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Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol

Nuova procedura di richiesta della carta d’identità presso i Comuni, NAVIG

Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità dei citta- dini svizzeri (RS 143.11)

Modifica del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (RS 143.111)

Rapporto esplicativo concernente i due avamprogretti

Berna, giugno 2013

Elenco delle abbreviazioni art. articolo CE Comunità europea (predecessore dell’UE) cfr. confronta CID carta d’identità cpv. capoverso DFAE Dipartimento federale degli affari esteri fedpol Ufficio federale di polizia FF Foglio federale Infostar Registro informatizzato dello stato civile ISA Sistema d’informazione sui documenti d’identità LCo Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione; RS 172.061) LDI Legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità dei citta- dini svizzeri (Legge sui documenti d’identità; RS 143.1) NAVIG Nuova procedura di richiesta della carta d’identità presso i Comuni OACI Organizzazione dell’aviazione civile internazionale OCo Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (Or- dinanza sulla consultazione; RS 172.061.1) ODI Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità; RS 143.11) Ordinanza del DFGP Ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010 sui documenti d’identità sui documenti dei cittadini svizzeri (RS 143.111) d’identità RIPOL Sistema informatizzato di ricerca RS Raccolta sistematica del diritto federale UE Unione europea

3.2 Avamprogetto dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri

1. Introduzione

Con il decreto federale del 13 giugno 2008 1 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del Rego- lamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici è stata creata la base legale formale per il rilascio di documenti di viaggio dotati di un microchip in cui sono registrati i dati biometrici. Le disposizioni transitorie contenute nella revisione della legge sui documenti d’identità avevano previsto, per un termine transitorio di due anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge, la possibilità, soggetta all’autorizzazione del rispettivo Can- tone, di continuare a richiedere le carte d’identità (CID) presso i Comuni. L’obiettivo era di mantenere per il termine transitorio di due anni la vecchia procedura basata sui moduli di richiesta e di abbandonarla definitivamente allo scadere di tale termine.

L’iniziativa parlamentare presentata il 4 giugno 2009 dalla consigliera nazionale Thérèse Meyer chiedeva di prevedere nella legge sui documenti d’identità la possibilità di continuare ad accedere a una carta d’identità classica, non biometrica e sprovvista di chip. Nella moti- vazione, l’autrice dell’iniziativa faceva notare che ai sensi della legge entrata in vigore il 1° marzo 2010 spetta al Consiglio federale stabilire quali documenti d’identità debbano esse- re provvisti di un microchip. Benché prima della votazione popolare sull’introduzione dei do- cumenti d’identità biometrici il Consiglio federale avesse assicurato di voler mantenere la CID classica, la consigliera nazionale riteneva che tale disposizione dovesse essere inserita nella legge. L’iniziativa del Cantone di Turgovia presentata il 27 gennaio 2010 chiedeva in- vece di sopprimere la disposizione transitoria della legge sui documenti d’identità secondo cui entro i confini nazionali le carte d’identità senza chip potevano continuare a essere ri- chieste presso il Comune di domicilio secondo la procedura previgente per due anni al mas- simo dall’entrata in vigore della legge. Entrambe le iniziative sono state approvate dalle Ca- mere federali. Nella votazione finale della sessione estiva 2011, il Parlamento ha approvato le pertinenti modifiche alla legge sui documenti d’identità. Tali modifiche sono entrate in vigo- re il 1° marzo 2012 (cfr. cifra II della modifica del 17 giugno 2011; FF 2011 4334). In virtù di tali modifiche, sarà possibile anche in futuro rilasciare CID sprovviste di microchip con i dati biometrici registrati elettronicamente e i Cantoni avranno la facoltà di decidere se offrire la possibilità di richiedere questo tipo di carta d’identità anche presso i Comuni di domicilio.

