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Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie Note esplicative

I. Panoramica delle principali modifiche

Passaporto per equide Le prime esperienze tratte dall’esecuzione delle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2011 concernenti la registrazione degli equidi dimostrano che sono necessari adeguamenti nell’ambito del rilascio e della conservazione dei passaporti per equidi. Stando al diritto attuale il riconoscimento di un equide può essere effettuato soltanto da un veterinario o da un incaricato al riconoscimento autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri. Tuttavia, le organizzazioni e le associazioni estere, che tengono un libro genealogico di una determinata razza, accudiscono, talvolta già da diversi anni, anche in Svizzera equidi della propria razza, assegnano l’Universal Equine Life Number (UELN), registrano la segnalazione verbale (identificazione) e rilasciano passaporti per equidi. La modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) e dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.401.1) deve ora tener conto di questa situazione. Le organizzazioni e le associazioni riconosciute all’estero che tengono un libro genealogico per gli equidi di una determinata razza devono poter stipulare una convezione con l’Ufficio federale dell’agricoltura intesa a disciplinare i loro diritti e doveri (assegnazione dell’UELN, riconoscimento nonché rilascio del passaporto per gli equidi nati in Svizzera). La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. Da quando è stato introdotto l’obbligo del passaporto per tutti gli equidi, la prescrizione che prevede di conservare il passaporto presso l’animale è fortemente criticata e considerata inattuabile. In futuro questa esplicita richiesta decadrà. Il proprietario dovrà però poter esibire il passaporto in caso di necessità.

Epizoozie altamente contagiose Le disposizioni concernenti l’afta epizootica e la malattia di Newcastle devono essere adeguate alle nuove conoscenze maturate nella lotta contro le epizoozie e alla situazione attuale.

Diarrea virale bovina (BVD) Le disposizioni concernenti l’eradicazione della BVD sono in parte obsolete e vengono quindi adeguate alla situazione attuale.

Anemia infettiva equina (AIE) Le disposizioni devono essere adeguate alle conoscenze scientifiche e alle norme internazionali.

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Actinobacillosi dei suini (APP) In Svizzera l’actinobacillosi dei suini (APP) è stata combattuta con successo insieme alla polmonite enzootica (PE). Attualmente, solo di rado si registrano casi clinici di APP. Vista la buona situazione epizootica, l’onere connesso all’attuale sistema di sorveglianza non è dunque più giustificato. In futuro, non sarà più necessario effettuare una sorveglianza attiva. Nel caso di un focolaio clinico, tuttavia, devono continuare a essere ordinati provvedimenti di lotta contro la malattia. Dato che occorre lottare soltanto contro i casi in cui la malattia si manifesta clinicamente, è possibile rinunciare anche al divieto di vaccinazione contro l’APP. L’eventuale presenza di anticorpi dovuta a una vaccinazione non impedisce l’accertamento diagnostico necessario in caso di sospetto.

Aziende di acquacoltura Il 1° agosto 2008 nell’UE è entrata vigore la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. Questa direttiva sostituisce le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE, che sono parti integranti dell’Accordo bilaterale stipulato tra la Svizzera e l’UE. Per assicurare l’equivalenza, l’OFE deve quindi essere adattata in diversi punti. Gran parte delle aziende di acquacoltura ora non sarà soltanto soggetta all’obbligo di registrazione, bensì anche all’obbligo di autorizzazione (art. 22). Il rilascio dell’autorizzazione è vincolato a diversi oneri e condizioni (art. 23).

Epizoozie degli animali acquatici Il capitolo 5 Epizoozie dei pesci viene ridenominato Epizoozie degli animali acquatici. Nell’OFE viene ora inserita anche l’anemia infettiva del salmone (ISA). Essa viene messa sullo stesso piano della necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e della setticemia emorragica virale (VHS); ciò significa che le disposizioni per la lotta alla IHN e alla VHS valgono in futuro anche per la ISA.

Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale Le modifiche proposte non hanno sostanziali ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale né per la Confederazione né per i Cantoni.

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II. Commento alle singole disposizioni

Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 6 lett. z e zbis Nell’OFE fino ad ora si menzionavano soltanto i pesci e le aziende di piscicoltura. In Svizzera sono tuttavia tecnicamente possibili anche gli stabilimenti di produzione di crostacei o di molluschi. Per poter tener conto di questa situazione, le espressioni pesci e azienda di piscicoltura devono essere sostituite con animali acquatici e azienda di acquacoltura. Il termine animali acquatici non comprende soltanto i pesci ossei (ad es. salmonidi) e i pesci cartilaginei (ad es. squali), bensì anche gli agnati (ad es. petromizonti) nonché i molluschi (ad es. seppie) e i crostacei (ad es. gamberetti). Si è rinunciato a sostituire il termine azienda di piscicoltura con azienda detentrice di animali acquatici e si è optato per il termine azienda di acquacoltura, non soltanto perché ci si è basati sulla direttiva UE 2006/88/CE bensì anche perché consente una definizione più stretta e più precisa: in un’azienda di acquacoltura la riproduzione (= la riproduzione naturale o artificiale degli animali tenuti), l’allevamento (= l’allevamento di animali dallo stadio embrionale/di giovane animale allo stadio di adulto) o la detenzione di animali acquatici avvengono nel rispetto di condizioni controllate, ovvero nel rispetto di determinati parametri ambientali, come ad es. la temperatura dell’acqua o il valore pH, definiti e sorvegliati in modo dettagliato. Inoltre, vengono impiegate tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione. Queste tecniche comprendono ad esempio il regolare ripopolamento, la regolare alimentazione degli animali, la loro protezione dai predatori o la cura contro possibili agenti patogeni.

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni Capitolo 1: Animali Sezione 1a: Identificazione e registrazione di equidi

Art. 15b cpv. 1bis Il riconoscimento (registrazione della segnalazione) degli equidi in Svizzera non è più soltanto di competenza dei veterinari e degli incaricati al riconoscimento autorizzati dall’Associazione svizzera sport equestri, bensì anche delle organizzazioni o delle associazioni estere riconosciute che tengono un libro genealogico per gli equidi di una determinata razza. Cfr. a tal proposito l’articolo 15f.

Art. 15c cpv. 4 – 6 Cpv. 5: da quando l’obbligo del passaporto è stato introdotto per tutti gli equidi, la prescrizione che prevede di conservare il passaporto presso l’animale è fortemente criticata e considerata inattuabile. In seguito alla nuova formulazione, il proprietario è responsabile di esibire il passaporto nei casi in cui è richiesto, come ad esempio quando l’animale deve essere riconosciuto o devono essere apportate registrazioni nel passaporto.

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Cvp. 4 e 6: adeguamenti alla revisione totale dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 (RU 2011 5453).

Art. 15d cpv. 2 lett. b e c Le modifiche riguardano gli adeguamenti alla terminologia del passaporto per equide rielaborato.

Art. 15dbis cpv. 5 Il capoverso è abrogato poiché la deroga al rilascio per il passaporto da parte di organizzazioni e associazioni riconosciute all’estero è disciplinata dal nuovo articolo 15f.

Art. 15e cpv. 6 Adeguamento in base al nuovo articolo 15f.

Art. 15f Convenzioni con organizzazioni riconosciute all’estero Cpv. 1: l’Ufficio federale dell’agricoltura può stipulare con le organizzazioni e le associazioni ufficialmente riconosciute all’estero, che tengono un libro genealogico per gli equidi di una determinata razza, una convezione per l’assegnazione dell’UELN e/o il riconoscimento degli animali della loro razza nonché per il rilascio del passaporto. Allo stato attuale sono possibili le seguenti varianti: una convenzione soltanto per l’assegnazione dell’UELN, una convenzione per l’assegnazione dell’UELN e il rilascio del passaporto (riconoscimento incluso), una convenzione soltanto per il rilascio del passaporto (riconoscimento incluso). Non è prevista una convenzione soltanto per il riconoscimento. Le prime esperienze tratte dall’esecuzione rendono indispensabile questa apertura. Gli incaricati del riconoscimento di queste organizzazioni o associazioni estere non devono essere autorizzati dalla Federazione svizzera sport equestri. Cpv. 2: nelle convenzioni concernenti il rilascio del passaporto devono essere disciplinati gli obblighi di notifica secondo l’articolo 8 capoverso 7 dell’ordinanza BDTA.

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni Capitolo 1: Animali Sezione 3a: Aziende di acquacoltura

Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura Fino ad ora la registrazione delle aziende di piscicoltura era disciplinata dall’articolo 18a insieme a quella delle aziende detentrici di equidi, volatili da cortile e di api. Di norma, tutte le aziende di acquacoltura sono soggette all’obbligo di registrazione. Sono escluse da questo obbligo le aziende detentrici di animali acquatici ornamentali (come ad es. stagni da giardino e acquari) senza contatto diretto con il sistema idrico naturale nonché gli impianti che tengono temporaneamente animali acquatici selvatici catturati ai fini del consumo umano (possibili gestori di tali impianti sono pescatori professionisti che vogliono tenere questi animali temporaneamente e senza nutrirli per breve tempo prima della loro macellazione e della loro trasformazione). Per queste forme di allevamento il rischio di introdurre agenti infettivi è trascurabile.

