Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale di veterinaria UFV
Spiegazioni sull’avamprogetto di ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408)
1 Situazione iniziale
Oggi i consumatori e i partner commerciali della Svizzera hanno esigenze molto più elevate in materia di sicurezza alimentare. Per poter soddisfare queste esigenze, la tracciabilità di filiera (ossia il percorso compiuto da una derrata alimentare dal luogo di produzione - stalla o campo coltivato che sia - fino alla nostra tavola) deve essere garantita in ogni momento e la catena agroalimentare va considerata nel suo insie- me. Il 29 maggio 2007, i direttori dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV), dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) hanno pertanto deciso che la tracciabilità di filiera può essere garantita soltanto me- diante una gestione globale dei dati lungo l’intera filiera alimentare. Questo tipo di gestione dei dati facilita la pianificazione e lo svolgimento dei controlli basati sui ri- schi, coordinati a livello cantonale e nazionale, in tutte le fasi della produzione, con- sente di gestire in modo efficace le emergenze intercantonali (focolai di epizoozie, intossicazioni alimentari ecc.) e semplifica la presentazione di rapporti. Fino ad ora, l’ordinanza del 29 ottobre 2008 concernente il Sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408) disciplinava la gestione del si- stema informatico centrale di cui all’articolo 54a della legge federale del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) per il settore in questione. Questo sistema diventerà parte integrante del sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare, motivo per cui diversi sistemi d’informazione dovranno essere collegati tra di loro. L’O-SISVet deve essere adeguata a questi nuovi presupposti. Si potrà continuare, come sinora, a utilizzare il sistema d’informazione anche per garantire la protezione e la salute degli animali. Il 1° gennaio 2014, la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP sarà in- tegrata nell’UFV che assumerà la nuova denominazione di «Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)». Nell’avamprogetto di ordinanza e nel commento alle singole disposizioni (da pag. 4) viene già utilizzata la nuova denomi- nazione, poiché l’ordinanza entrerà in vigore nel maggio 2014.
2 Organizzazione
Per poter pianificare e realizzare i lavori necessari, sotto l’egida dell’UFAG è stata istituita un’organizzazione in cui sono rappresentati i diversi uffici federali interessati.
Su mandato della Conferenza dei direttori degli uffici federali (CDUF), la piattaforma di coordinamento dei tre uffici federali UFSP, UFV e UFAG definisce gli obiettivi ge- nerali, seguendone e verificandone il raggiungimento. Nel comitato per lo sviluppo, in cui sono rappresentati tutti gli attori interessati, in particolare i Cantoni e altri servizi federali, vengono preparate le tappe necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Gruppi di lavoro delle competenti autorità federali progettano soluzioni e contenuti che, in seno agli organi sovraordinati in cui sono rappresentati la Confederazione e i Cantoni, sono verificati e armonizzati in base agli obiettivi generali. I sistemi d’infor- mazione sono sviluppati in modo tale da poter essere utilizzati, con pochi accorgi- menti supplementari, anche da altre autorità. La segreteria dell’Amministrazione del settore agricolo (ASA) è l’interlocutore centra- le per tutte le domande e le richieste in questo ambito tematico e per tutte le questio- ni inerenti alla gestione operativa, in particolare in caso di emergenze/guasti. Gesti- sce inoltre la roadmap ASA e fa rapporto alla CDUF. Per regolamentare questioni finanziarie e istituzionali relative all’utilizzo comune dei diversi sistemi d’informazione, tra i diversi uffici federali interessati sono stipulati ac- cordi di utilizzazione.
