Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’energia UFE Divisione Diritto e Sicurezza
Rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani degli im- pianti elettrici (OPIE)
del 1º febbraio 2013
Ufficio federale dell’energia UFE Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen Indirizzo postale: CH-3003 Berna Tel. +41 31 322 56 11, fax +41 31 323 25 00 contact@bfe.admin.ch www.bfe.admin.ch
1. Situazione iniziale e punti essenziali del progetto
Nell’ambito del nuovo orientamento della politica energetica, si persegue anche l’acceleramento della realizzazione di impianti elettrici. Per raggiungere questo obiettivo, sarà in primo luogo innalzato il limite a partire dal quale gli impianti di produzione di energia sono soggetti all’obbligo di presentazione dei piani, affinché in futuro gli impianti più piccoli possano essere realizzati senza l’approvazione dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). A beneficiare di questa disposizione saranno soprattutto gli impianti fotovoltaici situati presso e sugli edifici. In secondo luogo, la Strategia Energetica 2050 prevede anche misure per accelerare le procedure del piano settoriale e l’approvazione dei piani. A questo fine, il presente progetto attua pertanto le diverse possibilità di otti- mizzazione per lo snellimento e l’abbreviazione di tali procedure. La revisione parziale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25) è anche l’occasione per aumentare gli emolumenti dell’ESTI che ormai non coprono più i costi e per apportare altre neces- sarie modifiche all’ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24). Il progetto non ha ripercussioni finanziarie né sulla Confederazione e sui Cantoni né sull’economia.
2. Spiegazioni dei singoli articoli
Ingresso
Per completezza, all’ingresso viene aggiunto l’articolo 4 capoverso 3 della legge sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) che autorizza il Consiglio federale a designare gli impianti a corrente debole sottoposti all’obbligo d’approvazione dei piani. Viene anche cancellato l’articolo 4 della legge federale a soste- gno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, già abrogato con effetto dal 1º gennaio 2005.
Sostituzione di un’espressione
Per una migliore comprensione, in tutto l’atto normativo l’espressione indeterminata «Ufficio federale» è sostituita con «UFE», l’acronimo dell’Ufficio federale dell’energia, competente in materia.
Art. 1 cpv. 1 lett. b
Negli ultimi anni, le domande di autorizzazione di impianti fotovoltaici sono aumentate notevolmente. Per venire incontro all’esigenza di una loro rapida realizzazione, l’ESTI e l’associazione di categoria Swissolar hanno elaborato una proposta congiunta per l’innalzamento fino a 30 kVA del valore a parti- re dal quale gli impianti di produzione di energia sono soggetti all’obbligo di presentazione dei piani (finora 3 kVA per l’energia monofase e 10 kvA per l’energia polifase). Per motivi di uguaglianza giuri- dica, il nuovo valore si applica in modo uguale a tutti gli impianti di produzione di energia. In futuro gli impianti che non raggiungono questo valore potranno essere realizzati senza l’approvazione dell’ESTI. Questa disposizione, insieme all’esenzione dall’obbligo di autorizzazione edilizia1 contem- plata nel nuovo articolo 18a della parzialmente rivista legge federale sulla pianificazione territoriale, costituisce un’ulteriore semplificazione della procedura per l’installazione di impianti solari. Affinché la sicurezza tecnica degli impianti di produzione di energia continui a essere garantita anche senza ob- bligo di presentazione dei piani, il proprietario dell’impianto è ora tenuto a fare eseguire un controllo di collaudo e controlli periodici (cfr. pag. 7, "Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT").
1 Cfr. LAT: Modification du 15 juin 2012 (documento disponibile solo in francese e in tedesco) : http://www.are.admin.ch/themen/recht/04651/index.html?lang=it
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Art. 1a In generale
La procedura del piano settoriale per le linee ad alta tensione viene disciplinata nel dettaglio con l’aggiunta degli articoli 1b fino a 1d e della rubrica “In generale” nell’articolo 1a.
Finora le nuove linee, di lunghezza non superiore ai due chilometri, che rispettavano tutte le altre con- dizioni enunciate nella legge potevano essere approvate senza procedura del piano settoriale. Questa rigida delimitazione si rivela però troppo assoluta nella pratica. Infatti, nei casi in cui la lunghezza delle linee supera di poco la lunghezza massima di due chilometri prevista per legge, si deve svolgere la procedura del piano settoriale, anche se le altre condizioni sono soddisfatte e le nuove linee possono essere raggruppate con le infrastrutture esistenti (ad es. linee sotterranee nelle gallerie autostradali). Il limite massimo è ora portato a cinque chilometri, in modo che, nei futuri casi di applicazione, si possa procedere senza procedura del piano settoriale, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni enun- ciate nelle lettere b e c e la soluzione perseguita, considerata nel suo insieme, appaia come la più ragionevole (ad es. raggruppamento con l’infrastruttura esistente). Ciò rende possibili soluzioni più flessibili e permette una più semplice e rapida realizzazione di tratte di linee.
