Revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)
Dipartimento federale dell'interno DFI
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulle professioni mediche (OPMed)
1. Contesto
L’ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed)1 deve essere aggiornata. Innanzitutto viene inserito nell’elenco delle specializzazioni federali la chirurgia della mano, dato che dal gennaio 2007 la FMH e la SSCM (Società svizzera di chirurgia della mano) rilasciano un titolo di perfezionamento di diritto privato. La chirurgia della mano è un settore scientifico, medico e metodologico autonomo, che non corrisponde più alla definizione di una semplice formazione approfondita (Schwerpunkt) né a una formazione approfondita sovradisciplinare. Il ciclo di studio per questa specializzazione soddisfa le esigenze poste dalla LPMed. Inoltre, l’introduzione di un nuovo titolo di perfezionamento federale garantisce un controllo statale sul contenuto e la qualità del perfezionamento. La chirurgia della mano è quindi introdotta come nuova specializzazione al numero 3 dell’allegato 1. Spiegazioni più dettagliate figurano nel rispettivo commento. Secondariamente, viene modificata la durata di alcuni perfezionamenti accreditati conformemente alla LPMed: le specializzazioni in anestesiologia, ginecologia e ostetricia, patologia, radiologia e radio oncologia/radioterapia sono state ridotte da sei a cinque anni dato che gli istituti di formazione hanno deciso di rinunciare all’anno di perfezionamento non specifico (Fremdjahr), non controllabile. I programmi di perfezionamento saranno maggiormente strutturati e resi più trasparenti. La decisione di ridurre la durata di queste specializzazioni permetterà tra l’altro di avvicinarsi alle formazioni proposte nell’UE. Viceversa, su richiesta dei chiropratici, la durata della formazione in chiropratica specialistica è stata portata da due anni a due anni e mezzo, dato che include una formazione pratica di quattro mesi. Dal punto di vista finanziario, è necessario aumentare gli emolumenti riscossi finora per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri e per l’ottenimento di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale da parte di titolari di una formazione estera non riconosciuta. L’aumento deve permettere di coprire le spese generate da queste procedure, ciò che attualmente non è il caso. Viene inoltre introdotto un emolumento per la verifica delle qualifiche professionali nell’ambito dell’obbligo di annunciarsi che incombe ai prestatori di servizi (art. 35 cpv. 1 LPMed) e per il rinnovo
annuo dell’annuncio. Infine, la modifica prevede un allineamento al diritto europeo recepito dalla Svizzera (per la quale la direttiva 2005/36/CE è entrata in vigore il 1° settembre 2013) e l’adeguamento tecnico di alcuni rinvii al diritto europeo (p. es. all’art. 12) o di titoli di disposizioni contemplate nei vari allegati all’ordinanza.
2. Commenti alle modifiche
Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento
Art. 5 cpv. 2 lett. a, j e cpv. 3 lett. b Banca dati della MEBEKO Cpv. 2: è prevista una modifica della lettera a (soltanto nella versione francese), al fine di coordinare l’elenco dell’articolo 5 con quello contenuto nell’ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie2. Si prevede inoltre di modificare la lettera j (soltanto nella versione italiana) per allinearla alla formulazione tedesca e francese.
Cpv. 3: Per lo stesso motivo sarà modificata anche la lettera b (soltanto nella versione italiana).
Sezione 3: Perfezionamento
Art. 11 cpv. 3 Accreditamento dei cicli di perfezionamento Attualmente il capoverso 3 prevede che l’autovalutazione abbia inizio quattro mesi prima della presentazione della domanda di accreditamento e che, al più tardi entro due settimane dall’inizio di tale procedura, si debba comunicare all’istanza di accreditamento in quale lingua tale rapporto sarà redatto. Queste disposizioni si sono rivelate impraticabili. Il capoverso 3 è stato quindi abrogato per facilitare alle organizzazioni responsabili del perfezionamento la procedura di autovalutazione. Le istruzioni necessarie per lo svolgimento dell’autovalutazione sono già contenute nella guida pubblicata dal DFI all’attenzione delle organizzazioni responsabili.
Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione
Art. 12 Designazione della professione La direttiva europea 2005/36/CE3 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, entrata in vigore a titolo definitivo in Svizzera il 1° settembre 2013, riunisce in un unico disposto le norme valide per tutte le professioni mediche universitarie. Occorre quindi adeguare i rinvii al diritto europeo contenuti nell’ordinanza, segnatamente nei capoversi 1 e 3.
Secondo l’articolo 52 di questa direttiva, i cittadini degli Stati membri dell’UE titolari di diplomi o di titoli di perfezionamento riconosciuti usano il titolo professionale dello Stato ospitante. Ciò significa che i detentori di diplomi o di titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono usare le stesse designazioni professionali dei titolari di diplomi o titoli di perfezionamento federali corrispondenti. Alla stessa stregua, gli articoli 15 capoverso 2 e 21 capoverso 2 LPMed prevedono che un diploma o un titolo di perfezionamento estero riconosciuto dalla MEBEKO produca in Svizzera gli stessi effetti di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale corrispondente.
Con il rinvio alla direttiva, l’articolo 12 capoversi 1 e 3 OPMed soddisfa l’obiettivo riguardante la designazione professionale.
