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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM Divisione Rifiuti e materie prime

Indagine conoscitiva sulla revisione dell’ordinanza concer- nente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli ap- parecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620) Rapporto esplicativo Indice

1. Situazione iniziale ....................................................................................................... 1 2. Revisione e sintesi delle modifiche e delle integrazioni previste .................................. 3 a. Finanziamento e smaltimento degli apparecchi ........................................................... 3 b. Riciclaggio degli apparecchi più efficiente nel recupero delle risorse ........................... 4 c. Ampliamento dell’elenco degli apparecchi ................................................................... 5 3. I singoli articoli del nuovo testo dell’ORSAE ................................................................ 5 4. Rapporto con il diritto internazionale ......................................................................... 16 5. Ripercussioni ecologiche ed economiche .................................................................. 16 6. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni ....................................................... 17

1. Situazione iniziale

Nel 1998 il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620). L’ordinanza ha introdotto per i commercianti, i fabbricanti e gli importatori l’obbligo di riprendere apparec- chi dell’elettronica d’intrattenimento, della burotica, dell’informazione e della comunicazione nonché gli elettrodomestici, vale a dire una quota importante degli apparecchi elettrici ed elettronici usati. I commercianti al dettaglio devono riprendere gli apparecchi presso i loro punti di vendita. Per gli utenti è stato introdotto l’obbligo di restituzione degli apparecchi usati. L’ORSAE ha fissato criteri minimi per il riciclaggio rispettoso dell’ambiente degli apparecchi e ha sottoposto l’esportazione degli apparecchi usati al controllo della Confederazione. Già in precedenza, l’economia privata aveva creato e sviluppato, su base volontaria, sistemi per la ripresa, il finanziamento e il riciclaggio degli apparecchi refrigeranti, nonché degli apparecchi della tecnologia dell’informazione e della comunicazione. I sistemi di raccolta e di riciclaggio predisposti dall’economia privata e le prescrizioni dell’ORSAE hanno consentito la creazione di una base per gestire con successo il riciclaggio degli apparecchi in Svizzera. Il Consiglio federale ha così dato esecuzione all’articolo 41a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) che prevede la collaborazione con le organiz- zazioni economiche. Gli utenti finali sono stati messi nella condizione di poter restituire co- modamente gli apparecchi presso numerosi punti di vendita o centri di raccolta. Col tempo, i quantitativi di apparecchi restituiti sono aumentati e gli investimenti operati nell’ambito delle tecnologie del riciclaggio prescritte dall’ORSAE si sono rivelati appropriati. Inoltre, gli enti pubblici, in particolare i Comuni, sono stati sgravati dalla raccolta degli apparecchi usati e dall’assunzione dei costi relativi al loro smaltimento.

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Con una prima revisione risalente al 2004, è stato introdotto nell’ORSAE l’obbligo per i com- mercianti, i fabbricanti e gli importatori di riprendere gratuitamente gli apparecchi usati con- segnati dagli utenti finali. Inoltre, l’elenco degli apparecchi disciplinati dall’ORSAE è stato ampliato a nuove categorie: dispositivi d’illuminazione e lampade1, attrezzi elettrici (salvo gli utensili fissi di grandi dimensioni) come pure le apparecchiature elettriche ed elettroniche per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli. Attraverso questa revisione, con cui è stata ac- colta una richiesta degli ambienti economici, la legislazione svizzera in materia è stata ade- guata a quella dell’Unione europea.

Da allora, le quote di raccolta e di riciclaggio relative agli apparecchi elettrici ed elettronici usati sono aumentate costantemente. Nel 2010 sono state raccolte complessivamente circa 120 000 tonnellate di rottami elettrici ed elettronici, pari a circa 15,5 kg per ogni persona re- sidente. La Svizzera si posiziona così tra i primi Paesi al mondo per le elevate quote di rac- colta e di riciclaggio. La maggior parte degli apparecchi viene riciclata secondo lo stato della tecnica da imprese situate sul territorio nazionale. Gli apparecchi usati costituiscono una fon- te importante di materie prime secondarie (ad es. ferro, alluminio, rame o oro).

La parte operativa del finanziamento e dell’organizzazione della raccolta differenziata e del riciclaggio viene oggi espletata da tre sistemi di diritto privato organizzati per settore. I tre gestori sono:

 SWICO Recycling2 per gli apparecchi della burotica, dell’informazione e della comu- nicazione e per gli apparecchi dell’elettronica d’intrattenimento;

 SENS3 per gli elettrodomestici, gli attrezzi elettrici, le apparecchiature elettriche o e- lettroniche per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli;

 SLRS4 per i dispositivi d’illuminazione e le lampade.

La maggior parte dei fabbricanti e degli importatori di apparecchi aderisce a uno o più di questi tre sistemi. Essi versano anticipatamente contributi volontari (contributo di riciclaggio anticipato, CRA) per lo smaltimento degli apparecchi da loro messi in commercio, attraverso i quali i sistemi acquisiscono i mezzi necessari al finanziamento della raccolta e del riciclag- gio degli apparecchi.

Le tariffe dei CRA, fissate dai gestori di sistemi e aggiornate periodicamente, sono calcolate sulla base dei dati relativi al tasso di ripresa e ai costi di smaltimento. Normalmente nei prez- zi di vendita degli apparecchi il CRA è riportato in modo trasparente.

Per gran parte degli apparecchi, la restituzione non avviene attraverso i punti di vendita, ma attraverso una fitta rete di centri pubblici di raccolta che completa la modalità di restituzione degli apparecchi presso il commerciante. I circa 500 centri presenti in Svizzera sono gestiti da discariche comunali, da imprese di riciclaggio oppure da associazioni di trattamento dei

1 Nel linguaggio specialistico, per dispositivi d’illuminazione si intendono gli apparecchi che fungono da supporto e da conduttore per la vera e propria fonte di luce. Nel linguaggio corrente, si parla ad esempio di plafoniere, di lampade da tavolo o lampade da terra. La fonte di luce è indicata nel linguaggio specialistico con il termine «lam- pada». Spesso nel linguaggio comune si parla però di «lampadine» («lampadina a risparmio energetico», «lam- padina alogena»). 2 SWICO: Associazione economica per una Svizzera digitale, www.swico.ch; Organizzazione attiva nel riciclag- gio: www.swicorecycling.ch 3 SENS: Fondazione per la gestione e il recupero dei rifiuti in Svizzera; www.sens.ch 4 SLRS: Fondazione Svizzera per il riciclaggio dei dispositivi d'illuminazione e delle lampade; www.slrs.ch

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rifiuti. I singoli centri di raccolta stipulano contratti con uno o più sistemi, grazie ai quali si possono far prelevare gratuitamente gli apparecchi raccolti al fine di smaltirli.

Tutti gli operatori interessati, ovvero i fabbricanti e gli importatori, i commercianti, i gestori di sistemi, le imprese di riciclaggio, i Cantoni, le città e i Comuni come pure le associazioni di consumatori riconoscono gli ottimi risultati derivanti dall’interazione tra le prescrizioni giuridi- che e le prestazioni volontarie dell’economia. Ciononostante, in tempi recenti, diversi motivi hanno indotto a chiedere la revisione di alcune prescrizioni.

2. Revisione e sintesi delle modifiche e delle integrazioni previste

a. Finanziamento e smaltimento degli apparecchi

I fabbricanti e gli importatori che sui propri apparecchi non versano contributi a un sistema volontario sono relativamente pochi. In realtà, gran parte degli apparecchi da essi venduti non viene restituita dagli utenti finali nei punti di vendita dove sono stati acquistati, ma presso altri soggetti che sottostanno all’obbligo di ripresa oppure nei centri pubblici di raccolta. Per- tanto, i fabbricanti e gli importatori che aderiscono ai sistemi devono farsi carico anche dello smaltimento di questi apparecchi. A ciò si aggiunge che i cosiddetti «fruitori clandestini», risparmiandosi il CRA, godono di vantaggi sul mercato. Per questi motivi, la richiesta di una soluzione che ristabilisse la parità di trattamento per i fabbricanti e gli importatori si è fatta sempre più insistente. C’è il rischio che in un mercato con margini in calo altre imprese ri- nuncino ad aderire a sistemi volontari, il che metterebbe in pericolo il sistema di riciclaggio degli apparecchi, oggi ben funzionante. Il progetto mira a garantire equità agli operatori.

