Lexipedia

Rapporto esplicativo dell’avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi)

del 3 settembre 2012

2011–...... 1

Compendio L’avamprogetto sottopone il diritto del casellario giudiziale a una revisione totale e mira a dargli un rango normativo adeguato sancendolo in una legge a sé stante. Nel contempo coglie l’occasione per correggere le imprecisioni del diritto vigente e adeguare alle esigenze attuali il casellario giudiziale, strumento impiegato da un gran numero di autorità amministrative. Il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA conterrà inoltre anche il nuovo casellario giudiziale delle imprese. Poiché il casellario giudiziale contiene dati personali particolarmente degni di protezione, lo statuto giuridico delle persone e imprese interessate deve essere consolidato con meccanismi di protezione dei dati che impediscano l’abuso delle informazioni. Oggi il casellario giudiziale è disciplinato in alcune norme del Codice penale e in un’ordinanza del Consiglio federale. Poiché l’ordinanza prevede disposizioni im- portanti sul trattamento dei dati personali degni di particolare protezione, da tempo si chiede l’adozione di una legge in senso formale per disciplinare questo settore nel rispetto delle esigenze dello Stato di diritto. Inoltre, le garanzie in materia di prote- zione dei dati mirano a consolidare lo statuto giuridico delle persone e imprese interessate. Da numerosi riscontri risulta che le informazioni finora messe a disposizione delle autorità si rivelano spesso insufficienti, vale a dire che l’accesso a VOSTRA è troppo restrittivo. In considerazione della crescente cerchia di autorità con diritto di accesso legale a VOSTRA e della grande diversità dei loro compiti, è opportuno graduare i diritti di accesso. Si intende così contribuire ad accelerare le interroga- zioni di VOSTRA da parte delle autorità incrementandone l’efficacia. In particolare le autorità preposte alla sicurezza pubblica potranno ottenere infor- mazioni di migliore qualità in tempi più brevi. In compenso verrà esteso il diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, che ne concretizza le garanzie e i rimedi giuridici. Non da ultimo si auspicano benefici economici grazie alla digitalizzazione di diversi processi. Il progetto costituisce di conseguenza anche un elemento della strategia di e-government del Consiglio federale.

2

Indice

1 Punti essenziali 5

1.1 Situazione iniziale 5

1.1.1 Revisione totale del casellario giudiziale delle persone fisiche 5

1.1.2 Istituzione del casellario giudiziale delle imprese 7

1.2 Ossatura e panoramica del nuovo diritto 8

1.3 Lineamenti dell’avamprogetto 9

1.3.1 Casellario giudiziale delle persone 9

1.3.1.1 Estratti differenziati 9
1.3.1.2 Iscrizione in VOSTRA di nuove sentenze 10
1.3.1.3 Nuovo concetto per l’iscrizione delle sentenze straniere 11
1.3.1.4 Salvataggio delle copie elettroniche delle sentenze 11
1.3.1.5 Modifiche delle regole di conservazione 12
1.3.1.6 Miglioramento dell’identificazione delle persone 13
1.3.1.7 Nuove autorità con diritto di accesso 13
1.3.1.8 Novità per le autorità con diritto di accesso previsto dal

diritto vigente 14

1.3.1.9 Migliorare la protezione dei dati 14

1.4 Rinuncia a determinati interventi normativi 18

1.4.1 Reati di diritto cantonale 18

1.4.2 Modifica del meccanismo d’iscrizione delle contravvenzioni 18

1.4.3 Iscrizione delle decisioni di non luogo a procedere e di abbandono

secondo gli articoli 52 segg. CP nei casi di «chiara colpevolezza» 19

1.4.4 Iscrizione di dati riguardanti l’espiazione della pena 20

1.4.5 Comunicazione automatica ai servizi competenti secondo la legge

sulle armi per revocare le autorizzazioni 20

1.4.6 Diritti di accesso delle autorità non giudiziarie estere con compiti

analoghi a quelli delle autorità svizzere collegate 21

1.4.7 Creazione di un estratto speciale per privati 21

2 Commento ai singoli articoli 22

2.1 Osservazioni preliminari 22

2.2 Parte prima: Disposizioni generali 22

2.2.1 Titolo primo: Oggetto e definizioni 22

2.2.2 Titolo secondo: Compiti delle autorità che gestiscono il casellario

giudiziale 23

2.3 Parte seconda: Casellario giudiziale delle persone fisiche 32

2.3.1 Titolo primo: Contenuto 32

2.3.2 Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA 57

2.3.2.1 Capitolo 1: Profili di accesso e categorie di estratti nel

sistema di gestione dei dati penali 57 2.3.2.1.1 Sezione 1: Disposizioni generali 57 2.3.2.1.2 Sezione 2: Profili di accesso 58

2.3.2.2 Capitolo 2: Accesso delle autorità ai dati di VOSTRA 68
2.3.2.3 Capitolo 3: Accesso dei privati ai dati di VOSTRA 97

2.3.2.3.1 Sezione 1: Rilascio dell’estratto per privati 97

3

2.3.2.3.2 Sezione 2: Esercizio del diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati 99

2.3.2.4 Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di

VOSTRA alle autorità 100

2.3.3 Titolo terzo: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA 103

2.4 Parte terza: Casellario giudiziale delle imprese 104

2.4.1 Titolo primo: Contenuto 104

2.4.1.1 Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati

penali 104

2.4.1.2 Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione

dei dati penali 109

2.4.1.3 Capitolo 3: Momento dell’iscrizione dei dati in VOSTRA 109
2.4.1.4 Capitolo 4: Non visibilità, eliminazione e distruzione di

dati di VOSTRA 110

2.4.2 Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA 112

2.4.2.1 Capitolo 1: Profili di accesso e categorie di estratti nel

sistema di gestione dei dati penali 112 2.4.2.1.1 Sezione 1: Disposizioni generali 112 2.4.2.1.2 Sezione 2: I singoli profili di accesso 112

2.4.2.2 Capitolo 2: Accesso delle autorità ai dati di VOSTRA 114
2.4.2.3 Capitolo 3: Accesso dei privati ai dati di VOSTRA 115

2.4.2.3.1 Sezione 1: Rilascio dell’estratto per privati 115 2.4.2.3.2 Sezione 2: Esercizio del diritto di accesso secondo la legislazione sulla protezione dei dati 116

2.4.2.4 Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di

VOSTRA all’UST 117

2.4.3 Titolo terzo: Interfaccia con il registro IDI 117

2.5 Parte quarta: Disposizioni finali e allegato 118

3 Ripercussioni finanziarie e sul personale 126

3.1 Per la Confederazione 126

3.2 Per i Cantoni e i Comuni 128

3.3 Per l’economia nazionale 128

4 Programma di legislatura 128

5 Aspetti giuridici 129

5.1 Costituzionalità 129

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 129

5.3 Forma dell’atto 129

4

Rapporto

1 Punti essenziali

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Revisione totale del casellario giudiziale delle persone fisiche

Attualmente, l’iscrizione dei dati penali delle persone fisiche nel casellario giudizia- le informatizzato VOSTRA è disciplinata in diversi atti normativi federali1. Dalla prassi degli ultimi anni è emersa la necessità di rivedere il diritto del casellario giudiziale per i seguenti motivi: − I fondamenti giuridici vigenti non soddisfano più gli standard attuali della protezione dei dati. Poiché i dati penali sono considerati dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge sulla protezione dei dati2, il tratta- mento di questi dati (sentenze penali e dati concernenti i procedimenti penali pendenti) va disciplinato in una legge in senso formale3. Alla luce di quanto precede, il rango normativo dell’ordinanza è insufficiente per svariate regole di sostanziale importanza attualmente previste nell’ordinanza VOSTRA. Si tratta ad esempio di alcune regole in materia di eliminazione dei dati e di diversi di- ritti di accesso4, attualmente definiti soltanto a livello di ordinanza. − Vi sono nuove possibilità di migliorare la qualità dei dati e di incrementare l’efficienza e la convenienza dell’elaborazione dei dati in VOSTRA, ma non possono essere realizzate senza modifiche legislative. Si pensi per esempio all’impiego del nuovo numero d’assicurato (NAVS13)5, che permette di creare nuove interfacce e nuove possibilità di trasmissione dei dati6, al salvataggio delle copie elettroniche dei testi originali delle sentenze7 e al nuovo sistema d’iscrizione delle sentenze estere8. − Il diritto del casellario giudiziale deve essere adeguato alle mutate necessità di sicurezza della società. Il casellario giudiziale è uno strumento che deve svol- gere diverse mansioni9, vanno ad esempio istituiti nuovi diritti di accesso10 e va aumentata la durata11 di conservazione dei dati. Per regolare il nuovo sistema

1 Cfr. art. 365–371, 387 cpv. 3 del Codice penale (CP; RS 311.0), n. 3 delle disposizioni finali della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002, art. 226 del Codice penale milita- re del 13 giu.1927 (CPM; RS 321.0), n. 2 delle disposizioni finali della modifica del Co- dice penale militare del 21 mar. 2003, nonché nell’ordinanza del 29 set. 2006 sul casella- rio giudiziale (Ordinanza VOSTRA; RS 331). 2 Cfr. art. 3 lett. c n. 4 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

3 Cfr. art. 17 cpv. 2 LPD.

4 Cfr. n. 1.3.1.8.

5 Cfr. art. 50c della legge federale sulla previdenza per la vecchiaia e i superstiti (LAVS; RS 831.10); cfr. anche n. 1.3.1.6.

6 Cfr. n. 1.3.1.10.

7 Cfr. n. 1.3.1.4.

8 Cfr. n. 1.3.1.3.

9 Nell’art. 365 cpv. 2 lett. a - q CP sono elencati 17 compiti.

10 Cfr. n. 1.3.1.7.

11 Cfr. n. 1.3.1.5.

5

sono previsti diritti di accesso graduati e controbilanciati da controlli più rigo- rosi delle autorità collegate12. − Le regole attuali sono perfezionabili anche in termini strutturali, poiché nume- rosi dettagli sono disciplinati in modo poco ragionevole o lacunoso. Negli ultimi anni il diritto del casellario giudiziale è stato oggetto di revisioni parzia- li a varie riprese, e alcune modifiche di legge sono già state sottoposte a consultazio- ne. Un approccio basato su modifiche mirate non permette però di eliminare le attuali carenze strutturali. L’urgenza di una revisione totale di questo settore del diritto si è gradualmente affermata per i seguenti motivi: − Nella revisione della Parte generale del Codice penale, il diritto del casellario giudiziale è stato innanzitutto adeguato al nuovo regime delle sanzioni. La sop- pressione delle decisioni di cancellazione dei dati ha richiesto nuovi termini di conservazione, ma l’ordinamento non è stato rielaborato nel suo complesso. − Anche la revisione del 19 marzo 2010 della legge militare13 contiene soltanto modifiche mirate del diritto del casellario giudiziale che, per quanto riguarda VOSTRA, entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. Nell’ambito dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare Eichenberger (09.405) è stato deciso d’iscrivere in VOSTRA un numero maggiore di sentenze concernenti minorenni, ragion per cui saranno necessarie leggere modifiche dei diritti di accesso e dei termini per l’eliminazione delle iscrizioni previsti nel diritto vigente14. − Il 14 gennaio 2009, il Consiglio federale ha posto in consultazione15 una propo- sta normativa che vuole disciplinare nel Codice penale i diritti di accesso onli- ne delle autorità cantonali preposte alla naturalizzazione, dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e del Servizio delle attività informative della Confederazio- ne, diritti attualmente regolati a titolo di normativa transitoria in un’ordinanza16. Poiché la revisione totale del diritto del casellario giudiziale era già prevista all’epoca, si è approfittato della consultazione per sondare la neces- sità di operare altri interventi in materia. La consultazione ha confermato l’impellente necessità di una revisione, sebbene altre modifiche siano state con- siderate più urgenti della già evocata nuova disciplina dei diritti di accesso on- line. È quindi stato chiesto di portare avanti il progetto di revisione parziale in- tegrandovi le altre modifiche urgenti17. − Il 23 febbraio 2011 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avampro- getto di estensione dell’interdizione di esercitare una professione18, proponendo

12 cfr. n. 1.3.1.9.

13 Legge militare del 3 feb. 1995 (LM; RS 510.10).

14 Cfr. Allegato n. II del testo sottoposto a referendum: FF 2010, 1847 segg., 1859.

15 In seguito citata come Consultazione 2009.

16 Cfr. art. 367 cpv. 3 CP in combinato disposto con l’art. 21 Ordinanza VOSTRA. 17 L’analisi dei risultati della consultazione si trova sulla pagina dell’Ufficio federale di giustizia: http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/strafregister.h tml 18 Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (Interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geo- grafica). http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2011/2011-02- 230.html

6

tra l’altro nuovi divieti penali di attività, di contatto e di accesso, da attuare me- diante l’iscrizione nel casellario giudiziale19. Attualmente è in corso la redazio- ne di un messaggio per modificare l’attuale assetto normativo del casellario giudiziale20. Il Parlamento avrà quindi modo di pronunciarsi nella stessa occa- sione sul contenuto e sulle modalità di esecuzione dei nuovi divieti. Le modifi- che decise in tale ambito saranno riprese nella presente revisione totale. Le possibilità di migliorare la normativa vigente sul casellario giudiziale, che con- tiene un numero ristretto di disposizioni di portata molto vasta, sono limitate. Pertan- to, occorre prevedere un’apposita legge federale sul casellario giudiziale informa- tizzato VOSTRA e abrogare le disposizioni in materia contenute nel Codice penale, nel Codice penale militare e nell’attuale ordinanza VOSTRA. La nuova struttura fa posto anche alle nuove disposizioni sul casellario giudiziale delle imprese21.

1.1.2 Istituzione del casellario giudiziale delle imprese

La commissione GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption) del Consiglio d’Europa ha raccomandato alla Svizzera di valutare l’opportunità di introdurre un casellario giudiziale delle imprese. Il Consiglio federale si è in seguito dichiarato disponibile a integrare una normativa sul casellario giudiziale delle imprese nell’avamprogetto di revisione totale del diritto del casellario giudiziale. Durante la consultazione 200922, l’istituzione del casellario giudiziale delle imprese è stata in linea di massima approvata da coloro che si sono pronunciati su questo punto. Alcuni partecipanti hanno anche chiesto l’iscrizione dei procedimenti penali pendenti, per poter commisurare adeguatamente le pene e poterle inasprire se vi sono precedenti penali; ciò permetterebbe inoltre di contrastare l’aumento della criminalità economica o di meglio valutare se concedere l’abilitazione alle imprese intenzionate a intraprendere un’attività soggetta ad autorizzazione. Anche la dottrina si è schierata a favore dell’iscrizione delle sentenze pronunciate contro le imprese23. Il casellario giudiziale delle imprese mira innanzitutto a consentire la corretta com- misurazione della pena in caso di recidiva. Le imprese devono inoltre essere in grado di provare la loro «buona reputazione» e quindi di presentare l’estratto del casellario giudiziale alle autorità e agli operatori dell’economia privata. Le sentenze pronunciate in applicazione dell’articolo 102 CP o dell’articolo 59a CPM sono oltremodo rare. Nel diritto penale accessorio, per contro, le sentenze pronunciate contro le imprese sono più frequenti (p. es. nel diritto penale fiscale).

19 Lo speciale estratto per privati deve riportare i divieti di attività, di contatto e di accesso che si prefiggono di proteggere i minori o altre persone particolarmente bisognose di pro- tezione. 20 Questo progetto sarà probabilmente approvato dal Consiglio federale nell’ott. 2012 e reca il titolo: Messaggio concernente il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Affin- ché i pedofili non lavorino più con fanciulli» e la legge federale sull’interdizione di eser- citare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile).

21 Cfr. i commenti in proposito al n. 1.1.2.

22 Cfr. n. 1.1.1.

23 Cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M.A. Niggli/H. Wiprä- chtiger (a cura di), 2° ed. 2007, n. 417 ad art. 102 CP (con ulteriori rinvii).

7

Le sentenze e i procedimenti penali contro le imprese non possono attualmente essere iscritte nel casellario giudiziale, poiché le basi giuridiche24 di VOSTRA sono concepite per le persone fisiche. Applicare per analogia alle persone giuridiche le norme sulle persone fisiche è peraltro vietato per motivi inerenti al diritto della protezione dei dati. Vi è inoltre un motivo pratico che rende impossibile l’iscrizione delle imprese: la banca dati elettronica VOSTRA non è in grado di trattare i dati relativi alle imprese. Per centralizzare l’iscrizione dei dati penali delle imprese in una banca dati unica occorre pertanto reimpostare completamente il quadro norma- tivo e la banca dati.

1.2 Ossatura e panoramica del nuovo diritto

Le disposizioni sul trattamento dei dati delle persone fisiche vanno riunite con quelle relative alle imprese in un quadro normativo unico. Il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA deve tuttavia consistere in due banche dati separate: il casellario giudiziale delle persone fisiche e il casellario giudiziale delle imprese25. Queste due componenti di VOSTRA hanno numerosi punti in comune, che si rispec- chiano nella sistematica del nuovo diritto pertanto suddiviso in quattro parti: − La prima parte contiene le disposizioni generali applicabili a entrambi i casel- lari e disciplina in particolare la struttura delle autorità, le responsabilità in ma- teria di tenuta26 del casellario e l’iscrizione27 dei dati. In questa parte sono inol- tre disciplinati gli obblighi generali d’informazione28 e i principi generali in materia di trattamento29 dei dati. − La seconda e la terza parte contengono regole specifiche applicabili soltanto all’iscrizione delle persone fisiche o al casellario giudiziale delle imprese. En- trambi i set di regole hanno una struttura analoga, determinata in ampia misura dai meccanismi impiegati per garantire la protezione dei dati, e definiscono: o il tipo di dati da iscrivere 30 e il momento31 in cui devono essere iscritti o la durata di conservazione32 o le modalità formali per la preparazione dei dati33 o le modalità di accesso delle autorità34 e dei privati35

24 Cfr. art. 365–371 StGB nonché ordinanza VOSTRA.

25 Cfr. art. 2; i rinvii a disposizioni di legge senza menzione del titolo dell’atto normativo si riferiscono sempre all’avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale informatiz- zato VOSTRA (legge sul casellario giudiziale; LCaGi).

26 Art. 4−6.

27 Art. 7−8.

28 Art. 9–10.

29 Art. 11–14.

30 Art. 15–26 e art. 68–77.

31 Art. 27 e 78.

32 Art. 28–35 e art. 79–85.

33 Art. 36–43 e art. 86–91.

34 Art. 44–55 e art. 92–99.

35 Art. 56–58 e 100.

8

o il diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati36 o la comunicazione automatica dei dati37 o le interfacce38 − La quarta parte contiene le disposizioni finali, in particolare le modifiche del diritto vigente39 e le disposizioni transitorie40. Inoltre, comprende una norma esecutiva41 generale, una delega42 e una disposizione sull’entrata in vigore43.

1.3 Lineamenti dell’avamprogetto

1.3.1 Casellario giudiziale delle persone

Il casellario giudiziale delle persone riprende in gran parte la struttura di base della normativa vigente. Molte modifiche hanno mero carattere redazionale e non sono oggetto di commenti approfonditi nel seguito del testo. Le principali innovazioni riguardano i temi trattati qui appresso.

1.3.1.1 Estratti differenziati

Il diritto vigente prevede un solo tipo di estratto per i dati relativi delle sentenze. Tutte le autorità collegate ricevono i medesimi dati relativi alle sentenze. L’attuale impostazione dell’estratto è poco flessibile nell’ottica della creazione di nuovi diritti di accesso44; infatti l’accesso non può essere graduato: o è totale o non esiste. Questa situazione è insoddisfacente sotto il profilo del diritto della protezione dei dati. Per poter soddisfare in modo differenziato le esigenze delle diverse autorità e meglio considerare gli imperativi della protezione della protezione dei dati (rispettivamente il principio della proporzionalità), vi saranno tre diversi generi di estratti per autori- tà. I privati continueranno a ricevere un estratto per privati. L’opportunità di creare un «estratto speciale per le relazioni con fanciulli e persone bisognose di protezione» sarà valutata nell’ambito di un progetto legislativo separato45. Come mostra la seguente panoramica, soltanto l’estratto 1 per autorità è innovativo rispetto al diritto vigente: − Nell’estratto 1 per autorità figurano tutti i dati delle sentenze (e dei procedi- menti penali in corso) per un periodo di tempo decisamente più lungo di quello previsto finora46 (art. 40). Occorre pertanto limitare strettamente la cerchia del-

36 Art. 59 e 101.

37 Art. 60–65 e art. 102.

38 Art. 66–67 e art. 103.

39 Art. 106 e allegato.

40 Art. 107–108.

41 Art. 104.

42 Art. 105.

43 Art. 109.

44 Cfr. n. 1.3.1.7.

45 Cfr. n. 1.1.1, ultimo trattino in merito al progetto di legge concernente l’estensione dell’interdizione di esercitare una professione.

46 Cfr. n. 1.3.1.5.

9

le autorità che vi hanno accesso: si tratta delle principali autorità per le quali il casellario giudiziale è stato istituito, vale a dire le autorità giudicanti del diritto penale comune e militare, le autorità penali amministrative, le autorità penali dei minori, i pubblici ministeri e le autorità di polizia che eseguono compiti previsti nel CPP, le autorità di esecuzione delle pene e delle misure e le autori- tà preposte all’assistenza giudiziaria internazionale (art. 46, 51 e 55) nonché le autorità che tengono il casellario (44−45). Questa soluzione garantisce che tutte le autorità chiamate a collaborare nell’ambito di un procedimento penale bene- ficino dei medesimi diritti d’informazione47. Le autorità chiamate ad agire pri- ma che sorga un concreto sospetto di reato non hanno accesso all’estratto 1 per autorità. Ciò sta pure a significare che non si può ricorrere alle informazioni dell’estratto 1 per autorità per le indagini preliminari e la prevenzione di reati (prevenzione delle minacce); a tal fine è previsto l’estratto 2+ per autorità; que- sta soluzione corrisponde all’attuale situazione giuridica. − L’estratto 2 per autorità comprende l’estratto 2+ (art. 41) e l’estratto 2– (art. 42). La differenza risiede nei dati dei procedimenti penali in corso, conte- nuti soltanto nell’estratto 2+ per autorità, che in linea di massima corrisponde all’attuale estratto per autorità ai sensi dell’articolo 366 CP lievemente modi- ficato. Il numero delle sentenze da iscrivere è destinato ad aumentare48 e sono stati lievemente modificati49 i termini di conservazione. Il nuovo ordinamento non comporta grandi cambiamenti per la maggior parte delle autorità attual- mente collegate: continuano infatti ad avere accesso all’estratto 2 + (art. 47 e 52) o all’estratto 2– (art. 48 e 53) per autorità. − L’estratto per privati (art. 43) corrisponde in linea di massima all’attuale estrat- to rilasciato ai privati50, nonostante lievi modifiche dei termini di conservazio- ne51. Tuttavia, le autorità devono d’ora innanzi avere un accesso diretto all’estratto per privati (art. 49), che pertanto assume in un certo senso la funzio- ne di un estratto 3 per autorità. La nuova impostazione dell’estratto impone anche di verificare e di ridistribuire gli attuali diritti di accesso. A tale riguardo, è mantenuta la distinzione tra diritto di accesso online e diritto di accesso su domanda scritta (art. 44−45).

1.3.1.2 Iscrizione in VOSTRA di nuove sentenze

A norma dell’articolo 17 capoverso 1 lettera c numero 1, le sentenze per crimini e delitti in cui il giudice prescinde dalla pena vanno d’ora innanzi iscritte in VOSTRA, ma non figureranno nell’estratto per privati (cfr. art. 43 cpv. 1); sono fatti salvi i casi contemplati nell’articolo 52 CP. Nei casi in cui la legge prevede un inasprimento della pena in caso di recidiva, vanno iscritte anche le sentenze per contravvenzioni sanzionate da una pena inferio-

47 Cfr. le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e.

48 Cfr. n. 1.3.1.2.

49 Cfr. n. 1.3.1.5.

50 Cfr. art. 371 CP.

51 Cfr. n. 1.3.1.5.

10

re a 5000 franchi (art. 17 cpv. 1 lett. c n. 3 tratt. 2). Finora non tutti gli inasprimenti della pena rendevano obbligatoria l’iscrizione52.

1.3.1.3 Nuovo concetto per l’iscrizione delle sentenze stra-

niere L’avamprogetto semplifica l’iscrizione delle sentenze straniere e rinuncia alla loro laboriosa trasposizione nelle categorie del diritto svizzero, spesso fonte di gravi incertezze. Ora l’iscrizione dipende soltanto da una sanzione minima definita nell’articolo 18 capoverso 1 lettera d. Le sentenze straniere già iscritte che non adempiono le presenti condizioni sono eliminate dal casellario giudiziale (art. 107 cpv. 1). L’articolo 107 capoversi 2 e 3 indica le sentenze straniere da iscrivere a posteriori. Essendo venuta meno la necessità di operare la trasposizione del diritto straniero nel diritto svizzero, non occorre più specificare i singoli reati; è sufficiente indicare il genere di reato di cui si tratta (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 lett. b). I reati com- messi figurano comunque nella copia elettronica della sentenza straniera e nel relati- vo modulo di comunicazione (art. 21 cpv. 2)53.

1.3.1.4 Salvataggio delle copie elettroniche delle sentenze

L’articolo 21 dell’avamprogetto prevede che il testo integrale di tutte le sentenze svizzere e di tutte le decisioni successive sia salvato elettronicamente. Queste copie elettroniche sono parte integrante dell’estratto 1 per autorità (art. 40 cpv. 1 lett. d) e possono essere consultate soltanto dalle autorità che tengono il casellario (art. 44 e 45) e da quelle con accesso all’estratto 1 per autorità (art. 46 e 51). Ciò permette da un lato di accelerare i tempi nei casi in cui le persone oggetto dell’iscrizione presen- tano domande in materia di protezione dei dati (cfr. art. 59 cpv. 5) e dall’altro di rendere più efficiente il trattamento dei casi nella procedura penale. È possibile registrare a posteriori le copie elettroniche delle sentenze iscritte in VOSTRA prima dell’entrata in vigore della legge (art. 107 cpv. 5). Le copie elettroniche delle sentenze che prevedono confische d’importo superiore a

100 000 franchi sono peraltro comunicate in automatico al servizio dell’Ufficio

federale di giustizia (UFG) competente in materia di ripartizione (sharing) tra Con- federazione e Cantoni dei valori patrimoniali confiscati (art. 63). L’articolo 21 capoverso 2 prevede un trattamento diverso per le sentenze straniere. Le copie elettroniche del modulo di comunicazione e, se disponibile, della sentenza sono sempre considerate parte integrante della sentenza di riferimento o della deci- sione successiva54. Le copie elettroniche possono inoltre essere consultate da tutte le autorità con diritto di accesso. In futuro sarà peraltro obbligatorio registrare a poste- riori le copie elettroniche (art. 107 cpv. 4 lett. a).

52 Cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 2 Ordinanza VOSTRA.

53 Cfr. n. 1.3.1.4.

54 Ciò perché non è più imperativo trasporre nel diritto svizzero i reati sanzionati nelle sentenze straniere e iscriverli in VOSTRA secondo le corrispondenti categorie di reato del Codice penale; cfr. n. 1.3.1.3 e art. 19 cpv. 1 lett. c.

11

1.3.1.5 Modifiche delle regole di conservazione

VOSTRA continua a distinguere i concetti di «eliminazione», ossia la distruzione di un’iscrizione (art. 35), e di «non visibilità», ossia il fatto che l’iscrizione cessa di figurare in un determinato estratto. Finora erano previsti termini di eliminazione soltanto per le sentenze di riferimento, per i dati dei procedimenti penali pendenti e per i dati relativi all’ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero55. D’ora innanzi sono previste apposite regole per tutti i dati iscritti (art. 29−34). Alla scadenza dei termini di conservazione dei dati figuranti sul nuovo estratto 1 per autorità56 (art. 40 cpv. 3), queste informazioni vanno eliminate dal casellario giudi- ziale (art 28−31). D’ora innanzi, in questi casi le sentenze saranno eliminate dopo un periodo più lungo di quello previsto dal diritto attuale. Gli attuali termini di base per l’eliminazione delle iscrizioni dall’estratto per autorità57 sono prolungati di cinque anni; per le sentenze del diritto penale minorile sono previsti termini più brevi (cfr. art. 29). Inoltre è previsto che la sentenza di riferimento e le relative iscrizioni siano eliminate soltanto quando il termine è giunto a scadenza per tutte le sentenze di riferimento iscritte (cfr. frase introduttiva dell’art. 29). Di conseguenza le senten- ze di riferimento non sono eliminate da VOSTRA fintanto che rimane una sentenza di riferimento per la quale non è ancora scaduto il termine di cui all’articolo 29 capoverso 1. Le maggiori informazioni di cui disporranno in particolare le autorità della giustizia penale miglioreranno gli strumenti a loro disposizione per commisu- rare le pene con maggiore precisione e adottare decisioni previsionali. I termini durante i quali le sentenze sono conservate nell’estratto 2 per autorità corrispondono in linea di massima agli attuali termini di eliminazione secondo l’articolo 369 CP. Le sentenze rimangono comunque iscritte nel casellario giudiziale anche dopo la scadenza di tale termine. È inoltre definito un termine di conservazio- ne per le sentenze di colpevolezza che prescindono da una pena, che vanno d’ora innanzi iscritte in VOSTRA (art. 41 cpv. 3 lett. e). D’ora innanzi il termine non decorre fintanto che una persona è oggetto di una misura stazionaria (art. 41 cpv. 4 lett. b). Per i termini di conservazione nell’estratto per privati, l’avamprogetto introduce le seguenti innovazioni: la regola secondo cui i termini sono dimezzati per le misure58 è abrogata. In futuro la regola dei due terzi si applicherà a tutte le sentenze (art. 43 cpv. 3 lett. a), sempre che non siano applicabili le regole speciali59 previste per esempio per le pene con la condizionale. La prevista applicazione della regola dei due terzi è materialmente giustificata, perché attualmente l’autore condannato a una pena e a una misura (suddivisione paritetica) è in una posizione migliore dell’autore condannato soltanto a una pena (regola dei due terzi)60.

55 Art. 369 CP e art. 12 Ordinanza VOSTRA.

56 Cfr. n. 1.3.1.1.

57 Cfr. le osservazioni sull’estratto 2 per autorità e sull’art. 41 cpv. 3.

58 art. 371 cpv. 4 CP.

59 Per le pene con la condizionale o la condizionale parziale (art. 43 cpv. 3 lett. b), per i delitti sanzionati da una multa (art. 43 cpv. 3 lett. c) o per rintracciare il percorso crimina- le di una persona (art. 43 cpv. 3 lett. d).

60 Cfr. l’esempio nel commento all’art. 43 cpv. 3 lett. a.

12

È mantenuto il divieto di archiviazione61 (art. 35 cpv. 1). L’attuale divieto di utiliz- zazione62 è ripreso con lievi modifiche (art. 35 cpv. 2−4).

1.3.1.6 Miglioramento dell’identificazione delle persone

L’avamprogetto propone diverse misure per migliorare l’identificazione delle perso- ne: − Registrazione del numero d’assicurato AVS secondo l’articolo 50c LAVS (art. 16 cpv. 1 lett. a). Il numero serve esclusivamente ad assicurare funzioni in- terne del casellario e non figura sull’estratto (art. 14 cpv. 2 e 3). Permette in- fatti di allineare i dati di VOSTRA con quelli di altre banche dati e di comuni- care automaticamente i dati di determinate persone63, agevolando in particolare il trattamento dei cambiamenti di nome e di cognome e delle notifiche di mor- te64. − Obbligo, a carico delle autorità che compiono le iscrizioni, di accertare comple- tamente le generalità (art. 11 cpv. 3). − Obbligo delle autorità degli stranieri di informare le autorità competenti per le iscrizioni per permettere l’accertamento dei dati identificativi (art. 9).

1.3.1.7 Nuove autorità con diritto di accesso

Il diritto del casellario giudiziale, in origine uno strumento per svolgere procedimen- ti penali, è viepiù destinato a nuovi scopi65. Alcuni partecipanti alla consultazione 200966 hanno chiesto nuovi tipi di accesso ai dati del casellario giudiziale. Le richie- ste seguenti appaiono fondate: − I servizi cantonali di polizia ricevono il medesimo trattamento delle autorità federali di polizia e hanno accesso online all’estratto 1 per autorità, per quanto necessario a perseguire i reati nell’ambito del CPP (art. 46 lett. f). Per le inda- gini preliminari e la prevenzione dei reati hanno accesso all’estratto 2+ per au- torità (art. 47 lett. c). − I servizi cantonali competenti per i controlli di sicurezza degli agenti di polizia e degli aspiranti agenti di polizia possono accedere online all’estratto 2+ per autorità (art. 47 lett. i). − I servizi cantonali competenti per autorizzare le imprese di sicurezza possono accedere online all’estratto 2+ per autorità (art. 47 lett. j). − L’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari può accedere online agli estratti 2− per autorità relativi alle persone fisiche e alle imprese (art. 48 lett. d rispettivamente art. 95a).

61 Art. 369 cpv. 8 CP.

62 Art. 369 cpv. 7 CP.

63 Sulla comunicazione di dati allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, cfr. art. 61 cpv. 3.

64 Sulle interfacce con SIMIC e Infostar, cfr. art. 66 e 67.

65 Cfr. l’elenco nell’art. 365 cpv. 2 CP e negli art. 21−22 Ordinanza VOSTRA.

66 Cfr. n. 1.1.1.

13

− Le autorità cantonali competenti67 per gli affiliati possono accedere su doman- da scritta all’estratto 2+ per autorità (art. 52 lett. b e c). − L’Autorità centrale in materia di adozioni internazionali dell’UFG può accede- re su domanda scritta all’estratto 2+ per autorità (art. 52 lett. d). − L’autorità di ricorso ha il medesimo diritto di accesso a VOSTRA dell’autorità sulla cui decisione è chiamata a pronunciarsi (art. 54 cpv. 3). Poiché lo sviluppo dei diritti di accesso, in particolare online, comporta il rischio di un’utilizzazione dei diritti di collegamento non conforme alle finalità, l’attuale dispositivo di sicurezza è stato rafforzato68.

1.3.1.8 Novità per le autorità con diritto di accesso previsto dal diritto

vigente Per tenere conto delle prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, tutti i diritti di accesso sono disciplinati in una legge in senso formale69. Le disposizioni che definiscono gli scopi del trattamento dei dati sono state precisate in questo senso70. L’articolo 47 lettera d estende i diritti di accesso dell’Ufficio federale della migra- zione (UFM) nell’ambito della legge sugli stranieri71 e della legge del sull’asilo72. Anche le autorità cantonali della migrazione ottengono il diritto di accedere a VOSTRA per prendere le decisioni in materia di stranieri per le quali devono dispor- re di dati penali (art. 47 lett. f). Varie autorità al di fuori del settore della giustizia ottengono ora l’accesso ai dati dei procedimenti penali pendenti, ad esempio il servizio di sicurezza della Confedera- zione (art. 47 lett. a), le autorità cantonali della migrazione (art. 47 lett. f), le autorità cantonali di protezione dei minorenni e degli adulti (art. 52 lett. a) e le autorità competenti per i controlli di sicurezza delle persone (art. 47 lett. c e 52 lett. e).

1.3.1.9 Migliorare la protezione dei dati

L’estensione dei diritti di accesso73 aumenta il rischio di abuso dei dati per finalità non previste dalla legge. Per ridurre i rischi di derive di questo genere sono introdot- te diverse misure supplementari:

67 Cfr. art. 316 cpv. 2 del Codice civile (CC).

68 Cfr. n. 1.3.1.9.

69 Cfr. gli art. 44−50 in merito ai diritti di accesso online e gli art. 51−53 e 55 in merito ai diritti di accesso su domanda scritta. 70 Cfr. i diritti di accesso delle autorità della giustizia penale (art. 46 lett. a), delle autorità amministrative con mansioni penali (art. 46 lett. b), delle autorità di esecuzione delle pene e delle misure (art. 46 lett. d), dell’Ufficio federale di polizia nella misura in cui si tratta di procedimenti penali (art. 46 lett. e), nonché delle autorità della giustizia militare (art. 51).

71 LStr; RS 142.20

72 LAsi; RS 142.31

73 Cfr. n. 1.3.1.7 e 1.3.1.8.

14

− È introdotta una nuova forma di verbalizzazione che permette di determinare se i dati di VOSTRA relativi a una determinata persona sono stati consultati nel corso degli ultimi due anni (art. 24)74. − È resa trasparente la verbalizzazione per le persone i cui dati sono stati consul- tati (art. 24). Il diritto di accesso secondo la legislazione sulla protezione dei dati (art. 59) permette agli interessati di conoscere i loro dati penali iscritti in VOSTRA e, in linea di massima, di essere informati sulle autorità che li hanno consultati nei due anni precedenti e sui motivi di tali consultazioni (art. 32). Le consultazioni di VOSTRA da parte di alcune autorità potranno essere comple- tamente celate oppure dovranno essere rivelate in un momento successivo (art. 24 cpv. 2), ma soltanto se ciò è necessario alla tutela di interessi pubblici preponderanti. − Il Casellario giudiziale svizzero avrà d’ora in poi l’obbligo di controllare se i dati di VOSTRA sono trattati regolarmente dalle autorità con diritto di accesso (art. 4 cpv. 2 lett. g); se necessario dovrà adottare provvedimenti (art. 4 cpv. 2 lett. i). A tal fine, deve poter consultare i verbali esistenti (art. 4 cpv. 2 lett. g). Le autorità controllate sono inoltre tenute a fornire al Casellario giudiziale sviz- zero le informazioni necessarie per l’esecuzione dei controlli (art. 10). Di ri- mando viene disciplinata la competenza giuridico-formale del Casellario giudi- ziale svizzero di emanare direttive sulla tenuta e l’utilizzazione di VOSTRA (art. 4 cpv. 2 lett. f). Al Casellario giudiziale svizzero, in quanto detentore dei dati di VOSTRA, è affidato un ruolo importante nell’attività di controllo, poi- ché l’esperienza insegna che i consulenti della protezione dei dati degli uffici collegati non dispongono di risorse sufficienti per verificare a intervalli regolari se i dati sono utilizzati regolarmente. Inoltre, per garantire una prassi uniforme occorre un’unica autorità incaricata di compiere i controlli. Questa normativa non lede le competenze dei consulenti della protezione dei dati degli uffici col- legati. Il fatto che il Casellario giudiziale svizzero non utilizza VOSTRA per scopi propri garantisce che adempierà i propri compiti in modo indipendente. − Per rendere più trasparente e affidabile il trattamento dei dati, varie disposizioni che definiscono gli scopi sono formulate con maggiore precisione. Già oggi è previsto un divieto di utilizzare i dati eliminati dal casellario (cfr. art. 369 cpv. 7 CP). Secondo l’avamprogetto, il divieto si applicherà senza eccezioni a tutte le autorità (art. 35 cpv. 2 e 3). L’istituzione di un diritto legale di accesso online non implica che l’accesso sia effettivamente operativo. La concessione dei diritti di accesso individuali obbedisce al principio della proporzionalità – la necessità del collegamento deve pertanto essere scrupolosamente provata in ogni singolo caso al fine di ridurre al minimo il numero dei collegamenti75. Sotto il profilo della protezione dei dati è inoltre ragio- nevole che nella futura valutazione legislativa sia esaminata anche la concessione dei diritti di accesso online.

74 Cfr. i commenti all’art. 24 sui diversi tipi di verbalizzazione.

75 Cfr. le osservazioni introduttive all’art. 54 per quanto concerne la direttiva del DFGP del 30 set. 2004 sull’installazione di collegamenti online e il rilascio di autorizzazioni d’accesso ad applicazioni informatiche del DFGP.

15

1.3.1.10 Comunicazione automatica e interfacce

La registrazione elettronica dei dati rende più efficiente il loro trattamento. L’avamprogetto prevede che i divieti di condurre76 siano automaticamente comuni- cati alla sezione della circolazione del Cantone di domicilio o del Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza, affinché tale autorità li iscriva nel registro delle auto- rizzazioni a condurre (art. 62). Se deve iscrivere una sentenza che prevede la confisca di più di 100 000 franchi, il Casellario giudiziale svizzero ne trasmette automaticamente la copia elettronica al servizio competente per la ripartizione dei valori patrimoniali77 (art. 63). Tutte le future sentenze penali e i procedimenti penali pendenti iscritti in VOSTRA riguardo a stranieri sono comunicati direttamente alle autorità competenti in materia di migrazione (art. 64). Le interfacce con SIMIC e Infostar dovrebbero contribuire ad agevolare le operazio- ni necessarie per adeguare i dati identificativi degli interessati e registrarne i decessi (art. 66 e 67).

1.3.2 Casellario giudiziale delle imprese

1.3.2.1 Contenuto

Nel casellario giudiziale delle imprese vanno iscritte tutte le sentenze penali e tutte le sentenze di diritto penale accessorio contro un’impresa, pronunciate in Svizzera per un crimine o un delitto e passate in giudicato78. In generale non sono invece iscritte le condanne pronunciate in base al diritto penale accessorio per le contrav- venzioni per le quali si ammette la pura responsabilità penale sostitutiva dell’impresa (cfr. p. es. art. 100 della legge del 12 giu. 2009 sull’IVA, LIVA; RS 641.20). Tutte le altre contravvenzioni sono iscritte se la multa è superiore a 50 000 franchi. In linea di massima vanno iscritti anche i procedimenti penali pen- denti. Deve essere iscritto soltanto il titolare dell’impresa perché è l’unico che sia chiama- to a rispondere79. Le persone fisiche (p. es. gli organi di una persona giuridica) eventualmente resesi punibili in aggiunta alla «loro» impresa vanno iscritte nel casellario giudiziale delle persone fisiche80. Poiché i dati identificativi di un’impresa (ditta, indirizzo, ecc.) possono mutare in tempi brevi, l’impresa deve essere identificata con almeno un elemento immutabile.

76 Cfr. art. 67b CP e 50abis CPM.

77 Cfr. legge federale del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). 78 Cfr. art. 102 CP o 59a CPM; nel diritto penale accessorio della Confederazione cfr. art. 125 della legge del 18 mar. 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0). 79 P. es. società anonima, società a gestione limitata. Sulla problematica delle ditte indivi- duali e della società semplice cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, BSK I, loc. cit., art. 102 N 391 segg. 80 Cfr. p. es. art. 102 cpv. 2 CP o 181 cpv. 3 della legge federale del 14 dic. 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).

16

L’iscrizione di un’impresa nel casellario giudiziale deve pertanto fondarsi sul nume- ro d’identificazione dell’impresa (numero IDI)81. Nonostante l’impiego dell’IDI, la rintracciabilità dell’impresa è limitata. Infatti, non appena un’impresa è liquidata o subisce una ristrutturazione82 che ne comporta l’estinzione in termini giuridici, il suo IDI è segnato come cancellato nel registro IDI. Di conseguenza, soltanto il Casellario giudiziale svizzero può ancora consultare i dati dell’impresa iscritti in VOSTRA (cfr. art. 79).

1.3.2.2 Iscrizione di dati penali delle imprese

I dati penali delle imprese sono iscritti con modalità analoghe a quelle delle persone fisiche. Il Casellario giudiziale svizzero e le autorità che iscrivono direttamente i dati penali devono poter accedere al registro IDI e beneficiare di ampi diritti di consultazione83. Il Casellario giudiziale svizzero può essere considerato un servizio IDI84 e gode pertanto dei diritti di consultazione necessari. L’interfaccia di accesso esiste già85. Le altre autorità collegate a VOSTRA tenute a iscrivere dati concernenti le imprese (art. 5−7) non possono invece essere considerate servizi IDI, poiché non gestiscono una collezione di dati sulle imprese ai sensi di legge; in linea di massima non do- vrebbero quindi disporre di diritti estesi di consultare i dati del registro. Per consen- tire alle autorità collegate di adempiere i loro compiti legali in modo efficiente, l’avamprogetto vuole concedere loro la possibilità di accedere al registro IDI attra- verso l’interfaccia VOSTRA nell’ambito dei loro obblighi relativi a VOSTRA (art. 103 lett. c). Per contro, le autorità non collegate a VOSTRA che comunicano i dati penali di un’impresa alle autorità competenti per l’iscrizione (art. 8) possono accedere soltan- to ai dati IDI accessibili al pubblico. Se la ricerca è infruttuosa86, l’autorità non collegata a VOSTRA può comunicare i dati da registrare all’autorità competente per l’iscrizione senza fornire l’IDI dell’impresa (art. 11 cpv. 4). L’autorità d’iscrizione ha i diritti necessari per reperire l’IDI dell’impresa e poi iscriverlo in VOSTRA.

1.3.2.3 Comunicazione di dati penali delle imprese

Come i dati penali delle persone fisiche, i dati penali delle imprese possono essere consultati dalle autorità con diritto di accesso e dalle imprese medesime. I diritti e le modalità di accesso delle imprese presentano la medesima struttura di quelli delle persone fisiche.

81 Art. 3 cpv. 1 lett. a e 4 cpv. 2 della legge federale del 18 giu. 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03).

82 P. es. fusione per assorbimento.

83 Cfr. art. 19 OIDI.

84 Cfr. art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI.

85 Cfr. art. 21 cpv. 2 OIDI.

86 Cfr. p. es. art. 11 cpv. 3 LIDI.

17

Le autorità collegate a VOSTRA possono consultare o iscrivere87 i dati penali delle imprese soltanto sulla scorta dell’IDI (cfr. supra n. 1.3.2.2). Le autorità non collega- te a VOSTRA devono fare domanda scritta (art. 98 cpv. 2). L’impresa può chiedere il proprio estratto per privati, il cui rilascio, diversamente da quanto avviene per le persone fisiche, dipende in particolare dalla verifica del diritto di rappresentanza del richiedente 88.

1.3.2.4 Diritto di accesso secondo la legislazione sulla protezione dei

dati Ogni impresa ha un diritto di accesso totale a tutti i propri dati salvati in VOSTRA. Questo diritto può essere esercitato da ogni persona abilitata a rappresentare l’impresa nei rapporti di diritto privato (art. 101).

1.4 Rinuncia a determinati interventi normativi

1.4.1 Reati di diritto cantonale

La richiesta di iscrivere nel Casellario giudiziale svizzero anche i reati di diritto cantonale è stata avanzata a varie riprese. Questi reati, seppur importanti ai fini della commisurazione della pena, non sono registrati nei Cantoni, perché la creazione di una banca dati specifica non si giustifica. Sarebbe molto laborioso iscrivere questi reati nel Casellario giudiziale svizzero, visto che l’iscrizione dovrebbe essere fatta nelle tre lingue ufficiali. È pertanto sproporzionato iscriverli.

1.4.2 Modifica del meccanismo d’iscrizione delle contravvenzioni

Iscrivere le multe irrogate per contravvenzioni soltanto a partire da un determinato importo va a scapito dei contravventori facoltosi ai quali, in linea di massima, sono inflitte multe più elevate89. La mozione Heer 09.3398, che chiedeva di fondare sulla colpevolezza l’iscrizione delle contravvenzioni, è stata respinta dal Consiglio degli Stati, soprattutto perché le autorità amministrative non possono pronunciare pene detentive sostitutive. Il Consiglio federale ha tuttavia annunciato che avrebbe esami- nato soluzioni alternative in occasione della revisione del diritto del casellario giudi- ziale. Alla fine ha optato per il mantenimento degli attuali meccanismi d’iscrizione, poiché le varianti esaminate non sono convincenti: − Iscrizione in VOSTRA di tutte le sentenze per contravvenzioni. Le contravven- zioni continuano a non figurare nell’estratto per privati. Iscrivere tutte le con- travvenzioni permetterebbe di tenere statistiche complete in materia. Per evitare l’iscrizione di casi insignificanti, è tuttavia opportuno prevedere una soglia mi- nima (p. es. 500 fr.). Per le multe di importo esiguo le differenze tra contrav- ventori ricchi e poveri non hanno gran peso, poiché all’atto pratico le condizio- ni personali dell’autore del reato non sono tenute in considerazione.

87 Cfr. n. 1.3.2.2.

88 Cfr. quanto esposto al n. 2.4.2.3.1 in merito all’art. 100.

89 Cfr. art. 106 cpv. 3 CP.

18

L’iscrizione di tutte le contravvenzioni comporterebbe invece una grande mole di lavoro per le autorità preposte all’iscrizione e non sembra esservi un reale in- teresse a iscrivere l’insieme delle contravvenzioni. − Rinuncia a iscrivere in VOSTRA le contravvenzioni. Per fissare l’entità della pena da infliggere per un nuovo reato, i giudici tengono talvolta conto anche delle contravvenzioni commesse; rinunciare a iscriverle non appare pertanto giustificato nell’ottica della commisurazione della pena. La rinuncia completa non consentirebbe più di dare il giusto peso ai legittimi interessi di sicurezza legati alla repressione di determinati reati. Un ulteriore problema risiede anche nel fatto che le varie contravvenzioni presentano gradi di illiceità molto diffe- renti tra loro. Soprattutto il diritto penale accessorio attribuisce sovente la natu- ra di contravvenzione a reati materialmente più affini ai delitti per conservarli nella competenza delle autorità amministrative90. − Introduzione di un elenco di contravvenzioni da iscrivere in VOSTRA. Questa soluzione presenta il rischio che all’atto pratico venga stilato un elenco piutto- sto arbitrario, a causa della difficoltà di trovare criteri oggettivi che permettano di distinguere tra contravvenzioni «gravi» e «lievi» (si pensi alle grandi diffe- renze tra i limiti superiori delle multe nel diritto penale accessorio). − Combinazione di varie soluzioni, compresa la pena detentiva sostitutiva. Nei casi in cui il giudice pronuncia una pena detentiva sostitutiva, l’iscrizione in VOSTRA dipende dall’entità della pena (resta da definire il numero di giorni che determina l’iscrizione della sentenza per contravvenzione). In tutti gli altri casi sarebbe necessario fondarsi sull’importo massimo della multa o stilare un elenco di contravvenzioni e sarebbe difficile garantire la parità di trattamento.

