Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Revisione totale dell’ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI)
Rapporto esplicativo
Avamprogetto per l’indagine conoscitiva, 28 maggio 2013
Compendio 1 La revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) adottata il 14 dicembre 2012 dal Parlamento federale mira a creare le condizioni che permettano alla Confederazione di rispondere alle esigenze attuali di promozione della ricerca e dell’innovazione. Il presente avamprogetto di revisione totale dell’ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI) contiene le disposizioni esecutive del Consiglio federale relative alla nuova LPRI. Per attuare in maniera efficiente la LPRI, l’O-LPRI fa ricorso alla facoltà di cui dispone il Consiglio federale di delegare compiti esecutivi a unità amministrative subordinate. Per disciplinare i dettagli di determinate procedure di promozione, l’O-LPRI incarica il Dipartimento di emanare un’ordinanza specifica. Oltre all’O-LPRI, il progetto sottoposto a indagine conoscitiva comprende il regolamento sui sussidi della CTI che si fonda sulla nuova base legale risultante dalla revisione totale della LPRI e va a sgravare l’O-LPRI dalle disposizioni di dettaglio relative alla promozione dell’innovazione.
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Atti legislativi per l’esecuzione della LPRI vigente
La base legale vigente per la promozione della ricerca e dell’innovazione da parte della 2 Confederazione è costituita dalla legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI). Su questa legge si fondano attualmente tre ordinanze del Consiglio federale: 3 l’ordinanza del 10 giugno 1985 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e 4 dell’innovazione (O-LPRI), l’ordinanza del 22 novembre 2006 sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee e l’ordinanza del 5 14 aprile 1999 relativa al sistema di informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e di sviluppo della Confederazione (ordinanza ARAMIS). Sulla base della LPRI il Dipartimento federale dell’interno (DFI) 6 ha inoltre emanato l’ordinanza del 4 luglio 2001 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza. Oltre che per le ordinanze, la LPRI funge da riferimento normativo anche per il regolamento interno della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) e i regolamenti del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia e del Fondo nazionale svizzero (FNS). Ai sensi della LPRI i regolamenti devono essere approvati dal Consiglio federale. L’O-LPRI vigente prevede, invece, delle direttive DFI (oggi Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR) riguardanti le procedure di esame dei programmi nazionali di ricerca, i poli di ricerca nazionali e l’organizzazione dei centri di ricerca.
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Come la LPRI, anche le ordinanze basate su di essa sono state sottoposte a varie revisioni parziali; l’O-LPRI ha subito una sostanziale modifica a seguito dell’integrazione nella LPRI della CTI come 7 commissione decisionale per la promozione dell’innovazione . La revisione totale della LPRI è stata approvata il 14 dicembre 2012 dal Parlamento federale. Si tratta ora di adeguare alla nuova base legale l’O-LPRI e altri atti legislativi d’esecuzione. Nei paragrafi seguenti verranno illustrate in sintesi la nuova LPRI e le versioni proposte degli atti legislativi d’esecuzione ad essa collegati.
1.1.2 La nuova LPRI
La revisione totale non ha modificato il carattere della LPRI, ossia quello di essere una semplice legge riguardante compiti e aspetti organizzativi e avente una bassa densità normativa. La nuova LPRI si suddivide in sette capitoli: 1 Disposizioni generali, 2 Promozione, 3 Coordinamento e pianificazione, 4 Obbligo di informare e di riferire, garanzia della qualità, 5 Statistica, 6 Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione, 7 Disposizioni finali. Tra i punti principali della revisione rientravano la precisazione dei compiti e delle competenze degli organi di promozione, la definizione dei compiti e delle competenze nel quadro della cooperazione scientifica internazionale, la definizione dei principi che regolano la ricerca del settore pubblico e la creazione di una base legale per l’istituzione di un parco svizzero dell’innovazione. La revisione ha comportato anche una semplificazione delle procedure di pianificazione: il nuovo testo di legge precisa, infatti, gli strumenti di informazione e di controllo e 8 assicura l’armonizzazione con la nuova legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). La LPRI introduce, inoltre, una serie di deleghe per l’emanazione di disposizioni di esecuzione che verranno illustrate nel paragrafo seguente.
1.2 Gli atti legislativi d’esecuzione
Come spiegato al punto 1.1.1 oggi la LPRI è accompagnata da varie ordinanze. L’O-LPRI dovrà essere rielaborata in linea con la revisione della LPRI e continuare a essere l’ordinanza centrale emanata dal Consiglio federale in relazione alla suddetta legge. Anche l’ordinanza vigente del Consiglio federale sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee dovrà essere mantenuta e adeguata in modo che non disciplini esclusivamente le misure collaterali, ma comprenda altre disposizioni esecutive necessarie nell’ambito di questi programmi quadro e delle iniziative cofinanziate. Vengono invece riprese nell’O-LPRI quelle disposizioni dell’ordinanza del DFI del 4 luglio 2001 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza che risultano rilevanti per la promozione della ricerca e dell’innovazione. Gli aspetti sulla formazione contenuti in essa saranno inseriti in 9 un’ordinanza a parte (sulla base della legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità). 10 L’ordinanza del 14 aprile 1999 relativa al sistema di informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e di sviluppo della Confederazione non richiede modifiche sostanziali e sarà mantenuta. Come la LPRI vigente anche quella nuova incarica la CTI di emanare un regolamento interno. La nuova LPRI dà inoltre alla CTI la competenza di emanare, al pari del Fondo nazionale svizzero (FNS), un regolamento sui sussidi che disciplini i dettagli degli strumenti di promozione e della concessione di sussidi, mentre il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI) deve creare un regolamento organizzativo. Detti regolamenti devono essere approvati dal Consiglio federale.
7 RU 2010 5461, in vigore dal 1º gennaio 2011 8 FF 2011 6629 9 RS 414.51 10 RS 420.31 3/22
Un’ulteriore delega prevista dalla revisione riguarda l’emanazione di direttive per l’assicurazione della qualità da parte del Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico. Per garantire l’uniformità delle procedure di esecuzione, analogamente all’O-LPRI vigente, anche quella nuova dovrà incaricare il DEFR della regolamentazione dei dettagli al fine di precisare le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale per le seguenti procedure: procedure di esame per i programmi nazionali di ricerca (PNR) e i poli di ricerca nazionali (PRN), procedure di esame per la concessione di sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale e procedure di selezione nell’ambito della cooperazione bilaterale internazionale. Trattandosi di disposizioni in parte normative con effetti verso l’esterno, saranno emanate sotto forma di un’ordinanza dipartimentale suddivisa per temi anziché, come accaduto finora, di direttive. Nel complesso il progetto consente di realizzare un sistema esecutivo semplice e chiaro. Le ordinanze del Consiglio federale e le regolamentazioni dettagliate a livello dipartimentale assicurano l’uniformità e la certezza del diritto sul piano esecutivo, garantendo nel contempo la sufficiente flessibilità nel caso si renda necessario adeguare le procedure a nuovi contesti.
1.3 Oggetto
Vengono sottoposti a indagine conoscitiva gli avamprogetti dell’O-LPRI e del regolamento sui sussidi della CTI, illustrati più dettagliatamente qui di seguito. Nell’avamprogetto dell’O-LPRI la modifica dell’ordinanza ARAMIS è contemplata nel quadro della disposizione riguardante la modifica del diritto vigente. La nuova ordinanza menzionata al punto 1.2, contenente gli aspetti sulla formazione dell’ordinanza vigente del DEFR sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, e il regolamento del CSSI vengono sottoposti al Consiglio federale in maniera coordinata rispetto all’O-LPRI. L’ordinanza del Consiglio federale sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee, da sottoporre a revisione, è connessa con il trattato internazionale tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) e, in quanto diritto speciale, è oggetto di una procedura distinta.
