Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione (UFM)
Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Ufficio federale della migrazione Berna, aprile 2013
1. Introduzione
1.1 Situazione iniziale
Il 21 maggio 2008, il regolamento (CE) n. 380/20081 è stato notificato alla Svizzera quale sviluppo della normativa Schengen. Perseguiva l’introduzione dei dati biometrici nel microchip della carta di soggiorno uniforme rilasciata in Svizzera dal 12 dicembre 2008 a determinati cittadini di Stati terzi in virtù del regolamento (CE) n. 1030/20022. L’Unione europea (UE) ha ritenuto che la carta di soggiorno uniforme dovesse rispondere a norme tecniche di altissimo livello, segnatamente per quanto concerne le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. L’obiettivo era di prevenire e combattere l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Dal 24 gennaio 2011, la Svizzera emana una carta di soggiorno munita di un microchip ai cittadini di Stati terzi corrispondenti alle categorie previste dal regolamento (CE) n°1030/2002. La presente revisione dell’OASA3 allarga le categorie di cittadini di Stati terzi che otterranno una carta di soggiorno biometrica. La Svizzera è libera di estendere la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica ad altri cittadini di Stati terzi, segnatamente ai membri della famiglia di cittadini dell’UE/AELS residenti in Svizzera che oggigiorno ottengono un libretto cartaceo. L’esperienza maturata dal 24 gennaio 2011 con l’emissione di carte biometriche è positiva. I Cantoni lavorano quotidianamente con gli strumenti necessari al rilevamento biometrico. Oltre un anno e mezzo dopo l’attuazione del progetto occorre esaminare in che misura la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica possa essere allargata. In questo modo si potrebbe accrescere il numero di persone che ottengono un documento moderno e sicuro. Tale provvedimento è inoltre finalizzato ad armonizzare quanto più possibile le tipologie delle carte di soggiorno rilasciate ai cittadini di Stati terzi.
1.2 Cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica dal 24 gennaio 2011 Come previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1030/2002, il permesso di soggiorno è munito di un microchip soltanto se il soggiorno nello Stato Schengen è superiore a tre mesi. I soggiorni di durata inferiore sono disciplinati mediante un visto, sempreché i cittadini di Stato terzo interessati soggiacciano a un pertinente obbligo. In linea di principio, tutti i cittadini di Stato terzo ottengono una carta di soggiorno biometrica salvo le categorie seguenti, previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1030/2002: • «familiari di cittadini dell’Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione». Dal punto di vista della Svizzera, questa categoria comprende i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di cittadini dell’UE (27 Paesi) che esercitano il loro diritto alla libera circolazione delle persone in virtù dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).
1 R (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 apr. 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1. 2 R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giu. 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1. 3 RS 142.201 4 RS 0.142.112.681 2
• «Cittadini degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù del suddetto accordo». Dal punto di vista della Svizzera, questa categoria comprende i cittadini dell’AELS e i membri della loro famiglia esercitanti un diritto alla libera circolazione delle persone in virtù della Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Dal regolamento europeo summenzionato emerge pertanto chiaramente che i cittadini di Stato terzo membri della famiglia di una persona che usufruisce dell’ALC esulano, in linea di principio, dal campo d’applicazione del regolamento. Pertanto, gli Stati Schengen non sono tenuti a rilasciar loro un permesso di soggiorno biometrico. Al momento dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, la Svizzera ha deciso di non rilasciare una carta di soggiorno biometrica alle persone che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento. Dal 24 gennaio 2011, i cittadini dell’UE/AELS e i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS che ha usufruito del proprio diritto alla libera circolazione, non ottengono più una carta di soggiorno biometrica, bensì un libretto per stranieri cartaceo. A prescindere da questa categoria di persone, vi sono altre categorie di titolo di soggiorno la cui tipologia non rientra nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002. Si tratta dei titoli cartacei rilasciati alle persone seguenti (art. 71a e 71b cpv. 1 lett. b OASA): • la persona autorizzata a lavorare in Svizzera entro la zona frontaliera (permesso G), • il richiedente l’asilo per la durata della procedura d’asilo (permesso N), • la persona ammessa provvisoriamente (permesso F), • la persona bisognosa di protezione (permesso S), • la persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni, • la persona che accompagna la persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni e che svolge effettivamente un’attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero (permesso Ci).
