Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikationdell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Segreteria generale SG-DATEC
AVAMPROGETTO 18 gennaio 2012
Ordinanza sulle poste del ......... 2011 Rapporto esplicativo
Capitolo 1: Definizioni e delega del mandato di fornitura del servizio universale .......... 5 Definizioni (art. 1) .............................................................................................................. 5 Delega dei mandati di fornitura del servizio universale (art. 2) ........................................... 5
Capitolo 2: Diritti e obblighi dei fornitori ............................................................................ 6 Obbligo di notifica ordinaria.................................................................................................... 6 Notifica ordinaria (art. 3) .................................................................................................... 6 Indicazioni (art. 4) .............................................................................................................. 6 Prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore (art. 5) .............................. 7 Prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (art. 6)............ 7 Modifica della cifra d’affari annua determinante (art. 7) ..................................................... 8
Obbligo di notifica semplificata ............................................................................................... 8 Notifica semplificata (art. 8) ............................................................................................... 8 Disposizioni non applicabili (art. 9) .................................................................................... 8 Modifica della cifra d’affari annua determinante (art. 10) ................................................... 8
Obbligo di informazione ......................................................................................................... 8 Pubblicazione dei prezzi e delle condizioni generali (art. 11) ............................................. 9 Impiego degli indirizzi (art. 13) ........................................................................................... 9 Identificazione degli invii postali e del fornitore (art. 14) ..................................................... 9 Informazioni sulla qualità delle prestazioni (art. 15) ........................................................... 9 Modalità di informazione (art. 16) ...................................................................................... 9
Accesso agli impianti di caselle postali .................................................................................. 9 Diritto (art. 17) ................................................................................................................. 10
P:\Projektführung Postgesetzgebung\VPG\Entwürfe VPG und Kommentierung\Entwürfe VPG und Kommentierung d,fr,it für VN\2012-01-11 Entwurf Kommentierung_für VN_it.doc
Prestazioni (art. 18) ......................................................................................................... 10 Invii postali non recapitabili (art. 19) ................................................................................ 11 Remunerazione delle prestazioni in caso di decisione in merito alla conclusione di un accordo sull’accesso (art. 20) .......................................................................................... 11 Pari trattamento e consultazione degli accordi (art. 21) ................................................... 11
Scambio di dati .................................................................................................................... 12 Diritto allo scambio e impiego dei dati (art. 22) ................................................................ 12 Contenuto e aggiornamento dei dati (art. 23) .................................................................. 12 Requisiti tecnici (art. 24) .................................................................................................. 12 Costi delle prestazioni in caso di decisione in merito alla conclusione di un accordo sullo scambio di dati (art. 25) ................................................................................................... 13 Ripartizione dell’eccedenza proveniente dagli ordini dei clienti (art. 26) .......................... 13 Pari trattamento e consultazione degli accordi (art. 27) ................................................... 13
Servizio postale in situazioni straordinarie ........................................................................... 13
Capitolo 3: Servizio universale nel settore dei servizi postali ........................................ 14 Mandato............................................................................................................................... 14 Offerta (art. 29)................................................................................................................ 14 Presa in consegna (art. 30) ............................................................................................. 15 Distribuzione a domicilio (art. 31) .................................................................................... 15 Tempi di consegna in Svizzera (art. 32) .......................................................................... 16 Raggiungibilità (art. 33) ................................................................................................... 16 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un’agenzia postale (art. 34) 17 Eccezioni all’obbligo di trasporto (art. 35) ........................................................................ 18
Promozione della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni ............................................................................................................................ 18 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione (art. 36).................. 18 Procedura (art. 37) .......................................................................................................... 19
Capitolo 4: Servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti........................... 19 Offerta (art. 38)................................................................................................................ 19 Accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti (art. 39) ........................... 20 Eccezioni (art. 40) ........................................................................................................... 21
Capitolo 5: Finanziamento del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti........................................................................................................ 22
