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Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

17.04.2014

Avamprogetto – Versione per la consultazione

Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori

(LRNIS)

2.3.1 Integrazione nell’attuale legge sulla radioprotezione o emanazione di una legge 2.4 Sviluppi internazionali e confronto con la legislazione di altri Stati, in particolare con

3 Commento ai singoli articoli 26

Elenco delle abbreviazioni AFD Amministrazione federale delle dogane AIR analisi dell’impatto della regolamentazione AR Appenzello Esterno art. articolo/articoli BE Berna BS Basilea Città CE Comunità europea CEM campi elettromagnetici CFLR Commissione federale per la lotta contro il rumore cfr. confronta Cost. Costituzione federale CPR Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività cpv. capoverso/capoversi DALY Disability-adjusted life years (anni di vita in buona salute) DFI Dipartimento federale dell’interno DPA legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0) DSGP direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE) ESTI Ispettorato federale degli impianti a corrente forte FR Friburgo GE Ginevra GHz gigahertz Hz hertz IARC Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer) ICNIRP Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (Inter- national commission on non-ionizing radiation protection) IPL luce pulsata intensa (intense pulsed light) JU Giura LAINF legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) LArm legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, RS 514.54) LATer legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21) LDerr legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, RS 817.0) LEspl legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41) lett. lettera/lettere LIC legge federale del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori (RS 944.0) LIE legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, RS 734.0) LL legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, RS 822.11) LOTC legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) LPAmb legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla prote- zione dell’ambiente, RS 814.01) LRaP legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50) LSPro legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11)

LTC legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10) LU Lucerna LVD Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mate- riale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Low Vol-

tage Directive) METAS Istituto federale di metrologia Mo. mozione MRA Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, RS 0.946.526.81) NE Neuchâtel NW Nidvaldo OCEM ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica (RS 734.5) ODerr ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) ODmed ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (RS 812.213) OEspl ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (RS 941.411) OIF ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (RS 814.41) OIT ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2) OLL 3 ordinanza 3 del 18 agosto 1983 concernente la legge sul lavoro (igiene, RS 822.113) OMacch ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (ordinanza sulle macchine, RS 819.14) OMS Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization, WHO) OPBT ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS 734.26) OPI ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, RS 832.30) ORNI ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS 814.710) OSG ordinanza del DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (ordi- nanza sui giocattoli, SR 817.044.1) OSLa ordinanza del 28 febbraio 2007 concernente la protezione del pubblico delle mani- festazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, RS 814.49) OW Obvaldo PA legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.120) Po. postulato RFID identificazione a radiofrequenza (Radio-frequency identification) RNI radiazioni non ionizzanti SECO Segreteria di Stato dell’economia SEE Spazio economico europeo SG San Gallo SO Soletta Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni TG Turgovia TI Ticino TRM tomografia a risonanza magnetica (Magnetic Resonance Imaging, MRI) UE Unione europea UFAM Ufficio federale dell’ambiente UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni UFDC Ufficio federale del consumo UFE Ufficio federale dell’energia

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica UR Uri UV raggi ultravioletti VD Vaud

Compendio La nuova legge federale si prefigge di proteggere le persone dalle radiazioni non ionizzanti (RNI) e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute. Essa disciplina l'importazione, il transito, la consegna, il possesso e l'utilizzo successivo all’immissione in commercio, di prodotti che ge- nerano RNI e stimoli sonori, come anche le situazioni di esposizione alle RNI e agli stimoli so- nori che non sono riconducibili a un singolo prodotto. Fondato principalmente sulla responsa- bilità individuale di ciascuno degli attori coinvolti, l’avamprogetto s’inscrive nell’attuale filoso- fia della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e completa, ove necessario, le norma- tive vigenti. I principi di acquisizione delle basi scientifiche e informazione appropriata del pubblico saranno sanciti per legge. Alla Confederazione e ai Cantoni saranno attribuite compe- tenze precise in materia di esecuzione, allo scopo di ottimizzare quelle attuali nell’ambito dei prodotti.

La nuova legge prevede misure di intervento severe soltanto in casi eccezionali, vale a dire per pro- dotti che costituiscono un pericolo considerevole per la salute e la sicurezza delle persone. Essa con- sente di vietarne l’importazione, il transito, la consegna e il possesso. Il divieto dovrà essere inizial- mente applicato esclusivamente ai puntatori laser potenti, le cui radiazioni superano ampiamente i valori limite di esposizione per pelle e occhi. Questi puntatori laser mettono seriamente in pericolo la salute della popolazione e pongono un serio problema di sicurezza per determinate categorie profes- sionali, come per esempio i piloti di velivoli. Dal 2010, l’Ufficio federale dell’aviazione civile ha registra- to nel cielo svizzero oltre 500 attacchi con puntatori laser diretti ad abbagliare piloti di aerei ed elicotte- ri. Se colpiscono gli occhi, le potenti radiazioni emesse da questi puntatori laser possono inoltre pro- vocare lesioni alla retina che compromettono la facoltà visiva o portano a cecità.

La nuova legge prevede misure di portata più limitata per un numero definito di prodotti che espongo- no le persone ad un alto carico di RNI e stimoli sonori, ma non costituiscono alcun pericolo o costitui- scono un pericolo solo trascurabile per la salute, se utilizzati in modo competente. Ciò riguarda in particolare l’utilizzo di dispositivi medici ad alta potenza, come per esempio laser ad uso medico, che negli ultimi anni si sono diffusi anche nel settore estetico e sono talvolta impiegati nell’ambito di attività commerciali da persone che non dispongono delle qualifiche tecniche necessarie.

Nel campo di applicazione della nuova legge rientra anche una serie di prodotti che non rappresenta- no un pericolo per la salute se sono rispettate le norme di sicurezza del fabbricante. Di questa catego- ria fanno parte per esempio i solarium, che causano ustioni e tumori alla pelle se impiegati in modo inappropriato o eccessivo. Al momento attuale, la mancanza di basi legali non permette di controllare se le persone che utilizzano questi apparecchi a titolo commerciale rispettino le norme di sicurezza del fabbricante. La nuova legge colma questa lacuna legislativa e introduce controlli con prove a campio- ne effettuate dagli organi di controllo presso i fornitori di prodotti potenzialmente pericolosi.

Da ultimo, la nuova legge disciplina anche le situazioni in cui le esposizioni alle RNI e agli stimoli so- nori non sono causate da un singolo prodotto. Rientrano in questa fattispecie, in particolare, le mani- festazioni che espongono il pubblico a molteplici fonti di RNI e stimoli sonori. Nel quadro di questa legge, dovrà inoltre essere possibile tener conto delle esposizioni derivanti da fonti naturali.

Con decreto del 25 aprile 2012, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di elaborare un avamprogetto di legge sulla protezione dai pericoli lle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

Punti essenziali dell’avamprogetto

Divieto applicato ai prodotti pericolosi: l’avamprogetto attribuisce al Consiglio federale la facoltà di vietare l’importazione, il transito, la consegna e il possesso di prodotti che costituiscono un pericolo considerevole per la salute. Questi divieti rispondono alla ben nota problematica dei puntatori laser e attualmente non si riscontra la necessità di estenderli ad altri prodotti.

Prodotti potenzialmente pericolosi: allo scopo di accrescere la sicurezza di prodotti che espongono le persone a RNI e stimoli sonori intensi e potenzialmente pericolosi per la salute, in futuro la Confede- razione e i Cantoni dovranno poter verificare se, nel loro utilizzo, siano rispettate le norme di sicurezza del fabbricante. Se si tratta di prodotti che richiedono competenze specialistiche per essere impiegati in modo sicuro, la Confederazione, in collaborazione con i settori interessati, dovrà elaborare soluzioni vincolanti in materia di formazione e utilizzo, ed esigere il possesso di un apposito attestato di compe- tenza. La Confederazione dovrà avere inoltre la facoltà di vietare l’utilizzo a scopi commerciali e pro- fessionali di alcuni prodotti particolarmente pericolosi.

Esposizioni: la Confederazione potrà in futuro disciplinare le situazioni che presentano un pericolo per la salute e che non rientrano nel campo di applicazione della legislazione sulla sicurezza dei prodotti.

Compiti della Confederazione: la nuova base legale dovrà consentire all'UFSP di acquisire le basi scientifiche necessarie e specifiche per l'attuazione della presente legge e di informarne il pubblico.

Esecuzione della LRNIS: mentre l’elaborazione delle disposizioni spetta alla Confederazione, saranno soprattutto i Cantoni a controllarne il rispetto.

Costi Da una prima valutazione emerge che i compiti sanciti nella nuova legge cagioneranno alla Confede- razione e ai Cantoni solo costi supplementari contenuti, chiaramente giustificabili da una migliore pro- tezione della salute delle popolazione dalle RNI e dagli stimoli sonori. Nel 2014 sarà condotta un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) finalizzata a valutare nel dettaglio l’adeguatezza e l’efficienza economica delle misure proposte nel quadro dell’avamprogetto.

1 Situazione iniziale

Per radiazioni non ionizzanti (RNI) s’intendono i raggi ultravioletti (UV), la luce visibile, i raggi infrarossi e i campi elettromagnetici (CEM). Gli stimoli sonori comprendono, invece, le frequenze udibili, gli ul- trasuoni e gli infrasuoni. Le RNI e gli stimoli sonori possono produrre effetti sia positivi sia nocivi per la salute dell’uomo.

Valori limite di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori pericolosi per la salute L’uomo, come anche altri esseri viventi, è direttamente esposto alle RNI e agli stimoli sonori. Il sole non è solamente una delle principali risorse vitali, ma costituisce anche una delle più intense fonti di radiazioni cui siamo quotidianamente esposti. Tuttavia, le emissioni di RNI e di stimoli sonori rilevanti per la salute provengono anche da dispositivi tecnici che fanno attualmente parte del nostro quotidia- no. Per non costituire un pericolo per la salute, questi prodotti devono rispettare i valori limite racco- mandati dalle commissioni internazionali di radioprotezione in riferimento alle RNI e agli stimoli sono- ri. Questi valori si fondano sugli effetti scientificamente provati su singoli organi o tessuti. I valori limite delle radiazioni ottiche consentono di proteggere gli occhi e la pelle da ustioni e lesioni acute, reversi- bili e irreversibili. I valori limite dei campi elettromagnetici impediscono di sollecitare eccessivamente le cellule del sistema nervoso o di aumentare pericolosamente la temperatura corporea. I valori limite degli stimoli sonori hanno l’obiettivo di prevenire conseguenze quali danni all’udito e acufene.

1.1 Problematica attuale

Prodotti il cui utilizzo sicuro presuppone il rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante Accanto a molti prodotti le cui emissioni di RNI e stimoli sonori non rappresentano una minaccia, ne esistono altri che espongono la salute delle persone alle RNI e agli stimoli sonori soltanto nel caso in cui l’utente non rispetti scrupolosamente tutte le norme di sicurezza del fabbricante. Un utilizzo inap- propriato comporta piuttosto rapidamente il superamento dei valori limite e, di conseguenza, un peri- colo per la salute, poiché i valori limite relativi alle RNI e agli stimoli sonori presentano un coefficiente di sicurezza ridotto rispetto ai valori limite fissati in altri ambiti.

L’esempio più noto e maggiormente discusso è quello dei solarium, frequentati regolarmente da circa il dieci per cento della popolazione svizzera e solo occasionalmente da circa il 40 per cento . Per ga- rantire l’effetto abbronzante, i solarium producono, per come sono costruiti, raggi ultravioletti intensi che, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sono la causa comprovata di alcuni tipi di cancro , e comportano un invecchiamento precoce della pelle o, in casi gravi, possono provocare ustioni molto pericolose. Tali situazioni di pericolo si verificano soprattutto quando una manutenzione non corretta o un utilizzo inappropriato espongono i clienti a un carico molto elevato di radiazioni. I solarium, gestiti nel rispetto dei requisiti di installazione, utilizzo e manutenzione previsti dalla normati- va europea sugli apparecchi per il trattamento della pelle con raggi , producono invece radiazioni limi- tate e pertanto tollerabili dal punto di vista sanitario. Questa normativa, riconosciuta anche in Svizzera e determinante sia per i requisiti di sicurezza indicati dal fabbricante sia per l’immissione in commercio dei solarium, definisce peraltro il livello di radiazioni massimo consentito, impone la sostituzione di lampade difettose conformemente alle caratteristiche dell’apparecchio e prescrive l’obbligo di informa- re gli utenti sulla pericolosità di un’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti e sulle modalità di utiliz- zo sicuro degli apparecchi. Per limitare i rischi per la salute a un livello accettabile, i gestori dei sola-

Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, www.icnirp.de gfs 2010. Solariennutzung in der Schweiz. http://www.gfsbern.ch/Neuigkeiten/tabid/177/itemid/414/amid/1151/solariumnutzung-in-der- schweiz.aspx OMS/IARC Exposure to artificial UV radiation and skin cancer: 2005 SN EN 60335-2-27: 2010. Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare Parte 2–27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi.

rium devono rispettare scrupolosamente le norme di installazione, utilizzo e manutenzione, previste dalla normativa europea e dal fabbricante. Dovranno mettere a disposizione delle persone apparecchi regolati in modo tale da garantire un utilizzo sicuro. L’esperienza mostra che spesso, sia in Svizzera sia all’estero, i gestori commerciali non si attengono scrupolosamente a queste direttive. In questo ambito si rendono pertanto necessarie misure d’intervento.

Oltre ai solarium, questa categoria di prodotti include anche un numero ristretto di prodotti che gene- rano RNI e stimoli sonori, come per esempio gli apparecchi utilizzati nel settore estetico per i tratta- menti cutanei, e i prodotti destinati all’uso privato, che espongono gli utenti a stimoli sonori elevati, campi elettromagnetici intensi e radiazioni ottiche potenti.

Necessità d’intervento Le norme di sicurezza del fabbricante devono essere rispettate nel caso di prodotti che generano RNI e stimoli sonori e che, se utilizzati in modo inappropriato, possono mettere in pericolo la salute.

Prodotti che causano alti livelli di esposizione e che presuppongono l’utilizzo da parte di spe- cialisti Esiste un’altra categoria di prodotti, il cui utilizzo sicuro può essere garantito esclusivamente da per- sonale specializzato. Si tratta di prodotti che generano RNI o stimoli sonori con livelli di esposizione spesso notevolmente superiori ai valori limite raccomandati a livello internazionale e che sono ad e- sempio impiegati per trattamenti medici. Questi trattamenti presuppongono che il personale speciali- stico ne valuti il beneficio terapeutico rispetto ai rischi. Da qualche anno, questi tipi di trattamento sono applicati anche nel settore estetico e sono diffusamente commercializzati. Fra questi si annoverano principalmente trattamenti della pelle, depilazione, ringiovanimento della pelle invecchiata o danneg- giata per altre ragioni, e ancora rimozione dei tatuaggi. In taluni casi, i prodotti impiegati provocano una forte esposizione alla luce pulsata intensa (IPL), ai raggi laser o a CEM ad alta frequenza. Il setto- re estetico offre in misura crescente anche trattamenti di snellimento o modellamento delle forme, che dovrebbero eliminare i grassi in eccesso grazie a esposizioni elevate a ultrasuoni, raggi laser e infra- rossi, come anche a fonti di calore o a CEM. L'utilizzo di questi prodotti in altri settori si è accentuato nell’ultimo periodo con l’arrivo sul mercato di modelli semplici e poco costosi per uso personale e do- mestico. In commercio si trovano inoltre stuoie magnetiche che, se da un lato sono destinate a scopi di benessere e rilassamento, dall'altro espongono gli utenti a radiazioni ampiamente superiori ai valori limite consentiti.

Un esempio di questi trattamenti è rappresentato dalla cosiddetta tecnologia IPL, che si serve della luce pulsata intensa. Questa tecnologia rappresenta attualmente il trattamento con RNI maggiormente diffuso in ambito estetico, cui, secondo un recente sondaggio dell’UFSP, si è già sottoposto il dieci per cento della popolazione svizzera. In ragione della loro complessità, un utilizzo sicuro degli apparecchi IPL può essere garantito solo da specialisti formati, mentre risulta eccessivamente difficoltoso per i privati e le persone che li propongono a fini commerciali senza tuttavia disporre di una formazione adeguata o sufficiente. Le misurazioni delle radiazioni, effettuate su incarico dell’UFSP, hanno mostra- to che le esposizioni prodotte da apparecchi IPL superano notevolmente i valori limite fissati per la pelle, in ambito sia domestico sia commerciale, comportando quindi il rischio di ustioni e di seri danni cutanei. Secondo i rappresentanti del settore, queste situazioni di pericolo descritte in modo dettaglia- to nella letteratura scientifica si verificano di frequente in Svizzera. Il problema è acutizzato dal fatto che non sono stati ancora studiati i possibili effetti a lungo termine. Per ragioni metodologiche, dal suddetto sondaggio non si può ricavare il numero esatto dei casi di complicazioni, che è presumibil- mente a quattro cifre.

