Lexipedia

700 Legenda:

 Nuovo

 Spostamento interno alla LPT (precisazioni nella nota a piè di pagina)

 Ripreso dalla OPT (precisazioni nella nota a piè di pagina)

 Parti oggetto di altre revisioni della LPT (precisazioni nella nota a piè di pagina)

 Testo ripreso senza modifiche dalla legge vigente

Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

del 22 giugno 1979

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 108 della Costituzione federale (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1978, decreta:

Titolo primo: Introduzione

Art. 1 Scopi 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. Coordinano le loro attività d’incidenza territoriale e ordinano l’insediamento in vista di uno sviluppo armo- nioso del Paese. Tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell’economia. 2 Confederazione, Cantoni e Comuni sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:

a. proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio nonché a conservare la biodiversità; abis. promuovere lo sviluppo verso l’interno degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata; b. realizzare insediamenti compatti; bbis. creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche; c. promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l’insediamento e l’economia; cbis. garantire uno sviluppo territoriale ordinato in spazi funzionali; d. garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; dbis. utilizzare le risorse energetiche in modo parsimonioso ed efficiente; dter. proteggere l’uomo e i beni materiali considerevoli contro i pericoli naturali; e. garantire la difesa nazionale; f. promuovere l’integrazione degli stranieri e la coesione sociale1. 3 Uno spazio funzionale è costituito da spazi strettamente interconnessi a livello economico, sociale o ecologico, in una relazione di

complementarità reciproca.

Art. 2 Obbligo di pianificare 1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le basi e le pianificazioni necessarie ai loro compiti d’incidenza territo- riale. 2 Confederazione, Cantoni e Comuni tengono conto degli effetti delle loro altre attività sul territorio.

1 Dal progetto 13.030 concernente una revisione parziale della legge federale sugli stranieri (Integrazione). RU 1979 1573

1

700 Sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio

3 In base al livello di pianificazione raggiunto, Confederazione, Cantoni e Comuni identificano gli effetti delle proprie pianificazioni sull’ambiente, sull’economia e sulla società e ne tengono adeguatamente conto. 4 Le autorità incaricate di compiti pianificatori fanno in modo di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i propri compiti.

Art. 2a Collaborazione 1 Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano reciprocamente nella misura in cui ciò sia necessario per attuare gli scopi e i principi della presente legge. 2 L’ente pianificatore garantisce un coinvolgimento il più tempestivo possibile degli altri enti interessati2.

3 Se i propri compiti hanno effetti transfrontalieri, Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano anche con le autorità estere.

Art. 2b Ponderazione degli interessi 1 Se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i

diversi interessi conformemente al livello di pianificazione raggiunto3. 2 Nella motivazione delle decisioni le autorità presentano la ponderazione degli interessi4.

Art. 3 Principi pianificatori 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principî qui appresso.

2 Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:

a. conservare per l’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l’avvicendamento delle colture; b. integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti; c. tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso; d. conservare e valorizzare i siti naturali e gli spazi ricreativi; e. cautelare e collegare gli spazi vitali necessari per preservare le specie; f. permettere che il bosco adempia le sue funzioni. 3 Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e dell’economia e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare: a. ripartire razionalmente i comprensori destinati all’abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici; abis. adottare misure per migliorare l’uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative; ater. adottare misure che concorrano a soddisfare il fabbisogno di alloggi delle economie domestiche a basso reddito; b. preservare il più possibile i comprensori destinati all’abitazione da immissioni nocive o moleste come l’inquinamento dell’aria, il rumore, gli incidenti rilevanti e le scosse; c. mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali; d. assicurare condizioni favorevoli per l’approvvigionamento in beni e servizi; e. inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati. 3bis Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo sostenibile. In particolare occorre che:

a. i vari mezzi di trasporto siano collegati tra loro in modo ottimale nell’ambito del sistema dei trasporti; b. tenendo conto di un buon collegamento a livello internazionale, l’infrastruttura dei trasporti sia al servizio dello sviluppo terri- toriale auspicato del Paese e contrasti così un’ulteriore dispersione degli insediamenti; c. l’utilizzo delle risorse sia limitato al minimo indispensabile e vi sia un rapporto favorevole tra costi e benefici. 3ter Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo tale che l’ottimizzazione delle infrastrutture di traffico esistenti abbia la

precedenza rispetto ad ampliamenti e nuove costruzioni. 4 Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. In particolare occorre:

a. tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti; b. rendere convenientemente accessibili alla popolazione infrastrutture come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici; c. evitare o ridurre generalmente al minimo gli effetti negativi sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia.

5 L’utilizzazione del suolo deve essere sostenibile.

2 Sulla base dell’art. 18 cpv. 1 OPT.

3 Corrisponde all’art. 3 cpv. 1 OPT.

4 Corrisponde all’art. 3 cpv. 2 OPT.

2

Pianificazione del territorio LF 700

Art. 4 Informazione e partecipazione 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge. 2 Esse provvedono a un’adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio.

3 I piani previsti dalla presente legge sono pubblici.

Art. 4a Resoconto 1 Ogni quattro anni, i Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sullo sviluppo del proprio territorio e sullo stato d’attuazione dei propri piani direttori. 2 Ogni quattro anni, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale e ai Cantoni un rapporto sullo sviluppo territoriale della Svizzera, sulle pianificazioni della Confederazione aventi una rilevanza considerevole sul territorio e sul loro stato d’attuazione.

