Schweizerische Eidgenossenschaft II Dipartimento federale deII’ambiente, Confederation suisse dei trasporh, dellenergia e delle comunicazioni DATEC Confederazione Svizzera Ufficio federale deII’ambiente IJFAM Confederaziun svizra Divisione Economia e osservazione ambientale
Stato: 31 gennaio 2012
Modifica deII’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
Commento
Sommario
1 Compendio 2
2 Situazione iniziale 3
3 Punti essenziali della revisione dell’ordinanza 4
3.1 Possibilità di esenzione secondo l’articolo 9 CCCV 4
3.2 Altri adeguamenti 6
3.2.1 Panoramica 6
3.2.2 Aggiornamento degli elenchi positivi 6
3.2.3 Stralcio dello stirene 7
4 Commento ai singoli articoli 8
5 Altri adeguamenti del diritto previsti 14
6 Ripercussioni 14
6.1 Per Ia Confederazione 14
6.2 Per i Cantoni 14
6.3 Per I’economia 14
6.4 Ripercussioni ecologiche 15
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Commento: Modifica cIeII’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
I Compendio Per effetto della luce solare, a partire dai precursori composti organici volatili (CCV) e ossidi di azoto (NOr) si forma ozono. L’ozono è Ia componente dominante dello smog estivo e uno degli ossidanti e del gas irritanti piü forti in assoluto. Oltre a diminuire l’inquinamento da ozono, Ia riduzione delle emissioni di COV contribuisce a diminuire sensibilmente I’inquinamento da polveri fini e I’effetto nocivo e cancerogeno deII’inquinamento atmosferico, attenuando cosI contemporaneamente van problemi d’igiene dell’aria.
SUi CCV liberati nell’aria, Ia Confederazione preleva una tassa d’incentivazione di 3 franchi al kg di CCV. Secondo l’articolo 35a capoverso 4 LPAmb, ii Consigilo federa le puo esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i CCV che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni risultino neffa mente inferiori al limiti imposti dalla legge. Al momento dell’introduzione della tassa d’incentivazione sui CCV, nel 2000, questa possibilità di esenzione e stata sancita secondo l’articolo 9 CCCV per un periodo limitato. Le imprese che adottano provve dimenti per ridurre le emissioni possono quindi far valere un’esenzione dalla tassa. Se detta possibilità di esenzione dalla tassa secondo I’ articolo 9 dell’ordinanza sca desse a fine 2012, un centinaio di stabilimenti industriali subirebbe un netto aumento dei costi.
La proroga delle possibilità di esenzione comporta delle prestazioni di riduzione sup plementari. II presente progetto di revisione propone una possibilità di esenzione Se- condo l’articolo 9 CCCV a tempo indeterminato. Essa deve comportare progressi ambientali economicamente compatibili, basandosi sul successi ottenuti finora e fa cendo leva sul potenziale di riduzione delle emissioni restanti. Questo potenziale rigUarda le emissioni diffuse di CCV. In cambio degli sforzi di riduzione delle emis sioni Ia nuova possibilità di esenzione secondo l’articolo 9 CCCV offre alle imprese sicurezza a lungo termine nella pianificazione. Essa rafforza inoltre I’esecuzione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (CIAt).
La presente proposta di esenzione a tempo indeterminato è stata elaborata coinvol gendo ampie cerchie e Ia sua praticabilità e stata testata su vane imprese. Essa comporta riduzioni delle emissioni economicamente compatibili con un onere nel complesso sostenibile per le imprese, I Cantoni e Ia Confederazione.
E inoltre prevista una serie di adeguamenti minori, che mirano alla trasparenza, alla semplificazione amministrativa o aII’ancoramento della prassi esecutiva a livello di ordinanza. Sono inoltre aggiornati gli elenchi delle sostanze e del prodotti sottoposti alla tassa (elenchi positivi), tra I’altro con lo stralcio dello stirene daII’elenco positivo delle sostanze.
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2 Situazione iniziale
Cosa sono I CCV e perché le loro emissioni devono essere ridotte? Sono numerosi i processi che liberano nell’aria composti organici volatili (CCV), im piegati come solventi in molti rami. Nel settore industriale, tra i processi che provoca no le maggiori emissioni figurano Ia stampa, l’applicazione di pitture, Ia pulizia di edi fici, to sgrassaggio di metalli, ii trasbordo di carburanti, Ia produzione chimica fine, I’impiego di bombolette spray e 10 sbrinamento. Per effetto della luce solare, soprattutto nelsemestre estivo, a partire dai precursori CCV e ossidi di azoto (NCr) si forma ozono. L’ozono è Ia componente dominante dello smog estivo ed e uno degli ossidanti e dei gas irritanti piü forti. Danneggia sia I tessuti umani, animali e vegetali che i materiali. NeII’uomo attacca principalmente le vie reSpiratorie e it tessuto polmonare. I valori limite vigenti per proteggere Ia salute e l’ambiente continuano a essere superati in modo ampio e massiccio. Dal 1990, negli agglomerati e in zone rurali su ambo i versanti delle Alpi i valori mas simi deIl’inquinamento da ozono (picchi di ozono) sono stati ridotti del 10-20 per cen to. Ciononostante, negli ultimi 10 anni I valori annui medi delI’ozono sono leggermen te aumentati a causa dell’inquinamento di fondo diffuso. L’inquinamento da ozono generalmente elevato impone pertanto un’ulteriore diminuzione delle emissioni di precursori, Sia in Svizzera sia sul territorio europeo. L’ulteriore riduzione delle emis sioni di CCV altamente reattivi permetterà di attenuare ulteriormente I picchi di ozono locali a breve temine. La combinazione di prescrizioni sui gas di scarico e sulle emissioni e tassa d’incentivazione sui CCV si e tradotta in un drastico cab delle emissioni di COV e NO~ in Svizzera, tuttavia ancora insufficiente. Attualmente, be emissioni antropiche di CCV ammontano a circa 92 000 tonnelbate b’anno1. Per rispettare gli obiettivi di pro tezione in materia di ozono le emissioni di CCV devono essere ridotte di oltre 20 000 tonnellate l’anno2.
