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Dipartimento federale dell’ambiente, die transporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell‘energia Divisione Diritto e Sicurezza DDS

Ordinanza sugli impianti di accumulazione Revisione totale

Rapporto esplicativo del 7 marzo 2012 per l’indagine conoscitiva

Sommario pag.

I. Situazione iniziale 4 II. Osservazioni basilari 4 III. Novità importanti 5

1. Novità per la Confederazione 5

2. Novità per i Cantoni 5

3. Novità per i gestori 6

IV. Ripercussioni importanti della nuova OImA 6

1. Ripercussioni per l’Amministrazione federale 6

1.1. Ufficio federale dell’energia UFE 6

1.2. Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 6

2. Ripercussioni per i Cantoni 6

3. Ripercussioni per i gestori 7

3.1. Tutti i gestori 7

3.2. Gestori di grandi impianti in particolare 7

V. Struttura della nuova OImA 7 VI. Commento alle singole disposizioni della nuova OImA 8 Capitolo 1: Disposizioni generali 8 Articolo 1 Definizioni 8 Articolo 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo particolare 9 Articolo 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di pericolo particolare 9 Articolo 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine 10 Capitolo 2: Sicurezza degli impianti di accumulazione 10 Sezione 1: Costruzione 10 Articolo 5 Rinuncia a dispositivi di scarico 10 Articolo 6 Approvazione dei piani 10 Articolo 7 Esecuzione dei lavori 10 Articolo 8 Modifiche di progetto 10 Articolo 9 Fine dei lavori di costruzione 10 Articolo 10 Smantellamento 11 Sezione 2: Messa in esercizio e esercizio 11 Articolo 11 Requisiti per la messa in esercizio 11 Articolo 12 Messa in esercizio 11 Articolo 13 Fine della messa in esercizio 11 Articolo 14 Requisiti per l’esercizio 12 Articolo 15 Prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico 12 Articolo 16 Revisione 12 Articolo 17 Controlli correnti 13 Articolo 18 Controllo annuale 13 Articolo 19 Controllo quinquennale 13 Articolo 20 Professionista esperto e periti 14 Articolo 21 Obbligo di annuncio 14 Articolo 22 Raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione 14 Articolo 23 Controlli dell’autorità di vigilanza 14 Articolo 24 Misure dell’autorità di vigilanza 14 2/20

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Sezione 3: Piano d’emergenza 15 Articolo 25 Provvedimenti per i casi d’emergenza 15 Articolo 26 Sistema d’allarme acqua 15 Articolo 27 Piani di evacuazione per la popolazione 16 Articolo 28 Provvedimenti in caso di minaccia militare 16 Capitolo 3: Vigilanza 17 Articolo 29 Autorità di vigilanza della Confederazione 17 Articolo 30 Autorità di vigilanza dei Cantoni 17 Capitolo 4: Disposizioni finali 17 Articolo 31 Autorità incaricata della procedura penale amministrativa 17 Articolo 32 Abrogazione e modifica del diritto vigente 17 Articolo 33 Disposizioni transitorie 18 Articolo 34 Entrata in vigore 19 VII. Direttive dell’autorità di vigilanza della Confederazione 19

ALLEGATO: Elenco degli impianti di accumulazione di piccole dimensioni che saranno d’ora in poi soggetti alla vigilanza diretta dei Cantoni (stato attuale) 20

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I. Situazione iniziale Secondo l’articolo 57 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) la Confederazione è tenuta, assieme ai Cantoni, a provvedere alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. Oltre a quest'obbligo di natura generale, le spetta inoltre l’incarico, più specifico, di emanare le necessarie prescrizioni sulla sicurezza dei bacini di accumulazione (art. 76 cpv. 3 Cost.). Ciò si- gnifica che, in questo settore, le prerogative legislative della Confederazione sono prioritarie e sostanzialmente esaustive. Il 1° ottobre 2010 l’Assemblea federale ha adottato la legge federale sugli impianti di accumula- zione (LImA), la cui entrata in vigore abroga la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque (RS 721.10). Il termine di referendum è scaduto, inutilizzato, il 20 gennaio 2011. Secondo l’articolo 35 capoverso 2 LImA, il Consiglio federale determina la data dell’entrata in vigore. La LImA riprende diverse disposizioni dell’attuale ordinanza sulla sicurezza degli impianti di ac- cumulazione (Ordinanza sugli impianti di accumulazione, OIA; RS 721.102). Per evitare con- traddizioni e inutili ripetizioni, occorre sottoporre quest’ordinanza a una revisione totale. Presumibilmente il Consiglio federale metterà in vigore la nuova OIA (abbreviata OImA nella versione rivista) contemporaneamente alla LImA.

II. Osservazioni basilari La LImA e la relativa ordinanza si iscrivono nella continuità del sistema attualmente adottato per garantire la sicurezza e la vigilanza sugli impianti di accumulazione. 1 Secondo quanto stabilito dal Consiglio federale nel suo messaggio del 9 giugno 2006 concer- nente la legge federale sugli impianti di accumulazione, le responsabilità legate alla costruzione e all’esercizio di un impianto incombono al suo titolare o (secondo il termine adottato dalla LI- mA) al suo gestore. Questi è tenuto ad adottare tutte le misure di controllo e di sicurezza, siano esse stabilite dalla legislazione, ordinate dall’autorità di vigilanza oppure dettate dall’esperienza o dai più recenti aggiornamenti scientifici e tecnici. La vigilanza dello Stato, così come disciplinata dalla LImA e dalla relativa ordinanza, ha un solo obiettivo: impedire una fuoriuscita improvvisa e non controllata di masse d’acqua da un impian- to di accumulazione. Le autorità federali e cantonali incaricate di questo compito devono far sì che le disposizioni di legge siano rispettate e i gestori prendano le necessarie misure precau- zionali. La normativa costituita dalla LImA e dalla relativa ordinanza non concerne invece la protezione dalle conseguenze dirette di catastrofi naturali (ad es. alluvioni, colate detritiche, slavine), né da eventi correlati all’esercizio normale di un impianto, e non prende in considerazione le procedu- re che si riferiscono alla sicurezza sul lavoro. I pericoli naturali vanno tuttavia considerati nella misura in cui possono influire, anche conside- revolmente, sul funzionamento dell’intero impianto o di sue singole parti, compromettendone la sicurezza. In questi casi la responsabilità di garantire una sufficiente e adeguata protezione dell’impianto da eventi naturali spetta in primo luogo al gestore. Se egli non adotta (tempesti- vamente) le misure necessarie, l’autorità di vigilanza può decidere di imporre limitazioni all’esercizio dell’impianto. La LImA e la relativa ordinanza osserveranno infine il medesimo ordine di attribuzione delle competenze introdotto dall’OIA attualmente in vigore, secondo la quale gli impianti di grandi di- mensioni sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione, mentre quelli di piccole dimen- sioni sottostanno alla vigilanza dei rispettivi Cantoni.

