Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Ufficio federale dello sport UFSPO
Revisione della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)
Spiegazioni
1. Situazione iniziale
La LSISpo è stata approvata come atto normativo completamente nuovo il 17 giugno 2011 dall’Assemblea federale e messa in vigore il 1° ottobre con decreto del Consiglio federale del 5 set- tembre 2012. Nello stesso decreto il Consiglio federale approvava la relativa normativa di attuazione, l’Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo), messa parimenti in vigore per il 1° ottobre 2012. Contemporaneamente il Consiglio federale incaricava il DDPS di presentare entro la fine del 2013 un disegno di legge per la revisione della LSISpo, che pre- vedesse basi legali formali per il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) poiché tale sistema contiene fra gli altri dati concernenti procedimenti disciplinari conside- rati degni di tutela particolare. Successivamente si è rilevato che - a seguito degli sviluppi intervenuti nel frattempo - si rendono ne- cessarie basi legali formali anche per altri sistemi d’informazione. Si tratta nella fattispecie del sistema per l’elaborazione dei dati concernenti la diagnostica della prestazione, del sistema per la valutazione sistematica di corsi e cicli di studio e del sistema dell’agenzia nazionale antidoping. Infine devono confluire nel disegno di revisione anche le esperienze fatte finora con l’applicazione della nuova leg- ge. In considerazione dell’elevato numero di disposizioni nuove o modificate il progetto di revisione delle LSISpo viene qualificato come revisione totale.
2. Principi del progetto
2.1 Sistema nazionale d’informazione per lo sport
L’ambito per il quale deve servire il sistema nazionale d’informazione per lo sport comle definito in origine è troppo vasto. Attualmente - e in prospettiva a medio termine nulla dovrebbe cambiare - con il sistema nazionale d’informazione per lo sport si amministrano solo programmi e progetti gestiti diret- tamente o sostenuti dalla Confederazione. Si tratta innanzitutto del programma Gioventù + Sport (G+S) e della formazione dei quadri nel campo del programma sport per gli adulti svizzera (ESA) sostenuta dalla Confederazione. Oltre a ciò nel sistema d’informazione per lo sport sono amministrati i corsi della formazione degli allenatori, cui si aggiungeranno in futuro anche i corsi di sport militare. Gli ambiti sport nella scuola e sport di competizione, invece, non hanno significato autonomo. Quando l’UFSPO tratta dati personali in questi ambiti, ciò avviene esclusivamente nel quadro di G+S, in parti- colare nel sostegno di offerte G+S organizzate dalle scuole o nel quadro del sostegno G+S delle gio- vani leve.
2.2 Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica della prestazione La regolamentazione attuale prevede che nel sistema d’informazione dell’UFSPO per i dati medici (art. 13 – 16 LSISpo) siano trattati anche dati riguardanti la diagnostica della prestazione. Si rileva che la diagnostica della prestazione dispone di un sistema di misurazione e di informazione proprio che è persino costantemente in fase di ampliamento. Oltre alle forme di test classiche in futuro saranno adot-
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tati anche dei processi di monitoraggio basati su diari, sistemi di sensori come pure sistemi di posizio- namento locale e globale. Per questo motivo l’UFSPO introduce per l’elaborazione dei dati un sistema d’informazione speciale.
2.3 Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport
Il sistema d’informazione della SUFSM è regolato nell’attuale LSISpo in modo più preciso. Questo sistema comprende dati e informazioni necessari per il funzionamento della scuola universitaria Nella elaborazione della LSISpo si è rinunciato ad ancorare il sistema d’informazione a livello di legge. Si riteneva infatti che con l’articolo 57h della Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), l’articolo 27 della Legge sul personale federale (LPers) e con l’articolo 8 in combinato con l’articolo 9 lettere a, b, g, ed h (LSISpo) esistessero basi legali sufficien- ti. In seguito si è però rilevato che nella LSISpo non esistono basi legali sufficienti per il trattamento di dati riguardanti i provvedimenti disciplinari, compresi dati personali degni di particolare protezione. Con la presente revisione della legge si intende colmare tale lacuna.