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Dato che in un’azienda di acquacoltura non è soltanto possibile la detenzione o la produzione di pesci bensì anche quella di molluschi e di crostacei, nel quadro della registrazione devono essere elencate tutte le specie detenute. Si deve inoltre indicare la forma di produzione e la modalità di detenzione degli animali (ad es. azienda di riproduzione con bacino o azienda di allevamento con gabbie in rete). I dati sulla specie animale, sulla forma di produzione e sul tipo di detenzione possono essere registrati mediante l’attuale modulo per la rilevazione delle aziende di piscicoltura. L’UFV dovrà pubblicare un elenco di tutte le aziende di acquacoltura (cpv. 6). L’elenco contiene, oltre ai dati sull’ubicazione e al numero di registrazione e di autorizzazione, anche le specie animali detenute e i dati sulla forma di produzione e di detenzione. La pubblicazione di tale elenco corrisponde alle disposizioni della direttiva dell’UE 2006/88/CE.

Art. 22 Obbligo di autorizzazione Finora le aziende di piscicoltura erano soltanto soggette all’obbligo di registrazione (art. 18a). Ora invece gran parte delle aziende di acquacoltura è anche soggetta all’obbligo di autorizzazione. Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione soprattutto le aziende di piccola e piccolissima dimensione che producono animali acquatici o prodotti di animali acquatici solo per uso personale o li consegnano come derrate alimentari in esigue quantità. Non sono soggetti ad autorizzazione inoltre gli stagni da pesca e gli impianti in cui sono tenuti temporaneamente animali acquatici soltanto per alcuni giorni e senza essere nutriti prima di essere macellati o trasformati (possibili gestori di questi impianti sono ad esempio i produttori di specialità ittiche che acquistano pesci vivi da un’altra azienda di acquacoltura e tengono questi animali per un po’ di tempo, senza nutrirli, prima della loro macellazione e trasformazione). Di regola, soltanto le aziende che non cedono animali vivi sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione. Il rilascio di un’autorizzazione presuppone una prima ispezione dell’azienda da parte dell’ufficio veterinario cantonale, che verifica se essa soddisfa i requisiti secondo l’articolo 23. Nella prima ispezione si rilevano inoltre i dati concernenti i potenziali fattori di rischio di introduzione e di diffusione di agenti patogeni. I dati servono per classificare le aziende di acquacoltura in classi di rischio. Le classi di rischio fungono a loro volta da base per stabilire la frequenza dei controlli da effettuare nell’ambito della sorveglianza sanitaria basata sui rischi.

Art. 23 Controllo degli effettivi e altri obblighi Questa disposizione sostituisce l’articolo 276. Un gestore di un’azienda di acquacoltura non deve soltanto rilasciare un documento d’accompagnamento se vuole trasportare animali oppure le loro uova e il loro seme in un’altra azienda, bensì anche se vuole inserirli in un sistema idrico naturale a scopo di ripopolamento. Le aziende di acquacoltura sono inoltre tenute ad applicare una buona prassi igienica, ovvero ad adottare tutte le misure di biosicurezza intese a impedire l’introduzione e la diffusione delle epizoozie degli animali acquatici. L’UFV decide le misure dettagliate da adottare sotto forma di direttive tecniche. Inoltre, le aziende di acquacoltura sono tenute a partecipare al programma periodico di sorveglianza delle epizoozie, eseguito in funzione del rischio.

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Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni Sezione 2: Inseminazione artificiale

Art. 51 cpv. 3, art. 54 e art. 55a Le aziende che esportano il seme di animali da reddito nell’UE o lo importano dall’UE necessitano, secondo le pertinenti regolamentazioni dell’UE, di un permesso. L’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale ai sensi dell’articolo 55a equivale a questo permesso. Fino ad ora queste autorizzazioni potevano essere rilasciate soltanto per le stazioni di inseminazione. D’ora in avanti anche i centri di magazzinaggio dello sperma indipendenti dalle stazioni di inseminazione sono autorizzati a effettuare scambi commerciali con l’UE se dispongono della dovuta autorizzazione rilasciata dal Cantone. Per il deposito dello sperma negli studi veterinari o presso i tecnici d’inseminazione non occorre, come avviene finora, un’autorizzazione.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Obblighi dei detentori di animali in generale

Art. 61 cpv. 5 I laboratori di analisi sono d’ora in avanti tenuti a inviare le notifiche alla banca dati dei laboratori dell’UFV. In passato spesso non era chiaro quale laboratorio dovesse notificare al veterinario cantonale competente i casi di epizoozia confermati dal laboratorio di riferimento. È stato inoltre constatato che non tutti i casi sospetti inviati al laboratorio di riferimento per essere confermati vengono notificati alla banca dati.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 88 cpv. 1 La delimitazione delle zone è una mansione tecnica espletata tra l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) e i Cantoni coinvolti.