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Principio (art. 41) ............................................................................................................. 22 Fissazione dei prezzi (art. 42) ......................................................................................... 22 Divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 43) ........................................................... 23 Calcolo dei costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale (art. 44) ......... 23 Compensazione dei costi netti (art. 45) ........................................................................... 24 Contabilità (art. 46) .......................................................................................................... 24
Capitolo 6: Vigilanza .......................................................................................................... 25 Vigilanza sul servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti ... 25 Verifica del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 49) ....................... 25 Verifica indipendente (art. 51) ......................................................................................... 25
Obbligo di fornire informazioni alla PostCom e compiti della PostCom ................................ 25 Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom (art. 53) ................................... 25 Obbligo della Posta di fornire informazioni alla PostCom (art. 54) ................................... 26 Analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore (art. 55) ........................................... 26 Trattamento dei dati (art. 56) ........................................................................................... 26
Competenza dell’UFCOM e obbligo di fornire informazioni all’UFCOM ................................ 26 Competenza (art. 57) ...................................................................................................... 26 Obbligo di fornire informazioni all’UFCOM (art. 58) ......................................................... 26
Organo di conciliazione ........................................................................................................ 27 Istituzione dell’organo di conciliazione e procedura (art. 59–65) ...................................... 27 Vigilanza sull’organo di conciliazione (art. 66) ................................................................. 27
Capitolo 7: Cassette delle lettere e impianti di cassette delle lettere............................. 28 Obbligo di installare una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere, intestazione e dimensioni (art. 67) ................................................................................... 28 Ubicazione (art. 68) ......................................................................................................... 28 Eccezioni (art. 69) ........................................................................................................... 29
Capitolo 8: Francobolli speciali con e senza supplemento sul prezzo di vendita......... 29 Principio (art. 70) ............................................................................................................. 29 Richiesta di emissione di francobolli speciali con supplemento (art. 71) e impiego dei contributi (art. 72) ............................................................................................................ 29 Emissione di francobolli speciali con supplemento per manifestazioni particolari (art. 73)29
Capitolo 9: Emolumenti e tasse di vigilanza .................................................................... 29 3/31
Tasse amministrative (art. 75) ......................................................................................... 29 Tasse di vigilanza (art. 76–78) ........................................................................................ 30
Capitolo 10: Relazioni internazionali ................................................................................ 30 Art. 79 ............................................................................................................................. 30
Capitolo 11: Disposizioni finali ......................................................................................... 30 Disposizioni transitorie (art. 80) ....................................................................................... 30 Modifica del diritto vigente (art. 82).................................................................................. 31
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Capitolo 1: Definizioni e delega del mandato di fornitura del servizio universale Definizioni (art. 1) Per fornitore si intende una persona fisica o giuridica responsabile nei confronti del mittente per tutti gli elementi che contribuiscono alla creazione della catena del valore aggiunto se- condo l’articolo 2 lettera a della legge federale del 17 dicembre 20101 sulle poste (LPO) (ac- cettazione, raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali). Il fornitore non è tenuto a eseguire personalmente le attività che gli competono, bensì può demandarle a terzi. Tuttavia deve poter controllare ogni elemento del valore aggiunto, assumendosi la respon- sabilità nei confronti dei clienti.
Per subappaltatore si intende un’impresa incaricata da un fornitore di fornire servizi postali. Il contratto di trasporto è stipulato tra il mittente e il fornitore. Oltre a fornire servizi postali su incarico di terzi, i subappaltatori possono fornirne a proprio nome. In tal caso, però, sono soggetti all’obbligo di notifica e mantengono lo status di subappaltatori solo per i servizi che non forniscono a proprio nome. Sono subappaltatori, ad esempio, i terzi che gestiscono agenzie su incarico della Posta o di fornitori privati.
Per Posta si intende la Posta Svizzera SA ai sensi dell’articolo 1 della legge del 17 dicembre 20102 sull’organizzazione della Posta (LOP) (società madre). Per PostFinance si intende la PostFinance SA ai sensi dell’articolo 14 LOP (società affiliata); essa è una delle società del gruppo Posta.
Per società del gruppo Posta si intendono PostFinance e tutte le imprese controllate diretta- mente o indirettamente dalla società madre. Si tratta in particolare di società di capitali, ma anche di società in nome collettivo e in accomandita, controllate direttamente o indirettamen- te dalla società madre.
Per impianti di caselle postali si intendono delle strutture nelle cui caselle possono essere distribuiti invii postali e che sono accessibili soltanto al gestore e al proprietario della casella postale (cliente). Caratteristica essenziale di un impianto di caselle postali è che nelle sue vicinanze vi sia uno stabilimento in cui possa essere servita la clientela. Un impianto di cas- sette delle lettere secondo l’articolo 67 segg. non è un impianto di caselle postali.