1.3.1 La revisione totale dell’O-LPRI
L’avamprogetto di revisione totale dell’O-LPRI riprende sostanzialmente l’articolazione della LPRI, e presenta una struttura rielaborata che mira a facilitare l’applicazione. L’O-LPRI deve però limitarsi alle disposizioni di esecuzione e alle deleghe al Dipartimento per l’emanazione di un’ordinanza necessarie per l’esecuzione corretta della nuova LPRI. Attenendosi a questi principi, nel primo capitolo dell’O-LPRI sono state inserite le disposizioni della LPRI riguardanti i programmi di promozione. Nella prima sezione sono disciplinate le condizioni generali per i programmi di promozione tematici delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI. La seconda e la terza sezione riguardano i PRN e i PNR del FNS. Le disposizioni di esecuzione previste e la delega al Dipartimento per la regolamentazione dei dettagli delle procedure sono conformi alla prassi attuale, con la novità che queste regolamentazioni sono definite in un’ordinanza anziché in direttive. Il secondo capitolo disciplina la promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale. La prima sezione riguarda il calcolo dei sussidi e le procedure seguite per la concessione di sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale. Ulteriori dettagli della procedura dovranno essere specificati dal Dipartimento in un’ordinanza anziché, com’è avvenuto finora, in direttive. La seconda sezione precisa le nuove disposizioni della LPRI sulla ricerca del settore pubblico. Le disposizioni tengono conto della prassi attuale e prevedono inoltre una precisazione del coordinamento nell’ambito della garanzia della qualità. Il terzo capitolo riguarda la promozione dell’innovazione che nell’O-LPRI vigente è disciplinata in maniera estremamente dettagliata. Con la nuova base legale introdotta nella LPRI relativa al 4/22
regolamento sui sussidi della CTI, le disposizioni di dettaglio dell’O-LPRI vigente possono essere in gran parte trasposte nel regolamento sui sussidi. La nuova O-LPRI, di contro, si limita ai punti essenziali e precisa le prescrizioni della LPRI sul regolamento sui sussidi con un elenco non esaustivo dei temi che quest’ultimo deve disciplinare. Le disposizioni dell’O-LPRI vigente che rientrano in questi punti vengono riprese dal regolamento sui sussidi. Privata delle disposizioni di dettaglio sulla promozione dell’innovazione, l’O-LPRI risulta alleggerita. Le eventuali precisazioni del Consiglio federale, ad esempio per disciplinare le competenze nell’ambito dei compiti ministeriali, rimangono nell’O-LPRI. Nel quarto capitolo dell’O-LPRI sono disciplinati i sussidi versati nell’ambito della promozione della ricerca e dell’innovazione per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead). Il capitolo comprende una sezione per i sussidi overhead del FNS, della CTI e dell’Amministrazione federale per la ricerca del settore pubblico. Le disposizioni tengono in considerazione il fatto che nel quadro delle deliberazioni parlamentari sulla LPRI è stato introdotto l’obbligo, al posto della facoltà prevista dal diritto vigente, di concedere sussidi overhead. Dopo l’esame della prassi seguita per gli overhead, si è inoltre ritenuto di includere nell’O-LPRI gli sperimentati principi di calcolo dei sussidi overhead utilizzati 11 12,13 attualmente per il FNS applicandoli anche alla CTI . In questo modo si assicura una sostanziale parità di trattamento per tutti i tipi di scuole universitarie anche per quanto riguarda i sussidi overhead della CTI. L’obbligo di versare questi contributi e l’allineamento della CTI al sistema di calcolo del FNS 14 aumentano tuttavia il fabbisogno finanziario rispetto alla situazione odierna . La prassi seguita finora dalla CTI dovrà quindi poter essere portata avanti con una disposizione transitoria fino alla fine del periodo contributivo (2016), il che significa che la disposizione della nuova LPRI sui sussidi overhead della CTI entrerà in vigore più tardi e di conseguenza sarà abrogata più tardi la disposizione attualmente in vigore. Il quinto capitolo precisa le disposizioni della LPRI sulle condizioni supplementari per la promozione. Questo capitolo disciplina la valorizzazione dei risultati della ricerca. Rispetto all’O-LPRI vigente vengono riformulate le disposizioni sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione derivanti da un progetto d’innovazione. In merito all’attribuzione di diritti di proprietà sui risultati del progetto di innovazione sostenuto, l’O-LPRI non indica più alcuna condizione per la promozione. La disposizione dell’O-LPRI vigente, secondo cui nella convenzione sulla proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione che i partner di un progetto devono presentare la proprietà intellettuale sia da attribuire solo in casi motivati al partner ricercatore anziché al partner attuatore, si è rivelata problematica sul piano dell’esecuzione. Rimane invece invariata la condizione minima da disciplinare per contratto, secondo la quale i partner attuatori che realizzano beni e servizi sulla base dei risultati del progetto di innovazione sostenuto abbiano almeno il diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione gratuiti dei risultati del progetto. La regolamentazione così modificata risponde alle esigenze legate alla prassi. Nel sesto capitolo si trovano le disposizioni di esecuzione sulla cooperazione internazionale. Nella prima sezione la competenza generale di concludere trattati internazionali di portata limitata e dichiarazioni d’intenti è trasferita al DEFR fatte salve disposizioni speciali di tenore diverso. L’elencazione dei vari casi contenuta nell’O-LPRI vigente si è rivelata poco agevole nell’applicazione. Il DEFR può ora trasferire alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI la competenza di stipulare trattati di portata limitata; spetterà quindi alla SEFRI, con il coinvolgimento di altri servizi dell’Amministrazione interessati, definire le delegazioni svizzere nell’ambito delle cooperazioni internazionali. La seconda sezione precisa le disposizioni della LPRI sui sussidi per promuovere la cooperazione svizzera a progetti di organizzazioni e programmi internazionali e riprende le disposizioni rilevanti ai fini della ricerca dell’ordinanza del DEFR sulla concessione di
11 Rapport d’expérience sur l’overhead pour les années 2009 à 2011, FNS, 6 settembre 2011 12 Expertise du Conseil suisse de la science et de la technologie: Modèles d’attribution de l’overhead au Fonds national suisse et à la Commission pour la technologie et l’innovation, settembre 2012 13 CTI, Förderbeiträge für indirekte Forschungskosten - Grundlagen der KTI-Overheadstrategie, 19 luglio 2012 14 CTI, Förderbeiträge für indirekte Forschungskosten - Grundlagen der KTI-Overheadstrategie, 19 luglio 2012, pag. 17 5/22
contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza. La terza sezione disciplina i contributi per la cooperazione scientifica bilaterale tenendo conto della prassi attuale e il DEFR viene incaricato di disciplinare i dettagli delle procedure di esame dei progetti. Nelle due sezioni del settimo capitolo sono contenute le disposizioni riguardanti il coordinamento e la pianificazione. La prima disciplina il coordinamento da parte del Consiglio federale - sono nuove qui, tra l’altro, le disposizioni introdotte con la revisione totale della LPRI sul Comitato interdipartimentale di coordinamento per la ricerca del settore pubblico -, la seconda riguarda la pianificazione e corrisponde alla prassi attuale. Nell’ottavo capitolo è definita in dettaglio l’organizzazione del Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione. Il nono capitolo contiene le disposizioni finali, tra cui le disposizioni concernenti l’abrogazione e la modifica del diritto vigente, le disposizioni transitorie e il momento dell’entrata in vigore.
1.3.2 Il regolamento sui sussidi della CTI
Come illustrato al punto 1.3.1, la nuova LPRI crea la base legale per l’emanazione di un regolamento sui sussidi della CTI che dovrà essere approvato dal Consiglio federale. Il regolamento deve stabilire, sulla base della LPRI, gli strumenti di promozione della CTI, il calcolo dei sussidi e le modalità di versamento e disciplinare inoltre i diritti e gli obblighi di informazione a garanzia dell’integrità e della buona prassi scientifica. L’O-LPRI specifica queste prescrizioni tenendo conto delle attività di promozione della CTI definite nella LPRI. Queste attività corrispondono al diritto vigente e, oltre alla promozione di progetti d’innovazione, comprendono la promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza e dello sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza. La CTI promuove anche il trasferimento di sapere e di tecnologie. Nel regolamento sui sussidi la CTI indica in maniera trasparente e orientata alla pratica i suoi strumenti e le sue condizioni di promozione. Le disposizioni precisano gli strumenti di promozione, le condizioni per ottenere sussidi dalla CTI, i diritti e i doveri dei beneficiari nonché il calcolo e il versamento dei sussidi concessi. Il regolamento definisce anche i diritti e gli obblighi di informazione volti a garantire l’integrità e la buona prassi scientifica e stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione di questi principi. Il regolamento sui sussidi della CTI viene presentato per approvazione al Consiglio federale contestualmente all’avamprogetto dell’O-LPRI.
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2. Commento ai singoli articoli dell’O-LPRI
Titolo Il titolo dell’ordinanza rimane invariato.
Ingresso La revisione totale della legge comporta una corrispondente modifica dell’ingresso dell’O-LPRI.
Capitolo 1: Programmi di promozione
Sezione 1: Disposizioni generali sui programmi di promozione tematici delle istituzioni di promozione della ricerca e della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) Con la nuova LPRI al Consiglio federale viene data la facoltà di dare mandato alle istituzioni di promozione della ricerca e alla CTI di attuare programmi di promozione tematici. Nella LPRI vigente figura espressamente solo il rimando ai programmi nazionali di ricerca (PNR) e ai poli di ricerca nazionali (PRN). In considerazione della prassi attuale, con la revisione totale dell’O-LPRI i principi generali e le procedure vengono riuniti in una prima sezione generale.
