Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione (UFM)
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV) Il presente commento illustra le modifiche da apportare all’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV).
1. Ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto
Art. 2 Condizioni d’entrata
Ad cpv. 3 lett. a Al capoverso 3 lettera a è abrogato il riferimento all’articolo 4 capoverso 2. Il vigente capoverso 3 lettera a rimanda erroneamente all’articolo 4 capoverso 2 anziché capoverso 3. A motivo di questa svista e in base alla presente revisione delle disposizioni sull’obbligo del visto, il capoverso 3 rimanda ora al nuovo articolo 5 concernente il soggiorno superiore a tre mesi.
Ad cpv. 4 Il capoverso 4 è integrato e abilita ora anche il DFAE (oltre all’UFM), conformemente all’articolo 30 OEV, ad autorizzare l’entrata in Svizzera di persone che non soddisfano le condizioni d’entrata previste dal codice frontiere Schengen, qualora motivi umanitari, interessi nazionali o obblighi internazionali lo giustifichino (rilascio di visti con validità territoriale limitata).
Art. 3 Documento di viaggio
Ad cpv. 1 Conformemente all’articolo 5 paragrafo 1 lettera a del codice frontiere Schengen 1, per soggiornare in Svizzera per al massimo tre mesi nell’arco di sei mesi, il cittadino di un Paese terzo deve essere in possesso di un documento di viaggio valido che permetta di attraversare la frontiera. In virtù dell’acquis di Schengen, il riconoscimento dei documenti di viaggio che consentono di entrare e soggiornare in uno Stato membro compete esclusivamente allo Stato membro in questione. Per sancire questo principio a livello d’ordinanza, alla fine della prima frase del capoverso 1 è inserita la precisazione «... dalla Svizzera».
Ad cpv. 2
1 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 265/2010, GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1.
1
La nuova formulazione del capoverso 2 attribuisce all’UFM la competenza in materia di riconoscimento dei documenti di viaggio. Questa competenza risulta dalla competenza generale sussidiaria dell’UFM secondo l’articolo 27 capoverso 5 dell’OEV vigente. Le condizioni affinché il documento di viaggio sia riconosciuto dalla Svizzera sono enunciate alle lettere a-d. L’attuale rimando all’articolo 8 capoverso 1 OASA non è più opportuno, in quanto la disposizione definisce i criteri di riconoscimento dei documenti di legittimazione per la notifica dell’arrivo e questi criteri sono diversi da quelli per il riconoscimento dei documenti di viaggio per valicare la frontiera. Alla lettera b è precisato esplicitamente che il rilascio di documenti di viaggio non è una prerogativa dei soli Stati, bensì anche di collettività territoriali non rientranti nella nozione di «Stato» secondo il diritto internazionale. Pertanto la Svizzera riconosce anche documenti di viaggio rilasciati da collettività territoriali come per esempio Taiwan o l’Autorità Nazionale Palestinese. La lettera d disciplina gli elementi di sicurezza (zona a lettura ottica [MRZ], microchip biometrico ecc.) del documento di viaggio. Per «specifiche internazionali» s’intendono principalmente le norme di cui all’allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) 2 fissate dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI).
Ad cpv. 3 Il capoverso 3 è una disposizione derogativa al capoverso 2. In casi motivati, consente all’UFM di riconoscere documenti di viaggio che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 e che non sono nemmeno riconosciuti da un accordo bilaterale o multilaterale. Nella prassi si tratta perlopiù di documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono né documenti nazionali né la nazionalità dello Stato di rilascio, ma che soggiornano legalmente sul suo territorio. La Svizzera riconosce per esempio i documenti di viaggio per stranieri rilasciati dalla Germania, da Malta e dall’Austria.
Ad cpv. 4 (nuovo) Sotto il profilo materiale, il capoverso 4 corrisponde al capoverso 3 vigente.
Art. 4 Obbligo del visto per soggiorni non superiori a tre mesi
L’obbligo del visto e l’esenzione da tale obbligo sono retti dagli articoli 4 e 5, che sono pertanto interamente riveduti.