Art. 5 Compensazione e indennizzo 1 Il diritto cantonale prevede un’adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la pre- sente legge. 1bis I vantaggi derivanti da pianificazioni sono compensati con un’aliquota del 20 per cento almeno. La compensazione diventa esigibile se il fondo è edificato o alienato. Il diritto cantonale imposta la compensazione in modo da compensare quantomeno il plusvalore derivante dall’assegnazione durevole del terreno a una zona edificabile. 1ter Il prodotto è utilizzato per misure di cui all’articolo 5 capoverso 2 o per altre misure pianificatorie di cui all’articolo 3 in particolare ai capoversi 2 lettera a e 3 lettera abis. 1quater Per il calcolo della tassa, dal vantaggio derivante da pianificazioni in occasione di un azzonamento è dedotto l’importo che è

utilizzato entro un congruo termine per l’acquisto di un edificio agricolo sostitutivo per la gestione in proprio. 1quinquies Il diritto cantonale può rinunciare alla riscossione della tassa se:

a. la tassa è dovuta da un ente pubblico; oppure b. il prodotto della tassa prevedibile è insufficiente rispetto alle spese di riscossione. 1sexies In caso di imposta sugli utili da sostanza immobiliare, la tassa pagata è dedotta dall’utile quale parte delle spese.

2 Per le restrizioni della proprietà equivalenti a espropriazione, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge, è dovuta piena

indennità. 3 I Cantoni possono prescrivere che il pagamento di indennità per restrizioni della proprietà sia menzionato nel registro fondiario.

Titolo secondo: Misure pianificatorie Capitolo 1: Pianificazioni comuni

Art. 5a Strategia di sviluppo territoriale Svizzera 1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano congiuntamente una strategia per lo sviluppo territoriale della Svizzera.

2 Essa serve come ausilio per adottare le decisioni concernenti le attività d’incidenza territoriale a tutti e tre i livelli istituzionali.

3 Sulla base della strategia di sviluppo territoriale Svizzera, la Confederazione elabora la propria politica degli agglomerati e la propria politica per gli spazi rurali e le regioni di montagna, collaborando a tal fine a stretto contatto con i Cantoni, i Comuni, e in particolare le Città. In questo contesto, tiene conto delle interdipendenze funzionali esistenti all’interno dei comprensori interessati e tra di essi.

Art. 5b Altre pianificazioni comuni 1 All’occorrenza, gli enti pubblici interessati elaborano pianificazioni comuni per coordinare l’adempimento di compiti aventi un’inci- denza territoriale concernente regioni transfrontaliere o più ambiti 2 Queste pianificazioni diventano vincolanti per tutte le autorità soltanto se sono integrate in strategie, piani settoriali o piani direttori.

3

700 Sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio

Capitolo 2: Disposizioni generali applicabili ai piani direttori cantonali nonché alle strategie e ai piani setto- riali della Confederazione

Art. 5c Obbligatorietà ed rielaborazione

1 I piani direttori, le strategie e i piani settoriali5 vincolano le autorità.

2 I piani direttori, le strategie e i piani settoriali vincolano inoltre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appar- tengono all’amministrazione, sempreché siano affidati loro compiti pubblici6. 3 In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, i piani direttori, le

strategie e i piani settoriali7 vanno riesaminati e, se del caso, rielaborati nel loro complesso o rielaborati. 4 Di regola, i piani direttori, le strategie e i piani settoriali sono riesaminati globalmente ogni dieci anni e, se necessario, rielaborati8.

Art. 5d Conciliazione 1 Per quanto riguarda i progetti e l’adeguamento di piani direttori, strategie e piani settoriali, occorre trovare una soluzione consensuale.

2 In assenza di una soluzione consensuale, occorre procedere come segue:

a. in caso di disaccordo tra più Cantoni o tra un Cantone e la Confederazione, si può chiedere al Consiglio federale che ordini una procedura di conciliazione; b. in caso di mancata approvazione di un piano direttore o di una parte di esso da parte del Consiglio federale, quest’ultimo può ordinare una procedura di conciliazione. 3 Prima di ordinare la procedura di conciliazione, il Consiglio federale sente gli interessati.

4 Per la durata della procedura di conciliazione, il Consiglio federale vieta quanto possa influire negativamente sull’esito della stessa.

5 Mancando ogni accordo, il Consiglio federale decide al più tardi entro due anni dal momento in cui ha ordinato la procedura di conciliazione9.

Capitolo 3: Piani direttori dei Cantoni

Art. 6 e 7

Abrogati10

Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori

1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:

a. il suo sviluppo territoriale; abis. gli spazi funzionali per i quali è necessaria una pianificazione comune all’interno del Cantone o a livello intercantonale; b. le modalità di coordinamento delle attività d’incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; c. i tempi e i mezzi previsti per l’attuazione; d. le modalità per controllare se gli obiettivi sono stati raggiunti e come sono stati attuati. 2 I progetti con effetti considerevoli sul territorio e sull’ambiente necessitano di una base nel piano direttore.

Art. 8a Contenuto del piano direttore nell’ambito degli insediamenti

1 Nell’ambito degli insediamenti, il piano direttore indica in particolare:

a. le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordina- mento regionale della loro espansione; b. le misure volte ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti, nonché un’urbanizzazione razionale che per- metta di risparmiare superfici;

5 Per quanto concerne le strategie e i piani settoriali, corrisponde materialmente all’art. 22 cpv. 1 OPT. 6 Per quanto concerne le strategie e i piani settoriali, corrisponde materialmente all’art. 22 cpv. 2 OPT. 7 Per quanto concerne le strategie e i piani settoriali, corrisponde materialmente all’art. 17 cpv. 4 OPT.

8 Corrisponde all’art. 9 LPT.

9 Corrisponde all’art. 12 LPT.

10 L’art. 6 cpv. 1 è ora ripreso nell’art. 8 cpv. 1 lett. a; il contenuto dei cpv. 2 e 3 è ripreso negli art. 8a segg.; il cpv. 4 risulta dal fatto che gli stru- menti ivi menzionati hanno carattere vincolante per le autorità. L’art. 7 cpv. 1 è ripreso nell’art. 2a cpv. 1; il cpv. 2 è ripreso nell’art. 5d cpv. 1; il cpv. 3 è ripreso nell’art. 2a cpv. 3. 4

Pianificazione del territorio LF 700

c. le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti verso l’interno e di elevata qualità; d. le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni di cui all’articolo 15; e e. le misure volte a rafforzare il rinnovamento degli insediamenti. 2 I Cantoni designano i comprensori in cui occorre adottare misure particolari per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni pri- marie e secondarie11.

