi accusatore privato di partecipare alla procedura e di avvalersi di un patrocinatore a tutela dei propri interessi (art. 107 cpv. 1 lett. c e 127 CPP). Chi dirige il procedi- mento può accordare, a determinate condizioni, il gratuito patrocinio all’accusatore privato affinché questi possa far valere le sue pretese civili (art. 136 CPP). (e) Proteggere la sfera privata, l’identità e l’immagine delle vittime, adottando adeguate misure per evitare la diffusione pubblica di qualunque informazione che ne permetta l’identificazione. La vittima ai sensi del Codice di procedura penale ha diritto alla protezione della personalità (art. 117 cpv. 1 lett. a CPP). Per la protezione dell’identità si veda in particolare gli articoli 70 segg. e 74 capoverso 4 CPP. (f) Proteggere le vittime, la loro famiglia ed eventuali testimoni da intimidazioni, vendette e rivittimizzazioni. L’articolo 149 segg. CPP elenca le varie misure che può adottare, su domanda o d’ufficio, chi dirige il procedimento. L’adozione di tali misure presuppone che vi sia motivo di ritenere che un testimone o una persona informata sui fatti possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1–3 a

un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica o a un altro grave pregiudizio. A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente garantendo l’anonimato alla persona da proteggere, svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse, accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse, modificando l’aspetto o la voce della persona da proteggere oppure schermandola od opponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. L’articolo 169 capoverso 3 CPP consente a chiunque di rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a grave pericolo o a un altro grave svantaggio impossibile da evitare con misure protettive, la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l’integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1–3. La nuova legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (LPTes)143 intende proteggere le persone che, a causa della loro collaborazione a procedimenti penali federali o cantonali, sono esposte a una grave minaccia per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio e senza le cui informazioni il perseguimen-

143 RS x

to penale sarebbe eccessivamente difficoltoso. I programmi di protezione dei testi- moni costituiscono una forte ingerenza nella vita delle persone coinvolte e sono complicati e costosi. In caso di grave minaccia, si ricorrerà alle deposizioni di testi- moni esclusivamente per far luce su gravi forme di criminalità a condizione che il teste possa contribuire in modo sostanziale a chiarire i fatti. Se questi requisiti non sono soddisfatti, è opportuno rinunciare alla testimonianza, il che in genere mitiga la situazione di minaccia in cui versa il teste144. È prevista l’istituzione di un Servizio federale di protezione dei testimoni (art. 1 lett. b LPTes), incaricato di svolgere tali programmi improntati sulle esigenze individuali in materia di protezione e di assi- stenza della persona minacciata, in modo da consentire in particolare di tenere in debita considerazione le esigenze dei minori. Inoltre, il Servizio consiglia e sostiene le autorità cantonali di polizia nell’adottare misure a protezione di persone che non adempiono le condizioni per un programma di protezione dei testimoni (art. 23 lett. e LPTes). Infine gli interessati possono difendersi sporgendo querela per minaccia e ingiuria (art. 180 risp. 177 CP) o per lesioni personali (art. 122, 123 e 126 CP). (g) Assicurare che siano evitati i contatti diretti tra le vittime e i rei all’interno del tribunale e dei locali delle autorità penale inquirenti, ad eccezione dei casi in cui vengano effettivamente richiesti dalle autorità competenti per il bene del minore o perché indispensabili ai fini delle indagini o del procedimento. La vittima minorenne ai sensi del Codice di procedura penale ha diritto a misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 117 cpv. 2 lett. b CPP). All’occorrenza è possibile disporre anche altre misure protettive per evitare che la vittima entri in contatto diretto con l’imputato nei locali delle autorità inquirenti o all’interno dei tribunali (art. 152 in combinato disposto con 149 CPP). Secondo il paragrafo 2 ogni Stato aderente assicura che le vittime abbiano accesso, sin dal primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sui pertinenti procedimenti giudiziari e amministrativi. Prima di un procedimento le vittime ai sensi del Codice di procedura penale possono rivolgersi ai consultori per le vittime di reati previsti dalla LAV.

