Dipartimento federale dell’economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV
Ordinanza sul sussidio al Servizio sanitario apicolo (OSSA) Note esplicative
1. Premessa
Nel 2007, in seguito all’accoglimento della mozione 04.3733 Promozione dell’apicoltura in Svizzera, depositata dalla consigliera nazionale Brigitta M. Gadient il 16 dicembre 2004, la Confederazione è stata incaricata di incentivare maggiormente le attività apicole nel nostro Paese e di sostenere l’ammodernamento infrastrutturale di questo settore. Il progetto di promozione dell’apicoltura in Svizzera, del 19 giugno 2008 elaborato in adempimento della mozione summenzionata1 prevede la creazione di un Servizio sanitario apicolo (SSA) finalizzato a promuovere la salute delle api in modo sostenibile e di conseguenza, a medio termine, ridurre il numero dei casi di epizoozia. Il raggiungimento di questo obiettivo presuppone soprattutto il potenziamento delle attività concernenti la prevenzione sanitaria e la formazione. Vi sono già servizi d’igiene veterinaria, destinati ad altre specie animali, che beneficiano di aiuti finanziari. Perciò in linea di principio questo progetto si fonda anche sull’ordinanza del 13 gennaio 1999 sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR; RS 916.405.4) e sull’ordinanza del 27 giugno 1984 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino (OSSP; RS 916.314.1).
2. Note relative alle singole disposizioni
Sezione 1: Principio e organizzazione
Articolo 1 Principio Le malattie delle api rappresentano attualmente un grave problema per l’apicoltura. Si ritiene che l’acaro varroa, introdotto in Svizzera circa 25 anni fa, e i virus che questo parassita può trasmettere siano le cause principali della moria delle api. La crescente complessità delle attività legate all’apicoltura, alcune carenze in relazione alle conoscenze tecniche nonché lacune nella pianificazione sanitaria ostacolano l’attuazione di una prevenzione sostenibile e di provvedimenti efficaci contro le malattie apicole. La creazione di un SSA nazionale rappresenta un forte elemento di raccordo tra la ricerca, le attività dello Stato dirette a combattere le epizoozie delle api e il settore apicolo: si tratta di un aspetto importante per la promozione della salute delle api. Gli obiettivi del SSA corrispondono a quelli definiti dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV) nella Strategia per la salute animale in Svizzera 2010+, elaborata con la collaborazione dei veterinari cantonali (http://www.bvet.admin.ch/gesundheit_tiere/03007/index.html?lang=de). A medio-lungo termine gli investimenti effettuati nel SSA porteranno ad una riduzione dei costi dovuti ai provvedimenti attuati dallo Stato per contrastare le epizoozie delle api.
1 Rapporto del gruppo di lavoro incaricato dall’Ufficio federale dell’agricoltura in adempimento della mozione Gadient: http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00296/00298/index.html?lang=de
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Articolo 2 Servizio sanitario apicolo Il SSA costituisce un elemento di raccordo tra le attività di ricerca (il centro di ricerche apicole della Stazione di ricerca Agrscope) e il settore dell’apicoltura (apisuisse, organizzazione mantello delle associazioni di apicoltori), ed opera entro il quadro normativo che disciplina i provvedimenti sanitari adottati per contrastare le epizoozie delle api. La creazione del SSA mira ad incentivare l’uniformità e l’efficacia delle procedure seguite in ambito di «buona prassi apicola», prevenzione sanitaria e lotta alle malattie. Il SSA deve poter esercitare la sua influenza a livello nazionale e, tramite i suoi rappresentanti, essere attivo in tutta la Svizzera. Il SSA persegue la promozione della salute delle api mellifere e, indirettamente, incentiva la produzione di miele qualitativamente ineccepibile mediante le sue attività di informazione degli apicoltori sull’impiego di medicamenti veterinari e altre sostanze ausiliarie. Sarebbe opportuno affidare la direzione tecnica del SSA ad una persona con esperienza comprovata nelle questioni legate all’apicoltura. Sotto il profilo organizzativo, il SSA dovrebbe far parte di apisuisse. Tuttavia il suo ruolo pubblico dovrebbe essere quello di servizio sanitario.
Sezione 2: Compiti
Gli oneri relativi ai compiti descritti in questa sezione sono finanziati mediante gli aiuti federali e cantonali e i contributi versati dai membri. In applicazione dell’articolo 7 della legge del 1o giugno 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), i Cantoni hanno la possibilità di affidare al SSA lo svolgimento di altre compiti dietro retribuzione.
Articolo 3 Consulenza Capoverso 1: le attività di consulenza svolte dal SSA comprendono l’esercizio di un servizio d’emergenza per gli ispettori degli apiari, i consulenti delle sezioni delle associazioni di apicoltura e gli apicoltori membri del SSA. Il servizio viene erogato sia telefonicamente sia per posta elettronica. Il SSA pubblica regolarmente informazioni tecniche, come ad esempio articoli specificamente dedicati a questioni di attualità. Provvede a comunicare i provvedimenti per il mantenimento della salute delle api e a pubblicare note informative. Nei casi di malattia difficili e insoliti nonché di perdite diffuse di api il SSA offre sostegno sul posto. Il SSA può contribuire al chiarimento di questo tipo di casi grazie alle competenze specifiche di cui dispone. I casi di malattia comuni vengono risolti dai consulenti delle sezioni e dagli ispettori degli apiari.
