Ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) e Ordinanza del DFE sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette (Ordinanza sui controlli CITES)
Dipartimento federale dell’economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV
Note esplicative concernenti l’ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES)
PROGETTO del 25 luglio 2012
I. Premessa Attualmente l’applicazione della convenzione del 3 marzo 1973 1 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) avviene principalmente mediante l’ordinanza del 18 aprile 2007 2 sulla conservazione delle specie (OCS). Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale3 oggi tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Conformemente a tale principio, importanti norme di diritto finora contemplate dalla OCS sono state accorpate in una nuova legge formale: la legge federale del 16 marzo 20124 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES).
Oltre a disposizioni relative all’attuazione della LF-CITES, l’ordinanza sulla circolazione di specie di fauna e di flora protette (O-CITES) contempla anche disposizioni di attuazione della legge del 20 giugno 19865 sulla caccia (LCP) e della legge federale del 21 giugno 19916 sulla pesca (LFSP). L’OCS attualmente comprende già disposizioni inerenti alla LCP e alla LFSP. L’OCS viene abrogata dalla O-CITES.
RU …, FF 2012 3081 5 RS 922.0 6 RS 923.0
II. Note relative alle singole disposizioni
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
Capoverso 1 L’ordinanza si applica ad animali e piante di specie protette ai sensi della LF-CITES, alle parti di tali animali o piante nonché ai loro prodotti derivati (lett. a). Nel caso delle disposizioni di attuazione della LCP si tratta dell’autorizzazione all’importazione, al transito e all’esportazione di animali di specie protette nonché delle parti o dei prodotti dei medesimi, come pure dell’autorizzazione all’importazione di esemplari di specie cacciabili destinati alla messa in libertà (lett. b). Inoltre l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) rilascia autorizzazioni all’importazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a LFSP (lett. c).
Capoverso 2 Al capoverso 2 si stabilisce che gli ibridi fino alla quarta generazione (F4) di animali di cui agli allegati I–III CITES sono considerati esemplari delle specie contemplate da detti allegati. Per tali ibridi valgono pertanto le disposizioni della CITES, della LF- CITES e della O-CITES. Viene così recepita la norma attuale, enunciata all’articolo 1 capoverso 1 lettera g OCS. In questo caso si tratta in pratica soprattutto di incroci tra gatti bengalesi o serval e gatti domestici, molto ambiti da alcune cerchie di appassionati.
Capitolo 2: Obblighi relativi all’importazione, al transito e all’esportazione
Art. 2 Autorizzazioni e certificati dello Stato d’esportazione e dello Stato di riesportazione
Capoverso 1 In linea di principio l’importazione, il transito e l’esportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES devono essere autorizzati dall’UFV (art. 7 cpv. 1 lett. a LF-CITES). La CITES prescrive l’uso di autorizzazioni e certificati affinché il commercio di esemplari di cui agli allegati I‒III sia conforme alle disposizioni in essa contenute. Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES possono perciò essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di un’autorizzazione all’esportazione dello Stato di esportazione o di un certificato di riesportazione dello Stato di riesportazione. Le autorizzazioni all’esportazione dello Stato di esportazione o i certificati di riesportazione dello Stato di riesportazione devono essere presentati in aggiunta all’autorizzazione all’importazione o al transito rilasciata dall’UFV. Per esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES è sufficiente l’autorizzazione dell’UFV prevista secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a LF- CITES. Detta autorizzazione corrisponde alle direttive della CITES.
Capoverso 2 Il capoverso 2 definisce i requisiti che l’autorizzazione all’esportazione dello Stato d’esportazione e il certificato di riesportazione dello Stato di riesportazione ai sensi del capoverso 1 devono soddisfare.
Art. 3 Responsabilità per i documenti Secondo la disposizione in esame, chi importa, fa transitare o esporta oppure incarica terzi dell’importazione, del transito o dell’esportazione di esemplari di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a‒c è responsabile della completezza della documentazione necessaria (autorizzazioni secondo la LF-CITES, la LCP, la LFSP e l’articolo 2 della O-CITES). La definizione di «esemplare» è basata sull’articolo 3 lettera a LF-CITES, e si applica per analogia anche in relazione alle prescrizioni in materia di esportazione inerenti alla LCP e alla LFSP.
Art. 4 Dichiarazione L’articolo 6 LF-CITES prevede già l’obbligo di dichiarazione per gli esemplari che rientrano nel campo di applicazione della LF-CITES. Nel contempo viene sancito anche un obbligo di dichiarazione per gli esemplari che secondo la LCP necessitano di un’autorizzazione all’importazione, al transito e all’esportazione. Gli esemplari da dichiarare sono enumerati nell’elenco stilato dal Dipartimento federale dell’economia (DFE). Nel caso di animali di specie cacciabili ai sensi della LCP, destinati alla messa in libertà, deve essere dichiarata soltanto l’importazione. L’obbligo di dichiarazione ai sensi della LF-CITES e della O-CITES vale, fatte salve deroghe, anche nel traffico viaggiatori. Di norma la dichiarazione avviene presso un ufficio doganale. In caso di importazione degli esemplari in un’enclave doganale svizzera (Samnaun e Sampuoir), transito degli esemplari per un’enclave doganale svizzera o esportazione degli esemplari da un’enclave doganale svizzera, la dichiarazione deve avvenire presso un ufficio designato dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV). All’atto della dichiarazione occorre presentare la documentazione completa richiesta per l’importazione, il transito e l’esportazione secondo la CITES, la LCP e l’articolo 2 della O-CITES. In alcuni casi occorrono un’autorizzazione ai sensi della LF-CITES e un’autorizzazione secondo la LCP.
