Revisione parziale dell'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Modifica dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale (RS 414.711.5)
Stato: dicembre 2013
1 Contesto
Per le professioni sanitarie insegnate nelle scuole universitarie professionali (dietetica, ergoterapia, ostetrica e fisioterapia) l’ottenimento retroattivo di un titolo SUP è possibile dal 1° maggio 2009 in virtù dell’ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universi- taria professionale. La formazione in cure infermieristiche continua a essere offerta anche dalle scuole specializzate supe- riori. Secondo l’articolo 23 capoverso 4 in combinato disposto con l’allegato 5 punto 4 capoverso 1 let- tera g dell’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di for- mazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS, RS 412.101.61), i professionisti del settore sanitario che hanno ottenuto il loro diploma in una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) sono legittimati a portare il titolo di «infermiera diplomata SSS» / «infer- miere diplomato SSS». Per queste persone è dunque garantito il diritto di portare un titolo aggiornato. La situazione di partenza è pertanto diversa da quella delle altre professioni sanitarie, che vengono oggi insegnate esclusivamente nelle scuole universitarie professionali. Ora, nel settore delle cure infermieristiche c’è un grande fabbisogno di personale qualificato. Vi sono titolari di un diploma di diritto previgente rilasciato da una scuola specializzata superiore che, attraver- so ulteriori formazioni qualificanti del campo specifico, hanno acquisito competenze corrispondenti a quelle di un diploma di bachelor in cure infermieristiche di livello SUP. A queste persone si intende da- re la possibilità di portare un titolo corrispondente alla propria formazione e alle proprie competenze e di acquisire ulteriori qualifiche professionali e scientifiche accedendo, in particolare, a cicli di studio master successivi. Sotto il profilo della comparabilità delle competenze acquisite è assolutamente necessario – in un’ottica giuridica, ma anche lavorativa – introdurre una regolamentazione ORT per le cure infermieri- stiche.
2 Basi legali per l’ottenimento retroattivo del titolo SUP (ORT)
Secondo la disposizione transitoria B capoverso 1 lettera c della legge federale del 6 ottobre 1995 sul- le scuole universitarie professionali, il DEFR disciplina le modalità per la conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Nel settore sanitario la conversione dei titoli è possibile dal 1° maggio 2009 per i diplomi rilasciati dalla CRS di dietista diplomato/a, ostetrico/a diplomato/a e fisioterapista diplo- mato/a. In futuro, questa conversione dei titoli dovrà essere possibile anche per i titolari dei diplomi in cure infermieristiche elencati nell’ordinanza.
3 Regolamentazione proposta e motivazione
La regolamentazione prevede che i titolari di un diploma in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS possano ottenere retroattivamente un titolo di scuola universitaria professionale a condizione di aver assolto una formazione specialistica supplementare di livello superiore («höhere Fachausbildung in Pflege Stufe II» (HöFa II), «spécialiste clinique niveau II» o «höhere Fachausbildung in Pflege Stufe I») e un corso postdiploma presso una scuola universitaria comprendente almeno 200 lezioni o 10 punti di credito ECTS. Nel corso delle loro formazioni e della loro pluriennale esperienza pratica, i titolari di questi diplomi hanno acquisito competenze che li abilitano ad assumere compiti dirigenziali nel loro settore profes- sionale specifico. Queste persone dispongono delle competenze richieste per partecipare a progetti e ricerche nel campo delle cure infermieristiche e per contribuire al trasferimento dei relativi risultati nell’insegnamento e nella prassi quotidiana. Pertanto, le loro competenze professionali e scientifiche sono paragonabili sotto ogni aspetto a quelle attestate con il rilascio di un diploma di bachelor. Alla lu- ce della carenza di personale qualificato, consentire a persone altamente qualificate di ottenere re-
troattivamente un titolo corrispondente alle proprie competenze e di poter accedere direttamente a ci- cli di studio di livello superiore è una misura del tutto sensata anche in termini economici.