3 Integrazione del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei
laboratori ALIS nel sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare I sistemi d’informazione e le banche dati attuali degli uffici federali e dei Cantoni ven- gono standardizzati in modo da consentire uno scambio e un utilizzo sicuro e tempe-
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stivo dei dati e delle prestazioni informatiche. A tale scopo devono essere integrati nel sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare. L’accesso ai diversi sistemi d’informazione (= singoli sottosistemi) viene effettuato attraverso un unico portale denominato «Agate». Questo accesso sicuro è ulterior- mente limitato da diritti di accesso e ruoli di utente in virtù dei quali ciascun utente può accedere soltanto ai sottosistemi e ai dati necessari all’adempimento dei suoi compiti. L’intenzione di conferire al sistema informatico centrale comune una funzionalità mul- tisettoriale è chiaramente visibile anche nella scelta dei nomi dei singoli sottosistemi: tutte le denominazioni iniziano per «a» (ad es. Agate, ASAN, ALIS, Acontrol ecc.). Questa iniziale sta per agricoltura, animali e alimenti e simboleggia il fatto che viene considerata l’intera filiera alimentare. Lo sviluppo è coordinato e pianificato dalle autorità che fanno capo al sistema infor- matico centrale comune. Il sistema d’informazione per il servizio veterinario pubblico ASAN (sistema d’informazione ASAN) utilizza quindi, in conformità agli altri sottosi- stemi del sistema informatico centrale comune, gli stessi standard e termini. Il sistema d’informazione ASAN si compone di un sistema per la gestione degli affari destinato alle autorità in cui è possibile visualizzare gli affari, come le autorizzazioni, la lotta alle epizoozie, l’esecuzione delle misure ecc. Esso presenta inoltre interfacce con la banca dati dei laboratori ALIS, la banca dati sul traffico di animali (BDTA), il sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS/SIPA), il re- gistro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e il sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol). I risultati degli esami di laboratorio sono raccolti e plausibilizzati lungo l’intera filiera alimentare nella banca dati dei laboratori ALIS; mediante la procedura di richiamo, questi dati vengono visualizzati anche nel sistema d’informazione ASAN (ad es. dati sulla salute degli animali, risultati degli esami di laboratorio, dati sugli alimenti per animali o campioni di terreno). Gli utenti aventi diritto possono consultare ed even- tualmente modificare i risultati di laboratorio sulla schermata di visualizzazione.
4 Ripercussioni finanziarie
Per la Confederazione Gli uffici federali coinvolti nel progetto stimano che, grazie alla realizzazione comune dellʼinfrastruttura tecnica di base, il fabbisogno finanziario di risorse sia nettamente inferiore rispetto alle attuali soluzioni isolate. Per il sistema d’informazione ASAN, l’UFV prevede costi di sviluppo pari a 2,2 milioni di franchi e costi di gestione annui pari a circa 800 000 franchi. I costi di sviluppo so- no finanziati dalla Confederazione, mentre i costi di gestione sono per un terzo a ca- rico della Confederazione e per due terzi a carico dei Cantoni. I costi di gestione cor- rispondono più o meno alle spese sostenute finora per gli attuali sistemi. Dato che la banca dati dei laboratori ALIS è stata allestita dalla Confederazione sen- za partecipazione finanziaria dei Cantoni, il suo finanziamento resta interamente di competenza federale. Qualora l’infrastruttura del sistema informatico centrale comune dovesse essere messa a disposizione anche di altri sistemi d’informazione della Confederazione, oc- corre prevedere costi di adeguamento per la ripresa degli standard comuni; a medio
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termine, tuttavia, si prevedono importanti incrementi dell’efficienza e risparmi finan- ziari.
Per i Cantoni e i Comuni Si può prevedere che i contributi dei Cantoni al sistema d’informazione ASAN si manterranno pressoché sul livello attuale. I contributi dell’ordine di 10 000–60 000 franchi a carico degli uffici veterinari cantonali sono notevolmente inferiori ai costi per i sistemi gestiti da ogni singolo Cantone. A medio termine si potranno realizzare notevoli risparmi, dato che un ulteriore am- pliamento delle applicazioni centrali renderà superflue le banche dati cantonali. Ulteriori risparmi potranno essere realizzati se, grazie ai dati rilevati, si potranno effet- tuare controlli mirati in base ai rischi, in modo da ridurre la loro frequenza e l’onere per le autorità pur mantenendo lo stesso livello di sicurezza.