Art. 5 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione Capoverso 1 Il capoverso 1 stabilisce chi è soggetto ad obbligo di dichiarazione secondo la normativa in materia doganale, specificando inoltre che l’obbligo di dichiarazione vale anche per chi importa esemplari in un’enclave doganale svizzera, fa transitare esemplari per un’enclave doganale svizzera o esporta esemplari da un’enclave doganale svizzera.
Capoverso 2 Il capoverso 2 disciplina gli obblighi di chi è tenuto alla dichiarazione. Secondo il capoverso 2 lettera b, la persona soggetta ad obbligo di dichiarazione è tenuta a presentare la documentazione necessaria e, dietro richiesta, fornire informazioni sull’identità e la provenienza degli esemplari. Dette informazioni comprendono l’indicazione del nome scientifico di animali e piante utilizzati nella fabbricazione di prodotti, come pure del Paese d’origine.
Art. 6 Registrazione di dati relativi all’importazione nel sistema d’informazione Chi importa e riesporta a titolo professionale esemplari di cui agli allegati I–III CITES è tenuto a registrare e gestire i dati relativi all’importazione nel sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 21 LF-CITES (sistema d’informazione). Secondo l’articolo 11 capoverso 1 LF-CITES, chi commercia a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi. Mediante la gestione dei dati concernenti l’importazione si ottempera in larga misura all’obbligo in questione. Inoltre il sistema d’informazione consente all’utenza di espletare agevolmente, rapidamente e a basso costo la procedura relativa alle domande di riesportazione.
Capitolo 3: Autorizzazioni
Sezione 1: Autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione delle specie di fauna e di flora di cui agli allegati I–III CITES
Secondo l’articolo 7 capoverso 4 LF-CITES il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione. In merito all’articolo 7 LF-CITES, il relativo messaggio prevede che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione vengano regolamentate a livello di ordinanza. Gli articoli 7–12 O-CITES stabiliscono le condizioni per il rilascio da parte dell’UFV delle autorizzazioni richieste per l’importazione, il transito e l’esportazione di specie di fauna e di flora protette di cui agli allegati I–III CITES (art.
7 cpv. 1 lett. a LF-CITES).
Art. 7 Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni Questo articolo enumera le condizioni generali da adempiere per il rilascio di un’autorizzazione all’importazione, al transito e all’esportazione di esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES.
Capoverso 2 L’articolo VII capoverso 4 della CITES prevede che gli esemplari di una specie animale iscritta all’allegato I, allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all’allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, siano considerati quali esemplari di specie iscritte all’allegato II. Secondo l’articolo XIV paragrafo 1 lettera a della CITES, le disposizioni di quest’ultima non impediscono alle Parti di adottare misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottomessi il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli allegati I, II e III, misure
che possono andare fino al divieto totale. Nel caso della disposizione di cui al capoverso 2 si tratta di una misura più severa ai sensi di quanto precede, poiché per gli animali nati in cattività appartenenti alle specie di cui all’allegato I, la cui conservazione dipende in misura importante dalla detenzione in cattività (specie di fauna inserite nell’elenco del DFE), non valgono le condizioni applicate alle specie iscritte all’allegato II bensì quelle applicate alle specie iscritte all’allegato I.
Capoverso 3 Il capoverso 3 prevede che nel caso delle specie di cui agli allegati I–III CITES, gravemente minacciate (ad es. rinoceronti) o frequentemente oggetto di commercio illegale (ad es. caviale), l’UFV possa richiedere documenti e informazioni supplementari che attestino la legalità della circolazione degli esemplari.
Art. 8 Condizioni supplementari per le autorizzazioni all’importazione Questo articolo enumera le condizioni che in alcuni casi occorre adempiere, in aggiunta a quelle previste all’articolo 7, per il rilascio di un’autorizzazione all’importazione di esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES.
Lettera a Se è prevista l’importazione di animali la cui detenzione in Svizzera è consentita soltanto previa autorizzazione ai sensi della legge del 16 dicembre 2005 7 sulla protezione degli animali (LPAn) o della LPC, la presenza di una siffatta autorizzazione costituisce un’ulteriore condizione da adempiere per il rilascio dell’autorizzazione all’importazione. Questa disposizione corrisponde a quella di cui all’articolo 18 capoverso 3 OCS.
Lettera b Secondo l’articolo III paragrafo 3 lettera b CITES, per il rilascio di una licenza d’importazione occorre che un’autorità scientifica dello Stato d’importazione abbia la prova che, nel caso di un esemplare vivo [di cui all’allegato I], il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare. Questa condizione per il rilascio di un’autorizzazione all’importazione è stata recepita mediante il capoverso b.
La disposizione di cui alla lettera c riguarda condizioni specificamente inerenti all’importazione di caviale.
Art. 9 Condizioni supplementari per l’autorizzazione all’esportazione e alla riesportazione Questo articolo enumera le condizioni da adempiere, in aggiunta a quelle previste all’articolo 7, per il rilascio di un’autorizzazione all’esportazione o alla riesportazione di esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES. Le condizioni di cui al capoverso 1 stabiliscono l’obbligo di dimostrare, mediante la presentazione di documenti, che gli esemplari sono stati acquistati legalmente. In
7 RS 455
caso di esemplari allevati o riprodotti artificialmente in Svizzera occorre dimostrare l’origine legale dei genitori.
Art. 10 Acquisto di esemplari preconvezione La CITES prevede determinate agevolazioni per gli esemplari acquistati prima che le sue disposizioni diventassero applicabili (acquisto di animali preconvenzione; v. art. VII par. 2 CITES). L’articolo 10 O-CITES contempla le condizioni per il rilascio di autorizzazioni all’importazione e/o certificati per l’esportazione o la riesportazione in caso di acquisto di esemplari preconvenzione. La disposizione corrisponde all’articolo 15 OCS e rispetto agli articoli 7–9 O-CITES equivale ad una norma speciale (lex specialis).
