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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Ufficio federale della protezione della popolazione

Berna, 8 aprile 2013

Revisione parziale dell’ordinanza sull’allarme (OAll) Rapporto esplicativo ______________________________________________

1. Situazione iniziale

Il finanziamento dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione è disciplinato in mo- do esaustivo nella legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) e nell’ordinanza sull’allarme (OAll; RS 520.12). Secondo l’articolo 43 capoverso 1 lettera a, la Confederazione è responsabile dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione e si assume i relativi costi (art. 71 cpv. 1 lett f. LPPC). Attualmente, l’articolo 21 OAll statuisce che la Confederazione si assume i costi per i progetti, il mate- riale, l'installazione e il rimodernamento di detti sistemi (cpv. 1). I costi per l’esercizio e la manutenzione sono invece assunti dai Cantoni e dai Comuni (cpv. 2) nonché dai gestori degli impianti d'accumulazione (cpv. 3). Sempre secondo il capoverso 3, i gestori degli impianti d’accumulazione si assumono anche i costi per la realizzazione e il rimoderna- mento delle costruzioni. La presente revisione parziale precisa in particolare la ripartizione delle competenze e il finanziamento in relazione ai sistemi per dare l’allarme alla popolazione. Il principio del finanziamento da parte dell’organo responsabile finora applicato rimane invariato.

2. Tratti essenziali del progetto

Il nuovo sistema tecnico per dare l’allarme alla popolazione POLYALERT è basato su una tecnologia orientata al futuro e si compone essenzialmente di un’infrastruttura IT centrale, servizi e processi centralizzati e reti disgiunte (rete d’intervento D dell’esercito, POLYCOM e FM-RDS), componenti centralizzate dei sistemi tecnici, sottoreti POLYCOM cantonali e terminali decentralizzati (componenti decentralizzate dei sistemi tecnici) che permettono l’allacciamento delle sirene al sistema globale, e di sirene. Nell’ottica di uno sfruttamento possibilmente pluriennale e considerata la nuova conce- zione del sistema è indispensabile che la Confederazione, rispettivamente l'Ufficio fede- rale della protezione della popolazione (UFPP) quale organo responsabile della realizza- zione del sistema d’allarme POLYALERT, non si limiti a realizzare le componenti succita-

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te (infrastruttura IT con hardware, software, reti, accessi di rete, ecc.), ma si occupi an- che della gestione e della manutenzione mirata del sistema. In base al principio del fi- nanziamento da parte dell’organo competente, che rimane invariato, ne consegue che la Confederazione si deve assumere non solo i costi per la progettazione, il materiale, l’installazione e il rimodernamento delle componenti centrali dei sistemi tecnici di POL- YALERT, ma anche quelli per garantire l’esercizio e la manutenzione coordinati di tali componenti (per es. cambio di release) a livello nazionale. Ciò risulta indispensabile con- siderate le nuove esigenze tecniche del sistema d’allarme. La revisione è inoltre l’occasione per apportate altre modifiche necessarie, in particolare all’articolo 17 capoverso 2.

3. Commento ai singoli articoli

Art. 10 Scala dei livelli di pericolo Cpv. 1: la modifica concerne solo il testo francese e italiano, nel quale viene modificata la traduzione della scala dei livelli di pericolo. Le denominazioni attuali nell’OAll non corri- spondono infatti interamente alla terminologia degli organi federali specializzati in pericoli naturali, che si rifanno alla scala europea per le valanghe.