Conformemente al paragrafo 3 ogni Stato aderente assicura che le vittime abbiano accesso, se del caso gratuitamente, a un patrocinatore se possono costituirsi parte nel procedimento penale. Come indicato in precedenza, il Codice di procedura penale prevede che la vittima possa partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato acquisendo di conseguenza il diritto di avvalersi di un patrocinatore a tutela dei suoi interessi (art. 107 cpv. 1 lett. c e 127 CPP). Chi dirige il procedimento può accordare il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le proprie pretese civili (art. 136 CPP). Secondo il paragrafo 4 ogni Stato aderente prevede la possibilità che le autorità giudiziarie nominino un rappresentate speciale per la vittima parte di un procedi- mento penale se i titolari dell’autorità parentale non possono rappresentarla in tale contesto perché i loro interessi risultano confliggenti con quelli della vittima. In sede

144 Messaggio del 17.11.2010 concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzio- ne del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sul- la protezione extraprocedurale dei testimoni, FF 2011 65.

processuale i bambini e gli adolescenti sono di norma rappresentati dai genitori (art. 296 segg. CC). In presenza di un conflitto d’interessi si procede a limitare il potere di rappresentanza dei genitori e a nominare un curatore di rappresentanza a tutela dei diritti del bambino (art. 306 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 392 n.

2 CC). La nomina compete all’autorità tutoria.

In base al paragrafo 5 ogni Stato aderente consente a gruppi, fondazioni, associa- zioni od organizzazioni governative o non governative di assistere e/o sostenere le vittime, con il loro consenso, nei procedimenti penali per reati secondo la Conven- zione. Le vittime ai sensi del Codice di procedura penale possono farsi accompagna- re, oltre che dal patrocinatore, anche da una persona di fiducia (art. 152 cpv. 2 CPP). Il paragrafo 6 impone agli Stati aderenti di assicurare che le informazioni fornite alle vittime conformemente al presente articolo siano adatte alla loro età e maturità e in una lingua per loro comprensibile. Giusta l’articolo 68 capoverso 1 CPP, se un partecipante al procedimento non ne comprende la lingua o non è in grado di espri- mersi sufficientemente bene in tale lingua, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Se la vittima costituitasi accusatore privato, o il suo rappre- sentate, non è in grado di partecipare al procedimento e di tutelare adeguatamente i propri interessi a ragione di difficoltà linguistiche, è possibile accordarle un gratuito patrocinio (art. 136 cpv. 2 lett. c CPP), a condizione che l’accusatore privato sia sprovvisto dei mezzi necessari e l’azione civile non appaia priva di probabilità di successo (art. 136 cpv. 1 lett. a e b CPP). Il requisito della Convenzione di fornire informazioni alle vittime in una forma adeguata alla loro età e maturità è attuato dall’articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP, in base al quale gli interrogatori di una vittima minorenne sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente forma- to. La presenza di quest’ultimo e di uno specialista garantiscono che la vittima minorenne sia interrogata e informata in modo adeguato. Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 31 della Convenzione.

2.7.3 Art. 32 Avvio del procedimento

La disposizione impone agli Stati aderenti di adottare le misure necessarie per assi- curare che le indagini o le azioni penali per reati contemplati nella Convenzione non dipendano dalla denuncia della vittima e che il procedimento possa andare avanti anche nel caso in cui la vittima ritratti le sue dichiarazioni. L’obiettivo è di impedire che la vittima rinunci a sporgere denuncia o la ritiri perché minacciata o intimidita dall’autore. In base al Codice penale svizzero tutti i reati contro l’integrità sessuale ai sensi della Convenzione sono perseguiti d’ufficio. La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 32 della Convenzione.