Art. 11 Autorizzazioni permanenti all'importazione Capoverso 1 L’articolo 7 capoverso 4 LF-CITES stabilisce che il Consiglio federale può prevedere autorizzazioni permanenti. Il capoverso 1 incarica il DFE di definire in un’ordinanza le categorie di esemplari di cui agli allegati I–III CITES per cui sono concesse autorizzazioni permanenti all’importazione. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di articoli in pelle di coccodrillo derivati da specie incluse nell’allegato II (cinturini per orologi, borse, cinture, ecc.), campioni di sangue e siero ottenuti in laboratorio da primati a fini di ricerca medica, come pure prodotti dell’industria cosmetica contenenti estratto di caviale.
Capoverso 2 L’autorizzazione viene rilasciata se la sede sociale del richiedente si trova nel territorio doganale svizzero o in un’enclave doganale svizzera e se questi garantisce l’adempimento delle disposizioni della LF-CITES e della O-CITES. Diversamente rispetto a quanto previsto dall’articolo 16 OCS, anche un richiedente con sede sociale in un’enclave doganale svizzera può chiedere un’autorizzazione permanente.
Art. 12 Certificati dell’UFV per ripetuti transiti al confine In virtù dell’articolo VII CITES nonché dell’articolo 7 capoverso 4 LF-CITES, la presente disposizione prevede la concessione di certificati per ripetuti transiti al confine. Per determinati esemplari di specie di fauna e di flora i certificati per ripetuti transiti al confine vengono rilasciati previo adempimento delle condizioni previste nei diversi casi. Si vuole evitare che per gli esemplari in questione occorra richiedere un’autorizzazione per ogni transito al confine. In particolare si tratta di animali selvatici di proprietà di privati (ad es. pappagalli o tartarughe; cpv. 1 lett. a), di animali da circo e di esemplari facenti parte di mostre itineranti (cpv.1 lett. b e c). I certificati valgono come autorizzazione all’importazione, al transito e all’esportazione (cpv. 6).
Art. 13 Certificati per ripetuti transiti al confine rilasciati da organi di gestione della CITES stranieri Certificati equivalenti a quelli di cui all’articolo 12, rilasciati da un organo di gestione della CITES straniero, valgono come autorizzazioni all’importazione, al transito e
all’esportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES. Questa disposizione non compare nella OCS. Essa corrisponde tuttavia alla prassi seguita usualmente dall’UFV, ed è finalizzata ad agevolare, sotto il profilo amministrativo, il controllo del transito al confine di esemplari registrati da organi di gestione della CITES stranieri. Sono richiesti soltanto i controlli previsti dalla dogana e l’apposizione del timbro doganale sui certificati. I certificati in questione vengono rilasciati secondo criteri restrittivi: per questa ragione i singoli esemplari interessati sono identificabili e non possono essere all’origine di abusi volti a nascondere forme illegali di commercio.
Art. 14 Procedura d’autorizzazione semplificata per l’esportazione e la riesportazione L’UFV può prevedere una procedura semplificata per il rilascio di autorizzazioni all’esportazione e alla riesportazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a LF- CITES, se la circolazione degli esemplari in questione non ha effetti negativi sulla conservazione della specie interessata oppure questi sono trascurabili e se il richiedente è registrato presso l’UFV. Anche nel caso della procedura d’autorizzazione semplificata, per il rilascio dell’autorizzazione è necessario l’adempimento di tutte le condizioni secondo gli articoli 7 e 9 O-CITES. Nella domanda di autorizzazione della procedura semplificata determinate informazioni relative al destinatario degli esemplari come pure alla quantità possono essere tralasciate; dopo che l’UFV ha rilasciato l’autorizzazione il richiedente può inserire autonomamente i dati richiesti. Pur non essendo contemplata dalla convenzione CITES, questa procedura semplificata viene prevista in una risoluzione (Res. Conf. 12.3) degli Stati parte.
Sezione 2: Autorizzazioni all’importazione di esemplari vivi di specie non domestiche di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES
Art. 15 L’articolo 15 stabilisce le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’importazione di esemplari vivi di specie non domestiche di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES (art. 7 cpv. 1 lett. b LF-CITES).
Fatto salvo il capoverso 2, l’autorizzazione viene rilasciata automaticamente (cpv. 1). Se è prevista l’importazione di animali vivi la cui detenzione in Svizzera è consentita soltanto previa autorizzazione ai sensi della LPAn o della LPC, la presenza di una siffatta autorizzazione è l’unica condizione da adempiere per il rilascio dell’autorizzazione all’importazione (cpv. 2). Questa disposizione corrisponde all’articolo 13 OCS.
Sezione 3: Autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione ai sensi della LCP e della LFSP
Art. 16 Domande Secondo l’articolo 9 capoverso 2 LCP il Consiglio federale disciplina la competenza e la procedura per le autorizzazioni della Confederazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LCP. Le domande di autorizzazione all’importazione, al transito e all’esportazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LCP come pure per l’autorizzazione all’importazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a LFSP vanno indirizzate all’UFV.
Art. 17 Autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione di esemplari soggetti alla LCP Secondo l’articolo 9 capoverso 1 LCP, necessita di un’autorizzazione della Confederazione chi vuole importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi (lett. a), oppure importare, nell’intento di metterli in libertà, animali cacciabili (lett. c). I capoversi 1 e 2 dell’articolo 17 disciplinano le condizioni da adempiere per ottenere l’autorizzazione dell’UFV. Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 sono reciprocamente alternative.
