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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Klima

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Rapporto esplicativo sul progetto preliminare per l’indagine conosci- tiva dell’11 maggio 2012

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Stato: 11/05/2012

Rapporto esplicativo

Ordinanza sul CO2

PROGETTO

Riferimento/Incarto: L083-0060

Sommario Osservazioni preliminari .......................................................................................................................... 3 1.1 Situazione iniziale ....................................................................................................................... 3 1.2 Rapporto con la Strategia energetica 2050 ................................................................................ 3 1.3 Raggiungimento degli obiettivi ................................................................................................... 4 1.4 Riduzioni delle emissioni conseguite all’estero .......................................................................... 5

Commenti ai singoli articoli...................................................................................................................... 7 1 Capitolo 1: Disposizioni generali .................................................................................................... 7 1.1 Sezione 1: gas serra................................................................................................................... 7 1.2 Sezione 2: Obiettivi intermedi settoriali ...................................................................................... 8 1.3 Sezione 3: Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero ................................. 9 1.4 Sezione 4: Attestato per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera ........................... 11 1.5 Sezione 4: Coordinamento delle misure di adattamento ......................................................... 14 2 Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici .............. 16 3 Capitolo 3: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 delle automobili ..................... 17 3.1 Sezione 1: Basi di calcolo ........................................................................................................ 17 3.2 Sezione 2: Procedura e rendicontazione ................................................................................. 17 3.3 Sezione 3: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2 17 4 Capitolo 4: Scambio di quote di emissioni ................................................................................... 18 4.1 Sezione 1: Partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni .................................. 19 4.2 Sezione 2: Diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni.................................... 21 4.3 Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio ...................................................................... 26 4.4 Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni .................................................................................................................................................. 27 4.5 Sezione 5: Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni......................................... 27 5 Capitolo 5: esenzione dalla tassa sul CO2 per le imprese con impegno di riduzione .................. 30 6 Capitolo 6: Compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili .................................. 36 7 Capitolo 7: Compensazione per i carburanti ................................................................................ 38 8 Capitolo 8: Tassa sul CO2 ............................................................................................................ 41 8.1 Sezione 1: Disposizioni generali .............................................................................................. 41 8.2 Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2 ............................................................................ 43 9 Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2 ........................................................... 45 9.1 Sezione 1: Aiuti finanziari globali perla riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici ............. 45 9.2 Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra ..................... 46 9.3 Sezione 3: Distribuzione del prodotto della tassa alla popolazione ......................................... 48 9.4 Sezione 4: Distribuzione del prodotto della tassa all’economia ............................................... 48 10 Capitolo 10: Formazione e informazione ..................................................................................... 49 11 Capitolo 11: Esecuzione .............................................................................................................. 51 12 Capitolo 12: Disposizioni finali ..................................................................................................... 52 12.1 Sezione 1: Disposizioni transitorie ........................................................................................... 52 12.2 Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione .............................................................................. 54

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Osservazioni preliminari

1.1 Situazione iniziale

In occasione della votazione finale del 23 dicembre 2011 le Camere federali hanno approvato una revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2012. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 13 aprile 2012. La legge e la relativa ordinanza sul CO2, in merito alle quali l’UFAM svol- ge un’indagine conoscitiva dall’11 maggio al 3 agosto 2012, sostituiranno le basi giuridiche attuali dal 1°gennaio 2013. La legge sul CO2 vuole ridurre entro il 2020 i gas serra emessi sul territorio nazionale di almeno il 20 per cento rispetto al 1990 (art. 3). Questo obiettivo corrisponde a una riduzione assoluta delle emis- sioni di gas a effetto serra pari a circa 10,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (CO2eq)1. A diffe- renza della vigente legge sul CO2, che contempla solamente le emissioni di CO2 legate al consumo di energia, in futuro, nel calcolare le emissioni, saranno considerati tutti i gas a effetto serra disciplinati dagli accordi e dalle convenzioni internazionali e anche il carbonio supplementare fissato dal bosco e dal legno (pozzi di carbonio). Per conseguire l’obiettivo è determinante che le emissioni di gas a effet- to serra calino progressivamente fino al 2020, affinché quell’anno si raggiunga l’effetto di riduzione auspicato. Il Consiglio federale può fissare obiettivi intermedi per singoli settori. Gli obiettivi e le misure fino al 2020 danno continuità alla legge sul CO2, in vigore fino alla fine del 2012, che chiede un abbattimento del 10 per cento sotto il livello del 1990 entro il periodo 2008–2012 delle emissioni di CO2 legate al consumo di energia. Ciò corrisponde, in conformità con l’impegno internazionale assunto dalla Svizzera con il Protocollo di Kyoto, a una riduzione in termini assoluti pari a circa 4 milioni di tonnellate di CO2. Secondo la più recente stima, senza l’acquisto di certificati esteri per un volume fino a 3 milioni di tonnellate di CO2 all’anno non sarà possibile rispettare né l’obiettivo della legge sul CO2 né quello del Protocollo di Kyoto. Alla Conferenza dell’ONU sul clima, svoltasi a Durban a fine 2011, la Svizzera si è espressa per un secondo periodo d’impegno successivo al 2012, dicendosi disposta a ridurre di almeno il 20 per cento entro il 2020 rispetto al 1990 le emissioni di gas a effetto serra. La prosecuzione del Protocollo di Kyo- to, che in sostanza consiste in una modifica dell’allegato sugli obiettivi di limitazione specifiche ai vari Paesi, sarà decisa formalmente dalla comunità degli Stati alla Conferenza sul clima che si svolgerà a Doha a fine 2012. Appena la decisione avrà valore legale, è prevedibile che la Svizzera debba ricupe- rare le riduzioni delle emissioni fornite finora attraverso certificati esteri e di conseguenza mancanti in Svizzera. Il percorso per l’abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra dovrà perciò avere un andamento molto più ripido che non se l’obiettivo nel primo periodo d’impegno fosse stato raggiunto unicamente grazie alle misure interne. Nel contesto internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui cam- biamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, la Svizzera deve documentare ogni anno le quantità di gas a effetto serra emesse, tenendo a tale scopo un inventario dei gas serra.

1.2 Rapporto con la Strategia energetica 2050

La combustione di vettori energetici fossili produce tre quarti delle emissioni di gas a effetto serra svizzere. Gli obiettivi della politica climatica e della politica energetica convergono e sono compatibili tra loro. Le misure volte a ridurre il consumo di energie fossili fanno calare di pari passo le emissioni di CO2. La deduzione contraria vale tuttavia soltanto con riserva, poiché i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 non puntano solamente a incrementare l’efficienza, bensì agevolano anche il passaggio a combustibili fossili a minore intensità di CO2 (p.es. dal petrolio al gas naturale) e a vettori energetici rinnovabili. Il piano riguardante gli edifici di cui all’articolo 34 della legge sul CO2, ad esem- pio, promuove l’impiego di energie rinnovabili attraverso contributi globali ai Cantoni. Stando a stime approssimative, la riduzione prevista a seguito dei provvedimenti presi in base alla legge sul CO2 si realizzerà per due terzi nel settore dell’efficienza energetica e per un terzo grazie al cambiamento di vettore energetico. La Strategia energetica 2050 contempla obiettivi intermedi settoriali. Entro il 2020, il consumo di ener- gia dovrà scendere di 13 TWh negli edifici, di 6 TWh nell’industria e di 4 TWh nella mobilità rispetto alla scenario di riferimento «Status quo». Espresso in emissioni di CO2, rispettare questi obiettivi signi-

1 I singoli gas serra contribuiscono differentemente al riscaldamento climatico. Quale base di misurazione unitaria, il potenziale di riscaldamento globale dei singoli gas è posto in relazione con gli effetti sul clima del diossidio di carbonio (CO2) ed espresso in CO2 equivalenti (CO2eq). Quello del metano è ad esempio CO2eq = 25, vale a dire che una tonnellata di metano ha gli stessi effetti sul clima di 25 tonnellate di CO2. 3/54

fica che nel 2020 gli edifici potranno causare ancora 11 milioni scarsi, l’industria (senza incenerimento di rifiuti e conversione dell’energia) 6 milioni scarsi e il traffico 14 milioni di tonnellate di CO2 dalla combustione di agenti energetici fossili. A differenza della Strategia energetica 2050, la legge sul CO2 considera ulteriori fonti di emissione quali la produzione di cemento, le raffinerie, i rifiuti, l’agricoltura, i fluidi refrigeranti e i pozzi di carbonio derivanti dal bosco e dal legno. Nel settore dell’industria, oggi le emissioni di gas serra generate dall’utilizzazione energetica rappresentano il 55 per cento. Secondo le prospettive questa quota scen- derà leggermente fino al 2020.

1.3 Raggiungimento degli obiettivi

Nella legge sul CO2 vi sono due «viti di regolazione» in base alle quali il Consiglio federale può garan- tire di propria competenza il raggiungimento degli obiettivi: (1) tassa sul CO2 applicata ai combustibili: il Consiglio federale può aumentare l’aliquota della tassa fino a 120 franchi per tonnellata di CO2 (circa 30 centesimi per litro di olio da riscalda- mento) se non si centrano gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili (art. 29 cpv. 2). (2) obbligo di compensazione per i carburanti: il Consiglio federale può fissare entro una fascia di oscillazione tra il 5 e il 40 per cento la quota di emissioni di CO2 derivanti dal traffico da com- pensare, sempre che ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi e fintanto che i costi sup- plementari per litro di carburante non superano 5 centesimi (art. 26). Conformemente all’articolo 3 capoverso 1 il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali per garantire che entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera saranno ridotte del 20 per cento rispetto al 1990. Gli obiettivi parziali e intermedi vengono definiti per i settori degli edifici, dei trasporti e dell’industria, per i quali la legge prevede i seguenti provvedimenti: A) Edifici Il Consiglio federale può aumentare la tassa sul CO2 se ciò è necessario per raggiungere gli obiet- tivi, con un duplice risultato: da un lato, la tassa più elevata rafforza l’effetto incentivante diretto at- traverso l’aumento dei prezzi, dall’altro, essa si ripercuote attraverso uno sviluppo del Programma concernente gli edifici, alimentato da un terzo dei proventi per un massimo di 300 milioni di franchi l’anno. Con un aumento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili, l’effetto incentivante sarà di conseguenza rafforzato ulteriormente dallo sviluppo del Programma concernente gli edifici. Il con- tributo massimo di 300 milioni di franchi al Programma concernente gli edifici verrà probabilmente esaurito soltanto con un aumento della tassa di oltre 60 franchi per tonnellata di CO2. Per attuare tali direttive sono perciò necessari obiettivi parziali e obiettivi intermedi per le emissioni di CO2 prodotte da combustibili (v. cap. 8) e per le emissioni di CO2 prodotte da edifici (v. cap. 2). B) Trasporti Le norme sulle emissioni di CO2, che entreranno in vigore il 1° maggio 2012 da applicare alle nuove automobili immatricolate, e l’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fos- sili si ripercuotono sul settore del traffico. Entro il 2015, i nuovi veicoli immatricolati potranno emet- tere mediamente al massimo 130 grammi di CO2/km. Le proposte per un ulteriore abbattimento in sintonia con l’UE per gli anni successivi al 2015 saranno sottoposte per tempo al Parlamento. L’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili è impostato in modo che la pre- stazione compensatoria da fornire in Svizzera dovrà essere progressivamente aumentata per ot- tenere nel 2020 il contributo all’abbattimento di 1,2–1,5 milioni di tonnellate di CO2 necessario, se- condo le attuali stime, per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 3 della legge sul CO2. Viene de- finita la quota percentuale di emissioni di CO2 del settore dei trasporti che deve essere compensa- ta (aliquota di compensazione). Essa verrà aumentata per gradi (v. cap. 7) e il Consiglio federale può adeguarla verso l’alto o il basso in funzione del raggiungimento degli obiettivi. C) Industria L’obiettivo che si pone l’industria è un miscuglio tra un processo «top–down» e uno «bottom–up» e risulta dagli impegni individuali (obiettivi di emissione o di riduzione) che le singole imprese as- sumono in contropartita dell’esenzione dalla tassa sul CO2, e dalle direttive derivanti dal sistema di scambio di quote di emissioni, che prevede un progressivo abbattimento della quantità di diritti di emissione disponibili.

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Nel settore dell’industria, il consumo energetico rappresenta circa 55 per cento delle emissioni di gas serra. Gli impegni comprendono non soltanto le emissioni di CO2 d’origine energetica bensì, tra l’altro, anche emissioni liberate nell’ambito di vari processi (p. es. cemento e raffinerie) ed e- missioni da combustibili ottenuti da rifiuti. Per dare certezza del diritto alle imprese, gli obiettivi di emissione o di riduzione individuali convenuti devono valere per l’intero periodo 2013–2020 e non essere inaspriti successivamente in funzione di un percorso di abbattimento. L’obiettivo complessivo di meno 20 per cento deve essere ripartito sui singoli settori in modo da poter essere rispettato con i provvedimenti legislativi. La seguente tabelle offre una panoramica sugli obiettivi di riduzione perseguiti nei singoli settori e sull’atteso effetto dei singoli provvedimenti in tonnellate di CO2eq entro il 2020: Panoramica sugli obiettivi di riduzione perseguiti nei singoli settori: Settore Quota di Obiettivo par- Evoluzione senza Atteso effetto di gas serra ziale 2020 ri- provvedimenti in t riduzione dei nel 2009 spetto al 1990 CO2eq rispetto al provvedimenti in t (in funzione del 19902 CO2eq3 secondo settore) la legge sul CO2

Edifici ~30 % meno 40 % ~ -1,9 milioni ~4,9 milioni4 Trasporti ~30 % meno 10 % ~ +1,3 milioni ~2,9 milioni 5 6 Industria ~25 % meno 15 % ~ -1,1 milioni ~0,8 milioni7 altre fonti8 ~15 % meno 10 % ~ -0,4 milioni ~0,2milioni Totale 100 % meno 20 % ~ -2,1 milioni ~8,8 milioni6

La prestazione di riduzione di 10,6 milioni di tonnellate di CO2eq necessaria per raggiungere gli obiet- tivi verrà fornita in parte mediante il calo che si sarebbe verificato anche senza provvedimenti (2,1 milioni) e in parte grazie all’effetto dei provvedimenti ai sensi della legge (8,8 milioni). Le due par- ti, sommate, danno più della direttiva di riduzione prevista dalla legge. La prestazione di riduzione fornita dall’industria all’estero, stimata in 0,3 milioni di tonnellate di CO2eq, deve tuttavia essere dedot- ta per rispettare l’obiettivo di riduzione del 20 per cento in Svizzera.

1.4 Riduzioni delle emissioni conseguite all’estero

Sebbene l’obiettivo di riduzione debba essere raggiunto in Svizzera, la legge ammette in modo mirato anche quelle conseguite all’estero. Ad alcuni emettitori sarà ancora consentito di farsi computare entro certi limiti la riduzione di emissioni all’estero anche nel quadro della nuova legge sul CO2. Si tratta di:  imprese integrate nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE): in caso di con- nessione con il SSQE dell’UE vale la logica del mercato interno; non vi è l’obbligo di tracciabi- lità delle quote di emissioni per i singoli Paesi. Le imprese SSQE possono pertanto acquistare nell’UE una quantità illimitata di quote di emissioni. Inoltre, le imprese e i loro concorrenti nel SSQE dell’UE hanno facoltà di acquistare una quantità limitata di certificati di emissione pro- venienti da Paesi emergenti e in via di sviluppo. La quota computabile di certificati di riduzione delle emissioni esteri non dovrebbe superare il 50 per cento delle prestazioni di riduzione che le imprese devono fornire complessivamente.  imprese esentate dalla tassa non integrate nel SSQE: per quanto riguarda la contabilizza- zione delle quote di emissioni estere acquistate da Paesi emergenti o in via di sviluppo, si continuerà in linea di massima ad applicare la normativa vigente. Le imprese beneficeranno così di maggiore flessibilità nel caso in cui le misure adottate non dovessero essere abba- stanza incisive. La quota computabile di certificati di riduzione delle emissioni esteri non do-

2 Andamento di riferimento conformemente al messaggio concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (09.067) 3 Le stime dell’effetto dei singoli provvedimenti si basa su modelli e ipotesi relativi all’andamento del costo del petrolio, alle temperature e allo sviluppo della popolazione e dell’economia. I dati menzionati sono pertanto caratterizzati da un elevato grado di incertezza e dipendono in larga misura dalla variabilità dei fattori elencati e di altri settori politici (politica energetica ecc.). 4 Incl. effetto della tassa sul CO2 5 Incl. incenerimento di rifiuti e conversione dell’energia 6 Di cui il 55 % sono emissioni di CO2 legate al consumo di energia e il 45 % altre fonti di CO2 e gas serra 7 Di cui 0,3 milioni t CO2 all’estero (scambio di quote di emissioni, certificati esteri ) 8 Agricoltura, gas sintetici (fluidi refrigeranti, gas propellenti ecc.) 5/54

vrebbe superare il 50 per cento delle prestazioni di riduzione che le imprese devono fornire complessivamente.  centrali termiche a combustibili fossili: i gestori delle centrali termiche a combustibili fossili devono già ora compensare interamente le loro emissioni di CO2. La norma che disciplina la compensazione rappresenta una misura di stabilizzazione che non è finalizzata al rispetto dell’obiettivo di riduzione secondo l’articolo 3, bensì a impedire l’incremento delle emissioni di gas serra. Le emissioni di CO2 causate dalle centrali appaiono nel bilancio sui gas serra ana- logamente ad altri combustibili fossili. Nel valutare se l’obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020 è rispettato, le emissioni nette non vengono per contro considerate. In conformità con la legge, indipendentemente dagli obiettivi di riduzione previsti i gestori delle centrali pos- sono compensare fino al 50 per cento delle emissioni generate in Svizzera con acquistando quote di emissioni estere. Per compensare il rimanente 50 per cento i gestori devono attuare provvedimenti di compensazione in Svizzera. Fintanto che le centrali termiche a combustibili fossili non sono integrate nel SSQE vige per loro il divieto di acquistare quote di emissioni da quest’ultimo per adempiere all’obbligo di compensazione. Affinché le riduzioni di emissioni realizzate all’estero possano essere computate, conformemente alla legge devono essere soddisfatti requisiti di qualità (art. 6 della legge).

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Commenti ai singoli articoli

1 Capitolo 1: Disposizioni generali

1.1 Sezione 1: gas serra

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 1 e 2) La legge sul CO2 intende contribuire a limitare l’aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale. Il campo d’applicazione della legge riveduta è più esteso e contiene ulteriori fonti di emissioni e gas serra, in conformità con le direttive internazionali. A livello di ordinanza vengono designati i gas serra coperti da questa legge sul CO2 (art. 1). Vengono inoltre fissati obiettivi intermedi indicativi per i settori Edifici, Trasporti e Industria (art. 2). Commenti all’articolo 1 Il campo di applicazione della legge sul CO2 concerne i seguenti gas serra: biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O, gas esilarante), idrofluorocarburi alogenati (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF6) e trifluoruro di azoto (NF3). L’inclusione del NF3 nel regime climatico internazionale è stata decisa durante la Conferenza sul clima, svoltasi a Durban a fine 2011, e va considerata anche nella legge sul CO2. Questo gas dal grande impatto sul clima (17 200 volte più forte del CO2) risulta principalmente dalla produzione di semiconduttori, schermi a cristalli liquidi («liquid cristal display», LCD) e celle fotovoltaiche. Finora, non sono state misurate le emissioni di NF3 della Svizzera. Prime stime partono tuttavia dal presupposto che la loro quota rispetto all’insieme delle emissioni di gas serra della Svizzera è inferiore all’uno per mille. Ricadono nel campo di applicazione della legge anche le emissioni di CO2 di voli internazionali che vanno incluse nello scambio di quote di emissioni o disciplinate con un provvedimento equivalente. Nel raggiungere gli obiettivi non vengono per contro considerate, in conformità con le normative internazionali, le emissio- ni di gas serra prodotte dai carburanti per aerei per i voli internazionali I singoli gas serra e gruppi di gas hanno un potenziale di riscaldamento differente in funzione della loro struttura molecolare e della durata, espresso in multipli rispetto all’effetto sul clima del CO2. I po- tenziali di riscaldamento globali dei singoli gas serra sono stati adeguati nella guida ufficiale dell’ONU per il rapporto sulle emissioni di gas serra9. Il CH4, ad esempio, ha effetti 25 volte maggiori sul clima rispetto al CO2. L’N2O ha un potenziale di riscaldamento globale di 298. Hanno un impatto estremo sul clima le emissioni di SF6 e NF3, dove un chilogrammo corrisponde rispettivamente a 2, 8 e 17,2 ton- nellate di CO2. I provvedimenti della legge mirano principalmente alle emissioni di CO2 prodotte da carburanti e com- bustibili fossili e alle rimanenti emissioni di CO2 , ad esempio dalla produzione di cemento e dalla combustione e dalla valorizzazione dei rifiuti. Per l’agricoltura, che emette anche metano e protossido di azoto, l’Ufficio federale dell’agricoltura ha sviluppato una strategia climatica che vuole ridurre di un terzo entro il 2050 le emissioni di gas serra dell’agricoltura rispetto al 1990. Provvedimenti concreti saranno definiti nell’ambito dell’ulteriore sviluppo della politica agricola. Le sostanze stabili nell’aria (gas serra sintetici, HFC, PFC e SF6), impiegate ad esempio quali fluidi refrigeranti o propellenti nell’industria dell’alta tensione, sono disciplinate nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)10. Per migliorare il ricupero e lo smaltimento a regola d’arte dei gas serra sintetici, evitare falle in sistemi chiusi e ridurne l’impiego, sulla base della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)11 è prevista l’introduzione di un pegno connesso a una tassa di smaltimento anticipata. Le emissioni di SF6 prodotte dall’industria dell’alta tensione continueranno a essere disciplinate in un accordo settoriale. I serbatoi di CO2 quali il bosco, il suolo e il legno utilizzato nell’edilizia, che assorbono più carbonio di quanto ne producono, sono computati quali emissioni negative (pozzi di carbonio) nel conteggio delle emissioni complessive. Ciò significa che i quantitativi di CO2 che questi pozzi di carbonio accumulano addizionalmente migliorano il bilancio dei gas serra della Svizzera. Se invece i serbatoi di CO2 diven- tano fonti, il CO2 rilasciato viene aggiunto alle altre emissioni di gas serra.

9 FCCC/CP/2011/9/Add.2. Decisione n. 15 della Conferenza internazionale degli Stati membri della Convenzione quadro dell’ONU sui cambia- menti climatici di Durban a fine 2011 (17a Conferenza della Parti). 10 RS 814.81 11 RS 814.01 7/54

Alla Conferenza sul clima, svoltasi a Durban a fine 2011, la comunità degli Stati ha deciso che per stabilirlo è determinante la presumibile evoluzione, fino al 2020, delle prestazioni del bosco (approccio «reference level»). Lo scostamento da questo andamento di riferimento è considerato fonte o pozzo. Si devono considerare anche i prodotti del legno (il legno utilizzato negli edifici, i mobili, le esportazioni di legno ecc.): il legno utilizzato ad esempio in un edificio accresce le scorte in proporzione peculiare a ogni specie di albero. L’incenerimento di legname di scarto porta invece a una riduzione. La Svizzera si è impegnata a favore di questo allargamento su mandato del Parlamento, che aveva chiesto il com- puto di tali prodotti per la Svizzera accogliendo due mozioni12 e aveva ancorato nella legge sul CO2 per gli anni successivi al 2012 un articolo speciale, svincolato dalla normativa internazionale (art. 14).

1.2 Sezione 2: Obiettivi intermedi settoriali

Commenti all’articolo 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 1 il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali per garantire che entro il 2020 le emissioni di gas serra saranno ridotte del 20 per cento rispetto al

1990 (v. in merito anche le premesse, cap. 1.3).