1.3. Evoluzione a livello europeo
La direttiva 2004/38/CE6 non concerne direttamente la biometria nelle carte di soggiorno. Al suo articolo 10, prevede tuttavia il rilascio di una carta di soggiorno ai beneficiari della libera circolazione membri della famiglia di cittadini dell’UE o dell’AELS. All’atto di adozione del regolamento (CE) n. 380/2008, gli Stati membri hanno inoltre dichiarato che per questa carta di soggiorno avrebbero adottato il formato unitario dell’UE - comprendente la biometria7. Per distinguere questa carta di soggiorno da quella rilasciata ai
5 RS 0.632.31 6 D 2004/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35. 7 «Member States declare that for the purpose of issuing residence cards to family members of EU citizens in accordance with Art. 10 of Directive 2004/38, they will use the uniform format for residence permits, including biometrics, in accordance with Regulation (EC) 1030/2002 as amended by Regulation [380/2008] replacing the title by "Residence card of a family member of a Union citizen". Member States invite the Committee, 3
cittadini di Stati terzi è stato adottato un titolo diverso («Carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario»). Occorre garantire che tutti i cittadini di Stati terzi ottengano carte di soggiorno biometriche nello spazio Schengen. La Svizzera non ha recepito la direttiva 2004/38/CE ed è pertanto libera per quanto concerne la forma della carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di Stati terzi non rientranti nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 ma rientranti in quello della direttiva. È parimenti libera quanto alla forma della carta di soggiorno rilasciata agli altri cittadini di Stati terzi non rientranti nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002. Visto però che la Svizzera rilascia delle carte di soggiorno anche ai membri della famiglia dei cittadini dell’UE/AELS che soggiornano in Svizzera in virtù dell’ALC o della Convenzione AELS, le converrebbe, per motivi pratici, riprendere il modello unitario Schengen anche per questa categoria di persone. Infatti, questo modello è già applicato per il rilascio della carta di soggiorno ai cittadini di Stati terzi che non sono membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS. Attuando in maniera unitaria le specifiche tecniche dell’UE si applicherebbero le norme Schengen a tutti i cittadini di Stati terzi nell’intero spazio Schengen.
1.4. Proposta di una nuova cerchia di destinatari
1.4.1 Armonizzazione dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati terzi L’avamprogetto propone di estendere la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno ad altri cittadini di Stati terzi, ossia ai membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS residente in Svizzera. Gli argomenti a favore sono un’armonizzazione dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati terzi e il rilascio di un titolo di soggiorno sicuro a un numero più cospicuo di persone. Le tendenze osservate a livello europeo incitano peraltro ad adottare questa via (cfr. punto 1.3.). Così facendo, la Svizzera equipara inoltre i membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS ai membri della famiglia di un cittadino svizzero, che ottengono così lo stesso tipo di documento a un prezzo identico. La Svizzera è libera di rilasciare una carta di soggiorno biometrica a queste persone, giacché né l’ALC né il regolamento (CE) n. 1030/2002 modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 vi si oppongono. Secondo l’articolo 2 paragrafo 3 dell’allegato I ALC, la carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti. È del tutto chiaro e comprensibile che occorra agevolare il soggiorno dei cittadini dell’UE/AELS in Svizzera in virtù dell’ALC, per esempio semplificando le formalità di rilascio, riducendo il costo e armonizzando la forma del titolo di soggiorno e non ostacolando la libera circolazione di queste persone. Pertanto, il costo di un titolo di soggiorno non deve eccedere i 65 franchi per adulto e 30 franchi per minore. Questa cerchia di destinatari ottiene un titolo di soggiorno cartaceo. Tuttavia, questo iter non è obbligatorio nei confronti dei membri della loro famiglia cittadini di uno Stato terzo, i quali non dispongono esattamente del medesimo diritto (cfr. art. 3 dell’allegato 1 ALC) riservato ai cittadini delle parti. L’articolo 3 dell’allegato I ALC concretizza il diritto di cui all’articolo 7 lettera d ALC e prevede segnatamente che il coniuge di un lavoratore comunitario ha diritto di stabilirsi con esso e di accedere a un’attività
referred to in Article 7(2) of Regulation 1030/2002, to examine technical solutions with the purpose of distinguishing the residence card of a family member of a Union citizen.» 4
lucrativa. Per quanto concerne il titolo di soggiorno, l’ALC prevede che la sua durata può essere di cinque anni e che è vincolata alla durata di validità del titolo del coniuge o del membro della famiglia che beneficia del diritto originario secondo l’ALC. Queste persone non hanno diritto a una riduzione dei costi per il rilascio del titolo di soggiorno, contrariamente a quanto previsto per i cittadini dell’UE/AELS (e per i familiari al beneficio di un diritto di rimanere, vedi spiegazioni qui sotto). Inoltre, la forma del titolo di soggiorno non è affatto specificata nell’ALC, il quale non contiene nessuna disposizione contraria al rilascio di una carta di soggiorno biometrica ai membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS. L’utilizzo da parte svizzera del formato uniforme Schengen biometrico già esistente è possibile in virtù dell’articolo 5bis8 del regolamento (CE) n. 1030/2002 modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008. Secondo tale disposizione occorre evitare qualsiasi confusione qualora uno Stato Schengen decida di emanare una carta di soggiorno biometrica esulante dal campo