Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di metrologia METAS
Indagine conoscitiva sull’ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr)
Rapporto esplicativo
12 luglio 2012
Pagina 1 di 9
Sommario
1 Situazione iniziale ............................................................................................................. 3 2 Commento alle singole disposizioni .................................................................................. 4 Sezione 1: Oggetto ............................................................................................................ 4 Sezione 2: Cantoni ............................................................................................................. 4 Sezione 3: METAS ............................................................................................................. 6 Sezione 4: Laboratori di verificazione ................................................................................. 7 Sezione 5: Emolumenti ...................................................................................................... 9 Sezione 6: Disposizioni finali .............................................................................................. 9
2/9
1 Situazione iniziale
Il 1o gennaio 2013 entreranno in vigore la legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (legge sulla metrologia, LMetr; FF 2011 4357) e la legge federale del 17 giugno 2011 sull’Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27). Si rende dunque necessario adeguare alla nuova situazione giuridica una serie di ordinanze emanate dal Consiglio federale e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), tra cui l’ordinanza del 15 febbraio 2006 che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia ("ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia"; RS 941.292) e l’ordinanza sui laboratori di verificazione del 15 febbraio 2006 (RS 941.293).
La legge sulla metrologia del 2011 non prevede una redistribuzione delle competenze in materia di metrologia tra i Cantoni e la Confederazione, così come non modifica il ruolo dei laboratori di verificazione. Tuttavia, a livello di ordinanza si rendono necessari numerosi adeguamenti formali alla nuova legislazione, al punto che si impone l’esigenza di una revisione totale delle ordinanze. Si vuole dunque cogliere l’occasione per riassumere in un’unica ordinanza l’intera disciplina delle competenze in materia di metrologia, riformulando al tempo stesso diverse disposizioni in maniera più chiara e introducendo innovazioni su alcuni punti. Oltre alle competenze dei Cantoni e dei laboratori di verificazione, la nuova ordinanza intende regolamentare anche le competenze dell’Istituto federale di metrologia (METAS). Il 1° gennaio 2013 la nuova ordinanza sostituirà le due ordinanze citate nonché alcune disposizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210).
Nel messaggio concernente la metrologia del 27 ottobre 2010 (FF 2010 7073), il Consiglio federale ha annunciato che i Cantoni saranno consultati in merito alle disposizioni di attuazione relative alle loro competenze; tale è lo scopo della presente indagine.
3/9
2 Commento alle singole disposizioni
Le note esplicative qui di seguito illustrano brevemente il rapporto col diritto in vigore. Le innovazioni già citate nella «situazione iniziale» vengono esposte in maggiore dettaglio.
Preambolo
La legge sulla metrologia disciplina all’articolo 16 l’esecuzione ad opera dei Cantoni e all’articolo 18 l’esecuzione ad opera della Confederazione; le due disposizioni rappresentano il fondamento legale dell'ordinanza sulle competenze in materia di metrologia.
Sezione 1: Oggetto Nessuna osservazione.
Sezione 2: Cantoni Art. 2 Compito
L’articolo 2 riproduce in una formulazione più concisa l’articolo 2 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni.
Art. 3 Competenze
L’articolo 3 corrisponde in gran parte all’articolo 3 dell’ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni; la novità è che viene tuttavia stabilito espressamente che il DFGP possa indicare, nelle disposizioni di attuazione dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione da esso emanate (le ordinanze dedicate a singole categorie di strumenti di misurazione), altre competenze per settori particolari. La disposizione si fonda sull’articolo 18 capoverso 2 della legge sulla metrologia e il messaggio concernente la metrologia del 27 ottobre 2010 porta come esempio i pesi della massima classe di precisione (FF 2010 7095); già oggi l’articolo 13 dell’ordinanza del DFGP del 15 agosto 1986 sui pesi (RS 941.221.2) non attribuisce ai Cantoni una competenza esclusiva. Per il 1o gennaio 2013 è prevista inoltre un’integrazione all’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (RS 941.242), contenente norme sugli strumenti di misurazione delle nanoparticelle emesse dai motori a combustione. In vista di ciò deve essere prevista una competenza primaria in capo al METAS o a un laboratorio di verificazione autorizzato, dal momento che per un discreto numero di strumenti di misurazione sono richiesti investimenti e specializzazione tecnica elevati.