Nel gruppo d’accompagnamento per la revisione dell’ORSAE, composto da rappresentanti dei Cantoni, dei gestori di sistemi, delle imprese di smaltimento, degli importatori, di associa- zioni economiche e di consumatori, si è discusso se è possibile risolvere il problema obbli- gando i «fruitori clandestini» ad aderire a un sistema volontario.

Da alcune verifiche è emerso che per introdurre un simile obbligo manca la base giuridica. Secondo l’articolo 31 c capoverso 1 della LPAmb, i detentori di rifiuti, ovvero i commercianti, i fabbricanti e i centri di raccolta, sono responsabili dello smaltimento. Devono smaltire gli ap- parecchi in modo rispettoso dell’ambiente. La LPAmb non prescrive però in che modo deb- bano farlo. Obbligare i soggetti ad aderire a determinati sistemi significherebbe ingerire nel diritto al libero esercizio di un’attività economica privata, in particolare nella libertà contrattua- le dei fabbricanti e degli importatori e quindi ingerire nella libertà economica (art. 27 Cost.). La LPAmb non prevede alcuna base legale per una simile ingerenza nella libertà economica. Secondo l’articolo 32abis della LPAmb, il Consiglio federale può soltanto obbligare i fabbrican- ti e gli importatori a versare una tassa di smaltimento anticipata (TSA), ossia a garantire il finanziamento dello smaltimento. I soggetti che sottostanno all’obbligo di ripresa devono per- tanto essere liberi nella scelta delle imprese di smaltimento.

La nuova regolamentazione del finanziamento dello smaltimento degli apparecchi scaturisce dalle considerazioni precedenti e costituisce il fulcro della revisione dell’ordinanza. Essa ga- rantisce che i fabbricanti e gli importatori che oggi non pagano contributi a un sistema volon- tario coprano i costi dello smaltimento dei propri apparecchi attraverso il pagamento di una tassa di smaltimento anticipata (TSA) prescritta dalla Confederazione se non aderiscono a un sistema che soddisfa le esigenze dell’ordinanza. Nel contempo, assicura la continuità futura degli attuali sistemi volontari per il finanziamento e lo smaltimento degli apparecchi usati e ne rafforza il ruolo. Inoltre, prevede il necessario margine d’azione per consentire l’avvento di nuovi sistemi, ad esempio per i nuovi generi di apparecchi disciplinati dall’ORSAE come i pannelli fotovoltaici, per i quali attualmente manca un sistema volontario.

In stretta collaborazione con un gruppo di accompagnamento composto di rappresentanti dei Cantoni, dei gestori di sistemi, degli importatori, delle imprese di smaltimento, dell’Unione

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delle città svizzere e delle associazioni di consumatori è stato elaborato un progetto che soddisfa entrambi i requisiti e copre i seguenti ambiti:

 tutti i fabbricanti/importatori sono, in linea di principio, obbligati a versare una tassa di smaltimento anticipata a un’organizzazione incaricata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM);

 chi paga contributi di riciclaggio anticipati a gestori di sistemi idonei, su domanda, ot- tiene dall’UFAM l’esenzione dal pagamento della tassa di smaltimento anticipata. L’ordinanza contempla esigenze per i gestori di sistemi, segnatamente per quanto concerne la riscossione e l’impiego del CRA prelevato, la raccolta e il riciclaggio di apparecchi sul territorio nazionale e l’informazione sui contenuti dell’attività aziendale;

 la TSA è impiegata principalmente per i pagamenti di compensazione ai gestori di si- stemi come pure per le indennità dirette agli operatori soggetti all’obbligo di ripresa che da soli si fanno carico dello smaltimento degli apparecchi messi in commercio.

Figura 1: Rappresentazione grafica dei flussi di denaro (TSA obbligatoria, CRA volontario) e della restituzione degli apparecchi usati ai fini del riciclaggio

b. Riciclaggio degli apparecchi più efficiente nel recupero delle risorse

Grazie alla raccolta differenziata e al riciclaggio degli apparecchi usati, le sostanze proble- matiche quali i ritardanti di fiamma bromurati, i metalli pesanti oppure i composti chimici che impoveriscono lo strato di ozono, possono essere escluse dal ciclo delle sostanze e, al tem- po stesso, i materiali riciclabili, quali il rame, l’alluminio, il ferro, il vetro o parti di materie pla- stiche riciclabili, possono essere recuperati con adeguate tecnologie di riciclaggio. In questo modo, laddove utile, si possono chiudere i cicli delle sostanze.

Migliore sfruttamento del potenziale di riciclaggio: acquista sempre maggiore importanza il fatto che il riciclaggio ecocompatibile degli apparecchi consenta di ridurre il consumo di Revision ORSAE, indagine conoscitiva 2013 – Rapporto esplicativo 4 / 18

materie prime attraverso il recupero di materie prime secondarie fornite dagli apparecchi. Con l’aggiornamento delle disposizioni dell’ORSAE si tiene conto dei seguenti aspetti:

 il campo d’applicazione dell’ordinanza viene in linea di principio esteso a tutti gli ap- parecchi elettrici ed elettronici (cfr. cap. 2c.). Tutti gli apparecchi devono essere rici- clati in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. I tipi di appa- recchi utilizzati esclusivamente a scopi professionali non sottostanno tuttavia all’obbligo di ripresa gratuita e di finanziamento;

 con l’estensione del campo d’applicazione dell’ORSAE agli apparecchi incorporati nei veicoli e nelle costruzioni ed estraibili con un onere proporzionato, aumenta il poten- ziale di recupero delle componenti riciclabili;

 con il completamento dei principi delle esigenze poste al riciclaggio, il recupero dei cosiddetti «metalli tecnici rari» quali l’oro, il palladio, l’indio, il gallio, il germanio, il ne- odimio o il tantalio non sarà più limitato a casi eccezionali e avrà un ruolo prioritario nei nuovi sviluppi delle tecniche di riciclaggio.

Migliore organizzazione per l’adeguamento degli aiuti all’esecuzione: analogamente alla vigente ORSAE, la nuova ordinanza contempla esigenze essenziali dello smaltimento senza entrare nel dettaglio delle prescrizioni sul riciclaggio degli apparecchi, visto che gli standard di riciclaggio evolvono di pari passo con il progresso tecnologico e non sarebbe quindi opportuno fissare regole dettagliate a livello di ordinanza. Queste saranno disciplinate negli aiuti all’esecuzione che l’UFAM elaborerà di concerto con l’economia, i servizi specia- lizzati e le autorità cantonali. La collaborazione con i diretti interessi deve essere regolamen- tata esplicitamente nella nuova ORSAE. L’attuale prassi che vede la pubblicazione periodica, ma non sempre tempestiva, da parte dell’UFAM di cosiddette «schede» sul riciclaggio eco- compatibile di singole categorie o tipi di apparecchi non è più soddisfacente. Gli adeguamen- ti periodici delle esigenze poste allo smaltimento rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica, cui concorrono tutti gli interessati, facilitano specialmente per i Cantoni il com- pito di garantire l’esecuzione dell’ORSAE e il rilascio delle necessarie autorizzazioni per le imprese di smaltimento degli apparecchi secondo l’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traff ico di rifiuti (OTRif; RS 814.610).

c. Ampliamento dell’elenco degli apparecchi

Le categorie di apparecchi contemplate nella vigente ORSAE corrispondono già in massima parte alle categorie elencate nella direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consi- glio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GUCE L 197/38 del 24 luglio 2012. Il catalogo degli apparecchi dell’Unione europea è però più ampio. Da tempo sia i gestori di sistemi che le imprese di smaltimento auspicano un adeguamento degli elenchi svizzeri a quelli dell’Unione europea, poiché sia i fabbricanti/importatori che le impre- se di riciclaggio operano sul mercato internazionale. L’armonizzazione consente di semplifi- care gli obblighi di notifica e fare comparazioni. All’elenco sono stati aggiunti gli strumenti medici, gli strumenti di sorveglianza e di controllo, i distributori automatici e i pannelli fotovol- taici (questi ultimi ripresi da poco nella direttiva europea).

