Dipartimento federale dellʼinterno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento concernente le ordinanze sullʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali
1 Situazione iniziale
NellʼAllegato veterinario (allegato 11 dellʼAccordo1) la Svizzera si è impegnata a e- manare condizioni per lʼimportazione e il transito di animali e prodotti animali prove- nienti da Paesi terzi equivalenti per contenuto a quelle dellʼUE. In ambito veterinario, la Svizzera e gli Stati membri dellʼUE sono considerati uno spazio veterinario comu- ne, e pertanto le ispezioni frontaliere effettuate negli Stati membri dellʼUE2 vengono riconosciute in Svizzera, e viceversa. In virtù dellʼAllegato veterinario, il traffico tra la Svizzera e gli Stati membri dellʼUE è retto dalle medesime disposizioni applicate al traffico tra gli Stati membri dellʼUE. Ai fini del mantenimento dellʼequivalenza dei contenuti è necessario procedere a un lieve adeguamento materiale dellʼordinanza concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali (OITE3), dellʼordinanza concernente lʼimportazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA 4) e dellʼordinanza concernente lʼimportazione e il transito per via aerea di prodotti ani- mali provenienti da Paesi terzi (OITPA5), che sono parti dellʼAccordo. Nel quadro del riordinamento degli atti normativi in materia di importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali, le tre ordinanze devono essere nel contempo riviste nel loro impianto generale e organizzate in funzione della provenienza delle partite (Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia oppure Stati terzi) per l’importazione e il transito e, per l’esportazione, in funzione della destinazione. Le nuove ordinanze sono sostanzialmente composte dalle parti seguenti: Disposizio- ni generali, Importazione (suddivisa in sezioni secondo la cronologia di unʼimportazione), Transito (con rimandi alle disposizioni applicabili di volta in volta per lʼimportazione), Esportazione, Controlli e Misure. Le disposizioni delle ordinanze previgenti vengono inserite nella nuova struttura, e di conseguenza seguono in parte un ordine diverso.
1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, RS 0.916.026.81. 2 Sul piano dellʼapplicazione, ciò vale anche per la Norvegia, lʼIslanda e il Liechtenstein. In questa sezione, il termine "UE" comprende quindi anche tali Stati. 3 RS 916.443.10 4 RS 916.443.12 5 RS 916.443.13 1/33
2 Ordinanza concernente lʼimportazione, il transito e
lʼesportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione In ossequio al principio stabilito per il riordinamento degli atti normativi in materia di importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali (vedi Situazione iniziale), il campo di applicazione stabilito per questʼordinanza è il traffico con Paesi terzi. Lʼordinanza disciplina lʼimportazione e il transito di animali e prodotti animali da Paesi terzi e lʼesportazione di animali e prodotti animali verso Paesi terzi. Limitata- mente ai pesci vivi, allo sperma animale, agli ovuli e agli embrioni, lʼIslanda è consi- derata un Paese terzo, poiché il commercio di tali animali e prodotti animali non è parte integrante dellʼAccordo veterinario tra lʼUE e lʼIslanda. Di conseguenza, i relativi scambi rientrano nel dominio di questʼordinanza. Lʼeccezione costituita dalle derrate alimentari destinate alla ristorazione di bordo de- gli aeromobili operanti nel traffico internazionale, finora sancita dallʼ 3 capoverso 4 OITPA, è stata ora inserita direttamente nel campo di applicazione dellʼordinanza.
Art. 2 Diritto applicabile Nellʼarticolo 2 si rimanda agli altri atti normativi applicabili (finora art. 1 cpv. 2 OITE, art. 3 OITPA e art. 3 OITA).
Art. 3 Definizioni In linea di principio sono state riprese le definizioni delle ordinanze previgenti, con lʼaggiunta di alcuni termini finora mancanti («importatore », «azienda di destinazio- ne») e adattamenti di lieve portata al diritto dellʼUE. I prodotti animali ora non sono più descritti nel campo di applicazione, ma vengono anchʼessi inseriti come definizio- ne. Alcune definizioni dellʼOITE sono state tralasciate in quanto intuitive o chiarite nelle disposizioni materiali. La spiegazione del termine TRACES, invece, non figura più allʼinterno delle disposizioni relative a questo sistema informatico, ma è ora inseri- ta nelle definizioni. Per quanto concerne le categorie di animali e prodotti animali, non vi sono modifiche. Nella versione tedesca, il termine «Eier» (letteralmente «uo- va», ma anche «ovuli») è stato sostituito da «Eizellen», ovvero «ovuli», espressione più pertinente già utilizzata nelle versioni italiana e francese delle ordinanze previ- genti.
2/33
Capitolo 2: Importazione
Sezione 1: Condizioni
Art. 4 Principio Lʼarticolo 4 coincide con lʼarticolo 9 OITE, lʼarticolo 7 OITA e lʼarticolo 10 OITPA. A- nimali e prodotti animali devono soddisfare le condizioni dʼimportazione armonizzate dellʼUE ed essere accompagnati dai certificati sanitari richiesti. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dellʼUE e stabilisce quali garanzie supplementari debbano es- sere fornite in relazione allo stato sanitario di determinati animali. Per animali e prodotti animali non soggetti a condizioni dʼimportazione armonizzate, lʼUE esige dagli Stati membri lʼadozione di misure atte a scongiurare rischi maggiori derivanti dagli animali importati. In questa prospettiva, il capoverso 3 attribuisce allʼUSAV, sulla base di unʼanalisi dei rischi, la facoltà di imporre condizioni dʼimportazione e, se necessario, certificati sanitari specifici. A tale scopo possono rendersi necessarie ispezioni degli animali o dei prodotti animali nel Paese di prove- nienza.
Art. 5 Condizioni di importazione in caso di prescrizione di quarantena Lʼarticolo 5 ricalca lʼarticolo 10 capoverso 4 OITA. Se per lʼimportazione viene pre- scritta una quarantena, la stazione di quarantena deve essere autorizzata dal veteri- nario cantonale.
Art. 6 Animali soggetti a oneri particolari Lʼarticolo 6 riprende le disposizioni dellʼarticolo 20 OITA. La disposizione in vigore finora viene ridotta a quanto risulta necessario nella prassi (ossia, le specie animali indicate esplicitamente per scopi specifici). Questi animali possono essere trasportati soltanto in aziende autorizzate dalle autorità cantonali competenti.
Art. 7 Prodotti animali soggetti a oneri particolari Lʼarticolo 7 corrisponde agli articoli 8 capoverso 1 e 9 capoverso 1 OITPA. Il DFI de- finisce i prodotti animali soggetti a oneri particolari conformemente alle condizioni dʼimportazione armonizzate dellʼUE. Sono considerate inoltre importazioni soggette a oneri particolari: la reimportazione (art. 10) e i prodotti animali che sono stati traspor- tati nellʼazienda di destinazione per essere sottoposti al controllo dellʼigiene e allʼanalisi di sostanze estranee nella selvaggina (art. 31). I prodotti animali soggetti a oneri particolari possono essere trasportati soltanto in aziende autorizzate dalle auto- rità cantonali competenti. In ossequio alla nuova struttura dellʼordinanza, le restanti disposizioni circa gli obblighi di notifica delle aziende (art. 29) figurano ora nelle di- sposizioni sui controlli (art. 55, 76 e 77).
Art. 8 Condizioni eccezionali per lʼimportazione di determinate varietà di carne bovina da Stati che non vietano lʼuso di ormoni per accrescere le presta- zioni degli animali Le disposizioni in materia, finora oggetto di un unico articolo molto lungo (art. 11 OI- TPA), per una migliore leggibilità sono state suddivise in più articoli e ripartite con- formemente alla nuova struttura dellʼordinanza. Il divieto di esportazione verso gli 3/33
Stati membri dellʼUE, lʼIslanda e la Norvegia non rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza e viene ora integrato nella OITE-UE. Lʼarticolo 8 stabilisce i requisiti di importazione per il caso in cui la partita non sia accompagnata da alcun certificato sanitario riconosciuto dallʼUE. Le partite importate in Svizzera devono quindi essere accompagnate o da un certificato sanitario UE (carne non trattata con ormoni) o da un certificato sanitario svizzero (carne potenzialmente trattata con or- moni). Quale novità, il DFI stabilisce il testo della riserva dʼimpiego. La dichiarazione prima della consegna e la trasformazione sono descritte nella sezione sul prosegui- mento del trasporto fino a destinazione come oneri supplementari.
Art. 9 Dichiarazione di carne bovina ai sensi dellʼarticolo 8 Lʼarticolo 9 disciplina la dichiarazione di carne bovina ai sensi dellʼarticolo 8 durante lʼimportazione. Lʼarticolo coincide con lʼarticolo 11 capoverso 3 OITPA.
Art. 10 Reimportazione delle partite respinte Tale disposizione, che ricalca lʼarticolo 12 OITPA, disciplina la reimportazione delle partite respinte e coincide sostanzialmente con lʼarticolo 12 OITPA. Nella lettera a si descrive in modo leggermente più preciso in quali condizioni è ammessa una reim- portazione.
Art. 11 Campioni commerciali e campioni da analizzare Questa norma sui campioni commerciali e sui campioni di analizzare coincide con lʼarticolo 14 OITPA. Per il rilascio di un permesso per una partita esente dal controllo veterinario di confine in base allo stesso permesso, viene ora riscossa una tassa di 40 franchi (vedi modifica allʼordinanza sulle tasse dellʼUSAV6). Nel caso delle partite che rimangono soggette al controllo veterinario di confine, questo importo è incluso nella tassa per il controllo veterinario di confine (88 franchi, vedi art. 18 cpv. 2 dellʼordinanza sulle tasse dellʼUSAV).
Art. 12 Importazione nel traffico turistico per il consumo privato Questa disposizione corrisponde in larga misura allʼarticolo 15 OITPA. Per una mag- giore comprensibilità è stata introdotta la precisazione «per il consumo privato» (vedi anche art. 5b cpv. 2 dellʼordinanza previgente sui controlli OITE7). Il DFI stabilisce le condizioni per lʼimportazione nel traffico turistico di tali prodotti animali.
