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Rapporto esplicativo sulla revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1)

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Indice

1 Parte generale: tratti essenziali del progetto 4

1.1 Situazione iniziale 4

1.2 Estensione del sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) 4

1.2.1 Attuazione dell’incarico del Consiglio federale 4

1.2.2 Integrazione totale nel PISA del sistema di controllo nella

protezione civile 5

1.3 Misure accompagnatorie 6

1.4 Altre modifiche 6

2 Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) 6

2.1 Organo responsabile 6

2.2 Dati da rilevare 6

2.3 Raccolta dei dati 7

2.4 Comunicazione dei dati 7

2.5 Conseguenze finanziarie, per il personale e altre 7

2.5.1 Confederazione 7

2.5.2 Cantoni 7

3 Misure accompagnatorie relative all’estensione del sistema di gestione del

personale dell’esercito 8

3.1 Personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale 8

3.2 Rafforzamento della vigilanza da parte della Confederazione 9

3.2.1 Interventi di pubblica utilità 9

3.2.2 Lavori di ripristino 10

3.2.3 Intervento della Confederazione 10

3.3 Conseguenze finanziarie, per il personale e altre 11

3.3.1 Confederazione 11

3.3.2 Cantoni 11

4 Altre modifiche 11

4.1 Non reclutamento 11

4.2 Durata dell’istruzione 11

4.3 Procedura di ricorso 12

4.4 Conseguenze finanziarie, per il personale e altre 12

4.4.1 Confederazione 12

4.4.2 Cantoni 12

4.5 Altri adeguamenti legislativi 12

4.5.1 Legge federale sui sistemi d’informazione militari 12

4.5.2 Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta

servizio e in caso di maternità 13

5 Parte dettagliata 13

5.1 Spiegazioni delle singole disposizioni 13

5.1.1 3. Titolo terzo: Protezione civile 13

5.1.2 4. Titolo quarto: Disposizioni comuni 20

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5.1.3 Modifica di altri atti legislativi 21

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1 Parte generale: tratti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

L’8 settembre 2010, nell’ambito dell’ultima revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1) entrata in vigore il 1° gennaio 2012, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di sottoporgli un progetto legislativo che consentisse di colmare le lacune individuate dall’operazione ARGUS. Il progetto di revisione verte principalmente sulla creazio- ne di un sistema di gestione dei dati del personale della protezione civile e sui termi- ni di chiamata in servizio.

L’obiettivo principale del progetto consiste quindi nell’evitare che militi di protezio- ne civile prestino servizi abusivi e incassino abusivamente le indennità IPG. Il Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011 sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile specifica i motivi e l’ampiezza degli abusi nonché le misure volte ad evitarli. I controlli di plausibilità svolti dal 1° gennaio 2010 dalle Casse di compensazione unitamente all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) costituiscono già una prima misura in questo senso. Inoltre, nell’ambito dell’ultima revisione parziale della LPPC entrata in vigore il 1° gennaio 2012 sono stati introdotti dei limiti massimi per i giorni di servizio da prestare, in particolare per gli interventi di pubblica utilità della protezio- ne civile. Il presente progetto di revisione parziale della LPPC prevede ora ulteriori provvedimenti per evitare che in futuro vengano svolte prestazioni di servizio illecite e incassate prestazioni IPG abusive. La revisione rende necessaria anche una modifica della legge federale del 3 ottobre

20081 sui sistemi d’informazione militari (LSIM) e della legge federale del 25

settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Quest’ultima deve prevedere delle prescrizioni volte a evitare prestazioni IPG illecite anche nel settore dell’esercito.

Sono inoltre previste diverse altre modifiche della LPPC.

1.2 Estensione del sistema di gestione del personale dell’esercito

(PISA)

1.2.1 Attuazione dell’incarico del Consiglio federale

Secondo l’articolo 28 LPPC i controlli relativi ai militi di protezione civile incom- bono ai Cantoni. Per questo motivo non esiste a livello federale un registro con i dati attuali dei militi di protezione civile. Attualmente a livello federale non è pertanto possibile verificare il numero di giorni di servizio prestati da un milite o se un milite supera il limite massimo consentito di giorni di servizio, ad esempio per lo svolgi- mento di corsi di ripetizione. L’articolo 72 LPPC prevede che il sistema informatico

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centralizzato della protezione civile (ZEZIS) sia limitato ai dati concernenti il reclu- tamento dei militi di protezione civile. Altri dati quali il cambio di domicilio, il cambio di servizio, le promozioni, il numero di giorni di servizio prestati ecc. non vengono registrati nel sistema ZEZIS. Al fine di consentire all’UFPP di vigilare sui giorni di servizio prestati nella prote- zione civile conformemente all’incarico del Consiglio federale citato al punto 1.1, il sistema d’informazione sul personale dell’esercito (PISA) sarà esteso anche ai dati dei militi di protezione civile. Questa soluzione è particolarmente indicata dato che anche i Cantoni a medio termine intendono utilizzare il PISA per i controlli nella protezione civile. Inoltre i costi per un sistema supplementare sarebbero superiori a quelli di un unico sistema ampliato. Già oggi il PISA contiene i dati sui militi di protezione civile rilevati nell’ambito del reclutamento comune di esercito e protezione civile. Non contiene per contro altri dati sulla protezione civile. Al fine di ottemperare all’incarico del Consiglio federa- le, il PISA deve essere completato con i dati dei militi di protezione civile necessari per tenere il controllo dei giorni di servizio a livello federale. La vigilanza sul rispet- to del limite massimo di giorni di servizio fissato nella LPPC (art. 25ass) mira a evitare prestazioni di servizio abusive. Quest’estensione del sistema PISA consentirà inoltre di comparare sistematicamente i dati concernenti i giorni di servizio con il registro IPG dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) in modo da scoprire eventuali abusi. L'esecuzione dei controlli rimane però un compito dei Cantoni. Di principio la Confederazione non effettua mutazioni dei dati; si limita a rilevare e controllare i dati inseriti nel PISA dagli organi responsabili dei controlli.

Con il previsto ampliamento del PISA, vale a dire con la creazione di un’interfaccia con i Cantoni e la possibilità per l’UFPP effettuare la vigilanza, si gettano altresì le fondamenta per una graduale estensione del PISA a sistema per la tenuta dei control- li nella protezione civile (cfr. pto. 1.2.2).

1.2.2 Integrazione totale nel PISA del sistema di controllo nella pro-

tezione civile L’obiettivo consiste, conformemente a quanto richiesto dai Cantoni, di integrare a medio termine i controlli nella protezione civile completamente nel sistema PISA. Trattare dati analoghi nello stesso sistema è ragionevole. L’integrazione dei controlli nella protezione consente di unificare i processi per le autorità cantonali nonché di incrementare l’efficienza e ridurre i costi grazie alle sinergie che verrebbero a crear- si.

