Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM Divisione Foreste
Bozza del 7 agosto 2012
Iniziativa parlamentare Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva (09.474)
Modifica dell'ordinanza sulle foreste
Rapporto esplicativo per l’indagine conosci- tiva
1 Premessa
Nel XIX secolo le foreste in Svizzera furono fortemente minacciate a causa dell’eccessivo sfruttamen- to messo in atto per rifornire di legname l’industria in espansione. Il massiccio disboscamento causò gravi problemi (piene, erosione ecc.), ai quali il legislatore rispose emanando, nel 1876, la legge sulla polizia delle foreste in cui sancì il principio fondamentale del divieto di dissodamento. Da allora, la superficie boschiva ha riguadagnato terreno, tanto che in alcune aree delle Alpi, delle Prealpi e del Giura si registra perfino un’espansione spontanea della foresta. Considerata tale estensione, in que- ste aree l’obbligo del compenso in natura risulta in molti casi poco opportuno. Pertanto, soprattutto tra i Cantoni interessati, si è fatta strada la richiesta di privilegiare provvedimenti di compensazione alter- nativi quali misure di valorizzazione a favore della natura e del paesaggio, che possono tra l’altro con- tribuire a risolvere eventuali conflitti con le superfici rurali (Iniziativa parlamentare - Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva [09.474] - Rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati [CAPTE-S], del 3 febbraio 2011, pag. 5).
Nel 2008 il Parlamento ha convenuto di non entrare nel merito del progetto di modifica, presentato dal Consiglio federale, della legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo; RS 921.0), nel quale erano contenute diverse disposizioni volte a risolvere il problema dell’espansione indesiderata della superfi- cie boschiva. Il 25 giugno 2009 la CAPTE-S ha pertanto deciso di elaborare l’iniziativa «Flessibilizza- zione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Anche se l’iniziativa prevede principal- mente una serie di adeguamenti della legge forestale, la CAPTE-S ritiene indispensabile procedere con un approccio integrato, che contempli anche la pianificazione del territorio e la politica agricola. Ne consegue che i lavori legislativi in corso in questi ambiti (revisione parziale della legge del 22 giu- gno 1979 sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700], Politica agricola 2014–2017 e ulteriore svi- luppo del sistema dei pagamenti diretti [SPD]) dovranno essere opportunamente conciliati con le mo- difiche apportate alla legge forestale (cfr. Rapporto CAPTE-S, ibid., pagg. 14-17).
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Uno degli obiettivi della modifica della legge forestale, adottata dall’Assemblea federale il 16 marzo 2012, è quello di rendere più flessibili le regole concernenti il rimboschimento compensativo, così da adeguarle maggiormente alle condizioni reali. In determinati casi devono pertanto essere possibili alcune deroghe (art. 7 cpv. 2 e 3 LFo) al principio del compenso in natura nella medesima regione (art. 7 cpv. 1 LFo). In aggiunta, ai Cantoni viene data la possibilità di definire un margine statico lad- dove, anche al di fuori delle zone edificabili, intendono impedire l’avanzamento della foresta (art. 10 cpv. 2 LFo).
Il termine di referendum contro la modifica della legge forestale, fissato al 5 luglio 2012, è trascorso infruttuosamente.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Quadro d’insieme
La modifica della legge forestale adottata dal Parlamento riguarda le prime due sezioni («Dissoda- mento e accertamento del carattere forestale» e «Foresta e pianificazione del territorio») del secondo capitolo della legge forestale («Protezione della foresta da interventi nocivi»). Le modifiche apportate a livello di legge rendono ora necessaria anche una revisione parziale dell’ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01). A essere interessate sono le disposizioni contenute nelle prime due sezioni («Dissodamento» e «Accertamento del carattere forestale») del secondo capitolo («Prote- zione delle foreste da interventi nocivi») dell’ordinanza. Occorre in particolare precisare alcuni concetti giuridici indeterminati.