Ad cpv. 1-3 (nuovi) Ad cpv. 1 Il capoverso 1 codifica il principio secondo cui i cittadini degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 3 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni non superiori a tre mesi.
Ad cpv. 2 Il capoverso 2 indica le deroghe all’obbligo del visto previste dall’articolo 1 e dall’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 539/2001 e dal codice delle frontiere Schengen.
2 RS 0.748.0 3 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1211/2010 del 15 dicembre 2010, GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6.
2
Ad lett. a: Dal punto di vista materiale, la lettera a corrisponde all’articolo 5 paragrafo 1 lettera b del Codice delle frontiere Schengen. La disposizione non distingue tra visto Schengen e visto nazionale.
Ad lett. b: Dal punto di vista materiale, la lettera b corrisponde al vigente articolo 5 capoverso 1 lettera b OEV. Nella versione tedesca, il termine «Sonderpass» è sostituito con «Spezialpass».
Ad lett. c: Dal punto di vista materiale, la lettera c corrisponde al vigente articolo 5 capoverso 1 lettera c OEV.
Ad lett. d: Dal punto di vista materiale, la lettera d corrisponde al vigente articolo 5 capoverso 1 lettera d OEV.
Ad lett. e-g: Dal punto di vista materiale, le lettere e-g corrispondono all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 539/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 1932/2006 e alla decisione della Commissione C(2010) 1620 definitivo del 19.3.2010 che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, modificata dalla decisione di esecuzione della commissione C(2011) 5501 definitivo del 4.8.2011, pagina 15.
Ad cpv. 3 Il capoverso 3 codifica il principio secondo cui i cittadini degli Stati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 sono esentati dall’obbligo del visto per soggiorni non superiori a tre mesi. In virtù del principio di non discriminazione, d’ora in poi tutti i cittadini dei Paesi di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 sono esentati dall’obbligo del visto per i soggiorni di massimo tre mesi, che svolgano o meno un’attività lucrativa 4. L’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera presuppone tuttavia come sinora l’obbligo di ottenere un permesso e di notificarsi secondo gli articoli 11 segg. della legge federale del 16 dicembre 2005 5 sugli stranieri. Pertanto i cittadini degli Stati seguenti non sono più soggetti all’obbligo del visto per soggiorni non superiori a tre mesi con attività lucrativa: Albania, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Macao, Macedonia, Maurizio, Messico, Montenegro, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Salvador, Serbia, Seychelles, Stati Uniti d’America, Taiwan, Uruguay, Venezuela. Sinora i cittadini di Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia e Taiwan erano soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno dal momento che esercitavano un’attività lucrativa.
I cittadini degli altri Stati erano invece soggetti all’obbligo del visto dal momento che esercitavano un’attività lucrativa di durata superiore a otto giorni e, in determinati settori economici, sin dal primo giorno d’attività. 4 Continuano tuttavia a essere soggetti alla «regola degli otto giorni» per quanto riguarda il permesso e l’esercizio di un’attività lucrativa. 5 RS 142.20
3
Art. 5 Obbligo del visto per soggiorni superiori a tre mesi
L’articolo 5 è stato completamente riveduto (cfr. commento all’art. 4).
Ad cpv. 1-2 (nuovi)
Ad cpv. 1: La politica in materia di visti per soggiorni superiori a tre mesi rientra nella competenza nazionale. Il capoverso 1 codifica il principio secondo cui la Svizzera sottopone tutti gli stranieri all’obbligo del visto per soggiorni superiori a tre mesi. Si tratta dei visti nazionali di categoria D rilasciati per soggiorni di durata superiore a tre mesi.
Ad cpv. 2 Il capoverso 2 indica le deroghe all’obbligo del visto secondo il capoverso 1. In tale ambito, la Svizzera ha concluso accordi con sei Stati (Brunei, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda e Singapore) e, d’altro canto, ha rinunciato a esigere il visto dai cittadini di Andorra, San Marino e Città del Vaticano.