d’applicazione definito. Sempre secondo l’articolo precitato, il documento deve precisare i destinatari. Occorre pertanto apporre sul nuovo documento biometrico la menzione: «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». Ciò garantisce la conformità con le esigenze europee e consente al tempo stesso d’identificare rapidamente i titolari di questi documenti come membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS residente in Svizzera. Se il titolare del documento risiede in Svizzera in virtù di un diritto di rimanere concessogli a determinate condizioni dopo il decesso del membro della famiglia cittadino dell’UE/AELS (in virtù dell’art. 3 del regolamento [CEE] n. 1251/709 e dell’art. 3 della direttiva 75/34/CEE10, cui fanno riferimento l’art. 4 allegato I ALC e l’art. 4 allegato K appendice 1 AELS), sul documento non sarà invece più apposta la menzione legata al membro della famiglia e sarà sostituita dalla menzione «diritto di rimanere» (cfr. art. 71d cpv. 4 OASA). Inoltre, i cittadini di Stati terzi al beneficio di un diritto di rimanere ai sensi dell’articolo 4 allegato I ALC o dell’articolo 4 allegato K appendice 1 AELS, che possono appellarsi all’articolo 6 del regolamento (CEE) n°1251/70 o dell’articolo 6 della direttiva 75/34/CEE, beneficiano di una riduzione degli emolumenti relativi alla carta di soggiorno biometrica (cfr. art. 8 cpv. 7 e 8 dell’ordinanza del 24 ottobre 200711 sugli emolumenti LStr [OEmol-LStr]). Questa riduzione vale tuttavia soltanto per i permessi B, non invece per i permessi C, che esulano dal campo d’applicazione dell’ALC.
1.4.2 Eccezione dei cittadini di Stati terzi distaccati da un’impresa con sede
nell’UE/AELS L’ALC e la Convenzione AELS consentono a lavoratori distaccati da imprese con sede nell’UE/AELS o a fornitori di servizi UE/AELS di recarsi in Svizzera per massimo 90 giorni di lavoro effettivi per anno civile (art. 5 ALC e 17 segg. allegato I ALC). Queste persone rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC. In virtù dell’articolo 20 paragrafo 1 allegato I
8 bis
Art.5 : «Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel presente regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta.» 9 R (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giu. 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24. 10 D 75/34/CEE del Consiglio del 17 dic. 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un’attività non salariata, GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10. 11 RS 142.209 5
ALC, i lavoratori distaccati da un’impresa con sede nell’UE/AELS (per ora ad eccezione delle imprese con sede in Romania e Bulgaria per quanto concerne i settori speciali, cfr. pag. 9, ultimo paragrafo del presente rapporto esplicativo), a prescindere dalla loro nazionalità, non abbisognano di un titolo di soggiorno durante tale periodo. Per essere distaccato, un lavoratore cittadino di uno Stato terzo deve tuttavia essere integrato da almeno dodici mesi nel mercato regolare del lavoro di uno Stato dell’UE/AELS. Pertanto, sebbene cittadini di Stati terzi, questi lavoratori distaccati non ottengono un titolo di soggiorno e non sono interessati dall’avamprogetto di modifica dell’OASA. Nella prassi, ottengono un attestato o un documento cartaceo non contenente elementi biometrici, direttamente in applicazione dell’ALC. Nella maggior parte dei casi, queste persone otterranno una carta di soggiorno biometrica rilasciata dallo Stato di residenza europeo, purché si tratti di cittadini di Stati terzi. Per il distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi da parte di imprese con sede nell’UE/AELS per una durata superiore a 90 giorni, le condizioni d’ammissione sono quelle previste dalla legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri (LStr). Tuttavia, l’articolo 5 paragrafo 2 lettera b ALC tratta parimenti questi casi. Secondo tale disposizione, un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente non soltanto se è soddisfatta la condizione dei 90 giorni, ma anche per una durata superiore a 90 giorni purché abbia ottenuto dalle competenti autorità della parte contraente interessata il diritto di fornire una prestazione. In tal caso, l’articolo 20 paragrafo 2 allegato I ALC prevede il rilascio di un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione. Questi prestatori di servizi ottengono un titolo di soggiorno identico a quello rilasciato ai cittadini dell’UE/AELS. Al momento, queste persone non ottengono pertanto un titolo biometrico. Nell’ambito del presente avamprogetto, questa categoria di persone continuerà a ottenere un titolo di soggiorno cartaceo. Si tratta di un documento speciale che attesta l’autorizzazione a lavorare in Svizzera per un dato periodo di tempo. Questi cittadini di Stato terzo beneficiano di un diritto di soggiorno in uno Stato dell’UE/AELS e ottengono da tale Stato un permesso di soggiorno per residenti che, in taluni casi, può essere biometrico (al momento la tendenza dovrebbe andare nel senso dell’introduzione della biometria per queste persone, cfr. punto 1.3). Questa situazione particolare sembra incoraggiare il nostro Paese a mantenere, per il momento, il rilascio di un documento cartaceo e a lasciare per più tardi la modernizzazione di questo documento, escludendo tuttavia la biometria. L’obiettivo è di evitare che un cittadino di Stato terzo possieda due documenti biometrici di due Stati diversi. I cittadini di Stati terzi ammessi in Svizzera in veste di prestatori di servizi o lavoratori distaccati da imprese con sede in uno Stato terzo soggiacciono alla LStr. Nei loro confronti si applica l’articolo 71 capoverso 2 OASA, il che significa che la persona che soggiorna in Svizzera per meno di quatto mesi ottiene un’autorizzazione d’entrata anziché una carta di soggiorno. La persona che soggiorna per oltre quatto mesi in Svizzera ottiene invece, come sinora, una carta di soggiorno biometrica.
