Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta)
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Stato maggiore legislazione, 7 novembre 2012
Consultazione preliminare presso i Tribunali concernente la soppressione della Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta (Legge sul condono dell’imposta)
Rapporto sui risultati della consultazione
Compendio Il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, come pure il presidente e il vice- presidente della Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta (CFC) sono stati invitati a esprimere il loro parere sull’avamprogetto in quanto autorità particolarmente toccate. I partecipanti alla consultazione condividono in linea di massima i contenuti. Il Tribu- nale federale ha proposto di introdurre il criterio di ammissione del «caso particolarmente importante».
1. Situazione iniziale
L’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (ordinanza sulla consultazione, OCo; RS 172.061.1) stabilisce che prima dell’indizione di una procedura di consultazione le autorità giudiziarie della Confederazione sono invitate a espri- mersi quando sono particolarmente toccate dal progetto.
La legge sul condono dell’imposta non è oggetto di una procedura di consultazione, bensì di un’indagine conoscitiva. Questo perché non si tratta primariamente dell’accettazione politica da parte dei partiti e delle associazione economiche, bensì dell’accettazione materiale da parte dei Cantoni. Anche nel caso dell’indagine conoscitiva prevista è pertanto apparso op- portuno invitare le autorità giudiziarie toccate dal progetto a esprimere il loro parere sull’avamprogetto di legge già prima dell’indizione dell’indagine conoscitiva formale.
Il 16 aprile 2012 il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha invitato il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, come pure il presidente e il vice- presidente della CFC a esprimere il loro parere sull’avamprogetto. La procedura di consulta- zione è durata dal 16 al 30 aprile 2012. Sono stati presentati complessivamente quattro pa- reri, ovvero quelli di Tribunale federale, Tribunale amministrativo federale, presidente della CFC e vicepresidente della CFC.
2. Pareri presentati
Tribunale federale, Tribunale amministrativo federale, presidente della CFC, vicepresidente della CFC.
3. L’avamprogetto
Il testo posto in consultazione rientra negli sforzi del Dipartimento federale delle finanze (DFF) intesi a semplificare il sistema fiscale. I Cantoni ricevono la competenza di giudicare tutte le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. La CFC può essere sop- pressa. Nel contempo si garantisce che l’autorità competente per giudicare le domande di condono dell’imposta cantonale sul reddito giudichi anche quelle relative all’imposta federale diretta. Per questo tramite si evita che la decisione relativa all’imposta cantonale sul reddito sia in contraddizione con quella riguardante l’imposta federale diretta. Ciò si applica ai ricorsi contro le decisioni su reclamo, contro le decisioni sui ricorsi amministrativi e contro le deci- sioni d’instanze indipendenti dall’amministrazione. Affinché venga garantita una giurispru- denza uniforme a livello nazionale il Tribunale federale giudicherà d’ora in poi come ultima istanza, ma soltanto quando si tratta di «casi particolarmente importanti».
Si dovranno tra l’altro modificare le seguenti disposizioni della legge federale del 14 dicem- bre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e della legge federale del 14 dicem- bre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14):
abrogazione dell’articolo 102 capoverso 4 LIFD: la CFC viene in tal modo soppressa. Ne consegue altresì che il Tribunale amministrativo federale decade come (unica) au- torità di ricorso contro le decisioni della CFC;
articolo 167f capoverso 4 LIFD e articolo 73 capoverso 1 LAID: nel caso di procedure di condono concernenti «casi particolarmente importanti» entrambe queste disposi- zioni prevedono il ricorso al Tribunale federale contro le decisioni cantonali di ultima istanza in materia di imposte cantonali e comunali sul reddito e sull’utile e di imposta federale diretta.
4. Risultati della Consultazione
Compendio Il Tribunale federale condivide in linea di massima i contenuti. Diversamente da quanto pre- visto dall’avamprogetto, esso propone tuttavia di istituire il ricorso al Tribunale federale nei «casi particolarmente importanti», anziché nel caso di questioni giuridiche di importanza fon- damentale. Conformemente alla sua prassi il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a presentare un parere per motivi di riserbo dei giudici. Il presidente e il vicepresidente della CFC hanno approvato la proposta.
Il Tribunale federale condivide in linea di massima i contenuti. Nel quadro della legge sul condono dell’imposta viene correttamente dischiuso l’accesso al Tribunale federale, che do- vrebbe fondamentalmente disporre della competenza di giudicare questioni giuridiche impor- tanti in tutti i campi del diritto, per poter garantire una giurisprudenza uniforme a livello nazio- nale. La competenza del Tribunale federale corrisponde all’ordinamento dello Stato federale. Nel caso di ricorso contro decisioni cantonali la competenza dovrebbe sempre spettare al Tribunale federale, e non al Tribunale amministrativo federale, concepito come corte di veri- fica delle decisioni delle autorità amministrative federali. Nel caso delle decisioni cantonali si dovrebbe inoltre evitare un doppio iter di ricorso a livello federale.
Il Tribunale federale ha sollevato la questione se debba essere previsto il ricorso «per que- stioni giuridiche di importanza fondamentale» (come figurava ancora nell’art. 83 lett. m del disegno di legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, nLTF; RS 173.110) op- pure per «casi particolarmente importanti», come in ambito di assistenza giudiziaria (art. 84 LTF). Il criterio del «caso particolarmente importante» si sarebbe affermato e sarebbe ade- guato anche nel presente contesto. Una descrizione uniforme semplificherebbe il ricorso al Tribunale federale da parte di chi chiede giustizia.
Conformemente alla sua prassi il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a presenta- re un parere. Solitamente il Tribunale amministrativo federale si limita ad accennare agli e- ventuali problemi che le modifiche di leggi e di ordinanze potrebbero provocare nell’ambito della procedura di ricorso. Esso rinuncia però a una valutazione del contenuto delle revisioni. Il Tribunale amministrativo federale non ha alcuna osservazione da formulare nei confronti delle modifiche previste. La rinuncia a presentare un parere va intesa come un riserbo dei giudici e non significa né un sostegno, né un rifiuto.
Il presidente della CFC condivide la proposta. Esso approva in particolare il fatto che le di- sposizioni determinanti in materia di condono siano d’ora in poi disciplinate a livello di legge e che l’AFC possa continuare ad adoperarsi a favore di un’applicazione uniforme a livello nazionale delle disposizioni in materia di condono dell’imposta federale diretta. Anche il vice- presidente della CFC condivide in linea di massima il testo. Esso propone di esaminare se all’articolo 83 LTF non debbano essere menzionati anche gli altri tipi di imposta di cui all’arti- colo 2 capoverso 1 LAID.