3. I singoli articoli del nuovo testo dell’ORSAE

Art. 1 Scopo

Come l’ordinanza in vigore, la nuova ORSAE deve assicurare che gli apparecchi siano smal- titi in modo rispettoso dell’ambiente e che siano raccolti separatamente dagli altri rifiuti urba- ni. Diversamente dalla vigente ORSAE, il nuovo testo sancisce che lo stato della tecnica è un’esigenza vincolante per lo smaltimento (art. 9 ).

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Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 1 capoverso 2 dell’ORSAE vigente, integrato dall’aggiunta del finanziamento. La regolamentazione di tale questione è uno dei punti cen- trali della revisione.

Il capoverso 2 è nuovo. Stabilisce che gli apparecchi incorporati nelle costruzioni o nei vei- coli, la cui estrazione è possibile con un onere proporzionato, sottostanno all’obbligo di resti- tuzione/ripresa e all’obbligo di finanziamento nonché alle prescrizioni sullo smaltimento ri- spettoso dell’ambiente. Ad esempio, sempre più automobili sono dotate di sensori, regolatori della velocità, dispositivi di controllo della temperatura, sistemi di navigazione integrati nella struttura stessa al momento della fabbricazione e non più semplicemente collegati dall’esterno. Attualmente questi apparecchi vengono smaltiti nei centri di demolizione delle automobili e i metalli tecnici rari in essi contenuti vanno persi, visto che non possono più es- sere recuperati dai rottami una volta ridotti in minuscole particelle. Anche gli edifici abitativi o commerciali sono sempre più equipaggiati con apparecchi elettrici di comunicazione, di mi- surazione o di regolazione del consumo di energia oppure della temperatura in un ambiente. In collaborazione con i rami economici interessati, l’UFAM elaborerà e aggiornerà periodica- mente una direttiva in cui figurerà un elenco degli apparecchi per cui l’estrazione è possibile «con un onere proporzionato».

Anche il capoverso 3 è nuovo. Stabilisce che gli apparecchi destinati esclusivamente all’impiego in ambito professionale, ad esempio i tomografi computerizzati, i banchi di refrige- razione nei supermercati, i distributori automatici di biglietti nelle stazioni ferroviarie o i ban- comat non sottostanno all’obbligo di restituzione/ripresa e all’obbligo di finanziamento attra- verso il pagamento di tasse anticipate. Nel caso di questi apparecchi, si ritiene che la ripresa avvenga nel quadro dei contratti di sostituzione e di manutenzione, e che anche il finanzia- mento sia regolamentato per via contrattuale. Dal punto di vista della protezione dell’ambiente e della salvaguardia delle risorse è però importante che anche questi apparec- chi vengano smaltiti conformemente alle esigenze dell’articolo 9, quindi in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.

Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 1 capoverso 3 della vigente ORSAE.

Art. 3 Definizioni

Il capoverso 1 si allinea alle definizioni dei termini che figurano all’articolo 3 della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparec- chiature elettriche ed elettroniche, GUCE L 197/38 del 24 luglio 2012 («direttiva RAEE»). Tra le definizioni rientrano, da un lato, gli apparecchi che non possono funzionare correttamente senza corrente elettrica (fornita dalla rete o da una pila) e, dall’altro, apparecchi di genera- zione, trasferimento e misura di correnti se la tensione è inferiore a 1000 volt (corrente alter- nata) o inferiore a 1500 volt (corrente continua). Dal campo d’applicazione sono pertanto esclusi a priori i generatori e trasformatori di alta tensione.

Nella ORSAE vigente gli apparecchi elettrici ed elettronici sono stati indicati con un elenco di categorie di apparecchi. La revisione dell’ordinanza amplia l’elenco che figura ora nell’articolo 4.

Il capoverso 2 contiene la definizione del termine «componente». Elementi quali ad esempio i cavi, i lettori integrati, le schede grafiche di computer, i contenitori di toner e le cartucce per stampanti, ma anche la struttura esterna di aspirapolvere o gli apparecchi televisivi, in quan- to componenti di apparecchi elettrici ed elettronici, rientrano nel campo di applicazione della nuova ORSAE. Tuttavia, non tutte le disposizioni dell’ordinanza si applicano anche alle com- ponenti (ad. es. le sole componenti non sottostanno all’obbligo di pagare la tassa). I CD op- pure la carta per stampante sono, ad esempio, soltanto accessori o materiale di consumo e non rientrano nel campo d’applicazione dell’ORSAE. Per contro, componenti quali gli altopar-

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lanti, i lettori esterni, i caricabatteria per i telefonini oppure le chiavette USB vanno considera- ti come apparecchi a sé stanti. Pur essendo utilizzati insieme ad altri apparecchi, non sono infatti indispensabili per il loro funzionamento. Attraverso queste precisazioni si tracciano chiari limiti tra nozioni simili e si può anche sfruttare meglio il potenziale di riciclaggio.

Il capoverso 3 definisce il termine «fabbricante», inglobandovi le nozioni di «importatore» e di «fabbricante». Ciò corrisponde alla definizione data dalla legislazione sui prodotti chimici e dal punto di vista della tecnica legislativa è una soluzione appropriato, visto che l’ORSAE prescrive per i fabbricanti e gli importatori gli stessi obblighi. Sono considerati fabbricanti an- che le ditte o i privati che con l’intenzione di trarre profitti nel tempo acquistano in Internet apparecchi per conto proprio all’estero e ne organizzano la vendita in Svizzera.

Il capoverso 4 definisce il termine «commerciante». Questo racchiude le nozioni di «inter- mediario» e di «commerciante al dettaglio». Anche se l’importatore di fatto esercita sempre il commercio, dal punto di vista giuridico non è considerato commerciante visto che non acqui- sta gli apparecchi in Svizzera. Ai sensi dell’ORSAE, l’importatore è un fabbricante.

Nel capoverso 5, la definizione di «stato della tecnica» risponde a un’esigenza manifestata dai Cantoni, dalle imprese di riciclaggio degli apparecchi e dai gestori di sistemi. La spiega- zione teorica del concetto corrisponde all’interpretazione data in ampia parte dal diritto am- bientale svizzero e nell’Unione europea. Il contenuto concreto dei procedimenti di smaltimen- to corrispondenti allo stato della tecnica può variare nel corso del tempo per effetto dei pro- gressi tecnici, dei fattori economici e delle nuove conoscenze scientifiche. Lo stato della tec- nica sarà precisato dall’UFAM negli aiuti all’esecuzione (art. 9 cpv. 3).

La lettera a stabilisce che un procedimento corrisponde allo stato della tecnica se è realmen- te eseguibile nella pratica. Ciò può essere garantito in due modi. Da un lato, può trattarsi di un procedimento che è già stato sperimentato con successo in aziende già esistenti, indi- pendentemente dal fatto che la sperimentazione sia avvenuta in Svizzera o all’estero. Dall’altro, un procedimento può essere considerato allo stato della tecnica quando, pur non essendo ancora stato testato in un’azienda, è stato impiegato con successo in via sperimen- tale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti. Gli esperimenti devono essere eseguiti secondo metodi scientifici e simulando quanto avverrà nella pratica. L’infrastruttura impiegata per l’esecuzione degli esperimenti deve essere comparabile a quel- la che in futuro sarà utilizzata per il procedimento. Ciò significa che una procedura impiegata con successo nell’ambito di un esperimento può essere considerata corrispondente allo stato della tecnica soltanto per gli impianti in cui vigono condizioni d’impiego comparabili. Ad e- sempio, un procedimento eseguito con successo durante un esperimento in un impianto di piccole dimensioni non corrisponde allo stato della tecnica di un grosso impianto se non è certo che l’impiego possa funzionare nella pratica anche in un impianto di grandi dimensioni. Per stabilire se un test oppure un impiego durante un esperimento abbia avuto esito positivo bisogna, in particolare, basarsi sull’efficacia del metodo per il raggiungimento degli scopi prefissi.

La lettera b attribuisce allo stato della tecnica anche la qualità della sostenibilità economica. Non è determinante la sostenibilità economica riferita a una singola azienda, bensì quella relativa a un’impresa media ed economicamente sana che opera nel settore in questione e vanta impianti di produzione moderni e una gestione efficiente.