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III. Novità importanti

1. Novità per la Confederazione

L’autorità di vigilanza della Confederazione avrà i seguenti nuovi compiti: - deciderà se, malgrado non presenti i presupposti geometrici, un impianto debba essere assoggettato alla LImA e all'OImA oppure se, pur presentandoli, possa eccezionalmente essere escluso dal loro campo d’applicazione (art. 2 cpv. 2 LImA; art. 2 e 3 OImA); - indicherà gli impianti di accumulazione per i quali occorre installare e mantenere un si- stema d’allarme acqua nella zona contigua (art. 11 cpv. 2 LImA; art. 26 cpv. 1 OImA); - eserciterà la vigilanza su circa venti grandi traverse su fiume che finora non si trovavano sotto la sua vigilanza diretta ma che in base alle loro dimensioni vanno assoggettati alle disposizioni della LImA e dell'OImA; - in virtù di una disposizione esplicita, dovrà stabilire, in collaborazione con le omologhe autorità dei Paesi limitrofi, i requisiti tecnici di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti di accumulazione situati su acque di confine (in particolare traverse su fiume) (art. 4 LImA; art. 4 OImA); - non si limiterà a prendere atto della nomina delle persone selezionate dal gestore per e- seguire i controlli annuali e quinquennali (oppure respingerla), ma dovrà in tutti i casi e- manare la sua approvazione (art. 20 cpv. 1 OImA); - continuerà a partecipare regolarmente ai controlli eseguiti sul posto dai gestori, così da poter verificare direttamente lo stato degli impianti soggetti alla vigilanza federale. L’ordinanza stabilisce ora la periodicità di queste partecipazioni (art. 23 OImA). L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) sarà d’ora in avanti esplicitamente incaricato di vigilare sull’esecuzione dell’articolo 27 OImA (Piani di evacuazione per la popola- zione).

2. Novità per i Cantoni

Le autorità cantonali di vigilanza avranno i seguenti nuovi compiti: - presenteranno ogni anno all’autorità di vigilanza della Confederazione un rapporto sulle proprie attività (art. 30 lett. c OImA); - annunceranno gli impianti che, pur non presentando i presupposti geometrici, andrebbero presumibilmente assoggettati alla LImA e all'OImA a causa del loro potenziale di pericolo particolare (art. 2 cpv. 2 OImA); - non si limiteranno a prendere atto della nomina delle persone selezionate dal gestore per eseguire i controlli annuali e quinquennali (oppure respingerla), ma dovranno in tutti i casi emanare la loro approvazione (art. 20 cpv. 1 OImA); - come già ora è prassi in diversi Cantoni, parteciperanno regolarmente ai controlli eseguiti sul posto dai gestori, così da poter verificare direttamente lo stato degli impianti soggetti alla loro vigilanza. L’ordinanza stabilisce ora la periodicità di queste partecipazioni (art. 23 OImA). Inoltre, i Cantoni saranno ora esplicitamente tenuti a redigere piani di evacuazione per la popo- lazione (art. 27 OImA).

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3. Novità per i gestori

I gestori di impianti di accumulazione avranno i seguenti nuovi compiti: - rispetteranno scadenze uniformi per presentare i rapporti annuali e le perizie (artt. 18 cpv.

2 e 19 cpv. 2 OImA);

- stabiliranno regolamenti d’emergenza e li sottoporranno all’approvazione dell’autorità di vigilanza (artt. 11 cpv. 1 lett. b e 33 cpv. 2 OImA); - non si limiteranno a solamente segnalare la nomina dei professionisti esperti e dei periti, ma dovranno sottoporla all’approvazione dell’autorità di vigilanza; i periti dovranno essere indipendenti dal professionista esperto, dal gestore e dal proprietario (art. 20 cpv. 2 OI- mA); - saranno responsabili della gestione e della manutenzione del sistema d’allarme acqua per gli impianti d’accumulazione designati dall’UFE sulla base dell’articolo 26 capoverso

1 OImA;

- i gestori di grandi impianti di accumulazione saranno inoltre tenuti, secondo l’articolo 28 LImA, a versare una tassa di vigilanza. I dettagli saranno disciplinati dal nuovo articolo 9a dell’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel setto- re dell’energia (OE-En; RS 730.05), introdotto nell’ambito della presente revisione nell'al- legato all'OImA.

IV. Ripercussioni importanti della nuova OImA

1. Ripercussioni per l’Amministrazione federale

1.1. Ufficio federale dell’energia (UFE)

Per l’UFE, la tassa di vigilanza introdotta sulla base degli articoli 28 LImA e 9a OE-En compor- terà un aumento degli introiti compreso tra 200 000 e 300 000 franchi (periodo di riferimento: 2009-2010).

1.2. Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)

Si prevede che 15-20 impianti corrisponderanno al criterio di ‘pericolo elevato’ di cui agli articoli 11 capoverso 2 LImA e 26 capoverso 2 OImA e, pertanto, dovranno essere muniti di un sistema d’allarme acqua. Sulla base dell’ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allerta e l’allarme (Ordinanza sull’allarme, OAll; RS 520.12), l’UFPP si assumerà i relativi costi, ossia un investimento, in un’unica soluzione, di 5 milioni di franchi (per progettare e installare i sistemi d’allarme), al quale si aggiungeranno 0,2 milioni di franchi all’anno (parte delle cosiddette "componenti nazionali"). Inoltre, la sorveglianza sui Cantoni incaricati di preparare i piani di evacuazione comporterà probabilmente per l’UFPP spese supplementari pari a circa un posto di lavoro sull’arco di 5 anni (artt. 27 cpv. 4 e 33 cpv. 4 OImA).