Delega dei mandati di fornitura del servizio universale (art. 2) La Posta o una società del gruppo Posta (p. es. PostFinance SA) è autorizzata a delegare a un’altra società del gruppo mandati di fornitura del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. I mandati di fornitura del servizio universale possono quindi essere adempiuti dalla società madre, dalle società affiliate o subaffiliate, ma non da terzi. Questi ultimi possono essere incaricati soltanto della fornitura, mentre la Posta o le società del gruppo Posta rimangono titolari del mandato di fornitura del servizio universale. Se un mandato di fornitura del servizio universale è delegato a una società del gruppo Posta, vengono trasferiti a tale società anche i corrispondenti diritti e obblighi, a meno che questi
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4. verifica, destinata alla PostCom (art. 51 lett. a), del calcolo dei costi netti da parte di un’impresa di revisione esterna indipendente e abilitata; approvazione da parte della Po- stCom (art. 50).
Lo scenario reale corrisponde alla situazione effettiva in cui la Posta ha l’obbligo di fornire il servizio universale; lo scenario ipotetico si basa sullo scenario reale, ma senza tale obbligo e non tiene conto di eventuali miglioramenti, in termini di efficienza e razionalizzazione, che la Posta potrebbe apportare a prescindere dall’obbligo di fornire il servizio universale. La determinazione dei costi netti avviene congiuntamente per tutti gli aspetti del servizio uni- versale (global approach). In tal modo è possibile evitare errori dovuti a doppioni e omissioni. Sarà la PostCom, sulla base delle informazioni fornite dalla Posta, a stabilire come ripartire nel singolo caso le fasi del processo di individuazione del risultato netto e di quali processi e prestazioni tenere conto nella determinazione dei costi evitati (avoided costs) e dei ricavi non conseguiti (foregone revenue). Per costi evitati si intendono tutti i costi e per ricavi non con- seguiti tutti i ricavi che non figurerebbero nello scenario senza l’obbligo di fornire il servizio universale. Il tetto dell’un per cento previsto per la cifra d’affari serve a evitare un approccio troppo complesso e dettagliato. La PostCom può emanare prescrizioni amministrative (cfr. art. 52).
Compensazione dei costi netti (art. 45) La Posta deve finanziare il servizio universale con i propri ricavi e deve quindi poter attribuire liberamente alle prestazioni i costi netti del servizio universale, ma pur sempre rispettando i tre requisiti di cui alle lettere a-c. I contributi per i titoli aventi diritto a una riduzione per la distribuzione (lett. a) e l’aggravio dei servizi riservati (lett. b) si evincono già dalla LPO. La lettera c tiene conto delle direttive della FINMA, secondo cui i ricavi derivanti dai servizi fi- nanziari possono essere utilizzati solo in modo limitato per finanziare il servizio universale. I servizi finanziari potranno coprire al massimo i costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale secondo gli articoli 32 e 33 LPO. In questo contesto, occorre tenere conto in particolare dell’intensità del capitale e del grado di rischio.
Contabilità (art. 46) La Posta deve tenere la sua contabilità nel rispetto degli standard generalmente riconosciuti. La Posta deve esporre i costi e i ricavi delle singole prestazioni (gruppi di prodotti). Il rispetto dei requisiti in materia di contabilità e la corretta attribuzione dei costi e dei ricavi sono verifi- cati da una società di revisione esterna indipendente e abilitata; la verifica è inviata alla Po- stCom (art. 51 lett. c).
La Posta e le società del gruppo Posta sono tenute a rispettare le prescrizioni sulla contabili- tà.
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Capitolo 6: Vigilanza
Vigilanza sul servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffi- co dei pagamenti
Verifica del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 49) La prova del fatto che il divieto di sovvenzionamento trasversale è rispettato è fornita ogni anno in termini generali e astratti (cpv. 3) e, nel caso specifico, in seguito a una denuncia o d’ufficio (cpv. 4). La base di tali prove è costituita dalla corretta assegnazione delle singole prestazioni al ser- vizio universale. La Posta stabilisce quali prestazioni offrire nell’ambito dell’offerta di cui all’articolo 29 e presenta alla PostCom l’elenco delle prestazioni assegnate per l’anno in cor- so. La PostCom verifica se la gamma delle prestazioni elencate riflette veramente l’offerta di cui all’articolo 29 e approva l’elenco entro un mese. L’elenco approvato funge da riferimento per la corretta attribuzione dei costi e dei ricavi alle singole prestazioni e serve inoltre per la prova del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo il capoverso 3.