Art. 6 Disposizioni relative al transito aeroportuale
Ad cpv. 1 Il capoverso 1 non fa più riferimento al traffico di linea concessionario. Infatti l’articolo 3 del codice CE dei visti non esige che la compagnia aerea disponga di una concessione. La lettera b del capoverso 1 è abrogata in quanto l’esigenza di riprendere il viaggio entro
48 ore non è conforme all’articolo 3 del codice CE dei visti.
Ad cpv. 2: In capoverso 2 rimanda ora al codice CE dei visti indicando la fonte. Dal punto di vista materiale, questa disposizione corrisponde al vigente articolo 6 capoverso 2.
Ad cpv. 3 Le lettere a-c del capoverso 3 sono state riformulate. Corrispondono materialmente alle disposizioni di cui all’articolo 3 del codice CE dei visti. La lettera d del capoverso 3 è parimenti stata riformulata. Concerne esclusivamente i familiari ai sensi dell’accordo del 21 giugno 1999 6 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e non ai sensi del codice CE dei visti. La precisazione s’impone in quanto la Svizzera non ha recepito la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 7 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
6 RS 0.142.112.681 7 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE , GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77–123.
4
Art. 7 Dichiarazione di garanzia
Ad cpv. 1: Al capoverso 1 è fatta un’aggiunta. La dichiarazione di garanzia è equivalente a una garanzia, per cui alla procedura relativa alla dichiarazione di garanzia si applica per analogia la disciplina dell’articolo 494 capoverso 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 19118. Ne consegue che chiunque sottoscrive a una dichiarazione di garanzia deve farlo con il consenso - ossia la firma - del coniuge o del partner registrato.
Ad cpv. 2 D’ora in poi, le competenti autorità di controllo alla frontiera possono esigere una dichiarazione di garanzia da stranieri che non possono appellarsi all’ALC, ossia da cittadini di Paese terzo che sono soggetti all’obbligo del visto o che sono esentati da tale obbligo. Il rimando all’ALC è modificato in modo da corrispondere all’ALC stesso, in particolare all’articolo 3 paragrafo 2 dell’allegato I ALC.
Art. 8 Portata della garanzia
Ad cpv. 3 Il capoverso 3 è adeguato al nuovo articolo 7 capoverso 2 OEV. Anche la dichiarazione di garanzia produce effetto a partire dall’entrata, infatti può essere richiesta anche per uno straniero esentato dall’obbligo del visto.
Art. 10 Assicurazione sanitaria di viaggio
Ad cpv. 2 lett. c La lettera c è stata riformulata. La formulazione «i titolari di un passaporto ufficiale, segnatamente un passaporto diplomatico, di servizio o speciale» suggerisce che esistano i tre seguenti tipi di passaporto ufficiale: diplomatico, di servizio e speciale. Ora, ciò è errato, visto che determinati Stati come per esempio la Giamaica rilasciano un documento di viaggio intitolato «Official Passport» (passaporto ufficiale). Pertanto, il passaporto ufficiale è ora menzionato esplicitamente. Dal punto di vista materiale, la disposizione corrisponde all’articolo 15 paragrafo 7 del codice CE dei visti.
Ad cpv. 3 (nuovo) Il nuovo capoverso 3 corrisponde materialmente all’articolo 35 paragrafo 2 del codice CE dei visti.
Art. 11a Ricevibilità della domanda di visto Il titolo del presente articolo corrisponde a quello dell’articolo 19 del codice CE dei visti. L’articolo 11a rimanda agli articoli 19 e 20 del codice CE dei visti, che disciplinano le condizioni di ricevibilità di una domanda di visto. Se non sono adempiti i criteri di ricevibilità, la domanda è irricevibile e il consolato deve immediatamente restituire al richiedente il modulo di richiesta e i documenti afferenti, distruggere i dati biometrici, rimborsare l’emolumento del visto e astenersi dall’esaminare ulteriormente la richiesta.
8 RS 220
5
Art. 12 Rilascio del visto
Ad cpv. 3 Secondo il capoverso 3, il rifiuto del visto è notificato al richiedente tramite il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti. Secondo il diritto amministrativo svizzero, il rifiuto costituisce una decisione.
