Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi
13.xxx
Rapporto esplicativo sull’avamprogetto di legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi
del …
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente rapporto esplicativo vi sottoponiamo, per approvazione, l’avamprogetto di legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi.
Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:
2012 M 11.4047 Migliore protezione contro gli abusi delle armi da fuoco
(CS 05.03.2012, Commissione della politica di sicurezza CS, CN 26.09.2012)
2012 M 12.3007 Accesso dell’esercito a informazioni concernenti procedimen-
ti penali pendenti (CN 28.02.2012, Commissione della politica di sicurezza CN, CS 31.05.2012, CN 26.09.2012)
2013 M 13.3000 Armi. Introduzione di un obbligo di comunicazione al DDPS
(CN 13.03.2013, Commissione della politica di sicurezza CN, CS .....2013)
2013 M 13.3001 Armi. Trattamento delle informazioni nel sistema
d’informazione sul personale dell’esercito (CN 13.03.2013, Commissione della politica di sicurezza CN, CS ....2013)
2013 M 13.3002 Armi. Migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità
cantonali e federali (CN 13.03.2013, Commissione della politica di sicurezza CN, CS ....2013)
2013 M 13.3003 Armi. Utilizzo del numero AVS
(CN 13.03.2013, Commissione della politica di sicurezza CN, CS ....2013)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
… In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 Punti essenziali del progetto 4
1.1 Situazione iniziale 4
1.1.1 Postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi» 4
1.1.2 Mozioni 13.3000 – 13.3003 7
1.2 La nuova normativa proposta 9
1.2.1 Proposte presentate nel rapporto in adempimento del postulato
12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi» 9
1.2.2 Registrazione successiva di armi da fuoco in possesso di privati 12
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 14
1.4 Coordinamento di compiti e finanze 16
1.5 Attuazione 17
1.6 Interventi parlamentari 17
2 Commento ai singoli articoli 18
2.1 Codice penale 18
2.2 Codice di procedura penale 20
2.3 Legge militare 20
2.4 Legge federale sui sistemi d’informazione militari 21
2.5 Legge sulle armi 25
3 Ripercussioni 32
3.1 Per la Confederazione 32
3.1.1 Ripercussioni finanziarie 32
3.1.2 Ripercussioni in materia di personale 33
3.2 Per i Cantoni e i Comuni, nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le
regioni di montagna 33
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale 33
4.1 Programma di legislatura 33
5 Aspetti giuridici 34
5.1 Costituzionalità e legalità 34
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 34
5.3 Forma dell’atto 34
5.4 Protezione dei dati 35
Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi
Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi»
Con il postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi» del 24 gennaio 2012, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di sottoporre, entro sei mesi, un rapporto che illustri: 1. come il flusso di informazioni pertinenti per la sicurezza pubblica può essere garantito in tempo reale tra le autorità di perseguimento penale e l’esercito;
2. come può essere attuato il necessario scambio di informazioni;
3. se le base legali attuali sono sufficienti;
4. entro quale termine le banche dati cantonali possono essere messe in rete;
5. in che misura è possibile integrare una pena supplementare (divieto di possedere un’arma) nel Codice penale. Il 22 febbraio 2012 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. Il 28 febbraio 2012 il Consiglio nazionale ha trasmesso il postulato al Consiglio fede- rale. Il 5 settembre 2012 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato, in cui propone di adottare misure concrete per colmare le seguenti lacune evidenziate nel rapporto: 1. Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito (qui di seguito «Stato maggiore di condotta») verifica se per una persona soggetta all’obbligo di leva o per un mili- tare sussistono motivi che si oppongono alla consegna o al possesso di un’arma, soltanto in occasione del reclutamento, della promozione, dell’esclusione dall’esercito o della cessione dell’arma personale. Se durante gli accertamenti ri- guardanti una persona soggetta all’obbligo di leva risultano motivi d’impedimento quali in particolare un potenziale di violenza, essa risulta intolle- rabile per l’esercito ai sensi dell’articolo 21, e più precisamente dell’articolo 113 della legge militare (LM; RS 510.10) e non è reclutata. Un militare considerato intollerabile per l’esercito conformemente all’articolo 22 LM, viene escluso dall’esercito. Lo Stato maggiore di condotta riceve quindi informazioni sugli eventuali motivi d’impedimento per il possesso di un’arma soltanto nelle occasioni summenziona- te. Di conseguenza, adotta misure quali il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale dell’esercito soltanto in seguito a tali verifiche e non ogniqualvolta sus- sistano motivi che si oppongono al possesso di un’arma. Misura: Il pubblico ministero o il giudice informa lo Stato maggiore di condotta riguardo a militari o a persone soggette all’obbligo di leva, se vi è il timore fondato che la
persona in questione possa esporre a pericolo se stessa o terzi con l’arma da fuoco. Questo permette allo Stato maggiore di condotta di procedere prontamente al riti- ro cautelare o definitivo dell’arma personale del militare (compresa l’arma per- sonale in prestito) o di provvedere affinché la persona in questione soggetta all’obbligo di leva non riceva in dotazione un’arma. Lo scopo della misura è di prevenire che un militare o una persona soggetta all’obbligo di leva possa utiliz- zare in modo abusivo l’arma personale dell’esercito. Se un procedimento penale si svolge in un Cantone che non è quello di domicilio della persona in questione, in caso di reato grave il Cantone di domicilio è di norma coinvolto nel corso del procedimento, soprattutto quando sono attuate mi- sure coercitive. Un’eventuale comunicazione del pubblico ministero o del giudice anche all’ufficio cantonale delle armi del Cantone di domicilio risulta pertanto superflua. 2. Di norma, il sequestro di armi è effettuato dalla polizia del Cantone di domicilio (al di fuori di un procedimento penale in virtù dell’art. 31 della legge sulle armi, [LArm; RS 514.54], nell’ambito di un procedimento penale in virtù dell’art. 263 del Codice di procedura penale [CPP; RS 312]). La polizia cantonale sequestra anche l’arma personale dell’esercito, qualora la persona in questione la tenga in casa. Se, in casi eccezionali, l’arma personale dell’esercito è invece ritirata a tito- lo cautelare o definitivo dalle autorità militari, la polizia cantonale in linea di principio non ne viene a conoscenza. Le autorità cantonali comunicano all’Ufficio centrale Armi dell’Ufficio federale di polizia le informazioni sulle autorizzazioni rifiutate o revocate (art. 30a LArm) e sulle armi confiscate definitivamente (art. 31 cpv. 4 LArm). Tali informazioni sono registrate nella banca dati DEBBWA (banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi) del sistema d’informazione elettronico in materia di armi ARMADA (qui di seguito «sistema ARMADA») e rese accessi- bili online alle autorità cantonali di polizia, alle autorità doganali e ai servizi competenti dell’amministrazione militare. Gli uffici cantonali delle armi consul- tano la banca dati come fonte d’informazione quando verificano se alla persona che ha presentato una domanda di autorizzazione, in passato era stata rifiutata o
revocata un’autorizzazione o se le erano state confiscate definitivamente le sue armi. Se nella banca dati esiste una registrazione in tal senso, l’autorità cantonale è tenuta a esaminare in modo approfondito, se la domanda può essere comunque autorizzata. Lo Stato maggiore di condotta utilizza le informazioni della banca dati DEBBWA, oltre alle altre fonti d’informazioni a sua disposizione, per verificare se un militare può ricevere in dotazione un’arma personale o se sussistono motivi che giustificano il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale consegnatagli in precedenza. La banca dati DAWA (banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell’esercito), che fa parte anch’essa del sistema ARMADA, contiene le informazioni sui mili- tari cui l’arma personale è stata ceduta in proprietà dopo il proscioglimento dall’obbligo di servizio oppure è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo. Le informazioni sul ritiro cautelare o definitivo delle armi personali dell’esercito so- no fondamentali per l’autorità del Cantone di domicilio della persona in questio- ne, poiché deve appurare se i motivi registrati nella banca dati costituiscono un
motivo d’impedimento al possesso di armi anche ai sensi della legge sulle armi (art. 8 cpv. 2 LArm). Sono considerati motivi d’impedimento in particolare indizi che la persona in questione possa esporre a pericolo se stessa o terzi e l’iscrizione nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carat- tere violento o pericoloso o per crimini commessi ripetutamente. In concreto si- gnifica che l’autorità cantonale deve controllare se occorre revocare eventuali au- torizzazioni già rilasciate e sequestrare e, se necessario, confiscare definitivamente le armi già in possesso della persona in questione. Il sistema ARMADA di norma è consultato dalle autorità cantonali soltanto in occasione di domande (nuove) di autorizzazione oppure dallo Stato maggiore di condotta nell’ambito del reclutamento, della promozione, dell’esclusione dall’esercito o della cessione in proprietà dell’arma personale. Misura: Le competenti autorità civili o militari devono essere informate attivamente sulle registrazioni nel sistema ARMADA concernenti il rifiuto o la revoca di autorizza- zioni oppure il ritiro cautelare o definitivo di armi. Sia la misura di cui al numero 1 sia la misura appena proposta perseguono il me- desimo scopo, ovvero che le autorità militari e civili vengano tempestivamente informate su rifiuti o revoche di autorizzazioni e su ritiri cautelari o definitivi di armi ordinati dalle rispettive autorità. In questo modo si permetterebbe all’autorità notificata di esaminare immediatamente se, in virtù del diritto di cui le compete l’esecuzione, deve provvedere al ritiro dell’arma da fuoco.
3. L’Ufficio federale di giustizia è responsabile della gestione del sistema
d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale e comunica allo Stato maggio- re di condotta, sotto forma di tabella, le sentenze penali per un crimine o un delit- to, le misure privative della libertà e le decisioni concernenti l’insuccesso del pe- riodo di prova di persone soggette all’obbligo di leva e di militari (art. 367 cpv. 2ter del Codice penale, CP; RS 311). Lo Stato maggiore di condotta esamina queste comunicazioni per accertare un’eventuale necessità d’intervento quali il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale o addirittura l’esclusione dall’esercito (art. 22 LM). Al momento vengono analizzate circa 200 – 300 co- municazioni al giorno e il raffronto dei dati è eseguito tramite il controllo delle generalità. Se lo Stato maggiore di condotta conferma che una persona condanna- ta è un militare, gli sono trasmessi anche i dati penali registrati in VOSTRA. I da- ti per ora non sono ancora trasmessi tramite procedura automatizzata nonostante esista già una base giuridica in merito (art. 367 cpv. 2quinquies CP). Il raffronto manuale delle generalità è una procedura onerosa e soggetta a errori viste le grafie a volte diverse dei nomi. Le autorità militari utilizzano il numero d’assicurato AVS per identificare in modo univoco i militari (art. 2 cpv. 1 lett. b della legge federale sui sistemi d’informazione militari, LSIM; RS 510.91). Al momento non esiste ancora alcuna base giuridica che permetta di utilizzare il numero d’assicurato AVS in VOSTRA. Misura: Al fine di comunicare ed esaminare i dati in modo sicuro, semplice e rapido oc- corre adeguare le basi giuridiche del casellario giudiziale informatizzato affin- ché possa esservi utilizzato il numero d’assicurato AVS.
1.1.2 Mozioni 13.3000 – 13.3003
Sulla base dei risultati del rapporto in adempimento del postulato 12.3006, la Com- missione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha elaborato quattro mozioni presentate il 7 gennaio 2013 come mozioni 13.3000 – 13.3003.
- Mozione 13.3000 Armi. Introduzione di un obbligo di comunicazione al DDPS La mozione 13.3000 incarica il Consiglio federale di introdurre nel CPP una dispo- sizione che obblighi il pubblico ministero o il giudice competente a comunicare allo Stato maggiore di condotta i casi in cui vi è da temere che un militare o un coscritto oggetto di un procedimento penale pendente utilizzi la sua arma da fuoco in maniera pericolosa per se stesso o per un terzo. Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale quanto prima, ma al più tardi entro l’autunno 2013, un corrispondente messaggio. Nel suo parere, il Consiglio federale ha manifestato il suo pieno accordo con il contenuto della mozione. Per motivi formali ha tuttavia proposto di respingere la mozione, in modo che non sia tenuto a rispettare la scadenza fissata per la redazione del messaggio.
- Mozione 13.3001 Armi. Trattamento delle informazioni nel sistema d’informazione sul personale dell’esercito La mozione incarica il Consiglio federale di modificare la legge federale sui sistemi militari affinché i dati trasmessi al DDPS dai pubblici ministeri e dai tribunali pos- sano essere trattati nel sistema d’informazione sul personale dell’esercito (PISA) e di presentare all’Assemblea federale quanto prima, al più tardi entro l’autunno 2013, un corrispondente messaggio. Pur dichiarandosi pienamente d’accordo con il contenuto della mozione, anche in questo caso il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione per motivi formali (cfr. mozione 13.3000).