A questo scopo, a partire dal 2013 ca. verrebbero avviati i necessari adeguamenti del sistema. A partire dal 2015 ca. verrebbe infine attuata la graduale e completa inte- grazione di tutti i controlli nella protezione civile (struttura della protezione civile, effettivi regolamentari, pianificazione e gestione del personale, interventi, istruzione e corsi) nel sistema PISA. Ai Cantoni, che continueranno ad essere responsabili dei controlli sui militi di protezione civile, dovrà essere concesso un termine ragionevo- le per migrare i dati nel PISA.

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1.3 Misure accompagnatorie

Le casse di compensazione congiuntamente all’UFPP continueranno ad effettuare i controlli di plausibilità introdotti il 1° gennaio 2010 fino a quando l’incarico del Consiglio federale dell’8 settembre 2010 (cfr. pto. 1.1) non sarà ottemperato. L’estensione del PISA sarà accompagnata da ulteriori misure che contribuiranno a evitare interventi illeciti della protezione, in particolare nell’ambito degli interventi di pubblica utilità (cfr. pto. 3).

1.4 Altre modifiche

La presente revisione della LPPC costituisce l'occasione per apportare altri adegua- menti necessari (cfr. pto. 4). Questi concernono il non reclutamento di persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la regolamentazione dei giorni di servizio e la procedura di ricorso.

2 Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA)

2.1 Organo responsabile

Secondo l'articolo 12 della legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM, RS 510.91), il PISA è gestito dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito. Ciò rimane così anche in futuro. L’UFPP, in qualità di organo federale responsabile della protezione civile, controlla che i Cantoni trasmettano i dati relativi ai militi di prote- zione civile al sistema PISA in modo completo e vigila sul rispetto dei limiti massi- mi di giorni di servizio secondo la LPPC. Se tali limiti vengono superati, l’UFPP interviene presso l’organizzazione di protezione civile o il Cantone interessato.

2.2 Dati da rilevare

Nel PISA vengono rilevati i dati concernenti i militi di protezione civile seguenti: • Numero dell’assicurazione sociale/numero AVS (13 posizioni) • Vecchio numero AVS (11 posizioni) • Cognome • Nome(i) • Data di nascita • Sesso • Luogo e Cantone d’origine • Indirizzo postale, NPA e domicilio • Organizzazione di protezione civile • Settore specialistico (Arma) • Funzione(i) • Grado • Numero complessivo di giorni di servizio prestati • Periodo di servizio per prestazione di servizio • Giorni di servizio per servizio con codice IPG (20, 21, 22, 23) e indicazione del rispettivo articolo di legge • Descrizione del tipo di servizio

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2.3 Raccolta dei dati

I Cantoni sono responsabili di tenere i controlli sui militi di protezione civile. Sono liberi di svolgere questo compito in modo centralizzato o decentralizzato (vale a dire da parte delle singole organizzazioni di protezione civile). Oggi i vari cantoni utiliz- zano sistemi di gestione del personale basati su software di diversi fornitori. Alcuni non dispongono ancora di un sistema di gestione dei dati in rete, così che le muta- zioni devono essere effettuate in parte in forma cartacea; a volte i dati sono tenuti in una tabella Excel. D’ora in avanti i dati elencati al punto 2.2 saranno rilevati nel PISA. I Cantoni sono tenuti a inserirli regolarmente, correttamente e in forma completa. Questa procedura è disciplinata dall’attuale articolo 73 capoverso 1 LPPC.

2.4 Comunicazione dei dati

I dati d’impiego dei militi di protezione civile devono essere comunicati all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) tramite procedura di richiamo nella misura in cui gli sono necessari per evitare abusi in materia di IPG. La procedura attuale prevede che i moduli IPG vengano trasmessi alla cassa di compensazione competente per il versamento dell’indennità al termine della presta- zione di servizio. Confidando nella correttezza delle indicazioni riportate sui moduli, la cassa di compensazione AVS determina l’ammontare dell’indennità e procede al versamento della stessa. In caso di dubbi sulla legittimità della domanda fatta valere (ad esempio se non è chiaro se una prestazione di servizio sia realmente stata effet- tuata), le casse di compensazione AVS attualmente devono avviare una procedura onerosa che ritarda il versamento dell’indennità di diverse settimane. È pertanto utile che, su richiesta, l’UCC possa comunicare alle casse di compensazione AVS i dati d’impiego dei militi di protezione civile che le sono affiliate affinché possano, in caso di dubbio su una richiesta di IPG, confrontarla con i dati d’impiego dei militi di protezione civile in questione e individuare le domande IPG illecite già prima che avvenga il versamento dell’indennità.

2.5 Conseguenze finanziarie, per il personale e altre

2.5.1 Confederazione

Le spese uniche (costi d’investimento e spese per il change management) risultanti dall’estensione del PISA (nuovi compiti di vigilanza per l’UFPP in virtù dell’art. 28 cpv. 2 lett. a LPPC) ammontano a ca. 600 mila franchi. Dal 2014 a questi si aggiun- gono 100’000 franchi annui di spese d’esercizio. Inoltre, sempre in conseguenza dei nuovi compiti di vigilanza, presso l’UFPP po- trebbero risultare necessarie risorse di personale supplementari.

2.5.2 Cantoni

Per i Cantoni non vi sono conseguenze di rilievo.

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3 Misure accompagnatorie relative all’estensione del sistema di gestio-

ne del personale dell’esercito

3.1 Personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale

Come emerso dalla verifica dei giorni di servizio prestati tra il 2003 e il 2009, gli impiegati dei comuni e in particolare i comandanti della protezione civile e i capiuf- ficio della protezione civile hanno prestato un numero di giorni di servizio molto superiore alla media. Questo perché nell'ambito di interventi di pubblica utilità della protezione civile hanno spesso svolto lavori che rientravano piuttosto nell’ambito di competenza dei comuni. In questo modo i comuni hanno fatto ricadere i costi degli stipendi sull’IPG. L’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 20033 sulla protezione civile (OPCi) vieta espressamente la prestazione di servizi di pub- blica utilità a favore del proprio datore di lavoro. Questo divieto viene però spesso aggirato prestando servizi di pubblica utilità in un comune associato facente parte della stessa organizzazione di protezione civile. Al fine di evitare che in futuro i costi degli stipendi dei comuni vengano parzialmen- te fatti ricadere sull’IPG, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) pro- pone di non versare più il soldo al personale a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile che prestano inter- venti di pubblica utilità. In tal modo verrebbe a cadere anche il diritto alle IPG. Ciò comporterebbe però una disparità di trattamento nei confronti del personale a tempo pieno e a tempo parziale dell’esercito. Dato che il personale dell’esercito ha diritto al soldo per servizi prestati quale membro dell’esercito nell’ambito del servizio di milizia, di conseguenza anche gli impiegati a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile hanno diritto al soldo nella loro funzione di membri di milizia della protezione civile. Un diverso trattamento del personale della protezione civile e del personale dell’esercito non è accettabile né dal punto di vista legale, né da quello politico, motivo per cui la proposta dell’UFAS non è realizzabile. La revisione parziale della LPPC entrata in vigore il 1° gennaio 2012 permette già ora di prevenire prestazioni di servizio abusive nell’ambito degli interventi di pub- blica utilità. L’articolo 27a capoverso 2 LPPC prevede infatti che la durata com- plessiva degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale non può superare i 21 giorni l’anno per milite. Questo limite massimo consente di evitare che il personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile presti un numero superiore alla media di giorni di servizio nell’ambito degli inter- venti di pubblica utilità. L’articolo 25a LPPC limita la durata degli interventi di pubblica utilità e dei servizi d’istruzione a 40 giorni complessivi l’anno per milite, e l’estensione del PISA consente la vigilanza sui giorni di servizio da parte della Confederazione. Sarà così possibile controllare con particolare attenzione gli inter- venti di pubblica utilità prestati dai quadri. In alternativa alla proposta dell’UFAS, nell’ambito della revisione in corso si preve- de che il personale a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comuna- li responsabili della protezione civile impiegato per interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale (art. 27a LPPC) non abbia diritto alle IPG. Questa misura richiede un adeguamento della legge del 25 settembre 19524 sulle