La riduzione delle emissioni di CCV attenua at contempo van problemi d’igiene delb’aria: oltre a diminuire b’inquinamento da ozono, contribuisce a diminuire sensibil mente b’inquinamento da polveri fini e l’effetto nocivo e cancerogeno delb’inquinamento atmosferico.
Esenzione dabba tassa grazie a provvedimenti per ridurre be emissioni Sui CCV biberati nebb’aria, Ia Confederazione preleva una tassa d’incentivazione di 3 franchi at kg di CCV. Secondo I’articolo 35a capoverso 4 LPAmb, it Consigbio federa te puo esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, I CCV che sono impiegati o trattati in modo tale che be Ioro emissioni risuttino netta mente inferiori ai bimiti imposti dalba begge. L’articobo 9 CCCV sancisce questa possi bitità di esenzione per un periodo bimitato sin dabb’introduzione delta tassa d’incentivazione sul COV, net 2000. Con a revisione detb’ordinanza del 31 dicembre 2008, questa norma è stata prorogata di altri 4 anni: secondo lb testo attuale debl’ordinanza scadrà quindi it 31 dicembre 2012.
1 Dati sulle emissioni 2009
2 Obiettivi di riduzione delle emissioni secondo Ia strategia della Confederazione in materia di protezione deII’aria deIll 1 settem bre 2009 3/15
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Per beneficiare di un’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9 CCCV vigente, le emissioni di CCV degli impianti stazionari devono essere inferiori del 50 per cento ai valori limite deIl’OIAt, ii dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi impiegato deve essere disponibile durante ii 95 per cento3 del tempo di esercizio e le emissioni devono essere captate secondo I’articolo 6 OlAt.
Queste condizioni di esenzione hanno promosso I’impiego di dispositivi di abbatti mento degli effluenti gassosi con un rendimento e una disponibilità elevati, consen tendo nQtevoli riduzioni delle emissioni. II restante potenziale di riduzione delle emis sioni riguarda le cosiddette <emissioni diffuse>>, ossia emissioni che non raggiungono neanche ii dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi, ma che da fonti quali porte, finestre e pozzi fuoriescono nell’ambiente prima e durante il processo di pro duzione negli impianti stazionari. Si tratta pertanto di sfruttare ii potenziale di riduzio ne di queste fonti di emissioni diffuse.
Un decadimento della possibilità di esenzione al 31 dicembre 2012 comporterebbe un netto aumento dei costi per il centinaio di stabilimenti industriali che ogni anno beneficiano di tale esenzione. Singole imprese dovrebbero versare fino a 1,4 milioni di franchi aII’anno sotto forma di tassa d’incentivazione sui COy.4
3 Punti essenziali della revisione delI’ordinanza
3.1 Possibilità di esenzione secondo I’articolo 9 OCOV
Obiettivo Su questo sfondo, il presente progetto di revisione propone una nuova possibilità di esenzione secondo I’articolo 9 CCCV. Essa deve comportare progressi ambientali economicamente compatibili, basandosi sui successi ottenuti finora grazie alle condi zioni di esenzione vigenti e facendo leva sul potenziale di riduzione delle emissioni restante. L’articolo 9 CCCV non contempla piU l’esenzione limitata nel tempo ma in cambio dei loro sforzi di riduzione delle emissioni offre alle imprese sicurezza a lungo termine nella pianificazione.
Secondo le stime deII’UFAM, da qui al 2017 Ia possibilità di esenzione a tempo inde terminato dovrebbe ridurre delta metà, ovvero di circa 1500 tonnellate, le emissioni diffuse della totalità degli impianti stazionari esentati.5 L’effetto dell’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9 CCCV dovrà essere valutato a intervalli period ici.
II potenziale di riduzione restante riguarda le emissioni diffuse di CCV che non rag giungono gli efficaci dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi ma fuoriescono nell’ambiente prima, durante il processo di produzione. Per ridurle sistematicamente, alle imprese e ora richiesto anche il rispetto dei requisiti di cui aIl’allegato 3 dell’CCOV concernente Ia riduzione delle emissioni diffuse di CCV. Per concretizzare tali requisiti, I’UFAM emanerà direttive settoriali specifiche. L’allegato 3 e le direttive settoriali specifiche saranno aggiornate ogni cinque anni in collaborazione con le as sociazioni economiche e i servizi cantonali, tenendo conto del progresso tecnico. L’obiettivo e di ridurre continuamente le emissioni. ~ Per gli impianti di recupero si applica attualmente una disponibilità del 93 per cento. ~ Una stima in base al bilanci del 2009 dã un valore medio diii 0 000 franchi per azienda. ~ Un calcolo delle emissioni della totalità degli impianti esentati in virtU delI’articolo 9 in base ai bilanci del 2009 dà circa 4000 t di emissioni di COy, di cui circa 3000 t di carattere diffuso. Con a soluzione proposta, queste ultime dovrebbero essere ridotte di circa 1500 t da qui al 2017. 4/15
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L’allegato 3 CCCV e Ia sua concretizzazione nelle direttive settoriali specifiche corn spondono per analogia alla migliore tecnica disponibile (~xMTD>>) e comprendono an che disposizioni sull’organizzazione del lavoro. E importante nilevare che non è ri chiesta Ia massima riduzione dei CCV tecnicamente possibile: I requisiti relativi alla riduzione delle emissioni diffuse di CCV posti sono ragionevoli in un’ottica ecologica globale, economicamente sopportabili, collaudati a livello industniale e di efficacia comprovata.
