Strategia per la piazza finanziaria (obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati). Modifica della legge sul riciclaggio di denaro
Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria generale DFF Servizio giuridico DFF
27 febbraio 2013
Strategia per la piazza finanziaria – obblighi di diligenza estesi per impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati
Modifica della legge sul riciclaggio di denaro
Rapporto esplicativo per il progetto posto in consultazione
Compendio
Il progetto è parte della strategia per una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale. Occorre impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichia- rati da parte di intermediari finanziari svizzeri.
Situazione iniziale Secondo la strategia adottata dal Consiglio federale per la piazza finanziaria, l’obiettivo di una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale va raggiunto concludendo convenzioni sull’imposizione alla fonte internazionale, migliorando l’assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli standard internazionali ed estendendo gli obblighi di diligenza. Il presente avamprogetto è inteso a sancire tali obblighi a livello giuridico.
Contenuto del progetto Ai sensi di un strategia credibile per la piazza finanziaria, i nuovi obblighi di dili- genza devono valere per tutti gli intermediari finanziari svizzeri che possono accet- tare e investire averi patrimoniali non dichiarati. È opportuno disciplinarli nella legge sul riciclaggio di denaro poiché in tale ambito, da un lato, sono già registrati in un atto normativo tutti gli intermediari finanziari determinanti e, dall’altro, questi già oggi devono adempiere obblighi di diligenza per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Un disciplinamento nella legge sul rici- claggio di denaro si impone tanto più che allo stesso tempo anche il presente pro- getto di attuazione delle Raccomandazioni del GAFI prevede ora un crimine fiscale quale reato preliminare al riciclaggio di denaro e che quindi in futuro gli interme- diari finanziari, anche sotto questo profilo, dovranno rispettare gli obblighi di diligenza estesi a questa fattispecie. I nuovi obblighi di diligenza estesi per garantire la conformità sotto il profilo fiscale sono soddisfatti con un esame basato sul rischio in funzione di elementi definiti in precedenza, dove i principali criteri sono già sanciti a livello di legge. Elementi più dettagliati costituiranno l’oggetto di un’autodisciplina riconosciuta dall’autorità di vigilanza quale standard minimo in conformità con la legge sul riciclaggio di dena- ro. In mancanza di detta autodisciplina, l’autorità di vigilanza emana corrisponden- ti disposizioni d’esecuzione. Si rinuncia a introdurre un obbligo generalizzato di autodichiarazione del cliente. L’autodichiarazione deve però costituire un criterio importante per una condotta conforme sotto il profilo fiscale ed essere considerata adeguatamente nell’esercizio degli obblighi di diligenza. In caso di sospetto di mancanza di conformità sotto il profilo fiscale, in futuro gli intermediari finanziari dovranno rifiutarsi di accettare valori patrimoniali. Se già sussiste una relazione con clienti, l’intermediario finanziario deve verificare la conformità anche dei valori patrimoniali investiti presso di lui già in precedenza ed eventualmente farli regolarizzare dal cliente; in caso contrario l’intermediario deve sciogliere la relazione.
Rapporto
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Con l’attuazione delle rivedute Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria GAFI - presentata parallelamente al presente progetto - la Svizzera sottolinea di aver dato una priorità elevata agli obblighi assunti nell’ambito dei suoi impegni interna- zionali. Quando accettano valori patrimoniali, oltre ai rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari devono tenere conto anche degli aspetti fiscali. In futuro, i reati fiscali gravi saranno considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro. In caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro, gli intermediari finanziari dovranno comunicare all’Ufficio di comunicazio- ne in materia di riciclaggio di denaro anche questi casi. Con i suoi obblighi di diligenza estesi in ambito fiscale, il presente progetto posto in consultazione è strettamente legato all’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI – specialmente con il reato fiscale quale reato preliminare al riciclaggio di denaro e con gli obblighi di diligenza connessi. Nello specifico è però parte della strategia adottata dal Governo per la piazza finanziaria1, secondo la quale l’obiettivo di una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale va raggiunto attraverso la conclu- sione di convenzioni sull’imposizione alla fonte internazionale, un’assistenza ammi- nistrativa e giudiziaria migliorata secondo gli standard internazionali e la citata estensione degli obblighi di diligenza. Il Consiglio federale ha riconfermato questa strategia nel suo Rapporto sulla politica della Confederazione in materia di mercati finanziari2 pubblicato il 19 dicembre 2012.
