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Revisione dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Dipartimento federale dell’economia DFE

Segreteria di Stato dell’economia SECO Condizioni di lavoro Protezione dei lavoratori

Riferimento: 2012-12-04/218 Specialista: bkd Berna, 7 dicembre 2012

RAPPORTO ESPLICATIVO

Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2 / RS 822.112) Nuove disposizioni concernenti il personale a terra della navigazione aerea (art. 47 OLL 2)

1 Contesto

In base all’articolo 27 LL, l’OLL 2 prevede una regolamentazione derogatoria per il personale a terra della navigazione aerea (art. 47 OLL 2). Attualmente tale regolamentazione prevede in particolare la possibilità di ripartire in modo irregolare le 26 domeniche libere nel corso dell’anno civile, a condizione che sia garantita una domenica libera per trimestre civile (art. 12 cpv. 1 OLL 2). La maggioranza delle aziende che appartengono alla categoria in questione non sono in grado di rispettare questa regola. Infatti il traffico aereo è intenso, soprattutto durante il fine settimana, il fabbisogno di personale è dunque maggiore. Per questo motivo la SECO rilascia da diversi anni autorizzazioni allo scopo di permettere la riduzione del numero minimo di domeniche libere nelle aziende che hanno dimostrato di avere un fabbisogno reale. In base a ciò le aziende interessate possono ridurre il numero di domeniche libere fino a 20, o addirittura eccezionalmente fino a 15, quando si tratta di evitare perturbazioni dei servizi di volo o di rimediarvi e di rispondere ad altre esigenze urgenti.

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Tenuto conto, da un lato, del numero elevato di deroghe concesse e, dall’altro, di un intervento parlamentare che mira anch’esso a ridurre il numero di domeniche libere1, la SECO ha avviato una serie di discussioni con i partner sociali delle aziende interessate allo scopo di esaminare la pertinenza di una revisione dell’OLL 2. I negoziati sono sfociati in un compromesso che tiene conto del contenuto delle deroghe accordate finora dalla SECO.

2 Articolo 12 capoverso 1bis OLL 2 (nuovo)

In seguito alle discussioni svolte con i partner sociali, la revisione del quadro normativo concernente le domeniche libere si rivela necessaria. Si tratta infatti di trovare una soluzione a lungo termine per un settore le cui esigenze non sono più soddisfatte dalle disposizioni attuali dell’OLL 2 e che necessita sempre di più della concessione di un permesso da parte della SECO. La sistematica dell’OLL 2 impone l’inserimento di un nuovo capoverso nell’articolo 12 OLL 2 (Numero di domeniche libere). Il contenuto di questa proposta riflette il compromesso raggiunto dai partner sociali, i cui negoziati si sono basati inizialmente su quanto previsto dalle deroghe concesse dalla SECO. Infatti queste ultime prevedevano, quale contropartita alla riduzione del numero di domeniche libere, una compensazione in termini di fine settimana completamente liberi. I partner sociali hanno quindi riconosciuto l’importanza di tali periodi di libero per la salute e i rapporti sociali e familiari del lavoratore. Di conseguenza una riduzione a 18 domeniche libere è possibile unicamente se i lavoratori interessati beneficiano, almeno 12 volte nel corso dell’anno civile, di un riposo settimanale di almeno 59 ore consecutive, che comprendono il riposo giornaliero di cui all’articolo 15a capoverso 1 LL nonché il sabato e la domenica interi (2 x 24 ore + 11 ore). La domenica è l’intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica (cfr. art. 18 cpv. 1 LL). Con il consenso della maggioranza dei lavoratori interessati o della loro rappresentanza nell’azienda, questo intervallo di 24 ore può essere anticipato o differito di un’ora al massimo (cfr. art. 18 cpv. 2 LL).

3 Articolo 47 capoverso 1 OLL 2

La modifica dell’articolo 47 capoverso 1 OLL 2 riguarda l’introduzione del rinvio al nuovo capoverso citato al punto 2 sostituendo così l'attuale rinvio all'articolo 12 capoverso 1 OLL 2.

Mozione Germanier (Curia Vista 10.3508). Il Consiglio nazionale ha adottato la mozione; la Commissione del Consiglio degli Stati ha sospeso il suo trattamento dopo aver preso conoscenza del progetto di revisione in corso.

2012-12-04/218 \ COO.2101.104.5.3492075 2/2

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