Art. 1 Principi La prescrizione dell’interesse nazionale (cpv. 1) corrisponde al diritto vigente e significa che questi programmi devono perseguire obiettivi generali che rivestono una certa importanza sul piano nazionale. Non si tratta di mandati di ricerca ai quali l’Amministrazione federale fa ricorso per adempiere ai propri compiti e che quindi rientrano nell’ambito della ricerca del settore pubblico. Per «tematici» si intende una priorità di temi e la conseguente selezione su base competitiva dei progetti di ricerca e di innovazione bottom-up risultanti. In questa definizione delle priorità non viene escluso nessuno degli obiettivi perseguiti con la LPRI (art. 1 LPRI) e possono essere sostenute attività nell’intero ventaglio della promozione, dalla ricerca scientifica all’innovazione fondata sulla scienza. I programmi di promozione possono essere realizzati con gli strumenti consolidati delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI, indicati nell’O-LPRI come organi di promozione (cpv. 2 lett. a). Le disposizioni relative ai PNR e ai PRN sono contenute nelle sezioni 2 e 3. Tenendo conto dell’ambito di competenza degli organi di promozione, ad esempio adeguandone gli strumenti ordinari di promozione, possono eventualmente essere definite misure straordinarie per l’attuazione di ulteriori programmi di promozione tematici (cpv. 2 lett. b). Una prescrizione centrale per quanto riguarda questi programmi è costituita dalla limitazione temporale (cpv. 3). A seconda degli obiettivi fissati, la durata di un programma può essere più o meno lunga. Nel capoverso 4 sono elencati i principi per il controllo della qualità. Conformemente all’articolo 51 LPRI gli organi di promozione devono garantire un’adeguata garanzia della qualità, in particolare sono responsabili dell’esame dei processi decisionali e della realizzazione dei programmi.
Art. 2 Procedura Il finanziamento di tutti i programmi di promozione tematici – strumenti affermati come i PNR e i PRN, ma anche misure straordinarie - deve essere, per quanto possibile, autorizzato dall’Assemblea federale nel quadro dei periodi di promozione pluriennali ERI. L’assegnazione dei mandati da parte del Consiglio federale per l’elaborazione dei nuovi programmi di promozione non deve però necessariamente rispettare i tempi previsti dai periodi ERI. In situazioni eccezionali il Consiglio
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federale può chiedere un programma di promozione anche separatamente e sottoporlo all’Assemblea federale in un messaggio specifico.
Sezione 2: Programmi nazionali di ricerca del Fondo nazionale svizzero (FNS) Questa sezione tratta le disposizioni di esecuzione relative ai PNR contemplati dalla legge come esempio di riferimento per programmi di promozione tematici. Al testo in vigore vengono apportate solo lievi modifiche (semplificazioni redazionali; adeguamenti a prassi esecutive sperimentate e rodate).
Art. 3 Oggetto e scopo Le disposizioni corrispondono al diritto vigente e sottolineano in particolare alcuni aspetti di cui tener conto nella scelta dei PNR. Questi aspetti si sono rivelati validi e servono a precisare i principi contenuti nell’articolo 1. La possibilità menzionata al capoverso 3 di rafforzare il potenziale di ricerca in Svizzera è il risultato indiretto della promozione dei progetti, specificamente mediante la formazione di nuove leve, e non comprende misure di tipo strutturale dirette, ad esempio la creazione di cattedre e la realizzazione di infrastrutture. Secondo il capoverso 4 nella scelta dei PNR proposti va tenuto conto della rilevanza che questi possono avere per i compiti amministrativi attuali (lett. a) e delle necessità di coordinamento nell’ambito della cooperazione scientifica internazionale (lett. b). Le due disposizioni non vanno intese come criteri generali che escludono o includono automaticamente un programma: è la situazione concreta a determinare se, ad esempio, un’iniziativa di joint programming pianificata può dare il via a un’armonizzazione con i contenuti o i tempi di un PNR proposto. Questi criteri possono essere eventualmente considerati anche nella successiva fase di rielaborazione della documentazione del bando.
Art. 4 e 9 Le disposizioni corrispondono in gran parte al diritto vigente, sono state apportate solo modifiche linguistiche. Per alleggerire l’O-LPRI i dettagli tecnici della procedura vengono definiti nell’ordinanza del DEFR.
Art. 5 Specificazione delle proposte di programma, documentazione del bando di concorso Con le disposizioni previste, le procedure sono definite in base alla prassi odierna secondo le modalità che si sono rivelate efficaci e affidabili. Anziché un piano di esecuzione (diritto vigente), si prevede lo svolgimento più efficiente possibile per l’elaborazione della documentazione del bando. In situazioni politiche particolarmente urgenti le procedure ordinarie per l’elaborazione della documentazione del bando possono essere avviate direttamente dal Consiglio federale o dal DEFR (cpv. 4).
Art. 6 Esame e scelta dei programmi Seguendo la struttura e la logica della nuova LPRI, nel capoverso 3 in relazione alla spesa complessiva prevista per i PNR non si fa più riferimento alla limitazione fissa a una percentuale - piuttosto elevata – del bilancio ordinario (12%), ma si ribadisce la preminenza della pianificazione pluriennale del FNS, delle decisioni determinanti sull’ERI (decreto finanziario) e della convenzione sulle prestazioni basata su di esse. Per il resto, il capoverso 3 è in linea con la prassi attuale: la periodicità dei bandi (in genere biennale) continuerà a non essere soggetta a vincoli e potrà eventualmente essere adeguata a seconda della situazione politico-finanziaria o l’urgenza dei progetti di ricerca.
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Art. 7 Bando di concorso e realizzazione dei programmi Queste disposizioni corrispondono in ampia misura al diritto vigente, ma sono state adeguate alla prassi attuale. Sono inoltre state precisate le competenze fino al momento della pubblicazione del bando. Come è avvenuto finora, per la struttura di direzione è prevista una certa flessibilità (cpv. 1). Il capoverso 2 specifica che la SEFRI designa le persone che nelle direttive PNR del FNS sono definite «osservatori federali» e svolgono compiti di coordinamento e di informazione. In genere, d’intesa con i servizi federali interessati, per ogni gruppo direttivo va scelta una sola persona dell’Amministrazione federale. La versione definitiva della documentazione del bando viene approvata dal DEFR (cpv. 4).
Art. 8 Rapporto, trasferimento di sapere e verifica dell’efficacia Queste disposizioni corrispondono in ampia misura al diritto vigente. Tengono inoltre conto delle esperienze fatte con i PNR e dei ruoli dei vari attori, chiariti in sede di revisione totale. Nel capoverso 1 la responsabilità di informare il pubblico e le cerchie interessate ai temi della ricerca è attribuita in maniera esplicita al FNS, al quale spetta anche il compito di adottare opportune misure per la valorizzazione dei risultati, ovvero per il trasferimento di sapere a questi destinatari. Rispetto all’ordinanza vigente, le prescrizioni riguardanti le attività di informazione del FNS vengono differenziate in base ai destinatari. In genere i ricercatori pubblicano i risultati dettagliati dei loro lavori in organi scientifici accessibili al pubblico. Seguendo la prassi comune, il FNS deve quindi illustrare i risultati principali in una panoramica generale (cpv. 2). Il FNS deve inoltre redigere un rapporto finale da presentare al Consiglio federale indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi e i risultati principali del PNR (cpv. 3).
Sezione 3 Poli di ricerca nazionali del FNS Anche questa sezione tratta di programmi di promozione tematici legati al FNS. Le disposizioni dell’O- LPRI vigente sono strutturate in maniera nuova. Dal punto di vista dei contenuti corrispondono al diritto vigente e alla prassi esecutiva consolidata.
Art. 10 Oggetto e scopo Le disposizioni tengono conto delle esperienze maturate con i PRN. Una prescrizione fondamentale per un PRN è che sia assegnato a un settore di ricerca definito in modo chiaro e delimitato dal punto di vista tematico. Per gli effetti strutturali positivi auspicati del PRN è molto importante il ruolo dell’«istituzione ospitante» (cpv. 1). I compiti di un’istituzione ospitante possono eventualmente essere suddivisi tra due o più istituzioni di ricerca. Le istituzioni partner formano con l’istituzione ospitante una rete di collaborazione orientata agli obiettivi del PRN (reti già esistenti o reti da costituire in relazione al PRN proposto). Un’istituzione ospitante deve soddisfare tutti gli obiettivi definiti al capoverso 3 nel contesto specifico del rispettivo PRN (cpv. 2). Il capoverso 3 definisce gli obiettivi da perseguire con l’istituzione dei PRN. Come è avvenuto finora, si tratta di promuovere ai massimi livelli sul piano internazionale un settore di ricerca preminente per la Svizzera (cpv. 3 lett. a). Nella lettera b viene definito espressamente l’obiettivo di ottimizzare le strutture di ricerca innovative tramite il potenziamento delle capacità di insegnamento e di ricerca. Nella lettera c, al posto dell’obiettivo di migliorare semplicemente l’armonizzazione dei provvedimenti di promovimento subentra l’attuazione di una strategia coerente per la ricerca fondamentale, il trasferimento di sapere e tecnologie, la formazione delle nuove leve scientifiche e la comunicazione agli ambienti specializzati e al pubblico.
Art. 11 Durata Le disposizioni non contengono differenze materiali rispetto all’ordinanza in vigore.