- Mozione 13.3002 Armi. Migliorare lo scambio di informazioni tra le autori- tà cantonali e federali Per migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità cantonali e federali respon- sabili dell’esecuzione della legge sulle armi, la mozione 13.3002 incarica il Consi- glio federale di sottoporre al Parlamento quanto prima, ma al più tardi entro l’autunno 2013, un progetto di revisione di tale legge che disciplini almeno i punti seguenti: a. le autorità militari devono essere informate automaticamente quando un ufficio cantonale delle armi ritira un’arma oppure revoca o rifiuta di rilasciare un per- messo; b. le competenti autorità del Cantone di domicilio devono informare in merito ai casi di persone cui, in virtù della legislazione militare, è stata ritirata l’arma personale o l’arma ricevuta in prestito; c. i dati dei sistemi elettronici d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 2 LArm devono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle auto- rità cantonali di polizia e alle competenti autorità federali; i dati possono essere resi accessibili anche in maniera automatizzata;
d. i sistemi federale e cantonali d’informazione sulle armi vanno collegati affinché gli utenti autorizzati possano verificare, con un’unica ricerca, se una persona fi- gura in uno o più sistemi. La creazione delle possibilità di cui alle lettere a e b era stata già proposta dal Con- siglio federale nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006. La lettera c tiene conto delle richieste avanzate in merito a un reciproco accesso online delle autorità cantonali ai registri cantonali delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm). Si tratta in particolare della realizzazione di una piattaforma sulle armi che fa parte di un progetto cantonale sull’armonizzazione dei sistemi informatici di polizia (Harmonisierung der Polizeiinformatik, HPI). Nell’ambito dell’iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», nel febbraio 2011 era stato assicurato che l’accesso online reciproco sui sistemi d’informazione elettronici relativi all’acquisto di armi da fuoco (art. 32a cpv. 2 LArm) sarebbe stato messo in atto rapidamente. L’attuazione del progetto è stata ritardata soprattutto da problemi di natura tecnica. Per collegare tra di loro due sistemi d’informazione diversi di cui ciascuno dispone già di sufficienti basi giuridiche nei corrispondenti atti normativi, occorre creare un fondamento legale formale. Tale fondamento sarà inserito nella legge sulle armi. Questa collocazione pare ragionevole e corretta dal punto di vista sistematico, poi- ché anche la base legale formale per i sistemi d’informazione cantonali si trovano nella medesima legge. Infatti, l’articolo 32a capoverso 2 LArm attualmente sancisce già l’obbligo per i Cantoni di gestire un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisto di armi da fuoco. Infine, la lettera d della mozione ha lo scopo di permettere che con un unico accesso online si possano consultare sia le banche dati cantonali sia il sistema ARMADA gestito da fedpol, a condizione che si disponga dei necessari diritti d’accesso ai corrispondenti sistemi d’informazione.
- Mozione 13.3003 Armi. Utilizzo del numero AVS La mozione 13.3003 incarica il Consiglio federale di modificare le basi legali affin- ché le autorità responsabili dell’esecuzione della legge sulle armi e del Codice di procedura penale possano utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) e di presentare all’Assemblea federa- le quanto prima, ma al più tardi entro l’autunno 2013, un corrispondente messaggio. Dalla motivazione della mozione si evince che lo scopo dell’intervento è di miglio- rare l’attuale flusso di comunicazione da VOSTRA al PISA introducendo nel casel- lario giudiziale il numero d’assicurazione sociale. Senza la possibilità di utilizzare tale numero, il raffronto delle generalità di VOSTRA comunicate allo Stato maggio- re di condotta con i dati disponibili presso il DDPS è, infatti, oneroso e delicato a causa del rischio di errori. Pur dichiarandosi pienamente d’accordo con il contenuto della mozione, anche in questo caso il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione per motivi formali (la scadenza posta per l’allestimento del messaggio è troppo breve). Il 18 giugno 2013 il Consiglio degli Stati ha approvato, in merito a tutte e quattro le mozioni, una proroga fino alla fine del 2013 della scadenza per l’elaborazione del messaggio. Gli adeguamenti non sono stati ancora dibattuti dal Consiglio nazionale.
1.2 La nuova normativa proposta
1.2.1 Proposte presentate nel rapporto in adempimento del postulato
12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi»
Al numero 1.1.1 sono state già brevemente elencate le misure che il Consiglio fede- rale aveva proposto nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 al fine di colmare le lacune esistenti nello scambio d’informazioni. I pubblici ministeri o i giudici sono quindi tenuti a comunicare allo Stato maggiore di condotta i militari o le persone soggette all’obbligo di leva per i quali sussiste il motivo fondato che possano esporre a pericolo se stessi o terzi con l’arma da fuoco. In questo modo lo Stato maggiore di condotta viene rapidamente a conoscenza di fatti che suffragano il possibile potenziale di violenza di un militare o di una persona soggetta all’obbligo di leva, permettendogli immediatamente di valutare e, se neces- sario, adottare le misure del caso quali il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale. La base giuridica pertinente sarà inserita nell’articolo 75 capoverso 2bis CPP. Lo Stato maggiore di condotta registra nel PISA le informazioni sulle persone per le quali sussiste un timore fondato che possano esporre a pericolo se stesse o terzi con l’arma da fuoco. Occorre inoltre adeguare la LSIM che disciplina il sistema d’informazione PISA (in particolare l’art. 14 cpv. 1 lett. ebis che definisce i dati contenuti nel sistema). Nella LSIM saranno create anche le basi giuridiche formali per altri due sistemi d’informazione in cui verranno, tra l’altro, trattati i dati persona- li relativi alle armi personali e le armi in prestito dell’esercito consegnate a terzi che non sono militari. Si tratta del «sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN)» e del «sistema d’informazione Amministrazione della federa- zione e delle società (AFS)». Le competenti autorità civili e militari dovranno essere inoltre informate attivamente sulle registrazioni nel sistema ARMADA su autorizzazioni rifiutate o revocate o armi da fuoco ritirate a titolo cautelare o definitivo. In questo modo l’autorità notifi- cata può esaminare, se sussistono motivi che giustifichino il ritiro cautelare, il se- questro rispettivamente il ritiro definitivo o la confisca definitiva dell’arma anche in virtù del diritto della cui esecuzione è responsabile. A tale scopo occorre modificare l’articolo 32c LArm che disciplina la comunicazione di dati registrati nel sistema ARMADA.
Inoltre, verrà creata la base giuridica per il collegamento dei registri cantonali delle armi, la cosiddetta «piattaforma sulle armi». Le autorità in possesso dei diritti d’accesso necessari, saranno peraltro in grado di consultare, mediante un’unica interrogazione, sia i registri cantonali delle armi sia il sistema ARMADA. Occorrerà pertanto adeguare gli articoli 32a capoverso 2 e 32c LArm che costituiscono le basi giuridiche per i registri cantonali delle armi e disciplinano, nello specifico, la comu- nicazione dei dati ivi contenuti. Attualmente i dati sono registrati in diversi sistemi della Confederazione (ARMADA) e dei Cantoni. Nessuna di queste banche dati contiene informazioni sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per tutta la Svizze- ra. Per quanto riguarda le interrogazioni sul possesso di armi, gli uffici cantonali delle armi devono pertanto consultare in primis il proprio sistema e i sistemi della Confederazione (sistema ARMADA, sistema di ricerca di polizia) e, in seguito, procedere a ulteriori accertamenti indirizzando pertinenti richieste agli uffici delle armi di altri Cantoni. Di norma, si stabilisce quali altri uffici cantonali interpellare sulla base dei precedenti luoghi di domicilio dell’acquirente o del possessore
dell’arma. Se invece è nota soltanto l’arma ma non chi la possiede, per effettuare un accertamento completo, occorre presentare la richiesta a tutti i Cantoni. In ogni caso, ne consegue un notevole dispendio per tutti i servizi coinvolti e quindi una durata più estesa per eseguire l’accertamento. Nell’ambito, ad esempio, di interventi di polizia in cui è fondamentale sapere se la persona in questione possiede un’arma al fine di inquadrare la situazione di minaccia, tali oneri e tale lentezza appaiono ancor di più insostenibili, soprattutto se si considera che l’attuale tecnologia permette di condurre il lavoro di polizia in modo efficace ed efficiente. Nell’interesse della popolazione occorre adottare misure tecniche per creare una procedura di richiamo informatizzata tra i sistemi elettronici d’informazione della Confederazione e dei Cantoni. Questo è quanto si prefigge il progetto «consultazione online dei registri delle armi». Nell’ambito del programma di armonizzazione dei sistemi informatici di polizia, alla fine del 2011 è stato avviato il progetto «piattaforma sulle armi» il cui obiettivo è, mediante una realizzazione progressiva, di gestire elettronicamente l’intero ciclo di vita di un’arma. L’attuazione di tale progetto è prevista in tre tappe:
1. le domande di permesso d’acquisto di armi e l’acquisto di armi soggette
all’obbligo di dichiarazione sono registrati dai cittadini tramite un portale Internet (Suisse ePolice) e trasmessi elettronicamente all’ufficio cantonale delle armi competente per il rilascio dell’autorizzazione, sempre che il Cantone parte- cipi alla procedura; 2. gli uffici cantonali delle armi sono tenuti, nell’ambito dell’obbligo legale di comunicazione, a notificare determinati dati all’Ufficio centrale Armi di fedpol. Al momento i dati in questione devono essere registrati due volte, prima nel re- gistro cantonale e successivamente nel sistema ARMADA. In futuro, la comuni- cazione sarà trasmessa direttamente dal registro cantonale delle armi pertinente al sistema ARMADA per via automatizzata; 3. il progetto «consultazione online dei registri delle armi» permetterà agli uffici cantonali delle armi di consultare online, con un’unica interrogazione sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco, i registri delle armi di tutti i Cantoni nonché il sistema ARMADA di fedpol. Nella seduta dell’11 aprile 2013 la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) ha deciso unanimemente di realizzare il progetto «piattaforma sulle armi» entro la fine del 2014, di modo che le possibilità di consultazione sum- menzionate siano disponibili a partire da gennaio 2015. Al fine di comunicare ed esaminare i dati in modo sicuro, semplice e rapido occorre inoltre adeguare le basi giuridiche del casellario giudiziale informatizzato affinché sia consentito utilizzare il numero d’assicurato AVS. Nella pratica si tratta di utiliz- zare in VOSTRA il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS, consentendo così che le comunicazioni automatizzate destinate allo Stato maggiore di condotta in virtù dell’articolo 367 capoverso 2ter CP vengano trattate in modo più mirato. Il numero d’assicurato permetterà, infatti, di filtrare in modo completamente automa- tizzato le comunicazioni d’interesse per lo Stato maggiore di condotta senza che in ogni singolo caso sia necessario procedere a un confronto manuale dei nomi. Nel contempo il numero d’assicurato dovrà poter essere utilizzato anche per la ricerca di persone in VOSTRA. È previsto che l’accesso alla banca dati UPI avverrà diretta- mente dall’applicativo VOSTRA.
