Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal)
e
Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordi- nanza sulle prestazioni, OPre)
Modifiche previste per il 1° settembre 2013
Commento e tenore delle modifiche
Berna, febbraio 2013
I. Introduzione Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) propone alcuni adeguamenti dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e prevede di porli in vigore il 1° luglio 2013. Le modifiche riguardano le condizioni d’autorizzazione per il laboratorio del gabinetto medico e l’autorizzazione dei neuropsicologi come fornitori di prestazioni ai sensi della legge sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).
II. Parte generale
A. Adeguamento delle condizioni d’autorizzazione per il laboratorio del ga- binetto medico
1. Contesto
La Federazione dei medici svizzeri (FMH) chiede che le condizioni d’autorizzazione per il laboratorio del gabinetto medico vengano modificate in modo tale che, in futuro, durante una visita al domicilio del paziente o presso la casa di riposo o di cura dove egli è degente, il medico curante possa eseguire sei analisi al di fuori del proprio studio e fatturarle a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medi- co-sanitarie.
L’FMH motiva la sua richiesta adducendo che l’esecuzione di tali analisi mediante strisce reattive o con piccoli apparecchi portatili permette di ottenere un risultato nel giro di minuti, facilitando e accele- rando la procedura diagnostica e terapeutica. In ultima analisi, ciò potrebbe anche comportare anche una riduzione dei costi (p.es. evitando una seconda visita presso lo studio medico o al domicilio del paziente, il trasporto del malato presso lo studio medico o un’ospedalizzazione). L’FMH sottolinea inoltre i vantaggi dati dalla possibilità di effettuare un prelievo di sangue capillare (per esempio dal dito del paziente) non invasivo al posto di quello venoso, solitamente praticato quando il campione di san- gue viene inviato a un laboratorio esterno. Le sei analisi oggetto della richiesta dell’FMH rientrano nell’elenco delle analisi per la sorveglianza terapeutica di malati cronici e per i casi di urgenza. Con- cretamente si tratta delle analisi:
- D-Dimeri, qn (no. posizione: 1260.00): questa analisi viene eseguita con urgenza in presenza di un sospetto di trombosi venosa o di embolia polmonare. - Glucosio, sangue/plasma/siero (no. posizione: 1356.00): questa analisi è necessaria sia per un controllo sui pazienti affetti da diabete sia urgentemente in presenza di sospetto di coma causato da un'iperglicemia o da un'ipoglicemia. - Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR (no. posizione: 1700.00): questa analisi viene eseguita sia per un controllo sui pazienti affetti da emopatia coagulativa di lunga durata sia urgentemente in caso di emorragie con complicazioni. - Troponina (T o I), test rapido; Limitazione: non cumulabile con posizione 1249.00 Creatina chinasi (CK) (no. posizione: 1735.00): si tratta di una tipica analisi eseguita urgentemente in presenza di sospetto di infarto cardiaco. - Stato urinario parziale, 5-10 parametri (no. posizione: 1740.00): questa analisi viene eseguita principalmente in presenza di sospetto di un'infezione urinaria. - Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A, test rapido (no. posizione: 3469.00): questa ana- lisi viene eseguita in presenza di sospetto di angina (prelievo naso o gola).
2/6
2. Modifiche
L’esecuzione di analisi di laboratorio durante visite mediche al domicilio del paziente o la casa di cura dove egli è degente costituisce una nuova modalità di fornitura di prestazioni non contemplata dalle vigenti condizioni d’autorizzazione per il laboratorio del gabinetto medico di cui all’articolo 54 capover- so 1 lettera a OAMal. Per questo motivo, si rende necessario un adeguamento dell’ordinanza.
Parallelamente alla modifica esposta, il 1° luglio 2013 è previsto un adeguamento dell’elenco delle analisi nell’ambito di una modifica dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Le analisi richieste saranno inserite nel capitolo 5.1. (Appendice A: Analisi eseguite nell’ambito delle cure di base) in un nuovo sottocapitolo.
Negli ultimi anni, il numero di malati cronici e di pazienti in età avanzata che necessitano di una tera- pia anticoagulante a lungo termine è costantemente aumentato, mentre i test per determinate analisi di laboratorio sono diventati più semplici. Su questo sfondo, l’esecuzione da parte dei medici delle analisi indispensabili e adeguate direttamente al domicilio della persona malata appare senz’altro ragionevole, tanto più che si tratta di una prassi già in uso, nonostante i medici non abbiano la possibi- lità di fatturare le prestazioni così fornite.
