3 ottobre 2011
Rapporto esplicativo relativo a una legge federale sull’imposizione internazionale alla fonte
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Compendio
Nel suo rapporto del 16 dicembre 2009 concernente gli indirizzi strategici della politi- ca svizzera in materia di mercati finanziari, il Consiglio federale si era pronunciato a favore di una strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato, strategia da attuare attraverso l’introduzione di un’imposta liberatoria e ulteriori misure destinate a incoraggiare l’onestà fiscale dei clienti delle banche e a ridurre in tal modo i rischi legali. A tal fine, nell’autunno 2011 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha firmato con il Regno Unito e con la Germania una convenzione concernente la colla- borazione in ambito fiscale. Le due convenzioni prevedono sostanzialmente per le persone domiciliate nello Stato partner la possibilità di regolarizzare a livello fiscale le loro attuali relazioni bancarie in Svizzera mediante un pagamento unico o con una dichiarazione. I redditi da capita- le che le persone domiciliate in uno Stato partner conseguono su conti o depositi detenuti presso banche situate in Svizzera saranno in futuro soggetti a un’imposta liberatoria, che la Svizzera trasmetterà agli Stati partner. Al fine di garantire il rispetto della convenzione, gli accordi prevedono uno strumento che dovrebbe impedire l’impiego abusivo del sistema dell’imposta liberatoria. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fornisce alle autorità fiscali dello Stato partner, nel quadro delle condizioni stabilite nelle convenzioni, informa- zioni circa l’esistenza di conti o depositi detenuti da una persona interessata in Svizze- ra. Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti ad effettuare allo Stato partner un pagamento anticipato poco dopo l’entrata in vigore della relativa convenzione. Lo scopo di questo pagamento anticipato è di incoraggiare gli agenti pagatori svizzeri ad attuare le convenzioni in maniera corretta. Infine, le convenzioni prevedono che allo Stato partner vengano fornite indicazioni sulla destinazione dei valori patrimoniali trasferiti dai clienti che hanno cessato la loro relazione bancaria svizzera dopo la firma della convenzione. Le convenzioni contengono disposizioni esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili. Ciononostante, la conclusione delle conven- zioni con la Germania e il Regno Unito richiede parallelamente l’adozione di una legge federale. La legge federale sull’imposizione internazionale alla fonte (LIIF) contiene disposizioni su organizzazione, procedura, rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili. Le principali disposizioni della LIIF sono spiegate qui di seguito.
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1 Punti essenziali
1.1 Situazione iniziale
Nel nostro rapporto del 16 dicembre 2009 concernente gli indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari, ci eravamo pronunciati a favore di una strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato. Il 24 febbraio 2010 il nostro Collegio ha riconfermato la propria posizione secondo cui la piazza finanziaria deve concentrarsi sull’amministrazione di patrimoni sottoposti a imposta. La nostra strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato dovrebbe essere attuata nel quadro di negoziati bilaterali e nel rispetto di determinate condizioni (regolarizzazione fiscale di conti non dichiarati in Svizzera detenuti da contribuenti dello Stato partner, accesso migliorato al mercato nello Stato partner in vista dell’introduzione di prestazioni finanziarie provenienti dalla Svizzera, tutela della sfera privata dei clienti delle banche) attraverso l’estensione della collaborazione transfrontaliera esistente. In primo piano figurano l’introduzione di un’imposta liberatoria nelle relazioni con importanti Paesi limitrofi e l’adozione di ulteriori misure destinate a incoraggiare l’onestà fiscale e a ridurre in tal modo i rischi giuridici. Alla luce di questo contesto, nel quadro di colloqui esplorativi con il Regno Unito e la Germania sono state discusse soluzioni concrete e i risultati di questi colloqui sono stati verbalizzati in un documento. Alla fine di ottobre del 2010 è stato possibile firma- re con ciascuno Stato una dichiarazione comune per l’avvio delle trattative. Con decisione del 22 dicembre 2010 abbiamo licenziato i mandati di negoziazione. Questi mandati poggiano sui risultati dei colloqui esplorativi e definiscono gli indirizzi dei negoziati con entrambi i Paesi alla luce delle consultazioni delle commissioni parlamentari e delle commissioni dei Cantoni. I negoziati successivi si sono conclusi il 10 agosto 2011 con la Germania e il 24 agosto
2011 con il Regno Unito con la parafatura delle convenzioni.
Con decisione del 16 settembre 2011 il nostro Collegio ha approvato i progetti di convenzione. La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (qui appresso «Convenzione con la Germania») è stata firmata il 21 settembre 2011. La firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale seguirà prossimamente (qui appresso «Convenzione con il Regno Unito»).
1.2 Punti essenziali del progetto
La conclusione delle convenzioni con la Germania e il Regno Unito richiede paralle- lamente l’adozione di una legge federale. La legge federale sull’imposizione interna- zionale alla fonte (LIIF) contiene in sostanza le disposizioni necessarie all’attuazione delle convenzioni che rientrano nella sfera di competenza delle autorità nazionali elvetiche e che non sono adatte al disciplinamento in un trattato internazionale. Queste normative riguardano segnatamente l’organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili. Esse toccano i seguenti aspetti: • la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali; • il prelievo dell’imposta liberatoria sui redditi da capitale; • la comunicazione dei redditi da capitale;
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• il pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri; • le rilevazioni statistiche riguardanti gli Stati di destinazione; • la garanzia del rispetto dalla convenzione; • le disposizioni penali. Qui di seguito sono spiegate le disposizioni dell’avamprogetto della LIIF. L’avamprogetto presenta similitudini con la legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio (LFR; RS 641.91), poiché le fattispecie da disciplinare sono in parte analoghe.