Questa proposta è stata posta in consultazione dal Consiglio federale già nell’ottobre 2012 nel quadro della creazione di una nuova legge sul casellario giudi- ziale (LCaGi). Quest’ultima costituisce in sostanza una revisione totale del diritto del casellario giudiziale cui è correlata l’abrogazione delle attuali disposizioni in materia di casellario giudiziale contenute nel CP. Al momento non è tuttavia chiaro quale dei due avamprogetti verrà attuato con maggiore rapidità, la LCaGi oppure la presente legge. Le proposte di modifica di cui sopra sono pertanto contenute in entrambi gli avamprogetti e continueranno a essere trattate in parallelo. La procedura di consultazione sulla LCaGi si è conclusa il 14 febbraio 2013. L’introduzione del numero d’assicurato quale mezzo per identificare le persone ha suscitato critiche da parte di diversi Cantoni, anche se sono soltanto i Cantoni AG, AI, AR, NE e VD a rifiutarne esplicitamente l’utilizzo. In via generale è stato criti- cato che il numero d’assicurato venga utilizzato per uno scopo diverso da quello stabilito. Occorre tuttavia obiettare che all’articolo 50e LAVS il legislatore autorizza esplicitamente l’utilizzo del numero d’assicurato al di fuori del settore delle assicu- razioni sociali. È ad esempio previsto l’utilizzo del numero d’assicurato quale identi- ficatore personale anche nell’ambito del registro fondiario. Era stato inoltre contesta- to che in passato a molte persone era stato attribuito più di un numero. I meccanismi di controllo moderni sono ormai talmente rigidi che questo genere di errore può essere pressoché escluso. È stato motivo di critiche anche il fatto che l’utilizzo sempre più esteso del numero d’assicurato consenta di collegare i dati con maggiore facilità, comportando così un aumento del potenziale di abuso. Alcuni partecipanti alla consultazione avevano pertanto proposto di utilizzare un identificatore settoriale come nell’ambito delle cartelle informatizzate dei pazienti. In tale ambito era stato infatti introdotto un identificatore settoriale, dato che le cartelle elettroniche doveva- no essere tenute in modo anonimizzato. Poiché i dati in questione, a determinate condizioni, dovevano essere comunque attribuibili a una persona, la creazione di un nuovo identificatore settoriale collegato al numero d’assicurato era stata in questo
caso indispensabile. Nell’ambito del casellario giudiziale il numero d’assicurato assolverà invece una funzione d’identificatore completamente diversa. Infatti, sarà gestito soltanto all’interno del sistema con lo scopo di migliorare l’identificazione delle persone, senza tuttavia figurare sugli estratti. Non è pertanto necessario ricorre- re a un identificatore settoriale nell’ambito di VOSTRA. La sua implementazione e il suo utilizzo nello scambio di dati tra VOSTRA e PISA sarebbero, in realtà, molto più dispendiosi e comporterebbero costi maggiori. Per ogni ulteriore collegamento di VOSTRA a un’altra banca dati occorre inoltre creare una nuova base legale. Infine, è stato criticato il fatto che non tutte le persone registrate nel casellario giudiziale dispongono di un numero d’assicurato, motivo per cui in VOSTRA occorrerebbe ad esempio utilizzare il numero SIMIC. Questo problema non si pone per quanto ri- guarda l’utilizzo del numero d’assicurato ai fini della trasmissione di dati allo Stato maggiore di condotta. Eventuali lacune saranno colmate nel quadro del progetto LCaGi. I restanti adeguamenti della legge sulle armi sono piuttosto di natura tecnica e d’importanza secondaria e sono illustrati al numero 2.5 nei commenti ai rispettivi articoli.
1.2.2 Registrazione successiva di armi da fuoco in possesso di privati
Oltre alle misure esaminate e presentate nel rapporto in adempimento del postulato «Combattere l’utilizzo abusivo di armi», era stato proposto di iscrivere nel registro delle armi del Cantone di domicilio tutte le armi da fuoco e le loro parti essenziali che attualmente si trovano in possesso di privati. Questa richiesta era stata presentata dalla CDCGP, secondo cui l’introduzione di tale obbligo di comunicazione andava corredata di una disposizione transitoria che stabilisse una scadenza entro cui notifi- care le armi da fuoco e le loro parti essenziali all’ufficio delle armi competente. Una violazione di tale obbligo di comunicazione verrebbe sanzionata con una multa. Lo scopo della registrazione successiva è di consentire alle forze di polizia di con- trollare, prima di un intervento, se nell’economia domestica in questione vi sono armi. A tale fine la polizia accede ai registri cantonali delle armi tramite procedura di richiamo. Il 18 luglio 2013 il Consiglio degli Stati ha approvato la richiesta di registrazione successiva di tutte la armi da fuoco avanzata dalla CDCGP e la mozione 13.3002 è stata integrata di conseguenza. Gli adeguamenti alle mozioni non sono stati ancora dibattuti dal Consiglio nazionale.
Attuale quadro legislativo in materia di armi da fuoco in possesso di privati La legislazione sulle armi vigente ricollega la registrazione delle armi da fuoco al loro acquisto che, oltre alla compravendita, comprende anche la permuta, la dona- zione, la successione ereditaria ecc. Dal 12 dicembre 2008 ogni acquisto (legale) di un’arma da fuoco è registrato presso l’ufficio delle armi del Cantone di domicilio. Per le armi soggette ad autorizzazione (e più precisamente le «armi soggette all’obbligo di autorizzazione» e le «armi vietate») prima dell’acquisto occorre richiedere un’autorizzazione all’ufficio delle armi competente del Cantone di domi- cilio. Se l’autorizzazione è concessa, l’ufficio cantonale delle armi estrapola i dati da registrare in virtù dell’articolo 32b capoverso 5 LArm dall’autorizzazione, ovvero dalla copia della medesima che gli è consegnata dall’alienante, e li immette nel sistema d’informazione elettronico cantonale relativo all’acquisto di armi da fuoco (art. 32a capoverso 2 LArm). L’acquisto di cosiddette «armi soggette a dichiarazio- ne» (art. 10 LArm) va notificato dall’alienante, entro 30 giorni dall’acquisto, all’ufficio delle armi del Cantone di domicilio dell’acquirente (art. 11 cpv. 3 e 5 LArm). Anche le informazioni sulle armi soggette a dichiarazione sono registrate nel sistema d’informazione cantonale relativo all’acquisto di armi da fuoco. Per raggiungere rapidamente una registrazione possibilmente completa di tutte le armi da fuoco occorre separare la registrazione dall’acquisto delle armi. Le armi da fuoco sono prodotti duraturi con un lungo ciclo di vita. È quindi possibile che in alcuni casi la registrazione di un’arma avvenga soltanto in seguito a una successione ereditaria e al conseguente trapasso della proprietà. Per questo motivo s’intende in futuro ricollegare la registrazione al possesso di armi da fuoco e di loro parti essen- ziali.
Armi da fuoco non ancora iscritte nei registri cantonali delle armi - L’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, sanciva un obbligo di comunicazione per le cosiddette «armi soggette all’obbligo di dichiarazione» e le loro parti essenziali. Queste armi da fuoco in precedenza non venivano iscritte nei registri cantonali delle armi. Infatti,
prima di tale adeguamento, sussisteva soltanto l’obbligo di conservare il contratto scritto di acquisto per un periodo di dieci anni. L’adeguamento a Schengen stabi- liva che l’oggetto in questione doveva essere dichiarato al servizio di comunica- zione del Cantone di domicilio entro un anno dall’entrata in vigore della modifica di legge. All’articolo 42a capoverso 2 LArm erano disciplinate le deroghe alla comunica- zione successiva per le armi da fuoco acquistate precedentemente presso un commerciante di armi e per le armi da fuoco d’ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall’amministrazione militare. Era stato peraltro deciso di non sotto- porre a sanzione penale chi avrebbe violato tale obbligo di comunicazione. Se- condo le informazioni fornite dai Cantoni, si suppone che molti possessori di ar- mi non abbiano dichiarato gli oggetti in questione anche perché non rischiavano alcun sanzionamento. Non è quindi possibile stabilire in che misura sia stato dato seguito all’«obbligo di comunicazione Schengen» di cui all’articolo 42a LArm. Nell’ambito delle comunicazioni a posteriori conformemente all’articolo 42a LArm si è constatato che la qualità delle informazioni comunicate era in parte pessima, visto che molti possessori non erano in grado di fornire le indicazioni necessarie sulle loro armi da fuoco. La buona qualità dei dati è però centrale. Il numero dell’arma o le informazioni precise sul tipo di arma sono secondarie, quando occorre soltanto accertare se in un’economia domestica vi è un’arma. La registrazione precisa di un’arma da fuoco è invece fondamentale, quando nel quadro di una procedura d’indagine è necessario accertare la provenienza di un’arma oppure il suo possessore. Gli uffici cantonali delle armi si vedono quindi confrontati con onerose procedure di accertamento. Insieme ai Cantoni si stanno valutando diverse varianti di attua- zione. Al momento non sono disponibili le informazioni sulle armi da fuoco escluse dall’obbligo di comunicazione in virtù dell’articolo 42a capoverso 2 LArm o non dichiarate in violazione di tale obbligo. - Inoltre, non sono registrati nemmeno i possessori di cosiddette «armi soggette a dichiarazione» che avevano acquistato tali armi da fuoco da un privato prima del 12 dicembre 2008. Fino a tale giorno le armi da fuoco soggette ad autorizzazione
potevano essere acquisite tra privati semplicemente tramite contratto scritto e senza l’obbligo di trasmetterne una copia all’ufficio cantonale delle armi. In que- sto modo l’ufficio delle armi del Cantone di domicilio dell’acquirente, non ve- nendo a conoscenza dell’alienazione, non la registrava nel registro cantonale del- le armi. - Nel quadro della cosiddetta revisione «nazionale» della legislazione sulle armi 1, anch’essa entrata in vigore il 12 dicembre 2008, ai «cittadini di determinati Stati» (art. 7 LArm), per i quali sussiste già un divieto generale di armi, era stato vietato in particolare anche il possesso di armi. Le persone interessate avevano la possi- bilità di richiedere un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 7a capo- verso 2 LArm al fine di restare in possesso delle armi da fuoco. Il capoverso 3 di tale disposizione prevede inoltre che in caso di rifiuto della domanda e di manca- ta alienazione a una persona legittimata all’acquisto, le armi sono sequestrate.
1 FF 2006 2531
Poiché molte persone interessate avevano probabilmente presunto che non avreb- bero ottenuto un’autorizzazione eccezionale, secondo le informazioni fornite dai Cantoni, sono state presentate poche domande e, dunque, rilasciate poche auto- rizzazioni eccezionali. Di conseguenza mancano anche i dati sui possessori di armi provenienti dagli Stati in questione (cfr. art. 12 dell’ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541), che non hanno dato seguito all’obbligo di comunicazione sancito dall’articolo 7a ca- poverso 1 LArm. È difficile stabilire la quantità di armi da fuoco non ancora registrate. Si suppone che vi siano circa 2 milioni di armi da fuoco nelle economie domestiche. Le armi iscritte nei registri cantonali delle armi al momento sono circa 750 000. Una delle difficoltà è costituita anche dal fatto che un’unica arma da fuoco può essere registrata in più di un solo Cantone, ad esempio se l’arma è stata venduta a un acquirente domiciliato in un altro Cantone rispetto all’alienante. Il numero di armi da fuoco contenute nei registri cantonali delle armi non consente pertanto di desumere il numero di armi non ancora registrate. La registrazione va eseguita dal Cantone di domicilio dell’acquirente.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Per attuare le richieste avanzate è stato istituito un gruppo di lavoro composto di esperti delle autorità federali interessate, delle autorità cantonali di esecuzione e del pubblico ministero, sotto la direzione dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). Il gruppo di lavoro ha esaminato le singole misure e ha espresso le seguenti valutazioni in merito. Le richieste delle mozioni 13.3000 – 13.3003, che il Consiglio federale adempie con la presente revisione, corrispondono alle conclusioni cui era giunto il summenziona- to rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi». L’Amministrazione federale aveva quindi potuto già esprimersi precedente- mente sulle formulazioni scelte. Di conseguenza la presente revisione traspone le soluzioni che erano state proposte nel rapporto in adempimento del postulato. Come illustrato al numero 1.2.1, la richiesta di un’ulteriore registrazione successiva di tutte le armi da fuoco e delle loro parti essenziali in possesso di privati, è nuova. In tale contesto sono sorte le seguenti questioni sull’introduzione di questo nuovo obbligo di comunicazione. Dapprima occorre precisare che nemmeno una registrazione successiva di tutte le armi da fuoco in possesso di privati consentirà di raggiungere l’obiettivo secondo cui sarà sufficiente consultare il registro cantonale delle armi per sapere, se in un’economia domestica è presente un’arma. Infatti, i registri non contemplano segnatamente le armi personali consegnate ai militari come equipaggiamento perso- nale. Attualmente sono quasi 200 000 i fucili d’assalto e le pistole che i militari tengono in casa come equipaggiamento personale (cfr. n. 2.4 riguardo all’art. 179e LSIM). Nei registri cantonali delle armi non figurano inoltre nemmeno le armi di servizio delle autorità di polizia. Una delle questioni esaminate era se sottoporre a sanzione una violazione del nuovo obbligo di comunicazione da parte del possessore di armi. Si presume infatti che l’obbligo sarebbe maggiormente rispettato se la sua violazione fosse sanzionata. Nella legge sulle armi obblighi analoghi sono inoltre di norma soggetti a sanzione.