L’articolo 2 dell’ordinanza dà obiettivi intermedi indicativi per i settori degli edifici, dei trasporti e dell’industria lungo un percorso di abbattimento. Il punto di partenza è costituito dalle effettive emis- sioni di gas serra del 2010 nei rispettivi settori. L’obiettivo intermedio per il 2015 è stato stabilito in modo che fino ad allora siano conseguiti almeno due terzi della prestazione di riduzione necessaria entro il 2020, affinché al Consiglio federale e al Parlamento rimanga abbastanza tempo per reagire. Il rispetto degli obiettivi intermedi per il 2015 verrà verificato nel 2017 sulla base dell’inventario naziona- le dei gas serra tenuto dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). L’obiettivo intermedio per il 2019, del quale sarà possibile appurare se è stato rispettato al più presto nel 2020, corrisponde all’obiettivo parziale settoriale per quest’ultimo anno. Se non si centrano gli obiettivi intermedi, il DATEC incarica il Consiglio federale, dopo avere sentito i Cantoni e le cerchie interessate, di adottare provvedimenti supplementari o rafforzare quelli esistenti (cpv. 2). Figura 1: Percorsi di abbattimento per settore

12 Mozione Hess (04.3572) e Mozione Lustenberger (04.3595): Utilizzare il legno per centrare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto. 8/54

Obiettivo intermedio nel settore degli edifici: Il parco edifici svizzero è responsabile di circa il 30 per cento delle emissioni di gas serra nazionali. Affinché si possa raggiungere la limitazione, perseguita dal Consiglio federale, delle emissioni per capite a 1–1,5 tonnellate di CO2eq entro la fine del secolo, il settore degli edifici deve fornire un note- vole contributo di riduzione e, a lungo termine, diventare esente da CO2. Quale primo passo entro il 2020, le emissioni di CO2 prodotte da edifici dovranno calare di almeno il 40 per cento sotto il livello del 1990 (17,1 milioni di tonnellate di CO2) (lett. a), ossia di 6,8 milioni di tonnellate di CO2, di cui circa 1,9 milioni di tonnellate di CO2 vengono raggiunti senza provvedimenti supplementari. Entro il 2020, con la tassa sul CO2 applicata ai combustibili (art. 96 segg.), il Program- ma concernente gli edifici (art. 106 segg.), gli standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni (art. 16) vanno conseguite ulteriori riduzioni per un volume di 4,9 milioni di tonnellate di CO2. Obiettivo intermedio nel settore dei trasporti: Il traffico causa oltre il 30 per cento delle emissioni di gas serra della Svizzera che, oltre al CO2 pro- dotto da carburanti fossili, comprendono anche metano e protossido di azoto. Rispetto al 1990, le emissioni correlate al traffico sono aumentate di circa l’11 per cento. Senza un’inversione di tendenza, non sarà possibile raggiungere l’obiettivo di riduzione nazionale. Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le nuove automobili nuove (art. 17 segg.), l’obbligo di compensazione per gli importatori di carbu- ranti fossili (art. 89 segg.) e provvedimenti in altri ambiti politici forniscono un contributo in tal senso. Entro il 2015 si punta a una stabilizzazione al livello del 1990 ed entro il 2020 a una riduzione del 10 per cento rispetto al 1990 (lett. b). Obiettivo intermedio nel settore dell’industria: Le emissioni industriali comprendono, oltre al CO2 prodotto da combustibili fossili, anche altre fonti d’emissione, come ad esempio le emissioni liberate nell’ambito di vari processi dalla produzione del cemento o dall’industria chimica, nonché emissioni di CO2 ottenute da rifiuti che vengono bruciati negli impianti di incenerimento dei rifiuti industriali o negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Alla lettera c, per il settore dell’industria, che con una quota del 25 per cento è il terzo maggiore generatore di emissioni di gas serra in Svizzera, è stato fissato un obiettivo intermedio di meno 10 per cento entro il 2015 rispetto al 1990 ed entro il 2020 si persegue un obiettivo parziale di meno 15 per cento. Al raggiungimento di questo obiettivo contribuiscono in particolare la possibilità dell’esenzione dalla tas- sa per le imprese con impegno di riduzione (art. 69 segg.) e il sistema di scambio di quote di emissioni (art. 43 segg.).

1.3 Sezione 3: Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 3) L’ordinanza fissa criteri di qualità per riduzioni di emissioni conseguite all’estero computabili nel qua- dro della legge. Secondo questi criteri di qualità, le riduzioni conseguite secondo le regole del Proto- collo di Kyoto vengono considerate, sempre che non provengano da tipi di progetti e o singoli progetti elencati su una lista di esclusione. L’articolo 6 della legge sul CO2 impone al Consiglio federale di stabilire requisiti di qualità per le ridu- zioni di emissioni all’estero. A tale scopo, deve tenere conto del sostegno della Svizzera per realizzare le riduzioni di emissioni, il contributo dei progetti allo sviluppo sostenibile e l’assenza di conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico. Il sostegno della Svizzera per realizzare le riduzioni di emis- sioni è legato all’addizionalità dei progetti, ossia che le riduzioni di emissioni non avrebbero avuto luogo senza la prospettiva di vendita dei certificati, dunque mediante il finanziamento diretto o indiretto da parte di emittenti che assumono un impegno nel quadro della legge. Per garantire che i progetti forniscano un contributo allo sviluppo sostenibile e che non abbiano conseguenze sociali ed ecologi- che negative, taluni tipi di progetti o singoli progetti vengono esclusi nell’allegato 1 numero 1. Commenti all’articolo 3 Articolo 3 Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero e allegato 1 I criteri di qualità definiti nell’ordinanza sono validi per tutti i certificati di riduzione delle emissioni utiliz- zati dal 2013 nel quadro della legge, indipendentemente dal fattio che servano a rispettare impegni di riduzione (imprese che partecipano allo scambio di quote di emissioni o imprese con impegni di ridu- zione) o ad adempiere all’obbligo di compensazione (centrali termiche a combustibili fossili) (v. osser- vazioni preliminari, capitolo 1.4 del presente documento per quanto riguarda l’utilizzo di certificati nel quadro dell’obiettivo di riduzione nazionale). I requisiti di qualità si applicano sia per computare le ri- 9/54

duzioni delle emissioni agli impegni di riduzione o agli obblighi di compensazione, sia per progetti per i quali l’UFAM rilascia un’autorizzazione, non tuttavia per computare i certificati di riduzione delle emis- sioni certificati ai fini dell’adempimento di obblighi entro il 31 dicembre 2012. L’articolo 3 dell’ordinanza definisce le riduzioni di emissioni all’estero autorizzate dal 2013. È autoriz- zato solamente il computo dei «Certified Emission Reduction» (CER; riduzioni certificate delle emis- sioni) derivanti dai progetti del meccanismo per lo sviluppo pulito («Clean Development Mechanism»; CDM; articolo 12 del Protocollo di Kyoto) e delle «Emission Reduction Unit» (ERU; unità di riduzione delle emissioni) derivanti dai progetti di attuazione congiunta («Joint Implementation»; JI; articolo 6 del Protocollo di Kyoto). Le riduzioni di emissioni del mercato volontario («voluntary market») non posso- no essere tenute in considerazione. Non si considerano quali riduzioni delle emissioni realizzate all’estero i diritti di emissione attribuiti ai Paesi industrializzati utilizzati dalle imprese coperte dal SSQE nel quadro di un sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) connesso con l’UE. Poiché la qualità dei certificati varia a seconda del tipo di progetto, i progetti esclusi dal computo pre- visto dalla legge vengono designati nell’allegato 1 numero 1 dell’ordinanza (lista di esclusione). I criteri di qualità devono permettere la connessione dei sistemi di scambio di quote di emissioni sviz- zero ed europeo ed evitare che certificati non ammessi nell’UE possano essere utilizzati in Svizzera. La lista di esclusioni riprende, da una parte, le esclusioni già in vigore attualmente nell’UE (progetti nucleari; progetti di sequestro biologico di carbonio, ossia agricoltura ed economia forestale; CER/ERU riciclati che sono i certificati già utilizzati nel quadro del sistema di scambio di quote di e- missioni dell’UE (SSQE dell’UE) riciclati nel 2010), dall’altra detta lista comprende anche due nuove esclusioni, che l’UE introdurrà dal 2013:  progetti di riduzione delle emisisoni di HFC-23 e di N2O derivanti dalla produzione di acido a- dipico (progetti molto a buon mercato molto spesso legati a un aumento della produzione allo scopo di generare maggiore riduzione delle emissioni e, dunque, più certificati); e  progetti CDM registrati dopo il 31 dicembre 2012 realizzati in Paesi non facenti parte della ca- tegoria dei Paesi in sviluppo meno progrediti («Least Developed Countries», LDC). Sono pa- rimenti esclusi i progetti JI registrati dopo il 31 dicembre 2012. In maniera addizionale a questi criteri, una volta che un accordo globale sarà stato elaborato nel quadro dei negoziati interna- zionali sul clima, i certificati derivanti dai progetti CDM e JI saranno accettati soltanto se il Pa- ese ospitante avrà ratificato l’accordo. Tale accordo, da applicarsi a tutti gli Stati Parte, deve essere elaborato entro la fine del 2015 ed entrare in vigore al più tardi nel 2020, come deciso alla Conferenza dell’ONU sul clima, svoltasi a Durban a fine 2011. Queste condizioni non sono molto ambiziose, considerati i criteri di qualità precisi che il Parlamento ha introdotto nell’articolo 6 della legge. Per tale ragione, la lista è completata da tre esclusioni supple- mentari per garantire al meglio che le riduzioni di emissioni all’estero saranno davvero addizionate e consentiranno di rafforzare i benefici collaterali positivi per lo sviluppo sostenibile nei Paesi ospitanti i progetti e di ridurre le conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico. Considerata la relativa- mente piccola quantità di certificati che la Svizzera utilizzerà rispetto alla domanda globale, ci si aspet- ta che le imprese svizzere non siano significativamente svantaggiate rispetto alle imprese europee. Si tratta di escludere i certificati derivanti da:  progetti di sequestro biologico del carbonio a causa dei rischi concernenti la continuità delle riduzioni delle emissioni, che non è disciplinata da una responsabilità di compensazione delle fughe sul medio/lungo termine;  grandi progetti idraulici con oltre 20 megawatt potenza installata la cui addizionalità è molto spesso compromessa e che sono legati ad aumenti di emissioni di metano e molto di frequen- te a importanti spostamenti di popolazioni;  tipi di progetti che impiegano energie diverse da quelle rinnovabili o che non migliorano l’efficienza energetica per gli utilizzatori finali. Questa categoria include specialmente le cen- trali a carbone, progetti di efficienza energetica implicanti un utilizzo crescente di combustibili fossili e un aumento netto delle emissioni. Per finire, altri progetti specifici possono essere esclusi in caso di violazioni dei diritti umani, di gravi conseguenze ecologiche o sociali direttamente legate a un progetto o di contraddizione con la politica estera e di sviluppo della Svizzera (p. es. sanzioni verso uno Stato che ospita progetti). Il controllo della qualità dei certificati e dei limiti quantitativi da parte dell’UFAM si rifà ai criteri e alle esclusioni in vigore al momento del computo. Le riduzioni di emissioni potranno essere computate 10/54

solamente dopo che saranno state riportate nel Registro nazionale (v. cap. 4.5) e accreditate sul conto nazionale. È previsto di aggiornare a scadenze regolari la lista delle esclusioni (allegato 1 numero 1) per aggiun- gere tipi di progetti che non risponderebbero ai criteri definiti nell’articolo 6 della legge. In effetti, la qualità dei progetti può evolvere e taluni problemi possono emergere soltanto con il tempo, il che esi- ge una valutazione a intervalli regolari dell’evoluzione dei meccanismi. Allo stesso modo, i nuovi ap- procci attualmente in fase di sviluppo nel quadro della Convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici potranno essere integrati nell’ordinanza se questi nuovi meccanismi di mercato (approcci settoriali) sono di qualità e ove il loro utilizzo da parte degli Stati è riconosciuto per rispettare gli impe- gni di riduzione definiti a livello internazionale. Durante i negoziati in corso su un nuovo accordo internazionale, nel senso di una soluzione transitoria potrebbero venire accettati anche i certificati di riduzione delle emissioni derivanti da progetti o da altri sforzi di riduzione delle emissioni in Paesi terzi. A tale scopo, occorrerebbe concludere un accordo con questi ultimi che fosse compatibile con un eventuale accordo con l’UE per la connessione dei due SSQE e sostenesse lo sviluppo di strumenti multilaterali di riduzione delle emissioni nel quadro della Convenzione quadro dell’ONU sul clima. Una volta concluso un accordo internazionale, saranno pro- babilmente computabili solamente i certificati derivanti da progetti o da altri sforzi di riduzione delle emissioni realizzati in Paesi che l’hanno ratificato.

1.4 Sezione 4: Attestato per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 4–14) La legge sul CO2 prevede, all’articolo 7, attestati per riduzioni volontarie delle emissioni conseguite in Svizzera. Nell’ordinanza si precisa in base a quali requisiti e secondo quale procedura la Confedera- zione emette un attestato per provvedimenti che, in modo comprovato, portano a riduzioni dei gas serra. Vengono attestati soltanto provvedimenti volontari che non sono già attuati per adempiere a un impegno legale di riduzione delle emissioni. Gli attestati possono in particolare essere impiegati per adempiere all’obbligo di compensazione nelle centrali termiche a combustibili fossili (art. 22 segg. della legge) o negli importatori di carburanti (art. 26 segg. della legge). Per il momento il Consiglio federale non fa uso della competenza di equiparare questi attestati ai certi- ficati o i diritti di emissione commerciabili su scala internazionale. Equipararli comporterebbe che la normativa del Protocollo di Kyoto venga adeguata o che l’UE permetta ai suoi membri di ammettere tali attestati nello SSQE. La Svizzera non può attuare da sola un’equiparazione di attestati nazionali. Già oggi esiste una disposizione esecutiva dell’UFAM e dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) per progetti di protezione del clima in Svizzera che si rifà ai requisiti internazionali per progetti di JI e CDM. L’impostazione dell’ordinanza sul CO2 poggia ampiamente sui principi ivi sanciti per garantire l’addizionalità delle riduzioni delle emissioni. Inoltre, nell’articolo 4 lettera c si introduce il termine «impresa». Questo è rilevante in particolare per le disposizioni riguardanti il SSQE (v. cap. 4) e per l’esenzione dalla tassa sul CO2 (v. cap. 5). Un’impresa ai sensi della presente ordinanza comprende uno o più impianti connessi tecnicamente tra loro e gestiti in un sito di produzione costituente un’entità a sé stante. L’impresa è quindi definita in funzione dell’ubicazione e non va considerata una persona giuridica. Commenti agli articoli 4–14 Articolo 4 Attestato per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera Per un progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera, l’UFAM rilascia un attestato, purché soddisfi determinati requisiti. Conformemente alla lettera a, sono esclusi i tipi di progetti elencati nell’allegato 1 numero 2, la cui addizionalità è dubbia e il cui effetto sul CO2 è difficilmente comprovabile. Sono an- che esclusi i progetti dagli effetti solamente indiretti, (ricerca sul clima ed evoluzione del clima o infor- mazione e consulenza) o che conseguono riduzioni delle emissioni soltanto temporanee (impiego di sequestro biologico o geologico di CO2, fatta eccezione per prodotti di legno per i quali si persegue una soluzione di categoria). Non sono atti a ottenere attestati neppure tipi di progetti non conciliabili con l’orientamento della Svizzera in materia di politica energetica generale, come l’impiego di energia nucleare o il cambiamento da un agente energetico fossile a un altro, fatta eccezione per il passaggio al gas naturale dei motori delle flotte di veicoli. Per flotte si intende l’insieme dei veicoli attribuiti a un’impresa. L’attribuzione consente un monitoraggio centralizzato e dunque la prova evidente della riduzione delle emissioni. Si può attestare la commercializzazione di carburanti liquidi provenienti da

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materie prime rinnovabili, sempre che essi, oltre ai criteri sanciti nell’articolo 4, soddisfino anche i re- quisiti della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e della pertinente ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti13. Tali condizioni valgono allo stesso modo per carburanti biogeni impiegati nel traffico stradale e nel traffico aereo nazionale. Conformemente alla lettera b, sono computabili riduzioni delle emissioni di progetti che senza l’incentivo derivante da un attestato non verrebbero realizzati (criterio dell’addizionalità). L’incentivo per attuare un progetto è, di regola, il ricavo dalla vendita dell’attestato, ma può anche essere non monetario. La prova dell’addizionalità comprende quindi in ogni caso sia un’analisi di economicità, sia i documenti giustificativi secondo cui il progetto non corrisponde alla prassi abituale. Per questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM e l’UFE elaboreranno una disposizione esecutiva contenente rac- comandazioni. Si deve poi dimostrare che il progetto proposto corrisponde almeno allo stato della scienza e allo stato della tecnica. Questi due criteri devono garantire che i progetti conseguano un effetto massimo. Le riduzioni delle emissioni derivanti da progetti già sostenuti da altri programmi di promozione statali quali il Programma concernente gli edifici o la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC) non sono idonee a ottenere attestati poiché il loro effetto è già attribuito ai relativi pro- grammi. Secondo la lettera c, un progetto deve avere l’effetto comprovato di una riduzione dei gas serra misu- rabile fisicamente. La riduzione delle emissioni computabile corrisponde alla differenza tra un ipotetico scenario di riferimento, che si sarebbe verificato senza il rilascio dell’attestato, e le effettive emissioni dopo l’attuazione. La riduzione delle emissioni deve essere plausibile e giustificabile e con quantificata con un metodo standardizzato idoneo. Per progetti di riduzione delle emissioni già computate a un’impresa inclusa nel sistema di scambio di quote di emissioni o a un’impresa con impegno di ridu- zione non si può rilasciare alcun attestato. A un’impresa sono attribuiti uno o più impianti gestiti in un sito costituente un’entità a sé stante. Le sovraprestazioni di imprese con impegno di riduzione posso- no per contro essere attestate in una procedura semplificata conformemente alla normativa di cui all’articolo 12. Conformemente alla lettera d, le riduzioni delle emissioni derivanti da progetti possono essere attesta- te soltanto se al momento di presentare la richiesta conformemente all’articolo 6 della presente ordi- nanza non sia stata ancora avviata l’attuazione del progetto. Articolo 5 Convalida dei progetti di riduzione delle emissioni pianificati in Svizzera Conformemente all’articolo 5 capoverso 1, per garantirne la qualità un progetto pianificato deve esse- re verificato da un esperto tecnico (organismo di controllo convalidante). I costi dell’esame (convalida) sono a carico del richiedente. L’organismo di controllo convalidante redige un rapporto di convalida (cpv. 4). L’UFAM pubblica un elenco degli organismi di controllo accreditati. Secondo il capoverso 2, nell’ambito della convalida si verifica se il progetto previsto soddisfa le esi- genze di cui all’articolo 4 della presente ordinanza. Per questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM e l’UFE elaboreranno una disposizione esecutiva contenente raccomandazioni. Articolo 6 Domanda di rilascio di un attestato La domanda di rilascio di un attestato descrive nel dettaglio il progetto, i suoi costi e i suoi proventi (lett. a–c). In particolare, vanno indicati le specifiche esatte delle tecnologie impiegate e i relativi costi d’investimento e d’esercizio. Il piano di monitoraggio (lett. d) descrive le formule e i parametri alla base dei calcoli sull’attesa ridu- zione delle emissioni. Le ipotesi devono venire scelte con prudenza. Se per un parametro c’è la scelta tra stime differenti, occorre scegliere quello che porta alla minore prestazione di riduzione. È altresì parte del piano di monitoraggio una descrizione dettagliata di tutti i processi necessari a registrare i dati. L’UFAM mette a disposizione modelli per compilare richieste e impostare piani di monitoraggio. La lettera e esige dati indicazioni sul finanziamento. Se il progetto viene sostenuto con contributi di incentivazione privati di terzi, occorre dichiararlo quale parte dell’analisi di economicità.

13 RS 641.611.21 12/54

Articolo 7 Decisione in merito all’idoneità del progetto L’UFAM decide se il progetto può generare attestati basandosi sul rapporto di convalida e con il so- stegno dell’UFE. Le stime degli organismi convalidanti hanno carattere di raccomandazione. La deci- sione si riferisce all’idoneità di principio del progetto e non alla quantità di riduzioni delle emissioni computabili, visibile soltanto dopo l’attuazione del progetto. La decisione dell’UFAM può essere vinco- lata a condizioni. In caso di decisione positiva, un progetto viene registrato nella banca dati interna tenuta dall’UFAM. La richiesta e il rapporto di convalida sono pubblicati interamente o parzialmente nel rispetto della protezione dei dati. La pubblicazione consente a cerchie interessate e potenziali richiedenti di prende- re visione dei metodi di prova applicati. Articolo 8 Rapporto di monitoraggio Il richiedente rileva tutti i dati necessari a verificare la riduzione delle emissioni conseguita. Il rapporto di monitoraggio descrive la procedura nella rilevazione dei dati e i risultati delle misurazioni di un anno civile (cpv. 1). I costi dell’esame (verifica) del rapporto di monitoraggio da parte di un esperto tecnico indipendente sono a carico del richiedente. L’organismo di verifica controlla se il progetto può essere attuato, in tutti i suoi aspetti, secondo quanto indicato nella richiesta; in particolare le tecnologie, gli impianti, gli equi- paggiamenti e gli apparecchi utilizzati per il monitoraggio. L’organismo di controllo allestisce un rap- porto di verifica. Quale organismo di controllo non può essere incaricato lo stesso organismo di con- trollo come per la convalida (cpv. 2). Il rapporto di monitoraggio per la prima verifica deve essere inoltrato al più tardi due anni dopo la de- cisione di cui all’articolo 7. Dopo, la distanza tra due verifiche può essere al massimo di tre anni (cpv. 3). Articolo 9 Decisione in merito al rilascio dell’attestato Il rapporto di verifica serve all’UFAM quale base per decidere in merito al rilascio dell’attestato e ha carattere di raccomandazione. Articolo 10 Modiche essenziali del progetto Se le condizioni quadro di progetti già registrati e dei loro piani di monitoraggio mutassero in maniera essenziale, occorre segnalarlo all’UFAM (cpv. 1). Modifiche essenziali sono il cambio del titolare del progetto e la scelta di mezzi o meccanismi tecnici non previsti nella richiesta. Se con tali cambiamenti mutassero anche i costi d’investimento e d’esercizio, anche ciò deve essere dichiarato. Se i cambiamenti appurati conformemente al capoverso 1 lo esigessero, l’UFAM può ordinare una nuova convalida del progetto (cpv. 2). Ciò diventa necessario qualora l’organismo di controllo appuri modifiche essenziali conformemente al capoverso 1. Esse sono essenziali se i costi d’investimento e d’esercizio effettivi del progetto divergono nettamente da quelli dichiarati nella richiesta, ovvero se l’ammontare della prestazione di riduzione effettivamente realizzata diverge nettamente da quella stimata nella richiesta. Per questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM elaborerà una disposizione esecutiva contenente raccomandazioni. Articolo 11 Attestato per gestori di centrali e persone soggette all’obbligo di compensazione Per i gestori di centrali termiche a combustibili fossili soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 22 della legge sul CO2 e per gli importatori di carburanti fossili soggetti all’obbligo di com- pensazione ai sensi dell’articolo 26 della legge sul CO2 vi è la possibilità di ricevere un attestato per prestazioni eccedenti il loro obbligo di compensazione. La condizione a tale scopo è che esse soddi- sfino i requisiti ai sensi dell’articolo 4 della presente ordinanza. Articolo 12 Attestato per imprese con impegno di riduzione Un’impresa esentata dalla tassa sul CO2 ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge può ricevere un attestato per riduzioni delle emissioni che superano in modo notevole e duraturo il suo obiettivo di emissione se adempie alle seguenti condizioni: l’impresa si è impegnata per un obiettivo di emissione fissato individualmente o in modo standard ed è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare certificati di riduzione delle emissioni (cpv. 1 lett. a). Inoltre, le effettive emissioni di gas serra delle imprese devono essere state al di sotto del percorso di raggiungimento dell’obiettivo di almeno il 10 per cento ogni anno per tre anni consecu- tivi (cpv. 1 lett. b). 13/54

Il margine del 10 per cento deve garantire che le prestazioni eccedenti l’obbligo di compensazione siano inoltre comparabili tra loro e con i requisiti di cui all’articolo 4. Esso vale perciò anche per la quantità di attestati rilasciati che corrisponde alla differenza tra il percorso di riduzione, dedotto il 10 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettivamente nell’anno in esame (cpv. 2). L’attestato va richiesto all’UFAM. La relativa domanda deve contenere tutte le informazioni che con- sentono all’UFAM di verificare se le riduzioni delle emissioni da attestare soddisfano i requisiti di cui all’articolo 12. Articolo 13 Attestato per imprese che hanno sottoscritto un accordo volontario Un’impresa può impegnarsi su base volontaria nei confronti della Confederazione a ridurre le emissio- ni. Ciò è ad esempio possibile nel quadro di un accordo volontario sugli obiettivi con un’agenzia priva- ta incaricata dall’UFE (p.es. L’Agenzia dell’energia per l’economia; AenEc). Affinché il parametro per rilasciare attestati sia uniforme, l’impegno e la rendicontazione devono soddisfare gli stessi requisiti di imprese esentate dalla tassa (cpv. 1 lett. a). Analogamente all’articolo 12, una simile impresa può ricevere un attestato per riduzioni che superano il suo obiettivo, sempre che le emissioni di CO2 determinanti si situino al di sotto del percorso di ridu- zione di almeno il 10 per cento ogni anno per tre anni senza interruzione cpv. 1 lett. b). Questo margi- ne vale anche per la quantità di attestati rilasciati, che corrisponde alla differenza tra il percorso di riduzione, dedotto il 10 per cento, e le effettive emissioni di gas serra nell’anno in questione (cpv. 2). L’attestato va richiesto all’UFAM. La relativa domanda deve contenere tutte le informazioni che con- sentono all’UFAM di verificare se le riduzioni delle emissioni da attestare soddisfano i requisiti. Articolo 14 Gestione e scambio degli attestati Gli attestati per riduzioni delle emissioni vengono gestiti esclusivamente in forma elettronica e in una banca dati tenuta dall’UFAM non accessibile al pubblico. Il proprietario dell’attestato può tuttavia, su richiesta, consultare i dati riguardanti il suo attestato (cpv. 5). L’UFAM si occupa delle attività di scambio e delle cancellazioni, che devono perciò essere notificate in forma elettronica dal proprietario (cpv. 2). La notifica deve designare almeno il nuovo titolare e il nu- mero di serie dell’attestato ed essere munito di una firma elettronica ai sensi della legge federale del 19 dicembre 200314 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle). Anche gli attestati concernenti depositi rilasciati dall’UFAM vanno muniti di una firma elettronica ai sensi della FiEle. Dopo che l’UFAM ha cancellato un attestato, il numero di serie dell’attestato in questione viene bloccato nella banca dati (cpv. 4).