2.4 Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi
La formazione dei monitori di sport a diversi livelli rientra fra i compiti principali dell’UFSPO. Fra le misure volte a garantire la qualità di tali formazioni si trova la valutazione di singoli corsi e cicli di formazione. Tale valutazione deve essere fatta in modo sistematico per tutti i tipi di formazione, in particolare tramite interviste ai partecipanti (studenti, docenti e direzione della formazione come pure visite ad hoc da parte di esperti). Sulla base della raccolta sistematica di dati e della conseguente valu- tazione dei docenti si potrebbero predisporre se del caso profili della personalità riguardanti l’attività professionale e le capacità di queste persone. Per questo sistema d’informazione si rendono pertanto necessarie basi legali formali.
2.5 Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping
La lotta contro il doping rappresenta ai sensi dell‘articolo 19 della legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo) un compito statale. Il Consiglio federale ha delegato tale com- pito a un’agenzia nazionale antidoping, la fondazione Antidoping Svizzera. La fondazione Antidoping Svizzera è pertanto un organo federale ai sensi della legge sulla protezione dei dati (art. 3 let. h LPD) e di conseguenza il suo sistema d’informazione deve fondarsi su una base legale adeguata. Dato che tale sistema contiene dati riguardanti lo stato di salute e dati riguardanti procedimenti per doping e sanzio- ni, deve trattarsi di una legge in senso formale.
3. In merito alle singole disposizioni nella LSISpo
3.1. Oggetto e disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell’UFSPO
Articolo 1 Capoverso 1: Il titolo (Oggetto) è cancellato perché figura nel titolo della sezione. La frase introdutti- va è stata riformulata per rendere esplicito che il disciplinamento della legge comprende sia i dati per- sonali in generale sia i dati personali e i profili della personalità degli di particolare protezione. Le lettere a – c sono immutate. Capoverso 2: Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping non è gestito dall’UFSPO, ma dall’agenzia stessa. Di conseguenza si rende necessaria un’aggiunta. Il titolo dell’atto non deve invece esser modificato perché l’agenzia nazionale antidoping è un organo federale ai sensi dell’articolo 3 lettera h della LPD. Articolo 2 Principi del trattamento dei dati Con la distinzione fra i sistemi d’informazione dell’UFSPO e il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping introdotta nell’articolo 1 si rende necessaria una precisazione nella frase introdut- tiva. Il rimando all’articolo 1 capoverso 1 non comporta alcun cambiamento materiale. 2/8
Articoli 3, 4 e 5 Le disposizioni corrispondono al diritto attualmente in vigore.
Articolo 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati La durata del periodo di conservazione dei dati viene stabilita dal Consiglio federale ad eccezione dei dati medici per i quali il capoverso 2 resta immutato e per i quali analogamente all’articolo 26 capo- verso 2 della legge sulla sanità pubblica del Cantone di Berna è richiesto un periodo di conservazione di dieci anni.
Articolo 7 Anonimizzazione La disposizione è stata ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo.
3.2. Sistema nazionale d’informazione per lo sport
Articolo 8 Scopo Una volta ancorati i sistemi d’informazione della SUFSM e dell’agenzia nazionale antidoping a livello di legge si possono eliminare le relative disposizioni specifiche. Nella fattispecie si parla delle attuali lettere d ed h. Tuttavia questo non significa che nel sistema non sono più trattati i dati sugli esami e le misure per le violazioni delle regole del doping, cioè solo nella misura in cui è necessario per raggiun- gere gli scopi formulati. Le attuali lettere c, e, che riguardano gli ambiti sport nella scuola e sport di competizione, per gli a- spetti riguardanti il trattamento di dati personali, non hanno un significato autonomo in quanto parte di G+S. Di conseguenza entrambe le lettere possono essere eliminate.
Articolo 9 Dati L’adeguamento parziale dello scopo richiede una modifica della lista dei dati. Inoltre va esplicitamente specificato che la lista dei dati non è esaustiva, ma che il sistema dei dati più contenere altri dati per- sonali non particolarmente degni di protezione. Alla lettera f, a completamento dell’attuale disposto normativo, si introduce una formulazione più generica di «sport corretto e sicuro», concetto che copre altri ambiti oltre al doping. Si tratta in partico- lare di sanzioni sportive in relazione alla manipolazione di risultati sportivi o di gravi violazioni della regola della correttezza. In tal modo si vuole impedire che la Confederazione - nel quadro del sostegno allo sport – supporti monitori che violano i valori etici dello sport. Indirizzo degli studi e qualifiche ottenute nell’ambito degli studi sono raccolti e trattati esclusivamente nel sistema d’informazione della SUFSM (ora articoli 21 – 24). Le attuali lettere g, h possono pertanto essere eliminate in questa sede.