Modalità L’allegato 3 e applicabile per cinque anni (periodo di validità), con una prima scaden za II 31 dicembre 2017 e un aggiornamento per altri cinque anni il 10 gennaio 2018 e cosI via. Sono esentati gli impianti stazionari che soddisfano gia i requisiti dell’allegato 3, forniscono Ia prova corrispondente e, al contempo, soddisfano le con dizioni di esenzione vigenti.
I gestori che non soddisfano i requisiti dell’allegato 3 devono presentare alle autorità esecutive un piano di provvedimenti secondo l’CCCV, che descriva i provvedimenti adottati per adempiere i requisiti. A tal fine i gestori degli impianti stazionari confron tano lo stato effettivo con i requisiti teorici dell’allegato 3 CCCV (e Ia corrispondente direttiva settoriale specifica) durante le vane tappe di processo. II piano di provvedi menti deve garantire che almeno il 50 per cento del potenziale di riduzione delle e missioni che emerge dall’analisi della situazione teorica-effettiva sia realizzato nei primi tre anni di validità di tale piano. I gestori devono inoltre compensare I deficit i dentificati Ia prima volta entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro cinque anni.
La domanda di approvazione del piano di provvedimenti secondo I’CCCV è esamina ta dalI’autorità cantonale di protezione delI’aria assieme al bilancio e approvata o de cisa dalla Direzione generale delle dogane (DGD) dopo aver sentito I’UFAM. Anche I’attuazione del piano di provvedimenti e esaminata dall’autonità cantonale competen te. Per le imprese, Ia procedura di domanda dell’esenzione secondo l’articolo 9 C- CCV corrisponde a quella vigente. Come finora, l’esenzione si riferisce aII’anno d’esercizio ed e concessa annualmente.
Valutazione La soluzione proposta è stata elaborata in collaborazione con i settori interessati e i rappresentanti degli uffici cantonali di protezione deII’aria e Ia sua praticabilità è stata testata su sette imprese (quattro stampatoni di imballaggi, un’azienda chimica, un produttore di pitture e vernici nonché un rivestitore). Essa comporta riduzioni delle emissioni economicamente sopportabili e un rafforzamento del ventaglio di strumenti (tassa d’incentivazione sui CCV per rafforzare I’CIAt, in particolare l’art. 6 OlAt) con un onere nel complesso sopportabile pen le imprese, i Cantoni e Ia Confederazione. Tale soluzione e stata approvata dalla Commissione CCV6.
6 La Commissione per Ia tassa dincentivazione sui CCV è una commissione extraparlamentare. Essa consiglia Ia Confedera zione e I Cantoni nelle questioni relative aIla tassa d’incentivazione sui CCV, in particolare neIl’adattamento degli ailegati e nellesecuzione deIlarticolo 9 CCCV. Nelia Commissione sono rappresentati i settori interessati nonché gil uffici cantonali deIlambiente. 5/15
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3.2 Altri adeguamenti
3.2.1 Panoramica
E inoltre prevista una serie di modifiche minori: • Ia definizione di gruppi di impianti, disciplinata finora a livello di promemoria, è ora ancorata nelI’ordinanza. E stata completata con Ia possibilità di includere nei gruppi di impianti anche i laboratori. • Per le imprese titolari di un’autorizzazione per l’acquisto di CCV temporanea mente non gravati dalla tassa (Ia cosiddetta <<procedura d’impegno volonta rio>>) è inoltre creata piU trasparenza e ridotto l’onere amministrativo: in un re gistro elettronico pubblico esse potranno infatti vedere quali altri imprese be neficiano della stessa autorizzazione. • Inoltre nella procedura d’impegno volontario, per le imprese ii termine per Ia dichiarazione della tassa è spostato dal 15 del mese che segue ii sorgere del credito fiscale al 25. Ciô dà al fabbricanti che mettono in commercio o impie gano CCV nonché ai grossisti titolari di un’autorizzazione per l’acquisto di CCV temporaneamente non gravati dalla tassa piCi tempo tra Ia fatturazione ai propri clienti e il termine per Ia dichiarazione della tassa alla DGD. • Sono inoltre aggiornati gli elenchi positivi (allegati I e 2) in cui sono enumerati le sostanze e i prodotti sottoposti alla tassa. E previsto ad esempio lo stralcio dello stirene dall’elenco positivo delle sostanze.
Per finire e stato stralciato dall’ordinanza tutto quanto tecnicamente superato ed è stata migliorata Ia chiarezza di singoli articoli.
3.2.2 Aggiornamento degli elenchi positivi
Tutti i CCV sottoposti alla tassa sono menzionati individualmente negli allegati I e 2 deII’ordinanza. Questi elenchi positivi assicurano ai contribuenti e alle autorità esecu tive chiarezza sui CCV sottoposti alla tassa.
Per principio, le sostanze organiche che corrispondono alla definizione di CCV Se- condo l’articolo 1 CCCV sono moltissime. NeII’elenco positivo delle sostanze sono perô inseriti soltanto i CCV impiegati ed emessi in quantita rilevanti per I’ambiente o potenzialmente tall. Gli elenchi sono quindi aggiornati regolarmente d’intesa con Ia Commissione per Ia tassa d’incentivazione sui CCV.
Inserimento di sostanze neII’elenco iositivo delle sostanze Sono sottoposte alla tassa anche le seguenti sostanze: • acetato di benzile (numero di tariffa 2915.3980, numero CAS 140-11-4): oggi Ia sostanza e importata in quantità rilevanti (1150 t aII’anno). • 4-idrossi-4-metilpentano-2-one (diacetonalcol) (numero di tariffa 2914.4090, numero CAS 123-42-2): Ia quantita importata è relativamente esigua (315 t aIl’anno). Siccome Si tratta di una sostanza con un fattore di emissione com parativamente alto, Ia stima del carico complessivo deve essere relativamente elevata. Questa sostanza e inoltre impiegata per aggirare I’acetone sottoposto alla tassa. • Etere (mono)metilico di dipropilenglicole (DPM, miscele d’isomeri; numero di tariffa 2909.4999): oggi Ia sostanza e importata in quantitã rilevanti (694 t all’anno). • 2-(3-metossipropossi)propano-I-olo (etere (mono)metilico di dipropilenglicole, DPM, numero di tariffa 2909.4999, numero CAS 34590-94-8): oggi Ia sostan- 6/15 294/2006-00141 /22103/58!02/K405-l 695
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za e importata in quantita rilevanti (1’040 t all’anno). Si tratta di una singola sostanza (Un singolo isomero) dell’etere metilico di dipropilenglicole (DPM), analogamente agli isomeri pentan-1-olo, pentan-2-olo e pentanolo (miscele d’isomeri) gia inseriti nelI’elenco positivo delle sostanze.