2 Commento
2.1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La LIIF non si riferisce soltanto alle convenzioni con la Germania e il Regno Unito, ma è impostata in modo da poter essere utilizzata anche per l’attuazione di eventuali ulteriori convenzioni di collaborazione in ambito fiscale con altri Stati. In un allegato della legge sono menzionate le convenzioni alle quali si applica la LIIF (cpv. 2). Se la convenzione applicabile nel singolo caso reca disposizioni derogatorie della LIIF, queste prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internazionali (cpv. 3).
Art. 2 Definizioni L’articolo 2 capoverso 2 stabilisce che le espressioni utilizzate nella legge sono fon- damentalmente da intenderei ai sensi della pertinente convenzione applicabile. Questo vale segnatamente per le espressioni seguenti: agente pagatore svizzero, persona inte- ressata, giorno di riferimento, autorità competente. Il capoverso 1 definisce inoltre quattro espressioni chiave della legge.
Art. 3 Iscrizione quale agente pagatore svizzero e radiazione Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a iscriversi spontaneamente presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) (cpv. 1). Le convenzioni stabili- scono che le banche ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0), i commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 1995 sulle borse (LBVM, RS 954.1) e le persone fisiche e giuridiche residenti o costituite in Svizzera, società di persone e stabili organizzazioni di società estere che nel quadro della loro attività accettano, detengono, depositano o trasferiscono regolarmente valori patrimoniali di terzi oppure pagano o garantiscono solamente redditi da capitale sono considerati agenti pagatori svizzeri (art. 2 lett. e Convenziona con la Germania, art. 2 par. 1 lett. e Convenzione con il Regno Unito). Tuttavia solo gli agenti pagatori svizze- ri che detengono valori patrimoniali di cui una persona interessata è beneficiaria effet- tiva sono soggetti all’obbligo di iscrizione, poiché solo questi agenti pagatori soggiac- ciono agli obblighi ai sensi delle relative convenzioni. Allorché la sua qualità di agente pagatore cessa, l’agente pagatore svizzero è tenuto a comunicarlo all’AFC (cpv. 3). Per scopi interni l’AFC tiene un registro degli agenti pagatori (cpv. 4).
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2.2 Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali
Art. 4 Pagamenti unici Gli agenti pagatori prelevano i pagamenti unici il giorno di riferimento 3 conforme- mente alla convenzione applicabile (cpv. 1). Le convenzioni prevedono una norma speciale per le persone interessate che tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 hanno avviato una relazione com- merciale con un agente pagatore svizzero (art. 6 Convenzione con la Germania, art. 8 Convenzione con il Regno Unito). Questa norma speciale dovrebbe impedire che, dopo il giorno di riferimento 2, ovvero nel periodo in cui sono noti i testi delle convenzioni, con il passaggio a un nuovo agente pagatore svizzero le persone interessate detengano ancora i loro valori patrimoniali in Svizzera, ma possano comunque sottrarli alla rego- larizzazione fiscale (i valori patrimoniali di una persona interessata sottostanno alla regolarizzazione fiscale se sono contabilizzati in Svizzera il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3). Se, con il passaggio a un nuovo agente pagatore svizzero, tale persona interessata sceglie l’opzione «pagamento unico», il nuovo agente pagatore svizzero preleva il pagamento unico al più presto il giorno di riferimento 4 ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Questo differimento si spiega con il fatto che per calcolare il pagamento unico il nuovo agente pagatore svizzero necessita innanzi tutto delle informazioni dell’agente pagatore svizzero precedente. Qualora 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 le informazioni necessarie non dovessero essere disponibili e la persona interessata non avesse avviato alcuna procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori precedenti, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obbli- ghi (cpv. 2). In altre parole, l’agente pagatore svizzero è tenuto a comunicare l’identità e il domicilio di tale persona interessata (art. 6 par. 5 Convenzione con la Germania, art. 8 par. 5 Convenzione con il Regno Unito). Le convenzioni prevedono che il certificato di pagamento unico emesso dall’agente pagatore si considera approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica la persona interes- sata non dichiara per scritto all’agente pagatore svizzero che non è d’accordo (art. 7 par. 3 Convenzione con la Germania, art. 9 par. 4 Convenzione con il Regno Unito). L’articolo 4 capoversi 3 e 4 disciplinano le relative disposizioni procedurali. L’agente pagatore svizzero e la persona interessata devono innanzi tutto trovare una soluzione consensuale. Entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo l’agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato. Se permane in disaccordo, la persona interessata deve richiedere all’AFC l’emanazione di una decisione, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso conforme- mente alle disposizioni generali della procedura federale. L’esclusione della possibilità di reclamo si spiega con il fatto che la decisione dell’AFC tiene conto del tentativo di pervenire a un accordo con l’agente pagatore svizzero.