2.7.4 Art. 33 Termini di prescrizione

Ogni Stato aderente deve garantire che i termini di prescrizione per i reati previsti agli articoli 18145, 19 paragrafo 1 lettere a e b146 nonché 21 paragrafo 1 lettere a e

145 Abuso sessuale.

146 Reclutamento o avviamento di un minore alla prostituzione (lett. a) nonché coazione alla prostituzione minorile oppure lucro o altro sfruttamento di un minore a tali scopi (lett. b).

b147 siano proporzionate alla gravità del reato e continuino a decorrere per un perio- do sufficientemente lungo, al fine di consentire l’azione penale alla vittima che ha raggiunto la maggiore età.

2.7.4.1 Diritto vigente

I reati definiti nell’articolo 18 dalla Convenzione sono contemplati agli articoli 187– 191 CP, quelli dell’articolo 19 paragrafo 1 lettera a all’articolo 195 capoverso 1 CP. Non sono invece contemplati integralmente nel diritto penale svizzero i reati previsti all’articolo 19 paragrafo 1 lettera b della Convenzione; il Codice penale va integrato di conseguenza (cfr. art. 195 primo comma CP nuovo; n. 2.6.2.2). Neppure i reati ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione sono esplicitamente previsti nel diritto penale svizzero vigente; per adempire i requisiti della Convenzio- ne va dunque integrato il Codice penale (cfr. art. 197 n. 2bis CP nuovo; n. 2.6.4.1). L’articolo 21 paragrafo 1 lettera b della Convenzione è coperto dagli articoli 187,

189 e 190 CP. In materia di prescrizione la situazione si presenta come segue.

In base all’articolo 97 capoverso 2 CP l’azione penale per atti sessuali con fanciulli e minori dipendenti (art. 187 risp.188 CP) nonché per i reati di cui agli articoli 189– 191 e 195 CP nei confronti di persone minori di sedici anni non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni. L’azione penale per i reati di cui all’articolo 189–191 e 195 CP cade in prescrizione ordinaria dopo 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), ragion per cui anche alle vittime che al momento dei fatti avevano 16 o 17 anni, una volta raggiunta la maggiore età, rimane sufficiente tempo per far avviare un procedimento penale .

2.7.4.2 Revisione del Codice penale

Il nuovo articolo 195 primo comma («chiunque sospinge alla prostituzione un mino- renne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione») non richiede l’adeguamento dell’articolo 97 capoverso 2 CP, poiché l’articolo 195 CP vi è già citato. Grazie al termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), anche le vittime che al momento del reato avevano 16 o 17 anni hanno tempo a sufficienza, una volta raggiunta la maggiore età, per far avviare un procedimento penale. Il nuovo articolo 197 numero 2bis (reclutamento o induzione di un minore a parteci- pare a una rappresentazione pornografica) prevede che il reato venga punito con una pena detentiva fino a tre anni. L’attuale articolo 97 capoverso 2 CP non statuisce alcun termine di prescrizione speciale in merito all’articolo 197 CP; il termine di prescrizione ordinario è di sette anni, indipendentemente dall’età della vittima. Se la vittima ha un’età superiore ai 16 anni, il termine di prescrizione dura almeno fino al compimento dei 23 anni, circostanza questa che può essere considerata sufficiente ai sensi della Convenzione. Se invece la vittima al momento della commissione del reato ha meno di 16 anni, tale termine di prescrizione non può assolvere pienamente

147 Reclutamento o induzione di un minore alla partecipazione a spettacoli pornografici (lett. a) nonché coazione affinché il minore partecipi a spettacoli pornografici oppure lucro o altro sfruttamento di un minore a tali scopi (lett. b).