Necessità d’intervento Considerato che molti di questi prodotti, nonostante le esposizioni elevate, offrono dei benefici se cor- rettamente utilizzati, essi devono poter essere utilizzati esclusivamente da persone che possono di- mostrare di possedere competenze sufficienti.

Prodotti che provocano esposizioni pericolose

L’unico esempio rappresentativo di questa categoria di prodotti è attualmente costituito da puntatori laser, ovverosia dispositivi laser ad uso manuale e utilizzati come indicatori ottici nelle presentazioni. Per tale scopo sarebbero sufficienti puntatori laser, che rispettino i valori di esposizione previsti per gli occhi e la pelle. Oltre a questi prodotti sicuri, ne stanno circolando tanti altri che emettono radiazioni mille volte superiori ai valori limite cui è d’obbligo attenersi per evitare danni agli occhi e alla pelle o il pericolo d’incendio. Questi prodotti a potenza elevata si sottraggono ormai a un utilizzo ragionevole e presentano un alto potenziale di abuso. Fabbricati spesso all’estero, questi articoli possono essere ordinati su Internet a titolo privato o commerciale, importati in Svizzera ed essere messi in circolazione in modo incontrollato. Questo problema è aggravato dal fatto che sono di recente stati immessi in commercio lenti addizionali e dispositivi appositamente concepiti per focalizzare e dirigere i raggi dei puntatori laser. Se dotati di queste componenti accessorie, anche puntatori laser a bassa potenza, di per sé inoffensivi, possono diventare degli strumenti pericolosi per la salute.

Se puntati contro gli occhi, questi raggi provocano, nella migliore delle ipotesi, un abbagliamento tran- sitorio. Essi possono, tuttavia, danneggiare la retina, poiché né la cornea né il corpo vitreo dell’occhio sono in grado di assorbirne le radiazioni. Raggi laser potenti causano alla retina sia danni fotochimici reversibili sia ustioni irreversibili tali da pregiudicare la facoltà visiva o da provocare cecità.

Nonostante il loro effetto transitorio, gli abbagliamenti possono colpire persone alla guida di un velivo- lo o un veicolo, e costituiscono pertanto una minaccia fortemente sottovalutata per la sicurezza pub- blica. Tali abbagliamenti possono essere prodotti anche da puntatori laser che rispettano i valori limite stabiliti per la protezione degli occhi e della pelle. In Svizzera, per esempio, vengono compiuti ogni anno ben 130 attacchi laser a danno dei piloti. Si attuano generalmente negli ultimi secondi precedenti all’atterraggio e provocano all’equipaggio di cabina un abbagliamento prolungato, la comparsa di chiazze nere o colorate sulla retina, daltonismo parziale e disturbi della percezione, che possono im- pedire il riconoscimento degli strumenti di bordo e causare movimenti incontrollati delle mani che met- tono a rischio il velivolo. In caso di abbagliamento, la maggior parte dei piloti sospende la manovra di atterraggio per ragioni di sicurezza, con conseguenti gravi perdite economiche. Sussiste inoltre il ri- schio che i puntatori laser siano montati su stativi per attaccare velivoli ad alta quota. I piloti d'aerei non sono l’unica categoria professionale ad essere minacciata da questo pericolo: l’equipaggio degli elicotteri è notevolmente esposto, poiché occupa un abitacolo interamente in vetro e indossa caschi o apparecchiature per la visione notturna che possono potenziare l’effetto abbagliante. Nel caso di at- tacchi al personale dei treni, il parziale daltonismo può costituire un problema importante, dal momen- to che impedisce il riconoscimento visivo di segnali e indicatori. Gli attacchi diretti contro gli agenti di polizia sono pericolosi, poiché i caschi con visiera trasparente e convessa focalizzano i raggi laser e rendono difficoltosa difendersene.

Necessità d’intervento I puntatori laser pericolosi, come anche le relative componenti accessorie che permettono di dirigere e focalizzare i raggi laser, devono essere vietati in considerazione dei gravi pericoli che essi comportano sul piano della salute e della sicurezza.

Esposizioni a RNI e a stimoli sonori non attribuibili a un singolo prodotto I carichi di RNI e stimoli sonori non devono mettere in pericolo la salute anche nei casi in cui non sia- no riconducibili a singoli prodotti. Situazioni di questo tipo si presentano, per esempio, quando si so- vrappongono le esposizioni alle RNI e agli stimoli sonori provocate da diversi prodotti a potenza eleva- ta, che già singolarmente toccano i valori limite. Ciò si verifica in particolare durante manifestazioni quali concerti, spettacoli ed eventi offerti in locali e discoteche, in occasione delle quali spesso le fonti sonore dello spettacolo, amplificate e non, vanno a sommarsi al rumore prodotto dal pubblico, deter- minando esposizioni pericolose per la salute. Sussiste un pericolo anche quando il pubblico è esposto durante spettacoli laser a riflettori forti, stroboscopi e luci ultraviolette. Attualmente, questi rischi sono ridotti, almeno in parte, dai valori limite previsti per gli stimoli sonori e i raggi laser amplificati elettroni- camente di cui all’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa; RS 814.49). Quest’ultima vinco- la anche gli organizzatori delle manifestazioni, i quali sono tenuti a informare il pubblico sulle esposi- zioni e i relativi pericoli per la salute, distribuendo all’occorrenza le necessarie protezioni, ad esempio per l’udito, nonché predisponendo aree meno esposte alle emissioni di RNI e stimoli sonori.

La sovrapposizione di esposizioni può verificarsi anche con i sistemi d’identificazione a radiofrequenza (RFID), sempre più diffusi nel nostro quotidiano. Anche le fonti naturali possono comportare alti livelli di esposizione.

Necessità d’intervento Per proteggere sufficientemente la salute del pubblico durante le manifestazioni, questa legge dovrà ampliare la base legale dell’attuale LPAmb.

In caso di sovrapposizioni di esposizioni prodotte da diverse fonti, dovranno poter essere adottate opportune misure al fine di prevenire pericoli per la salute.

Effetti a lungo termine delle RNI e degli stimoli sonori I valori limite relativi alle RNI tengono conto solo in parte dei possibili effetti a lungo termine, poiché le commissioni competenti in materia hanno ritenuto che alcuni effetti osservati nel quadro di studi a lungo termine non siano sufficientemente comprovati dal punto di vista scientifico. Ciò nonostante questi studi sono importanti sotto il profilo sanitario, anche se i loro complessi risultati sono spesso difficili da interpretare.

Gli effetti a lungo termine sono in particolare la conseguenza dei raggi solari. Il sole rappresenta una delle più importanti risorse vitali, ma genera anche un alto carico di RNI, che può essere causa di gravi malattie. Questa situazione si è aggravata nel corso degli ultimi decenni, in seguito ai cambia- menti della società. I nuovi modelli di comportamento della popolazione conducono a esposizioni brevi e troppo intense ai raggi solari ultravioletti, che causano in Svizzera approssimativamente 13 000 casi di cancro alla pelle e circa 350 casi di decesso l’anno . Oltre a questi effetti negativi, i raggi solari of- frono anche importanti benefici. La componente ultravioletta dei raggi solari è indispensabile affinché la pelle produca vitamina D, vitale per l’organismo. Questo processo di sintesi riveste un’importanza fondamentale per l’essere umano, poiché il fabbisogno di vitamina D è coperto soltanto in misura mi- nima dall’alimentazione e da integratori alimentari artificiali. Con l’avanzare dell’età, un apporto suffi- ciente di vitamina D è essenziale per la salute delle ossa e protegge dall’eventuale insorgenza di malattie gravi . La ricerca attuale mira in particolare a scoprire se e in quale misura questa vitamina protegga contro il cancro, le malattie cardiovascolari, gli ictus, il diabete e altre malattie.

Gli studi condotti nell’ultimo decennio mostrano inoltre che la luce visibile agisce profondamente sulla fisiologia umana e regola per esempio le fasi di sonno e di veglia attraverso processi cronobiologici. In questo ambito ci si interroga su come questi processi possano essere influenzati dalle nuove tecnolo- gie di illuminazione e display.

In materia di stimoli sonori è noto che esiste una correlazione tra l’esposizione a livelli sonori elevati e le malattie cardiovascolari, i disturbi del sonno o l’alterazione delle capacità cognitive dei bambini. A questo proposito, uno studio realizzato su incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) mostra che in Svizzera si perdono ogni anno 45 500 DALY (anni di vita in buona salute) a causa delle esposi-

Ufficio federale di statistica (UST), National Institute for Cancer Epidemiology and Registration (NI- CER), Registro Svizzero dei Tumori Pediatrici (RSTP), Tumori in Svizzera – Situazione e sviluppi dal

1983 al 2007, Neuchâtel 2011.

Swiss Association of Cancer Registries (ASRT/VSKR) Cancer in Switzerland – Volume 1 Statistics of Incidence, Ginevra 2003. Swiss Association of Cancer Registries (ASRT/VSKR) Cancer in Switzerland – Volume 2 Statistics of Mortality, Ginevra 2003. Institute of Medicine 2010. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. International Commission on Illumination. Recommendations on Minimum Levels of Solar UV Expo- Ecoplan: Auswirkungen des Verkehrslärms auf die Gesundheit. Berechnung von DALY für die Schweiz. 2013.

zioni al rumore del traffico. Altrettanto nocivi per la salute sono gli stimoli sonori elevati prodotti duran- te le attività del tempo libero, che potrebbero causare danni irreversibili all’udito. Da una recente inda- gine commissionata dall’UFSP emerge che in Svizzera una persona su tre ha sofferto negli ultimi cinque anni di un problema transitorio all’udito, riconducibile all’esposizione elevata a stimoli sonori, e che 1 milione di persone soffre di acufene.

Alla luce degli effetti negativi e positivi evidenziati, occorre approntare misure di protezione specifiche in materia di RNI e stimoli sonori. Non è possibile ridurre in misura sostanziale l’esposizione, come avviene per altri effetti pericolosi per la salute, poiché ciò avrebbe un effetto controproducente, segna- tamente per la componente ottica delle RNI. La sfida consiste perciò nel trovare un equilibrio tra ele- menti negativi e positivi in grado di proteggere al meglio la popolazione da tutti i possibili pericoli.

Necessità d’intervento La molteplicità di questi interrogativi nel campo delle RNI e degli stimoli sonori richiede un’analisi si- stematica più approfondita. Le autorità sanitarie dovranno raccogliere gli elementi necessari, elabora- re le opportune misure e informare la popolazione e le altre cerchie interessate secondo le conoscen- ze più attuali.

1.2 Situazione giuridica in Svizzera

Questo capitolo illustra le disposizioni legali vigenti sulla protezione della salute dai pericoli delle RNI o degli stimoli sonori. Insieme alla problematica esposta al capitolo 1.1, il presente contributo serve a individuare le lacune dell’attuale sistema e a formulare le esigenze normative (cfr. cap. 1.3).

Contrariamente alla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti, disciplinata in modo esau- stivo e uniforme dalla legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), che preve- de numerosi obblighi in materia di autorizzazione, la protezione della salute dalle RNI e dagli stimoli sonori è retta solamente da disposizioni specifiche, che implicano diverse competenze e vari approcci normativi. Queste disposizioni concernono impianti e prodotti singoli, come anche l’utilizzo di prodotti o le immissioni cui le persone possono essere esposte.

1.2.1 Legislazione federale

Le leggi e le ordinanze federali applicabili a RNI e stimoli sonori qui di seguito riportate sono ripartite in normative quadro e normative settoriali. Mentre le prime disciplinano principi sovraordinati o sono concepite come disposizioni generali (di carattere sussidiario), le seconde contengono disposizioni in relazione ad ambiti specifici.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Scopo della LSPro è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci. Ai sensi di questa legge, i prodotti possono essere immessi in commercio se non espon- gono la salute a pericolo, o la espongono soltanto a pericoli minimi. Essa può essere applicata come legge quadro nella misura in cui i rischi derivanti da un prodotto non siano disciplinati da altre disposi- zioni federali che perseguono lo stesso obiettivo. La LSPro mira ad appianare le differenze tra le pre- scrizioni svizzere in materia di sicurezza dei prodotti e la direttiva europea relativa alla sicurezza gene- rale dei prodotti (DSGP) .

A livello contenutistico, la LSPro s’ispira soprattutto al principio europeo del nuovo approccio e dell’approccio globale, in virtù del quale spetta ai fabbricanti stessi assicurare che i loro prodotti ri- spondano ai requisiti fondamentali al momento dell’immissione in commercio. In Svizzera questi re- quisiti sono stabiliti dal Consiglio federale, che, a tal fine, rimanda alle disposizioni europee pertinenti. gfs.bern. Befragung Schallexposition und Gehör. 2012. 10 RS 814.50 11 RS 930.11 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicu- rezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15.01.2002, pag. 4.

Dopo l’immissione in commercio, l’autorità di esecuzione, operante nel quadro della sorveglianza del mercato, effettua controlli a campione sulla conformità dei prodotti ai requisiti fondamentali. Se un prodotto soddisfa i requisiti delle norme europee armonizzate, si può presupporre che lo stesso ri- sponda ai requisiti fondamentali. Laddove non si possa procedere secondo il nuovo approccio e l’approccio globale europeo o non sono previsti requisiti fondamentali, la LSPro impone che il prodotto corrisponda allo stato della scienza e della tecnica.

La sfera di competenza raggiunta con l'esecuzione di un’altra normativa federale sulla sicurezza dei prodotti, consente a un organo di esecuzione di eseguire la LSPro. Le autorità di esecuzione delle altre normative sulla sicurezza dei prodotti e gli organi di controllo della LSPro coordinano le loro attivi- tà esecutive. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) dirige il coordinamento e decide sulle com- petenze in caso di conflitto. Quest’ultima può, inoltre, emanare direttive in materia di sorveglianza del mercato.

Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) In veste di legge quadro, la LOTC disciplina i principi applicabili all’elaborazione di prescrizioni tecni- che armonizzate tra la Svizzera e i suoi principali partner commerciali, in particolare l’Unione europea (UE). Dall’entrata in vigore delle legge, le prescrizioni emanate in Svizzera sono sostanzialmente in linea con quelle dei suoi principali partner commerciali, prima fra tutti l’UE. L’accordo tra la Confedera- zione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA; RS 0.946.526.81) integra la LOTC, poiché prevede il mutuo riconoscimento di tutte la valutazioni di conformità eseguite in Svizzera e nell’UE in relazione a tutti gli ambiti di prodotto disciplinati dall’accordo. Sulla base di quest’ultimo e in base al diritto inter- nazionale, la Svizzera ha l’obbligo di applicare le stesse disposizioni in questi ambiti. La LOTC sanci- sce anche il principio dell’applicazione unilaterale del cosiddetto principio «Cassis de Dijon» dell’UE in Svizzera. Sulla base di questo principio, possono circolare sul mercato svizzero prodotti fabbricati secondo le prescrizioni dell’UE e di uno Stato membro UE/SEE, legalmente immessi in commercio in questo spazio, anche se non sono conformi alle prescrizioni svizzere o lo sono solo parzialmente. Come nell’UE, il principio «Cassis de Dijon» non si applica negli ambiti in cui esiste un’armonizzazione delle prescrizioni tecniche. Sono tuttavia ammesse deroghe alla soppressione degli ostacoli tecnici al commercio in conformità alla LOTC, qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderan- ti, come la protezione dell’ordine pubblico, della salute e dell’ambiente (art. 4 cpv. 3 e 4 LOTC).

Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) La maggior parte dei prodotti che provocano esposizioni alle RNI e agli stimoli sonori sono costituiti da prodotti che, in virtù del loro approvvigionamento energetico, sono classificabili come prodotti elettrici a bassa tensione ai sensi dell’OPBT. Quest’ultima si fonda sulla legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE). Il nuovo approccio e l’approccio globale si applicano anche ai prodotti a bassa tensione. A tal proposi- to, l’OPBT rimanda alla direttiva europea «bassa tensione» (Low Voltage Directive, qui di seguito LVD) ed è parte integrante dell’MRA (allegato 1, cap. 9). Affinché i requisiti stabiliti dalla Svizzera nel settore dei prodotti a bassa tensione continuino ad essere compatibili con l’MRA, occorre garantire anche in futuro l’equivalenza della legislazione svizzera con quella dell’UE. La LVD prevede misure di carattere tecnico volte a proteggere da pericoli derivanti da materiale elettrico. Oltre ai pericoli derivan- ti da contatti diretti e indiretti, essa menziona anche i pericoli legati a sovratemperatura, archi elettrici e radiazioni nonché pericoli di natura non elettrica, che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico. Gli obiettivi di protezione perseguiti dalla LVD sono in parte concretizzati nelle norme europee armonizzate. L’esecuzione dell’OPBT è di competenza dell’Ispettorato federale degli

13 RS 946.51 14 RS 734.26 15 RS 734.0 Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10. 17 RS 0.946.526.81

impianti a corrente forte (ESTI). Nel quadro della sorveglianza del mercato, questo organo effettua controlli a campione sulla conformità ai requisiti fondamentali dei prodotti immessi in commercio, veri- ficandone la sicurezza elettrica nel senso convenzionale del termine (ad es. pericoli e danni derivanti da shock elettrici o corrente di perdita).

Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (ODmed) I dispositivi medici che generano RNI o stimoli sonori sono disciplinati dalle prescrizioni di cui all’ODmed e dalle norme internazionali pertinenti in materia di sicurezza dei prodotti. L’ODmed si fon- da sulla legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli a- genti terapeutici, LATer) e s’ispira nel contempo al nuovo approccio e all’approccio globale. I requisiti fondamentali figurano nella direttiva europea relativa ai dispositivi medici . I Cantoni e l’Istituto svizze- ro per gli agenti terapeutici swissmedic sono competenti per la sorveglianza del mercato. I dispositivi medici rientrano nel campo di applicazione dell’MRA con l’UE (allegato 1, capitolo 4 MRA)

Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) Gli impianti di telecomunicazione (ad es. telefoni mobili) sono disciplinati dalla legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) e dall’OIT. Per quel che concerne la protezione della salute da questi prodotti, l’OIT rimanda agli obiettivi di protezione menzionati nella LVD e s’ispira nel contempo al nuovo approccio e all’approccio globale. Anche i requisiti per l’immissione in commercio di apparec- chi di telecomunicazione senza applicazione di limiti di tensione (art. 7 cpv. 1 lett. a OIT) costituiscono parte integrante dell’MRA tra UE e Svizzera (allegato 1, cap. 7 MRA). Affinché i requisiti stabiliti dalla Svizzera per gli apparecchi di telecomunicazione continuino ad essere compatibili con l’MRA, occorre garantire anche in futuro l’equivalenza della legislazione svizzera con quella dell’UE. L’esecuzione delle disposizioni relative alla compatibilità elettromagnetica di impianti, linee elettriche e altri apparec- chi spetta all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), mentre quella delle disposizioni in materia di sicurezza elettrica e salute è di competenza dell’ESTI.

Ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM) L’OCEM disciplina la compatibilità elettromagnetica tra diversi prodotti, allo scopo di evitare perturba- zioni reciproche. Queste problematiche presentano un legame diretto con la protezione della salute. In fase di sviluppo di un apparecchio, il fabbricante deve tener conto dello stato attuale della tecnica, concretizzato nelle norme applicabili. L’esecuzione di questa ordinanza spetta all’UFCOM.

Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, LArm) Questa legge ha l’obiettivo di lottare contro l’impiego abusivo di armi e di prevenire il porto abusivo di oggetti pericolosi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. In questa categoria rientrano anche i prodotti che generano RNI e stimoli sonori pericolosi per la salute, come per esempio i puntatori laser altamente pericolosi. Già oggi è vietato portare tali oggetti in luoghi accessibili al pubblico o trasportarli in un veicolo, in particolare quando non si può rendere verosimile un impiego conforme allo scopo degli oggetti o si suscita l’impressione che questi possano essere usati abusivamente. La polizia può sequestrare gli oggetti solo se esiste il rischio di utilizzazione abusiva (art. 31 cpv. 1 lett. c e cpv. 3). Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) La LEspl e l’ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) disciplinano il commercio di pezzi pirotecnici, fra cui si annoverano anche i fuochi d’artificio. Questi oggetti possono essere im-

18 RS 812.213 19 RS 812.21 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici, GU L 169 del 12.07.1993, pag. 1. 21 RS 784.101.2 22 RS 784.10 23 RS 734.5 24 RS 514.54 25 RS 941.41

messi in commercio se non presentano un pericolo per la salute. In linea di principio, possono essere fabbricati, importati e venduti solo previa autorizzazione della Confederazione. In questo ambito si applicano prescrizioni speciali in materia di sicurezza e protezione, come per esempio limitazioni alla consegna legate all’età. I pezzi pirotecnici devono essere conformi ai requisiti fondamentali di cui alla direttiva europea relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici , che stabilisce anche i valo- ri limite per il livello sonoro. L’esecuzione della LEspl è di competenza dei Cantoni.

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle der- rate alimentari, LDerr) La LDerr mira a garantire che gli oggetti d'uso non devono, nell’impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, mettere in pericolo la salute dei consumatori. Nel caso dei giocattoli occorre inoltre tenere conto dell’abituale comportamento dei bambini. La LDerr disciplina tutte le tappe dell’immissione in commercio. Le principali disposizioni concernenti gli oggetti d’uso, giocattoli com- presi, figurano nella LDerr, nell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e nell’ordinanza del DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (ordinanza sui giocattoli, OSG). Allo stesso modo, l’OSG attua la direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, e contiene in allegato norme tecniche che concretizzano anche la protezione da RNI e stimoli sonori. La legislazione sulle derrate alimentari poggia in primo luogo sul controllo autonomo da parte dei fabbricanti e degli importatori e, in secondo luogo, su successivi controlli di mercato effettuati a campione dalle autorità competenti. L’esecuzione di questa legislazione compete principalmente ai Cantoni. La legislazione in materia di giocattoli rientra nel campo di applicazione dell’MRA con l’UE (allegato 1, capitolo 3 MRA).

Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (ordinanza sulle mac- chine, OMacch) Anche il funzionamento di determinate macchine può dare origine a emissioni di RNI e stimoli sonori. Ai sensi dell’OMacch, questa esposizione non deve costituire un pericolo per la sicurezza e la salute. I requisiti fondamentali di immissione in commercio sono retti dal nuovo approccio e dall’approccio glo- bale e sono stabiliti nella direttiva europea relativa alle macchine . La SECO definisce le norme ne- cessarie a concretizzare i requisiti fondamentali. La sorveglianza del mercato, retta dall’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) spetta all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). L’OMacch rientra nel campo di applicazione del MRA con l’UE (allegato 1, capitolo 1 MRA).

Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professiona- li (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) L’esposizione professionale a fonti di RNI o di stimoli sonori provocati all’interno dell’azienda rientra nel campo di applicazione dell’OPI. Quest’ultima si fonda sulla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e sulla legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL). La legislazione in materia di sicu- rezza del lavoro obbliga le aziende ad adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la pro- tezione della salute sul posto di lavoro, nonché a documentarle e controllarle periodicamente. L’OPI disciplina gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore, le misure e le istallazioni di protezione come

26 RS 941.411 Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1. 28 RS 817.0 29 RS 817.02 30 RS 817.044.1 31 RS 819.14 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle mac- chine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. 33 RS 832.30 34 RS 832.20 35 RS 822.11

anche i requisiti delle attrezzature di lavoro. I requisiti sanciti dall’OPI sono concretizzati nei valori limite degli agenti fisici previsti dalla Suva, che stabiliscono il livello di esposizione massimo consentito sul posto di lavoro. Sia l’OPI che l’ordinanza 3 del 18 agosto 1983 concernente la legge sul lavoro (igiene, OLL 3) promuovono espressamente la protezione dalle RNI e dagli stimoli sonori. A fini pre- cauzionali, l’OLL 3 dispone che i carichi di RNI e stimoli sonori sul posto di lavoro siano ridotti al mini- mo o eliminati, anche nei casi in cui si rispettano i valori limite. Se sull’esposizione alle RNI sul posto di lavoro incidono impianti e dispositivi esterni all’azienda, disciplinati dall’ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), dovranno essere rispettati anche i valori limite d’immissione e degli impianti previsti dall’ORNI. L’esecuzione è ripartita tra la SECO, la Suva e i Cantoni. Le autorità di esecuzione verificano che tutte le misure, valori limite compresi, siano rispetta- te. Una commissione di coordinamento designata dal Consiglio federale è incaricata di armonizzare i singoli ambiti di esecuzione.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb) La LPAmb, concepita come legge quadro, prescrive di limitare le RNI e gli stimoli sonori che potrebbe- ro divenire dannosi o molesti per l’uomo e l’ambiente. Il regime di protezione si articola su due livelli:

  • Il primo livello prevede che, indipendentemente dal carico inquinante, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, siano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. In relazione alle RNI, tale livello mira soprat- tutto a limitare quanto più possibile gli effetti sulla salute ancora sconosciuti, causati da un’esposizione prolungata.
  • Il secondo livello prevede un inasprimento dei limiti di emissione nei casi in cui gli effetti nocivi o molesti siano certi o prevedibili. Il livello di protezione dagli effetti nocivi o molesti è stabilito dal Consiglio federale in forma di valori limiti di immissione.

La limitazione delle emissioni si applica agli impianti che le generano. Sono considerati impianti sia gli impianti fissi, sia gli apparecchi, le macchine, i veicoli o i dispositivi analoghi. Rientrano nel campo di applicazione solo gli impianti che causano effetti nocivi o molesti in modo indiretto, propagandosi at- traverso un comparto ambientale. L’UFAM è l’autorità di sorveglianza e l’autorità federale competente per le RNI e gli stimoli sonori nell’ambiente, fatte salve le normative settoriali specifiche sul rumore. L’autorità di esecuzione a livello federale è quella incaricata di eseguire le norme settoriali in materia.

Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) L’ORNI concerne solo i campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz. Definisce i valori limite delle immissioni, per proteggere la popolazione dai pericoli scientificamente comprovati e rico- nosciuti derivanti dai campi elettromagnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz. Per quel che attiene agli impianti fissi, come ad esempio gli impianti di trasmissione di telefonia mobile e le linee dell'alta tensione, il principio della prevenzione trova concretizzazione in forma di valori limite dell’impianto, che devono essere osservati in tutti quei luoghi ove le persone soggiornano regolarmente per un peri- odo prolungato.

Ordinanza del 1° dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF) L’OIF ha l’obiettivo di proteggere da rumori dannosi o molesti. Essa limita le immissioni foniche ester- ne prodotte da impianti fissi e stabilisce i requisiti in materia di zone edificabili e autorizzazioni di co- struire in zone esposte ai rumori. L’OIF definisce, inoltre, i principi relativi alla limitazione delle emis- sioni prodotte da apparecchi e macchine. I valori limite delle immissioni di cui all’OIF sono stati fissati in base allo stato attuale della scienza e dell’esperienza finora acquisita, in modo tale che, per immis- sioni al di sotto dei valori prescritti, il benessere fisico della popolazione colpita non sia sensibilmente

36 RS 822.113 37 RS 814.710 38 RS 814.01 39 RS 814.710 40 RS 814.41

disturbato. L’OIF prevede inoltre valori preventivi di pianificazione e d’allarme che indicano la necessi- tà di urgenti risanamenti.

Ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007 sulle emissioni foniche delle macchine e attrezza- ture destinate a funzionare all'aperto (ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) Nel quadro dell’immissione in commercio di 57 attrezzature e macchine destinate a funzionare all’aperto, l’ORMAp disciplina la limitazione preventiva e la marcatura delle emissione foniche, come anche i controlli ulteriori. Oltre al livello di potenza sonora, 23 macchine e attrezzature devono rispet- tare i valori limite di emissione stabiliti nell’ORMAp.

L’ordinanza del 28 febbraio 2007 concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa) L’OSLa si propone di proteggere il pubblico dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser prodotti durante manifestazioni che espongono a stimoli sonori amplificati per via elettroacustica o a spettacoli laser. L’OSLa stabilisce pertanto il livello sonoro e i valori di irradiazione consentiti, come tante altre misure. In tal modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti ad annunciare le e- sposizioni previste e ad adottare le misure prescritte dall’OSLa per proteggere il pubblico in caso di superamento di determinati livelli sonori o valori di irradiazione. L’esecuzione dell’ordinanza è affidata ai Cantoni. In qualità di autorità federale competente, l’UFSP assume il compito di informare sugli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser e di raccomandare misure appropriate per ridurre al minimo i rischi per la salute.

1.2.2 Legislazione cantonale

A livello cantonale esistono attualmente soltanto poche basi legali in materia di RNI o stimoli sonori, che si riferiscono alla problematica esposta al capitolo 1.1. Il Cantone del Giura disciplina le RNI in modo esplicito all’articolo 6a capoverso 2 della legge sanitaria e vieta ai minori di frequentare i sola- rium. Il Cantone di Basilea Campagna (BL) dispone di una base legale che consente di controllare i solarium. Il Cantone di Neuchâtel (NE) regola l’immissione in commercio di apparecchiature altamente tecniche o di dispositivi medici moderni , come per esempio impianti per radiografie e risonanze ma- gnetiche. Non esistono altre normative cantonali in materia di salute che disciplinino in modo specifico le RNI e gli stimoli sonori. Alcuni Cantoni (BE, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TG, VD) hanno introdotto disposizioni volte a disciplinare l’esposizione alle RNI nel settore alberghiero e della ristora- zione, in particolare per quel che concerne il tipo e l’intensità delle fonti luminose.

Regolamentazioni cantonali che completano l’OSLa esistono nei Cantoni AR, SG, UR e VD. I Cantoni BE, GE e SO hanno emanato prescrizioni sulla protezione dal rumore. I Cantoni NE e TI hanno elabo- rato direttive specifiche per lo svolgimento di manifestazioni, che vertono principalmente sulla prote- zione dagli effetti prodotti dagli stimoli sonori e dai raggi laser.

La maggior parte delle legislazioni cantonali disciplinano soprattutto aspetti concernenti il diritto am- bientale, la pianificazione del territorio e l’edilizia. Gli atti normativi cantonali contengono primariamen- te prescrizioni in materia di protezione dalle emissioni sonore e pianificazione territoriale in relazione alle antenne di telefonia mobile. I Cantoni AG e UR prevedono disposizioni specifiche in materia di protezione dalle emissioni luminose.

I Cantoni dovranno assicurarsi che la loro legislazione sia compatibile con il presente avamprogetto di legge e, se necessario, provvedere agli adeguamenti necessari.

41 RS 814.412.2 42 RS 814.49 http://www.lexfind.ch/dta/9269/3/80010002.pdf

1.3 Lacune del sistema attuale e necessità di disciplinamento

La nuova legge non modifica le normative esistenti, che sono atte a prevenire i rischi per la salute rappresentati dalle RNI e dagli stimoli sonori e vengono efficacemente eseguite. Nella fattispecie, si tratta dell’ORNI, dell’OIF e dell’ORMAp per quel concerne la protezione dell’ambiente, e di tutte le norme in materia di protezione dei lavoratori. I lavori preparatori di questa legge hanno tuttavia evi- denziato le lacune qui di seguito riportate.

Impossibilità di controllare le norme di sicurezza dopo l’immissione in commercio Le norme di sicurezza, che il fabbricante acclude al prodotto, costituiscono una condizione importante affinché un prodotto potenzialmente pericoloso possa essere utilizzato in modo sicuro. Al momento della sua immissione in commercio, gli organi di esecuzione possono controllare se le norme di sicu- rezza del fabbricante siano presenti. Tuttavia, una volta che il prodotto è immesso in commercio, la normativa vigente non consente più di verificare in quale misura le norme di sicurezza vengano effetti- vamente rispettate durante l’installazione, l’esercizio e la manutenzione. La nuova legge dovrà colma- re questa lacuna.

Prodotti altamente pericolosi La problematica dei puntatori laser descritta al capitolo 1.1 mostra che, in rari casi, un’intera categoria di prodotti rappresenta un pericolo considerevole tanto da rendere necessario l’allontanamento dal commercio e dal settore privato di tutti i prodotti appartenenti alla categoria in questione. In conformità alla LSPro, le autorità di esecuzione possono ritirare dal mercato prodotti pericolosi, ma soltanto pro- dotti singoli e non intere categorie di prodotti. Per prodotti altamente pericolosi la LSPro non risulta appropriata, poiché la sua esecuzione avviene solo nel momento in cui questi prodotti sono già stati immessi in commercio o in circolazione. Non consente altresì di impedire l’importazione dall’estero a titolo privato, la consegna e il possesso di tali prodotti pericolosi. Anche le disposizioni sul porto e il trasporto di oggetti pericolosi ai sensi della legge sulle armi si attuano solo dal momento successivo all’immissione in commercio. Nella legge sulle armi in vigore, i laser ad uso manuale già rientrano nella categoria degli oggetti peri- colosi. Tuttavia il loro disciplinamento non è contemplato dal Codice penale. Attualmente la polizia può solamente confiscare i puntatori laser pericolosi, senza applicare sanzioni.