Non è più menzionata all’articolo 3 l’ordinanza dell’8 giugno 1998 sulle dichiarazioni (RS 941.281), che sarà abrogata dalla nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità, contenente norme sulla competenza (cfr. anche art. 7 cpv. 1 lett. e del progetto OCMetr).
Art. 4 Organizzazione dell‘esecuzione
L’articolo 4 riassume la regolamentazione attuale. La novità è rappresentata dalla decadenza per i Cantoni dell’obbligo di far autorizzare i propri circondari di verificazione dalla Confederazione, mentre la costituzione di regioni comuni di esecuzione o di vigilanza composte da più Cantoni è soggetta all’autorizzazione del METAS. 4/9
Art. 5 Infrastruttura e equipaggiamento dei verificatori
Tale disposizione corrisponde, leggermente riformulata, alla regolamentazione attuale. L’articolo 5 non configura né un obbligo dei Cantoni di noleggiare l’equipaggiamento metrologico presso il METAS, né un obbligo del METAS di offrire questo tipo di servizi.
Art. 6 Requisiti per i verificatori
La disposizione corrisponde alla regolamentazione e alla prassi odierna.
Art. 7 Compiti e competenze dei verificatori
L’articolo 7 corrisponde essenzialmente all’articolo 7 dell’ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni, tranne i capoversi 3 e 4, che sono ripresi all’articolo 8 del progetto OCMetr.
L’articolo 34 capoverso 1 della futura ordinanza sulle indicazioni di quantità, citato al capoverso 1 lettera e, sancisce che i Cantoni designino l‘autorità preposta a verificare il rispetto dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità; hanno ad esempio facoltà di dichiarare competente per il controllo del rispetto della normativa sulla vendita di merce sfusa il Controllo delle derrate alimentari. Se non effettuano tale designazione, la competenza è attribuita ai verificatori.
Art. 8 Indipendenza dei verificatori
In ragione dell‘importanza di tali requisiti in capo ai verificatori, alcune prescrizioni dell’articolo 7 dell’ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni vengono recepite in un articolo apposito della nuova ordinanza.
Art. 9 Provvedimenti
La regolamentazione attuale viene confermata e adeguata alle nuove prescrizioni legali. Non si fa più menzione dell’ordinanza sulle dichiarazioni, dal momento che la futura ordinanza sulle indicazioni di quantità conterrà essa stessa prescrizioni sui provvedimenti.
Art. 10 Strumenti per pesare pubblici
La prescrizione è mutuata dal diritto vigente.
Art. 11 Procedura e rimedi giuridici
L’articolo 11 corrisponde nella sostanza al diritto vigente, ma statuisce espressamente nel capoverso 1 a scopo di chiarezza che la procedura è governata dal diritto cantonale.
Art. 12 Obbligo di rendiconto
L’articolo corrisponde all’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni.
5/9
Sezione 3: METAS Art. 13 Compiti
La disposizione fornisce un elenco delle funzioni del METAS che rilevano ai fini dell‘ordinanza sulle competenze in materia di metrologia. I singoli compiti sono trattati più nel dettaglio agli articoli 15, 16 e 17.
Art. 14 Ambito di competenza
Al capoverso 1 si definisce l’ambito di competenza del METAS in relazione a quello dei Cantoni. Il capoverso 2 prevede che i Cantoni e il METAS possano concordare in situazioni particolari lo svolgimento ad opera del METAS di verificazioni di competenza cantonale. Il METAS tuttavia addebita le proprie prestazioni in conformità alle tariffe ad esso applicabili.
Art. 15 Immissione sul mercato di strumenti di misurazione e mantenimento della loro stabilità di misurazione
L’articolo andrà a sostituire l’articolo 34 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 16 Controlli successivi
I controlli successivi ai sensi dell’articolo 12 della legge sulla metrologia consistono nella sorveglianza, da parte degli organismi preposti all’esecuzione, del rispetto delle prescrizioni nel corso dell’intero periodo di utilizzazione degli strumenti di misurazione sotto i seguenti aspetti: immissione sul mercato, prova dell’adempimento dei requisiti fondamentali, esame della stabilità di misurazione, obblighi relativi all’utilizzo degli strumenti di misurazione e obblighi di notifica e di informazione. I controlli successivi comprendono dunque, per usare la terminologia oggi in vigore, sia la sorveglianza del mercato sia l’ispezione generale (per ulteriori dettagli si vedano il messaggio concernente la metrologia del 27 ottobre 2010 e la nota esplicativa all’articolo 12 del progetto di legge sulla metrologia; FF 2010 7093).
Ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 legge sulla metrologia, lo svolgimento dei controlli successivi è soggetto alla competenza dei Cantoni. L’articolo 18 capoverso 2 sancisce la facoltà per il Consiglio federale di dichiarare competente la Confederazione per settori particolari anche nell’ambito di questo compito. Il messaggio concernente la metrologia del 27 ottobre 2010 stabilisce in materia quanto segue (nota esplicativa all’articolo 16 del progetto di legge sulla metrologia; FF 2010 7095): "Per la sorveglianza del mercato (parte integrante dei controlli successivi di cui all‘art. 12) si prevede che il Consiglio federale obblighi l’Istituto mediante ordinanza ad allestire un programma annuale, a farlo approvare dal servizio federale competente e a riferire allo stesso sui controlli effettuati. In questo modo, grazie alle conoscenze specializzate dell’Istituto e ai suoi contatti istituzionalizzati con gli organi di esecuzione cantonali, è possibile garantire un’esecuzione della legge efficiente ed economica e una sufficiente autonomia."
L’articolo 16 progetto OCMetr, unitamente all'articolo 18, attua questo proposito.
6/9
Art. 17 Vigilanza
Le prescrizioni della vigilanza sull’esecuzione ad opera dei Cantoni e dei laboratori di verificazione vengono sussunti in un unico articolo. Laddove necessario (cpv. 2 lett. e) si distingue tra Cantoni e laboratori.
Art. 18 Programma di definizione delle priorità in materia di controlli successivi e vigilanza
Uno degli aspetti del programma menzionato in questo articolo è illustrato all’articolo 16; il programma però non si limita ai provvedimenti di sorveglianza del mercato affidati al METAS nell’ambito della competenza cantonale, ma comprende priorità che riguardano l’intera attività di controllo successivo e vigilanza dell’istituto. Tale attività può in questo modo essere pianificata e svolta con migliore coerenza e visione d’insieme. Il coinvolgimento dell’organismo politico sovraordinato rafforza inoltre la legittimità dell’attività del METAS in questo ambito.
Art. 19 Formazione e perfezionamento
Il METAS organizza in particolare la formazione propedeutica al conseguimento del diploma di «verificatore diplomato». Per i verificatori, i corsi sono finanziati per mezzo di parti di emolumenti versate dagli uffici di verificazione al METAS (art. 8 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione; RS 941.298.1)
Art. 20 Assistenza amministrativa
La prescrizione corrisponde al vigente articolo 35 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 21 Assistenza amministrativa internazionale
La prescrizione corrisponde al vigente articolo 34 lettera c dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Sezione 4: Laboratori di verificazione Art. 22 Autorizzazione
L’articolo chiarisce l’articolo 18 capoverso 3 della legge sulla metrologia, dal momento che al capoverso 1 elenca i compiti che il METAS può affidare ai laboratori di verificazione e al capoverso 2 menziona importanti doveri di questi ultimi.
Art. 23 Compiti
L’articolo 23 corrisponde in gran parte al vigente articolo 3 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione. La lettera a riproduce i requisiti richiesti per i verificatori (art. 5 cpv. 1 progetto OCMetr).
Art. 24 Domanda d’autorizzazione
Con questa prescrizione si recepisce in gran parte l’articolo 4 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione; si rinuncia invece alla richiesta, a tutt’oggi prevista, del parere dei Cantoni. 7/9
Poiché il METAS può affidare ai laboratori di verificazione soltanto compiti di propria competenza, non pare necessario un coinvolgimento dei Cantoni.
Art. 25 Rilascio e revoca dell‘autorizzazione
L’articolo 25 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 5 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione. In parte rinnovata è tuttavia la formulazione dei capoversi 3 e 4 sul prolungamento e la disdetta dell’autorizzazione, che intende risolvere i punti oscuri delle prescrizioni vigenti. Non viene recepita la pubblicazione nel Foglio federale, ancora oggi prescritta, dell‘autorizzazione e della revoca della stessa. Il METAS tiene un elenco dei laboratori di verificazione accessibile in rete (http://www.metas.ch/svsindex).
Art. 26 Doveri del titolare del laboratorio di verificazione
L’articolo 26 recepisce il contenuto essenziale del vigente articolo 6 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione. Una nuova disposizione è introdotta al capoverso 6, che prevede che il METAS possa obbligare i titolari dei laboratori di verificazione a frequentare corsi di formazione e perfezionamento.