1.5. Conseguenze dell’allargamento della cerchia di destinatari della carta di
soggiorno biometrica
1.5.1 Conseguenze pratiche
L’introduzione della carta biometrica per cittadini di Stati terzi membri della famiglia di cittadini dell’UE/AELS equipara parzialmente queste persone ai cittadini di Stati terzi membri della famiglia di cittadini svizzeri. Queste due categorie di persone otterranno il medesimo tipo di documento, più pratico e sicuro, per un prezzo identico. Tuttavia, la durata di validità 12 RS 142.20 6
dei documenti che attestano un permesso di soggiorno (permesso B) rilasciati ai membri della famiglia di cittadini UE/AELS sarà superiore (mass. 5 anni) a quella dei documenti rilasciati agli altri cittadini di Stati terzi (membri della famiglia di un cittadino svizzero o senza legami familiari con cittadini svizzeri), la cui durata di validità è di uno o due anni. I cittadini UE/AELS possono soggiornare in Svizzera per cinque anni in virtù dell’ALC. Il loro coniuge ottiene un documento di durata identica a quella del documento rilasciato al beneficiario principale. In linea di principio, il documento rilasciato in virtù della LStr ha invece una durata di validità di un anno. D’ora in poi saranno rilasciati quattro tipi di carta di soggiorno biometrica (permesso L, B e C):
1. la carta di soggiorno biometrica senza particolari osservazioni destinata ai cittadini di Stati terzi residenti in Svizzera e che non anno legami familiari con cittadini dell’UE/AELS o svizzeri;
2. la carta di soggiorno biometrica con la menzione «membro della famiglia» rilasciato ai cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino svizzero;
3. la carta di soggiorno biometrica con la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS» per i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS;
4. la carta di soggiorno biometrica esclusivamente di categoria B con la menzione «diritto di rimanere» per i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS deceduto, che hanno ottenuto un diritto di rimanere dopo tale decesso.
I documenti menzionati all’articolo 71a OASA ed elencati al punto 1.2. non sono interessati dalla presente modifica. L’eventuale modernizzazione di questi documenti è lasciata per più tardi (attorno al 2016) ed esula dal presente avamprogetto. Un gruppo di lavoro dell’Ufficio federale della migrazione (UFM), cui partecipano rappresentanti di due Cantoni (Basilea Città e Zurigo), è incaricato di questa modernizzazione.
1.5.2. Conseguenze giuridiche
Occorre adeguare sia l’OASA sia l’OEmol-LStr.
1.5.3. Conseguenze finanziarie
L’allestimento delle carte di soggiorno biometriche è iniziato nel gennaio 2011. In quel primo anno sono stati emanati 227 584 documenti e nell’anno successivo 250 985. Il beneficiario di una carta di soggiorno biometrica deve versare un emolumento secondo l’articolo 8 OEmol- LStr. L’emolumento è composto da una tassa per la copertura delle spese legate alla procedura cantonale d’approvazione, da una tassa per la copertura delle spese legate al rilevamento dei dati biometrici e da una tassa che consente di assicurare l’allestimento vero e proprio della carta di soggiorno biometrica. L’UFM riceve una parte di quest’ultima tassa, il che gli consente di ammortizzare le spese di sviluppo e di garantire il buon funzionamento dell’allestimento di questi documenti. L’allargamento della cerchia di destinatari della carta di soggiorno biometrica non ha pertanto particolari conseguenze finanziarie per la Confederazione. 7
I Cantoni ricevono la totalità degli emolumenti destinati alla copertura delle spese legate sia al rilevamento biometrico sia alla procedura d’autorizzazione. L’allargamento della cerchia di destinatari della carta di soggiorno biometrica non ha pertanto conseguenze finanziarie di rilievo per i Cantoni.
1.6 Parere dei Cantoni
I Cantoni, pronunciatisi alla fine del 2012 tramite l’ASM (Associazione dei servizi cantonali di migrazione), si sono detti favorevoli alle grandi linee dell’avamprogetto e alla sua attuazione nel corso del 2013.