i requisiti della Convenzione, anche se in siffatti casi il reato adempie in genere pure gli elementi costitutivi della fattispecie dell’articolo 187 numero 1 CP (cfr. supra n. 2.6.4.1), contenuta nell’elenco dell’articolo 97 capoverso 2 CP. Per adempire appie- no all’articolo 23 della Convenzione, va quindi inserito nell’articolo 97 capoverso 2 CP anche la nuova fattispecie (art. 197 n. 2bis CP nuovo) necessaria per attuare l’articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione. Proposta per l‘articolo 97 capoverso 2 In caso di atti sessuali con minori (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), nonché di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189–191, 195 e 197 n. 2bis commessi su fanciulli minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni. Accogliendo l’iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», il 30 novembre 2008 il Popolo e i Cantoni hanno posto in vigore il nuovo articolo 123b Cost., che recita «l’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili». A tal fine sono in fase di revisione sia il Codice penale sia il Codice penale militare. Per garantire la certezza e l’applicazione uniforme del diritto vanno in particolare specificati i con- cetti vaghi di «fanciulli impuberi» e di «reati sessuali o di pornografia». Il Consiglio federale nel suo messaggio concernente la legge federale che attua l’articolo 123b Cost. sull’imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi148 propone l’imprescrittibilità dei seguenti reati: atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discerni- mento o inette a resistere, atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate nonché sfruttamento dello stato di bisogno. Con la modifica dell’articolo 97 capoverso 2 CP qui proposta, il diritto svizzero vigente è in grado di adempire i requisiti della Convenzione. Anzi, grazie alla nuova norma sull’imprescrittibilità di determinati reati, in futuro la legislazione svizzera sarà addirittura più incisiva.

2.7.5 Art. 34 Indagini

Il paragrafo 1 impone agli Stati aderenti di adottare le misure necessarie per assicu- rare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati o formati per la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei minori. Queste unità o servizi devono disporre di adeguate risorse finanziarie. In base all’articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP, gli interrogatori di vittime mino- renni vanno effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato. Compete ai Cantoni finanziare la formazione dei funzionari inquirenti. Conformemente al paragrafo 2 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per assicurare che l’incertezza sull’età reale della vittima non pregiudichi l’avvio dell’indagine penale. Secondo l’articolo 7 capoverso 1 CPP, le autorità penali, nell’ambito delle loro competenze, sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato. Lo scopo è accertare se si è in presenza di una condotta penalmente rilevate. La norma consente di garantire l’ap-

148 http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/5393.pdf

plicazione del diritto penale materiale, di attuare il principio dell’uguaglianza giuri- dica e di evitare l’arbitrio nell’amministrazione della giustizia penale. L’eventuale incertezza sull’età reale della vittima non ostacola l’avvio di un’inchiesta penale. L’articolo 368 capoverso 1 CC garantisce che è posto sotto tutela ogni minorenne che non si trovi sotto la potestà parentale. In base all’articolo 368 capoverso 2 CC, le autorità inquirenti e quelle amministrative sono tenute a notificare immediatamente casi simili all’autorità tutoria. Questa nomina un tutore o un curatore incaricato di rappresentare il minore in tutti i suoi atti civili o di far svolgere tutti gli ulteriori accertamenti per il ricongiungimento con la famiglia. Il benessere del minore è sempre prioritario. In alcuni Cantoni esistono strutture speciali per sistemare e assistere i minori non accompagnati. È prassi comune in Svizzera considerare mino- renne, fino a prova contraria, una vittima di cui si ignora l’età se vi è motivo di crederla tale149. Il diritto svizzero adempie pertanto gli obblighi derivanti dall’articolo 34 della Convenzione.