Art. 93 cpv. 2 e 4 Cpv. 2: la macellazione di animali sospetti deve essere possibile previa approvazione da parte del veterinario cantonale e nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza. La carcassa può essere dissequestrata solo dopo aver confutato il sospetto di epizoozia tramite l’analisi ufficiale (in analogia con l’art. 26 cpv. 3 dell’ordinanza del 23 novembre

2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni; OMCC, RS 817.190).

Cpv. 4: la preparazione dei macelli a un possibile focolaio di un’epizoozia altamente contagiosa e la procedura da seguire in questi casi devono essere disciplinate da direttive tecniche.

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Art. 97 Documentazione per le situazioni d’emergenza e prescrizioni sull’equipaggiamento Le prescrizioni sull’equipaggiamento (prescrizioni tecniche) contengono in particolare disposizioni relative alla quantità e al tipo di specialisti, di attrezzatura e di materiale di cui devono disporre i Cantoni.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose Sezione 2: Afta epizootica

Art. 100 Provvedimento di sequestro Cpv. 2: la definizione di aziende sospette di contaminazione deve essere adeguata all’ordine di priorità dei rischi stabilito dalla Commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica (EUFMD). Ad esempio, soltanto i contatti ad alto rischio (contatto diretto con animali durante il periodo d’incubazione [acquisto di animali, esposizioni, pascoli direttamente confinanti]; alimentazione con sottoprodotti del latte contaminati; collaboratori che lavorano anche presso aziende infette) devono comportare la classificazione di «aziende sospette di contaminazione» e far scattare i relativi provvedimenti di sequestro. Nelle aziende confinanti che non sono entrate direttamente in contatto con animali infetti, la riduzione del rischio è già garantita grazie all’adozione di misure applicabili nella zona di protezione. Cpv. 3: il declassamento del sequestro rinforzato in un sequestro semplice di 2° grado per le aziende sospette di contaminazione deve essere possibile dopo 5 giorni, se non sono riconoscibili sintomi clinici. Il veterinario cantonale può mandare un veterinario ufficiale a esaminare gli effettivi o incaricare, mediante la decisione di sequestro, il detentore di animali di notificare subito eventuali sintomi clinici. La revoca dei provvedimenti di sequestro di aziende sospette (= aziende con sintomi clinici) è disciplinata dall’articolo 94 capoverso 1. Cpv. 4: in deroga all’articolo 94 capoverso 2, il veterinario cantonale può revocare, prima della scadenza del periodo di incubazione, tuttavia al più presto dopo 10 giorni, il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contaminazione. Lo scopo di questa deroga è di ridurre i danni economici per le aziende lattiere causati da un divieto della fornitura di latte troppo lungo. Alle aziende con piccoli ruminanti produttori di latte non viene concessa questa deroga dato che per gli ovini e i caprini non sono previsti sintomi clinici evidenti e la minore presenza di un’infezione all’interno di un effettivo pregiudica un’analisi di laboratorio tempestiva.

Art. 101 cpv. 3 Le condizioni per poter consegnare il latte proveniente da aziende poste sotto sequestro ai fini della pastorizzazione e dell’utilizzo o dell’eliminazione conformemente all’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22) devono essere disciplinate in modo dettagliato sotto forma di direttive tecniche.

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Art. 102 Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza Cpv. 2: soltanto il trasporto di latte crudo proveniente dalla zona di protezione o di sorveglianza deve essere autorizzato dal veterinario cantonale. Il latte pastorizzato non è soggetto all’obbligo di autorizzazione dato che in questo caso il rischio è trascurabile. Un’altra novità è costituita dal fatto che sia il latte proveniente dalla zona di protezione sia quello proveniente dalla zona di sorveglianza deve essere pastorizzato, come avviene nell’UE. Il trasporto della carne fuori dalla zona di protezione non è più soggetta ad autorizzazione, poiché il trasporto di carne, al contrario del trasporto di latte crudo, non comporta un pericolo immediato di contagio per gli animali ricettivi. Cpv. 4: in caso di epizoozia la Confederazione deve poter prescrivere un obbligo generale di pastorizzazione per l’alimentazione di animali con sottoprodotti a base di latte, dato che la circolazione del latte (raccolta e trasformazione del latte) è molto complessa e avviene a livello intercantonale.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose Sezione 7: Malattie virali dei volatili B. Malattia di Newcastle

Art. 123 cpv. 3 Le prescrizioni tecniche devono definire il caso e stabilire i relativi provvedimenti.