4 Spiegazioni in merito agli articoli modificati
bis Articolo 1 capoverso 3 lettera a numero 1 e lettera d nonché capoverso 4 bis Art. 1 cpv. 3 lett. a numero 1 e lett. d I presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel settore di studio della sanità di cui all’articolo 1 capo- verso 1 lettera g LSUP sono: a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati: bis 1 . uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla Croce Rossa Svizzera, purché il diploma sia in- tegrato da una formazione supplementare di cui alla lettera d: – «infermiere/a diplomato/a in cure infermieristiche, livello II», – «infermiere/a diplomato/a in cure generali», – «infermiere/a diplomato/a in psichiatria», – «infermiere/a diplomato/a pediatria», – «infermiere/a diplomato/a in igiene materna», – «infermiere/a a domicilio», – «infermiere/a in cure integrate». bis d. per i titolari di un diploma di cui alla lettera a numero 1 : una delle seguenti formazioni supple- mentari: 1. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe II (HöFa II)» del SBK Bildungszentrum (BIZ), della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del Weiterbildungszentrums Gesundheits- berufe (WE’G); 2. una formazione di «spécialiste clinique niveau II» della École supérieure d'enseignement in- firmier (ESEI);
3. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe I (HöFa I)» riconosciuta dall’ASI;
4. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe I» della Kaderschule für die Krankenpflege Aar- au, del WE’G o del Careum Bildungszentrum; 5. una «höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG)» con indirizzo in cure in- fermieristiche del WE’G;
6. un «höheres Fachdiplom Spitex-Pflege» del WE’G;
7. un «höheres Fachdiplom Gemeindepsychiatrische Pflege» del WE’G..
La base per l’ORT in cure infermieristiche è costituita dai diplomi di diritto previgente riconosciuti dalla CRS di «infermiere/a diplomato/a», «infermiere/a diplomato/a in cure infermieristiche, livello II», «infermiere/a diplomato/a in cure generali», «infermiere/a diplomato/a in psichiatria», «infermiere/a di- plomato/a in pediatria», «infermiere/a diplomato/a in igiene materna», «infermiere/a a domicilio» e «in- fermiere/a in cure integrate», accompagnati da una formazione specialistica qualificante in cure infermieristiche di livello superiore («HöFa II», «spécialiste clinique niveau II» o «HöFa I»). Durante queste formazioni specialistiche vengono trasmesse le seguenti competenze, rilevanti per l’ottenimento del titolo di scuola universitaria professionale: • coloro che hanno concluso un ciclo di formazione della «höhere Fachausbildung in Pflege» di livello II dispongono di competenze approfondite nei campi delle teorie curative, della ricerca, della ricerca applicata, dello sviluppo della qualità e dello sviluppo organizzativo. In qualità di esperti assumono funzioni dirigenziali nel loro campo d’attività professionale, par- tecipano a progetti di ricerca e sono responsabili della garanzia della qualità all’interno delle istituzioni in cui operano. Ai cicli di formazione «HöFa II» sono ammessi, tra l’altro, i titolari di un diploma in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS che hanno frequentato inoltre una formazione «HöFa I» o un ciclo di perfezionamento di livello equivalente o superiore. La for- mazione comprende almeno 600 lezioni. I diplomi «HöFa II» o «spécialiste clinique niveau II» sono stati rilasciati da centri di formazione (BIZ, Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, WE’G, ESEI) che vantano una grande esperienza, sono ampiamente riconosciuti nel settore e possono garantire formazioni di alto livello qualitativo;
- i cicli di formazione della «höhere Fachausbildung in Pflege» di livello I sono incentrati sull’approfondimento dei processi di cura. In virtù delle loro conoscenze approfondite in ambi- to curativo, le persone che hanno concluso tale formazione sono in grado di guidare un team infermieristico nella gestione di situazioni complesse e di promuovere la qualità delle cure of- ferte. Ai cicli di formazione «HöFa I» sono ammessi, tra l’altro, i titolari di un diploma in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS. Tali formazioni comprendono almeno 330 lezioni (sei lezioni per giorno di insegnamento). Per le formazioni riconosciute dalla CRS la qualità viene garantita dall’associazione professionale stessa. Per i titoli rilasciati dalla Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, dal Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe (WE’G) e dal Ca- reum Bildungszentrum, la qualità viene garantita dai rispettivi istituti.