1.4.3 Iscrizione delle decisioni di non luogo a procedere e di abban-

dono secondo gli articoli 52 segg. CP nei casi di «chiara colpe- volezza» Al momento le decisioni di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento non sono iscritte, e questa pratica va mantenuta. Nell’ambito della consultazione 2009, il Cantone di Zurigo ha chiesto di iscrivere nel casellario giudiziale tutte le decisioni di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento91 pronunciate per crimini o delitti il cui autore, sebbene chiara- mente colpevole, non è stato sanzionato. Tale richiesta vuole consentire all’autorità istruttoria e a quella giudiziale di pronunciare giudizi più adeguati nei casi di recidi- va. A tal fine sarebbe necessario creare una nuova categoria di dati penali da far figurare nell’estratto 1 per autorità, ma non in quello per privati. Si tratta dei seguenti casi: − Riguardo alle sospensioni del procedimento secondo l’articolo 52 CP (punizio- ne priva di senso), si rileva che difficilmente il giudice chiamato a pronunciarsi

90 Cfr. p. es. art. 54 della legge federale del 6 ott. 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251).

91 Cfr. art. 52 segg. CP.

19

su tutti i procedimenti considererebbe lieve la colpa dell’autore recidivo, anche se in un dato caso le conseguenze del reato sono di poco conto. − È criticata la mancata iscrizione delle decisioni di non luogo a procedere e di abbandono secondo gli articoli 54 e 53 CP (risp. autore duramente colpito e ri- parazione) perché lascia sempre impuniti i plurirecidivi che ogni volta risarci- scono il danno causato o riparano l’illecito commesso. In questi casi vi sarebbe un interesse pubblico a perseguire penalmente queste persone per proteggere la società da un’eventuale spirale di reati. − Infine, per tenere conto degli interessi delle vittime di violenza domestica, andrebbero iscritte anche le decisioni di abbandono secondo l’articolo 55a CP. Da rilevare che il procedimento, fintanto che è semplicemente sospeso, rimane comunque iscritto perché ancora in corso. L’attuazione delle misure delineate porrebbe tuttavia i seguenti problemi. Nell’ottica della presunzione di innocenza, l’iscrizione si giustifica soltanto se la commissione del reato è stata accertata da un giudice con una decisione di non luogo a procedere o di abbandono. È dubbio che, in caso di non luogo a procedere o di abbandono del procedimento, l’autorità di perseguimento penale decida sistematicamente se l’interessato ha effettivamente commesso il reato. Occorre peraltro rilevare che la «chiara colpevolezza» sussiste soltanto se constatata nella decisione, cosa che la maggior parte delle decisioni di questo tipo non fa.

1.4.4 Iscrizione di dati riguardanti l’espiazione della pena

Attualmente, nel casellario vengono iscritti pochi dati relativi all’esecuzione della pena (p. es. la durata della carcerazione preventiva e la modifica o la revoca di misure92). Durante la consultazione 2009, numerosi Cantoni hanno chiesto l’iscrizione in VOSTRA di altri dati in merito, soprattutto sul luogo e il momento in cui viene espiata la pena. È pure auspicata l’iscrizione di dati riguardanti l’entità della pena residua. L’obiettivo è chiaro: evitare alle autorità di esecuzione laboriosi accertamenti presso diversi servizi. L’iscrizione di queste informazioni supplementari comporta tuttavia un onere molto elevato rispetto ai vantaggi che ne derivano e sarebbe giustificata soltanto se presen- tasse vantaggi aggiuntivi, il che non è il caso.

1.4.5 Comunicazione automatica ai servizi competenti secondo la

legge sulle armi per revocare le autorizzazioni Un’autorizzazione ai sensi della legge sulle armi viene revocata se il titolare è iscrit- to nel casellario perché ha commesso un reato che denota carattere violento o perico- loso, oppure perché ha ripetutamente commesso crimini o delitti e se tale iscrizione figura sull’estratto per privati93. La nuova normativa prevede che le autorità compe- tenti abbiano un diritto di accesso online all’estratto per privati (cfr. art. 49), ma non

92 Cfr. art. 6 Ordinanza VOSTRA.

93 Cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d della legge sulle armi (LArm, RS 514.54) in correlato disposto con l’art. 30 cpv. 1 lett. a LArm.

20

siano informate in automatico dei nuovi reati iscritti. Le autorità non possono pren- dere atto dei motivi di revoca delle autorizzazioni a meno di consultare sistematica- mente gli estratti di tutte le persone munite di tale autorizzazione, operazione in molti casi eccessivamente laboriosa. Sarebbe più efficace comunicare automaticamente alle autorità competenti le nuove sentenze riguardanti le persone munite di un’autorizzazione secondo la legge sulle armi. VOSTRA non è però in grado di compiere comunicazioni automatiche riguar- danti determinate persone. A tal fine occorrerebbe allineare i dati di VOSTRA con quelli delle banche dati cantonali in cui sono registrate le autorizzazioni94. L’interfaccia non può però funzionare se le banche dati cantonali non impiegano i medesimi identificatori della Confederazione, il che non è attualmente il caso. Fin- ché gli identificatori non saranno stati uniformati, non sarà possibile approfittare di VOSTRA per trattare con maggiore efficienza i dati relativi alla legge sulle armi.

1.4.6 Diritti di accesso delle autorità non giudiziarie estere con com-

piti analoghi a quelli delle autorità svizzere collegate In materia di scambio internazionale dei dati penali sussistono regole di natura convenzionale sull’esecuzione dei procedimenti penali e sulla comunicazione allo Stato di origine. Non essendovi un fondamento legale, attualmente non è possibile fornire questi dati ad autorità non giudiziarie estere95. Tuttavia, il trasferimento di questo tipo di dati appare giustificato nei casi in cui l’autorità estera svolge i medesimi compiti di un’autorità svizzera collegata. Pertanto un’autorità straniera di protezione dei mino- renni chiamata a decidere sulla nomina di un tutore o di un curatore non riceve le medesime informazioni di cui disporrebbe la corrispondente autorità svizzera. Pro- blemi analoghi si pongono anche nel settore della polizia degli stranieri. In questi casi, alle autorità estere rimane soltanto la possibilità di consultare l’estratto per privati che contiene informazioni troppo scarse. Porrebbe problemi molto complessi applicare un’eventuale disposizione vincolata al rispetto della reciprocità e all’esistenza, nello Stato estero, di uno standard di protezione dei dati equivalente a quello svizzero: il mero compito di verificare se i dati sono impiegati dall’autorità estera per i medesimi compiti dell’autorità svizzera richiederebbe molto personale e sarebbe difficile da attuare senza perizie di diritto comparato, ragion per cui l’avamprogetto preferisce mantenere invariato il diritto vigente.

1.4.7 Creazione di un estratto speciale per privati

Durante la consultazione 2009, i Cantoni di San Gallo e dei Grigioni e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) hanno chiesto la creazione di un estratto speciale per privati che fornisca al futuro datore di lavoro informazioni supplementari sulla persona che si candida

94 P. es. nel caso dell’art. 61 concernente la comunicazione allo Stato maggiore di condotta dell’esercito e al Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). 95 Sono fatte salve le comunicazioni allo Stato di origine ai sensi dell’art. 368 CP in correla- to disposto con l’art. 23 Ordinanza VOSTRA.

21

per un posto di lavoro particolarmente sensibile. Chi richiede l’estratto dovrebbe rendere plausibile un interesse degno di protezione, e l’interesse della persona i cui dati figurano nell’estratto non dovrebbe essere manifestamente prevalente. È evidente che questi criteri sono troppo imprecisi per decidere, nell’ambito della grande mole di lavoro svolto ogni giorno dal Casellario giudiziale svizzero, se in un dato caso va rilasciato un estratto con informazioni supplementari. Nell’ambito della consultazione 2009 è altresì stato proposto di limitare il numero delle domande e di prevenire gli abusi definendo nella legge gli scopi per i quali è possibile rilasciare lo speciale estratto contenente informazioni supplementari. Durante la consultazione non è stato precisato quali siano questi scopi. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto informazioni supplementari negli estratti per privati dei candidati a impieghi legati alla custodia di bambini; questa problematica sarà affrontata nel disegno di legge sull’estensione del divieto di esercitare una professione96. È pure stato chiesto di far figurare informazioni supplementari negli estratti presentati da chi si candida a un impiego in una ditta di sicurezza (in tal merito, il presente avam- progetto propone un nuovo diritto di accesso per i servizi cantonali competenti per autorizzare i servizi di sicurezza privati; cfr. art. 47 lett. i). All’atto pratico non è possibile rilasciare speciali estratti per privati per scopi non sufficientemente defini- ti; è pertanto preferibile rinunciarvi.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Osservazioni preliminari

Il nuovo diritto riprende in gran parte le attuali regole sul casellario giudiziale delle persone fisiche contenute nel CP e nell’Ordinanza VOSTRA e dà loro una nuova veste redazionale. Perciò, il presente rapporto rinuncia a illustrare i dettagli del funzionamento attuale del casellario giudiziale delle persone fisiche e approfondisce soltanto le spiegazioni delle norme realmente innovative. La struttura precisa della banca dati sarà rivelata soltanto con l’adozione dell’ordinanza che ne definirà i dettagli. Per agevolare la comprensione delle norme della legge, le future disposizioni dell’ordinanza sono sommariamente presentate nei casi in cui è già possibile delinearne il tenore.

2.2 Parte prima: Disposizioni generali

2.2.1 Titolo primo: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto L’articolo 1 è una norma introduttiva a carattere programmatico; norme di questo genere sono frequenti nelle leggi recenti. I tratti principali della normativa sul casellario giudiziale sono definiti nel capoverso 1 e riguardano innanzitutto una banca dati contenente due diverse categorie di dati penali: i dati concernenti i proce- dimenti penali pendenti e i dati sulle sentenze penali passate in giudicato. Tutti i processi di VOSTRA riguardano in un modo o nell’altro una di queste due categorie

96 Cfr. n. 1.1.1.

22

principali di dati. La nozione di «trattamento» dei dati va pertanto intesa nella sua accezione estesa (cfr. art. 3 lett. e LPD) e indica qualsiasi operazione relativa a questi dati. Occorre tuttavia rilevare che vi sono anche altre questioni legate al trattamento diretto dei dati. Di conseguenza, il capoverso 2 dà una visione panoramica di tutti gli ambiti normativi trattati dalla legge sul casellario giudiziale, seguendo per lo più la suddivisione della legge in capitoli.

Art. 2 Componenti di VOSTRA I dati penali iscritti in VOSTRA riguardano le persone fisiche o le imprese. Secondo l’articolo 2, VOSTRA è suddiviso nel casellario delle persone fisiche e nel casella- rio delle imprese. La separazione di queste categorie di iscrizioni è ragionevole, poiché le persone fisiche e le imprese obbediscono a meccanismi di ricerca e a regole per il trattamento dei dati che pur essendo simili non sono identici.

Art. 3 Definizioni L’articolo 3 definisce alcune nozioni importanti per agevolare la comprensione del diritto del casellario giudiziale. L’interpretazione dell’’espressione «sistema di gestione dei dati penali» (cfr. lett. d) potrebbe porre qualche difficoltà, poiché tutto in VOSTRA riguarda i dati penali. Per «sistema di gestione dei dati penali» si intendono tutte le parti di VOSTRA che servono alla preparazione degli estratti «classici» del casellario giudiziale. Vi sono però anche parti del programma con altre funzionalità, quali gli strumenti per la verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate (cfr. art. 24 e 76), l’ordi- nazione online degli estratti di un casellario giudiziale straniero (art. 25) e la banca dati ausiliaria per il disbrigo delle ordinazioni di estratti per privati (art. 26 e 77).

2.2.2 Titolo secondo: Compiti delle autorità che gestiscono il casellario

giudiziale L’attuale struttura delle autorità che gestiscono il casellario giudiziale viene intera- mente conservata. L’Ufficio federale di giustizia (Casellario giudiziale svizzero; cfr. art. 4) rimane l’autorità responsabile di VOSTRA. Come finora, ciascun Cantone deve essere dotato di un Servizio di coordinamento del Casellario giudiziale (SERCO) che svolge alcune funzioni ausiliarie nell’ambito della comunicazione con le autorità cantonali non collegate a VOSTRA (cfr. art. 5). Il Servizio di coordina- mento della giustizia militare svolge un ruolo analogo di piattaforma di tramite (cfr. art. 6)97.

97 Questo servizio è integrato nell’Ufficio dell’auditore in capo del DDPS e provvede alle necessità delle autorità della giustizia militare che, non avendo sedi fisse, dipendono da una «segreteria» centrale.

23

Art. 4 Ufficio federale di giustizia (Casellario giudiziale svizzero) In quanto detentore dei dati, l’Ufficio federale di giustizia è responsabile di VOSTRA (art. 4 cpv. 1). La menzione dell’Ufficio federale di giustizia nella rubrica non lascia dubbi sul fatto che la responsabilità di VOSTRA incombe all’ufficio medesimo. L’espressione «Casellario giudiziale svizzero» è impiegata nella legge soltanto come abbreviazione, poiché le relative attività sono riassunte da questa denominazione funzionale e poiché nella pratica molti dei compiti in oggetto sono sbrigati da un’unità organizzativa dell’Ufficio federale di giustizia chiamata appunto «Casellario giudiziale svizzero». Eventuali decisioni98 sono emanate dall’Ufficio federale di giustizia e non dalla citata unità organizzativa. La competenza di tenere il casellario implica i compiti menzionati nel capoverso 2. Gran parte di tali compiti corrisponde a quelli previsti nel diritto vigente (cfr. art. 365 cpv. 1 CP in combinato disposto con l’art. 2 Ordinanza VOSTRA). Nel nuovo diritto le norme sono però strutturate con maggiore chiarezza e comportano qualche novità: − La lettera c precisa che i corsi di base e di perfezionamento sono riservati agli utenti abilitati a collegarsi online a VOSTRA. − La lettera e specifica che il Casellario giudiziale svizzero provvede all’usabilità del sistema e migliora costantemente il funzionamento della banca dati. Anche se la struttura della banca dati è in gran parte fissata dalla legislazione, determi- nate funzioni devono continuamente essere oggetto di lievi adeguamenti per soddisfare le esigenze della pratica (occorre ad esempio poter modificare il programma aggiungendovi i campi di registrazione necessari per le sentenze ri- guardanti un vasto numero di reati). Ogni anno a questo tipo di aggiornamenti della banca dati sono dedicate alcune voci del preventivo, appare quindi giusti- ficato menzionare nella legge l’obbligo di sviluppare la banca dati. − La lettera g menziona alcuni obblighi di controllo. Diversi partecipanti alla consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) hanno chiesto controlli efficaci e regolari. Poiché il Casellario giudiziale svizzero non dispone del personale necessario per eseguire controlli sistematici presso tutti gli utenti collegati che garantisca- no il corretto trattamento dei dati, la disposizione sottolinea che i controlli van- no compiuti «a campione» o «su richiesta» di una persona iscritta in VOSTRA. Alcuni partecipanti alla citata consultazione hanno inoltre chiesto di incaricare un servizio indipendente dal Casellario giudiziale dell’esecuzione dei controlli. Appare tuttavia preferibile che i controlli siano eseguiti dal Casellario giudizia- le svizzero; infatti quest’ultimo dispone già delle conoscenze necessarie sul funzionamento di VOSTRA e queste conoscenze devono rimanervi concentra- te99.

98 Un interessato o un’impresa che non è d’accordo con il trattamento dei suoi dati in VOSTRA può p. es. chiedere al Casellario giudiziale svizzero una decisione di accerta- mento, impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale per ottenere una verifica giudiziaria della correttezza del trattamento dei dati (cfr. art. 5, 50 e 52 della legge federa- le del 20 dic. 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], nonché art. 31, 33 lett. d e 37 della legge federale del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTFAF; RS 173.32]).

99 Cfr. sull’obbligo di controllo anche il n. 1.3.1.9.

24

In linea di massima occorre distinguere due tipi di controlli: i controlli che veri- ficano se i dati iscritti sono corretti e quelli che verificano se le consultazioni di VOSTRA da parte delle autorità collegate sono effettuate conformemente agli scopi prescritti. In generale, non vi sono difficoltà per il controllo della corret- tezza dei dati. Ad esempio, le autorità recentemente collegate a VOSTRA sono soggette a un controllo di questo genere. Su richiesta, queste autorità devono presentare al Casellario giudiziale svizzero le loro decisioni su cui poggiano le iscrizioni (cfr. art. 10). Il controllo degli scopi delle consultazioni è invece più laborioso. A tal fine, il diritto attuale abilita il Casellario giudiziale svizzero ad accedere ai verbali (art. 2 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA). L’attuale forma di ver- balizzazione fondata sull’articolo 10 OLPD va mantenuta (cfr. art. 105 lett. b); essa permette tuttavia di eseguire soltanto ricerche per utente. Gli articoli 24 e

76 prevedono che in futuro le consultazioni siano verbalizzate in modo tale da

informare sull’autorità che ha consultato i dati di una determinata persona o impresa. L’articolo 4 lettera g abilita ora il Casellario giudiziale svizzero a ese- guire questi controlli esaminando le consultazioni automaticamente verbalizza- te effettuate dalle autorità (cfr. anche art. 44). − Finora, l’articolo 2 capoverso 5 Ordinanza VOSTRA prevede soltanto che il Casellario giudiziale svizzero rilasci e revochi «i diritti di trattamento indivi- duali» dei dati. Questa competenza è riformulata nell’articolo 4 capoverso 2 let- tera b. In generale la revoca dei succitati diritti pone problemi, eccetto nei casi in cui un utente collegato cambia impiego. Nei casi di cui alla lettera i, il nuovo diritto prevede la revoca dei diritti di trattamento degli utenti che violano in modo grave le prescrizioni sul trattamento dei dati. Nella maggior parte dei ca- si dovrebbe però essere sufficiente adottare misure meno severe, come l’avvertimento o l’obbligo di ripetere un corso di formazione, per evitare che le prescrizioni siano violate ripetutamente. Quando rifiuta a un’autorità o a un membro di un’autorità l’accesso online a VOSTRA, il Casellario giudiziale svizzero non prende una decisione, poiché le corporazioni pubbliche non hanno in linea di massima la qualità di parte nella procedura amministrativa. Le auto- rità a cui è rifiutato l’accesso online possono presentare ricorso all’autorità di vigilanza, vale a dire al DFGP.

Art. 5 Servizi di coordinamento cantonali L’obbligo menzionato nel capoverso 1 di istituire un servizio di coordinamento (SERCO) è ripreso dall’articolo 367 capoverso 5 CP. Dal profilo dei contenuti, i compiti elencati nel capoverso 2 sono mutuati dall’articolo 14 capoverso 1 Ordinanza VOSTRA. Nuova è soltanto la lettera e secondo cui il SERCO è competente anche per trasmettere alle autorità cantonali determinati avvisi. Questo obbligo ha particolare importanza per le autorità cantonali non collegate che non possono servirsi di VOSTRA come canale di comunicazione diretto. Il SERCO già esegue questi compiti nel diritto vigente ma vi è abilitato da un’interpretazione molto ampia della lettera d dell’ordinanza vigente (assistenza nel controllo del trattamento dei dati). La legge sul casellario giudiziale non contiene una disposizione che corrisponde all’articolo 14 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA poiché i suoi contenuti sono ripresi in altre disposizioni:

25

− Il capoverso 2 lettere a e b permette ai Cantoni di incaricare il SERCO d’iscrivere le sentenze o di allestire gli estratti. Un’autorità cantonale non col- legata (cfr. la definizione nell’art. 3 lett. c) non può invece scambiare dati con VOSTRA attraverso il SERCO. Ciò indipendentemente dal fatto che l'assenza di collegamento sia dovuta al diritto cantonale o alla mancanza di necessità di tale collegamento per una data autorità. − La possibilità dei Cantoni di conferire al SERCO ulteriori compiti connessi con VOSTRA poggia sull’autonomia dei Cantoni in materia di organizzazione e non deve pertanto essere oggetto di una speciale menzione nel testo di legge.

Art. 6 Servizio di coordinamento della giustizia militare I compiti citati da questa disposizione corrispondono a quelli previsti nell’articolo 15 Ordinanza VOSTRA. Nuova è soltanto la lettera e secondo cui il Servizio di coordi- namento della giustizia militare è competente anche per trasmettere determinati avvisi alle autorità della giustizia militare. Infatti, non essendo direttamente collega- te a VOSTRA, queste ultime non hanno un canale di comunicazione diretto.

2.2.3 Titolo terzo: Autorità tenute a iscrivere o comunicare dati o a

fornire informazioni Nel titolo 3 vanno menzionati soltanto obblighi rilevanti per il corretto trattamento dei dati nell’ambito del casellario. Di conseguenza, la LCaGi non contempla le comunicazioni della revoca di una pena con la condizionale o di una liberazione condizionale, attualmente previste nell’articolo 20 capoversi 1 e 3 Ordinanza VOSTRA. Occorre rilevare che queste revoche sono rilevanti ai fini dell’esecuzione delle sanzioni e continueranno a essere definite nell’ordinanza.

Art. 7 Autorità tenute a iscrivere i dati Le autorità menzionate nell’articolo 7 iscrivono i dati direttamente in VOSTRA, come le autorità incaricate di tenere il casellario alle quali tale compito è conferito negli articoli 4−6. Il testo dell’articolo 7 si limita pertanto a enumerare le autorità penali che iscrivono i dati da loro generati. Il catalogo delle autorità si ispira all’articolo 16 Ordinanza VOSTRA omettendo tuttavia le autorità della giustizia militare che operano sempre per il tramite del Servizio di coordinamento della giustizia militare (cfr. art. 6). La lettera a rinuncia di proposito a riprendere la no- zione di «autorità della giustizia penale» impiegata nel diritto finora vigente che in passato ha ripetutamente posto problemi di interpretazione. Vi sono invece elencate le diverse autorità che operano nell’ambito del diritto penale comune. Le autorità amministrative che esercitano mansioni nell’ambito del diritto penale amministrati- vo sono d’ora innanzi menzionate nella separata sede della lettera b.

26

Art. 8 Autorità tenute a comunicare dati L’elenco delle autorità con l’obbligo di comunicare dati è ripreso dall’articolo 17 Ordinanza VOSTRA (cfr. art. 8). La disposizione dell’ordinanza non menzionava però le comunicazioni provenienti dall’estero. D’ora innanzi il capoverso 1 lettere d ed e cita anche le autorità straniere, come pure le ambasciate e i consolati svizzeri. In virtù delle competenze definite negli articoli 4−6, le autorità federali e le autorità estere fanno le comunicazioni di cui sono incaricate al Casellario giudiziale svizzero (cpv. 1), le autorità cantonali al SERCO (cpv. 2) e le autorità della giustizia militare comunicano i loro dati al Servizio di coordinamento della giustizia militare (cpv. 3). Il Casellario giudiziale svizzero può emanare direttive relativa alla forma di tali comunicazioni (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. f). Può ad esempio indicare se impiegare un modulo di comunicazione o se spedire anche l’originale della sentenza, se la comu- nicazione deve avvenire in forma cartacea o in via elettronica.

Art. 9 Obbligo d’informazione degli uffici dello Stato civile, degli uffici di controllo degli abitanti e delle autorità competenti in materia di stranieri In linea di massima, questa disposizione corrisponde all’articolo 19 Ordinanza VOSTRA. La nuova disposizione estende tuttavia l’obbligo di informazione alle autorità competenti in materia di stranieri. Per inserire correttamente i nuovi dati in VOSTRA, prima di iscriverli le autorità preposte a tale compito devono accertare se l’interessato è già registrato in VOSTRA. Questo genere di ricerca può avere successo soltanto se si estende anche ai nomi e alle generalità che l’interessato ha portato in passato e a condizione che siano stati registrati in VOSTRA in modo sistematico. Spesso le autorità d’iscrizione non dispongono di uno dei dati identificativi secondo l’articolo 16. In queste situa- zioni le informazioni degli uffici dello Stato civile, degli uffici di controllo degli abitanti e delle autorità competenti in materia di stranieri possono dare un aiuto prezioso. L’articolo 9 fa pertanto da contraltare all’articolo 11 capoverso 3 che chiede alle autorità d’iscrizione un accertamento completo dell’identità dell’interessato. In ogni caso, l’introduzione del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS dovrebbe alleviare le difficoltà che sorgono nell’ambito dell’accertamento dell’identità (cfr. art. 14 e 16 cpv. 1 lett. a). Le autorità competenti in materia di stranieri sono d’ora innanzi tenute a fornire informazioni al casellario giudiziale perché a volte nella loro banca dati SIMIC dispongono d’informazioni sugli stranieri che posseggono diversi documenti d’identità (p. es. persone con doppia cittadinanza e con due passaporti che recano diverse versioni del nome); può anche succedere che abbiano rilasciato una carta di soggiorno sulla quale figurano dati diversi da quelli registrati in Infostar. Queste informazioni vanno pertanto rese disponibili permettendo al casellario giudiziale svizzero di prendere atto quanto prima di tutte le identità secondarie di una persona e di registrarle in VOSTRA.

27

Art. 10 Obbligo d’informazione delle autorità tenute a iscrivere dati, di quelle tenute a comunicare dati e di quelle con diritto di accesso L’articolo 10 riprende nella legge l’obbligo d’informazione previsto dall’articolo 2 capoverso 4 terzo periodo Ordinanza VOSTRA in quanto altri disciplinamenti legali sulla comunicazione di dati possono entrare in concorso con questa norma. Come rilevato sopra riguardo all’articolo 4 lettera g, vi sono due generi di controlli. I controlli del primo tipo verificano se i dati iscritti sono corretti. Quindi le autorità che compiono le iscrizioni e quelle che compiono le comunicazioni devono permet- tere la consultazione delle relative decisioni. In futuro questo genere di controlli dovrebbe essere notevolmente semplificato dal fatto che il Casellario giudiziale svizzero potrà consultare le copie delle decisioni originali che verranno iscritte in VOSTRA (cfr. art. 21 e 73), di modo che nella maggior parte dei casi per compiere i controlli non occorreranno informazioni supplementari. Diverso è il caso delle decisioni prese sotto l’egida del diritto vigente che non prevede il salvataggio di copie elettroniche (cfr. art. 107 cpv. 5). Neppure vi sono copie elettroniche della decisione di apertura di un procedimento penale. In questo ambito, l’obbligo d’informazione rimane rilevante per verificare la correttezza dei dati. Il secondo genere di controlli verifica la conformità con gli scopi prescritti dalla legge della consultazione dei dati da parte di un’autorità con diritto di accesso. I dati automaticamente verbalizzati delle consultazioni (art. 4 cpv. 2 lett. g) permettono al Casellario giudiziale svizzero di stabilire l’identità dell’utente di VOSTRA che, in seno a una data autorità, ha consultato i dati di una determinata persona e in quale momento lo abbia fatto. Per poter decidere se la consultazione è avvenuta confor- memente agli scopi prescritti dalla legge, il Casellario giudiziale svizzero deve però avere la facoltà di accedere anche ai documenti che giustificano la consultazione. Per esempio, l’autorità competente in materia di naturalizzazione che, secondo i verbali, ha consultato i dati di una certa persona, deve poter dimostrare che quest’ultima ha effettivamente presentato una domanda di naturalizzazione. L’obbligo di rivelare i dati su cui si fonda la consultazione dei dati di VOSTRA è espressamente limitato alle «informazioni necessarie». Per motivi inerenti alla protezione dei dati, l’autorità che è oggetto del controllo decide quali atti presentare a tal fine. Le possibilità di controllo del Casellario giudiziale svizzero sono limitate anche nei casi in cui le informazioni potrebbero mettere in pericolo altri interessi pubblici degni di protezione, ad esempio informazioni che devono essere mantenute segrete nell’interesse della sicurezza interna o esterna. In tale ambito, è sufficiente che, su richiesta concreta del Casellario giudiziale svizzero, il consulente per la protezione dei dati dell’ufficio controllato confermi la correttezza del trattamento dei dati.

2.2.4 Titolo quarto: Principi generali in materia di trattamento dei

dati Gli articoli 11−13 contengono obblighi di diligenza e principi di trattamento dei dati di importanza fondamentale che erano finora definiti nell’ordinanza. Queste regole sono ora sancite nella LCaGi poiché svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che i dati siano affidabili e siano impiegati conformemente ai requisiti stabiliti per la loro protezione. Ciò vale in particolar modo per le regole contenute nell’articolo 13

28

che disciplinano l’accesso, la conservazione e la trasmissione dei dati di VOSTRA degni di particolare protezione. Il nuovo articolo 14 prevede l’utilizzazione sistema- tica del numero d’assicurato.

Art. 11 Obblighi di diligenza in materia d’iscrizione e di comunicazione dei dati L’articolo 11 capoversi 1−2 riprende il contenuto dell’articolo 18 capoversi 2−3 Ordinanza VOSTRA. È palese che tutte le autorità devono rispettare il principio della legalità, ragion per cui l’obbligo di trattare i dati conformemente alle prescri- zioni attualmente previsto nell’articolo 18 capoverso 1 Ordinanza VOSTRA non è ripreso nella LCaGi. Sono invece nuovi i capoversi 3−4. Il nuovo capoverso 3 sancisce l’obbligo di compiere un accertamento completo dell’identità di una persona prima d’iscriverne i dati: − Sotto un certo profilo, si può sostenere che questa disposizione concretizza il capoverso 1. Soltanto un accertamento completo dell’identità può garantire che i dati penali iscritti facciano riferimento alle persone che ne sono realmente og- getto e permette di ritrovarli con una successiva ricerca. Infatti, i dati identifica- tivi possono mutare, per esempio quando una persona registrata in VOSTRA con il nome di nascita si sposa, cambia nome e riceve un nuovo passaporto. Una persona può però possedere diverse identità fin dalla sua prima iscrizione in VOSTRA. Il nome iscritto in Infostar non deve essere identico a quello che figura su una carta di soggiorno basata su un determinato passaporto; peraltro i dati figuranti sul passaporto di una persona con doppia cittadinanza non devono necessariamente essere identici a quelli che appaiono su un secondo passaporto rilasciato da un altro Paese. Attualmente, i dati identificativi sono spesso ripresi dai rapporti di polizia senza essere verificati e non è raro che i collegamenti con altre identità emergano molto tempo dopo, o mai. Per ovviare a questi inconve- nienti, gli uffici dello Stato civile, gli uffici di controllo degli abitanti e le auto- rità competenti in materia di stranieri sono obbligate dal nuovo articolo 9 a for- nire informazioni. L’iscrizione in VOSTRA del numero d’assicurato secondo l’art. 50c LAVS e la possibilità di servirsene come criterio di ricerca dovrebbe notevolmente semplificare la corretta identificazione di una persona (cfr. art. 14). − Non è invece previsto che le autorità che consultano VOSTRA senza immetter- vi dati siano tenute a eseguire un analogo accertamento dell’identità, perché ne deriverebbe una mole di lavoro ingiustificata. Anche queste consultazioni pos- sono avere successo soltanto se tengono conto di eventuali identità secondarie o di nomi precedenti. È tuttavia frequente che le autorità consultino VOSTRA al- la ricerca dei dati di persone che non vi sono registrate, quindi in molti casi rendere obbligatorio l’accertamento completo dell’identità sarebbe semplice- mente inutile. Queste autorità hanno nondimeno il diritto di accertare l’identità. L’impiego del numero AVS permetterà in futuro di evitare errori di identifica- zione (art. 14). L’accertamento dell’identità di un’impresa all'atto dell'iscrizione è compiuto auto- maticamente dall’interfaccia tra VOSTRA e il registro IDI e non deve quindi essere eseguito; l’accertamento completo previsto nel capoverso 3 non è quindi necessario. Un’autorità che consulta VOSTRA riguardo a un’impresa è direttamente connessa

29

con il registro IDI che le fornisce il numero IDI dell’impresa medesima. Quest’ultimo consente poi di avviare la ricerca in VOSTRA. Occorre tuttavia rileva- re che le autorità non collegate a VOSTRA che si limitano a comunicare i dati delle imprese per l’iscrizione in VOSTRA non possono servirsi dell’interfaccia. Per questo motivo il capoverso 4 prevede che, se la ricerca del numero d’identificazione dell’impresa da iscrivere nella parte del registro IDI accessibile al pubblico è infrut- tuosa, le autorità possono rinunciare a comunicare l’IDI all’autorità competente per l’iscrizione (cfr. n. 1.3.2.2).

Art. 12 Obbligo di diligenza in materia di modifica dei dati Questo articolo contiene nuove importanti regole di sicurezza sul diritto di modifica- re i dati in VOSTRA. Per tutelare la sicurezza, la disposizione impedisce alle autori- tà collegate di modificare i dati di VOSTRA che non hanno iscritto. I principi stabi- liti da questa norma sono già previsti nel diritto vigente senza essere sanciti in una legge. Secondo il capoverso 1, un’autorità può modificare o eliminare soltanto i dati di VOSTRA che ha iscritto o fatto iscrivere in suo nome; le autorità che tengono il casellario giudiziale non sono tenute a rispettare questa regola e dispongono di un diritto completo di trattare i dati di VOSTRA (cpv. 3). Il capoverso 2 prevede un’eccezione alla regola enunciata nel capoverso 1 nei casi di rimessione di proce- dimenti penali pendenti i cui dati possono essere trattati dalla nuova autorità compe- tente. Dopo l’iscrizione in VOSTRA dei dati identificativi di una persona o di un’impresa da parte di una prima autorità, per una seconda autorità non è semplice apportarvi modifiche. Se i dati sono errati, i nuovi dati vanno iscritti come dati divergenti concernenti la medesima persona. Ciò agevola la tracciabilità degli errori di identificazione.

Art. 13 Obblighi di diligenza in materia di accesso, di conservazione e di trasmis- sione dei dati L’articolo 13 sostituisce il vigente articolo 18 capoversi 4−6 Ordinanza VOSTRA. Per evitare che i dati di VOSTRA siano utilizzati senza limiti di tempo, l’articolo 13 capoverso 2 (finora art. 18 cpv. 5 Ordinanza VOSTRA) prevede che possono essere conservati finché è necessario per motivare una decisione adottata, una decisione da adottare o una fase procedurale in corso.

Art. 14 Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato L’articolo 14 sancisce importanti principi in materia di trattamento dei dati che riguardano in particolare l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS. L’articolo 50e LAVS permette di utilizzare il numero d’assicurato in modo sistematico soltanto nella misura in cui una legge federale lo prevede e definisce lo scopo di tale utilizzazione e la cerchia delle persone che vi sono abilitate: − Lo scopo dell’utilizzazione è indicato nell’articolo 14 capoverso 2: il numero d’assicurato deve permettere d’identificare chiaramente gli interessati nel mo-

30

mento in cui i loro dati sono iscritti o consultati e di allestire un'interfaccia con altre banche dati. Soltanto il numero d’assicurato permetterà in futuro di individuare le persone registrate in VOSTRA anche dopo un cambiamento di nome (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. a). Con la progressiva liberalizzazione del diritto sul nome è divenuto mol- to più semplice occultare la propria identità. Infatti, con il cambiamento del nome sono rilasciati nuovi documenti d’identità che non forniscono indizi sull’identità precedente. Rinunciare a utilizzare il numero d’assicurato sarebbe pertanto fonte di rischi enormi per la sicurezza. Occorre una ponderazione tra questi rischi e i pericoli di abuso che evidentemente si moltiplicano con l’aumentare delle banche dati che impiegano il numero d’assicurato. Va tuttavia rilevato che la banca dati VOSTRA contiene molti dati personali particolar- mente degni di protezione ed è molto ben protetta contro gli attacchi degli ha- cker. − Il numero d’assicurato è anche indispensabile per allineare o trasmettere auto- maticamente i dati di diverse banche dati (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. b). Queste connessioni tra collezioni di dati non sono sempre auspicabili sotto il profilo della protezione dei dati. Non si può negare che la creazione di nuove possibili- tà di scambio di dati accresce sempre anche la pressione politica a spingersi an- cora più in là. Questi svantaggi sono però chiaramente inferiori ai vantaggi che l’introduzione del numero d’assicurato porta per lo scambio dei dati di VOSTRA. Inoltre, ogni prevista utilizzazione del numero d’assicurato è chia- ramente definita nella legge sul casellario giudiziale ed è disciplinata in un’apposita disposizione. In caso di cambiamento di nome, il numero rende ad esempio possibile l’aggiornamento automatico dei dati identificativi e fa sì che le sentenze continuino a fare riferimento all’interessato (cfr. le osservazioni sull’interfaccia con Infostar, art. 66 e 67). Peraltro, l’interfaccia tra PISA e VOSTRA voluta dal Parlamento con l’adozione dell’articolo 367 capover- so 2quater CP non può essere realizzata se il numero d’assicurato non è utilizzato in VOSTRA (cfr. nuovo art. 61 cpv. 3). − La cerchia degli utenti è definita nell’articolo 14 capoverso 1: si tratta delle autorità collegate online a VOSTRA (vale a dire le autorità che iscrivono e con- sultano direttamente i dati di VOSTRA). Per trovare i numeri d’assicurato, le autorità collegate a VOSTRA devono poter accedere alla banca dati UPI direttamente da VOSTRA (cpv. 1 secondo periodo). I capoversi 2 e 3 specificano che il numero d’assicurato è utilizzato soltanto nei processi interni di VOSTRA per evitare di divulgarlo al di fuori del casellario. Per questo motivo, il numero non viene apposto sugli estratti stampati (art. 16 cpv. 1 lett. a). L’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato deve essere annunciata al «ser- vizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato» (Ufficio centrale di compensazione, UCC; cfr. art. 50g cpv. 1 LAVS). Inoltre, in VOSTRA vanno predi- sposte alcune misure tecniche e organizzative necessarie per utilizzare correttamente il numero d’assicurato (cfr. art. 50g cpv. 2 lett. a LAVS). Gli standard minimi di queste misure sono stabiliti dal DFI (art. 50g cpv. 3 LAVS).

31

2.3 Parte seconda: Casellario giudiziale delle persone fisiche

2.3.1 Titolo primo: Contenuto

Il contenuto del casellario giudiziale dipende dai dati che devono esservi iscritti (capitoli 1 e 2: art. 15−26), dal momento dell’iscrizione (capitolo 3: art. 27) e dal momento in cui i dati iscritti sono eliminati (capitolo 4: art. 28−35). Le diverse componenti di VOSTRA gestiscono dati di genere diverso. La parte centrale del programma è il cosiddetto «sistema di gestione dei dati penali» (su questa nozione cfr. art. 3 lett. d). Questo sistema è il fondamento su cui poggia l’allestimento degli estratti, ragion per cui i dati che vi sono registrati meritano di essere oggetto di un capitolo a sé stante.

2.3.1.1 Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali

Art. 15 Iscrizione di dati penali riferiti a persone fisiche L’iscrizione dei dati penali in VOSTRA poggia sull’articolo 15. Non è possibile indicare in una sola disposizione tutte le condizioni per l’iscrizione dei dati penali. Perciò l’articolo 15 rinvia alle disposizioni successive, più dettagliate. Secondo questa norma, una persona fisica figura in VOSTRA soltanto se contro di lei è stata pronunciata una sentenza di riferimento da iscrivere o finché in Svizzera è pendente contro di lei un procedimento penale per un crimine o per un delitto. Il casellario giudiziale delle persone fisiche è una banca dati che contiene dati perso- nali, poiché vi sono registrati dati penali riguardanti le persone. Anche la consulta- zione dei dati va compiuta per persona. Gli utenti collegati non possono avviare una ricerca avente per oggetto una determinata sentenza. Gli articoli 17 e 18 indicano i casi in cui una sentenza di riferimento deve essere iscritta. Le condizioni previste per l’iscrizione delle sentenze di riferimento svizzere sono diverse da quelle che valgono per le sentenze di riferimento straniere. Se una sentenza di riferimento adempie le condizioni dell’iscrizione secondo gli articoli 17 e 18, occorre ancora stabilire i criteri da osservare per l’iscrizione. Questi requisiti sono definiti nell’articolo 19. L’iscrizione in VOSTRA di una sentenza di riferimen- to è seguita dall’iscrizione di altri dati accessori che vi sono connessi (cfr. art. 20−21). Alcuni dati sono generati dal sistema medesimo (cfr. art. 22). Le condizioni fondamentali che deve rispettare l’iscrizione dei procedimenti penali pendenti sono definite nell’articolo 15 lettera b, mentre i dettagli sono disciplinati nell’articolo 23. L’articolo 15 lettera b riguarda i procedimenti penali svizzeri; i procedimenti penali stranieri non sono mai iscritti nel casellario giudiziale svizzero. Inoltre, l’imputato deve essere sospettato di un crimine o di un delitto (cfr. art. 10 CP). Come nel diritto vigente, l’avamprogetto non prevede l’iscrizione dei procedi- menti penali pendenti per contravvenzioni. L’apertura di un procedimento penale per contravvenzione può scatenare un conflitto di competenze come l’apertura di un procedimento penale per un crimine o per un delitto ma sarebbe troppo laborioso iscrivere in VOSTRA i procedimenti penali pendenti per contravvenzioni, anche perché non tutte le sentenze per contravvenzioni sono poi iscritte in VOSTRA. Questi dati non rivestono peraltro un ruolo decisivo nell’esame della reputazione di una persona.

32

Attualmente non vi è una normativa esplicita che indichi se devono essere iscritti anche i procedimenti penali pendenti contro minorenni. Tuttavia, vanno iscritti in VOSTRA anche i procedimenti penali pendenti contro minorenni sospettati di aver commesso un crimine o un delitto, poiché i minorenni non sono fatti esplicitamente salvi dall’applicazione della regola prevista nell’articolo 366 capoverso 4 CP. Que- sta interpretazione della legge è contestata dalle autorità preposte al perseguimento penale dei minorenni. A questo riguardo, alcuni partecipanti alla consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) hanno chiesto l’adozione di una soluzione chiara nell’ambito della revisione totale. Per questo motivo, la frase introduttiva dell’articolo 15 precisa che le regole generali sull’iscrizione dei procedimenti penali pendenti si applicano anche ai minorenni. L’iscrizione dei procedimenti penali pendenti contro i minorenni è avversata soprattutto dalla Società svizzera di diritto penale minorile (SSDPM) secondo cui l’iscrizione non si giustifica perché i procedimenti sono troppo brevi; infatti, attualmente le autorità preposte al perseguimento penale dei minorenni vi rinunciano nella maggior parte dei casi. Occorre rilevare che le problematiche del diritto penale minorile sono diverse da quelle del diritto penale degli adulti. In effetti, il principio del foro della dimora abituale sancito nell’articolo 10 della legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale minorile (PPMin; RS 312.1) rende meno probabile la pronuncia di sentenze contraddittorie sulla medesima fattispecie e riduce il rischio di conflitti di competenza (salvo nei casi in cui il minorenne non è domiciliato in Svizzera, come pure nei casi in cui, avendo commesso reati prima e dopo il compimento della maggior età, rimane assoggettato al diritto penale minorile in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1). Di regola, alle autorità preposte al perse- guimento penale dei minorenni non occorre un’iscrizione nel casellario giudiziale per acquisire rapidamente un quadro della situazione. Occorre inoltre rilevare che i procedimenti penali pendenti devono essere iscritti anche se non sfociano in una sentenza di riferimento da iscrivere. L’estensione a un maggior numero di casi dell’iscrizione delle sentenze rese contro minorenni (cfr. art. 17 cpv. 2 lett. c n. 2 e 3 e art. 18 cpv. 2 lett. d n. 2 e 3) dovrebbe lenire questo problema. L’iscrizione dei procedimenti penali pendenti contro minorenni è però auspicata soprattutto perché può avere un’importanza nelle decisioni che sono tenute a prendere altre autorità collegate a VOSTRA.

Art. 16 Dati identificativi della persona Nel diritto vigente non vi è una disposizione di rango legislativo che indichi i dati che identificano una persona in VOSTRA. Il capoverso 1 lettere a−h si ispira al n. 1.1−1.12 dell’allegato 1 Ordinanza VOSTRA e si limita a enumerare le categorie generali dei dati da iscrivere. La sola novità è il numero d’assicurato secondo l’articolo 50c LAVS (cfr. cpv. 1 lett. a). Il capoverso 2 prevede che il Consiglio federale definisca con precisione in un’ordinanza i dati da iscrivere. L’ordinanza deve inoltre indicare i dati identificativi che possono essere consultati soltanto online e non figurano quindi sui singoli estratti del casellario (cfr. art. 36 cpv. 2 e 3). Si tratta probabilmente dei nomi precedenti, dello statuto di soggiorno, delle annota- zioni interne e del numero d’assicurato (cfr. la regola speciale dell’art. 14 cpv. 3).

33

Art. 17 Condizioni per l’iscrizione di sentenze di riferimento svizzere L’articolo 17 definisce i criteri per l’iscrizione delle sentenze di riferimento svizzere. La disposizione riunisce in una sola regola, precisandoli, i criteri attualmente previsti nel CP e nell’ordinanza (cfr. art. 366 cpv. 2 lett. a e b e cpv. 3 CP nonché art. 3 Ordinanza VOSTRA). A tal fine si segue il principio secondo cui sono iscritte in VOSTRA soltanto le sentenze di colpevolezza e le sentenze che pronunciano misure contro una persona penalmente incapace; non vanno invece iscritte le decisioni di abbandono del procedimento100. Per essere iscritte in VOSTRA, tutte le sentenze svizzere devono essere passate in giudicato (cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a) ed essere state rese da un’autorità penale di diritto comune o militare o da un’autorità penale amministrativa (cpv. 1 lett. b, cpv. 2 lett. b). Inoltre la sentenza di riferimento deve essere stata pronunciata per un reato punito dal diritto federale (cpv. 1 e 2)101. I capoversi 1 e 2 prevedono ulteriori condizioni che si applicano rispettivamente alle sentenze pronunciate contro adulti o contro minorenni. Secondo il capoverso 1 lettera c per iscrivere le sentenze rese contro adulti deve essere adempiuta anche una delle seguenti condizioni alternative: − Il numero 1 richiede una sentenza di colpevolezza per un crimine o per un delitto nel cui ambito non deve necessariamente essere stata pronunciata una sanzione. Ciò significa che sono ora iscritte anche le sentenze che prescindono da una pena; sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 52 CP (punizione priva di senso per reati di poca gravità) in cui l’iscrizione non ha grande interesse. Sono invece iscritte le condanne secondo l’articolo 53 CP (riparazione) e l’articolo 54 CP (autore duramente colpito). Durante la consultazione 2009 il fatto che queste sentenze non fossero registrate (cfr. art. 9 lett. b Ordinanza VOSTRA) è stato criticato perché priverebbe le autorità della giustizia penale di informazioni importanti per giudicare i recidivi. Le sentenze che prescindono da una pena continuano a non figurare sull’estratto per privati (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b n. 1). L’articolo 226 capoverso 1 CPM prevede che né i lavori di pubblica utilità se- condo l’articolo 81 capoversi 3 e 4 CPM né le pene disciplinari siano iscritti nel casellario giudiziale. Queste eccezioni vanno mantenute anche nel nuovo diritto e devono essere sancite nell’articolo 17 capoverso 1 lettera c numero 1 in segui- to all’abrogazione delle disposizioni del CPM sul casellario giudiziale (cfr. art. 106 e allegato 1 n. 5). − Secondo il numero 2 devono essere iscritte le sentenze che infliggono misure a una persona penalmente incapace (cfr. art. 19 cpv. 1 CP) per un crimine o per un delitto. L’iscrizione di queste sentenze è già prevista nel diritto vigente (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b Ordinanza VOSTRA). La novità del nuovo diritto consiste nel non menzionare più l’assoluzione (proprio perché nelle decisioni secondo l’art. 375 cpv. 1 CPP non è richiesta alcuna condanna; il giudice si limita a con- statare che la persona penalmente incapace è l’autore del reato). È una novità anche il fatto che la legge specifichi le misure di cui è prevista l’iscrizione.

100 Per la rinuncia a iscrivere, in caso di «chiara colpevolezza», le decisioni di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento secondo l’art. 52 segg. CP cfr. n. 1.4.3. 101 Per la rinuncia all’iscrizione dei reati puniti dal diritto cantonale cfr. n. 1.4.1.

34

− Secondo il numero 3 le contravvenzioni sono iscritte soltanto in caso di senten- za di colpevolezza, a condizione che sia stata inflitta una pena minima (multa superiore a 5000 franchi o un lavoro di pubblica utilità superiore a 180 ore; tratt. 1), che la legge obblighi l’autorità giudicante a inasprire la pena in caso di recidiva (tratt. 2), che la contravvenzione sia prevista in una sentenza che ri- guarda anche altri reati da iscrivere (tratt. 3) o se è stata ordinata una pena d’arresto (tratt. 4). Per quanto concerne la pena minima non vi sono stati cambiamenti (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 1 Ordinanza VOSTRA). In proposito sono state esaminate di- verse varianti ma nessuna di esse si è imposta.102 Nel nuovo diritto, una sentenza va iscritta in tutti i casi in cui la legge prevede l’inasprimento della pena in caso di recidiva. L’obbligo di iscrivere le sentenze viene quindi esteso rispetto al diritto vigente che prevede l’iscrizione delle sen- tenze soltanto in casi specifici di inasprimento della pena (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 2 Ordinanza VOSTRA). Come il diritto vigente (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. d Ordinanza VOSTRA), il nuovo diritto prevede che le contravvenzioni siano iscritte in tutti i casi in cui la sen- tenza riguarda anche altri reati da iscrivere (tratt. 3). Prima del 1° gennaio 2007 le contravvenzioni potevano ancora essere punite con la pena dell’arresto; per motivi di diritto transitorio il trattino 4 menziona questa pena che era in uso nel diritto previgente. Il capoverso 2 dispone che le sentenze di riferimento contro minorenni sono iscritte soltanto se riguardano un crimine o un delitto e prevedono determinate sanzioni indicate nella disposizione.103 Secondo l’articolo 366 capoverso 3 CP, le sentenze contro minorenni sono iscritte in VOSTRA soltanto in caso di privazione della libertà, con o senza condizionale, o di collocamento in un istituto chiuso. Secondo le nuove disposizioni, adottate nell’ambito della revisione della LM il 19 marzo 2010 (cfr. RU 2010 6015, 6027) vanno iscritte anche le sentenze contro minorenni che prevedono il collocamento in un istituto aperto o presso privati e quelle che ordina- no un trattamento ambulatoriale. Occorre peraltro rilevare che gli estratti 1 e 2 per autorità riportano tutte le sentenze contro minorenni iscritte in VOSTRA (cfr. art. 40−42). Le sentenze iscritte figurano sull’estratto per privati soltanto se sono adempiute le condizioni restrittive previste nell’articolo 43 capoverso 1 lettera d.

