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Nuovo articolo 73<i>a</i> dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro

Dipartimento federale dell’economia DFE Segreteria di Stato dell’economia SECO Condizioni di lavoro Protezione dei lavoratori

Settembre 2012 (progetto per indagine conoscitiva)

Nuovo articolo 73a dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro

1 Contesto

L’articolo 46 della legge sul lavoro (LL) prevede che il datore di lavoro tenga a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti da cui risultano le indicazioni necessarie all’esecuzione della legge e delle relative ordinanze. Secondo l’articolo 73 dell’ordinanza 1 della legge sul lavoro (OLL 1), gli elenchi e gli atti devono contenere, in particolare, dati sulla durata giornaliera e settimanale del lavoro effettivamente svolto (inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario), sulla loro posizione sull’arco della giornata nonché sul periodo e la durata delle pause di oltre mezz’ora. Tra il 2009 e il 2011 è stato condotto un progetto pilota nel settore bancario. In collaborazione con le autorità d’esecuzione e le parti sociali, il gruppo di progetto ha avuto il compito di cercare soluzioni che consentano una ripartizione dell’orario di lavoro più flessibile, non imposta né controllata dal datore di lavoro e rispondente alle esigenze dettate dalla prassi. Tali soluzioni dovevano nel contempo garantire la protezione della salute dei lavoratori e permettere alle autorità d’esecuzione di continuare a vigilare sul rispetto della legge sul lavoro. Inoltre, le eventuali nuove disposizioni devono essere applicabili a tutti i settori1. Sia durante che dopo la sua esecuzione, il progetto ha dato adito a numerose discussioni controverse. Anche la Commissione federale del lavoro si è occupata più volte della questione. Da un lato è stato sottolineato che il rispetto degli orari di lavoro secondo le disposizioni di legge è un aspetto centrale per la protezione della salute dei lavoratori e che il solo fatto di poter documentare la durata del lavoro può contribuire al suo disciplinamento. I pericoli per la salute risultanti da giornate lavorative troppo lunghe (> 10 ore) e da periodi di riposo insufficienti sono noti e confermati da vari studi2. Questi pericoli andrebbero considerati attentamente soprattutto dai datori di lavoro, ma anche dalle autorità d’esecuzione allo scopo di poter adottare eventuali contromisure in caso di violazioni.

Il rapporto conclusivo del gruppo di lavoro è pubblicato all’indirizzo www.seco.admin.ch. Tra l’altro: Wirtz Anna (2010): Gesundheitliche und soziale Auswirkungen langer Arbeitszeiten, Dortmund, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (URL stato al 20.8.2012: http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Gd59.pdf).

Pertanto, la registrazione della durata del lavoro sarebbe uno strumento importante. Si è fatto notare, d’altra parte, che i lavoratori interessati sarebbero poco propensi a registrare minuziosamente la durata del lavoro svolto. Essi interpreterebbero la soppressione dell’obbligo di registrare la durata del lavoro come gesto di fiducia del datore di lavoro nei loro confronti, il che sarebbe in parte anche una questione di prestigio. Alla luce di queste posizioni discordi, il presente avamprogetto di ordinanza prevede che per la stragrande maggioranza dei lavoratori continui a valere il principio della registrazione della durata del lavoro. Per contro, devono potervi derogare unicamente gli impiegati che godono di ampie libertà nel definire i contenuti e nell’impostare il loro lavoro e che dispongono di potere negoziale nei confronti del loro datore di lavoro. Come criterio di delimitazione oggettivo si è optato per il livello salariale o per l’iscrizione nel registro di commercio. All’articolo 9 OLL 1 si è rinunciato consapevolmente a precisare il concetto di «lavoratore che esercita un ufficio direttivo elevato» più di quanto non lo faccia la rigorosa giurisprudenza del Tribunale federale. A questa categoria di lavoratori, infatti, le disposizioni sul tempo di lavoro e sui periodi di riposo non si applicano (art. 3 lett. d LL). I principi concernenti la durata del lavoro e i periodi di riposo, tuttavia, devono valere anche per i lavoratori dispensati dalla registrazione delle ore di lavoro. Anche per questa categoria di lavoratori rimangono dunque valide le disposizioni relative al divieto di lavoro notturno e domenicale, ai periodi di riposo e alla durata di lavoro giornaliera massima. L’unica differenza consiste nel fatto che la durata del lavoro non deve più essere documentata.

2 Spiegazioni concernenti il nuovo articolo 73a OLL 1 – Rinuncia

alla registrazione della durata del lavoro Per una cerchia ristretta di lavoratori il nuovo articolo costituisce una deroga agli obblighi di documentazione di cui all’articolo 73 OLL 1.

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