Come illustrato in precedenza, l’attuale procedura per la richiesta di CID presso i Comuni si basa su moduli cartacei. Tale procedura risulta tuttavia obsoleta, lenta e soggetta ad errori. Inoltre, l’infrastruttura utilizzata (scanner e software) è superata e deve essere necessaria- mente sostituita. Nel quadro dei dibattiti sulla modifica della legge sui documenti d’identità è stato affrontato anche il tema della procedura di richiesta. Conformemente alla decisione del Parlamento, l’attuale prassi dovrà essere sostituita da una procedura elettronica al passo con i tempi. Tale procedura permetterà inoltre di tener conto della strategia di e-government della Confederazione, secondo cui nei limiti del possibile le autorità devono comunicare elet- tronicamente tra di loro (Strategia di e-government Svizzera, del 24 gennaio 2007, n. 2 Gli obiettivi della strategia di e-government) 2. Ai cittadini richiedenti sarà chiesto, come finora, di presentarsi soltanto una volta presso le autorità.

La modifica della legge sui documenti d’identità ha come conseguenza la revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità. Poiché l’esecuzione del nuovo diritto spetta in primis ai Cantoni e ai Comuni di domicilio, i

RU 2009 5521

due avamprogetti sono oggetto di un’indagine conoscitiva ai sensi del diritto federale in ma- teria di procedura di consultazione (cfr. legge e ordinanza sulla consultazione).

2. Descrizione della soluzione

2.1 Progetto Nuova procedura di richiesta della carta d’identità

presso i Comuni Il DFGP è responsabile dell’attuazione della decisione del Parlamento di sostituire l’attuale procedura di rilascio con una procedura elettronica. L’Ufficio federale di polizia è stato incari- cato in seno al DFGP della realizzazione di tale progetto ed è stato dotato degli strumenti necessari.

2.2 Soluzione tecnica

Per consentire ai Comuni di registrare i dati della richiesta (generalità, fotografia, firma, do- cumenti), il DFGP sta sviluppando l’applicazione informatica ISA-NAVIG che dovrà essere installata localmente da tutti i Comuni interessati. Detta applicazione è realizzata sotto forma di Rich Client. Per la prima installazione, i Comuni necessitano di un link per il download e di una password che sono attribuiti da fedpol nell’ambito del rollout. Per trattare le richieste di CID, oltre al NAVIG-Client, i Comuni devono disporre almeno di uno scanner collegato al sistema in modo da poter completare le richieste con le fotografie e le firme digitalizzate dei richiedenti. Questa procedura corrisponde alla versione di base. La versione più sofisticata consentirà di integrare le firme e le fotografie direttamente in forma elettronica nel NAVIG- Client. A tale scopo i Comuni dovranno munirsi di una macchina fotografica e di una tavoletta grafica per le firme, la cosiddetta signature pad. Il NAVIG-Client permette inoltre di utilizzare i dati personali esportati dai registri degli abitanti secondo la norma eCH-0156, come base per la richiesta di una CID. I Comuni possono quindi usufruire dei dati già esistenti senza dover inserire manualmente i dati personali nel sistema. Tali dati andranno successivamente com- pletati con l’immagine del viso e la firma digitalizzate del richiedente o del rappresentante legale. La richiesta completa sarà quindi trasmessa in modo cifrato, con l’ausilio dell’applicazione ISA-NAVIG, al sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA). Tra- mite ISA, la richiesta sarà infine assegnata all’ufficio cantonale dei passaporti competente per l’ulteriore trattamento (analogamente alla procedura già adottata per le richieste via Internet).

2.3 Schema dell’intera procedura

Nella seguente immagine è illustrata la procedura precedentemente descritta:

Sistema d’informazione Registro degli abitanti NAVIG-Client sui documenti d’identità

1 2

Legenda: 1) Esportazione dei dati del registro degli abitanti sulla directory locale o di rete 2) NAVIG cerca nello share dei dati grezzi i dati già presenti e li importa automaticamente nel NAVIG-Client 3) Integrazione della richiesta (foto + firma) e trasmissione cifrata a ISA 4) Invio della richiesta da ISA al servizio preposto all’allestimento delle CID

2.4 Scadenziario

Nel 2013 l’applicazione ISA-NAVIG e le modifiche necessarie saranno definite e programma- te in ISA e saranno eseguiti i rispettivi test interni e sul campo. All’inizio del 2014 la nuova applicazione verrà utilizzata nell’ambito di un progetto pilota e successivamente si procederà al rollout graduale. Si presume che entro la metà del 2014 tutti i Comuni interessati avranno adottato la nuova procedura di richiesta e che la vecchia procedura basata sui moduli di ri- chiesta cartacei potrà essere pertanto soppressa.