Inserimento di prodotti neII’elenco positivo dei prodotti Sono sottoposti alla tassa anche i CDV nei seguenti prodotti:
• numero di tariffa 3301.1200 (olio di arancio) • numero di tariffa 3301.1300 (olio di limone) • numero di tariffa 3301.1900 (altri oh di agrumi) • numero di tariffa 3301.2400 (olio di menta piperita (Mentha piperita)) • numero di tariffa 3301.2500 (altri oh di menta) • numero di tariffa 3301.2910, numero di tariffa 3301 .2930, numero di tariffa
3301.2980 (altri oh eterici)
Questi prodotti sono importati in grandi quantita (p. es. olio di arancio 1178 t). Si tratta di preparati (compresi I’ohio di menta piperita o gli altri oh di menta) contenen ti tra l’altro limonene, di cui alI’allegato I deIl’OCOV e quindi gravato dahla tassa d’incentivazione sui CCV. Per correttezza questi prodotti devono quindi essere inse riti neII’ehenco positivo dei prodotti.
3.2.3 Stralcio dehlo stirene
Lo stirene (numero di tariffa 2902.5000) deve essere stralciato dahI’elenco positivo delle sostanze dato che neghi scorsi anni, grazie aII’adozione di metodi di produzione migliorati, sempre piU spesso chiusi, e ahla sostituzione dehie resine standard con re sine ecohogiche a basse emissioni, he emissioni di stirene sono sensibilmente dimi nuite. Oggi si pUÔ partire dal presupposto che le emissioni sono nettamente. inferiori a 100 tonnellate. La maggior parte dei CCV resta legata nel prodotto.
Inoltre ii settore delle materie phastiche (KVS) si è dichiarato dispoSto a ridurre su base volontaria le emissioni diffuse di stirene e a Seguire continuamente h’andamento della riduzione (monitoraggio). Ai fini della riduzione dehle emissioni sara ehaborato e aggiornato periodicamente un manuahe orientato ai processi anahogamente a quel —
lo destinato ahle imprese esentate secondo l’articolo 9. II manuale Servirà ahle impre se per confrontare ha situazione teorica e quella effettiva e adottare provvedimenti mighiorativi. La sua ehaborazione congiunta da parte del settore e dehle autorità è gia Stata awiata.
La sostanza sara perO inserita suhia cosiddetta <<watch list>> (hista di osservazione): se contrariamente ahle aspettative le emissioni dovessero superare di nuovo he 100 ton nellate, sarebbe preso in considerazione un reinserimento neII’elenco poSitivo. A tal fine ii settore e he autorità si 50fl0 accordati su un monitoraggio semphice dehle emis sioni.7
Oggi sono circa 60 he aziende di questo settore che presentano un bihancio dei CCV nehl’ambito della relativa tassa. L’abrogazione dehI’obbligo di bilancio Si tradurrà in un notevohe sgravio amministrativo per queste imprese. Al contempo resteranno sogget
~ Semplificando, in una prima fase si parte clal presupposto che viene emesso mediamente ii 2 per cento delle quantita di resine impiegate. Se Ia somma della produzione svizzera di resine e delle importazioni nette dovesse superare 5000 t, scatterebbe un’analisi piO dettagliata delle emissioni. 7/15
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te alI’obbligo di informare gli uffici cantonali sul genere e sulla quantita di emissioni, dalmomento che I’articolo 12 ClAt (Dichiarazione delle emissioni) resta valido. Tale obbligo, applicabile a tutti gli impianti che provocano inquinamenti, era finora adem piuto automaticamente mediante I bilanci del CCV.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 4 Autorità esecutive L’UFAM sostiene Ia DGD nell’esecuzione dell’articolo 9 e seguenti (cpv. 2 lett. b). Secondo ii capoverso 2 lettera c, inoltre, l’UFAM non valuterà piü solo l’effetto della tassa sulla qualita dell’aria, bensI anche quello dell’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9. Questo completamento e motivato dalla nuova possibilità di esenzione secondo l’articolo 9. In particolare si tratta di verificare II contributo della totalità degli impianti stazionari esentati secondo l’articolo 9 alla compensazione del deficit rispet to all’obiettivo relativo alle emissioni di CCV. Secondo le stime deII’UFAM, da qui alla fine del 2017 il nuovo requisito per l’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9 do vrebbe determinare una riduzione delle emissioni diffuse di queSti impianti di circa
1500 tonnellate.
I nuovi compiti dei Cantoni sono elencati al capoverso 4.
Art. 5 Commissione per Ia tassa d’incentivazione sul COV Adeguamento esclusivamente redazionale
Art. 9 Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre Ic emissioni L’articolo 9 stabilisce le condizioni di esenzione. Esso contiene le condizioni di esen zione vigenti (lett. a e b nonché cpv. 2), che restano valide. II progresso tecnico ren de tuttavia superflua Ia distinzione tra impianti di recupero (finora 93 %) e altri dispo sitivi di abbattimento degli effluenti gassosi (95 %) alla lettera b (disponibilità del di spositivo di abbattimento degli effluenti gassosi durante il periodo d’esercizio). Per questo motivo per tutti I dispoSitivi di abbattimento degli effluenti gassosi è ora richie sta una disponibilità al 95 per cento.