I capoversi 6 e 7 spiegano cosa si intende per «organizzazione» e «gestore del sistema». Contrariamente all’organizzazione incaricata dall’UFAM, i sistemi gestiti su base volontaria devono assicurare oltre al finanziamento anche lo smaltimento degli apparecchi raccolti se- paratamente.

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Art. 4 Categorie di apparecchi

Nell’articolo figura un elenco delle categorie di apparecchi che sottostanno all’ORSAE. L’elenco corrisponde a quello che figura nella direttiva 2012/19/UE, recentemente sottoposta a revisione. Dopo un periodo di transizione fino ad agosto 2018, la direttiva RAEE prevede il passaggio a una diversa struttura del catalogo degli apparecchi. Nell’ORSAE viene ripreso l’attuale elenco delle categorie di apparecchi della RAEE. Se allo scadere del periodo di transizione previsto dall’Unione europea si reputerà necessario apportare delle modifiche all’elenco dell’ORSAE, occorrerà sottoporre l’ordinanza a una nuova revisione.

Per delucidare il catalogo degli apparecchi, l’UFAM ha previsto di redigere un aiuto all’esecuzione che avrà la forma di elenco dettagliato degli apparecchi, fermo restando, però, che una lista del genere non potrà mai essere esaustiva e dovrà quindi essere intesa come un’enumerazione di esempi.

L’articolo 4 capoverso 1 lettera a numeri da 1 a 7 riprende le categorie contemplate dalla ORSAE in vigore. I numeri da 8 a 10 (strumenti medici, strumenti di sorveglianza e di control- lo, distributori automatici) e la lettera b (pannelli fotovoltaici) sono nuovi e sono il risultato dell’adeguamento dell’ORSAE alle disposizioni dell’Unione europea. La ripresa degli appa- recchi che figurano alla lettera a numeri da 8 a 10 soddisfa un’esigenza già da tempo mani- festata dai gestori di sistemi e dalle imprese di riciclaggio.

Una differenza formale rispetto alle categorie di apparecchi dell’UE riguarda gli strumenti medici5, per i quali la direttiva RAEE precisa «ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati». L’ORSAE fa a meno di questa puntualizzazione visto che l’articolo 2 capoverso 3 esclude gli apparecchi destinati esclusivamente alle attività professionali dall’assoggettamento alle prescrizioni che disciplinano la ripresa, la restituzione e il finan- ziamento. Nel caso dei prodotti impiantati si tratta di apparecchi che sono destinati soltanto alle attività professionali. Gli apparecchi infettati sono disciplinati in Svizzera dalle prescrizio- ni dell’ordinanza del 9 maggio 2012 sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (ordinanza sull’impiego confinato, OIConf; RS 814.912) e dell’ordinanza del 25 agosto 1999 sulla prote- zione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM; RS 832.321), che rego- lamentano le modalità di trattamento per la disinfezione degli apparecchi prima dello smalti- mento. Al momento dello smaltimento stesso, questi apparecchi non sono più considerati apparecchi infettati, bensì comuni apparecchi elettronici.

Anche la lettera a numero 11 è nuova e assicura che l’ORSAE si applichi in linea di principio anche agli apparecchi elettrici ed elettronici secondo l’articolo 3 capoverso 1 che non posso- no essere attribuiti in modo univoco a una categoria. A titolo d’esempio si possono citare i banchi di refrigerazione nei negozi al dettaglio di generi alimentari che non sono ascrivibili né nella categoria degli elettrodomestici e né a un’altra. Conformemente all’articolo 2 capoverso 3, a questi apparecchi si applicano però soltanto le prescrizioni dell’ORSAE sullo smaltimen- to.

Allineandosi al testo riveduto della direttiva europea RAEE, la nuova ordinanza inserisce all’articolo 3 capoverso 1 lettera b i pannelli fotovoltaici. A medio termine si prevede un au- mento continuo dei pannelli usati. Il potenziale di riciclaggio associato a questi apparecchi è elevato (ad es. riciclaggio dell’alluminio o del vetro).

Art. 5 Obbligo di restituzione

Analogamente alla vigente ORSAE, anche nella nuova versione è contemplato l’obbligo di restituire separatamente gli apparecchi usati. L’obbligo di restituzione riguarda adesso anche le componenti di apparecchi, dato che anche per esse si vuole garantire uno smaltimento

5 Nella RAEE figura il termine dispositivi medici

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rispettoso dell’ambiente. L’obbligo di ripresa gratuita delle componenti è però disciplinato in modo differenziato.

Art. 6 Obbligo di ripresa

Vista l’efficacia dimostrata nel quadro dell’applicazione della vigente ORSAE, anche nella nuova ordinanza l’obbligo di ripresa è in linea di principio disciplinato in modo differenziato a seconda che riguardi i fabbricanti o i commercianti.

Il capoverso 1 disciplina l’obbligo di ripresa cui sono soggetti i commercianti. I commercianti sono tenuti a riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti al genere che figura nel loro assortimento. L’obbligo di ripresa riguarda soltanto i commercianti che operano nel commercio al dettaglio (e non nel commercio di intermediazione) e vale solo nei confronti dei singoli utenti e non degli altri commercianti. L’obbligo si applica anche ai commercianti che vendono apparecchi elettrici ed elettronici in modo non continuativo, ma nell’ambito di perio- diche promozioni.

Per le componenti degli apparecchi l’obbligo di ripresa è regolamentato in modo differenzia- to. Ai soggetti privati è riconosciuta la possibilità di restituire gratuitamente singole compo- nenti (ad es. lettori sostituiti). Invece, le persone che smontano apparecchi usati a titolo commerciale oppure che estraggono delle componenti facilmente riciclabili o utilizzabili come pezzi di ricambio non possono consegnare gratuitamente le componenti prive di valore di cui non hanno più bisogno. Nei confronti di dette persone non sussiste l’obbligo di ripresa; esse devono provvedere a proprie spese a smaltire le componenti in modo rispettoso dell’ambiente (cfr. art. 8). Ciò significa che i commercianti e i fabbricanti possono rifiutarsi di riprendere e smaltire gratuitamente componenti prive di valore, ad esempio, consegnate in grandi quantitativi da persone che smontano o riparano apparecchi usati a titolo commercia- le.

Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di ripresa cui sono soggetti i fabbricanti. I fabbricanti (ai sensi dell’ordinanza anche gli importatori) che non forniscono gli apparecchi direttamente agli utenti finali sono tenuti a riprendere gratuitamente soltanto gli apparecchi appartenenti alle marche che fabbricano o importano. Ciò significa, ad esempio, che i fabbricanti non de- vono riprendere i computer di tutte le marche (contrariamente ai commercianti che hanno nel proprio assortimento computer di una o più marche), ma solo quelli della propria. I fabbrican- ti/importatori che forniscono gli apparecchi agli utenti in un punto di vendita al dettaglio sono tenuti, analogamente ai commercianti, a prendere gratuitamente in consegna dagli utenti finali tutti i generi di apparecchi che figurano nell’assortimento. Anche in questo caso, l’obbligo di ripresa delle componenti di apparecchi si applica soltanto nei confronti degli utenti finali.

Lo scopo del capoverso 3 è quello di facilitare la restituzione degli apparecchi e delle com- ponenti presso i punti di vendita degli apparecchi, prevedendo che possano essere restituiti durante l’intero orario di apertura. I commercianti e i fabbricanti che non forniscono apparec- chi agli utenti finali, ma soltanto agli intermediari, e non gestiscono pertanto punti di vendita possono invece affidare a terzi la ripresa. Ad esempio, un fabbricante di frigoriferi non è te- nuto a riprendere presso la sua sede gli apparecchi usati della sua marca che vengono resti- tuiti nei negozi specializzati in elettronica. Può decidere che la consegna debba avvenire in un altro luogo, ad esempio direttamente presso l’impresa di riciclaggio. Per il commerciante al dettaglio che restituisce apparecchi e componenti non devono insorgere costi supplemen- tari.