In futuro, al momento della sostituzione, della modifica e dell’ampliamento delle linee esistenti si esa- mineranno le possibilità di raggruppamento non solo con altre linee, ma anche con altre infrastrutture (ad es. autostrade). La presente disposizione persegue una maggiore salvaguardia del territorio e una sua utilizzazione efficiente.
I limiti fissi concernenti lo spostamento e l’innalzamento dei pali nel capoverso 3 lettera b nella pratica spesso conducono a soluzioni non adeguate. Può ad esempio accadere che se una parte della linea supera di poco i limiti stabiliti (50 m in caso di spostamento e 10 m in caso di innalzamento) si debba tuttavia avviare una procedura di piano settoriale per l’intera linea, anche se tutti gli altri criteri nel ca- poverso 3 sono soddisfatti. In questo caso, tale procedura non apporta però alcun valore aggiunto, anzi rappresenta un ulteriore grande dispendio per i progettisti e le autorità interessate e ritarda inutil- mente la realizzazione del progetto. Inoltre, i criteri nelle lettere c - e limitano già sufficientemente gli interventi che possono essere effettuati senza procedura del piano settoriale per cui un ulteriore crite- rio che fissi limiti massimi per lo spostamento e l’innalzamento dei pali non è di alcuna utilità. La lette- ra b è pertanto stralciata senza sostituzione a favore di una maggiore flessibilità nella pratica.
La lettera c si riferiva al corridoio della linea esistente, definito dal punto di vista spaziale nella lettera b. Con l’abrogazione della lettera b ha meno senso continuare a parlare di corridoio della linea esi- stente. La nuova formulazione garantisce, invece, che i conflitti prevedibili nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani possano essere risolti.
Nel capoverso 4 viene solo sostituita l’espressione «Ufficio federale» con l’acronimo «UFE» (cfr. Sosti- tuzione di un’espressione, pag. 2).
Il capoverso 5 definisce l’UFE autorità direttice della procedura del piano settoriale.
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Art. 1b Informazioni preliminari e preparazione della procedura del piano settoriale
Finora l’ordinanza non conteneva alcuna disposizione relativa alla procedura del piano settoriale per la determinazione di un corridoio per le linee elettriche. In occasione della revisione parziale tale pro- cedura viene disciplinata nel dettaglio. In questo modo si eliminano le incertezze, si snellisce la proce- dura e, quindi, si velocizza la determinazione del corridoio. I richiedenti sono tenuti a informare tem- pestivamente l’Ufficio federale dei progetti, la cui necessità è emersa dalla valutazione del proprio bisogno e che sono contemplati nella pianificazione pluriennale del gestore di rete. Tali progetti ven- gono anche integrati nel piano settoriale in qualità di informazioni preliminari (cpv. 1). Non appena viene a conoscenza del progetto, l’UFE stabilisce l’ulteriore procedura nell’ambito di una convenzione di collaborazione, insieme all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), i Cantoni interessati e il richiedente. Si procede anche a stabilire le competenze per l’organizzazione delle singole fasi della procedura, un calendario e gli obiettivi di un primo piano per l’area in questione. Un elemento centrale di questa convenzione di collaborazione è la prescrizione sul coinvolgimento dei Comuni in questo processo (cpv. 2). Infine, il richiedente presenta all’UFE i documenti relativi ai possibili corridoi di fatti- bilità. Nell’individuazione di tali corridoi, si deve perseguire un’efficiente utilizzazione del territorio e si deve esaminare il potenziale di ottimizzazione esistente, come ad esempio il raggruppamento con altre infrastrutture, il potenziale di aggregazione con le linee esistenti, nonché le possibilità di compen- sazione a diversi livelli di tensione mediante interramento delle linee a livelli di tensione più bassi (cpv. 3). I documenti pervenuti sono trasmessi agli Uffici rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio (CAT), che entro due mesi devono presentare un primo parere (cpv. 4).
