Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Stato maggiore, Servizio giuridico e protezione dei dati
Indice del rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di ordinanza sulla prote- zione extraprocedurale dei testimoni (Ordinanza sulla protezione dei testimoni, OPTes)
1. In generale...................................................................................................................... 3 1.1 Situazione di partenza ............................................................................................. 3 1.2 Necessità di legiferare a livello di ordinanza ............................................................ 3 1.2.1 Necessità di legiferare in base al disegno della LPTes ..................................... 3 1.2.2 Necessità di legiferare in base al messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani ................................................................................................................... 3 1.2.3 Necessità di emanare disposizioni organizzative .............................................. 4 2. Commento alle singole disposizioni ................................................................................ 4 Sezione 1: Oggetto............................................................................................................. 4 Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni ............................... 5 Art. 2 Forma e contenuto della richiesta ..................................................................... 5 Art. 3 Competenza ..................................................................................................... 5 Art. 4 Trasmissione e invio ......................................................................................... 6 Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni................................................ 6 Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni ............... 7 Sezione 5: Sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) ........ 7 Art. 7 Autorità responsabile ........................................................................................ 7 Art. 8 Accessi ............................................................................................................. 8 Art. 9 Catalogo dei dati............................................................................................... 8 Art. 10 Obbligo di consultazione e d’informazione ........................................................ 9 Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari .......................................................... 9 Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità ..................................................... 10 Art. 13 Verbalizzazione delle consultazioni ................................................................ 10 Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati ........................................... 10 Art. 15 Sicurezza dei dati ........................................................................................... 10 Sezione 6: Cooperazione con l’estero .............................................................................. 11 Sezione 7: Costi ............................................................................................................... 11 Art. 17 Costi dei singoli casi ....................................................................................... 11 Art. 18 Chiave di ripartizione per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni ........ 12 Art. 19 Spese di gestione ........................................................................................... 12 Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata ................................ 13 Art. 21 Catalogo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata ......... 13 Art. 22 Inizio della prestazione di consulenza e di sostegno soggetta a risarcimento . 14 Art. 23 Indennità per le prestazioni di consulenza e di sostegno soggette a risarcimento .................................................................................................................. 14 Art. 24 Fatturazione ................................................................................................... 14 Sezione 8: Disposizioni finali ............................................................................................ 15 1. Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) ..................... 16 2. Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org- DFGP) .......................................................................................................................... 17
3. Ordinanza Interpol (n. 3); Ordinanza PAGIRUS (n. 4); Ordinanza SIMIC (n. 5);
Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d’informazione dell’Ufficio
federale di polizia (n. 6); Ordinanza IPAS (n. 7), Ordinanza JANUS (n. 8); Ordinanza sul Registro nazionale di polizia (n. 9) ................................................................................ 17
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di ordinanza sulla protezione extra- procedurale dei testimoni (Ordinanza sulla protezione dei testimoni, OPTes)
1. In generale
1.1 Situazione di partenza
Il 17 novembre 2010 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (LPTes).1 Il relativo decreto federale, che comprende il disegno della LPTes, è stato approvato dall’Assemblea federale nella votazione finale del 23 dicembre 2011. Il presente avamprogetto di ordinanza è stato elaborato dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) insieme a un gruppo di esperti composto di rappresentanti di un corpo cantonale di polizia, di un pubblico ministero cantonale, di una polizia degli stranieri e di un’autorità di migrazione comunali, come pure dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e del Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
1.2 Necessità di legiferare a livello di ordinanza
1.2.1 Necessità di legiferare in base al disegno della LPTes
La legge prevede alcuni mandati legislativi. Il Consiglio federale disciplina: - le modalità della richiesta presentata dall’autorità responsabile del procedimento al Servizio di protezione dei testimoni (art. 6); - le modalità per porre fine al programma di protezione dei testimoni (art. 11); - la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni (art. 23); - le caratteristiche del sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (art. 25); - la chiave di ripartizione per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni (art. 34); - le prestazioni di consulenza e di sostegno fornite ai Cantoni soggette a risarcimen- to nonché l’importo e le modalità del risarcimento (art. 35).
1.2.2 Necessità di legiferare in base al messaggio concernente l’approvazione e la traspo- sizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani - Periodo di recupero e di riflessione per le vittime della tratta di esseri umani2: la Con- venzione (art. 13) stabilisce che ogni Parte deve prevedere nel proprio diritto naziona- le un periodo di recupero e di riflessione per le vittime della tratta di esseri umani.
1 FF 2011 1 2 L’adeguamento della terminologia è il risultato della prevista verifica della legislazione nazionale finalizzata ad agevolarne l’attuazione ai sensi della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (FF 2011 28, messaggio, in fine al commento all’art. 14 della Convenzione).
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L’articolo 35 dell’ordinanza del 24 ottobre 20073 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) soddisfa, in linea di massima, tale requisito. L’esperienza tuttavia mostra che nella prassi il recupero è un aspetto cui viene data un’importanza minore rispetto alla riflessione. Questa discrepanza risulta anche dalla rubrica e dal testo della disposizione in questione che fa riferimento soprattutto al «tempo di rifles- sione». Aggiungendo il periodo di recupero nella rubrica e nel testo normativo, le au- torità competenti dovranno tener debitamente conto di entrambi gli aspetti quando calcolano il tempo concesso. - Competenza per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata a vittime e testi- moni della tratta di esseri umani: l’articolo 36 OASA stabilisce che l’autorità cantonale degli stranieri può rilasciare alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria. Poiché le vittime della tratta di esseri umani sono spesso sistemate, per motivi di sicurezza, in un Cantone diverso da quello in cui si svolgono le indagini o la procedura giudiziaria, il luogo di soggiorno differisce dal luogo in cui è stato compiuto il reato (p. es. dopo una retata in un cabaret). Nella prassi è pertanto difficile determinare la competenza territoriale per il rilascio dei per- messi. La modifica prevista dell’articolo 36 capoverso 2 OASA stabilisce che il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata spetta all’autorità degli stranieri del Canto- ne in cui è stato commesso il reato. Questo adeguamento semplifica la collaborazio- ne tra le autorità a favore delle vittime dato che l’autorità penale responsabile del pro- cedimento si trova nello stesso Cantone dell’autorità di rilascio. Per proteggere la vit- tima occorre sistemarla al di fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso. Per evi- tare che tale trasferimento sia considerato un cambiamento di Cantone ai sensi dell’articolo 67 OASA, è necessario modificare l’articolo 68 OASA. Secondo il diritto vigente l’articolo 68 stabilisce che il soggiorno per un trattamento medico fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso non costituisce cambiamento di Cantone. La stessa norma sarà applicata anche agli stranieri che soggiornano fuori dal Cantone che ha rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria.