Art. 7 Obbligo d’informazione e di etichettatura

La disposizione al capoverso 1 è nuova. Stabilisce che anche in Svizzera gli apparecchi devono essere provvisti del simbolo prescritto dall’Unione europea, che consiste in un bido- ne della spazzatura barrato da una croce. Il simbolo può essere apposto sull’imballaggio,

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sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia se non è possibile apporlo sull’apparecchio, ad e- sempio a causa delle dimensioni troppo piccole del prodotto. Di fatto, nella maggior parte dei casi è già oggi così, visto che non ci sono praticamente più apparecchi fabbricati soltanto per il mercato svizzero.

Il capoverso 2 stabilisce che nei punti di vendita deve essere indicato in modo chiaro e in posizione ben visibile che per gli apparecchi e le componenti è prevista la ripresa e il rici- claggio.

Art. 8 Obbligo di smaltimento

Il capoverso 1 corrisponde, dal punto di vista del contenuto, all’articolo 5 capoverso 1 della vigente ORSAE. Sono stati aggiunti anche i centri pubblici di raccolta che erroneamente mancano nell’ordinanza in vigore. I fabbricanti/importatori e i commercianti soggetti all’obbligo di ripresa come pure i gestori di raccolte pubbliche o centri pubblici di raccolta devono smaltire gli apparecchi che non riutilizzano o consegnarli ad altri soggetti che sotto- stanno all’obbligo di ripresa (ad es. il commerciante all’importatore). A seconda delle proprie- tà pericolose, i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici possono essere anche «rifiuti sog- getti a controllo» oppure «rifiuti speciali» secondo l’OTRif. Nell’ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) ai codici dei rifiuti compresi tra 16 02 09 e 16 02 98 sono indicate, per gli scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, la classificazione e la descrizione dei rifiuti. Lo smaltimento di simili apparecchi deve pertanto avvenire presso un’impresa che dispone della necessaria autorizzazione can- tonale secondo l’OTRif. Le esportazioni degli apparecchi usati ai fini dello smaltimento devo- no essere autorizzate dal Cantone conformemente all’OTRif.

Il capoverso 2 è una precisazione necessaria. Le officine di riparazione oppure altre impre- se che smontano gli apparecchi e riutilizzano parti devono farsi carico dei costi di smaltimen- to delle componenti non riciclabili. Soltanto per le componenti restituite dagli utenti finali sus- siste l’obbligo di ripresa gratuita (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2).

Art. 9 Esigenze poste allo smaltimento

Dal punto di vista del contenuto, il capoverso 1 corrisponde in massima parte all’articolo 6 della vigente ORSAE. È stato però adeguato dal punto di vista redazionale e integrato con esigenze connesse al recupero dei metalli tecnici rari (lettera b). In questo modo viene creato un incentivo per le innovazioni che incrementano l’efficienza delle risorse. Per la prima volta, i metalli tecnici rari sono indicati come possibili parti da riciclare.

Il capoverso 2 crea la base giuridica che prevede per determinati apparecchi, se necessa- rio, la raccolta, il deposito intermedio e, successivamente, il riciclaggio differenziati se in questo modo è possibile riciclare, secondo lo stato della tecnica, le singole parti che non possono essere recuperate dall’usuale materiale di raccolta. L’aiuto all’esecuzione sullo stato della tecnica relativo allo smaltimento degli apparecchi stabilirà gli apparecchi soggetti alla raccolta differenziata. Ciò potrebbe riguardare, ad esempio, gli apparecchi che si prestano al recupero di metalli tecnici rari come gli «smartphone», i GPS oppure i «tablet PC».

Il capoverso 3 enuncia l’obbligo dell’UFAM di emanare aiuti all’esecuzione per la regola- mentazione dello smaltimento degli apparecchi e la collaborazione in materia con i Cantoni e i settori interessati, visto che la prassi attuale, in cui l’aggiornamento delle «schede» non è costante e spesso addirittura tardivo, non serve realmente né ai servizi d’esecuzione dei Cantoni né alle imprese di smaltimento interessate. Poiché l’ordinanza stessa fissa soltanto i principi e gli obiettivi del riciclaggio degli apparecchi secondo modalità rispettose dell’ambiente, acquisiscono grande importanza gli aiuti all’esecuzione sullo stato della tecni- ca. Per settori in rapida evoluzione, come quello del riciclaggio, è importante sviluppare e adeguare la prassi esecutiva in modo costante e tempestivo. Per l’elaborazione degli aiuti all’esecuzione l’UFAM deve collaborare con i Cantoni e i rami economici interessati. Fungo-

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no da base i documenti esistenti, ad esempio le regolamentazioni tecniche della direttiva RAEE dell’Unione europea, gli accordi settoriali quali il marchio WEEELABEX6 proposto dall’associazione europea dei gestori di sistemi «WEEE-Forum»7 oppure le prescrizioni tec- niche di SWICO/SENS elaborate dal Laboratorio federale di prova dei materiali e della ricer- ca (EMPA).

Art. 10 Obbligo di pagare la tassa

Il capoverso 1 introduce per i fabbricanti e gli importatori di apparecchi l’obbligo di versare una tassa di smaltimento anticipata conformemente all’articolo 32abis della LPAmb. Secondo le prescrizioni della LPAmb, la tassa deve essere versata a un’organizzazione privata incari- cata dall’UFAM. Non è la prima tassa di questo tipo: esiste già una tassa di smaltimento an- ticipata per le pile, disciplinata nell’ORRPChim, e per gli imballaggi per bevande in vetro, disciplinata nell’ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621). L’organizzazione adotta le misure idonee affinché gli attori presenti sul mercato siano infor- mati in merito ai loro obblighi.

Secondo il capoverso 2, l’obbligo di pagare la tassa si applica anche a imprese e organiz- zazioni che importano per uso proprio, e quindi a scopo non commerciale, apparecchi acqui- stati via Internet oppure nell’ambito di attività turistiche. Le imprese e le organizzazioni che importano apparecchi sottostanno all’obbligo di notifica di cui all’articolo 12. Tuttavia, è previ- sta anche la possibilità che l’obbligo di pagare la tassa venga assunto da terzi. I venditori per corrispondenza esteri possono, ad esempio, notificare presso l’organizzazione gli apparecchi venduti in Svizzera e versare la TSA o a partecipare a un sistema di finanziamento e di smal- timento. Così facendo garantiscono, come servizio alla clientela, che i propri clienti non violi- no il diritto svizzero. Non è prevista una regolamentazione analoga per i soggetti privati che acquistano apparecchi all’estero. Di fatto, una simile disposizione non sarebbe applicabile.

Il capoverso 3 verte sui punti di contatto tra il nuovo obbligo di pagare la tassa, che coinvol- ge in particolare i cosiddetti «fruitori clandestini», e i sistemi volontari già previsti dai settori economici. Su domanda, i fabbricanti/importatori possono essere dispensati dall’obbligo di pagamento della tassa se versano, a titolo di smaltimento degli apparecchi e relativo finan- ziamento, un contributo anticipato per lo smaltimento a un sistema privato che soddisfa de- terminate esigenze (art. 18). In particolare, il sistema deve assicurare che gli apparecchi messi in commercio siano smaltiti nel rispetto dell’ambiente.

In questo modo, gli odierni sistemi possono continuare anche in futuro su base privata ad adempiere il loro importante ruolo nel contesto della raccolta differenziata degli apparecchi e del rispettivo riciclaggio conforme alle esigenze dell’ambiente. In linea di principio, sussiste anche la possibilità che i settori economici sviluppino altri sistemi, ad esempio nel caso dei pannelli fotovoltaici, che per la prima volta sono stati inseriti nel campo d’applicazione dell’ordinanza.

I gestori di sistemi hanno la possibilità di presentare domande collettive per i fabbricanti e gli importatori che aderiscono al loro sistema.

Art. 11 Ammontare della tassa

Il capoverso 1 definisce il limite per la fissazione dell’ammontare della tassa di smaltimento anticipata riscossa dall’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione. Il limite mas- simo di 7 franchi per chilogrammo di apparecchi copre, stando ai dati attuali, i costi del rici- claggio.