1.5 Sezione 4: Coordinamento delle misure di adattamento

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 15) A livello di ordinanza si concretano i compiti di coordinamento che l’articolo 8 della legge sul CO2 attri- buisce alla Confederazione e se ne precisano i concetti. Commenti all’articolo 15 Articolo 15 L’articolo 15 capoverso 1 designa l’UFAM quale organismo competente per il coordinamento delle misure di adattamento della Confederazione. Questo coordinamento orizzontale contempla provvedi- menti e processi degli uffici federali per impedire danni causati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici a persone e cose di notevole valore, per sfruttare le opportunità dei cambiamenti climatici e per aumentare la capacità di adattamento di società, economia e ambiente alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Per coordinamento si intende l’armonizzazione tra provvedimenti di adattamen- to. Conformemente al capoverso 2, è l’UFAM che provvede affinché le misure di adattamento della Con- federazione e le misure di adattamento dei Cantoni vengano armonizzate tra loro nel rispetto delle attuali competenze (coordinamento verticale). Le misure di adattamento dei Cantoni sono provvedi- menti e processi dei Cantoni per impedire danni causati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici a persone e cose di notevole valore, per sfruttare le opportunità dei cambiamenti climatici e per au-

14 RS 943.03 14/54

mentare la capacità di adattamento di società, economia e ambiente alle conseguenze dei cambia- menti climatici. Per il coordinamento verticale l’UFAM costituisce una struttura organizzativa idonea. Il capoverso 3 obbliga i Cantoni a informare periodicamente l’UFAM sulle loro misure di adattamento ai cambiamenti climatici. La rendicontazione funge da base per il coordinamento verticale di cui al capoverso 2. L’UFAM allestisce un formulario per la rendicontazione in collaborazione con i Cantoni e riassume i risultati in un rapporto.

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2 Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 16) Conformemente all’articolo 9 della legge, i Cantoni provvedono a una riduzione conforme agli obiettivi delle emissioni di CO2 degli edifici riscaldati. Nell’articolo 2 dell’ordinanza vengono definiti obiettivi intermedi per il settore degli edifici. L’articolo 16 dell’ordinanza disciplina il modo in cui i Cantoni riferi- scono sui provvedimenti presi. Commenti all’articolo 16 Conformemente al capoverso 1, i Cantoni riferiscono ogni anno alla Confederazione sui provvedimenti tecnici da essi presi per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici. L’UFAM mette a disposizione dei Can- toni un modello per la rendicontazione. Essi forniscono alla Confederazione indicazioni su tutti i prov- vedimenti tecnici presi e previsti per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici e sul loro effetto per Cantone. Viene spiegato il modello di efficacia utilizzato. I risultati di tutti i Cantoni vengono rias- sunti in un rapporto della Confederazione e pubblicati. I Cantoni riferiscono inoltre sull’andamento delle emissioni di CO2 del parco edifici cantonale. La ren- dicontazione sull’andamento delle emissioni di CO2 del parco edifici cantonale deve mostrare i contri- buti specifici dei Cantoni alla fissazione nazionale degli obiettivi e servire da base per l’impostazione di programmi di incentivazione nel periodo successivo al 2020. I Cantoni hanno perciò tempo fino al 2018 per accordarsi su una metodologia di calcolo applicabile in modo uniforme sul territorio naziona- le e misurare in modo uniforme le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici.

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3 Capitolo 3: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 delle automobili Le disposizioni relative alle emissioni di CO2 delle automobili sono state adottate il 18 marzo 2011 dal Parlamento nell’ambito di una revisione parziale della legge sul CO2 quale controprogetto indiretto all’iniziativa popolare federale «per veicoli a misura d’uomo» («Iniziativa contro i fuoristrada»). Questa revisione parziale della legge sul CO2 e la relativa ordinanza sono in vigore dal 1° maggio 2012. La normativa verrà ripresa nell’ordinanza per il periodo successivo al 2012. Di seguito verranno com- mentate solamente modifiche materiali rispetto all’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili15, approvata dal Consiglio federale il 16 dicembre 2011. Commenti agli articoli 17–42

3.1 Sezione 1: Basi di calcolo

Articolo 25 Emissioni di CO2 determinanti Nel capoverso 1 è stato adeguato il termine per presentare i dati necessari a calcolare le emissioni di CO2 determinanti. I veicoli possono essere immatricolati ancora fino al 30 gennaio con effetto retroatti- vo per la fine dell’anno precedente. Occorre considerare anche i dati relativi a questi veicoli. Di conse- guenza, il termine per presentare i dati è fissato al 31 gennaio. Ora il numero dell’approvazione del tipo non deve essere più indicato poiché, grazie ad adeguamenti nella struttura della banca dati, è possibile trarre direttamente dal registro dei veicoli e dei detentori16 tale informazione.

3.2 Sezione 2: Procedura e rendicontazione

L’articolo sui rimedi giuridici (art. 23 dell’attuale ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili) è stato abrogato poiché si applicano automaticamente le disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale. La sezione sulla distribuzione dei proventi alla popolazione (sezione 5 dell’attuale ordinanza composta dall’art. 26) è stata abrogata poiché, in deroga alle attuali disposizioni, la riveduta legge sul CO2 per il periodo dopo il 2012 assegna i proventi della sanzione al fondo infrastrutturale e non li ridistribuisce più alla popolazione. L’unica disposizione transitoria ancora rilevante per il periodo dal 2013, la considerazione di automobi- li con emissioni di CO2 particolarmente basse, è stata ripresa nelle disposizioni finali della presente ordinanza (art. 141).

3.3 Sezione 3: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2 Conformemente alla legge del 6 ottobre 2006 (LFIT)17 sul fondo infrastrutturale, attraverso quest’ultimo vengono finanziati quattro diversi compiti: il completamento della rete delle strade nazio- nali, l’eliminazione di problemi di capacità nella rete delle strade nazionali, contributi misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati, contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. All’articolo 2 capoverso 2 della LFIT, per le attuali fonti di finanziamento del fondo infrastrutturale è stabilito per quali compiti possono o non possono essere impiegate. Occorre quindi precisarlo anche per i nuovi versamenti. Poiché il Parlamento non ha emanato direttive a tal proposito, i proventi della sanzione possono essere impiegati per tutti i compiti del fondo infrastrutturale. Ciò è sancito esplicita- mente nell’articolo 41. L’articolo 42 sancisce che i versamenti dai proventi della sanzione possono avvenire soltanto due anni dopo. Poiché le effettive entrate derivanti dalla sanzione sono note al più presto nel primo trimestre dell’anno successivo, possono essere integrate come uscita nel preventivo solamente nell’allestimento del preventivo ordinario di due anni dopo (cpv. 2). Da queste si detraggono gli inte- ressi, come uscita vengono integrate nel preventivo anche le spese d’esecuzione (cpv. 1). Il primo versamento dei proventi della sanzione nel fondo infrastrutturale sulla base dei proventi del 2013 av- verrà così nel 2015.

15 RS 641.714 16 Il rilevamento dei dati è disciplinato nell’ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (RS 741.56) 17 RS 725.13 17/54

4 Capitolo 4: Scambio di quote di emissioni

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 43–59) La riveduta legge sul CO2 definisce, negli articoli 15–21, un sistema di scambio di quote di emissioni svizzero (SSQE della Svizzera), compatibile in grande misura con il sistema di scambio di quote di emissioni europeo (SSQE dell’UE), che andrà connesso con quest’ultimo mediante un accordo bilate- rale. La compatibilità con il SSQE dell’UE è il presupposto che rende possibile la connessione. Il SSQE della Svizzera presenta solamente poche divergenze degne di note rispetto al SSQE dell’UE. Ad esempio, non sono per il momento soggette al SSQE della Svizzera le centrali termiche a combu- stibili fossili che, conformemente all’articolo 22 della legge sul CO2 , devono compensare le loro emis- sioni. Viceversa, e diversamente dalla maggior parte dei Paesi dell’UE, gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani vengono inclusi nel SSQE della Svizzera, e alle imprese medio–grandi è data la pos- sibilità di una partecipazione volontaria. Fino a una connessione dei SSQE, inoltre, anche la vendita all’asta è disciplinata in maniera differente. Il SSQE della Svizzera è impostato secondo il principio del «cap and trade» e dispone di un limite massimo di emissioni assoluto («cap») stabilito in precedenza. Tale «cap» è ridotto ogni anno dell’1,74 per cento. I diritti di emissione vengono assegnati annualmente e sono negoziabili («trade»). Determinate categorie di imprese sono obbligate a partecipare allo scambio di emissioni. Decisiva per l’integrazione obbligatoria nel SSQE della Svizzera è unicamente la soglia d’entrata definita. Ora il SSQE della Svizzera comprende anche altre emissioni non considerate dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili. In tutta la Svizzera, tra 50 e 70 imprese dovrebbero essere interessate dal campo di applicazione del SSQE della Svizzera. Gli emettitori medi possono partecipare su base volontaria al SSQE della Svizzera («opt-in»). Le imprese considerate nel SSQE della Svizzera sono esentate dalla tassa sul CO2. Alle imprese nel SSQE della Svizzera verranno assegnati soltanto ancora a titolo gratuito i diritti di emissione di cui necessitano per un esercizio efficiente dal profilo dei gas serra (approccio in base a parametri di riferimento). Elencati nell’allegato 7, i parametri di riferimento per l’assegnazione dei diritti di emissione corrispondono ai valori utilizzati nell’UE. I diritti di emissione supplementari devono esse- re acquistati all’asta o da altri partecipanti alla scambio di emissioni. Anche i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da progetti esteri che soddisfano i requisiti di qualità ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza possono, entro certi limiti, essere utilizzati. Quale sanzione per ogni tonnellata di CO2eq non coperta da crediti di emissione si devono pagare 125 franchi. L’impresa deve inoltre presentare i crediti di emissione mancanti l’anno successivo. Per questioni risultanti dall’esecuzione del presente capitolo, l’UFAM elaborerà una disposizione ese- cutiva contenente raccomandazioni. Connessione con il SSQE dell’UE Mediante una connessione tra SSQE dell’UE e SSQE della Svizzera i diritti di emissione svizzeri ed europei verrebbero equiparati. Di conseguenza, le imprese svizzere potrebbero acquistare e vendere liberamente diritti di emissione sul mercato europeo. Sono attualmente in corso i negoziati bilaterali con l’UE per collegare i due sistemi di scambio delle emissioni. Poiché però un relativo accordo bilate- rale deve essere dapprima ratificato dal Parlamento, una connessione sarà possibile al più presto nel 2014. Di massima, il SSQE è impostato in maniera tale da poter esistere quale sistema autonomo anche senza connessione, che si tratti del periodo transitorio fino alla connessione o se quest’ultimo non dovesse giungere a compimento. Fatta eccezione per i settori del traffico aereo e delle centrali termiche a combustibili fossili, la connes- sione con il SSQE dell’UE non dovrebbe portare a importanti adeguamenti nell’ordinanza sul CO2. Cambiamenti potrebbero esserci nelle disposizioni in materia di aste pubbliche, di registri e di vigilan- za sui mercati.

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4.1 Sezione 1: Partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni

Articolo 43 Imprese tenute a partecipare Conformemente all’articolo 16 della legge sul CO2, il Consiglio federale può obbligare le imprese di determinate categorie che gestiscono impianti con elevate emissioni di gas serra a partecipare al si- stema di scambio di quote di emissioni (SSQE). In conformità con l’articolo 43 capoverso 1, sono ob- bligate a partecipare al SSQE imprese che svolgono un’attività di cui all’allegato 4. Oltre alle grandi imprese che già partecipano all’attuale SSQE della Svizzera, ora ne fanno parte in particolare anche le raffinerie e gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Nell’ottica di una compatibilità il più possibi- le elevata con il SSQE dell’UE, per l’inclusione nel SSQE della Svizzera vengono fissati gli stessi valo- ri soglia dell’UE. I valori soglia sono relativi a ogni impresa. Un’impresa comprende tutti gli impianti stazionari, connessi tecnicamente tra loro e situati sulla medesima area di produzione. Sostanzialmente, la soglia per l’inclusione obbligatoria nel SSQE della Svizzera si situa a una potenza termica nominale totale di almeno 20 megawatt. La potenza termica totale è calcolata quale somma delle potenze termiche dei singoli impianti di un’impresa. IQuesta somma non tiene conto dei piccoli impianti di meno di 3 megawatt di potenza, gli impianti alimentati esclusivamente con biomassa e gli impianti di cui all’articolo 46. Gli impianti di riserva o di backup vengono considerati nella somma se non si può provare senza dubbi che l’esercizio parallelo di questi impianti rispetto a quello dell’impianto principale è escluso per ragioni fisiche o giuridiche. In taluni settori si applicano inoltre i valori soglia specifici elencati nell’allegato 4 basati sulle capacità di produzione (p. es. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione di oltre 20 tonnellate al giorno) quale criterio per una partecipazione obbligatoria al SSQE della Svizzera. Per alcuni settori elencati nell’allegato 5 che di solito dispongono di grandi impianti non è prevista alcuna soglia d’entrata (p. es. raffinazione di oli minerali); le imprese di queste categorie vengono integrate nel SSQE della Svizzera indipendente- mente dalla loro capacità produttiva. Le centrali termiche a combustibili fossili (tra cui gli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica concepiti principalmente per la produzione di calore con una potenza superiore a 100 mega- watt) sono soggette all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 22 della legge e, diversamente dall’UE, sono per ora esclusi dal SSQE della Svizzera. Nel caso di una connessione con il SSQE dell’UE occorrerà verificare un’integrazione di queste centrali nel SSQE della Svizzera. Gli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica concepiti principalmente per la produzione di calore con una potenza tra 20 e 100 megawatt sono per contro soggetti obbligatoriamente al SSQE della Svizze- ra. Le imprese con questo tipo di impianti, ma con una potenza tra 10 e 20 megawatt, possono parte- cipare su base volontaria, sempre che svolgano un’attività di cui all’allegato 5 e appartengano così a un settore economico che può essere esentato dalla tassa sul CO2. Le imprese obbligate a partecipare devono notificarlo all’UFAM al più tardi entro il 28 febbraio 2013 (art. 142 cpv. 1). Le imprese che superano la soglia per l’inclusione obbligatoria solamente costruendo un nuovo impianto o sviluppandone uno esistente devono notificarlo all’UFAM tre mesi dopo l’entrata in funzione dell’impianto in questione (art. 43 cpv. 2) e vengono incluse nel SSQE della Svizzera dall’anno successivo. La notifica deve contenere indicazioni sul gestore, sugli impianti gestiti e sulle attività svolte. Possibile inclusione del traffico aereo nel SSQE della Svizzera La possibile inclusione del traffico aereo nel SSQE della Svizzera può essere messa in atto solamente in caso di connessione con il SSQE dell’UE. Causa le dimensioni del settore del traffico aereo, un’inclusione anticipata senza connessione condurrebbe a distorsioni di mercato nel SSQE della Svizzera. Ne consegue che per il momento gli esercenti di aeromobili non sono toccati dagli articoli riguardanti il SSQE. Le disposizioni specifiche al traffico aereo verranno riprese soltanto nel quadro della ratifica relativa a un eventuale accordo bilaterale sul SSQE con l’UE. Prima dell’effettiva inclu- sione nel SSQE della Svizzera o di un provvedimento altrimenti equivalente si devono tuttavia rilevare presso gli esercenti di aeromobili i dati relativi alle tonnellate-chilometro per il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito o degli obiettivi di limitazione individuali. Affinché dal 2014 diventi possibile una connessione al SSQE con contemporaneo disciplinamento del traffico aereo, questo rilevamento dei dati dovrebbe avvenire nel 2013. Sulla relativa ordinanza, che poggia sulla legge sul

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CO2 in vigore fino alla fine del 2012 e sulla legge sulla navigazione aerea, si terrà al contempo un’indagine conoscitiva che durerà fino al 30 giugno 2012. Articolo 44 Deroga all’obbligo di partecipare al SSQE Se gli impianti di un’impresa superano un valore soglia di cui all’allegato 4 ma le emissioni totali nei tre anni precedenti si sono comunque situate annualmente sotto le 25 000 tonnellate di CO2eq, l’impresa può chiedere all’UFAM la deroga dall’obbligo di partecipare dal SSQE della Svizzera («opt-out»). L’impresa deve inoltre poter esporre in maniera credibile che negli anni a venire non vi è da attendersi un nuovo aumento delle emissioni a oltre 25 000 tonnellate di CO2eq. In questo caso, dall’anno se- guente, l’impresa verrà esclusa dal SSQE della Svizzera, a patto che entro il 1° giugno dell’anno in corso venga presentata una richiesta. Se la notifica ha luogo dopo il 1° giugno dell’anno in corso, l’esclusione può essere prevista solamente per due anni dopo. Nel senso di una normativa transitoria, per le richieste di esclusione a partire dal 2013 il giorno di riferimento è il 28 febbraio 2013 (cfr. art. 142 cpv. 3). In questo caso bisogna basarsi sulle emissioni degli anni 2009–2011. L’esclusione dal SSQE della Svizzera non dispensa l’impresa dal suo obbligo di continuare a riferire sull’andamento delle emissioni. Se l’impresa sceglie l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge, può riferire in merito alle emissioni secondo quel sistema. Se in seguito le emissioni dell’impresa esclusa dal SSQE superano la soglia delle 25 000 tonnellate di CO2eq durante un anno, dall’anno seguente essa viene incluso nuovamente nel SSQE della Svizzera. Dopo non è più possibile un’ulteriore esclusione, anche se le emissioni dovessero essere nuovamente ritornare sotto la soglia. Si vuole così prevenire un costante cambiamento di sistema. Articolo 45 Partecipazione su richiesta Ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lett. a, le imprese di settori economici a forte intensità energetica e commerciale elencate nell’allegato 5 (cfr. commenti all’art. 69) possono chiedere su base volontaria di essere inclusi nel SSQE della Svizzera («opt-in»). Il valore soglia è di 10 megawatt di potenza ter- mica totale installata (lett. b), da intendersi quale somma delle potenze termiche dei singoli impianti di un’impresa. Per le imprese che soddisfano i criteri per un «opt-in» il 1° gennaio 2013, la domanda per la partecipazione volontaria dal 2013 deve essere presentata all’UFAM al più tardi entro il 1° giugno 2013 (art. 142 cpv. 2). Appena è decisa la partecipazione volontaria (art. 47), essa dura fino al 2020. Un’inclusione in un secondo tempo è possibile soltanto in casi eccezionali, ad esempio se l’impresa ha potenziato notevolmente le proprie capacità o in caso di ingresso sul mercato. Affinché una simile impresa possa essere inclusa nel SSQE a partire dall’inizio del successivo anno civile, la domanda deve essere presentata al più tardi entro il 1° luglio dell’anno civile in corso (cpv. 2). Articolo 46 Impianti non considerati Talune categorie di impianti sono escluse dal campo d’applicazione del SSQE della Svizzera. Ciò concerne gli impianti di ricerca, di sviluppo e di analisi e gli impianti il cui scopo principale è la combu- stione di rifiuti speciali. Il coincenerimento di rifiuti speciali (combustibili ottenuti da rifiuti) in impianti industriali a combustione e per la produzione di energia elettrica inon rientra per contro in questa ca- tegoria. Il giudizio sullo scopo principale dell’impianto poggia in primo luogo sull’obbligo di autorizza- zione di cui all’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)18 e sull’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)19. Gli impianti non considerati nel SSQE non sono esentati dalla tassa sul CO2 (cpv. 2). Articolo 47 Decisione Dopo avere esaminato la notifica di partecipazione ai sensi dell’articolo 43 o 45 e tenuto conto della richiesta di esclusione dall’obbligo di partecipazione al SSQE di cui all’articolo 44, l’UFAM emana una decisione nella quale, tra l’altro, si precisa quali emissioni di gas serra e impianti per impresa sono considerati dal SSQE della Svizzera e qual è il volume dell’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito.