Art. 1c Inizio della procedura del piano settoriale e risultato intermedio
La vera e propria procedura del piano settoriale inizia con l’istituzione di un gruppo di accompagna- mento specifico al progetto da parte dell’UFE. In tale gruppo hanno ciascuno un proprio rappresentan- te: l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), la Com- missione federale dell’energia elettrica (ElCom), l’ESTI, un’organizzazione di protezione dell’ambiente attiva a livello nazionale, il richiedente e i Cantoni interessati. Se opportuno, vengono coinvolti anche altri Uffici federali (cpv. 1), come ad esempio l’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Se necessario per la decisione, può anche essere esperita un’ispezione(cpv. 2). In seguito, il gruppo di accompagnamento si accorda su un’area che lasci al richiedente un sufficiente margine per l’elaborazione di diverse va- rianti di corridoio (ad es. variante con interramento di segmenti di tratta) (cpv. 3). L’UFE conduce la procedura di audizione e consultazione della popolazione in merito alla proposta del gruppo di ac- compagnamento e chiede al Consiglio federale di determinare il territorio oggetto di pianificazione quale “dato acquisito”. (cpv. 4).
Art. 1d Determinazione del corridoio di fattibilità
Di regola, il richiedente presenta all’UFE i documenti di almeno due varianti di corridoio. Nell’elaborazione delle varianti, i Cantoni interessati devono essere coinvolti tempestivamente. L’UFE stabilisce in una direttiva i requisiti che la documentazione deve rispettare e elabora uno schema per la valutazione delle varianti di corridoio da impiegare quando il gruppo di accompagnamento non rie- sce ad accordarsi su una variante in presenza di due varianti di pari livello (cpv. 1). Non appena riceve la documentazione completa, l’UFE la invia entro 30 giorni al gruppo di accompagnamento, che entro tre mesi formula una raccomandazione destinata all’UFE (cpv. 2). Al più tardi sei mesi dopo la ricezio- ne della documentazione completa viene avviata la procedura di audizione e di partecipazione secon- do l’articolo 19 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (cpv. 3). Si procede in seguito alla consultazione degli Uffici. Entro due mesi dal termine di questa procedura, l’Ufficio chiede al Dipartimento (cfr. art. 21 cpv. 4 ordinanza sulla pianificazione del territorio) o al Consiglio federale (cpv. 4) di determinare il corridoio di fattibilità.
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Art. 2 cpv. 1 lett. a
Nella lettera a il termine “proprietario” è sostituito con il termine “possessore”. Questa terminologia corrisponde a quella utilizzata nell’articolo 20 capoverso 1 della legge sugli impianti elettrici. Il termine “possessore” ai sensi della legge include anche il proprietario e il conduttore.
Art. 6 rubrica
In seguito all’abrogazione dell’articolo 6a deve essere modificata la rubrica dell’articolo 6..
Art. 6a
L’esperienza ha dimostrato che l’esecuzione di una trattativa concernente le opposizioni non fornisce sempre un contributo significativo alla soluzione dei conflitti di interessi, ma che in certi casi consolida solamente le posizioni esistenti. Finora l’UFE, a causa della formulazione cogente all’articolo 6a capo- verso 2, era tenuto a condurre tale tipo di trattativa anche in questi casi. Ciò causava ritardi decisivi nello svolgimento delle procedure senza tradursi in alcun vantaggio nella pratica. Pertanto, in futuro spetterà all’UFE valutare l’opportunità di una trattativa concernente le opposizioni anche nei casi in cui l’ESTI ha rinunciato ad un tentativo di conciliazione. Il diritto di essere sentiti degli opponenti viene sufficientemente garantito attraverso la possibilità di presentare le loro richieste per iscritto; non sussi- ste alcun diritto all’effettuazione di una trattativa orale. Le disposizioni speciali dell’articolo 6a sono divenute pertanto superflue e vengono cancellate senza sostituzione.
Art. 8 rubrica e cpv. 2
Il nuovo articolo 8a fissa i termini di trattazione per l’UFE. Anche la rubrica dell’articolo 8 deve essere pertanto adeguato, dato che i termini in esso contenuti si applicano unicamente all’ESTI.
Analogamente alla nuova disposizione, nell’articolo 8a capoverso 2 le fattispecie che comportano la sospensione dei termini vengono aggiunte anche per la procedura presso l’Ispettorato.
Art. 8a Termini di trattazione per l’UFE
Nel capoverso 1 sono fissati i termini di trattazione delle singole fasi della procedura d’approvazione dei piani presso l’UFE. Qualora ci fosse la necessità di ulteriori perizie o rapporti o in caso di rielabo- razione dei documenti da allegare alla domanda da parte del richiedente, i termini rimangono sospesi (cpv. 2).