Art. 5 Versamento all’AFC I pagamenti unici prelevati devono essere versati all’AFC entro i termini stabiliti nella convenzione (cpv. 1). Quattordici mesi dopo il giorno di riferimento 3, gli agenti pagatori svizzeri consegnano all’AFC il conteggio finale contenente i pagamenti unici prelevati (cpv. 2).
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Art. 6 Comunicazione Le comunicazioni devono essere trasmesse all’AFC entro i termini stabiliti nella con- venzione (cpv. 1). Vanno inoltrate sia le comunicazioni per le quali è disponibile un’esplicita autorizzazione della persona interessata, sia quelle effettuate senza auto- rizzazione sulla base della convenzione (cpv. 2; cfr. art. 6 par. 5 e art. 11 par. 3 Con- venzione con la Germania, art. 8 par. 5 e art. 13 par. 3 Convenzione con il Regno Unito). Analogamente all’articolo 4 capoverso 2, il capoverso 3 disciplina il modo di procede- re di un agente pagatore svizzero quando una persona interessata che ha avviato una relazione d’affari con lui tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 ha scelto l’opzione «comunicazione». L’agente pagatore svizzero comunica l’opzione al più presto il giorno di riferimento 4 ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimen- to 3. Questo differimento è dovuto al fatto che per inoltrare la comunicazione il nuovo agente pagatore svizzero necessita dapprima informazioni dell’agente pagatore svizze- ro precedente. Qualora 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 le informazioni neces- sarie non dovessero essere disponibili e la persona interessata non avesse avviato alcuna procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori precedenti, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi. In altre parole, l’agente pagatore svizzero è tenuto a comunicare l’identità e il domicilio di tale persona interessata (art. 6 par. 5 Convenzione con la Germania, art. 8 par. 5 Convenzione con il Regno Unito).
Art. 7 Trasferimento e trasmissione agli Stati partner L’AFC trasferisce i pagamenti unici ricevuti e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile.
Art. 8 Prescrizione Le Convenzioni non disciplinano la prescrizione per i crediti di trasferimento del pagamento unico o di trasmissione della comunicazione. Nell’interesse della certezza del diritto e conformemente all’articolo 7 della LFR, la LIIF prevede un termine di prescrizione di 5 anni. Il termine di prescrizione assoluto è di 15 anni.
Art. 9 Identificazione a posteriori di una persona interessata Le convenzioni prevedono la possibilità secondo cui una persona interessata identifica- ta a posteriori dall’agente pagatore svizzero possa successivamente regolarizzare fiscalmente i suoi valori patrimoniali ai sensi della convenzione applicabile (art. 12 Convenzione con la Germania, art. 14 Convenzione con il Regno Unito). A tal fine, la persona interessata è tenuta a presentare una domanda scritta all’AFC. La domanda deve contenere l’indicazione dell’opzione scelta per la regolarizzazione fiscale e indicazioni sulla disponibilità delle informazioni necessarie al riguardo. Una volta che l’autorità competente dello Stato partner avrà presentato l’autorizzazione, l’AFC prenderà la sua decisione, che dipenderà tra l’altro dalla possibilità di calcolare il pagamento unico sulla base delle informazioni disponibili, ovvero dalla disponibilità delle informazioni ai fini di una comunicazione.
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Art. 10 Obbligo di cooperazione degli agenti pagatori svizzeri Le convenzioni prevedono per l’autorità competente dello Stato partner la possibilità di richiedere all’AFC di verificare l’autenticità di un certificato se sussistono motivi per dubitarne (art. 14 Convenzione con la Germania, art. 16 Convenzione con il Regno Unito). Se non è possibile identificare la persona interessata annunciata in base alle informazioni trasmesse, l’autorità competente dello Stato partner può inoltre richiedere informazioni supplementari all’AFC (art. 9 par. 5 Convenzione con la Germania, art. 10 par. 4 Convenzione con il Regno Unito). In questi casi gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a cooperare.
Art. 11 Restituzione della provvigione di riscossione Se il pagamento unico è stato effettuato senza motivo giuridico, le convenzioni preve- dono per la persona interessata il diritto alla restituzione del pagamento unico da parte dell’autorità competente dello Stato partner (art. 13 par. 3 Convenzione con la Germa- nia, art. 15 par. 3 Convenzione con il Regno Unito). Secondo l’articolo 34 della Con- venzione con il Regno Unito, prima del trasferimento del pagamento unico all’autorità competente del Regno Unito l’AFC deduce una provvigione dello 0,1 per cento per le sue spese. L’articolo 11 garantisce che una persona interessata cui l’autorità competen- te del Regno Unito ha restituito un pagamento unico riscosso indebitamente possa esigere anche dall’AFC la restituzione della provvigione di riscossione trattenuta.
2.3 Prelievo dell’imposta liberatoria
Art. 12 Imposta Gli agenti pagatori prelevano l’imposta liberatoria sui redditi da capitale conforme- mente alla convenzione applicabile (cpv. 1). Gli agenti pagatori possono rettificare entro cinque anni – questo termine corrisponde al termine di prescrizione per il versa- mento dell’imposta (cfr. più sotto art. 16) – un’imposta prelevata indebitamente purché sia certo che nello Stato partner in cui è domiciliato il beneficiario dei corrispondenti redditi da capitale non sia stato né sarà chiesto alcun computo né alcun rimborso. Questa disposizione permette di evitare, da una parte, che le persone interessate sop- portino errori commessi a loro sfavore e, d’altra parte, che ottengano un vantaggio indebito.