Ad cpv. 4 Il capoverso 4 è completato con la possibilità di rilasciare un visto di validità territoriale limitata per un soggiorno in Svizzera di una durata massima di tre mesi, per motivi umanitari, per la salvaguardia di interessi nazionali o in virtù di accordi internazionali. La disposizione si fonda sull’articolo 25 del codice CE dei visti.
Ad cpv. 5 (nuovo) Il nuovo capoverso 5 elenca le condizioni per il rilascio di un visto di transito aeroportuale (categoria A). Si riferisce in particolare all’articolo 14 del codice CE dei visti. Per tutta la durata di validità, il visto di transito aeroportuale autorizza il titolare a trattenersi nella zona di transito dell’aeroporto durante lo scalo. Può essere rilasciato per uno, due o più transiti. Non autorizza a entrare nel territorio della Svizzera, ovvero di uno Stato Schengen.
Ad cpv. 6 (nuovo) Il nuovo capoverso 6 disciplina la durata di validità dei visti e la possibilità di rilasciare visti multipli. Si fonda sugli articoli 24 e 26 del codice CE dei visti.
Art. 13a Proroga del visto (nuovo) In linea di principio, non è possibile prorogare un visto Schengen. Sono possibili deroghe esclusivamente per gravi motivi personali, ovvero in presenza di motivi di forza maggiore o umanitari. Il titolare del visto deve produrre documenti atti a dimostrare che uno dei motivi precitati gli impedisce di lasciare la Svizzera entro la durata di validità del visto Schengen. Questa disposizione si fonda sull’articolo 33 del codice CE dei visti.
Art. 14 Procedura di rilascio del visto Ad lett. e Siccome è abrogato l’articolo 19, la lettera e dell’articolo 14 rimanda ora agli articoli 12-18 e 27-35.
Art. 15 Annullamento e revoca del visto La disposizione dell’articolo 15 vigente relativa al rilascio dei visti da parte delle rappresentanze all’estero è superflua. Il Consiglio federale attribuisce all’UFM, al DFAE e ai Cantoni la competenza per rilasciare i visti (art. 27 cpv. 1 OEV). La rappresentanza all’estero non ha nessuna competenza in materia. È abilitata a rilasciare i visti solo previa autorizzazione dell’autorità competente (UFM, DFAE, Cantoni), conformemente alle istruzioni dell’UFM e del DFAE. La disciplina materiale degli articoli 15 e 28 è trasferita a livello di istruzioni (UFM/DFAE; cfr. commenti all’art. 28).
Il nuovo articolo 15 disciplina l’annullamento e la revoca del visto (cfr. commenti ai cpv. 1 e 2 qui sotto).
6
Ad cpv. 1 Il capoverso 1 definisce le condizioni alle quali l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata può annullare il visto. La disposizione si fonda sull’articolo 34 paragrafo 1 del codice CE dei visti.
Ad cpv. 2 Il capoverso 2 definisce le condizioni alle quali l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata può revocare il visto. La disposizione si fonda sull’articolo 34 paragrafo 2 del codice CE dei visti.
Ad cpv. 3 Il capoverso 3 precisa che la decisione d’annullamento o di revoca del visto debitamente motivata è notificata al richiedente mediante il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti. Secondo il diritto amministrativo svizzero, l’annullamento o la revoca costituiscono una decisione.
Ad cpv. 4 Secondo il capoverso 4, se il visto annullato o revocato non è stato rilasciato dalla Svizzera, l’UFM ne comunica l’annullamento o la revoca allo Stato Schengen che lo ha rilasciato. La disposizione si fonda sull’articolo 34 paragrafi 1 e 2 del codice CE dei visti.