3 Le misure da adottare sono volte in particolare a12:

a. limitare il numero di nuove abitazioni secondarie; b. promuovere l’industria alberghiera e le abitazioni primarie a prezzi moderati; c. migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni.

Art. 8b Contenuto del piano direttore nell’ambito dei trasporti 1 Il piano direttore indica come proseguire lo sviluppo del sistema globale dei trasporti.

2 Il piano direttore designa gli spazi previsti per gli impianti di trasporto in programma e indica le misure da adottare per cautelarli.

Art. 8c Contenuto del piano direttore nell’ambito dell’agricoltura, della foresta, della natura e del paesaggio, nonché dei peri- coli naturali 1Nel piano direttore sono designate:

a. sufficienti superfici coltive idonee da conservare per il paesaggio e, in particolare, le misure con cui garantire la conservazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture; b. i paesaggi e gli spazi vitali che devono essere protetti, collegati o sviluppati; c. i comprensori previsti per un intenso sfruttamento turistico e per le attività di svago. 2 Il piano direttore indica come conciliare le funzioni svolte dalla foresta con altre esigenze e utilizzazioni, nonché in quali comprensori il Cantone intende impedire una crescita delle superfici forestali. 3 Il piano direttore indica come utilizzare in modo proporzionale ai rischi i comprensori minacciati da pericoli naturali o che potrebbero esserlo ed eventualmente come proteggerli contro i pericoli.

Art. 8d Contenuto del piano direttore nell’ambito dell’energia, dell’approvvigionamento e dell’eliminazione dei rifiuti Il piano direttore designa in particolare: a. gli spazi necessari per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di energia, nonché le misure che da adottare per cautelarli; b. i comprensori e le sezioni di corsi d’acqua che si prestano all’impiego delle energie rinnovabili13; c. i luoghi che si prestano all’estrazione dei materiali e all’eliminazione dei rifiuti.

Art. 8e Contenuto del piano direttore nell’ambito del sottosuolo 1 Se necessario, il piano direttore può contenere indicazioni relative al sottosuolo.

2 In particolare, il piano direttore può indicare come garantire un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e come le utilizza- zioni delle falde freatiche, delle materie prime, delle energie e degli spazi utilizzabili per l’edificazione possono essere conciliate reciprocamente e con le pianificazioni in superficie.

Art. 9 Altre basi e pianificazioni14 1 In sede di elaborazione e adeguamento dei piani direttori, i Cantoni tengono conto degli inventari federali di cui all’articolo 5 della

legge federale del 1° luglio 196615 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). 2 In sede di elaborazione e adeguamento dei propri piani direttori, i Cantoni tengono inoltre conto delle pianificazioni non vincolanti

ai sensi dell’articolo 5c capoverso 1, in particolare: a. della strategia per lo sviluppo territoriale Svizzera; b. dei programmi d’agglomerato; c. dei programmi cantonali e regionali per lo sviluppo economico;

11 Nel quadro della legge sulle abitazioni secondarie si prevede di abrogare l’art. 8 cpv. 2 LPT. 12 Nel quadro della legge sulle abitazioni secondarie si prevede di abrogare l’art. 8 cpv. 3 LPT. 13 Dal progetto di modifica 13.074 concernente una revisione parziale della legge sull’energia (Strategia energetica 2050).

14 Vecchio art. 9, ora ripreso nell’art. 5c.

15 RS 451 5

700 Sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio

d. del progetto di sviluppo delle energie rinnovabili di cui all’articolo 11 della legge sull’energia16; e e. delle pianificazioni comuni ai sensi dell’articolo 5b.

Art. 10 Competenza e procedura

1 I Cantoni disciplinano competenza e procedura.

2 I Cantoni regolano, per l’elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni, degli altri enti ai quali incombono compiti d’incidenza territoriale, nonché delle organizzazioni di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere conformemente all’articolo 55 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente e all’articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 11 Approvazione del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale approva i piani direttori e i loro adeguamenti, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d’incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini. 2 I piani direttori diventano vincolanti soltanto dopo essere stati approvati dal Consiglio federale.

Art. 12

Abrogato17

Capitolo 4: Misure speciali della Confederazione Sezione 1: Strategie e piani settoriali

Art. 13 1 La Confederazione elabora le strategie e i piani settoriali per pianificare e coordinare i suoi compiti nella misura in cui essi incidano notevolmente sul territorio e sull’ambiente, nonché per tenere liberi gli spazi necessari all’adempimento dei suoi compiti18. 2 Nelle strategie e nei piani settoriali la Confederazione indica come intende fare uso del suo apprezzamento in materia di pianifica- zione19. 3 Le disposizioni adottate nelle strategie e nei piani settoriali vincolano il Cantone nella misura in cui la Confederazione dispone di pertinenti competenze nel rispettivo settore sancite dalla Costituzione e dalla legge20.

Sezione 2: Superfici per l’avvicendamento delle colture

Art. 13a Designazione 1 Le superfici per l’avvicendamento delle colture sono costituite dalle superfici coltive idonee, in particolare i campi, i prati artificiali

in rotazione e i prati naturali21. 2 Ogni Cantone definisce l’ubicazione, le caratteristiche e la qualità del suolo delle sue superfici per l’avvicendamento delle colture.

Art. 13b Protezione della situazione di fatto 1 Le superfici per l’avvicendamento delle colture sono protette nella propria situazione di fatto.

2 Le superfici per l’avvicendamento delle colture possono essere azzonate a condizione che:

a. l’azzonamento sia funzionale al raggiungimento di un obiettivo importante dal punto di vista del Cantone; b. senza sfruttare tali zone, non sia ragionevolmente possibile raggiungere questo obiettivo; e c. sia garantito che le superfici azzonate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato attuale delle conoscenze22.