3. Singole disposizioni

3.1 Avamprogetto dell’ordinanza sui documenti d’identità dei cit-

tadini svizzeri Con l’adeguamento della legge sui documenti d’identità, il Parlamento ha emanato diverse disposizioni inerenti alla delega delle competenze che devono ora essere trasposte nell’ordinanza sui documenti d’identità e nell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità:

art. 5 cpv. 2 lett. b e d LDI:

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnata- mente per quanto concerne: b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per le domande di carte d’identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio; d. le modalità di ricezione, trattamento e inoltro delle domande di carte d’identità presentate ai Comuni di domicilio.

3.1.1 Art. 14c Requisiti applicabili ai Comuni di domicilio

In virtù del capoverso 1 dell’articolo 14c, in futuro, per trattare le richieste di CID, i Comuni di domicilio potranno utilizzare soltanto l’applicazione messa a disposizione dalla Confedera- zione. Pertanto, non sarà più possibile servirsi del modulo di richiesta cartaceo tuttora utiliz- zato. L’applicazione ISA-NAVIG costituisce, sotto il profilo tecnico e giuridico, una parte inte- grante del sistema d’informazione ISA, operativo sin dal 2003.

La responsabilità per i dati trattati dai Comuni non incombe né alla Confederazione né ai Cantoni, bensì agli stessi Comuni. L’utilizzo esclusivo dell’applicazione ISA-NAVIG garanti- sce che i dati siano automaticamente cancellati al termine della procedura di richiesta (cfr. art. 14d cpv. 6). Tuttavia, non è possibile da un punto di vista tecnico impedire che i Comuni di domicilio, nel quadro del trattamento delle richieste di CID, elaborino dati personali anche al di fuori dell’applicazione ISA-NAVIG. Per tale ragione, il capoverso 2 impone ai Comuni di domicilio di cancellare, al termine della procedura di richiesta, i dati trattati al di fuori di ISA- NAVIG, purché questi ultimi non debbano essere conservati per un determinato motivo (p. es. per garantire la tracciabilità delle attività amministrative).

Affinché i Comuni di domicilio possano utilizzare in modo ottimale l’applicazione messa a disposizione dalla Confederazione, è necessario che le loro infrastrutture tecniche soddisfino alcuni requisiti minimi. Infatti, non è possibile garantire che l’applicazione sia perfettamente compatibile con tutti i sistemi operativi. A tal fine, i Comuni di domicilio sono esortati a dotarsi di Windows 7 o di una versione più recente di tale sistema operativo. L’installazione di ver- sioni precedenti o di altri sistemi operativi, quali Linux, sebbene non pregiudichi la possibilità di utilizzare tale applicazione, non ne garantisce il perfetto funzionamento o la completa vi- sualizzazione dei contenuti. Al fine di consentire l’installazione dell’applicazione fornita dalla Confederazione nonché l’invio al sistema centrale delle richieste trattate, è indispensabile che i Comuni di domicilio dispongano di una connessione a Internet. Inoltre, è necessario che anche l’hardware impiegato dai Comuni (gli scanner o eventualmente gli apparecchi fotografici e le tavolette grafiche per le firme) soddisfi determinati requisiti minimi. Infine, poi- ché i requisiti sono suscettibili di modifiche e data la loro natura tecnica, anziché definirli in modo esplicito nell’ordinanza sui documenti d’identità, si è preferito sancire nel capoverso 3 una delega delle competenze che consenta al Dipartimento di specificare i suddetti requisiti nell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità.

3.1.2 Art. 14d Richieste

Per migliorare la leggibilità dell’ordinanza, la disposizione della LDI secondo cui spetta ai Cantoni decidere se è possibile richiedere la CID presso i Comuni, è stata introdotta anche nel capoverso 1. Attualmente sono 18 i Cantoni che consentono di richiedere la CID presso i Comuni. La questione se la nuova procedura di richiesta possa avere ripercussioni sul nu- mero di Cantoni che prevedono tale possibilità è irrilevante ai fini del progetto NAVIG. Infatti, l’applicazione fornita dalla Confederazione può essere teoricamente impiegata da tutti i Can- toni, vista anche la capacità di produzione di cui dispongono questi ultimi.