Allegato 1 Perfezionamento dei medici Al numero 1 la durata delle specializzazioni in anestesiologia, ginecologia e ostetricia, patologia, radiologia, radio oncologia/radioterapia è stata ridotta da sei a cinque anni. Le organizzazioni incaricate del perfezionamento hanno deciso di rinunciare all’anno di perfezionamento non specifico (Fremdjahr) poiché non hanno il controllo sul suo contenuto. I programmi di perfezionamento saranno quindi maggiormente strutturati e resi più trasparenti. La decisione di ridurre la durata di queste specializzazioni permette di avvicinarsi alle formazioni proposte nell’UE.
Il Gruppo di studi di chirurgia della mano è stato creato nel 1966. Nel 1983 è stato trasformato nella Società svizzera di chirurgia della mano (SSCM). Dal gennaio 2007, la FMH e la SSCM rilasciano un titolo di perfezionamento di diritto privato per questa specializzazione. Il ciclo di studi soddisfa le esigenze poste dalla LPMed e corrisponde a quanto proposto negli altri cicli della medicina umana. La disciplina è ampiamente affermata in Svizzera (150 specialisti nel 2010 e 48 posti di perfezionamento).
3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’allegato III sezione A numero 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
Poiché Tarmed include da tempo posizioni tariffarie specifiche, l'istituzione del nuovo titolo di perfezionamento federale non dovrebbe modificare la struttura tariffaria né quella dell’insegnamento post-laurea o della prassi ospedaliera. La chirurgia della mano è un settore scientifico, medico e metodologico autonomo che non corrisponde più alla definizione di una semplice formazione approfondita (Schwerpunkt) né a una formazione approfondita sovradisciplinare. Pertanto, la creazione di un titolo di perfezionamento federale ad hoc assicurerebbe il controllo statale sul contenuto e la qualità del perfezionamento in una disciplina importante, in particolare in termini di prestazioni di cure, medicina del lavoro e qualità di vita. La procedura di accreditamento del ciclo di perfezionamento da parte del DFI si è conclusa nel giugno 2013. Pertanto, la chirurgia della mano deve figurare quale nuova specializzazione al numero 3 dell’allegato.
Nella versione italiana dell’ordinanza bisogna correggere l’errore di ortografia nel titolo «medecina interna generale».
I titoli dei numeri 1 e 2 dell’allegato 1 sono stati adeguati alle modifiche europee. Ora si riferiscono agli articoli 25 e 28 della direttiva 2005/36/CE.
Allegato 2 Perfezionamento dei dentisti Anche il titolo del numero 1 dell’allegato 2 è stato adeguato alle modifiche europee e fa ora riferimento all’articolo 35 della direttiva 2005/36/CE.
Allegato 3 Perfezionamento dei chiropratici Il sottotitolo dell’allegato 3 è stato adeguato alle modifiche europee e fa ora riferimento agli articoli 10 - 15 della direttiva 2005/36/CE concernenti il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione. Su domanda dei chiropratici, la durata della formazione in chiropratica specialistica è stata portata da due a due anni e mezzo e include una formazione pratica di quattro mesi.
Allegato 4 Riferimenti alle direttive CE citate negli articoli 4 e 12 L’ordinanza del 26 giugno 2013 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS) 4 ha modificato l’articolo 4 della presente ordinanza che non fa più riferimento all’allegato 4. Lo stesso vale per l’articolo 12, modificato dalla presente revisione. Questo allegato è abrogato poiché la direttiva 2005/36/CE riunisce in un solo disposto le norme valide per le professioni mediche universitarie.
Allegato 5 Emolumenti Gli emolumenti concernenti il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri (art. 15 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LPMed) e le domande intese a fissare le condizioni per l’ottenimento di un diploma federale (art. 15 cpv. 4 LPMed) o di un titolo di perfezionamento federale (art. 21 cpv. 4 LPMed) devono essere aumentati in considerazione del lavoro e delle risorse che tali procedure comportano. La decisione di aumentare gli emolumenti da 680 a 800 franchi dovrebbe permettere di coprire i costi generati dalle diverse procedure, ciò che non è attualmente il caso. Di conseguenza, si allarga l’intervallo di prezzo attualmente in vigore per queste procedure (da 680/790 fr. a 800/1000 fr.). Il prezzo minimo è stato fissato a 800 franchi. Se necessario, l’intervallo permette un certo margine di manovra per la determinazione degli emolumenti in casi particolari. Viene inoltre introdotto un emolumento specifico per il trattamento delle domande di verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi (art. 35 cpv. 1 LPMed). Finora tali domande sono state equiparate ai riconoscimenti di diplomi e, di conseguenza, fatturate in base allo stesso tariffario.
4 RS 935.011
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni
L’aumento degli emolumenti per il riconoscimento e l’equipollenza di diplomi e di titoli di perfezionamento estero permetterà di coprire i costi generati e di garantire le risorse di personale necessarie per svolgere questi compiti. Per le stesse ragioni, sono stati aumentati anche gli emolumenti per la fissazione delle condizioni per l’ottenimento di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale. Sono stati introdotti degli emolumenti per la nuova procedura obbligatoria di annuncio per i prestatori di servizi. Pertanto, le modifiche presentate qui sopra non hanno altre ripercussioni finanziarie o sul personale né per la Confederazione né per i Cantoni.
4. Ripercussioni per le organizzazioni professionali
Il ciclo di perfezionamento in chirurgia della mano è stato accreditato nel giugno 2013. Poiché questa disciplina è registrata quale nuova specializzazione con un titolo di perfezionamento federale, la SSCM dovrà sottoporsi almeno ogni sette anni a una nuova procedura di accreditamento, rispettare le regole pertinenti e soddisfare gli standard qualitativi.
Berna, novembre 2014