16 Cfr. disegno di modifica parziale della legge sull’energia (13.074); Strategia energetica 2050.

17 Ora nell’art. 5d.

18 Dall’art. 14 cpv. 1 OPT.

19 Corrisponde all’art. 14 cpv. 2 OPT.

20 Corrisponde all’art. 23 cpv. 1 OPT.

21 Art. 26 cpv. 1 OPT.

22 Art. 30 cpv. 1bis OPT.

6

Pianificazione del territorio LF 700

Art. 13c Compensazione 1 Se azzonate oppure sfruttate per un’utilizzazione non agricola, le superfici per l’avvicendamento delle colture devono essere com- pensate. 2 In caso di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante, si può procedere a una compensazione parziale. Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i casi di interesse pubblico preponderante in cui si può prescindere da una compensazione parziale. 3 In caso di edificazione fuori della zona edificabile di edifici e impianti per l’agricoltura conformi all’utilizzazione della zona ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 199823 sull’agricoltura, si può completamente prescindere da una com- pensazione se, una volta venuto meno lo scopo dell’utilizzazione, è possibile garantire lo smantellamento dell’edificio o dell’impianto nonché la ricoltivazione del suolo quale superficie per l’avvicendamento delle colture.

Art. 13d Superficie minima 1 Il Consiglio federale stabilisce, in un piano settoriale, la superficie minima per l’avvicendamento delle colture a livello nazionale e la sua ripartizione tra i Cantoni24. 2 Finché non indica com’è garantita la conservazione della superficie minima, un Cantone non può effettuare azzonamenti di super-

fici per l’avvicendamento delle colture. Fino a tal momento, è necessario effettuare una compensazione nel caso di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante nonché di edifici e impianti conformi all’utilizzazione della zona edificati fuori della zona edificabile e per i quali sono sfruttate superfici per l’avvicendamento delle colture. Variante: 2 Se, nel caso di un progetto edilizio, non è possibile effettuare una compensazione nel Cantone interessato e, senza tale compen-

sazione, il Cantone non raggiunge la superficie minima prescritta per le superfici per l’avvicendamento delle colture, il Consiglio federale riduce tale superficie minima a condizione che: a. il progetto edilizio rivesta un interesse nazionale; e b. l’interesse nazionale del progetto sia preponderante rispetto all’interesse che riveste la garanzia dell’estensione minima pre- scritta a livello nazionale per le superfici per l’avvicendamento delle colture.

Sezione 3: Mantenere liberi a lungo termine gli spazi necessari per la costruzione di infrastrutture di interesse nazionale

Art. 13e 1 Se sussiste un interesse preponderante a mantenere liberi a lungo termine determinati spazi per la costruzione di impianti infrastrut- turali d’interesse nazionale, il Consiglio federale può designare con precisione in un piano settoriale gli spazi necessari a tal fine. 2 Se necessario, il Consiglio federale può stabilire e delimitare nel piano settoriale un perimetro riservato in cui:

a. non siano ammessi azzonamenti o aumenti della densità edificatoria; b. sia ammesso delimitare nuove zone protette soltanto se queste non ostacolano la realizzazione di impianti infrastrutturali nel perimetro riservato; c. non sia ammesso adottare misure di urbanizzazione in zone edificabili non urbanizzate. 3 I progetti fuori delle zone edificabili per i quali è necessaria un’autorizzazione edilizia ai sensi dell’articolo 22 e che interessano un perimetro riservato non possono essere contrari allo scopo per cui il perimetro viene mantenuto libero; sono eccettuate le misure di manutenzione, per l’eliminazione di pericoli o di protezione contro immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzate ulteriori misure, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.. 4 I servizi federali, i Cantoni e i Comuni interessati devono essere sentiti in sede di delimitazione del perimetro riservato. La consulta- zione dei Comuni è di competenza dei Cantoni. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di cui al capoverso 3. Disciplina segnatamente come il servizio federale incaricato della pianificazione dev’essere coinvolto nella procedura di autorizzazione edilizia.

Capitolo 5: Piani di utilizzazione Sezione 1: Scopo e contenuto

Art. 14 Contenuto 1 I piani di utilizzazione si basano su una guida per lo sviluppo territoriale concordata a livello sovracomunale.

2 I piani di utilizzazione disciplinano l’uso ammissibile del suolo.

3 I piani di utilizzazione delimitano in particolare le zone edificabili, agricole e protette.

23 RS 910.10

24 Corrisponde all’art. 29 cpv. 4 OPT.

7

700 Sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio

Art. 15 Zone edificabili 1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni.

2 Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.

3 L’ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare, occorre conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.

4 Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se:

a. è idoneo all’edificazione; b. sarà prevedibilmente necessario all’edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d’utilizzazione delle zone edificabili esistenti; c. le superfici coltive non sono frazionate; d. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e e. l’assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore. 5 La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l’assegnazione di terreni alle zone edificabili, segna- tamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.

Art. 15a Promozione della disponibilità di zone edificabili 1 I Cantoni adottano in collaborazione con i Comuni le misure necessarie affinché le zone edificabili siano utilizzate conformemente alla loro destinazione, in particolare ordinano misure di diritto fondiario quali la ricomposizione particellare (art. 20). 2 Il diritto cantonale prevede che, qualora l’interesse pubblico lo giustifichi, l’autorità competente possa impartire un termine per l’edi- ficazione di un terreno e, in caso di inadempimento, ordinare determinate misure.

Art. 15b Esigenze relative alle prescrizioni edilizie I Cantoni provvedono affinché, nella misura del possibile, le prescrizioni edilizie siano concepite in modo tale da: a. non ostacolare il risanamento energetico degli edifici esistenti; b. facilitare l’adozione di misure di protezione contro piene, valanghe, smottamenti e caduta di pietre; c. fare in modo che le zone utilizzate a scopi commerciali possano essere sfruttate in modo ottimale secondo lo stato delle cono- scenze.

Art. 16 Zone agricole 1 Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono: a. i terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva necessari all’adempimento dei vari compiti dell’agricoltura; oppure b. i terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura.

2 Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.

3 Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata delle diverse funzioni della zona agricola.