3 SR 520.11 4 RS 834.1

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indennità di perdita di guadagno (LIPG), attuabile nell’ambito dell’attuale modifica di legge. In questo modo non vi sarebbe più il pericolo che in caso di interventi di pubblica utilità prestati illecitamente i comuni riversino sull’IPG i costi degli stipen- di del loro personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale. Gli altri diritti legati ad un intervento della protezione civile, in particolare il diritto al soldo e all’assicurazione militare, rimarrebbero invariati anche per il personale a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile.

3.2 Rafforzamento della vigilanza da parte della Confederazione

3.2.1 Interventi di pubblica utilità

3.2.1.1 Compatibilità con lo scopo e i compiti della protezione civile

L’autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale compete ai Cantoni risp. agli enti competenti in base al diritto cantonale (art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza del 6 giugno 20085 sugli interventi di pubblica utilità della prote- zione civile [OIPU]). Per evitare che in futuro vengano prestati interventi di pubblica utilità illeciti, la Confederazione deve rafforzare la vigilanza in questo campo. Già oggi i Cantoni devono comunicare all’UFPP tutti gli interventi di pubblica utilità autorizzati a livello cantonale e comunale prima del loro inizio (art. 8 cpv. 2 OPCI). I Cantoni trasmettono però unicamente la notifica relativa all’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità, senza inoltrare la relativa decisione. Per motivi di disponibilità delle risorse, attualmente l'UFPP procede a un controllo (formale) delle autorizza- zioni solo nei casi sottoposti a verifica nell’ambito del controllo di plausibilità. La verifica se le condizioni di cui all’articolo 2 OIPU per l’autorizzazione di un inter- vento di pubblica utilità sono soddisfatte viene pertanto effettuata unicamente dai Cantoni. D’ora in avanti i Cantoni dovranno invece trasmettere all’UFPP le autorizzazioni risp. le bozze delle relative decisioni al più tardi due mesi prima dell'inizio dell’intervento di pubblica utilità. Le bozze delle decisioni devono essere redatte dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione in base al diritto cantonale e devono fissare in particolare il contesto dell’intervento (luogo e durata, numero massimo di giorni di servizio da prestare), i lavori da eseguire dalla protezione civile e la ripartizione dei costi tra Cantone, Comune e richiedente. In tal modo l’UFPP avrà la possibilità di verificare materialmente se i singoli interventi di pubblica utilità sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 2 lett. b OIPU). Le rispettive disposizioni saranno statuite nell’OIPU. Un controllo completo, ossia se anche le altre condizioni poste dall’articolo 2 OIPU sono soddisfatte, sareb- be possibile unicamente se l’UFPP avesse a disposizione non solo le decisioni, ma anche la documentazione inoltrata dal richiedente con la domanda di autorizzazione. Considerato il gran numero di interventi di pubblica utilità prestati a livello cantona- le e comunale, un controllo di tale entità non sarebbe né realizzabile, né opportuno, dato che la responsabilità per il rispetto delle disposizioni dell’OIPU per gli inter- venti di pubblica utilità a livello cantonale e comunale deve rimanere dei Cantoni.

5 RS 520.14

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Con l’estensione del PISA i singoli interventi di pubblica utilità saranno provvisti di uno speciale codice e collegati così con le singole prestazioni di servizio dei militi di protezione civile. Inoltre, in virtù dell’articolo 27a capoverso 4 LPPC adattato, il Consiglio federale disciplinerà la procedura di autorizzazione anche per interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. Ciò permetterà di prescrivere in particolare quali punti deve obbligatoriamente contenere una decisione relativa all’autorizzazione di inter- venti di pubblica utilità. Anche l’OIPU dovrà essere adattata di conseguenza. Le condizioni materiali per l’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità sono già ora statuite nell’articolo 2 OIPU e valgono per tutti gli interventi di pubblica utilità, quindi anche per quelli prestati a livello cantonale o comunale.

3.2.1.2 Guida

In collaborazione con rappresentati dei Cantoni l’UFPP ha stilato una guida con la funzione di ausilio decisionale e informativo per l’autorizzazione d’interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. La guida contribuisce quindi a che le domande concernenti interventi di pubblica utilità vengano autorizzate dalle autorità competenti solo se soddisfano le disposizioni legali federali. A tal fine spiega le basi legali e in particolare le condizioni per l’autorizzazione. Per ciascuna di queste condizioni elenca i criteri decisionali per valutare l’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità. La lista di controllo e lo schema della procedura d’autorizzazione allegati fungono da ausilio supplementare.

3.2.2 Lavori di ripristino

D’ora in avanti, oltre a vigilare sul rispetto del limite massimo di giorni di servizio prestati (al massimo 21 giorni l’anno per milite), l’UFPP dovrà verificare anche la compatibilità dei lavori di ripristino con lo scopo e i compiti della protezione civile e sorvegliare il rispetto del nuovo limite temporale (entro tre anni dall’evento). Affin- ché possa effettuare questi controlli, i Cantoni devono notificare all’UFPP i lavori di ripristino previsti almeno tre mesi prima del loro inizio, in particolare indicando l’evento che ha portato alla necessità di svolgere questi lavori nonché l’elenco preciso dei lavori.

3.2.3 Intervento della Confederazione

Nei casi in cui gli interventi di pubblica utilità o i lavori di ripristino annunciati non fossero compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l’UFPP dovrà poter intervenire ingiungendo ai Cantoni di non effettuare gli interventi della prote- zione civile in questione. Questo principio deve essere statuito nella legge. Il Consi- glio federale disciplina i dettagli della procedura di vigilanza a livello di ordinanza.

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3.3 Conseguenze finanziarie, per il personale e altre

3.3.1 Confederazione

Il rafforzamento della vigilanza federale sull’autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale e la verifica dei contenuti e del mo- mento in cui sono svolti i lavori di ripristino comportano un onere supplementare. In particolare i controlli relativi ai circa ottocento interventi di pubblica utilità svolti annualmente a livello cantonale e comunale in tutto il Paese richiederanno presumi- bilmente un aumento delle risorse di personale presso l’UFPP.