Art. 13 Trasferimento all’AFC Le imposte prelevate devono essere trasferite dagli agenti pagatori svizzeri all’AFC entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre (cpv. 1). Il trasferimento trimestrale delle imposte prelevate dagli agenti pagatori svizzeri all’AFC costituisce un intervallo usuale per la riscossione di imposte e tributi. Un tasso di interessi agevolato per la Confederazione generato da un versamento regolare è stato oggetto dei negoziati e costituisce una concessione dello Stato partner per le spese che assumerà l’AFC. Inoltre, in caso di mancato pagamento da parte di un agente pagatore svizzero, lo Stato partner sarebbe meno esposto poiché l’importo da incassare corrisponde al massimo alle imposte dell’ultimo trimestre. Gli agenti pagatori svizzeri indicano, secondo la convenzione applicabile, come le imposte prelevate debbano essere ripartite tra le differenti categorie di redditi da capitale (cpv. 2; art. 28 par. 1 Convenzione con la Germania, art. 29 par. 1 Convenzione con il Regno Unito).
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Art. 14 Comunicazione Le comunicazioni devono essere presentate all’AFC entro i termini stabiliti nella convenzione (cpv. 1). Vanno inoltrate sia le comunicazioni per le quali è disponibile un’esplicita autorizzazione della persona interessata sia quelle effettuate senza autoriz- zazione sulla base della convenzione (cpv. 2; cfr. art. 4 par. 5 e art. 19 par. 3 Conven- zione con il Regno Unito). Le comunicazioni già presentate possono essere revocate dall’agente pagatore svizzero al più tardi entro il termine di trasmissione delle comunicazioni all’AFC stabilito nella convenzione applicabile; un ammontare dell’imposta dovuto in luogo della comunica- zione deve essere trasferito immediatamente (cpv. 4).
Art. 15 Trasferimento e trasmissione agli Stati partner L’AFC trasferisce i pagamenti unici ricevuti e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile. L’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito Accordo sulla fiscalità del risparmio o AFisR; RS 0.641.926.81) prevede all’articolo 8 che la Svizzera trattenga il 25 per cento della ritenuta d’imposta prelevata. Nel quadro della presente convenzione è stata convenuta un’imposta con effetto liberatorio. Que- sto effetto liberatorio sarebbe messo in discussione dagli Stati partner qualora non dovessero ricevere l’ammontare integrale dell’imposta (dopo deduzione di una provvi- gione dello 0,1 per cento per i loro oneri; cfr. art. 28 par. 2 Convenzione con la Ger- mania, art. 34 Convenzione con il Regno Unito). Per questo motivo, con riferimento al Regno Unito e alla Germania, la Svizzera rinuncerà alla sua quota del 25 per cento al prodotto (il 10 % di queste quote era destinata ai Cantoni; art. 11 LFR)
Art. 16 Prescrizione Confronta le spiegazioni all’articolo 8.
Art. 17 Modifiche delle aliquote d’imposta Per evitare distorsioni della concorrenza, le autorità competenti degli Stati partner devono informare la Svizzera sulle modifiche delle aliquote d’imposta nel diritto nazionale che riguardano redditi da capitale assoggettati all’imposta liberatoria. Le modifiche delle aliquote d’imposta effettuate dopo la firma delle convenzioni sono applicabili simultaneamente all’imposizione dei redditi da capitale menzionati nelle convenzioni, purché che la Svizzera non abbia comunicato all’autorità competente dello Stato partner che la modifica delle aliquote non sarà attuata (art. 19 Convenzione con la Germania, art. 20 Convenzione con il Regno Unito). La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è l’autorità svizzera competente nella materia. L’approvazione o la non approvazione delle modi- fiche delle aliquote d’imposta spetta al nostro Collegio. Poiché le convenzioni riprodu- cono sommariamente il diritto tributario degli Stati partner, comprese le aliquote d’imposta nel settore in questione, in una situazione normale si può partire dal princi- pio che l’attuazione di una modifica delle aliquote d’imposta sia giustificata.
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2.4 Disposizioni comuni riguardanti la regolarizzazione fiscale e il
prelievo dell’imposta liberatoria
Art. 18 e 19 Organizzazione e procedura, Statistica L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della legge. Essa emana istruzioni e decisioni e allestisce statistiche.
Art. 20 Obbligo d’informare Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a informare l’AFC in merito a tutti i fatti rile- vanti ai fini dell’attuazione delle convenzioni e della legge.
Art. 21 Interesse di mora Sui pagamenti unici e sulle imposte che vengono trasferiti in ritardo è dovuto senza diffida un interesse di mora.
2.5 Rapporto con altre imposte
Art. 22 Rimborso dell’imposta preventiva L’agente pagatore svizzero riceve, per conto della persona interessa, i redditi da capita- le di fonte svizzera gravati dall’imposta preventiva del 35 per cento. Esso richiede in un secondo tempo per la persona interessata il rimborso dell’imposta preventiva prele- vata, dedotte eventuali imposte residue previste dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato partner. Senza procedura di rimborso dell’imposta preventiva, gli agenti pagatori svizzeri non potrebbero prelevare l’importo esatto dell’imposta liberatoria su questi redditi da capitale.