1.2 Nuovo disciplinamento proposto
1.2.1 Campo d’applicazione
La credibilità della strategia per la piazza finanziaria presuppone che, nel disciplina- re gli obblighi di diligenza estesi, essa venga applicata a tutti gli intermediari finan- ziari che partecipano a possibili accettazioni e investimenti di valori patrimoniali non dichiarati. È perciò adeguato basarsi alla definizione degli intermediari finanzia- ri di cui all’articolo 2 della legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre19973 (LRD), che già oggi devono adempiere gli obblighi di diligenza in relazione con riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. È poi giustificato non limitare già nel campo d’applicazione l’esame degli obblighi di diligenza alle persone domi- ciliate all’estero. Vanno piuttosto rilevate tutte le persone in Svizzera e all’estero,
1 Cfr. in merito anche «Situation und Perspektiven des Finanzplatzes Schweiz» del settem- bre 2009 (disp. soltanto in francese e tedesco) e «Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari» del 16 dicembre 2009 (www.efd.admin.ch > Documen- tazione > Rapporti), il documento interlocutorio «Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale» del 22 febbraio 2012 3 RS 955.0
anche se ad esempio una persona con luogo di domicilio e di lavoro fisso in Svizze- ra, in mancanza di altri elementi, può generalmente essere ritenuta in regola col fisco senza che occorrano ulteriori chiarimenti approfonditi.
Anche in virtù della formulazione dello scopo e del campo d’applicazione, la legge sul riciclaggio di denaro si presta a disciplinare gli obblighi di diligenza. Quelli riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che gli intermediari finanziari devono adempiere in conformità con detta legge si possono estendere aggiungendo obblighi di diligenza che servono a respingere i valori patrimoniali non dichiarati, impostando senza problemi i nuovi disciplinamen- ti in modo che ciò non comporti un’estensione del reato preliminare al riciclaggio di denaro. Le conseguenze dell’esame effettuato in regime di obbligo di diligenza esteso vanno quindi disciplinate indipendentemente dall’obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. Il paesaggio della legislazione sui mercati finanziari si è consolidato nel tempo e a seguito dei suoi intrecci è di difficile lettura anche per gli specialisti. Non è pertanto opportuno aggiungere un’ulteriore legge che regolamenta una singola fattispecie attraverso solo quattro nuovi articoli. Le leggi che si applicano a singoli intermediari finanziari, quali la legge sulle banche dell’8 novembre 19344 o la legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori non sarebbero quindi adatte per una normativa rivolta a tutti gli intermediari finanziari. Parimenti, sarebbe contrario al sistema un disciplinamento alternativo nella legge del 22 giugno 20076 sulla vigilanza dei mercati finanziari, poiché essa disciplina l’autorità di vigilanza e i suoi strumenti di vigilanza, ma non la condotta degli intermediari finanziari [direttamen- te] sottoposti alla FINMA o dei loro clienti. Va esclusa anche la legislazione fiscale, dato che essa ha per oggetto innanzi tutto gli obblighi fiscali in Svizzera. Non sareb- be un’alternativa neanche una normativa nella legge sui servizi finanziari (LSF), in fase di elaborazione, il cui campo d’applicazione si estende all’intero mercato finan- ziario. Questa nuova legge intende disciplinare la condotta dell’intermediario finan- ziario nei confronti del cliente e non la condotta del cliente stesso. Essa non entrerà comunque in vigore prima del 2016.