18 RS 814.610 19 RS 814.318.142.1

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4.2 Sezione 2: Diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni

Articolo 48 Limite massimo di emissioni nel SSQE Il limite massimo di emissioni («cap») sull’insieme del SSQE della Svizzera si calcola sulla base della somma delle emissioni di CO2 (obiettivi di emissione per il 2008–2012) ammesse annualmente nella media del primo periodo d’impegno. Vi si aggiungono le emissioni annue medie degli impianti e le emissioni di gas serra nel periodo di riferimento 2009–2011 che a partire dal 2013 saranno considerati dal SSQE della Svizzera. Per determinare il limite massimo di emissioni negli anni 2013–2020, a parti- re dal 2010 questa quantità sarà ridotta annualmente dell’1,74 per cento lineare (allegato 6). Il limite massimo di emissioni definitivo sul SSQE della Svizzera potrà essere stabilito appena l’intera cerchia di operatori, incluse le imprese che, conformemente all’art. 45 capoverso 1, partecipano su richiesta («opt-in») sarà definitiva, il che avverrà nella seconda metà del 2013. Il cinque per cento del limite massimo di emissioni è riservato all’assegnazione a titolo gratuito a nuovi operatori di mercato (cpv. 2). Qui si tratta, da un lato, di nuovi impianti che verranno aggiunti soltanto dopo il 2012 e, dall’altro, di aumenti di capacità sostanziali negli impianti esistenti, che potrebbero beneficiare anch’essi di un’attribuzione a titolo gratuita supplementare. Articolo 49 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito I diritti di emissione nel SSQE della Svizzera vengono assegnati a titolo gratuito conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge se sono necessari per l’esercizio efficiente dal profilo dei gas serra. Conformemente all’articolo 49 capoverso 1, sono determinanti a tal fine i parametri di riferimen- to e i fattori di adeguamento elencati nell’allegato 7. I parametri di riferimento relativi al prodotto defini- scono la quantità di diritti di emissione che possono essere assegnati, al massimo, per unità prodotta (p. es. 1,514 diritti di emissione per tonnellata di alluminio). In un processo oneroso svolto in stretta collaborazione con l’industria e le associazioni, nel quadro del SSQE dell’UE sono stati elaborati 52 diversi parametri di riferimento relativi al prodotto, corrispondenti ognuno alle emissioni medie del 10 per cento degli impianti più efficienti nell’UE che fabbricano il rispettivo prodotto. I dettagli sui parame- tri di riferimento relativi al prodotto (prodotti e limiti per il computo delle emissioni inclusi) si trovano nei pertinenti documenti dell’UE.20 Per garantire le stesse condizioni concorrenziali nel raffronto con l’UE, nel SSQE della Svizzera si applicano i medesimi valori dei parametri di riferimento che nel SSQE dell’UE. Anche le disposizioni per l’applicazione dei parametri di riferimento si rifanno fortemente a quelli applicati nell’UE. Il calcolo dell’assegnazione viene effettuato dall’UFAM o da un organismo incaricato sulla base dei dati rilevati ai sensi dell’articolo 53. I calcoli dell’assegnazione si svolgono in seguito alla notifiche o alle richieste di partecipazione al SSQE conformemente agli articoli 43 e 45. Tali notifiche possono avvenire su base volontaria già dalla fine del secondo trimestre 2012. La determinazione delle quantità individuali assegnate a titolo gratui- to definitive avverrà solamente dopo il calcolo di tutte le assegnazioni a titolo gratuito (nella seconda metà del 2013). Applicazione dei parametri di riferimento (allegato 7) Di massima, l’assegnazione a titolo gratuito avviene sulla base dei parametri di riferimento relativi al prodotto elencati nell’allegato 7 numero 1 capoverso 1. Soltanto nei processi produttivi non considerati da un parametro di riferimento relativo al prodotto, si applicano varianti alternative. In questo caso, se possibile, l’assegnazione è calcolata sulla base del parametro di riferimento relativo al calore, che si riferisce alla quantità di calore prodotta o consumata (cpv. 2). Se si tratta di calore non misurabile, si ricorre al parametro di riferimento relativo ai combustibili (cpv. 3), che stabilisce un’assegnazione sulla base dell’energia di input dei combustibili utilizzati (corrisponde circa al fattore di emissione del gas naturale). In caso di emissioni di processo a scopi non energetici che non sono considerate da alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, l’assegnazione ammonta al 97 per cento delle emissioni

20 Cfr. l’Allegato I della Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011 , che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2011/278/UE. 21/54

storiche (cpv. 4). Per la produzione di corrente elettrica non viene assegnato alcun diritto di emissione a titolo gratuito (cpv. 5). I valori dei parametri di riferimento vengono moltiplicati per una quota di attività relativa al rispettivo parametro di riferimento (numero di prodotti fabbricati / calore prodotto o consumato / energia input utilizzata) in un periodo di riferimento stabilito. Le imprese possono stabilire se si riferiscono al periodo di riferimento 2005–2008 o 2009–2010, utilizzando sempre il valore mediano (valore annuo). Rischio di rilocalizzazioni della produzione dovute ai costi del CO2 («carbon leakage»; rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) In conformità con l’allegato 7 numero 2, le quantità di assegnazione calcolate vengono inoltre moltipli- cate per un fattore di adeguamento che, per processi in settori a forte intensità di CO2 e commerciale esposti al rischio di rilocalizzazioni della produzione dovuti ai costi del CO2 («carbon leakage»), è 1. Ciò significa che fino al rispettivo parametro di riferimento vengono assegnati diritti di emissione a titolo completamente gratuito. Questo concerne la maggior parte delle emissioni coperte nel SSQE della Svizzera. Per tutti gli altri processi il fattore di adeguamento è 0,8 (nel 2013) e si riduce in modo lineare a 0,3 nel 2020. In questo caso, nel corso del periodo d’impegno, diritti di emissione supple- mentari devono essere acquistati all’asta o sul mercato. Per la produzione di energia elettrica non si procede ad alcuna assegnazione a titolo gratuito. La lista dei settori e dei sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è ripresa dall’UE per impedire distorsioni della concorrenza. Nello stilare la lista, nell’UE sono state considerate in primo luogo l’intensità energetica e degli scambi dei singoli settori: quelli nei quali i costi dovuti al SSQE portano a un aumento dei costi di produzione di almeno il 5 per cento del valore aggiunto lordo e il rapporto del valore complessivo delle esportazioni verso Stati terzi, dedotto il valore delle importa- zioni da Stati terzi, è superiore al 10 per cento rispetto alle dimensioni del mercato interno, sono con- siderati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Parimenti, si presume un simile rischio se uno dei due indicatori supera il valore del 30 per cento.21 Se l’assegnazione a titolo gratuito avviene in base a un parametro di riferimento relativo al prodotto, suddetto rischio può essere evinto dalla lista dei parametri di riferimento dell’UE.22 La lista dei settori e dei sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell’UE è valida per gli anni 2013 e 2014 e verrà aggiornata per il periodo dal 2015. Se a seguito di nuove anali- si dovessero venire accolti altri settori nella lista, o se taluni di essi dovessero venire tolti dalla lista, il rinvio nell’allegato 7 numero 2 viene adeguato. Fattore di correzione intersettoriale La somma delle quantità di assegnazione individuali calcolate sulla base dei parametri di riferimento non può superare il limite massimo di emissioni nel SSQE della Svizzera stabilito (dedotta la riserva per nuovi operatori di mercato). Se ciò dovesse essere il caso in un anno, le quantità di assegnazione verranno ridotte di conseguenza sulla base di un fattore di correzione intersettoriale lineare (art. 49 cpv. 2). In questo caso, tutti i diritti di emissione disponibili vengono assegnati a titolo gratuito e non ha più luogo una vendita all’asta. Questo diversamente dall’UE, dove il fattore di correzione è fissato in modo tale che una quantità minima è sempre riservata per la vendita all’asta. Se e quando sarà necessario il fattore di correzione dipende anche dal numero di imprese che sono al di sotto del parametro di riferimento: quanti più imprese e impianti alimentati con biomassa efficienti in termini di emissioni di gas serra (emissioni minime e assegnazione a titolo gratuito comparativamente elevata) rientrano nel SSQE, tanto più potrebbe essere esaurita la quantità di diritti di emissione di- sponibile e quindi necessaria una correzione. D’altro canto, diventa meno probabile l’applicazione del fattore di correzione con l’inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (emissioni relati- vamente elevate a fronte di assegnazione a titolo gratuito comparativamente bassa).

21 Cfr. l’articolo 10a bis capoversi 12-18 della Direttiva ETS UE e la Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009 , che determina [, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,] un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; 2010/2/UE. 22 Cfr. l’Allegato I della Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011 , che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2011/278/UE. 22/54

Assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato: L’assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato si calcola in sostanza secondo la me- desima sistematica e vi si applicherebbe anche il fattore di correzione appena illustrato (diversamente dal SSQE dell’UE23). Poiché tuttavia per i nuovi impianti non vi sono dati sulle attività storici, diversa- mente dagli impianti esistenti l’assegnazione sarà calcolata con l’ausilio della capacità e di un presun- to tasso di utilizzazione. Quanto all’assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato, oc- corre inoltre notare che per loro è disponibile soltanto una quantità limitata di diritti di emissione (5 per cento del limite massimo di emissioni nel SSQE). Se dovesse essere esaurita, non può venire asse- gnato a titolo gratuito alcun ulteriore diritto di emissione. Se si delinea che la riserva viene consumata, l’UFAM esaminerà l’introduzione di liste d’attesa. Parametri di riferimento per settori con intercambiabilità tra combustibili e corrente elettrica: Taluni processi di produzione possono venire alimentati sia con combustibili, sia con energia elettrica. Nell’UE, nel determinare parametri di riferimento specifici, si è quindi tenuto conto anche delle emis- sioni (indirette) dell’energia elettrica utilizzata, applicando per quest’ultima, conformemente al mix di energia elettrica europeo, un valore di 0,465 tonnellate di CO2 per MWh. Poiché, tuttavia, per le emis- sioni causate dalla produzione di elettricità non ha luogo alcuna assegnazione a titolo gratuito, nell’applicare questi parametri di riferimento tali emissioni (indirette) devono essere tolte dal calcolo. Poiché il SSQE della Svizzera poggia sui parametri di riferimento dell’UE, occorre procedere all’assegnazione dei diritti di emissione secondo la medesima logica. Se si applicasse il valore di CO2 inferiore del mix di energia elettrica della Svizzera, contrariamente alle norme SSQE ciò significhereb- be, di fatto, un’assegnazione a titolo gratuito per l’energia elettrica, in contraddizione con l’allegato 7 numero 1 capoverso 5. È possibile trarre dai documenti rilevanti dell’UE quali dei parametri di riferi- mento elencati sono interessati da tale normativa.24 Assegnazione a titolo gratuito per flussi di calore che vanno oltre i limiti di sistema dell’impresa: Per il calore misurabile fornito da un’impresa SSQE ad altre imprese e a utenze private, ha luogo un’assegnazione a titolo gratuito (di solito, conformemente all’applicazione del parametro di riferimen- to relativo al calore). Si utilizzano i fattori di adeguamento di cui all’allegato 7 numero 2, a meno che, per singole forniture di calore, l’impresa SSQE possa comprovare che l’impresa che fruisce del calore appartiene a un settore o a un sottosettore, per il quale si presume un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Di regola, i diritti di emissione per queste forniture di calore vengono assegnati all’impresa SSQE che lo fornisce. Se tuttavia il calore misurabile viene fornito direttamente a un impianto di un’altra impresa SSQE (attraverso una condotta diretta o sulla base di un contratto di fornitura diretto), i diritti di emis- sione vengono assegnati al fruitore del calore. Per il calore misurabile di cui ci si fornisce a partire da un impianto esterno al SSQE, non vengono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Se il calore viene utilizzato in un processo coperto da un parametro di riferimento relativo al prodotto, la relativa assegnazione a titolo gratuito viene ridotta dell’importazione di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore. Articolo 50 Vendita all’asta di diritti di emissione I diritti di emissione che non sono stati assegnati a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 49, vengono venduti all’asta (cpv. 1). L’UFAM, o un’organizzazione da esso incaricata, funge da banditore d’asta e mette a disposizione una piattaforma per le vendite all’asta, badando a mantenere le pratiche ammini- strative il più possibile semplici e convenienti. Le vendite si svolgono più volte all’anno.

23 Nel SSQE dell’UE, l’assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato non è soggetta al fattore di correzione intersettoriale, applicato agli impianti esistenti, bensì a un percorso di abbattimento lineare di –1,74 % all’anno partendo dalla quantità di assegnazione a titolo gratuito nel 2013. Nel SSQE della Svizzera questo trattamento differente non è previsto poiché potrebbe portare a distorsioni tra impianti esistenti e impianti nuovi. 24 Cfr. l’Allegato I della Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011 , che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2011/278/UE. 23/54

Dopo essersi registrate dal banditore, tutte le imprese SSQE possono partecipare alle vendite all’asta. Devono fissare la quantità di diritti di emissione desiderata per prezzo e indicarlo al banditore. La pro- cedura d’asta può ad esempio svolgersi in base a un prezzo unitario con una tornata di offerenti per vendita. Le offerte verrebbero addizionate partendo dal prezzo di offerta massimo per un diritto di emissione finché la quantità richiesta corrispondesse a quella disponibile o la superasse. L’ultima offerta che entra addizionando corrisponderebbe al prezzo d’aggiudicazione. Le offerte che dovessero superare tale prezzo sarebbero vincenti e riceverebbero la quantità ordinata di diritti di emissione al prezzo d’aggiudicazione. Quelle inferiori a tale prezzo rimarrebbero a mani vuote in questa tornata di vendita all’asta. Finché non sarà garantito un accesso al mercato dell’UE, dotato di più liquidità, collegando il SSQE svizzero a quello europeo, vanno impedite posizioni dominanti sul mercato. Per tale motivo, da un lato, per ogni vendita all’asta si fissa un limite massimo e minimo di prezzo (cpv. 2). Il prezzo minimo garantisce che sul mercato vige un’indicazione di prezzo minima importante dal profilo della politica ambientale. Il prezzo massimo, che si rifà ai prezzi di mercato dell’UE, è atto a prevenire il posiziona- mento peggiore delle imprese svizzere rispetto alla concorrenza europea. In caso di connessione con il SSQE dell’UE, questa disposizione dell’ordinanza verrebbe abrogata. Dall’altro, si agevola l’accesso a piccole imprese SSQE riservando una parte della quantità di diritti di emissione da vendere all’asta per una procedura non competitiva (cpv. 3). Ogni impresa SSQE può parteciparvi e chiedere una quantità limitata di diritti di emissione in un libro di ordinazioni chiuso. Il prezzo da pagare viene stabilito nella vendita all’asta dei rimanenti diritti di emissione. Facendo un’offerta nella procedura non competitiva, l’offerente accetta il prezzo individuato nella vendita all’asta. Se non tutti i diritti di emissione previsti per detta procedura vengono assegnati, si vendono all’asta in un secondo tempo. Terminata la vendita all’asta, si informano i partecipanti sull’esito e si fatturano gli importi da pagare. Una volta pagati, i diritti di emissione vengono trasferiti sul conto dell’offerente nel Registro dello scambio di quote di emissioni. I proventi delle vendite all’asta confluiscono nella cassa generale della Confederazione. Il banditore d’asta osserva costantemente il comportamento degli offerenti. Appena vi sono segnali che esso punta a una distorsione del prezzo d’aggiudicazione, può adottare contromisure. Articolo 51 Certificati di riduzione delle emissioni Per coprire le loro emissioni di gas serra, le imprese SSQE possono utilizzare in misura illimitata diritti di emissione ed entro certi limiti certificati di riduzione delle emissioni. Ciò garantisce loro una maggio- re flessibilità nel raggiungere l’obiettivo e le pone su un piano di parità di diritto rispetto a quelle inte- grate nel SSQE dell’UE. Il volume dei certificati di riduzione delle emissioni computabili al massimo negli anni 2013–2020 corri- sponde in sostanza all’11 per cento dei diritti di emissione assegnati tra il 2008 e il 2012 (primo perio- do d’impegno), dedotti i certificati di riduzione delle emissioni utilizzati nel primo periodo d’impegno (cpv. 1 lett. a). Per le imprese non esentate sull’intero arco di tempo 2008–2012, si individua la quota massima ammessa sulla base della quantità quintuplicata del valore mediano annuo. Un’impresa e- sentata ad esempio solamente dal 2010, doveva così rispettare un obiettivo di emissione di CO2 sol- tanto per il triennio 2010–2012. Questa quantità di diritti di emissione assegnati va divisa per tre e poi estrapolata per il quinquennio 2008–2012 e moltiplicata per cinque. Alle imprese SSQE che nel primo periodo d’impegno non hanno utilizzato alcun certificato di riduzione delle emissioni (o ne hanno utilizzati pochi) e hanno raggiunto i loro obiettivi con propri provvedimenti di riduzione, in futuro spetterà così un contingente maggiore. Altre imprese possono ricuperare nel secondo periodo il proprio potenziale di riduzione non esaurito nel primo periodo. Le imprese SSQE con impianti ed emissioni di gas serra che nel primo periodo d’impegno non erano integrate nel sistema di scambio di quote di emissioni, possono utilizzare certificati di riduzione delle emissioni pari al 4,5 per cento delle effettive emissioni nel secondo periodo d’impegno 2013–2020 (lett. b). Se un’impresa installa nuove capacità, anche per queste si applica il limite del 4,5 per cento. Poiché per gli impianti e i gas serra appena inclusi nel SSQE CH nel primo periodo d’impegno non sono stati assegnati diritti di emissione, il limite si misura sulle effettive emissioni di gas serra del se- 24/54

condo periodo d’impegno. Convertito sulla quantità computabile di certificati di riduzione delle emis- sioni per anno d’impegno, le due direttive vanno considerate equivalenti. Sulla base di un esempio numerico, il differente trattamento degli operatori esistenti e di quelli nuovi si può illustrare come segue: un’impresa integrata dal 2008 nel SSQE con un’assegnazione di 100 tonnellate di CO2 per anno nel periodo 2008–2012 (v. figura 2) potrà utilizzare per il periodo 2008–2020 una quantità totale di certificati di riduzione delle emissioni pari all’11 per cento della sua assegnazione in diritti di emissione sul periodo 2008–2012, ossia l’11 per cento di 500 tonnellate di CO2 o 55 tonnellate di CO2 in totale. Su base annua, ciò corrisponde a una media di 4,2 tonnellate di CO2 per ogni anno del periodo 2008–2020 (13 anni). Una nuova impresa integrata nel SSQE dal 2013 (v. figura 2) potrà da parte sua utilizzare per il perio- do 2013–20 (8 anni) una quantità totale di certificati pari al 4,5 per cento delle sue emissioni verificate. Nel caso di una riduzione dell’1,74 per cento l’anno, le emissioni effettive per il periodo 2013–2020 corrispondono a 748 tonnellate CO2. Il 4,5 per cento fanno in totale 34 tonnellate di CO2. Come per un’impresa che ha già partecipato in precedenza al SSQE, ciò corrisponde a una media di 4,2 tonnellate di CO2 per ogni anno nel periodo 2013–2020 (8 anni). Figura 2: certificati di riduzione delle emissioni computabili

Impresa SSQE esistente Nuovo operatore sul mercato

Obiettivi di emissioni 2008-12 Emissioni 2013-20 100 100 Periodo: 11% = 55 96 87 89 83

34 / 8 anni =

55 / 13 anni = 4,2 per anno 4,2 per anno

2008 2013 2020 2008 2013 2020

Per gli impianti che durante il secondo periodo d’impegno sono integrati soltanto temporaneamente nel SSQE, si adegua il volume computabile massimo conformemente a tale durata. Si garantisce così una parità di trattamento tra le imprese integrate (cpv. 2). Articolo 52 Cambiamenti nell’impresa SSQE In casi eccezionali, l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione può essere adeguata a partire dall’anno successivo (cpv. 1). Conformemente al capoverso 1 lettera a, un’impresa SSQE riceve così diritti di emissione gratuiti supplementari se una modifica materiale a uno o più impianti stazionari di uno stabilimento porta a un aumento della capacità di produzione o della potenza termica pari ad al- meno il 10 per cento rispetto alla capacità o alla potenza installata in precedenza (sostanziale poten- ziamento della capacità). Il valore soglia del 10 per cento si riferisce in questo contesto al rispettivo elemento d’assegnazione, ossia alla capacità o alla potenza termica degli impianti, che ricevono un’assegnazione secondo il medesimo parametro di riferimento. Un sostanziale abbassamento della capacità porta, logicamente, a una riduzione dell’assegnazione a titolo gratuito. L’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione viene adeguata anche nel caso di una chiusura parziale se l’esercizio di parti essenziali degli impianti viene ridotto di almeno la metà (cpv. 1 lett. c). Si considera essenziale una quota di almeno il 30 per cento dell’intera assegnazione a titolo gratuito originale dell’impresa o 50 000 diritti di emissione. Nel caso di chiusure parziali sono previsti i seguenti adeguamenti:

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Riduzione della quota di attività Correzione rispetto all’assegnazione originale da -50 % a -75 % -50 % da -75 % a -90 % -75 % oltre -90 % -100 % (nessuna assegnazione) In caso di chiusura dell’impresa (interruzione duratura di tutti gli impianti), dall’anno seguente non vengono più assegnati diritti di emissione (cpv. 1 lett. b). Se dopo la cessazione totale dell’attività o riduzioni sostanziali della capacità si rimane al di sotto della soglia per il SSQE obbligatorio, entro il 1° giugno l’impresa può chiedere l’esclusione dal SSQE dall’anno seguente (cpv. 2).

4.3 Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio

Articolo 53 Rilevamento dei dati Per calcolare il limite massimo di emissioni nel SSQE della Svizzera e le assegnazioni a titolo gratuito, le imprese devono in sostanza mettere a disposizione i seguenti dati: 1) indicazioni sull’impresa, sugli impianti gestiti e sulle attività svolte; 2) dati riguardanti emissioni, in particolare emissioni non ancora rilevate nell’attuale sistema; 3) dati riguardanti le quantità prodotte, il consumo di calore e il consumo di combustibile. Conformemente al capoverso 1, l’UFAM può incaricare un servizio indipendente competente di rileva- re questi dati. Conformemente al capoverso 2, le imprese sono soggette a un obbligo di collaborazio- ne. Se dovesse violarlo, l’impresa perde il suo diritto a un’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione. L’UFAM o il servizio da esso incaricato verifica l’esattezza dei dati forniti dalle imprese. Il calcolo dell’assegnazione ai sensi dell’articolo 49 e il calcolo del limite massimo di emissioni («cap») poggiano su questi dati. I dati, i piani di monitoraggio e i rapporti di monitoraggio vengono memorizzati nella banca dati gestita per l’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa sul CO2 (v. commenti all’art. 83). Articolo 54 Piano di monitoraggio Fino al 1° giugno 2013 (SSQE obbligatorio) o fino al 1° settembre 2013 («opt-in») le imprese SSQE devono sottoporre all’UFAM, per approvazione, un piano di monitoraggio (cpv.1) nel quale mostrare come vengono misurate o calcolate e documentate le emissioni di gas serra annuali (cpv. 2). L’UFAM metterà a disposizione modelli per impostare il piano di monitoraggio. Le imprese vengono sostenute dall’UFAM o dai terzi incaricati del rilevamento dei dati ai sensi dell’articolo 53. Per le emissioni di CO2 legate al consumo di energia i requisiti di monitoraggio si rifaranno all’attuale prassi in materia. Per i combustibili regolari vanno utilizzati i fattori di emissione standard dell’UFAM. Per i combustibili ottenuti da rifiuti non commerciali, la cui composizione spesse varia, le emissioni fossili devono essere misurate o calcolate sulla base di procedure standardizzate o consolidate. Lo stesso vale per le emissioni da processi a scopi non energetici. Le emissioni vanno determinate nel modo più esatto possibile. La prassi d’esecuzione si rifarà a quella dell’UE. Per questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM elaborerà una disposizione esecutiva. Le imprese SSQE incluse soltanto in un secondo tempo nel sistema di scambio di quote di emissioni devono sottoporre il piano al più tardi tre mesi dopo l’inclusione (cpv. 1). Piani di monitoraggio già approvati devono essere adeguati e approvati di nuovo se non soddisfano più i requisiti o se una modifica diventa necessaria in seguito a modifiche (cpv. 3). Articolo 55 Rapporto di monitoraggio Basandosi sul piano di monitoraggio, dal 2014 e in seguito ogni anno al più tardi entro il 31 marzo le imprese SSQE devono sottoporre all’UFAM un rapporto di monitoraggio (cpv. 1). Da esso risulta, tra l’altro, qual è stata l’evoluzione delle emissioni di gas serra, delle capacità di produzione e delle po- tenze termiche dei suoi impianti. L’impresa SSQE deve assicurarsi che prima di sottoporre il rapporto

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di monitoraggio all’UFAM esso venga verificato da un terzo indipendente riconosciuto da quest’ultimo. Le spese per la verifica sono a carico delle imprese (cpv. 3). Se il rapporto di monitoraggio è presentato oltre i termini stabiliti o incompleto, l’UFAM stima le emis- sioni di gas serra dell’impresa SSQE. Articolo 56 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti all’interno dell’impresa SSQE Le imprese SSQE devono notificare senza indugio all’UFAM qualsiasi cambiamento che può incidere sull’assegnazione a titolo gratuito. Vi rientrano modifiche di capacità degli impianti o chiusure (parziali) dell’impresa conformemente all’articolo 52. In questi casi l’UFAM rivaluta l’assegnazione a titolo gratui- to per l’anno seguente. Deve poi essere notificata qualsiasi modifica della struttura giuridica quali fusioni o scissioni. Articolo 57 Compiti dei Cantoni Le imprese che superano la soglia d’entrata per l’inclusione obbligatoria nel SSQE della Svizzera o che procedono a modifiche sostanziali di capacità, devono notificarlo alla Confederazione (obblighi di notifica conformemente agli articoli 43 e 56). Nel verificare i dati, la Confederazione dipende dal so- stegno dei Cantoni, che quando rilasciano autorizzazioni d’esercizio hanno una visione d’insieme su tutti i maggiori impianti situati sul loro territorio. Questo obbligo di collaborazione dei Cantoni si rifà a quello cui già sono soggetti nell’ambito dell’ordinanza PRTR25. In particolare, i Cantoni verificano se le notifiche sono complete e coadiuvano la Confederazione nell’identificare l’impianto il cui scopo princi- pale è lo smaltimento di rifiuti speciali. L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni l’elenco con gli im- pianti notificati.