Per l’economia Per i soggetti di diritto (agricoltori, industria di trasformazione delle derrate alimentari, privati) il sistema non comporta oneri supplementari. In generale, ci si attende vantaggi per tutta l’economia. La maggiore disponibilità di dati nei settori dell’agricoltura, delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari farà sì che le future decisioni politiche potranno essere prese su una base notevolmente più fattuale. Gli sviluppi e i rischi in questi settori saranno osservabili e meglio controllabili grazie a possibilità di analisi simultanee. Problematiche inerenti alle epizoozie o alle derrate alimentari potranno essere riconosciute per tempo e combattute in modo efficace, il che rafforza la fiducia nelle derrate alimentari svizzere non soltanto della nostra po- polazione, bensì anche dei nostri partner commerciali. Questa maggiore fiducia con- sentirà di conquistare nuovi mercati di esportazione e di mantenere quelli esistenti.
5 Commento ai singoli articoli
Ingresso La presente ordinanza si basa sull’articolo 54a della LFE che autorizza la Confede- razione a gestire un sistema informatico centrale nei settori delle epizoozie, della pro- tezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari, per sostenere le autorità federali e cantonali nei compiti esecutivi prescritti dalla legge. Dato che la legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e la legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) sono attualmente oggetto di revisione e saran- no dotate di disposizioni che disciplinano, fra l’altro, la gestione dei rispettivi sistemi d’informazione (art. 63 LDerr e 165d LAgr), occorrerà verificare dopo la loro entrata in vigore se ai sensi del sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimen- tare andrà inserito nell’ingresso anche un riferimento a queste normative.
Capitolo 1: Oggetto e scopo (art. 1‒3) Articolo 1 Oggetto Oggetto dell’ordinanza sono il sistema d’informazione per il servizio veterinario pub- blico ASAN (sistema d’informazione ASAN) e la banca dati dei laboratori ALIS. En- trambi sono gestiti dal futuro USAV e sono sottosistemi del sistema informatico cen- trale comune lungo la filiera alimentare. Dato che quest’ultimo è collegato ad altri si-
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stemi, le regolamentazioni e gli standard stabiliti per il sistema d’informazione ASAN e la banca dati dei laboratori ALIS devono orientarsi agli obiettivi comuni. Articolo 2 Scopo L’interconnessione dei dati di cui necessitano la Confederazione e i Cantoni per a- dempiere i loro compiti esecutivi deve contribuire a migliorare la salute animale, la protezione degli animali e la sicurezza delle derrate alimentare. Articolo 3 Definizioni Il presente articolo contiene definizioni di termini e chiarisce chi sono i «terzi incarica- ti» ai sensi dell’ordinanza.
Capitolo 2: Sistema d’informazione ASAN (art. 4‒7) Articolo 4 Dati La tipologia e il contenuto dei dati presenti nel sistema d’informazione ASAN sono descritti in dettaglio nel presente articolo. I dati di base sono dati che si riferiscono e caratterizzano un’unità (ad es. azienda agricola o agricoltore). Sono dati di base ad esempio i dati relativi all’indirizzo, al tipo di azienda, agli animali detenuti, alla mano- dopera, alla produzione, alle superfici coltivate o, se riferiti a persone, dati relativi alla formazione e alla funzione. I dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione sono dati che risultano da processi esecutivi, ad esempio i dati relativi ai controlli (pianificazio- ne dei controlli e loro risultati), ai risultati degli esami di laboratorio, informazioni sullo stato di salute degli animali o dati sulle misure adottate dalle autorità (ad es. rilascio di un’autorizzazione). I dati di sistema sono dati visibili dagli utenti e che consento- no loro di utilizzare funzionalità necessarie all’adempimento dei compiti previsti dalla legge. Sono messi a disposizione in formato standardizzato e non possono essere