È stata valutata anche la domanda se ogni possesso di armi vada assoggettato all’obbligo di comunicazione o se occorra stabilire deroghe. La presente soluzione prevede un obbligo di notifica per il possesso di tutte le armi da fuoco e delle loro parti essenziali (per le quali si applicano i medesimi requisiti dell’acquisto), che non sono ancora registrate nei registri cantonali delle armi. La proposta si basa sulle seguenti considerazioni. Fino all’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi2, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, la registrazione delle armi da fuoco non era uniforme e poteva differire da Cantone a Cantone. Alcuni Cantoni registrano l’acquisto di determinate armi da fuoco già da decenni, mentre altri, invece, hanno iniziato a farlo soltanto a partire dal 12 dicembre 2008. Le cosiddette armi soggette a dichiarazione, ovvero le armi da caccia e da sport, vengono ad esempio iscritte in tutti i registri cantonali delle armi soltanto dal 12 dicembre 2008. In precedenza il loro acquisto avveniva mediante contratto scritto e senza che l’ufficio cantonale delle armi ne venisse a conoscenza. Alla luce di quanto precede, le armi da fuoco e le loro parti essenziali acquistate prima del 12 dicembre 2008 dovranno pertanto essere dichiarate a poste- riori. A partire da tale data ogni acquisto legale di un’arma da fuoco è infatti iscritto nel registro cantonale delle armi. Occorre inoltre escludere dall’obbligo le armi da fuoco che, nell’ambito dell’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi, sono state già dichiarate all’ufficio cantonale delle armi conformemente all’articolo 42a LArm. Durante la seduta del gruppo di lavoro Armi e munizioni tenutasi il 27 febbraio 2013 e anche in altre occasioni successive, diversi rappresentanti degli uffici cantonali delle armi si sono espressi negativamente sulla proposta di registrare a posteriori tutte le armi da fuoco. Ritengono, infatti, che sarebbe più opportuno abolire la cate- goria delle «armi soggette all’obbligo di dichiarazione». Ne conseguirebbe che ogni acquisto di un’arma da fuoco dovrebbe essere prima autorizzato dall’ufficio canto- nale delle armi. Quest’ultimo sarebbe quindi tenuto precedentemente a valutare in modo approfondito se i requisiti per l’acquisto sono soddisfatti. Verrebbero così eliminate le situazioni che si creano attualmente quando, nell’ambito della comuni-
cazione di armi da fuoco soggette a dichiarazione, si constata che la persona in questione non adempie i requisiti per l’acquisto di armi, ad esempio perché è iscritta nel casellario giudiziale a causa di crimini o delitti commessi ripetutamente. In questi casi il competente ufficio cantonale delle armi deve sequestrare l’arma in questione. Tuttavia, vi riesce senza problemi soltanto quando nei confronti della persona è in corso un procedimento penale poiché, di regola, soltanto in tal caso il pubblico ministero rilascia un ordine di perquisizione domiciliare. Durante le per- quisizioni domiciliari la polizia è infatti autorizzata a sequestrare anche armi. Il controllo dei requisiti da parte dall’ufficio cantonale delle armi per stabilire se una persona è autorizzata ad acquistare un’arma, è effettuato anche quando sono notifi- cate «armi soggette a dichiarazione». Il dispendio lavorativo causato all’ufficio cantonale delle armi da questi casi non può essere addebitato alla persona in que- stione poiché la legge sulle armi non prevede questa possibilità. Inoltre, diversi corpi di polizia sono a corto di personale e i rappresentanti degli uffici cantonali delle armi temono di non ricevere personale aggiuntivo per far fronte a questo nuovo compito. Gli uffici cantonali delle armi quindi non sarebbero proba-
2 FF 2004 6343
bilmente in grado di venire a capo dell’enorme dispendio generato dalla registrazio- ne successiva delle armi da fuoco e delle loro parti essenziali. La mozione 13.3002 è stata completata con la richiesta di registrare a posteriori tutte le armi da fuoco. Con la presente revisione s’intende attuare tale richiesta. L’abolizione della categoria delle armi da fuoco soggette a dichiarazione (armi da caccia e da sport) non consente di raggiungere l’obiettivo, perseguito dalla presente modifica, di iscrivere il più rapidamente possibile tutte le armi da fuoco nei pertinen- ti registri cantonali. Le armi da fuoco sono prodotti duraturi con un lungo ciclo di vita. È quindi possibile che in alcuni casi la registrazione di un’arma avvenga soltan- to in seguito a una successione ereditaria e al conseguente trapasso della proprietà. Il fatto di abolire la categoria delle armi da fuoco soggette a dichiarazione a favore dell’introduzione di un obbligo di autorizzazione generale, costituirebbe inoltre un cambio fondamentale del sistema del diritto sulle armi che richiederebbe una revi- sione totale del diritto in questione. Il sistema della legislazione sulle armi si basa su un equilibrio stabilito a livello politico tra i vari gruppi d’interesse che è opportuno non mettere in questione se non vi è un’assoluta necessità. L’introduzione di un ulteriore obbligo di notifica per tali armi sembra un intervento d’intensità appropria- ta per raggiungere lo scopo previsto, sebbene un sistema uniforme di autorizzazione presenti vantaggi in termini amministrativi e di economia processuale.
1.4 Coordinamento di compiti e finanze
Indubbiamente la registrazione successiva di tutte le armi da fuoco e delle loro parti essenziali causerà un onere notevole, quasi incalcolabile, per le autorità cantonali delle armi. Nel complesso si presume che siano circa due milioni le armi da fuoco in possesso di privati e non è nota la quantità di queste armi che dovranno essere notificate o saranno oggetto della deroga alla comunicazione. Un obbligo di comunicazione era stato previsto già nel quadro dell’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi per le armi soggette a dichiarazione e le loro parti essenziali (quindi soltanto per una delle tre categorie di armi da fuoco e loro parti essenziali). Inoltre sussistevano eccezioni a tale obbligo di comunicazione. L’esperienza delle autorità di esecuzione nell’ambito di tale obbligo ha mostrato che in molti casi i dati comunicati non erano precisi per mancanza di conoscenze tecni- che e che era stato necessario chiedere ulteriori informazioni all’autore della comu- nicazione. La registrazione di tutte le armi da fuoco corrisponde in particolare a un’esigenza della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). Oltre alla creazione di un obbligo di comunicazione, non sembra esservi altra solu- zione per consentire alle autorità cantonali di esecuzione di venire rapidamente a conoscenza di armi da fuoco e di loro parti essenziali che attualmente non sono ancora iscritte nei registri cantonali delle armi. L’implementazione in VOSTRA del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS è correlata con un notevole dispendio finanziario (cfr. 3.1.1). Lo scopo è in particolare di potenziare la qualità dei dati e di ridurre così il rischio di scambiare le persone. Questo permetterà inoltre di creare nuove interfacce e nuove possibilità di trasmissione dei dati che, per motivi legati alla qualità dei dati, si basano sul numero d’assicurato. Occorre tuttavia considerare che il diritto in materia di casellario giudi- ziale è sottoposto attualmente a revisione totale (cfr. n. 1.2.1). Poiché al momento non è tuttavia chiaro quale dei due avamprogetti verrà attuato con maggiore rapidità,
la LCaGi oppure la presente legge, le pertinenti proposte di modifica sono pertanto contenute in entrambi gli avamprogetti e continueranno a essere trattate in parallelo. Se la presente modifica si concludesse prima e l’utilizzo del numero d’assicurato AVS venisse quindi attuato nel Codice penale, occorrerebbe ripetere una parte dei lavori di programmazione nel quadro della revisione totale a causa dalla nuova struttura di VOSTRA, il che comporterebbe un onere globale più elevato.
1.5 Attuazione
Conformemente all’articolo 38 LArm i Cantoni applicano la legge sulle armi, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione. Saranno pertanto chiamati ad applicare anche i nuovi articoli proposti nella presente modifica. Nell’ordinanza sulle armi occorrerà introdurre in particolare l’eccezione dall’obbligo di autorizzazione per l’introduzione di armi da fuoco sul territorio svizzero per membri di autorità di polizia estere nel quadro di impieghi internazionali o corsi d’istruzione. Inoltre occorrerà stabilire l’importo dei nuovi emolumenti che potranno essere riscossi sulla base dell’articolo 32 LArm.
1.6 Interventi parlamentari
Le Commissioni della politica di sicurezza (CPS) avevano presentato le due mozioni «Migliore protezione contro gli abusi delle armi da fuoco» (11.4047 CPS del Consi- glio degli Stati) e «Accesso dell’esercito a informazioni concernenti procedimenti penali pendenti» (12.3007 CPS del Consiglio nazionale). La mozione 11.4047 ha incaricato il Consiglio federale di avviare senza indugio le misure necessarie, all’occorrenza istituendo le basi legali appropriate, affinché le autorità competenti sequestrino immediatamente le armi detenute da una persona che ha proferito mi- nacce o commesso atti di violenza. La mozione chiedeva inoltre che le autorità militari, civili e giudiziarie collaborassero più efficacemente sul piano federale e cantonale. La mozione 12.3007 ha incaricato il Consiglio federale di modificare le basi legali o di adottare i provvedimenti necessari affinché l’esercito venga informa- to tempestivamente e automaticamente in merito a procedimenti penali pendenti. Come illustrato al numero 1.1.1, il Consiglio federale ha allestito un rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi», in cui ha proposte in particolare alcuni miglioramenti in materia di scambio d’informazioni tra le diverse autorità. Il Consiglio federale ha approvato tale rapporto il 5 settembre 2012 e incaricato il DFGP di elaborare, in collaborazione con il DDPS, un avamprogetto da sottoporre a consultazione sull’attuazione del postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi» e di presentarlo al Consiglio federale entro la fine di giugno 2013. Con la stesura del rapporto in adempimento del postulato, al Consiglio federale era stato proposto, nel quadro del «Rapporto del Consiglio fede- rale. Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2012», di togliere di ruolo il postu- lato 12.3006. Sulla base del rapporto in adempimento del postulato, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha in seguito presentato le mozio- ni 13.3000 – 13.3003 (cfr. n. 1.1.2). Con la presente modifica le richieste contenute nelle mozioni 11.4047, 12.3007 e 13.3000 – 13.3003 sono adempiute e le mozioni in questione possono essere pertan- to tolte di ruolo.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Codice penale
La presente disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 14 dell’avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA3. L’articolo 366a sancisce importanti principi in materia di trattamento dei dati che riguardano in particolare l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS. L’articolo 50e LAVS permette di utilizzare il numero d’assicurato in modo sistematico soltanto se una legge federale lo prevede e defini- sce lo scopo di tale utilizzazione e la cerchia delle persone autorizzate. − Lo scopo dell’utilizzazione è sancito nel capoverso 2: il numero d’assicurato deve permettere di identificare chiaramente gli interessati nel momento in cui i loro dati sono iscritti o consultati (lett. a) e di allestire un’interfaccia con altre banche dati (lett. b), sebbene per la definizione di un’interfaccia concreta occorra un’ulteriore base giuridico-formale esplicita (cfr. il commento all’art. 367 La mozione 13.3003 chiede di implementare il numero d’assicurato in VOSTRA unicamente per stabilire un’interfaccia con PISA. Il dispendio correlato a questa procedura è tuttavia appropriato soltanto se il numero in futuro potrà essere uti- lizzato per ogni ricerca di persona in VOSTRA. Infatti, soltanto il numero d’assicurato permette di individuare le persone registrate in VOSTRA anche do- po un cambiamento di nome (cfr. cpv. 2 lett. a). La progressiva liberalizzazione del diritto sul nome ha reso molto più semplice occultare la propria identità. Con il cambiamento del nome sono rilasciati nuovi documenti d’identità che non for- niscono indizi sull’identità precedente. Rinunciare all’utilizzazione del numero d’assicurato sarebbe pertanto fonte di enormi rischi per la sicurezza. Nel soppesa- re questi rischi occorre tenere conto dei pericoli di abuso che evidentemente si moltiplicano con l’aumentare delle banche dati che utilizzano il numero d’assicurato. A tale proposito, va tuttavia rilevato che la banca dati VOSTRA contiene molti dati personali particolarmente degni di protezione ed è molto ben protetta contro gli attacchi di hacking. − La cerchia degli utenti è definita nel capoverso 1: si tratta delle autorità collegate online a VOSTRA, ovvero le autorità che iscrivono e consultano direttamente i dati di VOSTRA. Per trovare i numeri d’assicurato, le autorità collegate a VOSTRA devono essere in
grado di accedere alla banca dati UPI direttamente da VOSTRA (cpv. 1 secondo periodo). I capoversi 2 e 3 specificano che il numero d’assicurato è utilizzato soltanto nei processi interni di VOSTRA per evitare di divulgarlo al di fuori del casellario. Per questo motivo, il numero non figura sugli estratti stampati. L’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato deve essere annunciata al «ser- vizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato» (Ufficio centrale di
3 L’avamprogetto e il relativo rapporto esplicativo sono disponibili all’indirizzo: www.admin.ch > Affari politici > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive > Procedure concluse > 2012 > Dipartimento federale di giustizia e polizia.