Art. 13 Partite trasportate per posta e per corriere destinate a privati Questa norma concernente le partite trasportate per posta e per corriere destinate a privati coincide con lʼarticolo 16 OITPA. Si applicano per analogia le disposizioni rela- tive allʼimportazione nel traffico turistico per il consumo privato.
6 RS 916.472 7 RS 916.443.106 4/33
Sezione 2: Obbligo di controllo di confine
Art. 14 Principio Il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale in caso di importazione è prescrit- to un controllo veterinario di confine (corrisponde allʼart. 39 cpv. 1 OITE). In Svizzera deve essere effettuato un controllo se, da una parte, è stabilito così dal DFI e, dallʼaltra, se gli animali o i prodotti animali non sono già stati in precedenza sottoposti a un controllo completo in uno Stato membro dellʼUE, in Islanda o in Norvegia.
Art. 15 Posti adibiti allʼimportazione in Svizzera delle partite soggette allʼobbligo di controllo Lʼarticolo 15 stabilisce che, senza un precedente controllo veterinario di confine completo da parte di un posto dʼispezione frontaliero di uno Stato membro dellʼUE, dellʼIslanda o della Norvegia, lʼimportazione di animali e prodotti animali da Paesi terzi è consentita solo per via aerea attraverso i posti dʼispezione frontalieri autorizza- ti. Si rimanda allʼAccordo in cui sono indicati i posti dʼispezione frontalieri autorizzati in Svizzera e vengono stabilite quali categorie di animali e prodotti animali possono essere importate attraverso quali posti dʼispezione frontalieri.
Sezione 3: Registrazione e notificazione preventiva
Art. 16 Registrazione nel sistema informatico TRACES Questa norma ricalca in larga misura gli articoli 6 e 7 OITE. A causa della riorganiz- zazione e della relativa suddivisione delle disposizioni secondo il criterio del «traffico con Paesi terzi», rispettivamente del «traffico con Stati membri dellʼUE, Islanda e Norvegia», nellʼordinanza in questione non vengono menzionate le categorie di per- sone non coinvolte nel traffico con Paesi terzi. In ossequio alla nuova struttura allʼinterno dellʼOITE-PT vengono disciplinate nel capitolo sullʼimportazione le disposi- zioni che riguardano gli importatori, le persone soggette allʼobbligo di dichiarazione e le aziende di destinazione; le disposizioni riguardanti le autorità figurano ora nel capi- tolo sullʼorganizzazione esecutiva. Quale ulteriore novità, è stato esplicitato lʼobbligo di comunicare immediatamente i cambiamenti dʼindirizzo allʼautorità competente (cpv. 2).
Art. 17 Notificazione preventiva presso il servizio veterinario di confine Questa disposizione riprende parti dellʼarticolo 19 OITA e dellʼarticolo 25 OITPA. In conformità alla nuova struttura dellʼordinanza, i compiti e i doveri delle persone coin- volte inerenti al DVCE sono stati suddivisi cronologicamente nelle diverse sezioni dellʼordinanza (controllo, proseguimento del trasporto fino allʼazienda di destinazio- ne). Lʼimportazione di partite soggette in Svizzera a un controllo veterinario di confine de- ve essere notificata con il DVCE al servizio veterinario di confine prima del loro arri- vo, tramite il sistema informatico Traces. In conformità alle direttive dellʼUE, viene inoltre stabilito che per gli animali vivi la notificazione preventiva deve avvenire un giorno lavorativo prima dellʼarrivo della partita, in modo da impedire la partenza di
5/33
partite di animali non conformi alle condizioni dʼimportazione e quindi evitare agli a- nimali disagi inutili in caso di respingimento. Lʼagevolazione finora concessa nellʼarticolo 25 capoverso 2 OITPA, ossia lʼesonero dalla notificazione preventiva in forma elettronica per i pesci destinati al consumo privato, decade. Essa era stata introdotta in quanto, con lʼadeguamento alle norme dellʼUE, dallʼ1.1.2009 non era più consentita lʼimportazione nel traffico turistico di pe- sci pescati personalmente senza controllo veterinario di confine, e poiché si riteneva che la notificazione elettronica, relativa alla rimanente possibilità di importazione di partite commerciali, avrebbe comportato una formazione e dunque un notevole di- spendio di risorse. Nel frattempo lʼUE (e in seguito anche la Svizzera) ha adottato nuove disposizioni relative allʼimportazione nel traffico turistico, con cui è stata intro- dotta una soglia di esenzione dai controlli veterinari di confine pari a 20 kg di pesce per persona. La differenza rispetto ai 30 kg indicati nellʼarticolo 25 capoverso 2 OI- TPA è modesta e di nessuna rilevanza concreta (negli ultimi 3 anni è stata importata una sola partita con un DVCE compilato in forma cartacea). Per questo motivo si può rinunciare in futuro a tale agevolazione.
Art. 18 Notificazione preventiva presso le autorità cantonali competenti Questa norma corrisponde allʼarticolo 9 capoverso 1 OITA. Come per le importazioni dallʼUE, lʼIslanda e la Norvegia, dʼora in poi vige lʼobbligo di notificare al veterinario cantonale anche lʼarrivo di partite di sperma, ovuli ed embrioni, dato che pure questi prodotti, analogamente agli animali ad unghia fessa, ai gallinacei, ai palmipedi e agli struzioniformi, comportano un elevato rischio di introduzione di epizoozie se non vengono adottate misure di sicurezza nel luogo di destinazione.
Sezione 4: Identificazione e certificati sanitari
Art. 19 Identificazione dellʼimballaggio più esterno delle partite Questa norma costituisce un necessario adeguamento al diritto dellʼUE imposto nellʼambito dellʼAccordo. Nel regolamento (CE) n. 853/20048 vengono fissate le diret- tive minime per lʼidentificazione degli imballaggi più esterni delle derrate alimentari di origine animale (Paese di origine e azienda di provenienza). Il DFI designa gli atti normativi determinanti dellʼUE.
Art. 20 Certificati sanitari In tutta lʼordinanza, il termine «certificato» viene sostituito con la denominazione più precisa di «certificato sanitario». I capoversi 1 e 2 coincidono con lʼarticolo 4 capo- verso 1 e 2 OITE. I requisiti formali dei certificati sanitari non sono più descritti nellʼallegato dellʼordinanza, ma vengono ora stabiliti dal DFI.
8 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce nor- me specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; GU L 139 del 30.4.2004. 6/33
Sezione 5: Trasporto
Art. 21 Igiene Questo articolo elenca i requisiti fondamentali di polizia sanitaria inerenti allʼigiene dei mezzi di trasporto e allo smaltimento di materiali dʼimballaggio e strame. Esso accor- pa gli articoli 8 e 12 OITE.
Art. 22 Temperature Dʼora in poi si richiede che i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario (temperatura ambiente, refrigerazione, congelazione) vengano rispettati per tutta la durata del trasporto. Lʼunica eccezione ammessa è la refrigerazione durante il tra- sporto di partite per le quali il certificato sanitario prevede una «temperatura ambien- te».
Sezione 6: Controllo, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale
Art. 23 Presentazione al controllo veterinario di confine Questa disposizione, che ricalca lʼarticolo 21 OITPA e lʼarticolo 15 OITA, sancisce i principi per la presentazione ai controlli veterinari di confine in caso di importazione diretta. Viene stabilito che la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione, immedia- tamente dopo lʼatterraggio, deve trasferire la partita nei locali del servizio veterinario di confine, a cui vanno consegnati i necessari documenti di accompagnamento. Il capoverso 3 dispone che tali controlli siano effettuati esclusivamente durante gli orari di apertura stabiliti. È compito degli importatori pianificare i voli in modo tale da non superare i tempi di trasporto per animali vivi prescritti dalla IATA. Le compagnie ae- ree devono invece tenere conto del tempo necessario per il controllo veterinario di confine in caso di prosecuzione del volo (art. 37). Qualora dovessero giungere in ri- tardo, gli animali e i prodotti animali devono essere trasferiti negli appositi locali dellʼUSAV, dove rimangono fino al giorno lavorativo successivo. Per le partite nel traffico postale, lʼUSAV può, in casi motivati, secondo il capoverso 4, autorizzare una procedura particolare che preveda di non trasferire immediatamente dopo lʼatterraggio i prodotti animali nei locali del posto di ispezione frontaliero, e di non consegnare immediatamente i documenti di accompagnamento. Questa eccezione si applica in luogo della disposizione sulle partite trasportate per posta nellʼambito del servizio universale (art. 7 OITPA). Per le partite trasportate per posta, la disposizione disciplinata oggi tramite accordo viene sostituita da unʼautorizzazione corrisponden- te, mantenendo pertanto lo status quo.
Art. 24 Partite sotto custodia dellʼufficio doganale Tale norma è pressoché identica allʼarticolo 28 OITPA. Qui viene descritta la proce- dura in caso di partite per le quali il controllo veterinario di confine è già stato effet- tuato e che pertanto sarebbero pronte per essere immesse in libera pratica, le quali tuttavia, a causa di direttive doganali, rimangono sotto custodia dellʼufficio doganale.
7/33
Art. 25 Deposito doganale e deposito franco doganale Lʼarticolo sui depositi doganali e sui depositi franchi doganali corrisponde allʼarticolo 20 capoverso 1 OITPA. Viene riconosciuto anche un controllo veterinario di confine completo effettuato dalle autorità di controllo di uno Stato membro dellʼUE, dellʼIslanda o della Norvegia. I capoversi 2 e 3 della disposizione vengono spostati, conformemente alla nuova struttura, nel capitolo sul transito.
Sezione 7: Proseguimento del trasporto fino a destinazione
Art. 26 Proseguimento del trasporto per via diretta Questa disposizione corrisponde agli articoli 10 e 11 capoverso 2 OITE e allʼarticolo 8 OITA. In merito ai prodotti animali, si tratta di un adeguamento al diritto dellʼUE fi- nalizzato a garantire la rintracciabilità completa dei prodotti animali.