modificati (ad es. liste di riferimento, configurazioni di sistema per i processi esecutivi o moduli per l’inserimento di dati). I dati utenti, infine, descrivono il ruolo e l’attribuzione, nel sistema, di un utente all’unità amministrativa. Quest’attribuzione viene effettuata dagli amministratori cantonali o dall’amministratore del sistema d’informazione ASAN. I dati descritti provengono da altre banche dati o altri sistemi d’informazione della Confederazione e dei Cantoni oppure sono inseriti dagli utenti direttamente nel si- stema d’informazione ASAN. Le fonti dei dati sono elencate in modo dettagliato nell’allegato. Articolo 5 Fonti dei dati Il sistema d’informazione ASAN sostituisce l’attuale sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE per il settore del servizio veterinario pubblico (SISVet). Esso è collegato con la banca dati dei laboratori ALIS, che sostituisce l’attuale banca dati dei laboratori dell’UFV. Inoltre presenta interfacce con la banca dati sul traffico di animali (BDTA), il sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (A- GIS/SIPA) e il sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol). Il sistema d’informazione ASAN consente da un lato di gestire i compiti del servizio veterinario pubblico e dall’altro di raccogliere dati statistici per l’esecuzione e di utilizzarli per scopi di pianificazione o per costituire una panoramica della situazione. Articolo 6 Acquisizione dei dati Gli obblighi di notifica non sono definiti nella presente ordinanza. L’obbligo di inserire i dati nel sistema d’informazione ASAN, nella banca dati dei laboratori ALIS o nel si- stema d’informazione Acontrol è sancito nelle normative previste a questo scopo (cfr.
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allegato 2, Abrogazione e modifica del diritto vigente). Ad esempio, secondo l’articolo 65 e seguenti dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) i rapporti sulle epizoozie devono essere registrati nel sistema d’informazione ASAN. Alcuni Cantoni utilizzano sistemi d’informazione propri. In questi casi i Cantoni devo- no provvedere autonomamente a inserire, in modo tempestivo e nella forma corretta, i dati richiesti nel sistema d’informazione ASAN. Possono affidare questo obbligo di notifica anche a organizzazioni adeguate (= terzi incaricati ai sensi dell’art. 3 lett. f). Articolo 7 Finanziamento Il disciplinamento attuale della ripartizione dei costi rimane sostanzialmente invariato, poiché è conforme a quanto previsto all’articolo 54a capoverso 6 LFE: secondo que- sta norma, i due terzi sono a carico dei Cantoni e i contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di accessi (ossia di postazioni d’accesso) di cui dispon- gono. Nell’O-SISVet è stato però necessario introdurre due modifiche. Da un lato, l’ordi- nanza può stabilire soltanto un disciplinamento dei costi per il sistema d’informazione ASAN (cfr. il commento all’art. 1) e, dall’altro lato, gli accessi saranno in futuro effet- tuati via Internet. Per questo motivo è stato necessario ridefinire il termine «postazio- ni d’accesso». Può utilizzare il sistema d’informazione soltanto chi dispone di una SuisseID, ne ha installato il driver sul proprio computer e ne ha effettuato la registra- zione sul portale Internet agate. Questa «licenza di utilizzazione» corrisponde di fatto alla postazione d’accesso in uso sinora. A livello materiale, la regolamentazione del finanziamento non subisce modifiche: per i primi due accessi deve essere pagato un importo di 10 000 franchi; per ulteriori postazioni d’accesso o licenze, i costi sono inferiori. Una tariffa scalare è giustificata, in quanto i costi per lo sviluppo e la gestio- ne diminuiscono con l’aumento del numero di licenze e quindi di accessi. Tuttavia, se intendono rinunciare a postazioni di accesso e continuare a utilizzare i propri sistemi di gestione dei dati, i Cantoni devono assumersi i costi per la trasmis- sione dei dati, generati dagli obblighi di notifica che sono tenuti a soddisfare.