2. Ripercussioni per le amministrazioni cantonali

Dall’entrata in vigore dell’attuale OIA, in particolare dalla scadenza del periodo transitorio che era stato prorogato, in un secondo tempo, da 5 a 7 anni, i Cantoni esercitano la vigilanza diretta sugli impianti di piccole dimensioni (artt. 22 e 29 cpv. 1 OIA). Se e a quali risorse supplementari sarà necessario ricorrere per esercitare nella giusta misura questo compito una volta entrata in vigore la nuova normativa, dipenderà dall’avanzamento dei lavori effettuati finora, e non dalle nuove disposizioni. Occorreranno tuttavia risorse supplementari per assumere la vigilanza sugli impianti di piccole dimensioni che, in virtù delle attuali disposizioni transitorie, sono per il momento sotto il controllo

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diretto della Confederazione (art. 29 cpv. 2 OIA). Si tratta dei 30 impianti elencati nell'allegato (stato attuale). Anche l’ammontare delle risorse per preparare i necessari piani di evacuazione, come esplici- tamente sancito, dipenderà dai lavori preliminari che i Cantoni hanno già intrapreso.

3. Ripercussioni per i gestori

3.1. Tutti i gestori

Completare e adattare i regolamenti d’emergenza comporterà delle risorse supplementari. I ge- stori di impianti attualmente in esercizio dispongono di un periodo transitorio di 3 anni per redi- gere il regolamento d'emergenza (art. 33 cpv. 2 OImA). Conformemente all’articolo 20 capoverso 3 OAll, i gestori degli impianti di cui all’articolo 26 ca- poverso 1 OImA sono responsabili della gestione e della manutenzione del sistema d’allarme acqua. I gestori di impianti che, a causa del loro potenziale di pericolo particolare, sono stati assogget- tati alle disposizioni della LImA e dell'OImA dall’autorità di vigilanza della Confederazione , sono tenuti a prendere provvedimenti supplementari negli ambiti della sicurezza strutturale, della sor- veglianza e del piano d’emergenza così da continuare a garantire un esercizio conforme alle leggi vigenti.

3.2. Gestori di grandi impianti in particolare

Secondo l’articolo 28 LImA, i gestori di grandi impianti di accumulazione saranno tenuti a versa- re una tassa di vigilanza. Il nuovo articolo 9a OE-En precisa quali spese saranno così coperte e in che modo i costi complessivi saranno suddivisi tra i singoli gestori. Sulla base dei dati oggi disponibili, relativi agli anni 2009 e 2010, la tassa di vigilanza calcolata in base alle dimensioni del volume di ritenuta sarà di circa 200 fino a circa 13 000 franchi all’anno per impianto.

V. Struttura della nuova OImA La struttura della nuova ordinanza riprende sostanzialmente quella della LImA, ma non prevede disposizioni concernenti la responsabilità civile. Nella LImA, il legislatore ha sancito una re- sponsabilità oggettiva (artt. 13-21 LImA), sottoponendo la responsabilità civile nell’ambito degli impianti di accumulazione a un disciplinamento speciale, che deroga alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Dato che in quest’ambito la LImA presenta già un’elevata densità normativa, si è rinunciato a emanare specifiche disposizioni d’applicazione a livello di legislazione federale, tanto più che, secondo l’articolo 16 LImA, se essa non prevede disposizioni speciali, si applicano sussidiariamente quelle del CO relative agli atti illeciti.

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VI. Commento alle singole disposizioni della nuova OImA

Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni Capoverso 1: Secondo l’articolo 3 capoverso 1 LImA, sono considerati ‘impianti di accumulazione’ gli impianti per la ritenzione o l’accumulazione di acqua o fango, come pure i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio e neve o per la ritenuta temporanea di acqua (vasche di ritenuta). L’articolo 1 dell’ordinanza stabilisce quali manufatti e installazioni vanno considerati fare parte di un impianto ai sensi delle presenti disposizioni. Capoverso 2: Non sono considerati opere di sbarramento i reticolati o le arginature leggere di altro tipo la cui funzione è proteggere dalla caduta di massi, da colate detritiche o da slavine. I relativi impianti, pertanto, non sono considerati ‘impianti di accumulazione’ ai sensi della presente ordinanza. Nel caso di traverse mobili per lo sbarramento di fiumi, i relativi argini delimitano i terreni circo- stanti, situati più in basso, rispetto alla ritenuta e sono pertanto considerati parte dell’impianto di accumulazione. Capoverso 3: I laghi naturali sono considerati ‘impianto di accumulazione’ ai sensi della presente ordinanza solo se la ritenuta è stata innalzata o ingrandita artificialmente mediante opere di sbarramento. Capoverso 4: L’esercizio di un impianto di accumulazione è considerato sicuro quando il rischio di una fuoriu- scita incontrollata di grandi masse d’acqua non è significativo, ossia appare trascurabile e per- tanto accettabile. Sono considerati ‘necessari per un esercizio sicuro’, gli impianti e le costruzioni: - il cui guasto potrebbe provocare la fuoriuscita di grandi masse d’acqua dalla ritenuta, - che permettono di impedire un incidente di questo tipo, - che aiutano a individuare in anticipo un incidente di questo tipo. Tra questi impianti e costruzioni figurano in particolare gli sfioratori e i dispositivi di scarico (sca- richi di superficie, di fondo e intermedi) e gli strumenti per la sorveglianza dell’impianto di accu- mulazione, ma non quelli destinati innanzitutto all’esercizio, quali le condotte forzate verso le centrali e i pozzi piezometrici. Tuttavia, nei casi in cui il guasto di opere ausiliarie di per sé non importanti per la sicurezza potrebbe rendere pericolosa l’opera di sbarramento o la ritenuta, ad esempio compromettendo il funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico oppure danneggiando la diga, l’autorità di vigilanza può ordinare di prendere provvedimenti per ridurre il rischio. Capoverso 5: Chi intende mettere o rimettere in esercizio un impianto di accumulazione deve ottenere un’autorizzazione dall’autorità di vigilanza (art. 7 cpv. 1 LImA). Insieme al diritto di messa in e- sercizio e di esercizio illimitato, il titolare si assume l’obbligo di garantire la sicurezza dell’impianto di accumulazione, conformemente alle disposizioni della LImA e dell'OImA, e alle condizioni stipulate nell'autorizzazione. Anche se si avvale di personale esterno per l’esercizio, la manutenzione o le revisioni, il titolare dell’autorizzazione ha comunque la responsabilità di adempiere agli obblighi impostigli dalla LI- mA e dall'OImA.

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Se non è mai stata concessa alcuna autorizzazione di messa in esercizio oppure questa è ora- mai irreperibile, gli obblighi del gestore devono essere assunti dal proprietario del fondo, analo- gamente a quanto prescritto dall’articolo 8 capoverso 6 LImA.