Nel caso dei puntatori laser, l’ESTI, quale autorità di esecuzione dell’OPBT, ha emanato nel maggio 2011 una decisione di portata generale volta a impedire perlomeno l’immissione in commercio di laser pericolosi a uso manuale e alimentati a batteria. Questa decisione non può tuttavia impedire l’importazione dall’estero di puntatori laser pericolosi a titolo privato. Limitandosi, inoltre, a regolare le due classi di laser più potenti, la 3B e la 4, essa non pone un freno agli abbagliamenti cui si accenna- va sopra, che continuano a rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica. La decisione rappre- senta solo una soluzione transitoria e dovrà essere sostituita da disposizioni legali di portata più am- pia, che consentano inoltre all’Amministrazione federale delle dogane di impedire alla frontiera l’importazione di puntatori laser pericolosi.

La nuova legge dovrà colmare queste lacune unicamente per i prodotti che mettono in serio pericolo la salute dell’uomo.

Utilizzo di dispositivi medici o prodotti analoghi che generano RNI o stimoli sonori I dispositivi medici, che generano RNI e stimoli sonori intensi e potenzialmente pericolosi per la salute, non sono esclusivamente riservati a trattamenti medici, ma sono largamente utilizzati a scopi estetici. Si tratta in questo caso di laser della classe 4 e lampade flash (IPL), il cui impiego per scopi medici ed estetici è disciplinato dall’allegato 6 ODmed. Ai sensi di questa ordinanza, entrambi i prodotti possono essere utilizzati unicamente da uno specialista formato e sotto il controllo di un medico. L’ODmed non disciplina tuttavia l’impiego di altri dispositivi medici potenzialmente pericolosi, come per esempio gli apparecchi terapeutici ad ultrasuoni. La prassi mostra inoltre che alcuni fabbricanti dichiarano lo stes- so prodotto talvolta come dispositivo medico, talvolta ad esempio come prodotto per il benessere o destinato al settore estetico. Si rende pertanto necessaria una base legale che completi l’allegato 6 ODmed. In futuro, tutti i dispositivi medici o prodotti analoghi che espongono a RNI e stimoli sonori

potenzialmente pericolosi potranno essere utilizzati in modo competente esclusivamente da specialisti formati.

Esecuzione dell’OPBT e dell’OIT L’esecuzione dell’OPBT e degli aspetti relativi all’OPBT figuranti nell’OIT è di competenza dell’ESTI, il quale si occupa di valutare la sicurezza elettrica dei prodotti a bassa tensione e degli apparecchi di telecomunicazione, ma non le relative emissione di radiazioni e stimoli sonori pericolosi per la salute. Le disposizioni di esecuzione della nuova legge dovranno pertanto attribuire all’UFSP competenze esecutive in materia di emissioni di RNI e stimoli sonori pericolosi per la salute, generate da prodotti a bassa tensione e da apparecchi di telecomunicazione disciplinati dall’OPBT.

Protezione dagli stimoli sonori e dai raggi laser durante le manifestazioni La nuova legge dovrà creare le basi che consentano in futuro di proteggere sufficientemente le perso- ne dagli effetti diretti degli stimoli sonori e dei raggi laser, in particolare per quanto concerne i suoni non amplificati elettronicamente, l’obbligo di fornire protezioni per l’udito e le misure sanzionatorie.

Lavoratori indipendenti Sulla base della LAINF e della LL, la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro disciplina soltanto la protezione della salute dei lavoratori dipendenti. Pertanto, i valori limite di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori sul posto di lavoro si applicano soltanto ai lavoratori dipendenti, diversamente da quanto avviene per i valori delle radiazioni ionizzanti, che sono vincolanti per tutte le persone attive professionalmente, gli insegnanti, gli studenti e i volontari. In un secondo momento sarà necessario verificare se le disposizioni di esecuzione della nuova legge dovranno e potranno colmare l’attuale lacuna relativa ai lavoratori indipendenti.

Informazioni relative agli effetti sulla salute delle RNI e degli stimoli sonori Un’informazione neutra e oggettiva sugli effetti e i pericoli legati alle RNI e agli stimoli sonori risponde a un importante bisogno della popolazione. L'UFSP ha pubblicato una trentina di schede informative e opuscoli sull'argomento, che hanno raccolto un ampio consenso. Ogni mese l'apposito sito Internet registra circa 100 000 visitatori. In futuro sarà necessario creare le basi legali per informare ulterior- mente sui prodotti pericolosi e il loro utilizzo. Inoltre, l'UFSP dovrà essere autorizzato ad acquisire le basi scientifiche necessarie e specifiche ai fini dell'attuazione della presente legge. In considerazione del seguito che le raccomandazioni e gli avvertimenti istituzionali potrebbero avere tra la popolazione, è opportuno che questa attività informativa sia sancita nella legge.

1.4 Lavori preparatori

Nel 2006, l’UFSP ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale per le radiazioni non ionizzanti, con l’obiettivo di migliorare la circolazione di informazioni e il coordinamento tra le autorità competenti in materia di protezione della salute dalle radiazioni non ionizzanti. Il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di UFCOM, UFAM, SECO, Ufficio federale dell’energia (UFE), ESTI, UFSP, Ufficio federale del consumo (UFDC), swissmedic e Suva, si è finora occupato di puntatori laser potenti, sola- rium, dispositivi medici a scopo estetico e altri prodotti ad alta emissione di radiazioni, come per e- sempio i sistemi antitaccheggio. Il gruppo di lavoro s’informa regolarmente sulle novità nell’ambito della protezione dei lavoratori, della ricerca, dell’esecuzione delle leggi, dell’attività normativa e delle norme UE pertinenti, e fornisce inoltre delucidazioni su numerosi interventi parlamentari che propon- gono misure sanzionatorie ad esempio per i rischi cui espongono solarium, telefoni cellulari, lampadi- ne a risparmio energetico e puntatori laser, o che esigono una dichiarazione o una diminuzione delle radiazioni emesse dagli apparecchi. Il gruppo di lavoro ha redatto all’attenzione del Consiglio federale rapporti in risposta ai seguenti interventi parlamentari:

a) Il rapporto «Radiazioni non ionizzanti e tutela della salute in Svizzera: Panoramica, necessità d’intervento e raccomandazioni» del 24 maggio 2006 in adempimento della postulato Sommaruga 00.3565 «Radiazioni non ionizzanti. Valori limite». Il postulato chiede di creare una base legale per la fissazione di valori limite concernenti le radiazioni emesse da cellulari, puntatori laser, solarium e altri prodotti, che prenda in considerazione anche gli effetti ancora sconosciuti. Dal rapporto risulta che

non è necessario prevedere dei valori limite per queste categorie di prodotti, poiché tale obiettivo è già perseguito dall’attuale legislazione in materia di prodotti. Al contrario, si rileva la necessità di interveni- re nei seguenti ambiti: collaborazione tra le autorità e gli organi di esecuzione, cooperazione interna- zionale, obbligo di formazione per l’utilizzo di prodotti potenzialmente pericolosi, informazione della popolazione sulle RNI e, in particolare, sulla protezione dai raggi solari, acquisizione di conoscenze sulle nuove tecnologie e i rischi per la salute, come anche chiarimento di possibili misure per prodotti con un potenziale di pericolosità sconosciuto.

b) Il rapporto del 16 marzo 2007 in adempimento del postulato 04.3594 Allemann «Potenziale di ri- schio delle reti senza fili», come la rete WLAN, ha esaminato il carico di radiazioni, i rischi per la salute e la sicurezza dei dati in relazione ai prodotti WLAN che collegano a reti Internet senza fili computer o altri terminali di telecomunicazione. Secondo quanto esposto nel rapporto, questi prodotti non compor- tano alcun rischio per la salute.

c) Il rapporto del 25 giugno 2008 in adempimento del postulato 05.3053 Allemann «Necessità d’intervento in relazione alla tecnologia RFID» ha analizzato i rischi legati all’emissione di radiazioni, allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla protezione dei dati e dei consumatori di prodotti RFID. Dal rap- porto è emersa la difficoltà di studiare le radiazioni generate da questi prodotti, i quali sono, tra l’altro, utilizzati come sistemi antitaccheggio o di controllo degli accessi. I pochi dati di misurazione allora disponibili indicavano un’esposizione importante i cui effetti sulla salute devono ancora essere studiati.

1.5 Mandato del Consiglio federale

In risposta al postulato Bugnon (10.3776), che chiede di esaminare la possibilità di limitare la vendita di dispositivi laser pericolosi, il capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha incaricato l’UFSP di fornire al Consiglio federale possibili elementi di spunto per l’elaborazione di una legge federale con- cernente la protezione della salute dalle RNI e dagli stimoli sonori, e di proporre gli adeguamenti che dovranno essere eventualmente apportati alla Costituzione (Cost.). Da una perizia esterna effettuata a tale scopo è emerso che, in materia di RNI e stimoli sonori, le disposizioni costituzionali in vigore 45 46 sono sufficienti a disciplinare oggetti d’uso pericolosi , attività economiche , misure sul posto di lavo- 47 48 ro e rischi seri per la salute . Al contrario, le disposizioni che si applicano direttamente ai cittadini, come è il caso del divieto di frequentazione dei solarium imposto ai minori di 18 anni, non possono poggiare su una base costituzionale.

Considerati i pericoli per la salute già esposti al capitolo 1.1 e le carenze giuridiche ed esecutive con- crete discusse in seno al suddetto gruppo di lavoro interdipartimentale, l’UFSP ha chiarito ulteriormen- te la necessità di disciplinamento e individuato lacune a livello giuridico ed esecutivo soprattutto nei seguenti ambiti, potenzialmente pericolosi per la salute: prodotti ad alta potenza come puntatori laser, importati dall’estero a titolo privato; trattamenti estetici che impiegano dispositivi medici ad alta poten- za o dispositivi non medici con caratteristiche costruttive analoghe; utilizzo incontrollato dei solarium; campi elettromagnetici generati da potenti apparecchi a bassa tensione; interferenze prodotte sugli impianti medici impiantabili attivi dagli apparecchi a bassa tensione e i presunti effetti causati da appa- recchi terapeutici ad alta potenza.

Con decreto del 25 aprile 2012, il Consiglio federale ha in seguito incaricato il DFI di elaborare un avamprogetto di legge sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dagli stimoli sonori. Il Consiglio federale ritiene che la nuova legge debba limitarsi all’essenziale e colmare le esistenti lacune giuridi- che soltanto se risulta evidente la necessità di disciplinamento.

Gutachten zu Handen Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Bundesamt für Umwelt (BAFU) betref- fend Verfassungsgrundlage im Bereich der Regelung nichtionisierender Strahlung (NIS), del prof. dott. Felix Uhlmann, Berna, 30 novembre 2011. Art. 118 cpv. 2 lett. a Cost. Art. 54, 95 e 97 Cost. Art. 110 Cost. Art. 118 cpv. 2 lett. b Cost.

1.6 Elaborazione dell’avamprogetto

Un gruppo di lavoro in seno all’UFSP ha chiarito la necessità di una nuova legge federale sulla prote- zione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nelle tre fasi qui di seguito de- scritte:

1. Sono stati registrati in modo sistematico i prodotti, il loro utilizzo e altre situazioni che espon- gono la popolazione a RNI e a stimoli sonori. I loro effetti sulla salute sono stati valutati sulla base dei valori limite raccomandati a livello internazionale o secondo l’attuale stato delle co- noscenze. Da questa valutazione è stato ricavato un elenco di prodotti o situazioni potenzial- mente pericolosi, che necessitano un disciplinamento. 2. Sono state elencate le disposizioni legali vigenti in materia di RNI e stimoli sonori affinché si potessero definire prodotti o situazioni potenzialmente pericolosi che non sono ancora disci- plinati, o lo sono in misura insufficiente. 3. Per prodotti o situazioni potenzialmente pericolosi, che sono già disciplinati dalla legge, è sta- ta analizzata l’efficacia dell’attuale attività esecutiva, allo scopo di sopperire a eventuali caren- ze.

L’UFSP ha discusso la necessità d'intervento con gli Uffici federali già in parte competenti per la pro- tezione della salute dalle RNI e dagli stimoli sonori. L’UFSP ha informato tutti i Cantoni sull’avamprogetto, affrontando con ciascuno gli aspetti tecnici e gli interrogativi in relazione al piano di esecuzione attuale e futuro. Ha interpellato anche i gruppi d’interesse maggiormente interessati dalla nuova normativa, allo scopo di raccogliere ampio sostegno e consenso per la nuova legge. Nella ne- cessità d’intervento individuata e nel progetto normativo che ne deriva sono confluite anche le temati- che affrontate nel capitolo 1.4 «Lavori preparatori».

2 Aspetti fondamentali del disciplinamento proposto

2.1 Obiettivi dell’avamprogetto

La nuova legge dovrà proteggere la popolazione dalle RNI e dagli stimoli sonori pericolosi per la salu- te, nonché colmare le lacune normative per quel che concerne l’esposizione alle RNI e agli stimoli sonori, soltanto se possono costituire un pericolo per la salute delle persone. La nuova legge dovrà inoltre contribuire a chiarire e migliorare le attuali competenze esecutive, nonché a coordinare i compi- ti dei servizi federali coinvolti, in modo da evitare nella misura possibile eventuali doppioni.

2.2 Nuove disposizioni proposte

2.2.1 Importazione, transito, consegna e possesso di prodotti

La nuova legge lascia alla LSPro e ad altre leggi vigenti il disciplinamento delle norme riguardanti l’immissione in commercio (cfr. art. 3–8 LSPro). Sebbene in casi limitati, essa getta le basi per l’adozione di misure più severe, senza per questo limitare l’effetto giuridico della LSPro e delle altre leggi vigenti. In assenza di altre misure capaci di proteggere sufficientemente la salute delle persone, il Consiglio federale ha facoltà di vietare totalmente l’importazione, il transito, la consegna e il posses- so di prodotti potenzialmente molto pericolosi. Questi divieti rispondono in particolare alla ben nota problematica dei puntatori laser e non si prevede attualmente di estenderli ad altri prodotti.

2.2.2 Utilizzo dei prodotti

La nuova legge disciplina l’utilizzo dei prodotti che generano RNI e stimoli sonori e prevede le seguen- ti misure: − Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi al- le norme di sicurezza del fabbricante. − L’utilizzo di un prodotto non deve minacciare la salute delle persone o lo può fare soltanto mi- nimamente. Per l’utilizzo commerciale e professionale di prodotti con elevato potenziale di pe- ricolosità, il Consiglio federale può richiedere un attestato di competenza e il ricorso a uno specialista. Può inoltre vietare l’utilizzo per scopi commerciali e professionali di prodotti se mettono in serio pericolo la salute delle persone. − Il Consiglio federale può fissare requisiti in materia di formazione e competenza degli utenti ed è tenuto a coinvolgere le organizzazioni del mondo del lavoro, nella misura in cui i requisiti in relazione all’attestato di competenza siano legati alla formazione professionale.

2.2.3 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute

La LSPro non si applica a esposizioni che non sono riconducibili a un singolo prodotto. Non disciplina in particolare le manifestazioni che espongono a un livello elevato di raggi laser e stimoli sonori ai sensi dell’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa) o altre situazioni in cui le persone sono esposte simultaneamente a molteplici fonti di RNI e di stimoli sonori (esposizioni multiple). La nuova legge obbliga il Consiglio federale a disciplinare queste situazioni nella misura in cui l’esposizione a RNI e stimoli sonori costituisca un pericolo per la salute.

2.2.4 Compiti della Confederazione

L’avamprogetto dovrà consentire all’UFSP di acquisire le basi scientifiche necessarie ad informare il pubblico adeguatamente e in modo mirato sulle RNI e gli stimoli sonori che rientrano nel campo di applicazione della nuova legge. Questi compiti saranno diretti ed eseguiti dal servizio specializzato dell’UFSP, già operativo.

2.2.5 Esecuzione della LSPro e possibilità di ottimizzazione

L’esecuzione della nuova legge spetta alla Confederazione, sempreché i controlli non siano trasferiti ai Cantoni. Rientrano nella competenza esecutiva superiore della Confederazione anche la facoltà di emanare disposizioni di esecuzione e mettere a disposizione aiuti all’esecuzione in relazione ai con- trolli cantonali.

I controlli in loco sono delegati in massima parte ai Cantoni, che dispongono delle necessarie compe- tenze specialistiche. Ai Cantoni spetta l’esecuzione dei divieti di consegna e di possesso di prodotti altamente pericolosi, come anche il divieto di utilizzo di prodotti che possono minacciare gravemente la salute. I Cantoni controllano con prove a campione in funzione del rischio se le norme di sicurezza del fabbricante siano osservate durante l’utilizzo dei prodotti. Controllano, inoltre, che vengano rispet- tate le misure previste nelle situazioni di esposizione non riconducibili a un singolo prodotto.

