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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Riferimento/Numero d’incarto: L362-2043

Revisione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Rapporto esplicativo

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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Panoramica delle modifiche principali dell’OTRif Parte 1: Spiegazioni generali

1. Situazione iniziale

1.1 Ricezione di rifiuti presso la sede dell’azienda fornitrice

1.2 Obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti 1.3 Agevolazioni in caso di importazione ed esportazione di campioni di rifiuti destinati ai la- boratori 1.4 Quantitativo soglia per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti secondo la procedura di controllo verde

2. Basi legali della revisione

3. Rapporti con la legislazione europea

4. Ripercussioni della modifica dell’ordinanza

4.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la Confederazione

4.2 Ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni

4.3 Ripercussioni per l’economia

Parte 2: Spiegazioni delle singole modifiche Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera Sezione 2: Ricezione di rifiuti Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti Sezione 1: Limitazioni all’esportazione e all’importazione Sezione 2: Esportazione Sezione 3: Importazione Sezione 5: Notifica ed etichettatura

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Panoramica delle modifiche principali della revisione dell’OTRif

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera  Ricezione di rifiuti presso la sede dell’azienda fornitrice

Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti  Obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti  Agevolazioni in caso di importazione ed esportazione di campioni di rifiuti destinati ai laboratori  Quantitativo soglia per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti secondo la procedura di controllo verde

Parte 1: Spiegazioni generali

1. Situazione iniziale

L’articolo 11 dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) non stabilisce in modo realmente vincolante il luogo in cui deve avvenire la consegna dei rifiuti speciali. La mozione Baumann del 12 giugno 2009 chiede che nell’OTRif si specifichi che il controllo dei rifiuti speciali non debba essere sempre effettuato nella sede dell'impresa di smaltimento ma che possa avvenire, se del caso, anche presso la sede dell'azienda fornitrice. Pertanto, in determinati casi, l’azienda fornitrice potrebbe essere liberata dalla responsabilità legata allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente al momento della consegna dei rifiuti all’impresa di smaltimento. Nella sua risposta, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a precisare il testo dell’OTRif ai sensi della mozione. La mozione è stata accolta dal Consi- glio nazionale (CN) e dal Consiglio degli Stati (CS) rispettivamente il 25 settembre 2009 e il 30 no- vembre 2010.

L’articolo 8 della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea; RS 0.814.05) obbliga lo Stato di esportazione a provvedere affinché i rifiuti esportati siano reimportati nello Stato di esportazione se non possono essere smaltiti all’estero come previsto. Gli articoli 33 e 34 OTRif prescrivono per l’esportatore la ripresa dei rifiuti. Conformemente all’articolo 20 OTRif, esso può garantire a favore dell’UFAM i necessari costi di smaltimento se così è previsto dal diritto di uno Stato importatore o di uno Stato di transito. Considerato che non si tratta però di un obbligo e che ci sono Stati in cui la legi- slazione non richiede la garanzia dei costi di smaltimento o Stati che per l’importazione dei rifiuti chie- dono che la garanzia sia costituita a loro favore, in caso di insolvenza dell’esportatore, vi è il rischio che la Svizzera debba farsi carico dei costi della ripresa dei rifiuti. Anche se l’esportatore costituisce la garanzia finanziaria a favore dello Stato importatore, l’accesso alla stessa potrebbe essere difficolto- so. A prescindere dalla legislazione dello Stato importatore o di transito, in futuro, per ridurre al mini- mo questi rischi, l’esportatore dovrà essere obbligato a fornire una garanzia finanziaria a favore dell’UFAM. Il numero delle contestazioni sollevate dalla dogana svizzera o da autorità estere è forte- mente aumentato negli ultimi anni. Se nel 2007 i casi trattati erano solo 25, nel 2012 se ne sono con- tati già 171. In due casi verificatisi nel 2012, l’UFAM ha dovuto organizzare la ripresa e lo smaltimento. In uno di questi due casi si è fatta valere la garanzia finanziaria di 500 000 franchi. In un altro caso risalente al 1992, la Confederazione si è fatta carico della metà dei costi complessivi di 8,8 milioni di franchi.