4.4 Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni Articolo 58 Obbligo Per adempiere al suo obbligo, un’impresa SSQE deve coprire con diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni tutte le effettive emissioni di gas serra rilevanti documentate e verificate nel rapporto di monitoraggio. Dal 2014, la consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni deve avvenire ogni anno entro il 30 aprile per le emissioni dell’anno precedente mediante transazione di cancellazio- ne nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. La transazione necessaria è effettuata dall’impresa SSQE. Articolo 59 Inosservanza dell’obbligo Le imprese SSQE che entro il 30 aprile non hanno coperto totalmente con diritti di emissione e,se ammesso, certificati di riduzione delle emissioni le loro effettive emissioni di gas serra verificate dell’anno precedente, devono pagare una sanzione di 125 franchi per tonnellata di CO2 non coperta (cpv. 1). I diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni mancanti devono essere conse- gnati entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Se la consegna non ha luogo entro il termine stabilito, l’assegnazione a titolo gratuito per quest’anno successivo viene ridotta di conseguenza (cpv. 3). L’obbligo di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni passa diretta- mente a tutti i successori in caso di decesso, all’atto della liquidazione di una società senza personali- tà giuridica o quando vi è una ripresa dell’impresa. I corrispettivi articoli della legge federale sull’imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

4.5 Sezione 5: Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 60–68) L’UFAM tiene già oggi un Registro dello scambio di quote di emissioni. Esso è in particolare necessa- rio per la gestione del sistema nazionale di scambio interno di quote di emissioni. Mediante tale regi- stro, infatti, avvengono l’attribuzione di diritti di emissione, il trasferimento di crediti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni esteri e la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Oltre alle

25 PRTR: Pollutant Release and Transfer Register (registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inqui- nanti nelle acque di scarico); RS 814.017. 27/54

imprese SSQE, anche altri attori (imprese esentate non partecipanti al SSQE, importatori di carburanti ed esercenti di centrali termiche a combustibili fossili) operano trasferimenti nel Registro dello scambio di quote di emissioni ai fini del computo di certificati di riduzione delle emissioni. Inoltre, il Registro svizzero dello scambio di quote di emissione è a disposizione anche di coloro che scambiano quote di emissioni senza dover adempiere ad alcun impegno nel quadro della legge sul CO2. Le disposizioni dell’attuale ordinanza relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissio- ni26 verranno riprese nella presente ordinanza. Di seguito vengono commentate soltanto modifiche materiali. Commenti agli articoli 60–68 Articolo 60 Titolari del conto Tutte le persone giuridiche e fisiche possono aprire un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Vi si tengono due diversi tipi di conti: conti per gestori e conti personali. Le imprese SSQE devono aprire un conto per gestori, mentre le altre imprese e le persone alle quali non vengono asse- gnati diritti di emissione, possono presentare domanda di apertura di un conto personale. Articolo 61 Apertura del conto Le imprese e le persone che ricevono, acquistano o che intendono scambiare diritti di emissione o certificati di riduzione delle emissioni, devono presentare una domanda di apertura del conto all’UFAM. Quest’ultimo apre i conti se sono adempiuti tutti i requisiti di cui al capoverso 2 e appena sono stati versati gli emolumenti previsti a tale scopo. La nomina di una persona incaricata di convalidare le transazioni (cpv.2 lett. e) serve a introdurre il principio del doppio controllo. Senza l’approvazione di questa persona non si può effettuare alcuna transazione. Uno dei titolari della procura del conto o una delle persone incaricate di convalidare le transazioni può al contempo essere titolare del conto. Per migliorare la sicurezza del Registro dello scambio di quote di emissioni è obbligatoria l’autentificazione a 2 fattori con invio di SMS (smsTAN). Si chiede perciò di indicare un numero di telefono cellulare personale di tutti gli utenti (cpv.2 lett. d e lett. e). Per coprire i costi legati alla tenuta del Registro vengono riscossi emolumenti per l’apertura e la ge- stione di un conto in base al corrispondente onere amministrativo. Il loro importo è fissato secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 3 giugno 200527 sugli emolumenti dell’UFAM. Articolo 62 Recapito Quanto ai conti personali, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa (nel caso di imprese) o il titolare del conto (nel caso di persone fisiche), entrambi i titolari della procura del conto e la persona incaricata di convalidare le transazioni devono avere un recapito in Svizzera. Tale obbligo, previsto anche nei diversi Registri UE, semplifica il contatto fra le autorità svizzere e gli utenti del Registro. I conti che non adempiono a tale obbligo non saranno aperti. Non sono soggetti a questa norma i conti aperti prima del 1° gennaio 2012. Articolo 63 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni Tutti i diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni. I crediti di emissione esistono esclusivamente in forma elettronica e non per scritto, e la loro identificazione è garantita da un numero di serie univoco. Ogni transazione o qualsiasi altro cambiamento modificano il deposito sul conto dell’utente e vengono registrati. Articolo 65 Tenuta del Registro Il Registro viene tenuto dall’UFAM in formato elettronico ed è basato su Internet. Gli utenti abilitati a usare il Registro possono, di massima, accedere al loro conto in qualsiasi momento con il proprio nome utente, la propria password e il smsTAN ed effettuare transazioni. I requisiti tecnici ed elettronici necessari sono illustrati nelle condizioni generali dell’UFAM28 relative al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni.

26 RS 641.712.2 27 RS 814.014 28 Condizioni generali relative al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni: http://www.UFAM.admin.ch/emissionshandel/05570/index.html?lang=it 28/54

L’UFAM redige un verbale per ogni operazione effettuata, garantendo così in qualsiasi momento la possibilità di ricostruirne tutti i passaggi anche successivamente. L’UFAM può esigere in ogni momento ulteriori documenti, rispetto a quelli forniti per l’apertura del conto. Articolo 67 Sanzioni In caso di violazioni della presente ordinanza e delle condizioni generali, l’UFAM può revocare le rela- tive autorizzazioni ai titolari della procura del conto e alla persona incaricata di convalidare le transa- zioni e/o bloccare i conti in questione senza preavviso fino al ripristino della situazione legale. Articolo 68 Protezione dei dati Il Registro dello scambio di quote di emissioni è una raccolta di dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati29. Conformemente all’articolo 11a capoverso 2 della predetta legge, l’UFAM ha notificato il Registro all’Incaricato federale della protezione dei dati.

29 RS 235.1 29/54

5 Capitolo 5: esenzione dalla tassa sul CO2 per le imprese con impegno di riduzione Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 69–83) L’esenzione dalla tassa è una misura di accompagnamento alla tassa sul CO2 per imprese di settori economici che presentano un notevole onere derivante dalla tassa rispetto al loro valore aggiunto, il che ha fortemente pregiudicato la loro competitività internazionale. Le legge trasferisce al Consiglio federale la competenze, di designare i settori economici. Le imprese che già oggi sono esentate dalla tassa sul CO2 dovranno, di massima, poterne essere esentate anche in futuro. L’esenzione dalla tassa si riallaccia al sistema attuale, nel senso che si sviluppa ulteriormente qualco- sa di collaudato e si semplifica il sistema stesso. Come nel primo periodo d’impegno (2008–2012), l’esenzione non avviene automaticamente, bensì su domanda delle imprese, che in contropartita si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas serra. L’obiettivo di riduzione consiste nel ridurre progres- sivamente le emissioni fino al 2020 partendo dal livello attuale. Si giudicherà in maniera definitiva il raggiungimento dell’obiettivo soltanto al termine del periodo d’impegno. Ciò da alle imprese una certa flessibilità per compensare oscillazioni annuali. In caso di grossi, duraturi cambiamenti durante il peri- odo d’impegno gli obiettivi possono essere valutati di nuovo. Quale ulteriore flessibilità le imprese possono inoltre far computare una quantità limitata di certificati di riduzione delle emissioni esteri ai fini dell’adempimento del loro impegno. Se per contro l’impresa realizza abbattimenti maggiori di quanti ne avrebbe dovuti fornire in base all’obiettivo di emissione, a determinate condizioni le viene rilasciato un attestato (cfr. art. 12). Per semplificare il processo di fissazione dell’obiettivo, l’obiettivo di emissione per le imprese che già nel primo periodo d’impegno (2008–2012) erano esentate può essere fissato in modo standard, indi- cando un percorso di riduzione standard lineare di meno 10 per cento entro il 2020. Tale percorso può essere adeguato, entro una fascia compresa tra l’8 e il 12 per cento, in funzione delle prestazioni pre- liminari fornite nel primo periodo d’impegno. Le imprese che sono rimaste sotto il loro obiettivo di limi- tazione attuale possono computare le sovraprestazioni sotto forma di un percorso di riduzione più blando, mentre quelle che non sono state in grado di rispettare il loro obiettivo di limitazione devono compensare queste prestazioni mancanti con un percorso di riduzione più rigido. Le imprese che op- tano per il percorso di riduzione standard possono farsi esentare in base alla procedura semplificata. Sono sottoposte a un’analisi sistematica soltanto le imprese che al posto del percorso di riduzione standard chiedono un obiettivo di emissione stabilito individualmente. L’obiettivo di riduzione indivi- duale viene dedotto sulla scorta della procedura applicata per la fissazione dell’obiettivo nel primo periodo d’impegno, poggiante sul potenziale di provvedimenti economicamente sopportabile. Con queste varianti di esenzione dalla tassa si continuano a considerare nella fissazione dell’obiettivo le prestazioni preliminari individuali delle imprese. Contrariamente al primo periodo d’impegno, la ren- dicontazione annuale di forte impatto sui provvedimenti attuati non è tuttavia più necessaria. Oltre a considerare le prestazioni preliminari nel fissare l’obiettivo, le imprese possono far computare i loro diritti di emissione rimasti inutilizzati dal primo periodo d’impegno sotto forma di un «accredito» sull’adempimento del loro impegno o chiedere la conversione in un attestato (cfr. art. 138). Per piccole imprese che annualmente emettono meno di 1 500 tonnellate di CO2 ci deve essere un approccio semplificato all’esenzione dalla tassa: in vece di un percorso di riduzione, sulla base di una procedura standardizzata vengono stabiliti provvedimenti economicamente sopportabili. Per il rag- giungimento dell’obiettivo di questo obiettivo di riduzione basato su provvedimenti è determinante unicamente se questi ultimi sono stati attuati. Per questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM e l’UFE elaboreranno una disposizione esecutiva. Commenti ai singoli articoli nell’ordinanza (art. 69–83) Articolo 69 Requisiti Imprese a forte intensità energetica di settori economici la cui competitività internazionale è pregiudi- cata a causa dell’onere derivante dalla tassa sul CO2 rispetto al loro valore aggiunto e che sono quindi esposte al rischio di una rilocalizzazione della produzione all’estero, possono farsi esentare dalla tas- sa sul CO2. L’esenzione ha luogo mediante la restituzione della tassa sul CO2 pagata. La legge chiede alle imprese esentate dalla tassa un impegno giuridicamente vincolante alla riduzione delle emissioni di gas serra. Per poter assumere un impegno di riduzione, le imprese devono svolgere un’attività secondo l’allegato 5 (lett. a). Nell’allegato 5 sono elencate quelle attività che soddisfano i criteri ai sensi dell’articolo 31 30/54

capoverso 2 della legge sul CO2. Esse comprendono l’onere derivante dalla tassa rispetto al loro valo- re aggiunto e il pregiudizio arrecato alla competitività internazionale. Il grado di soddisfazione dei crite- ri si rifà all’attuale esenzione dalla tassa e poggia sui dati della NAMEA («National Accounting Matrix including Environmental Accounts»; matrice di conti economici nazionali integrata con conti ambienta- li) e della Tabella Input-Output svizzera (IOT). Nell’allegato 5 sono elencati anche i produttori di ener- gia che producono calore o freddo ed eventualmente corrente elettrica in impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica e lo forniscono fisicamente a imprese di cui all’allegato 5 o lo immagazzi- nano in reti di calore o di freddo a distanza regionali. Non sono oggetto dell’allegato 5 i grossi impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica che secondo l’articolo 16 della legge sul CO2 sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni o che secondo l’articolo 22 della me- desima legge sono soggetti all’obbligo di compensazione. Per i riscaldamenti centralizzati e per il calo- re e il freddo immagazzinati in reti di teleriscaldamento a corto raggio locali, non si può chiedere l’esenzione dalla tassa. Se necessario, l’allegato 5 viene esteso (cfr. art. 137). Per le piccole imprese che annualmente emettono meno di 100 tonnellate di CO2, l’onere di esecuzio- ne per un’esenzione dalla tassa non sarebbe più proporzionato. Sono perciò escluse dall’esenzione dalla tassa (lett. b). Il limite di sistema dell’impegno si definisce attraverso il perimetro geografico degli impianti stazionari dell’impresa e le emissioni di gas serra determinanti. Si tratta di emissioni di CO2 dall’utilizzo di com- bustibili regolari fossili e di combustibili alternativi fossili, emissioni di CO2 da processi e, sempre che ciò sia rilevante per l’impresa, emissioni di altri gas serra. Non vengono incluse le emissioni prodotte da carburanti. È possibile che più imprese assumano congiuntamente un impegno di riduzione, ad esempio se a tale scopo formano una persona giuridica comune o se trasferiscono i diritti e i doveri concernenti l’esenzione dalla tassa a una persona giuridica. L’impresa è il destinatario dell’obbligo (cpv. 2). Le imprese possono farsi esentare dalla tassa in base alle tre varianti seguenti: a) un obiettivo di emissione fissato individualmente può essere chiesto da tutte le imprese (art. 70); b) un obiettivo di emissione fissato in modo standard può essere chiesto dalle imprese che già nel primo periodo d’impegno erano esentate dalla tassa sul CO2 e che nel 2013 vorrebbero continuare a beneficiare senza interruzioni dell’esenzione conformemente all’articolo 31 capo- verso 1 lettera b della legge (art. 71); c) un obiettivo di riduzione basato su provvedimenti può essere chiesto da piccole imprese le cui effettive emissioni di gas serra ammontano annualmente al massimo a 1 500 tonnellate di CO2eq (art. 72). Articolo 70 Obiettivo di emissione fissato individualmente Un obiettivo di riduzione con percorso di riduzione individuale (obiettivo di emissione) può essere chiesto da tutte le imprese corrispondenti ai principi dell’articolo 69 dell’ordinanza sul CO2. L’obbligo contempla per ogni impresa un obiettivo di emissione assoluto in tonnellate di CO2eq che stabilisce la quantità di emissioni di gas serra che possono venire emesse durante il secondo periodo d’impegno (2013–2020). Si verifica il raggiungimento dell’obiettivo al termine del periodo d’impegno. L’obiettivo di emissione si calcola dal punto di partenza delle emissioni di gas serra storiche delle imprese sulla base di un percorso di riduzione lineare fino al punto di arrivo nel 2020 (cpv. 1). Il capoverso 2 lettera a definisce il punto di partenza del percorso di riduzione all’inizio del periodo d’impegno, che si calcola dalla media delle effettive emissioni di gas serra storiche dell’impresa dei due anni precedenti la presentazione della richiesta. In caso di esenzione dal 2013, il 2010 e il 2011. Le emissioni di CO2 dalla produzione di energia elettrica negli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica esistenti vengono considerate nello stabilire il punto di partenza solamente per quanto l’energia elettrica è impiegata per la propria produzione. Le emissioni di CO2 imputate all’energia elettrica immessa in rete devono quindi essere compensate da provvedimenti adottati dall’impresa. Conformemente al capoverso 2, il punto di arrivo del percorso di riduzione individuale si rifà ai criteri di cui all’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2. Si rifà inoltre alla tecnica utilizzata nell’impresa, ai provvedimenti già adottati per limitare le emissioni di gas serra, al potenziale di riduzione rimanente, all’economicità dei provvedimenti di riduzione e alle tasse risparmiate. Il potenziale di riduzione va in

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ogni caso dedotto sistematicamente. Quanto chiesto per la presentazione del potenziale dipende, tra l’altro, anche dalle dimensioni e dalla complessità dell’impresa. Articolo 71 Obiettivo di emissione fissato in modo standard Un obiettivo di emissione con percorso di riduzione standard può essere chiesto dalle imprese che già nel primo periodo d’impegno erano esentate dalla tassa sul CO2 e che nel 2013 vorranno beneficiare senza interruzioni dell’esenzione conformemente all’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge (cpv. 1). L’obbligo contempla per ogni impresa un obiettivo di emissione assoluto in tonnellate di CO2eq che stabilisce la quantità di emissioni di gas serra che possono venire emesse durante il secondo periodo d’impegno (2013–2020). Si verifica il raggiungimento dell’obiettivo al termine del periodo d’impegno. L’obiettivo di emissione si calcola dal punto di partenza delle emissioni di gas serra storiche delle im- prese sulla base di un percorso di riduzione standard lineare fino al punto di arrivo nel 2020 (cpv. 2). Nell’allegato 8, dopo che è stato stabilito un percorso di riduzione standard (cpv. 3), il punto di parten- za all’inizio del periodo d’impegno nel 2013 è definito quale media delle effettive emissioni di gas serra storiche dell’impresa degli anni 2010 e 2011. Cambiamenti dei limiti di sistema dell’impresa rispetto al primo periodo d’impegno vengono considerate nel calcolare il punto di partenza. Il punto di arrivo si calcola dal percorso di riduzione standard lineare fino al 2020. Nel determinarlo si considerano le prestazioni preliminari fornite. Le imprese che nel primo periodo d’impegno hanno su- perato il loro obiettivo di riduzione ricevono un percorso di riduzione più blando. Nel caso contrario, il percorso di riduzione sarà più rigido. La considerazione delle prestazioni preliminari muta il valore dell’obiettivo fino al 2 per cento verso l’alto o verso il basso. Nell’allegato 8 è rappresentata la formula per il computo delle prestazioni preliminari. Per calcolare l’adeguamento del percorso di riduzione standard è determinante il rapporto degli adempimenti superiori o inferiori rispetto alle emissioni am- messe dal primo anno dell’esenzione dalla tassa fino al 2011. In base a questo fattore di calcolo, nel 2020 l’adeguamento standardizzato del percorso di riduzione standard avverrà tra meno 8 e meno 12 per cento rispetto al punto di partenza. Articolo 72 Obiettivo di riduzione basato su provvedimenti Un obiettivo di riduzione basato su provvedimenti può essere chiesto da piccole imprese, con un vo- lume massimo di 1 500 tonnellate di CO2eq all’anno quale valore indicativo (cpv. 1). L’obbligo dell’impresa consiste in un obiettivo di riduzione assoluto in tonnellate di CO2eq che deve essere raggiunto mediante determinati provvedimenti durante il secondo periodo d’impegno (2013– 2020) (cpv. 2). Ai provvedimenti sono attribuiti determinati effetti di riduzione. Alla fine del periodo d’impegno si verifica se i singoli provvedimenti sono stati attuati. Il capoverso 3 definisce il volume dell’obiettivo di riduzione. Basato su provvedimenti, esso si rifà ai criteri di cui all’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2. Si rifà inoltre alla tecnica utilizzata nell’impresa, al potenziale di riduzione rimanente, all’economicità dei provvedimenti di riduzione e alle tasse risparmiate. Le emissioni di CO2 da energia elettrica prodotta negli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica e immessa in rete, fanno aumentare l’obiettivo di riduzione (lett. d). Queste emissioni supplementari dovute all’energia elettrica devono essere compensate da provvedimenti adottati dall’impresa. Il potenziale di riduzione va in ogni caso dedotto sistematicamente. Articolo 73 Domanda di esenzione dalla tassa Le imprese che vogliono essere esentate dalla tassa devono inoltrare all’UFAM una domanda con una proposta di un obiettivo per ridurre le emissioni. Affinché le autorità possano giudicare se l’obiettivo di emissione fissato individualmente o l’obiettivo di riduzione di un’impresa soddisfa i requisiti della leg- ge, la domanda deve essere documentata in modo plausibile e sistematico. Per facilitare l’esecuzione, l’esenzione viene concessa annualmente all’inizio dell’anno civile, dopo che l’autorità ha esaminato l’obiettivo di riduzione delle emissioni proposto secondo i requisiti della presente ordinanza. L’eventuale revisione e adeguamento della proposta richiedono tempi più lunghi. Il capoverso 1 stabi- lisce pertanto che, per poter garantire l’esenzione a partire dall’anno civile successivo, le imprese devono inoltrare la domanda alle autorità al più tardi entro il 1° settembre dell’anno precedente. In casi motivati, e su domanda, viene concessa una proroga del termine. Per esenzioni dal 1° gennaio 2013, la domanda all’UFAM va inoltrata entro il 1° giugno 2013 (art. 143 cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce quali indicazioni deve contenere in ogni caso la domanda: per chiarire se l’impresa svolge un’attività di cui all’allegato 5, vengono richieste le indicazioni necessarie a tale scopo

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(lett. a). La domanda deve contenere la procedura per stabilire l’obiettivo e una proposta di obiettivo (lett. c). Le emissioni di gas serra effettive servono a calcolare il punto di partenza (lett. b). Sono de- terminanti i due anni precedenti l’inoltro della domanda. Nel caso di esenzioni dal 2013, il 2010 e il 2011. Cambiamenti dei limiti di sistema dell’impresa rispetto al primo periodo d’impegno vengono considerate. Di conseguenza, le emissioni di CO2 dell’impresa dal primo periodo d’impegno vengono adeguate a modifiche del perimetro e all’eventuale estensione delle fonti d’emissione incluse. Ciò concerne la fornitura e la fruizione di calore a distanza, l’utilizzo di combustibili alternativi fossili, le emissioni di CO2 da processi e le emissioni di altri gas serra in tonnellate di CO2eq, sempre che ven- gano emesse in quantità rilevanti. La documentazione riguardante le effettive quantità prodotte degli ultimi anni conformemente alla lettera b è necessaria affinché le autorità possano giudicare un even- tuale, successivo adeguamento dell’obiettivo di emissione o dell’obiettivo di riduzione durante il perio- do d’impegno (cfr. art. 77 e 78). Affinché le autorità possano giudicare se l’obiettivo proposto per la riduzione delle emissioni di un impresa con obiettivo di emissione fissato individualmente o di una piccola impresa con un obiettivo di riduzione basato su provvedimenti soddisfa i requisiti, il capoverso 3 esige indicazioni supplementari. La documentazione relativa alla tecnica utilizzata nell’impresa (lett. a), ai provvedimenti già realizzati per limitare le emissioni di gas serra e alla loro efficacia (lett. b) e ai provvedimenti tecnicamente ed economicamente possibili con indicazione dell’impatto e dei costi (lett. c) serve da base per dedurre sistematicamente il potenziale di riduzione rimanente. Conformemente al capoverso 4, l’UFAM può chiedere dati supplementari necessari per decidere in merito all’esenzione (lett. b), ad esempio riguardo ad adempimenti superiori o inferiori agli obiettivi e a emissioni ammesse del primo periodo d’impegno. Per emissioni di gas serra non risultanti dall’utilizzo a fini energetici di combustibili soggetti alla tassa e incluse nell’obbligo può inoltre essere richiesto un piano di monitoraggio (lett. a). Quest’ultimo si rifarà ai requisiti di cui all’articolo 54, mostrando secon- do quale metodo vengono misurate o calcolate le emissioni di gas serra. Per la misurazione o il calco- lo vanno utilizzate procedure standardizzate o altre procedure consolidate e le emissioni di gas serra vanno rilevate nel modo più completo, coerente e preciso possibile dal profilo tecnico e dell’esercizio, per quanto ciò sia sostenibile sul piano economico. Articolo 74 Decisione il merito all’esenzione dalla tassa L’UFAM decide in merito all’esenzione dalla tassa e all’obiettivo di emissione o, nel caso di piccole imprese, all’obiettivo di riduzione basato su provvedimenti. Articolo 75 Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione Conformemente all’articolo 31 capoverso 5 della legge, su domanda anche riduzioni di emissioni rea- lizzate grazie a miglioramenti dei prodotti al di fuori dei limiti di sistema di un’impresa esentata posso- no essere computate all’adempimento dell’obiettivo di emissione o dell’obiettivo di riduzione. Poiché la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica è difficile e il rischio di doppi con- teggi è grande, sono computabili solamente provvedimenti sul livello direttamente precedente o suc- cessivo alla filiera del valore aggiunto. Devono inoltre soddisfare i requisiti degli attestati per progetti volti a ridurre le emissioni in Svizzera (art. 4) e venire eseguiti secondo i medesimi principi. Articolo 76 Rapporto di monitoraggio Per la rendicontazione e il monitoraggio viene messa a disposizione un’applicazione con formato standardizzato al quale le imprese devono attenersi. I dati vanno rilevati a livello di impresa o, nel caso di un impegno congiunto (cfr. art. 69 cpv. 2), per tutte le imprese e forniti alle autorità per l’intero perimetro dell’obbligo per il controllo del raggiungimento degli obiettivi. L’anno considerato è l’anno civile. Il termine per presentare il rapporto di monitoraggio è il 31 marzo dell’anno seguente. Affinché le auto- rità accertino per tempo se le imprese esentate sono in grado di raggiungere gli obiettivi fissati, an- nualmente vengono chiesti un bilancio intermedio delle emissioni di gas serra rilevanti dell’impresa (lett. a), una descrizione dei provvedimenti attuati inclusi i loro effetti (lett. d) e indicazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione nelle imprese con obiettivo di emissione o su scostamenti dall’obiettivo di riduzione con i provvedimenti correttivi previsti (lett. e). Anche tali indicazioni e l’evoluzione delle quantità prodotte (lett. b) servono alle autorità da grandezze di controllo per un e- ventuale adeguamento dell’obiettivo di emissione (art. 77) o dell’obiettivo di riduzione (art. 78), o per attestare sovraprestazioni (art. 12). Poiché spesso le quantità di combustibili soggetti alla tassa acqui- state, per le quali l’Amministrazione federale delle dogane restituisce alle imprese la tassa sul CO2 33/54