2.2 Rimboschimento compensativo
2.2.1 Introduzione
In linea di principio, il compenso in natura deve avvenire sotto forma di rimboschimento compensativo (piantagione/ricrescita naturale), effettuato con essenze stanziali nella medesima regione in cui è av- venuto il dissodamento (art. 7 cpv. 1 LFo). Questo principio resta di per sé valido. La regolamentazio- ne vigente ammette tuttavia che, in seconda priorità, il dissodamento possa essere compensato in un’altra regione (attuale art. 7 cpv. 2 LFo). La principale modifica dell’articolo 7 LFo consiste nella soppressione di questa possibilità: in futuro, in presenza dei presupposti stabiliti nell’articolo 7 LFo, in seconda priorità le autorità esecutive potranno ordinare direttamente delle misure a favore della prote- zione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 LFo) oppure, in casi specifici definiti in modo esausti- vo, rinunciare del tutto a un rimboschimento compensativo (art. 7 cpv. 3 LFo).
Nel progetto della CAPTE-S del 3 febbraio 2011, l’articolo 7 capoverso 2 LFo prevedeva originaria- mente la possibilità di rinunciare al compenso in natura per riguardo ad aree agricole privilegiate e zone di pregio ecologico o paesistico particolare (a condizione che venissero adottati provvedimenti equivalenti al rimboschimento compensativo a favore della protezione della natura e del paesaggio). Successivamente il Consiglio degli Stati aveva deciso di ammettere la possibilità di rinunciare al com- penso in natura soltanto nelle zone con area forestale in crescita. Nel Consiglio nazionale si è argo- mentato tuttavia che una simile disposizione avrebbe finito addirittura per inasprire la normativa in vigore. Pertanto, a seguito del voto del relatore della CAPTE-S, il Consiglio nazionale ha infine appro- vato una versione di compromesso, nella quale si fa una chiara distinzione tra le zone con area fore- stale in crescita e le altre zone, dove la rinuncia al compenso in natura è ammessa solo in casi ecce- zionali – e il carattere di eccezionalità è stato espressamente sottolineato nel relativo dibattito (Boll. Uff. 2012 S 249). In virtù del nuovo articolo 7 capoverso 2 LFo, invece del compenso in natura è quin- di possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio: a. nelle zone con area forestale in crescita; b. nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.
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Il nuovo articolo 7 capoverso 3 LFo elenca i casi in cui è possibile rinunciare interamente al rimbo- schimento compensativo, ovvero: in caso di dissodamento di estensioni boschive cresciute spontane- 1 amente negli ultimi 30 anni , effettuato al fine di recuperare terreni agricoli, in caso di dissodamento volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque e, infine, in caso di dis- sodamento per conservare e valorizzare i biotopi. Ne consegue che, in determinati casi, può venir meno sia l’obbligo di fornire un compenso in natura sia quello di adottare provvedimenti tesi a proteg- gere la natura e il paesaggio. Se il dissodamento è volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque, i necessari provvedimenti di valorizzazione, conformi alla legge del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (RS 721.100) e alla legge del 24 giugno 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20) potranno, in molti casi, essere qualificati quali misure equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio e, in quanto tali, ottempereranno in misura suffi- ciente dal punto di vista qualitativo all’obbligo di rimboschimento compensativo di cui all’articolo 7 capoverso 2 LFo (Rapporto CAPTE-S, ibid., pag. 22). In caso di progetti di protezione contro le piene o di rivitalizzazione va ad esempio mantenuta o creata, nei limiti del possibile, una vegetazione ripuale consona al luogo. In futuro si potrà rinunciare al rimboschimento compensativo in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte dal bosco. Questo principio sarà sancito nell’ordinanza 2 sulle foreste e nell’«Aiuto all’esecuzione - Dissodamenti e rimboschimenti compensativi ».
2.2.2 Rinuncia al compenso in natura nelle zone con area forestale in crescita
Conformemente al nuovo articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo, nelle zone con area forestale in cresci- ta è possibile rinunciare al compenso in natura (a condizione che siano adottati provvedimenti equiva- lenti al rimboschimento compensativo a favore della protezione della natura e del paesaggio).