2.6 Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri
Art. 23 Società veicolo Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a effettuare il pagamento anticipato agli Stati partner poco dopo l’entrata in vigore delle singole convenzioni (art. 15 Convenzione con la Germania, art. 17 Convenzione con il Regno Unito). Il pagamento anticipato è compensato con pagamenti unici derivanti dalla regolarizzazione fiscale finché gli agenti pagatori svizzeri hanno recuperato il pagamento anticipato effettuato. Gli agenti pagatori svizzeri devono fondare una società veicolo che assume i diritti e gli obblighi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anti- cipato. La società veicolo deve essere fondata al più tardi all’entrata in vigore della convenzione applicabile. Questo termine è anticipato di 20 giorni rispetto al termine indicato nella convenzione, ciò che è necessario nella misura in cui diviene applicabile la procedura secondo l’articolo 24, qualora gli agenti pagatori non fondino la società veicolo nei termini previsti. Il capoverso 2 prevede che gli agenti pagatori svizzeri effettuino il pagamento anticipa- to sotto forma di prestito. Questi fondi vengono utilizzati per effettuare il pagamento anticipato all’AFC. La somma del pagamento anticipato viene ripartita sugli agenti pagatori svizzeri in base alle quote di valori patrimoniali delle persone interessate da loro detenuti il giorno di riferimento 2. I dettagli del calcolo delle singole quote sono disciplinati in un’ordinanza. Per impedire che la chiave di ripartizione possa essere
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modificata dagli agenti pagatori svizzeri, la data determinante è il giorno di riferimen- to 2. Nel quadro della definizione della chiave di ripartizione possiamo eccettuare determinati elementi patrimoniali. Questo consente di tenere conto delle peculiarità della singola situazione di partenza. In questo modo possono ad esempio essere eccet- tuati o considerati solo parzialmente valori patrimoniali di determinate categorie di persone. Infine possono essere introdotti valori soglia per ridurre l’onere amministrati- vo. Il pagamento anticipato viene effettuato dagli agenti pagatori sotto forma di prestiti che fruttano interessi. Questi interessi sono sopportati da tutti gli agenti pagatori svizzeri secondo la chiave di ripartizione di cui sopra. Il nostro Collegio regola il tasso di interesse in un’ordinanza. Questo tasso deve essere conforme al mercato. L’impegno degli agenti pagatori svizzeri a sopportare proporzionalmente gli interessi è importante soprattutto se singoli agenti pagatori versano una quota nel pagamento anticipato superiore a quella calcolata secondo il capoverso 2. Gli agenti pagatori svizzeri rispondono nei confronti della società veicolo proporzio- nalmente alle loro quote per eventuali perdite qualora il pagamento anticipato non possa essere interamente compensato. La singola quota si determina come per il paga- mento anticipato, con la differenza che nel determinare la chiave di ripartizione noi possiamo eccettuare determinati elementi patrimoniali, ma non fissare valori soglia. In caso di perdite, in linea di principio risponderanno proporzionalmente dei danni tutti gli agenti pagatori svizzeri che detenevano valori patrimoniali di persone interessate il giorno di riferimento 2. La società veicolo non è né debitrice solidale né garante per la perdita. Un’altra dispo- sizione non avrebbe senso, poiché la società veicolo viene fondata unicamente per effettuare il pagamento e non dispone di fondi propri sufficienti.
Art. 24 Esecuzione da parte dell’AFC L’articolo 24 prevede che l’AFC possa emanare tutte le decisioni necessarie ai fini dell’esecuzione tempestiva del pagamento anticipato, qualora la società veicolo non sia stata fondata nei termini stabiliti o il pagamento anticipato non sia stato effettuato entro i termini stabiliti. In questo caso l’AFC emana disposizioni di pagamento destinate ai
50 maggiori agenti pagatori svizzeri. Sono considerati come i 50 maggiori agenti
pagatori svizzeri quelli che ai sensi dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio nell’ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici presentano, per quanto riguarda gli Stati partner, le quote maggiori di pagamenti di interessi. Per quanto concerne questa chiave di ripartizione, si tratta solo di un’approssimazione delle quote di mercato effettive degli agenti pagatori svizzeri con riferimento ai clienti tedeschi rispettivamente britannici. Essa offre però il vantaggio che l’AFC dispone dei dati necessari immediatamente all’entrata in vigore per ripartire il pagamento anticipato sugli agenti pagatori e riscuoterlo rapidamente. Analogamente a quanto esposto nell’articolo 22, la chiave di ripartizione non è modificabile, poiché i dati statistici che stanno alla base di tale chiave si riferiscono in gran parte a un lasso di tempo preceden- te alla pubblicazione dei testi della convenzione. In linea di principio, con questa disposizione si esclude la responsabilità dello Stato. Se deve procedere secondo l’articolo 23, l’AFC non trasferisce i pagamenti computati alla società veicolo ma, proporzionalmente, agli agenti pagatori che hanno effettuato il pagamento anticipato.