pagata, si discostano dalle quantità consumate, per questi combustibili l’impresa deve tenere una contabilità (lett. c). I dati devono essere raffigurati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti (cpv. 2). Le auto- rità possono inoltre chiedere indicazioni supplementari di cui necessita per giudicare il rispetto dell’obiettivo di emissione o dell’obiettivo di riduzione e per l’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa (cpv. 3). Articolo 77 Adeguamento dell’obiettivo di emissione Se in un’impresa esentata la quantità prodotta o il mix del prodotto cambiano così che l’andamento delle emissioni si discosti in modo duraturo e notevole dal percorso di riduzione, l’obiettivo di emissio- ne e la quantità dei certificati di riduzione delle emissioni computabili vengono adeguati alle nuove circostanze. Si procede a una verifica se le emissioni di gas serra effettive dell’impresa si discostano del 15 per cento dal percorso di riduzione per tre anni consecutivi (cpv. 1). L’adeguamento dell’obiettivo di emissione avviene per l’anno in cui per la prima volta si è rimasti sopra o sotto di almeno il 15 per cento rispetto allo percorso di riduzione (cpv. 2). Conformemente al capo- verso 3, per le modalità di adeguamento si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 70 capo- verso 2. Articolo 78 Adeguamento dell’obiettivo di riduzione basato su provvedimenti Se in una piccola impresa la quantità prodotta o il mix del prodotto cambiano in modo sostanziale e duraturo, l’obiettivo di riduzione e la quantità dei certificati di riduzione delle emissioni computabili vengono adeguati alle nuove circostanze t (cpv. 1). L’adeguamento dell’obiettivo di riduzione avviene per l’anno in cui per la prima volta la quantità pro- dotta o il mix del prodotto si sono sostanzialmente modificati (cpv. 2). Conformemente al capoverso 3, per le modalità di adeguamento si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 72 capoverso 3. Articolo 79 Adempimento dell’impegno di cui all’articolo 69 capoverso 1 lettera c L’impegno è considerato adempiuto se l’obiettivo di emissione o l’obiettivo di riduzione fissato è stato rispettato. Per giudicare l’adempimento dell’impegno non conta il singolo anno, bensì l’intero periodo fino al 2020, per il quale viene chiesta l’esenzione dalla tassa. Se un’impresa esentata interrompe l’attività, il rispetto dell’obiettivo di emissione o dell’obiettivo di riduzione può essere calcolato pro rata temporis. Se l’obiettivo di emissione o l’obiettivo di riduzione fissato non viene rispettato, per colmare il divario rispetto agli obiettivi previsti l’impresa, quale flessibilità ai fini dell’adempimento del suo impegno, può farsi computare una quantità limitata di certificati di riduzione delle emissioni esteri che devono soddi- sfare i requisiti di cui all’articolo 3. Le quantità massime ammesse vengono calcolate come segue: a) per le imprese che già nel primo periodo d’impegno erano esentate dalla tassa sul CO2, l’obiettivo di emissione di CO2 del primo periodo d’impegno costituisce il valore di base. L’obiettivo di emis- sione di CO2 corrisponde alle emissioni ammesse per gli anni 2008–2012. Per le imprese che non erano esentate durante l’intero periodo d’impegno, il valore base si calcola sulla media delle emis- sioni ammesse moltiplicato per cinque. La quantità massima ammessa di certificati è pari all’8 per cento del valore base da cui discende. Da questa quantità vengono dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nel primo periodo d’impegno, distinguendo fino a che punto essi sono stati necessari per il rispetto dell’impegno: i certificati di riduzione delle emissioni computati nel primo periodo d’impegno per coprire gli adempimenti inferiori rispetto alle emissioni ammesse non vengono dedotti. Per le imprese che nel primo periodo d’impegno si sono impegnate per un obiettivo di riduzione nel modello in base a parametri di riferimento o nel modello PMI e che così non hanno un obiettivo di emissione, le effettive emissioni di CO2 valgono quali emissioni ammesse; b) per le imprese che dal 2013 saranno esentate dalla tassa sul CO2, e per i gas serra che nel primo periodo d’impegno non erano assoggettati a un impegno di riduzione, i certificati di riduzione delle emissioni computabili al massimo nel secondo periodo d’impegno ammontano al 4,5 per cento delle emissioni di gas serra effettive degli anni 2013–2020. Il capoverso 3 sancisce che per le imprese che durante gli anni 2013–2020, ad esempio per una ces- sazione totale dell’attività, sono esentate soltanto temporaneamente dalla tassa sul CO2, il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è adeguato in misura corrispondente alla durata di

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questa esenzione. Se ha luogo un adeguamento dell’obiettivo di emissione (cfr. art. 77) o dell’obiettivo di riduzione (cfr. art. 78), il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è adeguato di conseguenza. Articolo 80 Mancato rispetto dell’impegno Se nonostante il computo della quantità ammessa di certificati di riduzione delle emissioni un’impresa non adempie al suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo di riduzione fissato, conformemente all’articolo 32 della legge sul CO2 l’autorità decide che venga pagata la sanzione, pari a 125 franchi, per ogni tonnellata di CO2eq emessa in eccesso e che inoltre vengano consegnati certificati di riduzio- ne delle emissioni (cpv. 1). Il termine di pagamento della sanzione è di 30 giorni, l’interesse confor- memente al capoverso 2 è del 5 per cento. Conformemente al capoverso 3, si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 10 (Successione fiscale) e dell’articolo 11 (Responsabilità solidale) della legge federale sull’imposizione degli oli minerali. L’obbligo di pagare la sanzione e di consegnare certi- ficati di riduzione delle emissioni passa direttamente a tutti i successori in caso di decesso, all’atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica o quando vi è una ripresa dell’impresa. Articolo 81 Garanzia della sanzione Si potrà giudicare in maniera definitiva soltanto al termine del periodo d’impegno, nel 2021, se un’impresa rispetta il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo di riduzione per gli anni 2013–2020. Le autorità verificano l’andamento delle emissioni durante l’intero periodo d’impegno. Se, sulla base delle emissioni di gas serra documentate nel rapporto dimonitoraggio l’UFAM accerta che un’impresa non è più in grado di raggiungere gli obiettivi fissati e che mancano provvedimenti correttivi, può esse- re chiesta la garanzia della sanzione prevista. La garanzia viene tolta appena l’impresa dimostra di essere di nuovo in grado di raggiungere gli obiettivi fissati. Articolo 82 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti nell’impresa Le chiusure di imprese e impianti, i cambiamenti riguardanti i limiti di sistema rilevanti per l’impegno, ad esempio a causa di una chiusura parziale, e le strutture giuridiche, ad esempio in seguito alla ven- dita o all’acquisto di impianti, a fusioni, a riprese e a chiusure e il cambiamento formale dell’azienda e degli interlocutori vanno comunicati immediatamente all’UFAM. Articolo 83 Pubblicazione di informazioni Per l’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa sul CO2 si gestisce una banca dati che è una raccolta di dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati30. Conformemente all’articolo 11a capoverso 2 di predetta legge, l’UFAM notifica la banca dati all’Incaricato federale della protezione dei dati e pubblica i dati rilevanti per l’esenzione dalla tassa che sono, in particolare, il no- me e l’indirizzo dell’impresa, l’obiettivo di emissione o l’obiettivo di riduzione, le effettive emissioni di gas serra annuali e la quantità di certificati di riduzione delle emissioni esteri acquistati e computati quale compensazione. L’UFAM può pubblicare altri dati rilevanti, ad esempio riguardanti miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione (cfr. art. 75) o le sovraprestazioni attestate (cfr. art. 12).

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6 Capitolo 6: Compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 84–88) Dal 2011 la legge sul CO2 impone alle centrali termiche a combustibili fossili di compensare integral- mente le emissioni di CO2. L’unica modifica materiale che il Parlamento ha deciso per il periodo suc- cessivo al 2012 concerne la quota estera ammessa per adempiere all’obbligo di compensazione, che verrà aumentata dall’attuale 30 per cento al 50 per cento massimo. Il Parlamento ha preso questa decisione sullo sfondo della nuova Strategia energetica 2050 con l’intenzione di migliorare le condi- zioni quadro per la costruzione di nuove centrali termiche a combustibili fossili. Le disposizioni esecu- tive sancite nell’ordinanza sulla compensazione del CO231 verranno adeguate di conseguenza e ripre- se nella presente ordinanza. Vengono commentate soltanto modifiche materiali. Articolo 84 Centrali termiche a combustibili fossili All’obbligo di compensazione di cui all’articolo 22 capoverso 4 della legge sul CO2 sono soggette tutte le centrali che producono soltanto energia elettrica o contemporaneamente anche energia termica. La mozione32 che aveva spinto a modificare la legge sul CO2 per sancire l’obbligo di compensazione, chiedeva l’utilizzo di buona parte del calore residuo prodotto. Per garantirlo, l’ordinanza prescrive un rendimento globale minimo del 62 per cento, che non può essere raggiunto senza sfruttamento di calore. Ne sono esclusi siti esistenti di centrali termiche a combustibili fossili, quale la centrale di Cha- valon. Le centrali termiche a combustibili fossili che producono solamente energia elettrica non pos- sono quindi, di regola, essere autorizzate. Per le centrali termiche a combustibili fossili che producono contemporaneamente energia elettrica ed energia termica, si distingue tra quelle concepite essenzialmente per produrre corrente elettrica e quelle concepite essenzialmente per produrre calore. Le centrali di quest’ultimo tipo (impianti di coge- nerazione di energia elettrica e termica) sono soggette all’obbligo di compensazione a partire da una potenza complessiva di 100 megawatt, quelle con una potenza complessiva fino a 100 megawatt non sono considerate centrali termiche a combustibili fossili ai sensi della legge sul CO2 e pagano la tassa sul CO2 applicata ai combustibili se non sono integrate nello scambio di quote di emissioni di cui agli articoli 15 o 16 della legge sul CO2 o in un impegno di riduzione conformemente all’articolo 31 capo- verso 1 lettera b della legge sul CO2. Se tra più centrali termiche a combustibili fossili concepite es- senzialmente per produrre calore vi è un nesso tecnico e d’esercizio diretto e se a causa della con- centrazione di vari impianti in un sito si supera il limite di 100 megawatt, gli impianti connessi tra loro sono soggetti congiuntamente all’obbligo di compensazione. Per accertare in modo chiaro negli impianti sotto 100 megawatt se sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica e quale centrale sono da classificare secondo la presente legge, o se sono concepiti essenzialmente per produrre calore e non sono soggetti all’obbligo di compensazione, ri- spetto all’attuale normativa è stato stabilito un criterio di delimitazione chiaro: se un impianto raggiun- ge un rendimento globale dell’80 per cento, ad esempio perché fornisce energia termica a un’industria ubicata nelle vicinanze, la centrale è considerata come concepita essenzialmente per produrre calore ed è soggetta all’obbligo di compensazione soltanto a partire da una potenza complessiva superiore a

100 megawatt (cpv. 1).

Gli impianti con un rendimento globale inferiore all’80 per cento sono considerati come concepiti es- senzialmente per produrre corrente elettrica e sono in ogni caso soggetti all’obbligo di compensazio- ne. Sono escluse le centrali il cui esercizio è limitato a meno di due anni (lett. a), ad esempio a scopi di test, o hanno una potenza complessiva inferiore a 1 megawatt (lett. b). Articolo 86 Misure di compensazione ammesse Da un lato, i gestori di centrali termiche a combustibili fossili possono attuare propri progetti per a- dempiere all’obbligo di compensazione in Svizzera, purché siano previsti nel contratto di compensa- zione di cui all’articolo 87 e soddisfino i requisiti posti ai progetti idonei a ottenere un attestato di cui all’articolo 4. Poiché i gestori delle centrali devono compensare notevoli quantità di emissioni di CO2, è consentito loro di sviluppare proprie strutture per attuare progetti di compensazione (procedura). Per

31 RS 641.713 32 Mozione CAPTE-S del 20 marzo 2007 (07.3141): Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione 36/54

la computabilità dei progetti valgono tuttavia gli stessi criteri come se venissero chiesti attestati (cpv. 1 lett. a). Dall’altro, i gestori delle centrali possono adempiere all’obbligo di compensazione in svizzera conse- gnando attestati (lett. c). Il gestore delle centrale deve essere registrato quale proprietario dell’attestato nella banca dati gestita dall’UFAM (cfr. art. 14). Inoltre, i gestori delle centrali possono adempiere all’estero fino al 50 per cento del loro obbligo di compensazione. A tale scopo possono consegnare certificati di riduzione delle emissioni che soddi- sfano i criteri di cui all’articolo 3 dell’ordinanza (lett. d). Sono poi computabili quali misure di compensazione gli investimenti in impianti che producono ener- gia elettrica o termica da fonti rinnovabili in Svizzera (lett. b). Per calcolare l’effetto sulle emissioni di CO2 negli impianti che producono energia elettrica è determinante il fattore di emissione di CO2 dell’energia elettrica prodotta in Svizzera (cpv. 2). Questo metodo di calcolo corrisponde ai limiti del sistema del regime climatico internazionale e assicura che le centrali adempiano integralmente all’obbligo di compensazione. Le misure di compensazione già sostenute da altri programmi di promo- zione, come ad esempio la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC), non possono essere computate quali misure di compensazione (cpv. 3). Lo scopo è di escludere una du- plice promozione. Articolo 88 Compiti dei Cantoni Conformemente all’articolo 22 della legge sul CO2, le centrali termiche a combustibili fossili (centrali) possono essere costruite e gestite unicamente se c’è un contratto di compensazione avente validità giuridica che definisce i dettagli dell’obbligo di compensazione. Il rilascio dell’autorizzazione di costru- zione e di esercizio è di competenza dei Cantoni. Per garantire che tutte le centrali soggette all’obbligo di compensazione adempiano al loro impegno, i Cantoni informano annualmente l’UFAM sul numero di centrali esistenti sul loro territorio con una potenza complessiva superiore a 1 megawatt.

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7 Capitolo 7: Compensazione per i carburanti

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 89–95) Conformemente all’articolo 26–28 della legge sul CO2 , i produttori o gli importatori di carburanti fossili sono tenuti a compensare una certa aliquota percentuale delle emissioni di CO2 risultanti dalla com- bustione di questi carburanti. Devono inoltre attuare progetti che portino a una riduzione delle emis- sioni di gas serra della portata dell’obbligo di compensazione oppure consegnare attestati di questa portata. L’immissione in consumo di piccole quantità di carburante è esclusa dall’obbligo di compen- sazione. Se non si centra l’obiettivo, per ogni tonnellata di CO2 non compensata va versato un importo di 160 franchi e consegnato in un secondo tempo un certificato estero. Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale ha la competenza per fissare l’aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento e di stabilire la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera. L’ammontare dell’aliquota di compensazione è in funzione del raggiun- gimento dell’obiettivo di riduzione previsto dalla legge. Secondo stime attuali, nel 2020 in Svizzera sarà necessaria una prestazione compensatoria di 1,2–1,5 milioni di tonnellate di CO2. Rispetto alle emissioni pronosticate per l’anno 2020 è necessaria un’aliquota di compensazione dell’8–10 per cen- to. L’aliquota di compensazione stabilisce quant’è grande la quota percentuale di emissioni di CO2 pro- dotte da carburanti che deve essere compensata con provvedimenti di riduzione. Poiché prestazioni compensatorie in Svizzera di questa portata necessitano di una lunga fase introduttiva e i programmi occorrenti a tale scopo fanno sentire i loro effetti soltanto gradualmente, aumenterà dallo 0 per cento nel 2013 al 10 per cento nel 2020. I singoli produttori e importatori sono responsabili individualmente dell’adempimento dell’obbligo di compensazione. Possono costituirsi in raggruppamenti di compensazione. Commenti agli articoli 89–95 Articolo 89 Obbligo di compensazione L’obbligo di compensazione sorge all’immissione in consumo di carburanti fossili conformemente all’articolo 4 della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)33. Esso si riallaccia così alla stessa fattispecie applicabile alle disposizioni dell’imposta sugli oli minerali applicata ai carburanti fossili. I carburanti provenienti da materie prime rinnovabili sono per contro esclusi dall’obbligo di compensazione. I carburanti a base di gas naturale importati e sdoganati come carburante sono sog- getti all’obbligo di compensazione come il gas naturale che viene immesso in consumo come combu- stibile e solamente dopo viene assoggettato al ricupero d’imposta come carburante. Sono soggetti all’obbligo di compensazione anche i carburanti imputati al traffico aereo nazionale e soggetti all’imposta sugli oli minerali. Il traffico aereo internazionale è per contro escluso dall’obbligo di com- pensazione. All’obbligo di compensazione sono soggetti la benzina, il diesel, i carburanti a base di gas naturale e i carburanti per aerei secondo l’allegato 9 (cpv. 1). Sono di conseguenza compresi i carburanti fossili impiegati per veicoli (automobili, veicoli leggeri e veicoli pesanti, veicoli commerciali leggeri e veicoli commerciali pesanti, veicoli dell’agricoltura e della selvicoltura, navigazione, veicoli ferroviari, in parte aeromobili ecc.). Secondo l’articolo 17 della LIOm, i carburanti totalmente esentati dall’imposta sugli minerali sono anche esclusi dall’obbligo di compensazione (cpv. 2 lett. a). Se i carburanti immessi in consumo causano in un anno meno di 7 000 tonnellate di CO2, il produttore o l’importatore di carburante è esentato dall’obbligo di compensazione per quell’anno (lett. b). Questa quantità corrisponde all’incirca la soglia a partire dalla quale occorre un permesso d’importazione ge- nerale del Tipo A della Carbura. Le importazioni sotto tale soglia costituiscono complessivamente meno del 2 per cento della vendita di carburante in Svizzera. Le emissioni di oltre 7 000 tonnellate di CO2 vengono ad esempio causate dall’immissione in consumo di circa 3 milioni di litri di benzina, 2,8 milioni di litri di diesel o 2,7 milioni di litri di carburanti per aerei. Se un produttore o un importatore di carburante immette in consumo diversi carburanti, vale la somma delle emissioni specifiche ai carburanti così causate.

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Articolo 90 Raggruppamenti di compensazione Gli importatori sono responsabili individualmente dell’adempimento dell’obbligo di compensazione. Possono tuttavia fornire congiuntamente la necessaria prestazione compensatoria e costituirsi a tale scopo in raggruppamenti di compensazione. Per questo, conformemente al capoverso 1, entro il 30 novembre dell’anno precedente devono presentare una domanda all’UFAM e designare un rappre- sentante che funge da persona di riferimento nei confronti della Confederazione per l’adempimento dell’obbligo di compensazione (cpv. 3). Se cambia il numero dei membri e la composizione del rag- gruppamento (p. es. con l’adesione di un nuovo membro), occorre ripresentare una domanda. Il rag- gruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all’obbligo di compensazione (cpv. 2). Può ad esempio venire costituita sotto forma di persone giuridi- che. Articolo 91 Aliquota di compensazione In base alle stime attuali, per raggiungere l’obiettivo di riduzione previsto dalla legge, nel 2020 il 10 delle emissioni di CO2 riconducibili ai trasporti dovranno essere compensate attraverso riduzioni delle emissioni in Svizzera. Rispetto alle emissioni pronosticate del settore dei trasporti, per l’anno 2020 ciò corrisponde a una prestazione compensatoria di circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2. L’aliquota di compensazione definisce la quota percentuale delle emissioni di CO2 riconducibili ai tra- sporti che deve essere compensata in Svizzera (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, l’obbligo di compen- sazione inizia nel 2014 con un’aliquota di compensazione dell’1 per cento che viene aumentata in tre fasi: al 4 per cento per gli anni 2016 e 2017, al 7 per cento per gli anni 2018 e 2019 e infine al 10 per cento nel 2020. Se dovesse risultare che le aliquote di compensazione stabilite non bastano per rag- giungere gli obiettivi, il Consiglio federale deve aumentare le aliquote di compensazione. Non possono tuttavia essere superati l’aliquota massima del 40 per cento fissata dalla legge e i costi di compensa- zione massimi di 5 centesimi per litro di carburante. Le emissioni di CO2 per carburante si calcolano in base ai fattori di emissione elencati nell’allegato 9 per i carburanti benzina, diesel, gas naturale, GPL (gas di petrolio liquefatto, composto da una miscela di propano e butano) e carburante per aeromobili (cpv. 3). I fattori di emissione corrispondono a quelli utilizzati per l’inventario nazionale dei gas serra. Le quantità di carburante immesse in consumo molti- plicate per il fattore di emissione specifico danno le emissioni di CO2 rilevanti. Articolo 92 Misure di compensazione ammesse Per adempiere all’obbligo di compensazione sono ammessi attestati riguardanti riduzioni delle emis- sioni ottenute in Svizzera e provvedimenti attuati dalla persona soggetta all’obbligo di compensazione (cpv. 1). Questi ultimi devono soddisfare i criteri di cui all’articolo 4. Poiché gli importatori di carburanti fossili devono compensare notevoli quantità di emissioni di CO2, è consentito loro di sviluppare proprie strutture per attuare progetti di compensazione che devono tuttavia rifarsi alla procedura applicata agli attestati (art. 5-10). I progetti di compensazione in Svizzera possono essere attuati sia nel settore della mobilità sia in altri settori. Le emissioni evitate grazie al maggiore impiego di carburanti liquidi provenienti da materie prime rinnovabili sono computabili nel quadro dell’obbligo di compensazione, purché soddisfino i re- quisiti dell’ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti34. Attualmente, sulla scia di un’iniziativa parlamen- tare, si stanno discutendo ulteriori restrizioni ai carburanti biogeni. Un eventuale inasprimento compor- terebbe in ogni caso anche una modifica dell’allegato 1 numero 2 (riduzioni delle emissioni in Svizze- ra) lettera d. Articolo 93 Rapporto di monitoraggio Gli importatori e i produttori di carburanti soggetti all’obbligo di compensazione devono presentare annualmente all’UFAM entro il 1° giugno un rapporto di monitoraggio per approvazione (cpv. 1). Con- formemente al capoverso 2, esso indica le quantità di carburante immesse in consumo. Inoltre, vanno comprovate le prestazioni compensatorie fornite nell’anno precedente in Svizzera e tutti i costi per tonnellata di CO2 compensata, con la composizione dei costi (costi di progetto, per transazioni, di co- municazione, imposte). Gli investimenti iniziali (costi legati allo sviluppo dei progetti) vanno distinti da quelli per la gestione dei progetti e ripartiti sull’intera durata dell’obbligo di compensazione fino al 2020. L’UFAM verifica l’attendibilità dei costi di compensazione documentati per tonnellata di CO2 di un singolo produttore/importatore di carburante con i costi di compensazione di progetti di terzi e con la media dei costi di compensazione documentati di tutti i produttori/importatori. Per giudicare se i 34 RS 641.611.21 39/54

costi di compensazione superano il limite massimo legale di 5 centesimi per litro di carburante, sono rilevanti i costi di compensazione medi di tutti progetti per l’intera durata dell’obbligo di compensazio- ne. Se il produttore o l’importatore di carburanti adempie all’obbligo di compensazione del tutto o in parte attraverso propri progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera, il rapporto di monitoraggio deve es- sere conforme ai requisiti di cui all’articolo 8 (cpv. 3). Se il rapporto di monitoraggio presentato all’UFAM non può essere approvato, quest’ultimo concede alla persona soggetta all’obbligo di compensazione una proroga adeguata per rielaboralo (cpv. 4). La durata della proroga dipende dal necessario grado di rielaborazione del rapporto di monitoraggio, ma è al massimo di 6 mesi. Articolo 94 Termine L’importatore/Il produttore di carburanti deve adempiere al suo obbligo di compensazione entro il 1° giugno dell’anno seguente (cpv. 1). Per determinare le quantità di carburante immesse in consumo sono decisive le rilevazioni dell’AFD. Se l’UFAM non approva il rapporto di monitoraggio, tenuto conto della quantità degli attestati o delle riduzioni di emissioni mancanti in Svizzera, per l’adempimento dell’obbligo di compensazione concede una proroga per compensare le tonnellate di CO2 mancanti (cpv. 2) della durata massima di 12 mesi. Per prestazioni compensatorie che superano l’obiettivo pre- fissato, possono essere chiesti attestati (art. 11). Fatta eccezione per l’anno target 2020, sono compu- tabili in un secondo tempo per il rispetto dell’impegno. Articolo 95 Inadempimento dell’obbligo di compensazione Se un importatore/produttore o un raggruppamento di compensazione non adempie all’obbligo di compensazione valido dal 2014 neanche dopo la scadenza della proroga concessa conformemente all’articolo 94, interviene la sanzione di cui all’articolo 28 della legge sul CO2 (cpv. 1): per tonnellata di CO2 non compensata va versato un importo di 160 franchi e consegnato un certificato di riduzione delle emissioni estero. Se non viene rispettato il termine di pagamento per la sanzione, viene inoltre addebitato un interesse di mora del 5 per cento (cpv. 2). I certificati devono soddisfare i requisiti dell’articolo 3 e vanno consegnati entro il 1°giugno dell’anno seguente (cpv. 3). L’UFAM emana una decisione sulla sanzione dovuta che comprende sia la sanzione finanziaria sia i certificati di riduzione delle emissioni dovuti (cpv. 1). L’obbligo di pagare la sanzione e di consegnare certificati di riduzione delle emissioni passa direttamente a tutti i successori in caso di decesso, all’atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica o quando vi è una ripresa dell’impresa. I corrispettivi articoli della legge federale sull’imposizione degli oli minerali si applicano per analogia (cpv. 4).