1.2.3 Necessità di emanare disposizioni organizzative
Con la gestione del Servizio nazionale di protezione dei testimoni, fedpol assume un nuovo compito affidatogli da una legge speciale (art. 22 e 23 LPTes). Di conseguenza occorre ade- guare l’articolo 10 dell’ordinanza del 17 novembre 19994 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia in cui sono elencati i compiti speciali svolti da fedpol.
2. Commento alle singole disposizioni
Sezione 1: Oggetto Per offrire una visione d’insieme l’articolo 1 elenca gli ambiti disciplinati dall’avamprogetto di ordinanza.
3 RS 142.201 4 RS 172.213.1
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Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni
Art. 2 Forma e contenuto della richiesta L’articolo 6 LPTes incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli della richiesta presen- tata dall’autorità responsabile del procedimento al Servizio di protezione dei testimoni. Il capoverso 2 elenca gli elementi che devono figurare nella richiesta dell’autorità responsabi- le del procedimento affinché il Servizio di protezione dei testimoni riceva il prima possibile informazioni dettagliate sulla persona da proteggere. La richiesta può pertanto essere sotto- posta a un esame efficiente e rapido. La documentazione di cui al capoverso 3 ha lo stesso scopo. La garanzia di assunzione dei costi da allegare alla richiesta, consente al Cantone o all’autorità che ha chiesto lo svolgi- mento di un programma di protezione dei testimoni, di predisporre per tempo i mezzi finan- ziari necessari. S’intende inoltre evitare che, dopo un’ampia procedura d’esame eseguita con l’impiego di notevoli risorse del Servizio di protezione dei testimoni e dell’autorità richiedente, alla fine il programma di protezione non sia realizzato perché il Cantone non stanzia i mezzi finanziari necessari per il suo svolgimento. A seconda della situazione di pericolo, in alcuni casi potrebbe essere necessario proteggere la persona minacciata già durante la procedura di richiesta. In tal caso l’articolo 23 capover- so 1 lettera e LPTes prevede che il Servizio di protezione dei testimoni può fornire sostegno anche prima dello svolgimento di un programma di protezione dei testimoni. Secondo l’articolo 21 lettera a dell’avamprogetto di ordinanza fa parte di queste prestazioni di soste- gno anche l’esecuzione di ampie misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei testimoni a favore dell’autorità richiedente. L’articolo 7 capoverso 2 LPTes prevede inoltre che, una volta presentata la richiesta nell’ambito della procedura d’esame, il Servizio di pro- tezione dei testimoni può adottare misure d’urgenza per proteggere la persona minacciata. Il Servizio di protezione dei testimoni può quindi essere chiamato a contribuire in qualsiasi fase della procedura di richiesta alla protezione parziale o integrale di una persona minacciata. L’autorità richiedente può quindi soddisfare senza fretta l’obbligo previsto di motivare e do- cumentare in modo esaustivo la richiesta. Per la Svizzera la collaborazione tra l’autorità richiedente e il Servizio di protezione dei testi- moni costituisce una forma di cooperazione nuova e molto impegnativa. Per applicare la LPTes si prevede quindi di ricorrere a specialisti designati ufficialmente che garantiscano lo scambio di esperienze tra il Servizio di protezione dei testimoni, il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali. Tale compito potrebbe ad esempio essere svolto da un gruppo di consulenti della Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS) o di un altro organo tecnico.
Art. 3 Competenza La richiesta è presentata dall’autorità responsabile del procedimento (art. 6 cpv. 1 LPTes). Nella maggioranza dei casi, occorre proteggere i testimoni ancor prima del processo di prima istanza o del ricorso. Perciò la richiesta sarà di norma presentata dal pubblico ministero competente. In rari casi l’ammissione a un programma di protezione dei testimoni diventa necessaria solo dopo la conclusione del procedimento penale. L’autorità incaricata di pre- sentare una richiesta di protezione è pertanto la medesima che ha deciso in merito alla con- clusione del procedimento (art. 6 cpv. 2 LPTes)5. In base all’articolo 61 del Codice di diritto
5 Cfr. il commento all’art. 6 nel messaggio, FF 2011 68
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processuale penale svizzero del 5 ottobre 20076 (Codice di procedura penale, CPP), in com- binato disposto con l’articolo 2 della legge federale del 19 marzo 20107 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP), nei procedimenti penali federali la richiesta dev’essere presentata, a seconda dello stato del procedimento, dal Ministero pubblico della Confederazione, dal Tribunale penale federale o dal Tribunale federale.
Art. 4 Trasmissione e invio L’articolo 1 dell’ordinanza del 4 luglio 20078 sulla protezione delle informazioni della Confe- derazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrl), disciplina la protezione delle informazioni della Confederazione e dell’esercito, nella misura in cui è necessaria nell’interesse del Paese. Secondo l’articolo 2 OPrl, il campo d’applicazione comprende l’Amministrazione federale e le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale. L’autorità responsabile del procedimento di cui all’articolo 6 capoverso 1 LPTes trasmette al Servizio di protezione dei testimoni la richiesta di svolgimento di un programma di protezione dei testimoni. La relativa documentazione è per principio sottoposta alla tutela del segreto (art. 24 cpv. 2 LPTes). Il diritto federale statuisce che le informazioni classificate devono es- sere trattate (trasmesse) dalle autorità cantonali o comunali. Il trattamento dei dati da parte di queste autorità è, dal canto suo, sottoposto alle prescrizioni dell’ordinanza sulla protezione delle informazioni.
Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni L’articolo 11 LPTes prevede diversi motivi per porre fine a un programma di protezione dei testimoni. In caso di cessazione della minaccia sarebbe, ad esempio, inutile proseguire un programma di protezione dei testimoni. Se, d’altro canto, la persona da proteggere assume un comportamento che viola gravemente gli obblighi concordati, rende impossibile lo svolgi- mento di un programma di protezione dei testimoni e ne causa la fine, anche perché mette a repentaglio la sicurezza dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. L’articolo 5 dell’avamprogetto di ordinanza disciplina i dettagli relativi al terzo motivo previsto dalla legge per porre fine al programma, ovvero su richiesta esplicita della persona da pro- teggere (art. 11 cpv. 2 LPTes). Come illustrato nel messaggio9 e più precisamente nel com- mento all’articolo 11 capoverso 2 LPTes, la decisione di terminare il programma non deve essere motivata da un’esitazione temporanea ma poggiare su un’informazione approfondita e dettagliata sulle conseguenze e può avvenire soltanto dopo un periodo di riflessione. La procedura prevista dall’articolo 5 dell’avamprogetto tiene conto di tale norma volta a tutelare la persona inserita nel programma di protezione dei testimoni, poiché impartisce al Servizio di protezione dei testimoni l’obbligo d’informarla in modo completo (cpv. 2). Alla persona da proteggere è inoltre accordato un periodo di riflessione di 30 giorni, durante cui può riconsi- derare la sua decisione eventualmente troppo impulsiva (cpv. 3). Il periodo di riflessione può essere ridotto fino a dieci giorni se anche il Servizio di protezione dei testimoni approva la fine del programma di protezione. Questa disposizione potrebbe ad esempio applicarsi ai casi, in cui l’analisi dei rischi effettuata dal Servizio di protezione dei testimoni conferma che
6 RS 312.0 7 RS 173.71 8 RS 510.411
9 FF 2011 72 seg.
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la persona da proteggere ormai è esposta soltanto a una minaccia lieve e che la fine del programma di protezione dei testimoni è imminente.
Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni Lo svolgimento efficace della protezione extraprocedurale dei testimoni, richiede un impegno elevato da parte dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. Soprattutto all’inizio di un programma di protezione dei testimoni le persone da proteggere vanno assistite e se- guite scrupolosamente. Oltre alla protezione vera e propria della persona, il Servizio di pro- tezione dei testimoni fornisce anche assistenza di tipo generale, ad esempio consiglia e as- siste la persona da proteggere nelle situazioni quotidiane, la sostiene nel disbrigo delle que- stioni personali come il coordinamento con le autorità interessate (p. es. aiuto alle vittime, polizia degli stranieri, assicurazioni sociali), garantisce che essa ottenga l’eventuale assi- stenza psicologica da parte di terzi oppure l’aiuta a preparare la deposizione nel procedimen- to penale.
Per essere in grado di assistere con professionalità la persona da proteggere, è quindi indi- spensabile che i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni dispongano di una for- mazione appropriata. Poiché in Svizzera finora non è mai stata eseguita una protezione e- xtraprocedurale dei testimoni istituzionalizzata, non esistono le formazioni necessarie. fe- dpol, cui è affidata l’esecuzione della protezione dei testimoni, attualmente svolge già compiti nel settore delle inchieste mascherate i cui aspetti fondamentali coincidono con quelli della protezione dei testimoni10. L’articolo 6 dell’avamprogetto di ordinanza conferisce pertanto a fedpol, quale Ufficio competente, il compito di disciplinare in base alle conoscenze esistenti, le misure formative necessarie per i suoi collaboratori impegnati nella protezione dei testi- moni (cpv. 1). Poiché le formazioni in materia di protezione dei testimoni al momento sono offerte soltanto all’estero, il capoverso 3 prevede espressamente la collaborazione di fedpol con servizi partner esteri che dispongono spesso di esperienze pluriennali in materia.
Sezione 5: Sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) La LPTes stabilisce che per adempiere i propri compiti, il Servizio di protezione dei testimoni gestisce un sistema d’informazione indipendente che, viste le esigenze in materia di tutela della sicurezza, non è collegato agli altri sistemi dell’Amministrazione federale. I principi con- cernenti il sistema d’informazione ZEUSS e il relativo trattamento dei dati devono essere sanciti in una legge formale e sono, infatti, disciplinati dagli articoli 25–27 LPTes. L’articolo 25 capoverso 5 LPTes incarica il Consiglio federale di disciplinare i seguenti particolari del sistema d’informazione: le responsabilità specifiche per il trattamento dei dati, il catalogo dei dati trattati, la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione, la trasmissione dei dati a terzi in singoli casi, le disposizioni per garantire la sicurezza dei dati e la verbalizzazione delle consultazioni.