Art. 16 Confederazione Cpv. 2: lett. a: come finora l’UFPP definisce i requisiti che devono soddisfare i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione. La novità consiste nel fatto che con la nuova disposizione la Confederazione, e più precisamente l’UFPP, sarà responsabile anche della loro messa a disposizione (ad eccezione delle sirene). Come esposto al numero 2 più sopra, il nuovo sistema POLYALERT si basa su una nuo- va tecnologia e si compone essenzialmente di un’infrastruttura IT, servizi e processi cen- tralizzati, reti disgiunte (componenti centrali), terminali (componenti decentralizzate) che permettono l’allacciamento delle sirene al sistema globale, e di sirene. Al contrario del sistema INFRANET che viene a sostituire, POLYALERT è quindi un sistema nazionale che, in particolare per i motivi tecnici sopra esposti, d’intesa con i Cantoni ha dovuto es- sere acquisito in modo centralizzato dalla Confederazione. Considerato che questa esi- genza permarrà anche in futuro, la Confederazione acquisisce entrambe le componenti (centrale e decentralizzata) dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione. Un’eccezione è prevista per le sirene. Nonostante facciano parte anch’esse del sistema tecnico per dare l’allarme alla popolazione, sono messe a disposizione dai Cantoni. Il loro acquisto è per contro finanziato dalla Confederazione (art. 71 cpv. 1 lett. f LPPC in com- binato disposto con l’art. 43 cpv. 1 lett. a LPPC). Lett. b: nell’ottica di uno sfruttamento possibilmente duraturo e considerata la nuova con- cezione del sistema, d’ora in avanti l’UFPP garantisce la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti centrali del sistema. Lett. c: come finora si statuisce che l’UFPP stabilisce i mezzi per la diffusione di comuni- cati d’allerta e istruzioni di comportamento. Non è invece più previsto che l’UFPP omolo- ghi i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione. Dato che d’ora in avanti, ad ecce- 2/5

zione delle sirene, sarà l’UFPP stesso a mettere a disposizione i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione, non sussiste più la necessità di omologarli. Per contro l’UFPP continuerà a fissare i presupposti per l'omologazione delle sirene risp. di un determinato tipo di sirena e a omologarle. L’acquisizione delle sirene rimane come finora di compe- tenza dei Cantoni.

Art. 17 Cantoni Cpv. 2: Lett. a: come finora i Cantoni mettono a disposizione i sistemi tecnici per allertare le auto- rità. Lett. b: conformemente alla modifica apportata all’articolo 16 capoverso 2 (lett. a), in re- lazione ai sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione d’ora in avanti i Cantoni sa- ranno responsabili solo per la messa a disposizione delle sirene. I Cantoni sono responsabili dell’acquisizione di tutti i tipi di sirene. In futuro saranno ac- quisite solo sirene per l'allarme generale e sirene combinate (allarme generale-allarme acqua). Non saranno per contro più acquistate sirene che servono solo alla diffusione dell’allarme acqua. Già oggi le sirene per l’allarme acqua in funzione sono poche e equi- parate a sirene combinate. Cpv. 2bis: si statuisce esplicitamente che i Cantoni, oltre a continuare a garantire l’esercizio e la prontezza operativa permanente, devono provvedere anche alla manutenzione dei si- stemi tecnici per allertare le autorità. Per quanto concerne i sistemi per dare l’allarme alla popolazione, non è più menzionata esplicitamente solo la prontezza operativa permanen- te, ma anche la manutenzione. Si precisa inoltre che per quanto concerne le componenti decentralizzate e le sirene d’ora in avanti i Cantoni sono responsabili solo della manuten- zione e dell’esercizio risp. della prontezza operativa (conformemente alla modifica all’art.

16 cpv. 2 [lett. b]).

I Cantoni saranno responsabili dell’esercizio (risp. della prontezza operativa) e della ma- nutenzione di tutte le sirene, quindi anche delle sirene combinate e delle sirene per l’allarme acqua ancora esistenti. Attualmente la questione se i costi relativi alle sirene combinate e alle sirene per l’allarme acqua debbano essere assunti almeno in parte an- che dai gestori degli impianti d’accumulazione è trattata in modo molto differente da Can- tone a Cantone. Alcuni Cantoni si assumono interamente tali costi, mentre altri li riversa- no sui gestori degli impianti d’accumulazione o addirittura su terzi. D’ora in avanti si di- sciplina in modo unitario che i Cantoni sono responsabili dell’esercizio e della manuten- zione di tutti i tipi di sirene. Si introduce inoltre il concetto di «prontezza operativa permanente» conformemente agli articoli 18 capoverso 2 e 20 capoverso 3. Cpv. 2ter: si statuisce esplicitamente che i Cantoni devono mettere a disposizione e prov- vedere alla manutenzione dei sistemi di corrente d’emergenza esterni necessari. Per «si- stemi di corrente d’emergenza esterni» s’intendono i gruppi elettrogeni presso le centrali operative degli organi responsabili di attivare l’allarme. Questi sistemi sono già esistenti (per es. gruppo elettrogeno presso le sedi delle polizie cantonali) e sono utilizzati per l’infrastruttura informatica (postazioni di lavoro, stampanti, sistemi d’accesso, ecc.) di det- te sedi.