6 WEEE Label of Excellence 7 European Association of Electrical and Electronic Waste Take Back Systems

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Il capoverso 2 stabilisce che la tassa può ammontare in via eccezionale a 25 franchi per chilogrammo di apparecchi. Un importo di tale entità è necessario visto che in singoli casi, a causa di proprietà pericolose, certi apparecchi necessitano di uno smaltimento molto specia- le i cui costi possono superare il limite indicato al capoverso 1. Un esempio è dato dalle lam- pade a scarica a gas ad alta densità e ad alta pressione i cui costi di smaltimento possono superare il limite massimo di 7 franchi al chilogrammo a causa delle elevate esigenze in ma- teria di sicurezza.

In certi casi, il riciclaggio di determinati apparecchi può autofinanziarsi se gli introiti dei mate- riali riciclabili recuperati coprono i costi di smaltimento; gli apparecchi in questione possono quindi essere esentati dalla tassa di smaltimento anticipata conformemente al capoverso 3.

Conformemente al capoverso 4 le tariffe dettagliate sono fissate dal DATEC in un’ordinanza, riesaminate ogni anno e, se necessario, adeguate alla situazione del mercato.

Art. 12 Obbligo di notifica

Il capoverso 1 disciplina l’obbligo di notifica degli assoggettati alla tassa nei confronti dell’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione. Affinché questa possa disporre dei dati necessari per la riscossione della tassa, gli assoggettati devono notificarle il numero e il peso degli apparecchi messi in commercio. Il grado di dettaglio di queste notifiche, in particolare i generi di apparecchi che devono essere distinti all’interno di una categoria, deve essere stabilito dall’organizzazione. La frequenza della notifica prescritta per i fabbrican- ti/importatori è in linea di principio mensile; ciononostante l’organizzazione è libera di con- cordare con i singoli soggetti altre scadenze. Per le persone giuridiche che importano appa- recchi a uso privato, l’obbligo di notifica mensile non è ragionevole. In questi casi, la notifica avviene a importazione avvenuta.

Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di notifica dei fabbricanti/importatori esentati dal pagamen- to della tassa. Essi sono tenuti a notificare al gestore del sistema o ai gestori di sistemi, cui versano contributi di riciclaggio anticipati, le informazioni necessarie ai fini della riscossione dei contributi. Spetta ai gestori di sistemi definire le prescrizioni che disciplinano la notifica, inclusa la loro frequenza.

Il capoverso 3 impone ai gestori di sistemi di notificare all’UFAM se un fabbricante esentato dal pagamento della tassa non versa loro il contributo di riciclaggio anticipato. La notifica è necessaria, perché i fabbricanti e gli importatori che non versano il contributo ai gestori di sistemi sono tenuti a pagare la tassa all’organizzazione privata incaricata dalla Confedera- zione. I gestori di sistemi sono obbligati alla notifica in quanto si tratta di un’informazione in- dispensabile per l’esecuzione da parte della Confederazione degli obblighi legati alla tassa di smaltimento anticipata (art. 46 cpv. 1 LPAmb).

Art. 13 Scadenza della tassa e termine di pagamento

Le disposizioni di natura amministrativa applicabili alla riscossione della tassa di smaltimento anticipata corrispondono a quelle dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) che, con risultati soddisfacenti, disciplinano l’analoga tassa sulle pile.

Art. 14 Impiego della tassa

Lettera a: l’organizzazione privata incaricata e sorvegliata dalla Confederazione impiega i proventi della tassa di smaltimento anticipata in primo luogo per i pagamenti di compensa- zione ai gestori di sistemi. Questi vengono riconosciuti per il trattamento e il trasporto di ap- parecchi (ma non per la raccolta nel caso di soggetti che sottostanno all’obbligo di ripresa) su cui è stata versata una TSA anziché un CRA alla messa in commercio, ma che sono stati smaltiti all’interno dei sistemi di ripresa e di riciclaggio dei gestori volontari di sistemi. In que- sto modo si garantisce che i gestori di sistemi non debbano continuare a smaltire a proprie spese apparecchi per i quali non hanno percepito contributi di finanziamento. La quota di

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apparecchi su cui è stata versata una tassa di smaltimento anticipata e che attraverso la rac- colta giungono ai commercianti, ai fabbricanti o ai centri pubblici di raccolta per essere suc- cessivamente smaltiti dai gestori di sistemi deve essere rilevata periodicamente, ad esempio analizzando il mix di apparecchi raccolti e smaltiti. A tale scopo sarà necessario ricavare dei campioni rappresentativi (per categorie) degli apparecchi usati raccolti che giungono nelle imprese di riciclaggio e procedere a un’estrapolazione per l’intero materiale di raccolta. Le notifiche che i fabbricanti/importatori sono tenuti a fare all’organizzazione incaricata dalla Confederazione e ai gestori di sistemi (art. 12 cpv.1) per gli apparecchi messi in commercio indicano, per ogni genere, il numero di apparecchi gravati dalla tassa di smaltimento antici- pata e il numero di quelli gravati dal contributo di riciclaggio anticipato. Questa ripartizione può poi essere applicata alla quantità complessiva di apparecchi raccolti e smaltiti e consen- tire così di determinare la quota degli apparecchi gravati dalla TSA e smaltiti dai gestori di sistemi.

I pagamenti di compensazione vengono versati anche a titolo di indennità ai centri pubblici di raccolta dai gestori di sistemi secondo l’articolo 18 lettera a.

Lettera b: l’organizzazione deve versare indennità anche a chi è assoggettato all’obbligo di ripresa e dimostra di far riciclare gli apparecchi sui quali è stata versata una TSA direttamen- te a un’impresa di smaltimento autorizzata. Ciò è necessario perché chi è soggetto all’obbligo di ripresa non può essere costretto ad aderire a un sistema e deve avere la libertà di decidere autonomamente la modalità del riciclaggio degli apparecchi rispettoso delle esi- genze dell’ambiente. L’indennità è riconosciuta per il trasporto degli apparecchi raccolti verso l’impianto di riciclaggio e per il trattamento in loco degli stessi. La raccolta e il deposito inter- medio presso chi è assoggettato all’obbligo di ripresa non danno diritto all’indennità.

Lettera c: le tasse devono essere fissate in modo tale da consentire all’organizzazione di finanziare con i proventi le attività connesse all’esecuzione del mandato ricevuto dall’UFAM. Tra le attività dell’organizzazione vi è anche quella d’informazione relativa alla raccolta diffe- renziata e al riciclaggio degli apparecchi, ad esempio per migliorare la restituzione degli ap- parecchi da parte dei clienti. Limitatamente a questo tipo di attività, l’organizzazione può de- cidere di aderire alle campagne dei gestori di sistemi anziché lanciarne di proprie. Questa sembra essere la soluzione migliore tenuto conto che non più del 15 per cento degli introiti della tassa può essere destinato all’attività d’informazione.

Art. 15 Condizioni per il pagamento

Questo articolo disciplina le procedure e i criteri in base ai quali l’organizzazione versa in- dennità e pagamenti di compensazione.

Per richiederli occorre presentare una domanda secondo il capoverso 1 entro fine marzo dell’anno successivo all’attività svolta. La domanda può anche essere presentata prima. L’organizzazione può predisporre moduli per la presentazione della domanda.

Il capoverso 2 stabilisce che l’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se l’attività di smaltimento avviene nel rispetto dell’ambiente, secondo lo stato della tecnica e criteri di economicità.

Il capoverso 3 precisa che l’organizzazione può disporre soltanto dei mezzi finanziari deri- vanti dalla tassa di smaltimento anticipata. Nel caso in cui siano insufficienti per coprire i co- sti dei compiti prescritti, nel quadro dell’esame annuale secondo l’articolo 11 capoverso 2 dell’ORSAE, il DATEC deve valutare se aumentare la tassa. L’organizzazione salderà le le- gittime fatture non appena disporrà nuovamente di mezzi sufficienti, eventualmente dopo un adeguamento della tassa.

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Art. 16 Organizzazione

L’articolo contempla i principi che disciplinano il rapporto contrattuale tra la Confederazione e l’organizzazione privata da essa incaricata, nonché le esigenze generali poste all’organizzazione. L’organizzazione rispecchia il modello di finanziamento dello smaltimento delle pile secondo l’ORRPChim. L’UFAM stipula con l’organizzazione un contratto di diritto pubblico che le conferisce competenze di pubblici poteri, in particolare per quanto riguarda l’emanazione di decisioni.