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2.7 Valori patrimoniali prelevati in Svizzera
Le Convenzioni con la Germania e il Regno Unito prevedono che la competente auto- rità svizzera comunichi all’autorità competente dello Stato partner una lista dei 10 principali Stati o territori nei quali le persone interessate hanno trasferito i valori pa- trimoniali dei conti o dei depositi saldati tra il momento della sottoscrizione della presente Convenzione e il giorno di riferimento 3 (art. 16 Convenzione con la Germa- nia, art. 18 Convenzione con il Regno Unito). In questo contesto l’autorità svizzera competente è la SFI (art. 24). L’articolo 25 indica quali sono i dati statistici che gli agenti pagatori svizzeri devono comunicare alla SFI.
2.8 Garanzia del rispetto della convenzione
Per garantire il loro scopo, le Convenzioni prevedono uno strumento che deve impedi- re la pretesa abusiva del sistema dell’imposta liberatoria (art. 31 e 41 Convenzione con la Germania, art. 32 Convenzione con il Regno Unito). Su richiesta delle autorità fiscali dell’altro Stato partner l’AFC comunica loro solo informazioni sull’esistenza di legami tra il conto o il deposito presso una banca in Svizzera e il contribuente di uno Stato partner. Questo strumento si differenzia dall’assistenza amministrativa in materia fiscale, concordata nelle convenzioni, nella misura in cui vengono comunicate infor- mazioni unicamente sull’esistenza o meno di un conto o di un deposito. Se desidera ulteriori informazioni, lo Stato partner deve avviare una procedura d’assistenza ammi- nistrativa o giudiziaria in materia fiscale. Se si tratta invece di conti regolarizzati, che dal 31 dicembre 2010 non presentano apporti di denaro (redditi e utili dei capitali conseguiti non sono considerati apporti di denaro), all’autorità fiscale dello Stato partner non verrà comunicata alcuna informa- zione sull’esistenza di un legame con un conto o un deposito. Nei confronti della Germania questa limitazione non esiste se la domanda dell’autorità tedesca concerne valori patrimoniali aziendali. La Sezione 7 contiene le disposizioni procedurali applicabili nel trattamento delle relative domande. In considerazione delle peculiarità dello strumento per garantire il rispetto delle convenzioni non è appropriato che sia direttamente applicabile il disegno della legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (D- LAAF). Tuttavia la LIIF si basa sul disegno della LAAF laddove è oggettivamente adeguato. Poiché quest’ultima non è ancora stata adottata dal Parlamento, la LIIF non rinvia direttamente alla LAAF, ma si riferisce più in generale alle disposizioni della legislazione sull’assistenza amministrativa fiscale. Pertanto, fino all’eventuale entrata in vigore della LAAF questa legislazione comprende anche le disposizioni dell’ordinanza del 1° settembre 2010 sull’assistenza amministrativa secondo le con- venzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204).
Art. 27 Domande d’informazione Lo Stato richiedente deve presentare la propria domanda per scritto, in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Le indicazioni indispensabili che devono figurare nella domanda sono definite nella convenzione applicabile. Se la domanda non soddisfa le condizioni del capoverso 1, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità dello Stato partner, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.
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Art. 28 Ottenimento di informazioni L’ottenimento di informazioni non è disciplinato come nel quadro dell’assistenza amministrativa fiscale. Da un lato sono richieste solo informazioni relative all’esistenza di conti o depositi dei quali la persona interessata è il beneficiario effetti- vo. Dall’altro nella richiesta non è necessario indicare il detentore delle informazioni, per cui bisogna rivolgersi a tutte le banche. Per quanto concerne la consegna delle informazioni, l’AFC stabilisce per le banche un termine adeguato per ogni singolo caso. Le banche devono consegnare tutte le informazioni rilevanti in loro possesso. L’obbligo di consegna si estende alle informazioni che l’AFC può esigere ai sensi del capoverso 1. L’autorità richiedente non ha il diritto di consultare i documenti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera. Le spese cagionate dall’ottenimento delle informazioni non sono restituite, indipenden- temente da chi le sopporti e quale ne sia la causa. Le misure coercitive possono essere ordinate conformemente alla legislazione sull’assistenza amministrativa fiscale.
Art. 29 Informazione delle persone legittimate a ricorrere L’AFC informa la persona oggetto della domanda sulla procedura in corso. Contraria- mente alla legislazione sull’assistenza amministrativa fiscale questa disposizione non prevede che non si informi la persona oggetto della domanda quando l’autorità estera rende verosimile la necessità di salvaguardare il segreto. Ciò è giustificato dal fatto che la consegna delle informazioni non viene pregiudicata dall’informazione della persona oggetto della domanda, poiché la banca dispone delle conoscenze circa l’esistenza di un conto o di un deposito e questa comunicazione non rientra nella sfera di competen- za della persona oggetto della domanda. Inoltre, la persona oggetto della domanda viene informata solo se dall’ottenimento delle informazioni risulta che, conformemente alla convenzione applicabile, l’esistenza di un conto o di un deposito debba essere comunicata. La rinuncia alla sua informazio- ne è adeguata se all’autorità competente dello Stato partner viene segnalato che non esiste un conto o un deposito rilevante, ragion per cui l’interesse alla protezione dei diritti della persona oggetto della domanda è minimo. Oltre alla persona indicata nella domanda, l’AFC informa della richiesta alle stesse condizioni le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021). Quest’altra persona può essere l’agente pagatore svizzero qualora, ad esempio, le informazioni devono essere ottenute con mezzi coercitivi. Le rimanenti prescrizioni concernenti l’informazione delle persone legittimate a ricor- rere, in particolare se esse sono residenti all’estero, si basano sull’OACDI e sul dise- gno della LAAF. I diritti di partecipazione e la consultazione degli atti delle persone oggetto della do- manda sono disciplinati nella legislazione sull’assistenza amministrativa fiscale.
