Cancelleria federale CaF Sezione dei diritti politici
29.05.2013
Indagine conoscitiva concernente il Regola- mento tecnico Voto elettronico della Cancel- leria federale Rapporto esplicativo
Indagine conoscitiva concernente il Regolamento tecnico Voto elettronico della Cancelleria federale
Indice
1. Situazione iniziale ............................................................................................. 3 2. Obiettivi e principi ............................................................................................. 3 3. Spiegazioni delle singole disposizioni ............................................................... 4 3.1 Condizioni generali per l'ammissione ......................................................... 4 3.2 Analisi dei rischi .......................................................................................... 5 3.3 Requisiti posti all'ammissione del 50 per cento dell'elettorato ..................... cantonale (verificabilità individuale) ............................................................ 5 3.4 Ammissione dell'intero elettorato cantonale (verificabilità completa) .......... 5 3.5 Attestati relativi alle domande ..................................................................... 5
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Indagine conoscitiva concernente il Regolamento tecnico Voto elettronico della Cancelleria federale
1. Situazione iniziale
Nel giugno 2013 il Consiglio federale presenterà verosimilmente il terzo rapporto sul voto elettronico. Detto rapporto valuta le prove effettuate con il voto elettronico dal 2006 al 2012; fissa le basi per l'ulteriore sviluppo del voto elettronico e prevede fra l'altro in questo contesto l'elaborazione delle basi legali.
Il voto elettronico è attualmente disciplinato nella legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS 161.1) e nell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, RS 161.11). Le disposizioni dell'ordinanza devono essere rielaborate. Il relativo disegno (D-ODP) è sottoposto a indagine conoscitiva dal 22 aprile 2013. Il presente Regolamento tecnico (RT VE) va a completare le disposizioni dell'ODP co- me previsto nel terzo rapporto e disciplina alcuni dettagli del voto elettronico. Il D- ODP contiene le corrispondenti norme di delega.
Il RT VE concretizza i principi sanciti nel D-ODP sotto forma di requisiti applicabili ai Cantoni e ai sistemi impiegati e al loro esercizio. Mediante questo livello normativo supplementare gran parte delle disposizioni tecniche può essere disciplinata confor- memente a questo livello normativo e all'occorrenza adeguata più rapidamente in seguito a nuovi sviluppi tecnologici. In caso di adeguamenti del Regolamento i Can- toni saranno coinvolti quali proprietari e gestori dei sistemi e le loro esigenze consi- derate.
Nell'ambito della rielaborazione delle basi legali (D-ODP e RT VE) ci si atterrà all'am- pliamento graduale del voto elettronico, modo di procedere che si è rivelato valido. Affinché ulteriori elettori possano essere ammessi al voto elettronico (limiti superiori), i nuovi requisiti fissati nel RT VE dovranno essere adempiuti. Il Regolamento consen- te un'attuazione a tappe di questi requisiti.
2. Obiettivi e principi
Secondo il disegno della riveduta ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (D- ODP) il Consiglio federale rilascerà in futuro un'autorizzazione di base ai Cantoni che desiderano effettuare prove di voto elettronico (art. 27a D-ODP). Per ogni scrutinio un sistema o un Cantone necessita dell'ammissione della Cancelleria federale (art. 27e D-ODP).
Lo scopo del Regolamento tecnico consiste nel fissare i criteri per l'ammissione di un Cantone e del sistema che esso impiega. I criteri sono formulati quali requisiti. La loro scelta si prefigge di ridurre il più possibile i rischi del voto elettronico. L'aumento dei limiti dell'elettorato ammesso è vincolato all'adempimento di tali requisiti, cosicché i rischi generati dall'ammissione di un numero maggiore di aventi diritto di voto sa- ranno minimizzati a sufficienza.
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I requisiti possono essere suddivisi in requisiti di sicurezza posti ai Cantoni o ai si- stemi impiegati e al loro esercizio e in requisiti per la verifica della loro osservanza. Alcuni requisiti riferiti ai Cantoni e ai sistemi impiegati e al loro esercizio derivano dal- le esperienze fatte dai Cantoni. Si aggiungono requisiti derivati da standard di sicu- rezza vigenti (ISO/IEC 27001:2005 e criteri comuni relativi al profilo di protezione per serie di base di requisiti di sicurezza posti a prodotti riguardanti le elezioni online) e la verificabilità.
La verificabilità costituisce una novità tangibile. Essa garantisce che, nel rispetto del- la segretezza del voto, siano riconosciute disfunzioni sistematiche nello svolgimento delle elezioni e votazioni a seguito di errori di software, operazioni umane errate o tentativi intenzionali di manipolazione. In questo contesto rientra pure la nota che l'elettore riceve secondo cui il suo voto ha raggiunto il sistema senza alterazioni e non è stato manipolato, ad esempio mediante un programma nocivo installatosi sul computer impiegato. Grazie alla base scientifica e al fatto che la verificabilità di un sistema di voto elettronico può essere estesa a un vasto pubblico per le analogie con i canali convenzionali di voto, detta verificabilità rappresenta uno strumento forte che permette di riconoscere lo svolgimento corretto di uno scrutinio e costruire in tal mo- do la fiducia. La verificabilità trova posto nella letteratura tecnica degli ultimi anni.