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Art. 12 Organizzazione L’ordinanza vigente prevede l’istituzione di un «centro di competenze» («leading house») che ha il compito di dirigere sul piano scientifico e amministrativo il PRN. Nella revisione si è rinunciato a questa terminologia. Per il resto, le disposizioni, ora semplificate dal punto di vista redazionale, corrispondono alla prassi vigente. Secondo il capoverso 1 la direzione del PRN è l’organo direttivo di un PRN sul piano organizzativo e scientifico. Il nuovo testo specifica in maniera esplicita che ad essa compete anche la concreta attribuzione dei fondi (cpv. 1 lett. c). Le restanti competenze corrispondono alle disposizioni vigenti (cpv. 1 lett. a e b). Come già nell’ordinanza vigente, le istituzioni che possono assumere il ruolo di istituzioni ospitanti sono le università cantonali, i politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF, le scuole universitarie professionali e le strutture di ricerca d’importanza nazionale sostenute dalla Confederazione (cpv. 2). Il capoverso 3 precisa i compiti delle istituzioni ospitanti, in particolare il loro contributo al finanziamento dei PRN, contributo che è considerato in proporzione, ad esempio per quanto riguarda gli stipendi dei professori. È computabile anche il sostegno dei rettorati volto a sgravare la direzione del PRN. I contributi delle istituzioni ospitanti sotto forma di prestazioni in denaro o in natura continueranno a essere concordati caso per caso con i rettorati e disciplinati dettagliatamente per contratto. Rispetto all’ammontare che raggiungono nel corso dei periodi contributivi quadriennali, all’avvio di un PRN questi contributi sono più bassi; il contributo del FNS all’avvio rappresenta mediamente un terzo dei costi complessivi, compresi i contributi di terzi. Il contributo delle istituzioni raggiunge il «livello massimo» al termine di un PRN della durata massima di dodici anni, periodo durante il quale il contributo del FNS è decrescente. Le istituzioni diventano infatti in toto responsabili della realizzazione degli obiettivi strutturali concordati (ad esempio tramite l’istituzione di cattedre non specifiche o nuove, la creazione e l’esercizio di infrastrutture di ricerca e di piattaforme tecnologiche, la copertura del fabbisogno di spazi, in parte anche con la costruzione di nuovi edifici e laboratori). Una volta concluso il PRN il finanziamento deve avvenire attraverso il bilancio ordinario delle istituzioni.
Art. 13 Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione Rispetto al diritto vigente, le disposizioni rimangono sostanzialmente invariate, ma sono state semplificate dal punto di vista linguistico. Con la revisione nell’O-LPRI viene sancita la prassi vigente che regola gli accordi tra il FNS e la SEFRI per l’elaborazione della richiesta da sottoporre al DEFR (cpv. 2 lett. c). Com’è avvenuto finora, i dettagli tecnici relativi al bando e alla scelta del PRN non sono definiti nell’O-LPRI. Non saranno più oggetto di direttive ma saranno disciplinati in un’ordinanza del DEFR (art. 19).
Art. 14, 15, 16 e 18 Queste disposizioni corrispondono dal punto di vista dei contenuti al diritto vigente.
Art. 17 Controllo: valutazione e verifica dell’efficacia Rispetto all’ordinanza vigente, le disposizioni di questo articolo sono più articolate e tengono conto delle esperienze fatte con i PRN finora realizzati. In particolare, per la valutazione scientifica, ossia il monitoraggio di ogni PRN in corso, viene chiesta la creazione di un comitato di accompagnamento indipendente e pertanto internazionale (cpv. 2). Di contro, la condizione di sottoporre ogni PRN in scadenza a un accurato esame dell’efficacia viene sostituita da una procedura facoltativa alla quale può ricorrere la SEFRI dopo aver consultato il FNS (cpv. 4).
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Art. 19 Procedura e controllo Le disposizioni dell’O-LPRI per la procedura di pubblicazione del bando, di scelta e di verifica dell’efficacia vengono precisate nell’ordinanza del DEFR.
Capitolo 2: Promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale
Sezione 1: Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale La revisione totale della LPRI non crea nuove fattispecie per quanto riguarda le sovvenzioni destinate al sostegno di base diretto delle istituzioni di ricerca. Riprende la prassi seguita finora specificando che le strutture di ricerca disciplinate appartengono a tre categorie: infrastrutture di ricerca e istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo e (ora menzionati esplicitamente) centri di competenza per la tecnologia. Integra inoltre a livello di legge (art. 15 cpv. 5 LPRI) le disposizioni riguardanti il calcolo dei sussidi finora contenute in ordinanze e direttive. L’ordinanza precisa i criteri di calcolo del sussidio federale in base alla prassi in vigore.
Art. 20 Procedura di richiesta e d’esame. Decisione Il capoverso 1 specifica che tutte le domande di sussidi devono essere presentate alla competente Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). In questo modo la prassi in vigore viene integrata nell’ordinanza. Secondo il diritto vigente e l’articolo 15 capoverso 2 della LPRI riveduta, il Consiglio federale delega al DEFR (cpv. 4) la competenza decisionale in merito ai sussidi. Con una nuova disposizione il Consiglio federale delega al DEFR anche l’emanazione di un’ordinanza che disciplina la procedura d’esame (cpv. 3).
Art. 21 Calcolo dei sussidi per le infrastrutture e le istituzioni di ricerca Il capoverso 1 specifica che l’aliquota per il calcolo del sussidio federale viene individuata come valore medio sulla base della pianificazione finanziaria del richiedente per un quadriennio ERI. Il capoverso 3 precisa che la partecipazione ai costi può avvenire anche sotto forma di prestazioni in natura, il che corrisponde alla prassi corrente. Fatta eccezione per le scuole universitarie la partecipazione ai costi deve in ogni caso avvenire anche sotto forma di prestazioni in denaro.
Art. 22 Calcolo dei sussidi per centri di competenza per la tecnologia Nel capoverso 3 il Consiglio federale fa ricorso alla sua facoltà, ai sensi dell’articolo 15 capoverso 6 LPRI, di emanare disposizioni speciali transitorie per i centri di competenza per la tecnologia che creano un nuovo campo di attività d’importanza nazionale (cpv. 3).
Art. 23 Ulteriori condizioni per i sussidi ai centri di competenza per la tecnologia La promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra scuole universitarie o centri di competenza per la tecnologia e il mondo economico è uno dei pilastri del sistema di promozione finanziato pubblicamente. I centri di competenza per la tecnologia sostenuti dalla Confederazione secondo l’articolo 15 capoverso 3 lettera c LPRI collaborano con l’economia privata su una base non lucrativa. In genere il trasferimento di sapere e tecnologie si ha con i partner industriali già esistenti che partecipano ai programmi e ai progetti di ricerca. In situazioni in cui questo trasferimento può avvenire solo con la fondazione di una start-up, la missione dei centri di competenza per la tecnologia consiste nel fondare o partecipare alla fondazione della start-up. In questi casi, per attuare efficacemente il trasferimento di sapere e tecnologie, i centri di competenza per la tecnologia possono trasferire gratuitamente alla start-up la proprietà intellettuale risultante dal progetto di ricerca e i rispettivi diritti di utilizzazione. Questo articolo specifica di conseguenza che, per sostenere il trasferimento di sapere e tecnologie, tra i compiti di un centro di competenza per la tecnologia sostenuto secondo l’articolo 15
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capoverso 3 lettera c LPRI rientra la costituzione, se necessario, di proprie start-up o la partecipazione alla loro costituzione. Le lettere a e b stabiliscono le condizioni alle quali un centro di competenza per la tecnologia può fondare una start-up, mentre la lettera c definisce i sussidi che può cedere alla singola start-up e la lettera d le modalità di impiego di eventuali redditi conseguiti dal centro.
Sezione 2: Ricerca del settore pubblico La nuova LPRI definisce l’espressione «ricerca del settore pubblico» e stabilisce, dal punto di vista generale sotto forma di legge quadro, le misure della Confederazione che vi rientrano, fatte salve disposizioni speciali. L’O-LPRI fa riferimento a questa regolamentazione quadro della legge e specifica le rispettive prescrizioni in base alla prassi in vigore, fatte salve disposizioni di esecuzione speciali.
Art. 24 Mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca del settore pubblico La disposizione al capoverso 1 riguarda le misure di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere b e c della LPRI. Il calcolo dei sussidi è concordato in osservanza alle eventuali disposizioni speciali. Per maggiore leggibilità, il capoverso 1 rimanda alla disposizione sui sussidi overhead contenuta nell’articolo 39. Il capoverso 2 riguarda il rimborso delle prestazioni fornite nell’ambito di mandati di ricerca di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera d LPRI. I mandati di ricerca non sono legati alla legge sui sussidi, ma sono soggetti alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici. L’articolo 16 capoverso 6 LPRI riguardante il diritto ai sussidi overhead nell’ambito della ricerca del settore pubblico non menziona i mandati di ricerca. In questo ambito il rimborso viene concordato sulla base delle spese sostenute dall’istituzione di ricerca incaricata. Per la stipula di contratti i servizi federali devono in linea di massima far riferimento alle Condizioni 15 generali della Confederazione per i contratti di ricerca ; fatte salve eventuali disposizioni dell’O-LPRI o del diritto speciale di tenore diverso. Le Condizioni generali sono concepite sia per contratti relativi a mandati di ricerca sia per contratti di sovvenzione.