compensazione, UCC; cfr. art. 50g cpv. 1 LAVS). Inoltre, in VOSTRA vanno predi- sposte alcune misure tecniche e organizzative necessarie per l’utilizzazione corretta del numero d’assicurato (cfr. art. 50g cpv. 2 lett. a LAVS). Gli standard minimi di queste misure sono stabiliti dal DFI (art. 50g cpv. 3 LAVS).
ll numero d’assicurato è anche indispensabile per raffrontare o trasmettere auto- maticamente i dati di diverse banche dati (cfr. art. 366a cpv. 2 lett. b). Queste con- nessioni tra raccolte di dati non sono sempre auspicabili sotto il profilo della prote- zione dei dati. È innegabile che la creazione di nuove possibilità di scambio di dati accresca anche la pressione politica ad ampliarle ulteriormente. Questi svantaggi sono però chiaramente inferiori ai vantaggi comportati dall’introduzione del numero d’assicurato per lo scambio dei dati di VOSTRA. Ogni nuova interfaccia necessita inoltre di una base giuridica appropriata. Per il trattamento dei dati nei sistemi d’informazione militari, l’utilizzo del numero d’assicurato è già sancito dall’articolo 2 capoverso 1 lettera b LSIM conformemente ai requisiti posti dalla LAVS. La prevista utilizzazione del numero d’assicurato per scambiare dati tra VOSTRA e PISA sarà quindi disciplinata esplicitamente nell’articolo 367 capover- Il tenore del capoverso 2ter è stato leggermente modificato, sebbene in sostanza corrisponda al vigente capoverso 2ter. Il fatto che saranno comunicati soltanto certi dati relativi a «persone soggette all’obbligo di leva e a militari», verrà anticipato nella frase introduttiva del capoverso 2ter e non figurerà soltanto alla lettera c. Il capoverso 2quater vigente stabilisce tra l’altro che l’organo della Confederazione competente per il casellario comunica allo Stato maggiore di condotta le generalità dei cittadini svizzeri registrati che hanno compiuto i 17 anni di età nei cui confronti sono state pronunciate sentenze per un crimine o un delitto. Se lo Stato maggiore di condotta constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è sog- getta all’obbligo di leva o è un militare, l’organo competente per il casellario comu- nica anche i dati penali. In futuro tale meccanismo non sarà più necessario, poiché verrà sostituito dal confronto del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS. Infatti, VOSTRA comunicherà al PISA, mediante una procedura automatizzata, unicamente i dati sulle sentenze che riguardano persone rilevanti per l’esercito. In questo modo lo Stato maggiore di condotta non dovrà più eseguire il confronto, peraltro decisamente oneroso, dei dati personali di VOSTRA comunicati con i dati registrati nel PISA.
Il capoverso 2quinquies prevede che la comunicazione potrà essere effettuata mediante un’interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario. Verrà inoltre inserita la possibili- tà di servirsi del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS.
Disposizione finale della modifica del... Il numero d’assicurato è registrato in VOSTRA d’intesa con l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) responsabile dell’assegnazione del numero d’assicurato. Occorrerà del tempo per collegare le generalità iscritte in VOSTRA al numero d’assicurato, poiché nel casellario giudiziale al momento sono registrate circa
700 000 persone e si presume che molti collegamenti dovranno essere effettuati
manualmente. Affinché tale compito possa essere eseguito in modo accurato dopo l’entrata in vigore della legge, nella disposizione finale del CP verrà concesso un periodo transitorio di sei mesi.
2.2 Codice di procedura penale
Chi dirige il procedimento (cfr. art. 61 Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) è tenuto a informare lo Stato maggiore di condotta riguardo a procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o di persone soggette all’obbligo di leva, se, in base alle informazioni emerse nel procedimento penale, sussistono seri segni o indizi che la persona imputata possa mettere in pericolo se stessa o terzi con un’arma da fuoco. Visto il ruolo centrale svolto nel quadro del procedimento penale, chi dirige il pro- cedimento sembra essere più idoneo a valutare se una persona rischia di mettere in pericolo se stessa o terzi. Lo scopo di questo tipo di comunicazione è di impedire che una persona oggetto di un procedimento penale pendente possa utilizzare in modo abusivo la propria arma personale dell’esercito o ne riceva una in dotazione. Dalla comunicazione devono emergere le circostanze secondo cui vi è il serio peri- colo che l’arma dell’esercito venga utilizzata in modo abusivo. Nel valutare se occorra effettuare una comunicazione è necessario tenere conto di tutte le circostan- ze inerenti al procedimento penale, quali il contesto specifico del caso, il modo in cui è stato compiuto il reato, i motivi del reato, il comportamento dell’imputato durante la deposizione, i risultati della perizia psichiatrica e altre informazioni utili. Qualora l’autorità militare competente necessiti di indicazioni più precise può rivol- gersi all’autorità che ha effettuato la comunicazione. Le armi personali cedute in proprietà al momento del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, dopo la cessione sottostanno alle disposizioni della legislazione sulle armi. Spetterà dunque all’ufficio cantonale delle armi, e non più allo Stato maggiore di condotta, procedere a un eventuale sequestro dell’arma.
2.3 Legge militare
Art. 113 Cessione dell’arma personale La verifica del potenziale di violenza dei militari destinati a portare un’arma deve essere concretizzata sulla base delle necessità particolari dell’esercito e impostata sul maneggio delle armi. I capoversi 1 e 2 limitano l’oggetto della verifica ai possibili motivi che predispon- gono una persona ad abusare dell’arma. I capoversi 3 e 4 disciplinano il rilevamento specifico dei dati, che può essere effettuato anche senza il consenso delle persone interessate. Questa soluzione è necessaria per poter imporre l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare. Il capoverso 6 autorizza le persone assog- gettate al vincolo del segreto d’ufficio o professionale a comunicare ai servizi com- petenti del DDPS l’esistenza di indizi di un possibile rischio che un militare abusi dell’arma. Il capoverso 7 introduce a livello di legge la possibilità anche per i terzi (ad es. familiari o colleghi di lavoro) di comunicare ai servizi del DDPS l’esistenza di seri segni o indizi che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma personale; questa possibilità è attualmente già prevista a livello di ordinanza.
2.4 Legge federale sui sistemi d’informazione militari
Nell’ambito dell’attuazione delle mozioni 13.3000-13.3003, depositate in relazione al postulato 12.3006 della Commissione per la politica di sicurezza del Consiglio nazionale («Combattere l’utilizzo abusivo delle armi»), occorre tra l’altro assicurare lo scambio di informazioni tra le diverse autorità civili e militari interessate, affinché possano disporre dei dati loro necessari, e quindi va migliorato anche lo scambio di dati tra i diversi sistemi d’informazione gestiti da queste autorità. In seno all’esercito, in funzione dello scopo del trattamento, i dati personali riguar- danti l’arma personale, quali la consegna, il ritiro ordinario, il deposito, il ritiro cautelare, il ritiro definitivo e la cessione in proprietà dell’arma con i relativi motivi di impedimento, vengono trattati in diversi sistemi d’informazione della logistica, dello Stato maggiore di condotta e, nell’ambito del tiro fuori del servizio, anche in sistemi delle Forze terrestri. Nel quadro della rete integrata dei sistemi d’informazione ai sensi dell’articolo 4 LSIM, i dati trattati in tutti questi sistemi possono essere trasferiti da un sistema d’informazione militare all’altro. Seguendo questo modello, occorre migliorare lo scambio di dati con i sistemi d’informazione delle autorità civili conformemente alla legislazione sulle armi. Per ragioni di sicurezza e di costi, lo scambio di dati deve avvenire attraverso una sola interfaccia del sistema d’informazione militare per la gestione integrata delle risorse (PSN). Occorre quindi creare le basi legali necessarie a tal fine e adeguare le basi legali applicabili al sistema d’informazione per la gestione del personale dell’esercito (PISA) e al sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA).
Art. 14 cpv. 1 lett. ebis e h Nella LSIM si intende prevedere esplicitamente che in futuro possano essere trattati nel PISA anche dati di procedimenti penali in corso e comunicazioni ai sensi dell’articolo 113 LM se questi dati alludono a un serio pericolo per il militare stesso o per terzi. Presso lo Stato maggiore di condotta dell’esercito verrà costituito un dossier in forma cartacea per ogni procedura di verifica dei motivi di impedimento alla consegna dell’arma personale. La gestione elettronica delle informazioni serve sia a garantire la sicurezza dei dati, sia a garantire la tracciabilità delle decisioni relative alla consegna o al ritiro cautelare, definitivo o ordinario dell’arma personale. Grazie a questa disposizione, lo Stato maggiore di condotta potrà finalmente adotta- re tempestivamente i necessari provvedimenti proprio in conseguenza dei motivi d’impedimento alla cessione dell’arma personale e quindi anche dell’arma in presti- to ai sensi dell’articolo 113 LM, ad esempio decidendo una sospensione della chia- mata in servizio, ritirando l’arma personale e l’arma in prestito o avviando un con- trollo di sicurezza relativo alle persone. D’altra parte, lo Stato maggiore di condotta potrà trattare anche i dati medici di base del Servizio medico militare che comporta- no il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito. Inoltre, potranno essere trattate anche le decisioni riguardanti il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito, compresi i motivi che hanno condotto a tale decisione.
La comunicazione della decisione concernente il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito serve a consentire agli organi incaricati dell’esecuzione di adeguare il loro modo di agire nel procedere al ritiro cautelare
dell’arma, in particolare se occorre ritirare l’arma personale o l’arma in prestito a persone riguardo alle quali si deve supporre che possano mettere in pericolo se stesse o terzi. Per ragioni di sicurezza e di costi, la comunicazione dei dati ai sistemi d’informazione previsti dalla legge sulle armi deve avvenire esclusivamente attra- verso un’interfaccia del PSN.
I dati concernenti le persone soggette all’obbligo di leva, i militari e anche le perso- ne attribuite o assegnate all’esercito (funzionari per il tiro fuori del servizio) vengo- no trattati nel PISA in quanto sistema d’informazione per la gestione del personale dell’esercito. I dati concernenti le armi in prestito che vengono consegnate a terzi (p. es. ai giovani tiratori) sono invece trattati soltanto nel sistema logistico PSN e non nel PISA. I dati logistici concernenti la consegna o il ritiro ordinario, cautelare o definitivo (in codice) dell’arma personale o dell’arma in prestito e i motivi d’impedimento (in codice) saranno trattati soltanto nel sistema logistico PSN, sia per quanto riguarda le armi di militari sia per quanto riguarda quelle consegnate a terzi. Soltanto i dati personali degni di particolare protezione e riguardanti le circostanze concrete (con- servazione di documenti/corrispondenza) che hanno portato al ritiro cautelare o definitivo dell’arma da parte dell’esercito potranno ancora essere trattati nel PISA dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito, autorità competente per l’adozione della decisione di ritiro.
Art. 26 cpv. 2 lett. bbis Le persone soggette all’obbligo di leva sono regolarmente sottoposte a un controllo di sicurezza. In tale ambito possono essere acquisiti anche dati che potrebbero costi- tuire una base decisionale importante per la valutazione medica dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio. Il disciplinamento attuale definisce gene- ricamente i dati sanitari come «altri dati concernenti la persona e relativi allo stato di salute fisico o mentale». La nuova formulazione prevista dall’avamprogetto concre- tizza la definizione generica del vigente articolo.
Art. 28 cpv. 2 lett. f, cpv. 2bis e cpv. 3, frase introduttiva Un motivo d’impedimento medico (in codice) alla consegna dell’arma personale o un motivo medico (in codice) per il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale può essere di natura puramente medica (p. es. essere fondato su una valu- tazione psichiatrica). Analogamente a quanto previsto all’articolo 16 capoverso 3bis, i dati saranno comu- nicati all’Ufficio centrale Armi tramite il PSN.