La prova annuale secondo il capoverso 3 deve essere presentata entro il 31 marzo per l’anno precedente. La Posta incarica una società di revisione esterna indipendente e abilitata a verificare la prova annuale e la corretta attribuzione dei costi e dei ricavi delle singole pre- stazioni al servizio universale (cfr. art. 51 lett. c). La verifica è trasmessa alla PostCom, la quale ratifica la prova entro tre mesi. A titolo d’esempio: entro il 31 gennaio 2013 la Posta presenta alla PostCom l’elenco delle prestazioni assegnate al servizio universale per il 2013. La PostCom approva l’elenco entro un mese. Entro il 31 marzo 2014 la Posta fornisce alla PostCom la prova annuale di cui al capoverso 3 per il 2013; tale prova si basa sull’elenco approvato dalla PostCom entro il 31 gennaio 2013.
Verifica indipendente (art. 51) In virtù dell’elevato valore economico e politico attribuito al fatto che la contabilità della Posta sia sufficientemente trasparente, è previsto che una società di revisione esterna indipenden- te e abilitata verifichi le prove presentate dalla Posta e destinate alla PostCom. La Posta assegna l’incarico alla società di revisione e ne assume i costi.
Obbligo di fornire informazioni alla PostCom e compiti della PostCom
Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom (art. 53) Questa disposizione precisa l’articolo 23 LPO. I documenti di cui al capoverso 2 servono alla PostCom per adempiere ai propri compiti (so- prattutto quello di cui all’art. 22 cpv. 2 lett. l LPO). Alcuni di questi documenti possono far parte della relazione di bilancio di cui al capoverso 1. Poiché, tuttavia, la relazione di bilancio non è solitamente disponibile al 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce, i fornitori devono presentare a parte i documenti di cui al capoverso 2. Alcuni di questi, inoltre, non sono generalmente inclusi nella relazione di bilancio. I documenti elencati al capover- so 2 devono essere presentati ogni anno.
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Obbligo della Posta di fornire informazioni alla PostCom (art. 54) A causa del suo mandato di fornitura del servizio universale, la Posta ha, nei confronti della PostCom, obblighi di informazione aggiuntivi rispetto agli altri fornitori. Questi obblighi riguar- dano il mandato di fornitura del servizio universale e hanno lo scopo di permettere alla Po- stCom di adempiere ai propri compiti, in particolare quelli di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettere e ed m LPO.
Analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore (art. 55) La periodicità prescritta non significa che le condizioni di lavoro abituali nel settore debbano essere analizzate ogni anno. Ciò non sarebbe proporzionale al dispendio connesso con tale analisi. Le condizioni di lavoro nel mercato postale devono tuttavia essere verificate con una certa regolarità.
I criteri principali per l’analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore sono indicati nel capoverso 2. Non si tratta di un elenco esaustivo e la PostCom può prendere in considera- zione altri elementi, quali garanzie sociali, misure previste nell’ambito della riduzione degli effettivi o diritto di essere consultati.
L’analisi deve basarsi sulle condizioni di lavoro del personale operativo, escludendo per e- sempio le funzioni dirigenziali. Il salario medio annuo calcolato partendo dall’analisi non ba- sta tuttavia per stabilire se le condizioni di lavoro abituali nel settore sono rispettate o meno. La PostCom deve in aggiunta definire una fascia per gli standard minimi, al cui interno le condizioni di lavoro sono valide per il settore. Senza una tale fascia tutti i fornitori sarebbero obbligati ad attenersi ai salari annui medi e verrebbe meno un elemento essenziale della capacità concorrenziale.