3.3.2 Cantoni

Per i Cantoni non vi sono conseguenze di rilievo.

4 Altre modifiche

4.1 Non reclutamento

Secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge militare (LM, RS 510.10), le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto oppure a causa di una sentenza penale che ordina una misura privativa della libertà. In questi casi la dispo- sizione del non reclutamento è ragionevole anche nella protezione civile. L’articolo 21 LM è stato concepito soprattutto per gli autori di gravi atti di violenza. Chi per i motivi summenzionati è intollerabile per l’esercito, lo è anche per la protezione civile. Inoltre di principio non saranno più reclutate nella protezione civile neppure le persone soggette all’obbligo di leva che non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, in particolare se si tratta di disturbi che potrebbero essere fonte di violenza. L’articolo 16 LPPC, che prevede il reclutamento comune per la protezione civile e l’esercito, viene completato con un secondo capoverso conformemente a quanto esposto in precedenza.

4.2 Durata dell’istruzione

Al momento della prima entrata in vigore della LPPC il 1° gennaio 2004, la durata dei servizi d’istruzione (istruzione di base e dei quadri, perfezionamento e corsi di ripetizione) era stata indicata in settimane. Al fine di definire in modo possibilmente chiaro e unitario il concetto di «settimana», nel documento «Commento alle basi legali relative all’istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004 l’UFPP aveva indicato, precisandola, la rispettiva durata in giorni.

Nel messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 2010 relativo alla revisione parziale della LPPC, al Parlamento sono state sottoposte tra l’altro delle modifiche nel campo delle disposizioni sull’istruzione. La durata dell’istruzione per i quadri

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superiori e gli specialisti è stata leggermente prolungata. Nel progetto di legge del Consiglio federale la durata delle istruzioni è stata come finora indicata in settimane. Nel corso del dibattito sul progetto di revisione della LPPC nell'estate 2011 le Ca- mere hanno tuttavia deciso di indicare la durata dell’istruzione non più in settimane, bensì in giorni. I loro calcoli si basano su una settimana di sette giorni, contraria- mente a quanto esposto nel commento dell’UFPP, dove erano stati previsti cinque giorni, analogamente a una settimana lavorativa. Su richiesta dei Cantoni, che, visti i risultati positivi, vorrebbero mantenere lo status quo, nell’ambito della revisione dove necessario i giorni sono adeguati leggermente verso il basso.

4.3 Procedura di ricorso

Attualmente la LPPC, nell’ambito delle questioni non pecuniarie, prevede il ricorso contro la valutazione dell'attitudine a prestare servizio di protezione civile (art. 66) e contro l’attribuzione a una funzione (art. 66a) nonché un diritto di ricorso del DDPS (art. 66b). Non è per contro più prevista nessun’altra possibilità di ricorso contro decisioni cantonali di ultima istanza per altre controversie di natura non pecuniaria (come era invece il caso nella prima versione della LPPC del 2002). Nella pratica queste non si possono escludere, basti pensare al settore delle costruzioni di prote- zione, motivo per cui deve essere prevista una relativa disposizione in merito.

4.4 Conseguenze finanziarie, per il personale e altre

4.4.1 Confederazione

In relazione al non reclutamento, agli adeguamenti nel campo della durata dell’istruzione e alla procedura di ricorso non si prevedono conseguenze degne di nota.

4.4.2 Cantoni

Per i Cantoni non vi sono conseguenze di rilievo.

4.5 Altri adeguamenti legislativi

4.5.1 Legge federale sui sistemi d’informazione militari

Per estendere il sistema PISA ai membri della protezione civile (vedi pto. 1.2) è necessario apportare le relative modifiche alla legge federale del 3 ottobre 20086 sui sistemi d’informazione militari (L SIM).

6 RS 510.91

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4.5.2 Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi

presta servizio e in caso di maternità In futuro il personale a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e co- munali responsabili della protezione civile impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità non avrà più diritto alle indennità per perdita di guadagno. Questa modifica richiede un adeguamento dell’articolo 1a capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 19527 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Sarà adattato di conseguenza anche l’articolo 1a capoverso 1 LIPG. Dato che anche in ambito militare si sono verificati casi di versamenti illeciti di prestazioni IPG, sarà statuito che a determinate condizioni anche i dipendenti delle amministrazioni militari federali e cantonali il cui servizio militare è stato prorogato o che prestano servizio militare a titolo volontario non avranno più diritto all'IPG. Nuovo è anche il capoverso 6 dell’articolo 1a. È inoltre necessario adattare l’articolo 11 (calcolo dell‘indennità) e introdurre un nuovo articolo 20a (responsabilità).

5 Parte dettagliata

5.1 Spiegazioni delle singole disposizioni

5.1.1 Titolo terzo: Protezione civile

5.1.1.1 Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

5.1.1.1.1 Sezione 1: Principi Articolo 15 Volontariato Capoverso 5: Da una valutazione dei dati IPG è emerso che nel 2011 58 persone che avevano già compiuto i 65 anni prestavano ancora servizi di protezione civile. La più anziana aveva 85 anni. Non pare opportuno convocare i beneficiari di una rendi- ta di vecchiaia a prestazioni di servizio, pagare loro il soldo e versare loro, oltre alla pensione, un’indennità per perdita di guadagno, dal momento che esse per definizio- ne non subiscono alcuna perdita di guadagno.

Articolo 16 Reclutamento Capoverso 2: Secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19958 (LM), le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto oppure a causa di una sentenza penale che ordina una misura privativa della libertà. Queste persone non vengono reclutate nell’esercito, ma possono tuttavia, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizio-

7 RS 834.1 8 RS 510.10

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nale dall’esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova e sussiste una necessità per l’esercito (art. 21 cpv. 2 LM). In questi casi la disposizione del non reclutamento è ragionevole anche per la protezione civile. L’articolo 21 LM è stato concepito soprattutto per gli autori di gravi atti di violenza. Chi per i motivi summenzionati è intollerabile per l’esercito, lo è anche per la protezione civile. L’articolo 16 LPPC, che prevede il reclutamento comune per la protezione civile e l’esercito, viene completato in tal senso con un secondo capoverso. Capoverso 3: È inoltre previsto che in futuro non saranno più reclutate nella prote- zione civile neppure le persone soggette all’obbligo di leva che non sono reclutate nell’esercito per motivi psichici, in particolare se si tratta di disturbi che potrebbero essere fonte di violenza. Questi disturbi possono infatti manifestarsi tanto nell’esercito quanto nella protezione civile. L’attuale articolo 16 diventa il capoverso 1.

Titolo antecedente l’articolo 27 Il titolo viene adattato in funzione dei nuovi compiti di vigilanza dell’UFPP intro- dotti nella sezione.