Art. 16 Scopo vincolato Il codice CE dei visti non prevede una siffatta disposizione. Il semplice fatto che lo straniero non si attenga allo scopo del soggiorno indicato nel visto non basta a motivare il rifiuto, l’annullamento o la revoca del visto. I motivi del rifiuto, dell’annullamento o della revoca del visto sono previsti in maniera esauriente agli articoli 32 e 34 del codice CE dei visti. Pertanto, l’articolo 16 è abrogato.
Art. 18 Visto di ritorno L’articolo 18 vigente conferisce soltanto all’UFM la competenza di emanare, in situazioni particolari, istruzioni per il rilascio di visti di ritorno a stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera con procedura di rilascio del permesso pendente e la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio. Per conferire una base giuridica alla prassi vigente, retta sinora a livello di istruzioni (Istruzioni Visti), sono introdotte le nuove lettere a-c. Per il resto, dal punto di vista materiale, la disposizione corrisponde all’articolo 18 vigente.
Art. 19 Revoca del visto L’articolo è abrogato in quanto la revoca del visto è ormai retta dall’articolo 15, unitamente all’annullamento.
Art. 21 Frontiere esterne Schengen
Ad cpv. 2 Il rimando del capoverso 2 al codice frontiere Schengen è precisato menzionando anche l’articolo 7 (del codice frontiere Schengen).
7
Ad cpv. 3 Il capoverso 3 precisa che le autorizzazioni sono concesse solo in casi eccezionali. Precisa altresì espressamente che anche la partenza attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen necessita di un’autorizzazione. Questo complemento è un’indispensabile base giuridica per la prassi vigente.
Ad cpv. 4 (nuovo): Il capoverso 4 disciplina la convenzione di diritto amministrativo tra autorità di controllo delle persone e esercenti degli aeroporti, inerente alla concessione dell’autorizzazione di cui al capoverso 3 e agli iter operativi. La convenzione di diritto amministrativo è uno strumento più adeguato rispetto alla disciplina attuale, la quale prevede una decisione unilaterale. Questi i motivi:
la problematica interessa esclusivamente aerodromi di piccole dimensioni, caratterizzati da un numero relativamente esiguo di voli a destinazione di e in provenienza da Stati non Schengen. Di regola questi voli sono organizzati a intervalli irregolari. Le competenti autorità di controllo alla frontiera non sono stazionate in loco. Data la scarsa intensità e l’irregolarità del traffico, sia le competenti autorità di controllo alla frontiera sia gli esercenti degli aerodromi hanno particolare interesse a che i controlli delle persone siano svolti tempestivamente e correttamente. Solo grazie a una stretta collaborazione tra i partner, consona alla situazione locale, è possibile conseguire tale scopo.
Art. 23 Competenza per il controllo delle persone
Ad cpv. 4 Il recepimento della direttiva sul rimpatrio 9, che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, ha indotto modifiche della LStr e della legge del 26 giugno 1998 10 sull'asilo (LAsi). Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011 11 e concernono in particolare l’allontanamento senza decisione formale, che è stato sostituito da una procedura formale (art. 64 LStr). Queste modifiche richiedono di adeguare il rimando all’articolo 64 capoverso 2 LStr contenuto nell’articolo 23 capoverso 4 OEV, in modo che i Cantoni possano autorizzare il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) a notificare ed eseguire gli allontanamenti previsti all’articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStr. Questo rimando include l’autorizzazione accordata al Cgcf di emanare le decisioni previste agli articoli 64 capoverso 2, 64b e 64c LStr.
Art. 24 Stranieri entrati legalmente Questa disposizione è abrogata. Non occorre ripetere in sede d’ordinanza quanto già codificato dall’articolo 17 LStr in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 1 LStr e con l’articolo 2 capoverso 1 OEV.
Art. 28 Rappresentanze all’estero L’abrogazione dell’articolo 28 va considerata nel contesto dell’articolo 15, che disciplina ormai l’annullamento e la revoca del visto. Come precisato nel commento all’articolo 15, la disciplina materiale dell’articolo 28 figura ora a livello di istruzioni (UFM/DFAE). L’articolo 28 è pertanto abrogato (cfr. commenti all’art. 15).