Trattamento dei dati (art. 56) Per poter adempiere ai propri compiti sanciti nella LPO, la PostCom deve poter raccogliere dati ed elaborarli. In particolare, la PostCom deve tenere una banca dati dei fornitori notifica- ti, in modo da poter verificare se i fornitori attivi sul mercato postale rispettano i requisiti di cui all’articolo 4 LPO. Nell’interesse dei clienti è opportuno pubblicare un elenco dei fornitori attivi sul mercato po- stale. A tal fine, e per la redazione del rapporto sul rispetto delle prescrizioni relative al man- dato di fornitura del servizio universale, è necessaria una base legale per la pubblicazione dei dati messi a disposizione dai fornitori o dalla Posta.
Competenza dell’UFCOM e obbligo di fornire informazioni all’UFCOM
Competenza (art. 57) L’UFCOM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente attribuiti a un’altra autorità nella LPO o nell’OPO. In particolare l’UFCOM svolge i compiti in materia di politica postale, vigila sul servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti, espleta compiti riguardanti la riduzione per la distribuzione di giornali e periodici della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni (promozione indiretta della stam- pa) e compiti riguardanti le organizzazioni e gli accordi internazionali.
Obbligo di fornire informazioni all’UFCOM (art. 58) Questa disposizione corrisponde sostanzialmente a quella sull’obbligo di fornire informazioni alla PostCom, ma in questo caso è indirizzata solo alla Posta, perché si tratta di informazioni 26/31
che permettono all’UFCOM di espletare la vigilanza sul servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. L’obbligo della Posta di fornire informazioni alla FINMA, che effettua la vigilanza su PostFinance in virtù del diritto bancario, è retto dalle disposizioni in materia di diritto bancario.
Oltre a queste informazioni, la Posta deve presentare documenti relativi ai prezzi ridotti per il trasporto dei giornali. Tale documentazione funge da base per l’approvazione dei prezzi da parte del Consiglio federale conformemente all’articolo 16 capoverso 6 LPO.
Organo di conciliazione
Istituzione dell’organo di conciliazione e procedura (art. 59–65) L’organo di conciliazione funge da ombudsman per le controversie tra i clienti e i fornitori nell’ambito del mercato postale e del servizio universale nel settore del traffico dei pagamen- ti, sempreché tali controversie siano di natura civilistica. Non è invece competente per le controversie tra i fornitori.
La scelta di rivolgersi all’organo di conciliazione è facoltativa e non costituisce una condizio- ne necessaria per adire un tribunale civile. Se, tuttavia, il cliente si rivolge all’organo di conci- liazione, il fornitore è obbligato a partecipare alla procedura.
La PostCom istituisce l’organo di conciliazione e gli conferisce i compiti di cui all’articolo 60 segg. (art. 59). La gestione operativa dell’organo di conciliazione non è invece di competen- za della PostCom. La PostCom può istituire l’organo di conciliazione o indire una gara pub- blica. Se opta per la seconda procedura, questa deve rispettare i principi dell’oggettività, del- la non discriminazione e della trasparenza. La non applicabilità dell’ordinanza sugli acquisti pubblici è giustificata per diversi motivi: da un lato, la delega di un compito non implica un indennizzo del mandatario da parte della PostCom; dall’altro, l’incarico pubblico della conci- liazione presenta peculiarità evidenti in virtù della sua portata politica. Infine, adempiendo ai propri compiti, l’organo di conciliazione non persegue alcun scopo di lucro.
L’organo di conciliazione emana un regolamento di procedura (art. 61), nel quale stabilisce in particolare i requisiti formali minimi cui sono subordinate le richieste che gli vengono presen- tate. Può, per esempio, prevedere che le richieste debbano essere presentate per iscritto, che vengano allegati i documenti disponibili relativi alla controversia ecc. Poiché, tuttavia, la procedura deve essere rapida, equa ed economica, non possono essere imposti requisiti formali che contraddicano questi presupposti.
L’organo di conciliazione deve emanare anche un regolamento sugli emolumenti. Sia il rego- lamento di procedura e che quello sugli emolumenti devono essere approvati dalla PostCom.
Vigilanza sull’organo di conciliazione (art. 66) Vigilare sull’organo di conciliazione è compito della PostCom. Quest’ultima deve in particola- re verificare che l’organo di conciliazione adempia ai propri obblighi derivanti dal contratto di diritto amministrativo. La PostCom non può però influenzare la gestione operativa con diretti- ve e istruzioni.