L’unico rischio potenziale consiste nell’eventualità che, nelle case di riposo o di cura, sorgano cosid- detti laboratori point of care dotati di apparecchiature fisse, utilizzate, anziché dal medico curante, dal personale sanitario o ausiliario della casa in questione. Anche in questi casi, tuttavia, la responsabilità per l’esecuzione delle analisi spetta al medico che visita il paziente, in altre parole si tratta di analisi del laboratorio del gabinetto medico.
Conseguenze finanziarie: i costi delle analisi dirette sono relativamente contenuti e, considerato un numero stimato di visite annue pari a un milione con circa 50'000 analisi eseguite direttamente al do- micilio di persone malate, ammontano a circa 940'000 franchi annui. Poiché questo tipo di analisi di laboratorio può essere eseguito e fatturato sono in combinazione con un consulto/trattamento medico al di fuori del gabinetto medico, un loro aumento quantitativo è improbabile.
B. Autorizzazione dei neuropsicologi come fornitori di prestazioni secondo la LAMal
1. Contesto
La legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81), la cui entrata in vigore è prevista parzialmente per il 1° aprile 2013, pone le basi per un nuovo disciplinamento della fatturazione delle prestazioni nell’ambito della legge sull’assicurazione malattie, nella misura in cui stabilisce su scala nazionale requisiti di formazione e di perfezionamento di alto livello per gli psicologici psicoterapeuti. In questo contesto, occorre ritornare sulla questione dell’autorizzazione delle sottodiscipline della psi- cologia – tra cui la neuropsicologia – particolarmente importanti per l’assistenza sanitaria. Una richie- sta in tal senso è stata peraltro avanzata già da tempo dall’Associazione svizzera delle neuropsicolo- ghe e dei neuropsicologi (ASNP). Nella sua risposta all’interrogazione Prelicz-Huber 11.1068 (Include- re la psicoterapia paramedica nell’assicurazione di base) il Consiglio federale indica come probabile via da percorrere un adeguamento dell’OAMal che inserisca i neuropsicologi nell’elenco delle persone autorizzate a fornire prestazioni previa prescrizione o mandato medico e la descrizione nella OPre delle loro prestazioni.
La modifica esposta qui di seguito disciplina la questione dell’autorizzazione dei neuropsicologi; per quanto riguarda le loro prestazioni, una proposta concreta per il loro inserimento nella OPre è ancora in corso di elaborazione presso le associazioni interessate. 3/6
2. Basi legali
L’articolo 35 LAMal elenca i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Secondo il capoverso 2 lettera e di tale articolo, tra questi figurano le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano. L’articolo 38 LAMal attribuisce al Consiglio federale la competenza di fissare i requisiti posti a tali persone (cfr. art. 46 segg. OAMal).
3. Modifiche
Il nuovo status di professione universitaria con perfezionamento accreditato fa sì che l’autorizzazione dei neuropsicologi come fornitori di prestazioni indipendenti, operanti previa prescrizione medica, sia contemplata – con riferimento alle disposizioni della LPPsi – nella OAMal. Inoltre, sono disciplinate le condizioni alle quali possono essere ammessi i titoli di perfezionamento sinora acquisiti, ai fini dell’autorizzazione secondo la LAMal. Questo perché i primi cicli di perfezionamento saranno accredi- tati solo dopo l'entrata in vigore della LPPsi e potranno essere rilasciati titoli federali di perfezionamen- to in neuropsicologia solo sulla base dei cicli di perfezionamento accreditati secondo tale legge.
III. Parte speciale
Commenti alle singole disposizioni
1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal)
Articolo 54 capoverso 1 lettera a numero 4 OAMal
Alle condizioni d’autorizzazione per il laboratorio del gabinetto medico è aggiunto un numero 4. È sta- bilito che le analisi delle cure di base eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o una parte di esse (le sei analisi elencate più sopra) possono essere eseguite dal medico curante durante una visita a domicilio..
L'esecuzione di analisi durante le visite a domicilio rientra ora anche nell'attività del laboratorio del gabinetto medico.
Le sei analisi menzionate sopra sono inserite nell’elenco delle analisi sotto il capitolo 5.1 (Appendice A). Il pertinente adeguamento di tale elenco avviene parallelamente alla modifica dell’ordinanza (cfr. spiegazioni fornite più avanti al punto 2).