102 Per la rinuncia a modificare il meccanismo dell’iscrizione delle contravvenzioni cfr. n. 1.4.2. 103 L’avamprogetto rinuncia a prevedere l’iscrizione di tutte le sentenze pronunciate contro un minorenne per un crimine o un delitto per il quale viene inflitta una sanzione. Di per sé, la consultazione di queste sentenze (p. es. nell’ambito dell’estratto 1 per autorità) per- metterebbe alle autorità della giustizia penale di meglio accertare i rischi di recidiva e di commisurare la pena. Tuttavia, le autorità preposte al perseguimento penale dei minorenni sono sempre state risolutamente contrarie a ogni estensione dell’obbligo d’iscrivere le sentenze contro minorenni, in quanto il principio del luogo di soggiorno su cui poggia la procedura penale minorile rende abbastanza agevole prendere atto dei precedenti dei mi- norenni, anche senza iscrizione in VOSTRA.

35

Art. 18 Condizioni per l’iscrizione di sentenze di riferimento straniere La normativa sull’obbligo d’iscrizione delle sentenze di riferimento pronunciate all’estero contro cittadini svizzeri è stata interamente riveduta. La lettura dell’articolo 366 capoverso 2 lettera c non permette di immaginare quanto l’iscrizione delle sentenze straniere comunicate al Casellario giudiziale svizzero sia complessa e poco affidabile. A porre problemi è soprattutto la trasposizione delle sentenze nel diritto svizzero. Occorre infatti trovare nel diritto svizzero fattispecie penali equivalenti a quelle del diritto straniero per determinare se le condizioni per l’iscrizione sono adempiute nel caso concreto. Siffatta trasposizione implica una decisione qualitativa che dovrebbe essere presa da un giudice e non dagli impiegati del Casellario giudiziale sulla base di dati molto sommari. Infatti, nella maggior parte dei casi, i collaboratori del casellario non hanno conoscenza dei fatti della causa e viene comunicato loro soltanto il riferimento delle disposizioni penali violate e non l’intera sentenza; essi non hanno accesso alla dottrina e alla giurisprudenza straniere che potrebbero essere d’aiuto per interpretare correttamente le fattispecie penali in questione. In queste circostanze, la trasposizione dei reati stranieri nelle fattispecie penali del diritto svizzero è molto aleatoria, poiché non vi è praticamente mai una corrispondenza perfetta tra diritto straniero e diritto svizzero. Per questo motivo, in Germania l’interessato ha diritto di impugnare la decisione di trasposizio- ne, la qual cosa dà luogo a una nuova, complessa procedura di comunicazione. L’avamprogetto semplifica le condizioni d’iscrizione delle sentenze straniere nella misura in cui non esige più un’esatta trasposizione delle norme penali straniere nel diritto svizzero. Non è opportuno scegliere una soluzione che preveda l’iscrizione di tutte le sentenze straniere come non è opportuno decidere di non iscriverne alcu- na104. Attualmente non è chiaro in che misura la Svizzera potrà partecipare alle

104 Se tutti i reati comunicati dall’estero fossero iscritti, si finirebbe per iscrivere regolarmen- te reati che in Svizzera sono considerati semplici contravvenzioni e quindi non vanno i- scritti (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c n. 3). Tuttavia, la Svizzera non può nemmeno omettere l’iscrizione di tutti i dati penali comunicati dall’estero, poiché il diritto dell’UE si fonda sul principio dell’iscrizione delle comunicazioni agli Stati d’origine.

36

soluzioni che l’UE sta cercando di elaborare105. Di conseguenza, in futuro l’iscrizione delle sentenze straniere dovrà dipendere soltanto dalla sanzione pronun- ciata e prescindere dalla distinzione tra contravvenzioni, delitti e crimini; ciò per- metterà di ridurre i costi per la traduzione delle fattispecie di reato straniere. Tuttavi- a, per permettere alle autorità di farsi rapidamente un quadro dei reati che sono oggetto di una determinata sentenza penale, gli originali dei moduli di comunicazio- ne delle sentenze saranno scannerizzati e salvati in VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2). La definizione di una soglia minima a partire dalla quale operare l’iscrizione, per esempio fondata sulla gravità delle sanzioni o sulla loro entità, evita d’iscrivere i «reati di lieve gravità» (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. d). La soglia deve però essere suffi- cientemente elevata da escludere per quanto possibile tutti i reati che hanno carattere di contravvenzione, ma non tanto elevata da far sì che sfuggano all’iscrizione anche i delitti. La fissazione di una soglia minima ha però anche alcuni svantaggi: la diversità delle pratiche sanzionatorie dei diversi Stati causa inevitabilmente una certa disparità di trattamento. Un’analoga disparità è comunque insita anche nell’attuale sistema di comunicazione. Pur facendo astrazione dalle lacune nell’esecuzione delle comunica- zioni di dati penali allo Stato d’origine, occorre rilevare che ogni Stato decide in tutta autonomia se comunicare determinate sentenze a un altro Stato e stabilisce da sé quali siano queste sentenze e quali condizioni deve rispettare tale comunicazione. La rinuncia alla distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni provoca qualche leggera confusione a livello di gestione delle sentenze; infatti, dopo la comunicazio- ne di un reato commesso all’estero durante il periodo di prova previsto in una sen- tenza svizzera, VOSTRA genera sempre un avviso di recidiva perché non è in grado di stabilire se, per i criteri svizzeri, il nuovo reato costituisce un crimine o un delitto. Considerato quanto precede, l’iscrizione delle sentenze straniere comunicate al nostro Paese va fatta dipendere da criteri connessi con la gravità della sanzione prevista. In proposito occorre ancora operare una distinzione tra adulti e minorenni:

105 L’UE sta attualmente elaborando una nuova strategia in materia di scambio internazionale dei dati del casellario giudiziale e in proposito ha adottato alcune decisioni quadro (cfr. Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estrat- te dal casellario giudiziario, GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23 nonché Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di infor- mazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33). Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a porre in essere a queste decisioni entro aprile 2012. Lo scopo del progetto consi- ste nell’uniformare le condizioni per lo scambio di dati del casellario giudiziale in seno all’UE; a tal fine è previsto un meccanismo uniforme con aiuti alla traduzione integrati, moduli predefiniti e canali di comunicazione sicuri. Sono rielaborate anche le condizioni per la comunicazione di dati allo Stato d’origine. Lo Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata potrà decidere il periodo per il quale il Paese d’origine potrà conservare nel suo casellario la sentenza comunicatagli. Nell’ambito del progetto pilota «Rete europea dei casellari giudiziari (Network of Judicial Registers, NJR)», 11 Stati membri dell’UE (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) hanno già attivato lo scambio elettronico delle informazioni del casellario giudiziario. La Svizzera sta monitorando l’evoluzione del progetto. Attualmente sono ancora incerte le condizioni della partecipazione svizzera al Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Prima di avviare ne- goziati per partecipare al sistema ECRIS, è opportuno attendere che le decisioni adottate dall’UE assumano forme concrete. Per non ritardare la revisione totale del diritto del ca- sellario giudiziale, il presente rapporto non esamina soluzioni specifiche per l’UE.

37

− Per l’iscrizione delle sentenze straniere contro minorenni (cfr. art. 18 cpv. 2) l’avamprogetto prevede modalità analoghe a quelle delle sentenze svizzere con- tro minorenni (cfr. art. 17 cpv. 2); le sentenze straniere sono però iscritte anche se riguardano reati che in Svizzera sono considerati semplici contravvenzioni. Di conseguenza, per quanto concerne le sentenze straniere contro minorenni, la soglia minima si fonda sul genere della sanzione e non sulla sua entità. L’avamprogetto ha fatto questa scelta per limitare l’iscrizione in VOSTRA ai casi gravi, tenuto conto del fatto che per i minorenni le sanzioni sono general- mente più miti di quelle previste per gli adulti. − Le sentenze straniere contro gli adulti (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. d) vanno iscritte in VOSTRA se prevedono una pena detentiva di almeno 30 giorni, una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità di almeno 120 ore, oppure un trattamento terapeutico stazionario (per analogia con gli articoli 59, 60 e 61 CP) o un internamento (per analogia con gli artico- li 64 e 64bis CP), o l’interdizione dell’esercizio di una professione (per analogia con gli art. 67 CP e 50 CPM). Prevedere l’iscrizione di determinati generi di sanzioni non appare sufficiente. Infatti, può succedere che la pena sia fortemen- te ridotta per scemata imputabilità e sia fissata al di sotto della soglia di 30 giorni. Fissare una soglia più elevata equivarrebbe a rinunciare all’iscrizione della maggior parte delle sentenze straniere perché all’estero, come in Svizzera, le pene di breve durata sono più frequenti di quelle di lunga durata. La normati- va proposta tiene conto sia delle necessità d’informazione delle autorità sia del reinserimento sociale dell’interessato. Di norma la comunicazione delle sentenze rese all’estero si fonda sull’articolo 22 della Convenzione europea del 20 aprile 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1) o su trattati bilaterali. In alcuni casi le ambasciate svizzere all’estero comunicano direttamente determinate sentenze (art. 18 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a). Secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera b, per essere iscritte le sentenze comunicate devono essere passate in giudicato. L’articolo 18 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera c vieta l’iscrizione di reati di carattere puramente militare, vale a dire di reati senza equivalente nel diritto penale comune. Di regola, le sentenze di questo genere non sono nemmeno comuni- cate (cfr. art. 1 n. 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale). L’articolo 19 indica i dati delle sentenze straniere che devono essere iscritti.

Art. 19 Dati della sentenza di riferimento da iscrivere in VOSTRA Nel diritto vigente, non vi sono regole legali in senso formale che indichino i dati delle sentenze di riferimento da iscrivere in VOSTRA. L’articolo 19 capoverso 1 si limita a menzionare le categorie principali di dati; esse corrispondono in gran parte a quelle del diritto vigente (cfr. i dati elencati nell’articolo 4 e nel n. 4 dell’allegato 1 Ordinanza VOSTRA). I singoli dati devono continuare a essere definiti in un’ordinanza (cfr. art. 19 cpv. 3). L’ordinanza deve inoltre stabilire i dati che posso- no essere consultati soltanto online (cfr. art. 36 cpv. 2 terzo periodo). Per le sentenze

38

di riferimento si tratta del numero progressivo attribuito dal sistema a ciascuna sentenza. Quanto ai dati da iscrivere, la sola differenza tra sentenze svizzere e sentenze stra- niere riguarda la descrizione delle fattispecie del reato. Il capoverso 1 lettera c permette d’iscrivere le sentenze straniere in forma semplificata. Fermo restando che i dettagli saranno disciplinati nell’ambito dell’ordinanza (cfr. cpv. 3), in proposito occorre rilevare quanto segue: − Per le sentenze pronunciate in Svizzera, i dati da iscrivere comprendono la disposizione legale violata (numero dell’articolo e riferimento della legge) e una descrizione astratta del reato, p. es. art. 146 cpv. 2 CP: truffa per mestiere. − Per quanto concerne le sentenze straniere che sono già state trasposte o che possono esserlo senza particolari difficoltà, vanno iscritti come finora i reati del diritto svizzero che risultano dalla trasposizione. Inoltre i moduli di comu- nicazione delle sentenze sono registrati in VOSTRA in forma elettronica (cfr. art. 21 cpv. 2). − Come rilevato nelle osservazioni sull’articolo 18, di regola le sentenze straniere non vanno più trasposte nel diritto svizzero e la loro iscrizione in VOSTRA di- pende ora dalla sanzione pronunciata. Di conseguenza, invece di registrare in VOSTRA i dati del reato si appone unicamente la menzione «Violazione di una disposizione di legge straniera».106 In questi casi, i diversi dati sul reato sono riportati sulla copia elettronica del modulo di comunicazione della sentenza (art. 21 cpv. 2). Né le autorità collegate né i destinatari degli estratti per privati traggono grande profitto da questa soluzione che permette loro di accedere più rapidamente alle sentenze straniere riducendo i tempi necessari alla loro iscri- zione, ma obbligandoli però a tradurre e interpretare i moduli di comunicazione delle sentenze. Appare pertanto ragionevole indicare in VOSTRA a quale categoria appartiene il reato contenuto nella sentenza iscritta. Le relative modalità saranno discipli- nate in un’ordinanza del Consiglio federale (art. 19 cpv. 3 lett. b). Il capoverso 1 lettera d prevede che le informazioni sulla commisurazione della pena continuino a essere iscritte in VOSTRA. Il numero dei casi in cui occorre indicare le norme applicate per la commisurazione della pena è considerevolmente ridotto perché queste norme non devono più figurare sul decreto d’accusa ai sensi dell’articolo 353 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP. RS 312.0). Il decreto d’accusa deve però fare stato dei casi d’incapacità o di scemata imputabilità che vanno iscritti in VOSTRA. Anche a questo riguardo il Consiglio federale è incaricato di disciplinare i dettagli (art. 19 cpv. 3 lett. a). Nella futura ordinanza dovrà essere specificato che le confische rilevanti ai fini della procedura di ripartizione dei valori patrimoniali confiscati sono considerate sanzioni da iscrivere ai sensi del capoverso 1 lettera d e possono così essere comunicate automaticamente al competente servizio dell’UFG. L’iscrizione deve essere obbliga-

106 Pur non avendo un chiaro fondamento giuridico, questa pratica è già invalsa nei casi in cui non è possibile stabilire chiaramente la disposizione penale svizzera cui corrisponde un determinato reato sanzionato all’estero sebbene si tratti di un reato manifestamente punito dal diritto svizzero.

39

toria nei casi in cui il valore dei beni confiscati è di almeno 100 000 franchi107, importo a partire dal quale è prevista l’esecuzione di una procedura di ripartizione secondo la LRVC. La comunicazione automatica permette di sgravare le autorità finora incaricate di eseguire la comunicazione ed evita il rischio che sia omessa. Le confische che adempiono i criteri citati non dovrebbero essere frequenti; di conse- guenza la mole di lavoro derivante dalla loro iscrizione non dovrebbe essere ecces- siva, tanto più che le sentenze in cui sono previste vanno iscritte in ogni caso108. Il capoverso 1 lettera e prevede che siano iscritte in VOSTRA anche «le informa- zioni complementari rilevanti per l’esecuzione della pena». Nel diritto vigente queste informazioni si limitano all’indicazione della durata della carcerazione preventiva (compresa la parte già espiata della pena). Si può inoltre prendere in considerazione la possibilità d’iscrivere in VOSTRA la parte della pena che, in caso di violazione dell’imperativo di celerità, è considerata già espiata e viene quindi computata sulla pena complessiva109. Per ora non si prevede d’iscrivere altri dati concernenti l’espiazione della pena (cfr. quanto esposto in merito al n. 1.4.4.). I dettagli vanno definiti nell’ordinanza. Il capoverso 2 disciplina l’importante questione del trattamento delle pene comple- mentari, delle pene parzialmente complementari e delle pene uniche nel diritto del casellario giudiziale: − Per ora queste decisioni sono considerate decisioni indipendenti, anche se, in termini materiali, sono parte integrante della sentenza di riferimento, con la quale sono tutt’uno. Riunire in un’unica iscrizione e conservare110 la sentenza di riferimento insieme alla pena complementare o alla pena parzialmente com- plementare è estremamente laborioso e in parte impossibile. L’avamprogetto

107 In alcuni casi non risulterà chiaramente dal dispositivo della sentenza se tale soglia è stata raggiunta (p. es. se il dispositivo si limita a inventariare gli oggetti, i conti e gli immobili confiscati). In caso di dubbio, la persona incaricata di iscrivere la sentenza deve chiedere le informazioni necessarie all’autorità competente (cfr. art. 11 cpv. 2). 108 La confisca per la quale occorre avviare una procedura di ripartizione va menzionata tra le sanzioni soltanto se non si tratta di una decisione di confisca indipendente. Finora tale menzione non è mai stata omessa, anche perché è difficile scordare di menzionare nella sentenza di riferimento la confisca di importi superiori a 100 000 franchi (cfr. comunque l’art. 66 DPA). Teoricamente possono essere oggetto di confische di questo genere anche persone penalmente incapaci, assolte senza che nei loro confronti siano pronunciate misu- re. Per tenere conto di eventuali casi del genere, l’avamprogetto propone di limitare l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 6 LRVC alle decisioni di confisca indipen- dente (cfr. n. 2.5 per quanto concerne le modifiche del diritto vigente). 109 È stato il Tribunale cantonale di Basilea Campagna a chiedere di tenere conto di questa possibilità. In una sentenza recente, manifestamente ispirata alla giurisprudenza della Corte suprema tedesca, il Cantone di Basilea Campagna ha deciso di non rimediare più al- la violazione dell’imperativo di celerità riducendo la pena, ma considerandone già espiata una parte. Attualmente questa parte della pena non può essere iscritta in VOSTRA. Iscri- verla come «carcerazione preventiva» non è possibile, perché in tal modo si darebbe una falsa immagine dell’autore del reato. Il diritto del casellario giudiziale dovrebbe essere modificato in modo tale da permettere l’annotazione in VOSTRA della parte della pena considerata come espiata per rimediare alla violazione dell’imperativo di celerità. 110 Per iscrivere una sentenza che contiene una pena (parzialmente) complementare con una sentenza di riferimento, occorre verificare se insieme adempiono le condizioni per l’iscrizione in VOSTRA. Per calcolare la durata di conservazione di tale iscrizione unica, le sanzioni pronunciate andrebbero sommate.

40

rinuncia pertanto a gestire insieme queste sentenze111. Le sentenze che preve- dono pene complementari, pene parzialmente complementari o pene uniche de- vono quindi continuare a essere trattate come decisioni indipendenti. Questo principio è ora espressamente sancito nella legge al fine di agevolare l’interpretazione di altre regole112. − L’iscrizione delle sentenze in cui il giudice decide di non pronunciare una pena complementare («pena complementare 0») è pure chiaramente disciplinata nell’avamprogetto. La sentenza complementare che riguarda un crimine o un delitto, deve essere iscritta se statuisce la colpevolezza (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c n. 1). La sentenza complementare riguardante una contravvenzione non va in- vece iscritta, poiché si tratta di una sentenza distinta che non adempie le condi- zioni per l’iscrizione. − È evidente che in VOSTRA va indicato se una sentenza riguarda una pena complementare, una pena (parzialmente) complementare o una pena unica. Oc- corre pure indicare la decisione precedente alla quale la pena complementare o la pena unica fa riferimento. Queste informazioni costituiscono strumenti im- portanti ai fini interpretativi. Tuttavia, in determinate circostanze, il riferimento a una decisione precedente può rivelare l’esistenza di pene anteriori che non sono più iscritte in VOSTRA (perché previste in sentenze già eliminate) o che non sono lo mai state (le contravvenzioni da non iscrivere e le sentenze stranie- re). L’articolo 19 capoverso 2 secondo periodo sancisce una deroga alle nor- mali regole in materia d’iscrizione e di conservazione dei dati, permettendo e- splicitamente il riferimento a decisioni eliminate e sentenze straniere.

Art. 20 Decisioni successive Il nuovo diritto lascia praticamente immutata l’iscrizione delle decisioni successive. Il vigente articolo 366 capoverso 2 lettera d CP dà una definizione poco convincente delle condizioni generali dell’iscrizione delle decisioni successive. Tenuto conto

111 Per gestire i reati sanzionati da una pena parzialmente complementare insieme a quelli contenuti in una sentenza di riferimento, si dovrebbe ricorrere all’artificio di scindere la sentenza in questione in una sentenza che preveda la pena parzialmente complementare (da correlare alla sentenza di riferimento) e in una sentenza indipendente riguardante i soli reati commessi dopo la pronuncia della sentenza di riferimento. Sarebbe tuttavia necessa- rio operare una corrispondente scissione della pena parzialmente complementare, la qual cosa appare impossibile, poiché in generale i decreti d’accusa non contengono indicazioni sulla commisurazione della pena. 112 L’avamprogetto prevede d’iscrivere in VOSTRA anche le contravvenzioni punite con una multa inferiore a 5 000 franchi previste in una sentenza che riguarda altri reati da iscrivere (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c n. 3 tratt. 3). L’art. 19 cpv. 2 è chiaro sull’applicazione di questa disposizione nei casi in cui una contravvenzione è sanzionata con una pena (parzialmente) complementare: nel diritto del casellario giudiziale, la pena (parzialmente) complementa- re va considerata come prevista in una sentenza distinta e pertanto, se si tratta di una con- travvenzione, non deve essere iscritta. Questa interpretazione si giustifica anche in termini materiali poiché la soluzione dell’art. 17 cpv. 1 lett. c n. 3 tratt. 3 vuole evitare di falsare una sanzione omettendo parti integranti della sentenza (p. es. quelle riguardanti le con- travvenzioni che non vanno iscritte). In questo caso non si falsa la sanzione, poiché le due sentenze rimangono distinte. La sentenza di riferimento rimane comprensibile, anche se la pena complementare non viene iscritta in VOSTRA. Di conseguenza, si può rinunciare a iscrivere una pena (parzialmente) complementare che di per sé non avrebbe dovuto essere iscritta.

41

delle decisioni successive da iscrivere conformemente agli articoli 5 e 6 Ordinanza VOSTRA, la definizione data nella citata disposizione di legge è imprecisa. A tale riguardo, occorre rilevare, per esempio, che il rifiuto della revoca della sospensione condizionale della pena va iscritto in VOSTRA anche se non implica alcuna modifi- ca di iscrizioni esistenti, mentre le decisioni di commutazione della pena che com- portano tale modifica invece non devono essere registrate (cfr. art. 9 lett. e Ordinan- za VOSTRA). Le decisioni successive di cui è attualmente prescritta l’iscrizione sono talmente diverse tra loro da non avere alcun comun denominatore. Sono infatti iscritte in VOSTRA per molti motivi diversi, come la necessità di gestire i periodi di prova o di calcolare correttamente i termini di conservazione dei dati o per ragioni storiche. È pertanto opportuno rinunciare a inserire nella legge una definizione precisa delle decisioni successive da iscrivere. La definizione dell’articolo 2 lettera b vuole sol- tanto distinguere le decisioni successive dalle sentenze di riferimento e per questa ragione è formulata in modo molto ampio. Il capoverso 1 stabilisce soltanto che le decisioni successive sono una categoria a sé stante di iscrizioni in VOSTRA. Il capoverso 3 precisa una caratteristica di questa categoria di dati: le decisioni successive sono considerate semplici allegati di una sentenza di riferimento e sono pertanto eliminate insieme a quest’ultima (cfr. art. 30). Il capoverso 2 lettere a−g enumera i diversi generi di decisioni successive per stabilire per lo meno alcune direttive approssimative per quanto concerne la loro iscrizione. La lettera g indica che l’enumerazione non è esaustiva. Anche in futuro le decisioni successive da iscrivere saranno specificate in un’ordinanza del Consiglio federale (cpv. 4) che si ispirerà dagli elenchi contenuti negli articoli 5, 6 e 9 lettera e Ordinanza VOSTRA. La nozione di «decisioni d’esecuzione» secondo l’articolo 6 Ordinanza VOSTRA non dovrebbe più essere impiegata, poiché anche le decisioni secondo l’articolo 5 di tale ordinanza riguarda- no in parte questioni di esecuzione. L’ordinanza deve tuttavia precisare i dati che possono essere consultati soltanto online (cfr. art. 36 cpv. 2 terzo periodo); per le decisioni successive si tratta del numero progressivo attribuito dal sistema. La menzione della decisione di exequatur nel capoverso 2 lettera f costituisce una novità introdotta dal nuovo diritto. In futuro l’iscrizione di queste decisioni dovrebbe essere rilevante anche ai fini del calcolo dei termini (cfr. art. 41 cpv. 3 lett. k).

Art. 21 Copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successi- ve da iscrivere L’avamprogetto prevede che d’ora innanzi sia salvata in VOSTRA una copia elet- tronica di tutte le sentenze di riferimento e di tutte le decisioni successive (cpv. 1). Per quanto concerne le sentenze straniere spesso non si dispone dell’originale della decisione e pertanto si è deciso di salvare soltanto il modulo di comunicazione della sentenza (cpv. 2). I meccanismi di funzionamento di queste copie elettroniche sono già stati spiegati nel n. 1.3.1.4. Occorre ora precisare i seguenti punti: − La copia elettronica delle decisioni salvate in VOSTRA comprende l’intero testo (dispositivo e considerandi). Non sarà utilizzato alcun metodo di ricono-

42

scimento testuale; la decisione sarà salvata in un formato immagine. Non sarà possibile lanciare una ricerca diretta di queste decisioni. Nelle finestre di VOSTRA che saranno visualizzate sullo schermo di un utente i dati saranno strutturati conformemente agli articoli 19 e 20. Una funzione supplementare permetterà alle autorità abilitate di consultare la copia elettronica di una deter- minata decisione. − Grazie al salvataggio delle copie elettroniche delle decisioni il Casellario giudiziale svizzero non dovrà più chiedere alle autorità interessate di produrre le sentenze originali nei casi in cui l’interessato contesti l’estratto del casellario. Un processo di controlling permetterà di decidere con maggiore rapidità se le iscrizioni sono corrette. Occorre rilevare che finora il Casellario giudiziale svizzero non ha avuto alcuna difficoltà a ottenere le copie delle sentenze neces- sarie, ma il disbrigo di queste richieste necessita una grande mole di lavoro e ri- tarda il trattamento dei casi. Le contestazioni sorgono spesso nei casi in cui l’estratto per privati deve essere presentato nell’ambito della candidatura a un posto di lavoro e devono pertanto essere trattate rapidamente. A trarre i mag- giori vantaggi dal salvataggio delle copie elettroniche delle sentenze di riferi- mento saranno le autorità della giustizia penale, che avranno modo di prendere atto in modo molto più semplice e veloce dei precedenti dell’imputato, sempli- cemente visualizzando la parte di una sentenza dedicata ai fatti; le informazioni sui fatti contenute nelle sentenze salvate in VOSTRA dovrebbero agevolare so- prattutto il perseguimento della delinquenza di massa e ridurre il rischio che la pena sia commisurata unicamente in base all’iscrizione che figura nel casella- rio113. Il salvataggio delle decisioni permette anche di organizzare in modo più efficace l’iscrizione delle sentenze su scala cantonale. A seconda della soluzio- ne informatica scelta, in futuro si potrebbe perfino fare a meno di inviare al SERCO le copie cartacee delle sentenze (per esempio con la realizzazione delle copie elettroniche delle decisioni da parte delle autorità che le hanno rese e il successivo trattamento dei casi da parte del SERCO). − Le copie elettroniche sono esplicitamente menzionate nell’articolo 21 per semplificare il compito di definire con precisione, in un secondo momento, la portata dei diritti di accesso (cfr. p. es. art. 40 cpv. 1 lett. d). Il motivo principa- le della menzione risiede tuttavia nella particolare sensibilità delle copie elet- troniche delle sentenze ai sensi del diritto della protezione dei dati, tanto più che le sentenze sono riprodotte integralmente. Le copie elettroniche delle sen- tenze contengono di conseguenza un maggior numero d’informazioni dei dati

113 Un esempio: alcuni partecipanti alla consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) hanno auspicato che, insieme alle sentenze di condanna pronunciate in base all’articolo 90 cpv. 2 LCStr (violazione grave delle norme della circolazione), si iscrivano anche le norme della circo- lazione violate nella fattispecie. Ciò permetterebbe al giudice competente di commisurare più agevolmente la pena senza dover ottenere l’incarto delle precedenti condanne. Se però il riferimento in VOSTRA si limita a indicare l’articolo violato, il giudice non dispone di indicazioni sullo svolgimento e le circostanze dei fatti. Una descrizione precisa dei fatti in un campo di testo implicherebbe peraltro una mole di lavoro sproporzionata e non risolve- rebbe i problemi, anche perché s’integrerebbe male nella struttura plurilingue di VOSTRA. Il salvataggio di copie delle sentenze sotto forma elettronica risolve questi problemi.

43

strutturati ai sensi dell’articolo 19 e 20.114 Pertanto soltanto un numero limitato di autorità ha accesso a questi dati, sempreché non si tratti delle copie dei mo- duli di comunicazione delle sentenze straniere (cfr. n. 1.3.1.4). Soltanto a que- ste condizioni si può ammettere che le decisioni siano salvate senza occultarne determinate parti. La mole di lavoro necessaria per cancellare dei dati sarebbe eccessiva. Nella pratica, le autorità che hanno preso le decisioni ne inviano le copie cartacee alle autorità che tengono il casellario senza preoccuparsi di ano- nimizzare determinati dati. Nemmeno negli scambi di sentenze tra autorità pre- poste al perseguimento penale, autorità giudicanti del diritto penale, autorità di esecuzione penale, autorità di esecuzione delle misure e autorità preposte all’assistenza giudiziaria vengono occultate parti delle sentenze. Di conseguen- za, non si può sostenere che la soluzione scelta dall’avamprogetto pregiudichi gravemente la situazione dell’interessato. Come finora, le autorità possono con- sultare le copie elettroniche delle sentenze soltanto se hanno un motivo che giu- stifica il trattamento di tali dati. Il fatto che i dati originali possono essere con- sultati online, aumenta il rischio di abusi soltanto nella misura in cui ciò facilita la diffusione delle sentenze. − Le autorità che tengono il casellario giudiziale e rilasciano estratti alle autorità non collegate che ne fanno domanda scritta devono attendersi a una certa mole di lavoro supplementare se devono stampare e allegare a ogni estratto tutte le copie delle decisioni salvate in VOSTRA. Le autorità con diritto di accesso non dovrebbero però essere interessate a ciascuna sentenza. È possibile che, nell’ambito dell’esercizio dell’accesso a VOSTRA su richiesta scritta, le autori- tà interessate cerchino di trovare un accordo sulla trasmissione delle decisioni salvate in VOSTRA (si può immaginare che in una prima fase venga trasmesso soltanto l’estratto del casellario giudiziale e che eventuali copie lo siano in se- guito se ne è fatta esplicita richiesta).

Art. 22 Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali Questa categoria di dati non esiste nel vigente diritto del casellario giudiziale. Si tratta di dati generati automaticamente dal sistema e consistono in collegamenti tra le informazioni disponibili nel sistema medesimo. Sostanzialmente, l’articolo 22 capoverso 1 lettere a−d menziona quattro diversi generi di dati di sistema. L’espressione «in particolare» impiegata nel testo della presente disposizione inten- de sottolineare che nell’articolo 22 i dati di sistema non sono elencati in modo esauriente. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori categorie. I dettagli della normativa vanno definiti in modo più preciso in un’ordinanza (cfr. cpv. 2) che non aggiungerà nuove funzioni a quelle già previste ma si limiterà a precisarle. Per esempio nel diritto vigente non vi sono regole sugli avvisi di recidiva inviati in occasione dell’iscrizione di nuove sentenze svizzere. L’articolo 20 capo- verso 2 Ordinanza VOSTRA riguarda soltanto gli avvisi di recidiva generati in occasione dell’iscrizione di una sentenza straniera.

114 La sentenza può contenere anche considerandi relativi a pretese civili o informazioni su terze persone. Le decisioni delle autorità amministrative contengono talora anche conside- randi sull’obbligo di pagamento o di restituzione secondo l’art. 63 DPA.

44

Sono segnatamente considerati «avvisi di controllo» ai sensi del capoverso 1 lette- ra c: l’invito a verificare se un procedimento penale pendente da più di due anni lo è tuttora; l’invito a comunicare i dati relativi alla liberazione da una misura stazionaria prevista in una sentenza straniera, se dopo cinque anni non ne è ancora stata iscritta la fine; la comunicazione che una persona ha raggiunto l’età prevista per verificare se è ancora in vita (art. 28 cpv. 3). L’eliminazione dei dati di sistema è disciplinata nell’articolo 30 capoversi 1 e 3.

Art. 23 Procedimenti penali pendenti L’obbligo d’iscrivere in VOSTRA i dati concernenti i procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti è già prescritto nell’articolo 15 lettera b. L’articolo 23 capoverso 1 stabilisce i dati di un procedimento penale pendente che devono essere iscritti in VOSTRA. La presente disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 7 Ordinanza VOSTRA. È tuttavia precisata la data di apertura dell’istruzione (art. 23 cpv. 1 lett. b e c). Per quanto concerne l’applicazione della disposizione alla procedura penale minorile va fatto riferimento all’articolo 15. Secondo il capoverso 2 i dettagli dell’iscrizione vanno precisati in un’ordinanza del Consiglio federale. Finora, non era chiaro a partire da quale momento si potesse considerare pendente un determinato procedimento penale. La questione era di difficile soluzione fintanto che i codici cantonali di procedura penale sono rimasti in vigore perché l’apertura del procedimento penale non veniva esplicitamente constatata in alcuni Cantoni. Dopo l’entrata in vigore del CPP è divenuto più semplice definire la nozione di procedimento pendente. Secondo l’articolo 300 CPP, la procedura preliminare è avviata mediante l’attività investigativa della polizia (cfr. art. 306 seg. CPP) o l’apertura dell’istruzione da parte del pubblico ministero (cfr. art. 308 segg. CPP), anche se soltanto in questo ultimo caso ciò avviene mediante un atto formale (cfr. art. 309 cpv. 3 CPP). Poiché l’iscrizione dei procedimenti penali pendenti serve innanzitutto a chiarire la competenza delle autorità preposte al perseguimento penale (cfr. art. 34 CPP sulla competenza dell’autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento), dovrebbe essere iscritto anche l’avvio dell’inchiesta della polizia. D’altra parte, i dati concernenti i procedimenti penali pendenti sono informazioni molto sensibili a cui hanno accesso anche altre autorità, ragion per cui la presunzione d’innocenza verrebbe violata dal fatto d’iscrivere in VOSTRA, fin dall’inizio dell’inchiesta, tutti gli indiziati di un reato. L’iscrizione in VOSTRA dovrebbe essere compiuta soltanto se gli indizi di reato si concretizzano. L’iscrizione in VOSTRA di un procedimento penale deve pertanto avere luogo nel momento dell’apertura formale dell’istruzione da parte del pubblico ministero (l’art. 309 cpv. 1 lett. a CPP fa riferimento all’emergenza di «sufficienti indizi di reato»). Nella procedura penale amministrativa un procedimento è considerato aperto dalla data menzionata nel verbale (art. 38 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, DPA, RS 313.0). Non imponendo a tutti i servizi di polizia che indagano su un reato d’iscriverne i dati in VOSTRA, questa soluzione limita il numero delle autorità d’iscrizione, la qual cosa rende uniforme la pratica e permette di fidarsi dello stato d’aggiornamento dei dati. Per i succitati motivi, l’articolo 23 capoverso 1 lettera b prevede l’iscrizione in VOSTRA della «data in cui l’autorità che dirige il procedimento ha aperto

45

l’istruzione». Nella procedura penale degli adulti l’espressione «autorità che dirige il procedimento» designa il pubblico ministero, come indica il riferimento indiretto dell’articolo 309 capoverso 1 CPP. L’avamprogetto ha scelto di impiegare la nozio- ne astratta di «autorità che dirige il procedimento» per adeguare la disposizione a tutte le altre procedure. Nella procedura penale minorile questa espressione indica l’autorità inquirente (cfr. art. 30 e 6 cpv. 2 PPMin) mentre nella procedura penale amministrativa designa l’autorità amministrativa competente. Occorre però menzionare anche i casi in cui non vi è apertura dell’istruzione, poiché viene direttamente emanato un decreto d’accusa (cfr. art. 309 cpv. 4 CPP e art. 32 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 3 cpv. 1 PPMin in combinato disposto con l’art. 309 cpv. 4 CPP). In questi casi il procedimento penale deve essere iscritto in VOSTRA come pendente al più tardi nel momento in cui è emanato il decreto d’accusa.115 Per l’autorità d’iscrizione ne risulta una discreta mole di lavoro. Tutta- via, prima che il decreto d’accusa passi in giudicato e debba essere iscritto in VOSTRA come sentenza di riferimento, possono talora trascorrere diverse settima- ne, soprattutto se contro di esso viene formata opposizione.116 Se il procedimento penale non è immediatamente iscritto come pendente nel momento in cui viene emanato il decreto d’accusa, una seconda autorità che nel medesimo momento sta perseguendo un altro reato ignora di dover pronunciare una pena complementare. Così facendo è pure possibile evitare che siano pronunciate sentenze contraddittorie sulla revoca della sospensione condizionale di pene precedenti già iscritte in VOSTRA. Per questi motivi il capoverso 1 lettera c fa riferimento all’articolo 309 capoverso 4 CPP, nella misura in cui dispone che, se non è stata aperta l’istruzione, deve essere iscritta in VOSTRA la data in cui è stato emanato il decreto d’accusa117.

2.3.1.2 Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei

dati penali Le quattro parti del programma VOSTRA menzionate qui appresso sono soltanto in parte abbinate al sistema di gestione dei dati penali e il loro funzionamento è in gran parte autonomo; questi quattro settori di VOSTRA riguardano: − la verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità con diritto di accesso (cfr. art. 24); − l’ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero (cfr. art. 25);

115 L’ordinanza preciserà questo punto fondandosi sull’art. 27.

116 Il decreto d’accusa passa in giudicato soltanto alla scadenza del termine previsto per la presentazione dell’opposizione. A seconda delle modalità di comunicazione previste, tra- scorrerà altro tempo fino all’iscrizione del decreto d’accusa in VOSTRA. In caso di oppo- sizione possono passare mesi prima che la decisione del giudice divenga definitiva. 117 Se i partecipanti alla consultazione dovessero ritenere eccessivamente laboriosa questa procedura, rimarrebbe la seguente possibilità: nei casi in cui viene emanato un decreto d’accusa, il procedimento penale va iscritto in VOSTRA come pendente soltanto se il de- creto è impugnato con un’opposizione (cfr. art. 309 cpv. 4 e 354 CPP, art. 32 cpv. 5 PPMin). In questi casi, l’onere per l’iscrizione appare in ogni caso giustificato dal lungo periodo che può trascorrere prima che il giudice si pronunci sull’opposizione.

46

− l’ordinazione di estratti per privati (art. 26); questa parte del programma è completata da una speciale banca dati che contiene tutti i dati rilevanti per la gestione delle ordinazioni; − un ambiente di prova in cui elaborare le soluzioni dei problemi degli utenti di VOSTRA e preparare i corsi di formazione. La legge non fa menzione di que- sto ambiente di prova perché non contiene dati personali degni di particolare protezione.

Art. 24 Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità con diritto di accesso Per prevenire gli abusi resi possibili dalla consultazione online del casellario giudi- ziale, le consultazioni effettuate dalle autorità sono già oggi registrate in appositi verbali (cfr. art. 28 Ordinanza VOSTRA). Il Casellario giudiziale svizzero esamina questi verbali quando si reca nei locali di un’autorità per eseguire un controllo. Attualmente occorre distinguere: − la verbalizzazione secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11) è an- che detta verbalizzazione centrale e serve a verificare se un’autorità consulta VOSTRA conformemente alle prescrizioni. Questi verbali sono salvati presso il Centro servizi informatici del DFGP (CSI-DFGP). Essi sono conservati per un anno e permettono soltanto di compiere ricerche per utente. La persona respon- sabile della protezione dei dati in seno al casellario giudiziale, e annunciata presso il CSI-DFGP, può consultare i verbali attraverso il portale del DFGP a firma elettronica unica (portale SSO). Questo genere di verbalizzazione ha di conseguenza un’applicazione limitata, poiché non permette di prendere atto di tutte le consultazione dei dati di una determinata persona avvenute nell’arco di un anno. − la verbalizzazione con i «Reports VOSTRA», uno specifico strumento di VOSTRA, non è attualmente disciplinata. I VOSTRA Reports permettono di identificare l’autore di un’iscrizione e di una modifica in VOSTRA. Inoltre, in- formano anche sull’identità dell’utente che ha stampato un determinato estrat- to. Invece, una persona che si limita a consultare VOSTRA senza modificarne i dati né stamparli non lascia tracce nel sistema. I dati di questi verbali sono con- servati soltanto un anno. Questo strumento non è quindi una base adeguata per documentare esaustivamente l’utilizzazione di VOSTRA. La verbalizzazione delle consultazioni proposta dall’articolo 24 dell’avamprogetto estende le attuali possibilità di verbalizzare i dati delle consultazioni di VOSTRA disciplinandole in modo più preciso. Spetta al Consiglio federale stabilire con un’ordinanza se gli attuali strumenti di consultazione vadano conservati o no (cfr. art. 105 lett. b)118. La verbalizzazione secondo l’articolo 24 persegue i due obiettivi indicati nell’articolo 24 capoverso 3: da una parte permetterà al Casellario giudiziale svizze-

118 Occorre in particolare stabilire se sia ragionevole conservare in VOSTRA la «verbalizza- zione centrale» secondo l’art. 10 OLPD. Questo tipo di verbalizzazione è notoriamente fondato su un’altro meccanismo di accesso (cfr. art. 10 cpv. 2 OLPD).

47

ro di controllare più agevolmente se le autorità collegate utilizzano i dati conforme- mente agli scopi prescritti. I controlli a campione non permettono tuttavia di sorve- gliare l’insieme del traffico di dati. Per questo motivo occorre d’altra parte consoli- dare i diritti di accesso degli interessati secondo la legislazione sulla protezione dei dati. Le persone i cui dati sono stati consultati devono poter controllare se le autorità utilizzano questi dati in modo corretto. Questa richiesta è stata avanzata anche nella consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) da GDS, PS, AG e ZH. L’avamprogetto prevede che le consultazioni effettuate dalle autorità siano registrate in VOSTRA e conserva- te per un determinato periodo (art. 32) a disposizione di chi esercita il diritto di accesso previsto nella legislazione sulla protezione dei dati (art. 59), nella misura in cui ciò non lede interessi pubblici preponderanti (cfr. le deroghe: art. 24 cpv. 2 lett. b). Il trattamento dei dati dovrebbe divenire molto più trasparente. La verbaliz- zazione si prefigge di imporre una severa disciplina alle autorità con diritto di acces- so riducendo in tal modo i rischi di abuso. Il capoverso 1 indica soltanto i principali tipi di dati da verbalizzare. Sostanzialmen- te sono registrati il nome della persona i cui dati sono stati consultati, il nome dell’impiegato dell’autorità che ha consultato i dati, il momento e lo scopo della consultazione e una copia di sicurezza dell’estratto. Secondo il capoverso 2 lettera a l’ordinanza deve definire precisamente i dati da verbalizzare. L’avamprogetto ritiene importante che il sistema menzioni con maggiore precisione i motivi della consultazione garantendone la tracciabilità e proteggendo le autorità interessate dal rimprovero di aver consultato VOSTRA senza motivo. Il diritto vigente già prevede l’indicazione del motivo della consultazione in occasione di ciascuna consultazione, ma l’attuale formulazione dei motivi è talmente generale da non soddisfare i requisiti precedentemente evocati. Si potrebbe prevedere un campo di testo libero in cui indicare le circostanze della consultazione, in particolare nei casi in cui le autorità che consultano i dati potrebbero avere difficoltà nel ricostruire a posteriori il motivo della consultazione effettuata119. Le consultazioni non possono però essere completamente trasparenti e in alcuni casi gli interessati non devono sapere di una determinata consultazione. Vi è per esem- pio un interesse a mantenere segrete le consultazioni di VOSTRA da parte del Servi- zio delle attività informative della Confederazione o da parte delle autorità della giustizia penale durante un’inchiesta mascherata. Garantire la trasparenza delle consultazioni appare delicato anche nei casi in cui gli interessati hanno soltanto un diritto di accesso indiretto ai dati verbalizzati presso l’autorità che consultato i dati. Il capoverso 2 lettera b prevede che il Consiglio federale disciplini in un’ordinanza le corrispondenti deroghe all’obbligo di trasparenza. L’avamprogetto ha volutamente rinunciato a indicare i motivi precisi che impongono di non concedere l’accesso immediato. Il capoverso 2 lettera b garantisce tuttavia che ciò sia possibile soltanto per tutelare interessi pubblici preponderanti. La consultazione, e in particolare i pareri delle autorità collegate, forniranno ulteriori elementi su questa tematica. La portata dell’interesse al segreto deve pertanto essere definita separatamente per ciascuna autorità e dipende dallo scopo della consultazione di VOSTRA. Secondo il

119 Si pensi p. es. alla trasmissione di dati a Interpol o Europol da parte di fedpol. Senza un’apposita nota al riguardo, dopo un anno fedpol potrebbe avere difficoltà a determinare l’autorità straniera che ha chiesto i dati. Sarà l’ordinanza a stabilire se questa forma di consultazione deve generalmente essere resa pubblica (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. b).

48

testo del capoverso 2 lettera b, le deroghe all’obbligo di trasparenza immediata obbediscono a due meccanismi principali: − La trasparenza a svincolo avvenuto. In alcuni casi, l’interesse ufficiale al segreto sussiste soltanto per un tempo relativamente breve. È allora ragionevole differire per qualche tempo l’accesso degli interessati ai verbali. Soltanto l’autorità consultante può però stabilire il momento in cui l’interessato potrà accedere ai dati. Deve pertanto annotare in VOSTRA la data di svincolo dei da- ti consultati. Affinché il motivo della consultazione rimanga comprensibile, non deve trascorrere un periodo eccessivamente lungo prima dello svincolo. L’ordinanza deve pertanto anche stabilire per quanto tempo lo svincolo può es- sere differito (p. es. un anno). Le consultazioni per le quali questo periodo non è sufficiente devono essere esenti dall’obbligo di trasparenza (cfr. le osserva- zioni seguenti); − La rinuncia generale a concedere l’accesso agli interessati. Questa opzione dovrebbe essere scelta nei casi in cui l’esperienza insegna che l’interesse al mantenimento del segreto sussiste per un periodo relativamente lungo. Non ha senso obbligare l’autorità a differire di molti anni l’accesso a una consultazio- ne, poiché potrebbe non essere agevole ricostruire in modo concludente il mo- tivo della consultazione. In questi casi è ragionevole rinunciare completamente alla trasparenza nei confronti dell’interessato. Tuttavia, la verbalizzazione della consultazione permette al Casellario giudiziale svizzero di controllare sei i dati sono stati utilizzati correttamente anche se l’interessato non può farlo.

Art. 25 Dati relativi all’ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero VOSTRA è dotato di una funzione speciale che permette di ordinare direttamente online l’estratto di un casellario giudiziale straniero indipendentemente dall’allestimento degli estratti nel sistema di gestione dei dati penali. I dati relativi a una determinata ordinazione sono registrati in VOSTRA nel momen- to in cui l’ordinazione è inviata. Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale stabili- sce i dati da iscrivere. La normativa si fonda sulla lista contenuta nel numero 6 dell’allegato 1 Ordinanza VOSTRA. Occorre rilevare che anche il nuovo diritto permetterà, come il diritto vigente, di menzionare in VOSTRA se l’estratto del casellario giudiziale straniero è richiesto perché l’interessato è stato tratto in arresto. In questo caso il Casellario giudiziale svizzero tratta la domanda in modo urgente. Le ordinazioni sono trattate esclusivamente dal Casellario giudiziale svizzero e sono disciplinate nell’articolo 4 capoverso 2 lettera m. L’articolo 50 indica le autorità che possono compilare online le domande di estratti di casellari giudiziali stranieri.

Art. 26 Dati relativi all’ordinazione di estratti per privati Attualmente non vi è alcuna normativa legale in materia di gestione dei dati relativi all’allestimento degli estratti per privati.

49

Il capoverso 1 enuncia il principio secondo cui sono iscritti in VOSTRA anche i dati relativi all’ordinazione di estratti per privati (art. 43). Questi dati sono però princi- palmente iscritti in una banca dati ausiliaria. Il capoverso 2 precisa che i dati e le informazioni iscritti nella banca dati ausiliaria riguardano il disbrigo delle ordinazioni e non hanno nulla da spartire con i dati penali che figurano sull’estratto per privati. Ciò significa che nella banca dati ausi- liaria sono salvati dati senza relazione con il contenuto effettivo dell’estratto. Si tratta piuttosto di informazioni concernenti il pagamento dell’estratto, l’identità del destinatario o l’ordinazione medesima. Dati personali di questo genere non meritano una particolare protezione. I dettagli del trattamento dei dati possono pertanto essere definiti in un’ordinanza (cpv. 2 terzo periodo). Il capoverso 3 prevede che un’interfaccia integri in VOSTRA alcuni dati della banca dati ausiliaria nel caso in cui l’estratto ordinato sia effettivamente allestito. Il Consi- glio federale è chiamato a disciplinare i dettagli anche in questo ambito. Si tratta prevalentemente di informazioni che permettono di inviare correttamente a destina- zione gli estratti. L’avamprogetto di LCaGi fa menzione dei dati relativi all’ordinazione di estratti per privati perché tutte le copie degli estratti allestiti sono salvate nella parte di VOSTRA adibita alla gestione delle ordinazioni (cfr. cpv. 4). Salvare le copie è necessario per poter accertare eventuali alterazioni degli estratti in un momento successivo al loro rilascio. Nella pratica, è frequente che gli interessati presentino le copie degli estratti del casellario (p. es. quando si candidano per più impieghi). L’autenticità dei documenti presentati dagli interessati è molto più facile da dimo- strare se in VOSTRA sono salvate le copie di tutti gli estratti rilasciati. Infatti, la progressiva eliminazione delle iscrizioni alla scadenza di determinati termini può rendere molto difficile, se non impossibile, ricostituire a posteriori l’estratto rilascia- to a una determinata persona in una certa data. Se sull’estratto figurano sentenze di riferimento o decisioni successive, è evidente che la copia elettronica di un estratto salvata in VOSTRA contiene dati personali degni di particolare protezione; per il salvataggio della copia l’avamprogetto non prevede una struttura particolare. È possibile compiere ricerche a partire dal nome del titolare dell’estratto. Occorre inoltre rilevare che la copia dell’estratto non obbedisce alle normali regole in mate- ria di conservazione dei dati penali nella misura in cui vi sono riportati dati che dovevano figurare sull’estratto nel momento in cui è stato rilasciato, ma che potreb- bero non figurare più su un estratto rilasciato successivamente. Pertanto, occorre limitare l’accesso a tutti i dati ai sensi dell’articolo 26 e la loro durata di conserva- zione. Per analogia con quanto previsto per l’eliminazione delle verbalizzazioni automatiche delle consultazioni (cfr. art. 32), i dati relativi all’ordinazione di estratti per privati sono eliminati alla scadenza di un termine di due anni dall’ordinazione medesima (cfr. art. 34).