Art. 123a Provvedimenti in caso di sospetto e di epizoozia Cpv. 1: nell’ambito del sequestro semplice di 2° grado, che viene ordinato conformemente agli articoli 86 capoverso 2 e 84 per le aziende sospette di contaminazione, deve essere disciplinato anche l’arresto della circolazione delle uova. Per gli effettivi sospetti di contaminazione, sospetti e infetti deve essere limitata anche la circolazione dei contenitori per uova dato che sono considerati una potenziale fonte indiretta di propagazione dell’infezione. Cpv. 2: i contenitori per uova dell’effettivo infetto possono costituire una possibile fonte di trasmissione del virus e devono quindi essere eliminati in caso di epizoozia. Cpv. 4: la revoca del sequestro dell’infettivo infetto e il ripopolamento degli effettivi devono essere possibili soltanto dopo 21 giorni al fine di garantire una sufficiente eliminazione del virus dal pollaio. Anche secondo la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle occorre aspettare almeno 21 giorni dopo la pulizia e la disinfezione del pollaio e prima del ripopolamento degli effettivi.

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Art. 123b Malattia di Newcastle nei volatili da cortile: sistemi di detenzione, movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza Cpv. 1: nelle zone di protezione i volatili da cortile e gli altri uccelli tenuti in cattività, in analogia con le disposizioni concernenti la peste aviare ad alta patogenicità, non possono essere tenuti all’aperto. Nelle zone di sorveglianza, dove la distanza dall’effettivo infetto o dalla fonte d’infezione è maggiore, la detenzione all’aperto (secondo il programma URA) deve invece essere possibile senza limitazioni. Cpv. 5: il divieto di trasporto per il letame deve essere stabilito nell’ambito delle limitazioni delle zone e non degli effettivi posti sotto sequestro.

Art. 124 Piccioni Cpv. 4: nelle nuove direttive tecniche occorre descrivere i provvedimenti da adottare in caso di comparsa di paramixovirosi dei piccioni (pigeon paramyxovirus). In alternativa all’abbattimento precauzionale, occorre prescrivere una quarantena di 60 giorni (analogamente alla direttiva UE) con un ulteriore controllo successivo a questo periodo mediante prelievi con tampone. In caso di infezione causata da paramyxovirus aviari che presentano determinate caratteristiche del virus della malattia di Newcastle (= malattia di Newcastle dei piccioni), l’effettivo di piccioni deve invece essere abbattuto a titolo precauzionale.

Art. 125 Malattia di Newcastle in altri uccelli Invece del termine «uccelli ornamentali», occorre utilizzare, come nel caso dell’influenza aviaria, il nuovo termine «altri uccelli tenuti in cattività».

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 3: Epizoozie da eradicare Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 129 cpv. 1, 2 e 3 lett. a La sostituzione del termine «veterinario ufficiale» con «veterinario dell’effettivo» corrisponde alla prassi attuale. Il termine «veterinario ufficiale» era stato introdotto erroneamente alcuni anni fa nell’articolo 129 in sostituzione del veterinario di controllo. Il virus della BVD appartiene agli agenti patogeni che causano aborti nei bovini e deve quindi essere inserito negli accertamenti volti a verificare le cause di aborto per questa specie animale.

Art. 131 Indennità Dall’ultima modifica dell’OFE anche le nuove aziende caprine sono considerate indenni da AEC senza essere state sottoposte a determinate analisi. D’ora in avanti tutte le aziende caprine sono pertanto considerate indenni da AEC, a condizione che non vi sia un caso di sospetto o di epizoozia. Non vi sono dunque più caprini che provengono da effettivi colpiti da AEC. Il capoverso 2 può essere abrogato.

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Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 3: Epizoozie da eradicare Sezione 5: Brucellosi dei bovini

Art. 151 cpv. 1 lett. a, art. 166 cpv. 1 e art. 170 cpv. 1 lett. a Con l’avvio delle analisi sierologiche del latte di mescolanza (nel 2012) intese a effettuare diagnosi di esclusione di brucellosi, IBR e LEB, occorre distinguere tra i risultati delle analisi sierologiche del sangue e quelle del latte. Le analisi del latte di mescolanza rappresentano un metodo di screening. Dopo un risultato positivo delle analisi, deve prima essere effettuato un esame degli animali provenienti dalle aziende sottoposte alle analisi prima che le misure adeguate possano essere adottate. A livello internazionale, un risultato positivo del latte di mescolanza è considerato un caso sospetto che comporta i relativi sequestri. Dato che la brucellosi, l’IBR e la LEB non sono presenti in Svizzera, un risultato positivo farebbe presupporre che si tratti di un risultato falso positivo piuttosto che di un caso di epizoozia. I provvedimenti di sequestro non sarebbero dunque giustificati.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 3: Epizoozie da eradicare Sezione 8: Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva

Art. 170 cpv. 1 lett. b La malattia è diagnosticata anche quando non si tratta di singoli casi.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 3: Epizoozie da eradicare Sezione 8a: Diarrea virale bovina (BVD)