La Confederazione è competente per l’esecuzione dei divieti di importazione e di transito di prodotti altamente pericolosi, come ad esempio i puntatori laser pericolosi.

Le prescrizioni in materia di immissione in commercio di prodotti che generano RNI e stimoli sonori sono rette altresì dalle disposizioni di cui alla LSPro. Sarà necessario verificare a livello di ordinanza se l’UFSP dovrà essere designato quale organo di esecuzione della LSPro nell’ambito della sicurezza dei prodotti (in particolare come autorità di sorveglianza del mercato) per gli aspetti concernenti le RNI e gli stimoli sonori, salvo i casi in cui la valutazione di tali aspetti rientri già nelle competenze principali di un’altra autorità di esecuzione. In particolare, occorrerà stabilire se trasferire all’UFSP l’esecuzione degli aspetti relativi alle RNI e agli stimoli sonori dei prodotti elettrici a bassa tensione e di altri prodotti attualmente disciplinati soltanto dalla LSPro. In casi particolari, l’organo di coordinamento della LSPro, operante in seno alla SECO, deciderà in futuro la ripartizione delle competenze.

2.2.6 Disposizioni penali

Le disposizioni penali previste concernono innanzitutto il rispetto dei divieti stabiliti.

2.3 Alternative esaminate

2.3.1 Integrazione nell’attuale legge sulla radioprotezione o emanazione di una legge autonoma Nel quadro dei lavori preparatori è stata esaminata la costituzionalità della nuova legge (cfr. cap. 5.1) e sono state vagliate due possibili varianti legislative: da un lato, l’integrazione delle RNI e degli stimoli sonori nell’attuale legge sulla radioprotezione, che disciplina le radiazioni ionizzanti e, dall’altro, l’elaborazione di una legge nuova e autonoma concernente le RNI e gli stimoli sonori.

La legge sulla radioprotezione e le relative ordinanze disciplinano l’ambito delle radiazioni ionizzanti in modo esaustivo e circostanziato. Per esempio, l’utilizzo di fonti artificiali di radiazioni ionizzanti è su- bordinato a esigenze specifiche, all’obbligo di autorizzazione e a controlli severi da parte delle autorità di vigilanza della Confederazione. Una simile attività di vigilanza ad ampio raggio non è indicata per le RNI e gli stimoli sonori. Questi due ambiti toccano un numero troppo elevato di temi e sono già par- zialmente disciplinati da normative vigenti, come per esempio la legislazione sulla sicurezza dei pro- dotti. La nuova legge dovrà pertanto iscriversi nel concetto normativo della sicurezza dei prodotti, che si distingue da quello della legislazione sulla radioprotezione. Si può inoltre supporre che la cerchia dei potenziali destinatari diretti dei diritti e degli obblighi disciplinati da una legge sulle RNI e gli stimoli sonori sia diversa da quella cui si rivolge la legislazione sulle radiazioni ionizzanti. In tale contesto s’impone la necessità di elaborare una legge autonoma sulla protezione della salute dalle RNI e dagli stimoli sonori, al fine di garantire, non da ultimo, una situazione giuridica trasparente ai soggetti giuri- dici.

2.3.2 Singoli aspetti normativi

Nel corso dei lavori preparatori, in relazione a singoli aspetti normativi delle RNI e degli stimoli sonori sono state esaminate svariate soluzioni, qui di seguito presentate.

Puntatori laser pericolosi: divieti d’immissione in commercio e sequestro nel caso di porto o trasporto abusivo La LSPro consente di vietare l’immissione in commercio di puntatori laser pericolosi. La legge sulle armi ha finora autorizzato il sequestro di puntatori laser pericolosi se non si può rendere verosimile un impiego conforme allo scopo degli oggetti o si suscita l’impressione che possano essere usati abusi- vamente come oggetti pericolosi. Si è pertanto verificato se queste misure possano essere considera- te sufficienti a disciplinare i puntatori laser.

La soluzione è stata respinta, poiché le misure contro i laser pericolosi sarebbero efficaci soltanto se il divieto si applicasse anche all’importazione, al transito, alla consegna e al possesso privato di prodot- ti. Un altro fattore determinante è la possibilità di imporre il divieto a un’intera categoria di prodotti, diversamente da quanto prevede la LSPro.

Puntatori laser pericolosi: adeguamento della definizione di arma È stata esaminata la possibilità di adeguare la definizione di arma di cui all’articolo 4 LArm, affinché i puntatori laser pericolosi per la salute e la sicurezza pubblica possano essere considerati come armi, ed eventualmente come «armi vietate» ai sensi dell’articolo 5 LArm. L’acquisto di questi oggetti sa- rebbe così subordinato all’ottenimento di un permesso d’acquisto di armi o persino a un’autorizzazione eccezionale cantonale. Anche la loro importazione ed esportazione sarebbe sotto- posta all’obbligo di autorizzazione. A un tale disciplinamento si contrappone il fatto che le armi, ai sen- si dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a–f LArm, sono definite espressamente come oggetti destinati ad essere utilizzati come armi, cosa che i puntatori laser non sono.

Obbligo di dichiarazione Negli ultimi anni sono stati depositati diversi interventi parlamentari che richiedevano l’imposizione di un obbligo di dichiarazione per prodotti che generano RNI e stimoli sonori (Mo. Kiener Nellen 11.3593; Mo. Wyss 10.3485; Mo. Teuscher 06.3834; Mo. Sommaruga, 00.3172). Si è pertanto esaminato se la nuova legge debba prevedere un tale obbligo, ma la proposta è stata respinta, poiché la legislazione vigente prevede già due possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione (cfr. art. 3 cpv. 4 lett. e LSPro e art. 1 lett. a della legge federale del 5 ottobre 1990 49 sull’informazione dei consumatori [LIC]). Affinché possa essere introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi della LIC, occorre tuttavia che si realizzino le seguenti condizioni: − le organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori concordano l’elenco delle merci da dichiarare e i requisiti formali della dichiarazione; − il Consiglio federale, sentite le organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori, può disciplinare la dichiarazione mediante ordinanza soltanto se, entro congruo termine, non è stato raggiunto un accordo oppure l'accordo è adempiuto in modo insufficiente.

Adeguamento della sorveglianza del mercato per i prodotti che generano RNI e stimoli sonori Nell’ottica di migliorare l’esecuzione delle disposizioni legali in vigore, è stata esaminata, come solu- zione alternativa, la possibilità di coordinare a livello centralizzato le attività di esecuzione dei diversi organi federali competenti. Questi ultimi si sono opposti alla proposta, sostenendo che questa misura non condurrebbe all’effetto sperato e comporterebbe un dispendio di risorse troppo elevato. Questa soluzione è stata dunque respinta.

2.4 Sviluppi internazionali e confronto con la legislazione di altri Stati, in particolare con quella europea

2.4.1 Sviluppi internazionali

A livello internazionale, gli Stati non sono attualmente unanimi sulla modalità di disciplinare le radia- zioni non ionizzanti nella loro legislazione. Alcuni prevedono per questo ambito una normativa specifi- ca, altri lo integrano nella legislazione generale sulla radioprotezione o in quella speciale. Anche la

49 RS 944.0

portata del disciplinamento varia in misura significativa: alcuni Stati rinunciano totalmente a legiferare in materia, mentre altri applicano normative molto ampie e dettagliate.

2.4.2 Diritto europeo

I principali documenti dell’UE sulla protezione della salute dalle RNI sono la raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE) e le due direttive sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, in particolare dai campi elettromagne- tici (direttiva 2013/35/UE) e dalle radiazioni ottiche artificiali (direttiva 2006/25/CE). Questi documenti riprendono le raccomandazioni sui valori limite formulate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (International commission on non-ionizing radiation protec- tion; ICNIRP), al fine di proteggere dagli effetti delle RNI di comprovata nocività. Per quel che concer- ne i CEM, si tratta in particolare degli effetti acuti di campi elettromagnetici intensi; nell’ambito ottico (raggi UV), l’ICNIRP raccomanda non solo di limitare le esposizioni ma anche di adottare misure pre- cauzionali. Nel campo degli stimoli sonori, la direttiva 2003/10/CE stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori dai rischi effettivi o presunti che il rumore provoca per la sicurezza, la salu- te e, soprattutto, l’udito.

La sicurezza dei puntatori laser, che nell’UE vengono offerti ai consumatori in forma di dispositivi a batteria ma non sono giocattoli, è disciplinata dalla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza genera- le dei prodotti (DSGP). La direttiva obbliga gli Stati membri ad accertare che i fabbricanti immettano in commercio solo prodotti sicuri. Nell’UE non esiste una disposizione che vieti esplicitamente l’importazione, il transito, la consegna e il possesso a titolo privato di prodotti. Le autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri sono pertanto tenute ad assicurare che puntatori laser pericolosi non entrino nel mercato dell’UE. A livello europeo si adottano misure appropriate per rafforzare gli sforzi profusi dagli Stati membri in tale ambi- to. Nel 2011, l’UE ha pertanto finanziato un progetto di collaborazione tra le autorità di sorveglianza del mercato di 10 Stati membri e, attualmente, gli Stati membri si stanno confrontando sull’opportunità di introdurre una nuova norma europea o una norma aggiornata nel quadro della DSGP, che includa prescrizioni di sicurezza per i puntatori laser. Da tale impegno è scaturita la decisione della Commis- sione del 5 febbraio 2014 relativa ai requisiti di sicurezza che devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/59/UE).

Nell’ambito dell’attuazione delle direttive europee sopraccitate, gli organismi europei di normalizzazio- ne sono stati incaricati di elaborare norme tecniche armonizzate a livello europeo nei settori dell’elettrotecnica, delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni. In applicazione del nuovo approccio e dell’approccio globale, queste misure dovranno, da un lato, garantire i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e protezione della salute e, dall’altro, accordare all’industria il margine di manovra più ampio possibile, tale da consentire di dimostrare la conformità dei prodotti a questi requisiti fondamentali.

2.5 Attuazione dell’avamprogetto

Il Consiglio federale è chiamato a concretizzare mediante ordinanza gli articoli 3–5 dell’avamprogetto, segnatamente i divieti di importazione, transito, consegna, possesso e utilizzo. Già oggi si può preve- dere che saranno oggetto di divieto soltanto pochissimi prodotti altamente pericolosi ed, eventualmen- te, l’utilizzo commerciale o professionale di prodotti potenzialmente pericolosi. Saranno inoltre neces- sarie disposizioni supplementari per l’utilizzo di prodotti e per le esposizioni pericolose per la salute.

2.6 Interventi parlamentari

Parallelamente ai lavori preparatori della nuova legge condotti dal DFI e dall’UFSP, sono stati deposi- tati diversi interventi parlamentari.

Il postulato Bugnon 10.3776 «Adottare misure contro l’impiego di laser pericolosi» del 30 settembre 2010 incarica il Consiglio federale di studiare le misure necessarie per disciplinare il mercato degli emettitori di raggi laser prima che accada un grave incidente. Soltanto i professionisti dovrebbero po- ter acquistare questi dispositivi ad alta potenza. Il 3 dicembre 2010, il Consiglio federale ha accolto questa proposta. Con l'adozione del messaggio si richiederà lo stralcio del postulato.

Le mozioni Wyss 10.3485 e Kiener Nellen 11.3593 propongono entrambe l’imposizione di un obbligo di dichiarazione, la prima per le radiazioni dei campi elettromagnetici generati dalle lampadine a basso consumo energetico e la seconda per gli apparecchi che emettono radiazioni non ionizzanti. Il Consi- glio federale ha respinto le mozioni, rispettivamente l’8 settembre 2010 e il 31 agosto 2011. La possi- bilità di introdurre un obbligo di dichiarazione è stata riesaminata nell’ambito dei lavori preparatori della nuova legge (cap. 2.3 Alternative esaminate).

La mozione Fridez 12.3157 invita il Consiglio federale a istituire le basi legali per vietare ai minori l’uso di apparecchiature abbronzanti nei solarium aperti al pubblico. Mancando una base costituzionale , questa misura non figura nella nuova legge. Inoltre, l’articolo 4 concernente il rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante permette di garantire ai minori un livello di protezione appropriato.

La mozione Stolz 13.3847 del 26 settembre 2013 chiede al Consiglio federale di elaborare le basi legali per punire il possesso e l’utilizzo di laser azionabili manualmente e per classificare come armi i puntatori laser a partire da una determinata classe. La nuova legge attribuisce al Consiglio federale la competenza di vietarne l’importazione, il transito, la consegna e il possesso. Ciò nonostante, i punta- tori laser potenti continueranno a non essere considerati come armi (cap. 2.3 Alternative esaminate). Con l'adozione del messaggio si richiederà lo stralcio di questa mozione.

La mozione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni–CN (13.072) chiede di comple- tare il Codice penale con una disposizione che sanzioni la messa in pericolo di tutti gli interessati, per esempio piloti, camionisti, passanti e il personale dei trasporti pubblici. Il Consiglio federale ha respin- to la mozione, poiché ritiene che il Codice penale preveda sufficienti disposizioni che tutelano la vita e l'integrità fisica da pericoli concreti e che pertanto non si ravvisano lacune in termini di punibilità. So- stiene inoltre che le norme penali in questione debbano essere integrate come reato astratto di espo- sizione a pericolo in una normativa speciale del diritto penale accessorio, facendo a tal proposito rife- rimento agli attuali lavori preparatori dell’avamprogetto di legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS).

La nuova legge dovrà ora conferire al Consiglio federale la competenza di vietare l’importazione, il transito, la consegna e il possesso di puntatori laser pericolosi. Violazioni di questi divieti dovranno essere sanzionate.

Gutachten zur Verfassungsgrundlage im Bereich der Regelung nichtionisierender Strahlung (NIS); prof. dott. Felix Uhlmann, 30 novembre 2011.

3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Scopo e campo d’applicazione Capoverso 1: la nuova legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non io- nizzanti (RNI) e degli stimoli sonori . Il carico di RNI o di stimoli sonori provocato da prodotti o esposi- zioni non riconducibili a un singolo prodotto non deve esporre la salute e la sicurezza delle persone ad alcun pericolo e può al massimo costituire un pericolo trascurabile. La nuova legge prevede pertanto un livello di protezione analogo a quello della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e ammette pericoli di entità minima e trascurabile a condizione che sia garantito un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone. Deve essere protetta ogni persona, a prescin- dere dal fatto che l’esposizione alle radiazioni o agli stimoli sonori sia consapevole o inconsapevole, intenzionale o non intenzionale. Restano escluse le esposizioni alle RNI o agli stimoli sonori che po- trebbero avere un effetto molesto o eventualmente pericoloso in proiezione futura, ma la cui nocività per la salute e la sicurezza delle persone non è scientificamente dimostrata. La nuova legge non di- spone pertanto misure precauzionali, come è il caso per esempio della LPAmb.

Capoverso 2 lettera a: l’immissione in commercio di prodotti che generano RNI o stimoli sonori dovuti al loro funzionamento o come prodotto secondario è disciplinata dalla LSPro e da normative settoriali disciplinano. La nuova legge dovrà poter prescrivere l’utilizzo competente e conforme alle norme di sicurezza del fabbricante di questi prodotti al di là delle disposizioni della LSPro, senza tuttavia impor- re nuovi requisiti per i singoli prodotti. La nuova legge prevede inoltre la possibilità di vietare prodotti che costituiscono un pericolo considerevole per la salute e la sicurezza.

Capoverso 2 lettera b: la nuova legge contempla anche situazioni di esposizione pericolose per la salute, che non possono essere ricondotte ad un singolo prodotto. In questa fattispecie rientrano sia le manifestazioni con alti livelli di esposizione a stimoli sonori e laser che le situazioni in cui le persone sono esposte simultaneamente a molteplici fonti di RNI o di stimoli sonori. Tra gli scopi perseguiti vi è la protezione della salute e della sicurezza dall’esposizione a fonti naturali di RNI e stimoli sonori, purché questa sia giustificata e ragionevolmente attuabile con misure appropriate. Ad esempio, la nuova legge dovrà consentire alla Confederazione di informare la popolazione su un’esposizione ai raggi solari ragionevole e non nociva alla salute.

Capoverso 2 lettera c: la nuova legge crea la base legale per acquisire le conoscenze necessarie ad informare il pubblico in modo appropriato e in tempo utile sugli effetti rilevanti per la salute delle RNI e degli stimoli sonori.

Capoverso 3: riguardo agli effetti del rumore e delle radiazioni che rientrano nel campo di applicazione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) valgono le prescrizioni di questa legge. Essa pro- tegge le persone dal rumore e dalle radiazioni, sempreché l'impatto di questi ultimi sull’uomo avvenga attraverso l’ambiente.

Le disposizioni di esecuzione dovranno provvedere a delimitare maggiormente il campo di applicazio- ne rispetto ad altre normative.