Articolo 46 capoverso 1
All’articolo 46 capoverso 1 OAMal è aggiunta in una nuova lettera, la f, la professione di neuropsicolo- go.
4/6
Articolo 50b (Neuropsicologi)
La lettera a di questa nuova disposizione stabilisce che i neuropsicologi devono produrre un diploma riconosciuto in psicologia rilasciato da una scuola universitaria e un titolo federale di perfezionamento in neuropsicologia secondo la LPPsi.
La lettera b della presente disposizione disciplina le condizioni alle quali possono essere ammessi i titoli di perfezionamento sinora acquisiti, ai fini dell’autorizzazione della fornitura di prestazioni secon- do la LAMal, poiché i primi titoli di perfezionamento in neuropsicologia saranno rilasciati solo dopo l'entrata in vigore della LPPsi e dopo l'accreditamento del corrispondente ciclo di perfezionamento. Non è previsto un riconoscimento generale di titoli di perfezionamento conseguiti precedentemente. Pertanto i neuropsicologi hanno la possibilità di attestare un titolo di perfezionamento federale secon- do la LPPsi oppure un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP) − secondo le direttive per il conferimento di titoli di specializzazione FSP (valevoli dal 1° gennaio 2001, reperibili all'indirizzo [disponibili solo in lingua tedesca e francese]: http://www.psychologie.ch/de/publikationen/dokumentation/reglemente/richtlinien_verleihung_fachtitel. html rispettivamente http://www.psychologie.ch/fr/publications_et_communications/documentation/reglements/principes_dir ecteurs_titres_de_specialisation.html) nonché secondo le disposizioni di attuazione per il rilascio dei titoli di specializzazione FSP (valevoli dal 1° gennaio 2012, reperibili all'indirizzo [disponibili solo in lingua tedesca e francese]: http://www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/fachtitel/ausfuehrungsbest- fachtitel_2012.pdf rispettivamente http://www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/fachtitel/dir-execution-titres-2012.pdf). Fintanto che non saranno predisposti i cicli di perfezionamento in neuropsicologia secondo la LPPsi, è sufficiente attestare un titolo di cui alla lettera b della presente disposizione, per poter essere ammessi di massima all'esercizio dell'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2. Ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre)
Elenco delle analisi (Allegato 3 dell’OPre)
Le analisi che i medici possono eseguire al di fuori del loro studio durante una visita al domicilio del paziente o presso la casa di cura o di riposo dove egli è degente sono inserite nell’elenco delle analisi sotto il capitolo 5.1 (Appendice A) in un nuovo sottocapitolo.
5.1.4 Analisi eseguibili da medici durante una visita a domicilio
5.1.4.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.1.4
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera a numero 4 OAMal, durante una visita a domicilio (incl. casa di riposo o di cura), il medico curante può eseguire al di fuori del proprio gabinetto le analisi elencate qui di seguito. Si tratta di analisi contemplate nell’elenco parziale 1 (capitolo 5.1.2.2) e nell’elenco parziale 2 (capitolo 5.1.2.3). Conformemente al testo introduttivo all’elenco parziale 1, il valore del punto per le analisi figuranti nell’elenco parziale 1 può parimenti essere stabilito in convenzioni tariffali.
5/6
5.1.4.2 Elenco delle analisi
Questo elenco delle analisi contiene le sei analisi di laboratorio menzionate al punto 1 della «Parte generale».
Vengono inoltre apportate alcune modifiche puramente redazionali a quelle posizioni dell’elenco delle analisi in cui sono specificate le condizioni d’autorizzazione per il laboratorio del gabinetto medico. Per motivi di completezza è menzionato il nuovo numero 4 dell’articolo 54 capoverso 1 lettera a OAMal. Le posizioni interessate da questa modifica sono:
4707.00 Tassa di presenza per il laboratorio del gabinetto medico;
4707.10 Supplemento per ogni analisi con suffisso C;
4707.20 Supplemento per ogni analisi senza suffisso C;
Le nuove condizioni d’autorizzazione per il laboratorio del gabinetto medico sono menzionate anche nel testo introduttivo al capitolo 5 dell’elenco delle analisi.
La modifica dell’elenco delle analisi, eseguita nell’ambito di una modifica della OPre e parallelamente all’adeguamento della OAMal, è valida anch’essa dal 1° luglio 2013.
3. Entrata in vigore
L’entrata in vigore delle disposizioni è prevista per il 1° settembre 2013.
6/6