Il capoverso 2 è stato ripreso dall’ordinanza sui documenti d’identità in vigore. Finora le per- sone richiedenti erano tenute a portare con sé una fotografia. Tuttavia, attualmente diversi Comuni di domicilio provvedono già a scattare le fotografie in modo autonomo. Per tale ra- gione, nel capoverso 2 si è deciso di attribuire ai Comuni di domicilio la facoltà di decidere se la persona richiedente debba portare con sé una fotografia. Con l’introduzione della nuova procedura restano invece immutati i requisiti concernenti la fotografia. A tale proposito, re- stano valide le prescrizioni del campionario di fotografie dell’Ufficio federale di polizia, con- sultabile su Internet al sito www.passaportosvizzero.ch.

Il capoverso 3 introduce l’obbligo per i Comuni di domicilio di registrare elettronicamente le richieste. A tale scopo, l’applicazione ISA-NAVIG mette a disposizione il pertinente modulo di richiesta elettronico. I Comuni possono acquisire i dati direttamente dai registri degli abitanti, che si basano sui dati contenuti nel registro dello stato civile Infostar. L’acquisizione di tali dati sarà resa più semplice dall’integrazione della norma eCH-0156 nel software dei registri degli abitanti.

Le persone richiedenti sono tenute già oggi a confermare con la propria firma l’esattezza dei dati e a versare l’emolumento per il documento d’identità. Nel capoverso 4 si è deciso per- tanto di mantenere la norma già prevista dal diritto vigente.

Secondo il capoverso 5, le richieste non vanno più inviate alle autorità di rilascio competenti, bensì vanno trasmesse elettronicamente, in modo cifrato, a ISA. Per la trasmissione si ricor- re a una procedura a due livelli (la richiesta viene cifrata secondo la procedura AES con una chiave di 256 bit; la chiave AES è trasmessa successivamente in modo criptato insieme alla richiesta cifrata. La chiave AES viene cifrata, a sua volta, secondo la procedura RSA con una chiave di 2048 bit). Tramite ISA, le richieste sono infine assegnate alle autorità di rilascio competenti (Cantone di domicilio) per l’ulteriore trattamento.

Il capoverso 6 disciplina la cancellazione delle richieste dal NAVIG-Client. Trascorso un me- se dalla conclusione della procedura di rilascio, i dati sono cancellati automaticamente dal NAVIG-Client del Comune di domicilio e restano accessibili soltanto nell’applicazione web di ISA. La procedura di rilascio è considerata conclusa una volta scaduto il termine per la se- gnalazione di eventuali difetti di cui all’articolo 52 capoverso 1 ODI.

3.1.3 Art. 14e Controllo, richiesta e rilascio

Anche in futuro le richieste allestite dai Comuni di domicilio continueranno a essere sottopo- ste a controlli da parte della competente autorità di rilascio del rispettivo Cantone (ufficio can- tonale dei passaporti). In particolare, l’autorità di rilascio controlla la completezza e la corret- tezza dei dati della richiesta e verifica la qualità della fotografia e della/e firma/e.

Il capoverso 2 disciplina la procedura da seguire qualora i dati non presentino la qualità ri- chiesta. In tali casi, le autorità di rilascio devono rispedire la richiesta al Comune di domicilio chiedendone la rielaborazione, a meno che non siano in grado di apportare autonomamente

le modifiche pertinenti. Se necessario (p. es. se la fotografia integrata nella richiesta non cor- risponde ai requisiti minimi), i Comuni di domicilio sono tenuti a contattare la persona richie- dente. La comunicazione tra le autorità di rilascio e i Comuni di domicilio può avvenire esclu- sivamente tramite ISA o ISA-NAVIG. Tuttavia, in caso di lievi imprecisioni, è possibile modifi- care la richiesta anche mediante contatto telefonico.

Il capoverso 3 statuisce che le autorità di rilascio effettuano gli ulteriori controlli previsti dall’articolo 13a ODI, ad eccezione del controllo delle impronte digitali di cui all’articolo 13a capoverso 1 lettera e. L’esclusione di tale disposizione dal campo d’applicazione del capo- verso 3 è dovuta al fatto che per le richieste di CID non occorre registrare le impronte digitali.