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Capitolo 7: Cassette delle lettere e impianti di cassette delle lettere Obbligo di installare una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere, intestazione e dimensioni (art. 67) Attualmente la normativa concernente le cassette delle lettere e gli impianti di cassette delle lettere è contenuta in un’ordinanza del DATEC, che sarà abrogata con l’entrata in vigore della nuova OPO. Le vecchie disposizioni sono state riprese se idonee.
La distribuzione a domicilio è un obbligo centrale nell’ambito del servizio universale. Di con- seguenza è in primo luogo compito della Posta attuare, a beneficio dei clienti, le prescrizioni concernenti l’ubicazione e gli impianti di distribuzione. Se i proprietari esigono eccezioni alle disposizioni sull’ubicazione, devono essere consultati anche i fornitori privati. La Posta non ha competenza decisionale sull’ubicazione delle cassette delle lettere e degli impianti di cassette delle lettere. Se non viene trovato un accordo, è possibile rivolgersi all’organo di conciliazione (cfr. art. 59 segg.) oppure al giudice civile (e non alla PostCom). Questa procedura viene applicata poiché la questione dell’ubicazione della cassetta delle lettere è oggetto dei rapporti tra la Posta (o il fornitore privato) e il destinatario dell’invio po- stale. In linea di principio, la cassetta delle lettere ovvero l’impianto di cassette delle lettere deve essere liberamente accessibile. Se ciò non è possibile (p. es. ingresso dell’abitazione chiu- so), il proprietario deve assicurare in altro modo che i fornitori vi abbiano accesso. Sulle cas- sette delle lettere devono figurare il nome e il cognome di tutte le persone che vivono nell’abitazione.
Ubicazione (art. 68) Le disposizioni relative all’ubicazione hanno due scopi: difendere l’interesse dei clienti a che gli invii postali siano recapitati il più vicino possibile all’ingresso della loro abitazione e per- mettere ai fornitori di effettuare una distribuzione razionale. In linea di massima, le cassette delle lettere vanno pertanto collocate ai confini della proprie- tà, dove si trova l’accesso all’abitazione e dove possono quindi essere facilmente raggiungi- bili dalla strada. Nel caso di più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, va stabilita un’unica ubicazione e se sono possibili più ubicazioni, va scelta quella più vicina alla strada.
Questi principi valgono anche per le abitazioni plurifamiliari e gli edifici adibiti ad uso com- merciale. In questi casi, tuttavia, le cassette delle lettere possono essere collocate anche nel perimetro di accesso alla casa (e non al confine della proprietà), purché siano facilmente raggiungibili dalla strada. Le eccezioni ai principi degli articoli 67 e 68 sono elencate in modo esaustivo nell’articolo 69.
Per abitazioni plurifamiliari si intendono edifici con più di due economie domestiche, nonché case unifamiliari e a terrazza raggruppate, sempreché comprendano più di due economie domestiche e abbiano un accesso comune dalla strada. Per edifici adibiti ad uso commercia- le si intendono gli immobili destinati principalmente ad attività commerciali.
Un impianto di distribuzione centrale va installato quando un complesso è costituito esclusi- vamente da case di villeggiatura e per il fine settimana.
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Eccezioni (art. 69) È possibile derogare alla ponderazione degli interessi effettuata dal legislatore nel sancire le disposizioni concernenti l’ubicazione, se è data una delle condizioni menzionate nel presente articolo. Nel valutare se per il destinatario sussistono difficoltà eccessive a causa del suo stato di salute, bisogna tenere conto di chi vive nell’abitazione o nell’immobile, analogamente a quanto avviene per le disposizioni sull’intestazione delle cassette delle lettere. Oltre che per i motivi di salute e gli aspetti estetici, il proprietario interessato e la Posta pos- sono decidere di derogare alle disposizioni sull’ubicazione stipulando un accordo. In questo caso devono essere consultati anche i fornitori privati che effettuano la distribuzione a domi- cilio nella zona, poiché anche loro hanno interesse a una distribuzione razionale.
Capitolo 8: Francobolli speciali con e senza supplemento sul prezzo di vendita Principio (art. 70) Attualmente la regolamentazione relativa ai francobolli speciali si trova in un’ordinanza del DATEC, che sarà abrogata con l’entrata in vigore della nuova OPO. Le disposizioni sono state rielaborate e ampliate per garantire la parità di trattamento, soprattutto per quanto ri- guarda il diritto di chiedere l’emissione di francobolli speciali.