Art. 7 Autorità responsabile La responsabilità di ZEUSS è attribuita a fedpol che emana un regolamento sul trattamento dei dati (cpv. 1–2). In virtù dell’articolo 36 capoverso 4 lettera a della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati (LPD) il Consiglio federale determina le collezioni di dati che necessitano di un regolamento sul trattamento dei dati. L’articolo 21 capoverso 1
10 Cfr il messaggio, commento all’art. 22, FF 2011 79 seg. 11 RS 235.1
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dell’ordinanza del 14 giugno 199312 relativa alla legge sulla protezione dei dati (OLPD) stabi- lisce che gli organi federali responsabili devono emanare un regolamento sul trattamento delle collezioni di dati automatizzati che contengono dati personali degni di particolare prote- zione o profili della personalità. Questo è il caso di ZEUSS. Il regolamento sul trattamento dei dati descrive in particolare l’organizzazione interna e le procedure di trattamento e di con- trollo dei dati e integra i documenti relativi alla pianificazione, all’elaborazione e alla gestione della collezione di dati (art. 21 cpv. 2 OLPD). Conformemente all’articolo 11a capoverso 2 LPD il sistema d’informazione ZEUSS deve essere notificato all’Incaricato federale della pro- tezione dei dati e della trasparenza IFPDT. Il consulente per la protezione dei dati di fedpol supervisiona il trattamento dei dati registrati in ZEUSS (cpv. 3). Il sistema d’informazione è sottoposto al sistema di gestione della prote- zione dei dati e della sicurezza delle informazioni del DFGP (Direttiva del DFGP del 12 mag- gio 2011 sull’attuazione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni). Lo scopo di tale sistema di gestione è assicurare che la sicurezza informatica e la protezione delle informazioni siano conformi al diritto sulla protezione dei dati.. ZEUSS, l’hardware e il software utilizzati costituiscono, viste le esigenze particolari in mate- ria di tutela del segreto, una struttura d’informazione indipendente e chiusa, che è installata in un luogo segreto e non può pertanto essere gestita o mantenuta dai fornitori di prestazioni informatiche della Confederazione. Poiché ZEUSS non ha alcuna interfaccia con altre unità organizzative interne o esterne a fedpol, va di conseguenza gestito e mantenuto dal Servizio di protezione dei testimoni. Il Servizio deve tuttavia avere la possibilità, se necessario, di col- laborare con fornitori di prestazioni dell’Amministrazione federale o con altri fornitori specia- lizzati di prestazioni informatiche. Ciò potrebbe essere necessario quando il Servizio di pro- tezione dei testimoni deve eseguire lavori di manutenzione o di sviluppo che superano le capacità dei propri specialisti.
Art. 8 Accessi La cerchia di persone autorizzate ad accedere a ZEUSS è molto ristretta vista la sensibilità dei dati ivi registrati. L’accesso è accordato unicamente ai collaboratori del Servizio di prote- zione dei testimoni e al capo della divisione di fedpol cui il Servizio di protezione dei testimo- ni è subordinato. Il presente articolo dell’avamprogetto di ordinanza stabilisce che soltanto le persone indicate sono autorizzate a trattare i dati registrati in ZEUSS. Per trattamento dei dati s’intende in questo caso quanto enunciato dall’articolo 3 LPD, ovvero: qualsiasi opera- zione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamen- te la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati. Fisicamente, ZEUSS sarà inoltre completamente separato da tutti gli altri sistemi d’informazione o reti di collegamento interni ed esterni a fedpol. La trasmissione di dati registrati in ZEUSS è disciplinata dagli articoli 10 e 11 (v. i commenti più avanti).
Art. 9 Catalogo dei dati Il catalogo particolareggiato dei dati definito dal presente articolo corrisponde alle prescrizioni legali di cui all’articolo 26 LPTes ed elenca soltanto le categorie di dati necessarie affinché il Servizio di protezione dei testimoni possa adempiere integralmente i compiti attribuitigli dalla legge. Rientrano in tali categorie i dati della persona da proteggere e delle persone a lei
12 RS 235.11
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prossime (p. es. sulla situazione finanziaria e lo stato di salute) e necessariamente anche i dati dei presunti autori della minaccia e del suo ambiente (art. 26 cpv. 2 LPTes).
Art. 10 Obbligo di consultazione e d’informazione Secondo il presente articolo il Servizio di protezione dei testimoni è tenuto a consultare pe- riodicamente i sistemi d’informazione elencati nel capoverso 1 lettere a–d. La registrazione in una di queste banche dati non influisce soltanto sulla decisione di ammissione in un pro- gramma di protezione dei testimoni o di proseguimento di un tale programma, bensì anche su altri procedimenti penali in corso. Se il Servizio di protezione dei testimoni constata che una persona che sta proteggendo è registrata in uno dei sistemi d’informazione in questione, contatta l’autorità di perseguimento penale competente o, per i casi di assistenza giudiziaria internazionale, l’Ufficio federale di giustizia. Lo scopo di tale procedura è di garantire che l’ammissione in un programma di protezione dei testimoni non sottragga le persone assistite all’azione penale (cpv. 2). L’obiettivo più importante del Servizio di protezione dei testimoni è di garantire la sicurezza della persona da proteggere. Deve quindi evitare, nel limite del possibile, che si venga a sa- pere che una persona è inserita in programma di protezione dei testimoni e deve restringere il più possibile la cerchia delle persone informate. In tale contesto sarebbe ipotizzabile che il Servizio di protezione dei testimoni s’impegni per risolvere autonomamente le questioni all’origine della registrazione in una delle banche dati elencate, senza dover contattare uno dei servizi responsabili. Se ad esempio una persona da proteggere ha dimenticato di pagare una multa e la multa è stata successivamente commutata in una pena detentiva sostitutiva e segnalata nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, il Servizio di protezione dei testimoni obbligherà la persona in questione a costituirsi all’autorità di perseguimento penale competente e a pagare la multa. In questi casi non è quindi necessario che il Servizio di pro- tezione dei testimoni divulghi informazioni concernenti il programma di protezione dei testi- moni in corso.
Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari Con la trasmissione di dati registrati in ZEUSS ai sensi del capoverso 1 s’intende la conse- gna dei dati a terzi che in qualche modo forniscono un contributo alla protezione dei testimo- ni. In alcune disposizioni della LPTes, quale l’articolo 17, è prevista una tale collaborazione con terzi, sia con servizi pubblici sia con privati. Si tratta pertanto di una comunicazione di dati necessaria per il Servizio di protezione dei testimoni per consentirgli di adempiere i pro- pri compiti legali. Il capoverso 2 contiene un elenco non esaustivo dei servizi cui, su richiesta, possono essere trasmessi dati registrati in ZEUSS affinché essi possano adempiere i loro compiti legali. So- no indicate le autorità che dovrebbero avere maggior bisogno di una trasmissione di dati per adempiere i propri compiti. Visto che il Servizio di protezione dei testimoni segue e assiste da vicino la persona da proteggere durante la sua vita quotidiana, anche per quanto riguarda le relazioni quotidiane con le autorità, sono molte le situazioni immaginabili in cui il Servizio di protezione dei testimoni dovrebbe svelare almeno a singoli collaboratori di servizi ammini- strativi l’informazione riguardo allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni. Si pensi ad esempio alle autorità fiscali, alle casse di compensazione o all’amministrazione militare. Potrebbero tuttavia verificarsi anche casi imprevedibili che rendono necessaria la comunicazione di dati. In caso di evacuazione in seguito a un incendio, i vigili del fuoco do- vrebbero essere informati del fatto che nell’edificio si trova una persona da proteggere la cui porta d’entrata è particolarmente protetta. Non è quindi ragionevole, e nemmeno possibile, allestire un elenco esaustivo degli eventuali destinatari di dati registrati in ZEUSS.