5.1.1.1.2 Sezione 3: Chiamata e controlli Articolo 27 Chiamata per interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emer- genza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino Capoverso 2bis: In base alla legislazione federale attuale non sussiste alcun limite temporale massimo per la prestazione di lavori di ripristino; i militi di protezione civile possono pertanto essere chiamati illimitatamente a prestare servizi di questo tipo. Per contro, dal 1° gennaio 2012 la durata complessiva degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale è stata limitata a 21 giorni l’anno per milite (articolo 27a cpv. 2). È però già stata costatata la tendenza secondo cui alcuni Cantoni, una volta esauriti i giorni di servizio disponibili per gli interventi di pubblica utilità e per i corsi di ripetizione (giusta l’art. 36 LPPC anch’essi limitati), hanno iniziato a dichiarare le prestazioni di servizio come lavori di ripristino anche se in realtà spesso si trattereb- be di interventi di pubblica utilità o di corsi di ripetizione. Al fine di contrastare le prestazioni di servizio abusive, per i lavori di ripristino sarà quindi introdotta una doppia limitazione. D’un canto, i lavori di ripristino potranno essere eseguiti solo entro tre anni dal verificarsi dell’evento che li ha resi necessari. D’altro canto viene introdotta una limitazione temporale personale, nel senso che un milite di protezione civile può essere chiamato a eseguire lavori di ripristino al massimo 21 giorni l’anno. Per contro questi 21 giorni non vengono calcolati nei 40 giorni fissati nell’articolo 25a LPPC per l’insieme degli interventi di pubblica utilità a tutti e tre i livelli e ai giorni di servizio prestati per milite l’anno. I lavori di ripristino sono, per loro natura, da parificare agli interventi in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza e a quelli in caso di conflitto armato. Non possono quindi essere sog- getti a una limitazione temporale prevista per le prestazioni di servizio a scopo d’istruzione.

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Capoverso 2ter: Considerate le diverse condizioni topografiche nei Cantoni e all’estensione degli eventi, i casi in cui i lavori di ripristino potrebbero superare i limiti temporali statuiti al capoverso 2bis non sono da escludere. Per questi casi eccezionali il Consiglio federale deve definire a livello di ordinanza dei criteri per prorogare i termini di cui al capoverso 2bis.

Articolo 27a Chiamata per interventi di pubblica utilità Capoverso 4: Secondo l’ordinanza dell’8 giugno 20089 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU), il Consiglio federale disciplina in particolare le condizioni materiali per lo svolgimento di interventi di pubblica utilità ai tre livelli (nazionale, cantonale e comunale) e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 OIPU, i cantoni disciplinano la procedura di autorizzazione per interventi di pubblica utilità a livello cantonale o comunale. Nell’ambito del progetto ARGUS è però emerso che in molti Cantoni ciò non viene fatto o solo in scarsa misura. Molti Cantoni autoriz- zano gli interventi di pubblica utilità unicamente in base alla pianificazione annuale delle singole organizzazioni di protezione civile. In questi casi manca quindi un controllo effettivo da parte del Cantone delle condizioni materiali secondo l’articolo 2 OIPU. Per questi motivi e per raggiungere una procedura d’autorizzazione possibilmente unitaria, d’ora in avanti il Consiglio federale disciplinerà la procedura di autorizza- zione anche per interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. In particolare la LPPC sarà completata con disposizioni che fissano quali punti deve contenere al minimo un’autorizzazione (cfr. anche le seguenti spiegazioni relative all’art. 28). La regolamentazione della procedura di chiamata rimarrà invece come finora di competenza dei Cantoni.

Articolo 28 Controlli Capoverso 1: riprende l’attuale articolo 28. Capoverso 2 Lett. a: in ottemperanza alla decisione del Consiglio federale dell’8 settembre 2010, in futuro l’UFPP vigilerà affinché i limiti temporali statuiti nella LPPC vengano rispettati e che i singoli militi non prestino un numero eccessivo di giorni di servizio. L’UFPP assume così un ruolo nel controllo dei militi di protezione civile. L'esecu- zione effettiva dei controlli rimane però compito dei Cantoni. Inoltre l’UFPP vigila sul limite temporale massimo per lo svolgimento dei lavori di ripristino (entro tre anni dal verificarsi dell’evento). Che gli organi cantonali addetti ai controlli trasmettano all’UFPP i dati relativi ai militi di protezione civile nella misura in cui sono necessari all’adempimento dei suoi compiti secondo la LPPC è già ora previsto dall’articolo 73 capoverso 1. D’ora in avanti l’UFPP necessiterà anche dei dati per vigilare sul rispetto dei limiti tempo- rali massimi statuiti nella LPPC per le prestazioni di servizio nella protezione civile.

9 SR 520.14

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Questi dati gli dovranno essere trasmessi dai Cantoni ad intervalli da fissare a livello di ordinanza. lett. b: L’UFPP controlla inoltre che i lavori di ripristino siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile. Affinché possa effettuare questi controlli, i Cantoni devono notificare all’UFPP i lavori di ripristino previsti almeno tre mesi prima del loro inizio (cpv. 4), in particolare indicando l’evento che ha portato alla necessità di svolgere questi lavori nonché la natura precisa dei lavori. lett. c: L’UFPP controlla che gli interventi di pubblica utilità previsti a livello canto- nale e comunale siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile. Affinché possa effettuare questi controlli, i Cantoni dovranno trasmettere anche in questo caso le autorizzazioni previste risp. le bozze delle decisioni all’UFPP al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell’intervento di pubblica utilità (cpv. 4). Le bozze delle decisioni devono essere redatte dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione in base al diritto cantonale e devono fissare in particolare il contesto dell’intervento (luogo e durata, numero massimo di giorni di servizio da prestare), i lavori da eseguire dalla protezione civile e la ripartizione dei costi tra Cantone, Comune e richiedente. In tal modo sarà possibile verificare quantomeno dal punto di vista materiale se i singoli interventi di pubblica utilità sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 2 lett. b OIPU). Un controllo completo, ossia se anche le altre condizioni poste dall’articolo 2 OIPU siano soddisfatte, sarebbe possibile unicamente se l’UFPP avesse a disposizione non solo le bozze delle decisioni, ma anche la relativa documentazione inoltrata dal richiedente assieme alla domanda di autorizzazione. Considerato il gran numero di interventi di pubblica utilità prestati a livello cantonale e comunale, un controllo di tale entità non sarebbe né realizzabile, né opportuno, dato che la responsabilità per il rispetto delle disposizioni dell’OIPU per gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale deve rimanere dei Cantoni. Capoverso 3: se l’UFPP constata che i limiti temporali massimi sono stati superati, deve poter intervenire ingiungendo al relativo Cantone di non effettuare i lavori di ripristino che dovrebbero essere eseguiti più tardi di tre anni dopo il verificarsi dell’evento oppure di non chiamare ulteriormente in servizio il milite interessato per il tipo di servizio in questione (per es. corsi di ripetizione). Deve inoltre trasmettere una relativa notifica all’Ufficio centrale di compensazione affinché possa a sua volta informare la cassa di compensazione AVS interessata. Capoverso 4: Anche nei casi in cui i lavori di ripristino o gli interventi di pubblica utilità previsti a livello cantonale o comunale non fossero compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l’UFPP dovrà poter intervenire ingiungendo in particolare ai Cantoni di non effettuare gli interventi della protezione civile in que- stione. Capoverso 5: le possibilità di intervento dell’UFPP secondo i capoversi 3 e 4 devono essere statuite di principio a livello di legge. Il Consiglio federale disciplina i detta- gli della procedura di vigilanza a livello di ordinanza.