2.3.1.3 Capitolo 3: Momento dell’iscrizione dei dati in VOSTRA

Art. 27 Il momento dell’iscrizione dei dati deve essere stabilito in un’ordinanza del Consi- glio federale. Esso dipende prevalentemente dalla struttura dei dati. Disciplinando la materia in un’ordinanza la legge non viene appesantita da un numero eccessivo di

50

ripetizioni. Il termine speciale entro il quale va compiuta l’iscrizione deve essere breve per non ritardare inutilmente l’iscrizione. L’attuale normativa secondo l’articolo 11 Ordinanza VOSTRA deve pertanto essere interamente riveduta. Va per esempio tenuto conto del fatto che è impossibile iscrivere in VOSTRA le sentenze straniere entro due settimane dal loro passaggio in giudicato, poiché generalmente le autorità straniere le comunicano al Casellario giudiziale svizzero una volta all’anno.

2.3.1.4 Capitolo 4: Eliminazione o distruzione dei dati di VOSTRA

Il capitolo 4 disciplina l’eliminazione dei dati di VOSTRA; per eliminazione si intende la distruzione dei dati (cfr. le osservazioni ad art. 35). Non vi è motivo di conservare nel casellario giudiziale i dati penali di persone che non esistono. Pertanto, il limite massimo della conservazione dei dati è rappresentato dalla morte (cfr. art. 28). Inoltre, la legge prevede una norma specifica per l’eliminazione di ciascuna categoria di dati. Soltanto l’eliminazione dei dati identifi- cativi di cui all’articolo 16 non è retta da alcuna norma propria poiché si tratta di dati che non sono mai trattati in modo autonomo in VOSTRA e sono sempre parte integrante di un’altra categoria di dati la cui eliminazione è già retta da una regola specifica (cfr. p.es. art. 19 cpv. 1 lett. a).

Art. 28 Eliminazione in caso di morte L’articolo 28 disciplina l’eliminazione di un’iscrizione in seguito alla morte dell’interessato. VOSTRA può apprendere il decesso di una persona soltanto se gli viene comunicato (cfr. cpv. 1). Non ha senso sancire un obbligo di comunicazione diretto delle autorità dello stato civile perché non tutti i morti sono iscritti in VOSTRA. Il Casellario giudiziale svizzero sarebbe sommerso da comunicazioni di morte irrilevanti. L’introduzione del numero d’assicurato (cfr. n. 1.3.1.6) permette di stabilire interfacce con altre banche dati in cui viene registrato il decesso di una persona (cfr. cpv. 2). Le misure di cui sopra non bastano per rendere affidabili i dati di VOSTRA quanto alla morte di una persona, ragione per cui sono necessarie ulteriori misure che garantiscano il trattamento corretto dei dati in VOSTRA. Ciò appare opportuno anche perché il nuovo diritto prevede che le sentenze rimangano in VOSTRA più a lungo di quanto sia oggi il caso (cfr. art. 29). Potrebbe porre alcuni problemi il fatto che le comunicazioni della morte saranno trattate soltanto dopo l’entrata in vigore della revisione del diritto del casellario giudiziale e che quindi potrebbe trascorrere un lungo periodo prima che VOSTRA prenda conoscenza delle morti già sopravve- nute. In Svizzera il decesso dei cittadini stranieri che figurano in VOSTRA non è oggetto di alcun rilevamento. Pertanto l’articolo 28 capoverso 3 prescrive di verifi- care se le persone che hanno compiuto 80 anni sono ancora in vita. I relativi avvisi di controllo sono generati automaticamente da VOSTRA (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c). Nel capoverso 4 è inoltre prevista una regola speciale per il caso in cui non vi sono dati affidabili che permettono di affermare che una persona è ancora in vita; l’eliminazione dei dati di queste persone è prevista automaticamente quando com- piono 100 anni. Questa regola sarà probabilmente applicata soprattutto agli stranieri iscritti in VOSTRA che non hanno più relazioni con la Svizzera. Le autorità dello

51

stato civile e i controlli degli abitanti dei Paesi stranieri non sono tenuti a fornire informazioni al Casellario giudiziale svizzero che peraltro non riceve comunicazioni dall’estero riguardo ai decessi delle persone iscrittevi.

Art. 29 Eliminazione delle sentenze di riferimento Nella consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) è stato fatto notare che gli attuali termini di conservazione delle sentenze di riferimento sono troppo brevi (alcuni partecipanti hanno addirittura chiesto che tutte le sentenze penali siano conservate finché gli interessati rimangono in vita). Sono citati ad esempio soprattutto i dati su reati sessuali e violenti che, dopo essere stati eliminati dal casellario, non possono più essere utilizzati, la qual cosa complica in particolare l’allestimento delle perizie. L’articolo 29 prevede pertanto termini di eliminazione delle sentenze di riferimento più lunghi di quelli del diritto vigente (art. 369 CP). Tuttavia, il prolungamento dei termini vale soltanto per l’estratto 1 per autorità (art. 40 cpv. 3) che può essere consultato soltanto dalle autorità che tengono il casellario giudiziale, dalle autorità giudicanti del diritto penale, dai ministeri pubblici, dalle autorità di polizia che operano nell’ambito del CPP, dalle autorità di esecuzione delle pene, dalle autorità di esecuzione delle misure e dalle autorità preposte all’assistenza giudiziaria. Il rispetto del principio di proporzionalità impone di distinguere i termini di elimina- zione dei dati del casellario giudiziale. La distinzione può fondarsi sul genere di reato120 o sulla sanzione. L’avamprogetto propone una soluzione differenziata in funzione del genere e dell’entità della sanzione, analoga a quella attualmente previ- sta nell’articolo 369 CP per i termini di eliminazione dei dati. Questi termini sono stati rielaborati nell’ambito dell’estratto 2 per autorità, e in linea di massima hanno dato buoni risultati (cfr. le osservazioni ad art. 41 cpv. 3), ragion per cui la soluzione è ripresa per l’estratto 1 per autorità. Le regole sono modificate come segue: − La durata dei termini previsti nell’articolo 41 capoverso 3 è prolungata a cinque anni. Questa soluzione ha il vantaggio di limitare la mole del lavoro di programmazione richiesto per introdurre i nuovi termini di eliminazione in VOSTRA. Per le sentenze di riferimento svizzere e straniere valgono di conse- guenza le stesse regole. Per le sentenze del DPMin l’estensione dei termini è stata più contenuta al fine di tenere conto del carattere episodico della delin- quenza giovanile. − Al fine di ricostruire il percorso criminale di una persona, d’ora innanzi le sentenze di riferimento e le relative iscrizioni sono eliminate da VOSTRA (e quindi dall’estratto 1 per autorità) soltanto quando i termini di eliminazione sono scaduti per tutte le sentenze di riferimento (art. 29 cpv. 1). Per il rimanente le regole stabilite nell’articolo 29 capoversi 1−3 corrispondono a quelle dell’articolo 41 capoverso 3. Per i dettagli è pertanto fatto rinvio al commento di quest’ultima disposizione.

120 Questa soluzione è stata rifiutata. All’atto pratico, gli elenchi di reati sono molto difficili da applicare. Operare una distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni sarebbe stata una soluzione grossolana e avrebbe peraltro di nuovo comportato la trasposizione nel di- ritto svizzero dei reati puniti da sentenze straniere (cfr. n. 1.3.1.3).

52

Il capoverso 4 primo periodo precisa che i principi ora enunciati si applicano soltan- to finché la sentenza di riferimento non è annullata. In determinate circostanze, i dati relativi a una sentenza di riferimento annullata non sono tutti eliminati immediata- mente; per poter calcolare il termine di cui al capoverso 3, le decisioni da iscrivere prese nella procedura contumaciale in seguito a revisione e nuovo giudizio devono fare riferimento alla decisione precedente (cfr. cpv. 4 secondo periodo). Il vigente divieto di archiviazione (art. 369 cpv. 8 CP) è mantenuto, come anche il divieto di utilizzare le iscrizioni eliminate (art. 369 cpv. 7 CP; cfr. le osservazioni ad art. 35). Poiché le sentenze sono ora conservate molto più a lungo, occorre regolare la que- stione dell’iscrizione a posteriori. Essa ha luogo soltanto in casi eccezionali (cfr. in proposito i commenti all’art. 107 cpv. 2 e 3).

Art. 30 Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati auto- maticamente o delle copie elettroniche I dati penali delle decisioni successive (art. 20), i dati di sistema generati automati- camente (art. 22) e le copie elettroniche di decisioni penali (art. 21) hanno una caratteristica comune: sono eliminati insieme ai dati a cui fanno riferimento. Ciò significa che sono eliminati insieme ai dati penali di cui all’articolo 15 (cfr. cpv. 1). L’eliminazione può tuttavia essere anticipata se: − Una decisione successiva annullata ma non sostituita da una nuova decisione è eliminata da VOSTRA insieme alla sua copia elettronica senza che ciò si riper- cuota sulla sentenza di riferimento (cfr. cpv. 2). − I dati di sistema che generano automaticamente un avviso destinato a un’altra autorità (art. 22 cpv. 1 lett. b e c) sono eliminati da VOSTRA non appena tale autorità risponde all’avviso. (cfr. cpv. 3).

Art. 31 Eliminazione dei procedimenti penali pendenti Secondo il capoverso 1, i dati di un procedimento penale pendente sono eliminati da VOSTRA non appena esso è concluso da una decisione passata in giudicato; in VOSTRA non ne resta allora alcuna traccia (cfr. anche art. 12 cpv. 1 lett. d Ordinan- za VOSTRA). In passato, vi sono state accese discussioni per stabilire se, per eliminare da VOSTRA un procedimento penale pendente, fosse decisiva la sua sospensione o il suo abbandono. L’avamprogetto ritiene decisivo l’abbandono (cpv. 2). La sospen- sione del procedimento può essere decretata per esempio in caso di violenze dome- stiche. L’eliminazione dei dati di un procedimento penale pendente può essere problematica se l’autorità giudicante è diversa da quella iscritta in VOSTRA come autorità che dirige il procedimento. Infatti, un’autorità può modificare soltanto i dati che ha iscritto in VOSTRA (art. 12 cpv. 1). Così, l’autorità giudicante che iscrive la propria sentenza non può eliminare da VOSTRA i dati relativi al procedimento penale pendente. Il capoverso 3 prescrive pertanto all’autorità giudicante di provvedere affinché il procedimento penale pendente sia eliminato da VOSTRA. In effetti,

53

questa disposizione sancisce l’obbligo di avvertire l’autorità iscritta in VOSTRA come autorità che dirige il procedimento della conclusione del procedimento mede- simo.

Art. 32 Eliminazione dei dati verbalizzati automaticamente Come già rilevato nel numero 1.3.1.9, l’avamprogetto permette a qualunque persona di ottenere informazioni in merito alle autorità che hanno consultato i suoi dati (cfr. art. 59). A tal fine queste consultazioni sono ora verbalizzate con precisione (cfr. art. 24 cpv. 1). L’articolo 32 capoverso 1 prescrive che, in linea di massima, i verba- li delle consultazioni effettuate dalle autorità rimangano registrati in VOSTRA per due anni. Un termine di conservazione più breve moltiplicherebbe soltanto il nume- ro delle richieste di informazioni. Allungare il termine potrebbe invece complicare il lavoro delle autorità che, fondandosi sullo scopo della consultazione (formulato in modo astratto) indicato nel sistema, sono tenute a ritrovare tutte le altre informazioni rilevanti ai fini di una determinata consultazione. Il termine di eliminazione è pro- lungato secondo l’articolo 32 capoverso 2 soltanto nei casi in cui l’accesso ai dati è concesso in un secondo momento (cfr. le osservazioni ad art. 24 cpv. 2 lett. b).

Art. 33 Eliminazione dei dati relativi all’ordinazione online di estratti di un casel- lario giudiziale straniero L’articolo 33 dispone che i dati relativi alla richiesta di estratti di un casellario giudiziale straniero (cfr. art. 25) siano eliminati da VOSTRA subito dopo la risposta dell’autorità straniera, ma al più tardi un anno dopo l’iscrizione in VOSTRA della richiesta. Il termine massimo di un anno è necessario per i casi in cui alle richieste non viene data risposta.

Art. 34 Eliminazione dei dati relativi all’ordinazione di estratti per privati La presente disposizione si ispira all’articolo 32 nella misura in cui prevede un termine di due anni. La decorrenza del termine inizia con l’ordinazione dell’estratto. Il termine deve iniziare a decorrere quanto prima affinché possa valere per l’insieme dei dati relativi alla domanda. A volte può infatti accadere che, dopo essere stata effettuata, un’ordinazione sia interrotta senza essere portata a termine. In tal modo, se sono stati rilasciati estratti, anche le loro copie elettroniche salvate in VOSTRA sono eliminate dopo due anni (art. 26 cpv. 4).

Art. 35 Divieto di archiviazione e di utilizzazione La regola prevista nell’articolo 35 capoverso 1 secondo cui i dati del casellario giudiziale non sono archiviati è già prevista nel diritto vigente (art. 369 cpv. 8 CP). Di conseguenza, i dati eliminati non obbediscono alle regole della legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (RS 152.1; LAr) e non sono trasmessi all’Archivio federale. Il legislatore vuole così impedire il futuro trattamento di dati personali. Tenuto conto del fatto che finora i dati del casellario giudiziale non sono mai stati archiviati, l’articolo 35 capoverso 1 sancisce un’esplicita eccezione

54

all’obbligo prescritto dalla LAr secondo cui i documenti della Confederazione vanno offerti all’Archivio federale. Si rinuncia a delegare al Consiglio federale la facoltà, attualmente attribuitagli dall’articolo 387 capoverso 3 CP, di prevedere che i dati eliminati da VOSTRA possano essere anonimizzati e conservati a fini di ricerca statistica. Finora, il Consi- glio federale non ha fatto uso della competenza di creare un «archivio speciale», non da ultimo per motivi di costi. La situazione muta con l’allungamento della durata di conservazione dei dati del casellario giudiziale previsto nell’articolo 29 dell’avamprogetto. L’interesse alla tenuta di un tale archivio è considerevolmente diminuito ora che il nuovo diritto permette ai ricercatori di accedere ai dati iscritti per un periodo molto più lungo (cfr. art. 105 lett. d). Inoltre, mancano sovente i fondi per finanziare i lunghi e costosi studi sull’attitudine della popolazione nei confronti della legge. L’articolo 35 capoverso 2 definisce l’effetto dell’eliminazione nel diritto del casel- lario giudiziale: le iscrizioni non devono poter essere ricostruite dopo essere state eliminate. È prevista una sola deroga a questo principio, nel caso in cui i dati penali gestiti sono registrati nell’ambito della verbalizzazione automatica delle consulta- zioni secondo l’articolo 24. Ai dati verbalizzati si applicano termini di conservazio- ne specifici (cfr. art. 32). Pertanto, la consultazione compiuta da un’autorità poco prima della scadenza del termine per l’eliminazione dei dati di una sentenza (art. 29) è verbalizzata secondo l’articolo 24. Il verbale riporta anche i dati della sentenza consultata. Anche se in seguito sono eliminati dal sistema di gestione dei dati penali, i dati della sentenza rimangono in VOSTRA come «dati verbalizzati» fino alla scadenza del termine secondo l’articolo 32. Questi dati permettono di ricostruire l’iscrizione nel frattempo eliminata. Questa deroga è specificamente disciplinata nell’articolo 35 capoverso 2 secondo periodo. Per gli interessati non ne risulta alcu- no svantaggio. Infatti soltanto il Casellario giudiziale svizzero ha accesso ai dati verbalizzati secondo l’articolo 24 e può utilizzarli soltanto per eseguire controlli (art. 4 cpv. 2 lett. g) e per rendere note agli interessati, nell’ambito del diritto di accesso, le consultazioni delle autorità (art. 59). Un’ulteriore deroga è prevista nell’articolo 29 capoverso 4: si tratta del rinvio alla sentenza eliminata per calcolare il termine di eliminazione di una nuova sentenza. L’eliminazione dei dati ha però anche un altro effetto, che esula dalla conservazione secondo il diritto del casellario giudiziale. Già il diritto attuale prevede un cosiddetto divieto di utilizzare le iscrizioni delle sentenze eliminate: «La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.» (cfr. art. 369 cpv. 7 CP). Quindi le sentenze elimi- nate non devono poter essere utilizzate a detrimento dell’interessato. Il nuovo diritto precisa i punti seguenti: − Il divieto di utilizzazione di cui all’articolo 369 capoverso 7 CP è stato introdot- to per creare un equilibrio tra l’interesso dello Stato al perseguimento dei reati da una parte e la necessità di una piena riabilitazione degli interessati dall’altra121. La norma attuale non precisa però la cerchia dei destinatari. Il di- vieto di utilizzazione vale senza dubbio per le autorità della giustizia penale (per la commisurazione della pena, per la previsione o la valutazione del peri-

121 Così nel messaggio FF 1999 1846.

55

colo di recidiva ecc.)122. In quale misura il divieto sia vincolante anche per altre autorità, non risulta chiaramente dalla documentazione123. Il Tribunale federale ha riconosciuto che in linea di massima l’articolo 369 capoverso 7 CP vale per tutte le autorità124. Nel contempo, tuttavia, vista l’ambiguità del testo di legge, la giurisprudenza ammette importanti eccezioni a scapito dell’interessato125. La presente normativa non tiene conto di queste eccezioni, poiché gli attuali termi- ni di eliminazione vengono ampiamente estesi126. Il nuovo divieto di utilizza- zione secondo l’articolo 35 capoverso 3 varrà pertanto senza eccezione per tutte le autorità, indipendentemente dal fatto che dispongano di un accesso a VOSTRA. Il divieto di utilizzazione continua a non applicarsi ai privati. − Il nuovo testo di legge specifica anche i dati soggetti al divieto di utilizzazione. Finora il divieto era formalmente vincolato soltanto all’eliminazione delle sen- tenze di riferimento. Ora si specifica che esso verte su tutti i dati connessi con una sentenza di riferimento, vale a dire le sentenze di riferimento (art. 19), le decisioni successive (art. 20), le copie elettroniche (art. 21) e i dati di sistema (art. 22). Il divieto non si applica tuttavia ai dati concernenti i procedimenti pe- nali pendenti, in quanto non sono eliminati da VOSTRA alla scadenza di un de- terminato termine, ma nel momento in cui il procedimento cessa di essere pen- dente, ossia si conclude definitivamente. Non ha senso prevedere un «diritto all’oblio» già in questa fase della procedura visto che in questa sede le autorità applicano le regole risultanti dalla presunzione di innocenza. − Infine, l’articolo 35 capoverso 4 sancisce il principio già riconosciuto dalla giurisprudenza secondo cui il divieto di utilizzazione deve valere anche per le

122 Cfr. quanto alla validità per il giudice penale: DTF 135 IV 87, consid. 2.4; DTF 135 I 71, consid. 2.10. Cfr. quanto alla validità per il giudice dell’arresto: DTF 135 IV 71, consid. 2.11. 123 L’idea di base è chiara: l’eliminazione dell’iscrizione dal casellario giudiziale mira alla totale riabilitazione dell’interessato (FF 1999 1845). La validità illimitata del divieto è sottolineata anche dal fatto che la norma non prevede distinzioni. 124 TF, II° CDP, 24.2.2009, 2C.477/2008, consid. 3.2.1; TF, II° CDP, 6.11.2009, 2C.148/2009, consid. 2.3; TF, II. CDP, 4.12.2009, 2C.43/2009, consid. 3.3.1. 125 Secondo la Corte di diritto penale del Tribunale federale, il divieto di utilizzazione non vale per la perizia del perito medico (p. es. lo psichiatra forense), ma vale per la prognosi giudiziaria del giudice (cfr. DTF 135 IV 87, consid. 2.5; confermata dal TF, StA, 26.1.2010, 6B.899/2009, consid. 4.3; TF, StA, 3.5.2010, 6B.274/2010, consid. 1.3). Molte sentenze non pubblicate della Corte di diritto pubblico del Tribunale federale sono giunte alla conclusione che il legislatore ha tenuto conto soltanto del diritto penale quando ha istituito il divieto di utilizzazione. Il Tribunale federale ammette di conseguenza che le autorità della migrazione, ai fini del rilascio di un permesso di diritto degli stranieri, inte- grino nella valutazione complessiva del comportamento dello straniero durante il suo soggiorno in Svizzera anche dati rilevanti di natura penale che sono stati eliminati dal ca- sellario giudiziale (cfr. TF, II° CDP, 24.2.2009, 2C.477/2008, consid. 3.2; TF, II° CDP, 6.11.2009, 2C.148/2009, consid. 2.3; TF, II° CDP, 4.12.2009, 2C.43/2009, consid. 3.3.1; TF, II° CDP, 25.5.2010, 2C.748/2009, consid. 3.4; TF, II° CDP, 22.12.2011, 2C.389/2011, consid. 3.3; TF, II° CDP, 27.12.2011, 2C.522/2011, consid. 3.3.4; TF, II° CDP, 27.3.2012, 2C.711/2011, consid. 5.2; TF, II° CDP, 16.11.2009, 2C.332/2009, con- sid. 3.3). Occorre infine menzionare anche la giurisprudenza del Tribunale federale amministrativo, secondo il quale, a determinate condizioni, è possibile tenere conto di dati eliminati da VOSTRA nell’ambito dei controlli di sicurezza relativi alle persone, tanto più che la LMSI consente che le informazioni siano ottenute anche in altri modi e non ne limita l’utilizzazione (TAF, sentenza A-4582/2010 del 20.1.2012, consid. 8.5 seg.).

126 Cfr. n. 1.3.1.5.

56

sentenze mai registrate in VOSTRA (vale a dire determinate sentenze contro minorenni, le sentenze straniere e le sentenze per contravvenzioni). L’applicazione per analogia del divieto di utilizzazione deve valere anche per le sentenze eliminate secondo il diritto previgente, poiché nel diritto del casellario giudiziale il nuovo diritto è sempre prioritario. Se la legge non prevede regole di eliminazione da applicare a determinate fattispecie (come p. es. sanzioni pronunciate con sentenze contro minorenni che non vanno iscritte), va sempli- cemente applicato il termine di eliminazione più breve127. L’attuazione del divieto di utilizzazione non sarà tuttavia facile nella pratica. Infatti, per un’autorità che non ha accesso all’estratto 1 per autorità di VOSTRA è pratica- mente impossibile calcolare il termine di eliminazione secondo l’articolo 29. Appare pertanto opportuno continuare a garantire il rispetto del diritto all’oblio sancendo un divieto generale di utilizzazione, anche perché le regole sul trattamento dei dati non sono sempre coordinate in modo adeguato nella procedura legislativa (p. es. nei casi in cui il diritto cantonale disciplina i termini di conservazione di dati di VOSTRA trattati nelle banche dati cantonali).

2.3.2 Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA

2.3.2.1 Capitolo 1: Profili di accesso e categorie di estratti nel sistema

di gestione dei dati penali 2.3.2.1.1 Sezione 1: Disposizioni generali Come già chiarito al numero 2.3.1.1, la gestione dei dati penali è la componente centrale di VOSTRA che serve all’allestimento degli estratti dal casellario giudizia- le. Gli articoli 36–39 illustrano la relazione tra il diritto di accesso e l’estratto dal casellario giudiziale nonché alcune regole generali di trattamento applicabili a tutte le categorie di estratti.

Art. 36 Rapporto tra il profilo di accesso e l’estratto dal casellario Il capoverso 1 spiega perché la legge definisce in primo luogo i diversi profili di accesso (art. 40–43). La ragione risiede nella possibilità di meglio descrivere la portata dei diritti di accesso (art. 44 segg.)128.

127 Cfr. DTF 135 IV 87, consid. 4; TF, I. CDP, 16.1.2012, 1B.731/2011, consid. 3.2 (secondo cui il termine minimo di 10 anni previsto nell’art. 369 cpv. 3 CP era considerato come termine massimo di utilizzazione). Nel nuovo diritto, il calcolo dovrebbe farsi più com- plicato, poiché il termine di eliminazione viene a dipendere dal fatto che esistano altre sentenze per le quali il termine di eliminazione non è ancora scaduto. 128 Da osservare tuttavia che la definizione dei diritti di accesso secondo l’art. 44 segg. va per taluni versi oltre alla semplice gestione dei dati penali e disciplina anche gli accessi spe- ciali a dati che non rientrano in tale gestione. Ad esempio, la registrazione dei dati verba- lizzati automaticamente in occasione delle consultazioni da parte delle autorità con dirit- to di accesso concerne soltanto il casellario giudiziale svizzero (art. 45) e i privati nel quadro del loro diritto di accesso (art. 59). L’iscrizione di dati concernenti domande di e- stratti di casellari giudiziali stranieri concerne soltanto alcune autorità con collegamento online (cfr. art. 50).

57

Ad ogni profilo di accesso è associata una determinata categoria di estratto. I termini «profilo di accesso» e «categoria di estratto» non sono tuttavia sinonimi. Infatti l’accesso online a un determinato profilo di accesso non consente di visionare gli stessi dati a cui si ha accesso con l’ordinazione scritta di un estratto. Il capoverso 2 prevede che il Consiglio federale disciplini in quali casi sono previste differenze tra i dati consultabili online e i dati sugli estratti stampati su carta. Le differenze saranno tuttavia marginali (ad esempio le note interne non saranno stampate sugli estratti cartacei; viceversa l’estratto cartaceo conterrà indicazioni supplementari quali la data del rilascio e l’abbreviazione dell’estensore). Questa delega di competenze è opportuna poiché di norma viene definito solo a livello di ordinanza quali dati devo- no essere registrati nel dettaglio.

Art. 37 Presentazione delle iscrizioni sull'estratto L’articolo 37 spiega come sono rappresentate negli estratti le iscrizioni principali (sentenze di riferimento e procedimenti penali pendenti).

Art. 38 Menzione sull’estratto in assenza di sentenze di riferimento e di procedi- menti penali pendenti L’articolo 38 definisce quello che deve contenere l’estratto se i dati non possono più figurarvi. La menzione «Non figura nel casellario giudiziale» è già apposta oggi. Questa frase non deve obbligatoriamente corrispondere alla verità materiale. Poiché allo scadere dei termini di conservazione fissati nell’estratto 2+ per autorità, nell’estratto 2– per autorità e nell’estratto per privati (art. 41 cpv. 3, art. 42, art. 43 cpv. 3), l’iscrizione non figura più nell’estratto ma rimane salvata in VOSTRA fino allo scadere dei termini di eliminazione applicabili per l’estratto 1 per autorità (art. 28–31).

Art. 39 Interpretazione delle regole di calcolo dei termini L’articolo 39 contiene un importante principio per l’interpretazione delle disposi- zioni concernenti la durata della conservazione. I diversi termini di conservazione sono formulati generalmente «in funzione della sanzione». In tale contesto si è fatto riferimento alle vigenti disposizioni del Codice penale svizzero, del Codice penale militare o del diritto penale minorile. Le sanzioni figuranti nelle sentenze straniere soddisfano questi criteri soltanto «in applicazione analoga». Lo stesso vale per le sanzioni del diritto previgente.

2.3.2.1.2 Sezione 2: Profili di accesso Art. 40 Estratto 1 per autorità L’articolo 40 stabilisce i dati (cpv. 1 e 2) che devono figurare nell’estratto 1 per autorità e la durata (cpv. 3) durante la quale vi appaiono. Il termine «estratto 1 per autorità» sta per indicare un profilo di accesso (il diritto di accesso non deve per forza concretizzarsi nell’allestimento di un estratto fisico; cfr. art. 36 cpv. 2). Gli

58

accessi all’estratto 1 per autorità sono gestiti in maniera molto restrittiva (la nozione di accesso è commentata al n. 1.3.1.1). L’estratto 1 per autorità è anche definito «estratto integrale» poiché in linea di prin- cipio contiene tutti i dati penali rilevanti a livello di gestione dei dati penali (cfr. cpv. 1 lett. b–e). Il motivo per cui i dati di sistema generati automaticamente come da articolo 22 sono menzionati solo al capoverso 2 lettera a dipende dal fatto che il Consiglio federale deve decidere i casi in cui è opportuno che figurino sull’estratto (il che può essere il caso ad esempio per le indicazioni circa la durata della registra- zione; non però per quanto riguarda i dati di sistema che generano solamente una comunicazione). La differenza principale rispetto alle altre categorie di estratti risiede soprattutto nel fatto che nell’estratto 1 per autorità sono riportate anche tutte le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive (cfr. lett. d) salvate in VOSTRA (cfr. anche le spiegazioni all’art. 21 e al n. 1.3.1.4). Il capoverso 2 lettera b chiarisce che gli estratti stampati contengono dati supple- mentari. Si tratta principalmente di indicazioni sull’autore della domanda che il sistema generalmente allestisce automaticamente (sulla base dell’identificazione dell’utente al momento del login). I dettagli saranno definiti successivamente a livello di ordinanza. Secondo il capoverso 3 i dati figurano nell’estratto 1 per autorità fino allo scadere dei relativi termini di eliminazione. Con l’eliminazione di una iscrizione dall’estratto 1 per autorità i relativi dati sono distrutti (cfr. art. 35).

Art. 41 Estratto 2+ per autorità Per quanto riguarda i dati registrati, l’estratto 2+ è praticamente identico all’estratto 1 per autorità (art. 40) ma non contiene alcuna copia elettronica ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1, poiché questi dati devono essere a disposizione solo delle autorità che tengono il casellario giudiziale, delle autorità giudicanti del diritto penale, dei ministeri pubblici e delle autorità di polizia che operano nell’ambito del CPP, delle autorità di esecuzione delle pene, delle autorità di esecuzione delle misu- re e delle autorità preposte all’assistenza giudiziaria (cfr. art. 40). Le copie elettroni- che secondo l’articolo 21 capoverso 2 (comunicazioni di decisione dall’estero) sono parte integrante della sentenza di riferimento e figurano pertanto anche nell’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 41 cpv. 1). La seconda fondamentale differenza con l’estratto 1 per autorità risiede nella più breve durata di conservazione dei dati (cfr. cpv. 3). L’estratto 2+ per autorità corrisponde dal punto di vista della durata di conservazio- ne all’incirca l’attuale disciplinamento secondo l’articolo 369 CP, anche se i termini di cui al capoverso 3 non hanno più la funzione di «termini di eliminazione», poiché in caso di scadenza del termine le sentenze continuano a figurare nell’estratto 1 per autorità. Al posto di «sono ... eliminate» si usa pertanto l’espressione più corretta «cessano di figurare ... nell’estratto». Le regole di conservazione sono inoltre state rielaborate dal punto di vista redazionale. Il calcolo del termine per le misure stazionarie è regolamentato interamente ex-novo (cfr. spiegazioni sul cpv. 4 lett. b). Parimenti nuovo è il calcolo del termine per le sentenze che prescindono da una punizione (cfr. cpv. 3 lett. e) e la regola supplementare per tenere conto delle deci- sioni di exequatur (cfr. cpv. 3 lett. k).

59

Il calcolo del termine continua a fondarsi puramente sulla sanzione; la durata della registrazione dipende invece dalla gravità. Per le sanzioni secondo il diritto penale minorile continuano ad applicarsi regole speciali di calcolo (cfr. p. es. cpv. 3 lett. a n. 4). Poiché nel caso di sanzioni straniere è iscritta nel casellario svizzero la corri- spondente sanzione svizzera (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. d), la gestione dei termini di conservazione delle sentenze straniere non dovrebbe porre problema. Inoltre all’articolo 39 è fatta salva esplicitamente l’applicazione per analogia alle sentenze straniere e alle sanzioni pronunciate secondo il diritto previgente. Per via dell’elevato numero di possibili combinazioni di sanzioni penali non possono qui di seguito essere spiegate dettagliatamente tutte le possibili problematiche legate al calcolo dei termini di conservazione. Il commento si limita quindi solo alle modifi- che fondamentali e ai particolari che non emergono chiaramente dalla legge. Il capoverso 3 lettere a–c (concernente il calcolo dei termini per le pene detentive senza condizionale) corrisponde, dal punto di vista materiale, all’articolo 369 capo- versi 1 e 2 CP. Queste regole si applicano soltanto se non sono state ordinate misure stazionarie (cfr. cpv. 3 lett. f). Sono apportate le precisazioni elencate qui di seguito. − Alla lettera a è chiarito che per pena detentiva si intende una pena detentiva senza condizionale o con condizionale revocata (il che finora si deduce solo dall’art. 369 cpv. 3 CP). Dal numero 4 si deduce che con pena detentiva ai sensi della lettera a si intende anche la privazione della libertà secondo il DPMin. − La lettera a numero 3 si applica per analogia, come finora, anche all’arresto, alla detenzione e alla reclusione secondo il diritto previgente (cfr. art. 39). Le pene detentive per contravvenzione senza condizionale del diritto previgente ri- spetto alle multe per contravvenzione senza condizionale (contemplate alla lett. d) sono quindi svantaggiate (poiché ai termini di base di 10 anni si aggiun- ge anche la durata della pena e la durata della pena di una sentenza già iscritta). Si è evitato di prevedere per tutte le sentenze di contravvenzione lo stesso ter- mine di eliminazione (sussunzione alla lett. d) poiché questa parità di tratta- mento – rispetto alle sentenze straniere – non potrebbe essere garantita (le pene detentive straniere per contravvenzioni non si possono più distinguere da altre pene detentive poiché le relative fattispecie penali straniere non possono essere più trasposte nel diritto svizzero; cfr. n. 1.3.1.3). − La lettera a numero 4 vale per analogia anche per le pene detentive secondo il diritto penale minorile previgente, come la carcerazione secondo l’articolo 95 vCP (cfr. art. 39). − La regola di cui alla lettera b corrisponde all’articolo 369 capoverso 2 CP. Tuttavia la privazione della libertà è menzionata solo per chiarire che anche in caso di una pena privativa della libertà nei confronti di minori il termine è pro- lungato. − La lettera c contiene ora una regola esplicita per pene detentive «a vita». Finora invece tale effetto veniva dedotto dal fatto che il termine secondo l’articolo 369 capoverso 1 CP in caso di durata infinita della pena non giunge- rebbe mai a scadenza. Il capoverso 3 lettera d (concernente il calcolo del termine per le pene non discipli- nate nelle lett. a–c) corrisponde dal punto di vista materiale all’articolo 369 capover- so 3 CP. Vanno ricordate le particolarità qui di seguito.

60

− Finora nella legge non era esplicitamente specificato che queste regole si appli- cano anche alle pene detentive con la condizionale parziale e per la privazione della libertà con la sospensione condizionale e la condizionale parziale (l’art. 39 comprende le pene detentive secondo il diritto penale minorile previ- gente). − La specificazione che si tratta solo di pene «non revocate» si deduce già e contrario dalla lettera a. − Ora è necessario specificare che si tratta soltanto delle multe «inflitte a un adulto» poiché per quelle inflitte ai minori non esiste regola di calcolo. Le mul- te nei confronti dei minori sono applicate soltanto in combinazione con tratta- menti ambulatoriali, per i quali vige la lettera i, con una riserva rispetto alle let- tere a–g. Senza le limitazioni della regola di eliminazione delle multe per gli adulti, alle sentenze che prevedono multe per i minori si applicherebbe il termi- ne di 10 anni secondo la lettera d e non il termine di cinque anni come da lette- ra i. La regola di conservazione secondo il capoverso 3 lettera e per le sentenze di rife- rimento che riconoscono la colpevolezza dell’autore ma prescindono da una pena è nuova, poiché tali sentenze svizzere saranno d’ora in poi registrate in VOSTRA (cfr. spiegazioni all’art. 17 cpv. 1 lett. c n. 1). Il collegamento speciale alle sentenze di riferimento che prevedono una misura stazionaria secondo il capoverso 3 lettera f esiste già nel diritto vigente (cfr. art. 369 cpv. 4 CP). Ora queste regole sono estese ai casi in cui le misure stazionarie sono ordinate in un secondo tempo. In via eccezionale per il calcolo del termine non è più obbligatoriamente determinante la sanzione decisa dalla sentenza di riferimento bensì anche quella disposta dalla decisione successiva e iscritta in VOSTRA (cfr. art. 20 lett. d). La misura stazionaria adottata in un secondo tempo (tra cui rientra anche l’internamento) viene decisa solo in caso di modifica successiva della sanzio- ne129 o di ordine posteriore ai sensi dell’articolo 65 CP. Il termine decorre d’ora in poi alla fine della misura stazionaria modificata per ultima (se esiste) (cfr. cpv. 4 lett. b). In questo modo si vuole tenere conto del fatto che in caso di rapida sospen- sione della misura per infruttuosità e di passaggio a un regime più severo, l’iscrizione nel casellario giudiziale non sia già eliminata, anche se l’interessato si trova ancora in esecuzione della misura stazionaria. Per il resto si ricordano anche i punti qui di seguito. − La durata del termine dipende dal tipo di sanzione (cfr. cpv. 3 lett. f n. 1-3). − Il capoverso 3 lettera f numero 1 si applica secondo la vigente prassi anche per le misure disposte secondo il diritto previgente come l’internamento in una ca- sa di educazione al lavoro (cfr. applicazione per analogia art. 39). − L’estensione prevista nel quadro della revisione delle legge militare della registrazione delle sentenze pronunciate nei confronti di minori (cfr. spiegazio- ni all’art. 17 cpv. 2) fanno sì che sia previsto un termine speciale al capoverso 3 lettera f numero 3 per le sentenze che ordinano il collocamento in istituti aperti o presso privati secondo l’articolo 15 capoverso 1 DPMin. Questa regola corri-

129 Per gli adulti si avrà una tale decisione successiva soltanto se in un primo tempo era stata ordinata una misura ambulatoriale. Per i minori, invece, la misura irrogata nella sentenza di riferimento può essere di qualsiasi tipo (cfr. art. 18 DPMin).

61

sponde all’articolo 369 capoverso 4 lettera c CP (nella versione della RU 2010 6015, 6030). − Secondo il capoverso 3 lettera g ai termini di cui alla lettera f va aggiunta la durata della pena residua (cfr. art. 369 cpv. 5 CP). Tuttavia nella nuova legge è precisato che ciò è indipendente dal fatto che la pena residua sia eseguita o me- no. Il fatto che la pena residua sia solo una grandezza numerica corrisponde alla prassi attuale. La pena residua è presa in considerazione per allinearsi ai termini di cui alla lettera a130. Per le sentenze in combinazione con internamento e pe- na detentiva è eseguita prima di tutto la pena detentiva. È possibile che non si debba neppure iniziare l’internamento. In caso di liberazione condizionale dalla pena detentiva (alle condizioni per la liberazione condizionale dall’internamento) non esiste quindi nessuna «pena residua» in senso stretto (poiché non viene computata). Inoltre alla fine del periodo di prova non sempre si è in presenza di una decisione sulla fine dell’internamento. In questo caso sembra opportuno iscrivere in VOSTRA una pena residua di «0». La regola del capoverso 3 lettera h (concernente il calcolo del termine in caso di trattamento ambulatoriale secondo l’art. 63 CP) si fonda sull’articolo 369 capover- so 4bis CP. D’ora in poi si applicano tuttavia le particolarità qui di seguito: − Finora la legge non contemplava alcuna regola per l’eventualità che la sentenza preveda il correlato disposto di un trattamento ambulatoriale e di una misura citata alla lettera j senza infliggere alcuna pena. Rivestirebbero importanza pratica i casi in cui il trattamento fosse abbinato a un divieto di condurre o di esercitare una professione. In tali casi si giustificherebbe fondare il calcolo dei termini sulle regole applicabili al trattamento ambulatoriale. − La regola di calcolo alla lettera h per il trattamento ambulatoriale secondo l’articolo 63 CP si applica esclusivamente nel caso in cui non è stata successi- vamente disposta una misura stazionaria. In tal caso la lettera f ha la preceden- za (per la riserva in merito cfr. quanto esposto alla lett. f). La conclusione s’imporrebbe anche senza la riserva legale esplicita inserita nel testo normativo, visto che la lettera f è la disposizione più specifica, ma appare comunque op- portuno risolvere tale conflitto normativo nella legge stessa. Dato che la revisione della legge militare prevede di estendere l’iscrizione delle sentenze contro minorenni (cfr. quanto esposto ad art. 17 cpv. 2), al capoverso 3 lettera i va definita una regola di conservazione anche per le sentenze che dispongo- no un trattamento ambulatoriale secondo l’articolo 14 DPMin e alle quali non si applica nessuna delle regole di calcolo contenute al capoverso 3 lettere a–g. Tale regola s’ispira, in termini di contenuto, all’articolo 369 capoverso 4bis secondo periodo CP (nella versione della RU 2010 6015, 6029). La regola di conservazione di cui al capoverso 3 lettera j (per calcolare i termini di determinate «altre misure») si fonda sull’articolo 369 capoverso 4ter CP. Come finora, tale norma generica non si applica a tutte le «altre misure» del Codice penale e del Codice penale militare, ma soltanto alle misure ordinate in una sentenza contro una persona penalmente incapace (cfr. anche l’elenco all’art. 17 cpv. 1 lett. c n. 2). Non occorre citare la pubblicazione della sentenza (art. 68 CP, art. 50b CPM) e gli

130 Cfr. P. Gruber, in: Basler Kommentar Strafrecht II, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), 2° ed. 2007, N 38 ad art. 369 CP.

62

assegnamenti al danneggiato (art. 73 CP, art. 53 CPM) in quanto tali misure non vengono iscritte nel casellario giudiziale. L’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 49 CPM non è menzionata perché può essere pronunciata soltanto in combinazione con una pena detentiva o un internamento, casi già coperti dalle altre regole di calcolo. La lettera e si applica inoltre alle sentenze che prevedono esclusi- vamente la confisca (art. 70 segg. CP, art. 51 segg. CPM). In base all’articolo 20 capoverso 2 lettera f, in futuro saranno iscritte in VOSTRA anche le decisioni di exequatur. Il capoverso 3 lettera k fonda pertanto il calcolo del termine sulla sanzione indicata nella decisione di exequatur, se questa è più lieve. Si ha tale eventualità quando la decisione di exequatur specifica l’incompatibilità della pena inflitta nella sentenza con l’ordine pubblico svizzero. Se la decisione di exe- quatur elenca le condizioni alle quali la Svizzera è disposta a eseguire la sentenza straniera sul proprio territorio, è opportuno applicare tali criteri anche alla registra- zione in VOSTRA. La decorrenza dei termini disciplinata ai capoversi 4 e 5 riflette in ampia misura il diritto vigente (cfr. art. 369 cpv. 6 CP), con le seguenti peculiarità: − La precisazione al capoverso 4 lettera a, ossia che le pene decorrono dal giorno del passaggio in giudicato, corrisponde all’attuale prassi. Finora la legge parla- va di sentenze «giuridicamente esecutive», concetto del tutto diverso dal «pas- saggio in giudicato», in quanto si riferisce esclusivamente al problema dell’effetto sospensivo. − Per le sentenze che prevedevano pene detentive (compresa la privazione della libertà, con o senza la condizionale) abbinate a un trattamento ambulatoriale, finora i termini si calcolavano in base alle regole applicabili alle pene. La commutazione successiva della misura ambulatoria in una stazionaria non era presa in considerazione. Tali casi rientrano ormai nel campo di applicazione del capoverso 3 lettera f, ragion per cui anche l’inizio della decorrenza del termine è disciplinato in altro modo (cfr. cpv. 4 lett. b). Il fatto di disporre una misura stazionaria racchiude rischi potenziali di tutt’altra natura, e il calcolo dei termi- ni deve tenerne conto. Fondarsi sull’entità della pena è inopportuno anche per- ché questa può essere stata fortemente ridotta per scemata imputabilità. − Il capoverso 4 lettera b primo periodo riprende l’articolo 369 capoverso 6 lettera b CP, in base al quale i termini per determinate misure decorrono dalla fine della misura. Tuttavia, ora anche la rinuncia all’esecuzione della misura è equiparata alla sua fine. È un’ipotesi che potrebbe verificarsi ad esempio nel caso di un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 3 CP, una volta tra- scorso il periodo di prova dopo il rilascio condizionale dalla pena precedente. Poiché in tal caso non esiste decisione formale sul rilascio definitivo, al suo po- sto in VOSTRA andrebbe registrata come decisione successiva la rinuncia a e- seguire la misura. Altrimenti si rischierebbe di non iscrivere mai la fine di una misura, non facendo quindi mai scattare il calcolo dei termini secondo il capo- verso 4 lettera b. − Il nuovo testo del capoverso 4 lettera b secondo periodo esplicita chiaramente che, in caso di commutazione di una misura in una misura stazionaria, il termi- ne decorre soltanto dalla fine definitiva della misura stazionaria commutata per ultima. Non si capisce perché il termine debba decorrere sin dalla revoca della prima misura sebbene l’interessato si trovi ancora in esecuzione stazionaria. Il

63

bisogno di misure (per il trattamento in esecuzione stazionaria) è correlato alla potenziale minaccia costituita dal reo. Prolungando i termini, si tiene pertanto conto di leciti interessi di sicurezza. Ecco perché i termini di conservazione vanno calcolati in funzione della durata effettiva dell’esecuzione stazionaria. − La regola speciale del capoverso 5 sul calcolo dei termini in caso di revisione e nuovo giudizio nell’ambito di una procedura contumaciale è un principio non scritto del diritto vigente. Se in un caso del genere la vecchia sentenza è revoca- ta, il calcolo dei termini si fonda sulla data del passaggio in giudicato della de- cisione precedente. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 114 IV 138), in caso di revisione, il divieto della «reformatio in peius» non consente di penalizzare l’interessato nemmeno in materia di diritto sul casellario giudi- ziale. In caso di nuovo giudizio successivo a una sentenza contumaciale (art. 370 CPP), occorre tenere presente che l’istanza di nuovo giudizio viene accolta soltanto se l’assenza dell’imputato dal dibattimento non era ingiustifica- ta (art. 368 cpv. 3 CPP). Pertanto sarebbe scioccante se nel diritto del casellario giudiziale l’imputato fosse svantaggiato per circostanze che sfuggono al suo controllo.

Art. 42 Estratto 2– per autorità Rispetto all’estratto 2+ per autorità, l’estratto 2– per autorità non contiene dati su procedure penali pendenti. Per il resto, il suo contenuto corrisponde a quello dell’estratto 2+ per autorità.