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La decisione se comunicare i dati in questione spetta ai responsabili del Servizio di protezio- ne dei testimoni che devono tener conto delle disposizioni di cui all’articolo 12. Il regolamento sul trattamento dei dati stabilisce sotto quale forma e mediante quale canale occorre presen- tare al Servizio di protezione dei testimoni una richiesta di comunicazione dei dati.
Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità Il presente articolo stabilisce i requisiti secondo cui i dati registrati in ZEUSS possono essere trasmessi alle autorità indicate nell’articolo 11 e definisce le circostanze in cui la trasmissione viene rifiutata. Conformemente ai principi generali della protezione dei dati, ogni trasmissione è inoltre verbalizzata. I verbali sono conservati per un anno. L’articolo statuisce anche che il trattamento dei dati da parte dei servizi o delle persone richiedenti è soggetto alle disposizio- ni dell’ordinanza sulla protezione delle informazioni (v. commento all’art. 4).
Art. 13 Verbalizzazione delle consultazioni La prevista verbalizzazione delle consultazioni e la conservazione dei verbali per un anno soddisfano i requisiti del diritto federale in materia di protezione dei dati (art. 10 OLPD). Secondo l’articolo 10 OLPD il detentore di una collezione di dati deve verbalizzare i tratta- menti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personali- tà. La verbalizzazione deve aver luogo in particolare qualora, senza tale misura, non fosse possibile verificare a posteriori se il trattamento dei dati è stato conforme agli scopi per cui i dati sono stati collezionati o comunicati. L’articolo 10 OLPD stabilisce inoltre che i verbali devono essere conservate per un anno e sono accessibili soltanto alle persone dell’Ufficio federale incaricate di verificare l’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati.
Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati La durata di conservazione e di cancellazione corrisponde al principio generale di proporzio- nalità. I dati vanno quindi conservati soltanto per il periodo necessario al Servizio di protezio- ne dei testimoni per adempiere i propri compiti legali. Per quanto riguarda lo scopo del trat- tamento dei dati, i dati in ZEUSS possono essere suddivisi in due categorie. La prima categoria contiene i dati sui programmi di protezione dei testimoni approvati dal direttore di fedpol ai sensi dell’articolo 8 LPTes. Si presume che al più tardi dieci anni dopo la fine, di norma formale, di un programma di protezione dei testimoni, i dati pertinenti non sia- no più necessari (cpv. 1). La seconda categoria comprende i dati trattati dal Servizio di protezione dei testimoni nel quadro di prestazioni di consulenza e di sostegno ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes. Questi dati generalmente sono necessari soltanto per il periodo limitato della pre- stazione di sostegno in questione. La loro durata di conservazione è quindi di soli cinque anni. Poiché tali prestazioni sono fornite senza che occorra una decisione formale d’inizio o di fine, la durata di conservazione inizia a decorrere a partire dall’ultima registrazione di dati concernente la prestazione in questione.
Art. 15 Sicurezza dei dati I dettagli tecnici precisi sui requisiti, sulle procedure e sulle misure di protezione sono conte- nuti nel regolamento sul trattamento dei dati.
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Sezione 6: Cooperazione con l’estero Se si considerano le dimensioni ridotte della Svizzera, in alcuni casi potrebbe essere neces- sario trasferire all’estero le persone inserite in un programma di protezione dei testimoni ai sensi della LPTes per garantirne la sicurezza. In base al principio di reciprocità, anche il Ser- vizio di protezione dei testimoni potrà accogliere e sistemare in Svizzera persone inserite in un programma di protezione di un Paese estero. I dettagli di tale cooperazione internazionale sono disciplinati negli articoli 28 e 29 LPTes. L’articolo 16 dell’avamprogetto di ordinanza precisa le prescrizioni formali da rispettare du- rante la cooperazione con l’estero sancita dagli articoli 28 e 29 LPTes. Per ogni trasferimento o accoglienza di una persona da proteggere occorre, in effetti, stipulare un accordo con il servizio estero competente riguardo ai dettagli della cooperazione da disciplinare. Si tratta ad esempio della ripartizione dei costi conformemente all’articolo 29 LPTes nonché, in applica- zione dell’articolo 28 capoverso 1 lettera f LPTes, della clausola di rientro secondo cui il ser- vizio che trasferisce la persona da proteggere s’impegna a riprenderla in ogni momento. Gli accordi stipulati nell’ambito della protezione dei testimoni vanno per principio riferiti all’Assemblea federale conformemente all’articolo 48a capoverso 2 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)13. Il relativo rapporto non deve tuttavia essere troppo dettagliato poiché altrimenti rischierebbe di contrastare lo scopo intrinseco della LPTes e dell’OPTes.