Sebbene la maggioranza dei prodotti che emettono RNI e stimoli sonori siano costituiti da prodotti elettrici a bassa tensione che, in quanto tali, rientrano nel campo di applicazione dell’OPBT, in fase esecutiva l’autorità preposta all’esecuzione di questa ordinanza attribuisce maggiore importanza alla valutazione della sicurezza elettrica piuttosto che della pericolosità per la salute delle RNI e degli sti- moli sonori. Si configura pertanto la possibilità di attribuire all’UFSP compiti di vigilanza ed esecuzione degli aspetti legati alle RNI e agli stimoli sonori pericolosi per la salute emessi da prodotti disciplinati dall’OPBT. Tale delimitazione del campo di applicazione terrebbe conto del fatto che l’UFSP possiede le necessarie competenze specialistiche in materia di pericoli per la salute derivanti da RNI e stimoli sonori ed è da lungo tempo rappresentato a livello internazionale in comitati e organizzazioni attivi in questo ambito. Nel caso dovesse esercitare un'attività esecutiva, l'UFSP agirebbe secondo la LSPro (cfr. art. 2 LSPro), mantenendo così invariato l’attuale livello di protezione dell’OPBT. Il Consiglio fede-

rale provvederà a introdurre una distinzione dall'OPBT e da altri disciplinamenti nelle ordinanze di applicazione della nuova legge.

La nuova legge non modifica in alcun modo l’esecuzione in materia di sicurezza elettrica dei prodotti a bassa tensione, che dovrà restare di competenza degli organi attualmente preposti.

. Articolo 2 Definizioni Lettera a: la nuova legge definisce le radiazioni non ionizzanti (RNI) come campi elettromagnetici con una lunghezza d’onda superiore a 100 nanometri. Questi campi elettromagnetici si suddividono in due categorie:

  • Le radiazioni ottiche, che comprendono i raggi ultravioletti (UV), la luce visibile e i raggi infra- rossi, costituiscono la regione con più energia dello spettro RNI. Tipiche fonti di radiazioni otti- che sono il sole, le lampade, i laser o i solarium.
  • I campi elettromagnetici (CEM), che non rientrano nella categoria delle radiazioni ottiche, co- stituiscono la regione con meno energia dello spettro RNI e sono prodotti quasi esclusivamen- te in ambito tecnico. In mancanza di un termine specifico, nel settore tecnico, si parla generi- camente di campi elettromagnetici anche se ci si sta riferendo soltanto a una parte di essi. Dal momento che questo uso linguistico si è affermato a livello internazionale, lo si ritroverà anche nella nuova legge. Si distingueranno i seguenti CEM: i CEM ad alta frequenza e, dunque, a oscillazione rapida vengono generati soprattutto dalle tecnologie che trasmettono informazioni mediante onde radio, siano essi dispositivi per la comunicazione mobile, la radio e la televi- sione oppure i sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID). I CEM a bassa frequenza e, dunque, a oscillazione lenta sono generati da tutti gli apparecchi elettrici collegati alla rete e- lettrica. I CEM statici, ossia a oscillazione nulla, sono prodotti dai magneti permanenti o, nell’ambito della diagnostica medica, dai tomografi a risonanza magnetica (TRM). Molti appa- recchi d’uso quotidiano, come ad esempio motori elettrici, telefoni cellulari o piani di cottura a induzione, producono CEM appositamente per poter funzionare. In altri casi, quali ad esempio le lampade, i CEM non contribuiscono al funzionamento del prodotto ma vengono originati in relazione alle sue caratteristiche costruttive. La nuova legge si collega, senza produrre lacune, al campo di applicazione della legislazione sulla radioprotezione, la quale copre le radiazioni ionizzanti.

Lettera b: il suono rappresenta un’onda di pressione fisica di qualunque lunghezza, che si propaga in un mezzo fisico qualsiasi. In base alla loro frequenza, gli stimoli sonori si distinguono in tre categorie: i suoni comprendono le frequenze percepibili all’udito, mentre gli ultrasuoni e gli infrasuoni le gamme di frequenza che si collocano rispettivamente al di sopra e al di sotto del suono udibile e non sono perciò percepibili dall’orecchio umano. Queste frequenze sono solitamente emesse da dispositivi medici a ultrasuoni utilizzati a scopo diagnostico, come anche da applicazioni mediche ed estetiche ad ultra- suoni, che si ritrovano per esempio nei trattamenti snellenti.

Lettera c: la nuova legge definisce il prodotto in modo analogo alla LSPro, con la precisazione che, per ricadere nel suo campo di applicazione, esso deve generare RNI o stimoli sonori. In tale contesto è irrilevante il fatto che le RNI o gli stimoli sonori siano di natura funzionale oppure derivino dalle ca- ratteristiche costruttive del prodotto, come risultato del suo funzionamento. Pertanto, ai sensi della presente legge, per prodotto s’intende una cosa mobile pronta per l'utilizzo che genera RNI o stimoli sonori, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o in una cosa immobile. Analogamente alla LSPro, la nuova legge disciplina le parti e i materiali che emettono RNI o stimoli sonori incorporati in opere edili, ma non le opere edili stesse. La definizione di prodotto fornita in questa legge si applica sia a prodotti singoli che a intere categorie di prodotti, quali per esempio i puntatori laser ad uso ma- nuale appartenenti a una determinata classe.

Articolo 3 Utilizzo di prodotti L’attuale legislazione in materia di sicurezza dei prodotti esige innanzitutto che questi ultimi siano suf- ficientemente sicuri dal punto di vista costruttivo, da non presentare alcun rischio o, tuttalpiù, un ri- schio minimo per la salute e la sicurezza degli utenti, quando sono utilizzati normalmente o in modo ragionevolmente prevedibile. Questi prodotti non richiedono in genere né norme di sicurezza specifi- che del fabbricante né particolari competenze specialistiche dell’utente. Appartengono a questa cate- goria la maggior parte degli apparecchi che emettono RNI e stimoli sonori, venduti oggi al pubblico. Indipendentemente dalla modalità di utilizzo, essi generano un carico di RNI e stimoli sonori inferiore al valore limite di esposizione e non rappresentano pertanto un rischio per la salute. Tali prodotti sicuri sotto il profilo costruttivo non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, laddove le norme del fabbricante non riguardano né le RNI né gli stimoli sonori.

L’articolo 3 si applica dunque esclusivamente ai prodotti che, in determinate circostanze, superano i valori limite di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori e sono pertanto potenzialmente pericolosi per la salute. Questi prodotti sono sicuri soltanto se si rispettano tutte le norme di sicurezza del fabbrican- te, come per esempio le istruzioni per i dispositivi di sicurezza, l’installazione, l’utilizzo e la manuten- zione o ancora le avvertenze, o se sono utilizzati da uno specialista competente e formato.

Il capoverso 1 obbliga chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, ad applicare e seguire durante l’uso pratico le norme di sicurezza, come per esempio le istruzioni per i dispositivi di sicurezza, l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione o ancora le avvertenze. Tale obbligo di diligenza consente di sfruttare in modo efficace tutti gli elementi che concorrono alla sicurezza di un prodotto. L’obbligo di diligenza include tutte le fasi successive all’immissione in commercio, ad esclu- sione dello smaltimento. Rientrano in questa categoria un numero limitato di prodotti. Un esempio tipico sono i solarium, i cui raggi UV devono essere adeguati alle diverse caratteristiche cutanee del cliente al fine di ottenere un effetto abbronzante. Se il gestore del solarium istalla e utilizza gli appa- recchi in modo scorretto o non svolge la loro manutenzione a regola d'arte, oppure omette di conside- rare i fattori di rischio specifici del cliente, la salute dei soggetti sensibili potrebbe essere messa in pericolo. I potenziali rischi non possono essere eliminati a livello costruttivo, ma devono essere ridotti fornendo istruzioni di installazione, utilizzo e manutenzione o avvertenze che rendano sicuro un sola- rium potenzialmente pericoloso.

Il capoverso 2 concerne i prodotti destinati a scopi commerciali o professionali, che, in ragione della loro potenza elevata, possono mettere in pericolo la salute delle persone esposte, se non sono utiliz- zati in modo appropriato. Si tratta di prodotti che presuppongono per il loro impiego un elevato livello di competenza. Concepiti per svariate applicazioni che espongono l’uomo a RNI e stimoli sonori al fine di ottenere gli effetti desiderati, spesso essi superano ampiamente i valori limite fissati per garantire la sicurezza dei prodotti destinati al pubblico. Un esempio è rappresentato dai trattamenti estetici con radiazioni ottiche o ultrasuoni che servono a migliorare l’aspetto della pelle o a snellire le forme, come anche dai prodotti per il benessere che impiegano campi magnetici intensi. Questo articolo si applica anche ai prodotti a potenza elevata, utilizzati come attrazione per il pubblico in concerti, locali o disco- teche. A titolo esemplificativo, si citano gli spettacoli laser o di luce durante manifestazioni, in occasio- ne delle quali potenti radiazioni ottiche proiettano immagini visibili in locali o ambienti in cui s’intrattiene il pubblico.

Le persone che utilizzano tali prodotti devono conoscere e sapere affrontare i possibili pericoli, ma anche essere capaci di soddisfare tutti i requisiti supplementari che consentono un utilizzo sicuro. A tale scopo, devono essere in grado di applicare tutte le norme di sicurezza del fabbricante e possede- re tutte le altre conoscenze specialistiche e formazioni necessarie per un impiego sicuro. Pertanto, questi prodotti non sono destinati ai consumatori, ma devono essere riservati esclusivamente a spe- cialisti qualificati operanti in ambito commerciale o professionale.

L’utilizzo competente del prodotto prescritto dalla nuova legge concerne in particolare il settore esteti- co, nel quale tali prodotti sono ampiamente diffusi e vengono utilizzati per svariati trattamenti da ope- ratori che possiedono competenze specialistiche differenti. Scopo dell’articolo non è vietare queste offerte potenzialmente pericolose ma apprezzate dai clienti, bensì fornire loro una base solida sotto il

profilo tecnico e legale. Per questo genere di trattamenti occorre innanzitutto ricorrere a prodotti di qualità elevata, utilizzati a fini commerciali e professionali da personale competente.

La nuova legge consente al Consiglio federale di definire nel dettaglio misure atte a prevenire effica- cemente gli eventuali pericoli dell’utilizzo a scopi professionali e commerciali dei prodotti. Secondo la lettera a, il Consiglio federale può richiedere un attestato di competenza. Attualmente gli ambiti princi- pali sono due:

1) I dispositivi medici o prodotti simili utilizzati nel settore estetico che sfruttano immissioni di ra- diazioni e stimoli sonori superiori ai valori limite richiedono un trattamento accurato e persona- lizzato in base alle esigenze del cliente. La competenza attestata degli specialisti formati rap- presenta un presupposto essenziale per valutare eventuali fattori di rischio del cliente, evitare esposizioni eccessive, demandare il trattamento a uno specialista qualificato in caso di poten- ziale pericolo, utilizzare in modo competente apparecchi talvolta complessi e informare il clien- te su tutti gli aspetti pertinenti.

2) La gestione di spettacoli con laser o luci potenti in occasione di manifestazioni deve essere af- fidata esclusivamente a personale competente poiché gli apparecchi vengono spesso diretti verso il pubblico per catturarne maggiormente l’attenzione. Sottoporre l’utilizzo di questi pro- dotti al possesso di qualifiche tecniche dovrà garantire che non si verifichino abbagliamenti pericolosi e che vengano rispettati i valori limite per la protezione degli occhi, in modo da pre- venire danni alla retina che possono pregiudicare la facoltà visiva e, nei casi più gravi, causa- re cecità. Questa misura dovrà inoltre impedire che un errore di orientamento delle radiazioni possa arrecare danno a terzi, che non partecipano alla manifestazione. L’articolo consente di prescrivere un nuovo obbligo formativo vincolante per gli organizzatori di tali spettacoli, per il quale non esiste attualmente una base legale.

In conformità alla lettera b, il Consiglio federale può richiedere il ricorso a uno specialista competente in materia. Ciò si applica in primo luogo alle offerte commerciali di trattamenti estetici a raggi laser, luce pulsata o ultrasuoni, per i quali è talvolta necessaria un’anamnesi medica.

Il capoverso 3 consente al Consiglio federale di fissare i requisiti riguardanti la formazione per l’attestato di competenza.

In caso di coinvolgimento di terzi, il Consiglio federale farà appello in particolare alle appropriate istitu- zioni formative e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale), che sono già specializzate nell’utilizzo specifico dei prodotti. Il Consiglio federale dovrà coinvolgere le organizzazioni del mondo del lavoro, se i requisiti per l’ottenimento dell’attestato di competenza sono correlati alla formazione professionale. I terzi coinvolti dovranno definire le competenze necessarie all’attenzione del Consiglio federale, allestire i percorsi formativi richiesti e fornire corsi di formazione in conformità alla legge sulla formazione professionale 51.

La necessità che il Consiglio federale stabilisca requisiti espliciti in materia di un attestato di compe- tenza si riscontra attualmente nell’ambito degli spettacoli laser organizzati nel quadro di manifestazio- ni. I requisiti riguardanti le competenze e le formazioni necessarie dovranno essere dichiarati vincolan- ti in virtù delle attuali linee guida internazionali. Ciò dovrà garantire che gli spettacoli laser saranno in futuro programmati, concepiti, allestiti e organizzati in modo tale da non mettere a rischio la salute del pubblico.

Articolo 4 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute L’articolo 4 concerne le situazioni in cui l’esposizione a RNI o a stimoli sonori pericolosi per la salute non è riconducibile a un singolo prodotto, come nel caso di una manifestazione con livelli sonori eleva- ti, che espongono il pubblico a molteplici fonti sonore: stimoli sonori amplificati prodotti dagli impianti di

51 RS 412.10

sonorizzazione stessi e da altoparlanti di scena, le emissioni sonore provenienti direttamente dal pal- co, il rumore del pubblico, ma anche le riflessioni e le sovrapposizioni di tutte queste onde sonore determinate dall’ambiente. Il pericolo per la salute dovrà essere pertanto valutato nel luogo in cui si verifica l’esposizione a tutte queste fonti sonore. Nel caso delle manifestazioni, queste esposizioni sono disciplinate in parte dall’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa), che si fonda sulla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) . Questo articolo estende la base legale, allo scopo di colmare le lacune normative riscontrate.

Oltre alle manifestazioni, l’articolo riguarda altre situazioni nelle quali si verifica la sovrapposizione di esposizioni dovute al funzionamento contemporaneo di molteplici prodotti che generano RNI e stimoli sonori. Poiché ciascun prodotto può raggiungere individualmente l’intero valore limite, il carico genera- to complessivamente può essere molto elevato. Queste situazioni si verificano, ad esempio, in luoghi in cui si azionano simultaneamente dispositivi antifurto elettronici e altri sistemi RFID.

In materia di esposizioni pericolose per la salute, il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni che concernono l’azione simultanea di tutti i prodotti coinvolti. Queste disposizioni non dovranno introdurre ulteriori requisiti in relazione ai singoli prodotti.

Il capoverso 2 concretizza le possibili misure, illustrandole sull’esempio dell’OSLa. Esse sono appro- priate anche per altre situazioni di esposizione non riconducibili a singoli prodotti.

La lettera a consente al Consiglio federale di fissare valori di esposizione e disciplinarne la vigilanza. Questi valori, che rappresentano uno strumento dell’OSLa di comprovata efficacia, includono valori limite e valori di annuncio subordinati al soddisfacimento di determinate condizioni. Anche l’obbligo, per l’organizzatore della manifestazione, di sorvegliare il livello sonoro, applicato a partire da un de- terminato valore di esposizione, si è dimostrato una misura valida e deve essere pertanto mantenuto.

La lettera b prevede un obbligo d’informazione per emissioni che possono costituire un pericolo per la salute delle persone sensibili o in caso di esposizione prolungata. L’OSLa impone un tale obbligo per le manifestazioni con livelli sonori elevati. L’organizzatore della manifestazione è pertanto tenuto a informare le persone esposte degli eventuali rischi, in modo che possano adottare le necessarie misu- re di protezione.

La lettera c consente di prevedere misure di protezione. Nell’ambito dell’OSLa si tratta dell’obbligo degli organizzatori di fornire gratuitamente al pubblico protezioni per l’udito e zone di recupero meno esposte. Unitamente agli obblighi di cui alla lettera b, queste misure offrono alle persone esposte la possibilità di proteggersi autonomamente da radiazioni elevate.

La lettera d prevede un esplicito obbligo di annuncio per le manifestazioni, poiché questa misura si è dimostrata efficace per l’esecuzione dell’OSLa nell’ambito delle manifestazioni che producono elevati livelli sonori e radiazioni laser.