9 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98. 10 RS 142.31 11 Decreto federale: RU 2010 5925
8
Art. 29 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata Il capoverso 1 precisa a quali condizioni l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata può rilasciare il visto alla frontiera esterna Schengen.
Sono considerati motivi imprevedibili e imperativi d’entrata in particolare l’improvvisa e grave malattia o il decesso di un parente prossimo, la necessità di beneficiare di cure mediche urgenti o un cambiamento inaspettato della traiettoria di volo.
Questa disposizione concretizza il capoverso 1 vigente e si fonda sull’articolo 35 del codice CE dei visti.
La competenza di rilasciare i visti alle frontiere esterne, che spetta alle autorità incaricate di controllare le condizioni d’entrata, figura nelle istruzioni dell’UFM.
Ad cpv. 2 Il capoverso 2 disciplina il rilascio di un visto alla frontiera esterna Schengen a marittimi che si trovano in transito. Si fonda sull’articolo 36 del codice CE dei visti.
Ad cpv. 3 (nuovo) Il capoverso 3 autorizza l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata a richiedere documenti giustificativi comprovanti l’esistenza degli imprevedibili e imperativi motivi d’entrata invocati. Si fonda sull’articolo 35 paragrafo 1 del codice CE dei visti.
Ad cpv. 4 (nuovo) Il capoverso 4 precisa che se il visto è rifiutato, la rappresentanza all’estero emana una decisione, che notifica al richiedente tramite il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti. Il rifiuto del visto costituisce una decisione ai sensi del diritto amministrativo svizzero.
Art. 31 Sorveglianza Ad cpv. 1 (nuovo) Dal punto di vista materiale, il nuovo capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 31.
Ad cpv. 2 (nuovo) È aggiunto un secondo capoverso secondo cui il DFGP sorveglia l’esecuzione delle disposizioni in materia d’entrata. Secondo l’articolo 124 LStr, il Consiglio federale vigila sull’applicazione della LStr. L’articolo 31 capoverso 1 dell’OEV vigente prevede di delegare la funzione di sorveglianza dal Consiglio federale al DFGP e al DFAE nell’esecuzione delle disposizioni in materia di visti, ma non nell’esecuzione delle altre disposizioni in materia d’entrata conformemente all’articolo 5 LStr in combinato disposto con l’articolo 2 OEV. Il nuovo capoverso 2 colma questa lacuna.
Art. 53b Collaborazione tra l’UFM, l’AFD, la DC e i Cantoni La presente disposizione concerne la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel contesto del distacco di consulenti svizzeri in materia di documenti. D’ora in poi anche i Cantoni, oltre alla Confederazione, devono avere la possibilità di mettere a disposizione consulenti in materia di documenti in vista del distacco. Pertanto, sono menzionati nel titolo dell’articolo 53b. La nozione di «autorità competenti per il controllo alla frontiera che distaccano i consulenti», utilizzata nell’ordinanza (art. 53b e 53c), comprende le competenti 9
autorità di controllo alla frontiera dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e dei Cantoni.
Art. 53c Pianificazione e coordinamento degli impieghi dei consulenti svizzeri in materia di documenti
Ad cpv. 1 Come all’articolo 53b, la nozione di «autorità competenti per il controllo alla frontiera che distaccano i consulenti» comprende gli organi di controllo dell’AFD e dei Cantoni.
Ad cpv. 2 Secondo la disciplina vigente, l’attuazione operativa degli impieghi spetta alla sola AFD. D’ora in poi la competenza spetta alle competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.
Ad cpv. 3 Secondo il capoverso 3 vigente, l’AFD, d’intesa con l’UFM e con la DC, può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. D’ora in poi anche i Cantoni devono avere la possibilità di distaccare dei consulenti in materia di documenti. Il tenore del capoverso 3 è modificato in funzione dell’articolo 100a capoverso 3 LStr e la competenza di stipulare accordi è ridefinita. Per il resto, al momento della conclusione degli accordi è tenuto conto dei Cantoni.