Richiesta di emissione di francobolli speciali con supplemento (art. 71) e impiego dei contributi (art. 72) D’ora in poi saranno autorizzate a chiedere l’emissione di francobolli speciali tutte le organiz- zazioni nazionali dedite a compiti d’interesse culturale, sociale o all’assistenza di minori. Con queste organizzazioni la Posta stipula dei contratti nei quali viene disciplinato soprattutto l’ammontare dell’importo destinato all’organizzazione interessata. I contratti devono essere approvati dal DATEC.
Emissione di francobolli speciali con supplemento per manifestazioni particolari (art. 73) In concomitanza con manifestazioni particolari, la Posta può emettere francobolli speciali di propria iniziativa o su proposta di terzi. Le manifestazioni in questione sono avvenimenti speciali e unici, per cui non è necessaria l’approvazione dei contratti da parte del DATEC. In particolare va regolata la quota del supplemento che spetta ai terzi e la quota che confluisce nel fondo di previdenza per il personale della Posta.
Capitolo 9: Emolumenti e tasse di vigilanza Tasse amministrative (art. 75) In questa disposizione sono disciplinate le tasse che possono essere riscosse dalla Po- stCom. In linea di principio le tasse si basano sull’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti. Sono descritte, a titolo esemplificativo, due prestazioni concrete che danno luogo alla riscos- sione di una tassa. In più, per tutte le prestazioni fornite dalla PostCom viene stabilita una tassa a copertura dei costi in funzione dell’onere causato. I dettagli, soprattutto la tariffa ora- ria, sono stabiliti in un regolamento della PostCom soggetto all’approvazione del DATEC.
Per quanto riguarda gli emolumenti per l’organo di conciliazione, sono previste disposizioni particolari (cfr. artt. 61 e 65). 29/31
Tasse di vigilanza (art. 76–78) Se i proventi delle tasse per le singole prestazioni non sono sufficienti a coprire i costi dell’attività di vigilanza della PostCom, quest’ultima riscuote una tassa di vigilanza. La tassa è calcolata in base al numero di invii postali e ai ricavi annui e viene riscossa proporzional- mente da tutti i fornitori sulla base della cifra d’affari totale realizzata sul mercato postale.
Sono esonerati dal versamento della tassa di vigilanza i fornitori notificati con procedura semplificata secondo l’articolo 8. Se i fornitori non sono d’accordo con la chiave di ripartizio- ne ovvero con la quota a loro carico, la PostCom emana una decisione.
Capitolo 10: Relazioni internazionali Art. 79 In virtù dell’articolo 36 capoverso 2 LPO, il Consiglio federale può delegare all’autorità com- petente la facoltà di concludere accordi dal contenuto tecnico e amministrativo. Con il capo- verso 1 di questa disposizione il Consiglio federale fa uso di questa competenza, delegando tale compito al DATEC. Le decisioni riguardanti gli accordi internazionali sono preparate dall’ufficio specializzato all’interno del DATEC, ossia dall’UFCOM, che rappresenta la Svizzera anche in seno alle organizzazioni internazionali nella misura in cui questo compito non spetti alla PostCom o alla Posta come fornitore del servizio universale. È questo il caso soprattutto nelle organiz- zazioni in cui vengono discussi esclusivamente temi regolatori o in cui sono rappresentati i fornitori del servizio universale. Spetta tuttavia all’UFCOM decidere in merito alla rappresen- tanza e al coordinamento delle attività e degli interessi della Svizzera.
Capitolo 11: Disposizioni finali Disposizioni transitorie (art. 80) I fornitori che dispongono di una concessione secondo il diritto anteriore devono notificarsi presso la PostCom entro due mesi. Per evitare doppie procedure e inutili oneri amministrati- vi, la PostCom, essendo competente per disciplinare le modalità della procedura (art. 2), può rinunciare a richiedere ai fornitori tutta la documentazione normalmente necessaria per la notifica di nuovi fornitori. In base alle disposizioni transitorie dell’articolo 37 LPO, tuttavia, la concessione non viene annullata con la nuova notifica, bensì rimane valida fino alla sua scadenza. Non va però di- menticato che le disposizioni del nuovo diritto valgono anche per i vecchi concessionari, fatto salvo il caso in cui siano contrarie alla loro concessione.