Art. 27 Documenti di accompagnamento Lʼarticolo 27 stabilisce che i documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino allʼazienda di destinazione indicata sul DVCE, la quale è tenuta a conservarli; il DVCE nel formato originale, i certificati sanitari in copia. Lʼoriginale del certificato sanitario resta presso il posto dʼispezione frontaliero. Si tratta di un ulterio- re elemento per garantire la rintracciabilità in adeguamento al diritto dellʼUE, ed è una prassi già adottata attualmente. Questa norma corrisponde sostanzialmente agli articoli 3 capoverso 3 OITE, 25 capoverso 6 OITPA e 19 capoverso 6 OITA. Nel momento in cui sono immessi in libera pratica, gli animali da allevamento devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza secondo le disposizioni del di- ritto agricolo. Questo requisito è identico allʼarticolo 12 OITA.
Art. 28 Identificazione degli animali Lʼarticolo 28 disciplina lʼidentificazione degli animali nellʼazienda di destinazione e nella quarantena e coincide pienamente con lʼarticolo 11 OITA.
Art. 29 Obblighi di notifica delle aziende Lʼart 29 disciplina, da un lato, gli obblighi di notifica delle aziende di destinazione per i prodotti animali soggetti a oneri particolari (finora art. 9 cpv. 4 e 5 OITPA), dallʼaltro gli obblighi di notifica delle aziende in caso di importazione di animali ad unghia fes- sa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi (finora art. 9 cpv. 2 OITA) e, ora, di importa- zione di sperma, ovuli ed embrioni della specie suina.
Art. 30 Oneri supplementari per la carne bovina ai sensi dellʼarticolo 8 Lʼarticolo 30 disciplina, in riferimento a determinate carni bovine provenienti da Stati che non vietano lʼuso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali, la fornitu- ra di parti e sezioni e la trasformazione in preparati e prodotti a base di carne. Lʼarticolo 30 ricalca lʼarticolo 11 capoversi 4‒7 OITPA.
8/33
Art. 31 Sorveglianza della selvaggina di pelo e della selvaggina di piuma Lʼarticolo 31 disciplina lʼautocontrollo e la sorveglianza veterinaria ufficiale nellʼazienda di destinazione e corrisponde esattamente allʼarticolo 26 OITPA.
Sezione 8: Obblighi delle persone coinvolte
Art. 32 Responsabilità per le partite e i documenti Il principio sancito riguardo alla responsabilità per le partite e i documenti corrisponde allʼarticolo 3 capoverso 1 OITE. Le responsabilità concrete sono in parte enunciate nelle disposizioni sulla procedura in caso di importazione, transito ed esportazione, nei controlli e nelle misure nonché nellʼarticolo concernente le tasse. In questa sezio- ne vengono inoltre riassunti, nelle seguenti disposizioni, alcuni obblighi generali delle persone responsabili.
Art. 33 Importatore Poiché lʼimportazione comporta responsabilità e compiti diversi dal transito, è stato necessario introdurre la figura dellʼimportatore quale persona responsabile. Questʼultimo dʼora in poi è espressamente tenuto a informare la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione se le partite devono essere sottoposte a un controllo vete- rinario di confine e riguardo alle temperature di immagazzinamento adeguate per i prodotti animali. Lʼimportatore deve assumersi tali compiti essendo lʼunico a disporre di informazioni precise in merito. Allʼimportatore incombe ora anche lʼobbligo di con- trassegnare i pacchi del traffico postale, se del caso, come soggetti a un controllo veterinario di confine. In caso di partite trasportate per posta, la persona sul luogo di consegna non è rilevabile. Pertanto lʼimportatore è responsabile di imporre al mitten- te lʼobbligo di riportare lʼinformazione sul pacco. Questo è necessario per garantire la cernita.
Art. 34 Persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione Questa disposizione riepiloga i doveri della persona soggetta allʼobbligo di dichiara- zione che non sono già contenuti nelle disposizioni sullʼimportazione e il transito, sui controlli e sulle misure, e sullʼarticolo concernente le tasse.
Art. 35 Imprese che prestano servizi di sdoganamento La norma coincide quasi del tutto con lʼarticolo 5 OITA e lʼarticolo 5 OITPA. Quale novità, si chiede che i collaboratori di imprese che prestano servizi di sdoganamento, incaricati di presentare animali vivi al servizio veterinario di confine o responsabili della cura di questi animali nellʼaeroporto, siano posti sotto la sorveglianza di guar- diani di animali titolari di un attestato federale di capacità. Tali condizioni, volte a ga- rantire un trattamento adeguato, corrispondono a quelle imposte dallʼordinanza sulla protezione degli animali9 anche agli operatori responsabili dei rifugi per animali. Spesso gli esemplari da presentare sono provati dal lungo trasporto e/o si tratta di specie esotiche con particolari esigenze, ciò che rende necessario il ricorso a perso- nale formato al fine di garantire il benessere degli animali.
9 RS 455.1 9/33
Art. 36 Esercenti degli aeroporti Questa disposizione descrive gli obblighi degli esercenti degli aeroporti e coincide con lʼarticolo 5 capoverso 3 OITPA.
Art. 37 Compagnie aeree Dʼora in poi viene espressamente stabilito che spetta alle compagnie aeree sincerar- si degli orari di apertura del servizio veterinario di confine. Le partite che giungono al di fuori degli orari di apertura devono essere trasferite nei magazzini o negli appositi locali per animali del servizio veterinario di confine e possono essere sdoganate solo il giorno lavorativo successivo. Se tale circostanza dovesse impedire la prosecuzione già programmata di un volo, la responsabilità ricade esclusivamente sulle compagnie aeree. Eventuali costi di custodia vengono imputati alla persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione (art. 102 cpv. 4).
Art. 38 Servizi di corriere Per lʼimportazione e il transito con servizi di corriere si applicano in linea di principio le stesse disposizioni valide per tutte le altre forme di importazione e transito. Se non ricorrono alle imprese che prestano servizi di sdoganamento, tali servizi sono consi- derati come persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione e si assumono i rispettivi compiti. Fanno eccezione le partite destinate a privati per il consumo privato, discipli- nate dalle disposizioni sullʼimportazione nel traffico turistico (art. 12 e 13).
Capitolo 3: Transito
Art. 39 Condizioni Al transito di partite verso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda e la Norvegia si applica- no in linea di principio, ai sensi del capoverso 1, le condizioni dʼimportazione armo- nizzate dellʼUE (condizioni uniformi per lʼintero spazio veterinario CH-EU), in analogia allʼarticolo 17 capoverso 1 OITPA e allʼarticolo 13 capoverso 1 OITA. In assenza di simili condizioni dʼimportazione armonizzate, valgono gli oneri del Paese di destina- zione. Per il transito verso Paesi terzi si applicano ora le condizioni di transito armonizzate dellʼUE (cpv. 2). In virtù dellʼAccordo, in Svizzera vigono le stesse condizioni di transi- to applicate nellʼUE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dellʼUE, in particola- re quelli concernenti i certificati sanitari necessari. Per il transito verso Paesi terzi per via diretta si applicano le condizioni del Paese di destinazione (cpv. 3). Il transito diretto (per via aerea) di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi e destinati ad altri Paesi terzi non è parte integrante dellʼAccordo. Di conseguenza, a queste partite si applicano solo i requisiti necessari per ragioni di polizia sanitaria. Si tratta di unʼagevolazione rispetto alle disposizioni previgenti, che si giustifica alla luce dello scarso rischio di diffusione di epizoozie nel traffico aereo diretto. Non sono tuttavia ammesse partite in transito la cui importazio- ne è vietata per ragioni di polizia sanitaria.
10/33
Art. 40 Disposizioni di transito supplementari Conformemente alla nuova struttura dellʼOITE-PT, il transito non viene disciplinato insieme allʼimportazione. Al transito viene infatti dedicato un capitolo a parte, che tut- tavia non contiene ripetizioni bensì rimandi alle disposizioni corrispondenti in materia di importazione. Di conseguenza, sono oggetto di particolari disposizioni soltanto i punti in deroga alle condizioni di importazione. Lʼarticolo 40 disciplina di conseguenza che, per il transito, si applicano per analogia alcune disposizioni valide per lʼimportazione: ad esempio, circa lʼobbligo di controllo di confine, la registrazione e notificazione preventiva, lʼidentificazione e i certificati sanitari, il trasporto, la presentazione ai controlli veterinari di confine, i documenti di accompagnamento nel proseguimento del trasporto nonché i doveri delle persone coinvolte.
Art. 41 Notificazione preventiva Lʼarticolo 41 disciplina la notificazione preventiva di partite e stabilisce che, in caso di transito, la responsabilità di tale notificazione incombe alla persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione (cpv. 1). Per il transito diretto verso Paesi terzi, ai sensi del capoverso 2, il DVCE non deve essere compilato; lʼUSAV stabilisce le modalità con cui in questi casi deve essere effettuata la notificazione preventiva. Il capoverso 3 disciplina la notificazione preventiva in caso di trasbordo in un altro aeromobile e ricalca integralmente gli articoli 17 capoverso 4 e 18 capoverso 2 OITPA nonché gli articoli 13 capoverso 1bis e 14 capoverso 2 OITA.
Art. 42 Trasbordo in aeroporto Lʼarticolo 42 disciplina la procedura in caso di trasbordo di animali e prodotti animali in un altro aeromobile. Gli animali e i prodotti animali che non lasciano lʼaeromobile e i prodotti animali trasbordati entro 12 ore non devono essere condotti presso il servi- zio veterinario di confine per il controllo. Se il tempo di trasbordo supera un determi- nato numero di ore (12 e 48 ore), è necessario darne notifica al servizio veterinario di confine. Gli animali che lasciano lʼaeromobile devono essere immediatamente con- dotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo. Lʼarticolo 42 coincide so- stanzialmente con gli articoli 17 capoversi 4‒7 e 18 capoversi 4‒6 OITPA nonché con gli articoli 13 capoverso 3 e 14 capoverso 5 OITA.
Art. 43 Depositi doganali, depositi franchi doganali nonché operatori che forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo Lʼarticolo coincide con lʼarticolo 20 capoversi 2‒3 OITPA.