Articolo 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo particolare Capoverso 1: Secondo l’articolo 2 capoverso 2 LImA, in funzione del potenziale di pericolo che presentano, gli impianti di accumulazione possono essere assoggettati alla LImA e all'OImA oppure esclusi dal loro campo d’applicazione. Il criterio secondo il quale il potenziale di pericolo è considerato par- ticolare qualora la rottura dell’opera di sbarramento possa mettere in pericolo vite umane o cau- sare danni materiali maggiori corrisponde all’attuale prassi. Ulteriori dettagli (indagine e ripercussioni della rottura di diversi impianti di accumulazione, clas- sificazione, valori soglia ecc.) saranno disciplinati come finora nelle specifiche direttive, che l’Ufficio federale dell’energia UFE sottoporrà a revisione. Nel caso di singoli oggetti, i pericoli potenziali possono essere scongiurati costruendo protezio- ni, in particolare terrapieni. Fintantoché questo tipo di misure resta efficace, ai sensi della LImA e dell'OImA non sussiste un potenziale di pericolo particolare. Si presume che interventi di pro- tezione analoghi siano attuabili, in pratica, solo per gli impianti di piccole dimensioni. Capoverso 2: Per garantire una prassi unitaria a livello svizzero, il legislatore ha attribuito all’autorità di vigi- lanza della Confederazione la competenza di assoggettare alla LImA altri impianti di accumula- zione, in funzione del loro potenziale di pericolo particolare (art. 2 cpv. 2 LImA). Questi impianti restano però sotto la vigilanza diretta dei Cantoni (art. 23 cpv. 1 LImA). Prima di prendere la sua decisione, l’autorità di vigilanza della Confederazione è tenuta a senti- re i Cantoni interessati. Tra questi non figurano solo i Cantoni sul territorio dei quali si trova l’impianto, ma anche quelli sui quali si estende la superficie inondabile. Per rispettare l’obbligo di annuncio di cui al capoverso 2, i Cantoni interessati devono verificare periodicamente e sommariamente se gli impianti di piccole dimensioni presentano un potenziale di pericolo particolare. La necessità di una verifica periodica si spiega con il fatto che occorre tener conto non solo delle caratteristiche del singolo impianto, ma anche della conformazione della regione che sarebbe inondata. Questo territorio può subire modifiche in particolare in se- guito ad attività edilizie, il che giustifica una riconsiderazione del pericolo rappresentato dall’impianto di accumulazione. Poiché l’autorità di vigilanza della Confederazione è tenuta a indire un esame più approfondito una volta pervenutole l’annuncio da parte dei Cantoni oppure in funzione di fatti di cui è giunta altrimenti a conoscenza, la verifica eseguita dai Cantoni non può essere che sommaria. Va ricordato qui che l’UFE sottoporrà a verifica e, se necessario, modificherà i criteri stabiliti nelle sue direttive per definire il potenziale di pericolo di un impianto. I Cantoni, pertanto, potranno annunciare determinati impianti solo dopo che le attuali direttive saranno state riviste.

Articolo 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di pericolo particolare Per gli stessi motivi passati in rassegna nel commento all’articolo 2 OImA, all’autorità di vigilan- za della Confederazione è stata attribuita la competenza di escludere determinati impianti dal campo d’applicazione della LImA. Anche in questo caso, prima di prendere la sua decisione essa è tenuta a sentire i Cantoni inte- ressati.

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Articolo 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine Capoverso 1: Per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine, i requisiti tecnici di sicurezza pos- sono essere stabiliti solo in accordo con le autorità del Paese limitrofo e tenendo conto delle ri- spettive legislazioni. Capoverso 2: Nel definire i requisiti in questione, l’autorità di vigilanza della Confederazione è tenuta, nel ri- spetto della legislazione sovraordinata e dei principi generali del diritto, ad attenersi, per quanto possibile, alle disposizioni applicate agli impianti che si trovano esclusivamente su territorio svizzero.

Capitolo 2: Sicurezza degli impianti di accumulazione Sezione 1: Costruzione

Articolo 5 Rinuncia a dispositivi di scarico I manufatti in questione comprendono esclusivamente quelli che servono a proteggere da peri- coli naturali e che, di norma, trattengono masse d’acqua solo temporaneamente.

Articolo 6 Approvazione dei piani Per assolvere gli obblighi ai quali la vincolano gli articoli 7 capoverso 1 e 9 capoverso 3, l’autorità di vigilanza deve ricevere dal titolare dell'approvazione dei piani, durante l’esecuzione dei lavori e dopo la loro conclusione, i documenti necessari. La periodicità dei rendiconti e i do- cumenti in questione sono definiti al momento dell’approvazione dei piani e sono elencati, a tito- lo di esempio, nei capoversi 2 e 3. I piani, inoltre, possono essere approvati con la condizione di sottoporre documenti supplementari all’autorità di vigilanza. Per evitare che l’obbligo imposto al titolare dell'approvazione dei piani risulti sproporzionato, è d’altra parte possibile rinunciare a un’impegnativa documentazione scritta, in particolare per im- pianti di piccole dimensioni e per modifiche di poco conto.

Articolo 7 Esecuzione dei lavori Gli impianti di accumulazione che entrano nel campo d’applicazione della LImA e dell'OImA so- no molto diversi tra loro. L’autorità di vigilanza deve pertanto disporre di un certo margine di ap- prezzamento per stabilire se e in che modo seguire concretamente l’esecuzione dei lavori, in particolare per quanto concerne la periodicità dei controlli sul posto.

Articolo 8 Modifiche di progetto Questa disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 5 capoverso 2 OIA attualmente in vigore. Garantendo che le modifiche di progetti già approvati siano sottoposte alla verifica dell’autorità di vigilanza, le permette di esercitare con continuità le sue funzioni.

Articolo 9 Fine dei lavori di costruzione Assieme all’articolo 6 capoverso 3 e fatta eccezione per qualche lieve modifica di ordine reda- zionale, questa disposizione corrisponde all’articolo 6 OIA attualmente in vigore. Il termine entro il quale va rimesso il rapporto conclusivo dei lavori eseguiti è stabilito dall’autorità di vigilanza al momento dell’approvazione dei piani, tenendo conto delle circostanze concrete.

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Articolo 10 Smantellamento Lo smantellamento va pianificato ed eseguito in modo che la sicurezza sia costantemente ga- rantita anche durante l’esecuzione dei lavori e che, alla loro conclusione, non sussista più alcun potenziale di pericolo particolare. Questo tipo di progetti, pertanto, è considerato alla stessa stregua dei progetti di modifica di cui all’articolo 6 capoverso 1 LImA.