Capoverso 2: il SSA svolge attività di sensibilizzazione concernenti il rischio di introdurre in Svizzera malattie e parassiti con l’importazione di api, e i pericoli legati all’impiego di medicamenti illegali. L’uso corretto dei medicamenti veterinari e delle sostanze ausiliarie contribuisce anche alla produzione di miele qualitativamente ineccepibile.
Articolo 4 Piano sanitario Per rendere più accessibili le informazioni, il SSA gestisce con la collaborazione delle associazioni nazionali di apicoltura un sito Internet con contenuti specifici ed aggiornati. È previsto che anche il piano sanitario venga pubblicato sul sito Internet del SSA. I contenuti del piano sanitario verranno illustrati mediante note informative, filmati didattici, relazioni, opuscoli e poster didattici. A seconda delle necessità e dell’evolversi della situazione verranno impiegati anche altri mezzi di comunicazione. Si tratta di informazioni tecniche destinate agli apicoltori come pure ai consulenti delle sezioni e agli ispettori degli apiari. Tutti i membri del SSA sono tenuti a praticare l’apicoltura conformemente ai contenuti del piano sanitario.
Articolo 5 Formazione, perfezionamento e aggiornamento Capoverso 1: il SSA partecipa all’organizzazione dei corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento destinati agli ispettori degli apiari mettendo gratuitamente a disposizione le sue competenze specifiche (il personale docente del SSA non fattura le ore effettuate). Le attività del SSA sono volte ad uniformare ai medesimi criteri tecnici tutti i corsi tenuti in Svizzera.
Capoverso 2: il SSA svolge un ruolo importante anche in relazione alla formazione e al perfezionamento dei funzionari attivi in seno alle associazioni e dei consulenti delle sezioni. I corsi di formazione e perfezionamento vertono soprattutto su tematiche come la prevenzione delle malattie delle api o l’utilizzazione conforme alle prescrizioni dei medicamenti veterinari e di altre sostanze ausiliarie. Inoltre con la collaborazione delle associazioni di apicoltura e dei servizi veterinari cantonali 2/4
il SSA organizza manifestazioni informative a livello regionale.
Articolo 6 Sorveglianza sanitaria apicola Questa attività comprende, ad esempio, la sorveglianza delle perdite invernali. Il SSA studia le tendenze in atto nel settore apicolo a livello nazionale e l’evoluzione delle patologie della api; eventuali importanti anomalie vengono notificate all’UFV e al Centro di ricerche apicole. Ciò consente di identificare tempestivamente le pratiche apicole che favoriscono la comparsa di malattie. Inoltre il SSA provvede all’elaborazione di strategie di prevenzione sanitaria e di raccomandazioni relative all’attuazione di provvedimenti di lotta alle malattie. Se del caso, il SSA adegua le raccomandazioni all’evoluzione delle necessità.
Articolo 7 Coordinamento Grazie all’attività su scala nazionale del SSA, la consulenza, la formazione e il perfezionamento nonché l’attuazione del piano sanitario vengono svolti secondo norme e criteri uguali in tutta la Svizzera. Ciò dovrebbe garantire l’uniformità operativa e il rispetto dei criteri scientifici più recenti su cui è fondata la «buona prassi apicola».
Sezione 3: Aiuto finanziario Il budget annuale previsto per il SSA è di ca. 750 000 franchi (costi legati alla retribuzione del direttore, degli esperti e dei consulenti regionali del SSA, affitti, spese di viaggio nonché spese amministrative). La Confederazione dovrebbe finanziare fino al 40 % dei costi computabili, vale a dire 300 000.- franchi. Ciò a condizione che i Cantoni si assumano una parte almeno equivalente di spese. L’importo rimanente – almeno il 20% dei costi – deve essere a carico del settore apicolo, poiché quest’ultimo è tenuto a contribuire sostenendo e finanziando il SSA. Il finanziamento del SSA da parte della Confederazione costituisce un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1). Dall’adempimento dei compiti assegnati al SSA risultano benefici e sgravi a vantaggio di Confederazione e Cantoni.
Articolo 8 Criteri e modalità di versamento L’aiuto finanziario della Confederazione può consistere in finanziamenti o nell’erogazione diretta di servizi (ad es. svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento da parte di specialisti del Centro di ricerche apicole). Per garantire che i compiti vengano adempiuti appropriatamente e con un minimo di oneri finanziari e amministrativi, l'aiuto finanziario deve essere stabilito fofettariamente (art. 7 lett. a e e LSu). Gli importi forfettari vengono corrisposti se gli obiettivi sono raggiunti e le prestazioni del SSA erogate conformemente a quanto previsto dall’accordo di prestazione. L’accordo di prestazione stabilisce anche le modalità di pagamento e l’importo annuo massimo. Ogni anno l’aiuto finanziario della Confederazione deve essere preventivato nuovamente e approvato dalle Camere federali. I compiti di cui alla sezione 2 dell’ordinanza devono essere singolarmente definiti sotto il profilo quantitativo nell’accordo di prestazione. Ad ogni compito o prestazione corrisponde un importo. Questi importi sono stabiliti nell’accordo di prestazione (art. 19 cpv. 2 in combinato disposto con art. 17 LSu). Viene versato l’importo forfettario completo soltanto se la prestazione è stata erogata interamente. Restano riservate eventuali ulteriori riduzioni dei contributi secondo quanto previsto all’articolo 9 capoverso 2 lettera c.
