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Indagine conoscitiva

1 Ordinanza sull’allevamento di animali

(OAlle)

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Contributi per la conservazione delle razze svizzere

In Svizzera, oltre alle organizzazioni di allevamento riconosciute dall'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, ne esistono altre che forniscono un notevole contributo per la conservazione delle razze sviz- zere. Attualmente, solo le organizzazioni di allevamento riconosciute e le organizzazioni riconosciute dall'UFAG specificamente per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere possono richiedere i rispettivi contributi. A tale scopo, queste organizzazioni devono possedere per- sonalità giuridica propria e avere sede in Svizzera, nonché disporre di statuti giuridicamente validi secondo cui ogni allevatore e ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento (se sono previste affiliazioni collettive) può diventare membro dell'organizzazione. Devono inoltre garantire un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle attività zootecniche e tenere una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni gestite. La con- dizione concernente l'affiliazione, in base alla quale allevatori e associazioni o consorzi di allevamento sono membri, rappresenta un ostacolo per alcune organizzazioni, poiché impedisce loro di richiedere i contributi per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere.

1.1.2 Contributi per l'allevamento di bovini - Introduzione di un esame dello stato di salute per i bo- vini

Nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla revisione totale dell'ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310), nel 2012, l'Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter ASR ha richiesto un sostegno finanziario per un esame dello "stato di salute", secondo norme riconosciute internazio- nalmente, per gli animali della specie bovina. Con l'entrata in vigore, il 31 ottobre 2012, dell'OAlle (art. 8 cpv. 1 OAlle) è stata creata la base legale per il diritto a contributi per gli esami dello stato di salute. Un gruppo di lavoro, composto da esperti della filiera bovina, ha elaborato una proposta d'impostazio- ne di un simile esame, successivamente presentata all'UFAG.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

1.2.1 Contributi per la conservazione delle razze svizzere

Con la modifica, possono richiedere contributi per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere anche organizzazioni che non possono essere riconosciute dall'UFAG come or- ganizzazioni di allevamento in base all'articolo 5 capoverso 1 o come organizzazioni in base all'artico- lo 5 capoverso 3 lettera a, ma che si impegnano nell'ambito della selezione per la conservazione delle razze minacciate. In futuro, tali organizzazioni potranno ricevere contributi per progetti in tale ambito, senza che i rispettivi statuti prevedano l'affiliazione di tutti gli allevatori, nonché di tutti i consorzi e associazioni di allevamento. Negli ultimi 10 anni, la Confederazione ha sostenuto progetti per la con- servazione delle razze svizzere con un importo medio annuo di 350'000 franchi circa. Quando le or- ganizzazioni che non adempivano le condizioni sovraesposte avevano ancora il diritto di richiedere contributi per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere, veniva concesso loro circa 1/3 dei contributi totali erogati annualmente. In Svizzera, dall'introduzione dei contributi per misure di conservazione possono inoltrare progetti all'UFAG circa 20 organizzazioni di allevamento riconosciute secondo l'articolo 5 capoverso 1 e organizzazioni riconosciute secondo l'articolo 5 capo- verso 3 lettera a. La maggior parte dei fondi a disposizione dovrà rimanere appannaggio di queste ultime. Per tale motivo, le organizzazioni riconosciute secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera b pos- sono richiedere contributi per un ammontare massimo di 150'000 franchi.

1.2.2 Introduzione di un esame dello stato di salute per i bovini

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle) Indagine conoscitiva

Le federazioni di allevamento di bovini sono interessate alla rilevazione e registrazione delle caratteri- stiche sanitarie nell'ambito di un esame dello stato di salute secondo standard riconosciuti internazio- nalmente soprattutto per poterne utilizzare i referti clinici e diagnostici per la selezione di animali robu- sti, in particolare nell'ambito della genomica. Con il progetto "Rilevazione delle caratteristiche sanita- rie" le organizzazioni di allevamento perseguono i seguenti obiettivi:

- migliorare la salute degli effettivi di bestiame da latte e, di conseguenza, allevare vacche più robuste; - migliorare la redditività degli effettivi di bestiame da latte mediante la riduzione dei costi nella gestione aziendale e la diminuzione delle perdite di produzione; - potenziare a livello internazionale la competitività della genetica svizzera.

Nella detenzione e nell'allevamento del bestiame da latte attualmente si mira a vacche resistenti alle malattie e longeve con una buona valorizzazione del foraggio. La rilevazione sistematica e regolare dei dati sulla salute costituisce la base per tutti i provvedimenti volti a migliorare lo stato di salute degli animali. Con il loro impegno, inoltre, le organizzazioni di allevamento contribuiscono notevolmente alla Strategia per la salute animale in Svizzera 2010+ dell'Ufficio federale di veterinaria UFV. La banca dati creata dalle organizzazioni di allevamento, che prevede interfacce per terzi come uffici e veterinari, offrirà molte altre possibilità, come ad esempio quella di utilizzare i dati per le attività della strategia per gli antibiotici e il previsto sistema di allerta precoce della Confederazione.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 5 capoverso 3 Alla lettera b si aggiunge che un'organizzazione che realizza progetti per la conservazione delle razze svizzere per i quali vuole far richiesta di contributi alla Confederazione deve sancire la conservazione delle razze svizzere minacciate nei propri statuti giuridicamente validi o nel proprio atto di fondazione. Deve inoltre possedere personalità giuridica propria e avere sede in Svizzera, nonché garantire di poter eseguire correttamente le attività zootecniche a livello personale, tecnico, organizzativo e finan- ziario. Grazie alla collaborazione di routine con le organizzazioni di allevamento riconosciute, le orga- nizzazioni per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere hanno accesso ai dati zootecnici rilevanti e sono in grado di garantire attività zootecniche e misure nell’ambito dei pro- grammi di conservazione di una razza. Per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zoo- tecniche gestite deve tenere una contabilità unica.