Nell’ambito del programma «Sistemi di gestione aziendale e logistica Dife- sa/armasuisse» vengono attualmente create le premesse che consentiranno all’esercito di fornire le proprie prestazioni con un’efficienza conforme ai principi dell’economia aziendale. Si tratta di ottimizzare i processi, di sfruttare le sinergie e di garantire la fornitura delle prestazioni da un’unica fonte, ottenendo così in futuro una riduzione dei costi nell’ambito dei programmi di sgravio. Il panorama dei siste- mi dell’Aggruppamento Difesa, sviluppatosi sull’onda delle necessità del momento,
presenta molte interfacce e deve essere semplificato. Tra i sistemi d’informazione attualmente in uso, diversi saranno messi fuori servizio nei prossimi anni. L’obiettivo consiste nel fare in modo che in futuro il trattamento dei dati personali avvenga soltanto in pochi sistemi d’informazione. Secondo l’articolo 179b, il sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN) faciliterà la gestione integrata di tutti gli ambiti delle risorse (finanze, logistica e personale) per la pianificazione e la condotta dell’esercito e dell’Amministrazione. Nell’ambito dell’armonizzazione dei sistemi nonché in seguito a diversi incidenti verificatisi con armi militari e a vari interventi parlamentari, nel PSN saranno ora trattati non solo dati sulla logistica, sulle finanze e sul personale, ma anche dati personali degni di particolare protezione riguardanti militari e terzi. Il PSN, in quan- to sistema di gestione del materiale, serve a garantire l’approntamento del materiale, la gestione dei magazzini, la manutenzione e la pianificazione logistica e, in defini- tiva, anche a garantire la prontezza materiale di ogni singolo militare. Gli oggetti d’equipaggiamento vengono consegnati in base alla funzione, all’istruzione e all’impiego. Inoltre vengono trattati anche i dati sul servizio militare, poiché questi dati consentono di verificare se esistono diritti riguardo a materiale militare supple- mentare o alla cessione in proprietà dell’arma personale. Infine, il sistema d'informazione degli atti del personale Difesa (SIAPD) sarà disci- plinato, in quanto parte del PSN, nella LSIM e non nella legge sul personale federale (LPers), conformemente alla sistematica e alle esigenze di trasparenza. Secondo l’articolo 179c, nel PSN vengono trattati le generalità, i dati di controllo (dati sull’adempimento del servizio militare), i dati del Servizio sanitario (per es. le ricette per gli occhiali), i dati sulla taglia del vestiario per i capi d’abbigliamento che fanno parte dell’equipaggiamento, i dati sulle autorizzazioni a condurre e sulle revoche delle licenze di condurre per la consegna e il ritiro dei documenti in que- stione e indicazioni sull’istruzione specialistica per la consegna di distintivi speciali. Per quanto riguarda i dati sulla corrispondenza e sul controllo delle pratiche, per
garantire la tracciabilità e il controllo delle pratiche saranno trattati tutti i contatti con i militari. Sarà possibile trattare anche i dati comunicati spontaneamente, quali numeri telefonici e indirizzi e-mail. Nel PSN saranno inoltre trattati dati riguardanti la consegna, il ritiro ordinario, il deposito e il ritiro cautelare o definitivo di armi personali e armi in prestito nonché la cessione in proprietà di armi personali. In particolare i dati personali concernenti tutte le armi personali e le armi in prestito di militari, ma anche di terzi, saranno interamente trattati esclusivamente nel PSN. Con questi dati e le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi sulle persone soggette all’obbligo di leva o sui militari cui le autorità civili hanno negato o revocato il diritto di acquistare o possedere un’arma, anch’esse trattate nel PSN, si intende in particolare garantire che non vengano con- segnate armi a persone non autorizzate. Infine, nell’ambito della Difesa gli atti del personale in forma elettronica contengono tutti i dati personali necessari dal punto di vista giuridico e/o tecnico-specialistico a una gestione legalmente corretta, professionale, efficiente ed effettiva del personale. Si tratta dei dati menzionati agli articoli 27b e 27c LPers. Gli atti del personale in forma elettronica costituiscono un presupposto per la modernizzazione delle attività nel settore del personale.
Secondo l’articolo 179d, la raccolta dei dati è effettuata sia direttamente presso le persone interessate, vale a dire presso le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, il personale, i diretti superiori, gli organi del personale e le istitu- zioni autorizzate, sia in altri sistemi d’informazione. I dati necessari alla liquidazione dei danni sono raccolti presso terzi quali le compagnie di assicurazione o i pompieri. Secondo l’articolo 179e, i dati contenuti nel PSN possono essere consultati diretta- mente dai collaboratori autorizzati della Confederazione e dei Cantoni nell’ambito della gestione del materiale e dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito per quanto riguarda i dati sull’arma personale o sull’arma in prestito. Gli impiegati dell’Aggruppamento Difesa hanno il diritto di consultare i propri dati nel PSN e in parte anche di elaborarli. In virtù delle loro funzioni di controllo, i superiori hanno il diritto di consultare e approvare i dati riguardanti i loro subordina- ti. Infine, gli organi del personale avranno accesso, conformemente al concetto in materia di ruoli, a tutto il set di dati, come già previsto nell’ambito del sistema BV PLUS. L’Aggruppamento Difesa comunica regolarmente all’Ufficio centrale Armi i dati sull’identità delle persone alle quali è stata negata la consegna o la cessione in proprietà dell’arma in virtù della legislazione militare, o alle quali l’arma è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo. Le autorità civili verificheranno quindi se nei confronti della persona interessata è necessario adottare provvedimenti per quanto riguarda eventuali armi civili. I dati del PSN non possono essere consultati diretta- mente mediante procedura di richiamo né dall’Ufficio centrale Armi, né dalle autori- tà cantonali. Tuttavia, l’Aggruppamento Difesa comunica alle autorità penali, su richiesta di queste ultime, se una persona che rappresenta un potenziale di rischio o abuso possiede un’arma personale o un’arma in prestito dell’esercito. La pronta comunicazione di queste informazioni sarà garantita da una centrale operativa in seno all’Aggruppamento Difesa, che risponderà alle richieste delle autorità penali 24 ore su 24. Grazie a questa soluzione, le autorità penali sapranno tempestivamente, prima dell’adozione dei provvedimenti eventualmente necessari, se una persona
dispone di un’arma personale o di un’arma in prestito dell’esercito. Infine, all’Ufficio centrale Armi saranno regolarmente comunicati i dati dei militari ai quali, dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare, è stata ceduta in proprietà l’arma personale. Secondo l’articolo 179d la durata di conservazione sarà disciplinata in maniera differenziata in funzione delle fonti dei dati e degli scopi del trattamento.
Il sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) è stato sviluppato per semplificare la gestione del tiro fuori del servizio. La banca dati è messa a disposizione delle società di tiro riconosciute dalle autorità militari canto- nali, delle federazioni nazionali di tiratori riconosciute dal DDPS e degli organi che adempiono compiti nell’ambito del tiro fuori del servizio. Nel sistema AFS le socie- tà di tiro possono ad esempio pubblicare le date dei tiri e ordinare munizioni e armi per le attività di tiro. Alle autorità il sistema serve per il controllo dell’adempimento del tiro obbligatorio da parte dei militari obbligati al tiro, per il controllo delle armi e munizioni consegnate e per il conteggio dei contributi federali. Il sistema AFS contiene dati sulle persone di contatto delle società di tiro, sui militari obbligati al tiro, sui funzionari per il tiro fuori del servizio e su altre persone che ricevono armi
in prestito dall’esercito per attività di tiro. Questi dati provengono sia dalle stesse società di tiro sia dal PISA e dalla Base logistica dell’esercito, la quale tratta la consegna di armi in prestito nel PSN. I dati, se necessario, sono messi a disposizione delle società di tiro e dei funzionari per il tiro fuori del servizio per le loro attività di vigilanza nonché, per controllo, dello Stato maggiore di condotta (per il PISA) e della Base logistica dell’esercito (per il PSN). Inoltre, i dati in relazione con il ver- samento di contributi federali vengono comunicati al settore Finanze dello Stato maggiore dell’esercito, a Postfinance, alle amministrazioni delle contribuzioni e all’AVS. In generale, i dati contenuti nell’AFS sono cancellati due anni dopo una determinata attività. Il termine di due anni è necessario per garantire il controllo nel delicato ambito della consegna di armi in prestito.
2.5 Legge sulle armi
L’articolo 25a capoverso 1 LArm statuisce che necessita di un’autorizzazione chi- unque, nel traffico passeggeri, intende introdurre temporaneamente sul territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni. Il capoverso 3 della disposizione autorizza il Consiglio federale a prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione. La lettera c prevede attualmente una tale deroga per i membri di forze armate estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali. La cooperazione internazionale di polizia diventa sempre più importante se si consi- dera la criminalità transfrontaliera. Oltre allo scambio d’informazioni di polizia, la cooperazione comprende anche l’esecuzione di impieghi comuni nonché la pianifi- cazione e la realizzazione di corsi di formazione. In singoli casi è necessario che gli agenti di polizia stranieri portino l’arma personale con sé in Svizzera per difendersi o per raggiungere gli scopi formativi. Per i corsi di addestramento dei tiratori scelti, ad esempio, è fondamentale portare l’arma personale. La Svizzera ha stipulato accordi bilaterali di cooperazione di polizia con diversi Stati. Alcuni di questi accor- di contengono disciplinamenti relativi al porto d’arma in Svizzera, mentre, in altri, tali disposizioni mancano. Con molti Stati, inoltre, non sono stati invece conclusi accordi analoghi. Gli agenti stranieri hanno seguito una formazione di polizia nel loro Paese d’origine e sono quindi istruiti sull’uso delle armi. Di conseguenza non pare necessario esigere da loro un’autorizzazione quando introducono l’arma di servizio sul territorio svizzero per effettuare interventi di polizia o seguire corsi di formazione. Questa procedura causa soltanto oneri e spese supplementari. Inoltre, gli agenti svizzeri non necessitano di simili autorizzazioni quando svolgono interventi all’estero. Per poter reagire in modo appropriato nei casi in cui l’introduzione dell’arma in Svizzera non è disciplinata da un accordo bilaterale, sia perché con il Paese in questione non ne è stato stipulato uno sia perché la questione non vi è regolamentata, sarebbe opportuno sancire una disposizione analoga a quella dell’articolo 25a capoverso 3 lettera c sui membri delle forze armate estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali. Con l’integrazione della
lettera f s’intende liberare dall’obbligo di autorizzazione per l’introduzione tempo- ranea di armi da fuoco in Svizzera, i membri delle autorità di polizia estere che vengono nel nostro Paese per effettuare un impiego internazionale o frequentare un corso d’istruzione. Occorrerà inoltre adeguare l’ordinanza sul materiale bellico affinché questa categoria di persone sia esentata anche dall’autorizzazione della SECO per la riesportazione delle armi da fuoco.
Art. 32 lett. b L’articolo 32 LArm attualmente autorizza il Consiglio federale a fissare emolumenti per le pratiche relative ad autorizzazioni, esami e omologazioni ai sensi della presen- te legge (lett. a) e per la custodia di armi sequestrate (lett. b). In virtù dell’articolo 31 LArm, oltre alle armi, le autorità competenti possono sequestrare e, se sono adem- piute le condizioni previste, confiscare definitivamente anche oggetti pericolosi portati abusivamente (soprattutto se sussiste il rischio di impiego abusivo). Anche la custodia di tali oggetti causa oneri e spese alle autorità cantonali che avranno diritto a essere indennizzate. Nella presente revisione la possibilità di riscuotere emolumen- ti viene estesa anche alla custodia di oggetti pericolosi portati abusivamente. Un effetto positivo dell’introduzione di tale emolumento sarà presumibilmente costituito dal fatto che, in considerazione delle spese che saranno tenute a sostenere, alcune persone rinunceranno sin dall’inizio alla restituzione degli oggetti loro sequestrati. Con il consenso del proprietario, l’oggetto potrà quindi essere distrutto direttamente prima di causare oneri riconducibili alla sua custodia. In diverse occasioni, le autorità cantonali di esecuzione hanno inoltre sottolineato che generano oneri e spese anche le misure da adottare fino all’utilizzazione degli oggetti sequestrati. Diverse armi soltanto difficilmente sono acquistate da commer- cianti di armi, poiché questi ultimi in seguito hanno difficoltà a rivenderle. Si tratta in particolare di armi da fuoco, il cui numero di esemplari in circolazione è elevato, come ad esempio le vecchie armi d’ordinanza svizzere. L’ex proprietario dell’arma deve essere tuttavia indennizzato se essa non può esser- gli restituita (art. 54 OArm), visto che si tratta di un’ingerenza nel diritto di proprie- tà. Per riuscire a sostenere tale indennità, di norma la polizia vende le armi a un commerciante e indennizza l’ex proprietario con il ricavato (l’art. 54 cpv. 4 OArm consente di dedurne le spese di custodia e di alienazione). Poiché per alcuni tipi di arma il mercato è pressoché saturo, è difficile trovare un commerciante d’armi disposto ad acquistare quel genere d’arma dalla polizia. L’offerta elevata di tali armi incide inoltre negativamente sul ricavato.
Al fine di tenere conto di queste difficoltà, nella legge sulle armi sarà disciplinata la possibilità di riscuotere emolumenti anche per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e all’utilizzazione delle armi e degli oggetti pericolosi portati abusivamente. Gli emolumenti vanno a carico di chi ha causato le spese. Anche in questo caso si presume vi sia un effetto positivo, ovvero che alcuni proprietari, in ponderazione dei costi e del ricavato atteso dall’alienazione, rinunceranno all’utilizzazione dell’oggetto e alla consegna del ricavato. L’oggetto potrebbe essere quindi direttamente distrutto e le autorità di esecuzione non sarebbero tenute ad adottare misure relative a una successiva utilizzazione dell’oggetto.