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Art. 30 Trasmissione delle informazioni Le disposizioni concernenti la trasmissione delle informazioni si basano sull’OACDI e sul disegno della LAAF. Per quanto concerne i costi, la procedura di ricorso, la conclusione della procedura e l’impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero si rimanda alla legislazione sull’assistenza amministrativa fiscale.
Art. 31 Dati per determinare il numero di domande autorizzate Il numero annuo di domande è limitato. Questo numero è adeguato conformemente al meccanismo fissato nelle convenzioni. A questo scopo l’AFC tiene le necessarie statistiche. Per evitare che gli Stati partner possano subire pressioni al fine di esaurire completamente il numero delle richieste annue o di adottare misure drastiche a livello nazionale contro i propri contribuenti per forzare il successo della domanda, queste informazioni non sono accessibili al pubblico.
Art. 32 Sospensione dei termini Poiché la comunicazione delle informazioni deve essere eseguita speditamente, per la procedura relativa alla garanzia del rispetto delle Convenzioni, l’articolo 22a PA, che prevede la sospensione dei termini stabiliti dalla legge o dall’autorità, non è applicabi- le. Questa regolamentazione è conforme a quella prevista nel disegno della LAAF.
2.9 Controllo e disposizioni procedurali
Art. 33 Controllo Le convenzioni prevedono che l’AFC esegua controlli presso gli agenti pagatori sviz- zeri al fine di garantire che questi ultimi soddisfino i loro obblighi relativi alle conven- zioni e alla presente legge (art. 36 Convenzione con la Germania, art. 38 Convenzione con il Regno Unito). L’articolo 33 disciplina le norme di procedura giuridica e al riguardo si orienta alla regolamentazione di cui all'articolo 8 capoversi 4-7 LFR. Le convenzioni prevedono inoltre l'allestimento di un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti riguardo ai controlli operati durante l’anno precedente. Questo rapporto è trasmesso all’autorità competente dello Stato partner e dovrebbe servire alla stessa a dimostrare ai suoi organi di controllo che la riscossione dell'imposta avviene confor- memente alla convenzione.
Art. 34 Diritto procedurale applicabile Ove la LIIF non disponga altrimenti si applica la PA.
Art. 35 Rimedi giuridici Contro le decisioni dell'AFC può essere presentato reclamo, purché la LIIF non di- sponga altrimenti. La decisione su reclamo dell’AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.
Art. 36 Obbligo del segreto L’articolo 36 si basa sull’articolo 10 LFR e sull’articolo 37 della legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP; RS 642.21). Chiunque è incaricato di
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applicare la legge è tenuto a mantenere il segreto; fanno eccezione le comunicazioni dell'AFC alle autorità competenti degli Stati partner previste nelle convenzioni e la notifica di informazioni nel quadro della garanzia del rispetto delle convenzioni. Il nostro Collegio, in genere, o il DFF, in casi particolari, può levare l’obbligo del segreto nei confronti di organi giudiziari o amministrativi. Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore svizzero non possono essere utilizzate dalle autorità fiscali svizzere per fini procedurali fiscali in Svizzera. Sono da preservare il segreto bancario e gli altri segreti professionali tutelati per legge.
2.10 Disposizioni penali
Le disposizioni penali (art. 37–39) corrispondono a quelle della LFR (art. 12–14). Si distingue tra sottrazione, violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 37), messa in pericolo (art. 38) e inosservanza di prescrizioni d’ordine (art. 39). Per quanto concerne la pena applicabile nei casi di sottrazione, messa in pericolo e inosservanza di prescri- zioni d’ordine si procede analogamente alla legge sulla fiscalità del risparmio. La banca è punita con una multa sino a 10 000 franchi se intenzionalmente non ottem- pera a una decisione esecutiva di consegna delle informazioni che l’AFC notifica sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione o a una decisione corrispondente delle giurisdizioni di ricorso (art. 40). Questa disposizione prevale sulla normativa generale dell’articolo 292 del Codice penale (CP; RS 311.0). L’entità della multa corrisponde a quella di cui all’articolo 10 capoverso 4 D-LAAF). Qualora le necessarie misure d’inchiesta appaiano sproporzionate rispetto alla pena prevista, invece di perseguire una persona in virtù dell’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0), è possibile condannare l’agente pagatore al pagamento di una multa. Questa possibilità esiste tuttavia solo se la multa applicabile ammonterebbe al massimo a 100 000 franchi. Nella legge sulla fiscalità del risparmio una limitazione in questo senso non era stata precisata (art. 15 cpv. 4) ma non corrisponde alle recenti modifiche di legge (cfr. in particolare art. 125 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; RS 631.0)). Ove la LIIF non disponga altrimenti si applica la DPA (art. 42). L’AFC è l’autorità di perseguimento penale ed emana una decisione penale o un decreto di abbandono.