Articolo 5 Divieti Negli ultimi anni, il progresso tecnologico e la miniaturizzazione dell’elettronica di potenza hanno por- tato all’introduzione di prodotti che emettono radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori molto potenti e che rappresentano pertanto un pericolo per la salute. In mancanza di altre misure che si prospettino efficaci, il Consiglio federale dovrà in futuro avere il potere di vietare tali prodotti.

Lettera a: grazie agli attuali canali di distribuzione, diffusi a livello globale e ampiamente supportati da Internet, questi prodotti, spesso fabbricati all’estero, possono approdare sul mercato svizzero. Il divie- to di importazione e di transito, che il Consiglio federale può imporre in relazione a singoli prodotti, si applica all’importazione dall’estero di prodotti pericolosi per uso privato o per la distribuzione commer- ciale. Con un dispendio relativamente contenuto, sarà in tal modo possibile impedire già alla frontiera doganale che prodotti pericolosi entrino sul territorio svizzero. Un divieto di consegna imposto dal

52 RS 814.01

Consiglio federale implica che prodotti pericolosi non siano venduti a scopi commerciali, dati in loca- zione, messi a disposizione o ceduti a terzi. Un divieto di possesso, stabilito dal Consiglio federale, rappresenta la misura più severa poiché si applica al possesso di prodotti pericolosi che emettono RNI e stimoli sonori, compresa la loro fabbricazione a titolo commerciale e privato. Questo divieto di ampia portata consente di adottare misure sia preventive che successive all’immissione in commercio.

I soli prodotti attualmente disciplinati dalla lettera a sono i puntatori laser potenti, e quindi anche molto pericolosi, che generano radiazioni nettamente superiori al valore limite da rispettare per evitare danni alla vista e i puntatori laser che possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica. Nulla impedi- sce oggigiorno che questi puntatori siano importati dall’estero per scopi commerciali e privati e che siano successivamente utilizzati senza osservare le dovute misure di sicurezza. Non si può pertanto escludere che tali prodotti vengano immessi sul mercato svizzero, considerate le lacune che presenta l’esecuzione della legislazione sulla sicurezza dei prodotti.

Per tali motivi, un’ordinanza dovrà in futuro vietare l’importazione, il transito, la consegna, la locazione, la messa a disposizione, la cessione e il possesso di puntatori laser con potenza troppo elevata a scopo commerciale o privato (cfr. cap. 2.6). Sono inclusi nel divieto tutti gli accessori specifici al pro- dotto, quali lenti addizionali o supporti che servono a focalizzare, intensificare o dirigere le radiazioni laser. Sono invece ammessi i puntatori laser a bassa potenza e non pericolosi per la salute, che ser- vono come indicatori ottici durante le presentazioni

Poiché la problematica dei puntatori laser non è circoscritta a un numero limitato di prodotti poco peri- colosi, bensì comprende tutti i puntatori laser a partire da una certa potenza, i divieti devono poter essere applicati sia a singoli prodotti sia a categorie di prodotti. Questo articolo crea dunque la base legale per sostituire la decisione generale dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (E- STI) del 2 maggio 2011 concernente il divieto di messa in circolazione a titolo commerciale di tutti i puntatori laser delle due categorie più potenti.

I laser utilizzati negli ambiti della ricerca, dell’industria e della medicina soggiacciono già alle disposi- zioni legali pertinenti e non rientrano nel campo di applicazione di questo articolo.

La lettera b conferisce al Consiglio federale la facoltà di vietare l’utilizzo commerciale e professionale di prodotti potenzialmente molto pericolosi per la salute delle persone, nonostante si adottino tutte le precauzioni possibili. Questa disposizione dovrà impedire, per esempio, il passaggio al settore dell’estetica e del benessere di trattamenti medici che richiedono una valutazione medica individuale del rapporto rischi/benefici o una giustificazione medica. Affinché ciò non comporti implicazioni per l’utilizzo medico, il divieto, a differenza della lettera a, non si riferisce ai prodotti stessi ma al loro im- piego in ambito commerciale o professionale.

Per i controlli relativi all’attuazione di questo articolo, il Consiglio federale si ispira a norme internazio- nali, in particolare a quelle dell’UE. Il Consiglio federale può approvare le misure di cui all’articolo 5 lettera a soltanto se queste ultime servono a garantire la protezione della salute e della vita delle per- sone, non costituiscono uno strumento di discriminazione arbitraria o non celano limitazioni al com- mercio tra le parti contrattuali. In caso contrario, siffatta misura potrebbe violare l'Accordo di libero scambio con l’UE (art. 13 in combinato disposto con l’art. 20 ALS).

Articolo 6 Acquisizione delle basi scientifiche L’articolo 6 crea la base per stabilire e attuare eventuali misure di cui agli articoli 3–5 e offrire al pub- blico un’informazione indipendente e fedele allo stato attuale delle conoscenze, in conformità all’articolo 8. Al contrario, questo articolo non si propone di definire i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e salute che devono essere soddisfatti da un prodotto. Questi ultimi continueranno ad

Decisione generale dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI sul divieto di messa in circolazione di laser ad uso manuale a batteria delle classi 3B e 4 del 2 maggio 2011 http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/3597.pdf

essere definiti dal fabbricante, dall’importatore, dagli organismi internazionali di normalizzazione, dai comitati scientifici e dall’ambiente scientifico stesso.

L’acquisizione delle basi scientifiche sarà per la maggior parte finanziata da mezzi diretti, stanziati nel quadro della ricerca del settore pubblico o del sostegno alla ricerca dell’Amministrazione federale. Questa misura è retta dalla legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (art. 14 LPRI). Secondo l’articolo 16 di questa legge, la ricerca del settore pubblico è la ricerca che l'Amministrazione federale avvia per ottenere i risultati di cui necessita per l'adempi- mento dei suoi compiti. Secondo lo stesso articolo capoverso 2 lettera d, questa definizione si applica anche ai mandati di ricerca. Poiché la LPRI disciplina la ricerca dell’Amministrazione federale, un me- ro rinvio alla normativa quadro sarà sufficiente (cfr. messaggio concernente la LPRI; FF 2011 7811).

Per l’acquisizione delle basi scientifiche dovrà essere possibile coinvolgere anche altre autorità fede- rali competenti, come anche le già esistenti Commissioni federali della radioprotezione e della sorve- glianza della radioattività (CPR) e per la lotta contro il rumore (CFLR), allo scopo di ottenere una peri- zia o un secondo parere in merito a basi scientifiche o pubblicazioni e poter quindi completare le in- formazioni necessarie all’esecuzione conformemente allo stato delle conoscenze e della tecnica. La collaborazione si realizzerà su mandato dell’UFSP.

Articolo 7 Informazione del pubblico Scopo dell’articolo 7 è informare il pubblico sui rischi per la salute implicati da prodotti che generano RNI o stimoli sonori, e sul loro utilizzo sicuro. Si tratta in particolare di prodotti disciplinati da questa legge che hanno un potenziale di pericolosità tale da richiedere informazioni e raccomandazioni sup- plementari per garantirne un utilizzo sicuro. Questo è il caso, per esempio, dei puntatori laser o dei trattamenti estetici che sono offerti sul mercato ma che, a causa della procedura esecutiva lacunosa, potrebbero non essere stati ancora sottoposti a controllo, tanto che la protezione della salute e della sicurezza devono essere garantite da informazioni integrative. Il mandato di informazione concerne anche le fonti di RNI e di stimoli sonori naturali, ma potenzialmente pericolose.

Nei limiti del campo di applicazione di questa legge ed eventualmente in collaborazione con altri Uffici, l’UFSP dovrà avere inoltre la possibilità di informare il pubblico su tematiche che, pur non riguardando direttamente i rischi per la salute, richiedono, per svariati motivi, informazioni attuali. Ne sono un e- sempio le questioni ricorrenti o anche i timori sugli eventuali rischi per la salute legati a prodotti o si- tuazioni che espongono in misura limitata alle RNI o agli stimoli sonori.

Per pubblico s’intendono, oltre alla popolazione, anche gruppi di destinatari specifici come, ad esem- pio, il personale medico, l’industria, il commercio, le altre autorità interessate e coloro che utilizzano prodotti che generano RNI e stimoli sonori a scopi professionali e commerciali. A tali gruppi dovranno essere fornite informazioni mirate e scientificamente fondate in relazione non solo ai rischi sopra e- sposti bensì anche alle misure da adottare, alle esposizioni, alle conoscenze acquisite in materia di salute e agli aspetti giuridici. I canali d’informazione sono soprattutto Internet, ma anche opuscoli in- formativi, comunicati stampa, articoli in riviste specializzate o campagne d’informazione.

Articolo 8 Esecuzione da parte della Confederazione La nuova legge impone che i compiti esecutivi siano ripartiti tra Confederazione e Cantoni. Secondo il capoverso 1, la Confederazione garantisce l’esecuzione della legge per quanto l’articolo 9, ai sensi del federalismo d’esecuzione (art. 46 cpv. 1 Cost.), non delega ai Cantoni i compiti esecutivi in loco. Per- tanto alla Confederazione restano soprattutto compiti di coordinamento e di informazione.

Oltre al coordinamento, all’informazione e alle poche attività di controllo del mercato (cfr. art. 8 cpv. 2 e art. 9 cpv. 2), l’esecuzione dovrà restare competenza della Confederazione, così da consentire all’UFSP di rappresentare direttamente gli interessi in materia di tutela della salute in seno ai comitati internazionali di normalizzazione. Questa misura è importante poiché le norme rappresentano uno dei

54 RS 420.1

principali strumenti di valutazione della sicurezza di un prodotto. Se un prodotto è conforme ai requisiti legali, si presuppone che soddisfi anche i requisiti fondamentali e che sia pertanto sicuro. Gli aspetti sanitari giocano un ruolo essenziale nelle norme concernenti le RNI e gli stimoli sonori. Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che, per motivi legati alle risorse, le conoscenze di cui dispongono soprattutto le autorità sanitarie non confluiscono in modo ottimale nell’attività normativa. Attualmente, esistono pertanto delle norme in materia di RNI e stimoli sonori che non prendono sufficientemente in considerazione i possibili rischi per la salute. Nell’ambito della LRNIS non si riscontra la necessità di creare una base specifica per la partecipazione dell’UFSP ai comitati internazionali di normalizzazio- ne, poiché questa è già prevista dall’ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimen- to federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1).

Capoverso 2: la Confederazione vigila sul divieto di importazione e di transito ai sensi dell’articolo 5. Il Consiglio federale può delegare questo compito all’Amministrazione federale delle dogane, che dovrà controllare l’importazione e il transito per scopi sia commerciali che privati.

Articolo 9 Controlli da parte dei Cantoni L’UFSP mette a disposizione dei Cantoni le informazioni e i documenti necessari all’effettuazione dei controlli, contenendo il più possibile le loro spese. Per razionalizzare le attività esecutive si rinuncia a un controllo generalizzato e a un obbligo di annuncio. Saranno eseguiti esclusivamente controlli a campione in funzione del rischio sui prodotti che comportano i maggiori rischi per la salute, se non sono utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante.

Lettera a: si dovrà controllare il rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante dopo l’immissione in commercio di un prodotto, nell’installazione, nell’utilizzo e nella manutenzione. I controlli potranno essere limitati a quei prodotti dai quali possono derivare rischi per la salute in caso di installazione, utilizzo e manutenzione non conformi alle norme del fabbricante.

Lettera b: in caso di prodotti il cui utilizzo richiede competenze specialistiche o un’apposita formazio- ne, i Cantoni controllano se l’utente soddisfi questi requisiti.

Lettera c: i controlli delle misure da adottare in caso di esposizioni elevate, come per esempio le e- sposizioni agli stimoli sonori disciplinate dall’OSLa, resteranno competenza dei Cantoni. L’UFSP con- tinuerà a coadiuvarli nell’attività esecutiva.

Lettera d: i Cantoni controllano i divieti di consegna e di possesso in conformità all’articolo 5. Poiché tali divieti si applicano solamente a un numero assai limitato di prodotti pericolosi, l’esecuzione di que- ste disposizioni non rappresenterà un onere gravoso. Il divieto di possesso, previsto soprattutto per i puntatori laser potenti, dovrà essere eseguito dalla polizia, la quale in parte già oggi confisca puntatori laser potenti che sono classificati come «oggetti pericolosi» in conformità alla legge sulle armi. L’esecuzione risulterà, tuttavia, semplificata dall’introduzione di un chiaro divieto di possesso.

Lettera e: i Cantoni controllano eventuali divieti di utilizzo di prodotti, in particolare per quel che con- cerne l’utilizzo professionale e commerciale di dispositivi medici o prodotti simili che presuppongono competenze mediche. L’attività esecutiva dovrà essere esercitata nel quadro dell’esecuzione dell’ordinanza sui cosmetici o degli altri controlli eseguiti negli studi estetici.

Capoverso 2: nonostante il controllo delle misure di cui all’articolo 4 spetti quasi interamente ai Canto- ni, ai fini di un’attuazione conforme e corretta dei controlli potrebbe essere opportuno prevedere la competenza esecutiva della Confederazione in ambiti specifici e circoscritti, come per esempio quello dei raggi laser o delle manifestazioni che espongono a RNI. Ai sensi di questo capoverso, il Consiglio federale si riserva pertanto la possibilità di conferire alla Confederazione, e più precisamente all’UFSP, la competenza di effettuare essa stessa misurazioni complesse e specialistiche, soprattutto in ambito ottico. Per misurazioni e controlli in loco, l’UFSP potrà incaricare terzi, come per esempio l’Istituto federale di metrologia (METAS), già operativo nel campo degli spettacoli laser. Nell’interesse di un chiara ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, il Consiglio federale esercite- rà questa competenza soltanto in modo molto restrittivo.

Articolo 10 Delega di compiti Capoverso 1: il presente articolo crea la base legale per la delega esterna di compiti esecutivi. In de- roga all’organizzazione ordinaria delle autorità, la delega di compiti necessita di un’autorizzazione speciale del legislatore. Ai sensi di questo capoverso, il Consiglio federale può delegare a terzi il con- trollo delle misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute di cui all’articolo 4, i quali all’occorrenza devono poter ordinare mediante decisione l’immediata cessazione delle esposizioni. Terzi possono essere incaricati, per esempio, del controllo degli spettacoli laser; si tratta di compiti molto tecnici, nei quali sono altamente specializzati organizzazioni ed esperti esterni all’Amministrazione federale. In questi ambiti sarebbe conforme allo scopo e opportuno dal punto di vista economico delegare alcuni compiti esecutivi a organizzazioni esterne e a persone che dispongo- no di conoscenze specifiche.

Capoverso 2: il Consiglio federale sorveglia l’operato dei terzi incaricati.

Capoverso 3: questo capoverso crea la base legale affinché i terzi incaricati possano riscuotere emo- lumenti per l’adempimento dei propri compiti. Per potersi richiamare alla normativa federale in materia di emolumenti, il Consiglio federale deve prevedere le disposizioni necessarie per la riscossione di emolumenti adeguati conformemente all’articolo 46a LOGA. Nella definizione degli emolumenti, disci- plinati all’articolo 12, dovrà tener conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. Per il resto, si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti

Capoverso 4: in virtù di questo capoverso, la Confederazione accorderà a terzi incaricati una remune- razione se la riscossione di emolumenti non consente loro di coprire le spese.

Articolo 11 Provvedimenti amministrativi L’articolo 11 si prefigge l’obiettivo di fornire agli organi di controllo tutte le competenze necessarie all’adempimento dei propri compiti. Il capoverso 1 autorizza gli organi di controllo a effettuare i controlli sul posto.

Se da un controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbrican- te, l’organo di controllo, nella maggior parte dei casi di competenza cantonale, è tenuto ad adottare le misure necessarie a proteggere la sicurezza e la salute. I capoversi 2 e 3 creano le basi legali formali che consentono agli organi di controllo di disporre o eseguire queste misure. Nella fattispecie, l’organo di controllo può ricorrere in particolare alle misure descritte al capoverso 3, che si ispirano a quelle contenute nella LSPro e nella LOTC. Nello svolgimento di questi compiti, gli organi di controllo compe- tenti dovranno osservare il principio della proporzionalità di cui all’articolo 5 Cost. La procedura per la disposizione di misure relative ai controlli da parte di servizi federali è stabilita in conformità alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Alle misure emanate dagli organi di controllo cantonali si applica il diritto procedurale del Cantone interessato.

Capoverso 4: se l’utente non informa esso stesso il pubblico in tempo utile e in modo efficace sui peri- coli derivanti dall’utilizzo di un prodotto, gli organi di controllo competenti provvederanno ad avvertire la popolazione di tali pericoli.