Il capoverso 2 riconosce ai fornitori la possibilità di chiedere l’annullamento della loro con- cessione. In linea di massima, secondo l’articolo 37 LPO, la concessione rimane valida fino alla sua scadenza. Tuttavia, la vecchia concessione non conferisce di norma ai fornitori al- cun diritto a cui possano essere interessati, mentre impone loro obblighi che non avrebbero in virtù del nuovo diritto. La disposizione transitoria è quindi concepita a favore dei fornitori.
La concessione di una riduzione per la distribuzione di giornali e periodici è retta dal diritto anteriore se la riduzione è richiesta per il 2012. Le richieste presentate nel 2012 per una ri- duzione da applicare nel 2013 sono invece rette dal nuovo diritto.
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Per motivi contabili, per l’anno 2012 la Posta deve presentare l’esposizione dei costi del ser- vizio universale secondo le esigenze legali conformemente al diritto anteriore. La PostCom e la Posta devono accordarsi sulla documentazione che la Posta deve presentare per il 2012.
Modifica del diritto vigente (art. 82) Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Secondo il diritto vigente i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera nell’ambito del servizio uni- versale che le incombe (art. 13 nuova LPO: obbligo di fornire il servizio universale secondo) sono generalmente esonerati dal divieto di circolare la notte e la domenica (art. 91a cpv. 1 lett. f ONC). Inoltre possono essere rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica per il trasporto di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell’ambito del servizio univer- sale che le incombe (art. 92 cpv. 2 lett. a ONC). In entrambi i casi, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da merci rientranti nel settore dei servizi soggetti a concorrenza (altre merci secondo l’art. 91a cpv. 3 e art. 92 cpv. 5 ONC). L’esenzione di cui beneficia la Posta è giustificata dal fatto che quest’ultima, a differenza dei fornitori privati di servizi postali, ha l’obbligo legale di espletare il mandato di fornitura del servizio universale.
L’integrazione proposta (art. 92 cpv. 2 lett. f ONC) ha lo scopo di assicurare che, nell’ambito dei trasporti postali, i fornitori privati di servizi postali siano, nella misura del possibile, equi- parati alla Posta per quanto riguarda il divieto di circolare la notte e la domenica. In tal modo si attua una raccomandazione della Commissione della concorrenza, che alla fine del 2008 aveva segnalato al Consiglio federale la disparità di trattamento dei fornitori privati di servizi postali rispetto alla Posta Svizzera.
I fornitori privati resteranno tuttavia assoggettati all’obbligo del permesso perché, contraria- mente alla Posta, non sono tenuti a fornire i servizi postali del servizio universale. L’obbligo di notifica ai sensi della LPO non costituisce una vera e propria autorizzazione e quindi non può rimpiazzare la procedura di autorizzazione secondo la ONC. Per contro, anche per i fornitori privati un quarto del volume di carico può essere occupato da invii postali che non rientrano nel servizio universale. Questo principio si evince dalla col- locazione sistematica del capoverso 5 ONC.
I permessi possono essere rilasciati per il trasporto di invii postali del servizio universale da parte dei fornitori di servizi postali notificati presso la PostCom ovvero per i fornitori di servizi postali che dispongono di una concessione secondo la LPO vigente (secondo la nuova LPO le concessioni rimangono valide fino alla loro scadenza [art. 37 cpv. 1 nuova LPO]). Attual- mente dispongono di una concessione circa 30 imprese e in futuro non è previsto un loro aumento significativo. All’atto della domanda per un permesso di circolare la notte e la do- menica, i fornitori devono presentare all’USTRA una copia dell’attestazione di notifica della PostCom. In tal modo si garantisce che ottenga un permesso solo chi ne ha realmente dirit- to.
Ordinanza sull’organizzazione del DATEC L’istituzione della PostCom, la nuova autorità di regolazione del mercato, e il trasferimento dei compiti in materia di politica postale dall’attuale PostReg ovvero dalla Segreteria genera- le del DATEC all’UFCOM comportano una modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del DATEC. In particolare vanno descritti i compiti dell’UFCOM, che si evincono dalla disposizio- ne sulla competenza dell’articolo 57.
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