La nuova condizione di esenzione supplementare e sancita dal capoverso I lettera c. Essa chiede che le emissioni diffuse siano ridotte conformemente alla migliore tecni ca disponibile e che siano soddisfatti anche requisiti in materia di organizzazione del lavoro. I requisiti sono stabiliti nell’allegato 3 dell’ordinanza e concretizzati nelle corn spondenti direttive settoriali specifiche. Art. 9a Gruppi di impianti Finora, Ia possibilità di costituire gruppi di impianti per l’esenzione dalla tassa secon do I’articolo 9 era disciplinata a livello di promemoria. Cra è disciplinata dall’ordinanza.
In un gruppo di impianti possono anche essere inclusi impianti non dotati di un di spositivo di abbattimento proprio. Tra di essi figurano ora anche I laboratori senza dispositivo di abbattimento, a condizione che soddisfino gia integralmente i requisiti deII’allegato 3. A differenza degli altri impianti stazionari di un gruppo di impianti, essi non hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per adeguarsi, poiché per i laboratoni I’allegato 3 puô essere attuato relativamente in fretta e Ia difficoltà nella riduzione delle emissioni diffuse sta piuttosto neII’uso del solventi durante I’attività giornaliera. 8/15
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I cosiddetti <<chilo-laboratori>, dotati di un proprio dispositivo di abbattimento, potran no continuare a essere esentati individualmente secondo l’articolo 9. A essi non si applica quindi Ia limitazione di cui al capoverso 4. Art. 9b Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento L’articolo 9b disciplina i casi d’interruzione del dispositivo di abbattimento a causa di eventi straordinari o della sostituzione del dispositivo di abbattimento. Al fini della leggibilita, Ia disposizione è stata redatta in un articolo a sé, mentre finora era disci plinata aII’articolo 9 capoversi 1bis e 1ter II contenuto resta sostanzialmente invariato, ma è stato formulato in modo piU comprensibile analogamente al promemoria corn spond ente.
Se durante un anno d’esercizio non è naggiunta Ia disponibilità del dispositivo di ab battimento richiesta secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b a causa di un evento straordinanio o della sostituzione del dispositivo di abbattimento, a determinate con dizioni i CCV emessi al di fuoni del corrispondente periodo d’interruzione del disposi tivo di abbattimento sono esenti dalla tassa. Durante questo peniodo d’interruzione Ia tassa va pagata integralmente. Disponibilità superioni al 95 per cento al di fuori di questo periodo non possono piü essere computate alla durata sottoposta alla tassa deIl’evento straordinario o della sostituzione del dispositivo di abbattimento.
Al capoverso 1 lettera C SI precisa inoltre che questa deroga non puo essere fatta valere in caso di manutenzione lacunosa o impiego non conforme del dispositivo di abbattimento. Art. 9c Riduzione delle emissioni diffuse di COV Questo articolo disciplina l’attuazione dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c. Secondo il capoverso 1 si distinguono due casi.
Se gli impianti stazionari soddisfano gia I requisiti dell’allegato 3 relativi alla riduzione delle emissioni diffuse prima dell’inizio del periodo di validità (lett. a), secondo l’articolo 9h capoverso 2 lettera a Ia relativa prova va fornita annualmente.
In caso contrario (Iett. b), l’adempimento del requisiti dell’allegato 3 deve essere ga rantito entro Ia fine del corrispondente periodo di validità Ia prima volta ii 31 dicem —
bre 2017. A tal fine II richiedente deve elaborare un piano di provvedimenti confor memente all’articolo 9d e farlo approvare conformemente all’articolo 9e. La domanda di approvazione del piano di provvedimenti va presentata all’autorità cantonale; l’approvazione e decisa dalla DGD dopo aver sentito I’UFAM.
Secondo iI capoverso 2, ogni cinque anni il DATEC adegua l’allegato 3, valevole in tutti i settori, e le direttive settoriali specifiche che concretizzano l’allegato 3, dopo aver sentito I rami economici interessati e i Cantoni e tenendo conto del progresso tecnico. Art. 9d Piano di pro vvedimenti Al capoverso 1 sono enumerate le componenti del piano di provvedimenti. —Secondo Ia lettera a è effettuata un’analisi della situazione teonica-effettiva du rante le vane tappe di processo dell’impianto stazionario. A tal fine, lo stato ef fettivo e confrontato con i requisiti di cui all’allegato 3 (e della corrispondente direttiva settoniale specifica), che rappresentano lo stato teorico, e documenta ta. 9/15
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— Secondo Ia lettera b, in caso di differenze in base all’analisi della situazione teorica-effettiva devono essere stabiliti adeguati provvedimenti che garanti scano ii raggiungimento dello stato teorico entro ii 31 dicembre 2017 (primo periodo di validità). — Secondo Ia lettera c, I provvedimenti previsti vanno corredati di un calendario di attuazione: in altre parole si tratta di definire in modo vincolante l’inizio, le tappe principali e ii completamento dell’attuazione del provvedimenti. — Secondo Ia lettera d va indicato il potenziale di riduzione delle emissioni di o gni provvedimento previsto.