3.1.4 Art. 14f Applicazione analogica

La sezione 2a del capitolo 2 dell’ODI disciplina i dettagli relativi alla presentazione di una richiesta di CID presso il Comune di domicilio. In virtù dell’articolo 14f, oltre a tali disposizioni, sono applicabili anche tutti gli altri articoli dell’ordinanza, purché la sezione 2a non disponga diversamente.

3.2 Avamprogetto dell’ordinanza del DFGP sui documenti

d’identità dei cittadini svizzeri Il capitolo 6 della vigente ordinanza del DFGP disciplina le caratteristiche della procedura di richiesta di CID presso i Comuni. L’introduzione della procedura elettronica, se da un lato rende obsolete le disposizioni dettagliate concernenti i moduli di richiesta cartacei, dall’altro impone una definizione dei requisiti tecnici applicabili ai Comuni di domicilio in materia di impiego di hardware e software. L’osservanza di tali requisiti costituisce il presupposto per un utilizzo completo e corretto dell’applicazione ISA-NAVIG messa a disposizione dalla Con- federazione.

La revisione dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità ha rappresentato inoltre un’occasione per adeguare e disciplinare due aspetti, che non sono direttamente riconducibi- li all’introduzione di NAVIG.

Il cognome d’affinità non è formalmente considerato un cognome ufficiale, in quanto non è disciplinato dal diritto svizzero dei cognomi. Per contro, nel corso degli anni esso ha acquisi- to popolarità tra i cittadini svizzeri tanto da costituire oggigiorno una realtà affermata e da essere previsto nel diritto in materia di passaporti. Inoltre, con il disciplinamento nel Codice civile svizzero del nuovo diritto dei cognomi, la questione dell’utilizzo del cognome d’affinità nei documenti di viaggio ha assunto ulteriore importanza. Per tale ragione, si è deciso di di- sciplinare tale aspetto in modo dettagliato nell’articolo 4a, sopprimendo contestualmente la disposizione di cui all’articolo 4 capoverso 4.

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e de- gli adulti. La terminologia di cui all’articolo 19 dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità è stata pertanto adeguata a quella del nuovo diritto.

3.2.1 Art. 4a Cognome d’affinità

Il cognome d’affinità mostra il legame tra due persone coniugate o due partner di un’unione domestica registrata. Ne consegue che al momento della costituzione di un cognome d’affinità, le due parti che lo compongono devono corrispondere ai cognomi delle persone interessate. Il cognome d’affinità potrà continuare a essere iscritto nella carta d’identità (nel campo «Cognome») oppure nei passaporti (nel campo «Cognome» o «Complementi ufficia- li»).

Il capoverso 2 disciplina in modo esauriente le varie modalità di formazione del cognome d’affinità valevoli per le coppie di coniugi o di partner di un’unione domestica registrata. Se, in seguito al matrimonio o alla registrazione dell’unione domestica, la coppia in questione decide di assumere come cognome comune il cognome da celibe o nubile di uno di loro (art. 160 cpv. 2 CC o art. 12a cpv. 2 LUD), al cognome comune potrà essere aggiunto, me- diante trattino, il cognome ufficiale o il cognome da celibe o da nubile della persona che ha assunto come cognome comune il cognome ufficiale del coniuge o del partner. Per contro, se i coniugi o i partner conservano il proprio cognome (art. 160 cpv. 1 CC o art. 12a cpv. 1 LUD), a quest’ultimo può essere aggiunto, mediante trattino, il cognome ufficiale o il cogno- me da celibe o nubile dell’altra persona. Gli esempi seguenti sono intesi a illustrare in modo più chiaro le suddette regole e a offrire sostegno alle persone che sono confrontate con que- sto tema nella loro attività quotidiana.