L’obbligo di conservare l’area forestale, sancito nell’articolo 3 LFo, costituisce un principio fondamen- tale della legislazione sulle foreste (Jaissle, «Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung» [la definizione dinamica di foresta e la pianificazione del territorio], tesi, Zurigo 1994, pag. 35, in tedesco). È da questo obbligo generale, così come dal divieto di modificare la ripartizione regionale dell’area forestale, che deriva l’obbligo fondamentale del compenso in natura, ovvero del rimboschimento com- pensativo effettuato su una superficie di pari estensione situata nella medesima regione (Jaissle, ibid., pag. 150; FF 1988 III 157). Un’attenuazione dell’obbligo di fornire un compenso in natura presuppone pertanto l’adozione di un approccio sovraordinato di pianificazione del territorio. Ecco perché l’articolo 8a OFo richiede ai Cantoni di designare ufficialmente le zone con area forestale in crescita. Così fa- cendo, si rafforza anche la certezza del diritto per i richiedenti, oltre a semplificare il lavoro delle autori- tà esecutive. Per garantire l’esecuzione a livello di singolo caso i Cantoni devono aver preventivamen- te designato le regioni in cui l’area forestale è in espansione.
2.2.3 Rinuncia eccezionale al compenso in natura per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare Oltre che nelle zone con area forestale in crescita, il nuovo articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo preve- de la possibilità di rinunciare al compenso in natura – anche se soltanto in casi eccezionali – al fine di preservare terre coltive e zone di pregio ecologico o paesistico particolare (a condizione che, a titolo di rimboschimento compensativo, vengano adottati provvedimenti equivalenti con l’obiettivo di protegge- re la natura e il paesaggio).
Già nel 2008, nel messaggio concernente la legge forestale, il Consiglio federale aveva sostenuto come, alla luce dell’inasprirsi dei conflitti dovuti alla scarsità di terreni nel nostro Paese, fosse ormai palese la necessità di allentare le condizioni per un rimboschimento compensativo (FF 1988 III 157). Proprio per questa ragione, anche il diritto vigente prevede la possibilità di preservare aree agricole privilegiate e zone di pregio ecologico o paesistico particolare. In passato, la conseguenza giuridica di
1 Il criterio determinante è rappresentato dall’età del popolamento (Rapporto CAPTE-S, ibid., pag. 22). 2 «Aiuto all’esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi. Condizioni per il cambiamento di destinazione dell’area boschiva e modalità di compensazione». Ufficio federale dell’ambiente (ed.), Berna. Pratica ambientale n. 1205, 29 pagine. 3/10
tale deroga era tuttavia che il compenso in natura veniva effettuato in un’altra regione (attuale art. 7 cpv. 2 LFo), mentre con la nuova legge la compensazione dovrà avvenire tramite l’adozione di prov- vedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 LFo).
Un’altra novità è che l’espressione «aree agricole privilegiate» ha ceduto il posto a quella, più generi- ca, di «terre coltive». L’articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo è stato tuttavia formulato in modo tale da dare carattere di eccezionalità alla salvaguardia delle terre coltive, una circostanza che il relatore della CAPTE-N, responsabile dell’attuale formulazione del nuovo articolo 7 capoverso 2 LFo, ha tenuto a precisare (Boll. Uff. 2012 S 249).
Poiché il compenso in natura non può essere effettuato in aree già ricoperte da boschi (che occupano, secondo quando risulta dalla Statistica della superficie 1992/97, il 31% del territorio nazionale) né sulle superfici improduttive (25%), rimangono come potenziali superfici di compenso quelle agricole (37%) e quelle di insediamento (7%). Tuttavia, il prezzo elevato dei terreni e la definizione statica della foresta in corrispondenza delle zone edificabili rendono di fatto impossibile compensare un dissoda- mento su superfici di insediamento; in molti casi, inoltre, una simile soluzione sarebbe poco opportuna sotto il profilo della pianificazione del territorio. Ne consegue pertanto che il compenso in natura può avvenire in definitiva soltanto su superfici agricole (= terre coltive). Per impedire che la rinuncia al compenso in natura passi da eccezione a regola, l’articolo 9 capoverso 1 OFo rivisto istruisce le auto- rità esecutive, nell’ambito della salvaguardia eccezionale di terre coltive conformemente all’articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo, a desistere dal compenso in natura in particolare nel caso di superfici per l’avvicendamento delle colture.