1.2.2 Obblighi di diligenza estesi
I nuovi obblighi di diligenza estesi vanno esercitati sulla base di elementi definiti in precedenza (catalogo degli indizi), dove i criteri principali sono già stati fissati a livello di legge. In funzione della valutazione individuale del singolo caso vengono definiti gli elementi determinanti nel caso concreto, a favore o contro la conformità sotto il profilo fiscale dei valori patrimoniali in questione. Come per il chiarimento del sospetto concernente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, anche l’estensione dell’esame è in funzione del rischio che la parte contraente rap- presenta (esame basato sui rischi).
1.2.3 Concretizzazione attraverso l’autodisciplina
Gli elementi ancora più dettagliati per valutare la conformità sotto il profilo fiscale costituiscono, di massima, l’oggetto di un’autodisciplina che l’autorità di vigilanza,
4 RS 952.0 5 RS 961.01 6 RS 956.1
in primo luogo la FINMA7, deve riconoscere e controllare quale standard minimo8 in virtù della legge contro il riciclaggio di denaro. L’autodisciplina riconosciuta dall’autorità di vigilanza è un concetto che si è rivelato efficace ad esempio nella lotta contro il riciclaggio di denaro e, attualmente, nelle esigenze in materia di fondi propri in ambito ipotecario. L’autodisciplina riconosciu- ta è equiparabile a una normativa legale quanto ai suoi effetti, con il vantaggio, però, di essere maggiormente accettata. La FINMA stabilisce in un’ordinanza gli elementi indicanti di dettaglio che possono condurre a un sospetto fondato di valori patrimoniali non dichiarati, nella misura in cui non avvenga un’autodisciplina da parte degli intermediari finanziari sottoposti direttamente alla vigilanza prudenziale della FINMA ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 2 LRD.
1.2.4 Autodichiarazione
È indubbio che un’autodichiarazione redatta in maniera credibile – nella quale il cliente illustra in modo convincente di avere dichiarato al fisco i suoi valori patri- moniali – può servire da elemento essenziale per dimostrare la condotta conforme sotto il profilo fiscale da parte di un cliente. Introdurre semplicemente un obbligo generale di autodichiarazione andrebbe però ben oltre l’obiettivo prefissato, già soltanto perché l’onere amministrativo per un esame credibile di autodichiarazioni per gli intermediari finanziari – e nel contesto del corrispondente audit di vigilanza anche per le autorità preposte – è nettamente maggiore che non per le soluzioni più flessibili, il che può ripercuotersi di conseguenza negativamente sulla competitività. Un obbligo di autodichiarazione sarebbe altresì espressione di una sfiducia generale nei confronti dei clienti stranieri.
Per tale ragione in questa sede il sistema descritto viene proposto con obblighi di diligenza estesi. La legge menziona i principali elementi in base ai quali si può verificare la conformità sotto il profilo fiscale. L’autodichiarazione del cliente costi- tuisce un possibile elemento importante, ma non l’unico determinante che indica una condotta conforme sotto il profilo fiscale.
2 Commenti ai singoli articoli
Titolo e art. 1 Nel titolo della legge contro il riciclaggio di denaro occorre inserire le nuove norma- tive riguardanti i provvedimenti per impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati. Non è invece necessaria alcuna modifica nell’articolo 1 quanto all’oggetto della legge. Già oggi ne fa parte la «diligenza richiesta in materia di operazioni finanzia- rie» e gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari che vi si aggiungono riguardanti i valori patrimoniali non dichiarati vengono contemplati da questa no-
7 Un’ulteriore autorità di vigilanza ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro è la Com- missione federale delle case da gioco che vigila sulle case da gioco. 8 cfr. Circ. FINMA 08/10, Norme d’autoregolamentazione riconosciute come standard minimo, del 20 novembre 2008.
zione secondo una comprensione generale di questi due termini, anche se finora essa era stata intesa in senso più stretto.