2.7.6 Art. 35 Audizione del minore

Il paragrafo 1 impone agli Stati aderenti di adottare una serie di misure per l’audizione dei minori affinché, ad esempio, siano effettuate senza ingiustificato ritardo (lett. a), si svolgano all’interno di locali adeguati (lett. b), siano effettuate da funzionari appositamente formati (lett. c) e, se possibile, sempre dalle stesse persone (lett. d) e che il numero di audizioni sia per quanto possibile limitato allo stretto necessario (lett. e) e il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentate legale o da un adulto di sua scelta (lett. f). I requisiti di tale disposizione coincidono con le regole previste dal Codice di procedura penale in materia di interrogatorio delle vittime minorenni ai sensi dell’articolo 154 CPP. Secondo il paragrafo 2 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per assicura- re che l’audizione della vittima o, all’occorrenza, di un minore testimone dei fatti possa essere videoregistrata e che tale registrazione possa essere ammessa come prova nel procedimento penale. Per le vittime che al momento dell’audizione o del confronto non hanno ancora compiuto 18 anni, l’articolo 154 capoverso 4 lette- ra d CPP prevede che, se non si procede a un confronto, l’interrogatorio è registrato su supporto audiovisivo qualora appaia che l’audizione o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica. Le parti, che generalmente non si trovano nel locale in cui si svolge l’audizione, esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga (art. 154 cpv. 4 lett. e CPP). Un confronto con l’imputato può essere ordinato soltanto se il minore lo chiede espressamente oppure se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo (art. 154 cpv. 4 lett. a CPP). In caso di incertezza sull’età reale della vittima e se vi è motivo di ritenere che sia minorenne, il paragrafo 3 impone di applicare le misure previste ai capoversi 1 e 2

149 Nei procedimenti penali, quando è difficile o impossibile determinare l’età in sede di accertamento dei fatti, ci si fonda sull’età indicata dalla vittima, in applicazione analoga del principio «in dubio pro reo».

finché non sia stato possibile accertare e dimostrare la sua età. In merito si rinvia a quanto illustrato in precedenza per l’articolo 34 paragrafo 2 della Convenzione (supra n. 2.7.5).

2.7.7 Art. 36 Procedimenti giudiziari

Secondo il paragrafo 1 ogni Stato aderente, tenendo debito conto delle disposizioni applicabili all’autonomia delle professioni giuridiche, adotta le misure necessarie per assicurare che tutte le persone coinvolte nei procedimenti giudiziari, in particolare giudici, procuratori e avvocati, abbiano accesso a un’offerta formativa in materia di diritti dei minori e di sfruttamento e abuso sessuali dei bambini. L’articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP affida gli interrogatori delle vittime mino- renni a funzionari inquirenti appositamente formati. In linea di principio la forma- zione dei funzionari inquirenti e delle altre persone coinvolte nel procedimento penale compete ai Cantoni. Secondo il paragrafo 2 ogni Stato aderente adotta le misure legislative o di altro genere necessarie a garantire che, in accordo con le norme di diritto nazionale a) il giudice possa ordinare che le udienze avvengano a porte chiuse. Di norma le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d’appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali, sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni (art. 69 cpv. 1 CPP). Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse se interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono (art. 70 cpv. 1 lett. a CPP). b) la vittima possa essere ascoltata in aula senza essere presente, attraverso l’uso di appropriate tecnologie di comunicazione. Si vedano le spiegazioni in merito all’articolo 35 paragrafo 2 (supra n. 2.7.6). I requisiti dell’articolo 36 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.8 Capitolo VIII Registrazione e conservazione dei dati

2.8.1 Art. 37 Registrazione e conservazione di dati nazio-

nali sui condannati per reati sessuali Ogni Stato aderente deve, in conformità con il proprio diritto interno in materia di protezione dei dati, raccogliere e conservare i dati riguardanti l’identità e il profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati sessuali previsti dalla Conven- zione (par. 1). Inoltre provvede affinché tali informazioni possano essere trasmesse all’autorità competente di un altro Stato aderente in conformità con il diritto nazio- nale e internazionale (par. 3). La legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo dei profili del DNA nel procedi- mento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse150, entrata in vigore i 1° gennaio 2005, consente di utilizzare l’analisi del DNA per far luce su un crimine o un delitto (senza prevedere un elenco dei reati). La legge consente