Gli accordi inerenti alla collaborazione operativa con le autorità di altri Stati che distaccano i consulenti sono finalizzati a un’attuazione più efficente ed efficace degli impieghi dei consulenti svizzeri in materia di documenti. Di natura squisitamente amministrativa, contemplano per esempio obiettivi comuni e mirano a consentire lo scambio d’informazioni tra consulenti in materia di documenti e la mutua formazione nel luogo d’impiego.
L’UFM non è il servizio più indicato per concludere tali accordi, in quanto non interviene in ambito operativo e non dispone di nessuna rete sul luogo d’impiego. Pertanto, è giustificato affidare la competenza di stipulare accordi con le autorità straniere alla Direzione consolare del DFAE (DC), che conosce meglio le condizioni prevalenti sul posto.
Ad cpv. 4 Il capoverso 4 è abrogato, in quanto la sua disciplina è già oggetto dell’articolo 53b.
Art. 53d Ammissione in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti
Secondo l’articolo 100a capoverso 3 LStr, il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti. Ciò vale per l’impiego di consulenti in materia di documenti sia svizzeri sia stranieri. Il vigente articolo 53a capoverso 1 OEV conferisce tale competenza al DFGP, d’intesa con il DFAE e con il DFF. Il capoverso 2 dell’articolo 53a definisce la soglia di regolamentazione minima dei predetti accordi, i quali devono disciplinare segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell’altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto diplomatico/consolare, ovvero la subordinazione alla rappresentanza svizzera del caso.
L’articolo 53b fornisce una panoramica del distacco all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti e dell’ammissione in Svizzera dei consulenti stranieri in materia di documenti. Il
10
vigente articolo 53c capoversi 1-4 definisce le modalità di ripartizione delle spese per il distacco all’estero dei consulenti svizzeri in materia di documenti (cfr. art. 53b lett. a-b). Mancano invece disposizioni analoghe che disciplinino in dettaglio le modalità d’impiego in Svizzera dei consulenti stranieri in materia di documenti di cui all'articolo 53b lettera c.
Ad cpv. 1 Come per il distacco all’estero di consulenti svizzeri, la competenza per l’ammissione in Svizzera di consulenti stranieri incombe all’UFM, il quale, d’intesa con il DFAE e con le autorità svizzere di controllo alla frontiera, stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego in Svizzera dei consulenti stranieri in materia di documenti.
Gli accordi sulla cooperazione operativa sono finalizzati a un’attuazione più efficace ed effettiva degli impieghi dei consulenti stranieri in materia di documenti distaccati in Svizzera. Analogamente all'articolo 53c capoverso 2, gli accordi devono rivestire un carattere squisitamente amministrativo e stabilire per esempio obiettivi comuni o consentire formazioni reciproche in un dato luogo d’impiego.
Ad cpv. 2 Le autorità di controllo alla frontiera nel luogo d’impiego conoscono la situazione locale meglio di qualsiasi altra autorità e sono pertanto incaricate dell’attuazione operativa in loco inerente all’ammissione in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.
Art. 54 Ad cpv. 1 Il capoverso 1 non rimanda più all’articolo 19 capoverso 2, in quanto le prescrizioni ivi contenute sono state abrogate. Contiene ora un rimando agli articoli 12 capoverso 3, 15 capoverso 3 e 29 capoverso 4.
Ad cpv. 2 Secondo il capoverso 2, d’ora in poi è possibile fare opposizione scritta entro 30 giorni contro la decisione. A sua volta, la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica. La decisione emanata entro la competenza del DFAE (art. 30) può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
Ad cpv. 3 Il capoverso 3 è abrogato. La competenza del Cgcf di emanare una decisione è retta dall’articolo 9 capoverso 2 LStr in combinato disposto con l’articolo 23 capoversi 2-4 OEV.
Ad cpv. 4 (nuovo) Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 2.
Ad cpv. 5 (nuovo) Il capoverso 5 è introdotto al fine di indicare la possibilità di fare opposizione o di ricorrere presso le autorità cantonali o i tribunali competenti in caso di rifiuto della proroga del visto.
11