Articolo 10 Raccolta dei dati Le disposizioni corrispondono in gran parte al diritto attuale. Ora si precisa alla lettera e che i dati possono essere raccolti non solo presso federazioni sportive e associazioni giovanili, ma anche presso le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché altre organizzazioni. Si introducono basi legali per il settore dello sport militare (lettera g).
Articolo 11 Comunicazione dei dati Nell’ambito del nuovo sistema d’informazione per i dati della diagnostica della prestazione, gli sporti- vi interessati hanno la possibilità di accedere costantemente ai propri dati, specialmente ai quaderni d’allenamento, allo scopo di osservare i progressi conseguiti (art. 20 cpv. 2). Capoverso 1, lettera c: comprende da un lato le federazioni sportive che beneficiano del sostegno di- retto o indiretto ai sensi dell’art. 4 LPSpo e dall’altro le federazioni sportive che partecipano al pro- 3/8
gramma «Gioventù e sport» e le organizzazioni che collaborano a programmi di cui all’art. 3 LPSpo. Nella fattispecie nel quadro del programma ESA l’UFSPO sostiene per lo svolgimento di corsi desti- nati ai monitori di sport per gli adulti tutta una serie di organizzazioni che non possono essere ricon- dotte nel quadro delle federazioni sportive e associazioni giovanili. Si tratta ad esempio della fonda- zione Pro Senectute, dell’Associazione svizzera dei paraplegici o della federazione Sentieri Svizzeri. Dato che se del caso si deve garantire l’accesso al sistema d’informazione anche a queste organizza- zioni, il concetto attuale «federazioni sportive e associazioni giovanili» si rivela troppo limitante. Scuole, scuole universitarie o università hanno bisogno di accedere al sistema nazionale d’informazione per lo sport solo nella loro qualità di organizzatori di offerte G+S o della formazione dei quadri G+S. Questi gruppi possono pertanto essere unificati in un’unica categoria come pure le attuali lettere d, e. Capoverso 2: l’attuale formulazione «su richiesta, in singoli casi» porta a pensare che questo tipo di comunicazione di dati avvenga solo sporadicamente. Ciò non avviene però nel momento in cui si tra- smettono dati agli organi e alle persone compresi nel capoverso 1 ma senza accesso alla procedura di richiamo, ad esempio perché ciò non è giustificato da quantità e frequenza della richiesta di dati. Oltre a ciò si ha una trasmissione regolare - ma limitata – di dati agli organi e alle persone con cui si colla- bora regolarmente nell’ambito dello sport corretto e sicuro, come avviene ad esempio nel programma di prevenzione «cool and clean» o con la guardia aerea svizzera di salvataggio REGA.
Articolo 12 Partecipazione alle spese La disposizione è ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo.
3.3. Sistema d’informazione per i dati medici
Articoli 13, 14 e 16 Scopo, dati e comunicazione dei dati Come conseguenza della creazione di un sistema autonomo per la diagnostica della prestazione deve essere modificata la disposizione riguardante lo scopo e di conseguenza si può cancellare la disposi- zione sulla comunicazione di dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni. Inoltre, conformemente all’adeguamento nell’articolo 9, è adeguata anche la frase introduttiva dell’articolo 14. Articolo 15 Raccolta dei dati La disposizione è ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo.
3.4. Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni Articoli 17 e 18 Scopo e dati La capacità di prestazione nello sport dipende da fattori non solo fisici, ma anche psicologici, per cui si raccolgono non solo i dati riguardanti elementi come forza, velocità, accelerazione e resistenza, ma anche capacità di regolazione dell’attenzione, allenamento mentale, immagini figurate, carico psicolo- gico, etc. Già nel Messaggio concernente la legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport dell’11 novembre 2009 (FF 2009, 7113) si accenna al fatto che possono essere trattati anche dati attribuiti alla sfera intima, come indica- zioni sullo stato psichico degli atleti (FF 2009, 7153). Articolo 18, lettera e: Con dati comunicati su base volontaria sono intesi segnatamente le registrazioni effettuate nel quaderno d’allenamento elettronico.