2.2.4 Menzione nel registro fondiario in caso di dissodamento volto a recuperare terreni agricoli In virtù del nuovo articolo 7 capoverso 3 lettera a LFo, è possibile rinunciare del tutto al rimboschimen- to compensativo in caso di dissodamento di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ulti- mi 30 anni effettuato al fine di recuperare terreni agricoli. Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo così recuperato è destinato a un’altra utilizzazione, l’articolo 7 capoverso 4 LFo impone co- munque l’obbligo di compensare il dissodamento a posteriori. Quest’obbligo serve a tutelare il terreno agricolo recuperato nel lungo termine e a evitare abusi (Rapporto della CAPTE-S del 3 febbraio 2011, ibid., pag. 23). A garanzia dell’obbligo di compensazione a posteriori in caso di cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno, l’articolo 11 capoverso 1bis OFo stabilisce l’obbligo di iscrivere, su indi- cazione della competente autorità forestale cantonale, un’opportuna menzione sulla parcella di terreno agricolo ricavata o ampliata mediante dissodamento.
2.3 Definizione di margini statici per la foresta al di fuori delle zone edificabili In futuro, conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LFo, sarà possibile definire margini per la foresta anche al di fuori delle zone edificabili, laddove il Cantone intenda impedirne un ulteriore avanzamento. In base all’articolo 13 capoverso 2 LFo, una volta definiti tali margini, i nuovi popola- menti sviluppatisi al di fuori di essi non saranno considerati foreste. Essi aboliscono pertanto, a livello locale, la definizione dinamica di foresta di cui all’articolo 2 capoverso 1 LFo. Finora i cosiddetti margi- ni «statici» erano ammessi solamente per delimitare le aree boschive dalle zone edificabili.
Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LFo, il presupposto per la definizione di margini statici per la foresta al di fuori delle zone edificabili è la volontà del Cantone di impedire un’espansione della superficie boschiva nelle aree interessate. Queste ultime non devono necessariamente coincide- re con le «zone con area forestale in crescita» di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo. In genere, un Cantone delimiterà alcune aree conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LFo soprattutto dove teme che la superficie boschiva possa espandersi. In analogia all’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo, la delimitazione di tali aree richiede l’adozione di un approccio sovraordinato, per far sì che i provvedimenti necessari per mantenere aperte queste superfici possano essere armonizzati a livello intersettoriale. Un simile approccio è quello che permette di raggiungere al meglio l’obiettivo auspica-
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to, ovvero che i margini effettivi delle foreste corrispondano il più possibile a quelli sanciti in ambito normativo. Il fatto di delimitare margini statici per le foreste al di fuori delle zone edificabili risulterebbe altrimenti privo di senso. Durante la deliberazione parlamentare si è anche giustamente fatto notare che non sarebbe auspicabile che si venissero a creare ampie estensioni di «foresta-non foresta» (Boll. Uff. 2012 N 148), ovvero di popolamenti che, pur essendo teoricamente qualificabili come foresta nel senso giuridico del termine nell’ambito di un accertamento del carattere forestale, non costituirebbero tuttavia un bosco ai sensi di legge in virtù del margine statico della foresta.
3 Commento alle singole disposizioni
Art. 8, rimando tra parentesi sotto la rubrica (art. 7 cpv. 1)
Dato che l’articolo 8 LFo viene abrogato, il rimando tra parentesi sotto la rubrica dell’articolo 8 OFo (attualmente: «art. 7 cpv. 1 e 8») va adeguato.
Art. 8a (nuovo) Zone con area forestale in crescita (art. 7 cpv. 2 lett. a) Dopo aver consultato l’Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con area forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si at- tiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell’insediamento e dell’ utilizzazione.
Il nuovo articolo 8a OFo concretizza il concetto giuridico, di per sé indeterminato, di «zone con area forestale in crescita» di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo.