2.11 Disposizioni finali
L’articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione con la Germania stabilisce che i parteci- panti a un reato in materia fiscale o a un’inosservanza di prescrizioni d’ordine in materia fiscale commessi prima della firma della Convenzione in relazione con l’acquisto di dati della clientela bancaria rilevanti ai fini fiscali non sono perseguiti secondo il diritto svizzero né secondo il diritto tedesco. I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge saranno sospesi. L’articolo 44 sancisce questo stesso obbligo per le autorità cantonali. L'avamprogetto di legge sottostà a referendum facoltativo.
3 Ripercussioni
Dato che le valutazioni delle ripercussioni del testo di legge e delle convenzioni con la Germania e il Regno Unito non possono essere separate tra loro, le considerazioni che seguono espongono le loro ripercussioni combinate.
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L'attuazione delle convenzioni provoca ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione. La rinuncia alla parte svizzera della ritenuta dell'im- posizione dei redditi da interessi comporta, sulla base dei dati per il 2010, minori entrate pari a circa 37 milioni di franchi per la Confederazione e 4 milioni di franchi per i Cantoni. La provvigione per le spese sostenute, convenuta con gli Stati partner, non basta a compensare queste minori entrate. Inoltre è attesa una diminuzione del prodotto dell’imposta preventiva la cui entità non può essere attualmente quantificata, in quanto sinora gli importi dell'imposta preventi- va rimborsati a contribuenti domiciliati in Germania o nel Regno Unito non sono mai stati registrati. Il DFF si impegnerà a effettuare una stima in vista dell’adozione del messaggio. Per la Confederazione, la riscossione e la trasmissione dei pagamenti unici, del prodot- to dell'imposta liberatoria, la trasmissione delle comunicazioni, l’elaborazione di domande relative alla garanzia del rispetto della convenzione e i controlli presso gli agenti pagatori comporteranno maggiori oneri amministrativi. Per l'AFC risultano dunque costi complessivi annui (spese per il personale e per beni e servizi) stimati a circa 6,5 milioni di franchi. Attualmente sono in corso lavori per valutare le ripercussioni sugli attori del settore finanziario, in particolare dell’onere amministrativo causato dall’attuazione delle convenzioni. Al momento non è possibile fornire dati al riguardo.
4 Programma di legislatura
Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 20081 né nel decre- to federale del 18 settembre 20082 sul programma di legislatura 2007–2011. Il motivo risiede nel fatto che la presente legge (e le convenzioni) si è resa necessaria solo in seguito alla strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato che abbiamo definito nel mese di dicembre del 2009.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L’attuazione di trattati internazionali è una competenza inerente alla Confederazione che discende dall’articolo 54 capoverso 1 Cost. Questa non è però una competenza esclusiva della Confederazione. A seconda del contenuto del trattato internazionale, la sua applicazione rientra anche nelle competenze dei Cantoni. In certi casi, sono addirit- tura i Cantoni stessi primariamente responsabili dell’attuazione di un trattato interna- zionale.
Le convenzioni servono alla regolarizzazione fiscale di conti non dichiarati detenuti in Svizzera da contribuenti residenti di Stati partner. Esse sono inoltre finalizzate alla riscossione di un’imposta liberatoria su determinati redditi patrimoniali il cui prodotto è versato agli Stati partner. Le convenzioni non hanno effetti finanziari diretti sui Cantoni (cfr. al riguardo il n. 3). Esse non restringono pertanto le competenze cantona-
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li. Inoltre, le convenzioni stesse designano espressamente il DFF quale autorità compe- tente per determinati atti. Nel complesso si può concludere che l’emanazione della legge per l’attuazione delle convenzioni è di competenza esclusiva della Confedera- zione. La base costituzionale formale è data dall’articolo 173 capoverso 2 Cost., se- condo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.
5.2 Delega di competenze legislative
Secondo l’articolo 23 capoversi 2 e 4 il nostro Collegio concretizza la ripartizione del pagamento anticipato e di un’eventuale perdita tra gli agenti pagatori svizzeri. Il prin- cipio della chiave di ripartizione è disciplinato nella legge. Se i dettagli sono discipli- nati in un’ordinanza, è possibile prendere in considerazione le particolarità del singolo caso. Infine stabiliamo a quale tasso d’interesse siano remunerati i prestiti versati dagli agenti pagatori svizzeri alla società veicolo. La legge prescrive una rimunerazione conforme al mercato. Conformemente all’articolo 36 capoverso 2 lettera c il nostro Collegio determina gli organi giudiziari o amministrativi nei confronti dei quali l’obbligo del segreto delle autorità incaricate di applicare la presente legge può essere in genere levato. Questa delega corrisponde alla prassi legislativa comune. L’articolo 17 capoverso 2 ci autorizza ad approvare modifiche delle aliquote d'imposta di cui alla Parte 3 della Convenzione. Questa delega sembra oggettivamente opportuna (cfr. spiegazioni ad art. 17). In virtù dell’articolo 21 capoverso 2 il DFF stabilisce inoltre il tasso d’interesse, qualo- ra la pertinente legge prescriva interessi di mora (art. 21 cpv. 2). Queste delega corri- sponde alla procedura usuale.
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