Art. 16a–16b

Abrogati25

Art. 17 Zone protette

1 Le zone protette comprendono:

a. i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive; b. i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale; c. i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali; d. i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione. 2 Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte.

25 Ora agli art. 23c segg.

8

Pianificazione del territorio LF 700

Art. 18 Altre zone e comprensori

1 Il diritto cantonale può prevedere altre zone d’utilizzazione.

2 Il diritto cantonale può contenere prescrizioni su comprensori non attribuiti o il cui azzonamento è differito.

3 L’area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale.

Art. 19 Urbanizzazione 1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d’acqua, d’energia e d’evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. 2 L’ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l’urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari. 3 Se non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, l’ente pubblico deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all’urbanizzazione dei fondi secondo i piani che ha approvato oppure di anticipare le spese d’urbanizzazione conformemente al diritto cantonale.

Art. 20 Ricomposizione particellare La ricomposizione particellare può essere ordinata d’ufficio ed anche eseguita, se i piani di utilizzazione lo esigono.

Sezione 2: Effetti generali

Art. 21 Obbligatorietà e adattamento

1 I piani di utilizzazione vincolano ognuno.

2 In caso di notevole cambiamento delle circostanze, i piani di utilizzazione sono riesaminati e, se necessario, adeguati.

Art. 22 Autorizzazione edilizia 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità.

2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:

a. gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione; e b. il fondo è urbanizzato. 3 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

Art. 22a Impianti solari26 1 Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell’autorizzazione di

cui all’articolo 22 capoverso 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all’autorità competente.

2 Il diritto cantonale può:

a. designare determinati tipi di zone edificabili dove l’aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall’autorizzazione; b. prevedere l’obbligo dell’autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette. 3 Gli impianti solari nell’ambito di monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all’obbligo dell’autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti. 4 Per il rimanente, l’interesse a utilizzare l’energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

Art. 23 Eccezioni nelle zone edificabili Il diritto cantonale disciplina le eccezioni nelle zone edificabili.

Capitolo 6: Edifici fuori delle zone edificabili Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 23a Condizioni per l’autorizzazioni edilizia di qualsiasi progetto edilizio 1 Le autorizzazioni di progetti edilizi fuori delle zone edificabili possono essere concesse soltanto se il progetto in questione è compa-

tibile con le esigenze principali della pianificazione del territorio27. 2 Se possibile, il progetto in questione deve essere realizzato sfruttando il volume dell’edificio esistente. Qualora sia necessario un

nuovo edificio, nella misura del possibile quest’ultimo deve sostituire il volume dell’edificio esistente.

26 Corrisponde all’art. 18a LPT.

27 Dall’art. 24c cpv. 5 LPT.

9

700 Sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio

3 Le autorizzazioni per costruire o trasformare edifici non abitati oppure edifici abitati, impianti e parti di edifici facilmente rimovibili sono concesse soltanto se gli interessati concludono una convenzione sulla demolizione dell’opera qualora questa non sia più necessa- ria. Il Consiglio federale può stabilire esigenze minime, segnatamente per garantire i costi di rimozione e l’esecuzione, nonché preve- dere eccezioni per i casi di rigore. 4 Per quanto riguarda le autorizzazioni di cui al capoverso 3, nel caso di aziende esistenti non è necessario dimostrarne la capacità di

sopravvivenza a lungo termine. L’autorizzazione non dev’essere concessa se tale capacità non è palesemente data.

Art. 23b Divieto d’utilizzazione e demolizione 1 Gli edifici e gli impianti che non sono più utilizzati per lo scopo per il quale erano stati edificati lecitamente e che non possono essere destinati ad altro uso secondo gli articoli 23c24e non possono più essere utilizzati. Il divieto d’utilizzazione decade non appena pos- sono essere utilizzati in modo conforme alla zona o all’ubicazione. 2 Se l’autorizzazione è stata limitata nel tempo o vincolata a una condizione risolutiva, al decadere dell’autorizzazione gli edifici e gli impianti devono essere demoliti e deve essere ripristinato lo stato anteriore28.

Sezione 2: Autorizzazioni per edifici e impianti conformi alla zona situati nella zona agricola

Art. 23c Conformità alla zona 1 Se la conformità alla zona non è descritta in modo più restrittivo ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3, sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura29, ivi inclusa la necessità di alloggio della famiglia che gestisce l’azienda e delle generazioni precedenti, purché gli edifici abitativi siano indispensabili all’esercizio di un’azienda agricola in grado di sussistere ai sensi dell’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario. 2 Fatto salvo il capoverso 3, sono conformi alla zona anche gli edifici e gli impianti necessari per:

a. la preparazione, l’immagazzinamento e la vendita di prodotti agricoli od orticoli, se sono in stretto rapporto con l’agricoltura e con l’azienda medesima; b. l’ampliamento interno di un’azienda agricola od orticola produttiva31; c. la produzione di energia a partire dalla biomassa, o per impianti di compostaggio loro connessi, se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l’agricoltura, nonché con l’azienda medesima32; d. la tenuta di cavalli, se l’azienda dispone di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli per la tenuta di cavalli, segnatamente per gli spiazzi con suolo ricoperto necessari per l’utilizzazione dei cavalli tenuti nell’azienda e per le installazioni direttamente connesse con tale utilizzazione, come sellerie o spogliatoi33; e. le aziende accessorie non agricole con uno stretto legame materiale con l’azienda agricola34. 3 Gli edifici e gli impianti necessari ad aziende agricole od orticole presso le quali la coltivazione del suolo non costituisce l’attività principale devono essere edificati in zone adibite specialmente a questo scopo. 4 Non è ammesso prendere in considerazione più volte le medesime superfici agricole per giustificare un fabbisogno di edifici e im- pianti.