I Cantoni devono designare ufficialmente le zone in cui l’area forestale è in crescita, scegliendo libe- ramente le modalità di designazione. Poiché, in futuro, in tali zone sarà possibile rinunciare al com- penso in natura in caso di dissodamento, tale designazione può essere considerata alla stregua di un’attività d’incidenza territoriale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giu- gno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Sia le zone con area forestale in crescita sia quelle in cui il Cantone intende impedire un’estensione della foresta potrebbero pertanto essere designate nel piano direttore. Un’altra possibilità sarebbe quella di definirle mediante un atto emanato dalla direzione o dal pubblico ufficio competente in materia. Vista la grande importanza che tale desi- gnazione assume per la conservazione e lo sviluppo della superficie boschiva (cfr. n. 2.2.2), è neces- sario consultare in via preliminare l’Ufficio federale (UFAM) in modo da garantire che la designazione delle zone con area forestale in crescita avvenga in modo uniforme e conforme al diritto federale.
Ai fini della delimitazione e designazione di tali zone i Cantoni devono basarsi, conformemente all’articolo 8a OFo, sui propri rilevamenti e su quelli effettuati dalla Confederazione. Ciò significa che l’aumento dell’area forestale deve essere statisticamente comprovato su un lungo periodo. Deve inol- tre trattarsi di una crescita statisticamente rilevante, ovvero superiore al margine di errore statistico dovuto all’attuale incertezza di misura. Come sancito nell’articolo 37a capoverso 2 lettera a OFo, un esempio di rilevamento della Confederazione è l’Inventario forestale nazionale, al quale tuttavia può essere fatto riferimento unicamente a titolo orientativo, in quanto utilizza una scala di suddivisione delle regioni molto ampia.
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Fig. 1: Evoluzione regionale delle superfici forestali tra il 1985 e il 2006 (Fonte: Inventario forestale nazionale 1-3)
La disposizione dell’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo è stata introdotta per allentare l’obbligo di attuare provvedimenti compensativi nelle zone «con area forestale in crescita». Questo articolo per- metterà di tener meglio conto delle forti differenze riscontrabili a livello regionale nello sviluppo dell’area forestale. Si potrà così rinunciare al compenso in natura solo nelle zone in cui l’area forestale è in crescita e a condizione che si adottino misure equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (cfr. anche Boll. Uff. 2012 N 141). Per questo motivo il nuovo articolo 8a OFo prevede che tali zone vengano delimitate e designate attenendosi sostanzialmente alle unità topografiche non- ché tenendo conto dell’insediamento esistente e della sua utilizzazione. Ne consegue che i confini politico-amministrativi dei Comuni o delle regioni di pianificazione non sono rilevanti in tale ottica, mentre acquistano valore determinante i confini naturali, quali fondovalle, fianchi di valli, fiumi, laghi, dorsi montuosi, passi ecc. Sarebbe per esempio contraria alle intenzioni del legislatore la designazio- ne di una zona al cui interno convivono sia aree situate a fondovalle in cui, essendovi un denso inse- diamento e un’utilizzazione intensiva, la foresta subisce una forte pressione, sia aree situate a un’altitudine più elevata o in valli laterali e fianchi di valli in cui, invece, l’area forestale è in espansio- ne. In linea di principio, non sarebbe pertanto conciliabile con le intenzioni del legislatore nemmeno la designazione, come zona con area forestale in crescita, di un intero Cantone.
Occorre sottolineare che l’articolo 7 capoverso 2 LFo è una disposizione potestativa; viene cioè lascia- to alla discrezione del Cantone responsabile dell’esecuzione decidere, nei casi definiti dal legislatore, se disporre l’adozione di provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio al posto del compenso in natura. Per questa ragione, in virtù del nuovo articolo 8a OFo, i Cantoni sono tenuti a designare le zone con area forestale in crescita di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo unica- mente se, in seguito a dissodamenti in tali regioni, essi intendano effettivamente rinunciare a ordinare un compenso in natura.
