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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO Direzione del lavoro

Novembre 2013

Rapporto esplicativo

Modifica dell’articolo 25 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)

1 Contesto

Secondo l’articolo 25 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2), le aziende delle regioni turistiche rispondenti ai bisogni specifici dei turisti possono, durante la stagione, occupare lavoratori la domenica senza autorizzazione ufficiale. L’articolo 25 OLL 2 prevede inoltre altre deroghe alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo. Sono considerate aziende delle regioni turistiche, secondo la definizione di cui all’articolo 25 capoverso 2 OLL 2, le aziende situate in località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo è particolarmente importante. Il turismo degli acquisti non rientra nell’attuale articolo 25 OLL 2. La mozione Abate1 trasmessa dalle Camere federali invita il Consiglio federale a modificare l’articolo 25 OLL 2 per rispondere meglio ai bisogni del turismo moderno, e questo coinvolgendo le parti sociali. Per garantire la protezione dei lavoratori, la modifica dovrà essere mirata e circoscritta.

2 Contesto giuridico e attuazione

Secondo l’articolo 27 della legge sul lavoro (LL) è possibile derogare a determinate disposizioni della legge se la particolare situazione delle aziende o dei lavoratori interessati lo richiede. Il capoverso 2 lettera c conferisce al Consiglio federale la competenza di statuire mediante ordinanza disposizioni speciali per le aziende che servono il turismo. La lista di cui al capoverso 2 non è esaustiva. Il Consiglio federale può quindi prendere in considerazione nuove esigenze nell’OLL 2 purché ciò sia fatto nel rispetto della legge.

1 12.3791: Rafforzamento del turismo svizzero. Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo. http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123791

2013-11-12/209 \ COO.2101.104.5.4011189

La delega al Consiglio federale della competenza di statuire disposizioni speciali per le aziende che servono il turismo ha avuto luogo in un contesto ben preciso: le disposizioni speciali erano destinate alle aziende situate nelle regioni turistiche classiche, in cui il settore alberghiero è una fonte importante di reddito e il turismo è soggetto a fluttuazioni stagionali. Nel frattempo il turismo internazionale ha però subìto notevoli cambiamenti e il nuovo tipo di clientela ha fatto sorgere nuove esigenze, che non sono più, come in passato, così strettamente legate al settore alberghiero o a fattori stagionali. La modifica dell’ordinanza, che autorizza il lavoro domenicale a condizioni ben precise per tener conto del turismo internazionale, risponde alle aspettative della mozione Abate senza peraltro stravolgere il quadro normativo sancito dalla delega di cui all’articolo 27 LL. Per attuare concretamente la mozione Abate si intende completare l’attuale regolamentazione fissando determinati criteri. All’articolo 25 OLL 2 vengono introdotti i capoversi 3 e 4, mentre i capoversi 1 e 2 rimangono invariati.

3 Commenti alle modifiche dell’articolo 25 OLL 2

Completando l’articolo OLL 2 si tiene conto delle nuove esigenze del turismo internazionale: lo shopping è uno dei motivi principali per fare un viaggio in Svizzera ed è considerato sempre più un’«avventura». La nuova aggiunta riguarda quindi innanzitutto i turisti che trascorrono le vacanze in Svizzera e che approfittano di questa occasione per fare shopping. Secondo quando previsto dal nuovo capoverso 3, i centri commerciali che servono il turismo internazionale possono occupare lavoratori la domenica senza autorizzazione durante tutto l’anno (art. 4 cpv. 2 OLL 2). Inoltre, i lavoratori devono beneficiare di almeno 26 domeniche libere per anno civile, le quali possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno a condizione che nel corso di un trimestre civile sia garantita almeno una domenica libera (art. 12 cpv. 1 OLL 2). La regolamentazione prevista al capoverso 3 si applica soltanto ai centri commerciali e non alle singole aziende. Un centro commerciale è un complesso edilizio omogeneo nel quale si concentrano numero attività commerciali. Stando alle statistiche di Svizzera Turismo la domanda di pacchetti turistici con shopping incluso rimane costante tutto l’anno, per cui questa regolamentazione speciale non è limitata alla stagione turistica come avviene nel caso dell’articolo 25 capoverso 1 OLL2 ma vale per tutto l’anno. Il capoverso 4 stabilisce la procedura e i criteri affinché un centro commerciale sia assoggettato alla suddetta disposizione speciale. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali centri commerciali servono il turismo internazionale. Tali centri dovranno essere designati in un’ordinanza del DEFR ancora da elaborare. Il DEFR interverrà tuttavia soltanto su richiesta del Cantone interessato, che deve dapprima esaminare se i criteri previsti al capoverso 4 lettere a-c sono adempiuti. Questa procedura permette di tenere adeguatamente conto delle specificità regionali e locali e consente all’autorità cantonale competente di procedere direttamente agli eventuali accertamenti sul posto. Il fatto di conferire alla Confederazione la facoltà di designare i centri commerciali interessati garantisce inoltre maggiore uniformità e trasparenza. Un centro commerciale può essere designato come centro commerciale che serve il turismo internazionale soltanto se adempie in modo cumulativo i criteri indicati qui di seguito. • L’offerta di prodotti in vendita deve essere destinata al turismo internazionale e comprendere principalmente (ossia per più della metà) articoli di lusso, ad esempio

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orologi e gioielli di alto valore ed abiti di alta moda (lettera a). Spetta innanzitutto all’autorità cantonale competente stabilire nel singolo caso se i prodotti in vendita soddisfano questa condizione. • Poiché la nuova disposizione speciale riguarda in particolare il turismo internazionale, sia la cifra d’affari dell’intero centro commerciale interessato sia quella della maggior parte dei negozi che si trovano in tale centro deve provenire principalmente (ossia per più della metà) dalla clientela internazionale (lettera b). La prova deve fornirla il centro commerciale in questione. Siccome nel momento in cui viene presentata la domanda di inclusione nell’ordinanza del DEFR i centri commerciali non possono in linea di principio occupare personale la domenica, la base di calcolo sarà la cifra d’affari realizzata nei giorni feriali (dal lunedì al sabato). Per quanto riguarda il periodo di calcolo, per i centri commerciali esistenti occorre basarsi in generale sulla cifra d'affari di un intero anno in modo da disporre di dati affidabili. Il periodo preso in considerazione per i centri nuovi, invece, può essere più breve ma non inferiore a tre mesi. • Il centro commerciale deve trovarsi in una regione turistica secondo il capoverso 2, ovvero in una località che offre cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo è particolarmente importante. Il centro commerciale può però anche trovarsi a una distanza massima di 10 chilometri dal confine svizzero (lettera c). Introducendo il criterio della regione di confine e limitandola a una fascia di 10 chilometri lungo la frontiera svizzera si tiene conto in particolare dei turisti internazionali che si fermano in Svizzera solo brevemente e a scopo di shopping, per poi proseguire il viaggio. In questo modo si fissano anche limiti chiari e misurabili.

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