Art. 18 Autorizzazioni all’importazione di pesci e crostacei allogeni incluse le loro uova L’articolo 6 capoverso 1 lettera a LFSP condiziona all’autorizzazione della Confederazione l’importazione e l’introduzione nelle acque svizzere di specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi. Conformemente all’articolo 6 capoverso 2 LFSP, l’autorizzazione è concessa se il richiedente fornisce la prova che la fauna e la flora indigene non saranno messe in pericolo e non ne risulterà nessuna modifica indesiderata della fauna. L’articolo 8 dell’ordinanza del 24 novembre 1993 8 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) disciplina le deroghe all’obbligo di autorizzazione.
Secondo l’articolo 9 capoverso 1 OLFP l’autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi o d’altre regioni è retta dall’articolo 12 dell’OCS. Un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è necessaria per l’immissione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi o d’altre regioni (art. 9 cpv. 2 OLFP).
Con la presente revisione l’articolo 9 capoverso 1 OLFP viene modificato affinché soltanto l’autorizzazione all’importazione e alla conseguente immissione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi di altri Paesi sia retto dalla O-CITES (cfr. allegato 2 n. 6), visto che secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera b LFP l’importazione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi di altre regioni non è necessaria alcuna autorizzazione.
8 RS 923.01
L’UFV rilascia l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a LFP, se l’UFAM conferma che le condizioni di cui all’articolo 6 LFP sono adempiute.
Sezione 4: Revoca di autorizzazioni e certificati
Art. 19 Secondo l’articolo 7 capoverso 4 LF-CITES il Consiglio federale disciplina la procedura di revoca dell’autorizzazione. Questo articolo specifica i casi in cui autorizzazioni e certificati possono essere revocati. Un’autorizzazione (permanente) o un certificato può essere in particolare revocato in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi relativi alla dichiarazione degli esemplari o alla loro presentazione ai controlli.
Capitolo 4: Deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione Art. 20 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a LF-CITES il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l’importazione, il transito e l’esportazione di esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato. All’articolo 20 capoverso 1 sono previste deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES. Le specie protette ai sensi della LF-CITES sono enumerate nell’elenco del DFE di cui all’articolo 4 capoverso 1. Un oggetto adibito ad uso privato è un esemplare utilizzato personalmente nella quotidianità da chi lo possiede e che di conseguenza viene da questi portato con sé nel traffico turistico (cpv. 5). Si tratta ad esempio di indumenti, articoli per l’igiene personale, accessori e utensili da lavoro come materiale per scrivere o cartelle. In questa categoria rientrano tuttavia anche esemplari utilizzati dal loro proprietario nell’esercizio della sua professione: ad esempio strumenti ad arco, zampogne o altri strumenti musicali; ciò a condizione che il proprietario sia musicista. Perciò, ad esempio, nel caso dei trofei di caccia non si tratta di oggetti adibiti ad uso personale. In virtù del capoverso 4 il DFE può, dietro raccomandazione della Conferenza delle Parti, stabilire che per determinati esemplari morti delle specie di cui agli allegati I–III CITES la disposizione di cui al capoverso 1 sia applicabile soltanto limitatamente a quantitativi massimi. Le deroghe all’obbligo di dichiarazione secondo la LF-CITES non interessano gli obblighi relativi alla dichiarazione secondo il diritto doganale. Pertanto è fatto salvo l’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 25 della legge del 18 marzo 20059 sulle dogane (LD); v. cpv. 7.
Art. 21 Scambi tra istituzioni scientifiche Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera b LF-CITES, il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l’importazione, il transito e l’esportazione di esemplari conservati di specie protette ed esemplari vivi
9 RS 631.0
di specie di flora protette, se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale. L’articolo 2 OCS prevede che anche gli uomini di scienza e le istituzioni scientifiche debbano essere riconosciuti per poter beneficiare delle deroghe. Tuttavia l’ordinanza del 20 ottobre 198010 concernente il riconoscimento di istituzioni scientifiche nell’ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie stabilisce unicamente i criteri da osservare in relazione al riconoscimento. Pertanto in futuro la O-CITES dovrà stabilire esplicitamente che le deroghe saranno applicabili unicamente nel caso di scambi tra istituzioni scientifiche. Il capoverso 1 definisce le condizioni da adempiere affinché prestiti, donazioni e scambi tra istituzioni scientifiche a fini extra-commerciali di esemplari conservati di animali e piante, nonché di piante vive di cui agli allegati I–III CITES, siano esenti dall’obbligo di dichiarazione nonché di autorizzazione o certificato. È fatto salvo l’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 LD (v. note relative all’art. 20). Il DFE stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle istituzioni scientifiche ai sensi del capoverso 1 lettera a (cpv. 2). Finora il DFE ha definito le condizioni suddette nell’ordinanza del 20 ottobre 198011 concernente il riconoscimento di istituzioni scientifiche nell’ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie. In futuro verranno inserite nella nuova ordinanza sui controlli CITES.