Inoltre, due modifiche di modesta entità faciliteranno dal punto di vista amministrativo il traffico tran- sfrontaliero di campioni di rifiuti destinati ai laboratori e di piccole quantità di rifiuti secondo la lista verde.

Le principali modifiche dell’OTRif si possono sintetizzare come segue:

1.1 consegna dei rifiuti presso la sede dell’azienda fornitrice;

1.2 obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti;

1.3 agevolazioni in caso di esportazione di campioni di rifiuti per laboratori;

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1.4 quantitativo soglia per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti secondo la procedura di controllo verde.

1.1 Ricezione di rifiuti presso la sede dell’azienda fornitrice

La ricezione di rifiuti speciali avviene di regola presso la sede dell’impresa di smaltimento che deve verificare se i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sul modulo di accompagnamento e se è autorizzata a ricevere i rifiuti. Se necessario sono eseguite anche analisi chimiche nel quadro del controllo all’entrata. L’impresa di smaltimento deve confermare all’azienda fornitrice la ricezione al più tardi entro 25 giorni lavorativi. Se l’impresa di smaltimento non è autorizzata a ricevere i rifiuti, l’azienda fornitrice deve riprenderli o l’impresa di smaltimento, d’intesa con l’azienda fornitrice, prov- vede a farli smaltire da un terzo. La mozione Baumann chiede che la ricezione dei rifiuti speciali possa già avvenire presso la sede dell’azienda fornitrice. In questo caso, l’impresa di smaltimento conferma la ricezione dei rifiuti speciali già alla presa in consegna dei rifiuti presso la sede dell’azienda fornitrice. L’azienda fornitrice riceve già in questo momento il documento giustificativo attestante la corretta consegna dei rifiuti. Però, la ricezione presso la sede dell’azienda fornitrice è possibile solo se l’impresa di smaltimento adempie agli obblighi del controllo alla ricezione, secondo l’articolo 11 OTRif, e ne risponde al di fuori dell’azienda. È necessario che siano adempiute le seguenti condizioni:

a. l’impresa di smaltimento dispone di personale qualificato ed è in grado di eseguire i necessari controlli presso la sede dell’azienda fornitrice; b. l’azienda fornitrice è in grado di procedere in modo sufficiente alla caratterizzazione dei propri rifiuti; c. la composizione dei rifiuti è costante e risulta da un processo produttivo; d. i rifiuti sono generati regolarmente e sono smaltiti frequentemente; e. non deve trattarsi di rifiuti speciali generati da terzi e successivamente raccolti; f. la ricezione presso l’azienda fornitrice è confermata da una firma valida dell’impresa di smal- timento.

Esempio: nel corso di un determinato processo in un’azienda dell’industria chimica vengono generati residui di reazione. Detti residui hanno una composizione nota e costante e sono smaltiti periodica- mente da un’impresa di smaltimento.

1.2 Obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti L‘articolo 20 OTRif prevede per gli esportatori svizzeri la possibilità di garantire i costi di smaltimento se il diritto dello Stato importatore lo richiede. Per questo, di regola, i costi di smaltimento vengono garantiti soltanto per le esportazioni di rifiuti negli Stati in cui la legislazione richiede una garanzia fi- nanziaria (di regola gli Stati membri dell’UE). Nel caso di esportazioni verso Paesi al di fuori dell’UE, a causa del mancato obbligo di costituire una garanzia finanziaria, i costi di smaltimento non sono di regola garantiti. In mancanza della garanzia dei costi di smaltimento vi è il rischio che la Confedera- zione debba pagare la ripresa dei rifiuti in caso di insolvenza dell’esportatore. Inoltre, l’articolo 20 O- TRif prevede che, a garanzia dei costi di smaltimento, l’esportatore svizzero possa costituire una ga- ranzia anche a favore dello Stato importatore. L’importo della garanzia viene stabilito in questo caso dall’autorità dello Stato estero preposta all’importazione. Se un esportatore dovesse essere insolvente e l’UFAM dovesse organizzare la ripresa, potrebbe accadere che la Svizzera debba domandare allo Stato estero il versamento della garanzia. Inoltre, l’esperienza ha dimostrato che al momento del ver- samento della garanzia possono sorgere difficoltà riconducibili alle differenti normative in Svizzera e nell’UE. Una perizia commissionata dall’UFAM raccomanda pertanto di introdurre nell’OTRif l’obbligo di costituire una garanzia finanziaria a favore dell’UFAM.