Art. 174a Campo d’applicazione e diagnosi Cpv. 1: tre anni dopo l’avvio del programma di eradicazione della BVD tutte le aziende bovine sono state sottoposte alle dovute analisi. Gli articoli 174a-174g si applicano dunque a tutte le aziende di bovini. Cpv. 2: i metodi di analisi riconosciuti dall’UFV sono stati effettuati per la rilevazione del virus della BVD. In caso di risultato positivo, tuttavia, dato che il virus della Border Disease (BD) è strettamente imparentato con quello della BVD, non si può escludere con certezza che non si tratti di un’infezione da virus della BD. Dato che le infezioni da virus della BD nei bovini sono anche importanti per l’eradicazione della BVD, non occorre fare una distinzione tra l’infezione da BVD e da BD. In entrambi i casi si applicano gli stessi provvedimenti.

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Art. 174b Riconoscimento ufficiale e sorveglianza Tre anni dopo l’avvio del programma di eradicazione della BVD tutte le aziende bovine sono state sottoposte ad analisi e sono considerate indenni da BVD, purché non vi sia un caso di sospetto o di epizoozia.

Art. 174c Sospetto di contaminazione Cpv. 1: occorre fare una distinzione tra caso sospetto e sospetto di contaminazione. In quest’ultimo caso gli accertamenti epidemiologici indicano un contagio degli animali, ma non si può più individuarne la fonte. Cpv. 2: come misura cautelare tutte le bovine gravide che sono presumibilmente entrate in contatto con il virus della BVD vengono sottoposte a divieto di trasferimento. Cpv. 3: dal momento del parto di animali sottoposti a divieto di trasferimento fino alla presenza di un risultato negativo dell’analisi virologica del vitello, l’intero effettivo è posto sotto sequestro semplice di 1° grado. Questo provvedimento impedisce che gli animali forse temporaneamente infetti abbiano già lasciato l’azienda prima che sia diagnosticato un vitello persistentemente infetto dal virus della BVD (vitello PI) e l’azienda sia stata posta sotto sequestro di 1° grado. Questo consente di ridurre notevolmente il rischio di introdurre il virus tramite animali temporaneamente infetti in altre aziende bovine.

Art. 174d Caso di sospetto Cpv. 1: oltre a un animale sottoposto ad analisi virologiche risultato inizialmente positivo, anche un risultato positivo dell’analisi sierologica di un gruppo di bovini rilevato nell’ambito del programma di sorveglianza della BVD o nell’ambito degli accertamenti in caso di segni di comparsa della BVD può essere considerato un caso di sospetto, purché sia così deciso dal veterinario cantonale.

Art. 174e Caso di epizoozia Cpv. 1 lett. c: in caso di comparsa di un animale PI nell’effettivo devono essere effettuati accertamenti epidemiologici per individuare la fonte di contagio. Cpv. 1 lett. f: il divieto di trasferimento di una bovina gravida deve poter essere revocato soltanto quando un vitello è risultato negativo al test virologico della BVD. In caso di un’eventuale nascita di un vitello PI sussiste altrimenti il pericolo che la madre introduca il virus in altre aziende. Cpv. 2: gli animali in un’azienda infetta possono infettarsi temporaneamente con il virus della BVD ed espellerlo per 2-3 settimane. Prolungando di due settimane il sequestro di un’azienda infetta dal momento dell’allontanamento dell’animale PI, il pericolo di introdurre il virus tramite questi animali temporaneamente infetti può essere notevolmente ridotto. Questo provvedimento è stato deciso già in occasione della conferenza straordinaria dei veterinari cantonali svoltasi il 16 marzo 2011 e da allora viene attuato anche nella prassi. Inoltre, gli accertamenti epidemiologici per individuare la fonte di contagio devono essere completamente conclusi prima di poter revocare il sequestro dell’azienda. Cpv. 3: come per il sospetto di contaminazione, l’intero effettivo deve essere posto sotto sequestro semplice di 1° grado a partire dal momento del parto degli animali gravidi

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sottoposti a divieto di trasferimento a causa di un caso di epizoozia fino a quando l’analisi virologica del vitello non ha fornito un risultato negativo.