Articolo 15 capoverso 2 lettere c e g nonché capoversi 7 e 8 Il nuovo esame dello stato di salute viene finanziato mediante un trasferimento di fondi all'interno del preventivo per l'allevamento di bovini, segnatamente nell'ambito degli esami dell'attitudine lattifera. Per assegnare i contributi agli esami dello stato di salute si riducono in maniera corrispondente i con- tributi per le analisi di campioni di latte con il metodo ICAR A4. Il trasferimento dei fondi così liberati dovrebbe servire per concedere alle organizzazioni di allevamento di bestiame da latte un contributo per l'esame dello stato di salute con il metodo ICAR (internazionalmente riconosciuto). Il contributo è di 1 franco per ogni prima diagnosi, conformemente al regolamento sull'esame dello stato di salute. Quest'ultimo è sovvenzionato con al massimo 3 franchi per animale e anno. Il regolamento sull'esame dello stato di salute deve adempiere le condizioni di cui all'articolo 8 OAlle del 31 ottobre 2012 ed es- sere approvato dall'UFAG. L'importo complessivo accordato all'allevamento di bovini resta invariato a un massimo di 25 milioni l'anno.

bis Articolo 23 capoverso 1 Alla conservazione delle razze svizzere continueranno a essere destinati al massimo 900'000 franchi l'anno, dei quali non oltre 150'000 potranno essere concessi a organizzazioni di cui all'articolo 5 capo- verso 3 lettera b. Il restante importo, di al massimo 750'000 franchi, resta a disposizione delle organiz-

Ordinanza sull’allevamento di animali

zazioni di allevamento riconosciute dall'UFAG e delle organizzazioni di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera a.

Allegato 1 numeri 1, 3, 4 e 7 Al numero 1 Allevamento di bovini viene stabilito il termine per la presentazione della domanda di contributi nonché il periodo di riferimento per l'esame dello stato di salute. Tale termine scade il 15 dicembre, il periodo di riferimento si estende dal 1° dicembre al 30 novembre. Al numero 3 Allevamen- to di suini sono stati modificati i periodi di riferimento e i termini per la presentazione della domanda in vista dell’assegnazione di contributi per animali iscritti nel libro genealogico, esami nell’azienda e in una stazione, esami in una stazione concernenti l’odore del verro nonché infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondi- tà e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divul- gazione dei risultati zootecnici. I periodi di riferimento si estendono dal 1° dicembre al 30 novembre. I termini per la presentazione della domanda scadono il 15 dicembre. Al numero 4 Allevamento di ovini escluse le pecore da latte il titolo è stato completato aggiungendo Periodo di riferimento. Al numero 7 Allevamento di api mellifere viene introdotto un periodo di riferimento per gli animali iscritti nel libro genealogico (regina) e per la stazione di fecondazione A e B. Tale periodo va dal 1° dicembre al 30 novembre, di conseguenza, nel titolo della tabella "giorno di riferimento" viene sostituito con "periodo di riferimento".

1.4 Conseguenze

1.4.1 Confederazione

Il fatto che ora anche organizzazioni, che non possono essere riconosciute come organizzazioni di allevamento, possano richiedere contributi per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere non ha, per la Confederazione, ripercussioni sul piano finanziario. Potrebbe solo com- portare una ridistribuzione dei fondi per la promozione dell'allevamento, qualora ogni anno la Confede- razione dovesse versare fino a un massimo di 150'000 franchi in più per la conservazione delle razze svizzere. Concretamente verrebbero ridotti i contributi per le singole misure zootecniche. Per la Con- federazione, tale modifica non ha ripercussioni neanche sul piano del personale.

L'introduzione di un esame dello stato di salute con il metodo ICAR non ha, per la Confederazione, ripercussioni sul piano finanziario, poiché detto esame sarà finanziato mediante un trasferimento dei fondi all'interno del preventivo dell'allevamento di bovini.

1.4.2 Cantoni

Il fatto che ora anche organizzazioni, che non possono essere riconosciute come organizzazioni di allevamento, possano richiedere contributi per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere e l'introduzione dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR non hanno, per i Cantoni, ripercussioni sul piano finanziario e del personale.

1.4.3 Economia

Il fatto che ora anche organizzazioni, che non possono essere riconosciute come organizzazioni di allevamento, possano richiedere contributi per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere e l'introduzione dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR non hanno riper- cussioni per l'economia.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche sono compatibili con il diritto internazionale, in particolare sono rispettate le disposizioni di cui all’appendice 4 dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo con l’UE.

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle) Indagine conoscitiva

1.6 Entrata in vigore

La modifica entra in vigore il 1° luglio 2014.

1.7 Basi legali

La base legale di tale modifica d'ordinanza è costituita dagli articoli 142 e 143 della legge sull'agricol- tura (LAgr; RS 910.1).