Il capoverso 5 disciplina la collaborazione tra l’organizzazione e l’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Se in base a indizi ritiene che l’importatore non adempia all’obbligo di notifica secondo l’articolo 12, l’organizzazione può ottenere dall’AFD i dati di cui dispone sulle importazioni dell’impresa in questione. L’autorità doganale non provvederà ad effettuare rilevazioni particolari e i dati verranno trasmessi per come figurano nelle dichiarazioni doga- nali. Non sono previsti controlli speciali all’importazione da parte dell’Amministrazione delle dogane.

Art. 17 Vigilanza sull’organizzazione

I capoversi 1 e 2 disciplinano la vigilanza della Confederazione sull’organizzazione privata da essa incaricata e si allineano a quanto previsto con successo dall’ORRPChim per il finan- ziamento dello smaltimento delle pile.

I capoversi 3 e 4 disciplinano la presentazione del rapporto annuale dell’organizzazione. Esso contempla sostanzialmente gli stessi elementi prescritti all’articolo 19 per il rapporto annuale dei gestori di sistemi. I dati secondo la lettera e sono però a disposizione dell’organizzazione soltanto per gli apparecchi gravati dalla tassa per i quali l’organizzazione ha sostenuto costi di smaltimento diretti (art. 14 lett. b). Il rapporto viene pubblicato dall’UFAM salvaguardando il segreto d’affari o di fabbricazione.

Art. 18 Esigenze poste ai gestori di sistemi

I gestori di sistemi devono soddisfare determinate esigenze affinché i fabbricanti/importatori che versano contributi ai loro sistemi possano essere esentati dalla tassa (art. 10 cpv. 3). I gestori di sistemi sono oggi solitamente in grado di rispettare queste esigenze.

Lettera a: i gestori di sistemi devono riscuotere i contributi in funzione dei costi e impiegarli per smaltire gli apparecchi in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. Essi sono tenuti a indennizzare anche le raccolte pubbliche e i centri pubblici di raccolta di gestori non soggetti all’obbligo di ripresa. L’indennità deve coprire i costi supplementari spe- cifici del riciclaggio di un’azienda economicamente sana. I gestori cui si fa riferimento sono ad esempio i centri di raccolta gestiti dalle città e dai Comuni (discariche di rifiuti, punti di raccolta ecc.) oppure centri di raccolta di apparecchi presso gli impianti di trattamento dei rifiuti o le imprese di riciclaggio.

Lettera b: i contributi sono calcolati dai gestori di sistemi in base ai costi presumibili dello smaltimento. I contributi dipendono dal numero presunto di apparecchi restituiti durante un determinato arco di tempo e dal relativo costo del trasporto e del riciclaggio. Occorre stabilire le basi per il calcolo e salvaguardare il segreto d’affari o di fabbricazione.

Lettera c: per almeno una categoria di apparecchi secondo l’articolo 4, i gestori di sistemi devono assicurare lo smaltimento rispettoso dell’ambiente a livello svizzero, ovvero sia nei centri che nelle aree periferiche. I gestori di sistemi non devono né avvantaggiare né pena- lizzare alcun fabbricante, commerciante o marca. Ciò significa, ad esempio, che un fabbri- cante che gestisce un proprio sistema di ripresa e di finanziamento per lo smaltimento dei suoi apparecchi appartenenti a un’unica marca non soddisfa le esigenze poste ai gestori di sistemi. Lo stesso dicasi per chi finanzia e smaltisce nel rispetto delle esigenze ambientali solo frigoriferi e non apparecchi dell’intera categoria degli elettrodomestici. Tutte queste esi-

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genze sono importanti per evitare che nei diversi settori i sistemi possano scegliere le regio- ni, le marche o i tipi di apparecchi più convenienti e per garantire che gli utenti di tutta la Svizzera possano riportare gratuitamente, in modo semplice e senza dispendio eccessivo di tempo gli apparecchi usati. Soltanto in questo modo è possibile mantenere e migliorare ulte- riormente i livelli raggiunti ad oggi nella raccolta differenziata e nel riciclaggio.

Lettera d: tra le prestazioni dei gestori di sistemi sono previste anche le attività d’informazione condotte entro un limite proporzionato e volte a garantire un elevato tasso di ripresa, come pure un certo impegno nel cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per un miglior recupero delle risorse.

Lettera e: analogamente all’organizzazione incaricata dalla Confederazione, i gestori di si- stemi devono affidare la revisione a terzi indipendenti.

Lettera f: analogamente all’organizzazione incaricata dalla Confederazione, i gestori di si- stemi devono soddisfare determinati obblighi relativi alla presentazione del rapporto (art. 19).

Lettera g: i gestori di sistemi devono avere una sede sociale in Svizzera. Essa garantisce che l’esecuzione da parte dell’UFAM e la stretta collaborazione tra i gestori di sistemi e l’organizzazione incaricata dalla Confederazione siano possibili con un onere ragionevole.

Art. 19 Obbligo per i gestori di sistemi di presentare un rapporto

Nel rapporto annuale dei gestori di sistemi devono figurare tutti gli elementi prescritti anche per il rapporto dell’organizzazione (art. 17 cpv. 3), oltre che un elenco di tutti i fabbricanti e importatori che versano contributi ai gestori di sistemi. L’articolo 46 capoverso 2 della LPAmb conferisce al Consiglio federale la competenza di esigere dai gestori di sistemi i dati menzio- nati all’articolo 19, in particolare quelli riguardanti gli apparecchi raccolti e le attività di smal- timento.

Art. 20 Procedura

L’articolo disciplina le questioni procedurali relative alle decisioni delle autorità e dell’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione. Il modello procedurale riflette quello previsto dall’ORRPChim per il finanziamento dello smaltimento delle pile. L’organizzazione incaricata dalla Confederazione è autorizzata a emanare decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 21 Esecuzione

Conformemente alle disposizioni generali della LPAmb sull’esecuzione (art. 36 seg. LPAmb) la competenza esecutiva per l’ORSAE incombe per principio ai Cantoni, i quali, in particola- re, devono assicurare il rispetto degli obblighi di restituzione, di ripresa, di informazione e di etichettatura e uno smaltimento degli apparecchi conforme all’ORSAE e allo stato della tec- nica.

Art. 22 Abrogazione del diritto previgente

La vigente ORSAE del 14 gennaio 1998 è interamente abrogata e sostituita dalla versione revisionata.

Art. 23 Modifica del diritto previgente

La modifica dell’ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621) non ha alcuna relazione con l’ORSAE. Si tratta dell’adeguamento del termine relativo alla presentazione del rapporto dell’organizzazione incaricata dalla Confederazione della riscos- sione e dell’impiego della tassa sugli imballaggi per bevande in vetro. Nella formulazione dell’OIB, la scadenza del 31 maggio era stata fissata ignorando le scadenze reali che devo- no essere rispettate affinché i Comuni e, successivamente, VetroSwiss possano chiudere

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l’anno contabile relativo alla tassa di smaltimento anticipata nel rispetto dei principi contabili e della revisione. In particolare, il tempo effettivo necessario all’acquisizione dei dati fonda- mentali su cui si basano le richieste di indennità dei Comuni e il termine per la presentazione del ricorso dopo la pubblicazione della chiave di ripartizione non sono stati stabiliti tenendo conto delle condizioni reali. Di fatto, tutta la procedura termina soltanto a fine agosto dell’anno successivo. Per questo motivo, il termine per la presentazione del rapporto è stato fissato al 31 agosto.

2. La modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici concerne soltanto l’adeguamento della data della revisione dell’ORSAE.

Art. 24 Disposizioni transitorie

Il periodo di transizione fino al 1° gennaio 2015 riconosce a tutte le parti coinvolte il tempo necessario per prepararsi alle nuove prescrizioni. Per l’esame delle domande di esenzione dalla tassa e la loro autorizzazione, come pure per le gare d’appalto pubbliche e l’assegnazione dei mandati all’organizzazione incaricata dalla Confederazione, anche l’UFAM potrà beneficiare di un termine transitorio sufficientemente ampio.

Art. 25 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista a inizio 2014. In questo modo c’è tempo a suffi- cienza per delimitare in modo chiaro gli obblighi relativi al pagamento e alla presentazione dei rapporti.