Art. 43 Estratto per privati L’elenco dei dati figuranti nell’estratto per privati secondo l’articolo 43 capoversi 1 e 2 si fonda su quello attuale all’articolo 371 capoversi 1 e 2 CP, ma comprende le seguenti innovazioni di carattere sia redazionale sia materiale: − Il capoverso 1 elenca – per la prima volta a livello di legge formale – tutti i tipi di dati (lett. a–f) da far figurare nell’estratto per privati. L’attuale articolo 371 capoverso 1 CP contempla soltanto le sentenze di riferimento, il che non riflet- te per intero il contenuto dell’estratto per privati (cfr. comunque l’art. 25 Ordi- nanza VOSTRA). − Per le sentenze di riferimento si continua a fare la distinzione tra quelle contro adulti e quelle contro minorenni. È nuova invece la distinzione tra sentenze svizzere e straniere. − Le sentenze di riferimento svizzere pronunciate contro un adulto continueran- no a figurare nell’estratto per privati se riguardano un crimine o un delitto, ec- cezion fatta per i casi in cui si prescinde da una punizione (cfr. cpv. 1 lett. b n. 1). − Finora non figuravano nell’estratto per privati le sentenze per contravvenzione pronunciate in Svizzera contro un adulto. Certo, l’articolo 371 capoverso 1 CP formula una riserva per il caso in cui la sentenza dovesse vietare l’esercizio di una professione (cfr. art. 105 cpv. 3 CP). Finora però non esisteva alcuna legge che prevedesse l’interdizione di esercitare una professione per punire una con-

64

travvenzione, ragion per cui la riserva è rimasta lettera morta. Se tuttavia tale caso dovesse prodursi, il sistema VOSTRA sarebbe pronto, visto che il rispetto di un’interdizione del genere può essere controllato soltanto a mezzo dell’estratto per privati. Viene pertanto mantenuto il meccanismo attuale (cfr. cpv. 1 lett. b n. 2). − D’ora in avanti saranno iscritte tutte le sentenze di riferimento straniere pro- nunciate contro un adulto (cfr. cpv. 1 lett. c). La norma non restringe ulterior- mente il campo indicando determinate categorie di reati, in quanto questi non verranno più trascritti (cfr. n. 1.3.1.3). Infatti, secondo l’articolo 18 capover- so 1 lettera d numero 1, le sentenze straniere non sono iscritte nel casellario giudiziale se la pena per i reati in questione non supera un determinato minimo sanzionatorio. In tal modo è garantito che la criminalità «fisiologica» non figu- ri nell’estratto per privati. Non occorrono pertanto condizioni più restrittive per l’estratto per privati (tipo l’innalzamento della sanzione minima). − Anche il diritto attuale (art. 371 cpv. 2 CP) prevede quanto statuito al capover- so 1 lettera d, ossia che una sentenza pronunciata contro un minore figura nell’estratto per privati soltanto se questi ha commesso anche in età adulta reati soggetti all’obbligo d’iscrizione. Il nuovo testo specifica semplicemente che vanno iscritte anche le sentenze miste. Sono miste le sentenze riguardanti reati commessi sia prima sia dopo aver compiuto 18 anni (cfr. art. 3 cpv. 2 DPMin). Finora la legge non esplicitava che anche le sentenze svizzere pronunciate con- tro minorenni venivano iscritte soltanto se riferite a crimini e a delitti (per ana- logia all’art. 371 cpv. 1 CP). Naturalmente ai giovani non vanno applicate condizioni d’iscrizione più severe di quelle previste per gli adulti. Anche le sentenze pronunciate contro minorenni sono iscritte soltanto se viene inflitta una sanzione (e non si prescinde quindi dalla pena): ciò si evince dalle condizioni generali per l’iscrizione di questo tipo di sentenza, formulate senza riferimenti sanzionatori (cfr. art. 17 cpv. 2 lett. c). Come illustrato in precedenza nel commento all’articolo 36 capoverso 2, i dati dell’estratto consultato online non sono del tutto identici a quelli figuranti sull’estratto stampato; le differenze sono definite in un’ordinanza. L’articolo 43 capoverso 2 conferisce inoltre al Consiglio federale la facoltà di stabilire le indica- zioni supplementari figuranti soltanto sull’estratto stampato. L’articolo 43 capoverso 3 disciplina la durata della conservazione delle sentenze di riferimento. Le regole di calcolo sono state fortemente rivedute rispetto al diritto vigente (cfr. art. 371 cpv. 3–5 CP). In linea di massima si continuerà ad applicare la regola dei due terzi (cfr. cpv. 3 lett. a). Soltanto alle pene con la condizionale, totale o parziale (cfr. cpv. 3 lett. b) e alle multe per contravvenzione (cfr. cpv. 3 lett. c) si applicano termini di conservazione ridotti. È per contro stata stralciata la regola speciale prevista all’articolo 371 capoverso 4 CP e applicabile a tutte le misure, regola che risultava in una durata di conservazione dimezzata (cfr. infra). Il calcolo è altresì stato semplificato in quanto la regola aggiuntiva contenuta nell’articolo 371 capoverso 5 CP per rintracciare il percorso criminale di una persona si applica ormai a tutte le sentenze iscritte (quindi anche alle pene con la condizionale; cfr. cpv. 3 lett. d). In merito all’articolo 43 capoverso 3 lettera a va osservato quanto segue:

65

− Una volta la regola dei due terzi secondo l’articolo 371 capoverso 3 CP si applicava soltanto alle pene, mentre per le misure la durata di conservazione veniva dimezzata. Tale prassi ha prodotto risultati discutibili, in particolare nel caso della combinazione di pene e di misure nel cui caso i termini decorrevano dal passaggio in giudicato (ossia le misure non terapeutiche quale l’interdizione di esercitare una professione). Qualche esempio per illustrare la situazione: nel diritto vigente, una pena detentiva di due anni senza la condizio- nale è eliminata da VOSTRA dopo 17 anni (15+2) e non figura più nell’estratto per privati dopo 11,3 anni (2/3 di 17). Se il giudice abbina la pena a un’interdizione di esercitare una professione, dopo appena 8,5 anni (17:2) la sentenza non figura più nell’estratto per privati, sebbene la punizione sia più dura. S’intende inoltre stralciare l’articolo 371 capoverso 4 CP poiché non è logico che il fatto di abbinare un trattamento ambulatoriale alla pena senza condizionale riduca il tempo durante il quale un’iscrizione figura nell’estratto per privati. La rinuncia alla regola del dimezzamento pare giustificata anche per le misure terapeutiche stazionarie perché, nelle sentenze che dispongono misure, l’effettiva durata della misura non è per forza correlata alla gravità del reato (colpa). L’accento è posto sul bisogno di trattamento. L’idea di dimezzare i termini mirava a riequilibrare la situazione a favore dell’interessato. Ma i risul- tati non sono sempre stati soddisfacenti, come dimostra il seguente esempio: nelle misure molto lunghe (p. es. 15 anni), dimezzare la durata dell’iscrizione può avere per conseguenza che questa non figura più nell’estratto per privati appena l’interessato è rilasciato dalla misura (inizio della decorrenza dei termi- ni). La registrazione in VOSTRA dal passaggio in giudicato della sentenza dura di fatto 30 anni (15+15); il dimezzamento dei termini implica la non visibilità nell’estratto per privati dopo 15 anni. Per tener conto del legittimo interesse di terzi a essere informati, l’iscrizione dovrebbe restare visibile per un determinato tempo dopo il rilascio dalla misura (termine di base). La regola dei due terzi del capoverso 3 lettera a, pur non risolvendo il problema, esplica tuttavia il suo ef- fetto (non visibilità nell’estratto per privati sin dal rilascio) soltanto per le misu- re che durano più di 30 anni. − Il capoverso 3 lettera a prevede quindi la regola dei due terzi per tutte le san- zioni (a meno che si tratti di un caso secondo le lett. b–d). Il parametro di rife- rimento è la durata di conservazione complessiva disciplinata all’articolo 41 capoverso 3 per l’estratto 2+ per autorità. − Finora mancava una regola esplicita per le pene detentive a vita. Tuttavia, due terzi di una sanzione a vita sono sempre una sanzione a vita, per cui l’integrazione al capoverso 3 lettera a secondo periodo non costituisce una vera innovazione. L’articolo 43 capoverso 3 lettera b continua a contenere un rinvio speciale (cfr. art. 371 cpv. 3bis CP) per le pene con la condizionale totale o parziale. Tali sentenze non figurano più nell’estratto per privati una volta trascorso il periodo di prova, a condizione che: − non sia stata disposta una misura stazionaria. Il problema è sorto con la rinun- cia alla regola del dimezzamento (cfr. supra), che dava luogo a un riferimento speciale. Per l’esecuzione stazionaria, il calcolo dei termini non dovrebbe fon-

66

darsi sulla pena con la condizionale totale o parziale, ma sulla misura staziona- ria. In questi casi si applica la regola dei due terzi prevista al capoverso 3 lette- ra a; − sia scaduta l’interdizione di esercitare una professione (secondo l’art. 67 CP ossia l’art. 50 CPM) eventualmente abbinata alla pena. Tali interdizioni posso- no essere inflitte per una durata da sei mesi a cinque anni; è quindi piuttosto probabile che il periodo di prova per la pena condizionale duri meno dell’interdizione. Va evitato che la sentenza (superato il periodo di prova) non figuri più nell’estratto per privati pur sussistendo ancora l’interdizione di eser- citare una professione. Per tale eventualità il capoverso 3 lettera b prevede che la sentenza di riferimento sia visibile nell’estratto per privati finché non prende fine l’interdizione. Anche questo problema è riconducibile alla rinuncia alla re- gola del dimezzamento per le misure, la quale dà tuttora luogo a un rinvio spe- ciale (cfr. supra); − l’interessato abbia superato con successo il periodo di prova. Il capoverso 3 lettera b secondo periodo introduce la definizione legale del concetto di insuc- cesso del periodo di prova. L’impostazione in funzione della decisione succes- siva iscritta corrisponde all’attuale programmazione di VOSTRA. Per decisione d’insuccesso s’intendono la proroga del periodo di prova, l’ammonimento e la mancata revoca. Anche la revoca è di per sé una decisione d’insuccesso, ma in tal caso non sussiste più una pena condizionale e la sentenza rientra nel capo- verso 3 lettera a. Tali decisioni andrebbero pronunciate soltanto se il condanna- to viola effettivamente il periodo di prova, ad esempio commettendo nuovi cri- mini o delitti (per i reati commessi all’estero è determinante la qualifica svizzera; cfr. DTF 80 IV 214), sottraendosi all’assistenza riabilitativa o disat- tendendo le norme di condotta (cfr. art. 46 CP). In questi ultimi casi VOSTRA riesce a individuare l’insuccesso del periodo di prova soltanto se è stata iscritta la relativa decisione. Ecco perché appare logico il riferimento generalizzato alla decisione d’insuccesso. Tale accorgimento permette altresì di evitare giudizi contraddittori riconducibili a errori nel processo decisionale. Infatti, nella prassi abbondano i casi in cui il giudice pronuncia una decisione d’insuccesso sebbene il periodo di prova, stando alle regole generali, non sia stato violato affatto (p. es. perché al momento del reato la sentenza non era ancora stata pronuncia- ta, perché era già terminato il periodo di prova, perché l’interessato aveva commesso soltanto una contravvenzione o perché era già scaduto il termine di tre anni per la revoca). Poiché la legge vigente non statuisce in maniera vinco- lante l’inizio del periodo di prova, nella prassi prevalgono varie letture riguardo all’effettiva decorrenza dei termini; pertanto si propone di disciplinare l’inizio del periodo di prova all’articolo 44 capoverso 4 CP (cfr. l’art. 106 con le modi- fiche del diritto vigente). L’articolo 43 capoverso 3 lettera c prevede ormai un periodo di prova legale per tutte le sentenze infliggenti una multa per un delitto (p. es. in seguito ad attenuazione della pena secondo l’art. 48a CP). Il motivo di tale innovazione risiede nel fatto che l’attuale termine di 6,6 anni per la visibilità delle multe per delitti nell’estratto per privati (cfr. art. 371 cpv. 3 CP) appare troppo lungo. Il trattamento non richiede molto tempo e la disciplina si applica anche alle sentenza già iscritte. Vale in parti- colare quanto segue:

67

− Il periodo di prova è inutile per le sentenze che prevedono una multa per una contravvenzione, le quali non figurano comunque nell’estratto per privati; non vanno disciplinate nemmeno le sentenze straniere, poiché le multe inflitte all’estero non sono iscritte (cfr. condizioni d’iscrizione all’art. 18 cpv. 1 lett. d). − Tuttavia, non essendoci alcuna decisione d’insuccesso per tali sentenze, va disciplinato esplicitamente come determinare il successo del periodo di prova. Non pare opportuno rinviare alle regole generali applicabili in materia, poiché nel caso in specie non è possibile sottrarsi all’assistenza riabilitativa o disatten- dere le norme di condotta. − La regola al capoverso 3 lettera c si applica soltanto se la multa per contrav- venzione è l’unica sanzione inflitta, ragion per cui non occorre la specifica «senza contenere una misura stazionaria ordinata simultaneamente o successi- vamente alla sentenza». La regola dell’articolo 43 capoverso 3 lettera d per rintracciare il percorso criminale di una persona non è nuova (cfr. art. 371 cpv. 5 CP), ma in futuro si applicherà anche alle sentenze che prevedono pene con la condizionale. Sono inoltre state apportate le seguenti modifiche: − L’attuale tenore dell’articolo 371 capoverso 5 CP è impreciso: infatti recita «la sentenza viene riportata nell’estratto», riferendosi quindi al solo caso in cui il termine per l’estratto privato non è ancora scaduto. Dal messaggio (FF 1999 1667) si evince però chiaramente che tutte le sentenze (anche quelle eliminate) tornano a figurare nell’estratto per privati non appena ne viene iscritta una nuo- va. − Il riferimento al termine di cui all’articolo 41 capoverso 3 è necessario per chiarire il periodo massimo per il quale tali sentenze dovranno continuare a fi- gurare nell’estratto per privati. Il diritto vigente precisa che vi figureranno sol- tanto fino all’eliminazione della nuova sentenza (limite massimo). Nel nuovo diritto questa eliminazione non funge da criterio dato che le sentenze di riferi- mento per delitti e crimini sono conservate molto più a lungo. Prendendo a rife- rimento la visibilità nell’estratto per autorità 2+, si mantiene l’analogia con il diritto attuale. Il diritto transitorio (art. 107 cpv. 1) propone di calcolare tutti i termini in base alle nuove regole (per analogia al n. 3 cpv. 1 disp. fin. della modifica del 13.12.2002 del Codice penale). Non viene pertanto adottata la soluzione prevista al numero 3 capo- verso 3 delle disposizioni finali del 2002, ossia che quanto non figurava più nell’estratto per privati non dovrà figurarvi nemmeno nel nuovo diritto. Anche alle sentenze figuranti negli estratti per privati si applicherà quindi il nuovo regime, e tutti i termini delle sentenze iscritte in VOSTRA saranno ricalcolati.

2.3.2.2 Capitolo 2: Accesso delle autorità ai dati di VOSTRA

Questo capitolo illustra nel dettaglio i diritti di accesso delle autorità che tengono il casellario giudiziale (art. 44–45). Sono elencate le autorità con diritto di accesso online ai pertinenti estratti e gli scopi per i quali possono consultare i dati di VO- STRA (art. 46–49). Un altro argomento affrontato è l’ordinazione online di estratti di casellari giudiziali stranieri (art. 50). Il capitolo specifica inoltre le autorità che

68

possono consultare su domanda scritti i diversi tipi di estratti del casellario giudizia- le, nonché i compiti per i quali è ammessa la consultazione (art. 51–53 e 55). Infine approfondisce alcune importanti modalità in materia di diritto di accesso (art. 54). Si rinuncia alla possibilità di definire in un’ordinanza i diritti di accesso a titolo sperimentale (cfr. art. 367 cpv. 3 CP). Infatti, la legge federale sulla protezione dei dati prevede già una norma specifica sul trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota (cfr. art. 17a LPD). Non vi è motivo per applicare condizioni differenti ai «sistemi pilota» nel settore del casellario giudiziale. La nuova impostazione degli estratti (cfr. n. 1.3.1.1) richiede il coordinamento e l’adeguamento dei diritti di accesso esistenti (cfr. art. 367 cpv. 2 e 4 in combinato disposto con l’art. 365 CP; art. 1–22 Ordinanza VOSTRA). Tuttavia, per la maggior parte delle autorità già dotate di diritto di accesso dovrebbe cambiare ben poco, dato che l’attuale estratto destinato a loro presenta molte similitudini con l’estratto 2+ e 2– per autorità. In alcuni casi è stato ridefinito l’accesso ai procedimenti penali pendenti o precisata la finalità della consultazione. In futuro, tutti i diritti di accesso si fonderanno su una base legale in senso formale. Attualmente, determinati diritti di accesso accordati previa domanda scritta sono disciplinati soltanto in un’ordinanza (cfr. art. 22 Ordinanza VOSTRA), il che non è conforme alle normative vigenti poiché i dati figuranti nel casellario giudiziale costituiscono dati personali degni di particolare protezione (cfr. art. 3 lett. c n. 4 LPD in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 2 LPD). La situazione è sostanzialmente diversa per le autorità che con la nuova legge potranno accedere all’estratto 1 per autorità (cfr. art. 44–46). Va infine evidenziato che, rispetto a prima, potrà accedere a VOSTRA un numero molto più elevato di autorità (cfr. la panoramica al n. 1.3.1.7).

Art. 44 Diritto di accesso online del Casellario giudiziale svizzero Il Casellario giudiziale svizzero, in quanto detentore dei dati di VOSTRA, dispone di un diritto di accesso generale ai dati che vi sono salvati. Tuttavia, il trattamento dei dati in VOSTRA è consentito soltanto nella misura in cui sia necessario per adempiere i compiti descritti in dettaglio nell’articolo 4. In ultima analisi, tutti questi compiti possono essere sussunti nel concetto generale di «tenuta dei registri». Il Casellario giudiziale svizzero è la sola autorità che ha diritto di accedere a tutti i dati di persone fisiche salvati in VOSTRA.

Art. 45 Diritto di accesso online dei servizi di coordinamento cantonali e del Servizio di coordinamento della giustizia militare Sia i servizi di coordinamento cantonali (SERCO) sia il Servizio di coordinamento della giustizia militare forniscono servizi a favore di altre autorità (cfr. i compiti di cui agli art. 5 e 6). A tal fine, tutti questi servizi di coordinamento si collegano a VOSTRA con il profilo di accesso delle autorità per le quali svolgono determinate operazioni. Poiché i servizi di coordinamento cantonali operano per autorità dotate di profili di accesso differenziati, i loro diritti di accesso variano a seconda del caso (cfr. art. 45 cpv. 1). In effetti, i SERCO – alla stregua del Servizio di coordinamento della giustizia militare (operante esclusivamente nel campo della giustizia militare) – forniscono i loro servizi anche ad autorità con accesso all’estratto 1 per autorità;

69

pertanto possono accedere a tutti i dati figuranti in tali estratti. Non possono invece accedere ai dati il cui trattamento è di competenza esclusiva del Casellario giudiziale svizzero (cfr. elenco all’art. 45 cpv. 2).

Art. 46 Accesso online all’estratto 1 per autorità Nel sistema di gestione dei dati penali, l’estratto 1 per autorità (cfr. art. 40) è lo strumento di consultazione più ampia dei dati figuranti in VOSTRA. Poiché il casellario giudiziale è in primo luogo una banca dati per le autorità della giustizia penale, la visione completa di tutti i dati delle sentenze dovrebbe essere concessa soltanto alle autorità che operano in ambito penale. Potranno dunque consultare online l’estratto 1 per autorità le autorità giudicanti del diritto penale e le autorità amministrative con competenze penali, i ministeri pubblici e i servizi di polizia (nella misura in cui conducono indagini secondo il CPP), le autorità penali dei minorenni, le autorità preposte all’assistenza giudiziaria, le autorità d’esecuzione delle pene e le autorità d’esecuzione delle misure. Se adempiono compiti che non hanno nulla a che vedere con l’amministrazione della giustizia penale o compiti di natura puramente preventiva, le autorità dovranno accontentarsi di estratti meno esaustivi e di diritti di accesso più limitati. Le possibilità di accesso vengono quindi limitate di conseguenza. In dettaglio la situazione si presenta come segue:

Articolo 46 lettera a (autorità della giustizia penale) Sono da sempre dotate di un ampio diritto di accesso online le autorità della giusti- zia penale comune (cfr. art. 367 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a CP). Rientrano in tale categoria i ministeri pubblici dei Cantoni, le autorità penali dei minorenni, le autorità giudicanti del diritto penale comune, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 12 lettera c CPP. Nella nuova legge non s’intende più utilizzare l’espressione «auto- rità della giustizia penale» (cfr. quanto esposto in merito all’art. 7). Le autorità della giustizia militare non dispongono per contro di alcun diritto di accesso online ai dati di VOSTRA (cfr. art. 51). L’accesso riservato alle autorità della giustizia penale è da sempre limitato allo scopo dell’«attuazione di procedimenti penali» (art. 365 cpv. 2 lett. a CP). Il presente avamprogetto esplicita tale finalità, sinora molto vaga, indi- cando vari scopi specifici.

Articolo 46 lettera b (autorità amministrative con competenze penali) Contrariamente a quanto previsto finora (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b Ordinanza VO- STRA), in futuro le autorità amministrative federali e cantonali che svolgono pro- cedimenti penali o adottano decisioni penali in virtù del diritto federale disporranno di un diritto di accesso online e di un accesso ai dati sui procedimenti penali penden- ti. La loro attività è del tutto paragonabile a quella delle autorità penali, ragion per cui gli scopi indicati alla lettera b sono identici a quelli previsti alla lettera a.

70

Articolo 46 lettera c (servizio dell’UFG competente in materia di assistenza giudi- ziaria internazionale) Il servizio dell’UFG cui compete l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale disporrà di un diritto di accesso online nonché di un accesso ai dati sui pro- cedimenti penali pendenti (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c Ordinanza VOSTRA).

Articolo 46 lettera d (autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure) Sono da sempre dotate di un ampio diritto di accesso online anche le autorità prepo- ste all’esecuzione delle pene e delle misure (art. 367 cpv. 1 lett. d e 2 lett. a CP). Sono di norma collegati i servizi centrali cui compete l’esecuzione delle pene e delle misure e, a volte, quelli dell’assistenza riabilitativa. L’articolo 365 capoverso 2 lettera c CP è talmente vago nel definire «l’esecuzione delle pene e delle misure» da creare problemi nella prassi. Non sorprende dunque che in occasione della consulta- zione 2009 (cfr. n. 1.1.1), taluni abbiano chiesto nuovi diritti di accesso per servizi già dotati della possibilità di accedere online131. Per maggiore trasparenza sono stati meglio definiti anche i singoli scopi di accesso previsti nel settore dell’esecuzione.

Articolo 46 lettera e (servizi di fedpol che svolgono indagini di polizia giudiziaria) Oggi i diritti di accesso online di fedpol sono disciplinati all’articolo 21 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA, sotto forma di disposizione transitoria (cfr. art. 367 cpv. 3 CP). Come illustrato in precedenza (cfr. n. 1.1.1), nel 2009 è stata posta in consultazione una proposta di modifica del Codice penale che intendeva ancorare i diritti di acces- so di fedpol in una base legale in senso formale ed è stata approvata da una grande maggioranza di partecipanti. Alla luce della presente normativa, la proposta va tuttavia rielaborata nei suoi fondamenti e maggiormente adeguata alla terminologia del nuovo CPP. Le principali modifiche rispetto all’avamprogetto del 2009 e alla normativa attuale sono illustrate qui appresso. − Finora tutti i servizi di fedpol ricevevano le medesime informazioni indipen- dentemente dalle loro mansioni132. Beneficeranno tuttavia dei diritti di accesso

131 Durante la consultazione il Gruppo Svizzero di Criminologia (GSC) ha chiesto l’accesso a VOSTRA per le autorità di collocamento e di esecuzione, al fine di formulare previsioni sulla cui base decidere se mitigare il regime di detenzione e concedere la liberazione con- dizionale. In tale contesto è però stato dimenticato che il diritto vigente prevede già l’iscrizione in VOSTRA delle decisioni di esecuzione di queste autorità. Il Cantone NE e la Conferenza Svizzera delle Direttrici e Direttori dell’Assistenza Riabilitativa (CSDAR) hanno chiesto un diritto di accesso per i servizi dell’assistenza riabilitativa per essere in grado di meglio valutare il rischio di recidiva e prevenire più efficacemente la commis- sione di nuovi reati (art. 93 cpv. 1 CP). Anche in questo caso, il diritto vigente consente a questi servizi di collegarsi al casellario giudiziale in qualità di autorità di esecuzione. Nei fatti è tuttavia raro che facciano uso di tale facoltà. 132 L’art. 21 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA distingue tra «prevenzione» (lett. a), «indagini preliminari» (lett. b) e «indagini di polizia giudiziaria» (lett. c). Già oggi fedpol può uti- lizzare i dati di VOSTRA sia per la prevenzione sia per la repressione dei reati.

71

estesi secondo l’estratto 1 per autorità133 soltanto i servizi di fedpol incaricati di reprimere i reati nell’ambito della procedura preliminare secondo gli artico- li 299 segg. CPP (casi in cui sussistono indizi di reato). Significa che l’accesso all’estratto 1 per autorità è concesso soltanto per compiti legati alle «indagini di polizia giudiziaria»134. Nell’ambito disciplinato dal CPP, fedpol è assoggettata al MPC135, ragion per cui alla polizia giudiziaria sono attribuiti i medesimi di- ritti di informazione anche riguardo a VOSTRA. Per contro, i servizi di fedpol che compiono le cosiddette «indagini prelimina- ri»136 o agiscono a titolo preventivo (p. es. nel campo di applicazione della leg- ge sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione o della legge sul riciclaggio di denaro) o eseguono incarichi speciali non considerati autenti- che attività di indagine miranti al perseguimento di reati (p. es. «misure di re- spingimento ed espulsioni» o «protezione dei magistrati»), hanno diritto di ac- cedere soltanto all’estratto 2+ per autorità, nel quale i dati sono conservati meno a lungo e che non contiene copie delle decisioni (cfr. art. 47 lett. a). − I singoli scopi di accesso sono stati riformulati in modo più preciso. Ora viene in particolare fatto riferimento ai compiti previsti nella legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360). − D’ora innanzi anche lo scambio di informazioni di polizia su scala internazio- nale è disciplinato esaustivamente. La trasmissione di informazioni all’estero non passa soltanto per Interpol ed Europol, ma anche attraverso la cooperazione bilaterale di polizia e l’associazione a Schengen. Per quanto concerne i dati di

133 Secondo l’articolo 300 capoverso 1 CPP, la procedura preliminare si suddivide in due parti: l’attività investigativa della polizia e l’apertura dell’istruzione da parte del pubblico ministero. L’«attività investigativa» della polizia è avviata se vi sono indizi di reato (cfr. art. 299 cpv. 2 CPP). Il pubblico ministero dirige l’«istruzione», che apre formal- mente non appena emergono «sufficienti indizi di reato» (cfr. art. 309 cpv. 1 CPP, che menziona anche altri motivi di apertura dell’istruzione). L’accesso all’estratto 1 per auto- rità è garantito nei due generi di procedura. 134 Prima dell’entrata in vigore del CPP, l’espressione «indagini di polizia giudiziaria» era in parte utilizzata in senso più ristretto. Nell’ambito del casellario giudiziale (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. c CP) designava soltanto le indagini di polizia giudiziaria compiute nell’ambito di un procedimento penale formalmente aperto dal pubblico ministero. Oggi questa nozione va distinta da quella di indagini preliminari ed è impiegata per indicare l’attività repressiva nell’ambito di tutta la procedura preliminare secondo il CPP. In futuro non vi saranno confusioni terminologiche, dal momento che l’art. 46 lett. e n. 1 rinvierà esplicitamente alla procedura preliminare secondo gli art. 299 segg. CPP.

135 Cfr. art. 307 cpv. 2 e art. 312 CPP.

136 In precedenza nemmeno il concetto di «indagine preliminare» era sempre impiegato in modo uniforme. Attualmente designa l’attività della polizia criminale volta all’«accertamento di reati già commessi». Quindi anche le indagini preliminari servono al perseguimento dei reati, anche se in questi casi non vi è ancora alcun indizio concreto, ra- gion per cui questo ambito non è disciplinato dal CPP. Le indagini preliminari, così come le indagini per la prevenzione dei reati, sono disciplinate nella legislazione in materia di polizia. Le indagini preliminari non servono quindi a prevenire i reati ma, a uno sguardo superficiale, è difficilissimo distinguerle da attività preventive. Questo genere di indagini delle autorità inquirenti è disciplinato sul piano federale nella legge sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e nella legge sul riciclaggio di denaro ed è limita- to ai reati commessi in determinati settori. I dati di VOSTRA sono impiegati per le analisi previste in tali ambiti, ma di per sé questi dati non costituiscono indizi di reato sufficienti (cfr. al riguardo le osservazioni ad art. 47 lett. c n. 1).

72

VOSTRA, le informazioni sono sempre scambiate secondo lo stesso principio, illustrato qui appresso. La normativa attuale su Interpol ed Europl (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. d e h Ordi- nanza VOSTRA) parte dal presupposto che i servizi di polizia stranieri devono poter accedere al casellario giudiziale soltanto nella misura in cui possono far- lo i servizi di polizia svizzeri. Poiché il flusso di informazioni con l’estero deve continuare a essere modellato sul flusso di dati all’interno del Paese, per deter- minare la portata della trasmissione di dati VOSTRA ai servizi di polizia stra- nieri, è importante sapere se all’estero le informazioni serviranno per persegui- re reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria137 (accesso all’estratto 1 per autorità secondo l’art. 46 lett. e n. 2−5) o soltanto per individuare o preveni- re reati (accesso all’estratto 2+ per autorità secondo l’art. 47 lett. a n. 3−6). − Inoltre si tiene conto anche di recenti cambiamenti del diritto. L’avamprogetto riprende così l’articolo 367 capoverso 2 lettera l nCP (cfr. FF 2012 141), che conferisce un diritto di accesso al Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione (cfr. art. 47 lett. a n. 11). Tenuto conto di quanto precede, fedpol può accedere all’estratto 1 per autorità per i seguenti scopi: − Perseguimento dei reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (art. 46 lett. e n. 1) Il diritto di accesso online è impostato sull’attività della Polizia giudiziaria fe- derale (PGF), segnatamente delle tre unità di competenza «Indagini sedi distac- cate»138, «Indagini centro»139 e «Indagini impieghi speciali»140, nonché degli «Ufficiali inquirenti PGF»141. La PGF svolge indagini nei settori rientranti nel- la giurisdizione federale (art. 23, 24 e 27 cpv. 2 CPP). Nella pratica, questi ser- vizi si occupano soprattutto di indagini di polizia indipendenti (prima dell’apertura di un’istruzione da parte del MPC). I dati di VOSTRA servono a perseguire i reati nell’ambito della procedura preliminare disciplinata nel CPP, in particolare a confermare un sospetto, a evitare indagini parallele, a ve- rificare la credibilità in occasione degli interrogatori, nonché a proteggere gli agenti infiltrati controllando le persone appartenenti all’ambiente dell’autore con i quali l’agente infiltrato entra in contatto. Possono di conseguenza essere controllate anche persone non coinvolte nel procedimento, nella misura in cui è rispettato il principio della proporzionalità e il controllo è realmente necessario per tutelare la sicurezza dell’agente. − Trasmissione di informazioni a Interpol nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (art. 46 lett. e n. 2)

137 Si intendono le indagini fondate su indizi concreti (per analogia con la procedura prelimi- nare secondo l’art. 299 CPP). 138 Ne fanno parte le divisioni: Indagini Losanna, Indagini Zurigo, Indagini Lugano. 139 È suddivisa in tre divisioni: Indagini Berna, Indagini Protezione dello Stato, Indagini Terrorismo. 140 Si compone di tre divisioni: Indagini forensi e informatiche, Indagini Impieghi speciali, Osservazione. 141 Gli ufficiali inquirenti sono responsabili del coordinamento e della direzione delle indagi- ni che interessano più divisioni. Interlocutori del MPC, possono chiedergli l’apertura di una procedura d’indagine. Assicurano inoltre lo scambio d’informazioni con il Servizio delle attività informative della Confederazione e con altre unità della Confederazione.

73

L’estratto 1 per autorità può essere trasmesso a un servizio di polizia straniero via Interpol soltanto se i dati di VOSTRA sono necessari all’estero per perse- guire reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (cfr. su questo mecca- nismo le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e). Se dalla richiesta straniera non risulta chiaramente che l’autorità di polizia straniera sta svolgendo un’indagine nell’ambito un procedimento basato su indizi reali, può essere tra- smesso soltanto l’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. a n. 3). Per lo scambio di informazioni nell’ambito di Interpol non è più necessario di- stinguere i diversi generi di reati, poiché le polizie cantonali hanno ormai ac- cesso all’intero ventaglio. Il diritto di accesso online all’estratto 1 per autorità per la trasmissione di in- formazioni a Interpol è concesso concretamente per l’attività delle divisioni «Centrale operativa» e «Cooperazione operativa di polizia» della divisione principale «Cooperazione internazionale di polizia» nonché della divisione «Coordinazione» dell’unità di competenza «Indagini Analisi e Coordinamento» della PGF. Attualmente, tali diritti di accesso sono di fatto riuniti presso la Cen- trale operativa sebbene, in termini giuridici, potrebbero avvalersene separata- mente e a titolo autonomo anche le altre divisioni. Le divisioni Centrale opera- tiva e Coordinazione sono una piattaforma per lo scambio d’informazioni di polizia giudiziaria con le autorità di perseguimento penale svizzere ed estere. Fungono da Ufficio centrale nazionale di Interpol a Berna ed effettuano i primi accertamenti di polizia. Coordinano inoltre le indagini intercantonali e interna- zionali. Inquadrati nella divisione Cooperazione operativa di polizia, gli addetti di polizia svizzeri all’estero e i collaboratori dei centri di cooperazione di Gine- vra e di Chiasso garantiscono uno scambio d’informazioni senza intoppi con le autorità straniere. Forniscono assistenza nelle indagini e stabiliscono i primi contatti con l’estero. L’accesso all’estratto 1 per autorità serve a raccogliere dati per lo scambio d’informazioni di polizia giudiziaria con autorità di polizia straniere attraverso Interpol, al fine di inoltrare richieste d’informazione o di ri- spondervi. − Trasmissione di informazioni a Europol nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (art. 46 lett. e n. 3) D’ora innanzi, anche per quanto concerne Europol non occorre più distinguere i diversi generi di reati poiché, con l’accesso a VOSTRA dei servizi cantonali di polizia, il flusso di informazioni all’interno dei confini nazionali riguarderà in futuro tutti i generi di reati (cfr. art. 46 lett. f e 47 lett. c n. 1). La portata delle informazioni trasmesse a Europol dipende dal genere di procedura per la quale occorrono le informazioni del casellario (cfr. le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e). L’estratto 1 per autorità può essere trasmesso a Europol soltanto se i dati di VOSTRA sono necessari all’estero per perseguire reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (vale a dire se vi sono indizi di reato). A fini di accertamento o prevenzione dei reati può essere trasmesso soltanto l’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. a n. 4). Per definire lo scopo dell’accesso si fa riferimento all’articolo 355a CP, come già faceva l’articolo 21 capoverso 2 lettera h Ordinanza VOSTRA. L’articolo del Codice penale statuisce, sotto forma di clausola generale, le condizioni per la trasmissione di dati a Europol. Secondo l’articolo 355a CP, Europol è sog-

74

getto alle stesse restrizioni di trattamento applicabili ai servizi nazionali corri- spondenti. Ovviamente a Europol si applicano anche le altre restrizioni di ac- cesso di cui all’articolo 355a CP (in virtù di accordi internazionali e della legi- slazione nazionale). Prima della trasmissione dei dati, Europol dovrebbe quindi essere informato che le regole per la registrazione e l’ulteriore trasmissione dei dati ai sensi dell’articolo 13 capoversi 2 e 3 si applicano anche a Europol. Il trasferimento dei dati a Europol è di competenza di un apposito servizio di collegamento presso fedpol (ossia la «Centrale operativa»). Non è previsto un accesso diretto di Europol a VOSTRA. Scambia dati con Europol mediante l’estratto 2+ per autorità anche il Servizio delle attività informative della Con- federazione (cfr. in proposito art. 47 lett. b n. 2). − Trasmissione di informazioni all’estero nell’ambito della cooperazione bilate- rali di polizia per l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria (art. 46 lett. e n. 4) Come già rilevato nelle osservazioni introduttive all’articolo 46 lettera e, i dati di VOSTRA non devono poter essere utilizzati soltanto nei settori di competen- za di Interpol ed Europol, ma anche nell’ambito di altri accordi bilaterali di co- operazione impossibili da citare tutti in questa sede142. Anche in questo ambito, per stabilire i dati di VOSTRA da trasmettere, occorre considerare lo scopo della loro utilizzazione: l’estratto 1 per autorità può essere trasmesso a servizi di polizia stranieri soltanto se i relativi dati sono necessari all’estero per perseguire reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (vale a dire se vi sono indizi che è stato commesso un reato). Se dalla richiesta straniera non risulta chiaramente che l’autorità di polizia straniera necessita i dati per scopi di polizia giudiziaria, può essere trasmesso soltanto l’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. a n. 5). Le divisioni principali di fedpol «Cooperazione internazionale di polizia (CIP)» e « PGF» sono competenti per la trasmissione dei dati. − Trasmissione di informazioni secondo l’articolo 7 della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen nell’ambito di indagini di polizia giudizia- ria (art. 46 lett. e n. 5) Un altro caso di trasmissione di informazioni all’estero (attualmente non disci- plinato) riguarda la trasmissione spontanea di dati nell’ambito dell’articolo 7 della legge del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (RS 362.2)143. Lo scambio spontaneo di informazioni (senza richie- sta), basato sull’articolo 7 della legge, è lecito soltanto se fedpol può procurarsi legalmente le informazioni da trasferire. Per questo motivo, l’accesso al casel- lario giudiziale deve essere disciplinato specificamente. La trasmissione di dati del casellario giudiziale assume importanza pratica ad esempio nei casi in cui forze di polizia svizzere e straniere collaborano strettamente e scambiano i ri- sultati delle loro indagini; soltanto in questi casi il servizio di polizia svizzero è

142 Cfr. l’elenco all’indirizzo «http://www.admin.ch/ch/i/rs/0.36.html ».

143 Secondo l’art. 7 della legge, sono messe spontaneamente a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen tutte le informazioni che po- trebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell’allegato 1 .

75

al corrente dello speciale interesse che un’autorità straniera di perseguimento penale nutre per i precedenti di una determinata persona. L’articolo 46 lettera e numero 5 non mira pertanto alla trasmissione sistematica dei dati del casellario giudiziale; la necessità di trasmettere i dati risulta sempre dalle circostanze par- ticolari del caso specifico. Anche in questo caso, la fase della procedura determina la portata dei dati da trasmettere: l’estratto 1 per autorità può essere trasmesso all’autorità straniere di perseguimento penale di uno Stato Schengen soltanto se all’estero vi sono indizi che è stato commesso un reato. Quando fedpol non sa se l’autorità di po- lizia straniera di polizia ha già avviato un’indagine di polizia giudiziaria, può essere trasmesso soltanto l’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. a n. 6). Le divisioni principali di fedpol «CIP» e «PGF» sono competenti per la tra- smissione dei dati.

Articolo 46 lettera f (servizi cantonali di polizia che compiono indagini di polizia giudiziaria) Il collegamento online a VOSTRA per i servizi cantonali di polizia è una delle principali rivendicazioni dei Cantoni formulata in occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1). Sono richiesti diritto di accesso analoghi a quelli di cui gode attualmente fedpol. È stato fatto valere che i servizi cantonali di polizia sono chia- mati ad adempiere i medesimi compiti di polizia giudiziaria svolti da fedpol (CCPCS, SG, SO, NE, ZG). La CCPCS, l’UDC e i Cantoni di Neuchâtel e di Soletta ritengono che per i servizi cantonali di polizia valgono le medesime considerazioni che giustificano l’accesso delle autorità federali (confermare o confutare un sospetto, evitare inchieste parallele, controllare la credibilità durante gli interrogatori, proteg- gere gli agenti infiltrati). Secondo la CCPCS, i dati figuranti in VOSTRA sono di particolare rilevanza per i servizi cantonali di polizia proprio perché questi ultimi costituiscono la prima autorità coinvolta nel perseguimento dei reati. A tal proposito l’UDC, la CDDGP e i Cantoni di Basilea-Campagna, dei Grigioni, di Turgovia e di Zugo hanno fatto notare che nell’ambito dell’unificazione del diritto processuale penale è stata prevista una procedura investigativa autonoma della polizia. Le sole critiche sono state formulate dal Cantone di Zurigo secondo cui il nuovo Codice di procedura penale anticipa fortemente il momento in cui va informato il pubblico ministero, che pertanto può senz’altro – dopo aver esaminato se sussistono le condi- zioni per aprire un’inchiesta penale – ordinare un estratto del casellario giudiziale, chiedere i pertinenti dossier e trasmettere le informazioni alla polizia disponendo l’avvio delle indagini del caso. In tal modo è garantita anche l’indispensabile traspa- renza, dato che tali estratti sono versati agli atti e dunque risultano accessibili agli interessati. Nello schema normativo proposto, tutte le forze di polizia che operano nell’ambito del CPP hanno accesso all’estratto 1 per autorità anche prima dell’apertura dell’istruzione da parte del pubblico ministero (cfr. le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e). Poiché i servizi cantonali di polizia che svolgono indagini di polizia sono il «lungo braccio» del pubblico ministero, vanno loro attribuiti i medesimi diritti di accesso riservati al pubblico ministero. I servizi cantonali di polizia che eseguono indagini preliminari, operano nell’ambito della prevenzione o eseguono compiti speciali hanno invece accesso all’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. c).

76

I diritti di accesso dei servizi cantonali di polizia non sono legati a un determinato elenco di reati. L’accesso a VOSTRA è di conseguenza concesso per l’insieme dei reati di competenza cantonale. In analogia con i diritti di accesso di fedpol, si po- trebbe considerare la possibilità di limitare i diritti di accesso a VOSTRA alla pre- venzione e al perseguimento delle forme più gravi di criminalità. Nella pratica però gli elenchi di questo genere si rivelano per lo più incompleti e rischiano di dover essere continuamente riveduti. Anche per quanto concerne la semplice limitazione ai crimini e ai delitti, all’inizio delle indagini non è sempre chiaro quale reato sia stato commesso. Inoltre occorre rilevare che una limitazione del flusso di informazioni all’interno dei confini nazionali avrebbe per conseguenza la limitazione dello scam- bio di informazioni con l’estero (nell’ambito del trattamento delle richieste straniere di informazioni ne risulterebbe un onere supplementare per trasporre nel diritto svizzero i reati del diritto straniero).

Art. 47 Accesso online agli estratti 2+ per autorità L’estratto 2+ per autorità equivale per sommi capi all’attuale estratto per autorità (cfr. art. 41), dal quale si differenzia soltanto per il fatto che include anche dati sui procedimenti penali pendenti. Rientrano nell’articolo 47 tutte le autorità con diritto di accesso a VOSTRA, le quali non possono accedere all’estratto 1 per autorità (cfr. art. 46), ma necessitano di un collegamento online e dei dati sui procedimenti penali pendenti. In concreto si tratta delle autorità e degli scopi di accesso seguenti:

Articolo 47 lettera a (fedpol) − Accertamento o prevenzione di reati (art. 47 lett. a n. 1) Con il trasferimento del Servizio di analisi e prevenzione da fedpol al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), le competenze di preven- zione fondate sulla LMSI sono state suddivise tra queste due autorità federali. Di conseguenza sono ripartiti tra i due servizi anche i diritti di accesso a VOSTRA per svolgere i compiti previsti nella LMSI (cfr. per fedpol art. 21 cpv. 2 lett. a Ordinanza VOSTRA e per il Servizio delle attività informative della Confederazione l’art. 21 cpv. 4 lett. a Ordinanza VOSTRA). Il testo attua- le della norma è stato ripreso e specificato come segue: «per prevenire, nei li- miti delle sue competenze». Gli scopi dell’accesso continuano quindi a essere definiti in riferimento ai compiti indicati nell’articolo 2 LMSI, anche se soltan- to i compiti del SIC riguardano veramente la prevenzione. L’articolo 2 LMSI affida a fedpol compiti che sono piuttosto di polizia amministrativa. Concreta- mente si tratta dell’attività del «Settore Tifoseria violenta» e dell’«Ufficio cen- trale delle armi», che dipendono entrambi dalla «Divisione principale Servi- zi»144. A nessuno di questi due servizi occorre l’accesso a VOSTRA. Di

144 I servizi competenti di fedpol adottano misure preventive nei settori «Violenza in occa- sione di manifestazioni sportive» e «atti preparatori al commercio illecito di armi» secon- do l’art. 2 cpv. 1 e 2 della legge federale del 21 mar. 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). La competenza di fedpol per i succitati settori ri- sulta dall’art. 24a segg. LMSI e dall’art. 5 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54).

77

conseguenza, l’articolo 21 capoverso 2 lettera a Ordinanza VOSTRA rimane in ampia misura lettera morta:  Per tenere la banca dati sulla tifoseria violenta e per ordinare misure ammi- nistrative in tale ambito non è necessario avere accesso ai dati di VOSTRA, poiché le informazioni necessarie sono trasmesse direttamente dalle autorità cantonali di perseguimento penale. Per questo motivo, il settore Tifoseria violenta non è mai stato collegato a VOSTRA.  Anche l’Ufficio centrale delle armi riceve i necessari estratti del casellario dagli uffici cantonali delle armi, che a loro volta li hanno ottenuti dai richie- denti. Si tratta però di estratti per privati, poiché secondo la legge sulle armi le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di questo tipo di estratto. Attual- mente nemmeno l’Ufficio centrale dispone di un accesso a VOSTRA, ma in futuro è previsto un diritto ufficiale d’accesso all’estratto per privati (cfr. art. 49 lett. b). Le indagini di fedpol hanno quindi un’impostazione piuttosto repressiva. Mentre l’estratto 1 per autorità è destinato alle procedure disciplinate nel CPP (dal momento in cui vi sono indizi di reato), l’estratto 2+ per autorità sarà concesso soprattutto per le cosiddette «indagini preliminari», che servono ad «accertare i reati»145. La com- petenza di indagine si fonda soprattutto sulla LUC e riguarda soltanto reati specifici. Per questo motivo, l’articolo 47 lettera a numero 1 non fa riferimento alla LMSI, ma all’articolo 1 LUC, che verte sulla «lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale». In ultima analisi, i risultati delle relative indagini (proprio nel settore delle analisi di situazione) servono anche a «prevenire i reati», ragion per cui questo scopo di accesso è pure menzionato nell’articolo 47 lettera a numero 1. Il diritto di accesso online all’estratto 2+ per autorità si attaglia quindi all’attività degli Uffici centrali di polizia giudiziaria. A tal fine la Confederazione gestisce segnatamente i servizi centrali e di coordinamento per i settori della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della criminalità su Internet, degli stupefa- centi, della non proliferazione, ecc.146. Questi dati sono necessari per confermare un sospetto iniziale di possibile esposi- zione a pericolo, per evitare inchieste parallele147, per esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio148, per verificare i precedenti di un informato- re149 e per allestire analisi di situazione. La novità risiede nel fatto che tutti questi scopi sono ora menzionati nella legge. − Gestione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 47 lett. a n. 2)

145 Cfr. sul concetto di indagini preliminari le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e nonché la nota 136. 146 Cfr. rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del

3 mar. 2010. Sicurezza interna: chiarire le competenze, S 4016.

147 La conoscenza di un procedimento aperto evita indagini parallele.

148 A differenza di quanto succede in sede d’indagine, gli interrogatori si svolgono su base «volontaria». L’interrogato non è tenuto né a rispondere né a partecipare in altro modo. 149 Le unità competenti non impiegano veri e propri agenti infiltrati, bensì cosiddette «fonti», ossia persone che si muovono nell’ambiente dell’indagato e forniscono informazioni a fe- dpol. È importante poter verificare la credibilità di tali persone, che inoltre non devono essere coinvolte in un procedimento penale (affinché nel processo non possano tentare di giustificare il proprio operato con la loro attività di informatore).

78

Anche questa disposizione riguarda attività d’indagine preliminare nell’ambito del CPP finalizzate all’accertamento di un reato. Questo diritto di accesso onli- ne è impostato sull’attività dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclag- gio di denaro (MROS, ossia Money Laundering Reporting Office Switzerland; cfr. art. 23 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro [LRD; RS 955.0]). I suoi compiti, definiti nell’articolo 1 dell’ordinanza del 25 agosto 2004 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di dena- ro (OURD; RS 955.23), comprendono tra l’altro il sostegno alle autorità di per- seguimento penale nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità organiz- zata e al finanziamento del terrorismo, la ricezione e l’esame di comunicazioni e di denunce, l’accertamento dei fatti che gli sono stati comunicati e la decisio- ne in merito alla trasmissione di comunicazioni, denunce, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale. Le co- municazioni pervenute devono essere analizzate entro breve tempo. La legge sul riciclaggio di denaro prevede che in caso di comunicazioni secondo l’articolo 9, i valori patrimoniali segnalati devono essere bloccati entro cinque giorni lavorativi. Alla luce di tale premessa e al fine di impedire la sottrazione di valori patrimoniali presumibilmente incriminati, il MROS deve portare a termine la propria analisi entro tale tempo massimo. In caso di trasmissione, in pratica il MROS dispone di tempi ancora più brevi (di regola 3 giorni) per per- mettere al pubblico ministero competente di estendere il blocco dei valori pa- trimoniali rispettando il termine di cinque giorni. I dati di VOSTRA sono ne- cessari innanzitutto per l’accertamento e l’analisi delle citate comunicazioni. Per il MROS è importante anche avere conoscenza di eventuali inchieste paral- lele (accesso ai dati su procedimenti aperti), per poter trasmettere il dossier al servizio competente. − Trasmissione di informazioni a Interpol per accertare o prevenire reati (art. 47 lett. a n. 3) Cfr. in proposito le osservazioni introduttive all’articolo 46 lettera e nonché le osservazioni ad articolo 46 lettera e numero 2. − Trasmissione di informazioni a Europol per accertare o prevenire reati (art. 47 lett. a n. 4) Cfr. in proposito le osservazioni introduttive all’articolo 46 lettera e nonché le osservazioni ad articolo 46 lettera e numero 3. − Trasmissione di informazioni all’estero nell’ambito della cooperazione bilate- rale di polizia per accertare o prevenire reati (art. 47 lett. a n. 5) cfr. in proposito le osservazioni introduttive all’articolo 46 lettera e nonché le osservazioni ad articolo 46 lettera e numero 4. − Trasmissione di informazioni secondo l’articolo 7 della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen per accertare o prevenire reati (art. 47 lett. a n. 6) Cfr. in proposito le osservazioni introduttive all’articolo 46 lettera e nonché le osservazioni ad articolo 46 lettera e numero 5.