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2. Commento alle singole disposizioni
2.1. OASA Occorre anzitutto ridefinire la cerchia di persone che ottengono una carta di soggiorno biometrica. La definizione figura nell’OASA. Pertanto, occorre adeguare gli articoli 71b capoverso 1 e 71d OASA.
Art. 71b Carta di soggiorno non biometrica
Cpv. 1 lett. a-c Conformemente a quanto suesposto, i cittadini di uno Stato non membro dell’UE/AELS otterranno d’ora in poi una carta di soggiorno biometrica munita di un microchip. Ciò è conforme alla normativa Schengen. Secondo l’articolo 5bis del regolamento (CE) n. 1030/2002 modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta. Tale disposizione consente pertanto alla Svizzera di decidere liberamente se rilasciare una carta di soggiorno biometrica a determinate categorie di stranieri non rientranti nel campo d’applicazione originario del regolamento. Ispirandosi dalla soluzione prevista dagli Stati comunitari, è proposto di usufruire della possibilità lasciata alla Svizzera dall’articolo 5bis del predetto regolamento e di modificare il capoverso 1 dell’articolo 71b OASA. Secondo il capoverso 1 riveduto, le seguenti categorie di stranieri ottengono una carta di soggiorno non biometrica: a. cittadini dell’UE/AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera in virtù dell’ALC o della Convenzione AELS oppure a prescindere da questi due trattati, per esempio nell’ambito di una prestazione di servizio fornita in veste di lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato terzo; b. i lavoratori distaccati, a prescindere dalla loro nazionalità, inviati in Svizzera da un’impresa con sede nell’UE/AELS e autorizzati a svolgere la loro attività in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi effettivi. Come detto più sopra (punto 1.4.2.), questi lavoratori distaccati ottengono una carta di soggiorno non biometrica. I lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE/AELS e i prestatori di servizi cittadini dell’UE/AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per massimo 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile soggiacciono alla procedura di notifica prevista dall’ALC. Sono eccettuati i prestatori di servizi indipendenti cittadini dell’UE/AELS, il cui Stato d’origine soggiace a disposizioni transitorie in virtù di un protocollo aggiuntivo all’ALC, come anche i lavoratori distaccati da imprese con sede in tali Stati. Al momento, tale è il caso della Bulgaria e della Romania, in virtù dell’articolo 10 paragrafo 2b ALC. Queste persone devono essere in possesso di un permesso sin dal primo giorno di lavoro in uno dei settori dell’edilizia, compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, delle attività dei servizi connessi all’orticultura, della pulizia industriale nonché della sorveglianza e sicurezza. Gli attestati o documenti rilasciati a queste persone lo sono direttamente in virtù dell’ALC;
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c. le persone che beneficiano di una carta di soggiorno in virtù dell’articolo 71a OASA continuano a ottenere un documento cartaceo. La vigente lettera b dell’articolo 71b capoverso 1 OASA è pertanto ripresa nella nuova lettera c del medesimo articolo.
Art. 71d Destinatari della carta di soggiorno biometrica Cpv. 1 Conformemente all’articolo 41 capoverso 5 LStr, il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno biometrica. Secondo l’articolo 71d capoverso 1 OASA vigente, i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS esercitante il proprio diritto alla libera circolazione delle persone (ossia residente in Svizzera in virtù dell’ALC) sono trattati diversamente. Per i motivi invocati più sopra occorre sopprimere questa deroga e prevedere chiaramente che in linea di principio ogni cittadino extra-comunitario otterrà una carta di soggiorno munita di un microchip. Conformemente al diritto vigente, i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino svizzero ottengono una carta di soggiorno biometrica conformemente al regolamento europeo (cfr. art. 5 del regolamento [CE] n. 1030/2002 e punto 6.4 dell’allegato) soltanto se il cittadino svizzero non ha mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione. Se da un colloquio con l’autorità emittente emerge che il cittadino svizzero è già vissuto in un altro Stato dell’UE/AELS col coniuge proveniente da uno Stato non membro dell’UE/AELS e ha invocato l’ALC, l’autorità è tenuta a rilasciare un titolo di soggiorno non biometrico al coniuge di questo cittadino svizzero. Una volta entrata in vigore la presente revisione, questa pratica decadrà. Tutti i cittadini di Stati terzi, salvo i prestatori di servizio di cui all’articolo 20 paragrafi 1 e 2 ALC, otterranno una carta biometrica.