Articolo 19 Raccolta dei dati La disposizione corrisponde quasi per intero all‘articolo 15. Oltre a ciò si chiarisce però che essen- zialmente i dati sono rilevati direttamente dall’UFSPO nell’ambito di test e misurazioni della presta- zione. 4/8
Articolo 20 Comunicazione dei dati I dati di diagnostica delle prestazioni sono destinati in primo luogo agli atleti come pure alle persone e agli organi che hanno dato l’incarico di eseguire test ed analisi. Essi possono essere d’interesse anche per il personale medico curante per stabilire in modo mirato diagnosi e terapia. Tuttavia lo sportivo deve dare l’assenso alla comunicazione dei dati a queste persone, in quanto le misure mediche che ne derivano sono nel suo esclusivo interesse. Agli atleti interessati possono essere comunicati anche risultati e dati di altri atleti nella misura in cui queste indicazioni possono influenzare la loro attività, specialmente nelle discipline di squadra, e le persone interessate hanno dato il proprio assenso. Come nel sistema d’informazione per i dati medici, anche nel sistema d’informazione per i dati riguar- danti la diagnostica medica non è previsto uno scambio automatico di dati con altri sistemi d’informazione.
3.5. Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport
Articoli 21 e 22 Scopo e dati La descrizione dello scopo e dei dati trattati corrisponde agli attuali articoli 13 (Scopo) e 14 (Dati) della LSISpo. Essi sono completati indicando che oltre alle generalità si raccolgono anche fotografie delle persone interessate. Nell‘articolo 22 lettera b si regola inoltre esplicitamente il trattamento di dati in relazione a provve- dimenti disciplinari così come previsto nell’articolo 65 OPSpo. Il trattamento di dati relativi a provve- dimenti disciplinari è indispensabile per il buon funzionamento della scuola universitaria. Poiché si tratta di dati personali degni di particolare protezione, il loro trattamento viene previsto esplicitamente. Eventuali errori disciplinari di dipendenti della SUFSM, specialmente di docenti, sono assoggettati alle disposizioni sul personale dell’Amministrazione federale e non riguardano la LSISpo. A completare l’attuale disposto dell’articolo 14 LSISpo si chiarisce inoltre che si raccolgono non solo le qualifiche finali, ma anche le valutazioni delle competenze. Inoltre il sistema, oltre ai certificati di studio, può contenere anche dati su corsi di formazione e di perfezionamento come pure eventuali titoli.
Articolo 23 Raccolta dei dati Se i dati non sono generati direttamente dall’UFSPO, questi li raccoglie presso lo studente interessato o i membri del corpo insegnante.
Articolo 24 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione e comunicazione dei dati I capoversi 1 e 2 corrispondono all’attuale articolo 15 OSISpo.
3.6. Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi
Articolo 25 Scopo In questo sistema si devono valutare non solo i corsi e i cicli di studio tenuti direttamente dall’UFSPO, ma anche quelli che ricevono contributi da parte dell’UFSPO. Si tratta in questo caso di corsi della formazione dei quadri G+S organizzati da Cantoni e federazioni. I dati raccolti servono innanzitutto all’UFSPO per verificare l’efficacia delle proprie misure. Di conseguenza trattamento e valutazione sono ordinati dall’UFSPO. L’obbligo da parte di terzi secondo la lettera b si basa sull’articolo 11 ca- poverso 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi). Per contro, i terzi coinvolti non hanno alcuna pretesa all’utilizzazione del sistema al di fuori delle attività loro ordinate, ad esempio per valutare a livello di federazione sportiva i corsi monitori.
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Articolo 26 Dati Lettera b: sono considerati capicorso le persone responsabili per concezione e organizzazione del cor- so o dell’attività formativa. Sono considerati docenti i singoli relatori, gli insegnanti, i responsabili della classe etc. Lettera c, numero 1 e 2: si tratta qui di verificare il grado di soddisfazione dei partecipanti riguardo alla qualità di contenuti e professionalità dei corsi (struttura, temi scelti, responsabile del corso, relato- ri), agli ausili didattici (impiego e contenuti) e organizzazione del corso (durata e aspetti amministrati- vi). Inoltre il sistema deve consentire di elaborare dei dati e delle valutazioni per determinare il grado di soddisfazione di partecipanti ai corsi e dei docenti di corsi e formazioni per quel che attiene la loro utilità come pure l’elaborazione di indicazioni dei docenti e dei capicorso sul feedback dei partecipan- ti. Articoli 27 e 28 I competenti servizi dell’UFSPO rilevano i dati per la valutazione dei corsi e li trattano direttamente. L’articolo 27 crea le basi legali allo scopo, l’articolo 28 stabilisce a chi tali dati possono essere comu- nicati.