1.3 Agevolazioni in caso di importazione ed esportazione di campioni di rifiuti destina- ti ai laboratori La vigente regolamentazione dell’OTRif prevede che i campioni per laboratori possano essere impor- tati ed esportati senza il consenso o l’autorizzazione dell’UFAM, sempre che la loro quantità non supe- ri i 25 kg e siano verificate le possibilità tecniche di riciclaggio. I campioni di rifiuti per cui vengono verificate le possibilità tecniche di altri metodi di smaltimento (ad es. eliminazione) devono pertanto essere previamente notificati. Le esperienze maturate nel quadro dell’esecuzione hanno dimostrato che una simile distinzione non ha ragion d’essere dal punto di vista della protezione dell’ambiente e che comporta un inutile onere amministrativo. Pertanto, a prescindere dal tipo di smaltimento, in futuro i movimenti oltre frontiera di campioni di rifiuti fino a 25 kg devono essere possibili senza autorizzazio- 4/8

ne se avvengono con lo scopo di verificare le possibilità tecniche o di determinare le proprietà fisico- chimiche dei rifiuti. Conformemente ai principi enunciati all’articolo 14, l’esportazione e l’importazione di campioni per laboratori saranno ammessi anche a destinazione di o in provenienza da Paesi dell’UE che non sono membri dell’OCSE. La regolamentazione al punto D. (1) (c) della decisione del Consiglio dell’OCSE C(2001)107/FINAL viene pertanto attuata dal punto di vista del contenuto come nella Comunità euro- 1 pea (art. 3 par. 4, regolamento (CE) n. 1013/2006 ).

1.4 Quantitativo soglia per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti secondo la procedura di controllo verde Con la revisione dell’OTRif del 1° gennaio 2010, la procedura di controllo verde secondo la decisione del Consiglio dell’OCSE C(2001)107/FINAL del 28 febbraio 2002 relativa alla modifica della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (RS 0.814.052) è attuata come nella Comunità europea ed è diventato obbligatorio munire le spedi- zioni di rifiuti del modulo di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006. La revisione propo- sta prevede di recepire anche il quantitativo soglia di cui all’articolo 3 paragrafo 2. Se così sarà, il mo- dulo dovrà accompagnare solo le spedizioni di rifiuti secondo la procedura di controllo verde superiori a 20 kg. Ad esempio le cartucce di toner vuote potranno essere spedite per posta ai fini del riciclaggio senza modulo secondo l’allegato VII.

2. Basi legali della revisione

Conformemente agli articoli 30f e 30g della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) e in esecuzione della Convenzione di Basilea e della decisione dell’OCSE, il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti speciali e altri rifiuti.

3. Rapporti con la legislazione europea

Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli Stati dell’UE esigono una garanzia finan- ziaria per l’importazione, il transito e l’esportazione di rifiuti soggetti all’obbligo di notifica. Le modifiche della revisione in tema di spedizione di campioni di rifiuti per laboratori e di piccole quantità di rifiuti secondo la lista verde costituiscono un’armonizzazione completa con le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.