Art. 44 Proseguimento del trasporto Questa norma disciplina il proseguimento del trasporto via terra attraverso Stati membri dellʼUE a destinazione di Paesi terzi (finora art. 18 cpv. 7 OITPA). Essa rical- ca il proseguimento del trasporto per via diretta in caso di importazione (art. 26).
11/33
Art. 45 Documenti di accompagnamento In caso di transito verso un Paese terzo, il DVCE e i certificati sanitari devono ac- compagnare la partita fino al confine esterno dellʼUE. Solo in caso di transito diretto verso un Paese terzo non è necessario accludere il DVCE in accompagnamento. Lʼarticolo 45 corrisponde allʼarticolo 25 capoverso 7 (finora art. 19 cpv. 7 OITA).
Art. 46 Uscita dal territorio dʼimportazione I prodotti animali provenienti da Paesi terzi che transitano per via diretta nel territorio di importazione attraverso uno Stato membro dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia verso un Paese terzo, devono aver lasciato il territorio dʼimportazione 30 giorni dopo lʼimportazione nello Stato membro dellʼUE, in Islanda o in Norvegia (cpv. 1). Questa disposizione ricalca lʼarticolo 18 capoverso 7 OITPA. In base al capoverso 2, qualora lʼuscita delle partite dallo spazio veterinario comune avvenga attraverso la Svizzera conformemente al capoverso 1, la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione è tenuta a notificare preventivamente il servizio veterinario di confine, presentando il DVCE allo stesso. Conformemente allʼAccordo, il posto dʼispezione frontaliero del luogo dʼuscita deve registrare lʼuscita delle partite dallo spazio veterinario comune nel sistema TRACES.
Art. 47 Obblighi delle persone coinvolte Qui vengono descritti speciali obblighi per le compagnie aeree, in caso di transito, circa la fornitura delle informazioni e dei documenti necessari allʼimpresa che presta servizio di sdoganamento (finora art. 6 cpv. 2 OITPA).
Capitolo 4: Esportazione
Art. 48 Principio Per lʼesportazione valgono le condizioni di importazione del Paese di destinazione; in caso di transito attraverso altri Stati, si applicano inoltre le disposizioni di transito di tali Stati. Lʼesportatore è responsabile dellʼadempimento dei requisiti corrispondenti.
Art. 49 Obblighi dellʼesportatore Lʼesportatore deve informarsi sulle condizioni di importazione vigenti nello Stato di destinazione, in particolare in merito ai certificati sanitari necessari. È tenuto a procu- rarsi il modello pertinente e a sottoporlo alle autorità cantonali competenti per la fir- ma.
Art. 50 Convalida e rilascio dei certificati sanitari stranieri da parte dellʼUSAV Questa norma corrisponde sostanzialmente allʼarticolo 26 OITA, precisandone però le disposizioni. LʼUSAV esamina i certificati sanitari stranieri sotto il profilo formale e del contenuto, li convalida e ne autorizza il rilascio come modello per le autorità can- tonali competenti. LʼUSAV può inoltre stabilire requisiti formali per il rilascio di certifi- cati sanitari stranieri (ad es. stampa su carta filigranata ecc.) e pubblica questi model- li sotto forma di direttive tecniche. In questo modo, si vuole garantire che animali e prodotti animali esportati dalla Svizzera vengano accettati dal Paese di destinazione
12/33
ed evitare che questʼultimo adotti restrizioni commerciali a causa di singole partite non conformi ai requisiti richiesti, ciò che potrebbe ripercuotersi negativamente sulle esportazioni in generale. I trattati riguardanti condizioni e certificati in materia di salute degli animali e igiene delle derrate alimentari validi per lʼesportazione di animali e prodotti animali verso Paesi terzi corrispondono per contenuto a tali certificati di esportazione. Pertanto, per la loro natura tecnica sono da classificarsi come trattati internazionali di portata limi- tata. Con questa disposizione, lʼUSAV ottiene le competenze per concludere in modo autonomo i rispondenti trattati (art. 48a cpv. 1 seconda riga in combinato disposto con lʼart. 7a cpv. 2 lett. d LOGA).
Art. 51 Firma dei certificati sanitari stranieri da parte delle autorità canto- nali Lʼautorità cantonale competente firma i certificati sanitari stranieri qualora essi corri- spondano a un modello di cui allʼarticolo 50 e sia garantito lʼadempimento di tutti i requisiti menzionati nel certificato sanitario. Se il certificato sanitario non corrisponde a un modello già rilasciato dallʼUSAV, lʼautorità cantonale competente sottoporrà det- to certificato allʼUSAV per approvazione e dunque per la redazione di un nuovo mo- dello.
Art. 52 Riconoscimento delle aziende esportatrici da parte delle autorità cantonali Lʼarticolo 52 disciplina il riconoscimento delle aziende quali aziende esportatrici. La disposizione corrisponde allʼarticolo 27 OITE.
Art. 53 Condizioni particolari per lʼesportazione di sottoprodotti di origine animale Questo articolo riprende le disposizioni relative allʼesportazione di sottoprodotti ani- mali verso Paesi terzi contenute nellʼarticolo 32 in combinato disposto con lʼarticolo 25 OITE.
Art. 54 Disposizioni particolari per i dispositivi medici Lʼarticolo 54 corrisponde appieno allʼarticolo 31 OITE.
Capitolo 5: Controlli
Sezione 1: Svolgimento
Art. 55 Ufficio doganale Il capoverso 1 ricalca integralmente lʼarticolo 37 capoverso 1 OITE. Lʼarticolo 37 ca- poverso 2 OITE è stato inserito nel capitolo «Organizzazione esecutiva». Il capoverso 2 disciplina il rilascio di prodotti animali soggetti a oneri particolari (finora art. 8 cpv. 2 OITPA). Lʼazienda di destinazione deve attestare presso lʼautorità can- tonale competente lʼarrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della stessa da parte del posto dʼispezione frontaliero in Svizzera (art. 29 cpv. 1). Nel caso di partite contenenti animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi già
13/33
sottoposte a un controllo veterinario di confine completo da parte di un posto dʼispezione frontaliero di uno Stato membro dellʼUE, dellʼIslanda o della Norvegia, lʼufficio doganale verifica la presenza del DVCE (finora art. 20 cpv. 2 OITE). Quale novità si prescrive che le partite prive di DVCE debbano essere segnalate diretta- mente dallʼufficio doganale alle autorità cantonali competenti, e non più allʼUSAV.
Art. 56 Controlli veterinari di confine Lʼarticolo 56 stabilisce che le partite vengano controllate presso il posto dʼispezione frontaliero dal servizio veterinario di confine (finora art. 21 cpv. 1 OITPA e art. 15 cpv. 1 OITA). Il capoverso 2 sancisce cosa verificare prima del controllo (finora art. 39 cpv. 4 OITE) e il capoverso 3 indica da quali elementi può essere costituita tale veri- fica (controllo documentale, controllo dʼidentità, controllo fisico).
Art. 57 Controllo documentale Lʼarticolo 57 descrive in modo più dettagliato il controllo documentale e corrisponde allʼarticolo 2 lettera s OITE.
Art. 58 Controllo dʼidentità Questa disposizione spiega esattamente cosa verificare durante un controllo dʼidentità. Lʼarticolo 58 coincide con lʼarticolo 2 lettera t OITE.
Art. 59 Controllo fisico Lʼarticolo 59 definisce cosa si intende per controllo fisico e quali verifiche possano farne parte. Questa disposizione coincide con lʼarticolo 2 lettera u OITE, espone inol- tre quando avviene il rilascio in caso di prelievo di campioni e stabilisce che questʼultimo non dà luogo a risarcimenti (finora art. 39 cpv. 5 OITE).
Art. 60 Documentazione dei controlli Lʼarticolo 60 disciplina la modalità in cui vengono documentati i controlli. Il servizio veterinario di confine inserisce nel DVCE il risultato dei controlli e le misure prescritte tramite il sistema informatico TRACES (finora art. 25 cpv. 4 OITPA e art. 19 cpv. 4 OITA). I certificati sanitari sono conservati presso il servizio veterinario di confine; la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione riceve una copia autenticata. In caso di rilascio della partita, il DVCE compilato viene restituito alla persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione.
Sezione 2: Portata dei controlli
Art. 61 Importazione Se una partita è soggetta in Svizzera a un controllo veterinario di confine, verranno di norma effettuati un controllo documentale, un controllo dʼidentità e un controllo fisico (finora art. 39 cpv. 2 OITE, art. 22 OITPA e art. 16 OITA). Conformemente allʼarticolo 66 (Riduzione dei controlli), attualmente si effettua un controllo fisico, a seconda del prodotto animale, soltanto nel 20-50% dei casi.
14/33
Art. 62 Transito verso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia Questa norma disciplina lʼentità dei controlli da effettuarsi in caso di transito di anima- li e prodotti animali verso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda e la Norvegia, e accorpa gli articoli 23 OITPA e 17 OITA.
Art. 63 Transito verso Paesi terzi Lʼarticolo 63 disciplina lʼentità dei controlli da effettuarsi in caso di partite in transito verso Paesi terzi. Tale disposizione corrisponde ai previgenti articoli 24 OITPA e 18 OITA.
Art. 64 Esportazione Questo articolo, che corrisponde esattamente agli articoli 28 e 29 OITE, riguarda i controlli relativi alle esportazioni.
Sezione 3: Rafforzamento e riduzione dei controlli
Art. 65 Rafforzamento dei controlli Questa norma riprende integralmente lʼarticolo 42 OITE.
Art. 66 Riduzione dei controlli Questa disposizione corrisponde agli articoli 21 capoverso 2 OITPA e 15 capoverso 2 OITA.
Capitolo 6: Misure
Sezione 1: Misure del servizio veterinario di confine
Art. 67 Rilascio di partite Se una partita soddisfa le condizioni di importazione o di transito, il servizio veterina- rio di confine ne dispone il rilascio ai fini dellʼimportazione o del transito. Il servizio può disporre, se necessario, il proseguimento del trasporto nel rispetto di determina- te condizioni di sicurezza oppure una quarantena. Questo articolo corrisponde agli articoli 40 e 43 capoverso 2 OITE.