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5.1.1.2 Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile

Articolo 33 Istruzione di base Il capoverso 1 concerne i militi di protezione civile incorporati in un’organizzazione di protezione civile dopo il reclutamento. La durata dell’istruzione di base viene adeguata conformemente al documento dell’UFPP «Commento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004. Ne risulta che una settimana corrisponde a cinque giorni di servizio, due settimane (consecutive) a dodici giorni di servizio e tre settimane (consecutive) a diciannove giorni di servizio. Nell’ambito dell’istruzione di base non è possibile prestare singoli giorni di servizio, ma si deve svolgere almeno una setti- mana intera (cinque giorni di servizio consecutivi). Il numero minimo di giorni di servizio da prestare ammonta quindi a dieci (due settimane non consecutive di cinque giorni ciascuna), il numero massimo di giorni di servizio da prestare a di- ciannove (tre settimane consecutive, le prime due di sette, la terza di cinque giorni). Capoverso 2: parte delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di prote- zione civile vengono incorporate nella riserva di personale subito dopo il recluta- mento senza assolvere l’istruzione di base (art. 18 LPPC) poiché in sovrannumero. In caso di bisogno queste possono essere tolte dalla riserva, motivo per cui la convo- cazione all’istruzione di base può avvenire anche più tardi di quanto previsto nel capoverso 1. Capoverso 3: un’eccezione al capoverso 1 deve essere prevista anche per le persone naturalizzate. A partire dall’anno in cui compiono 26 anni e che quindi non vengono più reclutate nell’esercito (cfr. art. 9 cpv. 3 legge militare [LM, RS 510.10]), le persone naturalizzate devono essere sottoposte a un esame dell’idoneità al servizio di protezione civile e reclutate se risultano idonee. Per questo motivo già oggi l’articolo 13a OPCi prevede che le persone naturalizzate, a partire dall’anno in cui compiono 26 anni, assolvono l’istruzione di base al più tardi tre anni dopo il reclu- tamento. Come l’eccezione statuita al capoverso 2, anche questa sarà prevista nella legge e precisata dal punto di vista temporale. In base alla legge militare, dopo il 25° anno d’età le persone naturalizzate non possono più essere chiamate in servizio militare (vale a dire tramite PISA e ordine di marcia). Chiamata in servizio e inden- nizzo non si basano quindi sulla legislazione in materia di protezione civile. La protezione civile deve pertanto accordarsi con i centri di reclutamento in merito agli esami d’idoneità e le persone in questione devono essere annunciate per il recluta- mento dall’organo cantonale responsabile della protezione civile. Capoverso 4: un’eccezione deve essere prevista anche per le perone che intendono prestare servizio di protezione civile a titolo volontario secondo l’articolo 15 LPPC. Anche queste devono infatti poter essere reclutate e assolvere l’istruzione di base oltre i tempi statuiti al capoverso 1 (art. 7 dell’ordinanza del 10 aprile 200210 sul reclutamento [OREC]). In caso contrario l’articolo 15 LPPC non avrebbe senso, dato che un’assunzione volontaria dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile non sarebbe più possibile dopo la fine dell’anno in cui la persona compie 26 anni. Ciò sarebbe contrario alla ratio legis dell’articolo 15 LPPC. Le persone che dispon-

10 RS 511.11

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gono già di un’istruzione equivalente devono assolverla (in parte o per intero) solo se il Cantone decide in tal senso.

Articolo 34 Istruzione dei quadri

Capoverso 1: è previsto un adeguamento della durata dell’istruzione dei quadri conformemente al documento dell’UFPP «Commento alle basi legali relative all'i- struzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre

2004. Ne risulta che una settimana corrisponde a cinque giorni di servizio, due

settimane (consecutive) a dodici giorni di servizio. Come già per l’istruzione di base, nell’ambito dell’istruzione dei quadri non è possibile prestare singoli giorni di servi- zio, ma si deve svolgere almeno una settimana per intero (cinque giorni di servizio consecutivi). Il numero minimo di giorni di servizio da prestare ammonta quindi a quindici (tre settimane non consecutive di cinque giorni ciascuna); la Confederazio- ne può convocare a due, i Cantoni a una settimana d’istruzione di cinque giorni. Il numero massimo di giorni di servizio da prestare ammonta a 24; sia la Confedera- zione, sia i Cantoni possono convocare i militi ad un massimo di 12 giorni di servi- zio (due settimane consecutive, una di sette [prima settimana] e una di cinque giorni di servizio [seconda settimana]).

Capoverso 2: vedi spiegazioni al capoverso 1.

Articolo 35 Perfezionamento

Capoverso 1: contrariamente a quanto previsto per l’istruzione di base e per l’istruzione dei quadri, per il perfezionamento non sussiste alcun obbligo di prestare un numero minimo di giorni di servizio e neppure di prestarli in modo consecutivo. Conformemente al documento dell’UFPP già citato in precedenza, «Commento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezio- ne civile» del 7 ottobre 2004, e in analogia alle spiegazioni relative all’articolo 34 capoverso 1, i militi di protezione civile possono essere convocati ad un massimo di

12 giorni di servizio.

Dall’inizio del 2012 la protezione civile conta sei funzioni di base. Oltre alle tre già esistenti (assistente di stato maggiore, pioniere e addetto/a all’assistenza) ne sono state introdotte tre nuove (sorvegliante del materiale, sorvegliante d’impianto e cuoco/a). Le funzioni di sorvegliante d'impianto e sorvegliante del materiale esiste- vano già, ma erano considerate funzioni di specialista. Su richiesta dei Cantoni queste sono ora state convertite in funzioni di base e l’ordinanza del 9 dicembre 200311 sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS) è stata ade- guata di conseguenza con efficacia dal 1° febbraio 2012. I militi di protezione civile assegnati a una delle nuove funzioni di base non sono quindi più considerati specialisti, motivo per cui devono essere anch’essi citati nell’articolo 35 capoverso 2 affinché possano seguire il perfezionamento. Considera- ti i progressi in campo tecnico, questa possibilità deve essere data in particolare ai sorveglianti d’impianto.

11 RS 520.112

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Capoverso 2: Anche per quanto riguarda il perfezionamento non è prescritto né un numero minimo di giorni di servizio da prestare, né un obbligo di prestarli in modo consecutivo. Conformemente al commento dell’UFPP e alle spiegazioni relative all’articolo 34 capoverso 1, i cantoni possono convocare i militi di protezione civile per un massimo di 5 giorni di servizio.

Inoltre viene formulato in modo più preciso che i Cantoni non possono convocare i militi per ulteriori cinque giorni, ma che questi giorni sono già previsti nei 12 statuiti al capoverso 1.