Capitolo 3: Banca dati dei laboratori ALIS (art. 8‒9) Articolo 8 Dati L’elenco dei dati è ripreso dall’articolo 312 capoverso 4 OFE. Questa disposizione stabilisce quali dati i laboratori riconosciuti devono registrare regolarmente nella ban- ca dati ALIS. Si tratta perlopiù di dati identificativi che consentono di risalire alla pro- venienza dei campioni (ad es. numero ID animale, informazioni sulle aziende detentri- ci). La plausibilizzazione si basa sui dati contenuti nel sistema d’informazione ASAN. Articolo 9 Collegamento con altri sistemi d’informazione I risultati degli esami di laboratorio sono raccolti e rilevati lungo l’intera filiera alimen- tare nella banca dati dei laboratori ALIS. Grazie al collegamento con il sistema d’in- formazione ASAN, i dati contenuti nella banca dati di laboratorio ALIS vengono poi visualizzati, mediante la procedura di richiamo, anche nel sistema d’informazione ASAN. In questo modo sono accessibili alle autorità interessate. Oltre a consentire ai laboratori di rettificare i risultati non corretti, il sistema d’informazione ASAN permette di gestire la concessione dei diritti di accesso e l’attribuzione degli opportuni ruoli agli utenti dei laboratori. Si tratta di una soluzione che consente di sfruttare le sinergie tecniche e organizzative.
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Capitolo 4: Disposizioni comuni (art. 10‒29) Sezione 1: Competenze Articolo 10 USAV Mediante prestatori di servizi qualificati, l’USAV provvede a una gestione impeccabile dei sistemi d’informazione. I Cantoni assicurano l’accesso al sistema d’informazione ASAN sul loro territorio. Le necessarie istruzioni sono fornite loro dal servizio specia- lizzato. Le modalità dell’utilizzo comune del sistema d’informazione ASAN sono stabilite tra i Cantoni e l’USAV in appositi accordi di utilizzazione, nei quali sono stabiliti con preci- sione le prestazioni del gestore e i processi importanti per la collaborazione, ad e- sempio la presentazione di richieste al comitato misto. Gli accordi riportano inoltre gli impegni di entrambe le parti contraenti nel settore della protezione dei dati e della sicurezza informatica. Articolo 11 Servizio specializzato Un importante compito del servizio specializzato dell’USAV per i sistemi d’informa- zione (servizio specializzato) è di fornire sostegno agli utenti della Confederazione e dei Cantoni, mediante corsi, risposte a domande sull’utilizzo del sistema, invio di in- formazioni importanti, adeguamenti o correzioni del sistema o assistenza in situazioni particolari (ad es. temporanea non disponibilità o errori inconsueti del sistema). Per gli adeguamenti tecnici e specialistici, le migliorie e le correzioni del sistema d’informazione ASAN, il servizio specializzato lavora in stretto contatto con i prestatori di servizi tecnici e i servizi cantonali d’esecuzione. Per questo tipo di lavoro è impor- tante collaborare con l’UFAG per garantire il coordinamento con i sottosistemi di que- sto ufficio federale. Articolo 12 Comitato misto La collaborazione dei Cantoni si svolge per il tramite del comitato misto. Composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, il comitato mi- sto è l’organo direttivo strategico del sistema d’informazione ASAN. Ne assicura la gestione strategica e lo sviluppo intervenendo nell’allestimento del budget annuo, fornendo consulenza all’USAV in merito ad aspetti tecnici e finanziari, formulando proposte per lo sviluppo e fissandone le priorità, approvando soluzioni e risultati. Il comitato misto decide di comune accordo e coinvolge in tutte le decisioni che si ri- percuotono sui sottosistemi dell’UFAG i rappresentanti di questo ufficio federale.
Sezione 2: Diritti di accesso Articoli 14–21: Servizi aventi diritto di accesso, diritti di accesso e concessione dei diritti di accesso Il disciplinamento dei diritti di accesso garantisce che tutte le autorità lungo la filiera alimentare abbiano accesso ai dati per loro rilevanti. A seconda dei compiti esecutivi e dell’appartenenza degli utenti a un’unità amministrativa, l’accesso può essere limi- tato a determinate categorie di dati. Queste limitazioni coincidono con diversi «ruoli di utente» cui corrispondono diverse tipologie di autorizzazioni (art. 14–20). Ad esem- pio, il responsabile esecutivo (veterinario cantonale, chimico cantonale, capo della sezione dell’agricoltura) può consultare tutti gli affari inerenti al suo ambito di compe- tenza, mentre il singolo collaboratore o i terzi incaricati hanno il diritto di accedere unicamente agli affari loro attribuiti.