Art. 8b Sospensione
I ritardi attribuibili al richiedente non devono avere alcun effetto sui termini di trattazione di cui dispon- gono l’Ispettorato e l’UFE. La procedura è quindi sospesa, se il richiedente impiega più di tre mesi per il completamento dei documenti, la rielaborazione delle varianti di progetto o la conduzione delle trat- tative.
Art. 9a Lavori di manutenzione di impianti
Nella prassi, è spesso difficile distinguere tra le modifiche soggette all’obbligo d’approvazione dei piani e i semplici lavori di manutenzione di un impianto. A volte si è costretti a svolgere una procedura d’approvazione dei piani anche se nella pratica si tratta di lavori di manutenzione (ad es. nel caso in cui durante la sostituzione di parti dell’impianto, vengono utilizzati elementi di nuova concezione, poi- ché quelli utilizzati al momento della costruzione dell’impianto non sono più disponibili). In tali casi 5/8 C:\Program Files\FileNet\IDM\Cache\2013021211015900001\Erläuternder Bericht VPeA_Anhörung_it.doc
l’esecuzione della procedura d’approvazione dei piani è inutile e causa un grande dispendio sia per il richiedente che per le autorità responsabili dell’approvazione. In futuro, le misure di manutenzione potranno essere attuate rapidamente e senza trafile burocratiche (cpv. 1). In linea di principio, tutti i lavori destinati a garantire l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata rientrano tra i «lavori di manutenzione». Il capoverso 2 ne contiene una lista non esaustiva.
Art. 10 cpv. 1
Secondo la disposizione nell’articolo 10 capoverso 1 attualmente vigente, la costruzione di un impian- to può iniziare soltanto quando la decisione d’approvazione dei piani è passata in giudicato. La legitti- mità dell’analoga formulazione dell’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1) è stata messa in dubbio dal Tribunale federale nella DTF 133 II 130. Il criterio della forza di cosa giudicata non sarebbe determina- te per l’eseguibilità di una decisione. Si può pertanto dare inizio alla costruzione di un impianto anche in presenza di procedure di ricorso pendenti, segnatamente se al rimedio giuridico è stato revocato l’effetto sospensivo o la domanda per ristabilirlo è stata respinta. Si rinuncia pertanto a porre la forza di cosa giudicata come condizione per l’inizio dei lavori di costruzione, preferendo una soluzione fles- sibile, come nell’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza sugli impianti a fune (RS 743.011). Nei casi non controversi (nessuna obiezione da parte delle autorità federali o cantonali; nessun ricorso o ricor- so ritirato a seguito di un accordo tra gli opponenti e il richiedente che ha fatto venire meno l’oggetto del contendere), le autorità preposte all’autorizzazione potranno autorizzare l’inizio immediato dei lavori di costruzione che non implicano alcuna modifica irreversibile. Qualora non dovesse esserci alcuna opposizione, non ci si dovranno attendere neanche ricorsi. Infatti, secondo l’articolo 16f della legge sugli impianti elettrici (RS 734.0), chi non fa opposizione durante il termine di deposito dei piani è escluso dal seguito della procedura. Anche la legge sulla protezione dell`ambiente (art. 55d) e la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 12e) prevedono la possibilità di dare inizio ai lavori di costruzione anche prima della fine della procedura. In assenza di opposizioni, un impianto può pertanto essere realizzato più rapidamente.
Art. 17a Disposizioni transitorie relative alla modifica del …
Con questa disposizione viene chiaramente stabilito che le procedure settoriali inoltrate secondo le prescrizioni previgenti e la cui procedura è ancora in corso non devono essere ricominciate dall’inizio. Anche gli atti procedurali prescritti dalla modifica della presente ordinanza non devono essere recupe- rare successivamente.
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Modifiche del diritto vigente:
Ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte:
Art. 7 cpv. 5
L’aggiunta del capoverso 5 permette di richiedere un anticipo delle spese per attività soggette a tas- sazione alle persone con domicilio o sede all’estero. Si intende così evitare il mancato pagamento delle tasse dovute e l’eventuale avvio di una dispendiosa procedura d’esecuzione all’estero. Inoltre, da accertamenti giuridici dell’ESTI risulta che in certi Paesi il credito relativo alla tassa non può essere imposto.
Art. 8 cpv. 1, 4 e 7
L’espressione «valore dell’impianto» nell’articolo 8 non è corretta ed è sostituita con l’espressione «costi di costruzione». Nei suoi moduli per le domande d’approvazione dei piani, l’ESTI impiega già da tempo l’espressione «costi di costruzione».