5 Il Consiglio federale emana in particolare le seguenti prescrizioni:

a. specifica i requisiti relativi alla produzione di energia a partire dalla biomassa secondo il capoverso 2 lettera c, in particolare per quanto concerne il rapporto con l’agricoltura e con l’azienda medesima; b. specifica i requisiti relativi alla tenuta e all’utilizzazione di cavalli secondo il capoverso 2 lettera d, in particolare per quanto concerne l’azienda agricola, l’uscita dei cavalli e gli spiazzi per l’utilizzazione dei cavalli; c. stabilisce quando la coltivazione del suolo non rappresenta più nel complesso l’attività principale.

Art. 23d Requisiti aggiuntivi per i settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 1 I settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 possono essere autorizzati soltanto se costituiscono parte integrante di un’azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 199135 sul diritto fondiario rurale36. 2 Tali settori soggiacciono al divieto di divisione materiale e di frazionamento a tenore degli articoli 58–60 della legge federale del 4

ottobre 199137 sul diritto fondiario rurale38.

28 Dall’art. 16b LPT.

29 Dall’art. 16a cpv. 1 LPT.

30 RS 211.412.11

31 Ripreso, insieme alla frase introduttiva, dall’art. 16a cpv. 2 LPT.

32 Dall’art 16a cpv. 1bis LPT.

33 Dall’art. 16abis cpv. 1 LPT.

34 Dall’art. 24b cpv. 1bis LPT.

35 RS 211.412.11

36 Dall’art. 24b cpv. 1 LPT.

37 RS 211.412.11

38 Dall’art. 24b cpv. 4 LPT.

10

Pianificazione del territorio LF 700

3 Tali settori possono essere diretti soltanto dal gestore dell’azienda agricola oppure dal suo coniuge o partner convivente39.

4 Il lavoro prestato nei settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 è svolto principalmente dalla famiglia del gestore40. Non può essere assunto personale da impiegare principalmente o esclusivamente nei settori del’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 lettere c o d oppure in aziende accessorie non agricole situate in centri dell’azienda a uso temporaneo (art. 23e cpv. 2)41. 5 Ai settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 si applicano in ogni caso i requisiti applicabili agli edifici non abitati secondo l’articolo 23a capoverso 3. Sulla base di tali settori non si può desumere alcuna pretesa di spazi abitativi42. 6 I settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 devono soddisfare gli stessi requisiti legali e le stesse condizioni quadro applicabili alle aziende commerciali che si trovano in situazioni paragonabili nelle zone edificabili43. 7 In deroga al capoverso 1, nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 o 7 LDFR in merito

alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esi- stenti nonché gli impianti esterni necessari a un’adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente prin- cipalmente dall’azienda e pascoli per la tenuta di cavalli44.

Art. 23e Requisiti aggiuntivi per le aziende accessorie non agricole di cui all’articolo 23c capoverso 2 lettera e 1 Sono ammessi ampliamenti di modeste dimensioni se negli edifici e negli impianti esistenti non vi è sufficiente spazio a disposi- zione45. 2 Nei centri dell’azienda a uso temporaneo, i provvedimenti edilizi possono essere autorizzati soltanto per aziende agroturistiche ac- cessorie46. Fuori degli edifici e degli impianti esistenti sono eccezionalmente ammesse modiche marginali, in particolare se necessarie per ridurre le conseguenze di casi di rigore. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. 3 Le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 199147 sul diritto fondiario rurale concernenti le aziende accessorie non agricole non sono applicabili alle aziende accessorie48.

Art. 23f Tenuta di animali senza scopo commerciale quale utilizzazione a scopo di cura del suolo 1 Se una coltivazione agricola d’interesse pubblico non può essere garantita in altro modo, i ripari e i recinti necessari a un’utilizzazione con animali possono essere autorizzati per una durata limitata anche in assenza di un’attività agricola senza scopo commerciale.

2 La fertilità del suolo non deve essere pregiudicata dai ripari e recinti.

Sezione 3: Eccezioni fuori della zona edificabile

Art. 24 Edifici e impianti a ubicazione vincolata In deroga all’articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destina- zione di edifici o impianti, se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile49.

Art. 24bis Disposizioni comuni per edifici e impianti esistenti Nel caso di edifici e impianti esistenti, è possibile concedere un’autorizzazione secondo gli articoli 24a-24e soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. gli edifici o gli impianti non sono più necessari ai fini della destinazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione oppure viene assicurato che vengono mantenuti per tale scopo50; b. l’edificio o l’impianto si presta all’utilizzazione prevista; c. l’autorizzazione non comporta alcun edificio sostitutivo che non sia necessario51; d. è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d’infrastruttura legati all’autorizzazione sono a carico del proprietario52; e. la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata53.

39 Dall’art. 24b cpv. 2, 1° periodo LPT.

40 Dall’art. 24b cpv. 2, 3° periodo LPT.

41 Dall’art. 24b cpv. 2, 2° periodo LPT.

42 Dall’art. 34b cpv. 5 RPV.

43 Dall’art. 24b cpv. 1quater LPT.

44 Dall’art. 34b cpv. 2 OPT.

45 Dall’art. 24b cpv. 1bis LPT.

46 Dall’art. 24b cpv. 1ter LPT.

47 RS 211.412.11

48 Dall’art. 24b cpv. 5 LPT.

49 La ponderazione degli interessi è ora sancita nell’art. 23a cpv. 1.

50 Dall’art. 43a lett. a OPT.

51 Dall’art. 24d cpv. 3 lett. a LPT.

52 Dall’art. 24d cpv. 3 lett. c LPT.

53 Dall’art. 24d cpv. 3 lett. d LPT.

11

700 Sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio

Art. 24a Cambiamenti di destinazione senza provvedimenti edilizi 1 Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto54 non necessita provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1, l’autorizzazione è rilasciata se: a. non ne deriva alcun nuovo effetto sul territorio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente; e b. il cambiamento non contravviene ad alcun altro atto normativo federale. 2 L’autorizzazione eccezionale è rilasciata con la riserva di una nuova decisione, presa d’ufficio, in caso di mutate condizioni.