Sezione 7: Costi
Art. 17 Costi dei singoli casi La legge stabilisce che le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per le misure di protezione dei testimoni durante il programma di protezione dei te- stimoni sono a carico della Confederazione, in caso di richiesta di quest’ultima, o del Canto- ne richiedente. Per spese di sostentamento s’intendono le spese individuali necessarie per garantire temporaneamente le esigenze materiali e alimentari della persona da proteggere, quali le spese per il vitto, l’alloggio e gli oggetti personali indispensabili. Le spese per le mi- sure di protezione dei testimoni comprendono invece i costi scaturiti nel singolo caso dalle misure necessarie per proteggere la persona in questione. Si pensi ad esempio all’allestimento di documenti fittizi per creare e mantenere una nuova identità temporanea, alle misure di reintegrazione, di formazione e di perfezionamento nonché alle misure neces- sarie nell’ambito della protezione delle persone e degli immobili (p. es. installazione di siste- mi di allarme). La richiesta di ammissione a un programma di protezione dei testimoni è presentata dall’autorità responsabile del procedimento (art. 6 cpv. 1 LPTes). Il capoverso 1 stabilisce che l’autorità richiedente deve farsi carico dei costi del programma di protezione dei testimo- ni che richiede. Questa regola è già implicita nell’articolo 2 capoverso 3 secondo cui alla ri- chiesta va allegata la garanzia di assunzione dei costi dell’autorità richiedente. Affinché l’autorità richiedente possa almeno stimare approssimativamente l’impegno finanziario che contrae con lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni, il Servizio di prote- zione dei testimoni sarà tenuto a informarla in merito ai costi presumibili ancora prima che essa presenti la richiesta (cpv. 3). Per effettuare una tale stima il Servizio di protezione dei testimoni dovrà basarsi sulla spiegazione dei fatti concreti fornita dall’autorità richiedente. Il
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Servizio di protezione dei testimoni e l’autorità richiedente dovranno quindi essere regolar- mente in contatto prima che venga presentata la richiesta formale. Per garantire la tutela del segreto, il Servizio di protezione dei testimoni prefinanzia, senza incidenza sul preventivo, i costi dei singoli casi e li addebita all’autorità richiedente soltanto più tardi (cpv. 3).
Art. 18 Chiave di ripartizione per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni Conformemente all’articolo 34 capoverso 2 LPTes la Confederazione e i Cantoni si sparti- scono equamente le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. La chiave di ripartizione per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni è definita dal Consiglio federa- le (art. 34 cpv. 3 LPTes). Mediante l’applicazione di un sistema già collaudato14, i contributi dei Cantoni sono calcolati basandosi sulla proporzione tra la percentuale della popolazione residente nei singoli Cantoni e la popolazione complessiva della Svizzera. Un Cantone in cui risiede il cinque per cento della popolazione globale svizzera, dovrà pertanto assumere il cinque per cento delle spese di gestione a carico dei Cantoni.
Art. 19 Spese di gestione Le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni comprendono in particolare i costi seguenti. Le spese per il personale ai sensi della lettera a comprendono le retribuzioni del personale del Servizio di protezione dei testimoni inclusi i contributi del datore di lavoro, le indennità per il servizio di picchetto, eventuali costi per il lavoro aggiuntivo e altre indennità. Per la gestio- ne del Servizio di protezione dei testimoni la Confederazione necessità di un totale di 10 po- sti a tempo pieno, di 1 500 000 franchi per le retribuzioni del personale nonché di 285 000 franchi per i contributi del datore di lavoro. Conformemente alle lettere b e c sono considerate spese di gestione le spese per l’equipaggiamento personale, le spese di viaggio nonché i costi per la formazione e il perfe- zionamento del personale. I costi per l’infrastruttura del Servizio di protezione dei testimoni di cui alla lettera d, com- prendono anche le spese per l’affitto dei locali del Servizio, per l’infrastruttura TIC (hardware, software, rete ecc.), i mobili, gli apparecchi tecnici, i sistemi d’allarme e altri sistemi di sicu- rezza, nonché i costi per eventuali assicurazioni, le spese d’esercizio dei veicoli nonché i costi d’ammortamento. Per restanti spese d’esercizio ai sensi della lettera e s’intendono, ad esempio, le spese per mandati affidati a terzi che offrono consulenza quali psicologi o assistenti sociali, nonché le spese dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. Per i costi con incidenza sul finanziamento ai sensi delle lettere b–e è preventivato un totale di 310 000 franchi annui. Le spese per nuovi acquisti e acquisti di sostituzione di cui alla lettera f, riguardano tra l’altro i veicoli di servizio e i veicoli speciali, l’equipaggiamento TIC nonché l’infrastruttura d’allarme e di sicurezza. Le spese per tali acquisti ammontano a una media annua di 170 000 franchi.
14 P. es. la ripartizione tra i Cantoni della loro parte delle spese di gestione del Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI).
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Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata Conformemente all’articolo 35 capoverso 1 LPTes i Cantoni risarciscono alla Confederazione le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata che il Servizio di protezione dei testimoni fornisce alle autorità svizzere di polizia prima e al di fuori di un programma di pro- tezione dei testimoni in applicazione dell’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes. Si tratta ad esempio di casi in cui prima o al di fuori di un programma di protezione dei testimoni occor- rono le conoscenze specifiche del Servizio di protezione dei testimoni. Consulenza e soste- gno possono tuttavia essere forniti anche quando l’assistenza a persone che non sono inse- rite in un programma di protezione dei testimoni o ne sono uscite, crea difficoltà che non possono essere risolte tramite il mandato generale di protezione da parte della polizia. Si potrebbe trattare di persone gravemente traumatizzate, con infermità fisiche o psichiche op- pure che hanno problemi particolari riconducibili alla loro appartenenza etnica. Le prestazioni di consulenza e di sostegno che rientrano nel limite usuale dell’assistenza amministrativa in materia di polizia non vengono fatturate. I Cantoni risarciscono alla Confe- derazione le prestazioni fornite se la loro portata, durata o natura superano ampiamente tale limite. L’articolo 22 dell’avamprogetto di ordinanza stabilisce quali prestazioni sono soggette a risarcimento. Naturalmente sono prese in considerazione unicamente le prestazioni che il Servizio di protezione dei testimoni è effettivamente in grado di fornire in funzione delle risor- se a sua disposizione. Il catalogo di cui all’articolo 21 elenca in modo non esaustivo le pre- stazioni cui si applica l’obbligo di risarcimento. Se il Servizio di protezione dei testimoni fornisce prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata a favore di una persona che in seguito è inserita in un programma di protezio- ne, i costi scaturiti da tali prestazioni non sono fatturati separatamente. Se nel quadro di pre- stazioni di consulenza e di sostegno sono generati costi aggiuntivi a carico del Servizio di protezione dei testimoni, quest’ultimo li fattura al mandante al prezzo di costo.
