Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO Direzione del lavoro
Dicembre 2013
Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) – nuova disposizione speciale per le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni (art. 43a OLL 2)
1 Situazione iniziale
Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni forniscono prestazioni per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi tipo. Può trattarsi ad esempio di concerti, commedie musicali, raduni, eventi di gala e manifestazioni sportive. Le attività in questione comprendono in particolare compiti organizzativi, il montaggio e lo smontaggio di installazioni tecniche (ad es. palcoscenico, compresi l’illuminazione e il suono) e della decorazione e del mobilio, la preparazione e la manutenzione delle installazioni prima, durante e dopo una manifestazione nonché la fornitura di personale.
Il fatto che i collaboratori di queste aziende intervengano spesso in un breve spazio di tempo presso diverse aziende e manifestazioni rende molto difficile l’applicazione delle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo previste dalla legge sul lavoro (LL) e dall’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro. Benché l’OLL 2 contenga varie disposizioni speciali potenzialmente applicabili a determinate attività di questi collaboratori1, un’azienda può avvalersi di un solo articolo dell’OLL 2 poiché altrimenti né l’azienda e i suoi collaboratori né le autorità d’esecuzione potrebbero mantenere una visione d’insieme. A ciò si aggiunge il fatto che alcune manifestazioni non possono, se non con un’interpretazione molto ampia, essere considerate soggette alle attuali disposizioni dell’OLL 22. L’attuale OLL 2 non è stata pensata per contemplare le molteplici attività di queste aziende e si pongono problemi di delimitazione.
Per trovare una soluzione a queste difficoltà, è stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli interlocutori sociali e della SECO. Esso è giunto alla conclusione che,
1 Ad es. l’articolo 35 OLL 2 per l’attività nei teatri permanenti o l’articolo 43 OLL 2 per quella nelle aziende per conferenze, congressi e fiere. 2 Cfr. gli eventi di marketing e di gala.
per avere una situazione più chiara, occorre introdurre nell’OLL 2 una disposizione speciale specifica per le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni. Il presente progetto di modifica dell’ordinanza è il risultato delle discussioni condotte nell’ambito di questo gruppo.
2 Spiegazione del nuovo articolo 43a OLL 2
Campo d’applicazione della nuova disposizione (cpv.3) Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni propongono servizi per conto proprio o per conto di terzi presso sedi fisse o variabili per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni rivolte al pubblico quali tournée, concerti e manifestazioni sportive3. Esse preparano le infrastrutture necessarie per tali manifestazioni o se le procurano presso terzi. Inoltre, forniscono il personale per l’organizzazione e lo svolgimento di queste manifestazioni.
Disposizioni speciali applicabili (cpv. 1 e 2) Le disposizioni speciali menzionate qui di seguito possono essere applicate soltanto se il lavoro notturno e domenicale è necessario per il montaggio e lo smontaggio dell’allestimento e delle installazioni delle manifestazioni nonché per la loro preparazione e la loro manutenzione. Le attività in questione comprendono, ad esempio, la messa a disposizione della tecnica, dei compiti di controllo o di installazione, lo smontaggio dell’infrastruttura e delle installazioni nonché la loro preparazione e la loro manutenzione appena prima, durante e dopo una manifestazione. I lavori che non sono strettamente legati allo svolgimento della manifestazione a breve termine – ad esempio la preparazione di una manifestazione a lungo termine o le attività pubblicitarie che la precedono – non soggiacciono alle disposizioni speciali.
L’articolo 43a OLL 2 si applica ai lavoratori interessati indipendentemente dal luogo in cui intervengono. Se i collaboratori di un’azienda che fornisce servizi destinati a manifestazioni intervengono temporaneamente in un teatro permanente, ad esempio, si applica anche a loro l’articolo 43a OLL 2. Ai dipendenti dello stesso teatro si applica invece l’articolo 35 OLL 2 anche se vi intervengono collaboratori esterni per i quali vigono in parte altre disposizioni di diritto del lavoro.
Articolo 4 Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono fare lavorare i loro collaboratori per tutta la notte e tutta la domenica senza dover richiedere un’autorizzazione ufficiale. Questa disposizione esonera le aziende unicamente dall’obbligo di disporre di un’autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono invece essere osservate.
Articolo 7 capoverso 1 I lavoratori possono essere occupati fino a 11 giorni consecutivi. Se si ricorre a questa possibilità, immediatamente dopo il periodo massimo di 11 giorni lavorativi consecutivi deve essere accordato un riposo settimanale di almeno tre giorni. Questo periodo di riposo deve essere accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero. Ne risulta quindi un periodo di
3 Può trattarsi di manifestazioni di qualsiasi tipo, pertanto l’elenco non è esaustivo.
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riposo settimanale di almeno 83 ore consecutive (3 x 24 ore + 11 ore). L’azienda deve inoltre accordare la settimana di cinque giorni nella media dell’anno civile4.
L’articolo 7 capoverso 1 è applicabile soltanto ai lavoratori occupati in una stessa manifestazione di lunga durata senza interruzione. L’articolo 43a capoverso 2 OLL 2 prevede, a tutela dei lavoratori interessati, che il prolungamento della settimana lavorativa non può essere applicato contemporaneamente al prolungamento della durata del lavoro notturno (disciplinata a sua volta dall’art. 10 cpv. 4 OLL 2).
Articolo 10 capoverso 4 In deroga alle disposizioni della legge sul lavoro e dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono estendere la durata del lavoro notturno, per singole notti, a 11 ore in uno spazio di 13 ore. In tal modo possono far fronte a picchi di lavoro. Questo carico supplementare è compensato dal fatto che la durata del lavoro notturno non può superare le 9 ore regolamentari per notte nella media dell’anno civile.
Il prolungamento della durata del lavoro notturno non può essere applicato contemporaneamente al prolungamento della settimana lavorativa (quest’ultima possibilità è prevista dall’art. 7 cpv. 1 OLL 2).
Articolo 11 Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono anticipare o differire di tre ore al massimo l’intervallo domenicale (art. 18 cpv. 1 LL). Questo spostamento può essere effettuato soltanto per l’intera azienda o per una sua parte ben definita e non per singoli lavoratori. È inoltre necessario il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).
Articolo 12 capoverso 1 Secondo questa disposizione, i lavoratori hanno diritto a 26 domeniche libere per anno civile, che possono però essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera.
Articolo 13 Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato (art. 20 cpv. 2 LL), ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile.
4 Per quanto riguarda il calcolo della settimana di cinque giorni nella media dell’anno civile si rinvia al commento dell’articolo 22 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1). http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02072/index.html?lang=it (www.seco.admin.ch -> Temi -> Protezione dei lavoratori -> Basi legali -> Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2)
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