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8 Capitolo 8: Tassa sul CO2

8.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 96–98) Nel 2008 la tassa sul CO2 applicata ai combustibili è stata introdotta quale tassa di incentivazione. Dal 2010, un terzo dei proventi della tassa sul CO2 per provvedimenti volti a ridurre il CO2 nel settore degli edifici (Programma Edifici), il che rafforza ulteriormente l’effetto incentivante della tassa sul CO2. La tassa sul CO2 applicata ai combustibili e il Programma Edifici saranno utilizzati anche dopo il 2012. Conformemente all’articolo 29 della legge sul CO2, il Consiglio federale ha la competenza per aumen- tare l’aliquota della tassa fino a 120 franchi per tonnellata di CO2 se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili non sono raggiunti. Il meccanismo per l’aumento della tassa si rifà alla normativa attuale: per dare all’economica e alla popolazione una sicurezza di pianificazione e d’investimento, sulla base di un percorso di abbattimen- to per combustibili vengono definiti in anticipo gli obiettivi intermedi e le aliquote delle tasse. Il percorso di abbattimento per combustibili dà continuità all’obiettivo che li riguarda nella vigente leg- ge sul CO2 e garantisce così la coerenza tra l’attuale e la futura legislazione in materia di clima. Il pun- to di arrivo nel 2020 corrisponde a una riduzione di circa il 33 per cento rispetto al 1990 e risulta dagli obiettivi parziali per il settore degli edifici e quello dell’industria conformemente all’articolo 2. Il percor- so di abbattimento necessario è definito di modo che due terzi della riduzione devono essere raggiunti entro il 2015. Se dovesse essere necessario un aumento della tassa, in questa maniera si garantisce che la maggiore aliquota della tassa possa esplicare appieno il suo effetto entro il 2020. Commenti agli articoli 96–98 Articolo 96: Oggetto della tassa La tassa sul CO2 è riscossa sui combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio, altri combustibili fossili) purché siano usati per produrre energia. Non sono per contro as- soggettati alla tassa altri combustibili fossili (legno, combustibili da biomassa, rifiuti usati come combu- stibili) e prodotti fossili non usati per produrre energia (ad. es. come lubrificanti o per la trasformazione petrolchimica). Per la riscossione della tassa si applicano in linea di principio le procedure disposte dalla legislazione sull’imposizione degli oli minerali. Il credito fiscale sorge quindi con l’immissione in consumo delle merci (articolo 4 capoverso 1 LIOm). Nel caso di merci immagazzinate in depositi auto- rizzati (conformemente all’art. 27 LIOm) secondo la legge sull’imposizione degli oli minerali, il credito fiscale sorge quando le merci lasciano il deposito o sono impiegate all’interno di quest’ultimo. In tal modo si assicura che i combustibili immagazzinati esenti dall’imposizione sugli oli minerali vengano esentati dalla tassa sul CO2 e non subentrino costi di capitale addizionali. Articolo 97: Aliquota della tassa Percorso di abbattimento / Obiettivi intermedi Conformemente all’articolo 29 della legge sul CO2, il Consiglio federale può, di sua competenza, au- mentare l’aliquota della tassa fino a 120 franchi per tonnellata di CO2 se non si centrano gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili. Gli obiettivi intermedi vanno definiti lungo un percorso di abbattimento per il periodo fino al 2020. Il punto di partenza per il calcolo è costituito dall’obiettivo parziale per i combustibili fissato nella vigente legge sul CO2, per il 2010, di meno 15 per cento rispetto al 1990, che deve essere rispettato nella media degli anni 2008–2012. Il punto di arrivo del percorso di abbattimento nel 2020 corrisponde a una riduzione al 67 per cento delle emissioni del 1990 (pari a una riduzione del 33 per cento). Sulla base della statistica del CO2 degli anni 2014 e 2016 si verifica se sono stati raggiunti gli obiettivi inter- medi del 75 per cento e del 72 per cento. La statistica del CO2 è stilata ogni anno dall’UFAM sulla base della statistica globale dell’energia elaborata dall’UFE. I dati riguardanti le emissioni per un de- terminato anno sono disponibili sempre a metà dell’anno seguente. L’aumento dell’aliquota della tassa può così avere luogo al più presto il 1° gennaio di due anni dopo. Per l’eventuale aumento della tassa nel 2014, le emissioni di CO2 verranno stimate sulla base della statistica del CO2 degli anni precedenti e delle cifre relative alla vendita del primo semestre 2013. Poiché i valori di emissioni di CO2 annuali del consumo di combustibile dipendono fortemente dalle condizioni meteorologiche di quell’anno, i dati riguardanti le emissioni subiscono una correzione clima- tica che si fonda sull’anno di base 1990. In questa maniera si elimina in pratica l’influsso di temperatu- 41/54

re invernali estremamente alte o estremamente basse sulle emissioni provenienti da combustibili. Si può così decidere se la tassa sul CO2 deve essere aumentata indipendentemente dalla temperatura invernale nell’anno di riferimento. Il criterio per la correzione climatica sono i cosiddetti gradi-giorni di riscaldamento, risultanti dalla somma degli scarti giornalieri tra la temperatura esterna e la temperatura interna (20 °C) nei giorni in cui la temperatura esterna media è di 12 °C o inferiore. La correzione climatica si utilizza solamente per decidere in merito all’aumento della tassa sul CO2 e non invece per il rispetto dell’obiettivo di ridu- zione previsto dalla legge, in sintonia con le direttive internazionali. Aliquota della tassa Conformemente all’articolo 29 della legge, l’aliquota della tassa per il 2013 ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Negli anni 2013, 2015 e 2017 si verificherà il rispetto del percorso di raggiungimento dell’obiettivo: se le emissioni si trovano al di sotto di esso, si mantiene l’importo dell’aliquota dell’anno precedente. Deviare dal percorso comporta un aumento della tassa sul CO2. Senza il rapido aumento della tassa sul CO2 e il Programma Edifici è probabile che sia molto difficile raggiungere l’obiettivo di riduzione, previsto dalla legge, del meno 20 per cento entro il 2020. Affinché la maggiore aliquota della tassa possa esplicare il suo effetto di incentivazione su un periodo più lungo possibile, in caso di necessità la tassa deve potere essere aumentata già per l’inizio del 2014. Il capoverso 1 lettera a stabilisce che dal 1° gennaio 2014 l’aliquota della tassa venga aumentata a 60 franchi se le emissioni stimate per il 2013 non sono sotto l’80 per cento del 1990. Si giudicherà se aumentare la tassa per il 1° gennaio 2014, da un lato, sulla base dei dati riguardanti le emissioni del 2012 e, dall’altro, sulla base delle cifre relative alla vendita del primo semestre. Se i dati riguardanti le emissioni del 2012 mostrano che l’obiettivo parziale per i combustibili di meno 15 per cento sulla me- dia degli anni 2008–2012 non è stato raggiunto, verrà verificato l’aumento della tassa sul CO2. Se i dati riguardanti le emissioni del 2012 mostrano che l’obiettivo potrebbe ancora essere raggiunto nel primo semestre del 2013 proseguendo con questa tendenza di riduzione, sulla base della statistica di vendita relativa ai combustibili fossili si analizza se proseguire con questa tendenza necessaria. Il raggiungimento degli altri obiettivi intermedi per gli anni 2014 e 2016 viene verificato sulla base della statistica del CO2 per quegli anni. Nel fissare l’aliquota della tassa si considera in che misura le emis- sioni si trovano sopra o sotto il percorso di abbattimento auspicato e quanto tempo rimane fino all’anno target 2020. Se le emissioni sono sotto il percorso di raggiungimento dell’obiettivo, si mantie- ne l’importo dell’aliquota dell’anno precedente. Più le emissioni di CO2 sono chiaramente sopra il per- corso di raggiungimento dell’obiettivo, più fortemente verrà aumentata la tassa. Quale criterio per sta- bilire che gli obiettivi intermedi non sono stati assolutamente centrati è stato definito un secondo per- corso. Il punto di partenza corrisponde a quello dell’effettivo percorso di raggiungimento dell’obiettivo. Il punto di arrivo nel 2020 è al 73 per cento delle emissioni del 1990; il 10% sopra l’auspicato obiettivo di riduzione per i combustibili. I singoli combustibili vengono tassati in ragione delle emissioni di CO2 causate dalla loro combustione. La base di calcolo è costituita da fattori di emissione del CO2 riconosciuti a livello internazionale e confermati da misurazioni svizzere, utilizzati anche nell’inventario nazionale dei gas serra e nella stati- stica del CO2. Da questi fattori di emissione risultano tariffe delle tasse per i singoli vettori energetici fossili per unità commerciale nell’allegato 10 dell’ordinanza, cui rinvia il capoverso 2. I fattori di emis- sione e di conseguenza anche le tariffe delle tasse per i singoli vettori energetici possono venire ade- guati in seguito a nuove misurazioni (adeguamento dell’allegato 10). Sulle aliquote delle tasse viene effettuato un arrotondamento commerciale ai 10 centesimi. L’aumento dell’aliquota della tassa modifica le tariffe nell’allegato 10 dell’ordinanza. Il capoverso 3 trasferisce al DATEC la competenza di adeguare di volta in volta le tariffe nell’allegato in funzione dell’ammontare della tassa.

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Figura 3: Aliquota della tassa sul CO2

8.2 Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 99–105) Come avveniva finora, l’esenzione dalla tassa sul CO2 si traduce nella restituzione della tassa. Questo principio è sancito nell’articolo 99. Imprese e persone esentate dalla tassa sul CO2 o che impiegano combustibili fossili a scopi non energetici possono chiedere la restituzione di questa tassa. Ciò riguar- da le persone e le imprese nominante nell’articolo 100. Gli articoli 99–105 disciplinano la procedura per la restituzione della tassa sul CO2. Di seguito vengono commentate soltanto modifiche materiali rispetto alla normativa attuale. Articolo 100 Diritto alla restituzione L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) restituisce su domanda la tassa sul CO2 pagata a imprese che partecipano allo scambio di quote di emissioni (lett. a), a centrali termiche a combustibili fossili soggette all’obbligo di compensazione ed esentate per legge dalla tassa (lett. b), per combusti- bili fossili non usati per produrre energia (lett. c) e alle imprese con un impegno di riduzione (lett. d). Articolo 101 Domanda di restituzione Affinché possa restituire l’importo della tassa versato, l’AFD deve essere in possesso di una domanda in tal senso, che le va presentata per scritto nella forma da essa prescritta (cpv. 1). L’AFD può prescri- vere la forma elettronica. Il capoverso 2 descrive i requisiti. Conformemente al capoverso 3, l’autorità può chiedere ulteriori documenti di prova che le servono per la restituzione della tassa. Articolo 102 Periodicità della restituzione Le domande di restituzione possono comprendere un periodo di tempo da uno a 12 mesi (cpv. 1). Conformemente al capoverso 2, gli aventi diritto alla restituzione devono inoltrare la loro domanda di restituzione per le tasse pagate l’anno prima al più tardi il 30 giugno dell’anno seguente. Le imprese il cui esercizio commerciale termina prima della fine dell’anno civile possono chiedere fino a detta sca- denza la restituzione di tasse pagate per l’intero esercizio commerciale chiuso l’anno prima. Ciò con- sente anche a queste imprese di riassumere la restituzione della tassa per un intero esercizio com- merciale. Se il termine non viene rispettato, il diritto alla restituzione si estingue (cpv. 3). Se esso non viene rispettato senza colpa, l’AFD può comunque restituire la tassa.

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Articolo 104 Rinvio della restituzione Per esaminare l’andamento delle emissioni durante il periodo d’impegno, le autorità devono poter contare sulla collaborazione delle imprese. Se l’UFAM accerta che un’impresa non adempie al suo obbligo di collaborazione l’AFD può sospendere la restituzione della tassa. In seguito, l’AFD respinge una domanda di restituzione. Appena l’impresa ottempera ai suoi obblighi, l’importo trattenuto viene versato.

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9 Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2

9.1 Sezione 1: Aiuti finanziari globali per la riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 106–115) Dal 2010, un terzo dei proventi della tassa sul CO2 viene impiegato per aiuti finanziari nel settore degli edifici. Il tetto massimo è stato alzato per il periodo dopo il 2012 dagli attuali 200 a 300 milioni di fran- chi l’anno. Ora, non soltanto gli edifici abitativi e quelli amministrativi beneficiano di agevolazioni, ben- sì tutti gli edifici riscaldati. Di seguito vengono commentate modifiche materiali rispetto alla normativa attuale. Articolo 106 Diritto ai contributi Gli aiuti finanziari sono concessi per il risanamento energetico di edifici riscaldati esistenti, in particola- re per migliorare l’isolamento termico dell’involucro di edifici. Possono essere utilizzati per il risana- mento sia di edifici privati, sia di edifici pubblici. Articolo 108 Accordo programmatico La Confederazione versa gli aiuti finanziari per il risanamento energetico degli edifici secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 sulla base degli accordi programmatici stipulati con i Cantoni. Gli accordi programmatici vengono stipulati fra la Confederazione (rappresentata dall’UFAM e dall’UFE) e il Cantone (o la sua rappresentanza) e per una durata massima di cinque anni (cpv. 3). Gli accordi programmatici sono disciplinati dall’articolo 20a della legge sui sussidi (LSu)35 e rappresentano una forma speciale di contratto di diritto pubblico. Quando, all’inizio del 2010, è stato varato il Programma Edifici, fatta eccezione per Appenzello Interno tutti i Cantoni hanno autorizzato la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (CDE) a rappresenta- re i loro interessi nei confronti della Confederazione. Quest’ultima ha quindi potuto concludere con la CDE in rappresentanza dei Cantoni un accordo programmatico congiunto. Con il Cantone di Appen- zello la Confederazione ne ha concluso uno separato, ma identico. La rappresentanza congiunta dei Cantoni consente di attuare il Programma Edifici in maniera armonizzata, in particolare di definire criteri uniformi per l’impiego degli aiuti finanziari, che secondo il capoverso 4 è imposto. I Cantoni sono inoltre tenuti a fissare e applicare aliquote di contributo uniformi per i singoli provvedimenti (cpv. 5). La fissazione delle aliquote avviene sulla base del modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM) e d’intesa con l’UFAM e l’UFE. Le aliquote possono essere adeguate nel corso della durata del Programma. A causa della forte richiesta, nell’aprile del 2011 e del 2012 esse sono state abbassate per accrescere l’efficienza del Programma in termini di riduzione del CO2. Con l’entrata in vigore della riveduta legge sul CO2 e della presente ordinanza, gli accordi programma- tici in corso verranno portati avanti senza modifiche. Articolo 111 Spese d’esecuzione La destinazione vincolata dei proventi della tassa sul CO2 secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge serve a indennizzare le spese d’esecuzione assunte dal Cantone fino a un massimo del 6,5 per cento degli aiuti finanziari versatigli. Le spese d’esecuzione comprendono i costi per l’attuazione operativa del programma (IT, direzione operativa, formazione, monitoraggio) e quelle per l’elaborazione della domanda. Poiché viene rimborsato soltanto l’onere effettivo, il Cantone deve do- cumentare periodicamente le spese sostenute per l’esecuzione del programma. Il 6,5 per cento va mantenuto, nella media, per l’intero periodo di durata dell’accordo programmatico (cpv. 1). L’UFAM può utilizzare annualmente al massimo 1 milione di franchi per la comunicazione globale del Programma. Anche questi fondi sono attinti dai proventi a destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 destinato al risanamento termico degli edifici. Quelli per la comunicazione globale che non sono stati utilizzati vengono versati ai Cantoni sotto forma di aiuti finanziari per promuovere il risanamento di edifici rispettoso dell’ambiente. Articolo 113 Restituzione di importi non utilizzati Se entro la durata dell’accordo programmatico il Cantone non è in grado di utilizzare tutti i contributi finanziari che gli sono stati versati, ad esempio per il fatto che non è stato inoltrato un numero suffi- ciente di domande di aiuto finanziario, alla scadenza dell’accordo il Cantone rimborsa alla Confedera-

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zione gli importi non utilizzati. Sono considerati tali i fondi che il Cantone non ha versato fino a due anni dopo la fine dell’accordo programmatico. Poiché la Confederazione ha concluso un accordo programmatico con la CDE quale rappresentante dei Cantoni, gli aiuti finanziari vengono versati alla CDE. Di conseguenza, essa è anche responsabile di restituire alla Confederazione gli aiuti finanziari non utilizzati. Articolo 115 Collaborazione La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente per attuare il programma. Composto in modo paritario tra Confederazione e Cantoni, il «Partnerausschuss» (comitato dei partner), operante dal 2010, sostiene e consiglia le parti nelle questioni inerenti al Programma Edifici, in particolare in caso di modifiche degli accordi programmatici o delle aliquote, e nella comunicazione.

9.2 Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 116–121) Basandosi sull’articolo 35 della legge sul CO2, la Confederazione può garantire mediante fideiussioni mutui a imprese che sviluppano e commercializzano nuove tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra, a promuovere l’impiego di energie rinnovabili e a preservare le risorse naturali. In caso di valutazione positiva, tali imprese ottengono un’assegnazione. La garanzia è concessa a banche o ad altri mutuanti idonei, che si assumono una quota del 40 per cento del rischio connesso al possibile importo scoperto del mutuo. Per il mutante, tuttavia, il rischio complessivo effettivo dipende finalmente anche dalla proporzione tra i mezzi propri e i fondi di terzi , alla base del finanziamento del progetto. Sulla scorta di analisi approssimative del panorama dell’innovazione, si prevedono annualmente circa 50 richieste da parte di imprese. Poiché verificare le finanze delle imprese e valutarne i piani imprendi- toriali non fanno parte dei compiti fondamentali della Confederazione, almeno questa parte va affidata a un’organizzazione idonea che assume compiti sovrani su mandato della Confederazione. Per valu- tare la tecnologia e la sua importanza nella politica climatica ed energetica, è ipotizzabile anche un comitato di esperti, sul modello della Commissione per l’innovazione e la tecnologia (CIT), nel quale sono rappresentati due uffici federali, l’UFAM e l’UFE. Per coprire gli importi scoperti delle fideiussioni si istituisce un fondo senza personalità giuridica, il fondo di tecnologia, al quale è versato un importo annuo massimo di 25 milioni di franchi dei proventi della tassa sul CO2. Commenti agli articoli 116–121 Articolo 116 Fideiussione Con l’aiuto del fondo per le tecnologie si promuovono innovazioni che riducono i gas serra o il consu- mo di risorse, oppure che agevolano l’impiego di energie rinnovabili e aumentano l’efficienza energeti- ca (cpv. 1). Il fondo deve in primo luogo coprire rischi connessi alla tecnologia innovativa. La nuova tecnologia dovrebbe essere competitiva dal punto di vista commerciale (lett. a) e l’impresa, per effettivo del per- sonale e struttura finanziaria, dovrebbe sostanzialmente essere in grado di condurre il progetto inno- vativo a un successo duraturo. Le imprese la cui solvibilità è a rischio, non devono beneficiare di un mutuo garantito da fideiussione (lett. b). Conformemente al capoverso 2, le fideiussioni vengono di regola concesse a banche o casse di ri- sparmio ammesse in virtù della legge federale sulle banche e che sottostanno alla vigilanza sui mer- cati. Altri mutuanti idonei possono essere creditori se garantiscono di assolvere i compiti quali benefi- ciari della fideiussione con una diligenza paragonabile a quella di una banca. La concessione di fideiussioni è intesa a facilitare a imprese innovative l’accensione di un muto. Le fideiussioni dal fondo per le tecnologie servono a ripartire il rischio nel mettere a disposizione capitale. Il capoverso 3 fissa al 60 per cento la quota massima sul mutuo concesso che il fondo per le tecnolo- gie garantisce mediante fideiussione e a 3 milioni di franchi per impresa l’importo massimo garantito mediante fideiussione. L’entità dell’effettiva somma garantita da fideiussione deve rifarsi alla prassi dell’Unione europea, che differenzia in base alle dimensioni dell’impresa, alle caratteristiche tecniche degli impianti e al tipo di progetto. L’ammontare e la durata delle fideiussioni devono anche coincidere con i requisiti commerciali per l’ammortamento dei mutui: di regola, quelli a breve termine sono con-

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cessi per 18 mesi, quelli a lungo termine per 60–72 mesi. La durata della fideiussione concessa non può superare quella del mutuo garantito dalla fideiussione stessa. Di solito, i mutui "di pari passo" vengono garantiti dalle banche. Poiché, tuttavia, in particolare nella fase iniziale di un’impresa vi è una necessità di capitale dall’elevata disponibilità all’assunzione del rischio, in caso di innovazioni assai promettenti si devono potere garantire mediante fideiussione an- che mutui postergati. Questi ultimi comportano un rischio più elevato, poiché in caso di insolvenza si estinguono dapprima i debiti privilegiati, come il capitale di terzi. Altre forme mezzanine quali mutui partecipativi o convertibili, dallo spiccato carattere opzionale, comportano rischi elevati, ma soprattutto sono interessanti nell’ottica di una partecipazione agli utili d’esercizio. Articolo 117 Assegnazione della fideiussione Le imprese che vogliono finanziare un progetto innovativo con un mutuo garantito da una fideiussione, presentano una domanda all’UFAM o a un’organizzazione da esso incaricata. In caso di giudizio posi- tivo della tecnologia innovativa e dell’impresa, l’UFAM garantisce che la fideiussione verrà concessa nei confronti di un mutuante idoneo (cpv. 1). Per giudicare un progetto innovativo da finanziare attraverso un mutuo garantito da una fideiussione, secondo il capoverso 2 sono necessari per lo meno:  la forma organizzativa, gli organi, il diritto di firma e la struttura finanziaria dell’impresa, inclusa la scadenzialità di mutui già esistenti (lett. a);  la documentazione tecnica del progetto innovativo e il piano imprenditoriale con i costi d’investimento, il cashflow atteso e i provvedimenti per uno sviluppo, un’introduzione sul mer- cato o una diffusione efficaci della tecnologia innovativa (lett. b e c);  la descrizione della tecnologia innovativa, della procedura o dell’impianto e il loro potenziale per il risparmio delle emissioni di gas serra o del consumo di risorse o per l’aumento dell’efficienza energetica o dell’impiego di energie rinnovabili (lett. d). Di interesse è anche il motivo per cui il progetto innovativo non può essere svolto senza fideiussione. L’UFAM o gli organi esecutivi incaricati possono chiedere in ogni momento ulteriori informazioni. Articolo 118 Concessione della fideiussione Sulla base dell’assegnazione, l’UFAM o un’organizzazione da esso incaricata concede una fideiussio- ne a una banca o a un altro mutuante idoneo (cpv. 1). Poiché, a seguito della fideiussione, cala il ri- schio per il mutuante, esso deve farne beneficiare anche il mutuatario sotto forma di un premio di ri- schio ridotto e di migliori condizioni degli interessi (cpv. 2). Articolo 119 Obbligo di notifica e rendicontazione L’impresa alla quale viene concesso un mutuo garantito da fideiussione deve riferire ogni anno sullo stato del mutuo, che fornisce informazioni sullo stato dell’ammortamento e sull’onere degli interessi, e presentare il suo conto annuale (cpv. 2). Di interesse sono eventi che potrebbero portare a un caso di sinistro. Vanno notificati immediatamente i cambiamenti intervenuti nella struttura giuridica dell’impresa (cpv. 1), ad esempio dei rapporti di pro- prietà o delle finalità dell’impresa. La fideiussione può essere portata avanti in caso di ripresa di un’impresa. Articolo 120 Esecuzione L’UFAM può trasferire compiti di esecuzione a organizzazioni idonee mediante mandati di prestazioni. In virtù dell’articolo 39 della legge sul legge sul CO2, il trasferimento di compiti di esecuzione può an- che contemplare compiti sovrani su mandato della Confederazione. In questo caso l’organizzazione è soggetta alla responsabilità dello Stato. Per giudicare la tecnologia innovativa riguardo alla sua utilità per la protezione del clima e il risparmio delle risorse naturali può essere insediato un comitato di esperti sul modello del CIT. Gli esperti ven- gono indennizzati per le loro spese.