Art. 27 Compiti e doveri del capo del laboratorio di verificazione
L’articolo 27 recepisce i capoversi 1 e 2 del vigente articolo 7 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione. I capoversi 3 e 4 vengono riprodotti negli articoli 28 e 32.
Art. 28 Requisiti professionali
L’articolo 28 corrisponde al vigente articolo 8 e all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione. Viene introdotta una novità, dato che si riconosce al METAS la facoltà di prescrivere la frequenza non solo a corsi di perfezionamento, ma anche di formazione di base (ad esempio a singoli moduli del corso per verificatori, qualora paia necessario in determinati casi per garantire che il capo del laboratorio di verificazione soddisfi i requisiti professionali).
Art. 29 Segreto professionale
L’articolo 29 corrisponde al vigente articolo 9 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione.
Art. 30 Mandato sull’esecuzione dei controlli successivi
L’articolo 30 corrisponde al vigente articolo 10 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione, con i necessari adeguamenti terminologici alla nuova legge sulla metrologia.
Art. 31 Procedura e rimedi giuridici
Dal momento che i laboratori di verificazione assolvono compiti di competenza del METAS, anche per essi vale il diritto procedurale federale. La nuova legge sulla metrologia non prevede, diversamente dalla normativa attuale, una procedura d’opposizione avverso le decisioni del METAS, per cui vengono a cadere anche le opposizioni avverso le decisioni dei laboratori di verificazione.
8/9
Art. 32 Obbligo di rendiconto
Laddove, ai sensi del vigente articolo 7 capoverso 4 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione, è il capo del laboratorio a presentare un rendiconto, in futuro tale incarico sarà affidato al titolare in qualità di responsabile dell’esercizio del laboratorio (art. 26 cpv. 1 progetto OCMetr).
Sezione 5: Emolumenti Art. 33 Autorizzazione
L’articolo 33 corrisponde al vigente articolo 27 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Le due ordinanze sugli emolumenti dovranno essere adeguate formalmente alla nuova legislazione entro il 1° gennaio 2013. Non sono previste variazioni di emolumenti e parti degli emolumenti in vigore.
Sezione 6: Disposizioni finali Art. 34 Diritto previgente: abrogazione Art. 35 Diritto previgente: modifiche
Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza è possibile abrogare le disposizioni precedenti.
Art. 36 Disposizioni transitorie
Capoversi 1 e 2: le autorizzazioni dei laboratori di verificazione rilasciate ai sensi del diritto vigente sono in scadenza in parte prima della fine del 2012, in parte a una data successiva; pare dunque opportuno disciplinarne la validità in modo diverso a livello transitorio. La data successiva alla fine del 2012 rimarrà valida anche con l’entrata in vigore del nuovo diritto, mentre in caso di scadenza entro la fine del 2012 il periodo di validità sarà prolungato di un anno, come provvedono le nuove regolamentazioni all’articolo 25 capoverso 3 progetto OCMetr; in tal modo è possibile assicurare una transizione senza scosse verso la nuova normativa. Dopo la scadenza del periodo di validità ai sensi del capoverso 1, in merito al prolungamento dell’autorizzazione varrà il nuovo diritto (capoverso 2). Laddove necessario, il METAS ha peraltro facoltà di adeguare le autorizzazioni esistenti alla nuova situazione dopo l’entrata in vigore delle nuove norme (art. 25 cpv. 5 progetto OCMetr).
Capoverso 3: secondo la disposizione transitoria di cui all’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione, le autorizzazioni di eseguire controlli e i permessi d’esercizio emanati in conformità al diritto previgente conservavano validità per cinque anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza sui laboratori di verificazione (dunque fino al 30 ottobre 2011). In considerazione dell’imminente revisione della normativa sui laboratori di verificazione, prima della scadenza di tale termine il METAS ha prorogato l’abilitazione di alcuni laboratori fino al 31 dicembre 2012 adottando unicamente permessi d’esercizio o autorizzazioni già esistenti. Tali laboratori sono stati informati che a decorrere dal 1° gennaio 2013 non disporranno più dell’autorizzazione oppure che, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, sarà assegnata l’autorizzazione con effetto dal 1° gennaio 2013. Questi casi sono esclusi ai sensi del capoverso 3 dal prolungamento annuale dell’autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera b.
Art. 37 Entrata in vigore
La nuova ordinanza entrerà in vigore unitamente alla nuova legge sulla metrologia il 1° gennaio 2013. 9/9