Cpv. 3 Occorre un nuovo capoverso 3 che precisi il tipo di carta biometrica che sarà rilasciata ai cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino UE/AELS. Il documento recherà la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». Questa indicazione chiara consente di distinguere facilmente tra cittadini di Stati terzi con un vincolo familiare (matrimonio o filiazione) nei confronti di un cittadino dell’UE/AELS avente esercitato il proprio diritto alla libera circolazione dagli altri cittadini di Stati terzi. Consente pertanto di soddisfare le esigenze dell’articolo 5bis del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Cpv. 4 Il nuovo capoverso 4 precisa che, in seguito al decesso di un cittadino dell’UE/AELS, se il membro della famiglia cittadino di uno Stato terzo ottiene un diritto di rimanere ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1251/70 o dell’articolo 3 della direttiva 75/34/CEE, la carta di soggiorno biometrica reca la menzione «diritto di rimanere» anziché la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». In questo modo, sul documento figurerà chiaramente l’esistenza di un diritto di soggiorno autonomo di questo ex membro della famiglia.
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Nei casi in cui un cittadino di Stato terzo ottiene un diritto di rimanere in virtù del regolamento (CEE) n. 1251/70 o della direttiva 75/34/CEE (cessazione dell’attività lucrativa in Svizzera per pensionamento, incapacità permanente di lavorare del membro della famiglia cittadino dell’UE/AELS o esercizio di un’attività lucrativa in un altro Stato), non insorge un diritto di soggiorno autonomo del membro della famiglia cittadino di Stato terzo. Pertanto, sarà rilasciato lo stesso titolo di soggiorno con la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». A titolo indicativo, sul documento può tuttavia essere apposta una menzione supplementare relativa a tale diritto.
Cpv. 5 Il capoverso 3 vigente resta invariato e diventa il nuovo capoverso 5.
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2.2. OEmol-LStr
Per meglio tenere conto delle prestazioni fornite dalle autorità, con l’introduzione della carta di soggiorno biometrica sono stati previsti nella OEmol-LStr (art. 8) tre tipi di emolumento: emolumento relativo ad autorizzazioni13 (cpv. 1), all’allestimento e alla produzione14 (cpv. 2) e al rilevamento e alla registrazione biometrici15 (cpv. 3). Occorre inoltre modificare la disciplina vigente in materia di emolumenti. I cittadini di Stati terzi che ottengono una carta di soggiorno biometrica soggiacciono d’ora in poi al medesimo emolumento. L’articolo 8 capoversi 4-6 OEmol-LStr dev’essere applicabile ai soli cittadini dell’UE/AELS che esercitano direttamente il loro diritto alla libera circolazione delle persone, non quindi ai membri della loro famiglia cittadini di uno Stato terzo. Occorre inoltre abrogare l’articolo 8 capoverso 7 OEmol-LStr.
Art. 8 Emolumenti cantonali massimi Cpv. 4 Conformemente al diritto vigente, i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS ottengono un permesso cartaceo. I cittadini di Stati terzi coniugi di un cittadino svizzero ottengono invece una carta di soggiorno biometrica. Ciò comporta una differenza a livello di emolumento tra il documento rilasciato ai cittadini di Stati terzi coniugati con un cittadino svizzero (carta di soggiorno biometrica) e quello rilasciato ai cittadini di Stati terzi coniugati con un cittadino dell’UE/AELS che risiedono in Svizzera (permesso cartaceo), il che costituisce una disparità di trattamento. I cittadini di Stati terzi coniugati con un cittadino svizzero versano 137 franchi per il rilascio di una carta di soggiorno biometrica iniziale (emolumento autorizzazione 95 franchi [art. 8 cpv. 1 lett. b OEmol-LStr], emolumento allestimento/produzione 22 franchi [art. 8 cpv. 2 lett. a OEmol-LStr] e emolumento rilevamento/registrazione biometrici 20 franchi [art. 8 cpv. 3 OEmol-LStr]). Come i cittadini UE/AELS, che possono appellarsi all’ALC, i cittadini di Stati terzi coniugati con cittadini UE/AELS versano, conformemente all’articolo 8 capoverso 4 OEmol-LStr, per il rilascio di una carta di soggiorno non biometrica iniziale di categoria L o B, complessivi 65 franchi (emolumento autorizzazione 55 franchi, allestimento/produzione 10 franchi) e per la carta iniziale di categoria C complessivi 105 franchi (autorizzazione 95 franchi, allestimento/produzione 10 franchi). L’emolumento massimo di 65 franchi corrisponde all’emolumento di rilascio previsto dall’ALC per la carta d’identità svizzera (cfr. art. 2 par. 3 allegato I). Oltre ai 65 franchi non possono essere prelevati altri emolumenti. Questo emolumento vantaggioso non è applicabile alle carte di soggiorno di categoria C (permesso di domicilio). Con la revisione s’intende eliminare questa disparità di trattamento nei confronti di taluni cittadini di Stati terzi: d’ora in poi, tutti i cittadini di Stati non membri dell’UE/AELS otterranno una carta di soggiorno biometrica a prescindere dalla loro appartenenza familiare. L’emolumento massimo per la carta di soggiorno biometrica iniziale resta a quota 137 franchi come sinora. Per la sua proroga saranno richiesti 97 franchi.