4. Rapporto con il diritto internazionale

Non ci sono obblighi internazionali contrari all’ORSAE. La direttiva 2012/19/UE del Parla- mento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GUCE L 197/38 del 24 luglio 2012 non è vincolante per la Svizzera. Cionono- stante persegue gli stessi obiettivi delle prescrizioni svizzere. Per quanto concerne l’esecuzione, le disposizioni dell’ORSAE divergono in molti punti da quelle dell’Unione euro- pea, segnatamente per quanto riguarda la distinzione tra apparecchi usati di soggetti privati o di imprese, il ruolo dei Comuni nella raccolta degli apparecchi usati e il finanziamento dello smaltimento.

5. Ripercussioni ecologiche ed economiche

a. Migliore sfruttamento dei materiali recuperati dai rifiuti

SENS, SLRS e SWICO, i tre sistemi attualmente esistenti, smaltiscono complessivamente circa 120 000 tonnellate di rifiuti costituiti da apparecchi. Con la revisione dell’ordinanza, il campo di applicazione delle prescrizioni sullo smaltimento sarà esteso a nuovi gruppi di ap- parecchi, segnatamente agli strumenti medici, agli strumenti di sorveglianza e di controllo, ai distributori automatici e ai pannelli fotovoltaici come pure a determinati apparecchi incorpora- ti nei veicoli e nelle costruzioni. Anche in Svizzera si assiste quindi a un aumento del quanti- tativo di apparecchi elettrici ed elettronici usati disciplinati dall’ORSAE. Poiché i fabbricanti e gli importatori non sono al momento tenuti a notificare né l’importazione né la vendita e visto che non esiste una statistica completa e dettagliata degli apparecchi importati, non si è in grado di stimare in modo attendibile il quantitativo di rifiuti che ne consegue. Un’indicazione proviene dalla constatazione che i sistemi in uso riprendono circa 5000 tonnellate di appa- recchi da smaltire che non rientrano attualmente nel campo d’applicazione dell’ORSAE. Se tale cifra dovesse corrispondere alla metà di questi apparecchi, volendo fare una stima per eccesso, si può ritenere che con la sola inclusione di nuove categorie di apparecchi si arriva a un aumento che si situa tra l’8 e il 10 per cento almeno, pari a circa 10 000 -12 000 tonnel-

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late o una quantità forse addirittura superiore. Il numero di apparecchi supplementare che può essere recuperato tramite estrazione dai veicoli e dalle costruzioni non è tuttavia diret- tamente quantificabile; considerati gli evidenti sviluppi tecnici sarà però notevole.

Con la descrizione attuale e ampia del concetto di stato della tecnica relativo allo smaltimen- to degli apparecchi, per questi apparecchi come pure per quelli già disciplinati dall’ORSAE, viene migliorata la qualità dei trattamenti e di conseguenza la percentuale di riciclaggio.

b. Smaltimento degli apparecchi più equo e completo

Nella nuova versione, l’ORSAE contempla una nuova tassa che grava sul settore economico interessato. Di fatto però, non ne consegue una nuova spesa, visto che la maggior parte degli operatori del mercato ha già aderito a un sistema volontario. Con l’introduzione di una tassa di smaltimento anticipata sugli apparecchi messi in commercio in Svizzera, a tutti gli operatori del settore sarà riconosciuta parità di trattamento per quanto riguarda il pagamento anticipato dei futuri costi di smaltimento. Contemporaneamente è garantito anche in futuro il ruolo fondamentale dei sistemi volontari.

Gli attuali sistemi SENS, SLRS, SWICO riscuotono dai loro partner contributi di riciclaggio anticipati per un ammontare complessivo pari a circa 70 milioni di franchi, che corrisponde a un contributo medio di circa 60 centesimi per chilogrammo di apparecchi.

L’ammontare della nuova tassa di smaltimento anticipata deve essere fissato ed adeguato in base ai costi effettivi. Se soltanto appena il 2 per cento degli apparecchi fabbricati/importati può essere prefinanziato con una TSA, sulla base delle cifre attuali e dei contributi di finan- ziamento riscossi dai sistemi volontari si possono calcolare proventi pari a circa 1,4 milioni di franchi o di 4,2 milioni nel caso di una quota del 5 per cento. Questi mezzi sono a disposizio- ne per il finanziamento del riciclaggio ecocompatibile degli apparecchi.

6. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Dalle nuove disposizioni dell’ORSAE non conseguono compiti esecutivi supplementari per i Cantoni. A livello federale,alla divisione competente dell’Ufficio federale dell’ambiente assu- merà nuovi compiti che richiedono la creazione di un posto di lavoro. Si tratta dei compiti supplementari seguenti:

a. Elaborazione e adeguamento periodico dello stato della tecnica (art. 9)

L’ulteriore miglioramento dell’efficienza nel recupero delle materia prime dagli apparecchi obsoleti costituisce un obiettivo importante della revisione. Con la revisione, nuovi gruppi di apparecchi rientreranno nel campo d’applicazione dell’ordinanza, segnatamente gli strumenti medici, gli strumenti di sorveglianza e di controllo, i distributori automatici e i pannelli fotovol- taici come pure determinati apparecchi incorporati nei veicoli e nelle costruzioni. A ciò va aggiunto che il servizio competente in seno all’UFAM non riesce attualmente a fornire ai Cantoni e alle imprese gli aiuti all’esecuzione in modo tempestivo e corrispondente agli ultimi sviluppi del settore e neppure ad aggiornarli periodicamente. Per le autorità d’esecuzione cantonali e le imprese di smaltimento interessate, che hanno urgenza nel disporre degli aiuti, questa situazione è molto insoddisfacente e deve essere assolutamente migliorata.

b. Bando e aggiudicazione della commessa pubblica a un’organizzazione (art. 16):

Il bando viene pubblicato in base al volume della commessa in conformità alla regolamenta- zione degli acquisti pubblici e deve essere ripetuto ogni cinque anni (art. 16 cpv. 2 della nuo- va ORSAE). Il servizio competente in seno all’UFAM segue dal punto di vista tecnico l’elaborazione della documentazione relativa al bando e, dopo l’aggiudicazione, stipula un contratto dettagliato con l’organizzazione privata. Revision ORSAE, indagine conoscitiva 2013 – Rapporto esplicativo 17 / 18

c. Vigilanza sull’organizzazione (art. 17)

L’attività di vigilanza comprende la verifica e la pubblicazione annuali del rapporto annuale e del preventivo dell’organizzazione, nonché l’evasione delle richieste dei fabbrican- ti/importatori e dell'’organizzazione stessa come pure l’impartizione di istruzioni all’organizzazione. In quanto autorità competente, l’UFAM deve inoltre preparare tutta la do- cumentazione necessaria affinché il DATEC possa verificare ed eventualmente adeguare l’ammontare della tassa, conformemente all’articolo 11 capoverso 2 dell’ORSAE. Ciò implica in particolare anche il coordinamento con i sistemi volontari.

d. Trattamento delle domande di esenzione (art. 10 cpv. 3)

Il previsto inoltro da parte dei gestori di sistemi volontari delle domande in forma collettiva per l’esenzione dal pagamento della tassa per gli ormai oltre 1200 fabbricanti/importatori che aderiscono a sistemi volontari semplifica sicuramente i compiti dell’UFAM connessi al tratta- mento delle domande. Tuttavia, non vengono meno le attività legate all’esame iniziale e alla registrazione delle imprese aderenti, come pure all’emanazione di decisioni per l’esenzione dal pagamento della tassa. All’inizio, per ognuno dei gestori di sistemi occorre verificare se il sistema volontario soddisfa i requisiti di cui all’articolo 18. In un mercato in continua evolu- zione come quello degli apparecchi elettrici ed elettronici caratterizzato da una grande varie- tà di prodotti, si prevedono frequenti mutazioni e nuove adesioni di fabbricanti e importatori. Infine, visto che le autorizzazioni avranno una validità limitata, c’è da attendersi che parte del lavoro sarà periodicamente consacrata al rinnovo.

Revision ORSAE, indagine conoscitiva 2013 – Rapporto esplicativo 18 / 18