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Il diritto in materia di protezione dei dati impone che le persone interessate sappiano con certezza quali dati possono trattare e a quale scopo. Il «trattamento» dei dati comprende il loro rilevamento, la consultazione, l’utilizzazione, la rielaborazione ecc. I diritti di accesso sono disciplinati chiaramente negli articoli 16–20 e precisati ulte- riormente nell’allegato 1. Di norma, gli amministratori del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS sono membri del servizio specializzato: si tratta di persone con cono- scenze approfondite che, per motivi tecnici e di supporto, devono poter disporre di autorizzazioni e possibilità di consultazione più ampie (art. 18–19). I servizi cantonali o la Confederazione possono affidare a organizzazioni private l’esecuzione dei controlli o delle analisi (ad es. organizzazioni di controllo, laboratori di riferimento). Per eseguire tale mandato, queste organizzazioni (= terzi incaricati) devono poter accedere ai dati salvati nel sistema d’informazione ASAN e potervi in- serire i risultati ottenuti. Per motivi di protezione dei dati e conformemente all’articolo 54a LFE, terzi incaricati possono trattare in forma elettronica unicamente i dati non degni di particolare protezione e i dati che consentono di risalire alle aziende, ma non ai profili della personalità (art. 20). La concessione dei diritti di accesso agli utenti dei laboratori riconosciuti è di compe- tenza del servizio specializzato (art. 21 cpv. 2). L’USAV può stabilire in apposite istru- zioni la procedura relativa alla concessione dei diritti di accesso per i diversi utenti del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS (art. 30 lett. d).
Sezione 3: Comunicazione di dati Articolo 22 Comunicazione di dati alle autorità Le disposizioni di questo articolo derivano dai requisiti della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01). Dati degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità soltanto se una legge in senso formale lo prevede. Per i dati non degni di particolare protezione, la soglia è più bassa. Nell’ambito di compiti esecutivi coordinati, questi dati possono essere comunicati ad altre autorità o ad altri sistemi d’informazione (ad es. banca dati sul traffico di animali) anche me- diante la procedura di richiamo. Un compito esecutivo coordinato, ad esempio, è un’ispezione condotta congiuntamente da diverse autorità nelle aziende (ad es. a- ziende di sezionamento o allevamento ittico). Se il diritto federale o una disposizione direttamente applicabile di un accordo inter- nazionale lo prevede, i dati del sistema d’informazione ASAN possono essere pub- blicati anche in Internet. È il caso, ad esempio, della pubblicazione dell’elenco delle aziende autorizzate che producono, trasformano, trattano, conservano o forniscono derrate alimentari di origine animale (cfr. l’allegato 11 appendice 6 capitolo I sezione «Condizioni speciali» dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizze- ra e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; RS 0.916.026.81). Articolo 23 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici I dati del sistema d’informazione ASAN, ad esempio quelli sulle indagini epidemiolo- giche o sulle analisi dei rischi nel settore alimentare, sono un’importante fonte per le ricerche scientifiche. Ovviamente i dati possono essere trattati soltanto nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22 LPD.
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Grazie a questi dati, i rapporti sulla situazione della filiera alimentare in Svizzera (ad es. piano di controllo nazionale1) possono essere redatti molto più velocemente e in maniera più precisa. Nella loro forma anonimizzata, i dati sono assolutamente suffi- cienti per questo scopo. Articolo 24 Comunicazione di dati a privati Oltre a singoli individui privati, il termine «privati» comprende anche organizzazioni di controllo o titolari privati di marchi nel settore agricolo. La comunicazione deve esse- re effettuata ai sensi dell’articolo 19 LPD.