150 Legge sui profili del DNA; RS 363

l’impiego dell’analisi del DNA per far luce su tutti i crimini e i delitti se tale metodo offre prospettive di successo. La legge si applica inoltre all’identificazione di perso- ne sconosciute, scomparse o decedute. Il prelievo di un campione, di norma uno striscio della mucosa orale nel caso di persone viventi, può essere ordinato dalla polizia a scopo di trattamento segnaletico; se l’interessato si rifiuta di consentire al prelievo, la decisione compete all’autorità d’istruzione penale. La decisione è di competenza esclusiva di un’autorità giudiziaria soltanto in casi speciali, in particola- re nel caso di indagini a tappeto. Nell’ambito della cooperazione con Interpol ai sensi degli articoli 350 e 352 CP, l’Ufficio federale competente può trasmettere richieste estere di esame di profili di DNA e presentare richieste svizzere. La coope- razione internazionale presuppone che siano adempite le condizioni per il prelievo dei campioni e che sia garantita la possibilità di confrontare i profili di DNA. Secon- do l’articolo 352 CP, lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP). I prov- vedimenti rogatoriali di cui all’articolo 63 AIMP consentono dunque anche di tra- smettere le cosiddette impronte genetiche ad altri Stati. La legge sui profili del DNA si applica in generale a tutti i procedimenti penali retti dal Codice di procedura penale, applicato prioritariamente al prelievo di campioni e all’analisi del DNA (art. 1a della legge sui profili del DNA e art. 259 CPP). Inoltre la legge sui profili del DNA disciplina l’utilizzo dei profili anche al di fuori del procedimento penale (art. 1 cpv. 1 lett. b e c della legge sui profili del DNA). Le analisi del DNA sono disciplinate agli articoli 255 segg. CCP. Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell’imputato, di altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, e di persone decedute (art. 255 CPP). D’altro canto è possibile allestire un profilo del DNA da utilizzando il materiale biologico prelevato sul luogo o sull’oggetto del reato. Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA di persone condannate a una

pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine, condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l’integrità della persona o contro l’integrità sessuale oppure destinatarie di una misura terapeutica o l’internamento (art. 257 CPP). Al momento della firma o della ratifica della Convenzione, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa vanno comunicati nome e indirizzo dell’autorità nazionale competente in materia (par. 2). In Svizzera l’autorità competente è l’Ufficio federale di polizia (fedpol), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna151. L’ordinamento giuridico svizzero è pertanto conforme ai requisiti dell’articolo 36 della Convenzione.

151 Art. 8 dell’ordinanza del 3.12.2004 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse, Ordinanza sui profili del DNA; RS 361.1.

2.9 Capitolo IX Cooperazione internazionale

2.9.1 Art. 38 Principi generali e misure di cooperazione

internazionale L’articolo 38 elenca i principi generali della cooperazione internazionale. Il para- grafo 1 impone agli Stati aderenti di cooperare nella misura più ampia possibile al fine di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno di minori (lett. a), di proteggere e assistere le vittime (lett. b) e di condurre indagini o proce- dimenti per i reati descritti dalla Convenzione (lett. c). Il paragrafo 2 ricalca l’articolo 11 capoversi 2 e 3 della decisione quadro del Consi- glio dell’Unione europea del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel proce- dimento penale. Tale articolo intende facilitare la denuncia da parte della vittima consentendole di rivolgersi alle autorità competenti dello Stato di residenza. Le autorità possono indi avviare un procedimento se il diritto nazionale prevede tale possibilità, com’è il caso in Svizzera sulla base dell’articolo 118 CPP. La denuncia può altresì essere trasmessa all'autorità competente nel territorio in cui è stato com- messo il reato, in conformità alle disposizioni in materia previste dagli strumenti di cooperazione applicabili tra gli Stati interessati. Il paragrafo 3 consente a uno Stato aderente, che subordina l’assistenza giudiziaria in materia penale e l’estradizione all’esistenza di un trattato, a considerare la Con- venzione alla stregua di una base legale per accordare l’assistenza giudiziaria a una Parte con la quale non ha concluso nessun pertinente strumento. Inutile tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa a ragione dell’esistenza delle convenzioni europee di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, del 1957 e del 1959, nonché i rispettivi protocolli addizionali, tale disposizione è interessante per via della possibilità offerta a Stati terzi di aderire alla Convenzione (cfr. art. 46). La Svizzera comunque non necessita di trattati di cooperazione. Infine, secondo il paragrafo 4 ogni Stato aderente s’impegna a integrare la preven- zione e la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei minori nei programmi allo sviluppo a beneficio di Stati terzi. Infatti, numerosi Stati membri del Consiglio d’Europa portano avanti programmi di questo tipo su molteplici tematiche, quali il ripristino e il consolidamento dello stato di diritto, lo sviluppo delle istituzioni