Art. 6a Esame della conformità sotto il profilo fiscale La disposizione descrive gli obblighi di diligenza estesi a garanzia della conformità sotto il profilo fiscale che l’intermediario finanziario deve rispettare nell’accettare valori patrimoniali. Analogamente agli obblighi di diligenza esistenti, anche quelli nuovi devono essere adeguati al corrispettivo rischio del cliente. Gli elementi nei capoversi 1 e 2 aiutano a esaminare la conformità sotto il profilo fiscale nella prati- ca. Devono essere considerate e ponderate in un unico insieme con le informazioni esistenti nel singolo caso; la ponderazione può anche risultare differente da un settore all’altro. Così, ad esempio, è assolutamente abituale per le case da gioco che i clienti portino grossi importi in denaro contante, mentre è meno usuale per i depositi bancari e perciò comporterà anche chiarimenti più approfonditi. L’approccio basato sui rischi, centrale nei chiarimenti, significa anche che vanno considerate le condi- zioni sociali e giuridiche nel Paese di domicilio del rispettivo cliente. Se, ad esem- pio, in un Paese esiste un’amministrazione funzionante sotto il profilo dello Stato di diritto, sarà più facile attendersi dal cliente ivi residente che documenti in maniera sostanziale la propria conformità sotto il profilo fiscale, che non se viene da un Paese nel quale simili strutture non sono presenti, ad esempio a causa di una guerra civile o di una dittatura (in quest’ultimo caso occorrerà eventualmente considerare un più elevato rischio di riciclaggio di denaro). I chiarimenti cui procedere nel singolo caso e la loro profondità dovranno però, finalmente, misurarsi sempre con l’esigenza che attraverso gli obblighi di diligenza estesi si intende garantire in modo credibile che la piazza finanziaria svizzera intraprenda tutto quanto possibile per tenere lontani i valori patrimoniali non dichiarati. Il capoverso 2 menziona alcuni elementi centrali, in presenza dei quali, in base alle esperienze pratiche, si deve presupporre un rischio superiore e l’intermediario deve effettuare chiarimenti particolarmente accurati. Simili elementi che aumentano il rischio sono dati, in particolare, se il cliente evidenzia un comportamento che ne indica l’intenzione di eludere il proprio obbligo fiscale e che anche su specifica domanda non è in grado di spiegare in maniera plausibile.
Il capoverso 3 menziona elementi indicanti una riduzione del rischio, tra i quali l’autodichiarazione segnalata alla lettera a riveste di sicuro grande importanza. Come illustrato più sopra, il progetto rinuncia a un obbligo di autodichiarazione. Onde evitare altri tipi di chiarimenti, il cliente può però presentarne una all’intermediario finanziario. Anche questi è di massima, libero di esigere dai suoi clienti un’autodichiarazione e di farvi dipendere l’avvio di una relazione contrattua- le. Una prassi, questa, già oggi consolidata presso alcune banche. L’autodichiarazione non esonera tuttavia l’intermediario finanziario dal considerare anche altri elementi. Riduce parimenti i rischi se il cliente di cui alla lettera b auto- rizza con un «waiver» (atto di rinnuncia) il suo intermediario finanziario a rendere pubblici i propri dati all’autorità fiscale e rinuncia in tal modo a priori a presentare ricorso in un’eventuale procedura del cliente nell’ambito dell’assistenza amministra- tiva. Non ne è toccata la questione se, nel singolo caso, la banca per consegnare i dati necessita di un’autorizzazione di cui all’articolo 271 CP. Quanto alla lettera d, va fatto notare che l’esistenza di convenzione sullo scambio di informazioni fiscali con il Paese di domicilio del cliente può essere di regola considerata determinante
dal profilo della riduzione dei rischi solamente se permette l’accesso ai dati come previsto nelle convenzioni sull’imposizione alla fonte oppure nella FATCA.
Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità Se la relazione d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità deve essere possibile, come per quanto riguarda elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza anche in relazione con elementi di sospetto di non conformità sotto il profilo fiscale.