II capoverso 2 disciplina quando devono essere attuati I provvedimenti previsti duran te il periodo di validità. II piano di provvedimenti deve garantire che almeno Ia metà della riduzione delle emissioni prevista (somma dei potenziali di riduzione di tutti I provvedimenti previsti in base all’analisi della situazione teorica-effettiva) sia attuata nel primi tre anni di validità del piano di provvedimenti. Sono quindi esentati unica mente gli impianti stazionari che adottano con celerità le misure di riduzione. Sicco me ii termine fisso per l’attuazione dello stato teorico è Ia fine del periodo di validità, Ia prima volta il 31 dicembre 2017, e in caso di esenzione mediante ii piano di prov vedimenti si applica ii requisito di Gui al capoverso 2, vale Ia seguente regola: piti tar di e presentato ii piano di provvedimenti net corso del periodo di validità e meno tem po resta per t’attuazione del provvedimenti. Art. 9e Domanda di approvazione del piano di pro vvedimenti La domanda di approvazione del piano di provvedimenti va presentata atl’autorità cantonate competente entro il 30 aprile deII’anno precedente l’inizio dell’esenzione dalla tassa assieme al bilancio del CCV delI’ultimo o del penuttimo anno d’esercizio. Ciô significa che II bilancio per l’anno precedente l’esenzione dalla tassa non va pre sentato all’autorità cantonale come di consueto sei mesi dopo il termine deIl’anno d’esercizio, bensI gia entro il 30 aprile assieme alla domanda di approvazione del piano di provvedimenti. Per i richiedenti II cui anno d’esercizio non corrisponde all’anno civile, previa intesa con I’autorità cantonale è possibile presentare Ia doman da di approvazione del piano di provvedimenti assieme aII’ultimo bilancio gia presen tato. Per i richiedenti che richiedono un’esenzione dalla tassa secondo I’articolo 9 CCCV per Ia prima volta, previa intesa con l’autorità cantonale è possibile presentare Ia domanda di approvazione del piano di provvedimenti senza bilancio.
In linea di massima e possibile richiedere un’esenzione dalla tassa qualsiasi anno. II termine per l’attuazione dei provvedimenti resta tuttavia Ia fine del corrispondente periodo quinquennale di validità, ovvero per ii primo periodo di validità II 31 dicembre 2017. Per questo motivo, in tat caso resta meno tempo per attuare I provvedimenti.
A partire dal 10 gennaio 2013, per un anno si applica una regolamentazione transito na: per un’esenzione nel 2013, Ia domanda di approvazione del piano di provvedi menti va presentata aII’autorità cantonale entro il 30 aprile 2013 assieme al bilancio dei CCV dell’ultimo anno d’esercizio (nella maggior parte del casi il bilanclo per it 2012). Art. 9fAdeguamento del piano di prowedimenti in caso di provvedimenti equivalenti Di norma il piano di provvedimenti dura al massimo cinque anni (con il primo periodo dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017). Durante Ia validità del piano di provvedi menti, le conoscenze o i piani d’investimento di un’impresa possono mutare. Per questo motivo puô essere opportuno adeguare II piano di provvedimenti. La nuova 10/15
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riduzione delle emissioni perseguita deve perO essere almeno equivalente a quella del piano di provvedimenti precedente. Art. 9g Adeguamento del piano di pro vvedimenti in caso di modifiche deII’impianto stazionarlo Durante Ia valid ità del piano di provvedimenti possono mutare anche I processi di produzione all’interno delI’azienda, con possibili ripercussioni sulle emissioni diffuse. L’articolo 9g stabilisce che: — tali modifiche dell’impianto stazionario vanno notificate immediatamente all’autorità cantonale; — se necessario occorre adeguare il piano di provvedimenti.
Naturalmente, I’attuazione già avvenuta del piano di provvedimenti non giustifica al cuna modifica del piano di provvedimenti, anche se i provvedimenti attuati comporta no modifiche dell’impianto stazionario. Art. 9h Prova per l’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emis sion’ I gestori di impianti stazionari in cui sono impiegati CCV esentati dalla tassa devono provare annualmente che tutte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9 sono soddisfatte. L’articolo 9h disciplina i dettagli e i termini di tale prova. Se Ia prova non puô essere fornita, durante il corrispondente anno d’esercizio l’esenzione dalla tassa e sospesa. Per le aziende con impianti complessi che adempiono regolarmente l’allegato 3 e Ia corrispondente direttiva settoriale specifica, d’intesa con l’autorità cantonale Ia prova delI’adempimento dell’allegato 3 puo essere fornita sommaria mente. Art. 13 Dichiarazione della tassa La dichiarazione della tassa delle persone titolari di un’autorizzazione per l’acquisto di CCV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 CCCV) puO ora essere inoltrata fino al 25 (invece del 15) del mese che segue il sorgere del credito fiscale. Le imprese interessate hanno cosI piU tempo tra Ia fatturazione ai propri clienti e il termine per Ia dichiarazione della tassa alla DGD, a Gui fa seguito una fattura indiriz zata a loro. Questa nuova disposizione rappresenta un’agevolazione economica, poiché i fabbricanti o commercianti devono addossarsi i costi durante il periodo tra il termine di pagamento della tassa e il pagamento da parte dei loro clienti, se questo è effettuato in ritardo.
Art. 21 Autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tas sa (procedura d’impegno volontarlo) In questo articolo sono previste due modifiche.
• Capoverso 1bis (ex cpv. Ia): stralcio della lettera a: siccome lo stirene è stral ciato daII’elenco positivo delle sostanze, Ia lettera a decade. Al contempo Si precisa a livello di ordinanza Ia prassi relativa all’esecuzione, cancellando ii termine principalmente e formulando in maniera esplicita tale pressi. • Capoverso 4 (registro elettronico pubbilco): finora le persone titolari di un’autorizzazione per l’acquisto di CCV temporaneamente non gravati dalla tassa potevano sapere se anche i loro partner commerciali disponevano di ta le autorizzazione per Ia procedura d’impegno volontario solo telefonando alla DGD. Cra Ia DGD tiene un registro elettronico di tali persone accessibile pub 11/15
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blicamente. La nuova regolamentazione migliora Ia trasparenza e riduce l’onere amministrativo per gli interessati.
Allegato 3 Riduzione delle emissioni diffuse
In generale
L’allegato 3 descrive i requisiti relativi alla riduzione delle emissioni diffuse che devo no essere soddisfatti, oltre alle condizioni di esenzione vigenti, dagli impianti stazio nan che auspicano un’esenzione secondo l’articolo 9. Tali requisiti rappresentano lo stato teorico per l’analisi della situazione teorica-effettiva secondo l’articolo 9c, SU Gui si basa l’elaborazione del piano di provvedimenti (art. 9d).