Sezione 4: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione Articolo 28 Sicurezza informatica Alla sicurezza informatica si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 9 dicembre 2011 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OAIF; RS 172.010.58). I Cantoni provvedono autonomamente alla sicurezza informatica nel proprio settore. Articolo 29 Archiviazione e cancellazione dei dati L’archiviazione dei dati è retta dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (LAr; RS 152.1). In considerazione del coordinamento dei controlli effettuati nell’agricoltura, dell’istituzione di un piano di controllo nazionale e delle cause che talvolta si trascinano per anni, i dati devono essere disponibili per un peri- odo di tempo sufficientemente lungo. I dati che non servono più sono cancellati al massimo dopo 30 anni.
Capitolo 5: Disposizioni finali (art. 30‒32) Articolo 30 Esecuzione L’USAV emana le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’esecuzione dell’ordinanza e il regolare funzionamento dei sistemi d’informazione, definendo chia- ramente le interfacce, i meccanismi e la frequenza della trasmissione dei dati, gli e- lenchi di riferimento e gli standard. Stabilisce inoltre importanti requisiti tecnici che le postazioni di lavoro degli utenti devono soddisfare, ad esempio per poter configurare in modo adeguato l’accesso al sistema.
Allegato 1 Nell’allegato 1 sono definiti nel dettaglio i servizi e le persone che fanno capo ai si- stemi d’informazione, le fonti dei dati e i diritti di accesso. Gli standard relativi ai con- tenuti e la trasmissione dei dati sono stabiliti in modo che lo scambio con altri sottosi- stemi facenti parte del sistema informatico centrale comune sia effettuato senza pro- blemi. L’entrata in vigore dell’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura, attualmente sottoposta a indagine conoscitiva e che abrogherà l’ordinanza sui dati agricoli, richiederà adeguamenti della presente ordinanza. I diritti di accesso sono definiti al numero 2 dell’allegato. È importante che i dati possano essere visualizzati solo dai servizi in grado di dimo- strare un interesse legittimo alla consultazione dei medesimi. Se riguardano aziende
1 http://www.bvet.admin.ch/blk/02557/index.html?lang=it
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e persone della filiera alimentare, i dati sono consultabili unicamente dalle competen- ti autorità federali e cantonali. Esempi: Pensione per animali o privato che detiene un cane: poiché non si giustifica che un laboratorio o il servizio agricolo cantonale possa consultare i relativi dati, l’accesso è concesso solo all’Ufficio veterinario cantonale e all’USAV per motivi di alta vigilanza. Banca dati sul traffico di animali (BDTA): questa banca dati svolge un ruolo centrale nella lotta alle epizoozie. Per tale motivo, importanti dati relativi alla salute animale devono essere consultabili dai servizi autorizzati per mezzo di apposite interfacce di dati anche in questa applicazione. Se ad esempio un’azienda deve essere posta sot- to sequestro in seguito a un rischio di epizoozia, questa informazione deve essere indicata nella BDTA in modo che tutti gli utenti sappiano che non possono più essere effettuati movimenti di animali da e verso quest’azienda.
Allegato 2 Le modifiche del diritto vigente riguardano in primo luogo gli obblighi di notifica ai si- stemi d’informazione ASAN e Acontrol. Questi obblighi sono stabiliti nelle singole or- dinanze e devono essere in parte aggiornati o precisati. Dall’entrata in vigore dell’O-SISVet l’articolo 65a OFE è superfluo: l’obbligo di notifi- ca è contenuto nell’articolo 65 OFE e la competenza di emanare istruzioni tecniche figura nell’O-SISVet. L’articolo 312 capoverso 4 OFE deve essere modificato in quanto la banca dati dei laboratori ALIS viene ribattezzata e, come sottosistema, diventa parte integrante del sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare. Inoltre in futuro an- dranno inseriti anche dati sulle resistenze agli antibiotici. Per garantire un’efficace lotta alle epizoozie, è importante che i risultati delle analisi possano essere attribuiti inequivocabilmente a una precisa azienda detentrice di animali. Con l’attuale rego- lamentazione, questo è possibile solo con le aziende registrate. Le aziende detentrici di animali da compagnia private che non sono registrate né nel RIS né nella BDTA possono infatti essere identificate soltanto se figurano nella banca dati dei laboratori ALIS con il nome e l’indirizzo del detentore di animali.
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