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Art. 20 Cpv. 3: considerato che d’ora in avanti la Confederazione si assume la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione delle componenti centrali del sistema, analogamente all’articolo 17 capoverso 2bis anche nel capoverso 3 del presente articolo si precisa che i gestori degli impianti d’accumulazione devono provvedere unicamente alla manutenzione e all’esercizio risp. alla prontezza operativa permanente delle componenti decentralizzate del sistema d’allarme acqua. Le sirene non sono qui menzionate poiché ne sono respon- sabili i Cantoni (art. 17 cpv. 2bis). Cpv. 3bis: analogamente all’articolo 17 capoverso 2ter si statuisce qui esplicitamente che i gestori di impianti d’accumulazione devono mettere a disposizione e provvedere alla ma- nutenzione dei sistemi di corrente d’emergenza esterni necessari. Anche in questo caso i sistemi di corrente d’emergenza sono già disponibili.

Art. 21 Il finanziamento dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione è disciplinato nella legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) ed esausti- vamente nell’OAll. Il principio del finanziamento da parte dell’organo responsabile rimane invariato. In base alle nuove esigenze tecniche del sistema, in futuro la Confederazione dovrà garantire a livello nazionale l’esercizio e la manutenzione delle componenti centra- li. Per questo motivo l’articolo 21 OAll deve essere modificato di conseguenza. Cpv. 1: la denominazione «sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione» utilizzata negli articoli 16 e 17 viene ripresa anche nell’articolo 21. Lett. a: la Confederazione si assume, come finora, i costi per la progettazione, il materia- le, l’installazione e il rimodernamento dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazio- ne. La novità consiste nel fatto che ora viene citato anche lo smantellamento; questo per due motivi. Oggi i progetti informatici vengono suddivisi in cinque fasi: sviluppo, introdu- zione, collaudo (roll out), esercizio e smantellamento. Nell’ottica di una visione globale dei cosiddetti costi del ciclo di vita dei sistemi e per motivi di trasparenza deve quindi es- sere considerato anche lo smantellamento. Sulla stessa linea l’articolo 71 capoverso 2 LPPC prevede già che la Confederazione si assume anche i costi per il necessario smantellamento dei sistemi tecnici di protezione degli impianti di protezione. Per i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione deve valere lo stesso principio. La fase dell’installazione comprende la messa in funzione, i test dei sistemi tecnici e l’istruzione ad hoc del personale di Cantoni, Comuni, organizzazioni di protezione civile e gestori degli impianti d’accumulazione. Il personale addetto all’esercizio delle sirene (atti- vazione, gestione) è istruito dalla Confederazione, come avviene ad esempio per POLYCOM. Lett. b: a causa del ritiro dal mercato di INFRANET da parte di Swisscom SA, a partire da quest’anno e entro il 2015 l’attuale sistema per dare l’allarme alla popolazione sarà gra- dualmente sostituito con il nuovo sistema POLYALERT. Questo si basa su una nuova tecnologia e si compone essenzialmente di un’infrastruttura IT centrale, servizi e processi centralizzati, reti disgiunte (rete d’intervento D dell’esercito, POLYCOM e FM-RDS; com- ponenti centrali dei sistemi tecnici), sottoreti POLYCOM cantonali, terminali (componenti decentralizzate dei sistemi tecnici) che permettono l’allacciamento delle sirene al sistema globale e di sirene. Il sistema POLYALERT integra l’allarme generale e l’allarme acqua in un unico sistema centralizzato gestito dalla Confederazione. Nonostante questa gestione centralizzata, un’attivazione autonoma dell’allarme generale e dell’allarme acqua da par- te dell’organo competente (Cantone, Comune, gestore dell’impianto d’accumulazione) rimane possibile: a seconda di come viene configurato il sistema (assegnazione dei diritti 4/5