79

− Misure di respingimento ed espulsioni (art. 47 lett. a n. 7) Potranno consultare online l’estratto 2+ per autorità al fine di decidere sulle mi- sure di respingimento secondo la legge sugli stranieri e sulle espulsioni secon- do l’articolo 121 capoverso 2 Cost. soltanto due autorità: fedpol (art. 47 lett. a n. 7) e il SIC (art. 47 lett. b n. 3). Tali autorità, già oggi autorizzate ad accedere online a VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. g e cpv. 4 lett. c Ordinanza VOSTRA), controllano le persone allo scopo di pronunciare o revocare misure di respingimento (secondo l’art. 67 cpv. 2 LStr) e pronunciano divieti di entra- ta nei confronti di stranieri, soprattutto in base a informazioni provenienti dall’estero. Inoltre preparano le decisioni in merito alle cosiddette «espulsioni politiche» ai sensi dell’articolo 121 capoverso 2 Cost. L’estratto del casellario giudiziale serve loro a confermare una comunicazione pervenuta e a concretiz- zare una potenziale minaccia. Il trattamento dei dati compete principalmente al SIC, mentre la competenza decisionale spetta a fedpol (cfr. art. 10 e 11 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e poli- zia, Org-DFGP; RS 172.213.1). Dato che i servizi competenti di fedpol devono essere in grado di verificare ed esaminare le pertinenti proposte del SIC occorre che ambedue le autorità possano accedere a VOSTRA. − Attività del Servizio delle attività informative della Confederazione (art. 47 lett. a n. 8) Finora il servizio federale competente per la protezione delle persone ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LMSI (Servizio federale di sicurezza di fedpol) a- veva diritto di accedere ai dati relativi alle condanne soltanto su domanda scrit- ta (art. 22 cpv. 1 lett. i Ordinanza VOSTRA). Per valutare senza indugio i rischi posti da chi, sulla scorta di taluni indizi, potrebbe costituire un pericolo per le persone da proteggere ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LMSI, tale servizio necessita di un accesso online e di informazioni su procedimenti penali penden- ti (lett. a n. 8). − Controllo della rete di sistemi d’informazione di polizia (art. 47 lett. a n. 9) Fedpol ha riunito i servizi di controllo JANUS e IPAS in un’unica unità orga- nizzativa. Attualmente, i controlli di JANUS e IPAS si svolgono tuttavia sepa- ratamente (cfr. art. 15 dell’ordinanza sul sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale [Ordinanza JANUS; RS 360.2] e art. 2 dell’ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia [Ordinanza IPAS; RS 361.2]). Soltanto il «Servizio di controllo JANUS» dispone al momento di un diritto di accesso a VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. e Ordinanza VOSTRA). Tale servizio ha an- che il compito di controllare, come previsto dalla legge, i dati raccolti in JANUS (cfr. art. 13 cpv. 2 Ordinanza JANUS). I dati di VOSTRA aiutano a va- lutare periodicamente la credibilità e la correttezza dei dati in JANUS. Può, ad esempio, rivelarsi opportuno completare i dati personali con le informazioni del casellario giudiziale (p.es. per quanto concerne gli pseudonimi). Con l’entrata in vigore, il 5 dicembre 2008, della legge federale del 13 giugno 2008 sui si- stemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361), la base legale della banca dati JANUS (art. 11 LUC) è stata abrogata e le banche dati JANUS e IPAS sono state unificate (cfr. art. 9 segg. LSIP). Dal punto di vista tecnico, tale unificazione potrà essere realizzata soltanto tra alcuni anni, occorre

80

tuttavia continuare a garantire l’accesso a VOSTRA per permettere il controllo della nuova banca dati denominata «Rete di sistemi d’informazione di polizia». L’articolo 47 lettera a numero 9 definisce dunque lo scopo dell’accesso con- cesso per la tenuta di questa nuova banca dati. − Accertamento delle condizioni per cancellare i profili secondo la legge sui profili del DNA (art. 47 lett. a n. 10) Cfr. le osservazioni ad articolo 47 lettera l (servizi cantonali di coordinamento in materia di DNA). − Accertamenti nell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni (art. 47 lett. a n. 11) Con l’entrata in vigore della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla prote- zione extraprocedurale dei testimoni (probabilmente il 1.1.2013), il servizio centrale di protezione dei testimoni avrà accesso ai dati VOSTRA sulle senten- ze penali e sui procedimenti in corso (cfr. art. 367 cpv. 2 n. 1 e cpv. 4 nCP nella versione del FF 2012 127). Lo scopo dell’accesso («adempimento dei loro compiti») è comunque definito in modo molto vago. Lo scopo della consulta- zione di VOSTRA è meglio espressa da quanto previsto nell’articolo 47 lette- ra e numero 11:  Le informazioni di VOSTRA sono in primo luogo necessarie per verificare l’idoneità di una persona a essere inserita in un programma di protezione dei testimoni. La verifica deve poter essere ripetuta durante il programma per evitare che la persona protetta possa sottrarsi al perseguimento penale se commette altri reati. Per valutare l’idoneità di una persona non sono decisivi soltanto i reati che ha commesso in precedenza, ma eventualmente anche i comportamenti del suo entourage, rilevanti sotto il profilo penale e suscetti- bili di complicare l’esecuzione del programma di protezione o di renderlo impossibile.  L’accesso a VOSTRA è inoltre necessario per poter meglio valutare i poten- ziali rischi posti da altre persone. Poiché non svolge funzioni di polizia giudiziaria, il servizio di protezione dei testimoni ha soltanto accesso all’estratto 2+ per autorità (cfr. le osservazioni in- troduttive ad art. 46 lett. e), che non contiene le copie delle sentenze. Se al ser- vizio occorrono maggiori dettagli sui dati penali registrati (che possono essere ottenuti soltanto chiedendo informazioni alle autorità penali), gli sarà più diffi- cile mantenere segreto il programma di protezione. Poiché in termini organizzativi è integrato in fedpol, il servizio di protezione dei testimoni non è più menzionato separatamente nell’elenco delle autorità con diritto di accesso.

Articolo 47 lettera b (Servizio delle attività informative della Confederazione) Attualmente i diritti di accesso online del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) sono disciplinati dall’articolo 21 capoverso 4 Ordinanza VOSTRA, che tuttavia costituisce soltanto una disposizione transitoria (cfr. art. 367 cpv. 3 CP). La nuova proposta normativa si fonda su un avamprogetto di legge posto in consultazione nel 2009 e relativo all’ex Servizio di analisi e prevenzione del

81

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SAP- DDPS). Il SIC è un servizio attivo nell’ambito della prevenzione dei reati. Pertanto non ha accesso all’estratto 1 per autorità (cfr. le osservazioni ad art. 46), ma in concreto può accedere online all’estratto 2+ per autorità per i seguenti compiti: − Prevenzione di reati (art. 47 lett. b n. 1) Questo diritto di accesso online è impostato sull’attività del servizio «Acquisi- zioni» del SIC, integrato nel SAP di fedpol prima del 1° gennaio 2009. Tale servizio adotta misure preventive in materia di terrorismo, spionaggio, estremi- smo violento, commercio illecito di materiali radioattivi e trasferimento illegale di tecnologia (art. 2 LMSI). Il SIC conduce azioni concertate sotto forma di o- perazioni preventive che esulare dalle normali attività di un servizio di infor- mazioni. Con l’appoggio degli organi di polizia cantonali, può inoltre condurre operazioni a lungo termine sotto forma di programmi di ricerca preventiva. I dati di VOSTRA sono utilizzati in ambito preventivo per scopi analoghi a quel- li perseguiti in ambito repressivo (cfr. p. es. art. 47 lett. a n. 1). − Trasmissione di informazioni a Europol (art. 47 lett. b n. 2) Oltre a fedpol (cfr. in proposito art. 46 lett. e n. 3 e 47 lett. a n. 4), anche il SIC provvede a prevenire i reati di sua competenza servendosi di Europol per tra- smettere all’estero dati del casellario giudiziale, in particolare nell’ambito del commercio vietato di sostanze radioattive. Diversamente di quanto vale con la normativa vigente (art. 21 cpv. 4 lett. b Ordinanza VOSTRA), la trasmissione all’estero non è più limitata a determinati reati poiché il collegamento a VOSTRA dei servizi di polizia cantonali consente la trasmissione dei dati in Svizzera per l’intero ambito della prevenzione (cfr. art. 47 lett. c n. 1). − Misure di respingimento ed espulsione (art. 47 lett. b n. 3) Cfr. le osservazioni ad articolo 47 lett. a n. 7 quanto alla ripartizione delle com- petenze con fedpol. − Trasmissione di informazioni ad autorità di sicurezza straniere per il cosiddet- to clearing (art. 47 lett. b n. 4) Già attualmente il SIC dispone di un diritto di accesso a VOSTRA per rispon- dere alle richieste di nullaosta (richieste di clearing) delle autorità estere di si- curezza (cfr. art. 21 cpv. 4 lett. d Ordinanza VOSTRA). Tale scopo è ripreso senza alcuna modifica. In occasione di questi «clearing», il SIC, su domanda di un’autorità estera, effettua controlli di sicurezza relativi a cittadini svizzeri o a stranieri stabilmente domiciliati nel nostro Paese per consentire loro la parteci- pazione o l’assunzione in progetti stranieri classificati. Questi controlli sono di- sciplinati nell’articolo 17 capoverso 3 lettera e LMSI. Gli estratti del casellario giudiziale costituiscono un elemento di valutazione molto importante per tali controlli. Senza questi estratti, i controlli diverrebbero irrilevanti per le autorità estere, con conseguenze negative anche per le persone controllate, che potreb- bero essere ritenute troppo poco affidabili per partecipare a progetti confiden- ziali o segreti all’estero nonostante l’eventuale esito positivo del controllo di si- curezza.

82

Articolo 47 lettera c (servizi cantonali di polizia che non svolgono indagini di poli- zia giudiziaria) Se non svolgono indagini di polizia giudiziaria150, i servizi cantonali di polizia hanno accesso soltanto all’estratto 2+ per autorità: − Accertamento e prevenzione di reati (art. 47 lett. c n. 1) Nella consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) è stata sottolineata l’utilità dell’accesso a VOSTRA a fini di prevenzione dei reati soprattutto nei settori nei quali la LMSI prevede la competenza dei Cantoni. Il diritto di accesso sancito nell’articolo 47 lettera c numero 1 va però inteso in senso esteso e comprende anche le attività di prevenzione disciplinate sul piano cantonale. L’accesso all’estratto per autorità 2+ serve quindi a difesa dai pericoli in senso lato151 e gli scopi di accesso sono i medesimi di quelli perseguiti dal Servizio delle atti- vità informative della Confederazione (cfr. in proposito le osservazioni ad art. 47 lett. b n. 1). Le indagini preliminari tese ad accertare i reati non fanno più parte della pro- cedura preliminare secondo l’articolo 299 CPP152. Infatti i Cantoni competenti per questo genere di indagini le disciplinano nelle loro leggi sulla polizia. È in- dubbio che VOSTRA non ha alcuna utilità per trovare il responsabile di un reato. Infatti, un investigatore non può certo concludere che una persona abbia commesso un reato per il solo motivo che è registrata in VOSTRA. VOSTRA permette piuttosto ai servizi di polizia di tracciare un quadro dei possibili peri- coli analizzando la situazione e le possibili minacce. Tale analisi può servire sia per accertare i reati sia per prevenirli. Naturalmente, i dati di VOSTRA possono essere consultati soltanto se il diritto cantonale ha disciplinato esplicitamente il compito di compiere tali analisi (cfr. in merito alle corrispondenti competenze sul piano federale l’art. 2 lett. c LUC). − Interpretazione dei dati delle banche dati di polizia (art. 47 lett. c n. 2) Diversamente da quanto avviene per fedpol, la cui attività è disciplinata sul pi- ano federale, non è tenuto conto dei compiti speciali affidati ai servizi cantonali di polizia dal diritto cantonale. È fatta eccezione per l’utilizzazione di VOSTRA per interpretare i dati delle banche dati di polizia. In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), la CCPCS e i Cantoni di Argovia, di Turgo- via e di Zugo hanno accennato a tale scopo di accesso, che permette di evitare conclusioni fuorvianti nella misura in cui consente di interpretare correttamente i dati provenienti da sistemi d’informazione di polizia (p. es. registro nazionale di polizia o RIPOL), spesso registrati sulla base di semplici sospetti. Poiché da VOSTRA emerge se in un caso specifico è stata pronunciata una decisione nel merito, la polizia sarà meno portata a considerare colpevole un semplice sospet- tato. Il Cantone del Vallese ha auspicato che si fornisca un riscontro ai servizi di polizia sul lavoro svolto. Tali dati non sono però destinati a un’indagine di polizia giudiziaria, e pertanto può essere dato accesso soltanto all’estratto per autorità 2+ (cfr. per l’analogo diritto di accesso di fedpol l’art. 47 lett. a n. 9).

150 Cfr. sul concetto di «indagini di polizia giudiziaria» le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e nonché nota 134. 151 Cfr. sulla restrizione a determinati reati le osservazioni ad art. 46 lett. f.

152 Cfr. sul concetto di «indagini preliminari» le osservazioni alla nota 136.

83

Articolo 47 lettera d (servizi competenti per i controlli di sicurezza delle persone) Questo diritto di accesso è impostato sull’attività del «Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport» (CSP DDPS) e, dal 1° aprile 2011, anche su quella del «Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Cancelleria federale» (CSP CaF; cfr. art. 3 cpv. 3 e 19 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 11 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone [OCSP; RS 120.4]). Ambedue i servizi beneficiano già di un accesso diretto ai dati sui procedimenti penali pendenti al fine di eseguire controlli di sicu- rezza civili e militari. Sinora però mancava una base legale esplicita (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. i e cpv. 4 CP). Si tratta di una svista normativa che occorre rettificare poiché l’articolo 20 capoverso 2 lettera d LMSI autorizza il CSP DDPS e il CSP CaF a chiedere informazioni sui procedimenti penali in corso alle competenti autori- tà di perseguimento penale. Ciò presuppone tuttavia che i servizi specializzati CSP siano al corrente dell’eventuale procedimento penale in corso, il che è possibile soltanto se possono consultare regolarmente le iscrizioni del casellario giudiziale.

Articolo 47 lettera e (Ufficio federale della migrazione) L’UFM può già accedere direttamente a VOSTRA (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. e CP) e consultare i dati sui procedimenti penali pendenti (cfr. art. 367 cpv. 4 CP). Il diritto di accesso si limita a tre diversi scopi, ossia la «procedura di naturalizzazione» (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. g CP), la «pronuncia e la revoca di misure di allontanamento nei confronti degli stranieri secondo la LAsi nonché delle altre misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero» (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. e CP) e l’«esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della LAsi» (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. f CP). L’articolo 47 lettera d riprende l’attuale impostazione, riformulando lo scopo dell’accesso: − Naturalizzazioni (art. 47 lett. e n. 1) La disposizione specifica che si tratta soltanto delle procedure di naturalizza- zione su scala federale. Anche l’attuale scopo dell’«espletamento di procedure di naturalizzazione» (art. 21 cpv. 3 Ordinanza VOSTRA) include la possibilità di eseguire controlli successivi sulle persone naturalizzate entro il termine pre- visto per l’annullamento delle naturalizzazioni secondo l’articolo 41 della legge federale del 29 settembre 1952 sull’acquisto e la perdita della cittadinanza sviz- zera (LCit; RS 141.0). Per maggiore chiarezza tale eventualità sarà espressa- mente menzionata. Dato che i naturalizzati non sono più stranieri, non è possi- bile dar seguito alla richiesta formulata in sede di consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), ossia di restringere, con mezzi tecnici, il diritto di consultare i dati di stranieri figuranti in VOSTRA. − Legge sugli stranieri (art. 47 lett. e n. 2) Per il momento, nel settore degli stranieri è possibile consultare VOSTRA sol- tanto con riferimento a misure di respingimento, a espulsioni e ad allontana- menti dal territorio svizzero, il che all’atto pratico si rivela spesso fonte di pro- blemi. I dati penali, contrariamente a quanto può far intendere lo scopo della normativa attuale, non servono per decidere sull’eventuale respingimento o il

84

divieto di entrata, ma piuttosto per la decisione preliminare di rifiutare l’auto- rizzazione di soggiorno e di domicilio, ossia per disporre misure di sicurezza e coercitive. Per tale motivo è necessaria una formulazione più generica. In futu- ro sarà possibile consultare l’estratto del casellario giudiziale ogni qualvolta occorrono dati penali per adottare decisioni secondo la legge sugli stranieri. − Legge sull’asilo (art. 47 lett. e n. 3) Come nel caso delle decisioni rientranti nel campo di applicazione della legge sugli stranieri (cfr. n. 2 supra), anche per la legge sull’asilo lo scopo dell’accesso ai dati è formulato in modo troppo restrittivo. Nel settore dell’asilo, oltre all’«esame della dignità ad ottenere asilo», vi sono anche altre decisioni per le quali occorrono dati penali. In futuro sarà pertanto possibile ac- cedere a VOSTRA per adottare tutte le decisioni secondo la legge sull’asilo per le quali sono necessari dati penali.

Articolo 47 lettera f (autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione) Per sbrigare le procedure di naturalizzazione e di annullamento delle naturalizzazio- ni, le autorità cantonali competenti in materia devono poter accedere ai dati sulle condanne e i procedimenti penali pendenti. Conformemente alla disposizione transi- toria dell’articolo 21 capoverso 3 Ordinanza VOSTRA (cfr. art. 367 cpv. 3 CP), tali autorità dispongono di un pertinente diritto di consultazione online. La proposta di disciplinare tale materia nella legge è già stata posta in consultazione nel 2009 (cfr. n. 1.1.1), quando è stata accolta dalla maggioranza degli interpellati. L’attuale revisione totale riprende pertanto tale proposta in forma leggermente modificata. L’avamprogetto del 2009 prevedeva che le autorità comunali competenti in materia di naturalizzazione, comprese le loro commissioni speciali, dovessero continuare ad accontentarsi dell’estratto per privati. Il Consiglio federale ha confermato tale deci- sione nel suo parere relativo alla mozione Baumann 09.3460. La richiesta è stata dibattuta in modo controverso in sede di consultazione. Gli interpellati favorevoli a un accesso hanno argomentato che i Comuni sono la prima autorità a pronunciarsi in materia di naturalizzazione e dunque necessitano di una maggiore quantità di dati. Sovente l’estratto del casellario giudiziale è ormai sorpassato al momento della conclusione della procedura. Il timore di una divulgazione eccessiva dei dati penali è ritenuto infondato e, anzi, lascia intendere che la confidenzialità su scala comunale non sia garantita. Oggigiorno, nella maggior parte dei Comuni la procedura di natu- ralizzazione è di competenza dell’esecutivo oppure di una commissione speciale. Nei pochi Comuni in cui compete all’assemblea comunale decidere in merito alle naturalizzazioni, la decisione è preparata dall’amministrazione comunale. Le autori- tà comunali vanno messe sullo stesso piano istituzionale di quelle cantonali quando adempiono gli stessi compiti. L’articolo 50 capoversi 2 e 3 Cost. obbliga la Confede- razione a tenere conto degli interessi dei Comuni. Nel caso specifico, il legislatore non ne ha tenuto conto. È ritenuto inopportuno che le autorità comunali decidano a favore di una naturalizzazione senza essere a conoscenza di procedimenti penali in corso, mentre le autorità cantonali hanno accesso ai dati di VOSTRA, che però non possono comunicare alle autorità comunali. L’accesso online per le autorità cantona- li competenti in materia di naturalizzazione consentirà di ridurre la mole di lavoro soltanto se i dati richiamati possono essere versati agli atti di naturalizzazione e trasmessi alle omologhe autorità comunali. Sinora il Consiglio federale ha motivato

85

il rifiuto di accordare l’accesso su scala comunale con il rischio di un utilizzo abusi- vo dei dati sui procedimenti penali pendenti (rischio invero contenuto nel caso di decisioni adottate da una commissione speciale) e con il numero elevato di collega- menti che sarebbero necessari (che comporta di per sé un maggiore rischio di abu- si). Quest’ultimo argomento mantiene tutta la sua attualità. Un collegamento online per i Comuni non è necessario. La soluzione ideale consisterebbe in un esame preli- minare dei dati del casellario giudiziale su scala cantonale. Qualora l’esame rivelas- se motivi d’impedimento, l’interessato potrebbe ritirare la domanda di naturalizza- zione senza che tutti i suoi dati siano divulgati al Comune. Va inoltre considerato che in occasione della revisione totale in corso della legge sulla cittadinanza è previ- sto un obbligo di assistenza amministrativa a tutti i livelli (art. 45 AP-LCit). Tale obbligo costituisce una base legale sufficiente per la comunicazione dei dati del casellario giudiziale da parte dell’autorità cantonale di naturalizzazione alle autorità comunali competenti e garantisce che in futuro il Comune riceva le informazioni necessarie per decidere anche senza la concessione di numerosi nuovi collegamenti online. Alla luce dell’articolo 45 AP-LCit, la comunicazione di dati del casellario giudiziale ai Comuni non può essere giudicata un’elusione della legge.

Articolo 47 lettera g (autorità cantonali in materia di migrazione) Nell’applicazione della legge sugli stranieri, le autorità cantonali in materia di mi- grazione (ossia la vecchia polizia degli stranieri; cfr. l’art. 367 cpv. 2 lett. g CP) potranno ora beneficiare dei medesimi diritti di accesso dell’UFM (cfr. supra art. 47 lett. d n. 2). Per tale motivo è stato riformulato lo scopo di accesso per le autorità cantonali in materia di migrazione, le quali in futuro potranno accedere ai dati sui procedimenti penali pendenti, visto che tali informazioni possono essere di particola- re rilevanza per il coordinamento delle procedure (lett. f). Sotto il profilo materiale, l’accesso ai procedimenti penali pendenti non costituisce un’autentica novità, poiché già oggi le autorità della giustizia penale devono comunicare tali procedimenti, anche se l’attuazione pratica non è sempre ottimale153.

Articolo 47 lettera h (Stato maggiore di condotta dell’esercito) Gli attuali diritti di accesso dello Stato maggiore di condotta dell’esercito (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. d e 4 in combinato disposto con l’art. 365 cpv. 2 lett. n–p CP) sono stati ripresi senza alcuna modifica.

Articolo 47 lettera i (servizi ai quali competono i controlli di sicurezza degli agenti di polizia) In futuro gli agenti cantonali di polizia non potranno soltanto accedere ai dati figu- ranti in VOSTRA (cfr. art. 46 lett. f e art. 47 lett. c), ma potranno essi stessi subire un controllo di sicurezza da parte di un servizio cantonale. Lo stesso vale per gli aspiranti poliziotti. Si tratta di una richiesta formulata dai Cantoni di San Gallo e di

153 Cfr. art. 97 cpv. 3 LStr in combinato disposto con l’art. 82 dell’ordinanza del 24 ott. 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) nonché le osser- vazioni ad art. 64.

86

Zurigo e dalla CCDGP in occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1). Chiede- vano la possibilità di svolgere un controllo di questo tipo fondandosi sull’estratto del casellario giudiziale «integrale», concetto da relativizzare visto che all’epoca non interessava una nuova impostazione dell’estratto (né una registrazione a vita dei dati penali). L’estratto 2+ per autorità, che fornisce informazioni molto più complete dell’estratto per privati, dovrebbe dunque essere sufficiente. Al momento i controlli di sicurezza che non rientrano nella LMSI si fondano unicamente sull’estratto per privati. Le informazioni contenute in tale estratto sono insufficienti, come lo sono per i controlli di sicurezza previsti dalla LMSI. Il diritto di accesso è accordato unicamente ai servizi ai quali, in virtù della legislazione cantonale, competono tali compiti. I Cantoni dovranno dunque emanare una pertinente legislazione di applica- zione. L’avamprogetto non indica alcun servizio federale aggiuntivo poiché i colla- boratori di fedpol generalmente sono già soggetti al controllo di sicurezza previsto dalla LMSI.

Articolo 47 lettera j (servizi cantonali competenti per autorizzare i servizi di sicu- rezza privati) In futuro i servizi cantonali competenti per autorizzare i servizi di sicurezza privati (sia che si tratti di autorizzare le persone a lavorare in un’impresa di sicurezza priva- ta o di autorizzare l’esercizio dell’attività d’impresa di sicurezza) potranno accedere online all’estratto 2+ per autorità. Attualmente le autorità cantonali di autorizzazione possono consultare soltanto l’estratto per privati. In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), la CCDGP e i Cantoni di Neuchâtel e dei Grigioni hanno chiesto un diritto di accesso speciale per tali autorità, il che lascia presumere che i dati figuranti nell’estratto privato per autorità non sono sufficienti per effettuare i con- trolli di sicurezza. Il 12 novembre 2010 la CCDGP ha approvato un «Concordato sui servizi di sicurezza privati» e raccomandato ai Cantoni di aderirvi entro la fine del 2012. Il concordato, che intende uniformare le regole cantonali di autorizzazione, prevede che ogni Cantone dovrà istituire un’autorità competente per autorizzare tali imprese.

Articolo 47 lettera k (UST) Già attualmente l’UST riceve periodicamente dati di VOSTRA (art. 365 cpv. 2 lett. j CP in combinato disposto con l’art. 33 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA; cfr. nuovo art. 60) per l’adempire i compiti previsti dalla legge sulla statistica federale (LStat; RS 431.01). L’UST necessita tuttavia di un accesso online a VOSTRA per potere, in caso di dubbio, ricontrollare i dati forniti. L’articolo 47 lettera k costituisce la base legale formale a tal fine. Alla luce di 1 000 comunicazioni di VOSTRA all’anno, occorrono controlli manuali dell’identità per individuare le persone condannate nuovamente (dati sui quali si fondano gli studi sulla recidiva, ecc.) poiché l’UST, per motivi di protezione dei dati, utilizza soltanto le iniziali dei nomi. Inoltre, la modifica di una sentenza com- porta di norma la ritrasmissione di dati, il che spiega perché ogni anno circa 1 500 sentenze sono comunicate in doppio. Per gli aggiornamenti del caso, l’UST necessita imperativamente di un accesso all’estratto 2+ per autorità.

87

Articolo 47 lettera l (servizi cantonali di coordinamento per il DNA) La cancellazione tempestiva dei profili del DNA secondo gli articoli 16–19 della legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo dei profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA; RS 363) dipende da determinate condizioni che a volte si realizzano soltanto nel corso del procedimento penale (p. es. esclusione dalla lista degli indaga- ti, sospensione del procedimento, fine del periodo di prova in caso di sospensione condizionale, esecuzione della sanzione, ecc.). Per annotare nella banca dati sul DNA che sono adempite le condizioni per la cancellazione, occorre comunicare tale informazione conformemente all’articolo 12 dell’ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA (RS 363.1); i Cantoni designano a tal fine un ufficio centrale re- sponsabile della comunicazione. Nel controllare tali dati, tuttavia, fedpol constata regolarmente che, per taluni profili del DNA, nel sistema non figura alcuna data di cancellazione, anche se dalla regi- strazione del profilo nella banca dati è trascorso un anno. Ciò può accadere perché non si è ancora verificato il motivo per la cancellazione secondo l’articolo 16 della legge sui profili del DNA (fatto che non pone problemi) oppure perché è stata inde- bitamente omessa la comunicazione che avrebbe dovuto essere trasmessa ai sensi dell’articolo 12 dell’ordinanza sui profili del DNA. Per questa ragione, fedpol effet- tua controlli regolari per sincerarsi che i profili del DNA siano sempre effettivamen- te cancellati in conformità con la legge. A tal fine, i Servizi AFIS DNA comunicano ai servizi cantonali di coordinamento in materia di DNA, per mezzo di uno speciale sistema di notificazione elettronico, tutte le persone per le quali mancano i dati riguardanti la cancellazione (una comunicazione per persona). È possibile determi- nare il Cantone competente grazie al numero di controllo del processo. Senza tale controllo, necessario in pochi casi, ma comunque molto oneroso, i profili del DNA indebitamente registrati rischierebbero di restare memorizzati nel sistema per troppo tempo. Il controllo è dunque anche nell’interesse della persona in questione ed è volto a garantire la protezione dei dati nel settore del DNA. L’accesso all’estratto 2+ per autorità consentirà di rendere più efficienti tali control- li. Infatti, potendo appurare con celerità se un procedimento penale è ancora penden- te o se è già stata pronunciata una sentenza penale passata in giudicato, si riuscirà a individuare l’autorità negligente con maggiore celerità e precisione. Senza accesso al casellario giudiziale occorrerebbe ogni volta ripercorrere l’intero iter processuale (dall’inchiesta di polizia, eventualmente fino all’esecuzione) per individuare l’autorità tenuta a comunicare un motivo di cancellazione. Oltretutto i dati comuni- cati sono spesso incompleti (sovente non è indicata la durata del periodo di prova). L’iscrizione nel casellario giudiziale consentirà dunque di trovare celermente i dati mancanti. Per tale motivo, sia i servizi cantonali di coordinamento in materia di DNA ai sensi dell’articolo 12 dell’ordinanza sui profili del DNA sia i Servizi AFIS DNA di fedpol potranno accedere all’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. a n. 11 e lett. l). Dato che in molti Cantoni il servizio di coordinamento in materia di DNA è aggregato al Servizio di coordinamento cantonale per il trattamento dei dati del casellario giudi- ziale (art. 5), il conferimento di tali diritti di accesso non renderà necessario collega- re un numero rilevante di nuovi utenti.

88

Art. 48 Accesso online agli estratti 2– per autorità Avranno accesso all’estratto 2– per autorità tutte le autorità attualmente collegate a VOSTRA senza diritto di accesso all’estratto 1 per autorità (cfr. art. 46), le quali necessitano di un collegamento online, ma non dei dati sui procedimenti penali pendenti (art. 42). Nello specifico si tratta delle autorità e degli scopi seguenti:

Articolo 48 lettera a (autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale) L’attuale diritto di accesso delle autorità cantonali competenti in materia di circola- zione stradale (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. h in combinato disposto con l’art. 365 cpv. 2 lett. h CP) è stato ripreso senza alcuna modifica.

Articolo 48 lettera b (Organo di esecuzione del servizio civile) Attualmente l’Organo di esecuzione del servizio civile dispone di un accesso online a VOSTRA per pronunciare l’esclusione dal servizio civile (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. j in combinato disposto con l’art. 365 cpv. 2 lett. l CP). A tale scopo però non ha alcuna necessità di consultare i dati sui procedimenti penali pendenti poiché l’esclusione è possibile soltanto in caso di condanna. Ecco perché gli è stato attribui- to un diritto di accesso online all’estratto 2– per autorità. In tale ambito non vi saranno cambiamenti. I dati sui procedimenti penali pendenti sono invece molto utili valutare l’idoneità a determinati impieghi; a tal fine, l’Organo di esecuzione del servizio civile oggi può, previa domanda scritta e con il consenso dell’interessato, consultare tali dati (cfr. art. 367 cpv. 4bis CP) accedendovi online (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. j in combina- to disposto con l’art. 365 cpv. 2 lett. m CP). Non è opportuno accordare all’Organo di esecuzione del servizio civile un diritto di accesso online all’estratto 2+ per auto- rità dato che non è possibile istallare due profili di accesso distinti per la medesima autorità (talvolta addirittura per il medesimo collaboratore). Troppo grande sarebbe il rischio di abusi, perché l’utente potrebbe essere tentato di scegliere il profilo di accesso che consente di consultare il maggior numero possibile di dati. V’è da aggiungere che in passato al Casellario giudiziale svizzero sono pervenute soltanto poche richieste scritte da parte di tale organo. Dal momento che sarebbe illogico creare un profilo di accesso per i soli dati dei procedimenti penali pendenti, l’accesso ai dati sulle sentenze come pure a quelli sui procedimenti penali pendenti figuranti nell’estratto 2+ per autorità deve effettuarsi su domanda scritta (cfr. art. 52 lett. f). In termini materiali, comunque, l’organo in questione potrà continuare ad accedere ai medesimi dati. È invece soppresso l’obbligo di chiedere il consenso dell’interessato. Infatti mal si comprende perché all’Organo di esecuzione del servi- zio civile si debbano applicare condizioni più severe di quelle applicabili ad altre autorità che, su domanda scritta, possono chiedere di consultare i dati (cfr. in merito le modifiche legislative dell’allegato 1 n. 6).

89

Articolo 48 lettera c (autorità cantonali competenti in materia di protezione civile) Il diritto di accesso attuale delle autorità cantonali competenti in materia di protezio- ne civile (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. k in combinato disposto con l’art. 365 cpv. 2 lett. q CP) è stato ripreso senza alcuna modifica.

Articolo 48 lettera d (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA]) L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha il compito di controllare la reputazione degli organi supremi delle persone e delle imprese sogget- te alla sua vigilanza. Le pertinenti leggi speciali impongono a tali persone di godere «di una buona reputazione» e di offrire tutte «le garanzie per un'attività irreprensibi- le» (requisito dell’irreprensibilità, cfr. p. es. art. 3 cpv. 2 lett. c della legge dell’8 nov. 1934 sulle banche [LBCR; RS 952.0], art. 10 cpv. 2 lett. d della legge del 24 mar. 1995 sulle borse [LBVM; RS 954.1], art. 14 cpv. 1 lett. a della legge del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi [LICol; RS 951.31], art. 14 cpv. 1 della legge del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01], art. 14 cpv. 2 lett. c della legge del 10 ott. 1997 sul riciclaggio di denaro [LRD; RS 955.0]). Tale requisito va rispettato permanentemente. Finora, per controllare la reputazione si ricorreva all’estratto per privati. Ora la FINMA dispone di un accesso online all’estratto 2− per autorità, ragion per cui le sue informazioni poggeranno su basi migliori. L’accesso online permette inoltre di reperire le informazioni necessarie con maggiore rapidità. Infatti, il controllo della reputazione va svolto a ogni cambiamen- to di attività, in occasione della prima autorizzazione o anche durante l’esercizio dell’attività. Si può dunque partire dal principio che la FINMA consulterà VOSTRA svariate volte a settimana. L’estratto 2− per autorità non contiene dati sui procedimenti penali pendenti. Questi dati potrebbero avere una certa importanza per la FINMA che, una volta preso atto dell’esito del procedimento, potrebbe adottare senza indugio le misure che s’impongono (p. es. pronunciare un divieto di esercizio della professione ai sensi dell’art. 33 della legge del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari; LFINMA, RS 956.1). Tuttavia, poiché la FINMA deve continuamente tornare a consultare i dati del casellario, l’utilità aggiuntiva di consultare i dati relativi ai procedimenti penali pendenti è infima rispetto alla sensibilità di tali dati. Inoltre, le pertinenti leggi non disciplinano le modalità del trattamento. Per questi motivi, la FINMA non avrà accesso online all’estratto 2+ per autorità.

Art. 49 Accesso online all’estratto per privati Oggi soltanto i privati possono ordinare l’estratto per privati (cfr. art. 371 CP e 24 Ordinanza VOSTRA). In futuro anche le autorità potranno consultare online tutti i dati figuranti in tali estratti. In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), i Cantoni di Neuchâtel e di Friburgo hanno chiesto un pertinente accesso online per rilasciare e revocare le autorizzazioni secondo la legge sulle armi. Le procedure di autorizzazione richiedono sovente la possibilità di agire senza indugio, e non sempre le autorità possono contare sulla collaborazione dell’interessato. In materia di armi già oggi le autorità si procurano le informazioni facendo capo all’estratto per privati. Per il rilascio dell’autorizzazione appare dunque opportuno accordare loro un diritto

90

di accesso online all’estratto per privati, poiché la legge sulle armi stessa fa riferi- mento a siffatto estratto (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d LArm). D’ora in poi sia le autorità cantonali e comunali competenti (lett. a) sia l’Ufficio cen- trale armi di fedpol (lett. b) avranno un diritto di accesso online ai dati dell’estratto per privati al fine di rilasciare e revocare le autorizzazioni secondo la legge sulle armi. Le autorità cantonali si occupano principalmente del settore dell’acquisto di armi, mentre fedpol rilascia le autorizzazioni d’importazione di armi in Svizzera. Il semplice diritto di accesso online non costituisce la soluzione ottimale per revoca- re un’autorizzazione o sequestrare armi. Per essere sempre a conoscenza delle nuove sentenze, le autorità competenti dovrebbero consultare sistematicamente VOSTRA. All’atto pratico, questo modo di procedere si rivelerebbe talmente oneroso da indur- le ad accedervi soltanto in presenza di sospetti specifici. Al fine di garantire il flusso delle informazioni necessarie, la soluzione migliore è la comunicazione automatica delle sentenze penali pertinenti, sebbene ciò richieda la creazione di interfacce attualmente non realizzabili (in merito alla rinuncia di legiferare, cfr. n. 1.4.5).

Art. 50 Accesso online ai dati relativi all’ordinazione di estratti di casellari giudi- ziali stranieri In VOSTRA vengono già registrati i dati relativi all’ordinazione online di estratti di casellari giudiziali stranieri (cfr. art. 25). L’articolo 50 capoverso 1 indica le autorità che possono consultare tali dati. Secondo il capoverso 2, un’ordinanza dovrà defini- re la cerchia delle autorità che possono presentare domande di questo tipo – a pre- scindere dal Casellario giudiziale svizzero, il quale per trasmettere e trattare le domande ricevute deve obbligatoriamente poter consultare tali dati (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. b). La delega al Consiglio federale ha lo scopo di consentire al legislatore l’adeguamento tempestivo a mutate circostanze. Conformemente al capoverso 1, entrano in linea di conto soltanto le autorità che già dispongono di un diritto di accesso online a VOSTRA, dato che le altre non hanno la possibilità di utilizzare il programma. I diritti di accesso in questione andranno anzitutto accordati alle autorità cui le autorità estere devono effettivamente fornire informazioni in virtù di un tratta- to internazionali esistente. Attualmente rientrano in questa categoria le autorità giudiziarie penali, le autorità della giustizia militare e le autorità esecutive. Per le altre autorità, il diritto di accesso è limitato agli scopi per i quali la legge consente di accedere a un estratto del casellario giudiziale svizzero (garantendo in tal modo che l’UFM e gli uffici cantonali della migrazione possano continuare a ordinare gli estratti; cfr. allegati 2 e 3 Ordinanza VOSTRA). La risposta dall’estero dipenderà unicamente dalla legislazione straniera.

Art. 51 Accesso su domanda scritta all’estratto 1 per autorità Le autorità della giustizia militare possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell’estratto 1 per autorità (art. 40), visto che la loro attività rientra nello scopo principale di VOSTRA (cfr. osservazioni introduttive all’art. 46). Attualmente dispongono di un diritto di accesso online (art. 367 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. a CP), ma non sono collegate a VOSTRA, poiché costituendosi ad hoc non hanno una sede stabile. L’articolo 51 prevede quindi che le domande per consultare i dati figuranti

91

nell’estratto 1 per autorità andranno presentate per scritto al servizio di coordina- mento della giustizia militare (cfr. anche art. 54 cpv. 2 lett. c). Lo scopo dell’artico- lo 51 è stato riformulato e corrisponde ora a quello previsto per le autorità della giustizia penale (cfr. art. 46 cpv. 1).

Art. 52 Accesso su domanda scritta all’estratto 2+ per autorità Articolo 52 lettera a (autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti) Fondandosi sull’articolo 22 capoverso 1 lettera d Ordinanza VOSTRA, le autorità tutorie comunali e cantonali possono già consultare su domanda scritta i dati relativi alle condanne. Per pronunciare e revocare misure tutorie (di cui fanno anche parte le misure di protezione dei minori), si vuole ora prevedere, nell’interesse del minore, anche un accesso ai dati sui procedimenti penali pendenti. In occasione della consul- tazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), i Cantoni di Argovia e dei Grigioni hanno inoltre chiesto un collegamento online. Considerato il numero piuttosto esiguo di domande inoltrate dalle varie autorità, nonché la struttura organizzativa decentralizzata, la trasmissione di informazioni su domanda scritta per il tramite del servizio di coordinamento cantonale VOSTRA sembra per il momento la soluzione migliore, che permette di non moltiplicare inutilmente il numero di autorità collegate direttamente. È analoga la situazione delle autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali. Anche tali autorità possono, su domanda scrit- ta, ricevere unicamente informazioni sui dati delle sentenze (art. 22 cpv. 1 lett. e Ordinanza VOSTRA). Ora s’intende accordare loro un accesso ai dati dei procedi- menti penali pendenti affinché possano avere una visione completa e aggiornata della situazione. Alla luce della tempestività con la quale vanno adottate tali decisio- ni, sarebbe opportuno prevedere un diritto di accesso online per tali autorità. Tutta- via, il loro numero è ingente (ne fanno pure parte gli psichiatri che operano in medi- cina d’urgenza), per cui il potenziale di abuso insito nella struttura organizzativa decentralizzata e il numero di collegamenti necessari sono troppo importanti. Il diritto tutorio riveduto (cfr. la modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile; RU 2011 725), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, non usa più i termini di «autorità tutoria» e di «autorità competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali», bensì soltanto «autorità di protezione dei minori» nonché «autori- tà di protezione degli adulti». L’articolo 52 lettera a riprende quindi tale terminolo- gia nel designare le autorità con diritto di accesso. Viene altresì mantenuto lo scopo definito all’articolo 365 capoverso 2 lettera k CP (nella versione RU 2011 725, 773), che non differenzia più tra «misure tutorie» e «misura privativa della libertà a scopo d’assistenza», ma parla genericamente di ordinare e revocare le «misure di protezio- ne dei minori e degli adulti».

Articolo 52 lettera b (autorità cantonali preposte alla vigilanza sugli affiliati) L’articolo 52 lettera b esplicita l’accesso delle autorità cantonali cui competono l’autorizzazione e la vigilanza nell’ambito della vigilanza sugli affiliati secondo l’articolo 316 capoverso 2 CC, affinché possano controllare la reputazione delle persone soggette ad autorizzazione e a vigilanza in virtù del diritto federale o canto- nale. Oggi tale obbligo di autorizzazione è disciplinato nell’ordinanza del 19 otto-

92

bre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin; RS 211.222.338). La normativa va riveduta. È quindi stato posto in consultazione un avamprogetto di ordinanza sull’assistenza di minori (OAssM). La revisione è però stata temporaneamente sospesa a ragione di un’iniziativa parlamentare della CAG-N (10.508), tesa a modificare l’articolo 316 capoverso 1 CC in materia di vigilanza sugli affiliati. A seconda dell’esito dei lavori legislativi, occorrerà semmai adeguare il diritto di accesso sancito dall’articolo 52 lettera b. Sempre nel corso della consultazione 2009 è stata formulata la richiesta di dotare di un diritto di accesso ai dati del casellario giudiziale anche le autorità operanti nel settore nella vigilanza sugli affiliati (cfr. n. 1.1.1). La richiesta è stata motivata adducendo che queste autorità vanno poste sul medesimo piano di quelle tutorie (in futuro, autorità di protezione dei minori o degli adulti; cfr. quanto illustrato all’art. 52 lett. a). Attualmente le autorità che esercitano soltanto la vigilanza sugli affiliati operano servendosi del solo estratto destinato a privati, il quale però non consente di adempiere i pertinenti compiti poiché a tutela degli affiliati occorrono anche le sentenze con periodo di prova scaduto e i dati sui procedimenti penali pendenti.

Articolo 52 lettera c (autorità cantonali in materia di adozione) Il motivo che ha determinato la creazione di un diritto di accesso nel settore della vigilanza sugli affiliati (cfr. lett. b) può essere invocato pure per le autorità in mate- ria di adozione secondo l’articolo 316 capoverso 1bis CC. Anche in tal caso mal si comprende perché le autorità cantonali in materia di adozione non debbano benefi- ciare dei medesimi diritti di quelle tutorie (in futuro, autorità di protezione dei mino- ri o degli adulti; cfr. quanto esposto all’art. 52 lett. a). Siccome né il numero delle procedure di adozione (ca. 500 su scala nazionale) né la loro urgenza giustificano un diritto di accesso online a VOSTRA, si propone di consentire alle autorità cantonali di consultare, previa domanda scritta, i dati necessari per esaminare l’idoneità all’a- dozione dei futuri genitori adottivi; potranno esercitare tale diritto passando per il servizio cantonale di collegamento VOSTRA. Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso di introdurre tale diritto di accesso a VOSTRA già nell’ambito della nuova ordinanza sull’adozione. Al 1° gen- naio 2012 entrerà in vigore il nuovo articolo 22 capoverso 1bis Ordinanza VOSTRA e l’allegato 3 modificato dell’Ordinanza VOSTRA, al fine di accordare, su domanda scritta, un pertinente diritto di accesso alle autorità in materia di adozione.

Articolo 52 lettera d (Autorità centrale in materia di adozioni internazionali) Anche l’Autorità centrale in materia di adozioni internazionali dell’UFG rileva che l’estratto per privati non fornisce sufficienti informazioni per la verifica della repu- tazione dei genitori adottivi. L’obbligo di raccogliere le informazioni necessarie è definito dall’articolo 9 capoverso 1 lettera a della Convenzione dell’Aia del 29 mag- gio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311). Tale articolo prevede che l’Autorità centrale adotti ogni misura idonea per «raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione […] dei futuri genitori adottivi». Attualmente non è però

93

possibile fondarsi su tale norma per procurarsi gli estratti del casellario giudiziale. Di conseguenza manca pure uno scopo che potrebbe consentire l’accesso ai dati di VOSTRA. È ben vero che le autorità tutorie cantonali (in futuro, autorità di prote- zione dei minori o degli adulti; cfr. quanto esposto all’art. 52 lett. a), le quali secon- do l’articolo 22 capoverso 1 lettera d Ordinanza VOSTRA dispongono di un accesso a VOSTRA, collaborano manifestamente all’adozione (per quanto attiene al collo- camento degli affiliati), ma l’adozione non costituisce una «misura tutoria», motivo per cui il diritto vigente esclude la possibilità che l’autorità tutoria lanci una ricerca in VOSTRA. L’articolo 52 lettera d propone dunque di istituire un diritto di accesso analogo a quello di cui dispone l’Autorità centrale.

Articolo 52 lettera e (autorità cantonali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone) Si tratta di autorità cantonali che, in applicazione dell’articolo 19 capoverso 2 LMSI, eseguono controlli di sicurezza relativi a loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI. L’articolo 19 capoverso 2 secondo periodo LMSI le autorizza espressamente a richiedere la collaborazione della Con- federazione. L’articolo 7 OCSP precisa tale principio: «Su richiesta dell’autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell’ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione se- condo al LMSI.». Le autorità cantonali che – oltre ai dati sulle condanne ottenibili dal SERCO (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. f Ordinanza VOSTRA) – necessitano di altre informazioni riguardo ai dati sui procedimenti penali pendenti, possono far capo al servizio specializzato CSP del DDPS (il cui diritto di accesso è ora disciplinato all’art. 47 lett. c). È tuttavia più ragionevole fornire loro direttamente tali dati piutto- sto che definire due processi distinti (uno per i dati sulle condanne e uno per quelli sui procedimenti penali pendenti). Per questo motivo, s’intende accordare un acces- so ai dati sui procedimenti penali pendenti anche alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone. In linea di principio, tale ampliamento dei diritti di accesso non si applica però ai controlli di sicurezza che non rientrano nella LMSI: è ben vero che il Casellario giudiziale svizzero è regolarmente interpellato da autorità cantonali che richiedono dati di VOSTRA per poter effettuare «controlli di sicurezza», ma che ricevono risposta negativa in quanto le richieste non si fondano sulla LMSI. Tuttavia, occorre esaminare il caso specifico per determinare se i dati figuranti nell’estratto per privati sono effettivamente insufficienti per decidere in merito al reclutamento di una per- sona per compiti sensibili disciplinati dal diritto cantonale. Pertanto, in tale ambito sono pensabili soltanto ampliamenti mirati del diritto di consultazione (cfr. p. es. art. 47 lett. h per controllare la buona reputazione degli aspiranti agenti di polizia).

Articolo 52 lettera f (Organo di esecuzione del servizio civile) Si rimanda a quanto illustrato in merito all’articolo 48 lettera b.

94

Articolo 52 lettera g (giudici civili) Attualmente, il diritto di accesso dei giudici civili per l’assunzione delle prove secondo l’articolo 160 capoverso 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura penale, CPC; RS 272) non è disciplinato esplicitamente. Tuttavia, secondo tale articolo, non soltanto le parti, bensì anche i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove e devono produrre documen- ti (il termine «documenti», da intendersi in senso lato, include pure quelli elettroni- ci). Si tratta di un obbligo generale di cooperazione che può essere imposto (eccet- tuati alcuni diritti di rifiutare la collaborazione). L’articolo 160 capoverso 1 CPC costituisce una base legale sufficiente per comunicare i dati del casellario giudiziale, ma nel nuovo diritto in materia di casellario giudiziale non sarebbe chiaro il tipo di estratti cui si riferisce l’obbligo di edizione dei documenti. Pertanto, l’articolo 52 lettera g concretizza tale disposizione per l’estratto 2+ per autorità.

Articolo 52 lettera h (Ufficio federale dello sport) Il 17 giugno 2011 il Parlamento ha approvato la legge sulla promozione dello sport (LPSpo). Secondo l’articolo 9 capoverso 4 LPSpo, l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressio- ne di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. In presenza di un indizio concreto, l’UFSPO può procedere alla verifica della reputazione (cfr. art. 10 LPSpo). In questo caso le informazioni sono acquisite inoltrando una domanda scritta al casellario giudiziale (cfr. la modifica dell’art. 367 CP secondo l’art. 33 LPSpo; FF 2011 4385, 4395). L’articolo 52 lettera h riprende tale nuovo disciplinamento, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2012.

Art. 53 Accesso su domanda scritta all’estratto 2– per autorità È stato ripreso tale e quale l’attuale diritto di accesso delle autorità della Confedera- zione e dei Cantoni competenti in materia di grazia per eseguire le procedure in materia di grazia (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. g Ordinanza VOSTRA).