Possibilità di formazione di un cognome d’affinità di coniugi o partner di un’unione domestica registrata:

Chi Cogno- Cognome Cognome ufficiale Cognome ufficiale Cognome me da ufficiale pri- se è stato scelto se non è stato d’affinità celibe / ma del ma- un cognome co- scelto un cogno- nubile trimonio / mune dopo il ma- me comune dopo della regi- trimonio / la regi- il matrimonio / la strazione strazione registrazione dell’unione dell’unione dome- dell’unione dome- domestica stica stica

Per- Müller Müller Müller Müller-Bieri sona o

1 Müller-Bühler

oppure oppure

Bieri Bieri-Müller

Per- Bieri Bühler Müller Müller-Bieri sona o

2 Müller-Bühler

oppure oppure

Bieri Bieri-Müller

Per- Müller Müller Müller Müller-Bieri sona o

1 Müller-Bühler

Per- Bieri Bühler Bühler Bühler-Müller sona

2 oppure oppure

Bieri Bieri- Müller

L’elenco di cui sopra è completo e comprende tutte le combinazioni possibili per la formazio- ne di un cognome d’affinità.

Il capoverso 3 riprende la disposizione già contenuta nella vigente ordinanza secondo cui se uno dei due coniugi o partner ha un doppio cognome, non è possibile formare un cognome d’affinità.

Finora non era stata ancora trattata la questione se un cognome d’affinità possa essere con- servato anche dopo il divorzio o il decesso del coniuge o del partner o lo scioglimento dell’unione domestica. Poiché le autorità esecutive sono spesso chiamate ad affrontare tale questione, si è deciso di introdurre nel capoverso 4 una disposizione ad hoc. Il capoverso 4 statuisce infatti che il cognome d’affinità possa essere mantenuto anche dopo uno dei sud- detti eventi (divorzio, scioglimento dell’unione domestica, decesso), se in tale occasione la persona che lo utilizza non ha provveduto a cambiare il proprio cognome ufficiale. La stessa norma si applica per analogia anche qualora una persona che fino ad allora ha utilizzato un cognome d’affinità non cambi il proprio cognome ufficiale dopo aver contratto nuovo matri- monio o in seguito alla registrazione di una nuova unione domestica (p. es. la persona 1 in- tende mantenere il cognome d’affinità Bühler-Bieri anche dopo il matrimonio con la persona 2).

3.2.2 Art. 12 cpv. 4 lett. c

La modifica dei valori limite prevista dalla lettera c garantisce che, anche in caso di valori estremi, le dimensioni dell’estratto della foto siano sufficientemente grandi da consentire la produzione di una foto che sia conforme agli standard OACI applicabili ai passaporti (token- image).

3.2.3 Art. 19 Tutela o curatela generale

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e de- gli adulti. Il nuovo articolo 19 corrisponde, sotto il profilo materiale, alla norma vigente e si limita pertanto a integrare nell’ordinanza la terminologia del nuovo diritto di cui sopra.

3.2.4 Abrogazione degli articoli 35, 36 capoverso 2, 38 e 39

Tali articoli possono essere abrogati, in quanto disciplinano la gestione e l’utilizzo degli attua- li moduli cartacei resi nel frattempo obsoleti dalla nuova procedura di richiesta. Tuttavia, l’introduzione di quest’ultima non avrà luogo in una data precisa, ma sarà presumibilmente scaglionata nell’arco di sei mesi. Per tale ragione, le suddette disposizioni non saranno a- brogate contestualmente all’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza, bensì soltanto dopo l’adozione definitiva della nuova procedura da parte di tutti i Comuni di domicilio inte- ressati.

3.2.5 Art. 35a Requisiti di hardware e software

Il capoverso 1 stabilisce i requisiti in materia di hardware applicabili ai Comuni di domicilio. Per adempiere tali requisiti, è sufficiente che i Comuni abbiano in dotazione componenti di hardware standard.

Il capoverso 2 disciplina i requisiti minimi relativi all’uso di software. Anche in questo caso, l’adempimento di tali requisiti non comporta notevoli costi d’investimento per i Comuni.

3.2.6 Art. 36 Data della presentazione della richiesta

Anche in futuro la data della richiesta corrisponderà alla data in cui la persona richiedente si presenta presso l’autorità. Tale data è determinante ai fini del calcolo della validità e degli emolumenti da versare. I requisiti formali posti dal vecchio articolo 36 in materia di indicazio-

ne della data possono essere abrogati, in quanto il loro adempimento è garantito ora dall’applicazione ISA-NAVIG.

