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Revisione parziale dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO)

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Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, Confédération suisse dell'energia e delle comunicazioni DATEC Confederazione Svizzera

Ufficio federale dell'energia UFE Confederaziun svizra

Divisione Economia energetica

9 luglio 2012

Modifica dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità (ordinanza sulla garanzia di origine, OGO; RS 730.010.1):

precisazioni e deroghe all'obbligo di registrazione

Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

Le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare dove e con quale tecnologia viene pro- dotta l'energia elettrica. Esse servono in particolare come base per la rimunerazione a coper- tura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, per le esportazioni di corrente verde e anche per l'etichettatura dell'elettricità. Con le ultime modifiche dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) è stato introdotto l'obbligo di registrazione degli impianti per le garanzie di origine a decorrere dal 1° gennaio 2013". A partire da questa data, tutte le centrali elettriche con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA devono essere registrate nel sistema di garanzie di origine di Swissgrid. Per le centrali per le quali, a seguito di tale obbligo, risul- terebbero costi sproporzionatamente elevati, il DATEC può definire disposizioni derogatorie

La presente modifica della OGO ha lo scopo di definire tali disposizioni derogatorie. Nel con- tempo vengono introdotte piccole modifiche per precisare alcune disposizioni esistenti e per eliminare incertezze.

2. Contenuto delle modifiche

2.1 Derogheall'obbligo di registrazione (art. 3a)

Le centrali per le quali, a seguito dell'obbligo di registrazione, risulterebbero costi sproporzio- natamente elevati, devono essere esentate da tale obbligo. Gli impianti piccolissimi, con una potenza allacciata inferiore a 30 kVA, non sono comunque soggetti all'obbligo di registrazio- ne, eccezion fatta per gli impianti RIC e FCA’. Nel caso degli impianti più grandi che però funzionano solo per qualche ora all'anno, vi è una sproporzione fra la quantità di energia prodotta, molto piccola, e i costi di registrazione, relativamente elevati. Un tipico esempio di questo genere di impianti sono i gruppi elettrogeni d'emergenza, che immettono energia elet- trica in rete solo a scopo di test. In analogia all'allegato 2 n. 824.2 e 837.2 dell'ordinanza con- tro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), il limite viene fissato a 50 ore di funzionamento l'anno.

* Art. 1d cpv. 2 OEn (modifica del 17 agosto 2011, entrata in vigore 1° ottobre 2011)

? RIC = rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, FCA = finan- ziamento dei costi aggiuntivi; entrambi sono strumenti di incentivazione della produzione di energia elettrica rinnovabile

003948786

Gli impianti esercitati al massimo per 50 ore l'anno sono esentati dall'obbligo di registrazione.

2.2 Precisazione dell'immissione in rete (art. 2 cpv. 2).

Nelle garanzie di origine non viene registrata la produzione lorda ma quella netta (art. 4 cpv. 1). Di conseguenza, dalla produzione deve essere dedotta l'alimentazione ausiliaria (consu- mo proprio dell’impianto di produzione), ma non il consumo proprio dell'economia domestica o dell'impianto industriale in cui si trova l'impianto di produzione di energia elettrica. L'attuale formulazione "elettricità prodotta e immessa in rete" potrebbe dare adito a fraintendimenti. Con questa formulazione si vuole solamente esprimere il fatto che la centrale è collegata alla rete pubblica e non viene fatta funzionare "a isola", come per esempio può accadere su un alpe. Per evitare fraintendimenti, la formulazione viene modificata.

Nel nuovo testo dell'ordinanza si parla di elettricità prodotta e di potenza di allacciamento di una centrale.

2.3 Controlli a campione e rinnovo degli audit (art. 3 cpv. 3)

| dati dell'impianto devono essere certificati da un organismo indipendente (art. 3 cpv. 1). Se i dati dell'impianto subiscono modifiche, il produttore deve darne immediatamente comunica- zione (art. 3 cpv. 3). Per evitare truffe e per mantenere bassa la quota di errore, si stabilisce ora che l'organismo di rilascio delle garanzie di origine può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione. A tale scopo, il gestore dell'impianto deve consentire l'accesso alle installazioni e ai documenti necessari. Gli audit di ripetizione hanno senso so- prattutto laddove gli errori possono verificarsi più facilmente e avere conseguenze partico- larmente importanti, come nel caso dei grandi impianti, delle centrali ad accumulazione con pompaggio o degli impianti non disgiunti giuridicamente dall'esercente della rete di distribu- zione.

L'organismo di rilascio verifica regolarmente i dati dell'impianto e i dati di produzione. A que- sto scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione.

2.4 Registrazione mensile per impianti > 30 kVA (art. 2 cpv. 2)

Conformemente all'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, gli impianti con una potenza allacciata superiore a 30 kVA devono essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati (art. 8 cpv. 5 OAEI). Per questi impian- ti, la registrazione mensile della produzione per le garanzie di origine non rappresenta un onere supplementare sostanziale rispetto alla registrazione trimestrale o annuale. Affinché la banca dati delle garanzie di origine sia il più possibile aggiornata, per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA è prescritta la registrazione mensile. Per gli impianti più piccoli continua a rimanere possibile la registrazione trimestrale o annuale.

Per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA, la registrazione della produzione ai fini delle garanzie di origine deve avvenire ogni mese.

2.5 Abrogazione dell'art. 3 cpv. 1

Il presupposto per il rilascio di garanzie di origine è che il produttore faccia registrare l'im- pianto dall'organismo di rilascio. Con l'introduzione dell'obbligo di registrazione, questa nor- ma è stata ora inserita nell'ordinanza sull'energia (modifica del 17.8.2011, art. 1d cpv. 1 O- En). Essa non deve quindi più necessariamente figurare nell'ordinanza sulla garanzia di ori-

gine, poiché la OGO (a livello di Dipartimento) è subordinata alla OEn (a livello di Consiglio federale).

L'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla garanzia di origine viene abrogato, poiché questa fattispe- cie è ora disciplinata nell'ordinanza sull'energia (art. 1d cpv. 1 OEn).

2.6 Correzione dell'art. 2 cpv. 3 lett. a

La modifica riguarda solamente il testo francese.

Allegato: modifica dell'ordinanza sulla garanzia di origine

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