Con la presente modifica sono precisati e completati i dati registrati nella banca dati DAWA. Attualmente la denominazione «banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell’esercito» potrebbe indurre a credere, erroneamente, che nella DAWA siano registrate tutte le armi personali dell’esercito consegnate in dotazione come equi- paggiamento personale. Tale assunto non corrisponde al vero. Infatti, nella banca dati sono iscritte (soltanto) le armi personali che al proscioglimento dell’obbligo militare sono cedute in proprietà. Viene inoltre colta l’occasione per precisare che, oltre alle armi ritirate (definitivamente), la DAWA contiene anche informazioni su
armi personali dell’esercito ritirate a titolo cautelare. In futuro nella banca dati DAWA saranno registrate anche le persone che, visto il loro potenziale di violenza, non hanno ricevuto in dotazione un’arma personale o cui, per il medesimo motivo, l’arma personale non è stata ceduta in proprietà. Questa categoria di persone finora non era registrata nella DAWA. Vi erano registrati unicamente i militari cui era stata consegnata un’arma che in seguito era stata ritirata a titolo cautelare o definitivo. Per le autorità cantonali sono tuttavia importanti anche le informazioni su militari o persone soggette all’obbligo di leva cui non è stata consegnata un’arma personale dell’esercito. Riguardo a queste iscrizioni è inoltre opportuno che l’autorità cantona- le competente controlli in seguito se la persona in questione è in possesso di armi «civili». In caso affermativo, l’autorità deve accertare se sussistono motivi d’impedimento ai sensi della legge sulle armi (art. 8 cpv. 2 LArm) che giustificano il sequestro o l’eventuale confisca definitiva dell’arma.
Lett. e ed f Le lettere e ed f prevedono che l’Ufficio centrale Armi gestisca anche altre banche dati. La lettera e riguarda le «banche dati sulle caratteristiche principali di armi (WANDA) e munizioni (MUNDA)». Queste banche dati non sono mai state allestite presso l’Ufficio centrale Armi, perché altre istituzioni mettono già a disposizione fonti d’informazione in materia. Interpol, ad esempio, gestisce un sistema d’informazione denominato «Firearms Reference Table (FRT)» in cui sono registrate oltre 250 000 descrizioni su armi da fuoco, spesso corredate di immagini. Tali informazioni sono accessibili alle autorità autorizzate degli Stati membri di Interpol e servono a descrivere e identificare cor- rettamente le armi da fuoco. In questo modo aumentano le probabilità di rintracciare le armi in questione. Il sito dell’«European Cartridge Research Association (ECRA)», accessibile tramite Internet, fornisce le informazioni necessarie sulle munizioni. L’ECRA è organizzata in forma di associazione e, oltre a diverse pubblicazioni specialistiche stampate, gestisce da circa 13 anni la raccolta di dati ECRA Caliber Data Viewer. La raccolta serve a identificare proiettili del calibro 1 – 50 mm. La raccolta attualmente com- prende 13 820 calibri (misure tecniche, immagini ecc.) ed è in continuo ampliamen- to. Le informazioni ivi contenute vengono consultate anche da diverse autorità di polizia. La lettera f prevede inoltre che l’Ufficio centrale Armi gestisca «banche dati sulla valutazione di tracce di armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare munizioni impiegate per un reato, e persone coinvolte nella commissione di reato o vittime di reati (ASWA)». Tale disposizione va messa in relazione con l’articolo 31d LArm secondo cui la Confederazione e i Cantoni possono gestire un servizio nazio- nale di coordinamento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco, diretto dall’Ufficio centrale Armi. Il Servizio scientifico (integrato nell’Istituto forense di Zurigo) gestisce già da molti anni l’Ufficio centrale per la valutazione delle tracce di armi da fuoco (Zentralstelle für Auswertung von Schusswaffenspuren, ZSAS). Negli ultimi tempi sono stati intrapresi sforzi affinché l’Ufficio centrale per la valu- tazione delle tracce di armi da fuoco venga gestito e diretto nell’ambito di un accor-
do intercantonale (cfr. il postulato 13.3126 Jositsch, Ufficio centrale per la valuta- zione delle tracce di armi da fuoco). Pare opportuno che la responsabilità per la
gestione di un tale ufficio centrale sia attribuita ai Cantoni, poiché l’obiettivo è di valutare le tracce di armi da fuoco soprattutto per chiarire e perseguire reati di com- petenza cantonale. È altrettanto opportuno che il servizio preposto alla gestione del servizio di coordinamento gestisca anche le relative «banche dati sulla valutazione di tracce di armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare munizioni impie- gate per un reato, e persone coinvolte nella commissione di reato o vittime di reati (ASWA)». Visto che le informazioni necessarie sono rese pertanto disponibili da altri servizi non occorre che l’Ufficio centrale Armi allestisca e gestisca banche dati concernenti armi e munizioni. Nell’ambito della presente revisione s’intende pertanto abrogare le lettere e ed f che attribuiscono all’Ufficio centrale Armi la gestione delle banche dati WANDA e MUNDA nonché delle «banche dati sulla valutazione di tracce di armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare munizioni impiegate per un reato, e persone coinvolte nella commissione di reato o vittime di reati (ASWA)». È invece posticipata l’abrogazione dell’articolo 31d LArm che costituisce la base giuridica per la gestione di un servizio nazionale di coordinamento per la valutazio- ne delle tracce di armi da fuoco.
Cpv. 3 La direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, trasposta nel diritto svizzero quale sviluppo dell’acquis di Schengen, statuisce l’allestimento di un archivio computeriz- zato, centralizzato o decentrato. Nell’articolo 32a capoverso 2 LArm è stata creata una base legale formale cui i Cantoni possono fare direttamente riferimento. La disposizione è entrata in vigore il 28 luglio 2010. L’integrazione del capoverso 3 e dell’articolo 32c capoverso 3bis LArm costituisce la base giuridica per la realizzazione della cosiddetta «piattaforma sulle armi». Si tratta di un progetto cantonale che fa parte di un più ampio progetto di armonizzazione dell’informatica di polizia in Svizzera (HPI). Mediante un unico accesso online sarà possibile consultare contemporaneamente tutte le banche dati cantonali e il sistema ARMADA della Confederazione. L’accesso sarà tuttavia consentito soltanto a chi dispone delle pertinenti autorizza- zioni per accedere alle singole banche dati. La base legale formale richiesta, neces- saria per collegare i sistemi d’informazione, è creata con l’aggiunta di una frase al capoverso 3 la quale attua la lettera d della mozione 13.3002.
Art. 32abis Utilizzazione del numero d’assicurato Il presente articolo è sottoposto a revisione totale. Come illustrato in merito all’articolo 366a CP, l’articolo 50e LAVS consente di utilizzare il numero d’assicurato in modo sistematico soltanto se una legge federale lo prevede e se lo scopo dell’utilizzazione e gli aventi diritto sono definiti. Il tenore vigente dell’articolo 32abis LArm autorizza soltanto l’Ufficio centrale Armi a utilizzare il numero d’assicurato e unicamente per trattarlo nella banca dati DAWA. Le autorità militari competenti comunicano il numero in virtù dell’articolo 32j capoverso 2 LArm. Secondo il tenore vigente, le autorità cantonali di esecuzione non sono pertanto autorizzate a utilizzare il numero d’assicurato. Attualmente, infatti, il numero non
appare nella DAWA quando consultano la banca dati. In attuazione della mozione 13.3003, il nuovo capoverso 1 consentirà l’utilizzazione del numero d’assicurato a tutti i servizi che trattano online le informazioni dei registri cantonali delle armi o del sistema ARMADA. Conformemente all’articolo 32c capoversi 2 e 2bis LArm, oltre a fedpol, si tratta delle autorità cantonali di polizia, delle autorità doganali e dei servizi competenti dell’amministrazione militare. Il capoverso 2 spiega che il numero d’assicurato può essere utilizzato allo scopo di scambiare dati tra banche dati che sono autorizzate a impiegare il numero in que- stione in virtù di una legge formale. Come illustrato in precedenza, questo permette- rà una trasmissione dei dati sicura, semplice e rapida. Il numero d’assicurato potrà inoltre essere utilizzato nelle banche dati di cui all’articolo 32a LArm. Sarà quindi possibile trattarlo anche nei registri cantonali delle armi che sono disciplinati dall’articolo 32a capoverso 2 LArm. Il capoverso 3 precisa che, oltre alla DAWA, il numero d’assicurato potrà in futuro essere registrato anche nella DEBBWA. In entrambe le banche dati il numero verrà quindi visualizzato a tutti gli utenti autorizzati ad accedervi online.
Il presente articolo disciplina i dati contenuti nelle banche dati del sistema ARMADA. Come spiegato all’articolo 32abis LArm, il numero d’assicurato sarà ora integrato anche nella banca dati DEBBWA. Di conseguenza occorre completare il contenuto della DEBBWA di cui al capoverso 2 lettera a con il numero d’assicurato. Occorre completare allo stesso modo anche i dati contenuti nella banca dati DAWA. Come illustrato sopra (cfr. art. 32a lett. b LArm), nella DAWA potranno essere quindi registrate anche persone che non hanno ricevuto in dotazione un’arma perso- nale. Il contenuto della DAWA di cui all’articolo 32b capoverso 3 lettera bbis LArm va pertanto completato anch’esso con il numero d’assicurato.
Gli adeguamenti dei capoversi 2ter e 2quater sono effettuati in attuazione delle lettere a e b della mozione 13.3002. Il capoverso 2ter sancisce che le autorità militari compe- tenti vadano informate immediatamente delle nuove iscrizioni nella DEBBWA. Le autorità cantonali comunicano all’Ufficio centrale Armi le informazioni pertinenti su autorizzazioni rifiutate o revocate (art. 30a LArm) e su armi confiscate definitiva- mente (art. 31 cpv. 4 LArm). Tali informazioni registrate nella DEBBWA saranno trasmesse alle autorità militari competenti mediante procedura automatizzata attraverso un’interfaccia tra la DEBBWA e il sistema militare d’informazione PSN (cfr. commento agli art. 179a– 179f LSIM). Quale gestore della DEBBWA, nell’articolo l’Ufficio centrale Armi figura come servizio notificante. Lo scopo della comunicazione è di informare tempestivamente l’autorità militare sui motivi che, in virtù della legge sulle armi, si oppongono al fatto che una determinata persona sia in possesso di armi. Questa informazione consente all’autorità militare di esaminare se sussistono motivi d’impedimento al possesso di armi anche conformemente al diritto militare. In caso affermativo, l’autorità militare è tenuta a esaminare e, se necessario, ad adottare le misure necessarie quali in particolare il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell’arma.
La comunicazione deve riguardare soltanto militari e persone soggette all’obbligo di leva, poiché soltanto loro ricevono in dotazione un’arma personale dell’esercito e sono pertanto importanti per le autorità militari. Poiché il numero d’assicurato può essere utilizzato anche nei sistemi d’informazione militari, un confronto di tale numero tra i suddetti sistemi e il sistema ARMADA consentirà di risalire alle perso- ne d’interesse per le autorità militari. Se una persona risulterà registrata nei sistemi d’informazione militari, si procederà alla trasmissione della comunicazione. Per contro, l’ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio sarà informato dall’Ufficio centrale Armi, mediante una comunicazione elettronica dalla DAWA, in merito alle persone cui le autorità militari hanno ritirato a titolo cautelare o definiti- vo l’arma personale o l’arma in prestito. Andranno inoltre notificati i militari e le persone soggette all’obbligo di leva che non hanno ricevuto in dotazione un’arma personale. Non occorre invece notificare i militari cui è stata ceduta in proprietà la vecchia arma personale. Quando le condizioni per l’acquisto sono soddisfatte, per le autorità cantonali non vi è motivo di intervenire. Quest’ultime sono in ogni caso a conoscenza dell’acquisto dell’arma personale, poiché per il possesso occorre un permesso d’acquisto di armi rilasciato dall’autorità cantonale. Le informazioni comunicate permettono agli uffici cantonali delle armi di accertare tempestivamente, se sussistono motivi in virtù della legge sulle armi che si oppon- gono al possesso (ulteriore) di armi da parte di una persona. In caso affermativo, l’ufficio cantonale delle armi deve sequestrare (art. 31 LArm) ed eventualmente confiscare definitivamente le armi in questione. La comunicazione di dati contenuti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 2 LArm è retta dall’articolo 32c capoverso 3bis LArm. Come spiegato nel commento all’articolo 32a capoverso 2, si tratta della realizza- zione della piattaforma sulle armi dove le autorità cantonali disporranno vicende- volmente dell’accesso online ai registri cantonali delle armi. Poiché tali informazioni sono importanti anche per i servizi federali, potranno anch’essi accedervi online. Nell’ambito del progetto della piattaforma sulle armi non è stato ancora stabilito
definitivamente a quali servizi sarà attribuito l’accesso. Al momento si presume, tuttavia, che tra i servizi cui sarà accordato un accesso online vi siano le autorità doganali. Analogamente alla polizia, le autorità doganali (e più precisamente l’Amministrazione federale delle dogane e il Corpo delle guar- die di confine) durante il lavoro quotidiano necessitano di informazioni aggiornate, complete e rapidamente disponibili per combattere l’uso abusivo di armi da fuoco. Anche tali autorità dovrebbero poter pertanto verificare prima di un intervento, se la persona in questione è in possesso di un’arma da fuoco ed è pertanto potenzialmente pericolosa. Beneficeranno inoltre di un accesso online le autorità militari, e più precisamente la Base logistica dell’esercito, l’Ufficio dell’uditore in capo, lo Stato maggiore di condotta, la Protezione delle informazioni e delle opere e i comandi di circondario cantonali. L’accesso sarà loro concesso in relazione ai loro compiti inerenti all’equipaggiamento con un’arma personale di militari e di persone soggette all’obbligo di leva. Oltre ai compiti nell’ambito del perseguimento penale per i quali fedpol otterrà un accesso online, tale accesso sarà concesso anche all’Ufficio centrale Armi che ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti inerenti al rilascio di autorizzazioni per l’introduzione di armi da fuoco sul territorio svizzero.