giudiziarie, la lotta contro la criminalità, l’assistenza tecnica per l’implementazione delle convenzioni internazionali. Alcuni programmi si svolgono nei Paesi confronta- ti al fenomeno dello sfruttamento e dell’abuso di minori. Appare dunque opportuno inserire e trattare adeguatamente nei programmi di azione i temi legati alla preven- zione e alla repressione di tale forma di criminalità. La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 38 della Convenzione.

2.10 Capitolo X Meccanismo di monitoraggio (art. 39 - 41)

L’introduzione di un meccanismo di monitoraggio efficace per garantirne l’attuazione negli Stati aderenti costituisce un punto importante della Convenzione. È previsto un Comitato delle Parti contraenti, composto da loro rappresentanti e convocato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa. La prima riunione si terrà entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Convenzione per il decimo firmatario che

la ratifica. Successivamente, si riunirà ogni qualvolta almeno un terzo delle Parti contraenti o il Segretario Generale lo richieda. Il Comitato adotta un regolamento interno (art. 39). L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il Commissario dei diritti dell’uomo, il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) e altri comitati intergovernativi specifici del Consiglio d’Europa designano ciascuno un rappresen- tante per il Comitato delle Parti contraenti. Conformemente alle pertinenti regole del Consiglio d’Europa, i rappresentanti della società civile e in particolare delle orga- nizzazioni non governative possono essere ammessi in qualità di osservatori. I rappresentati partecipano alle sedute del Comitato delle Parti contraenti senza diritto di voto (art. 40). Il Comitato delle Parti contraenti vigila sulla trasposizione della Convenzione. Il regolamento interno fissa la procedura di valutazione dell’attuazione della Conven- zione, la quale non prevede dettami specifici sul meccanismo di monitoraggio. Inoltre il Comitato facilita la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni ed esperienze e della prassi consolidata tra gli Stati, al fine di migliorare le loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali di minori. All’occorrenza il Comitato è altresì chiamato ad agevolare o migliorare l’uso e l’attuazione della Convenzione, a esprimersi su tutte le questioni inerenti all’applica- zione della Convenzione e ad agevolare il pertinente scambio di informazioni (art. 41).

2.11 Capitolo XI Rapporto con altre Convenzioni inter-

nazionali (art. 42 - 43) L’articolo 42 disciplina il rapporto con la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo152 e con il suo Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia153. La Convenzione intende rafforzare la protezione prevista da tali strumenti, sviluppando e integrando gli standard definitivi. Secondo l’articolo 43 la Convenzione non pregiudica altri diritti e obbligazioni (più estesi) risultanti da convenzioni internazionali analoghe (par. 1). La cosiddetta clausola di disgiunzione («disconnection clause») al paragrafo 3 stabilisce che gli Stati membri dell’UE applicano, nelle loro mutue relazioni, le eventuali disposizioni della Comunità europea e dell’Unione europea che disciplinano l’oggetto in questio- ne e sono applicabili al caso di specie – e ciò senza pregiudicare né l’oggetto e la finalità della Convenzione né la sua applicazione integrale nei confronti delle altre Parti. Poiché la Svizzera non ha concluso alcun accordo bilaterale con la CE o con l’UE che la obblighi a procedere in tal senso, la clausola menzionata non produce alcun effetto giuridico.