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera a LFo, a seconda della procedura d’autorizzazione i permessi di dissodamento vengono a volte conferiti anche dalle autorità federali. In futuro, nell’ordinare il rimboschimento compensativo, l’autorità direttiva federale competente terrà conto delle zone con area forestale in crescita designate dal Cantone e, in caso di dissodamento in una di queste zone, deciderà a propria descrizione se sarà necessario o meno un compenso in natura. Se un Can- tone non ha designato nessuna zona con area forestale in crescita, prima di ordinare un rimboschi- mento compensativo l’autorità direttiva federale lo consulterà, così come previsto dall’articolo 49 ca-
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poverso 2 LFo, anche per stabilire la presenza di una zona con area forestale in crescita ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo. Questo tuttavia solo nei casi in cui si presuppone l’esistenza di una simile zona.
Art. 9, rubrica e cpv. 1 Riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 lett. b) 1 Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l’avvicendamento delle colture.
Finora l’articolo 9 OFo si riferiva al precedente articolo 7 capoverso 2 LFo concernente la prestazione eccezionale del compenso in natura in un’altra regione. Nella pratica, anche in sede di esecuzione del precedente articolo 7 capoverso 3 LFo, si è ricorso a tale disposizione per l’adozione, in via eccezio- nale, di provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Ora il nuovo articolo 9 OFo fa riferimento solo al nuovo articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo; di qui la necessità di adeguare la rubrica dell’articolo e il rimando tra parentesi. Nel suo rapporto la CAPTE-S richiede che, qualora ven- gano presi provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio, questi vengano realizzati nella stessa regione per far sì che la compensazione sia realmente efficace (Rap- porto CAPTE-S, ibid., pag. 22).
Conformemente all’articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo e in virtù dell’obbligo di conservazione della foresta (art. 3 LFo), la rinuncia al compenso in natura può essere disposta solo in via eccezionale e non può divenire la regola. Pertanto il nuovo articolo 9 capoverso 1 OFo prescrive in quali casi le auto- rità esecutive possano eccezionalmente rinunciare al compenso in natura per preservare terre coltive. Particolare riguardo viene riservato alle superfici per l’avvicendamento delle colture, per le quali è stata richiesta una migliore protezione nell’ambito di diversi interventi parlamentari. Non subiscono invece alcuna modifica i capoversi 2 e 3 dell’articolo 9 OFo, in cui si definiscono le zone di pregio eco- logico o paesistico particolare.
Art. 9bis (nuovo) Rinuncia al rimboschimento compensativo (art. 7 cpv. 3 lett. b) In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte dal bosco.
I dissodamenti effettuati nell’ambito di progetti di protezione contro le piene o di rivitalizzazione sono spesso interventi di natura temporanea. Si tratta infatti di mantenere o di creare, nei limiti del possibile, una vegetazione ripuale consona al luogo secondo l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza sulla siste- mazione dei corsi d’acqua (RS 721.100) e l’articolo 37 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20). È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo soprattutto nelle aree che dopo gli interventi di dissodamento non possono più essere ricoperte dal bosco. Si tratta di aree che in seguito a una nuova dinamica delle acque non sono più adatte a ospitare dei popolamenti o per le quali non è possibile garantire la protezione contro le piene o le funzioni naturali delle acque per la presenza di popolamenti (ad es. pericolo causato dal legno galleggiante o creazione di una vegetazione adatta alle caratteristiche stazionali). In caso di rinuncia al rimboschimento compensativo andranno opportunamente considerate le misure di valorizzazione previste dalla legislazione nel setto- re delle acque per favorire la protezione della natura e del paesaggio.
Se non è possibile rinunciare del tutto o in parte al rimboschimento compensativo, occorre scegliere essenze adatte alle caratteristiche stazionali. Laddove possibile, va consentita la crescita spontanea di alberi e arbusti. Si ammette generalmente che le superfici di compensazione per i dissodamenti possano variare in funzione della dinamica naturale delle acque e che non siano quindi legate a un 7/10
determinato sito. I dissodamenti e i rimboschimenti compensativi vanno decisi ed effettuati di comune accordo con il servizio forestale cantonale.