Occorre introdurre un obbligo di comunicazione, affinché agli uffici cantonali delle armi vengano notificate tutte le armi da fuoco e le loro parti essenziali nonché l’attuale possessore. L’obbligo di comunicazione sancito dal capoverso 1 è destinato a tutti i privati che posseggono armi da fuoco e loro parti essenziali soggette a di- chiarazione, ad autorizzazione oppure vietate. La notifica con le indicazioni necessa- rie (art. 32b cpv. 2 LArm) va presentata per iscritto all’ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio entro un anno dall’entrata in vigore della disposizione. A tale scopo fedpol metterà a disposizione un modello di dichiarazione come aveva fatto per la registrazione successiva nell’ambito dell’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi. Come spiegato a più riprese, lo scopo della presente registrazione successiva è di iscrivere nei registri cantonali delle armi il maggior numero possibile di armi da fuoco e di loro parti essenziali. Per arginare l’onere sia per i possessori di armi da fuoco e di loro parti essenziali sia per gli uffici cantonali delle armi, il capoverso 2 definisce alcune eccezioni all’obbligo di comunicazione. In virtù della lettera a non occorre notificare le armi da fuoco e le loro parti essenziali che sono state acquisite dopo il 12 dicembre 2008. Come illustrato al numero 1.2.1, da tale data in poi (entrata in vigore degli adegua- menti a Schengen del diritto sulle armi), ogni acquisto di un’arma da fuoco o di una sua parte essenziale è iscritto nel registro cantonale delle armi del Cantone di domi- cilio. Non vanno dichiarate nemmeno le armi da fuoco e le loro parti essenziali notificate nell’ambito dell’adeguamento a Schengen. Poiché i possessori di tali armi da fuoco e di loro parti essenziali sono già registrati presso gli uffici cantonali delle armi, un’ulteriore comunicazione risulterebbe superflua. Il capoverso 3 disciplina i casi in cui l’acquisto di armi si è svolto in violazione del diritto sulle armi (p. es. acquisto di un’arma da fuoco soggetta ad autorizzazione senza permesso d’acquisto di armi). Inoltre, spesso non è più possibile dimostrare che l’acquisto sia stato effettuato a norma di legge, ad esempio perché il contratto scritto necessario per l’acquisto è stato distrutto allo scadere del termine di conser- vazione di dieci anni.
Per evitare che i possessori di armi non adempiano l’obbligo di comunicazione per timore di eventuali sanzioni riconducibili a inosservanze del passato, il capoverso 3 statuisce che non vi sarà perseguimento penale per possesso illecito di armi da fuoco se la notifica è eseguita entro le scadenze previste. La formulazione «in violazione del diritto sulle armi» è più ampia rispetto a «senza autorizzazione» ed è stata scelta affinché si applichi anche alle violazioni degli obblighi di comunicazione e non soltanto alla mancata richiesta delle autorizzazioni necessarie. Si sarebbe potuto anche inserire una disposizione che permettesse, entro il termine stabilito, di recuperare in sostanza l’acquisto a norma di legge e pertanto di chiedere a posteriori un’autorizzazione. Sembra tuttavia difficile seguire questa proposta, se si considerano le diverse categorie di armi da fuoco e i requisiti per il loro acquisto vigenti prima del 12 dicembre 2008, nonché l’impossibilità di dimostrare, in alcuni casi, l’acquisto lecito dell’arma. Una tale procedura causerebbe inoltre ulteriori oneri
per gli uffici cantonali delle armi. Per questo motivo e sulla base delle esperienze maturate dagli uffici cantonali delle armi riguardo alle scarse notifiche di possesso di armi da parte di «cittadini di determinati Stati», si è deciso di rinunciare all’integrazione di questa procedura.
Art. 34 lett. i La violazione intenzionale del nuovo obbligo di comunicazione di cui all’articolo 42a capoverso 1, sarà punita con una multa. La multa pare una sanzione appropriata se si considerano le altre fattispecie penali sancite dagli articoli 33 e 34 LArm. Il vigente articolo 34 capoverso 1 lettera i LArm prevede già una multa per la violazione di diversi obblighi di notifica statuiti dalla legge. L’articolo 34 capover- so 2 LArm stabilisce inoltre che in casi di lieve entità si può prescindere da ogni pena. Per conferire maggior peso all’obbligo di comunicazione sarebbe inoltre ipotizzabile che, in caso di violazione dell’obbligo, l’arma da fuoco venisse sequestrata e confi- scata definitivamente senza alcun indennizzo. Il sequestro e la confisca definitiva sono ingerenze nella garanzia della proprietà. Tali restrizioni dei diritti fondamentali devono corrispondere al principio di propor- zionalità. Devono essere pertanto nell’interesse pubblico e prefiggersi in particolare di preservare la sicurezza e l’ordine pubblici. Qualora non sia previsto come (ulterio- re) misura sanzionatoria, l’intervento senza indennizzo non deve superare quel che è necessario per raggiungere lo scopo giuridico che, per quanto riguarda la confisca di un oggetto, di regola è costituito dalla sua utilizzazione e dalla consegna dell’importo netto del ricavato al legittimo proprietario. Di conseguenza, s’intende punire la violazione dell’obbligo di comunicazione pro- posto con una multa e non con la confisca definitiva senza indennizzo.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
Per l’introduzione del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS in VOSTRA e la programmazione di un’interfaccia tra il PISA e VOSTRA occorrono, secondo una stima provvisoria dei costi informatici, circa 1,9 milioni di franchi. La stima non comprende i costi per eventuali ampliamenti dell’hardware poiché al momento è difficile valutarne la necessità. Non è possibile far fronte al capitale necessario con il preventivo ordinario per l’informatica del DFGP per il casellario giudiziale: l’importo annuo allocato per piccole modifiche tecniche di VOSTRA ammonta, infatti, a circa 150 000 franchi. Per il finanziamento della riprogramma- zione, il DFGP dovrà pertanto presentare tempestivamente al Consiglio federale una richiesta di mezzi TIC supplementari. Nel caso dei sistemi d’informazione MEDISA, PSN e VVAdmin si tratta di sistemi già esistenti. Con la creazione delle presenti basi legali formali non viene generato alcun onere finanziario supplementare.
L’ampliamento dei campi di dati nel sistema d’informazione PISA e l’implementazione dell’identificatore comune (numero d’assicurato) causeranno costi di programmazione di 350 000 franchi. Le modifiche legislative concernenti le comunicazioni automatizzate dal sistema ARMADA, gestito dall’Ufficio centrale Armi di fedpol, agli uffici cantonali delle armi e allo Stato maggiore di condotta necessiteranno di un adeguamento di ARMADA. Questi lavori richiederanno circa 150 000 franchi i quali saranno assunti dal DFGP. L’allacciamento di ARMADA ai registri cantonali delle armi genererà tuttavia ulteriori costi. Poiché nell’ambito del progetto HPI «piattaforma sulle armi» non è stata finora allestita una descrizione tecnica vincolante e visto che occorrerà prende- re ancora diverse decisioni di carattere tecnologico, non è possibile fornire informa- zioni attendibili sui costi generati dall’allacciamento di ARMADA ai sistemi infor- matici cantonali. Il DFGP ha tuttavia già eseguito diversi lavori preparatori e messo a disposizione nel 2013 complessivamente 400 000 franchi per tali lavori. Anche i mezzi necessari nel 2014 saranno resi disponibili dal DFGP e, secondo lo sviluppo del progetto, potranno ammontare a diverse centinaia di migliaia di franchi. La gestione dell’applicativo ARMADA, ampliato nel modo summenzionato, causerà spese d’esercizio aggiuntive. Viste le informazioni attuali che, tuttavia, non sono ancora complete, si prospettano spese aggiuntive di 200 000 franchi all’anno. Si tratta infatti di un nuovo compito supplementare per il DFGP e i relativi mezzi necessari vanno pertanto iscritti nel preventivo con un conseguente aumento del limite di spesa.
3.1.2 Ripercussioni in materia di personale
Attualmente non si prevedono ripercussioni sull’effettivo del personale riconducibili alla presente modifica legislativa.
3.2 Per i Cantoni e i Comuni, nonché per i centri urbani, gli agglome-
rati e le regioni di montagna Come illustrato al numero 1.5, sono i Cantoni ad applicare la legge sulle armi in virtù dell’articolo 38 LArm. Spetterà pertanto agli uffici cantonali delle armi, che fanno parte dei corpi di polizia cantonali, procedere alla registrazione successiva delle armi da fuoco e delle loro parti essenziali segnalate. Anche il fatto che si tratti di un lavoro correlato a un onere quasi incalcolabile è già stato spiegato al nume- ro 1.5.
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale
4.1 Programma di legislatura
Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 20121 sul programma di legislatura 2011-2015, né nel decreto federale del 15 giugno 20122 sul programma di legislatura 2011-2015. Il progetto ha lo scopo in particolare di attuare
le mozioni 13.3000 – 13.3003 presentate il 7 gennaio 2013 dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale. Nel 2006, quando è stato elaborato il programma di legislatura, non era ancora prevedibile che sarebbero state avanzate tali richieste e il progetto quindi non era stato inserito nel programma di legislatura.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Il presente avamprogetto è retto dall’articolo 107 capoverso 1 della Costituzione che affida alla Confederazione il mandato e la competenza di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi, nonché dall’articolo 118 capoverso 2 lettera a della Costitu- zione in virtù del quale la Confederazione emana prescrizioni su oggetti che possono mettere in pericolo la salute.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche legislative proposte tengono conto delle rilevanti norme giuridiche di rango superiore, in particolare della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi e della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, che la Svizzera ha recepito nell’ambito della cooperazione Schengen. Le modifiche prendono in considerazione anche gli obblighi stabiliti dal «Protocollo addizionale contro la criminalità organiz- zata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco)» e dallo «Strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identifi- care e rintracciare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illecite (Strumento ONU per il rintracciamento)».
5.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto di legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi costituisce un atto legislativo mantello soggetto a referendum che racchiude sotto un unico titolo diversi atti normativi di medesimo rango inerenti a diversi settori. I miglioramenti proposti nelle diverse leggi federali per lo scambio d’informazioni tra le autorità interessate, potranno produrre il loro effetto soltanto se attuati congiuntamente. Per tale motivo occorre procedere inte- gralmente e contemporaneamente a tutte le modifiche nelle leggi federali che defini- scono compiti e sono interdisciplinari. In tal modo, è possibile adempiere il requisito di efficacia del raggruppamento sotto un unico titolo.
5.4 Protezione dei dati
Conformemente all’articolo 17 capoverso 2 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), gli organi federali possono trattare i dati personali degni di parti- colare protezione e i profili della personalità nonché rendere accessibili dati di cui all’articolo 19 capoverso 3 LPD mediante una procedura di richiamo, soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Al fine di garantire lo scambio dei dati necessari in materia di armi tra le diverse autorità civili e militari interessate e i sistemi d’informazione da esse gestiti, occorre adeguare le basi giuridiche già esistenti (nel caso di PISA, MEDISA, sistema ARMADA) o crearne delle nuove (nel caso di PSN, VV Admin).