152 RS 0.107 153 RS 0.107.2

2.12 Capitolo XII Emendamenti alla Convenzione (art. 44)

L’articolo 44 disciplina la procedura per emendare la Convenzione in analogia ad altre convenzioni del Consiglio d’Europa. La complessa procedura garantisce che la Convenzione sia stilata con la collaborazione di tutte le Parti e impedisce emenda- menti inapplicabili che ne pregiudicherebbero la rilevanza.

2.13 Capitolo XIII Clausole finali (art. 45 - 50)

Le clausole finali contemplano le consuete modalità per la firma e l’entrata in vigore (art. 45), l’adesione (art. 46), l’ambito territoriale di applicazione (art. 47), le riserve (art. 48), la denuncia (art. 49) e la notifica (art. 50). La Convenzione è aperta anche agli Stati che non aderiscono al Consiglio d’Europa e non hanno partecipato alla sua elaborazione (art. 46): possono aderire alla Conven- zione su invito del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Non sono ammes- se riserve, ad eccezione di quelle espressamente previste (art. 48). La Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa (art. 49). La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2010, dopo che cinque Stati hanno depositato lo strumento di ratifica154. Nel frattempo sono 31 gli Stati che hanno firmato la Convenzione, mentre 11 l’hanno ratificata155.

2.14 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)156

Il CPM non prevede fattispecie corrispondenti agli articoli 195 (promovimento della prostituzione) e 197 CP (pornografia), che devono essere modificati o adeguati a ragione della Convenzione. Non occorre quindi procedere modificare il Codice penale militare. Conformemente all’articolo 8 CPM (applicazione del diritto penale ordinario), le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel Codice penale militare.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

per la Confederazione Non è escluso che, a ragione delle nuove fattispecie penali, l’attuazione della Con- venzione comporti un onere supplementare, ad esempio nell’ambito dell’assistenza giudiziaria. Tuttavia, dovrebbe senz’altro essere possibile gestire tale onere nel quadro delle risorse finanziarie e umane disponibili. Il previsto meccanismo di monitoraggio costituisce invece un nuovo compito per- manente della Confederazione, impossibile da fronteggiare nell’ambito dell’attività ordinaria dell’UFG. A partire dal 2014 è quindi da mettere in conto un maggior fabbisogno di personale nella misura di un posto al 20–40 per cento.

154 Art. 45 par. 3 della Convenzione.

155 Stato maggio 2011.

156 RS 321.0

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

L’attuazione della Convenzione non dovrebbe comportare effetti immediati per i Cantoni. Non v’è da attendere un aumento sostanziale del numero di azioni penali per reati ai sensi della Convenzione. Dovrebbe essere possibile far fronte ai casi penali supplementari dovuti alle nuove fattispecie ricorrendo alle risorse esistenti. Allo stesso modo i Cantoni dovrebbero essere senz’altro in grado di sopportare gli eventuali oneri supplementari per la prevenzione. L’UFG funge da referente per le questioni in materia di assistenza giudiziaria e per le pertinenti informazioni.

4 Programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio sul programma di legislatura 2007-2011157.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale che approva e traspone la Convenzione di Lanzarote si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Cost.158, che autorizza la Con- federazione a stipulare trattati internazionali. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., compete all’Assemblea federale approvare i trattati di diritto internazionale. Sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali indenunciabili di durata indeterminata che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale oppure comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione delle quali è necessaria l’emanazione di leggi federali159. La Conven- zione è di durata indeterminata, può essere denunciata in ogni momento e non pre- vede l’adesione a un’organizzazione internazionale. L’adesione richiede tuttavia alcune modifiche del Codice penale. Il decreto di approvazione sottostà pertanto a referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. I progetti di legge si fondano sugli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost.

Allegato Decreto federale che approva e traspone la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Avamprogetto)

157 FF 2008 665 158 RS 101

159 Art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.

Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). | Lexipedia | Lexipedia