Articolo 36 Corsi di ripetizione Il capoverso 1 rimane invariato. Al fine di trovare una soluzione che permetta di tenere conto delle esigenze di tutti i Cantoni, già oggi sono previsti fino a sette giorni di corsi di ripetizione. Ciò corrisponde a quanto contemplato nel documento dell’UFPP «Commento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004. Come per l’istruzione di base e per l’istruzione dei quadri, anche per i corsi di ripetizione deve essere prestato un numero minimo di giorni di servizio, vale a dire che i militi di protezione civile devono essere convocati per almeno due giorni di corso. Capoverso 2: Contrariamente a quanto previsto nel documento dell’UFPP «Com- mento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004, ma in analogia agli altri tipi di formazio- ne, anche qui per tre settimane s’intendono 19 giorni. In questo caso non è prescritto né un numero minimo di giorni di servizio da prestare, né un obbligo di prestarli in modo consecutivo.

Capoverso 3: Contrariamente a quanto previsto nel documento dell’UFPP «Com- mento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004, ma in analogia agli altri tipi di formazio- ne, per due settimane s’intendono 12 giorni. Anche in questo caso non è prescritto né un numero minimo di giorni di servizio (supplementari) da prestare, né un obbli- go di prestarli in modo consecutivo. Anche qui vengono ora citate le funzioni di base sorvegliante d’impianto e sorvegliante del materiale (vedi spiegazioni relative all’art. 35 cpv. 1).

Articolo 38 Convocazione al servizio d’istruzione Dato che l’UFPP ora viene menzionato già all’articolo 27 capoverso 2bis, nella presente disposizione si può utilizzare l’abbreviazione.

5.1.1.3 Capitolo 8: Protezione giuridica e procedimento

5.1.1.3.1 Sezione 1: Pretese non pecuniarie

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Articolo 66b Decisioni cantonali in ultima istanza Secondo l’articolo 33 lettera i della legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale ammi- nistrativo federale (LTAF), il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni delle autorità cantonali è possibile se una legge federale prevede che tali decisioni sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale. Attualmente la LPPC, nell’ambito delle questioni non pecuniarie, prevede il ricorso contro la valutazione dell’attitudine a prestare servizio di protezione civile (art. 66) e contro l’attribuzione a una funzione (art. 66a) nonché un diritto di ricorso del DDPS (art. 66b). Non è per contro più prevista nessun’altra possibilità di ricorso contro decisioni cantonali di ultima istanza per altre controversie di natura non pecuniaria (come era invece il caso nella prima versione della LPPC del 2002). Nella pratica però queste non sono da escludere, basti pensare al settore delle costruzioni di prote- zione, motivo per cui l’articolo 66b deve essere completato con un relativo nuovo capoverso (capoverso 1). L’attuale articolo 66b rimane invariato, ma diventa il capoverso 2.

5.1.2 Titolo quarto: Disposizioni comuni

5.1.2.1 Capitolo 2: Trattamento di dati personali

Articolo 72 Trattamento di dati ter Capoverso 1 : crea la base legale per la verifica, da parte dell’UFPP, dei giorni di servizio prestati nella protezione civile dai singoli militi e per elaborare i dati neces- sari a questo scopo. Per il trattamento di questi dati non verrà creato un sistema supplementare, ma si provvederà ad estendere il sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) ai dati della protezione civile. Il PISA è disciplinato nella legge federale del 3 ottobre 200813 sui sistemi d’informazione militari (LSIM), motivo per cui sarà necessario modificare di conseguenza sia questa, sia la relativa ordinanza del 16 dicembre 200914 sui sistemi d’informazione militari (OSIM) (vedi anche le successive spiega- zioni relative all’art. 13ss. LSIM). I dati relativi ai militi della protezione civile che saranno inseriti nel PISA non sono particolarmente degni di protezione, una relativa modifica formale della legge per- tanto non sarebbe indispensabile. Le nuove disposizioni nell’articolo 28 capoverso 2 LPPC devono però essere disciplinate a livello di legge, motivo per cui l’adeguamento della LSIM per l’estensione del PISA si può inserire nell’attuale modifica di legge. Capoverso 5: La modifica concerne solo il testo tedesco.

12 RS 173.32 13 RS 510.91 14 RS 510.911

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5.1.3 Modifica di altri atti legislativi

5.1.3.1 Legge federale del 3 ottobre 200815 sui sistemi d’informazione

militari (LSIM)

Premessa Come già esposto in precedenza al punto 1.2, il Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) sarà esteso ai controlli nella protezione civile. In un primo passo saranno introdotti nel PISA unicamente i dati necessari all’UFPP per svolgere i nuovi compiti di controllo statuiti dal nuovo articolo 28 capoverso 2 LPPC. In particolare il titolo e il campo d’applicazione della legge federale sui sistemi d'in- formazione militari (LSIM) non saranno pertanto ancora modificati nell’ambito della presente revisione.

Articolo 13 Scopo lett. k: per specificare i nuovi compiti per i quali sarà utilizzato il PISA, è necessario aggiungere una lettera supplementare. Viene così introdotta la nozione di «evitare gli abusi in materia d’IPG». L’UFPP vigilerà sui limiti temporali massimi statuiti negli articoli 25a, 27 capoverso 2bis e 2ter, 27a capoverso 2 e 33 – 36 LPPC. Anche l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) avrà la possibilità di effettuare dei con- trolli e verificare se un servizio di protezione civile è stato realmente prestato (vedi anche spiegazioni relative all’art. 16 cpv. 1 lett. g LSIM).

Articolo 14 Dati Capoverso 2 lett. d: già oggi il PISA contiene i dati sui militi di protezione civile rilevati nell’ambito del reclutamento comune di esercito e protezione civile. Affinché l’UFPP possa adempiere alle mansioni di vigilanza che gli incombono giusta l’articolo 28 capoverso 2 LPPC, nel PISA devono essere rilevati anche i dati detta- gliati concernenti gli interventi, vale a dire i giorni di servizio effettivamente prestati nella protezione civile. L’elenco completo dei dati rilevati viene fissato nell’ordinanza del 16 dicembre 200916 sui sistemi d’informazione militari (OSIM).

Articolo 16 Comunicazione dei dati Capoverso 1: per quanto concerne la comunicazione di dati all’UFPP può rimanere invariato. Secondo la lettera f, già oggi lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende i dati PISA accessibili alle autorità cantonali e federali responsabili della protezione civile mediante procedura di richiamo. Pertanto l’UFPP avrà accesso anche ai dati d’impiego dei militi di protezione civile d’ora in avanti inseriti nel PISA e potrà così effettuare i controlli secondo il nuovo articolo 28 capoverso 2 LPPC.