d’attivazione), l’organo competente è abilitato ad attivare l’allarme generale, l’allarme ac- qua o entrambi i tipi d’allarme. Considerata la nuova concezione del sistema è indispensabile che la Confederazione, risp. l’UFPP quale organo responsabile della realizzazione del sistema d’allarme POL- YALERT, provveda non solo a realizzare le componenti centrali sopra indicate (infrastrut- tura IT con hardware, software, reti, accessi di rete, ecc.), ma di conseguenza anche a garantire a livello nazionale l’esercizio (risp. la prontezza operativa) e la manutenzione di tali componenti e ad assumere il relativo finanziamento. Vi rientrano ad esempio i costi per gli update di sicurezza (criminalità informatica) e i conseguenti adeguamenti degli hardware e software. Vi rientrano inoltre le prestazioni del centro di calcolo centralizzato fornite da una ditta esterna. Cpv. 2: conformemente alla modifica al capoverso 1 (lett. b) si precisa che i Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione unicamente delle compo- nenti decentralizzate dei sistemi tecnici e delle sirene. Cpv. 3: come già al capoverso 2 si aggiunge la precisazione che consegue dalla modifica del capoverso 1 per i gestori degli impianti d’accumulazione. Le sirene non sono qui menzionate poiché i relativi costi devono essere assunti dai Cantoni e dai Comuni. Come finora i gestori degli impianti d’accumulazione si assumono anche i costi per la realizza- zione e il rimodernamento delle costruzioni. Cpv. 4: i costi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei si- stemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione rimangono, come finora, a carico dei Cantoni e dei Comuni (cpv. 2) risp. dei gestori di impianti d’accumulazione (cpv. 3). Per le componenti decentralizzate dei sistemi tecnici di POLYALERT questi costi sono legati alle ubicazioni delle sirene e ai posti d’attivazione. Oggi queste prestazioni sono fornite dalla ditta Atos SA, mentre per il vecchio sistema d’allarme SFI 457 erano fornite da Swisscom SA. Nell’ambito di POLYALERT, i Cantoni, i Comuni e i gestori di impianti d’accumulazione pagano al nuovo gestore del sistema (Atos), per il tramite dell’UFPP, i costi per la gestione e la manutenzione delle componenti decentralizzate che per il si- stema INFRANET erano destinati a Swisscom SA. Per i Cantoni, i Comuni e la maggior parte dei gestori di impianti d’accumulazione, i costi per le componenti decentralizzate dei sistemi tecnici rimangono pressoché invariati. I costi forfetari per la gestione e la ma- nutenzione delle componenti decentralizzate sono già stati fissati di comune accordo con Cantoni, Comuni e gestori. I Cantoni e i gestori di impianti d’accumulazione chiedono che l’UFPP, quale organo sta- tale, si occupi di incassare i costi a favore del gestore del sistema privato (Atos), dato che garantire l’allarme alla popolazione in caso d’evento è compito dello Stato. Accertamenti condotti in tal senso hanno inoltre rivelato che una soluzione esterna avrebbe generato costi ben maggiori. Per semplificare gli iter amministrativi e ottimizzare i costi, d’ora in poi le fatture saranno inviate solo una volta l’anno, e non più mensilmente come praticato finora da Swisscom. Nel corso dello stesso anno d’esercizio l’UFPP provvederà a far pervenire al gestore del sistema (Atos) i contribuiti forfetari per l’esercizio e la manuten- zione versati dai Cantoni, dai Comuni e dai gestori degli impianti d’accumulazione. L'UFPP stabilisce l’ammontare dei costi d’esercizio e di manutenzione e li può forfetizza- re. Inoltre, in caso di necessità (per es. rincaro, eventuali nuove esigenze tecniche) ha la facoltà di adeguare i contributi. Per quanto concerne le sirene, l’UFPP non è coinvolto nel processo d’incasso. I costi derivanti dalla manutenzione e dall’esercizio delle sirene sono pagati da Cantoni e Co- muni direttamente al fornitore delle prestazioni.

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