Art. 25 Qualità della ricerca e valorizzazione dei risultati della ricerca del settore pubblico Secondo il capoverso 1 il Comitato interdipartimentale di coordinamento deve emanare le direttive sulla garanzia della qualità previste dall’articolo 42 capoverso 3 lettera b in combinato disposto con l’articolo 51 capoverso 3 LPRI per la ricerca del settore pubblico considerando i principi di assicurazione della qualità delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI. Deve tener conto del principio di proporzionalità. La disposizione è intesa a ottimizzare il coordinamento nell’ambito della garanzia della qualità. Il capoverso 2 è incentrato sui contratti, a prescindere dal fatto che riguardino sovvenzioni o mezzi federali per la ricerca su mandato.
Capitolo 3: Promozione dell’innovazione
Rifacendosi alla struttura della nuova LPRI, il capitolo sulla promozione dell’innovazione contiene le disposizioni di esecuzione relative ai compiti ministeriali e le attività di promozione della CTI. Le disposizioni sui sussidi overhead della CTI e sulla valorizzazione dei risultati della ricerca nell’ambito di progetti di innovazione sono disciplinati dagli articoli relativi a questi temi. A seguito dell’introduzione di un regolamento sui sussidi della CTI le disposizioni in merito vengono in parte trasferite dall’O-LPRI vigente al nuovo regolamento CTI.
15 http://www.bbl.admin.ch/bkb/02617/02618/02621/index.html?lang=it 12/22
Art. 26 Basi per la promozione dell’innovazione La nuova LPRI stabilisce nell’articolo 18 capoverso 3 – come già la legge vigente – che la Confederazione elabora le basi per la promozione dell’innovazione. Si tratta di un compito ministeriale nel quale rientra l’elaborazione delle strategie di politica dell’innovazione della Confederazione. Viene recepita in questo articolo la disposizione esecutiva dell’O-LPRI vigente, in base alla quale alla SEFRI compete l’elaborazione delle basi per la promozione dell’innovazione da sottoporre al Consiglio 16 federale . A questo scopo, la SEFRI si coordina con altri servizi federali.
Art. 27 Valutazione della promozione dell’innovazione Viene recepita la disposizione vigente. Garantire la valutazione della politica dell’innovazione è un compito ministeriale che spetta alla SEFRI, la quale fa eseguire analisi dell’efficienza e dell’efficacia secondo gli standard comuni. Il rapporto sulla valutazione della promozione dell’innovazione che sottopone nell’ambito del messaggio ERI al Consiglio federale si basa sul monitoraggio e sui controlli effettuati dalla CTI. Da parte sua, anche la CTI può effettuare simili analisi.
Art. 28 Valutazione dell’attività della CTI Come l’articolo precedente, anche questo corrisponde al diritto vigente. La CTI valuta essa stessa la propria attività di promozione, monitorando e controllando le misure promosse. Nel suo rapporto d‘attività annuale al Consiglio federale la CTI spiega in che modo attua la strategia della Confederazione e illustra gli effetti economici risultanti dall’attività di promozione. In esso, la CTI elenca inoltre tutte le richieste e tutti i progetti. Nel complesso questo rapporto, pubblicamente consultabile, serve a illustrare in maniera trasparente l’impiego dei mezzi federali.
Art. 29 Sussidi della CTI per progetti d’innovazione Questo articolo riprende la disposizione vigente dell’O-LPRI relativa all’articolo 19 capoverso 2 lettera b LPRI. Sta al partner attuatore comprovare, come richiesto dalla LPRI, la possibilità di mettere a frutto i risultati della ricerca. Le lettere a-c contengono i criteri da prendere in considerazione.
Art.30 Partecipazione dei partner attuatori All’articolo 19 capoverso 2 lettera d la nuova LPRI stabilisce che per la promozione di progetti d’innovazione i partner attuatori devono farsi carico della metà del finanziamento del progetto. Al Consiglio federale viene data la facoltà di prevedere deroghe a questa regola; nella LPRI non vengono però elencati in maniera esaustiva i casi in cui possono essere previste tali deroghe. L’avamprogetto fa ricorso a questa possibilità di delega e riprende la disposizione dell’O-LPRI vigente.
Art. 31 Regolamento sui sussidi della CTI In questo articolo, l’O-LPRI precisa la nuova base legale per un regolamento sui sussidi della CTI introdotta con la revisione totale della LPRI.
Art. 32 Cooperazioni con organizzazioni di promozione estere La disposizione specifica la possibilità della CTI, fissata nell’articolo 24 capoverso 5 LPRI, di avviare cooperazioni con organizzazioni di promozione estere per promuovere l’attività di partner di ricerca svizzeri nel caso di progetti d’innovazione transfrontalieri. A questo scopo, analogamente a quanto è abilitato a fare il FNS, può pubblicare bandi ed effettuare esami di domande insieme a organizzazioni di promozione estere. Questa possibilità riguarda anche bandi e valutazioni semplicemente coordinati tra loro (cpv. 1). Il capoverso 2 prevede la possibilità per la CTI di coinvolgere eccezionalmente nel
16 L’attribuzione delle competenze è in armonia con l’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, RS 172.216.1. 13/22
quadro delle sue cooperazioni con organizzazioni di promozione estere anche partner di ricerca esteri in un progetto al quale partecipano partner attuatori e ricercatori svizzeri. Se in Svizzera non è disponibile tutto il know-how richiesto, ma gran parte della ricerca per il progetto è svolta nel Paese, la CTI può concedere a questi partner esteri una parte dei suoi sussidi.
Capitolo 4: Sussidi per la compensazione di overhead
Sezione 1: Disposizioni generali
La vigente LPRI consente al FNS e alla CTI di versare sussidi per indennizzare i costi indiretti di ricerca. Nell’ambito della revisione totale della LPRI, è stato stabilito che questi organi di promozione e la Confederazione devono erogare sussidi overhead. Per quanto riguarda la destinazione di questi sussidi, e in parte anche per il reporting e il controllo, i tre organi di ricerca devono essere soggetti alle stesse regole. Queste ultime figurano come regole generali all’interno di una sezione.
Art. 33 Scopo dei sussidi overhead I sussidi overhead coprono solo in parte le spese di ricerca indirette. Con la nuova formulazione imperativa della LPRI non è più necessario l’elenco, riportato nell’O-LPRI vigente, delle istituzioni alle quali il FNS può concedere sussidi overhead.
Art. 34 Rapporto e controllo La disposizione corrisponde alla prassi in vigore per quanto riguarda il FNS e comprende ora anche la CTI. Nel rapporto i due organi di promozione possono verificare se le rispettive prassi di assegnazione alla categoria dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo sono in sintonia.
Sezione 2: Sussidi overhead del FNS La disposizione vigente sui sussidi overhead nell’ambito del FNS si è rivelata efficace e viene ripresa 17 nell’avamprogetto , con la novità che ora nel quadro della promozione della ricerca il FNS dovrà concedere questi sussidi a tutti i centri di ricerca universitari e a tutti i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo. Come già specificato in merito all’articolo 33, non è più necessario elencare le istituzioni alle quali il FNS può destinare sussidi overhead.
Sezione 3: Sussidi overhead della CTI In base all’O-LPRI vigente la CTI non concede sussidi overhead a tutte le istituzioni che sostiene. La regolamentazione differenziata è giustificata dal diverso finanziamento di base delle università e delle scuole universitarie professionali da parte della Confederazione e di altri enti oltre che dal diverso orientamento delle attività di ricerca. Con la base legale modificata, secondo la quale gli organi di promozione devono concedere sussidi overhead e, di conseguenza, i vari tipi di scuole universitarie devono godere di una sostanziale parità di trattamento, le disposizioni vigenti dell’O-LPRI perdono la loro legittimità e devono quindi essere modificate. Per il calcolo dei sussidi overhead devono essere 18 previste in gran parte le stesse disposizioni che si applicano all’ambito FNS . Come già specificato al punto 1.3.1, questa modifica richiede però una disposizione transitoria.