Articolo 12 Emolumenti Ai sensi di questo articolo, gli organi di esecuzione cantonali e federali, come anche eventuali terzi incaricati dalla Confederazione, riscuoteranno emolumenti per l’esecuzione di diversi controlli, e più precisamente di quelli previsti dagli articoli 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1. In tal modo, la Confederazione provvede alle condizioni legali necessarie affinché gli organi di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni, come anche eventuali terzi coinvolti, possano finanziare almeno parte delle spese di esecuzione del diritto federale mediante la riscossione di emolumenti.

55 RS 172.041.1

Il capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della riscossione degli emolumenti, allo scopo di garantire in tutta la Svizzera l’applicazione degli stessi principi di ri- scossione, in modo da impedire distorsioni della concorrenza in ragione dell’applicazione di norme diverse. I dettagli concernono in particolare i seguenti aspetti:

  • l’ ammontare (lett. a): nella determinazione dell’ammontare degli emolumenti, il Consiglio fe- derale intende concedere ai Cantoni un certo margine di manovra. Sono previsti tuttavia dei limiti che regolano l’importo degli emolumenti consentito.
  • modalità della riscossione (lett. b): si tratta principalmente di definire il gruppo di persone sog- gette al pagamento ed eventuali tipi di emolumento.
  • responsabilità e prescrizione (lett. c e d): anche le questioni legate alla responsabilità, nel ca- so in cui siano soggette al pagamento più persone, e alla prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti, devono essere chiarite mediante ordinanza.

Secondo il capoverso 3, la normativa sugli emolumenti deve tener conto di due fondamenti importanti, segnatamente del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. In virtù del principio di equivalenza, la riscossione di emolumenti finalizzata al finanziamento delle spese amministrative deri- vanti dai controlli può essere giustificata se anche i settori interessati traggono un vantaggio dall’attività di controllo. Nello specifico, quest’ultima accresce la fiducia dei consumatori nei prodotti in questione. Secondo il principio di copertura dei costi, gli emolumenti devono in genere coprire tutti i costi risultanti dall’adempimento dei compiti.

Il capoverso 4 stabilisce la possibilità di prevedere alcune deroghe alla riscossione degli emolumenti se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante. A tal proposito occorre innanzitutto con- siderare il principio comune disciplinante la legislazione sui prodotti, in virtù del quale per controlli del mercato eseguiti con prove a campione possono essere riscossi emolumenti solo se il controllo porta a contestazioni.

Articolo 13 Protezione dei dati Capoverso 1: l’esecuzione vedrà coinvolti diversi servizi federali e autorità cantonali, che si occupe- ranno di diversi aspetti di questa legge (in particolare l’UFSP e l’AFD, cfr. anche commento all’art. 10 cpv. 3). Il capoverso 1 crea la base legale per l’elaborazione dei dati. Gli organi di esecuzione federali e cantonali saranno autorizzati a trattare dati personali, fra cui anche quelli degni di protezione, sem- preché ciò sia necessario per l’esecuzione ai sensi della nuova legge. La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) richiede a tale scopo una base legale esplicita.

Il capoverso 2 disciplina lo scambio dei dati. Ai Cantoni servono, ad esempio, i documenti e le infor- mazioni sui prodotti che sono tenuti a controllare nel quadro della sorveglianza del mercato. La Con- federazione, dal canto suo, dipende dal coordinamento e dalla sorveglianza dell’attività esecutiva, ma anche dai dati raccolti in loco dai Cantoni. Questa disposizione costituisce la base legale che in futuro dovrà consentire alle autorità di esecuzione di attuare il necessario scambio di dati ricorrendo a pro- cedure di richiamo automatizzate. Gli autorizzati ad accedere ai dati, il volume dei dati personali ac- cessibili come anche lo scopo dell’accesso saranno disciplinati mediante ordinanza nel rispetto degli interessi degni di protezione dei soggetti coinvolti.

Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a disciplinare le competenze e le procedure per lo scam- bio dei dati con l’estero (autorità, istituzioni e organizzazioni internazionali). Questa misura si rende necessaria poiché l’esecuzione della nuova legge richiederà la collaborazione con l’estero e, di con- seguenza, un certo scambio di informazioni. In questo contesto, potrebbe anche essere richiesta la trasmissione di dati personali nel quadro di accordi internazionali. Inoltre, la trasmissione di dati per- sonali deve essere possibile qualora sia indispensabile per scongiurare un pericolo imminente per la vita o la salute.

Articolo 14 Delitti

Secondo l’articolo 14, è punito chiunque, intenzionalmente, importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5. Le sanzioni penali si basano su quelle previste dall’articolo 16 della LSPro. In rapporto alla LSPro, tuttavia, la nuova legge inasprisce la pena massima, poiché, per essere condannabile, l’autore del reato deve contravvenire a un divieto esplicito. Tale disposizione tiene conto del fatto che prodotti ad alto potenziale di pericolosità possono avere effetti particolarmente gravi sulla salute delle persone.

Articolo 15 Contravvenzioni Le sanzioni penali previste dall’articolo 15 capoversi 1 e 2 corrispondono a quelle dell’articolo 17 LSPro. Sarà punito con l’arresto fino a un anno o con una multa chi viola intenzionalmente uno degli obblighi di cui all’articolo 5 (cfr. art. 14 di cui sopra). In tutti gli altri casi di infrazione alle disposizioni della presente legge, l’autore è punibile con una pena pecuniaria massima di 40 000 franchi se agisce intenzionalmente o di 20 000 franchi se agisce per negligenza. È altresì punibile chiunque non osser- va le norme di sicurezza del fabbricante di cui all’articolo 3 capoverso 1, non rispetta le condizioni poste per l’utilizzo di un prodotto oppure contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale per le situazioni di esposizione a radiazioni e stimoli sonori pericolosi per la salute. Punibile sarà anche colui che viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Secondo l’articolo 15 capoverso 3, è punito con la stessa pena di cui al capoverso 1 chiunque, per negligenza, importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5.

In conformità al capoverso 4 sono inoltre applicabili gli articoli 6 e 7 della DPA, ai sensi dei quali sa- ranno punite le infrazioni commesse nella gestione degli affari di un’azienda o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone. Per reati che sono puniti con una multa fino a 5000 franchi si applica la norma speciale iscritta nell’articolo 7 DPA, in virtù della quale si può prescin- dere da un procedimento contro persone fisiche e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda.

4 Ripercussioni

Nel 2014, l’UFSP effettuerà un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR). L’analisi dovrà mostra- re le conseguenze dirette e indirette dell’avamprogetto di legge sulle finanze, il personale, l’economia e la politica. Poiché il contenuto della legge non è stato ancora consolidato, al momento si possono formulare solamente valutazioni quantitative di carattere approssimativo, che presentiamo qui di se- guito.

4.1 Per la Confederazione

Le attività attuali della Confederazione (dell’UFSP) nel campo dell’acquisizione di basi scientifiche e dell’informazione in materia di RNI e stimoli sonori devono essere potenziate, allo scopo di rispondere all'esigenza del pubblico di ricevere dati attendibili e scientificamente fondati. L’acquisizione di basi scientifiche, non richiederà presumibilmente risorse maggiori rispetto a quanto già stanziato dalla ri- cerca del settore pubblico.

L'intensificazione prevista dei compiti della Confederazione comporterà un aumento del fabbisogno dell’UFSP in termini di mezzi finanziari e di personale. Secondo le prime stime, sarà necessario creare circa un posto di lavoro a tempo pieno, nonché disporre di circa 200 000 franchi di mezzi materiali l’anno. Per l’esecuzione di questa legge e l’adempimento dei compiti della Confederazione possono essere utilizzate le strutture esistenti.

4.2 Per i Cantoni e per i Comuni

A livello cantonale, la nuova legge prevede, tra l’altro, una nuova responsabilità di controllo in relazio- ne all’utilizzo commerciale o professionale di prodotti potenzialmente pericolosi. Al fine di contenere le esigenze supplementari derivanti da questi controlli, la Confederazione mette a disposizione dei Can- toni i materiali, la documentazione e gli strumenti ausiliari necessari. Gli accertamenti da parte dei Cantoni devono essere eseguiti a campione, in modo mirato e in funzione del rischio, facendo appello alle autorità cantonali competenti (Ispettorato delle derrate alimentari, farmacista o chimico cantonale). Secondo le prime stime, questa nuova competenza comporterà la necessità di creare in media un nuovo posto al 10 per cento per Cantone. L’assunzione dei nuovi compiti comporterà per i Cantoni maggiori spese dell’ordine di circa 0,4 milioni di franchi all’anno. Secondo la prassi corrente nel qua- dro delle norme di polizia sanitaria, questi costi, risultanti dall’esecuzione del diritto federale secondo l’articolo 46 capoverso 1 Cost., devono essere sostenuti dalla Confederazione senza indennizzo. L’articolo 11 della legge dovrà tuttavia introdurre una normativa federale, che consenta ai Cantoni di coprire i costi derivanti dall’esecuzione dei propri compiti mediante la riscossione di emolumenti.

Non sono previste conseguenze per i Comuni.

4.3 Per l’economia

La nuova legge, come molte altre normative legali in materia di prodotti, si fonda soprattutto sulla re- sponsabilità individuale del fabbricante, del fornitore e del consumatore. Sono previste misure d’intervento severe solo in casi eccezionali. Questa nuova legge, che garantirà soprattutto l’utilizzo sicuro di prodotti che emettono RNI e stimoli sonori, avrà per effetto quello di migliorare la protezione della salute dei consumatori. In ambito estetico, occorre migliorare la sicurezza dei trattamenti con RNI o stimoli sonori e ridurre al minimo gli incidenti che possono avere un impatto sui costi sanitari. Scopo delle nuove norme d’uso è anche il miglioramento della qualità di questi trattamenti e il raffor- zamento della protezione della salute nei settori interessati.

Le conseguenze economiche saranno esaminate nel quadro dell’AIR, al fine di valutare l’impatto sull’economia dell’intervento statale e di eventuali misure nell’ambito della nuova legislazione. Do- vranno essere analizzati e indicati gli effetti su singoli gruppi sociali e imprese (ad es. PMI), ma anche sull’economia nel suo complesso. Come per tutte le nuove leggi, è necessario vigilare affinché

l’incidenza dei costi sull’economia possa essere ridotta al minimo e tutti gli eventuali costi supplemen- tari siano giustificati da benefici elevati.

4.3.1 Per le imprese

La nuova legge non impone limiti rilevanti né per il commercio né per la consegna, poiché restano invariate le norme esistenti per l’immissione in commercio dei prodotti. L’entrata in vigore della nuova legge non avrà ripercussioni sui fabbricanti di prodotti con emissioni di RNI e stimoli sonori che si at- tengono alle norme di legge attualmente vigenti. In questo ambito sarà intensificata soltanto l'attività esecutiva.

Anche l’installazione, l'utilizzo e la manutenzione dei prodotti non genereranno costi supplementari di rilievo, nel caso in cui le aziende, come ad esempio i gestori di solarium, applichino già le norme sui prodotti prescritte dai fabbricanti. Le aziende dovranno in futuro garantire che il loro personale non solo conosca, ma anche osservi tali prescrizioni. Questo obbligo può eventualmente implicare un lieve incremento dei costi del personale, qualora i dipendenti non siano stati sinora adeguatamente formati dall'azienda.

4.3.2 Per organizzazioni e associazioni

In virtù della nuova legge, la Confederazione inviterà ad esempio associazioni attive in ambito medico ed estetico a partecipare a programmi di formazione per l’utilizzo commerciale e professionale di pro- dotti che generano RNI e stimoli sonori. Questa collaborazione interdisciplinare dovrà contribuire alla qualità e alla sicurezza richiesta per trattamenti estetici che impiegano RNI o stimoli sonori.

4.4 Bilancio delle ripercussioni

Le prime stime indicano che la nuova legge non avrà conseguenze economiche di né in Svizzera né all’estero. Lo Stato dovrà sostenere costi supplementari contenuti, che possono essere chiaramente giustificati da un miglioramento della protezione della salute della popolazione dalle RNI e dagli stimoli sonori. La nuova legge consente innanzitutto di vietare prodotti pericolosi, quali ad esempio i puntatori laser potenti, che possono costituire un pericolo considerevole per la salute e la sicurezza pubblica. La nuova legge s’ispira a norme vigenti, quali la legge federale sulla sicurezza dei prodotti, e mette in atto la stessa filosofia. Non si prevedono pertanto contrasti tra regolamentazioni. Come mostra la prassi, nel campo delle RNI e degli stimoli sonori vengono sistematicamente presentate interrogazioni parlamentari che segnalano la necessità di colmare lacune in materia di protezione e invitano la Con- federazione a colmarle.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

L’avamprogetto di legge si fonda sull’articolo 95 capoverso 1 e sull’articolo 118 capoverso 2 lettera a e b della Costituzione federale (Cost.) . L’articolo 95 capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione competenza legislativa in materia di attività economica privata. Dall’articolo 118 capoverso 2 Cost. deriva la competenza di emanare prescrizioni sull’impiego di oggetti che possono mettere in pericolo la salute (lett. a) e sulla lotta contro le malattie fortemente diffuse o maligne (lett. b).

5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

La Svizzera non è soggetta a obblighi internazionali vincolanti in materia di RNI e stimoli sonori. La nuova legge si ispira alle direttive e alle raccomandazioni internazionali vigenti (ad es. dell’UE), che fungono da ausilio orientativo.

Secondo l’Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo «Technical barriers to trade (TBT)») , le prescrizioni tecniche vanno formulate in

modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio (art. 4 cpv. 1 LOTC). A tale scopo, secondo la LOTC devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner com- merciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2 LOTC). Al principio di cui all'articolo 4 capoverso 1 LOTC sono ammesse solo deroghe conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 3 LOTC. Un divieto d‘importazione o di dispensazione, per esempio, deve essere controllato per quanto concerne la com- patibilità con la LOTC e con gli obblighi internazionali.

L’Accordo di libero commercio concluso il 22 luglio 1972 tra la Svizzera e l'Unione europea prevede inoltre che le parti rinuncino a ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza nel commercio con l’UE, favorendo talune imprese o talune produzioni. Di conseguenza, l’attuazione delle nuove disposizioni legali in materia di protezione dalle RNI e dagli stimoli sonori non deve creare di- scriminazioni o disparità concorrenziali. Pertanto, la Svizzera non può adottare misure che producano effetti analoghi alla limitazione delle quantità, che condurrebbero a una riduzione degli scambi di merci tra Svizzera e UE e quindi a una violazione dell'Accordo di libero scambio.

Infine, i prodotti disciplinati dalla nuova legge possono rientrare anche nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) , in particolare dei capitoli 1 (Macchine), 4 (Dispositivi medici), 7 (Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione) e 9 (Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica) dell'allegato 1. Vigenti questi capitoli, le prescrizioni sui pro- dotti del diritto svizzero e del diritto dell’UE devono essere equivalenti. Disposizioni derogatorie o di- vieti concernenti l'immissione in commercio non devono contraddire questa equivalenza e devono essere decisi caso per caso dal Consiglio federale.

5.3 Forma dell’atto

In conformità all’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. L’emanazione della nuova legge soddisfa tale requisito. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., le leggi federali sottostanno a referendum facoltati- vo, che è espressamente previsto dalla nuova legge (art. 20 cpv. 1).

La compatibilità della nuova legge con gli obblighi internazionali della Svizzera è garantita dal fatto che la nuova legge non contiene prescrizioni esplicite che si pongono in contrasto con la legislazione internazionale (cfr. n. 2.4). Il Consiglio federale dovrà tener conto di questo aspetto in fase di elabora- zione delle disposizioni di esecuzione.

56 RS 101

57 RS 0.632.2 allegato 1A.6

58 RS 0.946.526.81

5.4 Delega di competenze normative

Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costitu- zione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Quest’ultima pone restrizioni generali alla possibilità di delega, fra cui in particolare l’obbligo di emanare disposizioni fondamentali e importanti in forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Diverse disposizioni della nuova legge attribuiscono al Consiglio federale la competenza di emanare normative di esecuzione. Tale delega è giustificata dal fatto che in molti casi la nuova legge disciplina essa stessa i principi e definisce, pertanto, il quadro entro il quale l’attività normativa del Consiglio federale può articolarsi. È inoltre opportuno conferire al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni di esecuzione in tutti gli ambiti che dovranno essere in futuro adeguati rapidamente agli sviluppi tecnici e armonizzati a livello internazionale. I disciplina- menti che comportano un elevato sforzo di concretizzazione dovranno figurare in un’ordinanza. La possibilità di delega è prevista dai seguenti articoli: − articolo 3 capoversi 2–3 − articolo 4 capoverso 2 − articolo 5 − articolo 9 capoverso 2 − articolo 10 capoverso 1 e 2 − articolo 12 capoversi 2–4 − articolo 13 capoverso 3