L'attuazione della verificabilità costituisce una delle condizioni affinché una quota ulteriore dell'elettorato possa essere ammessa al voto elettronico. L'ODP e il RT VE prevedono un'attuazione a tappe. Per quanto riguarda la prima tappa di sviluppo di un sistema (50 per cento dell'elettorato cantonale) si è proposta una forma ridotta di verificabilità. Per coinvolgere tutto l'elettorato cantonale il sistema dev'essere comple- tamente verificabile.
Il rispetto dei requisiti di sicurezza dev'essere confermato nei sistemi verificabili da organi specializzati esterni e da diversi rapporti di controllo (certificati). Gli organi di verifica devono essere accreditati dalla Confederazione. Sulla base dei certificati la Cancelleria federale rilascia l'ammissione, senza tuttavia partecipare direttamente ai controlli.
3. Spiegazioni delle singole disposizioni
3.1 Condizioni generali per l'ammissione
L'articolo 1 stabilisce che la sicurezza e la funzionalità rappresentano le condizioni primarie per l'ammissione (capoverso 1). Corrispondenti requisiti posti ai Cantoni e ai sistemi di voto elettronico e al loro esercizio sono riportati nell'allegato (capitolo 2: Requisiti concernenti la struttura di processi elementari; capitolo 3: Requisiti di sicu- rezza; capitolo 4: Verificabilità). L'adempimento delle condizioni deve essere verifica- to quanto alla sufficiente minimizzazione dei rischi (capoverso 2).
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Sistemi verificabili individualmente e completamente consentono un aumento o un'a- brogazione dei limiti vigenti. Oltre ai requisiti relativi alla verificabilità, valgono anche criteri rigorosi per la verifica (capoverso 3 e capitolo 5 dell'allegato). Se i rischi non possono essere ritenuti sufficientemente ridotti, occorre adottare ulteriori misure di sicurezza. Ciò avviene anche quando tutti i requisiti posti ai sistemi di voto elettronico e al loro esercizio sono già stati considerati (capoverso 4).
3.2 Analisi dei rischi
L'articolo 2 stabilisce che l'analisi dei rischi deve mostrare chiaramente che qualsiasi rischio di sicurezza deve rimanere entro un quadro sufficientemente ridotto (capover- so 1). Inoltre sono stabiliti obiettivi di sicurezza minimi a cui l'analisi dei rischi deve riferirsi (lett. a-e). L'analisi dei rischi deve essere sufficientemente dettagliata e servi- re al Cantone quale base di argomentazione per spiegare perché valuta i rischi resi- dui come sufficientemente ridotti (capoverso 2). Il grado di dettaglio può dipendere dall'entità dell'elettorato ammesso. L'occultamento di dettagli relativi al funzionamen- to del sistema, che in definitiva non sono determinanti per l'analisi dei rischi, non può essere adottato quale misura di sicurezza (capoverso 3).
3.3 Requisiti posti all'ammissione del 50 per cento dell'e-
lettorato cantonale (verificabilità individuale) L'articolo 3 sancisce quali requisiti posti al sistema e all'esercizio valgono per sistemi verificabili individualmente (oltre a quelli fissati nei capitoli 2 e 3 dell'allegato). Ulterio- ri dettagli figurano nell'allegato in caso di utilizzazione di un modello astratto (numeri
4.1 e 4.2 dell'allegato).
3.4 Ammissione dell'intero elettorato cantonale (verificabi-
lità completa) L'articolo 4 fissa i requisiti ulteriori per il sistema e l'esercizio applicabili a sistemi completamente verificabili (oltre a quelli fissati nei capitoli 2 e 3 dell'allegato). Ulteriori dettagli figurano nell'allegato in caso di utilizzazione di un modello astratto (numeri
4.3 e 4.4 dell'allegato).
3.5 Attestati relativi alle domande
L'articolo 5 stabilisce che i Cantoni devono allegare alle loro domande attestati ri- guardanti le verifiche (capoverso 1 e capitolo 6 dell'allegato). Tali attestati servono quale conferma del controllo cui sono stati sottoposti il sistema che sarà utilizzato e il suo esercizio. Si riferiscono a verifiche conformemente all'articolo 1 capoverso 2 per sistemi verificabili individualmente e all'articolo 1 capoverso 3 per sistemi verificabili completamente. Ulteriori attestati devono confermare che i rischi nell'imminenza di uno scrutinio vanno ritenuti sufficientemente bassi (capoverso 2 e capitolo 6 dell'alle- gato).
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