4. Ripercussioni della modifica dell’ordinanza

4.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la Confederazione

La nuova regolamentazione prevista obbliga tutti gli esportatori a costituire a favore dell’UFAM la ga- ranzia finanziaria richiesta nel quadro della notifica. Ciò si applica per la prima volta anche alle espor- tazioni che devono essere notificate solo unilateralmente in Svizzera. Di conseguenza, ogni anno l’UFAM deve stabilire per circa 150 domande in più all’anno l’importo della garanzia finanziaria e veri- ficare le condizioni della garanzia bancaria o assicurativa. Secondo la prassi vigente, l’UFAM fissa l’importo della garanzia finanziaria tenendo conto del rischio. Diversamente da altre autorità europee (ad es. l’Austria), l’UFAM non esige la copertura del rischio per tutto il quantitativo notificato. Se il destinatario si impegna contrattualmente a eseguire uno smaltimen- to dei rifiuti rispettoso dell’ambiente entro un termine inferiore all’anno e ad attestarlo, è consentito assicurare anche solo una parte del quantitativo. Sono possibili anche garanzie finanziarie forfettarie che coprono tutte le notifiche presentate da un esportatore. In questo modo nel circuito economico vengono bloccati decisamente meno mezzi finanziari e i premi da versare sono più bassi. Con la sola possibilità di costituire garanzie finanziarie forfettarie, gli esportatori risparmiano sui premi importi dell’ordine di 500 000 franchi. In compenso, questa procedura richiede che l’UFAM verifichi nel modo

1 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, GU L 46 del 16.2.2012, pag. 30-32.

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più completo possibile il rispetto delle condizioni su cui si basa la fissazione dell’importo della garanzia finanziaria. Altrimenti vi è il rischio che, in caso di danno, i costi della ripresa e dello smaltimento dei rifiuti superino l’importo della garanzia finanziaria e che lo Stato debba farsi carico dei restanti costi. Con la progressiva internazionalizzazione della gestione dei rifiuti si prevede un ulteriore aumento delle domande di esportazione e di importazione. Nel 2012 sono state emanate complessivamente 879 decisioni. Soltanto dal 2011 il numero delle domande è aumentato di 103 (+13%). Si stima che fino al 2014 saranno presentate circa 1000 domande. Attenti ad evitare la perdita di preziose risorse e a rispettare le esigenze dell’ambiente, le autorità interessate rafforzano in tutta l’Europa i controlli per troncare le esportazioni illegali di rifiuti. Soltanto dal 2009, il numero delle contestazioni sollevate dalla dogana svizzera o da autorità estere è più che raddoppiato, passando da 80 a oltre 170. Di conse- guenza è aumentato l’onere dell’UFAM per il coordinamento della ripresa dei rifiuti con le autorità inte- ressate. I controlli per prevenire le esportazioni illegali e l’attenta verifica delle domande di esportazio- ne garantiscono che i rifiuti provenienti dalla Svizzera vengono smaltiti anche all’estero nel rispetto delle esigenze ambientali. Le imprese di smaltimento attive in Svizzera non devono essere penalizza- te all’estero a causa di esigenze ambientali mancanti o insufficienti. Per gestire questo maggiore onere e poter quindi garantire il disbrigo dei dossier, l’UFAM necessita di 1, 5 posti di lavoro a tempo pieno supplementari. I costi di personale supplementari verranno finanzia- ti, da un lato, con un aumento delle entrate generate dalle tasse delle autorizzazioni all’esportazione e all’importazione se si considera che le domande aumenteranno ancora. Dall’altro, la tassa di base per le autorizzazioni all’esportazione e all’importazione sarà aumentata dagli attuali 650 a 700 franchi. I posti supplementari non incideranno pertanto sul bilancio della Confederazione. Tale aumento mode- rato delle tasse si giustifica in particolare con la possibilità di ridurre la somma assicurata e, di conse- guenza, di risparmiare sul premio.

4.2 Ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni

Per i Cantoni, la modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni sul piano finanziario e del personale.