Articolo 9 Condizioni Capoverso 1: occorre garantire che il SSA sfrutti le sue altre possibilità di finanziamento (art. 7 lett. d LSu). Per questa ragione, il SSA deve essere finanziato con i contributi versati dai membri e le retribuzioni dei servizi prestati per incarico di singoli apicoltori o di altri committenti in aggiunta a quelli previsti dal suo mansionario. Per l’adempimento di questi compiti supplementari il SSA emana un tariffario. Nel tariffario occorre specificare esplicitamente i costi delle singole prestazioni. In particolare occorre stabilire in modo appropriato a quali prestazioni i membri del SSA hanno diritto senza spese supplementari, quali servizi devono essere pagati e a quanto ammontano i costi della consulenza prestata agli apicoltori che non fanno parte del SSA. Tutti gli apicoltori in attività, membri della Société d’Apiculture Romande o del Verein deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde sono automaticamente anche membri del SSA. Se lo desidera, la Società Ticinese di Apicoltura può in ogni momento entrare a far parte del SSA. In quel caso, anche i suoi soci diventerebbero membri del SSA. Le quote vengono riscosse dalle 3/4
associazioni nazionali.
Considerato che le attività svolte dal SSA comportano sgravi considerevoli anche per le autorità esecutive cantonali, i Cantoni devono integrare gli aiuti finanziari federali e partecipare con un importo complessivo almeno equivalente a quello versato dalla Confederazione. Se il contributo cantonale fosse minore di quello della Confederazione, questa ridurrebbe a sua volta i suoi finanziamenti in misura corrispondente.
Capoverso 2: complessivamente l’aiuto finanziario dei Cantoni deve equivalere a quello della Confederazione (300 000 franchi). La quota versata dai singoli Cantoni viene stabilita in base al rapporto percentuale tra il numero di apiari registrati sul loro territorio e il numero totale di apiari registrati in Svizzera (art. 18a cpv. 2 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie; RS 916.401).
Articolo 10 Procedura L’importo forfettario viene versato in due rate, secondo le prestazioni erogate e il grado di raggiungimento degli obiettivi. I termini di pagamento delle rate sono stabiliti nell’accordo di prestazione.
Sezione 4: Collaborazione e vigilanza I compiti aggiuntivi attribuiti all’UFV, definiti in questa sezione, vengono adempiuti ricorrendo alle risorse di personale attualmente disponibili.
Articolo 11 Collaborazione Lo svolgimento delle attività spettanti al SSA richiede la collaborazione con gli organi statali e privati che sono preposti alla lotta alle epizoozie nonché al mantenimento e al miglioramento della salute animale. Perciò il SSA è tenuto ad operare d’intesa con le autorità competenti e con le organizzazioni e le persone interessate. Il compito principale del SSA consiste nella promozione della salute delle api mellifere in Svizzera. Perciò l’offerta di servizi del SSA non si sovrappone alle attività che lo stato svolge nell’ambito della lotta alle epizoozie. Tuttavia è evidente che nel caso di una sovrapposizione di compiti il SSA sottostà alle autorità preposte alle misure di polizia sanitaria. Se, in ambito attuativo, l’autorità competente in materia di polizia sanitaria ricorre all’aiuto del SSA, valgono le disposizioni di cui all’articolo 7 LFE. Pertanto, l’autorità competente deve definire precisamente i compiti del SSA e retribuire quest’ultimo per i servizi prestati. La collaborazione del SSA soggiace alla vigilanza dello Stato e il SSA è tenuto a rendere conto della propria attività all’autorità che lo ha incaricato. Di conseguenza non possono insorgere conflitti di competenza tra il SSA e gli organi sanitari cantonali.
Articolo 12 Vigilanza Il compito di vigilare sulle attività del SSA spetta all’UFV. Per consentire l’adempimento di questo compito, il SSA è soggetto ad un obbligo generale di informazione ed è tenuto a presentare all’UFV e ai Cantoni il rapporto di gestione, il conto annuale, il preventivo annuale, il tariffario, il programma annuale e un programma di attività a medio termine. L’UFV e i Cantoni sono informati di tutte le riunioni dell’organo superiore del SSA, e ricevono la documentazione e i verbali delle riunioni
Sezione 5: Entrata in vigore e durata di validità
Art. 13 La durata di validità dell’ordinanza è limitata a otto anni. Alla scadenza di questo termine si valuterà in che misura il SSA necessita ancora degli aiuti finanziari della Confederazione.
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