Art. 174f Mercati ed esposizioni di bestiame Le disposizioni della BVD per i mercati e le esposizioni di bestiame devono essere adeguate alla situazione odierna. Dopo il termine dei test dei vitelli non ogni vitello neonato sarà sottoposto ad analisi virologiche per la rilevazione della BVD. Tuttavia, come avviene già ora, soltanto i bovini risultati negativi all’analisi virologica riguardo alla BVD potranno partecipare a mercati ed esposizioni di bestiame interregionali. Inoltre, vi possono partecipare (ad eccezione dei mercati di bestiame da macello) soltanto gli animali provenienti da aziende riconosciute indenni da BVD.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 3: Epizoozie da eradicare Sezione 14: Epizoozie equine: durina, encefalomielite, anemia infettiva, morva

Art. 206 cpv. 2bis e 5 Cpv. 2bis: il virus dell’anemia infettiva equina può essere trasmesso anche tramite grandi insetti ematofagi, come ad esempio il tafano e la mosca cavallina. Poiché il virus rimane infettivo nell’apparato boccale per 30 minuti al massimo, il sequestro delle aziende situate nel raggio di (almeno) un chilometro attorno all’effettivo infetto risulta adeguato. Cpv. 5: il termine di «2 analisi con risultato negativo a distanza di 90 giorni» è giustificato dal lungo periodo d’incubazione (stando alle disposizioni dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) il termine è fissato fino a 3 mesi). Nel certificato che abilita al commercio con l’UE deve inoltre essere attestato che i cavalli non provengono da effettivi posti sotto sequestro a causa della comparsa dell’anemia infettiva («il periodo necessario perché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi»). Devono però essere creati i presupposti per poter revocare i provvedimenti di sequestro dopo breve tempo se ad esempio dopo il loro arrivo, gli equidi vengono tenuti e isolati, nell’ambito di misure di quarantena specifiche all’azienda, in modo tale da escludere una diffusione della malattia (ad es. tramite il contatto con altri animali, gli insetti e adottando pratiche di cura ecc.). Anche questa regolamentazione è conciliabile con la legislazione dell’UE. Per quanto riguarda il pericolo di trasmettere l’anemia infettiva tramite il seme e gli embrioni si applica, come per tutte le altre malattie, l’articolo 50 OFE.

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Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 4: Epizoozie da combattere Sezione 10: Polmoniti dei suini A. Polmonite enzootica

Art. 245b Riconoscimento ufficiale Il risanamento attivo degli effettivi di suini è stato concluso con successo e quindi tutti gli effettivi di suini in Svizzera sono ufficialmente riconosciuti indenni da PE, purché non siano posti sotto sequestro.

Art. 245h Indennità Dato che tutti gli effettivi di suini in Svizzera sono riconosciuti indenni da PE, le indennità per le perdite di animali devono essere disciplinate in modo omogeneo.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 4: Epizoozie da combattere Sezione 10: Polmoniti dei suini B. Actinobacillosi

Art. 246 Diagnosi La diagnosi di APP viene semplificata e limitata ai casi clinici.

Art. 247 e 248 Caso di sospetto e di epizoozia I provvedimenti ordinati sono volti a impedire la diffusione degli agenti patogeni.

Art. 248 Vaccinazioni Vista la buona situazione epizootica, le vaccinazioni contro l’APP devono continuare a essere vietate.

Art. 249 Indennità Le indennità per le perdite di animali sono disciplinate in modo analogo a quelle per la PE (art. 245h).

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 5: Epizoozie degli animali acquatici Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 275 Campo d’applicazione Il campo d’applicazione viene esteso dai pesci e dai gamberi di acqua dolce a tutti gli animali acquatici. Sono eccettuati soltanto gli animali acquatici ornamentali, e ciò soltanto a condizione che siano tenuti in sistemi chiusi senza contatto diretto con il sistema idrico naturale. Questa limitazione è determinante per evitare la diffusione di possibili epizoozie degli animali acquatici ornamentali.

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Art. 277 Laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci Il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci appartenente alla facoltà di veterinaria dell’Università di Berna è ora responsabile anche delle analisi delle epizoozie degli animali acquatici in generale e non soltanto di quelle dei pesci.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 5: Epizoozie degli animali acquatici Sezione 2: Necrosi ematopoietica infettiva, setticemia emorragica virale e anemia infettiva del salmone

Art. 280 Campo d’applicazione e diagnosi L’anemia infettiva del salmone (ISA) rientra nelle epizoozie da eradicare (art. 3 lett. r). Dato che però la Svizzera è finora riconosciuta indenne dalla ISA, non è stato disciplinato un relativo programma di eradicazione. La ISA comporta ingenti perdite, soprattutto per quanto riguarda il salmone dell’Atlantico, che non viene pressoché allevato in Svizzera. Tuttavia, poiché può minacciare anche la trota iridea e la salmotrota, è opportuno lottare contro di essa, anche tenendo conto della direttiva dell’UE 2006/88/CE. La ISA viene pertanto messa sullo stesso piano della necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e della setticemia emorragica virale (VHS); ciò significa che le disposizioni per la lotta alla IHN e alla VHS (art. 280 – 283) valgono in futuro anche per la ISA.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 6: Epizoozie da sorvegliare