Art. 22 Piante riprodotte artificialmente Secondo l’articolo 8 capoverso 2 LF-CITES, il Consiglio federale può stabilire deroghe all’obbligo di autorizzazione per l’importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II e III CITES. Non sono consentite deroghe per le specie i cui esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o che sono oggetto di commercio in misura tale da compromettere la gestione sostenibile delle popolazioni selvatiche. L’OCS non prevede un obbligo di autorizzazione per l’importazione e il transito di esemplari delle specie di flora di cui agli allegati II e III CITES. Ciò non si concilia più con l’articolo 8 capoverso 2 LF-CITES. Il DFE può esonerare dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a LF-CITES l’importazione e il transito di esemplari di specie di flora riprodotte artificialmente di cui agli allegati II e III CITES. Allo stato attuale un’esenzione dall’obbligo di autorizzazione per esemplari delle specie di fauna di cui agli allegati II-III CITES non viene presa in considerazione. Per gran parte degli esemplari in questione la Svizzera è soltanto un Paese di transito. Affinché si possano rilasciare autorizzazioni alla riesportazione è necessario che le importazioni siano conformi alle disposizioni della LF-CITES e della O-CITES, e che siano oggetto di severi controlli.
10 RS 453.3 11 RS 453.3
Capitolo 5: Attuazione
Sezione 1: Controlli e misure in Svizzera
Art. 23 L’articolo 12 capoverso 1 LF-CITES prevede che gli organi di controllo possano verificare la provenienza e l’origine di esemplari di specie protette e la legalità della circolazione degli stessi. Secondo l’articolo 12 capoverso 5 LF-CITES il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo. Nell’esercizio della loro attività, gli organi di controllo hanno qualità di organi della polizia giudiziaria (art. 12 cpv. 4 LF-CITES). Gli organi cantonali e locali di polizia coadiuvano l’UFV e gli organi di controllo nella loro attività ufficiale.
Secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera f LF-CITES, sequestrano gli esemplari di specie protette se al momento del controllo all’interno del Paese mancano documenti validi o non è comprovata la legalità della circolazione. Gli organi di controllo confiscano gli esemplari sequestrati se non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati per l’importazione il transito o l’esportazione di tali esemplari (art. 16 cpv. 1 lett. a LF-CITES) oppure se i documenti o le prove mancanti non sono esibiti entro il termine impartito (art. 16 cpv. 1 lett. b LF-CITES).
Capoversi 1 e 2 Gli esemplari vengono sequestrati se in Svizzera si constata la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Di norma alla persona responsabile viene impartito un termine di 30 giorni affinché esibisca i documenti necessari o la prova della legalità della circolazione (cpv. 1). Se entro il termine fissato ciò non avviene, l’UFV confisca gli esemplari (cpv. 2). In casi motivati e dietro richiesta scritta il termine suddetto può essere prorogato. Per quanto attiene all’espressione «persona responsabile», l’O-CITES si basa sull’articolo 3 lettera c LF-CITES; per analogia anche chi importa, fa transitare o esporta esemplari soggetti alla LCP o alla LFSP è considerato «persona responsabile».
Capoverso 3 Secondo l’articolo 11 capoverso 1 LF-CITES, chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi. In mancanza di un registro di controllo degli effettivi, gli organi di controllo ne dispongono la creazione entro congruo termine. Gli esemplari soggetti alla LCP non sono oggetto dei controlli svolti in Svizzera conformemente alla O-CITES dagli organi preposti. Se si sospettano infrazioni della LCP vengono informati gli organi cantonali competenti.
Sezione 2: Controlli e misure all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione
Art. 24 Compiti degli uffici doganali e dell’ufficio designato dall’UFV L’ufficio doganale trasmette la documentazione relativa ad una partita dichiarata presso di esso al competente organo di controllo, e provvede affinché le tasse dovute vengano pagate. Sotto questo profilo vi sono differenze tra le procedura
relative agli esemplari di fauna, alle piante vive, alle parti di piante e ai prodotti vegetali.
Art. 25 Controllo delle partite in importazione Capoverso 1 Secondo l’articolo 2 LF-CITES il DFE stabilisce mediante ordinanza quali specie, parti e prodotti sono soggetti a controllo conformemente alla LF-CITES. Secondo l’articolo 13 capoverso 3 LF-CITES, il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo relativa all’importazione, al transito e all’esportazione di specie protette. Sono oggetto dei controlli all’importazione anche gli esemplari che sottostanno alla LCP. Gli animali che sottostanno alla LFSP sono invece esclusi dai controlli suddetti.
Il DFE stabilisce per quali esemplari oggetto di dichiarazione debba essere effettuato un controllo documentale. Il DFE stabilisce inoltre per quali esemplari e in quali casi oltre al controllo documentale devono essere svolti anche il controllo dell’identità e un controllo fisico. Sono esenti da controllo gli esemplari di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, per i quali trova applicazione la disposizione derogatoria di cui all’articolo 20 capoverso 1 oppure 21 capoverso 1 O-CITES. Questa deroga corrisponde all’attuale normativa (cfr. art. 2 OCS e art. 5 cpv. 2 lett. a ordinanza sui controlli CITES12), e deve essere mantenuta (cfr. anche art. 7 cpv. 4 progetto ordinanza sui controlli CITES).
Capoverso 2 Nell’ambito dell’importazione di esemplari, è prassi normale che le partite non vengano esibite agli organi di controllo competenti presso gli uffici. In altri termini, chi importa gli esemplari in questione è tenuto a sdoganarli presso un ufficio doganale e, successivamente, può scegliere tra gli organi di controllo designati dall’UFV quello presso il quale svolgere i controlli all’importazione. Grazie alle misure previste all’articolo 24 può essere garantito un controllo effettivo di tutte le partite dichiarate.
Capoverso 3 Nell’accordo viene ad esempio stabilita la frequenza dei controlli fisici da svolgere oltre a quelli documentali obbligatori.
Art. 26 Controllo delle partite in transito Gli organi di controllo ispezionano a campione le partite in transito o se sospettano la presenza di irregolarità. Detti controlli sono finalizzati a verificare la validità dei documenti presentati nonché la corrispondenza della documentazione agli esemplari ispezionati. In caso di dubbi occorre chiedere l’intervento dell’UFV.