Sezione 2: Messa in esercizio e esercizio

Articolo 11 Requisiti per la messa in esercizio Capoverso 1: Questa disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 9 capoverso 2 OIA attualmente in vigore. Il gestore è tenuto a stabilire e sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza i re- golamenti necessari a garantire un esercizio sicuro. Capoverso 1 lettera b: L’articolo 25 capoverso 1 OImA indica i documenti che deve includere il regolamento d’emergenza. Capoverso 2: Se l’aggiornamento di un regolamento non ha alcuna ripercussione sulla sicurezza, va sempli- cemente annunciato all’autorità di vigilanza e non necessita di approvazione. L’approvazione è invece indispensabile per le modifiche più importanti, concernenti ad esempio le disposizioni per l’utilizzazione degli sfioratori e degli scarichi di fondo in caso di eventi straordinari oppure lo schema delle operazioni di annuncio.

Articolo 12 Messa in esercizio Capoverso 1: Sono elencati, in modo non esaustivo, i provvedimenti più importanti per sorvegliare lo stato e il comportamento dell’impianto di accumulazione durante il primo invaso. Se nel singolo caso lo considera necessario, al momento di autorizzare la messa in esercizio l’autorità di vigilanza può ordinare misure di sorveglianza supplementari. In particolare, deve ordinare specifici provvedi- menti di sorveglianza per i casi in cui, di solito, non ha luogo alcuna vera e propria messa in e- sercizio (ad es. per vasche di ritenuta delle piene). Capoverso 2: Se sia necessaria o meno la presenza sul posto di un incaricato dell’autorità di vigilanza al mo- mento della messa in esercizio, è una questione che va valutata caso per caso. Non è possibile fornire una soluzione univoca, valida per tutti i tipi di impianto. Capoverso 3: Questa disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 7 capoverso 2 OIA attualmente in vigore.

Articolo 13 Fine della messa in esercizio In caso di primo invaso o di rimessa in carico, l’opera di sbarramento e il sottosuolo subiscono una prima sollecitazione, o tornano a subirla. Nel sottosuolo si crea un nuovo equilibrio statico e idrogeologico. Durante questa fase, di conseguenza, occorre potenziare la sorveglianza dell’impianto e del sottosuolo. Sulla base del rapporto sulla messa in esercizio si valuta se il comportamento dell’impianto è conforme ai requisiti di sicurezza. È inoltre possibile trarre delle

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prime valutazioni su quello che sarà il probabile comportamento dell’impianto durante l’esercizio normale.

Articolo 14 Requisiti per l’esercizio Capoverso 1: Questa disposizione corrisponde in ampia misura parte all’articolo 8 capoverso 1 OIA attual- mente in vigore. Né la legislazione attuale né quella che subentrerà prevedono una vera e pro- pria autorizzazione di esercizio, che fa implicitamente parte di quella rilasciata per la messa in esercizio (art. 7 cpv. 3 LImA). È tuttavia chiaro che si può passare a un esercizio normale dell’impianto solo a condizione che, sulla base dei risultati della fase di messa in esercizio, sia possibile prevedere che lo stato e il comportamento dell’impianto saranno conformi ai requisiti di sicurezza. Capoverso 2: Nel regolamento di sorveglianza, il gestore deve spiegare come organizza l’esercizio in modo da garantire la sicurezza costante dell’impianto di accumulazione. Deve stabilire, in particolare, le responsabilità e la periodicità dei controlli visivi, delle misurazioni e delle prove di funziona- mento. Capoverso 3: Se l’aggiornamento non ha alcuna ripercussione sulla sicurezza, va semplicemente annunciato all’autorità di vigilanza e non necessita di approvazione. L’approvazione è invece indispensabile per le modifiche più importanti, concernenti ad esempio il tipo e la frequenza delle misurazioni.

Articolo 15 Prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico Capoversi 1 e 2: Queste disposizioni corrispondono in ampia misura all’articolo 12 capoverso 2 OIA attualmente in vigore. Il regolamento di sorveglianza deve definire la procedura da applicare per lo svolgimento delle prove di funzionamento. Durante le prove occorre tener conto, accanto ai dettagli legati alla si- curezza vera e propria, anche della sicurezza della popolazione residente a valle e degli aspetti ecologici. Capoverso 3: Secondo l’articolo 5 OImA, nelle vasche di ritenuta e nelle briglie per la stabilizzazione dell'alveo si può rinunciare all’installazione di scarichi di fondo e paratoie di fondo. Se però questi disposi- tivi esistono, ne va regolarmente verificato il funzionamento. Poiché i relativi impianti servono al- la ritenuta solo temporanea, le verifiche possono essere eseguite senza scarico d’acqua. Capoverso 4: Si introduce qui un nuovo disciplinamento, in base al quale, in casi eccezionali e motivati, gli esami possono essere eseguiti anche senza scarico d’acqua oppure in altro modo. Se esiste uno scarico intermedio sufficientemente capace, la prova di funzionamento dello scarico di fon- do può essere eseguita con un’altezza d’invaso media. Il regolamento di sorveglianza deve de- finire la procedura da applicare per lo svolgimento delle prove, anche in caso l’autorità preveda un’eccezione.

Articolo 16 Revisione Capoverso 1: I lavori su parti dell’impianto il cui funzionamento è necessario per garantire un esercizio sicuro (ad es. strumentazione di sorveglianza, sfioratori e dispositivi di scarico oppure componenti del- 12/20

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la struttura portante) devono essere annunciati all’autorità di vigilanza. Il gestore deve annun- ciare le revisioni tempestivamente, affinché l’autorità di vigilanza abbia il tempo necessario per esaminare la documentazione, richiedere eventuali dati supplementari oppure intervenire prima dell’inizio dei lavori. Le revisioni prevedono sovente la semplice sostituzione di parti sottoposte a usura e, di norma, non influiscono sulla sicurezza dell’impianto. In passato è sovente sorta la domanda se l’autorità di vigilanza, una volta ricevuto l’annuncio di questo tipo di lavori, dovesse anche ap- provarli; il presente capoverso stabilisce ora espressamente che ciò non è necessario. Se tuttavia i lavori non si limitano a una revisione ma, soprattutto nel caso di sfioratori o disposi- tivi di scarico, prevedono anche, ad esempio, di intervenire sulla capacità di deflusso, si tratta di una modifica ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LImA, per la quale va richiesta un’approvazione dei piani. Non occorre annunciare all’autorità di vigilanza i lavori di manutenzione ordinaria che non han- no alcuna ripercussione sulla sicurezza dell’impianto di accumulazione (ad es. verniciatura o sostituzione di una ringhiera sul coronamento, interventi di ripulitura superficiale oppure sostitu- zione dell’illuminazione nei cunicoli di controllo). Capoverso 2: La sicurezza dell’impianto va garantita anche durante i lavori di revisione degli sfioratori e dei dispositivi di scarico. Improvvisi cambiamenti meteorologici, ad esempio, possono comportare un rapido mutamento della situazione idrologica. Per consentire di abbassare velocemente l’invaso anche durante i lavori di revisione, si possono prendere in considerazione, se necessa- rio, provvedimenti dannosi per l’ulteriore esercizio dell’impianto e che, dopo l’intervento, rende- rebbero necessari lavori di ripristino.