4. Ripercussioni finanziarie e in materia di personale

In linea di principio, la riscossione degli emolumenti per i documenti d’identità è intesa a co- prire i costi delle autorità interessate e dei servizi preposti all’allestimento dei documenti d’identità. Secondo le stime effettuate nel quadro del progetto NAVIG, gli emolumenti riscos- si su tutti e tre i livelli (Confederazione, Cantoni e Comuni) assicurano già attualmente la co- pertura delle spese. Poiché al momento non sono ancora noti in dettaglio i costi derivanti dall’introduzione della nuova procedura, nell’ordinanza sui documenti d’identità si è deciso di non adeguare l’importo degli emolumenti. In vista del rinnovamento del passaporto e della CID previsto per il 2016/2017, sarà tuttavia necessario effettuare un calcolo preciso delle spese globali. Qualora dal calcolo dovesse emergere che le coperture sono superiori o infe- riori ai costi, occorrerà adeguare di conseguenza gli emolumenti per il passaporto e per la CID.

Anche per quanto concerne la ripartizione degli emolumenti tra i Cantoni e i Comuni resta in vigore l’attuale norma secondo cui le quote di emolumento vanno concordate tra le due sud- dette entità. La Confederazione non dispone infatti in tale ambito di alcuna competenza deci- sionale.

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

La nuova procedura genererà un certo onere finanziario supplementare per la Confederazio- ne. Infatti, occorrerà gestire un’ulteriore applicazione che richiederà l’esecuzione di presta- zioni di supporto tecnico e specialistico. Al momento è tuttavia difficile stimare l’entità di tale onere, poiché dipende sostanzialmente dalla soluzione che verrà realizzata. Non appena tale soluzione sarà stata definita con precisione e testata, sarà possibile ottenere maggiori detta- gli di carattere finanziario. Un’applicazione stabile e di facile utilizzo consentirà comunque di contenere i costi in questione.

Occorre peraltro considerare che in futuro non sarà più necessario gestire i moduli cartacei e che verranno meno i costi di licenza per il software attualmente utilizzato per lo scanner.

Al momento non si prevede un aumento del fabbisogno di personale. Si ritiene infatti che l’attuale organico della sezione di fedpol Documenti d’identità e ricerche di persone disperse, responsabile in tale ambito per conto della Confederazione, sia sufficiente a garantire l’introduzione della nuova procedura, a condizione che tale attività non comporti inaspetta- tamente oneri eccessivamente gravosi.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Per i Cantoni la conseguenza principale del progetto NAVIG consiste nel fatto che non sarà più necessario scansionare i moduli di richiesta ed effettuare i pertinenti controlli della quali- tà. Per il resto, nell’applicazione web di ISA, il trattamento delle richieste di CID si differenzie- rà soltanto marginalmente dalla procedura attualmente utilizzata.

L’introduzione della nuova procedura di richiesta non dovrebbe pertanto comportare per i Cantoni né costi più elevati né maggiori oneri in termini di personale.

4.3 Ripercussioni per i Comuni

Le ripercussioni più ampie del progetto NAVIG interesseranno soprattutto i Comuni, i quali saranno chiamati a installare e a rendere operativa l’applicazione ISA-NAVIG. I collaboratori comunali disporranno di una nuova applicazione che dovranno prima imparare a utilizzare. Il

progetto NAVIG tuttavia inciderà soltanto in modo marginale sul piano strutturale, organizza- tivo e del personale. Anche in futuro, i Comuni dovranno fare in modo che le richieste di CID vengano trattate unicamente dai collaboratori autorizzati. Il metodo applicato attualmente è quello di limitare ai collaboratori autorizzati l’accesso ai moduli di richiesta cartacei disponibili sul posto. Analogamente, in futuro i Comuni dovranno provvedere affinché i computer su cui sarà installato il NAVIG-Client siano accessibili soltanto ai collaboratori autorizzati. I Comuni dovranno inoltre soddisfare i requisiti minimi posti all’infrastruttura informatica e, qualora non ne siano ancora in possesso, dotarsi di uno scanner che farà parte, anch’esso, dei nuovi requisiti per il trattamento di richieste di CID.

In funzione della soluzione adottata, dell’infrastruttura preesistente e della situazione contrat- tuale nei confronti dei locali fornitori di servizi IT, i costi d’investimento per i Comuni di domi- cilio dovrebbero essere inferiori a 1000 franchi per postazione di lavoro.