12 RS 453.1
Art. 27 Controllo delle partite in esportazione Gli uffici doganali possono controllare le partite in esportazione soltanto se anche la dichiarazione ai sensi dell’articolo 4 avviene presso di essi (cpv. 1). Se la dichiarazione viene presentata ad un ufficio designato dall’UFV, il controllo documentale spetta all’ufficio in questione (cpv. 2).
Art. 28 Depositi franchi doganali, depositi doganali aperti e depositi per merci di gran consumo Le partite con esemplari soggetti alla LF-CITES e alla LCP, portati dall’estero in un deposito franco doganale, un deposito doganale aperto o un deposito per merci di gran consumo e ivi immagazzinati, vengono controllate conformemente alle disposizioni relative all’importazione (cpv. 1). Come nel caso delle normali importazioni, la partita viene dichiarata presso un ufficio doganale, che provvede affinché gli esemplari siano esibiti agli organi di controllo competenti. Rispetto all’articolo 31 OCS, non viene disciplinato soltanto l’immagazzinamento in un deposito franco doganale, bensì anche l’immagazzinamento degli esemplari in un deposito doganale aperto o in un deposito per merci di gran consumo. Viene regolamentata anche l’uscita di merci da un deposito franco doganale o da una deposito doganale aperto a fini di esportazione, e definita la procedura relativa alla presentazione della necessaria documentazione da parte della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. Considerato che nei depositi per merci di gran consumo non sono immagazzinate merci destinate all’esportazione, questo tipo di depositi non è contemplato dal capoverso 5.
Art. 29 Presenza di irregolarità Lettera b Se dal tipo di imballaggio, dalla descrizione della merce o da altri aspetti documentali risulta che la partita potrebbe contenere esemplari di specie protette, quest’ultima può essere sequestrata. Il sequestro di una partita può avvenire anche in seguito ad un’ispezione, se da questa emerge che, contrariamente al previsto, essa potrebbe contenere esemplari protetti: ad esempio, nel caso di lavori di intaglio – che potrebbero essere in avorio – o di articoli di pelletteria – per la cui fabbricazione potrebbero essere state utilizzate pelli di specie di rettili protette.
Art. 30 Respingimento, rilascio con riserva Il respingimento dovrebbe avvenire soltanto in casi estremamente eccezionali: occorre infatti evitare che gli esemplari interessati, oggetto di commercio illegale, possano rimanere in circolazione ed essere importati in altro modo.
Art. 31 Sequestro Di norma il termine di cui al capoverso 3 è di 30 giorni. In casi motivati e dietro richiesta scritta il termine suddetto può essere prorogato.
Sezione 3: Esemplari sequestrati e confiscati
Art. 34 Secondo l’articolo 15 capoverso 2 LF-CITES, il Consiglio federale disciplina l’immagazzinamento di esemplari sequestrati nonché la custodia di piante e animali vivi sequestrati. L’articolo 16 capoverso 2 LF-CITES prevede che gli esemplari confiscati siano rispediti al Paese d’esportazione oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare i dettagli. L’articolo 34 attua entrambe le disposizioni della LF-CITES. La disposizione di cui all’articolo 34 viene applicata per analogia anche agli esemplari soggetti alla LCP. L’attribuzione dei costi derivanti dalle misure attuate in seguito a sequestri è disciplinata dall’articolo 39.
Capoverso 1 Gli animali morti appartenenti a specie rare possono, ad esempio, essere donati ad un museo affinché vengano imbalsamati. Nel caso delle piante può essere interessante una loro conservazione sotto forma di campioni d’erbario.
Sezione 4: Organizzazione esecutiva
Art. 35 UFV Fino al capoverso 2 lettera b, l’articolo 35 corrisponde all’articolo 23 OCS. Al capoverso 2 lettera b si può omettere la disposizione relativa alla determinazione, da parte dell’UFV d’intesa con l’Amministrazione delle dogane, degli uffici doganali attraverso i quali gli esemplari possono essere importati, fatti transitare o esportati. Considerato che l’importazione, il transito e l’esportazione sono possibili presso tutti gli uffici doganali, la disposizione in questione decade.
Art. 36 Organi di controllo Come previsto anche dalla normativa vigente (art. 24 cpv. 2 OCS), a fini attuativi l’Amministrazione delle dogane può avvalersi della collaborazione degli organi di controllo (cpv. 2). Finora l’Amministrazione delle dogane si è avvalsa soprattutto della collaborazione dell’UFV, e per il futuro non si prevedono cambiamenti a tale riguardo. Gli altri organi di controllo dovrebbero intervenire soltanto sussidiariamente.
Art. 37 Commissione tecnica Secondo l’articolo 19 capoverso 1 LF-CITES, il Consiglio federale istituisce una commissione tecnica che fornisce consulenza all’UFV sulle questioni tecniche. Attualmente tale compito viene svolto dalla Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie (art. 26 OCS), e per il futuro non si prevedono cambiamenti a tale riguardo. Diversamente da quanto previsto dall’articolo 26 OCS, la O-CITES non prescrive un numero minimo di membri. La ricerca di membri sufficientemente qualificati oggi risulta particolarmente onerosa. Per questo motivo viene adottata una soluzione che consente maggiore flessibilità. Visto che la commissione si occupa principalmente di conservazione delle specie, i suoi membri devono essere esperti «in protezione delle specie di fauna e di flora» e
non, come invece previsto all‘articolo 26 capoverso 1 OCS, esperti «della protezione della natura in ambito zoologico e botanico».