Art. 291 cpv. 2bis Secondo l’articolo 32 capoverso 1bis LFE, il Consiglio federale può limitare l’obbligo di indennità dei Cantoni per le perdite di animali, cosa che finora ha praticamente fatto per tutte le epizoozie da combattere. Per quanto riguarda le epizoozie da eradicare lo ha prescritto per l’AEC (art. 131 OFE). Per le epizoozie da sorvegliare l’OFE non prevede limitazioni. Dalla genesi dell’articolo 32 LFE e dai relativi materiali emerge però che per le epizoozie unicamente sorvegliate non deve sussistere un obbligo di indennità (cfr. FF 1992 V 42). Il nuovo capoverso 2bis è inteso a creare chiarezza sul fatto che le perdite causate dalle epizoozie da sorvegliare non sono indennizzate.

Titolo quarto: Esecuzione Capitolo 3: Cantone

Art. 301 cpv. 1 lett. i Affinché i centri di magazzinaggio dello sperma indipendenti dalle stazioni di inseminazione possano praticare scambi internazionali di merci necessitano di un riconoscimento da parte del veterinario cantonale.

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Titolo quarto: Esecuzione Capitolo 4: Laboratori di diagnostica

Art. 312 cpv. 4 Questa precisazione è necessaria poiché l’esperienza mostra che i risultati di laboratorio spesso non possono essere attribuiti a un determinato animale o a una determinata azienda detentrice di animali. Il termine banca dati del Centro d’informazione sulla salute degli animali in Svizzera non viene più utilizzato e può essere stralciato.

Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011

Art. 4 cpv. 1 lett. a Il numero di identificazione assegnato dal servizio cantonale a ogni detentore e a ogni azienda detentrice di equidi conformemente all’articolo 18a capoverso 4 OFE deve essere trasmesso alla banca dati sul traffico di animali.

Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 7 Cpv. 1 lett. c: il riconoscimento di un equide viene effettuato da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri (art. 15b cpv. 1 OFE) o da un’organizzazione o associazione estera riconosciuta che tiene un libro genealogico di equidi di una determinata razza (art. 15f cpv. 1). Cpv. 7: il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (art. 15dbis cpv. 1) e da organizzazioni e associazioni riconosciute all’estero che tengono un libro genealogico per equidi di una determinata razza (art. 15f cpv. 1 OFE).

Art. 13 cpv. 4 Nell’ordinanza è sempre ben definito quando un gruppo di utenti può consultare e utilizzare gratuitamente i dati della BDTA (cfr. gli articoli 12, 16 e 18). Per le unità amministrative finora non era definito in modo esplicito che la consultazione e l'utilizzo dei dati sono gratuiti. L’articolo 13 deve quindi essere completato in tal senso. La definizione di «trattamento di dati» è riportata nell’articolo 2 lettera a.

Art. 21 cpv. 1 Di norma, l’elenco degli animali della specie bovina viene inviato soltanto elettronicamente. Su richiesta l’elenco può però essere inviato per posta al detentore di animali in forma cartacea contro pagamento di una tassa di fr. 10.-. Dalla pianificazione dettagliata dei relativi adeguamenti tecnici presso la banca dati sul traffico di animali (BDTA) è emerso però che l’invio per posta è più dispendioso di quanto non si sia creduto all’inizio. Pertanto, per ragioni economiche, l’elenco degli animali non deve più

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essere inviato a titolo facoltativo. Il secondo periodo dell’articolo 21 capoverso 1 viene dunque stralciato. Nel 2012 l’elenco degli animali della specie bovina dovrà essere inviato a tutti i detentori di animali in forma cartacea per l’ultima volta. In contemporanea con l’invio, si informerà i detentori che a partire dal 2013 l’elenco sarà consultabile soltanto elettronicamente.

Art. 22 cpv. 1 Il rimando introdotto erroneamente nell’ambito della revisione totale che non consente alle organizzazioni o associazioni estere riconosciute di assegnare l’UELN senza rilasciare contemporaneamente il passaporto per equide in Svizzera deve essere annullato. Questa eccezione è ora disciplinata dal nuovo articolo 15f OFE.

Allegato 1 sezione 3 lett. m n. 4 Concerne solo il testo tedesco.

2. Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali

Allegato numero 10 Dopo il nuovo articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza BDTA proposto si è deciso di non introdurre l’invio facoltativo dell’elenco degli animali, pertanto decade anche il relativo emolumento.

3. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la rilevazione e il trattamento di

dati agricoli

Art. 2 cpv. 1 lett. e I termini «pesci» e «pesci ornamentali» vengono sostituiti con «animali acquatici» e «animali acquatici ornamentali». Il rilevamento dei dati per le aziende di acquacoltura viene effettuato ai sensi dell’articolo 21 OFE.

24.04.2012