Articolo 17 Controlli correnti Questo articolo corrisponde in ampia misura all’articolo 12 capoverso 1 OIA attualmente in vigo- re. Anche in caso di misurazioni teletrasmesse, occorre eseguire regolari misurazioni manuali, in modo da individuare rapidamente eventuali errori di trasmissione o di misurazione. A differenza del disciplinamento attuale, nel caso di impianti che temporaneamente (ad es. in una determi- nata stagione) non sono sotto invaso, sarà possibile, durante il periodo in questione, rinunciare alle misurazioni manuali. Il regolamento di sorveglianza stabilisce i dettagli concernenti i control- li correnti.

Articolo 18 Controllo annuale Capoversi 1 e 3: I capoversi 1 e 3 corrispondono in ampia misura all’articolo 13 OIA attualmente in vigore. Capoverso 2: Il termine di consegna per il rapporto annuale è disciplinato ora in modo uniforme. Un termine di 4 mesi appare adeguato poiché da un lato lascia al professionista esperto tempo sufficiente per allestire il rapporto e, dall’altro, permette all’autorità di vigilanza di ottenere un quadro aggiorna- to sullo stato dell’impianto.

Articolo 19 Controllo quinquennale I capoversi 1 e 3 corrispondono in ampia misura all’articolo 14 OIA attualmente in vigore. Capoverso 1: Continueranno a essere sottoposti a un controllo quinquennale soprattutto gli impianti di grandi dimensioni che sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione. I periti indipendenti de- 13/20

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vono essere qualificati e disporre di solide conoscenze tanto in ingegneria civile quanto in geo- logia. Capoverso 2: Il termine per presentare i rapporti sugli esami approfonditi di sicurezza riceve ora un discipli- namento uniforme, ed è fissato a 8 mesi. Questo termine si giustifica per il fatto che, prima di stendere i rapporti, i periti devono avere il tempo per consultare i diversi documenti che il gesto- re è tenuto a presentare, in particolare il rapporto annuale di cui all’articolo 18 OImA. Capoversi 3 e 4: In casi motivati, l’autorità di vigilanza può eccezionalmente ordinare esami straordinari della si- curezza oppure indire un controllo quinquennale di un impianto di piccole dimensioni qualora esso presenti caratteristiche particolari e tecnicamente impegnative. Accanto a queste misure, espressamente menzionate nell’ordinanza, può deciderne altre, a sua discrezione.

Articolo 20 Professionista esperto e periti Capoverso 1: L’autorità di vigilanza dovrà ora approvare la nomina del professionista esperto (art. 18) e dei periti (art. 19) designati dal gestore. Capoverso 2: Il gestore decide autonomamente se affidare i controlli annuali a un professionista interno o e- sterno all’azienda. È invece obbligato ad affidare il rapporto quinquennale all’esterno, a persone indipendenti non solo dalla gestione, ma anche dal proprietario e dal professionista esperto, con i quali non devono sussistere rapporti di parentela prossima né rapporti economici o di subordi- nazione.

Articolo 21 Obbligo di annuncio Il gestore deve annunciare tempestivamente all’autorità di vigilanza le date, in modo da permet- terle di inviare sul posto un suo collaboratore per partecipare alle prove di funzionamento e ai sopralluoghi.

Articolo 22 Raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione La disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 16 OIA attualmente in vigore. Negli atti dovranno ora figurare anche i piani d’utilizzazione e i piani di sicurezza. Se è stato redatto uno studio monografico sull’impianto (sintesi dei piani determinanti, caratteri- stiche, rapporti sullo stato e sul comportamento), dovrà essere incluso nella raccolta degli atti.

Articolo 23 Controlli dell’autorità di vigilanza La nuova OImA stabilisce ora anche gli obblighi dell’autorità di vigilanza. Partecipando regolarmente, come già avviene, ai controlli quinquennali, eseguendo ispezioni e assistendo alle prove di funzionamento delle paratoie, i collaboratori dell’autorità di vigilanza po- tranno e dovranno confrontarsi direttamente con lo stato dell’impianto, a intervalli di tempo ade- guati.

Articolo 24 Misure dell’autorità di vigilanza La disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 10 capoverso 2 OIA attualmente in vi- gore.

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Sezione 3: Piano d’emergenza

Articolo 25 Provvedimenti per i casi d’emergenza Capoverso 1 lettera a: Per tutti gli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazio- ne sono già state preparate le mappe di inondazione. In futuro andranno preparate mappe simili anche per gli impianti che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Capoverso 1 lettera b: Un’analisi dei pericoli dovrà ora permettere di identificare e valutare i fattori che potrebbero for- temente pregiudicare o impedire la gestione del caso d’emergenza. Sulla base di questi risultati si prenderanno le necessarie misure precauzionali (ad es. definire le località in cui azionare le sirene d’allarme o l’invio delle squadre d’intervento). Capoverso 1 lettera c: La strategia per i casi d’emergenza è definita sulla base della mappa di inondazione e del rego- lamento di manovra delle paratoie. Essa indica a quale situazione corrisponde un determinato grado di pericolo e illustra le misure precauzionali stabilite in base all’analisi specifica.

Capoverso 1 lettera d: L’organizzazione per i casi d’emergenza si fonda sulla strategia di cui alla lettera c. Stabilisce le singole funzioni, i compiti dei responsabili e lo svolgimento della procedura d’allarme. Capoverso 1 lettera e: Il dossier d’intervento include i documenti necessari per gestire i casi d’emergenza e un elenco degli strumenti a disposizione, quali: - organigramma delle responsabilità in caso d’emergenza, - liste di controllo quali lo svolgimento della procedura d’allarme (sia interna che alle cen- trali di intervento della polizia cantonale, alle autorità cantonali e alle autorità federali), - fogli d’istruzione, - liste dei contatti. Capoverso 2: In particolare nel caso di vasche di ritenuta e briglie per la stabilizzazione dell'alveo alcuni punti del regolamento d’emergenza possono essere omessi.