Art. 21 Catalogo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata Il presente articolo indica vari tipi di prestazioni di consulenza e di sostegno forniti dal Servi- zio di protezione dei testimoni. Il Servizio di protezione dei testimoni e il competente corpo cantonale di polizia di regola stabiliscono in precedenza, di caso in caso, il genere di presta- zione necessaria e la sua entità. Tali prestazioni sono fatturate in base alle disposizioni dell’articolo 23. Il catalogo delle prestazioni da risarcire contiene un elenco non esaustivo: a. l’esecuzione completa di misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei testimoni a favore dell’autorità richiedente: di fatto il Servizio di protezione dei testi- moni accoglie una persona da proteggere proveniente dal Cantone richiedente e pia- nifica ed esegue tutte le misure di protezione necessarie, quali la creazione di una nuova identità temporanea, oppure l’applicazione di misure d’integrazione e di prote- zione, che il Cantone responsabile non è o non è sufficientemente in grado di svolge- re perché non dispone delle conoscenze tecniche. Gli interventi così completi sono svolti dal Servizio di protezione dei testimoni nel quadro delle sue possibilità al mo- mento della richiesta; b. l’impiego di collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni, ad esempio di uno psicologo o di uno specialista informatico, per fornire consulenza e sostegno durante le misure di protezione o i perfezionamenti. Anche il coordinamento con servizi esteri può causare costi straordinari;
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c. la messa a disposizione di apparecchiature e infrastrutture. Se ciò è necessario nel singolo caso e se le risorse del Servizio di protezione dei testimoni lo permettono, questa normativa consente ad esempio di mettere a disposizione sistemi d’allarme, veicoli o alloggi sicuri; d. le prestazioni di terzi: si tratta di prestazioni che non possono essere fornite diretta- mente dal Servizio di protezione dei testimoni, quali i costi d’abitazione, la sistema- zione in albergo di una persona da proteggere o il noleggio di veicoli.
Art. 22 Inizio della prestazione di consulenza e di sostegno soggetta a risarcimento Le richieste che possono essere evase rapidamente, nonché accertamenti e consulenze brevi non sono fatturate. Lo stesso vale per le misure urgenti che possono essere avviate immediatamente e senza grande dispendio e la cui prosecuzione viene poi affidato all’autorità di polizia competente. Se l’intervento della persona incaricata del compito in que- stione dura più di un giorno di lavoro, deve essere risarcito (cpv. 1). Per impiego s’intendono sia consulenze e accertamenti sia interventi veri e propri (di protezione) a favore dell’autorità richiedente. Se per adempiere l’incarico di consulenza o sostegno occorrono due o più collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni, l’incarico è considerato di vasta portata e va quindi risar- cito dal primo giorno dell’impiego (cpv. 2).
Art. 23 Indennità per le prestazioni di consulenza e di sostegno soggette a risarci- mento Il presente articolo prevede importi forfettari per l’impiego dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni: le aliquote giornaliere si applicano ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni che in genere svolgono impieghi di protezione o simili 15 ai sensi dell’articolo 21 lettera a dell’avamprogetto di ordinanza. Tutti gli altri impieghi ai sensi dell’articolo 21 lettera b sono risarciti su base oraria. Questo modello permette di stabilire con precisione il tempo di lavoro soggetto a risarcimento. L’uso di apparecchiature speciali va risarcito al prezzo di costo (p. es. noleggio per un veico- lo).
Art. 24 Fatturazione Il presente articolo designa i destinatari delle fatture di tutte le spese e le prestazioni genera- te nel quadro dell’applicazione della LPTes, indica la documentazione da allegare alle fatture e sancisce il principio di annualità. Il capoverso 1 lettera a disciplina le competenze per la fatturazione nell’ambito di un pro- gramma di protezione dei testimoni. Si tratta delle spese di sostentamento della persona da proteggere e delle spese per le misure di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 LPTes. Riguardo a tali spese, l’autorità richiedente deve già presentare una garanzia di assunzione dei costi conformemente all’articolo 2 capoverso 3 lettera a dell’avamprogetto di ordinanza. Tutta la corrispondenza concernente un caso concreto, quindi anche la fatturazione, avviene, per motivi di tutela del segreto, direttamente tra il Ser- vizio di protezione dei testimoni e l’autorità richiedente.
15 P. es. l’assistenza di persone, la realizzazione di misure tecniche o l’allestimento di vaste misure d’integrazione e di formazione nel Cantone competente.
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Se nel quadro di programmi di protezione dei testimoni il Servizio di protezione dei testimoni affida a terzi, ad esempio a organizzazioni che offrono assistenza specializzata alle vittime, l’incarico retribuito di svolgere misure di protezione dei testimoni, le prestazioni fornite da tali enti sono risarcite dal Servizio di protezione dei testimoni. Questo non incide sulle compe- tenze per la fatturazione dei costi del singolo caso. Il capoverso 1 lettera b si riferisce alle spese di gestione del Servizio di protezione dei testi- moni che sono fatturate una volta all’anno. La Confederazione e i Cantoni si spartiscono e- quamente le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. Prima della fattura- zione, la Confederazione provvederà affinché i Cantoni ricevano con il dovuto anticipo le informazioni essenziali per pianificare per tempo i mezzi necessari quando calcolano i pre- ventivi. Se il Servizio di protezione dei testimoni fornisce ai Cantoni prestazioni di consulenza e di sostegno computabili, tali prestazioni proprie (escluse quindi le prestazioni di terzi ai sensi dell’art. 21 lett. d) sono prese in considerazione nel conteggio delle spese complessive d’esercizio. Alla fine dell’anno le prestazioni di consulenza e di sostegno fatturate sono ac- creditate al conteggio globale delle spese d’esercizio tra la Confederazione e i Cantoni ridu- cendo pertanto la parte cantonale delle spese d’esercizio. Il capoverso 1 lettera c disciplina il pagamento delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata fornite dal Servizio di protezione dei testimoni a favore dell’autorità di polizia richiedente. Il capoverso 2 lettera a stabilisce che per la fatturazione dei costi di un caso specifico occor- re allestire un rendiconto di tutti i costi (le spese di sostentamento della persona da protegge- re e le spese correnti per le misure di protezione dei testimoni) generati durante il periodo di conteggio e trasmetterlo all’autorità richiedente insieme alla fattura. Il capoverso 2 lettera b statuisce che la fattura destinata ai Cantoni dev’essere corredata di un conteggio delle spese d’esercizio. Tale conteggio permette ai Cantoni di avere una pano- ramica dei singoli tipi di costi (personale, equipaggiamento personale dei collaboratori, for- mazione, perfezionamento ecc.) nonché dei tipi di introiti (entità delle prestazioni di consu- lenza e di sostegno di vasta portata detratte). Il capoverso 2 lettera c statuisce che alla fattura per le prestazioni di consulenza e di soste- gno di vasta portata va allegato un elenco delle prestazioni fornite con l’indicazione del nu- mero di persone impiegate. Questo resoconto consente di verificare le prestazioni di consu- lenza e di sostegno che sono state fornite. Anche gli eventuali costi di terzi sono documentati nel resoconto e quindi fatturati. Il capoverso 3 stabilisce che i costi dei singoli casi, le spese d’esercizio e delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata devono essere fatturati nell’anno civile in cui sono stati generati. In questo modo s’intende garantire che la Confederazione e i Cantoni rispetti- no l’annualità fissata dal diritto in materia di finanze pubbliche.