15 SR 510.91 16 RS 510.911

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lett. g: con la tenuta di un registro centrale, l’UCC assume un ruolo importante nell’ambito della lotta contro gli abusi in materia di AVS/AI/IPG/AF. Per questo motivo deve essere prevista la comunicazione dei dati tramite procedura di richiamo all’UCC. Questa dovrà avere accesso ai dati sui militi di protezione civile nella misura in cui li necessita per evitare abusi in materia di IPG. Capoverso 1bis: come dimostrano le esperienze fatte negli ultimi anni nel campo delle IPG, il potenziale d’abuso in questo settore delle assicurazioni sociali deve essere considerato molto elevato. La procedura attuale prevede che i moduli IPG vengano trasmessi alla cassa di compensazione competente per il versamento dell’indennità al termine della prestazione di servizio. Confidando nella correttezza delle indicazioni riportate sui moduli, la cassa di compensazione AVS determina l’ammontare dell’indennità e procede al versamento della stessa. In caso di dubbi sulla legittimità della domanda fatta valere (ad esempio se non è chiaro se una prestazione di servizio sia realmente stata effettuata), le casse di compensazione AVS attualmente devono avviare una procedura onerosa che ritarda il versamento dell’indennità di diverse settimane. È pertanto utile che, su richiesta, l’UCC possa comunicare alle casse di compensazione AVS i dati d’impiego dei militi di protezio- ne civile che le sono affiliate affinché possano, in caso di dubbio su una richiesta di IPG, confrontarla con i dati d’impiego dei militi di protezione civile in questione e individuare le domande IPG illecite già prima che avvenga il versamento dell’indennità. Sempre al fine di evitare gli abusi, a intervalli regolari l’UCC può effettuare un confronto sistematico tra i dati IPG e i dati del PISA ad esso accessibili. Esso potrà così verificare se le IPG sono state versate a giusta ragione, o, al contrario, esigere il loro rimborso. Capoverso 2: l’introduzione del nuovo capoverso 1bis rende necessario un adatta- mento formale della frase introduttiva.

5.1.3.2 Legge federale del 25 settembre 195217 sulle indennità di perdi-

ta di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG)

Articolo 1a Capoverso 1: viene aggiunta una seconda frase. Nell’organizzazione dell’esercito certe unità amministrative dell’amministrazione militare sono rappresentate con il relativo stato maggiore militare poiché in caso d’intervento i loro compiti son par- zialmente assunti da questi stati maggiori. I dipendenti dell’amministrazione militare soggetti all’obbligo di prestare servizio militare con conoscenze tecniche specifiche sono spesso incorporati in questi stati maggiori proprio per sfruttare le loro cono- scenze. È così che essi svolgono le loro consuete attività, solo in uniforme. Nell’ambito dell’inchiesta amministrativa sulle prestazioni di servizio volontarie e i versamenti IPG condotta nel 2011 presso l’esercito è emerso che in seno allo stato maggiore i militari hanno svolto molti più servizi di quanto il lavoro di stato mag- giore e le esercitazioni avessero realmente richiesto. Con la revisione, per il 1° luglio

17 RS 834.1

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2012, dell’ordinanza del 19 novembre 200318 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), sono già stati adottati primi correttivi volti a limitare il servizio militare presso il proprio posto di lavoro. Queste misure non sono tuttavia sufficienti. Per evitare che in futuro la Confederazione o i Cantoni in qualità di datori di lavoro percepiscano indennità di perdita di guadagno per dipendenti sogget- ti all’obbligo militare che prestano servizio presso il proprio posto di lavoro, e che svolgono quindi le loro normali attività lavorative, questo tipo di servizio non deve più dare diritto a un’indennità IPG. Capoverso 3: la prima frase rimane fondamentalmente invariata (di principio le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero di servizio retribuito con il soldo secondo la LPPC), ma subisce degli adattamenti redazionali. In particolare il rimando alla legge sulla protezione civile abrogata al 31 dicembre 2003 viene sostituito con il rimando alla LPPC in vigore. Viene inoltre introdotta un’eccezione per il personale a tempo pieno e a tempo parziale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile quando viene impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità a livello nazio- nale, cantonale o comunale. L’operazione Argus ha evidenziato che il personale a tempo pieno e a tempo parzia- le della protezione civile ha prestato un numero molto superiore alla media di giorni di servizio nell’ambito degli interventi di pubblica utilità. Questo perché molti impiegati della protezione civile hanno prestato servizio per il proprio datore di lavoro, nonostante ciò sia espressamente vietato dall’articolo 11 OIPU. In pratica si è verificato un riversamento abusivo dei costi degli stipendi sull’IPG. La presente disposizione intende evitare che in futuro si verifichino ancora degli abusi di questo tipo. Per ulteriori motivazioni si rimanda inoltre al punto 3.1 del presente documento. Capoverso 6: L’IPG serve a compensare (in parte) la perdita del salario per il perio- do che una persona presta servizio militare, civile o di protezione civile. I pensionati però in genere non esercitano più alcuna attività lucrativa e non subiscono quindi nessuna perdita di guadagno. Per questo motivo le persone che percepiscono una rendita AVS o che hanno raggiunto l’età pensionabile non dovrebbero più avere diritto alle IPG. Si pone però la questione se una tale disposizione non sia anticosti- tuzionale per l’implicita discriminazione dovuta all’età (art. 8 cpv. 2 Cost). Questo aspetto sarà analizzato in modo approfondito in collaborazione con l’Ufficio federa- le delle assicurazioni sociali e dell’Ufficio federale di giustizia nel corso della pro- cedura di consultazione.

Articolo 11 Calcolo dell’indennità Capoverso 1: si tratta di un adattamento formale; l’abbreviazione «LAVS» viene infatti già introdotta nel nuovo capoverso 6 dell’articolo 1a LIPG.

Articolo 20a Responsabilità La responsabilità per danni arrecati all’assicurazione stessa non è disciplinata a sufficienza. Con il rimando alle relative disposizioni della LAVS, finora la LIPG si limitava a disciplinare i casi in cui i danni venivano arrecati da organi o funzionari di

18 RS 512.21

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una cassa di compensazione. Con il nuovo articolo 20a viene ora disciplinata anche la responsabilità per danni generati all’IPG per il non rispetto delle prescrizioni legali nell’ambito della chiamata e dell’autorizzazione di interventi di pubblica utilità. Capoverso 1: i cantoni possono procedere alla chiamata in servizio solo nell’ambito delle prescrizioni legali, in particolare tenendo conto del limite massimo di giorni di servizio statuiti dalla legge federale. L’autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale viene rilasciata dai cantoni o dall’organo da essi designato. I cantoni sono pertanto responsabili di approvare unicamente interventi di pubblica utilità che soddisfano le condizioni statuite a livello federale, in particolare quelle dell’articolo 2 lettere a-d OIPU (vedi anche pto. 3.2.1.1). Capoverso 2: La richiesta di risarcimento deve essere fatta valere dall’UFAS entro un anno da quando è venuto a conoscenza del danno, ma al più tardi dieci anni dopo il verificarsi del danno. Se la richiesta di risarcimento dei danni fosse riconducibile a un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest’ultimo. In questo modo si applicano gli stessi termini di prescri- zione del codice delle obbligazioni. Capoverso 3: l’UFAS fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisio- ne formale. Il procedimento è disciplinato dalla legge sulla procedura amministrativa (PA). Capoverso 4: le richieste di risarcimento dei danni devono poter essere compensate con prestazioni della Confederazione (per es. con i sussidi federali secondo l’art. 13 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchia- ia, i superstiti e l’invalidità).

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