Art. 37 Calcolo, assegnazione e versamento Alla luce di quanto detto sopra, questa disposizione viene adeguata a quelle riguardanti il FNS. Ora a tutti i centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo dovranno
17 Cfr. commento al capitolo 4, punto 1.3.1 18 Cfr. commento al capitolo 4, punto 1.3.1 14/22
essere concessi sussidi overhead secondo un’aliquota massima stabilita dal Parlamento (cpv. 1). Le modalità di determinazione e versamento dei sussidi rimangono invece invariate. Mentre i sussidi overhead del FNS devono essere versati periodicamente mediante decisione, quelli della CTI vengono definiti nell’ambito dell’approvazione dei progetti e versati insieme ai sussidi concessi per questi ultimi (cpv. 2 e 3). La separazione dei sussidi per le spese di ricerca dirette e indirette connessa con il passaggio al nuovo sistema richiede un adeguamento delle tariffe per i contributi alle spese per il personale impiegato nel progetto. Queste tariffe, che oggi figurano nell’allegato dell’O-LPRI, entrano a far parte del regolamento sui sussidi della CTI. Si ricorda che l’introduzione del nuovo sistema previsto dall’avamprogetto richiede più finanziamenti per lo stesso volume di progetti. Il sistema odierno dei sussidi overhead della CTI sarà perciò mantenuto con una disposizione transitoria fino alla fine del periodo contributivo. La disposizione transitoria è commentata all’articolo 61. Questa disposizione è, tuttavia, in contrasto con la nuova base legale secondo cui la CTI è tenuta a concedere sussidi overhead e pertanto implica l’entrata in vigore in un secondo momento della nuova disposizione contenuta nella LPRI riveduta e il mantenimento temporaneo della disposizione vigente.
Art. 38 Regolamento Le prescrizioni contenute nell’articolo 36 capoverso 1 lettere a e b per il FNS non sono necessarie per la CTI. I dettagli sono disciplinati dal regolamento sui sussidi. Per quanto riguarda i rimborsi dei sussidi overhead della CTI si applica il diritto in materia di sussidi.
Sezione 4: Sussidi overhead nella ricerca del settore pubblico
Art. 39 Le disposizioni sul finanziamento secondo l’articolo 35 e segg. LPRI non si applicano alla ricerca del settore pubblico. Il finanziamento della ricerca del settore pubblico, compresi i sussidi overhead, viene chiesto nel corso della stesura del preventivo annuale. Per quanto riguarda la ricerca del settore pubblico l’introduzione di sussidi overhead nella LPRI rappresenta una novità. Le varie unità dell’Amministrazione federale calcolano i sussidi overhead nell’ambito del preventivo annuale approvato dal Parlamento. Come esposto sopra, all’articolo 24, secondo l’articolo 16 capoverso 6 LPRI non sono previsti sussidi overhead per la ricerca su commissione. In questo ambito la retribuzione viene concordata in base alle spese effettuate. In base alla delega prevista nell’articolo 16 capoverso 6 LPRI di disciplinare i principi che regolano il calcolo dei sussidi per le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c dello stesso articolo LPRI, l’O-LPRI prevede un’aliquota massima per i sussidi overhead concessi nell’ambito della ricerca del settore pubblico – come per il FNS e la CTI. Il capoverso 2 rimanda all’aliquota massima stabilita dal Parlamento per il FNS.
Capitolo 5: Condizioni supplementari per la promozione: provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca
Le disposizioni sui diritti immateriali, ripartite nel diritto vigente tra diverse sezioni, vengono riunite in un’unica sezione. Per i progetti d’innovazione l’avamprogetto prevede modifiche per quanto riguarda la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione. Nell’O-LPRI si rinuncia a specificare l’articolo 26 LPRI sul rispetto dell’integrità e della buona prassi scientifica come condizione della promozione. Questo campo di regolamentazione potrà essere
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19 ripreso nel corso dell’applicazione della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Rispetto al sistema attuale, la LPSU prevede che tutte le scuole universitarie (università, politecnici, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche e altre istituzioni del settore universitario) debbano farsi accreditare dal punto di vista istituzionale (capitolo 5 LPSU). A questo scopo vengono emanate nuove direttive di accreditamento per le scuole universitarie (art. 12 cpv. 3 lett. a n. 2 in combinato disposto con l’art. 30 LPSU). Nel quadro di questo accreditamento istituzionale sarà anche verificata la presenza, all’interno delle scuole universitarie, di un sistema di garanzia della qualità che assicuri l’elevata qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU). Si può presumere che anche l’integrità scientifica e la buona prassi scientifica siano aspetti volti a garantire l’elevata qualità della ricerca e che quindi siano esaminati nel quadro dell’accreditamento istituzionale.
Art. 40 Provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca Secondo l’articolo 27 capoverso 1 LPRI, il Consiglio federale può subordinare la concessione di aiuti finanziari ai centri di ricerca universitari alle condizioni fissate nell’articolo 27 capoversi 1 e 2 LPRI. Di questa competenza il Consiglio federale si avvale nell’articolo 40 dell’avamprogetto lasciando agli uffici incaricati dell’esecuzione il compito di chiedere o meno che siano soddisfatte queste condizioni. Le disposizioni al capoverso 1 corrispondono al diritto vigente secondo l’articolo 15a O-LPRI nella misura in cui non siano già state considerate nell’articolo 27 capoverso 2 LPRI. L’elenco che figura al capoverso 1 non è quindi esaustivo. Per la concessione dei sussidi gli uffici incaricati dell’esecuzione possono prevedere tutti i provvedimenti elencati nell’articolo 27 LPRI. Il capoverso 1 lettera e rimanda al caso specifico dei progetti d’innovazione disciplinato nell’articolo 41.
Art. 41 Regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione nei progetti d’innovazione La disposizione specifica l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LPRI in base al quale la Confederazione può subordinare la concessione di sussidi federali alla condizione che i partner incaricati della ricerca e i partner attuatori presentino una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione. Come nell’O-LPRI vigente sarà la CTI a decidere nei singoli casi se richiedere o meno un accordo tra i partner di progetto per la valorizzazione dei risultati della ricerca. Se la CTI ritiene necessario procedere a una regolamentazione del genere, questa deve presentare gli elementi previsti al capoverso 1 e corrispondere alle prescrizioni contenute nei capoversi 2-4. A differenza del diritto vigente, non sono più previste prescrizioni riguardo all’attribuzione di diritti di proprietà sui risultati del progetto d’innovazione sostenuto. L’attribuzione della proprietà intellettuale dovrà orientarsi sia in base alle esigenze dei partner attuatori sia di quelle dei partner incaricati della ricerca. Viene invece mantenuta la condizione secondo la quale nell’accordo presentato dai partner di progetto debba essere definito almeno il diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione gratuite dei risultati del progetto sostenuto. Questo adeguamento riguardante i progetti d’innovazione è il risultato delle critiche di cui è stata oggetto, nella pratica, la disposizione vigente che sostanzialmente attribuisce al partner attuatore il diritto alla proprietà intellettuale. La tutela del segreto, da disciplinare, in merito ai contenuti dei progetti di ricerca e sviluppo orientati all’applicazione tiene conto della situazione di competitività in cui agiscono i partner attuatori. Nel contempo l’accordo deve considerare, tramite corrispondenti prescrizioni, l’interesse alla pubblicazione dei risultati. Per il resto, l’elenco dei punti da concordare non è esaustivo. I partner di un progetto possono disciplinare gli altri aspetti nell’accordo. Secondo il capoverso 4, al momento della definizione di un’indennità per l’eventuale utilizzazione e valorizzazione esclusive da parte di un partner attuatore dei risultati del progetto che ha beneficiato di
19 FF 2011 6629 16/22
sussidi va considerato il fatto che il partner attuatore cofinanzia il progetto e quindi non va equiparato a un’impresa che non vi partecipa.
Capitolo 6: Cooperazione internazionale
Sezione 1: Trattati e dichiarazioni d’intenti, partecipazione della Svizzera alla cooperazione internazionale Questa sezione definisce la competenza riguardante la conclusione di trattati internazionali di portata limitata e di dichiarazioni d’intenti per il rinnovo di delegazioni svizzere e la rappresentanza nel Comitato della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST).