- in termini di contenuti e condizioni d’ammissione, le formazioni qualificanti in cure infermieri- stiche che portano al conseguimento del «höheres Fachdiplom in Spitex-Pflege» e del «höheres Fachdiplom in Gemeindepsychiatrischer Pflege» rilasciati dal WE’G sono para- gonabili alla formazione «HöFa I» e comprendono 600 lezioni. Esse sono pertanto considera- te formazioni equivalenti a quest’ultima.
Capoverso 4 Non devono attestare la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario i titolari di un diplo- bis ma di cui al capoverso 3 lettera a numero 1 che hanno frequentato una delle formazioni seguienti: a. «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe II (HöFa II)» del BIZ, della Kaderschule für die Kranken- pflege Aarau o del WE’G; o b. formazione di «spécialiste clinique niveau II» della ESEI.
Frequentando un corso postdiploma di livello universitario nel settore sanitario (cfr. articolo 3 bis dell’ordinanza), i titolari dei diplomi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera a punto 1 e all’articolo 1 capoverso 3 lettera d acquisiscono competenze scientifiche e metodologiche supplementari di livello universitario. Questa prescrizione è volta a garantire che i titolari di un titolo SUP ottenuto retroattiva- mente dispongano di competenze paragonabili anche nei campi della ricerca e dello sviluppo della qualità. Chi dispone di un titolo della «HöFa II» o una formazione di «spécialiste clinique niveau II» vanta già le necessarie conoscenze professionali in ambito sanitario e dispone di competenze approfondite nei campi della ricerca applicata, della garanzia della qualità e dello sviluppo organizzativo. Le sue competenze corrispondono dunque interamente a quelle che si acquisiscono al termine di un ciclo di studio bachelor. Quindi, la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario non è più neces- saria.
Articolo 9 capoverso 2 Le procedure pendenti al momento dell'abrogazione della presente ordinanza sono decise secondo il diritto anteriore.
Questo capoverso mette la base per trattare le domande di riconoscimento presentati prima della fine dell'anno 2020 e ancora pendenti al momento dell'abrogazione dell'ordinanza.
Articolo 10 capoverso 2 Essa rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020.
Il periodo di validità dell’ordinanza è limitato fino alla fine del 2020. Per motivi organizzativi e di eco- nomia procedurale questa limitazione dev’essere la medesima per tutti i settori di studio. L’ORT è una procedura volta a garantire ai titolari dei diplomi di diritto previgente di portare un titolo di formazione aggiornato. La limitazione al 2020 concede a tutti gli interessati, e quindi anche alle persone attive in ambito curativo, un margine di tempo sufficiente per effettuare i dovuti preparativi e presentare la do- manda per tempo. È un dato di fatto che oggi, ad eccezione della sanità, il numero delle domande è già fortemente calato in numerosi settori di studio.
5 Ripercussioni
L’ottenimento retroattivo del titolo SUP facilita ai titolari di un diploma di diritto previgente che hanno assolto una formazione professionale superiore qualificata l’accesso alle offerte di formazione e perfe- zionamento del livello universitario come pure la convalida degli apprendimenti acquisiti. L’ORT pro- muove quindi la permeabilità del sistema formativo e crea trasparenza in relazione allo stato attuale delle competenze. Queste misure contribuiscono a prolungare la permanenza nel settore professiona- le delle persone qualificate e motivate, ad incrementare l’attrattiva della professione e ad attenuare la carenza di personale qualificato. Sin dall’inizio, i costi della procedura ORT sono interamente coperti dalle tasse riscosse. Per garantire lo svolgimento regolare della procedura per l’ORT in cure infermieristiche, che inizierà non prima di metà 2014, la SEFRI prevede di impiegare per tre anni mezzo posto di lavoro supplementare (0,5 %). Grazie a effetti sinergetici positivi, le risorse necessarie potranno essere messe a disposizione nell’ambito dell’attuale effettivo di personale.