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Articolo 121 Finanziamento Il fondo per le tecnologie è gestito quale fondo speciale senza personalità giuridica ai sensi dell’articolo 52 della legge federale sulle finanze della Confederazione36. È alimentato con fondi della tassa sul CO2 per un ammontare di massimo 25 milioni franchi l’anno. Le risorse del fondo vengono rimunerate e servono a finanziare le perdite della fideiussione. Inoltre, anche i costi di esecuzione connessi alla concessione di quest’ultima vengono pagati con fondi della tassa sul CO2. Con i crediti a preventivo annuali, il Consiglio federale propone alle Camere federali l’ammontare dei mezzi finanziari che vengono forniti al fondo per le tecnologie (cpv. 1). L’entità dei mezzi si rifà alle fideiussioni probabilmente da concedere e già concesse e il conseguente rischio di perdite per l’anno successivo. Per non caricare in modo duraturo le finanze della Confederazione, le fideiussioni con- cesse complessivamente non deve superare 500 milioni franchi (cpv. 3). Poiché, con le fideiussioni, la Confederazione assume impegni finanziari pluriennali, si deve chiedere un credito d’impegno con il quale l’Assemblea federale stabilisce l’ammontare massimo degli impegni ancora in sospeso (cpv. 2). Trattandosi, nel caso della concessione di fideiussioni per tecnologie nel settore ambientale, di un nuovo strumento dove la stima della domanda e dei rischi è incerta, il limite massimo previsto nell’ordinanza per impegni ancora in sospeso non va utilizzato completamente. A ciò si aggiunge che inizialmente il fondo dispone ancora di pochi fondi per coprire eventuali perdite. È previsto di chiedere alle Camere federali un credito d’impegno di 200 milioni con il messaggio concernente il preventivo. A seconda di come evolverà il sistema delle fideiussioni, in un secondo tempo potranno essere chiesti al Parlamento crediti aggiuntivi per aumentare il volume dell’impegno fino al limite massimo di

500 milioni.

I costi per il disbrigo delle domande e l’indennizzo alle organizzazioni incaricate vengono integrati nel budget dell’UFAM e finanziati con le risorse del fondo per le tecnologie. Le autorità o l’organizzazione incaricata possono riscuotere emolumenti per la trattazione delle domande. L’UFAM o l’organizzazione incaricata riferisce annualmente all’attenzione del DATEC sulle fideiussioni concesse, sui rischi di perdite e sulle fideiussioni richieste. Il fondo per le tecnologie è valutato periodi- camente quanto a utilità ambientale, effetti di coinvolgimento, efficacia ed efficienza

9.3 Sezione 3: Distribuzione del prodotto della tassa alla popolazione

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 122–126) Come finora, i proventi della tassa sul CO2 verranno in gran parte ridistribuiti all’economia e alla popo- lazione. L’attuale normativa riguardanti la distribuzione della quota del prodotto della tassa spettante alla popolazione verrà quindi ripresa con singoli adeguamenti formali e redazionali.

9.4 Sezione 4: Distribuzione del prodotto della tassa all’economia

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 127–130) Come finora, i proventi della tassa sul CO2 verranno in gran parte ridistribuiti all’economia e alla popo- lazione. A differenza dell’attuale normativa, in futuro anche le imprese esentata dalla tassa sul CO2 profitteranno della distribuzione del prodotto della tassa all’economia o non ne saranno più escluse. Questa nuova normativa non ha alcun effetto sull’ordinanza. Gli attuali articoli riguardanti la distribu- zione della quota del prodotto della tassa spettante all’economia verranno quindi ripresi con singoli adeguamenti formali e redazionali.

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10 Capitolo 10: Formazione e informazione

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 131 e 132) Mediante la formazione, l’informazione e la consulenza è possibile migliorare l’efficacia dei provvedi- menti pianificati nella legge sul CO2. L’incarico di formazione e di informazione conformemente all’articolo 41 della legge si riferisce a tutti i settori che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della politica in materia di clima. Sono interpellati un vasto pubblico e tutti coloro che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, quali intermediari o direttamente. A tale scopo verrà elabo- rato un programma che raggruppa attività di promozione della formazione e miglioramento dell’informazione. Esso garantisce inoltre la coerenza strategica e la sintonia con attività di altri opera- tori che hanno un influsso sugli obiettivi della protezione del clima. Nell’elaborare il programma occorre osservare le basi della comunicazione dei cambiamenti sociali, che comprendono in particolare:  fornire le nozioni di base e la consapevolezza dei problemi (livello cognitivo);  interpellare la motivazione e l’emozione (livello affettivo);  formare alle regole di tutti i giorni e premiarne l’applicazione (livello normativo). Commenti agli articoli 131 e 132 Articolo 131 Promozione della formazione Assumono compiti in virtù di questa legge in particolare gli esperti che svolgono un ruolo di mediatori e diffusori nello sviluppo, nell’applicazione e nella diffusione di tecnologie, procedure e prodotti per ridurre le emissioni, ma anche gli utenti che prendono decisioni in merito agli investimenti e ai consu- mi. Anche nel settore dell’adattamento ai cambiamenti climatici vi sono esperti, in ambito pubblico e privato, che si occupano sempre più dello sviluppo, della pianificazione, del coordinamento e dell’attuazione di provvedimenti atti a sfruttare le opportunità e a evitare i rischi risultanti dai cambia- menti climatici. Le misure di formazione e perfezionamento neIl’ambito della politica in materia di clima devono perciò concentrarsi sulla formazione professionale. L’UFAM può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per la progettazione, lo sviluppo, l’esecuzione e la valutazione di offerte di formazione (cpv. 2). Poiché la protezione del clima e le misure di adattamento ai cambia- menti climatici rappresentano una sfida intergenerazionale, oltre alla formazione e al perfezionamento dei professionisti sono possibili anche offerte di formazione per la scuola dell’obbligo e nell’insegnamento medio superiore. Le offerte di formazione già sostenute in altro modo dalla Confederazione, ad esempio nel quadro di SvizzeraEnergia, non ricevono aiuti finanziari supplementari. L’UFAM applica criteri di qualità per sce- gliere le offerte di formazione degne di essere promosse. Articolo 132 Informazione Le informazioni sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e sul comportamento rispettoso del clima e adeguato ai cambiamenti climatici sono un presupposto fondamentale per comportamenti adeguati alle situazioni. Occorre illustrare alla popolazione le basi decisionali e le opzioni operative. Le informa- zioni dell’UFAM possono anche rivolgersi a gruppi target specifici. L’attività di informazione delle auto- rità si rifà ai principi generali dell’amministrazione: deve essere comprensibile, oggettiva, trasparente e proporzionata e, in particolare, non deve essere impiegata a fini diversi da quelli stabiliti. L’attività di informazione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici (lett. a) contempla in primo luo- go le conseguenze dei cambiamenti climatici per la Svizzera. Possono tuttavia essere considerati anche i rischi che hanno ripercussioni globali o che riguardano regioni di particolare importanza per la Svizzera e la sua popolazione. L’UFAM informa il pubblico su possibili misure di adattamento ai cambiamenti climatici (lett. b) in Sviz- zera. Si possono però discutere anche le misure di adattamento che hanno dimensioni globali o che riguardano regioni di particolare importanza per la Svizzera e la sua popolazione. L’attività di informazione dell’UFAM sul comportamento rispettoso del clima (lett. c) non si limita sol- tanto alle emissioni prodotte in Svizzera, bensì comprende anche le emissioni risultanti dalla fabbrica- zione, dal trasporto e dallo smaltimento di prodotti o dalla fornitura di prestazioni di servizio all’estero se questi vengono poi utilizzati in Svizzera. Inoltre, l’UFAM informa la popolazione e i gruppi target interessati riguardo ai provvedimenti legali, migliorando così la comprensione per la politica nazionale 49/54

in materia di clima. In questo modo si intende rafforzare il consenso per gli strumenti esistenti, costitui- re una base per l’attuazione conforme agli obiettivi di singoli provvedimenti (p. es. ammontare della tassa sul CO2) e creare le condizioni quadro favorevoli a provvedimenti legali in materia di protezione del clima in altri ambiti politici o ad altri livelli politici. Il confine tra informazione e consulenza di cui all’articolo 41 della legge sul CO2 non è ben definito. I contributi finanziari per le prestazioni di consulenza vengono versati solamente se i consulenti sono indipendenti; è escluso in particolare il sostegno a promotori di singoli vettori energetici, di singole tecnologie o di prodotti specifici. L’UFAM versa contributi per prestazioni di consulenza se  sono idonee a portare a una riduzione delle emissioni efficiente in termini di costi e significati- va in termini di cifre assolute;  colmano le lacune nell’offerta di consulenza (p. es. riguardo alle regioni linguistiche o di tipo sociodemografico);  puntano su una metodica idonea. Poiché, salvo poche eccezioni, l’obiettivo di riduzione stabilito dalla legge va raggiunto in Svizzera, le prestazioni di consulenza che mirano esclusivamente a una riduzione all’estero sono considerate di seconda fascia.

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11 Capitolo 11: Esecuzione

Commenti agli articoli 133–137 Articolo 133 e 135 Autorità esecutive e Indennizzo La legge sul CO2 designa l’UFAM quale ufficio competente per la politica in materia di clima. Nell’attuazione della legge l’UFAM viene coadiuvato da altri uffici federali (in particolare l’USTRA, l’UFE, e l’AFD) (art. 133 cpv. 1–5), per non creare sovrapposizioni nelle strutture e mantenere al mi- nimo l’onere amministrativo. Ai fini di un’impostazione efficiente, i dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione sono a disposizione di tutte le autorità esecutive, sempre che ne abbiano bisogno per adempiere ai loro compiti di esecuzione (cpv. 6). Fatta eccezione per le prescrizioni in materia di CO2 riguardanti le automobili nuove, la cui esecuzione è finanziata dalla sanzione di cui all’articolo 33, l’onere dei singoli servizi è indennizzato mediante la tassa sul CO2 sotto forma di crediti per il personale e per beni e servizi. A tale scopo si trattiene al massimo il 2,4 per cento delle entrate lorde generate dalla tassa sul CO2 (art. 135). Secondo le stime attuali, con questo 2,4 per cento si possono coprire i costi di esecuzione, fatta eccezione per l’onere di esecuzione per il fondo per le tecnologie, che viene indennizzato attraverso le sue stesse risorse. Se, a causa di aumenti dell’aliquota della tassa conformemente all’articolo 97, l’indennizzo dovesse cre- scere più dei costi di esecuzione, il DATEC abbasserà di conseguenza l’aliquota dell’indennizzo d’intesa con il DFF. Articolo 134 Inventario dei gas serra L’inventario dei gas serra è una statistica completa delle emissioni che l’UFAM tiene secondo le di- sposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Comprende i dati riguar- danti le emissioni per tutti i gas serra elencati nell’articolo 1 della presente ordinanza e dati sulle di- mensioni e la modifica dei serbatoi di carbonio nella biomassa e nel suolo (p. es. nel bosco). In futuro nell’inventario verrà documentato anche il carbonio immagazzinato nei prodotti del legno. L’inventario dei gas serra è determinante per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della legge. Inoltre, devono essere considerati i certificati delle emissioni esteri computabili secondo la presente ordinanza di imprese e centrali termiche a combustibili fossili, che vengono documentati separatamente. L’inventario dei gas serra di un anno civile viene presentato ogni volta nell’aprile di due anni dopo al Segretariato ONU per i cambiamenti climatici. Si potrà perciò giudicare in maniera definitiva il raggiun- gimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della legge soltanto nel 2022. Sulla base di parti dell’inventario dei gas serra, in precedenza si allestisce la statistica annuale del CO2, determinante per l’esecuzione del Capitolo 7 della presente ordinanza. Articolo 136 Controlli e obbligo di informare L’articolo 134 autorizza le autorità esecutive a controllare in ogni momento la corretta attuazione degli obblighi legali. A tale scopo, possono eseguire controlli con o senza preavviso. Le informazioni, i do- cumenti e i dati necessari all’attuazione della presente ordinanza devono essere messi a disposizione delle autorità esecutive (obbligo di informare). Questo concerne in particolare i dati che servono per calcolare le emissioni di gas serra. Articolo 137 Adeguamento degli allegati In caso di necessità, il DATEC può adeguare di sua competenza l’allegato 1, che esclude determinati tipi di progetti di protezione del clima svizzeri ed esteri, e l’allegato 5, nel quale sono elencati i settori economici autorizzati all’esenzione dalla tassa sul CO2. In questo modo si può reagire più rapidamen- te a nuovi sviluppi.

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12 Capitolo 12: Disposizioni finali

12.1 Sezione 1: Disposizioni transitorie

Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 138–143) I diritti di emissione che non sono stati utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere trasferiti sen- za limitazione quantitativa. La forma del trasferimento dipende dal sistema nel quale è integrata l’impresa che possiede i diritti di emissione nel momento in cui vengono trasferiti. I diritti di emissione vengono convertiti in diritti di emissione validi dal 2013, in crediti utilizzabili dal 2013 per le imprese con impegno di riduzione o in attestati ai sensi dell’articolo 7 della legge sul CO2. Poiché la validità dei certificati di riduzione delle emissioni generati con i meccanismi flessibili del Pro- tocollo di Kyoto è limitata nel tempo, l’articolo 139 ne disciplina il riporto dal primo periodo d’impegno (2008–2012) al secondo periodo (2013–2020). Il trasferimento di certificati di riduzione delle emissioni che non sono stati utilizzati durante il primo periodo d’impegno è possibile solamente per operatori soggetti a un impegno nel quadro della legge sul CO2. Si applicano i limiti qualitativi e quantitativi san- citi nell’ordinanza. Inoltre, nel capitolo 12 vengono stabilite anche le disposizioni transitorie per singole disposizioni della presente ordinanza. In virtù dell’articolo 140, per i progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera già approvati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto. Su richiesta, i vecchi attestati possono essere convertiti in attestati secondo la presente ordinanza. L’articolo 141 disciplina le disposizioni transitorie per computare le automobili che producono emissio- ni inferiori a 50 grammi di CO2 al chilometro nel calcolo delle emissioni di CO2 determinanti per i gran- di importatori. Negli articoli 142 e 143 si disciplina fino a quando devono essere presentate le domande e le notifiche inerenti all’inclusione nel sistema di scambio di quote di emissioni, all’esenzione dalla tassa e alla restituzione della tassa sul CO2 dal 2013. Commenti agli articoli 138–143 Articolo 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati L’articolo 138 prevede che i diritti di emissione che non sono stati utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere trasferiti senza limitazione quantitativa. Dal 2013 il SSQE funzionerà come sistema chiuso, dal quale i diritti di emissione non potranno essere estratti e utilizzati da imprese diverse da quelle partecipanti allo stesso SSQE per adempiere ai loro obblighi. I diritti di emissione che non sono stati utilizzati nel primo periodo d’impegno, possono essere convertiti senza limitazione quantitativa e con un rapporto di 1:1. La forma della conversione dipende tuttavia da come la legge tratta l’impresa che possiede i diritti di emissione. La conversione ha luogo il 30 giugno 2014 (cpv. 1). Per le imprese che fino al 2012 erano integrate nel SSQE e che dal 2013 continueranno a partecipar- vi, i diritti di emissione non utilizzati verranno convertiti in nuovi diritti di emissione (cpv. 1 lett. a). Le imprese che fino al 2012 partecipavano al SSQE e che dal 2013 assumeranno impegni di riduzione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge, ricevono un credito che possono utilizzare per raggiungere i propri obiettivi o che, su domanda, possono fare convertire in attestati secondo l’articolo 7 della legge (cpv. 1 lett. b e cpv. 2). Per tutte le altre imprese e persone che dopo il 2012 non partecipano al SSQE né assumono un impegno di riduzione i diritti di emissione vengono diretta- mente convertiti in attestati ai sensi dell’articolo 7 della legge sul CO2 (cpv. 1 lett. c). I diritti e gli obblighi inerenti al computo dei diritti di emissione e all’attestato dal 2013 sono sanciti nelle rispettive disposizioni riguardanti il computo. Articolo 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati L’articolo 139 completa l’articolo 3 e l’allegato 1 e precisa fino a che punto, in base alla loro validità secondo il Protocollo di Kyoto, possono essere computati i certificati di riduzione delle emissioni (certi- ficati). Secondo le disposizioni di quest’ultimo, ai certificati è attribuito un numero di identificazione indicante anche la durata di validità, durata che in sostanza corrisponde al periodo nel quale è fornita la riduzione delle emissioni. I certificati dal primo periodo d’impegno (2008–2012) possono essere computati per l’adempimento degli impegni fino a metà 2015. Fino ad allora, le emissioni per l’ultimo anno d’impegno (2012) documentate nell’inventario dei gas serra dovranno essere verificate in una procedura internazionale. I certificati del primo periodo d’impegno che non vengono utilizzati possono 52/54

essere annunciati per il trasferimento («carry-over»). La Confederazione deve presentare una richie- sta in tal senso al Segretariato ONU per i cambiamenti climatici. In questo modo sono validi anche nel secondo periodo d’impegno, cambia semplicemente il loro numero di identificazione. I certificati che non sono stati annunciati per il trasferimento non sono più validi nel secondo periodo d’impegno e vengono eliminati. I certificati emessi nel primo periodo d’impegno possono essere utilizzati solamente fino al 31 marzo 2015 (cpv. 5). Fino ad allora, anche in rappresentanza delle imprese, la Confederazione li deve an- nunciare per il trasferimento affinché possano essere utilizzati nel secondo periodo d’impegno. Conformemente all’articolo 48 capoverso 2 della legge sul CO2, i certificati possono essere riportati soltanto in misura limitata. L’articolo 139 dell’ordinanza precisa le regole per il trasferimento dei certifi- cati conformemente al Protocollo di Kyoto. La quantità ammessa corrisponde al 2,5 per cento dei diritti di emissione assegnati («Assigned Amount Unit» AAU, numero di diritti di emissione assegnati allo Stato in dipendenza del suo obiettivo di riduzione) per CER (certificati da progetti in Paesi in sviluppo) e per ERU (certificati da progetti in Paesi industrializzati), quindi 6 070 960 CER e 6 070 960 ERU (cpv. 3). Nel caso in cui, al momento del trasferimento, il Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni contenga più certificati di riduzione delle emissioni della quantità massima ammessa, l’ordinanza stabilisce chi può trasferire quanti certificati. Sono autorizzati in primo luogo operatori ai quali la legge dopo il 2012 consente di computare i certificati in una certa misura. La quantità massima dei certificati riportati corrisponde al limite massimo che possono computare entro fine 2020. Tutti gli altri operatori non possono riportare certificati. Poiché il trasferimento avrà luogo solamente verso metà 2015, essi hanno la possibilità, entro i termini che verranno comunicati loro, di vendere i loro certificati o di trasferirli in un altro registro. Godono della massima priorità le imprese SSQE e le imprese con imprese di riduzione (cpv. 4). In seconda posizione seguono le centrali termiche a carboni fossili tenute alla compensazione in virtù della legge sul CO2. Per ogni impresa non possono essere trasferiti più certificati di quanti ne potranno essere computati al massimo ancora entro fine 2020. Se il diritto di trasferimento individuale delle singole imprese di una categoria la quantità massima ammessa conformemente al Protocollo di Kyo- to, il diritto al trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni è ripartito in modo uniforme e proporzionale. Possono essere riportati soltanto certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i criteri di qualità di cui all’articolo 3 (cpv. 2). Si garantisce così una procedura coerente nel computo e nel trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni. Articolo 140 Conversione di attestati Secondo l’articolo 140, con il nuovo diritto possono essere rilasciati attestati anche per progetti regi- strati prima del 1° gennaio 2013. Per giudicare simili progetti da questa data si applica il nuovo diritto. In particolare, entro i primi due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza occorre inoltrare un rapporto di monitoraggio verificato di cui all’articolo 8. Anche per le riduzioni delle emissioni realizzate prima del 1° gennaio 2013 e per le quali non è stato ancora rilasciato un attestato si applica il nuovo diritto. In relazione con l’entrata in vigore della presente ordinanza verranno elaborati nuovi metodi e e mezzi ausiliari, atti a sostenere i richiedenti, per verificare l’addizionalità di provvedimenti di compen- sazione volontari in Svizzera. L’UFAM può chiedere che questi metodi e processi prestabiliti vengano utilizzati anche progetti registrati prima del 2013, purché sia comprovato che è possibile accrescere la qualità delle documentazioni (cpv. 1). Gli attestati per le prestazioni di riduzioni rilasciati prima del 31 dicembre 2012 devono essere conver- titi e registrati nella banca dati tenuta dall’UFAM. Solamente gli attestati che vi sono registrati possono venire computati nel quadro della presente ordinanza. Grazie alla sostituzione e alla corrispondente uniformazione dei sistemi di registrazione si evitano confusioni dovute ad attestati di tipo differente (cpv. 2). Articolo 142 Disposizione transitoria relativa alla partecipazione al SSQE Le imprese tenute alla partecipazione allo scambio di quote di emissioni in virtù dell’articolo 16 della legge possono, alle condizioni elencate nell’articolo 44 della presente ordinanza, chiedere una deroga all’inclusione nel SSQE. Affinché una simile deroga possa avere luogo già dal 2013, la domanda va presentata all’UFAM al più tardi il 28 febbraio 2013.

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Articolo 143 Disposizione transitoria relativa all’esenzione dalla tassa e alla restituzione Il capoverso 1 sancisce che la domanda di cui all’articolo 73 nell’ottica di un’esenzione dalla tassa dal 2013 va presentata all’UFAM entro il 1° giugno 2013. Il punto di partenza per l’obiettivo di emissione si calcola sulla media delle emissioni di gas serra storiche effettive,degli anni 2010 e 2011 (cpv. 1). Per consentire alle imprese esentate già nel primo periodo d’impegno una restituzione senza lacune, esse possono richiedere la restituzione provvisoria della tassa sul CO2, sempre che abbiano inoltrato una domanda di esenzione dalla tassa dal 2013. Se l’impresa non è esentata dal 2013, deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi (cpv. 2). Conformemente al capoverso 3, per giudicare l’adempimento o l’inadempimento degli impegni del primo periodo d’impegno e per sanzionare eventuali inadempienze si applica il diritto vigente.

12.2 Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione

Commenti agli articoli 144 e 145 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013 (art. 145). Sostituisce le attuali ordinanze concernenti la legge sul CO2. Per valutare l’adempimento o l’inadempimento degli impegni nel periodo 2008–2012 e per sanzionare eventuali inadempienze rimangono tuttavia valide le attuali disposizioni (art. 143 cpv. 3).

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