Art. 42 Trattati e dichiarazioni d’intenti 20 In base all’articolo 48a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. L’avamprogetto stabilisce la delega della competenza per la stipula di trattati di portata limitata. La delega prevista al capoverso 1 della competenza generale di concludere trattati è preferibile all’elencazione del diritto vigente applicabile caso per caso. L’avamprogetto può basarsi sulla disposizione contenuta nell’articolo 31 LPRI che attribuisce al Consiglio federale la competenza di concludere trattati internazionali senza citare casi concreti. La delega delle competenze al DEFR serve in particolare ad applicare efficacemente i trattati internazionali stipulati dal Consiglio federale e corrisponde alla prassi attuale. Con il rimando alle leggi speciali si mantiene la competenza degli altri Dipartimenti e Uffici di concludere nei propri ambiti trattati di portata limitata, in particolare accordi d’esecuzione. Le disposizioni contenute negli articoli 10c e 10d dell’O-LPRI vigente non sono più necessarie, dato che saranno contenute in ordinanze speciali. L’articolo 10c sugli accordi d’esecuzione per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) e dell’Agenzia per l’energia 21 nucleare (NEA) confluirà nell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia (v. articolo 60 sulla modifica del diritto vigente). La disposizione all’articolo 10d dell’O-LPRI vigente riguarda la competenza del DEFR di concludere accordi d’esecuzione nell’ambito della Comunità europea dell’energia nucleare (EURATOM) e sarà inserita nella nuova «ordinanza sulla ricerca UE» emanata a seguito delle modifiche apportate alla vigente ordinanza sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee (v. n. 1.2 sulla concezione degli atti legislativi connessi con la revisione della LPRI). Questa ordinanza speciale disciplinerà la competenza di concludere trattati di portata limitata, in particolare accordi d’esecuzione nell’ambito di programmi quadro di ricerca dell’Unione europea e delle iniziative cofinanziate dall’UE. Oggi, gli accordi d’esecuzione vengono ad esempio conclusi dalle unità amministrative nel quadro dello strumento di coordinamento della rete della ricerca europea (ERA-NET) sviluppato nel sesto programma quadro di ricerca dell’UE. Tra le iniziative cofinanziate attraverso i programmi quadro alle 22 23 quali la Svizzera partecipa rientrano i programmi Eurostars e AAL . Il capoverso 2 delega al DEFR la competenza di siglare dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazionale della Svizzera nel campo della ricerca e dell’innovazione. Queste dichiarazioni d’intenti non sono vincolanti dal punto di vista giuridico e si attengono alla legislazione e alla politica perseguita dalla Confederazione. Sulla base della competenza conferitagli al capoverso 1 di concludere trattati internazionali il DEFR, che può siglare dichiarazioni d’intenti, può delegare questo compito alla SEFRI, alla quale spetta la competenza di favorire l’interconnessione della
20 RS 172.010 21 RS 730.01 22 RS 0.420.513.11 23 Ambient Assisted Living, RS 0.420.513.12 17/22
Svizzera sul piano internazionale e la sua integrazione nello spazio internazionale della ricerca e 24 dell’innovazione . Come caso applicativo vengono citate esplicitamente le dichiarazioni d’intenti siglate nel quadro della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) e riprese in base alla formulazione vigente dell’O-LPRI. COST è una struttura interstatale indipendente per la cooperazione scientifica, ma non è un’organizzazione internazionale. Nel quadro di COST gli Stati membri possono manifestare la propria intenzione di impegnarsi in maniera mirata per rendere possibili attività di ricerca nell’ambito delle azioni da loro decise. In Svizzera attualmente è la SEFRI a decidere in merito alla partecipazione della Svizzera a una nuova azione COST. Non comportando alcun vincolo giuridico, queste decisioni hanno il carattere di dichiarazioni d’intenti. Le deleghe delle competenze fissate nel 1998 dal Consiglio federale autorizzano la SEFRI a sottoscrivere le dichiarazioni d’intenti COST.
Art. 43 Rinnovo di delegazioni svizzere nell’ambito di cooperazioni internazionali Si rinuncia all’elencazione, non esaustiva, delle organizzazioni internazionali e delle cooperazioni che figura nel diritto vigente.
Art. 44 Rappresentanza nel Comitato della COST La disposizione prevede una modifica del diritto vigente con la quale la rappresentanza viene affidata alla SEFRI.
Sezione 2: Sussidi per la promozione della collaborazione svizzera a progetti di organizzazioni e programmi internazionali Questa sezione riprende le disposizioni dell’ordinanza vigente del DEFR sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza riguardanti il settore della ricerca. La prassi seguita finora deve poter essere portata avanti nel quadro di queste disposizioni.
Art. 45 Scopo dei sussidi Lo scopo dei sussidi rimane inalterato: permettere agli scienziati svizzeri di prepararsi a progetti e programmi internazionali o di integrarsi in programmi di grande importanza per la futura politica della Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione.
Art. 46 Condizioni e calcolo dei sussidi La disposizione vigente viene ripresa, le condizioni per ottenere i sussidi corrispondono al diritto vigente.
Art. 47 Proposta La domanda di sussidio deve essere presentata, com’è avvenuto finora, alla SEFRI. I requisiti che le domande devono soddisfare corrispondono al diritto vigente.
Art. 48 Consultazioni Se la sovvenzione di progetti interessa anche altri servizi o se questi ultimi sono interessati a partecipare ai progetti, la SEFRI deve consultarli. Questa disposizione corrisponde al diritto vigente.
Art. 49 Decisione
24 Org-DEFR, RS 172.216.1 18/22
In virtù della prassi consolidata, l’attribuzione della competenza decisionale è stata ripresa, invariata, dal diritto vigente.
Sezione 3: Sussidi per la cooperazione scientifica bilaterale al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali Nella presente sezione viene specificato l’articolo 29 capoverso 1 lettera c LPRI. Anche in questo caso ci si rifà alla prassi attuale apportando modifiche dove necessario. Le disposizioni della sezione 3 disciplinano i sussidi erogati nell’ambito della cooperazione scientifica bilaterale. Le cooperazioni bilaterali con partner esteri vengono realizzate, oltre che tramite la rete esterna, con accordi quadro e programmi bilaterali. 25 Nel messaggio ERI per gli anni 2008-2011 il Consiglio federale ha per la prima volta assegnato la priorità ai Paesi che dispongono di un potenziale di sviluppo importante dal punto di vista scientifico e tecnologico e ha stipulato accordi bilaterali con questi Paesi. Cina, India, Russia, Sudafrica (inclusi istituti di ricerca sulla Costa d’Avorio e in Tanzania), Giappone, Corea del sud e Brasile sono attualmente i Paesi con i quali la Svizzera intende ampliare o approfondire le relazioni sul piano della politica scientifica. Questi Paesi sono stati scelti d’intesa con la Conferenza dei rettori delle università svizzere. I programmi per la promozione della cooperazione bilaterale nella ricerca si basano invece sugli accordi bilaterali.
Art. 50 Principi I principi vengono ripresi. Nel capoverso 2 si specifica che la cooperazione può avvenire anche con altri centri di ricerca universitari e non solo con le scuole universitarie (ad esempio strutture di ricerca d’importanza nazionale come da art. 15 LPRI).
Art. 51 Designazione della leading house e definizione dei sussidi massimi Questo articolo stabilisce che per ogni Paese o regione prioritaria può essere definita una leading 26 house che viene scelta una volta consultata la Conferenza dei rettori delle università svizzere. Le leading house saranno incaricate di gestire e realizzare i programmi di cooperazione. Come già previsto dal diritto vigente, è il DEFR a decidere, nei limiti dei crediti stanziati, il sussidio massimo assegnato a ciascuna leading house (cpv. 2). La SEFRI conclude poi con ciascuna leading house un contratto di prestazioni che definisce i compiti da eseguire (cpv. 3).
Art. 52 Procedura per bandi di concorso comuni con Paesi e regioni prioritari Nel presente articolo viene illustrato lo svolgimento della procedura di pubblicazione dei bandi e di scelta dei programmi di cooperazione. La SEFRI incarica il FNS della pubblicazione dei bandi per i progetti e della valutazione di questi ultimi e gli attribuisce la competenza decisionale sulla scelta. Questa attribuzione di competenze deve essere fissata nella convenzione sulle prestazioni conclusa con il FNS. Secondo il capoverso 4 per i Paesi o le regioni prioritari la SEFRI può designare dei comitati direttivi nazionali. Nel quadro degli accordi bilaterali sulla cooperazione scientifica la Svizzera e il rispettivo Paese partner impiegano gruppi di lavoro misti (cpv. 5). Il FNS comunica le decisioni ai responsabili dei progetti. La composizione dei comitati direttivi e dei gruppi di lavoro e altri dettagli riguardanti la procedura vengono definiti nell’ordinanza del DEFR (cpv. 6).
Capitolo 7: Coordinamento e pianificazione
25 FF 2007 1131 26 Dopo l’entrata in vigore della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero LPSU: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie 19/22
Questo capitolo riflette fortemente la rielaborazione sistematica cui sono state sottoposte le procedure di pianificazione nel corso della revisione totale della LPRI, in particolare per quanto riguarda la cooperazione scientifica internazionale e la ricerca del settore pubblico (v. punto 2.6 del messaggio 27 sulla revisione totale della LPRI ). Al posto dell’orientamento agli obiettivi per la pianificazione della politica della ricerca, nella nuova O-LPRI vengono precisate le prescrizioni volte a garantire un coordinamento efficiente degli organi di ricerca tra loro e anche nel caso in cui vi siano interlocutori al di fuori della politica della ricerca e dell’innovazione.
Sezione 1: Coordinamento da parte del Consiglio federale Le disposizioni corrispondono in gran parte a una prassi già consolidata, seppur introdotta recentemente, e definiscono gli aspetti da considerare per un utilizzo economico ed efficace dei mezzi federali. La sezione disciplina inoltre le misure di coordinamento del Consiglio federale.