Art. 68 Partite non conformi Questa disposizione stabilisce, in unʼenumerazione non esaustiva, in quali casi lʼimportazione e il transito di partite è da considerarsi non conforme e le conseguenti misure del servizio veterinario di confine. Lʼarticolo 68 accorpa gli articoli 22 capover- so 1 OITA e 30 OITPA. Quale novità è stata espressamente introdotta la fattispecie della non conformità alle temperature di trasporto prescritte, che si verifica quando la temperatura misurata al momento dellʼimportazione supera i limiti ammessi dalla le- gislazione sulle derrate alimentari o quando, durante il trasporto o
15/33
lʼimmagazzinamento in aeroporto, non viene rispettato il livello di temperatura indica- to nel certificato sanitario.
Art. 69 Misure in caso di partite non conformi Lʼarticolo 69 elenca le misure che il servizio veterinario di confine deve adottare. Lʼarticolo 69 coincide con lʼarticolo 41 OITE.
Art. 70 Sequestro Tale disposizione corrisponde agli articoli 31 OITPA e 23 OITA. Il capoverso 2 sanci- sce la responsabilità dellʼimportatore in caso di partite importate sequestrate, e della persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione in caso di partite in transito.
Art. 71 Respingimento Il capoverso 1 ricalca gli articoli 32 OITPA e 24 OITA. Quale novità, il capoverso 3 stabilisce che un respingimento in uno Stato diverso da quello di provenienza è con- sentito qualora lʼautorità competente di questo Stato, presa conoscenza del motivo del respingimento, fornisca il suo assenso e lʼimportatore sia in grado di provarlo con un documento rilasciato dalla stessa autorità. Tale disposizione è in conformità alle direttive internazionali (CODEX Alimentarius, CAC/GL 25-197, paragrafo 5.19).
Art. 72 Trasformazione Lʼarticolo 72 coincide sostanzialmente con lʼarticolo 33 OITPA. Non è più consentita una trasformazione dei prodotti animali allo scopo di riutilizzarli quali derrate alimen- tari e mangimi per animali; questo è dovuto a un necessario adeguamento al diritto dellʼUE.
Art. 73 Confisca Questa disposizione riassume gli articoli 34 capoverso 1 OITPA e 25 capoverso 1 OITA. Le disposizioni previgenti in merito allʼuccisione di bestiame da macello sono state stralciate, poiché non è consentito importare animali da reddito attraverso i po- sti dʼispezione frontalieri svizzeri e di conseguenza è impossibile che il servizio vete- rinario di confine applichi una simile misura. Dʼora in poi è compito del servizio vete- rinario di confine eliminare le partite secondo le prescrizioni, e non più della persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione, poiché si tratta di materiale potenzialmente pe- ricoloso che non dovrebbe entrare in contatto con questʼultima.
Art. 74 Misure immediate Per evitare eventuali danni ad altre partite, il servizio veterinario di confine ordina mi- sure immediate. Questa disposizione corrisponde agli articoli 30 capoverso 2 OITPA e 22 capoverso 2 OITA.
Art. 75 Ulteriori misure Il servizio veterinario di confine può ordinare ulteriori misure, come la pulizia e la di- sinfezione di mezzi di trasporto, impianti, installazioni e apparecchiature. Può inoltre ordinare il divieto di caricamento su mezzi di trasporto inadatti. Lʼarticolo 75 ricalca lʼarticolo 36 capoverso 7 OITE.
16/33
Sezione 2: Obblighi di notifica alle autorità
Art. 76 Notificazioni in caso di rilascio di importazioni di prodotti animali soggetti a oneri particolari Per la rintracciabilità dei prodotti animali (art. 7) si applicano oneri particolari. Lʼazienda di destinazione deve disporre, da un lato, di unʼautorizzazione cantonale (art. 7 ) e, dallʼaltro, lʼarticolo 76 disciplina gli obblighi di notifica del servizio veterina- rio di confine delle autorità cantonali competenti. Lʼarticolo 76 corrisponde allʼarticolo
8 capoversi 4 e 5 OITPA.
Art. 77 Notificazioni in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri particolari Per la rintracciabilità di partite in transito verso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda e la Norvegia, sottoposte in Svizzera a un controllo veterinario di confine completo, il ser- vizio veterinario di confine ha un obbligo di notifica nei confronti dellʼautorità di con- trollo competente del Paese di destinazione. Lʼarticolo 77 ricalca lʼarticolo 8 capover- so 4 lettera a OITPA.
Art. 78 Notificazioni e pubblicazioni delle aziende autorizzate per le impor- tazioni soggette a oneri particolari Le autorità cantonali devono notificare allʼUSAV le aziende e le installazioni autoriz- zate a importare prodotti animali soggetti a oneri particolari. LʼUSAV pubblica un e- lenco di queste aziende. Lʼarticolo 78 corrisponde allʼarticolo 9 capoversi 2 e 3 OI- TPA.
Art. 79 Notificazioni in caso di transito attraverso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia a destinazione di Paesi terzi Questa norma disciplina le notificazioni per le partite provenienti da Paesi terzi in transito verso altri Paesi terzi attraverso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda o la Norve- gia. Lʼarticolo 79 accorpa gli articoli 21 OITA e 29 OITPA.
Art. 80 Notificazioni in caso di transito diretto verso Paesi terzi Lʼarticolo 80 disciplina le notificazioni del servizio veterinario di confine a un posto dʼispezione frontaliero di uno Stato membro dellʼUE, dellʼIslanda o della Norvegia in caso di transito Paese terzo - UE - Svizzera - Paese terzo. La disposizione corri- sponde allʼarticolo 21 capoverso 4 OITA.
Sezione 3: Misure al di fuori dei controlli del servizio veterinario di confine
Art. 81 Misure relative al traffico per via navale sul Reno o per gli aeropor- ti privi di un posto dʼispezione frontaliero autorizzato Anche in caso di importazione per via navale sul Reno, lʼAmministrazione doganale, in conformità al principio per cui le importazioni di partite soggette in Svizzera a un controllo veterinario di confine al di fuori di un posto dʼispezione frontaliero autorizza- to sono di competenza cantonale, avvisa direttamente il Cantone, che dispone le ul- 17/33
teriori misure nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Per il resto, questa norma ri- calca in larga misura lʼarticolo 20a OITE, completato con lʼimportazione in aeroporti privi di un posto dʼispezione frontaliero autorizzato. Pertanto, in generale, le partite trasportate per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto dʼispezione fronta- liero autorizzato, che non soddisfano le condizioni dʼimportazione, sono di compe- tenza delle autorità cantonali (vedi anche art. 46 cpv. 2 OITE).
Art. 82 Misure nel traffico turistico e nel traffico postale Per quanto concerne la confisca delle partite importate nel traffico turistico da parte degli uffici doganali, lʼarticolo 82 riprende le disposizioni previgenti (art. 27 OITPA). Il capoverso 2 disciplina ex novo la procedura per le partite importate tramite servizi di posta e di corriere che, pur essendo destinate a privati, non soddisfano le condizioni per lʼimportazione nel traffico turistico finalizzata al consumo privato secondo lʼarticolo 12 in combinato disposto con lʼarticolo 13. Queste partite devono essere presentate – come del resto anche tutte le altre partite secondo la presente ordinan- za – al servizio veterinario di confine, che decide le misure da adottare. Di conse- guenza, ai servizi di posta e di corriere incombe la responsabilità di trasmettere le partite non conformi allʼarticolo 13 al servizio veterinario di confine secondo la proce- dura ordinaria.
Art. 83 Eliminazione delle derrate alimentari provenienti dalla ristorazione di bordo Questa norma corrisponde allʼarticolo 13 OITPA senza però il capoverso 2, dato che le competenze esecutive dei Cantoni sono disciplinate direttamente nellʼarticolo 45 dellʼordinanza concernente lʼeliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OE- SA10).
Art. 84 Misure in caso di importazione, transito o esportazione illegali Questa disposizione disciplina la procedura, le competenze e le misure da adottare qualora vengano individuate partite possibilmente non conformi alle condizioni di im- portazione, transito ed esportazione (finora art. 46 cpv. 2‒4 OITE). Qualora si tratti di prodotti importati illegalmente viene ora sancito che, in ogni caso, ne deve essere disposta lʼeliminazione. Questo è dovuto a un necessario adeguamento al diritto dellʼUE.
Sezione 4: Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale
Art. 85 Quarantena Lʼarticolo 85 disciplina la quarantena così come prevista nelle condizioni dʼimportazione. Lʼarticolo 85 coincide con lʼarticolo 10 OITA. Ora viene indicata, allʼinterno di una disposizione separata, la possibilità di ordinare una sorveglianza veterinaria ufficiale.
10 RS 916.441.22 18/33
Art. 86 Sorveglianza veterinaria ufficiale Questa disposizione prevede la possibilità di ordinare una sorveglianza veterinaria ufficiale e coincide con lʼarticolo 10 capoverso 5 OITA.
Art. 87 Controlli e misure Lʼarticolo 87 regola i controlli durante la quarantena ordinaria e la sorveglianza vete- rinaria ufficiale nonché i controlli relativi alle partite non conformi sottoposte a qua- rantena dal servizio veterinario di confine. Questa norma corrisponde allʼarticolo 26 OITA.
Capitolo 7: Organizzazione esecutiva
Sezione 1: Servizio veterinario di confine
Art. 88 Gestione Lʼarticolo 88 corrisponde agli articoli 33 capoverso 1 e 34 capoverso 1 e 6 OITE. La regolamentazione dei controlli negli altri Stati figura ora allʼarticolo 4 capoverso 3.
Art. 89 Composizione Lʼarticolo 89 descrive la composizione del servizio veterinario di confine. Tale norma ricalca lʼarticolo 34 capoverso 1 OITE. Dʼora in poi si parlerà direttamente di veterina- ri di confine e non più di veterinari ufficiali.
Art. 90 Dirigenti dei posti dʼispezione frontalieri Questa disposizione sancisce le responsabilità dei dirigenti dei posti dʼispezione fron- talieri. Tale norma ricalca lʼarticolo 34 capoverso 3 OITE.