13 L’emolumento relativo alle autorizzazioni copre gli oneri delle autorità cantonali per il rilascio e la proroga dei permessi. 14 L’emolumento per l’allestimento e la produzione copre le spese afferenti. Si tratta di 22 franchi per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno biometrica e di 10 franchi per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno non biometrica. 15 L’emolumento per il rilevamento e la registrazione biometrici è di massimo 20 franchi, volti a coprire le spese di rilevamento, registrazione e trattamento dei dati biometrici. 12
I lavoratori cittadini di Stati terzi distaccati16 in Svizzera per fornire una prestazione di servizi durante più di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile17 fanno eccezione a questo principio (cfr. punto 1.4.2.). Per un soggiorno di oltre 90 giorni lavorativi occorre sempre un permesso di soggiorno di breve durata18 o un permesso di dimora19. Siccome per essere distaccati in Svizzera i cittadini di Stati terzi devono essere stati ammessi durevolmente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato UE/AELS e quindi possiedono già una carta di soggiorno biometrica di tale Stato, non occorre rilasciare loro un nuovo documento biometrico in Svizzera. Basta dunque un permesso cartaceo di categoria L o B. L’emolumento per il rilascio, la proroga o la modifica del permesso ammonta come sinora a 65 franchi, come per i cittadini dell’UE/AELS. Questa disciplina corrisponde alla prassi vigente ed è ripresa a livello di ordinanza per motivi di trasparenza.
Cpv. 5 Per l’«assicurazione del rilascio di un permesso» (cpv. 1 lett. a), i cittadini di Stati UE/AELS e i lavoratori distaccati, a prescindere dalla loro nazionalità, versano un emolumento di 65 franchi. Non è prelevato nessun altro emolumento. Siccome in questi casi l’emolumento per l’«assicurazione del rilascio di un permesso» include già l’emolumento per l’autorizzazione e quello per il rilascio, la competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento. Com’è già il caso per i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino svizzero, d’ora in poi i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino dell’UE/AELS non hanno più diritto a questo emolumento vantaggioso. Il capoverso 5 è adeguato conseguentemente.
Cpv. 6 L’emolumento massimo per la procedura di rilascio del permesso di cui al capoverso 1 lettere a–h ed l o m come anche per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno di cui al capoverso 2 lettera b è di 30 franchi per i minori non coniugati cittadini di Stati UE/AELS come anche per i lavoratori distaccati da imprese con sede nell’UE/AELS - a prescindere dalla nazionalità. Questo emolumento massimo include l’emolumento per l’autorizzazione e per il rilascio della carta di soggiorno non biometrica e corrisponde all’emolumento per il rilascio previsto dall’ALC per la carta d’identità svizzera per i minori di
18 anni (cfr. art. 2 par. 3 allegato I ALC).
L’emolumento massimo per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale (cpv. 1 lett. i) e per il cambiamento di indirizzo nel SIMIC (cpv. 1 lett. j) per i minori di 18 anni non coniugati cittadini dell’UE/AELS e per lavoratori distaccati da imprese con sede nell’UE/AELS è di
12.50 franchi a prescindere dalla nazionalità.
D’ora in poi, tutti i cittadini di Stati terzi minori di 18 anni e non coniugati sono privati di qualsiasi riduzione degli emolumenti massimi, a meno che si tratti di lavoratori distaccati (p. es. apprendisti; cfr. più sopra). 16 I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati allorquando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d’appalto) – nel contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più destinatari (persone fisiche o giuridiche). 17 O per un periodo più prolungato, se la prestazione è fornita nell’ambito di speciali accordi di prestazione (p. es. accordi bilaterali del 1999 con l’UE sugli appalti pubblici, il trasporto aereo e il trasporto su strada e per ferrovia). 18 Carta di soggiorno di categoria L 19 Carta di soggiorno di categoria B 13
Il capoverso 6 è adeguato conseguentemente.