Art. 10 Abrogato
La tassa di compensazione faceva riferimento, ai sensi del vigente articolo 8 LFo, alla differenza fra la compensazione effettuata e il compenso in natura di pari valore. Tenuto conto delle modifiche appor- tate all’articolo 7 LFo, l’articolo 8 OFo diventa superfluo e viene quindi abrogato. Per questa ragione può essere abrogato anche l’articolo 10 OFo, che concretizza l’attuale articolo 8 LFo.
Art. 11 cpv. 1 1 Su notificazione dell’autorità forestale cantonale competente, nel registro fondiario va iscritto l’obbligo di realizzare: a. un compenso in natura o provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio; b. un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambiamenti dell’ utilizzazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 LFo.
L’articolo 7 capoverso 4 LFo stabilisce l’obbligo di effettuare il rimboschimento compensativo a poste- riori se, nel corso dei 30 anni successivi, il terreno agricolo recuperato secondo l’articolo 7 capoverso bis 3 lettera a LFo è destinato a un’altra utilizzazione. Il nuovo articolo 11 capoverso 1 OFo è volto a garantire il rispetto di tale obbligo di compensazione.
Secondo l’articolo 11 capoverso 1 OFo, già adesso l’obbligo di fornire il compenso in natura o di as- sumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell’autorità forestale cantonale competente. D’ora in poi nel regi- stro fondiario dovrà comparire anche la menzione dell’obbligo di rimboschimento compensativo a po- steriori. Tale menzione, riferita al terreno agricolo che si è venuto a creare in seguito al dissodamento, ha tuttavia carattere puramente informativo, in quanto si limita a segnalare nel registro fondiario l’esistenza di un obbligo di compensazione a posteriori secondo l’articolo 7 capoverso 4 LFo. In virtù dell’articolo 3 capoverso 2 CC in combinato disposto con l’articolo 970 capoverso 3 CC, tale menzione ha come conseguenza che una persona non potrà più appellarsi alla propria buona fede se, per e- sempio, acquista il terreno su cui grava l’obbligo di effettuare a posteriori il rimboschimento compen- sativo. L’obbligo di compensazione a posteriori decade 30 anni dopo il passaggio in giudicato del permesso di dissodamento con cui è stato autorizzato il recupero del terreno agricolo in questione. Di conseguenza, trascorsi i 30 anni, il proprietario del fondo può richiedere la cancellazione della men- zione.
Sezione 2: Accertamento del carattere forestale
Art. 12 Rubrica e rimando tra parentesi Decisione d’accertamento del carattere forestale (art. 10 cpv. 1)
La sezione 2 del primo capitolo dell’ordinanza sulle foreste consisterà d’ora in poi di due articoli (art. 12 e 12a OFo), ragione per cui è necessario dotare di una rubrica l’articolo 12 OFo. Tenuto conto del contenuto della disposizione, il nuovo articolo 12 OFo viene intitolato «Decisione d’accertamento del carattere forestale». Va inoltre cancellato il rimando tra parentesi all’articolo 10 capoverso 1 LFo sotto il titolo della sezione, che deve invece essere inserito sotto la rubrica dell’articolo 12 OFo.
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Art. 12a (nuovo) Aree con un margine statico della foresta al di fuori delle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. b) Il Cantone determina nel piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l’avanzamento della foresta.
Questa nuova disposizione concretizza la procedura per determinazione dell’aree con un margine statico della foresta al di fuori delle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. b LFo).