Art. 91 Veterinari di confine Lʼarticolo 91 enuncia i compiti dei veterinari di confine. Questa disposizione ricalca lʼarticolo 39 capoverso 3 OITE.
Art. 92 Assistenti specializzati ufficiali Lʼarticolo 92 stabilisce le mansioni degli assistenti specializzati ufficiali. Questa nor- ma corrisponde allʼarticolo 34 capoverso 4 OITE.
Art. 93 Formazione e perfezionamento La disposizione corrisponde allʼarticolo 35 OITE. Conformemente alla prassi attuale, gli assistenti specializzati ufficiali non devono più soddisfare le esigenze dellʼordinanza del 16 novembre 201111 concernente la formazione, il perfezionamen- to e lʼaggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, ma vengono formati esclusivamente dai veterinari di confine.
11 RS 916.402 19/33
Art. 94 Obbligo di informazione dellʼAmministrazione delle dogane Lʼarticolo 94 disciplina la collaborazione tra lʼAmministrazione delle dogane e lʼUSAV riguardo la trasmissione di informazioni e lʼesame di atti (corrisponde allʼart. 37 cpv. 2 OITE).
Sezione 2: Posti dʼispezione frontalieri autorizzati
Art. 95 Sede Lʼarticolo 95 disciplina la sede dei posti dʼispezione frontalieri riconosciuti e ricalca lʼarticolo 36 capoversi 3 e 6 OITE.
Art. 96 Requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti I requisiti qui enunciati coincidono con lʼarticolo 36 capoversi 4 e 5 OITE.
Art. 97 Adeguamenti Nellʼarticolo 97 si stabiliscono le procedure nel caso in cui i locali messi a disposizio- ne dagli esercenti degli aeroporti non dovessero più soddisfare i requisiti richiesti. Se si riscontrano lacune in tal senso, la Svizzera in base allʼAccordo è tenuta a sospen- dere i controlli veterinari di confine e quindi lʼimportazione di animali e prodotti anima- li presso il posto dʼispezione frontaliero in questione. Un ampliamento delle infrastrut- ture esistenti può diventare necessario soprattutto a seguito di un forte aumento del traffico di animali e prodotti animali. In tal caso, allʼUSAV spetta il compito di prende- re i necessari provvedimenti in collaborazione con gli esercenti degli aeroporti. Se gli adeguamenti non vengono effettuati entro un termine ragionevole fissato dallʼUSAV, il posto dʼispezione frontaliero non è più riconosciuto per le categorie di animali e prodotti animali interessate. In un caso del genere, le partite importate e in transito non possono più essere sdoganate attraverso il suddetto posto dʼispezione frontalie- ro, e gli animali e i prodotti animali delle categorie interessate vengono respinti con- formemente allʼarticolo 81. Allʼesercente dellʼaeroporto spetta il compito di informare le compagnie aeree su queste limitazioni. Anche se a un posto dʼispezione frontaliero dovesse essere revocata lʼautorizzazione per determinate categorie di animali e pro- dotti animali, la sicurezza dellʼapprovvigionamento della Svizzera non sarebbe co- munque messa in pericolo, poiché in Svizzera, negli Stati membri dellʼUE, in Islanda o in Norvegia esiste un numero sufficiente di altri posti dʼispezione frontalieri attra- verso i quali importare queste partite.
Sezione 3: Sistema informatico TRACES
Art. 98 Registrazione Lʼarticolo 98 enuncia quali autorità devono essere registrate nel sistema informatico TRACES (finora art. 6 OITE).
Art. 99 Accesso Lʼarticolo 99 disciplina lʼaccesso al sistema TRACES da parte delle autorità e corri- sponde allʼarticolo 7 OITE. 20/33
Art. 100 Obblighi delle autorità cantonali Questa norma corrisponde allʼarticolo 6 capoverso 2 OITE. Dʼora in poi vige lʼobbligo per gli uffici cantonali incaricati della gestione di TRACES di frequentare regolarmen- te i corsi di aggiornamento dellʼUSAV.
Art. 101 Coordinamento Lʼarticolo 101 riprende sostanzialmente lʼarticolo 5 capoverso 2 OITE, ma è formulato in maniera più generica. AllʼUSAV è inoltre stato attribuito il nuovo compito di coordi- nare la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti in merito a TRACES.
Capitolo 8: Tasse e costi
Art. 102 Tasse e costi relativi allʼimportazione Lʼarticolo 102 corrisponde allʼarticolo 43 OITE, per quanto la disposizione sia ora strutturata diversamente e suddivisa in quattro articoli. Inoltre, figurano in questa di- sposizione anche le tasse e i costi menzionati in svariate altre norme. In linea di prin- cipio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.
Art. 103 Tasse e costi relativi al transito Le tasse e i costi relativi al transito sono ora disciplinati in un articolo a parte. Si chia- risce che tasse e costi relativi alle importazioni sono a carico dellʼimportatore, mentre quelli relativi alle partite in transito gravano sulla persona soggetta allʼobbligo di di- chiarazione. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire in- teramente i costi.
Art. 104 Tasse e costi relativi allʼesportazione Anche le tasse e i costi relativi allʼesportazione si trovano ora allʼinterno di una dispo- sizione a parte. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.
Art. 105 Riscossione da parte dei Cantoni Lʼarticolo 105 disciplina separatamente la riscossione da parte dei Cantoni e coincide con lʼarticolo 43 capoverso 4 OITE.
Capitolo 9: Disposizioni procedurali
Art. 106 Decisioni e mezzi di ricorso Lʼarticolo 106 ricalca gli articoli 44 e 45 OITE.
21/33
Art. 107 Notificazione di infrazioni Lʼarticolo 107 corrisponde allʼarticolo 47 OITE e disciplina la notificazione di infrazio- ni, appurate dai veterinari di confine o dai veterinari ufficiali nei Cantoni, allʼautorità competente per il perseguimento penale.
Art. 108 Perseguimento penale Lʼarticolo 108 disciplina le competenze per il perseguimento penale. La disposizione corrisponde allʼarticolo 48 OITE. Se contemporaneamente non sussiste una violazio- ne della legge sulle dogane o della legge sullʼIVA, la competenza - analogamente a quanto avviene per lʼadozione di misure - spetta al servizio veterinario di confine o al Cantone. Il capoverso 3 sancisce la competenza dei Cantoni in caso di esportazioni illegali.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 109 Esecuzione Lʼarticolo 109 coincide con lʼarticolo 49 OITE.
Art. 110 Adeguamenti delle norme tecniche Lʼarticolo 110 consente al DFI di delegare determinate competenze normative che gli sono state assegnate allʼUSAV.
Art. 111 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Abrogazione: Sono abrogate lʼOITE, lʼOITPA e lʼOITA.
Modifica di altri atti normativi:
1. Ordinanza sugli emolumenti dellʼUFAM
Viene stralciato un rimando già ora obsoleto.
2.‒4. Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso, ordinanza concer- nente la macellazione e il controllo delle carni, ordinanza sulle epizoozie I rimandi allʼOITE sono sostituiti da quelli alla nuova ordinanza.
5. Ordinanza concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali
da compagnia Art. 1 cpv. 2 Il rimando allʼOITE e allʼOITA è sostituito da quello alla presente ordinanza.
22/33
Art. 23a Comunicazione di dati In ossequio alla legislazione sulla protezione degli animali, i Cantoni o il servizio ve- terinario di confine sono tenuti a prendere provvedimenti se vengono riscontrate la- cune durante i trasporti internazionali di animali. Ciò vale anche per la fase di prepa- razione del decollo o per il transito, cioè nei casi in cui il detentore degli animali non è direttamente reperibile. Per poter fatturare i costi dovuti alle misure adottate in caso di lacune ed eventualmente denunciare penalmente i responsabili, è indispensabile conoscere i loro dati di contatto. Con questa aggiunta, si intende creare la base lega- le per obbligare le società di trasporto a comunicare i dati relativi ai detentori.
6. Ordinanza sulle tasse dellʼUSAV
Art. 17a Nellʼarticolo 17a, i rimandi allʼOITA e allʼOITPA sono sostituiti dal rimando alla pre- sente ordinanza.
Art. 17b Disposizione di misure in caso di partite non conformi Allo stato attuale, i costi dei controlli veterinari di confine sono coperti solo in parte dalle relative tasse, soprattutto in caso di contestazione delle partite. Ora, quanto meno nel caso di partite contestate, le spese addizionali risultanti do- vranno essere interamente pagate in forma di disposizioni soggette a pagamento. I costi sono a carico dellʼimportatore o della persona soggetta allʼobbligo di dichiara- zione, perché tali spese supplementari sarebbero state evitabili se lʼimportatore o la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione avessero agito in modo previdente.
Art. 18 cpv.1bis Per il rilascio di permessi di importazione secondo lʼarticolo 11 OITE-PT verrà ora percepita una tassa che ne copre interamente i costi. Mentre per i permessi che comportano un controllo veterinario di confine tutti i costi di rilascio possono essere coperti dalla tassa riscossa in occasione del suddetto controllo, i beneficiari di per- messi senza controllo veterinario di confine sono stati finora esentati dal pagamento. Con la modifica dellʼordinanza, un simile permesso sarà dʼora in poi soggetto a una tassa di 40 franchi che copre interamente i costi, eliminando così la precedente di- screpanza.
Art. 112 Entrata in vigore Il personale delle imprese che prestano servizi di sdoganamento deve soddisfare i requisiti relativi alla formazione entro il 1° giugno 2017.
23/33
3 Ordinanza concernente l’importazione, il transito e
l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto In base alla nuova strutturazione degli atti normativi nell’ambito importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali (vedi situazione iniziale), nella presente ordinanza è fissato il campo di applicazione nel transito con gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia. L’ordinanza disciplina l’importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, nonché l’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati.