Cpv. 7 La presente revisione d’ordinanza abroga le riduzioni previste dal capoverso 7 vigente. Secondo il capoverso 7 vigente, ai cittadini di Stati terzi membri della famiglia di cittadini svizzeri e che possono appellarsi all’articolo 42 capoverso 2 LStr sono applicabili per analogia i capoversi 4-6. Secondo il diritto vigente, pertanto, i cittadini di Stati terzi beneficiano delle medesime riduzioni previste per i cittadini stranieri che possono appellarsi all’ALC o alla Convenzione AELS. Concretamente, ciò significa quanto segue. Secondo il diritto vigente, per i cittadini stranieri familiari di cittadini svizzeri e che possono appellarsi all’articolo 42 capoverso 2 LStr (ricongiungimento familiare dopo un soggiorno nell’UE), l’emolumento massimo per la procedura di rilascio del permesso conformemente al capoverso 1 lettere a, b, c o e nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b è di 65 franchi. Questa disciplina è applicabile per analogia agli stranieri minori di 18 anni e non coniugati che possono appellarsi all’articolo 42 capoverso 2 LStr. L’emolumento massimo per la procedura di rilascio del permesso conformemente al capoverso 1 lettere a–h ed l o m nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b è di soli 30 franchi. Con la presente revisione ci si propone di eliminare la disparità di trattamento tra cittadini di Stati terzi nell’ambito del rilascio della carta di soggiorno, per cui il capoverso 7 è ormai obsoleto. È inserito un nuovo capoverso 7 che prevede la riduzione dell’emolumento della carta di soggiorno per cittadini di Stati terzi membri della famiglia di un cittadino UE/AELS che hanno acquisito un diritto di rimanere in virtù dell’articolo 4 allegato I ALC o dell’articolo 4 allegato K appendice 1 Convenzione AELS, con riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 e alla direttiva 75/34/CEE. Qualora il cittadino UE/AELS cessi la propria attività lucrativa in Svizzera per pensionamento, invalidità permanente o per esercitare un’attività lucrativa in un altro Stato pur conservando la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’articolo 2 lettera a, b o c del regolamento (CEE) n. 1251/70 (o dell’art. 2 lett. a, b o c della direttiva 75/34/CEE), i membri della sua famiglia possono, a determinate condizioni, ottenere un diritto di rimanere sul territorio svizzero purché risiedano lui. Questo diritto è mantenuto anche dopo il decesso del cittadino UE/AELS. Inoltre, secondo l’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1251/70 e l’articolo 3 della direttiva 75/34/CEE, a determinate condizioni il cittadino di Stato terzo ha un diritto di rimanere qualora il membro della famiglia cittadino dell’UE/AELS deceda durante la sua vita professionale, prima di aver potuto ottenere un diritto di rimanere. Qualora un cittadino di Stato terzo ottenga un diritto di rimanere, occorre applicare l’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1251/70, secondo il quale la sua carta di soggiorno è rilasciata o rinnovata gratuitamente o dietro versamento di un importo che non superi i diritti e emolumenti richiesti dai nazionali per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità. Nella fattispecie, il costo della carta d’identità svizzera è di 65 franchi per adulto. Pertanto, in questi casi particolari, i Cantoni possono prelevare per la procedura d’autorizzazione unicamente un importo di 23 franchi (cpv. 1 lett. b). Ottengono tuttavia la totalità dei 20 franchi prelevati per il rilevamento biometrico (cpv. 3) come anche la totalità dei 22 franchi equivalenti al costo della carta di soggiorno biometrica (cpv. 2 lett. a). È ritenuto poco appropriato rilasciare a queste persone, poco numerose, un titolo sotto forma di libretto cartaceo al momento di costatare il diritto di rimanere, giacché nella maggior parte 14
dei casi esse risiedono già in Svizzera e beneficiano di una carta di soggiorno biometrica. Al momento di modernizzare le carte di soggiorno (progetto a lungo termine), occorrerà esaminare una soluzione alternativa alla biometria o al documento cartaceo, come per esempio il rilascio di un documento sotto forma di carta di soggiorno non biometrica. Trattasi di un progetto che richiede più tempo e che sarà dunque impossibile realizzare entro novembre 2013. Occorre inoltre segnalare che oggigiorno le persone già al beneficio di un diritto di rimanere in Svizzera in seguito al decesso di un membro della loro famiglia cittadino dell’UE/AELS sono soltanto 20. Impossibile invece quantificare i cittadini di Stati terzi al beneficio di un diritto di rimanere per il fatto di risiedere con un membro della famiglia che ha acquisito tale diritto. Costatiamo tuttavia che al momento vi sono 29 cittadini UE/AELS che hanno ottenuto tale diritto in Svizzera. I rispettivi familiari cittadini di Stati terzi non dovrebbero dunque essere molto numerosi.
Cpv. 8 La riduzione dell’emolumento per adulti prevista dal capoverso 7 va estesa anche ai minori (cpv. 8). Essi ottengono una carta di soggiorno biometrica al prezzo di 30 franchi. Tale importo consente di coprire le spese (pari a 22 franchi) della carta di soggiorno biometrica. L’importo residuo spetta ai Cantoni.
Cpv. 9 Il capoverso 9 corrisponde essenzialmente al capoverso 8 vigente. Stanti i nuovi capoversi 7 e 8 concernenti la riduzione degli emolumenti per i membri della famiglia di cittadini UE/AELS con diritto di rimanere, occorre tuttavia adeguare i rimandi.
Cpv. 10 Il capoverso 10 corrisponde al capoverso 9 vigente.
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