4.3 Ripercussioni per l’economia

Probabilmente saranno pochissime le aziende che usufruiranno della possibilità di consegnare i rifiuti speciali presso la sede dell’azienda fornitrice. Per gli interessati non ci sono praticamente differenze per quanto concerne l’onere amministrativo. L’introduzione dell’obbligo di costituire una garanzia fi- nanziaria non comporta alcun cambiamento per la maggior parte degli esportatori dal momento che costituiscono già oggi una garanzia finanziaria a favore dell’UFAM alle condizioni da esso previste. L’onere supplementare concerne soltanto gli esportatori di rifiuti che sottostanno all’obbligo di notifica soltanto in Svizzera (ad es. pneumatici usati, veicoli fuori uso non contenenti liquidi, cavi elettrici, ap- parecchiature elettroniche o componenti come circuiti stampati smontati, oli alimentari usati). Dal mo- mento che si tratta però di rifiuti con costi di smaltimento positivi o lievemente negativi, devono essere assicurate somme modeste. Le imprese interessate sono all’incirca 90. Complessivamente devono essere costituite garanzie finanziarie per 1,5 milioni di franchi. In singoli casi potrebbe accadere che l’autorità competente nello Stato importatore giudichi l’importo della garanzia finanziaria fissata dall’UFAM troppo basso ed esiga un’ulteriore somma assicurata. Già oggi, però, attraverso le reti in- formali della Comunità europea (ad es. IMPEL/TFS), l’UFAM si sta adoperando affinché le autorità competenti riconoscano la costituzione della garanzia finanziaria prevista in Svizzera. A suo favore depone in particolare il fatto che la Svizzera, in quanto Stato di esportazione, è obbligata alla ripresa e assume quindi il rischio nel caso in cui la somma stabilita non dovesse essere sufficiente. Inoltre, in Svizzera, ad esempio nel caso di insolvenza dell’esportatore, si può accedere direttamente alla ga- ranzia finanziaria senza dover rispettare la cascata delle responsabilità prevista dal diritto dell’UE. Ciò significa, ad esempio, che non occorre accertare prima di tutto se non anche il produttore di rifiuti pos- sa essere obbligato a riprenderli. Le agevolazioni in caso di movimenti transfrontalieri di campioni per laboratori e di piccole quantità di rifiuti secondo la lista verde comportano facilitazioni amministrative per pochi esportatori o importatori.

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Parte 2: Spiegazioni delle singole modifiche

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 2: Ricezione di rifiuti Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti speciali L’articolo 4 disciplina gli obblighi dell’impresa di smaltimento al momento della ricezione di rifiuti. Viene introdotto un nuovo capoverso 3 che precisa le condizioni alle quali la ricezione dei rifiuti può avvenire anche presso la sede dell’azienda fornitrice. Il capoverso 4 subisce una modifica di natura linguistica dettata dall’introduzione del capoverso 3. Spesso, nel traffico di rifiuti speciali occorre osservare anche le prescrizioni sul trasporto di merci peri- colose. La presente modifica dell’OTRif può pertanto comportare anche cambiamenti negli obblighi derivanti dal diritto concernente il trasporto di merci pericolose. In futuro, oltre all’azienda fornitrice, anche l’impresa di smaltimento potrà essere il mittente (committente del trasporto). In questo caso Il modulo di accompagnamento per il trasporto di rifiuti speciali non potrà più essere utilizzato come documento di trasporto ai sensi del diritto concernente il trasporto di merci pericolose.

Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti

Sezione 1: Limitazioni all’esportazione e all’importazione Art. 14 L’espressione «Comunità» viene sistematicamente sostituita dall’espressione «Unione». In virtù del Trattato di Lisbona, l’Unione è subentrata alla Comunità europea diventandone successore sul piano giuridico. Pertanto, in questa disposizione l’acronimo «CE» viene sostituito con «UE», analogamente a quanto avviene nelle altre disposizioni del vigente testo in cui figura «CE».

Sezione 2: Esportazione Art. 15 Obbligo d’autorizzazione Il capoverso 2 disciplina le deroghe all’obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di rifiuti e assume una nuova struttura. La possibilità di esportare, secondo la lettera b, campioni per laboratori in Stati membri dell’OCSE senza che sia necessaria un’autorizzazione concerne ora tutti i rifiuti, anche quelli che non sono elencati, come ad esempio il materiale di scavo inquinato. Inoltre è soppressa la limita- zione alle possibilità tecniche di riciclaggio così da ampliare in generale la verifica delle possibilità tecniche dello smaltimento. Infine consente di elencare i campioni per laboratori anche in Paesi dell’UE che non sono membri dell’OCSE.