Capitolo 6: Tasse e costi Art. 38 Tasse In futuro anche per i controlli degli esemplari botanici verrà riscossa una tassa. Occorre pertanto adeguare l’ordinanza sulle tasse dell’UFV (cfr. allegato 2 n. 4).
Art. 39 Costi delle misure adottate in presenza di irregolarità L’UFV si assume i costi derivanti dalla rinuncia ad una partita oppure dalla confisca di una partita. In altri termini, in caso di animali vivi l’UFV si assume i costi relativi alla (temporanea) custodia successiva alla confisca o ad una dichiarazione di rinuncia, finché non si riesce ad affidare stabilmente l’animale ad un detentore; in seguito i costi non sono più a carico dell’UFV. Con la confisca della partita o in presenza di una dichiarazione di rinuncia i costi relativi all’eliminazione vanno a carico dell’UFV. Le disposizioni proposte non determinano costi aggiuntivi per l’UFV, considerato che esse corrispondono a quanto finora previsto dall‘articolo 33 capoverso 3 OCS.
Art. 40 Garanzia di pagamento Secondo l’articolo 20 capoverso 4 LF-CITES il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi a tasse e costi, in particolare riguardo alla ritenzione degli esemplari controllati a garanzia del pagamento delle tasse e della copertura dei costi. L’articolo
40 prevede disposizioni relative alla cauzione e al diritto di ritenzione.
Capitolo 7: Sistema d’informazione
Sezione 1:Disposizioni generali L’articolo 21 capoverso 1 LF-CITES prevede che la Confederazione gestisca un sistema d’informazione per adempiere ai compiti stabiliti nella LF-CITES. Il sistema in questione può contenere dati personali, degni di particolare protezione, concernenti le sanzioni amministrative e penali necessari per l’esecuzione della LF-CITES. Secondo l’articolo 21 capoverso 2 LF-CITES il Consiglio federale disciplina i dettagli. Stabilisce in particolare quali organi di controllo, nell’ambito dei loro compiti esecutivi, possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, e quali organi di controllo possono accedere mediante procedura di richiamo a tali dati. L’UFV provvede alla gestione del sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 21 LF- CITES (sistema d’informazione; art. 41).
Art. 42 Scopo del sistema d’informazione Il sistema d’informazione serve all’UFV, al Servizio fitosanitario federale nonché alle organizzazioni o alle persone di diritto privato o pubblico a cui vengono affidati compiti esecutivi, per il trattamento dei dati di cui necessitano nel quadro dell’esecuzione della LF-CITES; in particolare per svolgere la procedura d’autorizzazione, per l’attività di controllo e per l’applicazione di decisioni.
Il sistema d’informazione consente ai richiedenti il disbrigo elettronico delle domande di autorizzazione alla riesportazione. Per poter inoltrare le domande d’autorizzazione alla riesportazione mediante il sistema d’informazione occorre raggiungere un determinato volume d’affari.
Sezione 2: Contenuto del sistema d’informazione e diritti di accesso
Art. 43 Contenuto del sistema d’informazione Il sistema d’informazione contiene dati concernenti le domande di autorizzazione pendenti, le autorizzazioni rilasciate e le domande respinte. Inoltre il sistema d’informazione contiene le decisioni relative alle misure amministrative (sequestri e confische) nonché dati sugli esemplari confiscati (cpv. 1). Questi dati risultano dalle attività di controllo. Il capoverso 2 disciplina le competenze relative all’inserimento di dati nel sistema d’informazione.
Art. 44 Dati concernenti l’importazione e il transito Questo articolo stabilisce quali dati concernenti l’importazione e il transito sono contenuti nel sistema d’informazione (cpv. 1) e chi, a quale scopo e in virtù di quale diritto di accesso, può accedere al sistema d’informazione (cpv. 2‒4).
Art. 45 Dati concernenti l’esportazione e la riesportazione Questo articolo stabilisce quali dati concernenti l’esportazione e la riesportazione sono contenuti nel sistema d’informazione (cpv. 1) e chi, a quale scopo e in virtù di quale diritto di accesso, può accedere al sistema d’informazione (cpv. 2‒4).
Capoverso 3 Secondo l’articolo 23 capoverso 2 LF-CITES i dati possono essere comunicati mediante procedura di richiamo se la legislazione estera corrispondente garantisce un’adeguata tutela della personalità delle persone interessate. Il Consiglio federale designa gli Stati nonché le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono tale tutela.
Per il momento hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati relativi alle autorizzazioni all’esportazione e alla riesportazione rilasciate, gli organi di gestione della CITES di Francia, Repubblica Ceca e Regno Unito (cpv. 3). Repubblica Ceca, Francia e Regno Unito figurano nell’elenco degli Stati la cui legislazione, secondo l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, garantisce un’adeguata protezione dei dati (cfr. articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati). L’accessibilità del sistema mediante procedura di richiamo è pertanto conforme alle esigenze giuridiche, in particolare per quanto attiene alla protezione dei dati.
Capoverso 4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati concernenti la riesportazione, i richiedenti che inoltrano domande di riesportazione mediante il sistema d’informazione. Si tratta di dati ai sensi del capoverso 1 lettera a, che i richiedenti stessi hanno registrato nel sistema d’informazione e di dati inerenti alle autorizzazioni alla riesportazione rilasciate.