Di fatto non è detto che, fissando dei margini statici al di fuori delle zone edificabili, si riesca a impedi- re l’avanzamento della foresta. In questo modo viene tuttavia abolita localmente la definizione dinami- ca della foresta conformemente all’articolo 2 capoverso 1 LFo, il che fa sì che un nuovo popolamento non venga considerato foresta nel senso giuridico del termine e possa quindi essere eliminato senza dover richiedere un permesso di dissodamento anche se ha superato l’età a partire dalla quale un’estensione boschiva spontanea viene generalmente considerata foresta. La delimitazione di mar- gini statici per la foresta al di fuori delle zone edificabili costituisce pertanto un’attività d’incidenza terri- toriale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 OPT e, come tale, deve avvenire nell’ambito del pia- no direttore cantonale conformemente all’articolo 6 segg. LPT. Questo principio è stato sostenuto anche dalla CAPTE-S nel suo rapporto (Rapporto della CAPTE-S del 3 febbraio 2011, ibid., pag. 23). In tal modo s’intende garantire che vengano verificati a livello intersettoriale i presupposti per mante- nere aperte le zone minacciate da un’estensione della foresta e che i provvedimenti a disposizione vengano eventualmente coordinati tra loro e, se necessario, migliorati. L’apertura di queste zone deve essere salvaguardata sul lungo periodo non solo sul piano giuridico (mediante la definizione di margini statici per la foresta), ma anche attraverso l’adozione di adeguati provvedimenti di gestione. In molti casi a essere interessate sono aree di grande rilevanza sotto il profilo paesaggistico o della biodiversi- tà.
Come indicato chiaramente dal tenore dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b LFo, la definizione di mar- gini statici della foresta al di fuori delle zone edificabili è lasciata alla totale discrezione del Cantone. La procedura d’approvazione del piano direttore garantisce trasparenza nel processo decisionale, rendendo possibile un’armonizzazione tra i diversi settori. In particolare, l’articolo 10 capoverso 2 LPT prevede che i Comuni e le organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere vengano coinvolti nell’elaborazione dei piani direttori. Per poter garantire la gestione delle superfici da mantene- re aperte, occorre coinvolgere anche le cerchie interessate del settore agricolo. Nel piano direttore cantonale devono essere designate unicamente le zone nelle quali il Cantone intende impedire un’espansione futura dell’area forestale e introdurre quindi margini statici per la foresta. I margini veri e propri non devono essere iscritti nel piano direttore bensì, come stabilito dall’articolo 12 OFo, definiti e disposti dall’autorità cantonale competente in materia. Conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LFo, i margini statici così definiti devono essere infine integrati a livello di singola parcella nei piani di utilizzazione. I criteri di precisione per la registrazione dei margini statici della foresta al di fuori delle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. b LFo) e dei margini statici della foresta rispetto alle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. a LFo) possono divergere.
4 Ripercussioni delle modifiche
I presenti adeguamenti non avranno alcuna ripercussione sulla Confederazione, né a livello finanziario né sull’effettivo del personale. Se i Cantoni decidono di designare zone con area forestale in crescita secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo e di inserire nel piano direttore le zone in cui intendono impedire l’avanzamento della foresta secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b LFo, è possibile che la procedura da applicare si traduca in un maggiore onere a loro carico. Le procedure d’accertamento del carattere forestale che devono essere effettuate prima dell’iscrizione dei margini statici della fore- sta nei piani di utilizzazione possono infatti comportare un fabbisogno supplementare di mezzi finan- 9/10
ziari e di personale. Grazie alle possibilità offerte dalle moderne tecniche di acquisizione e gestione elettronica dei dati (in particolare GPS e analisi mediante immagini aeree digitali), i costi supplementa- ri a carico dei Cantoni saranno tuttavia contenuti.
I presenti adeguamenti, insieme a quelli apportati alla legge sulle foreste, semplificheranno in partico- lare l’esecuzione dell’articolo 7 LFo relativo al rimboschimento compensativo: la nuova normativa permette infatti di attuare soluzioni pragmatiche e mirate pur garantendo al contempo il rispetto dell’obbligo di conservare le foreste. Poiché la definizione dinamica della foresta continua a essere fonte di insicurezza giuridica (Jaissle, ibid., pag. 97), la definizione di margini statici della foresta al di fuori delle zone edificabili – se applicata correttamente – aiuterà anche a rafforzare la certezza del diritto e a evitare che insorgano disaccordi sulla legittimità di accordare, sotto il profilo giuridico, il ca- rattere di foresta a un popolamento situato al di fuori di una zona edificabile.
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