I requisiti delI’allegato 3 si applicano a tutti i settori. Per certi settori, l’allegato 3 è concretizzato in direttive settoriali specifiche, elaborate in stretta collaborazione con i rami economici interessati e i Cantoni (n. 2). Attualmente sono disponibili direttive settoriali specifiche per i seguenti settori:
1. stampa di imballaggi:
2. chimica, farmaci, profumi e aromi;
3. EPS (polistirolo espanso);
4. produzione di pitture e vernici.
I requisiti relativi alla rid uzione delle emissioni diffuse sono stati elaborati alla luce della migliore tecnica disponibile (‘xMTD>). Oltre ai requisiti tecnici, I’allegato 3 con tiene perô anche requisiti relativi aII’organizzazione del lavoro, poiché l’uso di solventi nella quotidianita aziendale puô fornire un contributo determinante alla riduzione del le emissioni diffuse. I req uisiti sono stati definiti in base al principio della proporziona Iità: sono quindi ragionevoli in un’ottica ecologica globale, possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio ed economicamente sopportabili.
• Ragionevoli in un’ottica ecologica globale: l’ecologia globale assume particola re rilievo per i requisiti relativi alla captazione e alla depurazione deIl’aria di scarico (n. 112). Se nei sistemi chiusi l’aria di scarico deve assolutamente es sere evacuata med iante II dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) (n. 112 CpV. 2), l’aria di scarico nei sistemi non chiusi (n. 112 cpv. 3) nonché l’aria di scarico dell’ambiente (n. 112 cpv. 4) de vono essere evacuate (direttamente o indirettamente) mediante ii dispositivo di abbattimento solo se Ia concentrazione di CCV V~ Si presta dopo aver sfrut tato Ia possibilità di concentrazione lungo Ia catena di processo (n. 112, cpv. 5). Questa condizione e stata formulata in base all’idea che in caso di concen trazione dei CCV inadatta sarebbe evacuata mediante il dispositivo di abbat timento aria di scarico a basso tenore di CCV, il che provocherebbe l’impiego di un quantitativo sproporzionato di energia sotto forma di combustibili di sup porto. In un’ottica ecologica globale ciô non sarebbe ragionevole. • Possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio ed economicamente soppor tabili: questo principlo, sancito dall’articolo 11 capoverso 2 LPAmb e concre tizzato dall’articolo 4 ClAt, è applicato costantemente nelI’esecuzione dell’CIAt. Esso vale anche neIl’OCOV. Per l’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9 CCCV occorre tuttavia tener presente che Ia valutazione della sop portabilità economica assume un’altra dimensione poiché i gestori di impianti 12/15 294/2006-00141122/031581021K405-1695
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stazionari esentati risparmiano I’importo della tassa pagabile senza I’esenzione dalla tassa.
Commento a! singo!! numeri
111 Pr!ncip!o
Per principio, tutti i processi rilevanti per i CCV e inclusi nella produzione vanno otti mizzati in modo tale da ridurre le emissioni diffuse. Questa ottimizzazione presuppo ne anche che si esamini e favorisca ii passaggio a processi di produzione senza sol venti o a basso consumo di solventi.
113 Copertura dci contenitori
Tutti I contenitori di CCV (container, vasche, fusti o recipienti) vanno muniti di una copertura adeguata e non possono essere lasciati aperti.
114 Organizzazione del lavoro
Per ridurre le emissioni diffuse è importante l’uso dei solventi nella quotidianità a ziendale. Prescrizioni di lavoro attuali devono garantire che Ia gestione dei solventi nel processo di produzione e delle perdite di solventi in caso di incidenti della produ zione sia disciplinata chiaramente. Queste prescrizioni di lavoro devono rispecchiare adeguatamente le condizioni di produzione attuali. Affinché le prescrizioni di lavoro siano effettivamente applicate nello svolgimento giornaliero del lavoro, i collaboratori devono seguire un’istruzione adeguata.
115 Documentazione
Tutte le sorgenti di emissioni devono essere descritte e tutte le sorgenti notevoli quantificate. Per sorgenti s’intendono le sorgenti di emissioni diffuse alla fonte. Se Ia determinazione quantitativa delle quantita emesse non è possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio o sopportabile sotto il profilo economico, devono essere forniti dati qualitativi.
12 Requisit! di processo specific!
Per certi processi fondamentali per Ia riduzione delle emissioni diffuse di CCV e fre quenti in tutti i settori sono menzionati requisiti supplementari, che concretizzano e/o inaspriscono i requisiti generali secondo ii numero 11.
13 Requisiti equivalent!
Sono possibili anche attn requisiti oltre a quelli descnitti nell’allegato 3, a condizione che siano equivalenti. In questo contesto per equivalente s’intende che le emissioni diffuse devono essere ridotte almeno nella stessa misura. Potrebbero ad esempio essere proposti requisiti che costano meno o consentono sostanziali risparmi di e nergia a parità di niduzione delle emissioni. Tali proposte vanno inoltrate aII’autorità cantonale e sono approvate dalla DGD dopo aver sentito I’UFAM. Se le soluzioni e quivalenti si rivelano efficaci, possono essere inserite nell’allegato 3 e nelle direttive corrispondenti in occasione del successivo adeguamento, dopo cinque anni.
2 Direttive settoriali spec!fiche
L’aggiornamento delle direttive dopo cinque anni avviene in concomitanza con I’adeguamento deII’allegato 3 secondo I’articolo 9c capoverso 2.