3.7. Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping
Articolo 30 Scopo Il sistema d’informazione utilizzato dalla fondazione Antidoping Svizzera, l’agenzia nazionale antido- ping, serve a diversi scopi. Nell’ambito dell’informazione e della prevenzione si valutano conferenze e incontri informativi. Si raccolgono dati sull’incontro, generalità delle persone di contatto, numero di presenti (senza riferimenti a persone singole) e livello di istruzione. Inoltre il sistema d’informazione serve a valutare progetti di ricerca nei quali è coinvolta Antidoping Svizzera. I dati personali – se ciò avviene - sono trattati solo in modo anonimo. In materia di controllo, indagini e sanzioni a livello di federazioni si applica l’articolo 32 per la maggior parte dei dati. Per consentire un coordinamento a livello nazionale e internazionale i dati sono raccolti sotto forma di programmi e progetti comuni in- sieme a organizzazioni sportive nazionali e internazionali.
Articolo 31 Disposizioni generali La fondazione Antidoping Svizzera in veste di agenzia nazionale per la lotta al doping è proprietaria delle raccolte di dati del sistema d’informazione. Pertanto deve adottare tutte le misure per proteggere, garantire la sicurezza e l’integrità dei dati registrati. Essa deve garantire il diritto di consultazione da parte delle persone interessate ai sensi dell’articolo 8 LPD.
Articolo 32 Dati Lettera a: si registrano non solo le generalità degli atleti ma se del caso anche quelli di allenatori, assi- stenti, funzionari personale medico e paramedico, etc. Oltre alle generalità si registrano anche l’appartenenza alla federazione sportiva. Lettera b: per consentire lo svolgimento di controlli non solo durante ma anche al di fuori delle gare, gli organi preposti devono essere informati sul luogo di soggiorni degli atleti. Solo se dispone di tali informazioni, il controllo antidoping può lavorare in modo mirato ed efficace sfruttando l’effetto sor- presa. Gli sportivi sono pertanto tenuti in parte a comunicare i luoghi e gli orari di soggiorno in modo molto dettagliato per ogni giorno della settimana. Tali indicazioni sono richieste sia da Swiss Olympic sia dall’agenzia mondiale antidoping WADA nelle sue linee guida sul luogo di soggiorno degli atleti («Whereabouts information»). Il dovere di informare vale per gli atleti inseriti in un gruppo di control- lo. A seconda del livello delle prestazioni esistono diverse disposizioni sull’obbligo di informare. In genere vige la regola che più è alto il livello di prestazione dell’atleta, più dettagliate sono le indica- zioni da fornire sul luogo di soggiorno. Perciò in Svizzera esistono vari gruppi di controllo.
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Lettera c: oltre alle attività degli atleti è possibile registrare la funzione di allenatori, assistenti, fun- zionari, personale medico e paramedico, etc. Lettera d: se lo sportivo per motivi di salute deve assumere una sostanza o ricorrere a un trattamento vietati, sussiste la possibilità di richiedere un’esenzione a fini terapeutici (EFT). Con essa Antidoping Svizzera autorizza l’uso di sostanze e metodi vietati (lista del doping) a determinate condizioni e se non esistono forme alternative di terapia. La domanda di esenzione a fini terapeutici viene esaminata da un’apposita commissione «Farmacia e medicina» di Antidoping Svizzera. Lettera e: fra i dati emersi da indagini rientrano tutte le informazioni e i dati raccolti in relazione e reati riguardanti un caso accertato o possibile di doping. Le analisi dei campioni non sono eseguite da Antidoping Svizzera, ma in un laboratorio accreditato. I resoconti delle analisi costituiscono il motivo principale per la comminazione di sanzioni. Lettera f: testimonianze e resoconti di esperti costituiscono uno strumento sempre più importante della lotta contro il doping. L’assunzione di sostanze vietate può provocare effetti biochimici o biologici nel corpo. Eventuali irregolarità nei profili (ad es. profilo ormonale o ematico) forniscono pertanto indica- zioni su un possibile ricorso al doping. Ciò è possibile anche se non si riesce a identificare in modo univoco la sostanza vietata. Per valutare correttamente tali irregolarità sono però necessarie conoscen- ze specialistiche approfondite. Lettera g: parlando di sanzioni s’intendono quelle prese dalla competente federazione, ovvero la so- spensione dalla partecipazione alle competizioni sportive. Come ulteriori sanzioni in caso di violazio- ne delle norme antidoping possono essere considerate anche la revoca di primati, la cancellazione dei risultati ottenuti dall’atleta o l’imposizione di una pena pecuniaria. Lettera h: l’articolo 24 LPSpo stabilisce che le autorità di perseguimento penale e giudiziarie devono informare l’organo competente per le misure antidoping in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell’articolo 22 LPSpo. Per quel che riguarda le misure di cui all’articolo 20 capoverso 4 LPSpo (confisca e distruzione di prodotti dopanti), non si tratta di sanzioni ma di misure di polizia volte a evitare il diffondersi di so- stanze e metodi dopanti.