Anche quando una domanda è respinta o stralciata in quanto priva di oggetto, l’ESTI si ritrova a dover affrontare spese talvolta considerevoli. Per poter coprire i costi che ne derivano, l’Ispettorato deve poter prelevare una tassa calcolata in funzione del dispendio effettivo.
Art. 9 cpv. 1
In singoli casi, l’importo massimo della tassa previsto (1500 franchi) non copre più tutti i costi in cui l’ESTI incorre nello svolgimento delle sue attività. Il trattamento delle singole domande può essere molto dispendioso, in particolare quando si deve valutare se una formazione in elettronica conseguita all’estero ha un’equivalente in Svizzera. Per questo motivo, l’importo massimo della tassa viene innal- zato a 3000 franchi. Tale importo è però raggiunto solo in pochi casi molto dispendiosi.
Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT):
Allegato n. 2 lett. c n. 11 e n. 4
Viene precisato il numero 11 della lettera c: solo gli impianti elettrici alimentati da impianti per la pro- duzione in proprio senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione sottostanno ai controlli periodici che vengono effettuati ogni 10 anni (il cosiddetto servizio isolato). Tale adeguamento corri- sponde alla prassi comune dell’ESTI2.
L’innalzamento della soglia per l’approvazione dei piani degli impianti di produzione di energia a 30 kVA richiede l’aggiunta di un ulteriore numero (4) nell’allegato. Per poter continuare a garantire un elevato standard di sicurezza tecnica anche dopo la soppressione dell’obbligo di presentare un pro- getto, detti impianti vengono sottoposti all’obbligo di controllo periodico come tutti gli altri impianti elet- trici a bassa tensione. Il periodo di controllo corrisponde allo stesso dell’edificio su cui oppure in cui l’impianto è installato. Il proprietario di un impianto di produzione di energia è ora tenuto ad inoltrare un rapporto di sicurezza da parte di un organo di controllo indipendente all’autorità preposta al control- lo ai sensi dell’articolo 35 OIBT dopo la messa in servizio o dopo il controllo di collaudo. Inoltre, questi impianti per la produzione in proprio ora devono essere sottoposti a un controllo da parte di un organo
2 Cfr. comunicazione ESTI sugli impianti fotovoltaici, Bulletin Electrosuisse/VSE 3/2010, pag. 63 seg.: http://www.esti.admin.ch/it/dokumentation_mitteilungen_niv_nin_archiv_2010.htm
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di controllo indipendente dal realizzatore dell’impianto con le installazioni dell’edificio su cui oppure in cui si trovano. Il dispendio amministrativo e i costi per il collaudo e per gli ulteriori controlli periodici che il proprietario dell’impianto deve affrontare sono tuttavia nettamente inferiori rispetto a quelli di una procedura d’approvazione dei piani. Complessivamente, le modifiche all’OPIE e all’OIBT semplificano notevolmente la realizzazione di impianti fotovoltaici presso e sugli edifici.
Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF):
Art. 1 cpv. 1
In virtù dell’articolo 1a capoverso 1 OPIE, le linee ad alta tensione con una tensione nominale al di sotto dei 220 kV non necessitano di procedura del piano settoriale. Al contrario, le linee ad alta ten- sione che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una ferrovia sottostanno all’obbligo di piano settoriale, anche se la loro tensione nominale di 132 kV è nettamente al di sotto del valore limite di 220 kV (cfr. art. 1 cpv. 1 OPAPIF). Poiché le linee ad alta tensione che servono all’esercizio di una ferrovia sono comparabili, dal punto di vista spaziale, alle linee a 110/150 kV per il trasporto di energia elettrica, non sussiste alcun motivo oggettivo perché i due tipi di linea debbano avere un diverso trattamento giuridico. Per questo motivo, viene abrogato il secondo periodo dell’articolo 1 capoverso 1 OPAPIF che fa riferimento alla procedura del piano settoriale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici. In futuro, analogamente alle linee a 110/150 kV anche per le linee degli impianti ferroviari non sarà più obbligatorio avviare una procedura del piano settoriale. Ciò significherà uno sgravio sia delle autorità che delle autorità ferroviarie che presentano i progetti. Il coordinamento territoriale per queste linee avviene nella procedura settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria (SIS).
Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente:
Art. 12b cpv. 2
Finora, nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani per gli impianti elettrici l’UFAM disponeva di un termine di almeno due mesi, a decorrere dalla ricezione del parere dei Cantoni, per elaborare il proprio parere. Ora questo termine è ridotto a un mese.
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