Art. 2 Diritto applicabile Nell’articolo 2 si fa riferimento ai testi normativi applicabili. Per il resto, questa dispo- sizione corrisponde all’articolo 1 capoversi 2 e 3 OITE. Nel traffico con l’Islanda, fon- damentalmente si applica la presente ordinanza, ad eccezione dei pesci vivi, lo sperma animale, gli ovuli e gli embrioni. Il commercio di tali animali e prodotti animali non è parte integrante dell’accordo veterinario tra l’UE e l’Islanda. Pertanto questo commercio è disciplinato dall’OITE Paesi terzi.
Art. 3 Definizioni Sono sostanzialmente state riprese le definizioni delle ordinanze esistenti. Tuttavia vi sono adeguamenti minimi al diritto UE e sono state fornite definizioni finora mancanti (azienda di destinazione, importatore). Quale altro cambiamento, i prodotti animali non sono più definiti nel campo di applicazione ma fanno parte delle definizioni. La definizione del termine TRACES è ora integrata nella disposizione relativa alle defini- zioni e non più nelle disposizioni specifiche relative a TRACES. Altre definizioni dell’OITE non sono più state riprese siccome non necessitano di spiegazioni o sono definite direttamente nelle disposizioni materiali. Per quanto riguarda gli animali e i prodotti animali interessati non ci sono modifiche. Nella versione tedesca il termine «Eier» è stato sostituito con «Eizellen» (nelle versioni italiana e francese delle ordi- nanze, attualmente è già usato l’equivalente del termine «Eizellen»).
Capitolo 2: Importazione
Sezione 1: Condizioni
Art. 4 Principio A livello materiale, l’articolo 4 corrisponde agli articoli 9 e 13 OITE. Le importazioni di animali e prodotti animali devono corrispondere alle disposizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario (cpv. 1). Il DFI definisce quali sono gli atti normativi
24/33
applicabili (cpv. 2). Se non sono disponibili tali disposizioni armonizzate in virtù del capoverso 3 l’USAV ha la facoltà di prevedere condizioni di importazioni proprie.
Art. 5 Documenti di accompagnamento Tali disposizioni disciplinano i documenti di accompagnamento da allegare a una partita (certificato sanitario, documenti commerciali). L’articolo 5 corrisponde sostan- zialmente agli articoli 15 e 19 OITE. Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che sono importate nel traffico turistico e sono destinate esclusivamente al consumo privato non sono ne- cessari certificati sanitari e documenti commerciali (finora art. 19 OITE). Il DFI fissa inoltre quali garanzie supplementari relative allo stato di salute di determinati animali devono essere fornite.
Art. 6 Permessi Fondamentalmente per l’importazione di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia non sono necessari permessi. Le eccezioni so- no disciplinate dal’articolo 6. La disposizione corrisponde all’articolo 14 OITE. L’approvazione da parte del Paese di provenienza per il rilascio di un’autorizzazione di importazione di sottoprodotti di origine animale non è più una condizione, visto che per l’esportazione dal Paese di provenienza è necessaria prima di tutto l’autorizzazione del Paese di destinazione (v. art. 23).
Art. 7 Pascolo transfontaliero Questa disposizione corrisponde all’articolo 17 OITE.
Sezione 2: Registrazione e notifica preventiva
Art. 8 Registrazione Tale disposizione corrisponde quasi completamente agli articoli 6 e 7 OITE, anche se, in base alla nuova struttura e alla rispettiva suddivisione delle disposizioni in «traffico con Paesi terzi» e «traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia» sono stati elencati solo gli interessati dal traffico con gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia. Ai sensi della nuova struttura nell’OITE-UE, le disposizioni che riguardano i Paesi terzi sono disciplinate nel capitolo riguardante le importazioni o nel capitolo riguardante le esportazioni. Le disposizioni concernenti le autorità sono state spostate nel capitolo sulle organizzazioni di esecuzione per TRACES. Quale novità è stato integrato l’obbligo di registrazione per le aziende di destinazione in ba- se alle disposizioni dell’UE. Inoltre, viene introdotto esplicitamente l’obbligo di comu- nicare i cambiamenti di indirizzo senza indugio alle autorità competenti (cpv. 2).
Art. 9 Notifica preventiva Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 capoverso 1 OITE. Quale novità oc- corre notificare preventivamente semi, ovuli ed embrioni della specie suina al veteri- nario cantonale, siccome anche per questi prodotti - come per gli animali a unghia fessa, i gallinacei, i palmipedi e gli struzioniformi - esiste il pericolo che senza misure di sicurezza sul luogo di destinazione vi sia un elevato rischio d’introduzione di epi- zoozie. 25/33
Sezione 3: documenti di accompagnamento
Art. 10 Certificati sanitari Il termine «certificato» è sostituito in tutta l’ordinanza con il termine più preciso «certi- ficato sanitario». Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 15 capoverso 1 OITE, i capo- versi 2 e 3 corrispondoono all’articolo 4 capoverso 1 e 2 OITE. I requisiti formali dei certificati sanitari sono ora fissati dal DFI e non più definiti nell’allegato dell’ordinanza del Consiglio federale.
Art. 11 Documenti commerciali L’articolo 11 disciplina i requisiti posti ai documenti commerciali che accompagnano una partita quando non è previsto un certificato sanitario. I documenti commerciali, come i certificati sanitari, devono corrispondere alle disposizioni del diritto UE. Se le normative UE non prevedono requisiti, i documenti commerciali devono contenere almeno le indicazioni previste nella presente disposizione. Questa disposizione corri- sponde all’articolo 15 capoverso 4 OITE.
Art. 12 Modelli In base a questa disposizione l’USAV è tenuto a pubblicare in Internet i modelli ne- cessari per preparare i certificati sanitari e i documenti commerciali richiesti (finora art. 15 cpv. 2 OITE).
Art. 13 Presentazione dei documenti di controllo Secondo l’articolo 29 capoverso 1, l’Amministrazione delle dogane può eseguire con- trolli a campione dei documenti di accompagnamento. Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono pertanto garantire che in tal caso i documenti di accompagnamento siano disponibili per l’ufficio doganale. Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono inoltre garantire di presentare in ogni caso all’ufficio doganale i certificati sanitari richiesti per animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi (finora art. 3 cpv. 2 OITE). In virtù dell’articolo 29 capover- so 2, questi animali sono sempre soggetti a controlli.
Sezione 4: Trasporto
Art. 14 Igiene La disposizione contiene fondamentalmente i requisiti di polizia sanitaria relativi ai mezzi di trasporto e alla distruzione di materiale di imballaggio, strame o fieno. L’articolo corrisponde agli articoli 8 e 12 OITE.
Art. 15 Ulteriore trasporto fino al luogo di destinazione In base a questa disposizione, tutti gli animali e i prodotti animali devono essere por- tati direttamente all’azienda di destinazione. Gli animali non possono essere trasbor- dati e determinati animali non possono essere accompagnati da altri animali (finora art. 10 e 11 cpv 2 OITE). 26/33
Sezione 5: Obblighi di notifica e di conservazione per le aziende
Art. 16 Obbligo di notifica Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 capoverso 3 OITE. Quale novità an- che l’arrivo di sperma, ovuli ed embrioni della specie suina dovrà essere notificato al veterinario cantonale.
Art. 17 Obbligo di conservazione L’articolo 17 disciplina l’obbligo di conservazione dei certificati sanitari per le aziende (finora art. 3 cpv. 3 OITE).
Sezione 6: Responsabilità per le partite e i documenti
Art. 18 Il principio relativo alla responsabilità per le partite e i documenti corrisponde all’articolo 3 capoverso 1 OITE.
Capitolo 3: Transito
Art. 19 Condizioni Finora, le condizioni per il transito di animali e prodotti animali da Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia non erano esplicitamente disciplinate. Fondamentalmen- te valgono le condizioni di importazione del Paese di destinazione (cpv. 1). In consi- derazione del rischio di introduzione di malattie e dei conseguenti pericoli per l’essere umano e gli animali, al transito di animali e di prodotti animali, in determinati casi, si applicano le stesse condizioni come per l’importazione. Si tratta dei casi se- guenti: se le partite sono trasportate per via aerea nel territorio di importazione e transitano attraverso il territorio di importazione con un altro mezzo di trasporto e se le partite sono fatte transitare per via terrestre attraverso il territorio di importazione (cpv. 2). In questi casi, il capoverso 3 elenca le condizioni di importazione che si ap- plicano al transito.
Art. 20 Responsabilità per le partite e i documenti In base alla nuova struttura dell’ordinanza, si fissano le responsabilità per le partite e i documenti in modo indipendente per il transito (finora art. 3 cpv. 1 OITE).
27/33
Capitolo 4: Esportazione
Art. 21 Principio Per l’esportazione verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia valgono so- stanzialmente gli stessi requisiti come per l’importazione. Le rispettive condizioni di importazione applicabili sono elencate nel capoverso 1. Valgono inoltre gli eventuali requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione. Tuttavia, per l’esportazione non sono effettuati controlli.
Art. 22 Uova da cova L’articolo 22 corrisponde all’articolo 24 OITE.
Art. 23 Sottoprodotti di origine animale: permesso Fondamentalmente, per l’esportazione non sono necessarie autorizzazioni. Un’eccezione è però costituita dall’esportazione di sottoprodotti di origine animale. L’articolo 23 corrisponde all’articolo 25 capoversi 1-3 OITE.
Art. 24 Sottoprodotti di origine animale: documenti di accompagnamento Nell’articolo 24 sono contenute le condizioni poste ai documenti di accompagnamen- to necessari per l’esportazione di sottoprodotti di origine animale.
Art. 25 Sottoprodotti di origine animale: eliminazione Tale disposizione contiene i rimandi ad altri atti normativi applicabili per quanto con- cerne l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale. L’articolo 25 corrisponde all’articolo 25 capoverso 5 OITE.
Art. 26 Carne bovina proveniente da Stati che non vietano l’uso di ormoni per accrescere le prestazioni L’importazione e il transito di carne bovina proveniente da Stati che non vietano l’uso di ormoni per accrescere le prestazioni è disciplinato nell’OITE-PT. Se la carne di questo tipo è importata senza un certificato sanitario riconosciuto dall’UE, è assolu- tamente vietato esportarla verso gli Stati membri dell’UE.