13 RS 235.1
Sezione 3: Disbrigo elettronico di domande di autorizzazione alla riesportazione
Art. 46 Procedura I richiedenti possono inoltrare le domande di autorizzazione alla riesportazione mediante il sistema d’informazione. A tale scopo devono preliminarmente registrare nel sistema d’informazione i dati relativi alle importazioni effettuate. I dati in questione vengono verificati dall’UFV e condivisi ai fini di una loro ulteriore utilizzazione (cpv. 1). I dati relativi alle importazioni archiviati dai richiedenti in linea di principio corrispondono a quelli delle autorizzazioni all’importazione rilasciate; tuttavia possono sussistere differenze dovute a quantitativi minori (cpv. 2). I dati di cui al capoverso 3 concernono tra l’altro gli indirizzi dei destinatari degli esemplari da riesportare. Si tratta di dati che occorre fornire anche per l’inoltro di domande di autorizzazione alla riesportazione (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a n. 2).
Sezione 4: Protezione dei dati, sicurezza informatica, archiviazione e cancellazione dei dati
Gli articoli 48‒52 contemplano disposizioni in materia di protezione dei dati, sicurezza informatica, archiviazione e cancellazione dei dati. L’articolo 52 capoverso 2 stabilisce che i dati concernenti domande respinte, decisioni relative a misure amministrative e decisioni penali sono cancellati dopo 30 anni. I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate non vengono cancellati poiché gli esemplari di cui agli allegati CITES importati in Svizzera possono essere riesportati anche dopo più di 30 anni. La conservazione dei dati in questione nel sistema d’informazione è perciò indispensabile a fini attuativi.
Capitolo 8: Disposizioni penali
Art. 53 Secondo l’articolo 26 capoverso 5 LF-CITES, è punito con la multa chiunque viola altre prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale o del DFE, la cui inosservanza è stata dichiarata punibile. Infrazioni degli articoli 2 capoverso 1 e 25 capoverso 2 sono punibili con una multa conformemente all’articolo 26 capoverso 5 LF-CITES.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 54 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Abrogazione del diritto previgente L’OCS può essere abrogata dalla O-CITES.
Modifica del diritto vigente Vengono adeguati i rimandi alla nuova ordinanza contenuti nell’ordinanza del 1o novembre 200614sulle dogane, nell’ordinanza del 4 aprile 200715 sul trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane, nell’ordinanza del 18 aprile
200716 concernente l’importazione di animali da compagnia, nell’ordinanza del 29
febbraio 198817 sulla caccia e nella OLFP.
L’ingresso dell’ordinanza sulle tasse dell’UFV viene modificato alla luce della nuova base legale contenuta nella LF-CITES. All’articolo 1 l’espressione «conservazione delle specie nell’ambito del commercio internazionale» viene sostituita da «circolazione delle specie di fauna e di flora protette». All’articolo 15 capoverso 1 il rimando viene adeguato secondo le nuove basi legali. I nuovi capoversi 3‒5 dell’articolo 15 prevedono la riscossione di tasse per il controllo delle piante, delle parti di piante e dei loro prodotti derivati. Per il controllo documentale relativo all’importazione di piante vive viene riscossa una tassa di 30.- franchi per partita. Se l’importazione di piante vive richiede, oltre ad un controllo documentale, anche un controllo d’identità e un controllo fisico, viene riscossa un’ulteriore tassa di 30.- per partita (cpv. 4). Per tutte le parti e tutti i prodotti derivati di origine vegetale (cpv. 5) oltre ad un controllo documentale sono effettuati anche un controllo d’identità e un controllo fisico (cfr. art. 7 del progetto di ordinanza sui controlli CITES). Perciò le tasse ammontano a 60.- franchi per partita. Piante vive originarie di Stati che non fanno parte dell’Unione europea sono controllate dal Servizio fitosanitario federale (SFF) conformemente all‘ordinanza del 27 ottobre 201018 sulla protezione dei vegetali (OPV). Parallelamente il SFF controlla le piante in questione anche secondo la O-CITES. Visto che per i controlli previsti dalla OPV viene già riscossa una tassa, è necessario evitare il prelievo di un’ulteriore tassa per i controlli contemplati dalla O-CITES (cpv. 6).
L’articolo 9 capoverso 1 della OLFP viene modificato affinché soltanto l’autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi si basi sulla O-CITES (cfr. note relative all’articolo 18).
14 RS 631.01 15 RS 631.061 16 RS 916.443.14 17 RS 922.01 18 RS 916.20
III. Implicazioni
1. Implicazioni per la Confederazione
In futuro anche alcune piante vive nonché parti di piante e prodotti di origine vegetale saranno oggetto di un controllo dell’identità e di un controllo fisico, e ciò comporterà un aumento degli oneri derivanti dalle attività di controllo. I controlli sono soggetti a tasse.
2. Implicazioni per Cantoni e Comuni
Non sono previste particolari implicazioni per quanto attiene ai Cantoni; la collaborazione in ambito attuativo con le autorità cantonali in relazione ai controlli svolti in Svizzera rimarrà sostanzialmente ai livelli attuali. I Comuni non sono direttamente interessati dalle nuove disposizioni.
3. Implicazioni economiche
Attualmente il sistema d’informazione viene già utilizzato da chi commercia a titolo professionale e dalle imprese, per registrare le importazioni e inoltrare le richieste di autorizzazione alla riesportazione: perciò l’obbligo relativo alla registrazione delle importazioni di cui all’articolo 6 non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi. La registrazione nel sistema d’informazione delle importazioni effettuate agevola il richiedente al momento della richiesta di autorizzazioni alla riesportazione, e consente di ottemperare in larga misura ai bisogni derivanti dall’obbligo di tenere un registro degli effettivi secondo l’articolo 11 LF-CITES. L’ammontare complessivo delle tasse dovute dagli interessati per i controlli delle piante dovrebbe essere di circa 180 000.- franchi all’anno.
IV. Compatibilità con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale Le proposte normative avanzate con il progetto della O-CITES non sono in contrasto con gli obblighi assunti sul piano internazionale dalla Svizzera.