Art. 54 Modalità e portata del diritto di accesso delle autorità Il fatto che il presente avamprogetto preveda un accesso online per determinate autorità non significa automaticamente che tutti i servizi saranno automaticamente collegati a VOSTRA. Il Codice penale statuisce soltanto l’autorizzazione di princi- pio per un siffatto collegamento. All’atto pratico sono frequenti le autorità che, per motivi organizzativi, rinunciano volontariamente a un collegamento online. È tutta- via anche ipotizzabile che a un’autorità venga negato l’accesso online. L’istallazione di un collegamento online e la concessione delle autorizzazioni di accesso soggiac- ciono al principio della proporzionalità e sono rette dalla direttiva del DFGP del 30 settembre 2004 sull’istallazione di collegamenti online e il rilascio di autorizza- zioni di accesso ad applicazioni informatiche del DFGP (Direttiva online DFGP). Compete quindi in primo luogo al consulente per la protezione dei dati del Casella- rio giudiziale decidere se l’autorità in questione può accedere online al casellario giudiziale (cfr. art. 17 Direttiva online DFGP). Il consulente per la protezione dei

95

dati del Casellario giudiziale svizzero, in collaborazione con il capo del casellario giudiziale, decide il numero e l’identità dei collaboratori ai quali concedere un diritto di accesso individuale a VOSTRA (cfr. sezione 4 e art. 13–15, 18–20 Direttiva online DFGP154). L’articolo 54 capoverso 1 specifica quindi che le autorità di per sé dotate di un diritto di accesso online il cui accesso non è però operativo possono chiedere per scritto i dati di VOSTRA di cui necessitano. Potranno ricevere i dati del casellario giudiziale corrispondenti al loro diritto di accesso online. Per tale princi- pio, sempre applicato, non esisteva finora un riscontro esplicito nella legge. L’articolo 54 capoverso 2 indica le autorità alle quali rivolgere le domande scritte. In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), il Tribunale amministrativo federale evidenziava che le autorità di ricorso non sono di norma autorizzate ad accedere a VOSTRA. Poiché a volte decidono molto tempo dopo che l’autorità di grado inferiore ha emanato la propria decisione, i dati di cui dispongono non sono sempre attuali. Dello stesso tenore la richiesta del Cantone di Zurigo, che ha chiesto di attribuire un diritto di accesso ai giudici competenti per la verifica giudiziaria della privazione della libertà a fini assistenziali. L’articolo 54 capoverso 3 statuisce dunque, sotto forma di clausola generale, che anche le autorità di ricorso chiamate a pronunciarsi su una decisione hanno il diritto di accedere a VOSTRA se lo scopo della consultazione è identico a quello su cui si è fondata l’autorità di grado inferio- re. È ben vero che tali clausole generali rendono più complicata l’applicazione della legge per i responsabili del casellario giudiziale, ma visto che il numero di domande dovrebbe rimanere piuttosto basso anche in futuro, l’onere occasionato dalla verifica di una domanda scritta e motivata dovrebbe mantenersi entro limiti ragionevoli. Elencando esplicitamente tutte le autorità di ricorso con i pertinenti scopi di accesso, si rischiano inevitabilmente delle lacune normative. L’estratto 1 per autorità fornisce un quadro molto ampio dei dati penali. È dunque giustificato che l’accesso a tali dati resti limitato ai casi espressamente disciplinati dalla legge ed è per tale motivo che l’elenco all’articolo 54 capoverso 4 è esaustivo. Tale precisazione è riconducibile a considerazioni di carattere pratico. Infatti vi sono altre leggi federali contenenti disposizioni sulla comunicazione di dati non armoniz- zate con il diritto del casellario giudiziale, ma che in linea di principio obbligano anche le autorità del casellario giudiziale a comunicare tali dati (p. es. art. 97 cpv. 2 LStr, art. 32 LPGA o art. 160 CPC). Dichiarando esaustivo l’elenco dei destinatari dell’estratto 1 per autorità, si impedisce che i dati figuranti in tale estratto debbano essere forniti ad altre autorità o per altri scopi. Il medesimo problema si pone nel caso in cui si applica la clausola di eccezione in materia di protezione dei dati se- condo l’articolo 17 capoverso 2 LPD. Anche in tal caso sarà possibile comunicare al massimo i dati figuranti nell’estratto 2+ per autorità.

154 Va tenuto conto dei seguenti fattori: frequenza d’uso, numero dei collaboratori del servi- zio già autorizzati ad accedere, necessità di agire autonomamente e rapidamente (p. es. al di fuori dei normali orari d’ufficio), volume dei dati richiesti, funzioni richieste (consulta- zione, iscrizione, mutamento, cancellazione).

96

Art. 55 Estratti per autorità straniere Secondo il capoverso 1, il Casellario giudiziale svizzero rilascia alle autorità stranie- re gli estratti di cui fanno domanda, a condizione che ciò sia previsto da un trattato multilaterale o bilaterale o da una legge formale. Tali requisiti sono molto restrittivi. In particolare per le autorità cui non compete l’amministrazione della giustizia penale è praticamente impossibile ottenere estratti del Casellario giudiziale svizzero, dato che difficilmente vi sono le basi legali necessarie. L’articolo 55 capoverso 1 corrisponde in ampia misura all’articolo 23 capoverso 1 Ordinanza VOSTRA. Tuttavia, l’articolo 23 indica anche la reciprocità come motivo per lo scambio di dati. All’atto pratico, la condizione della reciprocità non si è rivelata molto impor- tante, poiché (in mancanza di basi legali formali) la sua applicazione nell’ambito dell’assistenza amministrativa si limitava a domande inoltrate dallo Stato di origine ai sensi dell’articolo 368 CP. Per tale motivo, l’articolo 55 capoverso 1 non cita più la condizione della reciprocità (in merito alla rinuncia a concedere un diritto di accesso alle autorità non giudiziarie estere con compiti analoghi a quelli delle autori- tà svizzere collegate, cfr. quanto esposto al n. 1.4.6). Poiché sono ormai previsti diversi tipi di estratti per autorità (cfr. n. 1.3.1.1), occorre stabilire con chiarezza l’estratto da rilasciare alle autorità straniere. Secondo il capo- verso 2, è determinante l’estratto che verrebbe rilasciato a un’autorità svizzera che svolge la stessa funzione e presenta una domanda analoga. Può trattarsi anche di un estratto 1 per autorità (cfr. riferimento nell’art. 54 cpv. 4). Per evitare di dover rivedere di continuo il testo normativo nel caso di nuovi trattati internazionali, è più adeguato disciplinare in modo globale i diritti di accesso di tutte le autorità straniere anziché indicarle per nome in ogni articolo che disciplina i diritti di accesso su domanda scritta (p. es. menzione delle autorità straniere della giustizia penale nell’art. 51). La competenza del DFGP di emanare istruzioni prevista dal capoverso 3 figura già nel diritto vigente (art. 23 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA), ma il dipartimento vi ha fatto capo soltanto una volta, emanando una direttiva (ormai obsoleta) che obbliga- va l’UFM a verificare gli estratti prima di inviarli a Stati terzi considerati non sicuri per evitare che i richiedenti l’asilo potessero invocare motivi soggettivi insorti dopo la fuga. La competenza di emanare istruzioni potrebbe essere utile per garantire il rispetto del divieto, previsto dall’articolo 97 capoverso 1 LAsi, di comunicare dati personali allo Stato di origine o di provenienza. Ciò garantirebbe che il Casellario giudiziale svizzero sia tempestivamente informato dei Paesi (con i quali è stato con- cluso un trattato di assistenza giudiziaria) per i quali l’UFM è tenuto a esaminare se si tratta di un richiedente l’asilo, di un rifugiato o di una persona bisognosa di prote- zione. L’articolo 97 capoverso 1 LAsi è preso in considerazione prima di uno scam- bio di dati in applicazione delle riserve generali convenzionali inserite in ogni tratta- to di assistenza giudiziaria per poter eventualmente rinunciare allo scambio dei dati.

2.3.2.3 Capitolo 3: Accesso dei privati ai dati di VOSTRA

2.3.2.3.1 Sezione 1: Rilascio dell’estratto per privati Le modalità di ordinazione di estratti per privati restano sostanzialmente immutate. La novità consiste nel fatto che varie regole fondamentali sono inserite direttamente nella legge (art. 56–58). A tal fine, il vecchio testo normativo è stato reso più preciso

97

e aggiornato dal punto di vista redazionale. I dettagli continueranno a essere disci- plinati in un’ordinanza.

Art. 56 Estratto del proprio casellario giudiziale L'articolo 56 disciplina il classico caso dell’ordinazione di estratti per privati: una persona richiede un estratto per privati del proprio casellario giudiziale (cpv. 1); a tal fine deve provare la propria identità (cpv. 2). L’unica novità consiste nel fatto che il richiedente è tenuto a indicare il numero d’assicurato secondo l’articolo 50c LAVS già al momento dell'ordinazione. La ricerca in VOSTRA e l’accertamento dell'iden- tità in altre banche dati ne risultano semplificate per le autorità che tengono il casel- lario giudiziale (cfr. 1.3.1.6). In virtù della sua competenza per l’emanazione di norme esecutive (art. 104), il Consiglio federale disciplinerà gli ulteriori dettagli, quali le modalità di ordinazione degli estratti per privati (Internet e posta), i requisiti che deve adempiere la prova dell’identità (documenti d’identità accettati, attestazione di identità in formato elettronico, ecc.) o la forma in cui sono consegnati gli estratti per privati (cartacea o elettronica con firma digitale).

Art. 57 Estratto del casellario giudiziale di un terzo Finora il diritto del casellario giudiziale non definiva esplicitamente le condizioni alle quali è possibile ordinare un estratto riguardante un terzo. La prassi corrente prevede tale possibilità soltanto in presenza di una procura privata (cpv. 1 primo periodo) o nel caso di un rapporto di tutela o curatela (cpv. 1 secondo periodo). Il detentore dell'autorità parentale (che è anche il rappresentante legale) non è menzio- nato nel capoverso 1 secondo periodo, poiché i giovani soggetti all'autorità parentale non figurano nell'estratto per privati (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. d). Inoltre sono rare le richieste del genere. Se un tale estratto privato dovesse eccezionalmente rivelarsi necessario per una causa legale all'estero, sarebbe comunque possibile rilasciare al detentore dell'autorità parentale un estratto riguardante il proprio figlio (tanto più che non sono in gioco interessi degni di protezione). Il capoverso 2 chiarisce che, se l'estratto è richiesto da un rappresentante, oltre all'identità del richiedente e della persona di cui si richiede l'estratto, va comprovato anche il potere di rappresentanza. In virtù della sua competenza per l'emanazione di norme esecutive (cfr. art. 104), il Consiglio federale disciplinerà anche in questo caso gli ulteriori dettagli, quali i requisiti di attualità posti alla procura o ai documenti di nomina del tutore o curatore.

Art. 58 Emolumenti Il capoverso 1 prevede la riscossione di un emolumento per il rilascio dell’estratto per privati. I dettagli riguardanti l'importo e la composizione, nonché le altre regole di calcolo (p. es. per ordinazioni collettive, rimborsi in caso di annullamento, ecc.), continuano a essere definiti in un’ordinanza (cpv. 2; cfr. per il diritto in vigore l'art. 30 Ordinanza VOSTRA).

98

2.3.2.3.2 Sezione 2: Esercizio del diritto di accesso ai sensi della legi- slazione sulla protezione dei dati Art. 59 Il nuovo diritto di accesso disciplinato in questa disposizione è stato considerevol- mente esteso rispetto al diritto vigente (cfr. art. 370 CP e 26 Ordinanza VOSTRA), troppo incentrato sulla gestione dei dati penali. Secondo l’articolo 370 CP, ogni persona ha «il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono». Può ricevere, su richiesta, un «estratto integrale» (cfr. art. 26 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA), inteso come estratto integrale per autorità. Tale estratto, tuttavia, non contiene dati relativi all’ordinazione di estratti di casellari giudiziali stranieri (art. 25) o relativi all’ordinazione di estratti per privati (art. 26). La nuova formula- zione del capoverso 1 garantisce che l’interessato possa accedere ai dati di tutte le componenti del sistema VOSTRA. Di conseguenza, al richiedente ora non va conse- gnato soltanto l’estratto 1 per autorità, bensì anche altri documenti. Il nuovo diritto di accesso risulta più esteso anche perché la verbalizzazione automa- tica delle consultazioni (art. 24) crea una nuova categoria di dati, che deve altresì essere consultabile. Per una durata di tempo limitata (art. 32), gli interessati potranno prendere atto delle autorità che hanno consultato i loro dati, dei dati consultati e del motivo della consultazione. Questa novità consentirà di individuare più velocemente eventuali trattamenti illeciti dei dati e dissuaderà le autorità dall’effettuare trattamen- ti abusivi (cfr. n. 1.3.1.9). Le consultazioni ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b non devono essere rese note all’interessato. Per il resto, le modalità del diritto di accesso esteso restano ampiamente immutate. Le informazioni saranno fornite nei locali del Casellario giudiziale svizzero. I do- cumenti contenenti i dati non saranno consegnati all’interessato, affinché non debba rivelare a terzi più informazioni di quante non contenga l’estratto per privati (cpv. 4). All’interessato non sarà rilasciata un’attestazione ufficiale; naturalmente potrà annotare tutti i dati per essere in grado di inoltrare un eventuale ricorso se i dati non sono corretti o se sono stati utilizzati in modo abusivo. Se l’interessato constata imprecisioni o violazioni del diritto, il Casellario giudiziale svizzero è tenuto a controllarle (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. g sull’obbligo di controllo). Se necessario, l’interessato può chiedere al Casellario una decisione ai sensi dell’articolo 25 LPD. Se viene avviato un procedimento giudiziario, i documenti ufficiali generati nell’ambito del diritto di accesso ai sensi della legge sulla protezione dei dati devono essere presentati come prove. Il capoverso 2 formula una riserva rinviando all’articolo 9 LPD, che prevede restri- zioni al diritto di accesso. Questa riserva è già prevista dal diritto vigente (art. 26 cpv. 1 Ordinanza VOSTRA). Per quanto possibile evincere, nel diritto del casellario giudiziale vi sono soltanto due casi in cui potrebbe esservi ragione di non consentire a una persona registrata in VOSTRA di consultare i dati. In casi delicati, le autorità potranno sospendere l’iscrizione di un procedimento penale pendente (s’intende mantenere l’art. 11 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA; cfr. art. 27). Poiché questi dati non sono registrati, non vi sono problemi di pubblicità. Il secondo caso riguarda invece la verbalizzazione delle consultazioni secondo l’articolo 24 capoverso 2 lettera b. Il Consiglio federale designa le autorità che non devono mai rendere note le loro consultazioni all’interessato o che devono farlo soltanto in un secondo tempo. Que-

99

sto caso è pertanto citato come autentica deroga nell’articolo 59. Pertanto non rima- ne praticamente spazio per l’applicazione diretta dell’articolo 9 LPD.

2.3.2.4 Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA alle

autorità Talvolta conviene trasmettere i dati del casellario giudiziale a determinati servizi in automatico, piuttosto che su richiesta. Anche questa forma di comunicazione an- drebbe definita in una legge in senso formale, alla stregua dei diritti di accesso delle autorità (cfr. art. 44 segg.). L’iscrizione elettronica consente di comunicare facil- mente i dati penali iscritti. A determinate condizioni, la comunicazione automatica dei dati del casellario giudiziale potrebbe addirittura subentrare agli obblighi di comunicazione dei tribunali. Per questo motivo s’intende continuare a potenziare le possibilità offerte dalla comunicazione automatica di dati (cfr. anche n. 1.3.1.10).

Art. 60 Comunicazioni all’UST Anche attualmente i cambiamenti effettuati nel sistema di gestione dei dati penali sono comunicati all’UST. Il tenore dell’articolo 33 capoverso 2 dell’Ordinanza VOSTRA è stato ripreso in forma leggermente modificata per menzionare esplici- tamente lo scopo della comunicazione, come definito nell’articolo 365 capoverso 2 lettera j CP (trattamento statistico secondo la legge sulla statistica federale). In virtù della sua competenza per l’emanazione di norme esecutive (art. 104), il Consiglio federale definirà in un’ordinanza i dati necessari e la periodicità delle comunicazio- ni. Per quanto riguarda il diritto di accesso online dell’UST, si veda quanto esposto riguardo all’articolo 47 lettera j.

Art. 61 Comunicazioni allo Stato maggiore di condotta dell’esercito La comunicazione di determinati dati penali allo Stato maggiore di condotta dell’esercito è già prevista dal diritto vigente (cfr. art. 367 cpv. 2bis–2quater CP), che contempla una procedura in due fasi, relativamente complicata: in un primo tempo, il Casellario giudiziale svizzero comunica allo Stato maggiore di condotta dell’esercito le generalità dei cittadini svizzeri che hanno compiuto 17 anni e presen- tano nuove iscrizioni. Lo Stato maggiore controlla manualmente se si tratta di un militare o di una persona soggetta all’obbligo di leva. In caso affermativo, il servizio competente per il casellario giudiziale comunica anche i dati penali (cfr. art. 367 cpv. 2ter CP). Questa procedura potrà essere completamente automatizzata grazie al numero d’assicurato (impiegato nel sistema VOSTRA soltanto dopo l’entrata in vigore della presente revisione; cfr. art. 14 e n. 1.3.1.6), che funge da identificativo univoco di una persona. Sulla base di questo numero d’assicurato, VOSTRA esami- nerà in modo completamente automatico se le sentenze soggette all’obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 interessano una persona iscritta con lo stesso numero d’assicurato anche nel Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). Trasmetterà i dati penali soltanto in caso di riscontro positivo. Tale procedu- ra è più snella e presenta il vantaggio, in termini di diritto in materia di protezione dei dati, che allo Stato maggiore di condotta dell’esercito non sono comunicate le

100

generalità di civili iscritti nel casellario giudiziale. I numeri d’assicurato potrebbero essere confrontati anche in forma completamente anonimizzata, a mezzo del loro codice hash.

Art. 62 Comunicazioni all’autorità competente in materia di circolazione stradale In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), era stato espresso il desiderio che i divieti di condurre disposti da un giudice secondo l’articolo 67b CP (o 50abis CPM) e iscritti nel casellario giudiziale fossero comunicati automaticamente alle banche dati tenute dalle autorità competenti in materia di circolazione stradale affinché potessero verificarne il rispetto (durante i controlli della circolazione strada- le da parte della polizia). La polizia dispone soltanto di un accesso mobile al Regi- stro informatizzato delle autorizzazioni di condurre (FABER), ma non al Registro informatizzato delle misure amministrative (ADMAS); inoltre è già possibile iscri- vere in FABER i divieti di condurre disposti in virtù del diritto penale (cfr. art. 104c cpv. 3 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale [LCStr]). Pertanto, nella legge va disciplinato soltanto l’obbligo di comunicazione. Secondo l’articolo 62 capoverso 1, le sentenze di riferimento sono comunicate all’autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio (se l’interessato è domiciliato in Svizzera) o del Cantone in cui sono state pronuncia- te, affinché possano essere iscritte in FABER. Resta da appurare se sarà possibile integrare direttamente i dati in FABER attraverso un’interfaccia elettronica. Per questo motivo, il capoverso 2 è stato formulato come disposizione potestativa.

Art. 63 Comunicazioni al servizio dell’UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati In futuro s’intende utilizzare VOSTRA anche per eseguire le procedure di ripartizio- ne secondo la legge sulla ripartizione dei valori confiscati. Il problema consiste nel fatto che spesso le autorità competenti non comunicano le decisioni di confisca soggette a ripartizione (se l’importo lordo non è inferiore a 100 000 franchi; cfr. art. 6 LRVC). Visto che finora le confische di simili importi erano sempre parte integrante di una sentenza penale da iscrivere in VOSTRA, la comunicazione auto- matica di tali decisioni dovrebbe aumentare l’efficienza del trattamento dei dati nella procedura di ripartizione. Va rilevato che si tratta di un’estensione delle finalità di VOSTRA in vista di far valere interessi fiscali. Per questo motivo VOSTRA deve permettere la menzione di una confisca rilevante ai fini della ripartizione (in base all’art. 19 cpv. 1 lett. d, va creato un apposito cam- po di dati da contemplare in un’ordinanza). Nel caso, molto improbabile, in cui fosse introdotta la possibilità di rendere una decisione di confisca al di fuori di una sentenza penale, occorrerebbe riformulare l’attuale obbligo di comunicazione previsto nell’articolo 6 capoverso 1 LRVC (cfr. quanto esposto riguardo all’art. 19 cpv. 1 lett. d nonché alla modifica del diritto vigente [art. 106 e n. 4 dell’allegato]).

101

Il servizio dell’UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati non necessita di un diritto di accesso separato ai vari estratti per autorità. Riceve, direttamente da VOSTRA, la copia della sentenza originale rilevante ai fini della ripartizione. In termini di protezione dei dati, questo modo di procedere non pone alcun problema, visto che già oggi siffatte sentenze sono trasmesse fisicamente al servizio competente, al quale non sono quindi comunicati dati che non poteva con- sultare finora.

Art. 64 Comunicazioni alle autorità cantonali della migrazione (polizia degli stranieri) e all’UFM Nel settore della migrazione sono molteplici le novità proposte. In base all’articolo 47 lettere d e f, sono stati ridefiniti i diritti di accesso online attribuiti alle autorità della migrazione: per tutte le decisioni secondo la legge sugli stranieri rese sulla base di dati penali, può essere consultato online l’estratto 2+ per autorità. Vi sono tuttavia casi in cui converrebbe comunicare automaticamente, anziché su richiesta le informazioni rilevanti in merito a sentenze penali e a procedimenti penali pendenti – per la precisione nel momento in cui le informazioni sono generate (per es. a partire dal passaggio in giudicato di una sentenza che implica la revoca di un’autorizzazione). Per questo motivo è introdotta la comunicazione automatica delle sentenze di riferi- mento svizzere alle autorità della migrazione di Confederazione e Cantoni (cpv. 1). Questa comunicazione ha lo scopo di sostituire, nella misura più completa possibile, l’obbligo delle autorità inquirenti e giudiziarie di comunicare i procedimenti penali pendenti e le sentenze penali secondo l’articolo 82 dell’ordinanza del 24 otto- bre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201). In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), i Cantoni di Argovia, di Glarona, di Svitto e di Zugo avevano segnalato che tale obbligo di comunicare non funziona- va sempre (soprattutto nei contatti extracantonali). Vista la validità più lunga dei permessi rilasciati in applicazione del diritto in materia di stranieri, le autorità della migrazione devono poter far affidamento su dati aggiornati. L’articolo 64 intende disciplinare soltanto il principio dell’obbligo di comunicazio- ne. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni esecutive in un’ordinanza fondan- dosi sulla competenza conferitagli dall’articolo 104 (allo stesso modo in cui l’art. 82 OASA si basa sulla delega dell’art. 97 cpv. 3 LStr). Il Consiglio federale non man- cherà di specificare anche le finalità del trattamento di dati – che si evincono già dalla pertinente legislazione sugli stranieri (cpv. 2) – e di disciplinare nel dettaglio la distribuzione capillare delle informazioni. Riformulerà inoltre l’articolo 82 OASA, che non sarà eliminato del tutto, visto che prevede anche la comunicazione di dati che non si riferiscono a sentenze e a procedimenti penali pendenti.

Art. 65 Comunicazioni allo Stato di origine Riguardo alle comunicazioni allo Stato di origine non sono state introdotte novità (cfr. art. 368 CP in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA). Il capoverso 1 precisa che non sono comunicate soltanto le «sentenze penali», come previsto nell’articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in

102

materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1), bensì tutte le sentenze di riferimento (non soltanto le condanne, ma anche le sentenze che irrogano misure contro una persona penalmente incapace). Secondo la prassi vigente e in base alla clausola d’eccezione prevista nella Conve- nzione, il capoverso 2 precisa che, nel quadro dello scambio automatizzato155 dei dati, non sono comunicate allo Stato di origine le sentenze per reati previsti esclusi- vamente dal diritto militare (ossia non punibili secondo il diritto penale ordinario) e le sentenze in materia fiscale (riferite a reati fiscali). Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un avamprogetto per estendere ai reati fiscali l’assistenza giudiziaria, che preveda una modifica della legge sull’assistenza internazionale in materia penale e il recepimento dei pertinenti Protocolli addizionali del Consiglio d’Europa156. L’avamprogetto è stato posto in consultazione il 15 giugno 2012157. Una volta approvato il disegno di legge, occorrerà valutare se la riserva in merito ai reati fiscali inserita nell’articolo 65 capoverso 2 lettera b è com- patibile con la nuova strategia in materia di assistenza giudiziaria. La competenza del DFGP di emanare istruzioni prevista al capoverso 5 corrisponde a quella di cui all’articolo 55 capoverso 3 (cfr. supra).

2.3.3 Titolo terzo: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA

Art. 66 Interfaccia con SIMIC Un’interfaccia con il registro degli stranieri SIMIC potrebbe agevolare l’aggiornamento delle generalità. La strategia dettagliata andrà elaborata in un’ordinanza. Un’interfaccia può essere sfruttata in modo ragionevole soltanto se fondata sul numero d’assicurato, poiché le corrispondenti comunicazioni sono efficaci solamente se entrambi i sistemi contengono un identificativo univoco (cfr. quanto esposto riguardo all’art. 61 in merito all’interfaccia con PISA). L’opportunità di prevedere una simile interfaccia dipende anche dagli altri usi cui è destinato il nuovo numero d’assicurazione sociale. Quanto più coerente sarà il suo impiego come dato identificativo sin dalla ricerca d’informazioni in VOSTRA, tanto meno sarà necessario aggiornare esaustivamente gli altri dati identificativi della persona in VOSTRA. Secondo il capoverso 1, l’interfaccia con SIMIC va impiegata per comunicare le modifiche dei dati identificativi (per es.: ortografia del nome o cambiamento del nome, compresi i cambiamenti d’identità secondaria) e per eliminare i dati delle persone decedute secondo quanto stabilito all’articolo 28 capoverso 2. Non sono da escludere eventuali doppioni riconducibili a una sovrapposizione tra l’interfaccia con SIMIC e quella con Infostar (cfr. art. 67) poiché, a determinate condizioni, gli

155 Le restrizioni di cui al cpv. 2 non si riferiscono tuttavia agli estratti del casellario giudizia- le rilasciati su domanda di un’autorità straniera (cfr. art. 55 cpv. 2).

156 Cfr. il relativo comunicato stampa al seguente indirizzo:

http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2011/2011-06- 291.html

157 Cfr. il relativo comunicato stampa al seguente indirizzo:

http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2012/ref _2012-06-151.html

103

stranieri sono iscritti in ambedue le banche dati. A proposito dei due motivi giustifi- canti una comunicazione, va inoltre rilevato quanto segue: − Secondo la prassi attuale in materia di casellario giudiziale, l’iscrizione non è quasi mai aggiornata nei casi di cambiamento del nome (soprattutto in quelli previsti all’art. 30 cpv. 2 CC), poiché questi cambiamenti non sono comunicati al casellario giudiziale (visto che le autorità dello stato civile e degli stranieri non conoscono i pregiudicati). In genere, i cambiamenti del nome sono scoperti per caso (p. es. quando sul modulo di ordinazione per l’estratto per privati il nome di nascita è riportato correttamente). Sussiste quindi il rischio che VOSTRA non riesca più a trovare le persone con precedenti penali che hanno cambiato nome. Risultato: la loro fedina penale risulta pulita. L’impiego del nuovo numero d’assicurato in VOSTRA (cfr. art. 14) contribuisce a migliorare la situazione, ma soltanto se l’autorità consulta i dati servendosi di questo nu- mero. Ecco perché ai fini di un aggiornamento continuo dei dati identificativi appare più sicuro creare anche un’interfaccia con SIMIC (e Infostar, cfr. art. 67). − Anche i decessi sono comunicati raramente. Ne consegue che i dati penali delle persone decedute restano nel sistema. Ovviamente questo non costituisce un grosso problema poiché, di norma, i defunti non sono oggetto di ricerca. L’attuazione corretta della legge, tuttavia, dipende dalle due interfacce con SIMIC e con Infostar. L’eliminazione corretta dei dati ha assunto maggiore im- portanza perché si sono allungati i tempi di conservazione dei dati (cfr. art. 29). Tuttavia, capiterà di rado che la morte di condannati stranieri senza nessi con la Svizzera sia comunicata attraverso Infostar o SIMIC. Per sicurezza l’articolo 28 capoverso 4 prevede quindi l’eliminazione dei dati al compimento dei 100 anni di età.

Art. 67 Interfaccia con Infostar I motivi a favore della creazione di un’interfaccia con Infostar sono gli stessi di quelli illustrati in merito all’interfaccia con SIMIC (cfr. art. 66). Si rimanda pertanto a quanto esposto in precedenza.

2.4 Parte terza: Casellario giudiziale delle imprese

2.4.1 Titolo primo: Contenuto

2.4.1.1 Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali

Art. 68 Iscrizione dei dati penali riferiti a un’impresa Nel caso delle imprese, sono due le situazioni che determinano un’iscrizione in VOSTRA: una sentenza di riferimento e un procedimento penale pendente. In entrambi i casi, la nazionalità dell’impresa non ha alcuna rilevanza. È per contro necessario che l’impresa possieda un IDI (art. 68 lett. b e 70 cpv. 1 lett. d). Questo punto è essenziale soprattutto per le imprese estere resesi punibili in Svizzera (p. es. per corruzione), ma che per il resto non hanno alcuna relazione con le autorità sviz-

104

zere e che quindi non dispongono di un IDI158. In teoria, anche queste imprese potrebbero essere iscritte in VOSTRA, ma si pone la domanda di come identificarle in modo univoco una volta iscritte (cfr. n. 1.3.2.1). Poiché senza IDI sarebbe diffici- le, se non addirittura impossibile gestire i dati o fornire informazioni, si rinuncia a iscrivere in VOSTRA le imprese sprovviste di un IDI159. Le condizioni alle quali va iscritta una sentenza di riferimento sono rette dall’articolo 70 (lett. a; cfr. infra). La lettera b precisa che può essere iscritto in VOSTRA anche un procedimento penale aperto in Svizzera contro un’impresa sin dal momento in cui è pendente160. Tale iscrizione contribuisce in particolare a chiarire eventuali questioni legate al foro (cfr. per es. l’art. 36 CPP). Nel caso dei procedimenti penali pendenti si distingue tra quelli fondati sull’articolo 102 CP (o sull’art. 59a CPM) e quelli fondati su una norma speciale di diritto penale accessorio: − I procedimenti penali fondati sull’articolo 102 CP (o sull’art. 59a CPM) sono possibili soltanto se il reato è un crimine o delitto ma non se si tratta di una con- travvenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 105 cpv. 1 CP). La situazione è quindi analoga a quella delle persone fisiche161. Nel campo d’applicazione dell’articolo 102 CP (o dell’art. 59a CPM) si rinun- cia a differenziare l’obbligo d’iscrizione in funzione del tipo di reato poiché ciò suscita controversie. Taluni pareri dottrinali considerano l’articolo 102 CP o 59a CPM una pura norma incriminatrice del reato giustificante l’iscrizione (crimine o delitto); per altri l’articolo 102 CP o 59a CPM costituisce invece una fattispecie (contravvenzionale) a se stante. Un terzo parere ritiene si tratti di una combinazione, ossia di una nuova forma di colpa o di una forma speciale della partecipazione162. I documenti del legislatore storico non forniscono alcun indi- zio utile per chiarire tale dubbio. Tuttavia, in materia di punibilità sussidiaria dell’impresa (art. 102 cpv. 1 CP o 59a cpv. 1 CPM), la Commissione degli af- fari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha integrato il testo di legge precisando che il crimine o il delitto commesso va «imputato» all’impresa se sono adempite tutte le condizioni. Ciò sembra indicare che l’articolo 102 capo- verso 1 CP o 59a cpv. 1 CPM non costituisce una fattispecie contravvenzionale ai sensi dell’articolo 103 CP, ma piuttosto che la qualifica del reato commesso

158 Cfr. art. 3 cpv. 1 n. 5 LIDI.

159 In teoria sarebbe possibile che il Casellario giudiziale svizzero, in veste di cosiddetto servizio IDI, partecipi all’attribuzione degli IDI (art. 9 LIDI). Tuttavia, se ne potrebbe de- sumere che l’impresa in questione sarà iscritta nel casellario giudiziale; per tale motivo questa possibilità è stata scartata.

160 In merito alla litispendenza, cfr. quanto esposto riguardo all’art. 23.

161 Cfr. quanto esposto riguardo all’art. 15 lett. b. Nel caso delle persone fisiche si rinuncia a iscrivere i procedimenti penali pendenti per contravvenzione, perché ciò comporterebbe un onere sproporzionato (attività di massa) e perché in futuro molte sentenze per contrav- venzione non andranno nemmeno iscritte in VOSTRA, visto che infliggono pene inferiori a 5 000 fr. Nel caso delle imprese, invece, soprattutto i procedimenti secondo l’art. 102 CP o 59a CPM non saranno mai attività di massa. 162 M.A. Niggli/D. Gfeller, BSK Strafrecht I, op.cit., art. 102 n. 35 segg. (con altri rinvii); pag. Trechsel/M. Jean-Richard, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, pag. Trechsel e al. (a cura di), 2008, art. 102 n. 7.

105

dall’impresa (crimine o delitto) dipende dalla comminatoria prevista per la per- sona fisica163. − Contro le imprese possono essere aperti procedimenti penali anche per viola- zioni del diritto penale accessorio della Confederazione (n. 2). In questi casi, sono iscritti in VOSTRA soltanto i procedimenti penali pendenti per crimini e delitti. Invece, in generale i procedimenti penali pendenti che riguardano con- travvenzioni non sono iscritti, come avviene per le persone fisiche.

Art. 69 Dati identificativi dell’impresa Il capoverso 1 definisce le caratteristiche dei dati iscritti relativi all’impresa (cfr. n. 1.3.2.1). Sono iscritti soltanto i dati necessari all’identificazione univoca dell’impresa, scelti sul modello delle «caratteristiche essenziali» del registro IDI (lett. a–c). Il motivo di tale scelta sta nel fatto che i dati del registro IDI sono aggior- natissimi, come del resto l’IDI stesso, che costituisce il principale criterio d’identificazione di un’impresa in VOSTRA. Gli scambi delle imprese con gli altri servizi IDI (per es. registro di commercio, autorità fiscali, ecc.) sono più frequenti di quelli con il Casellario giudiziale svizzero, ragion per cui gli eventuali cambiamenti (per es. dell’indirizzo) saranno iscritti nel registro IDI a ritmo continuato. Come nota interna (lett. d) per identificare l’impresa senza l’ausilio degli altri dati entra ad esempio in linea di conto la forma giuridica dell’impresa. Tale nota costitui- rà di certo un’eccezione, visto che l’IDI da sola consente già l’identificazione univo- ca di un’impresa. In base allo status IDI (lett. e) si potrà stabilire se un’impresa esiste ancora e quindi se i suoi dati penali sono consultabili in VOSTRA (cfr. n. 1.3.2.1; art. 79).

Art. 70 Condizioni per l’iscrizione delle sentenze di riferimento Il capoverso 1 elenca le condizioni alle quali una sentenza di riferimento è iscritta in VOSTRA. In merito si distingue ancora una volta tra sentenze di riferimento pro- nunciate in applicazione dell’articolo 102 CP o 59a CPM e sentenze direttamente164 fondate su disposizioni del diritto penale accessorio della Confederazione. In entrambe le situazioni le sentenze di riferimento devono essere, da un lato, passa- te in giudicato (lett. a) e, dall’altro, pronunciate da un’autorità di diritto penale comune o militare o da un’autorità penale amministrativa (lett. b). Le sentenze pronunciate in applicazione dell’articolo 102 CP o 59a CPM (lett. c n. 1) devono essere iscritte in VOSTRA. L’iscrizione è effettuata indipendentemente dal tipo di reato commesso in violazione dell’articolo 102 CP o 59a CPM e dall’importo della multa – lo stesso vale per l’iscrizione dei procedimenti penali pendenti.

163 Cfr. anche Matthias Forster, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, tesi, San Gallo 2006, pag. 72 seg. 164 Se si tratta di crimini o di delitti, anche le disposizioni del diritto penale accessorio possono sancire reati giustificanti l’iscrizione ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CP o 59a cpv. 1 CPM.

106

Secondo la lettera c numero 2 sono iscritte in VOSTRA anche le sentenze di riferi- mento pronunciate direttamente in base al diritto penale accessorio della Confedera- zione. Se il reato per il quale l’impresa è multata in aggiunta alla persona fisica o al suo posto è un crimine o un delitto165, l’importo della multa è irrilevante ai fini dell’iscrizione. Se per contro il reato dalla persona fisica è una contravvenzione, la sentenza è gene- ralmente iscritta in VOSTRA in funzione dell’importo della multa. Tale importo è però più elevato per le imprese che per le persone fisiche (cfr. art. 17 lett. c n. 3 tratt. 1) poiché, rispetto a queste ultime, le imprese sono di regola condannate a multe più elevate avendo maggiore capacità finanziaria. Occorre inoltre rilevare che le fattispecie in cui la responsabilità penale dell’impresa è puramente sostitutiva non sono in generale iscritte (cfr. p. es. art. 100 della legge del 12 giu. 2009 sull’IVA, LIVA; RS 641.20)166. Pertanto, secondo la lettera c numero 3 primo trattino, la sentenza di riferimento è iscritta soltanto se la multa supera i 50 000 franchi. Sono tuttavia previste due eccezioni: − Nei casi in cui l’autorità è abilitata o obbligata a inasprire la pena in caso di recidiva, la contravvenzione è iscritta indipendentemente dall’importo della multa (secondo trattino)167, altrimenti il giudice non potrebbe giudicare se si è in presenza di un caso di recidiva. − Alla stregua di quanto applicato alle persone fisiche, è iscritto anche un reato non soggetto a iscrizione se fa parte di una sentenza che riguarda altri reati da iscrivere (terzo trattino). Eccettuati i casi di cui all’articolo 52 CP (cfr. cpv. 2), sono iscritte anche le sentenze che prescindono da una pena168 purché siano adempiute le altre condizioni (cfr. lett. c n. 1–2 e n. 3 secondo e terzo trattino). Rinunciando all’iscrizione, si priverebbero le autorità inquirenti di informazioni importanti su eventuali casi di recidiva. Tutta- via, queste sentenze non figureranno nell’estratto per privati (cfr. art. 91 cpv. 1 lett. b).

165 Attualmente simili delitti sono contemplati soltanto nella legge sulle dogane (p. es.: art. 125 in combinato disposto con l’art. 118 cpv. 3 LD). I crimini dovrebbero entrare in linea di conto soltanto se, alla luce di circostanze attenuanti, fosse possibile non applicare le sanzioni previste per il reato che giustifica l’iscrizione e pronunciare una multa invece di una pena privativa della libertà o di una pena pecuniaria. 166 Si parla di responsabilità penale sostitutiva nei casi in cui la legge prevede che l’impresa sia multata in vece di una persona fisica, poiché le indagini per scoprire la persona fisica responsabile del reato sono considerate troppo costose (sulla sproporzione tra spesa ne- cessaria per le indagini sull’autore del reato e pena prevista cfr. Günter Heine, Straftäter Unternehmen: das Spannungsfeld von StGB, Verwaltungsstrafrecht und Steuerstrafrecht, in: recht, 2005, pag. 7 seg.; Martin Kocher, Klare Tat, unklare Täterschaft: Unternehmen- sstrafrecht nach revidiertem Mehrwertsteuergesetz, in: ASA 79, n. 1/2, 2010/2011, pag. 101). Sebbene le responsabilità penali sostitutive siano concepite come norme penali, alla luce del principio di colpevolezza non se ne giustifica l’iscrizione nel casellario giu- diziale, poiché l’impresa non è punita per una sua colpa diretta bensì in vece di una per- sona fisica. Per questo motivo alcuni non ritengono pene vere e proprie questo genere di multe ma piuttosto le considerano, per esempio nel settore dell’IVA, una sorta di imposta. È inoltre stato fatto notare che in questi casi le imprese non sono soggetti di diritto penale bensì vengono condannate soltanto per motivi di economia di procedura. 167 Cfr. p. es. l’art. 181 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 174 cpv. 2 LIFD. 168 I motivi d’impunità si applicano in linea di massima anche alle imprese, seppure in misura limitata. Cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, BSK Strafrecht I, op. cit, art. 102 n. 326 segg.

107

Il capoverso 2 e il periodo introduttivo del capoverso 1 precisano che sono iscritte soltanto le sentenze svizzere. Di fatto, le sentenze estere non sono comunicate al Casellario giudiziale svizzero. Non sono altresì iscritte in VOSTRA nemmeno le sentenze di colpevolezza secondo l’articolo 52 CP a motivo della lieve entità della colpa e delle conseguenze del fatto (in merito al problema analogo nel caso delle persone fisiche cfr. l’art. 17 cpv. 1 lett. c n. 1).

Art. 71 Dati della sentenza di riferimento da iscrivere in VOSTRA All’iscrizione di una sentenza di riferimento pronunciata contro un’impresa, vanno iscritti anche altri dati connessi con tale sentenza. Come per le persone fisiche (cfr. art. 19), l’articolo 71 indica soltanto le categorie principali. I dati del dispositivo delle sentenze da iscrivere saranno specificati in un’ordinanza (cpv. 3). In linea di massima, i dati saranno identici a quelli che figura- no nel casellario giudiziale delle persone fisiche. Le eventuali differenze dipendono dalle peculiarità insite nelle due categorie di soggetti giuridici. I riferimenti generali secondo il capoverso 1 lettera , sono informazioni quali la data della sentenza, l’autorità giudicante, la data della notifica, ecc. La descrizione del reato e la data in cui è stato commesso secondo il capoverso 1 lettera c comprendono, ad esempio, una descrizione astratta del reato e l’indicazione esatta della legge e del numero dell’articolo. Nel diritto penale delle imprese l’unica sanzione applicabile è la multa, ragion per cui le informazioni sulla sanzione pronunciata (cpv. 1 lett. d) comprendono soltanto l’importo della multa e la valuta. Quanto alla commisurazione della pena e alla rinuncia a infliggere una sanzione, possono essere indicati, ad esempio, le attenuanti secondo l’articolo 48 CP o gli eventuali motivi d’impunità secondo l’articolo 52 CP segg. (cfr. nota 168). Le informazioni complementari rilevanti per l’esecuzione della pena (cpv. 1 lett. e) riguardano, per il momento, soltanto la parte della pena considerata già scontata nei casi di violazione del principio di celerità (cfr. quanto esposto alla nota 109). Quanto al capoverso 2, che riguarda l’iscrizione di pene complementari e pene complementari parziali, si rimanda a quanto esposto in merito all’articolo 19. Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale stabilirà i dati da iscrivere. Per motivi di chiarezza può essere opportuno menzionare esplicitamente anche i dati che non vanno iscritti in VOSTRA, quali le sentenze di assoluzione che prescindono da una pena, il disciplinamento delle spese giudiziarie, le sanzioni amministrative o disci- plinari e i reati afferenti al diritto cantonale.

Art. 72 Decisioni successive Le uniche decisioni successive riguardanti imprese sono attualmente la grazia o l’amnistia, che dovranno essere iscritte in VOSTRA. Non vi sono per il momento altri tipi di decisioni rientranti nel campo di applicazione del diritto penale delle imprese, ma il Consiglio federale avrà la facoltà di prevederne se necessario.

108

Art. 73 Copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successi- ve da iscrivere In futuro andranno iscritte nel casellario giudiziale delle persone fisiche una copia del testo integrale di ogni sentenza e ogni decisione successiva (cfr. n. 1.3.1.4). S’intende introdurre la stessa regola per il casellario giudiziale delle imprese. L’articolo 73 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 21 capoverso 1, eccezion fatta per i rinvii. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

Art. 74 Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali Si rimanda a quanto illustrato in merito all’articolo 22, che prevede lo stesso disci- plinamento, eccezion fatta per il capoverso 1 lettera b e i rinvii.

Art. 75 Procedimenti penali pendenti In termini di contenuto, l’articolo 75 corrisponde in ampia misura all’articolo 23, che disciplina i procedimenti in corso contro persone fisiche. Si rimanda quindi a quanto esposto in merito a tale articolo.

2.4.1.2 Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei

dati penali Art. 76 Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità con il diritto di accesso Al casellario giudiziale delle imprese si applica per analogia l’articolo 24, che disci- plina la verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità con diritto di accesso al casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rimanda pertanto a quanto illustrato in merito a tale articolo.

Art. 77 Dati relativi all’ordinazione di estratti per privati L’articolo 77 corrisponde in ampia misura all’articolo 26 sui dati relativi all’ordinazione di estratti per privati nel casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rimanda quindi a quanto esposto in merito a tale articolo.

2.4.1.3 Capitolo 3: Momento dell’iscrizione dei dati in VOSTRA

Art. 78 La normativa sul casellario giudiziale delle imprese che il Consiglio federale emane- rà in un’ordinanza dovrebbe corrispondere in ampia misura a quella da emanare per il casellario giudiziale delle persone fisiche. Le eventuali differenze dipendono dalle peculiarità insite nelle due categorie di soggetti giuridici (cfr. anche quanto esposto riguardo all’art. 27).

109

2.4.1.4 Capitolo 4: Non visibilità, eliminazione e distruzione di dati di

VOSTRA Art. 79 Non visibilità dei dati in caso di scioglimento dell’impresa I dati penali di un’impresa sono rilevanti per l’esame della reputazione o la commi- surazione della pena soltanto finché l’impresa condannata non cessa di esistere. Poiché anche le imprese possono «morire», occorre una disposizione che permetta a VOSTRA di riconoscere la «scomparsa» di un’impresa e di definire il destino dei dati penali iscritti in VOSTRA. L’impresa che cessa la propria attività economica169 è cancellata dal registro IDI, vale a dire che il suo status IDI passa da «attivo» a «inattivo» (art. 12 cpv. 1 LIDI).170 Come illustrato al numero 1.3.2.1, questi dati restano accessibili nel regi- stro IDI171. Lo status IDI permette di sapere se un’impresa esiste ancora, ragion per cui fa parte dei dati identificativi dell’impresa (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. e). Come nel registro IDI, anche in VOSTRA i dati penali delle imprese cancellate o inattive non sono eliminati subito dopo la cancellazione o dopo un breve periodo transitorio, ma soltanto una volta trascorsi 20 anni (art. 80 cpv. 1). Secondo il capo- verso 1, i dati penali di imprese cancellate o inattive potranno essere consultati soltanto dal Casellario giudiziale svizzero ai fini della gestione della banca dati; significa che non saranno accessibili alle autorità di cui all’articolo 93 segg. e che non figureranno nell’estratto per privati (art. 91). Di conseguenza, il capoverso 2 statuisce il divieto di comunicare tali dati. Il motivo principale a favore della conservazione dei dati per 20 anni (art. 80 cpv. 1) è dato dal fatto che un’impresa iscritta nel registro IDI potrebbe, in teoria, cessare l’attività economica soltanto temporaneamente. L’impresa che riprende la propria attività dopo un po’ di tempo riceve normalmente lo stesso IDI di prima (art. 7 OIDI; cfr. anche art. 116 cpv. 3 ORC172)173. Se il cambiamento dello status IDI comportasse l’eliminazione definitiva dei dati da VOSTRA, un’impresa non do- vrebbe fare altro che cessare temporaneamente l’attività economica per sbarazzarsi di un’eventuale iscrizione nel casellario giudiziale. Riguardo alla comunicazione dello status IDI attraverso un’interfaccia elettronica tra VOSTRA e il registro IDI (cpv. 3), si rinvia a quanto esposto in merito all’arti- colo 103 lettera a.

Art. 80 Eliminazione delle sentenze di riferimento Dal momento che le imprese sono entità mutevoli e che le loro strutture organizzati- ve possono cambiare rapidamente, appare poco ragionevole iscriverle «a vita».

169 P. es. perché è stata liquidata o assorbita da un’altra impresa (fusione).

170 Messaggio del 28 ott. 2009 concernente la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese, FF 2009 6850. 171 Possono essere consultati dal pubblico per altri 10 anni (art. 12 cpv. 2 LIDI) e dai servizi IDI per altri 30 anni dal momento dell’eliminazione (art. 22 cpv. 1 LIDI).

172 Ordinanza del 17 ott. 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

173 Messaggio del 28 ott. 2009 concernente la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese, FF 2009 6846 segg.

110

Il capoverso 1 propone un termine di vent’anni, leggermente più elevato del termine di eliminazione delle multe per contravvenzione inflitte alle persone fisiche (art. 29 cpv. 1 lett. d). Questa differenza è dovuta alla maggiore gravità dei reati per i quali sono punite le imprese. Al momento è difficile valutare l’adeguatezza di tale durata di conservazione; in teoria un’impresa pregiudicata ha sempre la possibilità di sot- trarsi all’iscrizione, ad esempio attraverso uno scioglimento volontario seguito da una ricostituzione. Il capoverso 2 prevede che le sentenze annullate, ad esempio da una decisione di revisione, sono eliminate da VOSTRA senza indugio.

Art. 81 Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati auto- maticamente e delle copie elettroniche L’articolo 81 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 30, eccezion fatta per i rinvii. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

Art. 82 Eliminazione dei procedimenti penali pendenti Si rinvia a quanto illustrato all’articolo 31 capoversi 1 e 3, applicabili per analogia anche al casellario giudiziale delle imprese.

Art. 83 Eliminazione dei dati verbalizzati automaticamente Si applica per analogia l’articolo 32, che disciplina l’eliminazione dei dati verbaliz- zati automaticamente nel casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

Art. 84 Eliminazione dei dati relativi all’ordinazione dell’estratto per privati I dati inseriti nella banca dati ausiliaria allo scopo di ordinare gli estratti per privati sono salvati in VOSTRA per due anni dal momento dell’ordinazione e poi eliminati.

Art. 85 Divieto di archiviazione e di utilizzazione L’articolo 85 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 35, eccezion fatta per i rinvii. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

111

2.4.2 Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA

2.4.2.1 Capitolo 1: Profili di accesso e categorie di estratti nel sistema

di gestione dei dati penali 2.4.2.1.1 Sezione 1: Disposizioni generali Art. 86 Rapporto tra il profilo di accesso e l’estratto del casellario giudiziale L’articolo 86 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 36, eccezion fatta per i rinvii. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

Art. 87 Presentazione delle iscrizioni sull’estratto L’articolo 87 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 37. Si rimanda per- tanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

Art. 88 Menzione sull’estratto in assenza di sentenze di riferimento o di procedi- menti penali pendenti L’articolo 88 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 38. Si rimanda per- tanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

2.4.2.1.2 Sezione 2: I singoli profili di accesso Art. 89 Estratto 1 per autorità Alla stregua di quanto vale per le persone fisiche (cfr. art. 40), questo estratto inte- grale consente di consultare tutti i dati penali di cui ai capoversi 1 e 2 iscritti in VOSTRA. Come per le persone fisiche (cfr. art. 46), anche per le imprese l’accesso al casellario giudiziale è consentito soltanto a un numero limitato di autorità. Soltan- to i giudici penali e le autorità amministrative con competenze penali, i pubblici ministeri, i servizi di polizia (nella misura in cui conducono indagini secondo il CPP), le autorità preposte all’assistenza amministrativa nonché le autorità che tengono il casellario (cfr. art. 92−94 e 96) hanno diritto di accedere ai dati del casellario giudiziale. Diversamente da quanto vale per le persone fisiche, le autorità di esecuzione delle pene e delle misure non devono accedere al casellario per esegui- re le multe. Nemmeno alle autorità penali dei minori occorrono i dati delle imprese. Anche per il casellario giudiziale delle imprese, il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza i dati di sistema consultabili e quelli figuranti soltanto sull’estratto stampato (cpv. 2; per l’iscrizione delle persone fisiche cfr. l’art. 40 cpv. 2). Il capoverso 3 specifica che questi dati non sono consultabili in eterno, ma cessano di figurare nell’estratto alla scadenza dei termini di eliminazione degli articoli 80–82 o allo scioglimento dell’impresa secondo l’articolo 79.