Articolo 26 Sistema d’allarme acqua Conformemente all’ordinanza sull’allarme (OAll; RS 520.12), la Confederazione e i Cantoni ge- stiscono già un sistema di allarme con sirene per avvertire la popolazione. Queste sirene sono da recente in grado di emettere un suono per allarme generale e/o per allarme acqua (si tratta delle cosiddette "sirene combinate"). Per essere utilizzate in modalità ‘allarme acqua’ devono tuttavia essere munite di specifici componenti supplementari. La responsabilità di far scattare tempestivamente l’allerta o l’allarme in caso di pericolo di inon- dazione spetta ai gestori, indipendentemente dalle dimensioni dei loro impianti (art. 12 cpv. 1 OAll). Nel regolamento d’emergenza, che va sottoposto all’approvazione dell’UFE, essi sono tenuti a definire i criteri tecnici per attivare l’allerta e l’allarme, le competenze interne e i canali di comunicazione con l’esterno (art. 20 cpv. 1 e 2 OAll). Sulla base dell’OIA attualmente in vigore, che prevede un sistema speciale d’allarme acqua so- 3 lo per gli impianti con una ritenuta superiore a 2 milioni di m , sono finora stati dotati di sistemi di questo tipo 64 impianti di grandi dimensioni.

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Capoverso 1: Un possibile pericolo elevato entrerà in linea di conto, con ogni probabilità, solo per gli impianti d’accumulazione di grandi dimensioni, su cui vigila direttamente la Confederazione. Per questo motivo l’autorità di vigilanza della Confederazione ha ora l’obbligo di indicare quali impianti con 3 una ritenuta inferiore a 2 milioni di m dovranno comunque dotarsi di uno speciale sistema d’allarme acqua conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LImA. Capoverso 2: Il nuovo criterio di ‘pericolo elevato’ (art. 11 cpv. 2 LImA), introdotto nell’ambito dei dibattiti par- lamentari, è qui precisato: un pericolo è considerato elevato quando coinvolge un gran numero di persone nella zona contigua. Per stabilire quali impianti, rispetto alla situazione attuale, sa- ranno tenuti a dotarsi di uno speciale sistema d’allarme acqua, l’UFE dovrà stimare il numero di persone in pericolo (people at risk, PAR). Se il valore soglia sarà fissato a 1 000 PAR, tra 15 e 20 impianti di grandi dimensioni dovranno dotarsi di uno speciale sistema d’allarme acqua. Capoverso 3: Secondo l’attuale prassi, l’UFPP è chiamato non solo a pronunciarsi sulla progettazione tecnica e l’installazione del sistema d’allarme acqua, ma anche a sottoporlo a revisione e ad assumere i costi per la progettazione, l’acquisto e l’installazione, nonché quelli per il rimodernamento dei sistemi già esistenti (art. 21 cpv. 1 OAll).

Articolo 27 Piani di evacuazione per la popolazione Capoversi 1 e 2: Secondo l’articolo 18 capoverso 2 OIA attualmente in vigore, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono tenuti, mediante i mezzi e le strutture comunemente usati per la protezione della popolazione, a garantire un’eventuale evacuazione. Malgrado ciò, finora non è mai stata ema- nata alcuna disposizione che obblighi esplicitamente ad allestire piani specifici. Alcuni Cantoni e Comuni hanno tuttavia già provveduto ad allestire piani di evacuazione, sulla base delle mappe di inondazione, e li hanno diffusi tra la popolazione. Il presente articolo introduce ora un obbligo esplicito. Capoverso 3: Con la trasmissione dei piani di evacuazione all’UFE e all’UFPP (Centrale nazionale d’allarme), sarà possibile desumere un quadro della situazione a livello nazionale. Capoverso 4: L’UFPP è designato come autorità responsabile poiché nei piani di evacuazione la protezione della popolazione ha priorità assoluta.

Articolo 28 Provvedimenti in caso di minaccia militare In caso di minaccia militare non è da escludere un attacco diretto a impianti di accumulazione di grandi dimensioni, pertanto occorre prevedere disposizioni concernenti la portata, l’avvio e la velocità di un abbassamento precauzionale dell’invaso. Per gli impianti più grandi sono stati predisposti e aggiornati, a questo scopo, dati sull’abbassamento; si è inoltre provveduto a orga- nizzare accantonamenti di truppe nei pressi dei maggiori impianti. Fino a poco tempo fa, in caso di minaccia militare la responsabilità di prendere le misure necessarie a contenere i danni pro- vocati da inondazioni spettava al Comando dell’esercito; in seguito all’ultima riorganizzazione interna, l’incarico passa ora allo Stato maggiore federale NBCN.

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Capitolo 3: Vigilanza

Articolo 29 Autorità di vigilanza della Confederazione Capoverso 1: Questa disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 21 capoverso 1 OIA attualmente in vigore. I compiti di vigilanza assunti in precedenza dall’Ufficio federale delle acque e della geo- logia UFAEG sono passati, dal 1° gennaio 2006, all’UFE. Capoverso 2: Questo capoverso elenca i compiti che l’autorità di vigilanza della Confederazione si assume già oggi. Quanto alle direttive menzionate alla lettera c, si tratta di manuali per l’esecuzione della legisla- zione: da un lato concretizzano concetti non precisati ulteriormente dalla LImA e dall'OImA e, dall’altro, descrivono misure e procedure che, di norma, vengono accettate dall’autorità di vigi- lanza (certezza del diritto). Altre misure e procedure sono ammissibili, purché sia garantito lo stesso livello di sicurezza. Capoverso 3: Anche per gli impianti di grandi dimensioni che sottostanno alla vigilanza diretta della Confede- razione, i rispettivi Cantoni dispongono solitamente di ampie competenze, in quanto rilasciano concessioni e permessi di costruzione. È necessario quindi che l’autorità di vigilanza della Con- federazione trasmetta loro la documentazione fondamentale in merito agli impianti d’accumulazione che si trovano sul loro territorio. Se il gestore ha già inoltrato questa documen- tazione alle autorità cantonali, non occorre che l’UFE la inoltri a sua volta.

Articolo 30 Autorità di vigilanza dei Cantoni I Cantoni sono tenuti a designare l’autorità di vigilanza competente sul loro territorio, come fino- ra. La lettera a corrisponde in ampia misura all’articolo 22 OIA attualmente in vigore. L’adempimento degli altri compiti è necessario affinché l’autorità di vigilanza della Confedera- zione possa ottemperare ai suoi obblighi, ovvero vigilare sull’esecuzione della legge (art. 22 cpv. 1 LImA).