Art. 53 Politica scientifica estera Per armonizzare la politica di promozione nazionale e internazionale in vista dei dibattiti sull’ERI la SEFRI deve redigere almeno ogni quattro anni ma anche in casi urgenti un rapporto che funga da base decisionale per il Consiglio federale (cpv. 1). Secondo l’articolo 41 capoverso 3 LPRI il rapporto deve fornire una visione d’insieme interdipartimentale di questa complessa materia e quindi comprendere anche gli aspetti rilevanti della politica economica, di sviluppo e di politica estera generale della Svizzera, tra cui i suoi obblighi definiti da trattati internazionali che in questo contesto potrebbero essere importanti (lett. a), le iniziative pubbliche e private portate avanti all’estero che hanno effetti sulle attività internazionali di ricerca e di innovazione (lett. b) e le attività svizzere nonché i sussidi concessi nell’ambito della cooperazione scientifica internazionale (lett. c). I servizi da consultare imperativamente per l’elaborazione di un tale rapporto vengono menzionati nel capoverso 2, in particolare con riferimento alle competenze analoghe del FNS e della CTI nel contesto dei rispettivi compiti di promozione internazionali. In pratica, il rapporto viene elaborato sotto la direzione della SEFRI da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei servizi federali coinvolti. La SEFRI redige il rapporto riguardante la politica scientifica estera della Svizzera. I rappresentanti del DFAE e degli altri servizi coinvolti redigono gli allegati contenenti i rapporti dei rispettivi ambiti di competenza.
Art. 54 Infrastrutture di ricerca Questo articolo descrive lo strumento di pianificazione «Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca» approvato dal Consiglio federale nel 2011 28. Soprattutto nel contesto della pianificazione periodica ERI, come già accennato nell’articolo 53, la SEFRI deve elaborare una visione d’insieme del complesso fabbisogno di coordinamento per infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali onerose (cpv. 1). Si tratta di partecipazioni già in corso (lett. a) o di partecipazioni previste a infrastrutture di ricerca finanziate all’estero (lett. b). Un’importante condizione che questi rapporti devono soddisfare è che le prospettive principali dei gruppi di esperti e delle discipline scientifiche (lett. c), le priorità per la pianificazione universitaria e la pianificazione dello sviluppo nel settore dei politecnici federali (lett. d) siano armonizzati in base alle esigenze. La SEFRI deve inoltre chiedere pareri agli organi di promozione e, se necessario al CSSI, nonché procurare le perizie scientifiche necessarie (cpv. 2). Il rapporto deve analizzare in quale misura siano richiesti interventi di coordinamento a livello nazionale nel quadro delle pianificazioni secondo la LPRI e la LPSU (cpv. 3), in particolare in relazione ai settori particolarmente onerosi secondo la LPSU e alle infrastrutture di ricerca comuni richieste. Il rapporto
27 FF 2011 7811 28 http://www.news.admin.ch/message/?lang=it&msg-id=38343 20/22
deve servire da base decisionale al Consiglio federale per le misure di coordinamento da adottare (cpv. 4).
Art. 55 Iniziative nazionali di promozione L’articolo contiene due disposizioni integrative per le iniziative di promozione nazionali inserite con la revisione totale nella LPRI (come SystemsX.ch) che richiedono un coordinamento particolarmente ampio con molte scuole universitarie e possono riguardare potenzialmente l’intero «spazio universitario svizzero». Nel capoverso 1 questi compiti di coordinamento particolari per la pianificazione e l’attuazione operativa nell’ambito delle iniziative di promozione nazionali vengono delegati al DEFR e precisati nel capoverso 2. Le richieste riguardanti iniziative di promozione nazionali devono essere presentate all’Assemblea federale esclusivamente nell’ambito dei messaggi ERI periodici e non tramite messaggi straordinari.
Art. 56 Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico L’articolo 56 contiene disposizioni integrative riguardanti il comitato di coordinamento di cui all’articolo 42 LPRI. I membri con diritto di voto ai sensi del capoverso 1 sono rappresentanti dei servizi federali attivi nella ricerca del settore pubblico (lett. a) e dell’Amministrazione federale delle finanze (lett. b). Si rinuncia a indicare i servizi federali autorizzati a essere rappresentati nel comitato – che verranno designati, com’è avvenuto finora, dai Dipartimenti. Il comitato non ha alcuna competenza decisionale in merito alla ripartizione delle risorse, ma ha compiti di supporto al fine di rilevare la necessità di un coordinamento nel campo della ricerca del settore pubblico. Con la precisazione al capoverso 2 secondo la quale i membri del comitato nominati dai servizi federali rappresentano le rispettive direzioni o unità amministrative si vuole garantire che le loro risposte e i loro pareri importanti per i compiti di coordinamento e riguardanti tra l’altro la garanzia della qualità secondo l’articolo 51 capoverso 3 LPRI siano recepiti dagli uffici di questi servizi che fungono da punto di contatto. La partecipazione definita al capoverso 3 dei rappresentanti senza diritto di voto degli organi di promozione del FNS, della CTI e del Consiglio dei PF nell’elaborazione di compiti di coordinamento si è dimostrata valida, in particolare nell’ambito dei progetti di ricerca plurisettoriali conformi all’articolo 45 capoverso 3 LPRI. Alla direzione del Comitato per la ricerca del settore pubblico, affidata al capoverso 4 al Segretario o alla Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, è affiancata una segreteria amministrativa interna alla SEFRI che supporta i servizi federali partecipanti nei compiti di coordinamento interdipartimentale del Comitato di ricerca del settore pubblico. Vi rientrano l’obbligo di presentare un rapporto annuale al Consiglio federale e altri compiti formali, ad esempio in relazione alla concezione di progetti di ricerca intersettoriali e all’attuazione delle direttive sulla garanzia della qualità.
Sezione 2: Pianificazione La revisione totale della LPRI ha snellito e precisato le procedure di pianificazione. Le disposizioni che nell’O-LPRI vengono mantenute riguardano gli strumenti consolidati di pianificazione pluriennale e annuale e modificano solo leggermente le disposizioni vigenti.
Art. 57 Programmi pluriennali La disposizione modificata non prevede più le proposte, a cura del CSST, per gli obiettivi di politica della ricerca, in compenso fa riferimento all’orientamento strategico della politica della promozione della ricerca e dell’innovazione della Confederazione.
Art. 58 Piano annuale di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca L’articolo riunisce gli articoli 13 e 14 dell’O-LPRI vigente, adeguati alla terminologia introdotta con la revisione totale della LPRI (piano di promozione anziché piano di ripartizione).
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Capitolo 8: Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione
29 Il Consiglio svizzero della scienza e dell‘innovazione (CSSI) è l’organo di consulenza del Consiglio federale per tutte le questioni inerenti alla politica della ricerca e dell’innovazione. Il CSSI ha la sua base legale nell’odierna LPRI (art. 5a), base che viene ripresa con la revisione totale della LPRI negli articoli 54-55. Il CSSI rimane una commissione extraparlamentare associata amministrativamente al 30 DEFR . Il CSSI deve disporre di una propria segreteria. Approvando i precedenti regolamenti, il Consiglio federale ha ribadito ripetutamente la propria volontà che il CSSI disponesse di un’unità interna che elabora i suoi affari dal punto di vista dei contenuti specialistici e amministrativi. Solo grazie alla sua indipendenza il CSSI può adempiere adeguatamente ai suoi compiti di valutazione e verifica. L’indipendenza necessaria al CSSI per svolgere il suo lavoro e la complessità del suo ambito di attività impongono l’esistenza di un servizio specializzato che lavori sotto la sua direzione. Per rendere adeguatamente l’idea del suo ampio ventaglio di attività, questo servizio sarà definito segreteria.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 60 Abrogazione e modifica del diritto vigente 31 L’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia riprende, in quando diritto speciale, la disposizione vigente dell’articolo 10d O-LPRI che conferisce al DATEC la competenza di stipulare accordi d’esecuzione nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia e dell’Agenzia per l’energia nucleare.
Art. 61 Disposizioni transitorie La prassi attualmente seguita dalla CTI per quanto riguarda i sussidi overhead deriva dal diverso finanziamento di base delle scuole universitarie professionali e delle università. Questo diverso finanziamento continuerà a sussistere fino all’entrata in vigore delle disposizioni LPSU sui sussidi federali. Fino a quel momento, il diverso trattamento dei due tipi di scuole universitarie è giustificato. È quindi prevista una disposizione transitoria che mantiene in vigore le disposizioni riguardanti i sussidi overhead della CTI. Per non posticipare eccessivamente il momento dell’applicazione delle nuove disposizioni della LPRI e dell’O-LPRI, il passaggio al nuovo sistema per i sussidi overhead previsto dall’O-LPRI deve avvenire entro l’inizio del nuovo periodo di finanziamento ERI; nel messaggio ERI andrebbe quindi chiesta per la prima volta la definizione del tasso massimo dei sussidi per la CTI. Il successivo passaggio al nuovo sistema comporta l’entrata in vigore posticipata della disposizione della LPRI sui contributi overhead della CTI, con una contestuale abrogazione della disposizione vigente della LPRI. In merito alla necessità di prevedere delle disposizioni transitorie v. commento all’articolo 37.
29 Attualmente Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia CSST 30 Cfr. Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), RS 172.010.1 31 RS 730.01 22/22