112

Art. 90 Estratto 2+ per autorità Rispetto all’estratto 1 per autorità, questo estratto consente di consultare i dati penali in maniera più limitata in termini di tempi e di contenuto. Dall’elenco al capoverso 1 si evince che non possono essere consultate le copie elettroniche delle sentenze e delle decisioni successive. Secondo il capoverso 3 inoltre i dati figurano nell’estratto per dieci anni oppure finché l’impresa non cessa di esistere se ciò accade prima che scada il termine di dieci anni (art. 79). Il termine di eliminazione è stato fissato a dieci anni in analogia alla regola applicabile all’estratto 2 per autorità sulle persone fisiche, per le quali la durata di conservazione è differenziata in funzione della sanzione inflitta (cfr. art. 41 cpv. 3 lett. d; 10 anni in caso di multa).

Art. 90a Estratto 2− per autorità L’estratto 2− per autorità si distingue dall’estratto 2+ per autorità (art. 90) nella misura in cui non contiene dati sui procedimenti penali pendenti.

Art. 91 Estratto per privati Ogni impresa può chiedere un estratto per privati che la riguarda (art. 100). Rispetto all’estratto per autorità, quello per privati contiene meno informazioni, che inoltre vi figurano per meno tempo. Per le sentenze di riferimento figuranti nell’estratto per privati, è fatta la distinzione tra quelle pronunciate per una violazione dell’articolo 102 CP (o l’art. 59a CPM) e quelle emesse in virtù del diritto penale accessorio della Confederazione. In base al capoverso 1 lettera b numero 1, le sentenze di riferimento pronunciate in applicazione dell’articolo 102 CP (o dell’art. 59a CPM) figurano nell’estratto per privati soltanto se è stata inflitta una multa. Non figura pertanto nell’estratto per privati una sentenza iscritta in VOSTRA che condanna l’impresa senza però punirla. Secondo il capoverso 1 lettera b numero 2, le sentenze di riferimento pronunciate in applicazione diretta del diritto penale accessorio della Confederazione figurano nell’estratto privato soltanto se il reato per il quale l’impresa è punita in aggiunta alla persona fisica o al suo posto, è un crimine o un delitto. Alla stregua di quanto accade per le persone fisiche, le contravvenzioni non figurano nell’estratto. Nell’estratto per privati figureranno quindi di rado le sentenze pronunciate in appli- cazione diretta delle disposizioni applicabili alle imprese del diritto penale accesso- rio della Confederazione174. Nell’estratto figura tuttavia, a titolo di eccezione, la contravvenzione inserita in una sentenza contenente altri reati da iscrivere (unità del diritto del casellario giudiziale).

174 Il motivo va ricercato nel fatto che i reati giustificanti l’iscrizione per i quali un’impresa è punita in aggiunta alla persona fisica (p. es. art. 100 LIVA o 49 LFINMA) o al suo posto (art. 181 cpv. 1 LIFD) sono in genere delle contravvenzioni. Le uniche eccezioni note so- no contemplate nella legge sulle dogane (LD).

113

Secondo il capoverso 1 lettera c, l’estratto per privati deve inoltre riportare eventuali decisioni di grazia o di amnistia (decisioni successive) facenti capo a una sentenza di riferimento figurante nell’estratto. Il capoverso 3 fissa i termini alla cui scadenza le sentenze di riferimento non figura- no più nell’estratto per privati. Come per le persone fisiche, si applica di norma la regola dei due terzi (cfr. in merito l’art. 43 cpv. 3 lett. a), termine di base questo che dev’essere trascorso per tutte le sentenze (cfr. in merito l’art. 43 cpv. 3 lett. d).

2.4.2.2 Capitolo 2: Accesso delle autorità ai dati di VOSTRA

Art. 92 Diritto di accesso online del Casellario giudiziale svizzero Il Casellario giudiziale svizzero può accedere a tutti i dati penali delle imprese iscritte, come del resto può accedere a tutti i dati delle persone fisiche iscritte (cfr. n. 2.3.2.2). Può addirittura accedere ai dati penali delle imprese eliminate o inattive (cfr. art. 79 cpv. 1) al fine di gestirli.

Art. 93 Diritto di accesso online dei servizi di coordinamento cantonali e del Servizio di coordinamento della giustizia militare Il diritto di accesso di tali autorità al casellario giudiziale delle imprese è analogo a quello per il casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rinvia pertanto a quanto esposto all’articolo 45.

Art. 94 Accesso online all’estratto 1 per autorità Per quanto concerne le imprese, la normativa sulle autorità con diritto di accesso all’estratto 1 per autorità e ai relativi scopi di accesso corrisponde a quella prevista per le persone fisiche. Si rinvia pertanto a quanto esposto all’articolo 46. Le differenze rispetto al casellario delle persone fisiche sono dovute alla natura della materia da disciplinare. Così non occorre ad esempio che, nei procedimenti di estra- dizione, il servizio competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale in seno all’UFG abbia accesso ai dati penali delle imprese. I dati sulle imprese condan- nate non hanno alcun rilievo nemmeno per le autorità penali dei minori.

Art. 95 Accesso online all’estratto 2+ per autorità Per quanto concerne le imprese, la normativa sulle autorità con diritto di accesso all’estratto 2+ per autorità e ai relativi scopi di accesso corrisponde a quella prevista per le persone fisiche. Si rinvia pertanto a quanto esposto all’articolo 47. Le diffe- renze rispetto al casellario delle persone fisiche sono dovute alla natura della materia da disciplinare.

114

Art. 95a Accesso online all’estratto 2− per autorità Per quanto concerne il diritto di accesso della FINMA, si rinvia alle osservazioni sull’articolo 48 lettera d. Non sono soltanto le persone fisiche a dover fornire garan- zia, ma anche l’istituto soggetto a vigilanza. Anche le eventuali sanzioni nei con- fronti di un’impresa sono pertanto rilevanti ai fini dell’autorizzazione.

Art. 96 Accesso su domanda scritta all’estratto 1 per autorità Le autorità della giustizia militare non disporranno di un collegamento online opera- tivo nemmeno per il casellario giudiziale delle imprese (cfr. in merito l’art. 51). Per accedere ai dati necessari all’esecuzione dei procedimenti penali possono presentare domanda scritta al Servizio di coordinamento della giustizia militare (art. 98 cpv. 2 lett. c).

Art. 97 Accesso su domanda scritta all’estratto 2− per autorità Come illustrato in merito all’articolo 72, anche un’impresa può essere graziata. Pertanto le autorità competenti in materia di grazia hanno diritto di accedere ai dati penali di un’impresa eventualmente da graziare. Sarebbe possibile dare accesso all’estratto 2− per autorità anche alle autorità aggiu- dicanti nell’ambito delle gare pubbliche. L’estratto potrebbe permettere di escludere dalla gara d’appalto le imprese condannate per corruzione. Il diritto attuale non prevede però la verifica della reputazione delle imprese né la loro esclusione per motivi penali. Per tale motivo, in questo momento è preferibile rinunciare a istituire un tale diritto di accesso.

Art. 98 Modalità e portata del diritto di accesso delle autorità L’articolo 98 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 54, eccezion fatta per i rinvii. In merito si rimanda pertanto a quanto esposto in quella sede.

Art. 99 Estratti per autorità straniere In merito si rimanda a quanto esposto all’articolo 55.

2.4.2.3 Capitolo 3: Accesso dei privati ai dati di VOSTRA

2.4.2.3.1 Sezione 1: Rilascio dell’estratto per privati Art. 100 Alla stregua di ogni persona fisica, anche un’impresa ha il diritto di chiedere un estratto per privati che la riguarda. Secondo il capoverso 1 possono ordinarlo le persone che hanno il potere di rappresentare l’impresa, ossia ad esempio – a seconda della forma giuridica – gli amministratori, i direttori, i presidenti o i procuratori. Entrano in linea di conto anche i rappresentanti di commercio (art. 32 segg. OR).

115

Il capoverso 2 impone al richiedente di indicare il numero IDI dell’impresa, per permetterne l’identificazione e garantire tempi di trattamento brevi. Il richiedente deve inoltre comprovare la propria identità esibendo i documenti del caso (p. es. passaporto o carta d’identità). Verificare il potere di rappresentanza (p. es. procura scritta, estratto del registro di commercio) nel corso di un processo di ordinazione richiede troppo tempo e com- porterebbe importanti ritardi nella stesura su larga scala degli estratti; il capoverso 3 propone pertanto di rinunciare a tale verifica. Per impedire rilasci abusivi, l’estratto dal casellario giudiziale è inviato esclusivamente agli indirizzi iscritti nel registro IDI e soltanto all’attenzione della direzione. Tali accorgimenti sono tesi a ridurre il rischio che l’estratto finisca nelle mani sbagliate. Il nome del richiedente è rivelato nella lettera accompagnatoria, offrendo quindi alla direzione la possibilità di verifi- care la legittimità dell’ordinazione. L’ammontare dell’emolumento e le altre regole di calcolo saranno definiti dal Con- siglio federale (cpv. 4). In virtù della competenza di emanare disposizioni esecutive (cfr. art. 104), il Consi- glio federale specificherà in un’ordinanza i dettagli della procedura di ordinazione, ispirandosi a quella già praticata per le persone fisiche. Per forza di cose sono però necessarie alcune restrizioni: − L’estratto per privati potrà essere ordinato via Internet o allo sportello postale. In quest’ultimo caso può essere ordinato soltanto l’estratto stampato. Per motivi di sicurezza (rischio di abusi) è altresì escluso l’invio a terzi, ossia a persone non facenti parte dell’impresa (p. es. autorità); altrimenti andrebbe verificato il potere di rappresentanza del richiedente, il che non è fattibile. − Anche via Internet può essere ordinato soltanto l’estratto stampato. Il rilascio di un estratto elettronico non sarà attuabile per il casellario giudiziale delle impre- se; non può infatti funzionare il meccanismo di controllo consistente nell’invio obbligato a un indirizzo figurante nel registro IDI e alla sola attenzione della di- rezione. Il richiedente dovrebbe indicare un indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere l’estratto, nonché una password per poterlo ritirare in forma elettronica. Anche se in teoria è possibile inserire indirizzi di posta elettronica nel registro IDI, il Casellario giudiziale svizzero non può garantire che l’invio sia fatto esclusivamente all’attenzione della direzione. Non ha altresì la facoltà di verificare chi ha effettivamente accesso all’indirizzo di posta elettronica in- dicato. L’invio elettronico di estratti del casellario giudiziale non permette infi- ne di garantire la protezione dei dati.

2.4.2.3.2 Sezione 2: Esercizio del diritto di accesso secondo la legisla- zione sulla protezione dei dati Art. 101 In base al capoverso 1 anche un’impresa ha il diritto di sapere se figura in VOSTRA (cfr. anche l’art. 8 in combinato disposto con gli art. 2 cpv. 1 e 3 lett. b LPD). Tale diritto può tuttavia essere limitato, differito o rifiutato (cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 59 cpv. 2). Tale eventualità dovrebbe comunque verificarsi soltanto se la

116

comunicazione delle informazioni compromette lo scopo di un’istruzione penale (art. 9 cpv. 2 lett. b LPD). Poiché l’impresa in quanto entità astratta non può esercitare «di persona» tale diritto, il capoverso 2 definisce chi può farlo a suo nome. Entrano in linea di conto le stesse persone cui è rilasciato un estratto per privati (cfr. art. 100). Per far valere il diritto di accesso la persona avente potere di rappresentanza deve presentare una domanda scritta al Casellario giudiziale svizzero esibendo i documenti comprovanti la sua identità e la sua legittimazione (p. es. estratto attuale del registro di commercio, procura scritta). Al contrario di quanto accade per il rilascio dell’estratto per privati, il potere di rappresentanza è verificato concretamente quando viene esercitato il diritto di acces- so. Le esperienze maturate con le persone fisiche hanno mostrato che il diritto di accesso completo è fatto valere abbastanza di rado, ossia ogni tre mesi circa. A differenza di quanto vale per il rilascio di estratti per privati, la procedura non è quindi urgente e non occorre quindi che sia gestita nella maniera più semplice possi- bile. In questo caso il dispendio di tempo per il controllo della legittimazione si giustifica meglio che per il rilascio dell’estratto per privati. Le informazioni sono fornite nei locali del Casellario giudiziale svizzero alla stregua di quanto accade per le persone fisiche (cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 59 cpv. 4). La persona avente potere di rappresentanza che rileva dati errati può far valere i propri diritti secondo l’25 LPD (cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 59 cpv. 5).

2.4.2.4 Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA

all’UST Art. 102 In merito si rimanda a quanto esposto all’articolo 60.

2.4.3 Titolo terzo: Interfaccia con il registro IDI

Art. 103 Come accennato al numero 1.3.2.2, s’intende collegare il Casellario giudiziale svizzero direttamente al registro IDI attraverso un’interfaccia elettronica, dotandolo di diritti di accesso ampliati per permettergli di adempire i propri compiti. L’articolo 103 elenca i compiti per i quali il sistema e le autorità collegate online possono utilizzare l’interfaccia. L’articolo 79 prevede che non si acceda più ai dati penali di imprese che hanno cessato di esistere. Il sistema identifica tali imprese in base allo status IDI (atti- vo/inattivo). Secondo la lettera a, lo status IDI è allineato tra VOSTRA e il registro IDI attraverso l’interfaccia. L’allineamento non è però automatico, ma scatta quando un’autorità procede a una ricerca specifica. Se un’autorità collegata consulta VOSTRA per cercare eventuali dati penali in base all’IDI di un’impresa, il sistema per prima cosa procede ad allineare lo status con il registro IDI. Tuttavia, i dati saranno visibili in VOSTRA soltanto se l’impresa è iscritta in VOSTRA e il suo IDI

117

non è cancellato ossia lo status IDI è «attivo». Se l’impresa è iscritta in VOSTRA con lo status IDI «inattivo», i dati non possono essere consultati. In base alla lettera b, anche i dati identificativi (cfr. in merito l’art. 69), eventual- mente modificati dopo l’iscrizione in VOSTRA e aggiornati costantemente nel registro IDI, vengono aggiornati in VOSTRA soltanto in seguito alla ricerca specifi- ca di un’autorità. La lettera c costituisce la base legale formale affinché le autorità collegate a VOSTRA citate negli articoli 4–7 possano utilizzare i dati delle imprese figuranti nel registro IDI (e in particolare il numero IDI) per adempire i propri compiti, ossia per identificare le imprese nei limiti dei loro diritti di accesso online (art. 92–95a). Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli fondandosi sulla propria competenza di emanare disposizioni esecutive (cfr. art. 104).

2.5 Parte quarta: Disposizioni finali e allegato

Art. 104 Esecuzione L’articolo 104 comprende una competenza esecutiva generale del Consiglio federale che lo autorizza a emanare disposizioni esecutive e si applica in assenza di altre competenze esplicite in materia.

Art. 105 Norme di delega Le norme di delega si riferiscono a settori disciplinati per mezzo di ordinanze anche nel diritto vigente. Riguardo alla verbalizzazione (art. 105 lett. b) si rimanda a quanto esposto in merito all’articolo 24. L’articolo 105 lettera b accenna alla riparti- zione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni, che s’intende mantenere invariata (cfr. art. 31 Ordinanza VOSTRA).

Art. 106 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato alla legge sul casellario giudiziale (cfr. quanto esposto alla fine della n. 2.5). Sono modificate la legge sul personale federale (cfr. n. 1 dell’allegato), il Codice penale (cfr. n. 2 dell’allegato), il Codice di procedura penale (cfr. n. 3 dell’allegato), la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (cfr. n. 4 dell’allegato), il Codice penale militare (cfr. n. 5 dell’allegato) e la legge sul servizio civile (cfr. n. 6 dell’allegato).

Art. 107 Disposizioni transitorie per il casellario giudiziale delle persone fisiche All’atto pratico sarebbe difficile gestire in doppio le sentenze, secondo il diritto vecchio e quello nuovo. Per tale motivo il capoverso 1 prevede, per le persone fisiche, la precedenza di massima del nuovo diritto – anche nel caso di sentenze di riferimento e di decisioni successive pronunciate prima dell’entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale. In altre parole, viene a cadere il principio della «lex

118

mitior». Tale regola (che non si applica indistintamente, cfr. cpv. 2–5) produce i due effetti seguenti: − resta iscritto tutto quanto era iscritto in VOSTRA nel momento dell’entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale ed è conforme alle nuove condizioni legali. A tutti i dati iscritti si applicano in particolare le nuove regole di conser- vazione per l’eliminazione e la non visibilità nei singoli estratti; − tutte le iscrizioni non più giustificate secondo le nuove prescrizioni sono auto- maticamente eliminate nel momento dell’entrata in vigore (p. es. una sentenza straniera che prevede una pena detentiva inferiore a un mese e non dispone né un trattamento terapeutico stazionario né un’interdizione di esercitare una pro- fessione; cfr. art. 18 cpv. 1 lett. d n. 1). Risulta più delicato invece determinare se vanno iscritti a posteriori anche i dati che all’entrata in vigore non figurano nel sistema sebbene le condizioni d’iscrizione siano adempiute. Applicando rigorosamente il nuovo diritto ai sensi del capoverso 1, si rischierebbe di dover iscrivere tutti i dati a posteriori se sono adempite le nuove condizioni. La misura potrebbe toccare varie categorie di dati, quali le sentenze non iscritte pronunciate sotto il vecchio diritto (p. es. quelle che prescindono da una pena secondo l’art. 17 cpv. 1 lett. c n. 1 o quelle contro minorenni che prevedono determinate nuove sanzioni secondo l’art. 17 cpv. 2 lett. c n. 3), le sentenze elimina- te secondo il diritto attuale (p. es. sentenze che prevedono misure con decorrenza precoce dei termini in seguito a commutazione), le decisioni successive (p. es. se sono già state eliminate con la sentenza di riferimento o se finora non sono state iscritte – come p. es. le decisioni di exequatur secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. f) oppure singoli dati (p. es. copie di sentenze secondo l’art. 21). Poiché ora sono previsti termini di conservazione molto più lunghi (cfr. art. 29), l’iscrizione a posteriori di sentenze eliminate in base al vecchio diritto avrebbe conseguenze incisive e diffi- cilmente sarebbe compatibile con il divieto di retroattività. Ecco perché per l’iscrizione a posteriori sono previste regole speciali, che fanno la distinzione tra decisioni (cpv. 2 e 3) e determinati dati singoli (cfr. in merito i cpv. 4 e 5). Il diritto attuale non conosce alcuna regola per l’iscrizione a posteriori, ma il pro- blema si presenta meno accentuato dato che nel corso della revisione della Parte generale del Codice penale (in vigore dal 1° gennaio 2007), i termini di conserva- zione in caso di pene lunghe sono state tendenzialmente accorciati. Finora l’iscrizione a posteriori è considerata possibile (applicando rigorosamente il nuovo diritto secondo il n. 3 cpv. 1 disp. fin. della modifica del 2002), ma di fatto attual- mente soltanto le sentenze che irrogano misure contro una persona penalmente incapace (cfr. art. 375 cpv. 1 CPP) sono iscritte a posteriori, a condizione che il condannato stia ancora scontandole. Finora i dati non sono sistematicamente iscritti a posteriori, anche perché non sarebbe fattibile. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il nuovo diritto sul casellario giudiziale. Infatti, gli incartamenti delle sentenze sono archiviati dopo dieci anni e quindi difficili da reperire. Richiederebbe però un dispendio di tempo notevole anche l’iscrizione a posteriori delle sentenze facilmente reperibili, in quanto andreb- bero riattribuite anche tutte le decisioni successive. Oltre alle considerazioni sulla fattibilità, riveste una certa importanza anche il seguente argomento: il fatto di iscrivere a posteriori le sentenze eliminate mal si sposa con l’attuale divieto di utilizzare le informazioni, il quale impedisce servirsi delle sentenze eliminate. Inol-

119

tre è difficile ricostruire quali sentenze non sono ancora iscritte e quali sono già state eliminate. È altresì esclusa un’iscrizione a posteriori mirata, ossia la facoltà, per l’autorità iscrivente, di decidere liberamente se procedere o no all’iscrizione. Le sentenze penali non devono essere iscritte a posteriori per il solo motivo che un’autorità trova per caso una vecchia sentenza con elementi indicanti determinati precedenti che non figurano più in VOSTRA. Da un canto, anche in tale eventualità sussiste il problema che non è possibile ricostruire tutte le informazioni necessarie per VOSTRA; dall’altro questo tipo di iscrizione a posteriori è alquanto arbitraria. Ecco perché occorrono regole speciali per l’iscrizione a posteriori. Tuttavia, anche la disciplina proposta prevede l’iscrizione mirata, vale a dire che le autorità che tengono il casellario giudiziale non cercano attivamente le sentenze che adempiono le condizioni d’iscrizione, ma si limitano a iscriverle a posteriori quando ne trovano. Le sentenze e le decisioni successive che non figurano in VOSTRA al momento dell’entrata in vigore, ma adempiono le nuove condizioni d’iscrizione, sono iscritte a posteriori soltanto nei due seguenti casi: − L’interessato sta ancora scontando la pena o la misura (cpv. 2 lett. a): I motivi per questa regola sono di natura puramente pratica. Si troveranno sen- tenze non iscritte soprattutto mentre s’iscrive in VOSTRA la decisione di libe- razione condizionale allo scopo di informare altre autorità dell’eventuale perio- do di prova. La decisione successiva però non può essere iscritta in VOSTRA fintanto che la sentenza di riferimento secondo il vecchio diritto non figura nel sistema. Rinunciando a iscrivere a posteriori la sentenza di riferimento, si ri- schierebbe di non rilevare l’eventuale violazione del periodo di prova. I dati possono essere iscritti a posteriori anche nel caso di un trasferimento dall’estero. Capita spesso che la sentenza di riferimento non sia stata comuni- cata prima del trasferimento in Svizzera. Poiché tali sentenze continuano a esplicare il loro effetto nel presente, l’iscrizione a posteriori non viola il divieto di retroattività. All’atto pratico dovrebbero rivelarsi importanti anche i casi di misure staziona- rie commutate a posteriori, alle quali i termini di eliminazione secondo il diritto attuale hanno iniziato ad applicarsi sebbene l’interessato si trovi in esecuzione stazionaria. Finora, infatti, il calcolo dei termini decorre dalla revoca della mi- sura disposta nella sentenza, anche se commutata (p. es. in un internamento), vale a dire che i termini di eliminazione hanno effetto sebbene l’interessato re- sti internato. Si è rinunciato a prevedere una regola speciale per l’iscrizione a posteriori delle sentenze la cui esecuzione non è ancora iniziata. Certo, il caso è simile a quello delle sentenze la cui esecuzione è in corso. Tuttavia, dovrebbe capitare di rado che per sbaglio una sentenza non venga iscritta e che al contempo non sia anco- ra iniziata l’esecuzione. La situazione potrebbe eventualmente verificarsi in ca- so di ritardi nell’iscrizione. Dato che però d’ora in avanti andranno iscritte a posteriori anche tutte le sentenze emanate al massimo dieci anni prima dell’entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale (cfr. infra cpv. 2 lett. b), non dovrebbero sorgere problemi di questo tipo. Non occorre quindi di- sciplinare esplicitamente il caso in specie.

120

− La sentenza non è stata pronunciata più di dieci anni prima dell’entrata in vigore della legge casellario giudiziale (cpv. 2 lett. b): Sarebbe particolarmente iniquo non poter iscrivere a posteriori le sentenze che adempiono le condizioni sia del vecchio sia del nuovo diritto. Sono ad esempio ipotizzabili i casi seguenti: le sentenze secondo il vecchio diritto la cui iscrizio- ne è stata dimenticata mentre vigeva il vecchio diritto; le sentenze secondo il vecchio diritto passate in giudicato dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto e quindi impossibili da iscrivere prima; le sentenze secondo il vecchio diritto passate in giudicato poco prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto che non hanno potuto essere iscritte in tempo; le sentenze straniere secondo il vecchio diritto comunicate con ampio ritardo e quindi pronte a essere iscritte soltanto dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto (l’attuale diritto dei trattati internazio- nali impone di comunicare le sentenze allo Stato di origine almeno una volta l’anno; spesso però tale termine non è rispettato). Tuttavia, la programmazione si rivelerebbe molto dispendiosa se, al momento di iscrivere una sentenza secondo il vecchio diritto che non figura ancora in VOSTRA all’entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale, il sistema dovesse anche verificare se sono adempite le regole di conservazione del vec- chio diritto (per non violare il divieto di retroattività). Si propone pertanto una regola di più facile applicazione: i dati sono iscritti retroattivamente soltanto fi- no al momento in cui, con ogni certezza, i termini di eliminazione del vecchio diritto non pongono problemi. Dopo l’ultima ampia revisione della legge (en- trata in vigore il 1.1.2007), tutte le sentenze di riferimento sono conservate per almeno dieci anni175. Pertanto le sentenze di cui al capoverso 2 lettera b non ri- schiano di essere già state eliminate sotto il vecchio diritto. Sono tuttavia previste delle deroghe, disciplinate al capoverso 3. Non sono iscritte a posteriori: − Le sentenze di riferimento per crimini e delitti che prescindono da una punizio- ne (cpv. 3 lett. a): finora queste sentenze non venivano iscritte (art. 9 lett. b Or- dinanza VOSTRA), non è pertanto adempita la condizione in base alla quale la sentenza dev’essere soggetta a iscrizione secondo il vecchio e il nuovo diritto (cfr. supra cpv. 2 lett. b). − Le sentenze contro minorenni pronunciate prima del 1° gennaio 2013 che vanno iscritte unicamente perché prevedono un trattamento ambulatoriale, il collocamento in un istituto aperto o il collocamento presso privati (cpv. 3 lett. b): prima del 1° gennaio 2013 (entrata in vigore del diritto militare rivedu- to; cfr. n. 1.1.1), queste sentenze non sono iscritte in VOSTRA. Non pongono invece problemi le sentenze pronunciate dopo il 1° gennaio 2013, poiché il termine di eliminazione è di cinque anni per i trattamenti ambulatoriali e di set- te anni per il collocamento in un istituto aperto (cfr. anche la nota 175).

175 Tuttavia, alle sentenze contro minorenni da iscrivere in VOSTRA a partire dal 1.1.2013 (cfr. quanto esposto al n. 1.1.1 sulla revisione del diritto militare nonché l’art. 107 cpv. 3 lett. b) si applicano termini di eliminazione più brevi (7 anni dalla fine della misura in ca- so di collocamento in un istituto aperto secondo l’art. 369 cpv. 4 lett. c nCP; 5 anni dalla fine della misura in caso di trattamento ambulatoriale secondo l’art. 369 cpv. 4bis secondo periodo nCP). Anche in questo caso è poco probabile che le sentenze saranno già state e- liminate quando entrerà in vigore la revisione totale (verso il 2017).

121

− Le sentenze straniere per contravvenzioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della presente legge, ma conformi alle nuove condizioni d’iscrizione (cpv. 3 lett. c): per le sentenze straniere le condizioni d’iscrizione del nuovo di- ritto divergono da quelle del vecchio diritto (cfr. n. 1.3.1.3). Senza regole spe- ciali, le sentenze per contravvenzione pronunciate meno di dieci anni fa, ma scartate secondo il vecchio diritto o non ancora comunicate, andrebbero iscritte a posteriori in base al capoverso 2 lettera b se sono adempite le condizioni d’iscrizione del nuovo diritto. Poiché però i relativi moduli di comunicazione sono stati distrutti, tali sentenze non sarebbero comunque reperibili. Questo motivo da solo è sufficiente per rinunciare a iscrivere a posteriori le sentenze straniere per contravvenzioni secondo il vecchio diritto. In una fase transitoria, andrà verificato se le sentenze straniere pronunciate prima dell’entrata in vigo- re del nuovo diritto, ma comunicate soltanto dopo tale data vertono su una con- travvenzione. In tale fase è pertanto mantenuto l’oneroso lavoro di trascrizione. Il capoverso 4 elenca i singoli dati (elementi della sentenza) che devono essere iscritti a posteriori. Sono due i casi contemplati: − Le copie elettroniche dei moduli di comunicazione delle sentenze straniere conformemente all’articolo 21 capoverso 2 (cfr. cpv. 4 lett. a): tali comunica- zioni, che oggi esistono soltanto in forma cartacea, vanno inserite nel sistema. Soltanto la comunicazione permette infatti di determinare i singoli reati com- messi, in particolare nei casi in cui non è possibile correlare l’illecito straniero alla corrispondente fattispecie svizzera. Viste le importanti informazioni sui re- ati contenute nelle comunicazioni, queste vanno iscritte a posteriori. − I numeri d’assicurato secondo l’articolo 50c LAVS da iscrivere in VOSTRA sulla base degli articoli 14 e 16 capoverso 1 lettera a (cfr. cpv. 4 lett. b). Questi dati vanno iscritti a posteriori perché altrimenti determinati processi automatiz- zati non funzionano più (p. es. l’aggiornamento automatico dei cambiamenti di nome in Infostar secondo l’art. 67). Il servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato (Ufficio centrale di compensazione) collabora all’iscrizione in VOSTRA di tale numero e riceve i dati necessari allo scopo sulla base dell’articolo 50g capoverso 2 lettera b LAVS. Per l’assegnazione dei numeri sono stati sviluppati programmi specifici che agevolano tale operazione. Poiché l’iscrizione a posteriori per i casi citati al capoverso 4 dovrebbe richiedere molto tempo, è previsto un periodo transitorio di sei mesi. Infine il capoverso 5 autorizza le autorità che tengono il casellario giudiziale a iscrivere in VOSTRA le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive svizzere già iscritte secondo l’articolo 21 capoverso 1. I dati non saranno però sistematicamente iscritti a posteriori poiché ciò richiederebbe troppo tempo. Questo tipo di iscrizione a posteriori è meno problematico, dal mo- mento che non tocca dati già eliminati.

Art. 108 Disposizione transitoria per il casellario giudiziale delle imprese Poiché finora le sentenze contro le imprese non erano iscritte, l’articolo 108 prevede che, per le imprese, il nuovo diritto sul casellario giudiziale si applica soltanto alle sentenze di riferimento e alle decisioni successive rese dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto. Fa stato la data della sentenza (fondarsi sulla data del passaggio in

122

giudicato sarebbe stato insensato, visto che il nuovo Codice di procedura penale fa comunque coincidere il giudicato con la data della sentenza). Le vecchie sentenze non sono iscritte a posteriori.

Art. 109 Referendum ed entrata in vigore L’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale, anche perché è difficile prevedere il tempo che occorrerà per riprogrammare VOSTRA.

Allegato n. 1 (modifiche della legge sul personale federale) L’articolo 8 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) sarà integrato con un nuovo capoverso 4, in base al quale il datore di lavoro può chiedere al candidato di presentare un estratto del casellario giudiziale. È opportuno che la reputazione possa essere verificata anche al di fuor dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi della LMSI. In questo modo le autorità federa- li avranno a disposizione i medesimi strumenti dei datori di lavoro privati. In termini di diritto privato, la facoltà dei datori di lavoro di chiedere sempre un estratto è senz’altro controverso. I criteri sviluppati dal diritto del lavoro si rivelano però poco applicabili all’atto pratico (è p. es. lecito chiedere al candidato se ha commesso reati specifici, ma non è lecito chiedergli di esibire l’estratto per privati). Anzitutto, un datore di lavoro troverà sempre reati correlati al lavoro (p. es. reati di droga, ecc.), ragion per cui è illusorio restringere il diritto di fare domande. In se- condo luogo, il datore di lavoro deve avere la possibilità di chiedere prove al più tardi quando diffida di una risposta; l’unica prova a disposizione in tale contesto è l’estratto per privati contenente, per forza di cose, reati che per il datore di lavoro non sono di alcun interesse. Proprio per poter addurre tale prova è stato creato l’estratto per privati, dal contenuto informativo più limitato. Alla luce di quanto esposto, anche i datori di lavoro privati potranno sempre chiedere direttamente l’estratto. Visto che le autorità sono vincolate al principio della legalità e che il mero prendere atto di dati personali degni di particolare protezione è una forma di «trattamento» da disciplinare in una legge formale, la legge sul personale federale va adeguata di conseguenza. Non è tuttavia obbligatorio chiedere un estratto per privati (disposizio- ne potestativa). Si è rinunciato a introdurre nel diritto sul casellario giudiziale una clausola generale di autorizzazione, applicabile anche ai rapporti di lavoro cantonali, visto che i Can- toni possono disciplinare autonomamente questo tipo di ricerca di informazioni.

Allegato n. 2 (modifiche del Codice penale) Con l’entrata in vigore della nuova legge sul casellario giudiziale vengono abrogate le attuali disposizioni penali in materia (art. 365–371 e 387 cpv. 3, n. 3 disp. fin. della modifica del 13.12.2002). Ai fini della non visibilità di un’iscrizione nell’estratto per privati (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. c) è d’interesse fondamentale che in futuro i tribunali giudichino l’insuccesso

123

del periodo di prova in base a criteri quanto più uniformi possibili. Per tale motivo s’intende colmare un’importante lacuna legale e disciplinare per legge l’inizio del periodo di prova per le pene con la condizionale, totale e parziale. Finora non esiste- va alcuna disposizione in tal senso. Secondo il nuovo articolo 44 capoverso 4 AP- CP, il periodo di prova decorre dalla notifica di una sentenza avente forza esecuti- va. Infatti, non capita di rado che il giudice faccia decorrere per sbaglio il periodo di prova dalla data della sentenza sebbene quest’ultima non sia mai stata notificata a voce. Tuttavia, la violazione del periodo di prova può essere imputata all’interessato soltanto se ne è a conoscenza. Che per le pene con la condizionale parziale faccia egualmente stato il momento della notifica si giustifica per il fatto che un condanna- to può commettere un crimine o un delitto anche mentre sconta la pena. Fondarsi sulla notifica della sentenza avente forza esecutiva risponde alla giurisprudenza costante del Tribunale federale176. Tanto per fare un esempio, il periodo di prova decorre dalla notifica di una sentenza cantonale di ultima istanza, indipendentemente da eventuali ricorsi depositati al Tribunale federale177. Se l’autorità giudicante è il Tribunale federale stesso, va messo in conto il periodo di prova già trascorso (tra la notifica della decisione dell’autorità di grado inferiore e la notifica della decisione del Tribunale federale). Lo stesso vale se il Tribunale federale rinvia la sentenza impugnata all’autorità di grado inferiore affinché riesamini il caso. In determinati casi, alla luce del periodo di prova già trascorso, si constaterà addirittura che la nuova prova è già giunta al termine. Finora non era stato codificato l’obbligo legale dell’autorità competente a decidere le conseguenze di una violazione del periodo di prova nel caso di una sentenza straniera pronunciata durante il periodo di prova abbinato a una liberazione condi- zionale dalla pena. Per tale motivo s’intende integrare l’articolo 89 CP con il capo- verso 3bis, il quale attribuisce al giudice la competenza per il ripristino (e si tratterà del giudice che ai tempi ha stabilito la pena). Negli altri casi (proroga del periodo di prova, ecc.) può decidere anche l’autorità preposta all’esecuzione delle pene. Il diritto attuale prevede infatti un obbligo di comunicazione del Casellario giudiziale svizzero (art. 20 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA), senza tuttavia disciplinare le compe- tenze.

Allegato n. 3 (modifiche del Codice di procedura penale) L’attuale articolo 261 capoverso 1 lettera a CP vincola i termini per l’eliminazione dei documenti segnaletici a quelli per l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale. Tali termini sono attualmente disciplinati all’articolo 369 CP. Tuttavia, il nuovo sistema di conservazione (cfr. n. 1.3.1.5) allunga notevolmente i termini di eliminazione nel diritto sul casellario giudiziale (cfr. art. 29). Per evitare che all’entrata in vigore della nuova legge si allunghino anche i termini di conservazione dei documenti segnaletici, va modificato l’articolo 261 capoverso 1 lettera a CP, che in futuro contemplerà i termini fino al quale i dati figurano nell’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 41 cpv. 3). Il disciplinamento proposto corrisponde pertanto in larga misura al diritto vigente.

176 DTF 120 IV 175, 6S.506/2001, 6B_522/2010. 177 Cfr. in merito al mancante effetto sospensivo del reclamo in materia penale l’art. 103 cpv. 2 lett. b della legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110.

124

Allegato n. 4 (modifiche della LRVC) In futuro le sentenze penali necessarie per la ripartizione di valori patrimoniali confiscati saranno comunicate trasmettendo automaticamente le informazioni attra- verso VOSTRA (cfr. art. 63). Le confische comunicate finora facevano parte di una sentenza penale, che andava comunque iscritta. Per affrontare l’improbabile even- tualità che venga pronunciata una decisione di confisca indipendente, si propone di mantenere l’attuale obbligo di comunicazione all’articolo 6 capoverso 1 LRVC, limitandolo tuttavia alle decisioni di confisca indipendenti. L’articolo 8a LRVC disciplina la durata della conservazione e l’archiviazione, creando inoltre la base legale per la raccolta di decisioni del servizio incaricato della ripartizione in seno all’UFG (comprendente sentenze penali e quindi dati personali degni di particolare protezione). I dati del casellario giudiziale possono essere comunicati soltanto nei casi in cui il loro ulteriore trattamento è chiaramente disciplinato.

Allegato n. 5 (modifiche del Codice penale militare) Le disposizioni del Codice penale militare riferite al casellario giudiziale vanno abrogate e inserite – per quanto opportuno – nella legge sul casellario giudiziale. L’articolo 226 capoverso 1 CPM è integrato nell’articolo 17 capoverso 1 lettera c numero 1. Il rinvio generale alle disposizioni in materia di casellario giudiziale del Codice penale, contenuto nell’articolo 226 capoverso 2 CPM, non va ripreso nella nuova legge. Lo stesso vale per il numero 2 delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 (visto che la nuova legge sul casellario giudiziale ha le proprie disposizioni transitorie all’articolo 107).

Allegato n. 6 (modifiche della legge sul servizio civile) I diritti di accesso a VOSTRA dell’organo federale preposto all’esecuzione del servizio civile sono disciplinati agli articoli 48 lettera b e 52 lettera f (cfr. quanto esposto supra). La legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0) va modificata di conseguenza: − Negli articoli 12 capoverso 2 e 19 capoverso 3 LSC sono stati stralciati i rinvii alle attuali disposizioni in materia di casellario giudiziale. Al loro posto è stato inserito soltanto un rinvio generico alla legge sul casellario giudiziale, che la- scia spazio a future modifiche. − Nell’articolo 19 capoverso 3 LSC è inoltre stato stralciato l’obbligo di ottenere il consenso dell’interessato poiché tale requisito non è richiesto in nessun’altra disposizione del diritto sul casellario giudiziale (cfr. quanto illustrato ad art. 48 lett. b). − In futuro il consenso dell’interessato sarà necessario soltanto per chiedere informazioni complementari ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 lettera b LSC, ragion per cui l’articolo 19 capoverso 5 LSC si riferisce esclusivamente ai casi previsti in tale disposizione.

125

3 Ripercussioni finanziarie e sul personale

La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni resta valida anche con l’applicazione della legge sul casellario giudiziale (cfr. al riguardo le norme di delega nell’art. 105 lett. c e nell’art. 31 Ordinanza VOSTRA).

3.1 Per la Confederazione

Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie e sul personale, va fatta distinzione tra le spese per la riprogrammazione e quelle per l’esercizio della banca dati (cfr. infra). A tali spese fa riscontro tuttavia anche la riscossione di emolumenti per il rilascio di estratti per privati (anche per il casellario delle imprese). Poiché attual- mente non è chiaro quale sarà la quantità futura di estratti rilasciati, è difficile stima- re le possibili ripercussioni finanziarie e sul personale. È tuttavia prevedibile che le spese di esercizio della Confederazione (che non includono però i costi per la nuova programmazione) saranno compensate da introiti da emolumenti nello stesso ordine di grandezza. In tal modo si compensa a livello di Confederazione la creazione di circa quattro posti presso il Casellario giudiziale svizzero (che comporta per l’UFG costi per il personale e l’infrastruttura pari a ca. 500 000 franchi e l’incremento del bilancio preventivo). I costi per la riprogrammazione di VOSTRA possono essere stimati soltanto in seguito a una valutazione dei costi (attualmente non ancora disponibile) da parte del CSI-DFGP. Probabilmente ammonteranno ad almeno dieci milioni di franchi. Non è possibile far fronte al capitale necessario con il preventivo ordinario per l’in- formatica del DFGP per il Casellario giudiziale: l’importo annuo allocato per piccole modifiche tecniche di VOSTRA ammonta, infatti, a circa 150 000 franchi. Per il finanziamento della riprogrammazione, il DFGP dovrà pertanto presentare tempesti- vamente al Consiglio federale una richiesta di mezzi TIC supplementari. Questi costi elevati sono riconducibili, da un lato, al fatto che la parte per il casellario delle imprese va programmata a nuovo, non esistendo finora una tale banca dati; dall’altro al fatto che anche la parte per il casellario delle persone non può essere aggiornata con semplici interventi mirati, poiché l’attuale struttura della banca dati poggia su basi tecniche obsolete e gli aggiornamenti richiederebbero pertanto oneri sproporzionati. I tanti adeguamenti giuridici adottati nell’ambito della presente revisione (più estratti, nuove categorie di dati, interfacce con altre banche dati) fanno sì che sia giunto il momento per una programmazione ex-novo di VOSTRA. Sebbe- ne sia possibile attingere proficuamente alle esperienze e alle funzionalità in essere, l’attuazione di un progetto informatico di tale portata potrebbe protrarsi sull’arco di svariati anni. La nuova legge sul casellario giudiziale richiede inoltre una spesa corrente maggiore per l’esercizio della banca dati (p. es. per la gestione di utenti aggiuntivi) nonché maggiori costi per l’infrastruttura informatica (poiché nel complesso le prestazioni del server dovranno essere maggiorate178).

178 A seguito del prolungamento del periodo di conservazione delle sentenze, della registra- zione elettronica delle copie delle decisioni e delle nuove categorie di dati (p. es. i dati au- tomaticamente verbalizzati), occorrerà p. es. maggiore spazio su disco per il salvataggio dei dati.

126

I dati sono immessi prevalentemente dai Cantoni, le modifiche legislative in quest’ambito hanno pertanto ripercussioni lievissime a livello federale. Soltanto l’archiviazione delle copie elettroniche delle sentenze ai sensi dell’articolo 21 de- terminerà un onere maggiore, però compensato dal fatto che non devono più essere richieste le sentenze ai fini della commisurazione della pena e delle attività di con- trollo. Nella stragrande maggioranza dei casi non sarà necessario acquistare altri scanner per la scansione delle sentenze, in quanto le copie dovrebbero essere già disponibili in formato elettronico e importabili direttamente dal sistema informatico dell’autorità giudicante. Le altre modifiche legislative riguardanti l’immissione dei dati non hanno ripercussioni, in quanto: − In seguito alla leggera modifica delle condizioni per l’iscrizione nei registri delle persone andrà iscritta in alcuni casi qualche sentenza in più (sentenze per un crimine o un delitto che prescindono da una punizione; sentenze per con- travvenzioni con inasprimento della pena previsto per legge; un numero mag- giore di sentenze contro minorenni). Ciò non dovrebbe però incidere partico- larmente. − Le sentenze straniere possono essere iscritte in forma semplificata (riferimento alla sanzione; senza trascrizione). Queste misure non consentono tuttavia di ri- sparmiare sul personale, poiché il Casellario giudiziale svizzero sarà confronta- to con un numero maggiore di sentenze comunicate (in seguito a un migliore scambio internazionale dei dati). − In futuro dovranno essere iscritte in VOSTRA anche le sentenze contro le imprese. Nel complesso il loro numero sarà comunque esiguo (in particolare a livello federale). − Già oggi, prima di iscrivere la sentenza, vanno eseguiti accertamenti accurati dell’identità per poter iscrivere correttamente nel sistema i rispettivi dati (cfr. l’obbligo esplicito all’art. 11 cpv. 3). L’adempimento di questi obblighi comporta un certo onere, ma non dovrebbe però ripercuotersi sul personale. L’iscrizione di dati automaticamente verbalizzati secondo l’articolo 24 fa presuppor- re che in futuro il Casellario giudiziale svizzero riceverà più richieste di esercizio del diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati di cui agli articoli 59 e 101. Poiché tali dati sono comunicati soltanto presso la sede del Casel- lario giudiziale svizzero e il viaggio a Berna comporta un certo onere per gli interes- sati, il numero di richieste non dovrebbe essere eccessivo. Vi è d’attendersi la crea- zione di al massimo un posto supplementare presso il Casellario giudiziale svizzero. I costi a carico del Casellario giudiziale svizzero per il rilascio di estratti per privati riguardanti le imprese dovrebbero essere coperti dai rispettivi emolumenti. Per la creazione di tali estratti sono previsti al momento da uno a due nuovi posti di lavoro. L’assegnazione di nuovi diritti di accesso offre alle rispettive autorità soprattutto una base di dati più affidabile e porta così a decisioni migliori dal punto di vista qualita- tivo. Ciò non determina di regola però risparmi consistenti: − Al contrario, l’assegnazione di nuovi diritti di accesso determina un numero maggiore di nuovi utenti (in particolare dovuto al collegamento dei servizi can- tonali di polizia). Ne risulta un onere maggiore per la gestione degli utenti da parte del Casellario giudiziale svizzero. L’attivazione dei rispettivi profili ha un impatto limitato; richiede invece tempo la verifica delle singole richieste di col-

127

legamento, la formazione dei nuovi utenti, l’attribuzione e la riattribuzione del- le nuove password e l’aggiornamento degli utenti in seguito a fluttuazioni del personale negli uffici collegati. Il Casellario giudiziale svizzero dovrà creare un posto di lavoro supplementare in questo settore. − Le autorità con diritto di accesso potrebbero registrare dei guadagni in termini di efficienza, che non permetteranno però di risparmiare sul personale (p. es. nel caso dell’accesso a procedimenti penali in corso da parte delle autorità cantona- li competenti in materia di naturalizzazione: se è possibile sospendere tempe- stivamente singole procedure di naturalizzazione su scala cantonale, le richieste presentate all'UFM dovrebbero diminuire leggermente). − L’assegnazione di nuovi diritti di accesso scritti comporta un onere maggiore per le autorità che tengono il casellario giudiziale e devono rilasciare i rispettivi estratti (cfr. p. es. autorità di vigilanza sugli affiliati o in materia di adozione di cui all’art. 52 lett. b-d). Grazie alla creazione di diritti di accesso online (al po- sto delle richieste scritte), le autorità che tengono il casellario giudiziale saran- no però anche sgravate (cfr. p. es. il servizio dell’UFG competente in materia di assistenza giudiziaria secondo l’art. 46 lett. c o il SIC secondo l’art. 47 lett. b n. 2). In generale si tende ad assegnare maggiori compiti ai servizi di coordi- namento cantonale e a sgravare il Casellario giudiziale svizzero. Ciò non com- porta conseguenze di rilievo sul piano del personale.

3.2 Per i Cantoni e i Comuni

Le modifiche legislative riguardanti l’immissione dei dati, affidata soprattutto ai Cantoni, non hanno ripercussioni finanziarie e sul personale per i Cantoni. Soltanto l’archiviazione elettronica delle copie delle sentenze ai sensi dell'articolo 21 potreb- be causare un aumento dei costi, che sarà però compensato dal fatto che le sentenze necessarie per la commisurazione della pena saranno richiamate direttamente da VOSTRA e non dovranno più essere ordinate presso altre autorità (cfr. n. 3.1.). Anche in ambito cantonale, la maggiore efficienza legata all’assegnazione dei nuovi diritti di accesso non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie o sul personale (cfr. n. 3.1).

3.3 Per l’economia nazionale

Il progetto non dovrebbe avere conseguenze per l’economia nazionale.

4 Programma di legislatura

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 23 gennaio 2008179 sul programma di legislatura 2007–2011.

179 FF 2008 665

128

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La competenza legislativa della Confederazione per l’emanazione di normative sulla tenuta di un casellario giudiziale risulta dalla competenza legislativa generica in materia di diritto penale e di diritto di procedura penale (art. 123 Cost.). Il casellario giudiziale è uno strumento ausiliario, creato con lo scopo primario di amministrare la giustizia penale. I dati del casellario giudiziale sono tuttavia usati da autorità e privati anche per scopi che esulano dall’ambito penale. I compiti per i quali gli estratti sono rilasciati alle autorità possono essere definiti sia nel diritto federale sia in quello cantonale. Il diritto di utilizzare i dati per scopi non penali non deve pertanto essere sancito separatamente nella Costituzione.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Vari trattati bilaterali e multilaterali di assistenza giudiziaria (direttamente applica- bili) contengono disposizioni sulla fornitura di informazioni del casellario giudiziale e lo scambio di decisioni di condanna con l’estero. Il progetto tiene conto di queste disposizioni.

5.3 Forma dell’atto

Una revisione del diritto del casellario giudiziale è innanzitutto una revisione di natura legislativo-formale, in quanto i dati penali sono dati personali degni di parti- colare protezione ai sensi della legge sulla protezione dei dati. L’attuale normativa in materia (art. 365–371 CP) contiene soltanto poche disposizioni ad ampio raggio, che limitano molto il campo di azione. Rispetto all’attuale struttura normativa, il nuovo diritto del casellario giudiziale è molto più dettagliato. Va pertanto creata una legge sul casellario giudiziale a se stante. Le disposizioni meramente esecutive continue- ranno a essere disciplinate in un’ordinanza.

129

130