Capitolo 4: Disposizioni finali

Articolo 31 Autorità incaricata della procedura penale amministrativa Nessuna osservazione.

Articolo 32 Abrogazione e modifica del diritto vigente Secondo l’articolo 28 capoverso 4 LImA il Consiglio federale disciplina i dettagli per la riscos- sione della tassa di vigilanza. A questo scopo, l’OE-En è modificata conformemente all’allegato all’OImA, con l’aggiunta del nuovo articolo 9a. Articolo 9a capoverso 2 lettera a OE-En: Con l'elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza si intende, in primo luogo, la prepara- zione di direttive dell’autorità di vigilanza della Confederazione, ma anche l’accompagnamento di progetti di ricerca. I crediti per progetti di studio e di ricerca sono tuttavia stanziati dalla Con- federazione. Non sono presi in considerazione nel calcolo degli introiti generali della tassa di vi- gilanza e, di conseguenza, non sono a carico dei gestori. 17/20

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Articolo 9a capoverso 2 lettera c OE-En: La formazione e il perfezionamento non riguardano solo i collaboratori dell’autorità di vigilanza della Confederazione, ma anche coloro che si occupano del settore della sicurezza degli im- pianti di accumulazione (si pensa in particolare a congressi, conferenze, articoli specializzati ecc.). Articolo 9a capoverso 2 lettera d OE-En: L’autorità di vigilanza della Confederazione prende parte ai lavori delle seguenti organizzazioni nazionali e internazionali, garantendo così il trasferimento di conoscenze a livello internaziona- le:  CSD Comitato svizzero delle dighe;  ICOLD International Committee on Large Dams;  European Government Dam Safety Network. Articolo 9a capoverso 3 OE-En: Con questa chiave di riparto, la tassa di vigilanza è suddivisa tra i gestori degli impianti di grandi dimensioni, in funzione della radice cubica dei rispettivi volumi di ritenuta. In tal modo si garanti- sce una ripartizione ragionevole. Sulla base delle cifre registrate nel corso del 2009, e tenuto conto del previsto ampliamento dell’autorità di vigilanza della Confederazione, la tassa si situe- rà, secondo il volume di ritenuta, all’incirca tra 200 e 13 000 franchi all’anno per impianto. Articolo 9a capoverso 4 OE-En: Come già indicato dal Consiglio federale nel suo messaggio sulla LImA, i gestori di impianti per la protezione contro pericoli naturali non sono tenuti a versare alcuna tassa di vigilanza. Tra questi impianti figurano, ad esempio, le vasche di ritenuta e le dighe per la protezione contro le valanghe. L’UFE, inoltre, può esentare, in parte o completamente, gli impianti di accumulazione che non sono utilizzati a scopi commerciali e che, ad esempio, costituiscono un biotopo o fungono da meta per scopi ricreativi (ad es. l’impianto di Wenigerweiher, nel Canton San Gallo).

Articolo 33 Disposizioni transitorie Capoverso 1: Le approvazioni e le autorizzazioni concesse prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizio- ni sono sostanzialmente valide anche in seguito. Ciò significa che possono essere modificate a posteriori a svantaggio del titolare oppure revocate dalle autorità competenti solo a determinate condizioni (in particolare interessi pubblici di ordine superiore). Capoverso 2: Secondo l’articolo 11 lettera b, i gestori di impianti di accumulazione sono ora tenuti a redigere un regolamento d’emergenza. I gestori di impianti esistenti, ossia messi in esercizio prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, devono sottoporre un regolamento di questo tipo all’approvazione dell’autorità di vigilanza entro 3 anni. Capoverso 3: Se i periti non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20 capoverso 2, l'autorità di vigilanza solle- cita i gestori entro 1 anno dall’entrata in vigore dell’ordinanza a sottoporre la nuova nomina del professionista esperto o del perito per approvazione.. Capoverso 4: Secondo le disposizioni transitorie attualmente in vigore, 30 impianti di accumulazione di picco- le dimensioni si trovano sotto la vigilanza diretta della Confederazione (elenco in allegato, art. 29 cpv. 1 OIA). Con l’abrogazione dell’OIA, la vigilanza su questi impianti spetterà ai Cantoni

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(cap. IV/2). L’autorità di vigilanza della Confederazione dovrà trasmettere alle autorità cantonali la relativa documentazione entro 2 anni. Capoverso 5: Secondo l’articolo 18 capoverso 2 OIA attualmente in vigore, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono tenuti ad adottare provvedimenti per un’eventuale evacuazione della popolazione. Finora, tuttavia, non è mai stata emanata alcuna disposizione che obblighi esplicitamente ad al- lestire piani specifici. Alcuni Cantoni e Comuni hanno tuttavia già provveduto ad allestire piani di evacuazione, sulla base delle mappe di inondazione, e li hanno diffusi tra la popolazione. Il pre- sente articolo introduce ora un obbligo esplicito.

Articolo 34 Entrata in vigore L’OImA entrerà in vigore contemporaneamente alla LImA, presumibilmente all’inizio del 2013.

VII. Direttive dell’autorità di vigilanza della Confederazione Una volta entrate in vigore le nuove disposizioni della legge e della relativa ordinanza, le diretti- ve emanate nel 2002 dall’autorità di vigilanza della Confederazione (ex Ufficio federale delle acque e della geologia UFAEG, ora UFE) saranno opportunamente modificate, in collaborazio- ne con le autorità cantonali, le scuole universitarie, le organizzazioni specializzate e l’economia (art. 29 cpv. 2 lett. c).

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ALLEGATO:

Elenco degli impianti di accumulazione di piccole dimensioni che saranno d’ora in poi soggetti alla vigilanza diretta dei Cantoni (stato attuale):

Cantone impianto di accumulazione

AR Listweiher AR / SG Schwänberg BE Sulgenbach BE Weiermatt BE Zwirgi BL Eimatt GR Heidsee GR Isel GR Lag Falerin (Alp Dado) GR Ual da Mulin LU Pfaffnau (Schiessstand) LU Schlundbach SG Andwilerbach SO Baslerweiher SZ Sihl-Höfe TI Loré (B19) TI Sonvico UR Isenthal UR Schöni UR Waldnacht VS Frid VS Hospitalet VS Icogne VS La Luette VS Louvie VS Mattsand ZH Aabachweiher ZH Pilgersteg ZH Teufenbachweiher ZH Waldweiher

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