Art. 16 Domanda Il capoverso 1 lettera a rimanda alla prova che deve essere fornita all’articolo 17. L’elenco è integrato con l’aggiunta della lettera f.

Art. 17 Condizioni per l’autorizzazione all’esportazione L’articolo 17 viene completato con la lettera f che prescrive una sufficiente garanzia finanziaria.

Art. 20 Garanzia finanziaria L’articolo 20 disciplina i requisiti della garanzia finanziaria che deve essere costituita. La rubrica viene modificata di conseguenza. Il capoverso 1 della vigente OTRif decade dal momento che la regolamentazione non si basa più sul diritto dello Stato importatore. Il nuovo capoverso 1 introduce l’obbligo di costituire una garanzia finan- ziaria a favore dell’UFAM per ogni esportazione di rifiuti soggetta ad autorizzazione. Come adesso, la garanzia finanziaria deve essere costituita sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa così che l’UFAM possa accedere direttamente alle risorse finanziarie. Il nuovo capoverso 2 stabilisce che la garanzia finanziaria deve coprire i costi della ripresa e dello smaltimento dei rifiuti se l’esportatore non osserva gli obblighi previsti dagli articoli 33 e 34 come ad esempio in caso di insolvenza. Diversamente da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, 7/8

nel caso delle esportazioni dalla Svizzera sono obbligati alla ripresa soltanto gli esportatori. È esclusa la responsabilità di grado posteriore del produttore di rifiuti o di altre persone interessate dal traffico di rifiuti. Se l’esportatore non adempie ai suoi obblighi, l’UFAM deve organizzare la ripresa e può acce- dere direttamente alla garanzia finanziaria costituita. In questo modo si evitano le verifiche approfondi- te che si renderebbero necessarie per stabilire la colpa dei diversi attori. Dal momento che questa disposizione può avere conseguenze sul premio della garanzia finanziaria, nelle linne guida relative alla presentazione della notifica, verrà esplicitamente richiamata l’attenzione dei prestatori della ga- ranzia e degli esportatori sulla differenza tra la regolamentazione svizzera e quella europea. Secondo il capoverso 3, l’UFAM stabilisce l’importo e la durata della garanzia finanziaria. Questa deve coprire i costi di cui al capoverso 4, ovvero il deposito per 180 giorni, il trasporto e lo smaltimento. Lo smaltimento include anche eventuali analisi necessarie a organizzare lo smaltimento. Per costi di tra- sporto si intendono di regola quelli connessi al rinvio dei rifiuti al produttore in Svizzera. I costi dello smaltimento comprendono uno smaltimento alternativo in Svizzera. Se in Svizzera manca un’appropriata possibilità di smaltimento si può prevedere anche uno smaltimento alternativo all’estero. Dalla prassi si evince che le verifiche necessarie alla ripresa e allo smaltimento dei rifiuti possono comportare anche più di 90 giorni. Per questo, contrariamente alla prassi attuale, devono essere coperti i costi del deposito fino a 180 giorni. Conformemente al capoverso 5, la garanzia finanziaria deve essere valida almeno 360 giorni oltre alla durata richiesta dell’autorizzazione. Su domanda dell’esportatore, l’UFAM svincola la garanzia finan- ziaria non appena l’esportatore prova che i rifiuti sono stati smaltiti presso il destinatario conforme- mente alle condizioni che figurano nell’autorizzazione. Di norma, funge da prova il campo 19 compila- to dal destinatario nel documento di movimento per la notifica.

Sezione 3: Importazione Art. 22 Obbligo del consenso Come l’articolo 15, il capoverso 2 dell’articolo 22 riceve una nuova struttura ed è integrato. All’importazione di campioni per laboratori si applicano le stesse condizioni valide per la loro esporta- zione.

Sezione 5: Notifica ed etichettatura Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento Il capoverso 8 disciplina l’utilizzazione del modulo secondo l’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 per i rifiuti che possono essere esportati o importati senza autorizzazione dell’UFAM. In caso di quantità fino a 20 kg per consegna di rifiuti è possibile rinunciare ad allegare il modulo.

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