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Dipartimento federale dell’economia, della ricerca e della formazione DEFR

Segreteria di Stato dell’economia, della formazione e della ricerca SEFRI Direzione

Modifica dell’ordinanza sulla maturità professionale

Rapporto esplicativo

Berna, marzo 2013

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Sintesi La revisione parziale ha per oggetto l’articolo 36 dell’ordinanza sulla maturità professionale «Disposizioni transitorie». 1 Il 18 dicembre 2012 l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha emanato il programma quadro per la maturità professionale (PQ MP), che è entrato in vigore il 1° 2 gennaio 2013 , conformemente all’articolo 36 capoverso 3 dell’ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale (OMPr). Il 18 ottobre 2012 l’organo direttivo UFFT/Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha approvato la richiesta della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) e si è dichiarato disposto a far sì che i Cantoni dispongano di più tempo per modificare le norme cantonali e i programmi d’insegnamento relativi ai cicli di formazione riconosciuti per la maturità professionale. La modifica dei capoversi 4 e 5 prevede l’adeguamento delle prescrizioni cantonali e dei programmi d’insegnamento per cicli di formazione riconosciuti entro la fine del 2014, in modo che dall’anno scolastico 2015/2016 tutti i nuovi iscritti al ciclo di formazione per la maturità professionale seguano lezioni secondo il nuovo PQ MP. Di conseguenza coloro che hanno iniziato la preparazione per la maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 concludono la formazione generale approfondita secondo il diritto anteriore. All’attuazione di questa decisione corrisponde un adeguamento dei termini indicati nei capoversi 1, 2,

4 e 5 dell’articolo 36 OMPr.

1. Situazione iniziale

L’articolo 36 dell’ordinanza sulla maturità professionale federale entrata in vigore il 1° agosto 2009 (ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) indica i termini che la Confederazione e i Cantoni devono rispettare per l’elaborazione del PQ MP e dei documenti per l’esecuzione e disciplina gli esami finali e le ripetizioni degli esami di maturità professionale secondo il diritto anteriore. Al momento dell’emanazione dell’OMPr gli attori coinvolti ritenevano di poter mantenere i termini prestabiliti. Dalle esperienze con l’attuazione di piani di formazione per la formazione professionale di base, è sufficiente emanare l’ordinanza in materia di formazione e approvare il piano di formazione entro settembre per poter svolgere l’insegnamento secondo le nuove disposizioni nell’anno scolastico successivo. Le esperienze nella convalida di cicli di studio riconosciuti per la maturità professionale dopo l’attuazione del programma quadro precedente hanno tuttavia mostrato che l’elaborazione di programmi d’insegnamento d’istituto o cantonali, di qualità elevata e assolutamente aggiornati, per l’insegnamento per la maturità professionale richiede più tempo. È comprensibile che i Cantoni necessitino di più tempo per attuare i programmi quadro nei programmi d’insegnamento per cicli di formazione riconosciuti, in particolare se si considera che contemporaneamente viene compiuto il passaggio da programmi d’istituto a programmi cantonali o intercantonali. Un’ulteriore ragione per concedere più tempo per l’attuazione è che alcuni Cantoni intendono verificare la nuova offerta di formazione durante i lavori di attuazione e apportare eventualmente correzioni.

2. Spiegazione della modifica dell’articolo 36 OMPr

Nell’articolo 36 «Disposizioni transitorie» sono stabiliti nuovi termini elencati qui di seguito. Il capoverso 1 prevede che i maturandi che hanno iniziato la loro formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 ottengano l’attestato federale di maturità professionale secondo i 1 Dal 1° gennaio 2013 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 2 RS 412.103.1

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programmi d’insegnamento e il diritto anteriori, in base all’ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998. Di conseguenza, anche la data per l’ultima ripetizione secondo il diritto anteriore, stabilita nel capoverso 2, viene prorogata di un anno. Il capoverso 3 rimane invariato. Conformemente al capoverso 4 il Cantone ha tempo fino al 31 dicembre 2014 per adeguare le prescrizioni cantonali all’ordinanza. Il capoverso 5 riguarda l’elaborazione, l’aggiornamento e la modifica dei programmi d’insegnamento per cicli di studio riconosciuti. Anche questa modifica prevede una proroga di un anno, fino al 31 dicembre del 2014.

3. Effetti

Grazie alla proroga del termine i Cantoni e le scuole professionali potranno procedere all’elaborazione dei programmi d’insegnamento complessivi in modo più efficace e creare le basi per la preparazione e la validazione a livello regionale degli esami finali scritti, come previsto dall’articolo 21 capoverso 3 dell’OMPr. Con l’OMPr viene ridefinita la preparazione al proseguimento degli studi dei titolari di un diploma di maturità professionale senza mettere in discussione la preparazione attuale per le scuole universitarie professionali. Dal punto di vista della base legale della formazione, questa modifica non rappresenta quindi un grave svantaggio per gli studenti, che piuttosto beneficiano dei vantaggi di un rinnovamento strutturato e ben organizzato. I Cantoni dovrebbero poter sfruttare al meglio questo anno supplementare per l’attuazione. La Confederazione deve condurre una procedura di riconoscimento per i nuovi cicli di formazione a partire dall’anno scolastico 2015 e riconoscere entro la fine del 2016 la maggior parte dei cicli di formazione per i titolari di attestato federale di capacità (MP 2). Il riconoscimento dei cicli di formazione durante la formazione professionale di base (MP 1, circa il 50% di tutti i cicli di formazione) si svolgerà entro la fine del 2018 per i cicli di formazione di 3 anni ed entro la fine del 2019 per quelli di

4 anni.

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