Articolo 33 Raccolta dei dati Sulla base dei pertinenti regolamenti, e in particolare dello Statuto sul doping di Swiss Olympic, gli atleti interessati sono tenuti a fornire personalmente tutta una serie di dati. Ciò riguarda in particolare indicazioni sul luogo di soggiorno se inseriti nel corrispondente pool di controllo e dati clinici in rela- zione all’autorizzazione per fini terapeutici. Comunicazioni da parte degli organi di controllo antidoping nazionali e internazionali, delle autorità doganali, dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, delle autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie avvengono sulla base degli articoli 20 e 24 LPSpo.
Articolo 34 Comunicazione dei dati Capoverso 1: il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping costituisce un sistema chiu- so non collegato ad altri sistemi. Una comunicazione dei dati a terzi avviene solo in casi isolati e con- cerne in particolare i dati sul luogo di soggiorno di sportivi, le domande di esenzione a fini terapeutici (EFT) come pure i reati di doping per consentire alle organizzazioni o alle autorità competenti di comminare le necessarie sanzioni e i controlli o – nei casi in cui probabilmente di tratta di un compor- tamento rilevante ai fini penali - di avviare le necessarie inchieste. Capoverso 2: una comunicazione dei dati allo sportivo interessato non può vanificare lo scopo della raccolta dei dati, ovvero il rilevamento e il sanzionamento di violazioni della normativa antidoping. Una comunicazione dei dati a queste persone può pertanto essere ritardata o rinviata fino a quando siano state portate a termine tutte le inchieste necessarie.
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Capoverso 3: nel campo del doping la sanzione vera e propria è costituita dal divieto di partecipare a competizioni (sospensione). Un simile provvedimento non è limitato allo sport o alla federazione in cui lo sportivo è stato sanzionato, ma si estende a tutte le competizioni nazionali e internazionali com- prese nel codice WADA o dallo statuto sul doping. In Svizzera la sospensione vale per tutte le compe- tizioni ai sensi dell’articolo 21 LPSpo e dell’articolo 75 capoverso 2 della relativa ordinanza sulla promozione dello sport. Per poter applicare tale sanzione anche nelle competizioni meno importanti e di portata locale, ivi comprese quelle cui partecipano anche persone senza la licenza della federazione, i rispettivi organizzatori devono potersi informare adeguatamente. Ciò avviene grazie alla pubblica- zione su internet della lista degli atleti sospesi. Articolo 35 Durata del periodo di conservazione Conformemente all’attuale art. 6 cpv. 2 LSISpo si prevede di conservare i dati di persone che dispon- gono della licenza di una federazione per partecipare alle competizioni al massimo fino a quando esse abbiamo compiuto 70 anni. La durata minima di conservazione proposta per i dati concernenti procedimenti penali per violazione delle disposizioni della LPSpo corrisponde a quella prevista nell’art. 6 cpv. 3 OSISpo. Per tutti gli altri dati la durata della conservazione è fissata per legge a dieci anni.
4. Effetti
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione in termini finanziari o di personale per la Con- federazione e per i Cantoni. Queste regolamentazioni in materia di protezione dei dati sono essenzial- mente neutrali dal punto di vista dei costi, poiché si aggiungono semplicemente le basi legali per l’adempimento di compiti che già ora si svolgono. Di conseguenza non ci si devono attendere riper- cussioni sull’economia pubblica.
5. Aspetti legali
Le modifiche poggiano sulle stesse basi dell’atto normativo da modificare. Secondo l’articolo 16 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) è responsabile l’organo federale che nell’adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali. Ai sensi dell’articolo 17 LPD gli organi federali han- no il diritto di trattare dati personali se esiste una base legale che lo prevede.
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