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Regolamentazione dell'indennizzo dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM Divisione Economia e osservazione ambientale Divisione Protezione dell’aria e prodotti chimici

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili

1 Premessa e spiegazioni generali

Basi giuridiche Secondo l’articolo 4 capoverso 6 dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV, RS 814.018) il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), emana prescrizioni sull’indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell’ambito dell’esecuzione. Dette prescrizioni sono disciplinate nell’ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21).

La vigente regolamentazione dell’indennizzo L’indennizzo attuale dei Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza sulla tassa d’incentivazione sui COV è stato stabilito nel 1999 in vista dell’introduzione, nel 2000, della tassa e versato per la prima volta nel giugno 2000. La chiave di ripartizione si basa sul numero di occupati per Cantone nel settore industriale e commerciale. In occasione di una verifica effettuata nel 2004, la chiave di ripartizione si è confermata essere il parametro adeguato per la stima del costo dell’esecuzione.

Complemento della vigente regolamentazione dell’indennizzo A seguito della decisione del 27 giugno 2012 del Consiglio federale concernente la revisione dell’OCOV, le imprese che, a partire dal 1º gennaio 2013, intendono farsi esonerare dalla tassa d’incentivazione sui COV devono ora ridurre le proprie emissioni di COV anche lungo i processi di produzione secondo la migliore tecnica disponibile. L’esecuzione di questo criterio di esenzione supplementare comporterà un onere supplementare per i servizi cantonali per la protezione dell’aria in quanto per adempierlo dovranno esaminare nuovi piani di misure e la relativa realizzazione. Nella primavera 2012, in occasione dell’indagine conoscitiva relativa all’OCOV, è stato annunciato che a titolo di compensazione sarebbe stato corrisposto ai Cantoni un supplemento sull’indennizzo attuale, finanziato con i proventi della tassa d’incentivazione. I Cantoni riceveranno complessivamente un indennizzo supplementare pari a 496 000 franchi all’anno per il 2013 e il 2014, che servirà in particolare per la prima valutazione dei piani di misure (dagli attuali 1 980 000 franchi a 2 476 000 franchi l’anno per il 2013 e il 2014).

Esame generale dell’indennizzo nel 2014 Nel 2013 e nel 2014, l’onere dell’esecuzione a carico dei Cantoni per la realizzazione del nuovo requisito di esenzione (prima valutazione dei piani di misure) aumenterà. A partire dal 2015, è probabile che detto costo per la verifica della realizzazione dei piani di misure e del

relativo aggiornamento sia, invece, meno elevato. Nel 2014, si procederà quindi a una rivalutazione dello stesso sulla base dei piani di misure. Al contempo, verrà nuovamente rilevato il costo dell’esecuzione complessivo a carico dei Cantoni per la tassa d’incentivazione.

2 Spiegazioni sui singoli articoli

Articolo 2 L’attuale indennizzo annuale di 150 000 franchi per unità d’indennizzo (lett. a «Indennizzo di base») viene integrato da un supplemento annuo (lett. b) pari a 2000 franchi per impianto volto a realizzare la nuova soluzione di esenzione. Per stabilire il supplemento sono state esaminate due varianti: la prima prevedeva di applicare il supplemento a ogni azienda, mentre la seconda di applicarlo a ogni impianto. Quest’ultima si è rivelata particolarmente efficace, in quanto sia l’esenzione secondo l’articolo 9 che il costo supplementare (riduzione delle emissioni diffuse secondo la miglior tecnica disponibile) sono calcolati per ogni impianto. Gli impianti sono definiti secondo l’articolo 2 capoverso 1 e all’allegato 1 cifra 32 dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). Siccome il numero di impianti esonerati varia leggermente di anno in anno, per un supporto migliore della base di calcolo questo è stato stabilito su base triennale in funzione dei bilanci 2008, 2009 e 2010. L’importo del supplemento forfetario è stato determinato sulla base di verifiche pratiche nelle aziende industriali. In tale contesto, è stato stimato che il costo per la verifica dei piani di misure per ogni impianto ammonta a circa due giornate di lavoro specialistico, pari ognuna a circa 1000 franchi. Per questo motivo, l’importo del supplemento annuale è stato fissato a 2000 franchi per impianto. Il totale degli indennizzi per il costo dell’esecuzione dei Cantoni è pari, per il 2013 e il 2014, a 2 476 000 franchi (1 980 000 franchi attuali e 496 000 franchi di supplemento) annui.

Allegato (art. 2 e 3) Nell’allegato sono elencate le unità d’indennizzo e i supplementi annuali per ogni Cantone. Le unità d’indennizzo annuali corrispondono a quelle dell’ordinanza vigente. L’indennizzo annuale in franchi è dato dalla somma dell’indennizzo di base e del supplemento (cfr. allegato).

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM Divisione Economia e osservazione ambientale Divisione Protezione dell’aria e prodotti chimici

Allegato Supplemento secondo Indennizzo Numero di Numero di Numero di Indennizzo attuale Cantone Media triennale l’articolo 9 complessivo ai impianti 2008 impianti 2009 impianti 2010 ai Cantoni (2000 CHF per Cantoni impianto) ZH 11 11 11 11 22 000 180 000 202 000 BE 7 8 8 8 16 000 150 000 166 000 AG 34 34 32 33 66 000 120 000 186 000 SG 14 14 13 14 28 000 120 000 148 000 VD 1 1 1 1 2 000 105 000 107 000 LU 3 4 4 4 8 000 90 000 98 000 SO 7 8 7 7 14 000 90 000 104 000 BS 47 47 47 47 94 000 90 000 184 000 BL 27 28 28 28 56 000 90 000 146 000 TI 6 6 6 6 12 000 90 000 102 000 TG 2 2 2 2 4 000 90 000 94 000 GE 17 20 27 21 42 000 75 000 117 000 NE 0 0 0 0 0 75 000 75 000 VS 49 49 49 49 98 000 75 000 173 000 FR 2 3 3 3 6 000 75 000 81 000 ZG 2 3 2 2 4 000 60 000 64 000 SZ 1 1 1 1 2 000 60 000 62 000 GR 5 5 5 5 10 000 60 000 70 000 SH 3 3 3 3 6 000 60 000 66 000 JU 0 0 0 0 0 60 000 60 000 FL 0 0 0 0 0 45 000 45 000 AR 0 0 0 0 0 30 000 30 000 GL 2 2 2 2 4 000 30 000 34 000 UR 0 0 0 0 0 15 000 15 000 NW 0 0 0 0 0 15 000 15 000 OW 1 1 1 1 2 000 15 000 17 000 AI 0 0 0 0 0 15 000 15 000 Totale 241 250 252 248 496 000 1 980 000 2 476 000