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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'energia UFE Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

6 ottobre 2011

Modifica delle appendici 1.2, 1.3 e 1.5 dell'ordinanza sull'energia: tassi di rimu- nerazione RIC

Rapporto esplicativo

1. Premessa

Parallelamente alla revisione, recentemente conclusa, dell'ordinanza sull'energia in relazione alla RIC (approvata dal Consiglio federale il 17 agosto 2011, entrata in vigore il 1° ottobre 2011), negli ultimi mesi si è proceduto ad una verifica approfondita anche dei tassi di rimune- razione RIC. Data la complessità dei lavori, non è stato tuttavia possibile concluderli contem- poraneamente alla revisione.

2. Modo di procedere

La verifica ha riguardato tutte le tecnologie. Sostanzialmente, sono stati rilevati e analizzati i dati dei progetti RIC da poco realizzati o pronti per la realizzazione. Il fotovoltaico ha costitui- to un'eccezione, in quanto la verifica si è basata su dati tratti da offerte. Sono state inoltre prese in considerazione le raccomandazioni formulate da un gruppo di esperti in merito alle modalità di calcolo e ai parametri principali (durata dell'ammortamento, tassi di interesse, componenti dei costi d'esercizio da considerare). Dai dati disponibili sono stati ricavati, per il calcolo degli impianti di riferimento prescritti dalla LEne, valori standard per: • i costi di investimento relativi alle diverse classi di potenza • i costi per i combustibili, la manutenzione e il personale d'esercizio, l'amministrazione, le assicurazioni • i proventi accessori (vendita di calore prodotto da impianti di cogenerazione) Come tassi d'interesse, sono stati applicati i WACC1 con un interesse di base del 3% e sup- plementi per il rischio differenti a seconda della tecnologia, dal 2.26% (energia idroelettrica, fotovoltaica, eolica) fino al 2.61% (energia da biomassa). Le durate del periodo di ammortamento sono state suddivise nelle tre categorie elementi elettromeccanici, costruzione e altri elementi; le loro durate sono inoltre differenziate a se- conda della tecnologia. Si è tenuto conto delle imposte dirette applicando un tasso medio del 21% sull'utile al lordo degli oneri finanziari. L'imposta sul valore aggiunto è stata applicata a livello dei costi complessivi e indicata espli- citamente; i costi del capitale (CAPEX) e i costi d'esercizio (OPEX) sono stati quindi calcolati, in una prima fase, senza IVA.

1 “Weighted Average Cost of Capital, tax adjusted“

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3. Risultati

I risultati dimostrano che, attualmente, sono necessari solo pochi adeguamenti dei tassi di rimunerazione: per gli impianti eolici, il tasso massimo deve essere aumentato di 3 cent./kWh e quello minimo ridotto di 5 cent./kWh; per gli impianti fotovoltaici di media potenza è possibi- le procedere a una lieve riduzione; per gli impianti di cogenerazione alimentati a legna di piccola potenza, il "bonus per legna" può essere leggermente aumentato.

4. I nuovi tassi di rimunerazione in dettaglio

4.1 Appendice 1.2 OEn Impianti fotovoltaici (numero 3.1)

Per gli impianti di media potenza, il tasso di rimunerazione può essere ridotto perché, in virtù della decisione della ElCom, i costi per la misurazione dei profili di carico risulteranno minori. A causa del crollo delle vendite in Germania, sul mercato sono attualmente presenti offerte vantaggiose. Dopo lo smaltimento delle giacenze di magazzino, sul fronte dei prezzi dovreb- be instaurarsi un periodo di stagnazione. Di conseguenza, oltre alla piccola riduzione dei costi di misurazione, nel 2012 potrà essere applicata la normale riduzione annua dell'8% prevista dalla OEn. In tal modo si è tenuto ade- guatamente conto della riduzione del prezzo dei moduli (franco cantiere) che ci era stata comunicata.

4.2 Appendice 1.3 OEn Impianti a energia eolica

L'analisi dei dati relativi ai costi di dieci progetti attuali ha evidenziato che, per i siti con con- dizioni di vento ottimali, l'attuale tasso di rimunerazione è troppo elevato. D'altro canto, per i siti con velocità del vento di circa 5 m/s all'altezza del mozzo, il tasso attuale non consente di coprire i costi. Secondo il "Concetto energia eolica Svizzera", questa categoria di siti è ritenu- ta idonea allo sfruttamento dell'energia eolica e rappresenta una quota sostanziale del po- tenziale eolico presente in Svizzera. Per questi siti, il tasso di rimunerazione deve essere aumentato. Rispetto ai tassi di rimunerazione attuali • il tasso massimo viene aumentato da 20 cent./kWh a 23 cent./kWh a causa dell'au- mento dei costi di investimento (numeri 3.1 e 3.2); • il tasso minimo viene ridotto da 17 cent./kWh a 12 cent./kWh, mentre la soglia del reddito di riferimento passa dal 150% al 125% (numero 3.3, lettere a. e b.). Inoltre vengono modificati i parametri di calcolo in caso di reddito effettivo inferiore alla so- glia: il pagamento del tasso di rimunerazione maggiore viene prolungato di un mese ogni 0,3% di differenza invece che di due mesi ogni 0,75% (lettera b.); • l’ubicazione di riferimento «Svizzera» viene definita in modo leggermente diverso: in- vece dell'attuale valore di 4,5 m/s per la velocità del vento, viene fissato il valore di 5 m/s. Questo soprattutto per tenere conto dello sviluppo tecnologico.

4.3 Appendice 1.5; capitolo 6 OEn Energia proveniente dal legno (cogenerazione)

Nelle centrali di cogenerazione a legna, i costi del capitale e quelli del combustibile sono i fattori determinanti. Dall'analisi effettuata su una serie di impianti emerge che non vi è coper- tura dei costi per i piccoli impianti, mentre per quelli di grandi dimensioni vi è una leggera sovracopertura. La ragione è che i costi di investimento effettivi sono tendenzialmente mag- giori di quelli ipotizzati in sede di calcolo dei tassi di rimunerazione. Inoltre, il prezzo della legna è aumentato mediamente del 10%. Questo fattori portano a concludere che gli impianti di piccole e medie dimensioni debbano godere di un trattamento migliore, ma che i tassi di 2/3

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rimunerazione per gli impianti di grandi dimensioni debbano rimanere al livello attuale (anche in considerazione di ulteriori futuri aumenti del prezzo della legna). Di conseguenza, per le potenze inferiori a 5000 kW, il "bonus per legna" viene aumentato in misura compresa fra

0.5 e 4.5 cent./kWh a seconda della classe di potenza (numero 6.5 lettera d.).

Allegato: Modifiche delle Appendici 1.2, 1.3 e 1.5 (cap. 6) OEn

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