Sezione 8: Disposizioni finali Per l’articolo 25 si rimanda al commento relativo all’allegato che disciplina la modifica del diritto vigente. L’articolo 26 fissa l’entrata in vigore dell’ordinanza al 1° gennaio 2013.
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Commento all’allegato: modifica del diritto vigente
1. Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Art. 35 OASA L’espressione «tempo di riflessione» che secondo il tenore vigente della disposizione com- prende sia il periodo di recupero sia quello di riflessione, è sostituita con l’espressione «peri- odo di recupero e di riflessione». Lo scopo è di evidenziare il fatto che per calcolare il tempo concesso occorre tener parimenti conto di entrambi gli aspetti (v. anche il commento al n. 1.2.2, primo trattino).
Art. 36 cpv. 2 OASA Per motivi di sicurezza spesso le vittime della tratta di esseri umani sono sistemate in un Cantone diverso rispetto a quello in cui è stato commesso il reato. Sovente nella prassi è difficile determinare il Cantone competente per il rilascio di un permesso di soggiorno di bre- ve durata. La modifica prevista stabilisce che il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata spetta all’autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato (v. an- che il commento al n. 1.2.2, secondo trattino).
Art. 36a OASA (nuovo) Con l’entrata in vigore della LPTes, l’articolo 30 capoverso 1 lettera e della legge federale del 16 dicembre 200516 sugli stranieri (LStr) verrà modificato. Infatti, sarà possibile derogare alle condizioni d’ammissione per disciplinare il soggiorno degli stranieri che collaborano con le autorità di perseguimento penale nel contesto di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale. Per mettere in pratica tale prescri- zione legale, il nuovo articolo 36a OASA stabilisce i requisiti secondo cui, nell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni, agli stranieri è rilasciato un permesso di dimora (cpv. 1). Tale permesso può essere rilasciato se esiste una decisione del direttore di fedpol passata in giudicato sullo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni (cpv. 1 lett. a). L’esistenza di una tale decisione garantisce che durante la procedura d’esame è sta- to valutato se lo straniero potrebbe costituire un eventuale rischio per la sicurezza e chiarisce che la persona in questione resterà in Svizzera per un periodo ancora da definire. Lo stesso vale per l’accoglienza concordata di persone provenienti dall’estero (cpv. 1 lett. b). Il capoverso 2 stabilisce che il rilascio del permesso di dimora spetta all’autorità degli stranie- ri del Cantone in cui lo straniero soggiornerà per motivi di sicurezza. Per consentire alla per- sona da proteggere di raggiungere una certa autonomia finanziaria, essa può inoltre essere autorizzata a svolgere un’attività lucrativa (cpv. 3).
Art. 68 cpv. 2 OASA (nuovo) Il nuovo capoverso ha lo scopo di garantire che le vittime della tratta di esseri umani cui in applicazione dell’articolo 36 OASA è stato rilasciato un permesso di soggiorno di bre- ve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giu- diziaria, possano, per motivi di sicurezza, soggiornare fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso senza che ciò costituisca un cambiamento di Cantone. Il completamento dell’articolo 68 OASA rende inoltre necessario modificare la rubrica della disposizione che finora sanciva che era consentito soggiornare in un altro Cantone senza un cam- biamento di Cantone soggetto a autorizzazione, soltanto per trattamenti medici. 16 RS 142.20
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2. Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Art. 10 cpv. 1 lett. i Org-DFGP (nuova)
La gestione del Servizio nazionale di protezione dei testimoni da parte di fedpol costituisce un nuovo compito affidato all’Ufficio da una nuova legge speciale (art. 22 e 23 LPTes), che nelle disposizioni organizzative è riprodotto con un’integrazione del catalogo dei compiti di fedpol.
3. Ordinanza Interpol (n. 3); Ordinanza PAGIRUS (n. 4); Ordinanza SIMIC (n. 5);
Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d’informazione dell’Ufficio federale di polizia (n. 6); Ordinanza IPAS (n. 7), Ordinanza JANUS (n. 8); Ordinanza sul Registro nazionale di polizia (n. 9)
Conformemente all’articolo 27 capoverso 1 lettera a LPTes il Servizio di protezione dei testi- moni può accedere direttamente mediante una procedura di richiamo al casellario giudiziale, al sistema d’informazione centrale sulla migrazione, ai sistemi d’informazione di polizia della Confederazione e, mediante una consultazione breve, al sistema informatizzato per il tratta- mento dei dati relativi alla protezione dello Stato. Con la modifica delle singole ordinanze il Servizio di protezione dei testimoni è autorizzato ad accedere ai relativi sistemi d’informazione. L’entità degli accessi attribuiti risulta dalle matrici d’accesso allegate all’avamprogetto di ordinanza.
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