Art. 24b 55

Art. 24c Edifici e impianti esistenti non conformi alla destinazione della zona 1 Gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono in linea di principio protetti nella propria situazione di fatto. 2 Con l’autorizzazione dell’autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati edificati o modificati legalmente. 3 Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, edificati o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. 4Le modifiche apportate all’aspetto esterno di un edificio devono essere necessarie per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi o per un risanamento energetico oppure servire a migliorare l’integrazione dell’edificio nel paesaggio 56.

Art. 24d Edifici abitativi agricoli esistenti ed edifici e impianti degni di protezione36 1 Gli edifici abitativi agricoli possono essere abitati a scopi extra-agricoli in periodi in cui non è richiesta un’utilizzazione dell’azienda. Sono comunque ammesse modifiche parziali di edifici abitativi agricoli conservati nella loro sostanza che non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 23c e 24c, se queste servono per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi oppure a scopo di risanamento energetico e se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati57. 2 Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se:

a. gli edifici e gli impianti sono stati sottoposti a protezione dall’autorità competente; b. gli edifici e gli impianti restano integralmente degni di protezione; c. la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo58.

Art. 24e Tenuta di animali a scopo di hobby 1 Negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici, conservati nella loro sostanza, sono autorizzati provvedimenti edilizi se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta rispettosa degli animali. 2 Entro i limiti di quanto disposto dal capoverso 1, sono autorizzati i nuovi impianti esterni che sono necessari per un’adeguata tenuta degli animali. Nell’interesse di una tenuta rispettosa degli animali, tali impianti possono avere dimensioni superiori alle dimensioni minime legali, sempreché ciò sia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione del territorio e l’impianto abbia carattere reversibile. 3 Gli impianti esterni possono essere utilizzati per svolgere attività con gli animali a scopo di hobby, sempreché tale utilizzazione non implichi alcuna modifica edilizia né comporti alcun nuovo effetto sul territorio e sull’ambiente. 4 Le recinzioni che servono al pascolo e che non hanno effetti negativi sul paesaggio sono autorizzate anche quando gli animali sono tenuti nella zona edificabile. 5 Le autorizzazioni sono rilasciate soltanto se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.

6 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo gli articoli 24c59.

Art. 24f Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali non conformi alla destinazione della zona Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione60.

54 La precisazione «fuori della zona edificabile» non è più necessaria alla luce della nuova sistematica (nuove rubriche dei capitoli e delle sezioni).

55 Spostato all’art. 23c cpv. 2 lett. e. Art. 23d e 23e cpv. 1 stralciati.

56 La ponderazione degli interessi è ora sancita nell’art. 23a cpv. 1.

57 Dall’art. 42a cpv. 1 OPT e art. 24d cpv. 3 lett. b LPT.

58 Il cpv. 3 figura ora nell’art. 24bis, eccetto la lett. b, integrata nel cpv. 1. 59 Errore da correggere nella revisione della LPT del 22 marzo 2013 (Iv. Pa. Darbellay), dove è stato mantenuto l’art. 24d cpv. 1.

60 Corrisponde all’art. 37a LPT.

12

Pianificazione del territorio LF 700

Capitolo 7: Competenza e procedura nell’ambito dei piani di utilizzazione

Art. 25 Competenze cantonali

1 I Cantoni disciplinano competenza e procedura.

1bis I Cantoni stabiliscono i termini per le procedure necessarie a erigere, trasformare, mutare di destinazione edifici e impianti e ne disciplinano gli effetti. 2 Per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l’autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona o se un’ec- cezione possa essere autorizzata. 3 L’autorità cantonale competente decide se i progetti che interessano un perimetro riservato soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13e capoverso 3. 4 L’autorità cantonale competente decide se disporre il ripristino dello stato legale e un’esecuzione sostitutiva fuori delle zone edifica-

bili.

Art. 25a Principi del coordinamento 1 Qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un’au- torità responsabile di garantire un coordinamento sufficiente.

2 L’autorità responsabile del coordinamento:

a. può prendere le disposizioni necessarie per dirigere le procedure; b. vigila affinché tutti i documenti del fascicolo della domanda siano pubblicati contemporaneamente; c. raccoglie pareri circostanziati in merito al progetto presso tutte le autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura; d. provvede alla concordanza materiale e se possibile alla notificazione comune o simultanea delle decisioni.

3 Le decisioni non devono contenere contraddizioni.

4 Questi principi sono applicabili per analogia alla procedura dei piani di utilizzazione.

Art. 26 Approvazione dei piani di utilizzazione da parte dell’autorità cantonale

1 L’autorità cantonale approva i piani di utilizzazione e i loro adeguamenti.

2 Essa esamina se sono conformi con le strategie e i piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali approvati dal Consiglio federale. 3 I piani di utilizzazione diventano vincolanti una volta approvati dall’autorità cantonale.

Art. 27 Zone di pianificazione 1 Se i piani di utilizzazione mancano o devono essere modificati, l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per com- prensori esattamente delimitati. All’interno delle zone di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione. 2 Le zone di pianificazione possono essere stabilite per cinque anni al massimo; il diritto cantonale può prevedere una proroga.

Art. 27a Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 23c23e, 24c e 24d.

Titolo terzo: Sussidi federali

Art. 2861

Art. 29 Sussidi per le indennità conseguenti a misure di protezione La Confederazione può sussidiare le indennità conseguenti a misure di protezione particolarmente importanti giusta l’articolo 17.

Art. 29a Sussidi per progetti 1 In collaborazione con i Cantoni, i Comuni, e in particolare le Città, la Confederazione può promuovere progetti finalizzati a migliorare in modo sostenibile la qualità abitativa e la coesione sociale nei luoghi destinati all’abitazione62. 2 La Confederazione può sostenere progetti modello per uno sviluppo sostenibile del territorio.

61 Abrogato dal n. 1 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° giugno 2003 (RU 2003 1021; FF 2002 6208). 62 Cpv. 1 e 2: dal progetto 13.030 concernente una revisione parziale della legge federale sugli stranieri (Integrazione). 13

700 Sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio

3 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale coordina questo sostegno con gli uffici federali interessati e valuta in modo sistematico le esperienze realizzate.