Art. 27 Registrazione L’articolo 27 equivale all’articolo 8 e disciplina la registrazione delle esportazioni in TRACES.
Art. 28 Responsabilità per le partite e i documenti In base alla nuova struttura dell’ordinanza, si fissano le responsabilità per le partite e i documenti in modo indipendente anche per l’esportazione (finora art. 3 cpv. 3 OI- TE).
28/33
Capitolo 5: Controlli e misure
Art. 29 Controllo dell’importazione e del transito Fondamentalmente per l’importazione e il transito di animali e prodotti animali prove- nienti dagli Stati membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia non sono effettuati controlli. Al capoverso 1 è tuttavia esplicitato in modo generale che l’Amministrazione delle dogane può effettuare controlli a campione dei documenti di accompagnamen- to. Inoltre, l’Amministrazione delle dogane verifica sempre i certificati sanitari per gli animali a unghia fessa, i gallinacei, i palmipedi e gli struzioniformi Se i certificati sani- tari o i documenti commerciali mancano o non sono completi, l’ufficio doganale lo notifica all’autorità cantonale competente, ovvero all’autorità del Cantone in cui è sta- ta riscontrata la carenza. Per il resto, la disposizione corrisponde all’articolo 18 OITE.
Art. 30 Sorveglianza veterinaria ufficiale Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 capoverso 2 OITE. La novità consiste nel fatto che anche per i suini in cui sono impiegati sperma, ovuli ed embrioni prove- nienti dall’estero, può essere ordinata una sorveglianza veterinaria ufficiale. L’USAV emette direttive tecniche sulla necessità e sullo svolgimento delle sorveglianze vete- rinarie ufficiali.
Art. 31 Misure in caso di importazione, transito ed esportazione illegali Questa disposizione corrisponde all’articolo 46 capoversi 2–4 OITE.
Capitolo 6: Organizzazione dell’esecuzione di TRACES
Art. 32 Registrazione L’articolo 32 e seguenti contengono le disposizioni relative alle autorità per quanto concerne TRACES. All’articolo 32 sono elencate le autorità che devono essere regi- strate nel sistema informatico TRACES (finora art. 6 OITE).
Art. 33 Accesso L’articolo 33 fissa le autorità che hanno accesso a TRACES e corrisponde all’articolo 7 OITE.
Art. 34 Obblighi delle autorità cantonali Questa disposizione corrisponde all’articolo 6 capoverso 2 OITE. Quale novità, gli organi cantonali incaricati della gestione di TRACES sono tenuti a seguire regolar- mente dei corsi di aggiornamento.
Art. 35 Coordinamento L’articolo 35 corrisponde sostanzialmente all’articolo 5 capoverso 2 OITE. Tuttavia è redatto in modo ancora più generale. Inoltre l’USAV ha ora il compito di coordinare la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRA- CES. 29/33
Capitolo 7: Tasse
Art. 36 Riscossione delle tasse da parte dell’USAV L’articolo 36 corrisponde all’articolo 43 OITE, solo che contiene le indicazioni relative alle tasse determinanti nel traffico con gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norve- gia.
Art. 37 Riscossione delle tasse da parte dei Cantoni Questa disposizione disciplina la riscossione delle tasse da parte dei Cantoni e corri- sponde all’articolo 43 capoversi 1bis e 4.
Capitolo 8: Disposizioni procedurali
Art. 38 Decisioni e rimedi giuridici L’articolo 38 corrisponde agli articoli 44 e 45 OITE.
Art. 39 Notifica delle violazioni L’articolo 39 disciplina la notifica delle violazioni alle autorità incaricate del persegui- mento penale. La disposizione corrisponde all’articolo 47 OITE.
Art. 40 Perseguimento penale Questa disposizione corrisponde all’articolo 46 capoverso 5 e all’articolo 48 capover- so 2 OITE. Quale novità, il capoverso 3 rimanda alla competenza dei Cantoni in caso di esportazioni illegali.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 41 Esecuzione L’articolo 41 corrisponde all’articolo 49 OITE.
Art. 42 Adeguamento delle prescrizioni tecniche Secondo l’articolo 42, l’USAV è autorizzato ad adeguare singole prescrizioni tecniche di importanza secondaria delle prescrizioni e delle norme valide in considerazione delle condizioni d’importazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 (art. 53a cpv. 2 LFE).
Art. 43 Entrata in vigore L’articolo 43 definisce l’entrata in vigore.
30/33
4 Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del
transito di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-CPT); Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione, del tran- sito e dell’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE- CUE)
Lʼattuale ordinanza sui controlli OITE sarà suddivisa in due ordinanze in funzione della nuova struttura delle ordinanze del Consiglio federale e della provenienza degli animali e dei prodotti animali in caso di importazione e transito o del luogo di desti- nazione in caso di esportazione. Inoltre, si apporteranno le modifiche necessarie a seguito delle nuove ordinanze. I requisiti formali relativi ai certificati e alle condizioni di riconoscimento per i posti dʼispezione frontalieri, finora menzionati negli allegati dellʼOITE, nonché i requisiti relativi alle stazioni di quarantena, che figurano nellʼOITA, saranno ora disciplinati a livello dipartimentale. Nellʼallegato della nuova OITE-CUE, in linea con lʼattuale ordinanza sui controlli OI- TE, si elencano i riferimenti degli atti normativi dellʼUE applicabili al commercio di animali e prodotti animali con lʼUE, lʼIslanda e la Norvegia. Per quanto riguarda le modifiche delle disposizioni UE relative al traffico intracomunitario, applicabili ai sensi dellʼAccordo anche al commercio con la Svizzera, grazie alla nuova OITE-CUE lʼadeguamento del diritto svizzero potrà essere effettuato in modo rapido. Il Comitato misto veterinario aggiornerà opportunamente lʼAccordo a cadenza regolare.
5 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
OITE-PT
1. Confederazione
In linea di massima, le nuove ordinanze non affidano alla Confederazione nuovi compiti, pertanto non causano né oneri aggiuntivi per le finanze né ripercussioni sull’effettivo del personale.
L’USAV rilascia autorizzazioni per l’importazione di campioni di laboratorio e campio- ni commerciali. Sulla base di un’analisi dei rischi legati all’importazione, nel quadro della procedura di autorizzazione viene disposto un controllo veterinario di confine oppure si rinuncia espressamente a una tale misura. Ogni anno l’USAV rilascia circa 500 permessi di questo genere; più o meno la metà di essi non implica un controllo veterinario di confine e finora neanche una tassa da pagare. Grazie alla modifica dell’ordinanza, che prevede tasse che permettono di coprire interamente i costi an- 31/33
che per i permessi senza controllo veterinario di confine, la Confederazione benefice- rà di introiti aggiuntivi nell’ordine di 10 000 franchi (250 permessi per 40 franchi).
Le modifiche all’ordinanza prevedono l’introduzione di una tassa di 120 franchi sulle decisioni che comportano il respingimento, la trasformazione o la confisca delle parti- te. Questa tassa copre da un lato i costi amministrativi inerenti alle decisioni, e dall’altro in parte le spese addizionali dovute al controllo di partite non conformi. Ogni anno si emettono circa 200 decisioni: la Confederazione potrà quindi contare su en- trate supplementari annue attorno a 25 000 franchi, ma permangono comunque costi non coperti relativi al controllo veterinario di confine di circa 2 000 000 di franchi all’anno. Un aumento generale di questa tassa (copertura totale dei costi) non è con- siderato opportuno per motivi di mercato (i controlli negli aeroporti svizzeri sono in concorrenza diretta con quelli effettuati negli aeroporti dei Paesi limitrofi). Per questo motivo, già nel 2007 il Consiglio federale ha volutamente deciso di rinunciare a ri- scuotere tasse di controllo che superino l’importo mimino fissato dall’UE e quindi a una copertura totale dei costi legati al controllo. Lo scopo ora è di proseguire in que- sta direzione.
2. Cantoni
D’ora in poi il Cantone di BS assumerà il ruolo di autorità di contatto per le notifiche della dogana concernenti le partite importate per via navale sul Reno non conformi alle condizioni d’importazione. Nella pratica già oggi il Cantone di BS ha adottato le relative misure (art. 46 cpv. 2 OITE); finora veniva però informato dall’USAV e non dalla dogana. Questa modifica non implica di conseguenza spese addizionali per il Cantone di BS. Inoltre per i Cantoni la modifica non determina un maggiore fabbisogno immediato di risorse finanziarie e umane.
3. Imprese che prestano servizi di sdoganamento
Per la presentazione di animali vivi al servizio veterinario di confine, le imprese che prestano servizi di sdoganamento dovranno in futuro disporre di guardiani di animali formati. Ciò comporta oneri supplementari per le aziende non ancora dotate di per- sonale adeguatamente qualificato, anche se va tenuto conto del fatto che varie im- prese che prestano servizi di sdoganamento già oggi si avvalgono di manodopera che soddisfa i requisiti. Le imprese hanno ad ogni modo la possibilità di ricorrere a personale esterno per questo tipo di controlli notificati in anticipo.
Per il resto, la modifica dell’ordinanza riguarda soprattutto la sua struttura interna e non determina un maggiore fabbisogno immediato di risorse finanziarie e umane.
OITE-UE La modifica dell’ordinanza riguarda soprattutto la sua struttura interna e non determi- na un maggiore fabbisogno immediato di risorse finanziarie e umane.
32/33
6 Compatibilità con gli impegni internazionali della Sviz-
zera
A livello di contenuto, l’OITE-PT e l’OITE-UE sono equivalenti alle prescrizioni del diritto dell’UE che figurano nell’Accordo e che valgono come base di paragone per l’equivalenza delle disposizioni svizzere in materia di traffico con i Paesi terzi da un lato, e di traffico con l’UE dall’altro. Nel quadro di un futuro adattamento dell’Allegato veterinario tramite decisione del Comitato misto veterinario, sarà necessario ancora- re questi adattamenti delle ordinanze anche a livello del diritto internazionale ai fini dell’aggiornamento dell’equivalenza (nell’ambito dell’attualizzazione dell’appendice 2 in allegato 11).
33/33