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5 Aitri adeguamenti del diritto previsti
Modifica parallela dell’ordinanza del DA TEC sull’indennità versata al Cantoni peril loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sul composti organici volatili (RS 814.018.21)
Con Ia soluzione proposta, I’onere dell’esecuzione per gil uffici cantonali di protezio ne dell’aria aumenta, poiché devono verificare i’adempimento della condizione sup plementare per i’esenzione <<riduzione delle emissioni diffuse>>. L’indennizzo dei Can- toni per ii loro sostegno nell’esecuzione è finanziato mediante ii prodotto della tassa d’incentivazione ed e disciplinato nell’ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per ii loro sostegno nell’esecuzione deIl’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21).
L’indennizzo ai Cantoni viene adeguato in concomitanza con Ia revisione deli’OCOV. In merito alla modifica deII’ordinanza del DATEC I Cantoni saranno consultati neli’estate del 2012.
6 Ripercussioni
6.1 Per Ia Confederazione
Per assicurare I’esecuzione uniforme dell’esenzione dalla tassa in tutti i settori e Cantoni nonché l’adeguamento delI’allegato 3 e delle direttive all’ulteriore sviiuppo della migliore tecnica disponibile, in concomitanza con I’entrata in vigore della revi sione dell’ordinanza 1110 gennaio 2013, I’UFAM ha bisogno di un posto supplementa re e di un bilancio di 150 000 franchi I’anno. Tale importo sara finanziato mediante ii previsto 1,5 per cento delle entrate complessive della tassa d’incentivazione sui CCV a disposizione delle autorità esecutive, UFAM e DGD, quale indennizzo per ii ioro onere. La DGD puo coprire gli oneri amministrativi supplementari con i mezzi a sua disposizione (autorizzazione del piano di provvedimenti dopo consultazione deII’U FAM).
6.2 Per i Cantoni
L’onere per gil uffici cantonali che sostengono Ia DGD nell’esecuzione aumenta, p01- ché devono esaminare anche i piani di provvedimenti e Ia loro attuazione. Per questo onere supplementare, I Cantoni saranno indennizzati mediante ii prodotto della tassa d’incentivazione. Secondo prime stime, nel primo biennio l’onere supplementare per Ia valutazione del piani di provvedimenti dovrebbe ammontare a circa 400 000 fran chi l’anno. La proposta di indennizzo definitiva saré inoltrata ai Cantoni nell’estate 2012 al termine della valutazione del risultati della consultazione concernente Ia revi sione dell’OCOV. Negli anni successivi, i Cantoni saranno tenuti a esaminare l’attuazione del provvedimenti. Una valutazione precisa degli oneri sara possibile sol tanto nel 2014 sulla base dei piani di provvedimenti.
6.3 Per I’economia
L’esenzione dalla tassa riguarda circa 100 imprese. Lasciar decadere Ia possibilità di esenzione senza un’alternativa penalizzerebbe fortemente molte imprese (p. es. stampatori di imballaggi, EPS, produttori di pitture e vernici, imprese di trasformazio ne di colle e materie plastiche, sgrassatori di metalli e l’industria chimica), che in sin- 14/15
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goli casi dovrebbero addossarsi fino a 1,4 milioni di franchi l’anno.8 Per i settori inte ressati, Ia possibilità di esenzione secondo l’articolo 9 CCCV a tempo indeterminato rappresenta quindi una netta agevolazione e al contempo aumenta Ia sicurezza nella pianificazione.
L’adempimento della nuova condizione di esenzione comporta dei costi per le impre Se. A seconda dello stato effettivo delI’impianto stazionario saranno necessari piü o meno investimenti. Siccome per Ia riduzione delle emissioni diffuse è determinante anche I’uso del solventi da parte dei collaboratori nella quotidianita aziendale, occor re preventivare anche spese correnti per l’istruzione dei collaboratori e Ia verifica del rispetto delle prescrizioni di lavoro corrispondenti. A questi costi si contrappone tutta via un beneficio diretto per i collaboratori, poiché Ia riduzione delle emissioni diffuse pua migliorare le condizioni di lavoro degli addetti alla produzione. Siccome i requisiti relativi alla riduzione delle emissioni di CCV sono stati definiti nell’ottica della propor zionalità, i provvedimenti sono economicamente sopportabili. La possibilità di esen zione a tempo indeterminato garantisce inoltre alle imprese sicurezza nella pianifica zione.
L’onere della prova dell’adempimento del nuovo criterio di esenzione, che compren de un’analisi della situazione teorica-effettiva nonché I’elaborazione di un piano di provvedimenti, e stimato a una settimana di lavoro di un esperto per azienda. Si trat ta di un valore medio stimato di fronte aIl’ampia varietà di stabilimenti industriali che beneficiano di un’esenzione dalla tassa secondo I’articolo 9 CCCV. Per contenere gil oneri amministrativi, nel caso di aziende dotate di impianti complessi I’onere della prova di cui aII’allegato 3 puO avvenire, previo accordo con le autorità cantonali, in maniera sommaria (cfr. ii rapporto esplicativo in merito all’art. 9h). La procedura Si stematica di riduzione delle emissioni diffuse deve identificare potenziali di risparmio di CCV nei processi aziendali, servendo cosI da base per progressi ambientali si stematici.
6.4 Ripercussioni ecologiche
L’incentivo a ridurre le emissioni della tassa d’incentivazione è rafforzato dal requisito della <<migliore tecnica disponibile>>. Ii potenziaie e stimato a 1500 tonnellate (Ia metà delle emissioni diffuse attuali deile imprese interessate) da qul alla fine del 2017. Sa rà cosI possibile ridurre i costi esterni nel settore della salute.
La nuova possibilità di esenzione rafforza i’esecuzione dell’CIAt, in particolare deiI’articolo 6, favorendo un’esecuzione avanzata e armonizzata sull’intero territorio nazionale.
La riduzione deile emissioni di CCV attenua non solo l’inquinamento da ozono, bensI anche i’inquinamento da polveri fini e di conseguenza gli effetti nocivi e cancerogeni di tali sostanze.
8 Una stima in base al bilanci del 2009 da un valore medic diii 0 000 franchi per azienda. 15/15
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