Art. 8 Provvedimenti organizzativi Ora gli intermediari finanziari devono potere prendere provvedimenti organizzativi anche per impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati. Art. 11a Rifiuto di nuove relazioni d’affari In un nuova Sezione 3 del Capitolo 2, negli articoli 11a–11c vengono disciplinati gli obblighi ai quali l’intermediario finanziario deve ottemperare se è a conoscenza o ha il sospetto fondato che il suo cliente gli proponga valori patrimoniali non dichiarati o se ne ha già accettati. Il disciplinamento in una propria sezione sottolinea la chiara separazione che esiste tra gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro – disciplinati nella Sezione 2 del Capitolo 2 – e quelli qui introdotti in presenza di valori patrimoniali non dichiarati. Ciò viene illustrato ancora una volta esplicitamen- te all’articolo 11c. L’articolo 11a disciplina il caso in cui l’intermediario finanziario in seguito all’esame in funzione del rischio basato sugli elementi indicanti di cui all’articolo 6a (e concretizzati ulteriormente nelle ordinanze delle autorità di vigilanza o nell’autodisciplina) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali di un nuovo cliente non sono dichiarati. Questi non deve accettarli e rifiutare l’avvio di una relazione contrattuale. Se l’intermediario finanziario ha il sospetto fondato di essere in presenza di un crimine fiscale, deve rispettare gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro di cui alla Sezione 2. Art. 11b Procedura in caso di relazioni d’affari esistenti La disposizione disciplina i casi in cui l’accertamento o il sospetto di valori patrimo- niali non dichiarati insorge durante la relazione con il cliente in corso. Qui non basta rifiutare soltanto i valori patrimoniali messi a disposizione (cpv. 1), poiché è facile ipotizzare che potrebbero essere non dichiarati anche i valori patrimoniali dello stesso cliente che già si trovano presso l’intermediario finanziario. A tenore del capoverso 2, l’intermediario finanziario deve quindi chiarire in base all’articolo 6a, secondo un approccio basato sui rischi, la conformità sotto il profilo fiscale di questi valori patrimoniali. Se tale chiarimento porta al sospetto fondato di valori patrimo- niali non dichiarati, spetta al cliente provare all’intermediario finanziario entro un
congruo termine che i valori patrimoniali verranno dichiarati regolarmente (regola- rizzazione). Il termine può variare in funzione del genere, dell’entità e della difficol- tà per procurarsi le prove necessarie. Se il cliente non riesce a provare entro il termi- ne impartito la conformità sotto il profilo fiscale dei suoi valori patrimoniali, in virtù del capoverso 3 l’intermediario finanziario deve sciogliere la relazione d’affari.
Infine, il capoverso 4 prevede che l’intermediario finanziario deve procedere secon- do lo stesso principio anche se, indipendentemente da un trasferimento di valori patrimoniali, giunge al sospetto fondato che il cliente ha investito presso di lui valori patrimoniali non conformi sotto il profilo fiscale. Art. 11c Rapporto con gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro Gli obblighi degli intermediari finanziari in caso di sospetto di riciclaggio in virtù dell’articolo 9 segg. LRD vanno rigidamente separati da quelli in caso di sospetto di mancanza di conformità sotto il profilo fiscale. Se accerta segnatamente che i valori patrimoniali coinvolti in una relazione d’affari provengono da reati preliminari ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o se, secondo la lettera b di tale disposizione, interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari, l’intermediario finanziario sottostà agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio – in particolare l’obbligo di comunicazione senza indugio – mentre non si applicano i nuovi obblighi introdotti in questa sede per garantire la conformità sotto il profilo fiscale. Essi vanno poi rispettati di nuovo in modo sensato soltanto quando non possono più compromettere la procedura inerente al riciclaggio di denaro. Di mas- sima, dovrebbe essere il caso quando non sussiste più alcun divieto d’informazione di cui all’articolo 10a LRD. Art. 17 Le due modifiche servono unicamente a illustrare