Art. 30 Presupposto per altri sussidi I sussidi della Confederazione, previsti da altre leggi federali, per provvedimenti d’incidenza territoriale sono subordinati alla con- gruenza di questi con i piani direttori approvati.

Titolo quarto: Organizzazione

Art. 31 Uffici cantonali I Cantoni istituiscono un ufficio per la pianificazione del territorio.

Art. 32 Ufficio federale dello sviluppo territoriale L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale è il servizio competente della Confederazione.

Titolo quinto: Protezione giuridica

Art. 33 Diritto cantonale

1 I piani di utilizzazione sono pubblicati.

2 Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio di diritto contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla presente legge e sulle sue disposizioni di applicazione cantonali e federali.

3 Il diritto cantonale garantisce:

a. la legittimazione a ricorrere, per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico; b. il riesame completo da parte di almeno una istanza. 4 Per l’impugnazione di decisioni pronunciate da autorità cantonali e alle quali è applicabile l’articolo 25a capoverso 1, occorre preve- dere autorità di ricorso uniche.

Art. 34 Diritto federale 1 I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti:

a. le indennità per restrizioni della proprietà (art. 5); b. la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile; c. le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24–24f. 3 L’Ufficio federale dell’agricoltura è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l’av- vicendamento delle colture63.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 35

Abrogato

Art. 36 Misure introduttive dei Cantoni

1 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all’applicazione della legge.

2 Abrogato

3 Abrogato

63 Integrato con l’allegato n. 5 della LF del 22 marzo sull’agricoltura in vigore dal 1° gennaio 2014 (RU 2013 3463).

14

Pianificazione del territorio LF 700

Art. 36a Disposizioni penali 1 Chiunque edifica fuori delle zone edificabili senza disporre dell’autorizzazione edilizia oppure non rispetta quanto prescritto da un’au- torità di polizia edilizia è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

3 Nel procedimento penale, l’autorità di cui all’articolo 25 capoverso 2 e l’Ufficio federale per lo sviluppo territoriale possono avvalersi dei diritti dell’accusatore privato e interporre opposizione contro un decreto d’accusa.

Art. 37 Zone d’utilizzazione transitorie 1 Ove territori agricoli particolarmente idonei, nonché paesaggi, spazi naturali e siti particolarmente significativi o superfici necessarie alla realizzazione e utilizzazione di infrastrutture d’importanza nazionale siano direttamente minacciati e ove entro un termine stabilito dal Consiglio federale non siano presi i provvedimenti necessari, il Consiglio federale può stabilire zone d’utilizzazione transitorie. All’interno di tali zone nulla può essere intrapreso che possa influire negativamente sulla pianificazione dell’utilizzazione. 2 Appena i piani di utilizzazione sono stati elaborati o i piani di utilizzazione esistenti sono stati adeguati, il Consiglio federale abroga le zone di utilizzazione transitorie.

Art. 37a Abrogato64

Art. 38 Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 1 I Cantoni interessati adeguano i propri piani direttori alle esigenze della presente modifica entro un termine di tre anni dall’entrata in vigore della stessa e provvedono affinché i Comuni interessati adottino, entro lo stesso termine, provvedimenti adeguati, quali in par- ticolare la determinazione di contingenti annuali o di quote di abitazioni primarie, la delimitazione di zone d’utilizzazione speciali o la riscossione di tasse d’incentivazione. 2 Scaduto questo termine, non saranno autorizzate abitazioni secondarie fino a quando i Cantoni e i Comuni non avranno adottato i necessari provvedimenti.

Art. 38a Disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2012 1 I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8a capoverso 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012. 2 Fino all’approvazione dell’adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al Cantone interessato di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. 3 Scaduto il termine di cui al capoverso 1, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non ha ottenuto l’approvazione dell’adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale. 4 I Cantoni disciplinano entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 un’adeguata compensazione di vantaggi e svantaggi rilevanti secondo i requisiti dell’articolo 5. 5 Scaduto il termine di cui al capoverso 4, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non dispone di un’adeguata compensazione secondo i requisiti dell’articolo 5. Il Consiglio federale designa tali Cantoni dopo averli sentiti.

Art. 38b Disposizioni transitorie della modifica del … Se, entro cinque anni dall’approvazione del piano direttore da parte del Consiglio federale non sono state elaborate le pianificazioni necessarie per gli spazi funzionali per i quali è richiesta una pianificazione comune sovracantonale, tali pianificazioni possono essere elaborate e adottate sotto la responsabilità della Confederazione e a spese dell’ente pubblico competente. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Modifica di altri atti normativi La legge federale del 4 ottobre 199165 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 1 lett. f (nuova)

1 Non vi è limite d’aggravio per:

f. i diritti di pegno immobiliare per garantire la demolizione di edifici e impianti ai sensi dell’articolo 23a della legge del 22 giugno 197966 sulla pianificazione del territorio.

64 Ora nell’art. 24f.

65 RS 211.412.11 66 RS 700 15

700 Sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio

La legge del 7 ottobre67 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Capitolo 3: Effetti sull’ambiente

Sezione 1: Valutazione degli effetti sull’ambiente

Art. 10bis (nuovo) 1 Prima di adottare una decisione concernente pianificazioni che avranno verosimilmente effetti considerevoli sull’ambiente, occorre identificare e valutare gli effetti di tali pianificazioni. In questo contesto, se disponibili, occorre contemplare alternative adeguate. 2 Queste indagini fanno parte integrante della valutazione di cui all’articolo 2 capoverso 2bis della legge del 22 giugno 197968 sulla pianificazione del territorio. 3 Il Consiglio federale disciplina i requisiti concerenti la procedura, in particolare la documentazione da fornire e la partecipazione delle

autorità e di altre cerchie interessate.

Sezione 2: Esame dell’impatto sull’ambiente

67 RS 814.01 68 RS 700 16