la situazione giuridica presente. Si chiarisce che la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) devono stabilire le loro disposizioni d’esecuzione per l’adempimento degli obblighi di diligenza sotto forma di un’ordinanza. Ciò corrisponde all’attuale prassi: entrambi gli organi di vigilanza hanno emanato le proprie ordinanze, la FINMA l’ordinanza FINMA dell’8 dicembre 20109 sul riciclaggio di denaro e la CFCG l’ordinanza della CFCG del 12 giugno 200710 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro. Ne consegue che l’espressione organismo riconosciuto di autodisciplina viene sostituita con autodisciplina e viene quindi precisato che l’articolo 17 non si riferisce agli organismi riconosciuti di autodisciplina di cui all’articolo 24 (anche se in entrambi i casi è utilizzato lo stesso termine). In tal modo la FINMA ha la possibilità, su una
base legale formale corretta, secondo l’articolo 7 capoverso 3 LFINMA di ricono- scere quali standard minimi autodiscipline di associazioni di categoria. L’attuale testo non lo consentiva, con il risultato che la FINMA, nell’articolo 32 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro per gli obblighi di diligenza delle banche ha dovuto designare come determinante la «Convenzione del 7 aprile 2008 relativa all’obbligo di diligenza delle banche», poiché esse in questo settore non dispongono di alcun organismo di autodisciplina ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro. Considerazioni analoghe valgono anche per gli istituti d’assicurazione (cfr. l’art. 37 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro).
9 RS 955.033.0 10 RS 955.021
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni In futuro, le autorità di vigilanza devono provvedere affinché nel loro ambito di vigilanza vengano rispettate anche le nuove disposizioni concernenti la conformità sotto il profilo fiscale. Ciò potrebbe richiedere risorse di personale supplementari il cui finanziamento avverrebbe attraverso le tasse degli intermediari finanziari.
Per il rimanente, il progetto non ha alcuna ripercussione diretta sugli enti pubblici.
3.2 Ripercussioni per l’economia
Gli obblighi di diligenza estesi comporteranno per gli intermediari finanziari un onere supplementare che può risultare differente a seconda della categoria profes- sionale e dell’intermediario finanziario interessato. Anche se è difficile misurarne l’entità, è facile attendersi che tale onere rimanga entro un limite ragionevole. Ciò perché è in primo luogo compito del cliente dimostrare la conformità sotto il profilo fiscale del suo patrimonio e, d’altra parte, perché l’intermediario finanziario può regolarmente rifarsi a nozioni che gli pervengono nel quadro dell’esame riguardante il riciclaggio di denaro cui occorre procedere già oggi. L’onere supplementare delle autorità di vigilanza e degli organismi di autodisciplina comporterà tasse più elevate presso gli intermediari finanziari. L’onere supplementare che ne deriva è giustificato dal miglioramento della reputa- zione della piazza finanziaria che in definitiva giova a sua volta a tutti gli interme- diari finanziari.
4 Programma di legislatura
Il progetto non è annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201211 sul programma di legislatura 2011–2015. Ciononostante, in questa sede l’oggetto viene sottoposto al Parlamento, poiché le relazioni sui mercati finanziari internazionali continuano a essere attraversate da grandi cambiamenti e, nell’interesse della piazza finanziaria svizzera, non si può attendere la prossima legislatura per elaborare il progetto.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Le disposizioni proposte poggiano sulle stesse basi costituzionali del testo di legge da sottoporre a revisione.
11 FF 2012 305
5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Al momento attuale non vi è alcun impegno da valutare in ordine alla conciliabilità.
5.3 Delega di competenze legislative
Non è prevista alcuna delega di una normativa d’attuazione autonoma. Se gli obbli- ghi di diligenza di cui all’articolo 6a AP–LRD vengono concretizzati da parte della FINMA o mediante l’autodisciplina, le basi legali al riguardo si trovano negli artico- li 17 e 25 LRD nonché nell’articolo 7 capoverso 3 LFINMA.